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00.028

Messaggio su una modifica della legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione (LIAC)

del 1° marzo 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una mo- difica della legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazio- ne (LIAC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

1° marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio

Obiettivo della modifica della legge La LIAC costituisce la base legale per la modifica della forma giuridica delle quat- tro vecchie imprese d’armamento della Confederazione in società anonime di di- ritto privato. Il passaggio effettivo, il 1° gennaio 1999, alla nuova forma giuridica è stato motivo della fondazione del nuovo gruppo che comprende la holding RUAG Svizzera SA (RUAG SUISSE) e le quattro imprese operative SE Impresa svizzera di elettronica SA, SW Impresa svizzera di sistemi d’arma SA, SM Impresa svizzera di munizioni SA e SF Impresa svizzera di aeronautica e di sistemi SA. La presente proposta è intesa a completare la LIAC mediante l’aggiunta degli articoli 5a e 5b; essi creano la base giuridica che permette la necessaria ricapitalizzazione del nuo- vo gruppo in occasione del passaggio alla nuova forma giuridica. Il Consiglio fede- rale determina il tipo di esecuzione, il momento e la portata delle misure concrete.

Retroscena Il bisogno di capitale proprio supplementare risulta direttamente dall’adeguamento del rendiconto a norme generalmente riconosciute concernenti la pubblicazione e la valutazione del rendiconto dei gruppi. Si tratta in particolare delle norme RPC («Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti») e delle norme IAS («International Accounting Standards») che vanno nello stesso senso. Esse sono oggi considerate usuali dai gruppi di imprese di grandezza paragonabile. Pertanto, il Consiglio federale ha obbligato le aziende divenute giuridicamente autonome (come Swisscom, La Posta, le FFS) ad applicare una di queste norme nel loro ren- diconto. RUAG SUISSE ha deciso in una prima fase di procedere alla stesura del rendiconto in base alle norme RPC e di adottare le norme IAS in seguito, per il bilancio di fine

2001. Questo modo di procedere si impone in quanto le società della RUAG

SUISSE devono affrontare prossimamente la concorrenza sul mercato internazio- nale e concludere degli accordi di cooperazione in questo senso. I criteri di valutazione di cui occorre tener conto nella stesura del bilancio secondo queste norme, segnatamente trattandosi di attivi immobilizzati e di accantonamenti per rischi, sono in parte molto diversi dalla prassi precedente, che si imperniava di massima unicamente su disposizioni relative al diritto commerciale. Detti criteri hanno per effetto di diminuire il capitale proprio rispetto al suo ammontare passato e di render necessario un aumento del capitale di circa 50 milioni di franchi per ottenere un bilancio equilibrato. La conseguenza più notevole derivante dall’applicazione di ambedue le norme con- cerne la valutazione degli impegni del datore di lavoro nei confronti dell’istituzione di previdenza. Secondo queste norme, gli impegni della RUAG SUISSE nei con- fronti dell’istituzione di previdenza superano di circa 500 a 550 milioni di franchi il capitale di copertura depositato sotto forma di attivi presso la Cassa pensioni della

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Confederazione (CPC). Finché vi sarà una tale differenza, un accantonamento do- vrà essere iscritto nel bilancio dell’impresa del datore di lavoro. La presente modifica della legge dovrà permettere di creare la base necessaria af- finché il Consiglio federale possa adottare a tempo debito i provvedimenti necessa- ri.

Provvedimenti presumibilmente da adottare Le misure che il Consiglio federale deve adottare in base al nuovo articolo 5a della legge si fondano sul bilancio d’apertura della RUAG SUISSE del 1° gennaio 1999 (cfr. allegato 1). Si intende aumentare di circa 50 milioni di franchi il capitale della RUAG SUISSE per ripristinare un bilancio equilibrato. Per quanto concerne lo scoperto conformemente alle norme RPC e IAS, vi è l’intenzione di assicurare alla futura istituzione di previdenza della RUAG SUISSE una somma di 500 a 550 mi- lioni di franchi, rendendo così superflua l’effettuazione di un accantonamento cor- rispondente nel bilancio del gruppo. A favore di questi due provvedimenti la Confederazione dovrà reperire mezzi per un importo totale di circa 550 a 600 milioni di franchi. L’articolo 5b proposto concerne la messa a punto, in corso presso la CPC, degli incartamenti degli assicurati. Costituisce la base legale che permette alla Confede- razione di garantire scoperti del capitale di copertura se gli stessi dovessero essere rivelati all’atto della messa a punto degli incartamenti.

