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Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l’India

del 13 settembre 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con l’India, firmato il 16 febbraio 2000.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

13 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio

Il 16 febbraio 2000 è stato firmato con l’India un Protocollo che modifica la Con- venzione di doppia imposizione tra la Svizzera e l ’India. Con le nuove disposizioni introdotte dal presente Protocollo, l’aliquota dell’impo- sta alla fonte a favore dello Stato della fonte in materia d’imposizione di dividendi, interessi e canoni è limitata al 10 per cento e il computo globale d’imposta è accor- dato per intero. Nell’ambito della procedura di consultazione la modifica della Convenzione è stata ampiamente approvata dai Cantoni e dalle cerchie economiche interessate.

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Messaggio

1 Genesi

Nel numero 3, il Protocollo firmato contemporaneamente alla Convenzione di dop- pia imposizione conclusa tra la Svizzera e l’India il 2 novembre 1994 contiene una clausola della nazione più favorita secondo cui l’India si è dichiarata disposta ad avviare senza indugio negoziati con la Svizzera se l’India dovesse concordare con uno Stato terzo membro dell’OCSE aliquote d’imposta alla fonte per dividendi, inte- ressi, canoni o compensi per prestazioni di servizi associate più basse di quelle pre- viste dalla Convenzione, oppure un più limitato campo d’applicazione dell’imposi- zione alla fonte di detti redditi. Il 19 giugno 1995 l’India ha concluso una nuova convenzione di doppia imposizio- ne con la Germania. Questa convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1997 e le sue disposizioni sono applicabili in India dal 1° aprile 1997. Le regolamentazioni dell’imposta alla fonte previste da questa convenzione sono più favorevoli di quelle previste nella convenzione tra la Svizzera e l’India. Con investimenti diretti per circa 500 milioni di $ US la Svizzera occupa attual- mente il settimo posto nella graduatoria degli investitori stranieri. Le aliquote d’imposta alla fonte previste nella vigente Convenzione tra la Svizzera e l’India, più alte di quelle contenute in convenzioni concluse o riviste nel frattempo dall’India, segnatamente con altri Stati industrializzati, pregiudicano la competitività delle no- stre imprese. Questo svantaggio è ulteriormente accentuato dal fatto che la Svizzera, in base alla prassi vigente, non accorda per intero il computo globale d’imposta per l’imposta residua, che rimane all’India, sugli interessi, sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi legate a canoni (l’imposta alla fonte indiana non computabile ammonta a seconda dei casi dal 5 al 15%). Occorre aggiungere, come accennato precedentemente, che in materia d’imposizione alla fonte l’India ha accordato sia all’Olanda (1988) sia alla Francia (1992) il trattamento diretto della nazione più fa- vorita, ragion per cui le aliquote più basse concordate con la Germania si applicano anche nei rapporti tra l’India e i due suddetti Stati europei già a partire dal 1° aprile 1997. Interessata a riequilibrare senza indugio lo svantaggio concorrenziale derivante agli investitori svizzeri in campo fiscale, nel corso del mese di novembre 1996 la Svizze- ra ha chiesto alle autorità indiane di avviare in tempi brevi negoziati per una ridu- zione delle aliquote d’imposta alla fonte di cui alla convenzione del 2 novembre 1994. In ragione dell’importante processo di liberalizzazione registrato a livello in- terno dopo la conclusione della Convenzione, l’India ha chiaramente manifestato la sua volontà di tener conto di questa realtà per cui in occasione della revisione degli articoli 10-12 dovevano essere oggetto di riesame anche diverse altre disposizioni della convenzione in vigore. Nel corso delle trattative svoltesi a Berna dal 10 al 13 giugno 1997 è stato possibile negoziare disposizioni che tengono debitamente conto delle nuove condizioni e dei nuovi sviluppi registrati dopo la conclusione della convenzione di doppia imposi- zione nonché degli interessi reciproci dei due Stati. Nell’ambito della procedura di consultazione, il testo firmato della Convenzione ha ottenuto l’ampio consenso dei Cantoni e delle cerchie economiche interessate.

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2 Commento alle disposizioni della Convenzione

