Lexipedia

00.019

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Albania

del 16 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con la Repubblica di Albania, firmata il 12 novembre 1999.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-0305 2239

Compendio

Il 12 novembre 1999 è stata firmata con la Repubblica di Albania una convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la presente convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e segnatamente alle im- prese investitrici anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investi- menti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell’Occidente. La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dall’Or- ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

2240

Messaggio

1 Genesi

Dopo due round di discussioni, già a metà del mese di maggio del 1994 è stato pos- sibile parafare il progetto di una convenzione di doppia imposizione. Poco dopo la sua apertura politica, l’Albania ha subito la maggiore recessione economica di tutti gli Stati dell’Europa dell’Est; ad esempio, nel 1991 la produzione industriale è di- minuita del 50 per cento. Un programma di riforme strutturali ha in seguito permes- so di arrestare la caduta nella maggior parte dei settori economici. Il processo di pri- vatizzazione nel settore agricolo è praticamente concluso. Progressi ha pure registrato la denazionalizzazione delle piccole imprese dei settori del commercio al dettaglio, dei trasporti e dei servizi, mentre la privatizzazione delle grandi imprese industriali deve essere ancora avviata. Dopo aver superato negli ultimi due anni una turbolenta fase di instabilità politica, l’Albania si aspetta importanti investimenti stranieri nei settori dell’industria leggera, del turismo e dello sfruttamento delle sue vaste risorse naturali. L’Albania è un Paese chiave per quanto concerne gli aiuti fi- nanziari e la collaborazione allo sviluppo svizzeri. Finora gli investimenti diretti svizzeri in Albania sono stati modesti, ma si può prevedere che in futuro le imprese svizzere vi aumenteranno i loro investimenti. Con la firma della presente Conven- zione il 12 novembre 1999 a Berna è stato intrapreso un primo passo in questa dire- zione. Oltre ad eliminare la doppia imposizione, una siffatta convenzione offre una prote- zione fiscale alle ditte svizzere attive in Albania, favorisce nuovi investimenti e contribuisce ad evitare che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industria- lizzati. Nel nostro messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell’Europa dell’Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF

1990 I 109), come pure nel messaggio concernente il proseguimento della coopera-

zione rafforzata con gli Stati dell’Europa centrale e orientale (FF 1991 IV 473), ci siamo pronunciati a favore di un sostegno generale del processo di riforme nell’Europa centrale e orientale e siamo giunti alla conclusione che in questo conte- sto le convenzioni di doppia imposizione sono provvedimenti idonei.

2 Commento alle singole disposizioni

della Convenzione Sotto l’aspetto formale e materiale, la nuova Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo svi- luppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera seguita con i Paesi in sviluppo. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le parti- colarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.

Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul red- dito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposta

2241

preventiva prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applica- zione.

Art. 5 Stabile organizzazione Un cantiere edile o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i nove mesi. Il catalogo delle attività accessorie che non fondano una stabile organizzazione è più completo di quello del modello di convenzione dell’OCSE e comprende pure il montaggio di macchine o impianti propri.

Art. 7 Utili delle imprese Conformemente al modello di convenzione dell’OCSE, vale il principio secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono esse- re effettivamente attribuiti. Nel numero 2 del Protocollo è precisato espressamente che questo principio si applica pure agli utili da forniture. Al contrario, nei casi in cui sono state costituite strutture illecite, i redditi conseguiti dalla sede dell’impresa possono essere attribuiti alla stabile organizzazione, se si dimostra che quest’ultima ha partecipato in misura determinante alla realizzazione dei redditi in questione.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea internazionali Conformemente alle convenzioni svizzere stipulate con altri Stati dell’Europa cen- trale e orientale, la presente disposizione si applica anche ai veicoli stradali esercitati in traffico internazionale. Gli articoli 3 paragrafo 1 lettera g (Definizioni generali), 13 paragrafo 3 (Utili di capitale), 15 paragrafo 3 (Lavoro subordinato) e 22 para- grafo 3 (Patrimonio) sono stati adattati in conseguenza.

Art. 9 Imprese associate Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione concluse di recente, anche nella presente è stato possibile adottare la formulazione dei paragrafi 2 e 3 corrispondente alla prassi svizzera. La Convenzione prevede che gli Stati con- traenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo in materia di ripresa di utili. Adeguamenti di utili non possono più essere effettuati dopo cinque anni dalla fine dell’anno nel corso del quale gli utili in questione sono stati conseguiti. Questa li- mitazione temporale non è applicabile nei casi di frode o di altri reati fiscali inten- zionali.

Art. 10 Dividendi L’imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento qualora una società de- tenga partecipazioni per almeno il 25 per cento; in tutti gli altri casi è del 25 per cento.

Art. 11 Interessi L’imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 5 per cento.

Art. 12 Canoni La Convenzione prevede un’aliquota d’imposta alla fonte del 5 per cento. Questa soluzione tiene così debitamente conto degli interessi della Svizzera e s’inserisce nel

2242

quadro della sua politica convenzionale con i Paesi di questa regione. Nel Protocollo (n. 4) è espressamente precisato che i compensi corrisposti per prestazioni di natura tecnica devono essere considerati redditi industriali e perciò non sono disciplinati nell’articolo 12, bensì nell’articolo 7 (Utili delle imprese) o 14 (Professioni indipen- denti). Parimenti, i redditi da operazioni di leasing sono considerati redditi indu- striali.

Art. 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposizione nel luogo in cui è svolta l’attività vale di principio anche per i redditi di quest’attività che affluiscono a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo. Quest’imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l’artista o lo sportivo né per- sone a loro associate partecipano agli utili di quest’altra persona. L’imposizione se- condo l’articolo 17 è esclusa se l’attività dell’artista o dello sportivo è finanziata in larga misura mediante fondi pubblici dell’altro Stato.

Art. 21 Altri redditi Questi redditi sono imponibili unicamente nello Stato di domicilio del beneficiario.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione L’Albania elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo, men- tre la Svizzera applica di regola il metodo dell’esenzione dall’imposta e concede il computo globale d’imposta per i dividendi, gli interessi e i canoni.

Art. 26 Scambio d’informazioni La Convenzione non contiene clausole in materia di scambio d’informazioni.

Art. 27 Entrata in vigore La Convenzione entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni sono applicabili per la prima volta agli anni fiscali che iniziano dopo il 31 dicembre dell’anno successivo alla ratifica.

3 Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle impo- ste trattenute alla fonte in Albania sui dividendi, sugli interessi e sui canoni confor- memente agli articoli 10, 11 e 12. L’onere dovuto al rimborso parziale dell’imposta preventiva a persone residenti dell’Albania dovrebbe avere un’incidenza minima. Per contro, il computo forfettario d’imposta previsto dal decreto del 22 agosto 1967 del nostro Collegio, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati ap- propriati, saranno parzialmente compensate dall’imposizione in Svizzera dell’am- montare lordo dei redditi provenienti dall’Albania, mentre finora le imposte alla fonte albanesi dovevano essere ammesse in deduzione dall’imponibile. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile.

2243

La presente Convenzione apporta notevoli miglioramenti e sgravi rispetto alla situa- zione attuale. Si può sperare che la nuova Convenzione contribuirà a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Albania e influenzerà positivamente lo sviluppo economico di questo Paese. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato all’unanimità la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia im- posizione sono concluse soprattutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.

4 Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari este- ri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assem- blea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta pre- sentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto fe- derale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capo- verso 1 lettera d della Costituzione federale.

5 Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli inve- stitori svizzeri un importante sgravio delle imposte albanesi e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Repubblica di Albania.

1967

2244