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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica del Kazakistan

del 6 marzo 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con la Repubblica del Kazakistan, firmata il 21 ottobre 1999.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio

Il 21 ottobre 1999 è stata firmata con la Repubblica del Kazakistan una convenzio- ne per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, la Repubblica del Kazakistan ha otte- nuto l’indipendenza nel 1991. La presente Convenzione è stata negoziata in tre round di discussioni tra il 1996 e il 1998, dopo che il Kazakistan aveva disposto che la Convenzione svizzero-sovietica che regolava alcune questioni fiscali, firmata il 5 settembre 1986, non era più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la nuova Convenzione offre a per- sone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati, e segnatamente alle imprese investitrici, anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competiti- va delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati indu- strializzati dell’Occidente. La Convenzione segue essenzialmente il modello di con- venzione elaborato dall’OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio

1 Genesi

Con una superficie di 2,7 milioni di km2 e una popolazione di 15,5 milioni d’abitanti, il Kazakistan è uno degli Stati più grandi fra quelli sorti dallo sciogli- mento dell’ex Unione Sovietica. Il Paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1991. La Russia resta il suo più importante partner politico, economico e militare e con essa ha anche concluso un’unione doganale. Tenuto conto del potenziale economico del Kazakistan (esso possiede sul suo terri- torio importanti giacimenti di petrolio, gas e minerali nonché un importante settore agricolo), in un’ottica proiettata nel futuro la Svizzera ha interesse a concludere una Convenzione di doppia imposizione con questo Paese. Finora, le relazioni commerciali fra la Svizzera e il Kazakistan si sono sviluppate a un livello modesto, ma mostrano un certo potenziale. Sebbene attualmente il Kaza- kistan rivesta per gli investimenti diretti svizzeri un’importanza ancora limitata, esi- ste tuttavia l’interesse a garantire una protezione fiscale alle imprese attive in questo Paese e a impedire che questioni di natura fiscale ne indeboliscano la posizione competitiva rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell’Occidente. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991, la Convenzione che regolava diverse questioni fiscali firmata il 5 settembre 1986 con l’Unione Sovietica ha con- tinuato a essere applicata alle relazioni fra la Svizzera e il Kazakistan. Con nota del 30 novembre 1994 il Ministero delle finanze del Kazakistan ha quindi comunicato alla Svizzera che per il 1° gennaio 1995 denunciava la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Allo scopo di rimediare alla situazione venutasi a creare per la mancanza di una convenzione, nel 1996 sono stati avviati negoziati che si sono con- clusi nel mese di dicembre del 1998 a Berna con la parafatura di un progetto di con- venzione. Dopo l’accettazione unanime della convenzione da parte dei Cantoni e delle associa- zioni economiche interessate, l’accordo è stato firmato il 21 ottobre 1999 a Berna.

2 Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l’aspetto formale e materiale, la nuova Convenzione tra la Svizzera e la Re- pubblica del Kazakistan segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è con- forme alla prassi convenzionale svizzera seguita con i Paesi in sviluppo. Qui di se- guito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.

Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul red- dito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposta preventiva prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applica- zione.

