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Messaggio concernente il Trattato di conciliazione e d’arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia

del 17 novembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente il Trattato di conciliazione e d’arbitrato con la Croazia.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-6041 469

Messaggio

1 Introduzione

1.1 In generale

La politica della Svizzera in materia di soluzione pacifica delle controversie è stata ampiamente illustrata nel nostro messaggio del 19 maggio 1993 concernente la Convenzione relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) e i Trattati di conciliazione e d’arbitrato con la Polonia e l’Ungheria 1. Il Trattato di conciliazione e d’arbitrato con la Croazia, firmato a Zagabria il 23 maggio 1995, rientra appieno nell’ambito di questa politica, cosicché nel presente capitolo non è necessario ripetere le considerazioni fatte nel 1993.

1.2 Genesi e principali caratteristiche del Trattato

La Svizzera e la Croazia sono fra i primi Stati ad aver ratificato la Convenzione del 15 dicembre 1992 relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro della Confe- renza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE). L’esistenza di questo strumento multilaterale non rende tuttavia superflua la conclusione di un trattato bilaterale nell’ambito della soluzione pacifica, e questo per quattro motivi. Innanzi- tutto, la procedura d’arbitrato stabilita dalla Convenzione CSCE è puramente facol- tativa, mentre in genere quella istituita per mezzo di accordi bilaterali è vincolante. Secondo, la nomina dei membri degli organi di conciliazione e d’arbitrato previsti nella Convenzione CSCE spetta al Bureau della Corte istituita mediante detta Con- venzione; nel contesto bilaterale i membri di tali organi sono invece designati prio- ritariamente dalle Parti stesse, procedura che innegabilmente agevola l’accettazione delle raccomandazioni o sentenze formulate dai collegi in causa. Terzo, i trattati bi- laterali prevedono spesso commissioni o tribunali composti di tre membri, mentre quelli istituiti dal Bureau della Corte CSCE sono composti di cinque membri; in al- tre parole, le vie di soluzione delle controversie previste negli accordi bilaterali pos- sono essere meno onerose. Infine, la Convenzione CSCE può essere denunciata en- tro un termine più breve rispetto a quanto non avvenga, in genere, per gli accordi bilaterali inerenti a questo stesso ambito. A tali considerazioni va inoltre aggiunto che può risultare preferibile, per svariate ragioni, risolvere una controversia in un contesto bilaterale piuttosto che portarla dinanzi a una più ampia udienza. Per tutti questi motivi, la Svizzera e la Croazia hanno ritenuto opportuno completare i mec- canismi multilaterali esistenti con un trattato bilaterale. Lo strumento scaturito dai negoziati avviati con la Croazia nella seconda metà del 1994 è praticamente identico al Trattato di conciliazione e d’arbitrato concluso tra la Svizzera e la Polonia il 20 gennaio 19932, il quale è servito da base di lavoro. Ogni controversia che non ha potuto essere risolta per via diplomatica entro un termine ragionevole può essere unilateralmente sottoposta alla conciliazione e, in caso di