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Messaggio su una legge federale concernente l'ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi, di materiale bellico, di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari

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Messaggio su una legge federale concernente l’ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi, di materiale bellico, di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari

del 24 maggio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge fe- derale concernente l’ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi, di materiale bellico, di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

24 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2000-0848 2971

Compendio

Per attuare la mozione Forster accettata dal Parlamento nel 1997 che chiedeva uno sgravio amministrativo per l’economia, il Consiglio federale ha incaricato il Se- gretariato di Stato dell’economia (Seco) di evidenziare le possibili armonizzazioni fra la legge sulle armi (LArm), la legge sul materiale bellico (LMB), la legge sugli esplosivi (LEspl) e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e di presentare proposte intese a una migliore concordanza fra le quattro leggi. La ne- cessità di realizzare una migliore concordanza è data dal fatto che in queste leggi si trattano in parte le stesse tematiche (esportazione, importazione, transito, media- zione, fabbricazione) e si controllano gli stessi beni. Inoltre, vi sono diverse riserve, in parte contraddittorie, che complicano non solo alle persone assoggettate la com- prensione dei diversi atti legislativi. Si può anche constatare che per determinati procedimenti nel settore del materiale bellico si esigono autorizzazioni che non contribuiscono in modo alcuno a migliorare l’efficacia dei controlli all’esporta- zione. Infine, sulla base delle prime esperienze fatte nell’applicazione della LMB, della LBDI e della LArm, le autorità esecutive sono giunte alla conclusione che vi sono alcune lacune che vanno colmate. In generale, il livello di controllo attualmente esistente dev’essere mantenuto. Tut- tavia, vi sono settori per i quali si propone una rinuncia a misure di controllo (autorizzazioni di fabbricazione e autorizzazioni specifiche nel settore del materiale bellico) o la loro sostituzione con misure meno onerose dal profilo amministrativo (conferimento della competenza al Consiglio federale, agevolazioni o eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione per transiti di materiale bellico). Viceversa, in alcu- ni settori in cui si sono constatate lacune nel dispositivo di controllo, si intende adottare un nuovo disciplinamento (autorizzazioni specifiche per il commercio di materiale bellico dalla Svizzera verso l’estero, introduzione di un criterio supple- mentare di rifiuto nella LBDI nonché divieto d’importazione per parti costruite ap- positamente di armi da fuoco per il tiro a raffica secondo la LArm). Si intende meglio delimitare la materia di queste quattro leggi facendo in modo che disciplinino solo quelle procedure per le quali sono state concepite. L’importazione,

la fabbricazione e la mediazione in Svizzera di beni, che rientrano contemporanea- mente nel campo d’applicazione di due o più leggi interessate, devono aver luogo conformemente alla LArm o alla LEspl, le quali si prefiggono di tutelare la sicurez- za interna. Per contro, l’esportazione, il transito, la mediazione all’estero e il com- mercio all’estero di beni corrispondenti devono essere disciplinati secondo le leggi ispirate a ragioni di politica estera e di sicurezza, vale a dire la LMB e la LBDI. L’ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione per l’importazione e la fabbrica- zione di simili beni sarebbe integrato presso gli uffici centrali della polizia federale per le armi e gli esplosivi in seno all’Ufficio federale di polizia, mentre quello per gli affari esteri presso il Seco.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione generale

Per attuare la mozione Forster accettata dal Parlamento nel 1997 che chiede uno sgravio amministrativo per l’economia, con decisione del 21 ottobre 1998 sui prov- vedimenti intesi ad accelerare e a snellire le procedure del diritto federale, il Consi- glio federale ha deciso di incaricare i dipartimenti e gli uffici interessati di preparare messaggi relativi alla deregolamentazione di attività statali. Nell’elenco dei provvedimenti relativi alla decisione del Consiglio federale del 21 ottobre 1998 (all. 1, parte 2, n. 6.1), il DFE (Ufficio federale dell’economia esterna, dal 1° luglio 1999: Segretariato di Stato dell’economia – Seco) è stato incaricato di evidenziare possibili armonizzazioni fra la legge sulle armi, la legge sul materiale bellico, la legge sugli esplosivi e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego e di presentare proposte intese a una migliore concordanza di queste quattro leggi. Un breve riassunto delle misure poste in consultazione sono contenute nel rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999 concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo (FF 2000 I 888). L’esecuzione delle quattro leggi interessate spetta principalmente al Seco e all’Uffi- cio federale di polizia (UFP: ufficio centrale delle armi e ufficio centrale degli esplo- sivi). Per questa ragione i provvedimenti considerati nell’ambito della deregola- mentazione sono stati elaborati in stretta collaborazione con l’UFP.