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Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Con la legge federale del 10 ottobre 1997 concernente le imprese d’armamento della Confederazione (LIAC, RS 934.21) era stata creata la base giuridica per la trasfor- mazione delle imprese di armamento della Confederazione da istituti non indipen- denti di diritto pubblico in società anonime di diritto privato, integrate in una strut- tura holding. Questa trasformazione è stata effettuata il 1° gennaio 1999, quando la Confederazione ha trasferito, mediante conferimento materiale, la totalità degli attivi e passivi nonché i diritti e gli obblighi delle imprese di armamento di allora alle so- cietà per azioni fondate precedentemente a questo scopo. Subito dopo, le azioni delle quattro società operative sono state trasferite alla società holding RUAG Sviz- zera SA, pure recentemente fondata. Il nuovo gruppo RUAG SUISSE comprende quindi essenzialmente la holding RUAG Svizzera SA e le quattro imprese operative SE Impresa svizzera di elettronica SA, SW Impresa svizzera di sistemi d’arma SA, SM Impresa svizzera di munizioni SA e SF Impresa svizzera di aeronautica e di si- stemi SA. Il gruppo è interamente di proprietà della Confederazione. I provvedimenti necessari a questo scopo sono stati presi retroattivamente in base al decreto del Consiglio federale del 26 maggio 1999. Questo decreto approva anche il bilancio d’apertura del 1° gennaio 1999 del nuovo gruppo, allestito per la prima volta in base alle norme RPC («Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti») (v. allegato 1). Considerato che è indispensabile una ricapitalizzazione per conformarsi con le vi- genti e imminenti norme RPC, il DDPS ha ricevuto, nell’ambito del citato decreto, il mandato di elaborare un relativo messaggio. Nel messaggio del 16 aprile 1997 concernente la LIAC (FF 1997 III 651), per quanto riguarda le dichiarazioni sulla capitalizzazione siamo partiti dai principi per l’allestimento del bilancio e dai criteri di valutazione corrispondenti alle disposizio- ni legali (principalmente diritto delle obbligazioni). A quelle condizioni non sussi- steva alcun bisogno di ricapitalizzazione (cfr. anche allegato 1, bilancio al 31 di- cembre 1998). In seguito, è stato deciso di rendere obbligatoria la presentazione del rendiconto secondo una delle norme riconosciute (IAS o RPC) nelle aziende definite nel «Rapporto concernente la vigilanza sui campi amministrativi scorporati e sulle aziende rese giuridicamente autonome», adottato da noi il 25 giugno 1997. Allora non erano ancora prevedibili le conseguenze del passaggio, in una prima fase, alle norme RPC per la capitalizzazione del gruppo RUAG, e in particolare gli effetti in- cisivi della norma RPC 16 sulla valutazione degli impegni in materia di previdenza (cfr. n. 1.3.2), norma che è stata adottata soltanto nel 1999 ed entrerà in vigore nell’anno 2000. Poiché è opportuno applicare in economia una norma moderna ge- neralmente riconosciuta, pure il consiglio d’amministrazione della RUAG SUISSE ha deciso, in seguito, di seguire le direttive RPC nel rendiconto del gruppo (cfr. an- che n. 1.2). Il problema di una penalizzazione del capitale proprio all’atto del rendiconto se- condo una norma riconosciuta è pure stato sollevato presso le vecchie aziende in regia divenute giuridicamente autonome - Swisscom, La Posta e le FFS. La struttura

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di finanziamento differente da quella delle imprese d’armamento (mutuo contratto, in quanto azionista, presso la Confederazione) ha loro tuttavia permesso di optare per una soluzione diversa da quella del caso che ci occupa.

1.2 Necessità di un rendiconto conforme alle norme

internazionali

1.2.1 Paragone tra RPC e IAS

Contrariamente al rendiconto in vigore finora, imperniato sulle disposizioni del Co- dice delle obbligazioni (RS 220), per la nuova forma giuridica si tratta di applicare una delle norme per la presentazione dei conti riconosciute (International Accoun- ting Standard, IAS; Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, RPC), secondo l’ottica del rapporto «concernente la vigilanza sui campi amministrativi scorporati e sulle aziende rese giuridicamente autonome», adottato da noi il 25 giugno 1997. Il consiglio di amministrazione della RUAG SUISSE si è pronunciato per il rendiconto secondo le RPC come soluzione di transizione, prevedendo tuttavia il passaggio in futuro alle norme IAS. D’altronde, l’articolo 5 capoverso 2 LIAC dispone che i conferimenti materiali sono assunti dalla società anonima «in osser- vanza dei principi di valutazione riconosciuti». Partendo da queste considerazioni – e anzitutto anche perché l’osservanza di siffatti principi riconosciuti fa parte attual- mente delle abitudini delle imprese di grandezza paragonabile – abbiamo ritenuto necessario introdurre fin dall’inizio norme riconosciute nel calcolo consolidato, vale a dire allestire già il bilancio di apertura del 1° gennaio 1999 secondo le direttive RPC. Le norme per la presentazione dei conti RPC, rispettivamente IAS, perseguono an- zitutto i due obiettivi di pubblicare i risultati d’impresa nonché di applicare i princi- pi di valutazione secondo criteri di economia aziendale. Un altro obiettivo è l’au- mento della trasparenza e della comparabilità. Le raccomandazioni – accanto alle norme IAS che vanno ancora oltre – sono generalmente riconosciute e sono appli- cate in Svizzera in molti gruppi di media o grande importanza. Sono l’esigenza mi- nima per le quotazioni in borsa. Rispetto alle norme RPC, le regole della IAS hanno esigenze più severe per quel che concerne la pubblicazione dei risultati d’impresa. Le norme IAS sono riconosciute internazionalmente (con alcune eccezioni negli USA), mentre le norme RPC sono limitate più o meno alla Svizzera. In linea di massima, le due norme di valutazione sono praticamente equivalenti, tuttavia le prescrizioni della IAS sono più rigorose in merito alla messa in atto e formulate più dettagliatamente e di conseguenza più esi- genti nell’applicazione. Le RPC lasciano invece in diversi ambiti (ancora) un certo margine di apprezzamento (cfr. n. 1.3.1). Sulla base dell’esperienza avuta sinora si può comunque assumere che a corto o medio termine le norme RPC si adegueranno in gran parte alla IAS.

