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99.3541 · Mozione · 1999-10-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Tutti i richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a versare il dieci per cento del loro reddito di lavoro su un conto postale per il rimborso delle spese d'assistenza, di partenza, d'esecuzione e di ricorso da loro cagionate (nell'ambito delle'obbligo per prestazioni di garanzia e di rimborso [SiRück]). Se oltre alla deduzione per prestiti di garanzia e alle deduzioni obbligatorie per le assicurazioni sociali venisse detratta un'altra fetta del reddito di lavoro, come chiesto dall'autore della mozione, si deve concludere che la maggioranza dei richiedenti l'asilo, esercenti un'attività lucrativa con di solito salari piuttosto bassi, andrebbero parzialmente a carico dell'assistenza. Stando alla proposta del mozionante l'importo sul conto speciale bloccato andrebbe però interamente a favore della persona richiedente l'asilo, indipendentemente dal fatto che le conseguenze dell'allestimento del conto bloccato hanno causato costi assistenziali. Di conseguenza restano alla Confederazione eventuali costi senza avere la possibilità di farseli rifondere dal richiedente l'asilo. Inoltre essa dovrebbe assumere tutti i costi di attuazione in relazione con la suddetta deduzione salariale suppletiva. Per ogni richiedente l'asilo che esercita un'attività lucrativa occorrerebbe aprire un conto supplementare bloccato approntando in tal modo una struttura parallela a quella dei conti SiRück. Inoltre dovrebbe per esempio chiedere il versamento di questa deduzione salariale ai datori di lavoro, circostanza che richiede un notevole impiego di risorse. Anche i compiti in relazione ai conteggi, al versamento dei saldi sui conti bloccati nonché a eventuali reclami andrebbero a carico della Confederazione.

La Confederazione ha già investito parecchio nella salvaguardia della motivazione e nell'opera di convincimento al ritorno e molti sforzi ha già concesso per la reinserzione nel paese d'origine e tali saranno i suoi impegni anche in futuro. Accanto ai consultori per il ritorno gestiti dai Cantoni, la Confederazione finanzia anche progetti finalizzati al ritorno che promuovono la formazione e le attività imprenditoriali. Inoltre sono offerti aiuti al ritorno specifici (p. es. per la Bosnia e il Kosovo) e individuali. La combinazione dei diversi tipi di aiuti al ritorno hanno dato buona prova di validità. Come esempio di politica del ritorno che dà buoni frutti è da citare il programma "Kosovo". Nell'ambito della fase I hanno finora fatto volontariamente ritorno in Kosovo circa 12'000 persone e circa altre 7'000 si sono annunciate per la prossima partenza.

Il divieto di lavoro approvato dal Consiglio federale per richiedenti l'asilo e per persone ammesse provvisoriamente è limitato a un anno fino al 31 agosto 2000 e concerne soltanto i richiedenti l'asilo entrati in Svizzera dopo il 1° settembre 1999. Il divieto di lavorare deve esercitare anzitutto un effetto dissuasivo su potenziali immigranti economici. Il divieto di lavorare non causerà una piú elevata disoccupazione, poiché da una parte è già in vigore un divieto di lavoro basato sulla legislazione ordinaria, che va da tre a sei mesi (a seconda dello stato della procedura d'asilo) e dall'altra ci saranno abbastanza richiedenti l'asilo che non sono sottoposti al divieto di lavoro e che occuperanno i posti di lavoro esistenti non appena il Cantone rilascia l'autorizzazione.

Per contrastare in generale le conseguenze negative della mancanza di un'attività lucrativa e di un'occupazione nonché per promuovere le capacità indispensabili al ritorno, sono stati previsti programmi d'occupazione e di formazione come misure d'accompagnamento al divieto di lavorare. In base alla valutazione del divieto di lavoro limitato a un anno il Consiglio federale stabilirà, nel corso del 1° semestre del 2000, l'ulteriore modo di procedere e i pertinenti provvedimenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.