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Art. 4 Residenza Questo articolo riconosce espressamente come residenti anche le casse pensioni esentate dall’imposta e le organizzazioni di beneficenza che hanno la loro sede in uno degli Stati contraenti. Art. 5 Stabile organizzazione Cantieri edili, catene di montaggio, installazioni per l’esplorazione di risorse di ma- terie prime, comprese le attività di sorveglianza che ne dipendono, nonché la forni- tura di prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, costituiscono stabili organizzazioni se la loro durata supera i dodici mesi. Regolamentazioni comparabili si trovano in diverse convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Paesi in sviluppo. Il catalogo delle attività che non fondano una stabile organizzazione riconosce espressamente la pubblicità, la diffusione d’informazioni e la ricerca come attività accessorie. Su iniziativa svizzera, non si considerano attività che fondano una stabile organizzazione, indipendentemente della loro durata, i lavori di montaggio di mac- chinari o impianti eseguiti da un fornitore dell’altro Stato contraente. Art. 7 Utili delle imprese La Convenzione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Su richiesta del Kazakistan, una disposizione del protocollo precisa espressamente che i casi di strutture illecite costituite per evitare l’attribuzione di redditi alla stabile organizzazione situata nell’altro Stato devono essere corretti e che i relativi redditi devono essere attribuiti alla stabile organizzazione. Si è rinunciato a introdurre un paragrafo che istituisse esplicitamente l’applicazione del metodo della ripartizione indiretta. Art. 9 Imprese associate Le parti contraenti hanno convenuto nel paragrafo 3 di fissare a cinque anni il limite massimo per la ripresa di utili (rimangono salvi i casi di frode fiscale o sottrazione intenzionale d’imposta). Art. 10 Dividendi Nel caso di partecipazioni, l’imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al cinque per cento se la partecipazione ammonta almeno al 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi, essa ammonta al massimo al

15 per cento.

Il protocollo prevede inoltre l’aliquota zero per i dividendi se la partecipazione al capitale è di almeno il 50 per cento, l’investimento nella società che versa i dividen- di ammonta almeno a un milione di dollari americani e l’investimento è stato garan- tito o assicurato dall’altro Stato contraente ed è stato approvato dal Governo dello Stato di residenza della società che versa i dividendi. Secondo un’analoga disposi- zione, l’aliquota zero può essere accordata anche a una stabile organizzazione (concerne concretamente la «Branch Profit Tax» kazaka). Il paragrafo 6 prevede una «Branch Profit Tax» del 5 per cento al massimo sugli utili versati dalla stabile organizzazione alla sede principale dell’impresa, se l’utile annuo

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della stabile organizzazione supera 100 000 dollari americani nell’anno fiscale inte- ressato. Secondo una disposizione del protocollo, la "Branch Profit Tax" non si ap- plica più automaticamente alle imprese residenti di Svizzera fino a quando una con- venzione fra il Kazakistan e un Paese membro dell’OCSE ne escluda il prelevamento (clausola della nazione più favorita).

Art. 11 Interessi L’imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 10 per cento. A titolo di eccezione, l’aliquota zero si applica alle obbligazioni e ai certificati di debito di uno Stato contraente, della sua Banca centrale, di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, ai crediti garantiti o assicurati da questo Stato nonché alle vendite a credito di beni d’investimento e di merci. Nel protocollo, il Kazakistan s’impegna ad applicare la clausola della nazione più favorita e a concedere automaticamente le stesse condizioni ai residenti in Svizzera assoggettati alla presente Convenzione nel caso in cui esso dovesse accordare un’aliquota inferiore al 10 per cento ad uno Stato membro dell’OCSE.

Art. 12 Canoni Per il Kazakistan l’imposizione alla fonte dei canoni rappresenta una premessa cen- trale per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione. La presente Convenzione prevede quindi un’aliquota massima d’imposta alla fonte del 10 per cento. La nozione di canone comprende, oltre ai diritti d’uso di beni immateriali, anche quelli di beni d’investimento, vale a dire il leasing. Tuttavia, a favore dei contribuenti è stato possibile stipulare un diritto di opzione anologo a quello previ- sto dalla convenzione tra il Kazakistan e i Paesi Bassi. Questo diritto permette di scegliere fra l’imposizione alla fonte del 10 per cento dell’ammontare lordo dei ca- noni in leasing e l’imposizione di questi redditi come se fossero attribuiti alla stabile organizzazione kazaka. I canoni che sono a carico di una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti sono considerati come provenienti da questo Stato contraente. La clausola della nazione più favorita – di cui all’articolo sugli interessi (art. 11) e sancita nel Protocollo – si applica pure ai canoni.

Art. 13 Utili di capitale La Convenzione prevede per lo Stato in cui sono situati i beni il diritto di tassare l’alienazione di partecipazioni a società immobiliari.