1.2 Necessità di misure di deregolamentazione

La deregolamentazione proposta è fra l’altro necessaria perché la legge del 13 di- cembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), la legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202), la legge del 20 luglio 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54) nonché, dall’ultima modifica avvenuta il 13 dicembre 1996, la legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) controllano in parte gli stessi beni. Ad esempio, le armi da fuoco portatili controllate dalla LArm, le relative munizioni ed elementi di munizioni sono pure controllati dalla LMB (sempre che si tratti di materiale bellico) o dalla LBDI (sempre che si tratti di armi da caccia o per il tiro sportivo ecc., comprese le relative munizioni). La polvere da fuoco è contemplata in tutte e quattro le leggi e nella LArm, se è impie- gata quale elemento di munizioni e nella LEspl, se è utilizzata a scopi pirotecnici. Occorre peraltro tener presente che nelle singole leggi vi sono riserve generali a fa- vore di altre leggi, che non favoriscono certo la chiarezza. In particolare, non ha al- cun senso la riserva generale formulata nella LArm a favore della LMB (art. 2 cpv. 3 LArm), in congiunzione con la riserva generale contenuta nella LMB a favore della LArm (art. 3 lett. a). Inoltre, alcune eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione sono sancite ad esempio nella LMB a livello di legge e altre a livello d’ordinanza. Il fatto che l’importazione a titolo non professionale di armi da fuoco portatili e delle relati- ve munizioni non necessiti dell’autorizzazione d’importazione conformemente alla LMB può essere dedotto dall’articolo 17 capoverso 4 lettera a. Per contro, nell’arti-

colo 13 capoverso 2bis dell’ordinanza del 25 febbraio 1998 sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) si stabilisce che l’autorità preposta al rilascio dell’autorizza- zione per l’importazione a titolo professionale di simili armi e delle rispettive muni- zioni è l’Ufficio centrale delle armi, mentre la procedura è disciplinata dall’ordi- nanza del 21 settembre 1998 sulle armi (OArm; RS 514.541). Parimenti si può anche constatare che, per alcune attività nel settore del materiale bellico, si richiedono autorizzazioni che contribuiscono in misura minima o non contribuiscono in alcun modo a migliorare l’efficacia dei controlli d’esportazione e possono pertanto essere soppresse. È il caso di alcune autorizzazioni di principio (sempre che rappresentino dei doppioni con la legislazione sulle armi) o dell’auto- rizzazione di fabbricazione. Anche le autorizzazioni di transito da e verso Paesi, enumerati in particolare nell’allegato 2 dell’OMB, provocano unicamente lungaggi- ni amministrative. Bisognerebbe incaricare il Consiglio federale di trovare un disci- plinamento più semplice. Infine, sulla base delle prime esperienze fatte applicando la LMB, la LBDI e la LArm, le autorità esecutive della Confederazione sono giunte alla conclusione che vi sono alcune lacune che dovrebbero essere colmate.

1.3 Principi

Nella valutazione dei possibili passi verso la deregolamentazione abbiamo tenuto conto dei seguenti principi: – l’attuale livello di controllo non dev’essere sostanzialmente modificato. Vi sono tuttavia settori in cui si propone una rinuncia a misure di controllo (ad esempio per le autorizzazioni di fabbricazione di materiale bellico) o la so- stituzione con misure meno onerose dal profilo amministrativo (ad es. confe- rimento della competenza al Consiglio federale per disciplinare in maniera più semplice i transiti di materiale bellico). Viceversa, nei settori in cui si constatano lacune nel dispositivo di controllo, si prevede un nuovo discipli- namento (autorizzazione specifica per il commercio di materiale bellico dalla Svizzera verso l’estero, introduzione di un criterio supplementare di rifiuto nella LBDI in caso di esportazione di beni destinati a scopi terroristici o al crimine organizzato nonché, per quanto riguarda le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi semiautomatiche, estensione degli atti vietati a parti costruite appositamente). – Dal profilo della sistematica del diritto, la materia delle quattro leggi deve essere meglio delimitata. Le leggi ispirate a motivi di politica interna (legge sulle armi e legge sugli esplosivi) servono a tutelare la sicurezza interna. Devono pertanto disciplinare in particolare l’importazione e la fabbricazione di beni, che rientrano nel campo d’applicazione di tutte e quattro le leggi. D’altro canto, con le leggi motivate dalla politica estera e dalla politica di si- curezza (legge sul materiale bellico e legge sul controllo dei beni a duplice impiego) si attuano fra l’altro decisioni dell’accordo di controllo delle esportazioni di Wassenaar. Devono pertanto disciplinare l’esportazione, il transito e la mediazione (verso l’estero) di beni considerati nel campo d’ap- plicazione delle quattro leggi interessate. Delimitando la materia delle quat- tro leggi, si intende fare in modo che un’operazione sia trattata unicamente da un ufficio competente e necessiti di un’unica autorizzazione. In futuro, le