1.2.2 Motivi per il passaggio alle norme IAS

Tra le aziende federali in regia di un tempo, La Posta e le FFS hanno adottato le di- rettive RPC, Swisscom ha optato per le direttive IAS. Considerando l’obiettivo strategico dichiarato della RUAG SUISSE di accrescere le sue unioni e la sua co-

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operazione con imprese terze, il rendiconto secondo norme generali riconosciute è indispensabile. L’adeguamento alle norme IAS riconosciute internazionalmente è tanto più urgente in quanto si intravedono possibilità concrete di cooperazione in- ternazionale. Per finanziamenti di progetti internazionali di una certa dimensione, in genere gli investitori chiedono un rendiconto sulla situazione finanziaria conforme a norme riconosciute internazionalmente. Per la RUAG SUISSE questo aspetto è di partico- lare importanza in quanto a corto termine si intravede la necessità di provvedimenti speciali di questo tipo nell’ambito di singoli progetti di partecipazione o di coopera- zione. Oltre al prestigio supplementare che la contabilizzazione secondo le norme IAS atte- stata dal servizio di revisione conferisce a un’azienda in quanto potenziale partner finanziario, queste norme hanno anche un valore pratico nell’ambito di progetti di cooperazione. Rendono infatti possibili valutazioni aziendali, paragoni di bilancio ecc. direttamente sulla base dei risultati presentati, senza che questi debbano prima essere standardizzati in una procedura solitamente molto laboriosa. I potenziali part- ner di cooperazione, con cui hanno luogo attualmente colloqui al riguardo, hanno adottato o sono in procinto di adottare le norme IAS. Per questo motivo il consiglio di amministrazione della RUAG SUISSE considera particolarmente importante po- ter presentare il bilancio per la fine del 2001 già in conformità alle disposizioni di queste norme.

1.3 Influsso delle norme riconosciute di presentazione

dei conti sulla capitalizzazione

1.3.1 Valutazione delle prestazioni di previdenza

del datore di lavoro Nel 2000 le direttive RPC saranno completate con una disposizione che si riferisce al calcolo degli impegni contratti dal datore di lavoro nei confronti dell’istituzione di previdenza a favore del personale (norma 16 RPC) e che è applicabile in modo vincolante a decorrere dal saldo contabile 2000. Per il rendiconto IAS la stessa di- sposizione è già in vigore (IAS 19 revised). Al contrario della determinazione del capitale di copertura per gli impegni statutari (acquired benefit obligation) necessa- rio al momento del rendiconto, questo calcolo situa la copertura necessaria a livello più elevato poiché devono esser prese in considerazione anche evoluzioni presumi- bili future (Projected benefit obligation). Per la differenza tra gli impegni calcolati secondo questo metodo «dinamico» e la copertura effettiva sotto forma di attivi, la ditta del datore di lavoro deve costituire un accantonamento. Quest’ultimo deve es- sere registrato a bilancio nell’esercizio in esame o durante il periodo medio rima- nente di servizio. Alternativamente, lo scoperto può essere registrato in modo neutro per il conto economico per mezzo del capitale proprio; si procederà alla pubblica- zione nell’allegato e all’adeguamento delle cifre dell’anno precedente (Restatement). Nel 1997, le imprese di armamento hanno rimborsato alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) la parte del capitale di copertura mancante che le concerne- va, vale a dire 200 milioni di franchi, in modo che, a partire da tale momento, gli attivi degli impegni statutari, che ammontano a circa 1,8 miliardi di franchi, sono

