Art. 2 Imposte considerate La Convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio. Attual- mente la Mongolia non preleva alcuna imposta sul patrimonio, ma valuta già la pos- sibilità di introdurla. Inoltre, l’articolo 2 precisa che la Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.
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Art. 3 Definizioni generali Nel Protocollo è precisato che in Mongolia le società di persone sono trattate fi- scalmente come persone giuridiche. Tutte le disposizioni della Convenzione concer- nenti il traffico internazionale si applicano parimenti al trasporto stradale.
Art. 5 Stabile organizzazione Un cantiere edile o una catena di montaggio e le attività di sorveglianza che ne di- pendono costituiscono già una stabile organizzazione se la loro durata supera i sei mesi. Regolamentazioni analoghe si trovano in diverse convenzioni di doppia impo- sizione concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo e Paesi emergenti. In cambio, la Mongolia ha rinunciato a chiedere una disposizione secondo cui la fornitura di prestazioni di servizi per una certa durata costituirebbe una stabile organizzazione.
Art. 7 Utili delle imprese Il presente disegno segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Il principio secondo cui per la determinazione degli utili delle stabili organizzazioni possono essere presi in considerazione unicamente i redditi risultanti dall’attività effettiva d’una stabile organizzazione ad essa imputabili (e non il criterio dell’effetto d’attrazione della stabile organizzazione) è inoltre fissato in una disposizione del Protocollo.
Art. 9 Imprese associate Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione concluse di recente, anche nella presente è stato possibile adottare alla prassi svizzera la corri- spondente formulazione del paragrafo 2. Il disegno di convenzione prevede che gli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo in materia di ripresa di utili.
Art. 10 Dividendi L’imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazio- ni di almeno il 25 per cento detenute da una società. In tutti gli altri casi è del 15 per cento.
Art. 11 Interessi Conformemente al disegno di convenzione, l’imposta a favore dello Stato della fonte è di principio limitata al 10 per cento. Inoltre, gli interessi sulle forniture a credito di equipaggiamenti e merci nonché gli interessi su prestiti concessi da una banca sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Art. 12 Canoni Nella Convenzione l’imposta alla fonte sui canoni è stata limitata al 5 per cento. Una disposizione del Protocollo prevede tuttavia che tali canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo dei canoni è residente, e ciò fintanto che la legislazione interna svizzera non preveda la riscossione di un’imposta alla fonte sui canoni. Inoltre, i redditi da leasing non rientrano nel concetto di cano-
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ni. In tal modo è stato possibile trovare una soluzione ottimale per gli interessi della Svizzera.
Art. 14 Professioni indipendenti Come già in altre convenzioni, anche in quella con la Mongolia al criterio della base fissa è stato aggiunto quello della durata del soggiorno di oltre 183 giorni nel corso di un anno civile. Di conseguenza, lo Stato in cui è esercitata l’attività indipendente può imporre tali proventi da attività lucrativa non solo quando sul suo territorio è installata una base fissa, ma anche quando l’esercizio di questa attività dura oltre 183 giorni nel corso di un anno civile.
Art. 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposizione nel luogo in cui è svolta l’attività vale di principio anche per i redditi attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo. Quest’imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l’artista o lo sportivo né persone a loro asso- ciate partecipano agli utili di quest’altra persona.
Art. 20 Studenti Su richiesta della Mongolia, in questo articolo è stata accolta la disposizione del modello di convenzione dell’ONU che concerne la parità di trattamento per i redditi provenienti dallo Stato di soggiorno.
Art. 21 Altri redditi Questi redditi sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione La Mongolia elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo, mentre la Svizzera applica di regola il metodo dell’esenzione dell’imposta e concede il computo globale d’imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni.
Art. 26 Scambio di informazioni Seguendo la tendenza più recente, la Svizzera si è dichiarata disposta a introdurre nella Convenzione un articolo sullo scambio di informazioni. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, questa clausola prevede unicamente lo scambio delle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.
Art. 28 Entrata in vigore Il disegno prevede l’entrata in vigore retroattiva all’inizio dell’anno dell’entrata in vigore della Convenzione.
3 Conseguenze finanziarie In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle impo- ste trattenute alla fonte in Mongolia sui dividendi, sugli interessi e sui canoni con- formemente agli articoli 10, 11 e 12. L’onere dovuto al rimborso parziale del-
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l’imposta preventiva a persone residenti di Mongolia dovrebbe avere un’incidenza minima. Per contro, il computo forfettario d’imposta, previsto dal decreto del 22 agosto 1967 del nostro Collegio, comporterà un certo aggravio per le finanze pub- bliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della man- canza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall’imposizione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Mongolia, mentre finora le imposte alla fonte mongole dovevano essere ammesse in deduzione dall’imponi- bile. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile. Nel presente disegno di Convenzione è stato possibile stipulare soluzioni estrema- mente vantaggiose per la Svizzera, ma anche per l’economia svizzera. La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e sgravi rispetto alla situazione attuale; essa potrà contribuire a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Mongolia e influenzare positivamente lo sviluppo economico e il nuovo indirizzo politico di questo Paese. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.
4 Costituzionalità La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari este- ri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assem- blea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta pre- sentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto fe- derale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capo- verso 1 lettera d della Costituzione federale.
5 Conclusioni La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli inve- stitori svizzeri un importante sgravio delle imposte mongole e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e la Mongolia.
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