Messaggio del 12 gennaio 2000 concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore
9.2.3 Messaggio
concernente l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in tale settore del 12 gennaio 2000
9.2.3.1 Parte generale
9.2.3.1.1 Compendio La Repubblica Socialista del Vietnam (di seguito: Vietnam) è uno dei partner privi- legiati della cooperazione svizzera allo sviluppo. In questo Paese ai problemi di un Paese in sviluppo si sommano le difficoltà che sorgono dalla transizione da un’economia pianificata a un’economia di mercato. Nell’ambito della sua politica d’apertura e di liberalizzazione, il Vietnam ha presentato una domanda d’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La Svizzera ha già concluso diversi accordi con il Vietnam, ma nessuno relativo alla protezione della proprietà intellettuale. La lacuna dovrebbe ora essere colmata, visto che il presente accordo tratta unicamente della proprietà intellettuale e della cooperazione in tale settore. La Svizzera gli conferisce valore esemplare poiché esso esprime la volontà svizzera di contribuire attivamente allo sviluppo di Paesi come il Vietnam. L’accordo è stato firmato il 7 luglio 1999 ad Hanoi, dopo intensi negoziati.
9.2.3.1.2 Situazione iniziale In Vietnam tutti i settori sono attualmente sottoposti a profonde riforme. Dopo un periodo di isolamento, in alcuni settori il Paese deve ricominciare da zero. Il Codice civile vietnamita, ad esempio, è entrato in vigore solo nel luglio 1996. La sua ado- zione ha una portata quasi rivoluzionaria. Disciplina segnatamente il diritto delle persone, della famiglia e della proprietà, il diritto fondiario e il diritto della proprietà intellettuale. Anche se è indubbiamente in grado di sviluppare la legislazione che gli occorre, il Vietnam dovrà profondere grandi sforzi per attuare pienamente le riforme iniziate. Il Paese dispone di un potenziale che suscita l’interesse del mondo degli affari inter- nazionale. Giappone, Corea del Sud, Taiwan e i Paesi dell’ASEAN sono sul posto da tempo. L’Unione europea intende a sua volta difendere gli interessi delle sue aziende di fronte alla concorrenza asiatica. La Francia è palesemente avvantaggiata rispetto ai suoi partner europei e si afferma come investitore già solidamente instal- lato. Gli Stati Uniti, che hanno stabilito relazioni diplomatiche con il Vietnam, han- no rapidamente concluso accordi e messo a punto programmi.
9.2.3.1.3 Relazioni economiche della Svizzera con il Vietnam I risultati, che dal 1986 hanno cominciato a ricompensare gli sforzi vietnamiti di apertura e di liberalizzazione economica, la situazione del Paese al centro di una
2000-0051 1343
delle regioni più dinamiche del mondo, le sue risorse naturali ancora da sfruttare e la sua abbondante manodopera contribuiscono a farne un interessante partner econo- mico. Diverse aziende svizzere si sono impegnate su questo mercato sin dall’inizio degli anni Novanta, segnatamente mediante investimenti a lungo temine. La Svizzera ed il Vietnam hanno già concluso diversi accordi economici: un accordo di protezione degli investimenti nel 1992; una dichiarazione d’intenti sulla coopera- zione economica nel 1993; un accordo commerciale e di cooperazione economica dello stesso anno; sempre lo stesso anno alcuni accordi relativi alla concessione di un credito misto di 25 milioni di franchi (passati a 35 milioni di franchi nel 1996) e di un aiuto alla bilancia dei pagamenti di 15 milioni di franchi; e infine un accordo contro la doppia imposizione che è stato firmato nel 1996 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Inoltre, nel 1993 la Svizzera ha sostenuto con 10 milioni di franchi un’azione internazionale destinata a finanziare gli arretrati dei pagamenti del Viet- nam al Fondo monetario internazionale. Nel 1998, infine, ha potuto aprire i battenti un centro per la promozione delle tecnologie rispettose dell’ambiente, sostenuto dalla Svizzera. Le relazioni economiche bilaterali si sviluppano da qualche anno a ritmo sostenuto. La crescita del volume del commercio estero è sempre superiore al 10 per cento. L’anno scorso le esportazioni svizzere a destinazione del Vietnam ammontavano a 83,4 milioni di franchi, le importazioni provenienti da tale Paese, a 83,2 milioni di franchi. I suoi investimenti diretti (per un totale di 633 milioni di dollari nel 1997), conferiscono alla Svizzera la tredicesima posizione tra gli investitori. L’istituzione della summenzionata rete di accordi si proponeva un doppio obiettivo: creare un quadro giuridico per un rapido sviluppo delle relazioni economiche e con- tribuire a sostenere le riforme economiche in corso in Vietnam. Tale rete presentava tuttavia una lacuna palese per quanto riguarda la protezione della proprietà intellet- tuale. Ecco la ragione per la quale il presente accordo è stato negoziato tenendo se- gnatamente conto dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atti- nenti al commercio (Accordo TRIPS), adottato nel quadro dell’OMC.