domande d’importazione per beni controllati dalla LArm e dalla LEspl do- vranno essere trattate dagli uffici centrali della polizia federale in seno all’Ufficio federale di polizia, mentre le domande di esportazione e transito, le operazioni di mediazione verso l’estero o all’estero come pure il commer- cio dalla Svizzera verso l’estero saranno di competenza del Seco. I più importanti provvedimenti proposti possono essere classificati nelle seguenti categorie: – provvedimenti, che comportano una diminuzione delle domande o uno sgra- vio amministrativo: – soppressione dell’autorizzazione di fabbricazione nella LMB; – soppressione dell’autorizzazione di principio per sottofornitori nella LMB; – soppressione dell’autorizzazione di principio secondo la LMB per la fabbricazione, la mediazione a titolo professionale all’estero e il com- mercio di armi da fuoco portatili, delle relative parti ed accessori non- ché munizioni ed elementi di munizioni, che sono sottoposti alla LArm e alla LMB; – soppressione dell’autorizzazione di principio secondo la LMB per la fabbricazione e il commercio in Svizzera di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco, controllati dalla LMB e dalla LEspl; – possibilità di introdurre agevolazioni o eccezioni nel transito di mate- riale bellico; – punizione delle inosservanze di prescrizioni d’ordine nell’ambito del diritto penale amministrativo nella LBDI. – Provvedimenti, che hanno per oggetto una delimitazione della materia delle quattro leggi e portano quindi a una maggiore chiarezza per gli assoggettati: – soppressione dell’autorizzazione d’importazione nella LMB per beni controllati dalla LMB e dalla LArm; – soppressione dell’autorizzazione d’importazione nella LMB per esplo- sivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco secondo la LEspl; – applicazione della LMB e della LBDI per l’esportazione e il transito dei beni sottoposti alla LArm; – applicazione della LMB e della LBDI per l’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco conformemente alla LEspl. – Provvedimenti, che colmano le lacune della legislazione vigente: – controllo del commercio dalla Svizzera di materiale bellico che si trova all’estero; – nuovi criteri di autorizzazione nella LBDI in relazione con il terrorismo e la criminalità organizzata; – divieto nella LArm di acquistare, portare, procurare a titolo di mediato-

re professionale per acquirenti in Svizzera o importare parti di armi da fuoco per il tiro a raffica e di armi da fuoco per il tiro a raffica modifi- cate in armi da fuoco portatili semiautomatiche.

1.4 Modifiche di legge proposte

1.4.1 Provvedimenti che comportano una diminuzione

delle domande o uno sgravio amministrativo

1.4.1.1 Soppressione dell’autorizzazione di fabbricazione

per materiale bellico (art. 13 e 14 LMB) Situazione giuridica: Chiunque intenda fabbricare materiale bellico in Svizzera, necessita, oltre all’auto- rizzazione di principio, di un’autorizzazione di fabbricazione per ogni si ngolo caso. Questa autorizzazione era stata introdotta inizialmente per proteggere la fabbrica- zione indigena di materiale bellico. Da lungo tempo essa non adempie più questa funzione, sebbene consenta di eseguire determinati controlli. Le autorizzazioni di fabbricazione possono rivelarsi utili in situazioni in cui si rende necessaria una ri- valutazione delle operazioni con l’estero sulla base di uno sviluppo straordinario. Un esempio è dato dalla situazione creatasi con la guerra del Kosovo, dove le opera- zioni estere con gli Stati della NATO, che proseguivano senza restrizioni ed erano di conseguenza autorizzate, hanno potuto essere circoscritte da nuove operazione eventualmente in relazione con la guerra grazie all’autorizzazione di fabbricazione. Dal profilo istituzionale e per garantire i controlli del materiale bellico, le autorizza- zioni di fabbricazione non sono oggi più assolutamente necessarie.

Proposta: Per i motivi menzionati e dopo aver ponderato vantaggi e svantaggi proponiamo di sopprimere l’autorizzazione di fabbricazione. In tal caso, una ditta dovrebbe ancora richiedere l’autorizzazione di principio per poter fabbricare materiale bellico, come pure un’autorizzazione d’esportazione per ogni esportazione di materiale bellico.

1.4.1.2 Soppressione dell’autorizzazione di principio per

sottofornitori di materiale bellico destinato a fabbricanti svizzeri (art. 9 cpv. 2 lett. a LMB) Situazione giuridica: Secondo la vigente LMB, i sottofornitori, che forniscono materiale da guerra a fab- bricanti svizzeri, non sono obbligati a richiedere un’autorizzazione di principio (art. 9 cpv. 1 lett. b LMB). Essi non necessitano però di un’autorizzazione di fabbrica- zione (art. 13 cpv. 2 LMB). Un controllo di questi sottofornitori sulla base di un’autorizzazione di principio rilasciata una volta è praticamente impossibile e non si impone nemmeno, dal momento che le componenti fornite da queste ditte vengo- no completamente trasformate nella ditta principale. Quest’ultima deve disporre di un’autorizzazione di principio, che per gli scopi di controllo della LMB è senz’altro sufficiente.

Proposta: Proponiamo pertanto che i sottofornitori, che procurano materiale bellico a fabbri- canti svizzeri, siano esonerati dall’obbligo dell’autorizzazione di principio.

1.4.1.3 Soppressione dell’autorizzazione di principio

per la fabbricazione, la mediazione a titolo professionale all’estero e il commercio di armi da fuoco portatili, relative parti e accessori nonché munizioni ed elementi di munizioni (art. 9 cpv. 2 lett. c, 15 cpv. 3, 16 a cpv. 3 LMB) Situazione giuridica: Secondo l’articolo 10 capoverso 2 LMB, un’autorizzazione di principio è rilasciata solo se esiste un’autorizzazione conformemente alla legislazione sulle armi. Ad esempio, per la fabbricazione di una pistola è necessaria una patente di commercio di armi secondo l’articolo 18 LArm. Se questa è rilasciata, anche l’autorizzazione di principio può essere rilasciata. Questo porta a doppioni, dal momento che la LArm – con la patente di commercio di armi -, come la LMB – con l’autorizzazione di prin- cipio -, disciplinano le autorizzazioni per la fabbricazione, il commercio e la media- zione a titolo professionale di beni contemplati dalla LMB e dalla LArm.

