00.071
Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
del 6 settembre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio e il decreto federale concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. Nel contempo vi invitiamo a togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
1999 M 99.3405 Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni
di montagna (N 31.08.99, Oehrli)
1999 M 99.3409 Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni
di montagna (N 31.08.99, Wittenwiler)
1999 M 99.3418 Riattazione di immobili di abitazione nelle regioni
di montagna (S 31.08.99, Maissen)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
6 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-1853 4315
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Il 20 marzo 1970 le vostre Camere hanno adottato la legge federale per il migliora- mento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna (LMAM, RS 844). In virtù dell’ultima revisione della legge, del 5 ottobre 1990, il periodo di concessione degli aiuti finanziari è stato prorogato sino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 1971, data dell’entrata in vigore della legge federale per il migliora- mento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna, sino al 31 dicembre 1999, sono stati versati 427,7 milioni di franchi di aiuti finanziari per sussidiare 21 735 abitazioni. Per il solo periodo dal 1990 a fine 1999, si tratta di 6 580 abita- zione e di 162,4 milioni di franchi. La partecipazione della Confederazione agli aiuti finanziari concessi nel corso degli anni Novanta ammonta a oltre la metà dell’im- porto complessivo (cfr. grafici 1, 2 e 3 in allegato). Gli aiuti finanziari destinati al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna sono concessi nell’ambito di un credito di impegno annuo. Dal 1997 i crediti di impegno e di pagamento sono stati ridotti ogni anno. Nel 1999 am- montavano a 5 milioni di franchi per il credito annuo di impegno e a 6,6 milioni di franchi per il credito annuo di pagamento (cfr. grafici 4 e 5 in allegato). Il 31 dicembre 1999 gli impegni scoperti ammontavano a circa 22,7 milioni di fran- chi, somma alla quale occorre aggiungere gli impegni per 5 milioni di franchi presi per il 2000. Si prevede di azzerare tale importo di 27,7 milioni di franchi entro il 2002. In quest’ottica sono stati iscritti 9 milioni di franchi al preventivo 2000 e ri- spettivamente 9 milioni e 9,7 milioni di franchi nel piano finanziario degli anni 2001 e 2002. Dalle conclusioni di una valutazione1 conclusa nel 1998 risulta che la LMAM co- stituisce un insieme di misure efficaci in favore della popolazione delle regioni di montagna. Il gruppo bersaglio è stato raggiunto. Ne sono beneficiarie economie do- mestiche a reddito modesto, in maggioranza di una certa dimensione, precipuamente attive nell’agricoltura. Il promovimento della riattazione di abitazioni e della costru- zione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli vecchi ha consentito di migliorare notevolmente la qualità di abitazione di queste regioni. La LMAM contribuisce pertanto a frenare l’esodo delle popolazioni di montagna verso le valli e a garantire un’occupazione decentralizzata del territorio. L’aiuto concesso contribuisce altresì allo sviluppo di queste regioni. Le riattazioni forniscono opportunamente lavoro agli artigiani e ai commercianti locali. Sempre secondo la valutazione di cui sopra, il fabbisogno di riattazione di abitazioni per i prossimi dieci anni è stimato in 9000 unità.
1 www.bwo.admin.ch.; Pubblicazioni/Rapporti di ricerca.
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1.2 Motivi che postulano una modifica della legge
Il termine di concessione degli aiuti finanziari spira il 31 dicembre 2000. La Nuova perequazione finanziaria (NPF) prevede la delega di questo compito ai Cantoni. Per questo motivo il nostro Collegio intendeva rinunciare alla proroga della LMAM, tanto più che si schiudeva la possibilità di consacrare una parte dei mezzi finanziari destinati all’esecuzione della legge federale che promuove la costruzione di abita- zioni e l’accesso alla loro proprietà (LCAP) al miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. Inversamente, le mozioni depositate il 31 agosto 1999 dai consiglieri nazionali Abraham Oehrli e Milli Wittenwiler e dal con- sigliere agli Stati Theo Maissen – successivamente adottate dalle vostre Camere – esigono la proroga dell’aiuto federale sino all’entrata in vigore della NPF. Con il presente messaggio diamo seguito a questa richiesta e proponiamo di prorogare la competenza della Confederazione di concedere aiuti finanziari sino all’entrata in vigore definitiva della NPF (primo e secondo pacchetto di misure), al più tardi però fino al 31 dicembre 2005. Si prevede pertanto di cessare il versamento di aiuti fi- nanziari alla data dell’entrata in vigore della NPF. Il concetto attuale della legge non viene modificato.