9.2.3.2 Parte speciale: contenuto dell’accordo
9.2.3.2.1 Disposizioni materiali e istituzionali L’accordo contiene disposizioni di diritto materiale e di diritto procedurale. Per evitare di ridiscutere le nozioni di base e per semplificare il processo negoziale, si fa riferimento alle disposizioni dell’Accordo TRIPS e ad altri accordi relativi alla pro- prietà intellettuale limitando così il numero delle disposizioni del nuovo accordo. Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e ad adottare le disposizioni legali necessarie a tal fine (rimedi giuridici). La nozione di proprietà intellettuale comprende i settore già definiti dall’Accordo TRIPS; ma, avendo una forma aperta, la definizione è più ampia ed è pertanto possibile estenderla a nuovi settori (art. 1). La Svizzera e il Vietnam confermano gli impegni che incombono loro nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Il Vietnam, che ancora non è parte a taluni accordi, si impegna ad effettuare le pratiche necessarie per aderirvi prima del 1° gennaio 2002. Tale termine può tuttavia essere abbreviato o prolungato su domanda di una delle Parti, per tener conto dei progressi compiuti
dal Vietnam e della sua capacità di aderire agli accordi internazionali, segnatamente a quelli dell’OMC. L’adesione agli altri accordi (menzionati nell’allegato I al pre- sente accordo), è oggetto di un impegno secondo i «migliori sforzi possibili» («best endeavour»). Una clausola che prevede il riesame periodico dell’allegato I garanti- sce la flessibilità necessaria in relazione agli sviluppi del diritto della proprietà in- tellettuale sul piano internazionale (art. 2). Le Parti contraenti devono garantire un livello di protezione almeno uguale a quello dell’Accordo TRIPS. Lo statuto di Pae- se in sviluppo giustifica il periodo di transizione, il cui termine è stato fissato al 31 dicembre 2001, accordato al Vietnam. Se, prima di tale scadenza, concedesse ad un altro Paese o a un gruppo di Paesi un livello di protezione uguale a quello che risulta dall’Accordo TRIPS, il Vietnam dovrebbe accordare lo stesso trattamento alla Sviz- zera (art. 3). Due principi fondamentali sono citati nell’articolo 4: il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita. Il trattamento nazionale significa che qualsiasi cittadino svizzero beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello riser- vato ai cittadini vietnamiti. Attualmente tale principio non è rigorosamente applica- to, almeno per quanto riguarda i rimedi giuridici. La clausola della nazione più favo- rita deve impedire che i cittadini svizzeri siano trattati con minor favore di quelli di qualsiasi Stato terzo. Ogni deroga a questi due principi deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo TRIPS. A differenza dell’articolo 3, l’articolo 4 intende assicurare la non discriminazione, indipendentemente dal livello di protezione, che si tratti dell’applicazione di leggi o della pratica amministrativa e giudiziaria. La presente disposizione continuerà inoltre a svolgere il suo ruolo quando sarà rag- giunto il livello di protezione previsto dall’Accordo TRIPS e perfino quando il Pae- se sarà membro dell’OMC. Siccome l’Accordo TRIPS non disciplina tutti i settori in modo esaustivo, è perfettamente concepibile che prima o poi il Vietnam si impegni, nell’ambito di un accordo bilaterale, ad accordare a un Paese terzo una protezione in un settore tecnologico nuovo (le banche dati, ad es.); in tal caso la Svizzera potrebbe avvalersi della clausola della nazione più favorita.