Proposta: L’autorizzazione di principio per la fabbricazione, la mediazione a titolo professio- nale all’estero e il commercio di beni anche contemplati dalla legislazione sulle armi (armi da fuoco portatili, relative parti e accessori nonché munizioni ed elementi di munizioni) dev’essere stralciata dalla LMB (art. 9 cpv. 2 lett. c LMB). Il mandato costituzionale inteso a disciplinare la fabbricazione di questi beni (art. 107 cpv. 2 Cost.) sarebbe attuato per il tramite della patente di commercio di armi. Con la soppressione di queste autorizzazioni di principio, anche i controlli presso i commercianti di armi, sinora effettuati nell’ambito della LMB, avverrebbero ora soltanto secondo la LArm e sarebbero di conseguenza trasferiti dal Seco ai Cantoni, cui competono già l’emissione di patenti di commercio di armi (art. 17 cpv. 5 LArm), i relativi controlli (art. 33 OArm) e l’eventuale revoca delle patenti di com- mercio di armi (art. 30 cpv. 1 LArm). Per evitare di rompere la procedura a due fasi della LMB (autorizzazione di princi- pio – autorizzazione specifica) in caso di soppressione dell’autorizzazione di princi- pio per la mediazione a titolo professionale all’estero, il rilascio di un’autoriz- zazione specifica è condizionato all’esistenza di una patente di commercio di armi valida per la mediazione (nuovo art. 15 cpv. 3 LMB). Lo stesso vale quale condizio- ne per l’autorizzazione (specifica) di commercio ora proposta (nuovo art. 16a cpv. 3 LMB).

1.4.1.4 Soppressione dell’autorizzazione di principio

secondo la LMB per la fabbricazione e il commercio in Svizzera di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco, che soggiacciono alla LMB e alla LEspl (art. 9 cpv. 2 lett. d, nuova, LMB) Situazione giuridica: Chi intenda fabbricare esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco soggetti alla LMB, commerciare in questi stessi beni e fungere da mediatore professionale per l’estero, necessita di un’autorizzazione di principio (art. 9 cpv. 1 lett. a e b LMB).

Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LEspl, per la fabbricazione, l’importa- zione, l’esportazione e il transito di esplosivi è pure necessaria un’autorizzazione. È tuttavia fatta salva la legislazione sul materiale bellico per esplosivi militari. Inoltre, secondo l’articolo 10 capoverso 1 LEspl è necessaria un’autorizzazione per il com- mercio in Svizzera.

Proposta: Analogamente a quanto esposto nel numero 1.4.1.3 proponiamo anche a questo pro- posito che l’autorizzazione di principio per la fabbricazione e il commercio in Sviz- zera di esplosivi sia soppressa nella LMB. Il mandato costituzionale inteso a disci- plinare queste fattispecie sarebbe attuato per il tramite della LEspl (art. 9 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1), secondo cui la fabbricazione e il commercio di esplosivi necessite- rebbero di un’autorizzazione della Confederazione. Per il commercio all’estero e la mediazione a titolo professionale all’estero, è come sempre necessaria un’autorizza- zione di principio secondo la LMB, dal momento che, diversamente dalla LMB, tali fattispecie non sono disciplinate nella LEspl.

1.4.1.5 Possibilità di prevedere agevolazioni o eccezioni

per transiti da e/o verso Stati di cui nell’allegato 2 della OMB (art. 17 cpv. 3 bis LMB) Situazione giuridica: Ogni transito necessita attualmente di un’autorizzazione, sebbene praticamente tutti i transiti, in particolare verso, ma anche dai 25 Stati di cui nell’allegato 2 della OMB non presentino problemi di sorta e siano solitamente autorizzati. Si tratta a tale ri- guardo di Stati, che hanno ratificato la convenzione sulle armi chimiche e biologiche e appartengono tutti quanti ai quattro regimi di controllo internazionale delle espor- tazioni (gruppo australiano, gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare, regime di controllo della tecnologia spaziale e accordo di Wassenaar). Inoltre, constatiamo che, nel caso in cui la Svizzera respingesse il transito ad esempio da un Paese limi- trofo della Svizzera verso un Paese africano o sudasiatico, questo avrebbe sempli- cemente luogo passando attraverso altri Paesi. Già nel settore della mediazione e del trasferimento di beni immateriali, il Parla- mento ha autorizzato il Consiglio federale a prevedere nella LMB eccezioni all’ob- bligo dell’autorizzazione per determinati Paesi (art. 15 cpv. 2 e art. 20 cpv. 3 LMB). Il nostro Collegio ha disposto che per la mediazione e il trasferimento di beni im- materiali verso gli Stati menzionati nell’allegato 2 della OMB, non è necessaria un’autorizzazione specifica.