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coperti al 100 per cento1. Questo ammontare rappresenta la somma di tutte le presta- zioni di cui hanno beneficiato gli assicurati il giorno di riferimento. Per contro, ai sensi della norma 16 RPC e dell’identica norma 19 (revised) IAS, l’impegno del datore di lavoro nei confronti dell’istituzione di previdenza è concepito in modo più ampio in quanto non soltanto le prestazioni acquisite, bensì anche le prestazioni fu- ture anticipate devono essere garantite a partire dai dati di fatto stabiliti il giorno di riferimento. A questo scopo, le prestazioni e i contributi futuri devono essere scon- tati al valore del giorno di riferimento. Gli impegni così calcolati superano, nella maggior parte dei casi, il capitale di copertura. L’ammontare di questa differenza dipende essenzialmente dai parametri di evoluzione economica scelti riguardo al rincaro previsto, l’evoluzione dei salari, delle rendite e in particolare dei tassi di in- teresse (tasso di sconto). Decisive per la scelta di questi parametri sono le condizioni economiche e le prospettive di sviluppo al momento della valutazione, vale a dire, nel caso concreto, il 31 dicembre 2000 (secondo le RPC) e il 31 dicembre 2001 (secondo la IAS). Valutazioni provvisorie con parametri diversi basati sul numero di assicurati alla fine del 1998 fanno prevedere che lo scoperto della RUAG SUISSE si situerà tra i 250 e 500 milioni di franchi. Il secondo importo risulta partendo da un rincaro dell’1,5%, da un aumento salariale reale e indicizzazione delle rendite dell’1% e da un tasso di sconto del 4%. Per la scelta dei parametri da applicarsi la IAS stabilisce norme relativamente severe mentre le RPC lasciano un certo margine di manovra. Se si assume che questi parametri di calcolo conformi alla IAS 19 (revised) saranno ancora validi alla fine del 2001, si deve prevedere per tale termine uno scoperto di circa 500 a 550 milioni di franchi. Secondo le RPC e la IAS lo scoperto è considerato un impegno del datore di lavoro che esso deve far figurare nel proprio bilancio. Un accantonamento di questo ordine di grandezza comporterebbe, nei conti annui consolidati della RUAG SUISSE, un esaurimento del capitale proprio disponibile attualmente e quindi una situazione di indebitamento eccessivo. Affinché il rendiconto dell’esercizio 2000 sia conforme alla direttiva RPC 16, ri- spettivamente IAS 19 (revised), vi sono in linea di massima tre soluzioni. La prima soluzione consiste nello stabilire un accantonamento nel bilancio della RUAG SUISSE del 31 dicembre 2000, rispettivamente del 31 dicembre 2001, dell’ordine di grandezza dello scoperto stabilito a quelle date a carico del conto eco- nomico annuale o del capitale proprio. Le conseguenze sarebbero un indebitamento eccessivo e la necessità di aumentare il capitale proprio in modo da superare detto accantonamento in vista di ottenere un grado di autofinanziamento sufficiente. Con la seconda soluzione, l’accantonamento può essere ripartito, in fasi successive e a carico del conto economico, sul tempo di servizio rimanente degli assicurati. Nel caso della RUAG SUISSE, questa soluzione comporterebbe un onere annuo di circa 41 milioni di franchi (scoperto di circa 530 milioni di franchi ripartito su 13 anni di servizio restante degli assicurati) sul conto economico per i prossimi tredici anni. Secondo la terza soluzione, lo scoperto può essere eliminato versando sul capitale dell’istituzione di previdenza gli attivi corrispondenti, e adattando così tale capitale

1 Nell’ambito dell’introduzione della legge sul libero passaggio, la CPC ha scoperto una lacuna supplementare di copertura di 42 milioni di franchi. Questo ammontare è stato registrato come accantonamento nel bilancio d’apertura di RUAG SUISSE. La ripresa di questa obbligazione da parte di RUAG SUISSE ha dovuto essere compensata nell’ambito della ricapitalizzazione globale e costituisce un motivo del bisogno di ricapitalizzazione.

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agli obblighi derivanti dalle norme RPC e IAS. In tal modo si rende superfluo un accantonamento nel bilancio della RUAG SUISSE. I mezzi richiesti sono da versare in contanti o sotto forma di obbligazione di pagamento direttamente all’istituzione di previdenza. Il nostro Collegio preferisce questa soluzione, anche per ragioni di costo (imposte sulle emissioni di titoli). Il consiglio di amministrazione della RUAG SUISSE ha già deciso di ritirare dalla CPC la previdenza a favore del proprio perso- nale per integrarla in un’istituzione che gli è propria. La questione della ripresa eventuale dei beneficiari di pensioni in questa nuova istituzione non è ancora stata definitivamente decisa; tuttavia occorre prendere in considerazione che, indipen- dentemente da questa situazione, gli impegni della RUAG SUISSE come datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite rimangono. In questo contesto, riman- diamo al disciplinamento applicato da Swisscom. Lo scoperto summenzionato do- vrebbe dunque essere procurato dalla Confederazione a questa istituzione. L’apporto diretto di questi mezzi all’istituzione di previdenza della RUAG SUISSE appare una soluzione adeguata anche in quanto è risultato che le prestazioni di uscita da aspettarsi come capitale di copertura dalla CPC in base ai metodi attuariali non sarebbero sufficienti per garantire, presso un’altra istituzione, le prestazioni della CPC senza un aumento dei premi. Inoltre bisogna pure prendere in considera- zione che devono essere costituite riserve per rischi, per le fluttuazioni dei corsi e per l’adeguamento al rincaro delle pensioni di vecchiaia (queste ultime conforme- mente a un decreto speciale del nostro Collegio).