La Svizzera ha potuto raggiungere con successo il suo obiettivo principale costituito dalla limitazione dell’imposta prelevata dallo Stato della fonte su dividendi, interessi e canoni. Per tutte queste tre categorie, l’imposta a favore dello Stato della fonte ammonta ora generalmente al 10 per cento. Questa modifica apporta una semplifica- zione essenziale sia ai contribuenti sia alle autorità fiscali riguardo all’applicazione dell’articolo concernente i metodi per evitare la doppia imposizione, che nella prassi ha originato diverse incertezze. Sulla base delle disposizioni del Protocollo la Sviz- zera accorderà d’ora innanzi per intero il computo globale d’imposta. È pure stato possibile mantenere invariata la clausola della nazione più favorita nell’ambito delle aliquote d’imposta alla fonte per dividendi, interessi, canoni e compensi per presta- zioni di servizi tecniche. Il Protocollo colma pure una lacuna finora esistente, nel senso che è stato possibile integrare nella Convenzione una clausola generale. È per contro stato possibile respingere la pressante richiesta dell’India di inserire un’importante clausola di assistenza amministrativa nonché una nuova disposizione concernente l’assistenza amministrativa nella riscossione dell’imposta. Infine, la Svizzera ha pure potuto impedire che le prestazioni di servizi fornite in relazione con la vendita di macchine o equipaggiamenti, anche quando la loro durata è inferio- re ai sei mesi, ma la loro remunerazione superiore al 10 per cento del prezzo di ven- dita delle macchine o degli equipaggiamenti, costituissero per l’impresa una stabile organizzazione. D’altra parte, i compensi per prestazioni di servizi tecniche vengono d’ora in poi assoggettati all’imposizione alla fonte anche quando tali prestazioni non sono for- nite in relazione a canoni o a leasing. In considerazione della liberalizzazione nel settore delle assicurazioni, su richiesta dell’India nel Protocollo è stata inserita una clausola secondo cui una società di assicurazioni costituisce di principio una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, se vi incassa premi o assicura rischi loca- li; le attività di riassicurazione non rientrano invece nel campo di applicazione di questa disposizione. Tenuto conto della nuova prassi convenzionale indiana e della riduzione, nel quadro delle citate misure di liberalizzazione, dell’imposta indiana sugli utili di capitali realizzati con l’alienazione di azioni di società indiane dal 44 per cento a un massimo del 20 per cento, si è dovuto concedere all’India, indipen- dentemente dall’entità della partecipazione alienata, un diritto d’imposizione gene- rale su questi utili. L’India s’impegna comunque, come in passato, ad accordare sulle sue imposte il computo delle imposte svizzere dovute su tali utili in capitale.

Articolo 1 Nella lettera a) del paragrafo 1 del nuovo articolo 3 la definizione del termine «India» è completata da un riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 2 Tenuto conto delle modifiche contenute nella definizione dell’articolo 12, l’arti- colo 5 paragrafo 2 lettera l) della Convenzione viene adattato nel senso che la for- nitura di prestazioni di servizi tecniche, escluse le prestazioni di servizi definite nell’articolo 12, costituisce una stabile organizzazione, come finora è avvenuto in due casi: quando le attività in questione in questo Stato hanno una durata totale che oltrepassa i 90 giorni nell’arco di 12 mesi o quando le prestazioni di servizi, che so- no fornite per conto di un’impresa associata, hanno una durata che oltrepassa i 30

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giorni nello stesso arco di 12 mesi. È stato possibile mantenere il diritto di scelta concesso alle imprese nel numero 1 del Protocollo alla Convenzione in vigore. Nel catalogo delle eccezioni del paragrafo 3 dell’articolo 5 è aggiunta una nuova lettera f), secondo la quale il cumulo di diverse attività – menzionate nel catalogo delle eccezioni – in una sede fissa di affari non costituisce una stabile organizzazio- ne, a condizione che l’insieme delle attività che ne risulta abbia carattere preparato- rio o ausiliario. L’attività esercitata da una società di assicurazioni (incasso di premi, assicurazione di rischi locali) di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente costituisce – ad eccezione delle attività di riassicurazione – una stabile organizzazione, se questa attività non è esercitata da un intermediario che goda di uno status indipendente (art. 5 par. 4).

Articoli 3 e 4 Queste due disposizioni del Protocollo contengono adeguamenti redazionali del pa- ragrafo 1 dell’articolo 6 e del paragrafo 1 dell’articolo 8 della Convenzione. Il contenuto della disposizione dell’articolo 6 resta sostanzialmente immutato. L’esclusivo diritto d’imposizione delle imprese di navigazione aerea non viene ora più attribuito, secondo il paragrafo 1 dell’articolo 8, allo Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa, bensì allo Stato di sede dell’impresa. La Conven- zione continuerà a non prevedere disposizioni specifiche in materia d’imposizione delle imprese di navigazione marittima.