Proposta: Mediante una prescrizione potestativa, si dovrà conferire al Consiglio federale la competenza di poter ordinare eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione o una proce- dura d’autorizzazione agevolata per il transito di materiale bellico. Sarebbero possi- bili ad esempio eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione per transiti da/verso deter- minati Paesi (ad es. quelli menzionati nell’ambito della mediazione o del trasferi- mento di beni immateriali) e/o un divieto limitato di transito (cfr. art. 25 dell’ordi- nanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego – OBDI; RS 946.202.1). La formulazione dettagliata sarebbe disciplinata nella OMB.

1.4.1.6 Punizione di inosservanze di prescrizioni d’ordine

secondo il diritto penale amministrativo nella LBDI Situazione giuridica: La LBDI prevede solo la possibilità di denunciare le infrazioni alla legge al Ministe- ro pubblico della Confederazione (art. 18 LBDI) e di perseguirle e giudicarle con- formemente alla giurisdizione penale federale. Soprattutto per l’inosservanza di pre- scrizioni d’ordine, l’onere connesso per l’amministrazione, le autorità preposte al perseguimento penale e la ditta interessata è sproporzionato rispetto all’infrazione commessa. Quale esempio di una simile inosservanza, possiamo menzionare il man- cato inoltro della prova dell’avvenuta importazione per merci certificate. La possi- bilità di perseguire e giudicare simili inosservanze secondo il diritto penale ammini- strativo era già data nell’ordinanza del 7 marzo 1983 sul traffico delle merci con l’estero (RU 1983 358, 1991 32).

Proposta: Quale nuova categoria di infrazioni alla LBDI, oltre ai crimini e ai delitti come pure alle contravvenzioni si dovranno anche introdurre le inosservanze alle prescrizioni d’ordine (art. 15a LBDI). Queste dovranno essere punite con una multa sino a 5000 franchi. In casi poco gravi, può anche essere pronunciato un ammonimento. Le infrazioni secondo l’articolo 15a sarebbero giudicate secondo il diritto penale amministrativo e non secondo la giurisdizione penale federale (art. 18 LBDI).

1.4.2 Provvedimenti volti a delimitare gli oggetti delle

quattro leggi e a rendere le stesse più comprensibili per gli assoggettati

1.4.2.1 Soppressione dell’autorizzazione d’importazione

nella LMB per beni controllati dalla LMB e dalla LArm (art. 17 cpv. 4 lett. b LMB) Situazione giuridica: Secondo l’articolo 17 capoverso 1 LMB, l’importazione di materiale bellico neces- sita di un’autorizzazione. Il capoverso 4 di questo articolo stabilisce tuttavia che l’importazione a titolo non professionale di armi da fuoco portatili e armi corte da fuoco, come pure della relativa munizione da parte di privati non necessita di un’autorizzazione d’importazione secondo la LMB. Il rilascio di una simile autoriz- zazione a privati per beni controllati dalla legislazione sulle armi sottostà quindi a questa stessa legge. Per l’importazione a titolo professionale di simili beni non vi è un disciplinamento analogo nella LMB. Per contro, con una modifica dell’OMB (art. 13 cpv. 2bis), en- trata in vigore il 1° gennaio 1999, il Consiglio federale ha deciso che l’autorità pre- posta al rilascio dell’autorizzazione per l’importazione professionale di questi beni è l’Ufficio centrale delle armi e che la procedura è retta dall’ordinanza sulle armi.

Proposta: L’importazione di simili armi e della rispettiva munizione è un problema di sicurez- za interna. Per questa ragione, nella LMB si dovrà disciplinare chiaramente che l’importazione (professionale e non professionale) di armi da fuoco portatili secondo la legislazione sulle armi, delle relative parti, accessori, munizioni o elementi di mu- nizioni non necessita più di un’autorizzazione d’importazione secondo questa legge. Non soggetta ad autorizzazione sarebbe (ancora) in un simile caso l’importazione di parti non essenziali controllate dalla legislazione sul materiale bellico nonché di ac- cessori di armi la cui importazione non sia vietata secondo la LArm. Allorquando il legislatore decise di non prevedere nella LMB un’autorizzazione per l’importazione a titolo non professionale di armi da fuoco portatili nonché delle rispettive munizio- ni da parte di privati, esso non intendeva certamente permettere d’altro lato l’impor- tazione delle parti non essenziali non considerate dalla LArm in virtù della legisla- zione sul materiale bellico. Lo stesso vale per gli accessori, che non siano vietati dalla LArm. Infine, la LArm è nel settore in questione una lex specialis della LMB. Inoltre, la Svizzera non è tenuta a livello internazionale a controllare l’importazione di parti di armi non essenziali.

1.4.2.2 Soppressione dell’obbligo dell’autorizzazione

d’importazione nella LMB per esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco, considerati dalla legislazione sugli esplosivi (art. 17 cpv. 4 lett. c LMB) Situazione giuridica: Gli esplosivi, la polvere da fuoco e i pezzi pirotecnici sono controllati, oltre che dalla LEspl, anche dalla LMB. Nell’articolo 1 capoverso 3 LEspl vi è tuttavia una riserva generale a favore delle disposizioni sul materiale bellico. Inoltre, nell’arti- colo 9 LEspl, che disciplina l’autorizzazione per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, vi è un’altra riserva a favore della legislazione sul materiale bellico per esplosivi militari.

