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99.3544 · Mozione · 1999-10-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il regime dell'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini francesi residenti in Francia ma che lavorano in Svizzera (di seguito frontalieri) è retto dalla Convenzione d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese (di seguito convenzione) approvata dall'Assemblea federale il 4 ottobre 1979.

La convenzione prevede (articolo 8) che, in caso di disoccupazione totale, i frontalieri possono pretendere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione secondo la legislazione dello Stato in cui risiedono; nella fattispecie la Francia. Per contro, in caso di disoccupazione parziale, le prestazioni sono assegnate secondo la legislazione dello Stato in cui lavorano. Non rientra dunque nei poteri del Consiglio federale intervenire basandosi su tale convenzione poiché la questione sollevata dalla mozione è di competenza esclusivamente del diritto francese. Solo una rinegoziazione consentirebbe di modificare lo stato delle cose.

Tuttavia, una rinegoziazione non si giustifica in quanto la questione potrà essere risolta in tempi relativamente brevi. Il Consiglio federale è del parere che le procedure di ratifica degli accordi settoriali - in Svizzera, al Parlamento europeo e presso i Parlamenti dei quindici Stati membri dell'Unione europea - si concluderanno l'anno prossimo. In questo caso, l'accordo sulla libera circolazione delle persone entrerà in vigore nel 2001. Nell'ambito di questo accordo, la Svizzera applicherà regole equivalenti a quelle che compongono l'acquis communautaire in materia. In tal modo, i lavoratori frontalieri francesi disoccupati continueranno a ricevere le loro indennità dal Paese di residenza (anche dopo la fine del periodo transitorio di sette anni durante il quale la restituzione dei contributi di disoccupazione continuerà ad essere effettuata), ma queste saranno adeguate al loro salario svizzero mediante la semplice applicazione delle regole di coordinamento della sicurezza sociale.

In previsione dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sulla circolazione delle persone, il Consiglio federale non ritiene opportuno intavolare una rinegoziazione della convenzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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