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Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Repubblica d’Austria
del 18 ottobre 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente un Protocollo che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Repubblica d’Austria, firmato il 20 luglio 2000.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2000-1990 4917
Compendio
Con la modifica apportata dal presente Protocollo alla Convenzione intesa ad evi- tare la doppia imposizione con l’Austria, l’aliquota dell’imposta alla fonte passa, nei casi di dividendi pagati a società (escluse le società di persone) con una parte- cipazione di almeno il 20 per cento, dall’attuale 5 per cento a zero. Di conseguenza anche nei rapporti interni ai gruppi viene concesso il medesimo sgravio convenuto tra gli Stati dell’UE nella direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie. Per quanto concerne tutte le altre partecipazioni, con- formemente al disciplinamento previsto nel modello di convenzione dell’OCSE l’aliquota dell’imposta alla fonte ammonta ora al 15 per cento (finora 5%). Anche per gli interessi l’imposta alla fonte è stata ridotta a zero.
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Messaggio
1 Genesi
Nel suo articolo 10 paragrafo 2, la Convenzione del 30 gennaio 1974 intesa ad evi- tare la doppia imposizione con l’Austria prevede che i dividendi siano imponibili con un’imposta alla fonte del 5 per cento nello Stato in cui la società che li paga è residente. La rimanente imposta irrecuperabile del 5 per cento costituisce di solito per le società madri svizzere un onere finale, in quanto in Svizzera non viene di re- gola concesso nessun computo. Per contro, conformemente alla direttiva del 23 luglio 1990 del Consiglio delle co- munità europee concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie, all’interno dell’UE sono esenti dall’imposta alla fonte gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre in un altro Stato membro se quest’ultima detiene una partecipazione minima del 25 per cento nel capitale della società figlia. Un simile disciplinamento era stato convenuto dalla Svizzera agli inizi degli anni Novanta solo con singoli Stati (Danimarca e Paesi Bassi). Il continuo ampliamento della rete di convenzioni e le revisioni effettuate nel frattempo hanno però permesso di convenire con una serie di altri Paesi dell’UE il tasso zero per i dividendi distri- buiti in rapporti di partecipazione. Il tasso zero per questa fattispecie è quindi stato concordato con la Finlandia (in relazione all’imposta alla fonte finnica), la Francia, il Lussemburgo e la Svezia. Nel quadro delle preoccupazioni svizzere volte ad adeguare alla succitata direttiva le convenzioni concluse con Stati dell’UE, il 9 e 10 dicembre 1999 sono state condotte trattative con l’Austria che sono sfociate nella parafatura di un Protocollo inteso a modificare la Convenzione austro-svizzera di doppia imposizione. Questo Proto- collo introduce il tasso zero per i dividendi nei casi di partecipazioni superiori al 20 per cento e per gli interessi nonché un adeguamento alla regolamentazione contenuta nel modello di convenzione dell’OCSE dell’imposta irrecuperabile nell’ambito delle rimanenti partecipazioni.
2 Commento delle disposizioni del Protocollo
Articolo I L’articolo I del Protocollo modifica l’articolo 10 paragrafo 2 della Convenzione (imposizione dei dividendi) come segue: I dividendi pagati da una società figlia alla società madre (partecipazioni di almeno il 20% del capitale) sono esentati dall’imposta alla fonte. Finora questa imposta ammontava al 5 per cento. Per le altre partecipazioni l’aliquota massima dell’imposta alla fonte viene aumen- tata dal 5 al 15 per cento.
Articolo II Analogamente alla politica convenzionale seguita dalla Svizzera con i Paesi indu- strializzati, l’imposta irrecuperabile nell’ambito degli interessi è stata ridotta dal 5 allo 0 per cento.
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Articolo III Questo articolo disciplina l’entrata in vigore. Occorre rilevare che la disposizione riguardante il rapporto tra società madri e figlie sull’esenzione dall’imposta alla fonte dei dividendi è applicabile con effetto retroattivo ai dividendi pagati il, o dopo il, 1° gennaio 2000.
3 Conseguenze finanziarie
La riduzione dell’aliquota dell’imposta alla fonte al tasso zero nel rapporto tra so- cietà madri e figlie comporta perdite fiscali per entrambi gli Stati. Una compensa- zione delle minori entrate a titolo d’imposta preventiva sui dividendi in rapporti di partecipazione e sugli interessi risulta dall’aumento dell’aliquota dell’imposta alla fonte dal 5 al 15 per cento per le rimanenti partecipazioni.
4 Costituzionalità
Il presente Protocollo si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale ap- provarlo. Il Protocollo sottoposto per approvazione costituisce parte integrante della Convenzione del 1974, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è de- nunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Esso non prevede l’adesione a un’organizzazione interna- zionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.
5 Conclusioni
Il presente Protocollo migliora chiaramente la situazione delle imprese svizzere con partecipazioni austriache e contribuisce a rafforzare l’attrattiva della Svizzera quale luogo d’insediamento per imprese attive a livello internazionale. Inoltre, con l’esen- zione dall’imposta alla fonte nei rapporti interni ai gruppi viene conseguita un’equi- parazione con la direttiva dell’UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie.
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