1.3 Risultati della procedura di consultazione
Per accelerare la procedura e per evitare il rischio di un’interruzione troppo lunga del versamento degli aiuti finanziari, il Dipartimento federale dell’economia ha or- ganizzato lo scorso 28 giugno 2000 una conferenza per consultare i Cantoni e le or- ganizzazioni interessate. I Cantoni e le organizzazioni interessate rappresentati alla conferenza approvano la proroga della LMAM. I Cantoni di Zurigo e del Ticino hanno espresso il loro accor- do per scritto. Si è invece espresso per scritto contro la proroga il Cantone di Svitto. Eccettuato il Cantone di Berna, tutti i Cantoni rappresentati hanno confermato la loro disponibilità a fornire la loro quota di contributi corrispondente all’aiuto fede- rale previsto. I Cantoni e le organizzazioni hanno nondimeno ribadito la necessità di affermare che il fabbisogno di riattazione non può di gran lunga essere coperto per il tramite dei crediti annunciati. Quasi tutti i Cantoni e tutte le organizzazioni si sono inoltre pronunciati a favore di una proroga della LMAM sino all’entrata in vigore della NPF e non oltre.
2 Parte speciale
La revisione concerne unicamente l’articolo 21 della legge, il cui nuovo tenore è il seguente: «Gli aiuti finanziari concessi in virtù della presente legge possono essere versati sino all’entrata in vigore della NPF, al più tardi però fino al 31 dicembre 2005». Se si continuasse a concedere aiuti finanziari in proporzione pari a quella degli ulti- mi tre anni, sarebbe possibile riattare 200 abitazioni ogni anno. Nondimeno questa cifra copre appena il fabbisogno più urgente. Secondo la valutazione menzionata più sopra, l’attuale fabbisogno di riattazione è di 900 unità all’anno. Anche se per moti- vi finanziari non è possibile soddisfare tutte le richieste, non si deve ridurre l’aiuto
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in una misura troppo grande se si intende proseguirlo in modo efficace. Proseguire l’aiuto attuale – fortemente ridotto in previsione della sua cessazione – non ha alcun senso. Affinché l’aiuto corrisponda al meglio al fabbisogno, occorre riattare ogni anno da 300 a 400 abitazioni.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale
3.1.1 Per la Confederazione
Per un volume di 300-400 unità all’anno, il nostro Collegio prevede un credito an- nuo di impegno di 8 milioni di franchi. Nel corso degli ultimi anni l’Ufficio federale delle abitazioni ha ridotto a una mezza unità il personale incaricato del disbrigo dell’aiuto finanziario in virtù della LMAM. Per la continuazione dell’aiuto in misura maggiore è quindi necessario un potenzia- mento del personale, che potrà essere attuato nell’ambito della pianificazione delle risorse del Dipartimento, senza nuovi oneri supplementari.
3.1.2 Per i Cantoni
Il versamento dell’aiuto federale è abbinato al contributo finanziario dei Cantoni. Quanto più i Cantoni ricorrono all’aiuto federale, tanto più devono contribuire essi stessi al finanziamento di queste misure in funzione della loro capacità finanziaria.
3.2 Ripercussioni economiche
La LMAM fa parte degli strumenti di promovimento della politica regionale. È un aiuto che consente di migliorare le condizioni di vita dei beneficiari a reddito mode- sto in una misura che può talvolta essere determinante per la loro prosperità. L’aiuto finanziario genera altresì investimenti non trascurabili su piccola scala, investimenti di cui profittano anzitutto gli artigiani e i commercianti locali. Nondimeno, a causa del volume ridotto del promovimento e della sua durata limitata, non se ne devono attendere ripercussioni economiche notevoli. In virtù della NPF spetterà peraltro ai Cantoni assumere in futuro questo compito senza l’aiuto della Confederazione. Sempre secondo la valutazione menzionata più sopra, l’esecuzione di queste misure è semplice ed efficace. Essa consente un adeguamento alle particolarità regionali e ai bisogni specifici dei beneficiari. A questo livello non devono pertanto essere intro- dotti cambiamenti.