1.3.2 Adeguamento del capitale proprio in caso di

passaggio alla IAS RUAG SUISSE ha basato già il suo bilancio d’apertura del 1° gennaio 1999 sulle norme RPC. L’applicazione delle norme RPC 1 a 15 attualmente vigenti ha com- portato per singole voci di bilancio rivalutazioni in parte considerevoli. Così, per quanto concerne gli attivi, le immobilizzazioni hanno dovuto essere considerevol- mente svalutate e per quanto riguarda i passivi è risultato necessario un aumento massiccio degli accantonamenti (allegato 1). Dopo queste rettifiche delle valutazio- ni, il capitale proprio iscritto nel bilancio d’apertura ammontava a circa ancora 298 milioni di franchi. Il 31 dicembre 1998 (in base alle disposizioni previgenti) figurava ancora un capitale proprio di 473 milioni di franchi. Il servizio di revisione Pricewaterhouse Coopers ha esaminato tutti i bilanci ed è arrivato alla conclusione che il bilancio d’apertura della RUAG SUISSE del 1° gen- naio 1999 è conforme alle prescrizioni RPC in materia di valutazione e di articola- zione. Per incarico dell’Amministrazione federale delle finanze, la ditta KPMG Fi- des Peat ha controllato i lavori effettuati dal servizio di revisione. Essa ha concluso che le norme di valutazione applicate erano conformi alle prescrizioni RPC e che la valutazione delle diverse voci del bilancio è stata effettuata correttamente. Riteniamo insufficienti mezzi propri di circa 300 milioni di franchi. Le nostre valu- tazioni risultano, tra l’altro, dall’esame delle relazioni stabilite tra le voci del bilan- cio d’apertura (cfr. allegato 1, grado di autofinanziamento inferiore al 30 per cento, attivo immobilizzato non più coperto dal capitale proprio) e soprattutto dalle pro- spettive nell’ambito delle ordinazioni di armamenti. Si prevede infatti un’ulteriore regressione in questo ramo economico. Una dotazione di capitale dell’ordine di grandezza attuale non offre le condizioni necessarie, dalle quali dipendono in modo

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imperativo le imprese d’armamento per poter essere concorrenziali. È vero che i budget a corto termine lasciano intravedere una situazione economica aziendale an- cora soddisfacente; le prospettive per gli affari nell’ambito dell’esercito fanno tutta- via prevedere un calo considerevole qualora non si dovesse riuscire a compensare, ripiegando su altri rami economici, le perdite previste. Considerato il mandato di prestazioni conferito nell’ambito della strategia di privatizzazione attuata dal nostro Collegio e vista la partecipazione del 100 per cento al capitale, la Confederazione è interessata a una situazione finanziaria di partenza sana. In base a questi fatti, risulta che è necessario un aumento del capitale proprio di circa 50 milioni di franchi.

2 Parte speciale

2.1 Necessità di una ricapitalizzazione

Considerata la surriferita difficile situazione di partenza e per potere adempiere il mandato legale inteso ad assicurare l’equipaggiamento dell’esercito con beni d’armamento e le relative prestazioni di manutenzione, si impone una ricapitalizza- zione. Gli obiettivi che perseguiamo con la ricapitalizzazione sono: a) che il patrimonio dell’istituzione di previdenza copra completamente l’impegno di previdenza secondo la norma 16 RPC, rispettivamente, a parti- re dal 2001, secondo la normativa IAS, e b) che risulti un capitale proprio stabilito in base al bilancio d’apertura del 1° gennaio 1999 della RUAG SUISSE (cfr. allegato 1) tale da coprire almeno il valore di bilancio dell’attivo immobilizzato e permettere un grado di autofi- nanziamento del 40% della somma del bilancio.