Proposta: Dato che il controllo dell’importazione, della fabbricazione e del commercio di esplosivi, polvere da fuoco o pezzi pirotecnici è motivata da ragioni di politica in- terna, proponiamo per l’avvenire che queste merci siano autorizzate in generale conformemente alla LEspl (da parte dell’UFP). A tale scopo si stabilirà nella LMB che nessuna autorizzazione d’importazione sia necessaria per questi beni.

1.4.2.3 Applicazione della LMB e della LBDI

per l’esportazione e il transito, la mediazione e il commercio all’estero dei beni soggetti alla LArm; mantenimento dell’obbligo di denunzia per il transito nel traffico viaggiatori nella LArm (cap. 5 LArm) Situazione giuridica: La LArm disciplina fra l’altro l’esportazione e il transito, la cessione e la mediazione dei beni da essa controllati, ad eccezione delle armi e delle munizioni controllate dalla LMB, per le quali è data una riserva (art. 2 cpv. 3). Nella LArm non vi è per contro alcuna riserva a favore della LBDI. L’articolo 1 lettera a OArm precisa che non è necessaria un’autorizzazione supple- mentare secondo la LArm per l’esportazione o il transito nonché per l’importazione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di muni- zioni che sono considerati materiale bellico. Secondo la lettera b, non è nemmeno necessaria un’autorizzazione secondo la LArm, se è già stata rilasciata un’autorizza- zione conformemente alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Di conseguenza, per l’esportazione e il transito di beni soggetti sia alla LMB/LBDI sia alla LArm, sono già oggi applicabili la legislazione sul materiale bellico o quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Per quanto riguarda le armi di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b-e LArm, che non sono controllate né dalla LMB né dalla LBDI (alcuni spray, pugnali, tirapugni, apparecchi per l’elettrochoc, ecc.), l’Ufficio centrale è pure competente per l’espor- tazione e il transito. Al riguardo occorre tuttavia osservare che la LArm prevede criteri d’autorizzazione molto rudimentali per l’esportazione che non possono essere paragonati a quelli della LMB o della LBDI. Condizione per un’autorizzazione d’esportazione, con la quale simili armi possono essere esportate a titolo professio- nale illimitatamente durante un anno, è unicamente una patente di commercio di ar- mi.

Proposta: In considerazione di quanto detto proponiamo di inserire nella LArm (nuovo art. 22a) per quanto riguarda l’esportazione e il transito nonché la mediazione e il com- mercio con l’estero una delega alla legislazione sul materiale bellico e a quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Per beni non soggetti alla legislazione sul ma- teriale bellico (armi da caccia e per il tiro sportivo, armi a colpo singolo, armi ad avancarica e altre armi da fuoco specifiche, come pure gli spray summenzionati, i pugnali, i tirapugni, gli apparecchi per l’elettrochoc, ecc.) si applicherebbero le di- sposizioni corrispondenti della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. In virtù della delega contenuta nell’articolo 22a, l’esportazione e il transito dev’es- sere stralciato negli articoli 23-25 LArm. Visto che la LArm disciplina soprattutto questioni di sicurezza interna, bisognerebbe comunque prevedere ancora una disposizione che assoggetti il transito nel traffico viaggiatori (analogamente a quanto previsto per l’importazione) all’obbligo di de- nunzia ai sensi dell’articolo 6 della legge sulle dogane. In caso contrario sarebbe possibile la seguente situazione: uno straniero importa un’arma non soggetta alla LMB (ad es. un’arma da caccia o per il tiro sportivo) senza autorizzazione e viene colto sul fatto nel territorio svizzero di confine. Egli tenterà di scusarsi dicendo che

sta solo transitando in Svizzera. Secondo la legislazione sul controllo dei beni a du- plice impiego – diversamente da quella sul materiale bellico – il transito non neces- sita di un’autorizzazione di transito (cfr. al riguardo anche le considerazioni nel n. 1.5.3.2).

1.4.2.4 Applicazione della LMB e della LBDI

per l’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco secondo la LEspl (art. 9 cpv. 1 bis LEspl) Situazione giuridica: L’importanza della LEspl dal profilo della politica interna è evidenziata dal fatto che in essa è sancito l’obbligo dell’autorizzazione per l’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco (art. 9 cpv. 1). Mancano tuttavia criteri propri per il ri- fiuto delle autorizzazioni d’esportazione o di transito. È fatta salva unicamente la legislazione sul materiale bellico per esplosivi militari. Per l’esportazione e il tran- sito di esplosivi e polvere da fuoco, che non sottostanno alla legislazione sul mate- riale bellico, il Consiglio federale ha quindi stabilito in un’ordinanza (art. 15 cpv. 1 OEspl) che valgono le condizioni di cui all’articolo 6 LBDI e che il Seco è l’Ufficio competente per il rilascio dell’autorizzazione.