Articolo 5 L’articolo 9 della Convenzione viene completato con il relativo paragrafo 2 del mo- dello di convenzione dell’OCSE. Della riserva espressa dalla Svizzera in merito a questa disposizione è tenuto conto in una nuova disposizione del Protocollo (art. 15 lett. C del Protocollo): la Svizzera procederà ad un corrispondente adeguamento solo dopo che le autorità competenti dei due Stati contraenti si siano precedente- mente accordate, nell’ambito di una procedura amichevole, sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

Articolo 6 In materia di dividendi il Protocollo prevede a favore dello Stato della fonte un’imposta irrecuperabile generalizzata del 10 per cento. Questa aliquota è applica- bile, come per il passato, sia ai dividendi provenienti da partecipazioni sia a quelli provenienti da singole azioni (art. 10 par. 2). L’imposta alla fonte del 20 per cento, prelevata finora dall’India in base al suo di- ritto interno, è stata abrogata a seguito della ratifica da parte del Parlamento indiano della riforma fiscale del 10 maggio 1997. Contemporaneamente, l’aliquota d’im- posta ordinaria sulle società è stata ridotta dal 43 al 35 per cento. A partire dal 1° giugno 1997 presso le società viene inoltre riscossa un’imposta addizionale («addi- tional tax») del 10 per cento sugli utili da essa distribuiti. Questa imposta non è trattenuta alla fonte sui dividendi pagati agli azionisti, ma costituisce un carico sup- plementare per gli utili che distribuisce. Essa non rientra quindi nel campo d’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione. Il computo globale d’imposta non è di conseguenza accordato per quest’imposta. Se in avvenire l’India dovesse di nuovo introdurre, parallelamente o in luogo di quest’imposta addizionale, un’im-

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posta alla fonte ordinaria sui dividendi, essa sarà limitata, come detto all’inizio, al massimo al 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, conformemente al pa- ragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione. Per contro, gli utili reinvestiti dalla società in India soggiacciono esclusivamente all’imposizione ordinaria degli utili. La nuova formulazione dell’articolo 14 «Servizi personali» della Convenzione in vigore (cfr. le osservazioni all’art. 10 del Protocollo più sotto) ha come conseguenza che le limitazioni contenute nel paragrafo 4 dell’articolo 10 – conformemente al modello di convenzione dell’OCSE – si applicheranno anche alle stabili organizza- zioni per il tramite delle quali sono esercitate attività a carattere indipendente nel- l’altro Stato contraente. Lo stesso dicasi per le corrispondenti disposizioni degli arti- coli 11 e 12 della Convenzione.

Articolo 7 L’imposta alla fonte indiana sugli interessi del 20 per cento è ridotta dal Protocollo dall’attuale 15 per cento al 10 per cento (art. 11 par. 2). Il paragrafo 3 dell’arti- colo 11 della Convenzione in vigore, che prevede un’aliquota d’imposta alla fonte ridotta del 10 per cento per determinati crediti, può essere così stralciato. L’elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 4 della Convenzione in vigore, che enumera le istituzioni di diritto pubblico e le banche indiane sotto controllo statale esenti dal- l’imposta alla fonte sugli interessi, è ampliato. La Svizzera accorda, come per il pas- sato, il computo d’imposta fittizio per gli interessi su "prestiti approvati" che in In- dia sono esenti dall’imposta alla fonte.

Articolo 8 Il diritto indiano in vigore prevede un’imposta alla fonte del 20 per cento sui canoni e sui compensi per prestazioni di servizi tecniche. L’imposta irrecuperabile spettante all’India viene limitata, nel Protocollo, al 10 per cento, sia per i canoni e i pagamenti leasing sia per i compensi per prestazioni di servizi; per questi ultimi, contraria- mente alla soluzione attuale della Convenzione, ciò avviene anche quando queste prestazioni di servizi non sono fornite in relazione a canoni o a leasing. La clausola della nazione più favorita contenuta nel numero 3 del Protocollo alla Convenzione relativa agli articoli 10-12 ha potuto essere mantenuta (art. 15 lett. D del Protocollo).

Articolo 9 Il diritto d’imposizione sussidiario sugli utili derivanti dalla vendita di azioni di so- cietà residenti in India accordato all’India nella lettera b) paragrafo 5 dell’arti- colo 13 non sarà più limitato. Tuttavia, l’India deve computare, come fatto finora, sulle sue imposte le imposte prelevate in Svizzera su questi redditi. Secondo una nuova disposizione del Protocollo questo computo cesserà di essere applicabile se in avvenire la Svizzera dovesse da parte sua assoggettare ad un’imposta sull’utile in capitale gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di società svizzere (art. 15 lett. E del Protocollo).

Articolo 10 L’articolo 14 «Servizi personali» della Convenzione è sostituito da due articoli di- stinti:

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Il nuovo articolo 14 regola l’imposizione dei redditi da professioni indipendenti. Contrariamente alle disposizioni della Convenzione in vigore, i redditi da attività lucrativa indipendente sono imponibili nel luogo di esercizio soltanto se ivi esiste una base fissa o se l’attività vi è esercitata per un periodo di 183 o più giorni in to- tale nell’arco di 12 mesi. Il nuovo articolo 15 regola l’imposizione dei redditi da lavoro subordinato. La re- golamentazione corrisponde alle raccomandazioni dell’OCSE. Rispetto alla vigente soluzione convenzionale non risultano differenze.