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4 Programma di legislatura
Il progetto è iscritto nel programma di legislatura 1999-2003 sotto la rubrica «altri oggetti» (cfr. allegato II, Perequazione regionale [FF 2000 2099]).
5 Rapporto con il diritto europeo
Il progetto è compatibile con il diritto europeo. Nell’Unione europea la legislazione sulle abitazioni è di competenza nazionale.
6 Base legale
La legge federale e la modifica proposta in questa sede poggiano sull’articolo 108 della Costituzione federale. Tale articolo prevede che la Confederazione promuove la costruzioni di abitazioni, l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fab- bisogno privato personale, nonché l’attività di enti e di organizzazioni dediti alla costruzione di abitazioni a scopi d’utilità pubblica, tenendo in particolare conto in tale ambito degli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
2291
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Allegato
Grafico 1: Aliquota di partecipazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di terzi agli aiuti finanziari distribuiti dal 1990 al 1999
6% 8%
Confederazione Cantoni Comuni 51% 35% Terzi
Grafico 2: Ripartizione tra i Cantoni degli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione tra il 1990 e il 1999 F r.3 0 ’0 0 0 ’0 0 0
F r.2 5 ’0 0 0 ’0 0 0
F r.2 0 ’0 0 0 ’0 0 0
F r.1 5 ’0 0 0 ’0 0 0
F r.1 0 ’0 0 0 ’0 0 0
F r.5 ’0 0 0 ’0 0 0
F r.0 AG AI AR BE JU LU NE NW SG SO SZ TI UR VD VS ZG ZH BL FR GL GR OW TG
4320
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Fr.0 Fr.5.000.000 Fr.10.000.000 Fr.15.000.000 Fr.20.000.000 Fr.25.000.000
AG Grafico 4: Grafico 3:
1970 Fr.3.997.781
AI
1971 Fr.7.499.024
1972 Fr.7.995.625 AR
1973 Fr.8.998.747
BE
1974 Fr.9.000.041
BL
1975 Fr.10.846.285
1976 Fr.11.999.811 FR
1977 Fr.12.998.936
GL
1978 Fr.12.500.428
1979 Fr.14.999.653 GR
1980 Fr.12.150.388
JU
1981 Fr.15.002.289
LU
1982 Fr.15.001.253
1983 Fr.19.927.368 NE
Numero di abitazioni beneficiarie di misure di promovimento
1984 Fr.14.001.816
NW
1985 Fr.13.999.590
1986 Fr.18.749.061 OW
1987 Fr.17.983.987
SG
1988 Fr.20.699.702
SO
1989 Fr.20.899.744
1990 Fr.20.899.617 SZ
1991 Fr.20.900.016
TG
1992 Fr.21.996.764
Fr.22.000.000 TI 1993
1994 Fr.18.507.701 UR
1995 Fr.17.514.713
VD
1996 Fr.17.621.907
1997 Fr.12.986.987 VS
1998 Fr.4.998.769
ZG tra il 1990 e il 1999
1999 Fr.4.994.081
ZH
2000 Fr.5.000.000
Crediti annui di impegno della Confederazione dal 1971 al 2000
4321
4322
Fr.0 Fr.5.000.000 Fr.10.000.000 Fr.15.000.000 Fr.20.000.000 Fr.25.000.000 Grafico 5:
1970 Fr.2.272.794
1971 Fr.3.498.406
1972 Fr.5.499.982
1973 Fr.6.999.958
1974 Fr.8.033.571
1975 Fr.7.956.607
1976 Fr.10.211.757
1977 Fr.12.439.130
1978 Fr.10.203.760
1979 Fr.12.096.939
1980 Fr.13.293.623
1981 Fr.12.746.479
1982 Fr.13.300.057
Crediti annui di pagamento della Confederazione dal 1971
1983 Fr.13.873.405
1984 Fr.16.045.630
1985 Fr.15.111.077
1986 Fr.13.713.600
1987 Fr.15.242.011
1988 Fr.18.134.591
1989 Fr.16.800.092
1990 Fr.20.000.016
1991 Fr.20.000.087
1992 Fr.21.000.049
1993 Fr.23.499.899
1994 Fr.20.000.008
1995 Fr.18.999.740
al 2000