Proposta: Nella LEspl (nuovo art. 9 cpv. 1bis) occorre stabilire chiaramente che l’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono retti dalle disposizioni della legisla- zione sul materiale bellico o da quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Allo stesso modo, si dovrà stralciare la riserva menzionata a favore della legislazione sul materiale bellico per esplosivi militari nella LEspl (art. 9 cpv. 1).

1.4.2.5 Precisazione nella LArm della mediazione quale

mediazione a destinatari in Svizzera (art. 5 cpv. 1 frase introduttiva LArm) Situazione giuridica: Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LArm, la mediazione delle armi menzio- nate nelle lettere a-d e degli accessori di armi (lett. e) è vietata. Al riguardo può però trattarsi solo della mediazione in Svizzera, dato che l’esportazione e anche la media- zione all’estero di simili armi, sempre che si tratti di materiale bellico, è ammessa secondo la LMB.

Proposta: Nell’articolo 5 capoverso 1 frase introduttiva, la mediazione come tale in Svizzera dev’essere precisata. Dato che la patente di commercio di armi necessaria per la me- diazione all’estero serve come condizione per il rilascio di un’autorizzazione speci- fica in virtù della legislazione sul materiale bellico (cfr. n. 1.4.1.3), la mediazione di cui agli articoli 1 e 17 LArm non dev’essere ulteriormente precisata.

1.4.2.6 Stralcio della riserva generale nella LArm a favore

della LMB (art. 2 cpv. 3 LArm) nonché della riserva generale nella LMB a favore della LArm (art. 3 LMB) Situazione giuridica: Secondo l’articolo 2 capoverso 3 LArm sono fatte salve le disposizioni della LMB. Nell’articolo 3 lettera a LMB si stabilisce per contro che è fatta salva la legislazione federale e cantonale sulle armi. Simili riserve reciproche si contraddicono e genera- no confusione. Dal profilo normativo sono inoltre del tutto s uperflue.

Proposta: Le due riserve generali vanno stralciate.

1.4.2.7 Stralcio della riserva generale nella LEspl a favore

della LMB (art. 1 cpv. 3 LEspl) Situazione giuridica: Nell’articolo 1 capoverso 3 LEspl è contenuta una riserva generale a favore delle disposizioni sul materiale bellico. Un’ulteriore riserva a favore della legislazione sul materiale bellico figura nell’articolo 9 capoverso 1 LEspl riguardo all’importazione, all’esportazione e al transito di esplosivi militari.

Proposta: Come già detto, l’importazione di tutti gli esplosivi dev’essere disciplinata dalla LEspl, mentre l’esportazione e il transito dovranno essere retti dalla LMB o dalla LBDI. A questo scopo bisogna sopprimere la riserva generale di cui all’articolo 1 capoverso 3 LEspl.

1.4.3 Provvedimenti intesi a colmare le lacune

nella legislazione

1.4.3.1 Considerazione nella LMB del commercio

dalla Svizzera di materiale bellico, che si trova Situazione giuridica: L’esecuzione della LMB ha mostrato che, nel settore del commercio di materiale bellico all’estero, esiste una lacuna. Con la nuova LMB, le operazioni di mediazione dal territorio svizzero sono state assoggettate nel singolo caso all’obbligo dell’auto- rizzazione, se il mediatore non gestisce una propria officina di produzione in Svizze- ra (art. 15-16 LMB) e se il materiale bellico non è destinato a uno dei Paesi che fi- gurano nell’allegato 2 della OMB. Questa disposizione può tuttavia essere facil- mente raggirata, se, invece di effettuare un’operazione di mediazione, il materiale bellico viene comprato all’estero, qui depositato temporaneamente e in seguito ri- venduto a un destinatario all’estero. Una tale facilità è inammissibile.

Proposta: Si propone di assoggettare all’obbligo dell’autorizzazione specifica il commercio di materiale bellico all’estero analogamente a quanto previsto per la mediazione. Si tratta a questo proposito di un nuovo disciplinamento, che però appare ragionevole in relazione ai provvedimenti di deregolamentazione. Simili disciplinamenti si tro- vano d’altro canto anche in altri Stati, ad esempio nella legge tedesca sul controllo delle armi da guerra e nell’ordinanza tedesca sull’economia estera (operazioni com- merciali di transito).