2.2 Completamento della LIAC con un nuovo articolo 5a

Completando la LIAC (art. 5a) si crea la base giuridica per la necessaria ricapitaliz- zazione delle imprese d’armamento. Secondo detta disposizione, la Confederazione – come nel caso di altre autonomizzazioni giuridiche di aziende federali e di unità amministrative – provvede ad una adeguata dotazione con capitale proprio, ponendo a base una norma contabile riconosciuta (RPC, IAS). Siccome la LIAC, con la quale il legislatore ha previsto scientemente la struttura di una società anomina di diritto privato per le aziende d’armamento, non costituisce una base giuridica sufficiente per procedere alla ricapitalizzazione proprio nell’ambito dell’approvazione del bi- lancio d’apertura da parte nostra, è necessario un completamento della legge nel senso proposto. La proposta modifica della legge è intesa a creare la base giuridica che ci abilita a decidere modifiche della struttura del capitale della RUAG SUISSE. I provvedimenti che devono essere presi in dettaglio in rapporto all’obiettivo di una capitalizzazione sufficiente dovrebbero essere decisi da noi dopo aver ponderato le singole opzioni possibili. Dato che possiamo prendere una decisione sull’esecuzione

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della ricapitalizzazione, la legge ci dà segnatamente anche la possibilità di far afflui- re i mezzi in questione, interamente o in parte, direttamente a favore del datore di lavoro nell’istituzione di previdenza della RUAG SUISSE (cfr. anche n. 3.1 qui di seguito).

2.3 Completamento della LIAC con un nuovo articolo 5b

L’articolo 5b crea la base legale che permette alla Confederazione di garantire una lacuna di copertura nel caso in cui una tale lacuna dovesse apparire all’atto della messa a punto degli incartamenti. Già in occasione dell’approvazione del bilancio d’apertura del 1° gennaio 1999 abbiamo autorizzato il DDPS a dare, in nome della Confederazione, una dichiarazione di garanzia sulla copertura totale del capitale di copertura statutario delle imprese d’armamento. Dando questa garanzia, la Confede- razione si è addossata la responsabilità di un eventuale aumento ulteriore del capi- tale di copertura, occasionato dalla messa a punto degli incartamenti effettuata pres- so la Cassa pensioni della Confederazione (CPC). I destinatari di questa dichia- razione di garanzia sono RUAG SUISSE, SE Impresa svizzera di elettronica SA, SF Impresa svizzera di aeronautica e di sistemi SA, SM Impresa svizzera di munizioni SA e SW Impresa svizzera di sistemi d’arma SA. La dichiarazione di garanzia indica quali sono le basi necessarie al calcolo del capi- tale di copertura e fissa, in modo vincolante, il capitale di copertura statutario a 1820 milioni di franchi. Questa determinazione vincolante del capitale di copertura costi- tuiva una condizione sine qua non dell’approvazione dei bilanci d’apertura delle imprese del 1° gennaio 1999, in particolare anche in materia di diritto commerciale. Senza la dichiarazione di garanzia, le imprese d’armamento non sarebbero potute divenire autonome. Tenuto conto di questa circostanza e dell’urgenza dell’affare, abbiamo autorizzato il DDPS a dare questa dichiarazione di garanzia. In questo modo, la Confederazione è giuridicamente legata nei confronti dei destinatari della dichiarazione di garanzia. La base legale di siffatta dichiarazione è stata diversa- mente valutata in seno all’Amministrazione federale. Riteniamo perciò opportuno che la dichiarazione di garanzia sia in seguito posta su una base legale chiara ed esplicita. In tal modo, l’incertezza giuridica può essere eliminata e si può creare una trasparenza totale. Poiché in base alle conoscenze attuali non possiamo contare sulla conclusione della messa a punto degli incartamenti prima del 4° trimestre 2000, la garanzia attuale deve poter essere estesa alla copertura del deficit secondo la norma 16 RPC, rispet- tivamente, più tardi, IAS. Un eventuale aumento del deficit e del capitale di copertu- ra nell’ambito della messa a punto degli incartamenti significa anche che gli impegni in materia di previdenza delle imprese di armamento interessate aumenterebbero ancora. Occorre dunque creare una base legale che abiliti anche in merito la Confe- derazione a realizzare la ricapitalizzazione necessaria.

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2.4 Rinuncia alla procedura di consultazione

Il progetto ha per scopo l’adeguamento della struttura del capitale delle imprese d’armamento della Confederazione affinché esse possano adempiere i compiti attri- buiti loro. Le spese che la Confederazione deve effettuare nell’ambito dell’aumento di capitale sono pienamente compensate in forma di partecipazione. Le condizioni per lanciare una procedura di consultazione (art. 1 cpv. 2 lett. b dell’ordinanza sulla procedura di consultazione, RS 172.062) non sono adempiute.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie per RUAG SUISSE