Articolo 11 La Convenzione in vigore non contiene nessuna clausola generale. Questa lacuna è colmata con l’introduzione del nuovo articolo 22 «Altri redditi», che attribuisce il diritto d’imposizione per tutti i redditi non menzionati nelle altre disposizioni della Convenzione allo Stato di residenza del beneficiario dei redditi. Sono espressamente esclusi i redditi da scommesse, giochi e lotterie.

Articolo 12 I cambiamenti sostanziali negli articoli 11 e 12 della Convenzione nonché la ridu- zione al 10 per cento delle aliquote d’imposta alla fonte applicabili in questi settori si ripercuotono da parte svizzera anche sull’articolo concernente i metodi per evitare la doppia imposizione. La Svizzera accorderà il pieno computo globale d’imposta allo stesso modo per dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servi- zi tecniche. Nel caso d’interessi di prestiti approvati, e in India esenti da imposta a seguito di misure di promovimento dello sviluppo, oppure di interessi tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista dalla Convenzione, la Svizzera accorda, come per il passato, il computo d’imposta fittizio nella misura del 10 per cento. Il catalogo delle disposizioni del diritto interno indiano rilevanti al riguardo è stato adattato alla situazione attuale.

Articolo 13 Conformemente al modello di convenzione dell’OCSE, il campo d’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo sulla non discriminazione è stato esteso anche ai cittadini dei due Stati contraenti che non sono residenti di uno degli Stati contraenti, ma di uno Stato terzo. Dopo il paragrafo 2 è inserito un nuovo paragrafo 3 dello stesso tenore del primo periodo del paragrafo 4 dell’articolo 24 del modello di convenzione dell’OCSE. Questa disposizione garantisce la deducibilità di interessi, canoni o altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente, alle stesse condizioni che sarebbero state applicate se fossero stati pagati a un residente del primo Stato. Per quanto concerne l’imposizione in India di stabili organizzazioni d’imprese stra- niere, resta applicabile come per il passato un’aliquota fiscale più alta di quella pre- vista per stabili organizzazioni d’imprese indiane. Una nuova disposizione del Pro- tocollo al paragrafo 3 dell’articolo 22 della Convenzione in vigore (art. 15 lett. G del Protocollo) precisa che questa disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca un’imposizione più elevata di stabili organizzazioni di imprese stra- niere e nemmeno che sia in contraddizione con le disposizioni del paragrafo 3 del- l’articolo 7 della Convenzione.

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Articolo 14 Questo articolo del Protocollo stabilisce gli adeguamenti che è stato necessario ap- portare nella sistematica dell’attuale Convenzione a seguito all’introduzione di nuo- ve disposizioni. Articolo 15 Nella misura in cui i cambiamenti contenuti in questa disposizione del Protocollo concernono il Protocollo alla Convenzione in vigore, si rimanda ai corrispondenti commenti agli articoli 5,8, 9 e 13 più sopra.

Articolo 16 Questo articolo disciplina l’entrata in vigore del Protocollo mediante lo scambio di note diplomatiche. Il desiderio da parte svizzera di un’applicazione retroattiva del Protocollo all’inizio dell’anno della sua entrata in vigore si è rivelato irrealizzabile. Le sue disposizioni saranno perciò applicabili per la prima volta ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che, in India, iniziano il, o dopo il, 1° aprile, e in Svizze- ra, il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo.

3 Conseguenze finanziarie

La riduzione dell’aliquota della trattenuta alla fonte comporta perdite fiscali per en- trambi gli Stati. Una compensazione delle minori entrate a titolo d’imposta preven- tiva dovrebbe però risultare dall’aumento dei redditi degli investimenti indiani im- ponibili in Svizzera.

4 Costituzionalità

Il presente Protocollo si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari este- ri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assem- blea federale approvarlo. Il Protocollo sottoposto per approvazione costituisce parte integrante della Convenzione del 2 novembre 1994, la quale è conclusa per un pe- riodo indeterminato, ma è denunciabile il, o prima del, 30 giugno di ogni anno civi- le. In caso di denuncia, la Convenzione non è più applicabile in India il, o dopo il, 1° aprile dell’anno civile successivo a quello della denuncia e in Svizzera il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia. La Convenzione non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

5 Conclusioni

Il presente Protocollo contiene soluzioni vantaggiose ed equilibrate per ambedue gli Stati, che dovrebbero avere effetti positivi sulla cooperazione economica e sul-

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l’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche tra la Svizzera e l’India. La Conven- zione tiene debitamente conto delle esigenze dell’economia svizzera in India e rista- bilisce la sua competitività nei confronti delle imprese di altri Stati dell’Europa oc- cidentale.

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