Art. 14 Professioni indipendenti Nel paragrafo 1 lettera b) è stata accolta, come criterio supplementare per l’imposi- zione nello Stato del luogo di lavoro, una componente temporale (soggiorno di oltre 183 giorni su un arco di 12 mesi) che si applica anche in mancanza di una stabile organizzazione.

Art. 17 Artisti e sportivi Per evitare abusi, lo Stato in cui l’artista o lo sportivo svolge la sua attività può im- porre i redditi che sono stati versati a persone che dividono direttamente o indiret- tamente i loro redditi con l’artista o lo sportivo.

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Il diritto d’imposizione dello Stato in cui è esercitata l’attività è escluso quando i redditi dell’artista o dello sportivo sono sovvenzionati in misura sostanziale da fondi pubblici.

Art. 18 Pensioni e rendite Il diritto d’imposizione esclusivo dello Stato di domicilio non si limita alle pensioni ma si applica anche alle rendite da assicurazioni sulla vita e ai pagamenti di pensioni alimentari.

Art. 21 Altri redditi La Convenzione riprende integralmente la regolamentazione degli altri redditi con- tenuta nel modello di convenzione elaborato dall’OCSE.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione Il Kazakistan elimina la doppia imposizione per mezzo dell’abituale metodo del computo. Per quanto concerne le parti di redditi imponibili esclusivamente in Sviz- zera, il Kazakistan può far valere la progressione dell’aliquota. La Svizzera applica di regola il metodo dell’esenzione con progressione dell’ali- quota e concede il computo globale d’imposta per i dividendi, gli interessi e i cano- ni. Infine, la lettera c) del paragrafo 2 stabilisce che i redditi da dividendi di fonte kazaka versati a imprese svizzere fruiscono degli stessi sgravi d’imposta di quelli di fonte svizzera.

Art. 24 Non discriminazione La clausola di non discriminazione si applica a tutte le imposte degli Stati contra- enti.

Art. 25 Procedura amichevole Questo articolo prevede espressamente uno scambio orale di opinioni nell’ambito di una commissione mista composta da membri delle autorità competenti degli Stati contraenti. Inoltre, esso contempla il ricorso ad una procedura d’arbitrato se gli Stati contraenti la richiedono con uno scambio di note diplomatiche e se il contribuente interessato è d’accordo e accetta di rispettare la decisione dell’arbitrato.

Art. 26 Scambio di informazioni Nella Convenzione è stata accolta la cosiddetta piccola clausola di scambio di in- formazioni che è già stata concordata anche con la Croazia, la Macedonia e la Mon- golia. Questa clausola è integrata dalla disposizione del modello di convenzione dell’OCSE che limita l’uso delle informazioni ricevute soltanto all’ambito della tas- sazione e dell’esazione delle imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari Questa clausola corrisponde alla prassi convenzionale svizzera che risulta più detta- gliata rispetto a quella del modello di convenzione dell’OCSE.

Art. 28 Entrata in vigore La Convenzione entra in vigore retroattivamente all’inizio dell’anno della sua en- trata in vigore.

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3 Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle impo- ste trattenute alla fonte in Kazakistan sui dividendi, sugli interessi e sui canoni con- formemente agli articoli 10, 11 e 12. L’onere dovuto al rimborso parziale dell’impo- sta preventiva a persone residenti del Kazakistan dovrebbe avere un’incidenza mi- nima. Per contro, il computo forfettario d’imposta, previsto dal decreto del 22 ago- sto 1967 del nostro Collegio, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall’imposizione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi provenienti dal Kazakistan, mentre finora le impo- ste alla fonte kazake dovevano essere ammesse in deduzione dall’imponibile. In ge- nerale risulterà un aumento del reddito imponibile. La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e sgravi rispetto alla situa- zione attuale; essa potrà contribuire a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Kazakistan e influenzare positivamente lo sviluppo economico di questo Paese. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche in- teressate hanno approvato all’unanimità la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.

4 Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari este- ri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assem- blea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta pre- sentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto fe- derale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capo- verso 1 lettera d della Costituzione federale.

5 Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli inve- stitori svizzeri un importante sgravio delle imposte kazake e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e il Kazakistan.

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