Il calcolo della ricapitalizzazione al quale dobbiamo procedere è funzione dei dati del bilancio d’apertura della RUAG SUISSE del 1° gennaio 1999 e corrisponde a 50 milioni di franchi. Per quanto concerne la differenza di copertura degli impegni nei confronti dell’istituzione di previdenza (cfr. n. 1.3.1), occorre tener conto dell’effettivo di assicurati alla fine del 2000, rispettivamente 2001. Nell’ottica di questo scoperto siamo favorevoli, dal punto di vista attuale, allo scenario secondo il quale la Confederazione quale azionista fa affluire i mezzi in questione nell’istituto di previdenza della RUAG SUISSE, direttamente a destinazione del datore di lavo- ro; così non sarebbe necessario costituire un accantonamento nel bilancio della RUAG SUISSE. In base all’esposizione precedente, segnatamente del numero 1.3.1, è prevedibile un’esigenza globale di ricapitalizzazione nell’ordine di grandezza di 550 a 600 milioni di franchi di cui circa 500-550 milioni sarebbero destinati alla copertura degli impegni di previdenza secondo la norma 16 RPC, rispettivamente 19 (revised) IAS. Di questo importo totale, circa 300 milioni di franchi sono necessari entro la fine dell’anno d’esercizio 2000, di cui 50 milioni saranno destinati all’aumento del capitale della RUAG SUISSE e circa 250 milioni di franchi per la copertura degli impegni di previdenza conformemente alla RPC 16; l’importo esatto dipende essenzialmente dai parametri di calcolo applicabili alla fine del 2000 secon- do la norma 16 RPC (cfr. n. 1.3.1). Dopo il passaggio alle norme IAS alla fine del 2001, gli impegni saranno da calcolare sulla base della norma 19 (revised) IAS se- condo lo stato il 31 dicembre 2001. Se si parte dal presupposto che i parametri di calcolo del numero 1.3.1 restino invariati fino a tale data, si può prevedere che per l’istituzione di previdenza della RUAG si renderà allora necessaria una copertura supplementare degli attivi di circa 250 a 300 milioni di franchi.

3.2 Ripercussioni finanziarie per la Confederazione

e conseguenze sull’effettivo del personale Poiché RUAG SUISSE non è oberata da mutui federali, le conseguenze della rica- pitalizzazione sono più incisive per il conto della Confederazione che nei casi di Swisscom o delle FFS. In effetti per queste aziende crediti relativi a mutui hanno potuto essere trasformati del tutto o in parte in capitale di partecipazione o in capi- tale azionario. Nell’ambito della ricapitalizzazione della RUAG SUISSE, la Confederazione dovrà probabilmente prendere i provvedimenti seguenti:

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– Entro il 31 dicembre 2000: Fondandosi sul bilancio d’apertura della RUAG SUISSE del 1° gennaio 1999 (cfr. allegato 1), aumento del capitale aziona- rio per risanare la struttura finanziaria (cfr. n. 1.3.2) nella misura di 50 mi- lioni di franchi. Secondo le disposizioni legali, il nuovo capitale deve essere liberato per almeno il 20 per cento. – Entro il 31 dicembre 2000: Aumento della garanzia degli attivi dell’isti- tuzione di previdenza della RUAG SUISSE, conformemente agli impegni derivanti dalla norma 16 RPC (cfr. n. 1.3.1): 250 milioni di franchi. L’ap- porto di questi mezzi nell’istituzione della RUAG SUISSE deve essere ef- fettuato in contanti o come impegno della Confederazione. – Entro il 31 dicembre 2001: Adeguamento della garanzia degli attivi dell’istituzione di previdenza della RUAG SUISSE, conformemente agli im- pegni derivanti dalla norma 19 (revised) IAS (cfr. n. 1.3.1). Se le basi di cal- colo rimangono invariate, si tratterà di versare alla RUAG SUISSE ulteriori

250 a 300 milioni di franchi in contanti o come impegno della Confedera-

zione. – Compenso di un eventuale ammanco (attualmente non quantificabile) nel capitale di copertura in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la CPC (cfr. n. 2.3). Il nostro Collegio stabilirà le particolarità di questi provvedimenti, nonché il mo- mento della loro applicazione e il loro volume esatto in cifre. I provvedimenti necessari saranno a carico del bilancio della Confederazione. La partecipazione da attivare della Confederazione alle imprese di armamento aumenta corrispondentemente alla ricapitalizzazione intrapresa. Il conto finanziario non è addebitato. Nel contesto dei versamenti in contanti da effettuare, la ricapitalizzazione rappre- senta una spesa secondo la legge federale sulle finanze della Confederazione (RS 610.0) e dovrebbe dunque essere iscritta nel conto finanziario. Una tale contabiliz- zazione avrebbe tuttavia l’inconveniente che la soppressione di questo onere com- porterebbe un aumento unico delle spese nel conto finanziario. La trasparenza di quest’ultimo verrebbe così alterata. Per evitare una concentrazione siffatta degli one- ri, le spese devono essere portate all’attivo nel bilancio e ammortate nell’esercizio in corso o in quello degli anni successivi. Tuttavia, in tal modo le spese vengono sottratte alla sovranità delle Camere in materia di preventivo. Per applicare questo disciplinamento che deroga alla legge federale sulle finanze della Confederazione, è necessario introdurre una disposizione corrispondente nella LIAC. Il progetto non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del personale della Confedera- zione.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1995-1999. In vista della norma RPC 16 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2000, la base giuri- dica per la ricapitalizzazione deve essere creata ancora nel 2000, altrimenti il bilan- cio consolidato della RUAG SUISSE il 31 dicembre 2000 presenterebbe un indebi- tamento eccessivo.

