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99.3518 · Mozione · 1999-10-07

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 22 dicembre 1999 l'Assemblea federale ha decretato la legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive. Questa legge completa la legge federale sull'imposta federale diretta (LFID) nonché la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e si prefigge di escludere esplicitamente la deducibilità dei versamenti di retribuzioni corruttive fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri. Essa dovrebbe entrare in vigore con effetto al 1o gennaio 2001. La revisione soddisfa le esigenze della raccomandazione del mese di maggio 1997 dell'OCSE in materia di diritto fiscale, il cui obiettivo è di impedire agli Stati membri la deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive.

Lo stesso 22 dicembre 1999 le Camere federali hanno approvato la revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione. Questo progetto intende ovviare le lacune esistenti nel diritto penale in merito alla lotta contro la corruzione nazionale e segnatamente internazionale. Anche questa revisione tiene conto delle suddette raccomandazioni dell'OCSE. Siccome gli Stati membri dell'OSCE attribuiscono un'importanza fondamentale alla punibilità della corruzione di pubblici ufficiali stranieri, hanno deciso di fissare in una convenzione i pertinenti elementi della raccomandazione.

2. La presente mozione chiede che la legge vieti non solo la deducibilità di versamenti corruttivi, ma pure quella di tangenti e bustarelle. Al pari dei versamenti corruttivi anche tangenti e bustarelle si prefiggono di indurre il beneficiario a tenere un comportamento contrario ai propri doveri, nell'interesse di chi le effettua. I versamenti corruttivi e le tangenti/bustarelle si differenziano per il fatto che il destinatario di versamenti corruttivi è sempre una persona che ricopre funzioni pubbliche, mentre il destinatario di tangenti e bustarelle è un privato. In quest'ultimo caso si parla perciò anche di "corruzione privata".

3. Un gruppo di esperti costituito per la fase preliminare della legislazione fiscale di cui al numero 1 ha fra l'altro esaminato se la non deducibilità fiscale doveva limitarsi ai versamenti corruttivi oppure estendersi anche alle tangenti e alle bustarelle. Dopo un'approfondita analisi è giunto alla conclusione che un'estensione a tutti i tipi di corruzione porterebbe la Svizzera in posizione isolata.

Non solo il Consiglio federale, ma in particolare anche le Camere federali hanno deciso di limitare la deducibilità fiscale alle retribuzioni corruttive. Non avrebbe perciò molto senso estenderla anche a tangenti e bustarelle poco dopo l'entrata in vigore della modifica della legge. È più opportuno attendere l'applicazione di questa legge e i relativi risultati.

Prima di intraprendere ulteriori eventuali passi è consigliabile seguire gli sviluppi internazionali nel campo della lotta alla corruzione. Il Consiglio federale ritiene perciò prematuro pensare o addirittura preparare una revisione delle disposizioni sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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