99.3604 · Interpellanza · 1999-12-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La costituzione in pegno di diritti di un'istituto di previdenza è entrata a far parte della prassi ormai da molto tempo poiché è antecedente l'entrata in vigore della LPP. L'ammissione di principio della costituzione in pegno è stata ripresa dalla LPP (art. 71, cpv. 2). Allora però il legislatore intendeva limitarne l'applicazione ad alcuni casi e stabilire un certo limite. Doveva permettere, per esempio, all'istituto di previdenza di risolvere problemi di liquidità. L'adozione dell'ordinanza del 17 febbraio 1988 sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza (RS 831.447) ha ulteriormente limitato i casi in cui la costituzione in pegno era concessa, allo scopo di ridurre i rischi ad essa connessi.
Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che la prassi della costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza può contribuire a provocare problemi gravi, come ha dimostrato il caso delle fondazioni VERA/PEVOS, e che non si è mai al riparo da situazioni di questo tipo.
Inoltre, condivide le preoccupazioni dell'autore dell'interpellanza ed intende evitare che situazioni di questo tipo si riproducano in futuro e che la prassi dei prestiti su polizza venga a compromettere i diritti dei salariati alle loro rendite future.
Per questo motivo, il Consiglio federale è disposto a esaminare tutte le misure necessarie e utili a questo scopo. Del resto si era già dichiarato disposto ad accettare il postulato Rechsteiner Paul (96.3098), che andava nella stessa direzione della presente interpellanza.
Nel frattempo l'UFAS ha analizzato a fondo la questione, non da ultimo in ragione dell'esperienza della liquidazione delle fondazioni VERA/PEVOS. Conclusioni alle quali è giunto il consiglio di fondazione incaricato dall'UFAS nell'analisi della fattispecie dimostrano che nel caso VERA/PEVOS le prescrizioni dell'ordinanza sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza non sono state osservate. La questione consiste soprattutto nel fatto che l'ordinanza concerne le fondazioni delle aziende e non tiene conto delle condizioni particolari degli istituti collettivi e comuni. Conformemente a informazioni dell'UFAS, già oggi parecchie delle maggiori società di assicurazione respingono per principio la concessione di prestiti su polizza, soprattutto a causa del fallimento di VERA/PEVOS.
Ora, è necessario verificare innanzitutto se nel nuovo contesto della previdenza professionale i prestiti su polizza riflettono ancora una necessità, distinguendo tra le fondazioni delle aziende e gli istituti collettivi e comuni. Secondo il risultato si dovrà abolire la possibilità di costituire in pegno diritti, il che comporterebbe una modifica della LPP (stralcio dell'art. 71 cpv. 2 LPP), oppure limitare l'autorizzazione di prestiti su polizza mediante una modifica dell'ordinanza. Deve essere soppesato se i prestiti su polizza debbano continuare ad essere autorizzati solo per le fondazioni di previdenza delle aziende oppure se l'ordinanza debba essere adeguata alle condizioni particolari degli istituti collettivi e comuni.
Il Consiglio federale è disposto, conclusi i lavori preparatori dell'UFAS con la collaborazione di esperti e della Commissione federale della previdenza professionale, a sottoporre una proposta di soluzione entro la fine del 2000.
Risposta del Consiglio federale.