2032

5 Rapporto con il diritto europeo

Il progetto non contiene alcuna ripercussione transfrontaliera; pertanto non è neces- sario un esame di compatibilità.

6 Basi giuridiche

Nel messaggio sulla LIAC (FF 1997 III 651) è stato mostrato che la Costituzione federale non limita la scelta della forma giuridica secondo la quale la Confederazio- ne intende esercitare la sua attività nelle imprese d’armamento. Determinando questa forma giuridica (che deve essere stabilita dal legislatore) si deve però rispettare il principio della compatibilità con gli interessi pubblici perseguiti. Partendo da queste considerazioni, il legislatore nella LIAC ha deciso di trasformare le aziende d’armamento esistenti, che erano raggruppate in seno all’Ufficio federale delle im- prese di armamento, in società anonime di diritto privato e di trasferire i loro attivi e passivi alle nuove società anonime, rispettando principi di valutazione riconosciuti. È stato espressamente previsto che il nostro Collegio disciplinerà i dettagli in meri- to. L’articolo 1 LIAC dispone che la Confederazione deve gestire le imprese d’arma- mento, inclusa l’istituzione di società anonime di diritto privato e la partecipazione in tali imprese, affinché l’equipaggiamento dell’esercito svizzero sia assicurato. Conformemente all’articolo 60 della nuova Costituzione federale, spetta alla Confe- derazione emanare prescrizioni sull’equipaggiamento dell’esercito. È segnatamente di sua competenza emanare le disposizioni sulle imprese d’armamento della Confe- derazione e la loro forma giuridica. Se effettivamente si sceglie la forma della so- cietà anonima di diritto privato, è senza dubbio anche compito del legislatore dotare queste imprese con un capitale di base sufficiente, senza il quale non potrebbero svolgere la loro funzione costituzionale.

2033

Allegato Bilancio d’apertura RPC 1.1.99

RUAG SUISSE Cifre in migliaia di franchi svizzeri

Descrizione Stato Transizione RPC 31.12.1998 01.01.1999

Attivi 1 147 344 -84 098 1 063 246 Attivo circolante 699 110 -10 377 688 733 Liquidità 174 251 -36 174 215 Crediti 312 230 7 866 320 096 Crediti derivanti da forniture e prestazioni 254 477 7 858 262 335 Acconti ai fornitori 24 948 24 948 Altri crediti a breve termine 32 805 8 32 813 Giacenze e lavori iniziati 199 312 -18 207 181 105 Materiale grezzo, ausiliare e aziendale 66 573 136 66 709 Prodotti in lavorazione 83 401 -4 533 78 868 Prodotti intermedi 98 945 -9 818 89 127 Prodotti finiti 6 952 -648 6 304 Rettifica del valore giacenze + lavori iniziati -56 559 -3 344 -59 903 Ratei e risconti attivi 13 317 13 317 Attivi immobilizzati 448 234 -73 721 374 513 Attivi finanziari 48 269 -4 532 43 737 Partecipazioni 48 019 -4 682 43 337 Altri attivi finanziari 250 150 400 Investimenti mobiliari 70 130 2 721 72 851 Macchinari e impianti tecnici 40 618 6 116 46 734 Mobili e attrezzature 7 250 -2 505 4 745 Informatica 13 678 767 14 445 Veicoli 923 1 072 1 995 Investimenti mobiliari (costruzioni) 7 661 -2 729 4 932 Investimenti finanziati su mandato Investimenti in leasing Investimenti immobiliari 316 587 -65 305 251 282 Investimenti immateriali 13 248 -6 605 6 643 Oneri attivati Passivi 1 147 344 -84 098 1 063 246 Capitale mutuato a breve termine 471 636 117 471 753 Impegni sulle forniture e le prestazioni 58 935 -90 58 845 Acconti di clienti 336 147 233 336 380 Impegni finanziari a breve termine 15 015 15 015 Altri brevi impegni a breve termine 20 673 -421 20 252 Ratei e risconti passivi 40 866 395 41 261 Capitale mutuato a lungo termine 202 285 90 729 293 014 Impegni finanziari a lungo termine Altri impegni a lungo termine Accantonamenti 202 285 90 729 293 014 Capitale proprio 473 423 -174 944 298 479 Capitale azionario 450 000 -449 900 100 Riserve 202 842 95 266 298 108 Riporto guadagno perdite -200 724 179 690 -21 034 Risultato dell’impresa 21 305 21 305 Grado di copertura delle immobilizzazioni 105.6% 79.7% Grado di autofinanziamento 41.3% 28.1%

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