L’accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a quando tale Paese è legato alla Svizzera dal trattato di unione doganale e dal trattato sulla prote- zione dei brevetti (art. 5). In caso di divergenze di interpretazione o di difficoltà d’applicazione ciascuna delle due Parti può chiedere l’avvio di consultazioni. Se non si riesce a trovare una soluzione nell’ambito dell’incontro, si ricorre alla via di- plomatica. Siccome il già citato accordo di protezione degli investimenti del 1992, contiene disposizioni relative alla protezione della proprietà intellettuale nonché un suo meccanismo di composizione delle controversie, il presente accordo contiene una norma di conflitto (art. 6 cpv. 3). Quest’ultima intende impedire che la procedu- ra di composizione delle controversie dell’API sia dichiarata inapplicabile in virtù del principio della lex posterior o della lex specialis (art. 6). La cooperazione si fonda sul principio di complementarità. Per evitare le ridondan- ze, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi con quelli degli altri Paesi donatori o di organizzazioni internazionali. La Svizzera ha approvato l’istituzione di un programma speciale di cooperazione (PSC) per la proprietà intel- lettuale, in un primo tempo previsto per tre anni. Essa sostiene gli sforzi del Vietnam al fine di una sua adesione all’OMC. L’allegato II all’accordo (art. 7) stabilisce le grandi linee del PSC. Un Comitato misto è incaricato di precisare le modalità del PSC e di sorvegliarne l’esecuzione; le Parti contraenti possono consultarsi al propo- sito (art. 8).
L’accordo entra in vigore quando le due Parti si sono notificate il compimento delle procedure interne di approvazione. Può essere denunciato in qualunque momento mediante un preavviso di sei mesi (art. 9).
9.2.3.2.2 Cooperazione nel settore della proprietà intellettuale Siccome in Vietnam, al presente stadio di sviluppo, manca l’esperienza in materia di proprietà intellettuale richiesta dall’economia di mercato, è indispensabile elaborare un programma di cooperazione che lo aiuti ad applicare le disposizioni materiali dell’accordo, per evitare che quest’ultimo resti lettera morta. Per cominciare il PSC descritto nell’allegato II deve essere applicato per tre anni. Il futuro Comitato misto deve definire bisogni e priorità del Vietnam, stabilire i programmi di lavoro e sorve- gliarne la buona esecuzione. È stata stabilita una lista delle attività previste che costituisce un punto di partenza. I seguenti punti sono stati considerati prioritari: modernizzazione della legislazione (principalmente nella prospettiva dell’adesione del Vietnam all’OMC e ad altre con- venzioni amministrate dall’OMPI); formazione di personale qualificato; moderniz- zazione dell’infrastruttura connessa alle tecnologie dell’informazione; sostegno ai servizi ufficiali nazionali che desiderano creare antenne decentralizzate. La forma- zione non è riservata solamente ai collaboratori dell’Ufficio della proprietà intellet- tuale e dell’Ufficio del diritto d’autore ma deve essere estesa anche alle autorità do- ganali e ai giudici. Tali attività sono destinate anche ad attirare l’attenzione del pubblico sulla necessità di proteggere le innovazioni e di lottare contro l’industria delle imitazioni.
9.2.3.3 Ripercussioni finanziarie
L’accordo non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio della Confederazione. Le spese per il programma di cooperazione nel settore della proprietà intellettuale de- vono essere computate nel quinto credito quadro di 960 milioni di franchi destinato ad assicurare la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 1996 III 661).
9.2.3.4 Programma di legislatura
L’accordo è conforme all’obiettivo 19 (garanzia della presenza svizzera all’estero gra- zie all’estensione e all’intensificazione delle relazioni bilaterali e multilaterali su scala mondiale) ed è uno degli oggetti dell’agenda parlamentare 1995-1996 (A 2, Relazioni internazionali) del rapporto sul programma di legislatura (FF 1996 II 281).
9.2.3.5 Rapporto con gli altri strumenti della politica
commerciale e con il diritto europeo L’accordo fa parte del processo d’integrazione del Vietnam nel sistema commerciale multilaterale ed è connesso con la domanda di adesione all’OMC. Si fonda in primo
luogo sull’Accordo TRIPS e sulle convenzioni internazionali amministrate dal- l’OMPI. È pertanto in sintonia con gli impegni che incombono alla Svizzera in virtù di tali convenzioni. L’accordo non è in relazione con il diritto comunitario né con gli impegni che risul- tano dall’AELS. Non sussiste pertanto alcuna incompatibilità con il diritto europeo. In materia di cooperazione, l’accordo implica complementarità e coordinazione con gli altri Paesi donatori e con le organizzazioni intergovernative (tra le quali l’Unione europea).
9.2.3.6 Validità per il Principato del Liechtenstein
L’accordo si applica al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo rima- ne legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 5).
9.2.3.7 Costituzionalità
Il decreto federale si fonda sulla competenza generale della Confederazione in mate- ria di politica estera conformemente all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale. La competenza dell’Assemblea federale di approvare questi accordi scatu- risce dall’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. L’accordo in que- stione può essere denunciato in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei me- si. Non implica né l’adesione a un’organizzazione internazionale, né un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà pertanto al referendum facoltativo in conformità dell’articolo 141 capoverso