1.4.3.2 Completamento della LBDI mediante un criterio

d’autorizzazione, che consente di rifiutare beni destinati a cerchie terroristiche e al crimine organizzato (art. 6 cpv. 1 bis LBDI) Situazione giuridica: Nella LBDI non esiste un criterio d’autorizzazione che consenta di rifiutare un’e- sportazione, se in tal modo si sostengono cerchie terroristiche o la criminalità orga- nizzata. Tuttavia, negli ultimi anni è aumentato il pericolo che, oltre a Stati, anche attori privati possano impiegare per scopi criminali soprattutto esplosivi, ma anche tecnologia di codificazione o apparecchi di puntamento notturno. Quali esempi si citino gli attentati terroristici alle ambasciate americane in Kenia e Tanzania. I quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni tengono conto di que- sto accresciuto pericolo grazie a un intenso scambio d’informazioni. Ad esempio, nel gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare vengono regolarmente scambiate informazioni sul contrabbando di detto materiale nucleare e tentativi terroristici di acquisizione. Dall’attentato con le armi chimiche a Tokio, un simile scambio ha luo- go anche nel gruppo australiano. E il dibattito in occasione del nuovo disciplina- mento dei controlli riguardanti la tecnologia di codificazione nell’accordo di Wasse- naar era orientato soprattutto a evitare possibili abusi di queste tecnologie da parte del crimine organizzato o di gruppi terroristici. I nostri più importanti partner commerciali, segnatamente gli Stati dell’UE e gli Stati Uniti, possono rifiutare simili tentativi di esportazione. Allo stesso modo, al mo- mento del controllo dell’impiego finale (clausola «catch all» di cui all’articolo 4 OBDI), esiste un vasto consenso fra gli Stati membri dei singoli regimi di controllo delle esportazioni sulla lotta a questi pericoli sempre più manifesti.

Proposta: Per questa ragione, l’articolo 6 capoverso 1 LBDI dev’essere completato da una nuova lettera c, che permetterà di rifiutare le autorizzazioni, se con l’attività richiesta si dovessero sostenere cerchie terroristiche o il crimine organizzato.

1.4.3.3 Divieto di acquistare, portare, procurare

per mediazione a destinatari in Svizzera e d’importare parti costruite appositamente di armi da fuoco per il tiro a raffica (cfr. n. 1.5.3.1)

1.5 Piccola procedura di consultazione

1.5.1 Risultato della piccola procedura di consultazione

La piccola procedura di consultazione si è conclusa il 22 ottobre 1999. La valuta- zione mostra che gli obiettivi fondamentali perseguiti con le modifiche di legge pro- poste, vale a dire una migliore delimitazione dal profilo istituzionale fra atti motivati da aspetti di politica interna (LArm, LEspl) e quelli motivati da aspetti di politica estera e di sicurezza (LBDI, LMB), nonché un aumento dell’efficacia mediante una separazione e un’armonizzazione delle quattro leggi è sostenuta dalla maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni coinvolte. Diversi pareri si sono espressi in maniera critica in merito alle modifiche di legge proposte, alcuni casi isolati hanno persino chiesto il rinvio del pacchetto agli uffici federali interessati. Soprattutto le modifiche proposte alla legge sulle armi hanno sollevato le critiche maggiori. I Cantoni hanno accolto in generale favorevolmente le modifiche di legge proposte. Alcuni Cantoni (UR, SZ, OW, ZG, FR, SH, AI, GR, TG, VD, JU) sostengono que- sto pacchetto senza riserve. I rimanenti Cantoni (ZH, BE, LU, GL, SO, BS, BL, AR, SG, AG, TI, VS, NE, GE) si esprimono positivamente in merito agli obiettivi fon- damentali della deregolamentazione, ma presentano nel contempo anche una serie di proposte di modifica alla revisione della legge. Dato che i Cantoni assumono un ruolo importante nell’esecuzione della legislazione sulle armi, la maggior parte delle loro proposte di modifica si riferiscono alla legge sulle armi. Dei sei partiti che hanno partecipato alla consultazione, due di essi (UDC, Verdi) rinunciano ad esprimere un parere proprio e rimandano alle osservazioni delle asso- ciazioni od organizzazioni ad essi vicine. Il PS e il PPD sono favorevoli alla mag- giore trasparenza perseguita da questo progetto, all’eliminazione dei doppioni e al conseguente aumento dell’efficacia. Entrambi questi partiti sottolineano per contro che l’attuale livello di controllo debba essere mantenuto o addirittura aumentato. Il PLR propone di rinunciare alla revisione di legge, dato che i provvedimenti proposti sarebbero esclusivamente nell’interesse dell’amministrazione. Anche i DS conside- rano in linea di massima la deregolamentazione come opportuna, ma esigono fra l’altro il rinvio del pacchetto agli uffici responsabili a causa del termine abbreviato di consultazione.

Riguardo alle organizzazioni consultate, le associazioni economiche (SHIV (Vo- rort), Swissmem, SSIC, FSI) si sono espresse molto positivamente in merito alle modifiche di legge proposte, dato che comportano semplificazioni amministrative e la soppressione di alcune autorizzazioni. Per l’USS, che sostiene pure l’obiettivo generale della deregolamentazione, è necessario il mantenimento o il potenziamento del controllo amministrativo e politico nel settore dei beni sensibili. L’USAM rinvia alle osservazioni delle associazioni professionali, mentre l’Unione padronale svizze- ra rinuncia ad esprimere il suo parere. Le associazioni interessate del commercio di

armi, i tiratori e i cacciatori riconoscono in linea di principio gli obiettivi della dere- golamentazione, ma non sono in generale d’accordo con le modifiche di legge pro- poste, in particolare nella legge sulle armi. La «pro Tell» (società per un diritto libe- rale alle armi) respinge integralmente le modifiche di legge proposte, dato che queste servono unicamente all’amministrazione ma non ai cittadini. Amnesty Inter- national e la Comunità di lavoro per il controllo degli armamenti e un divieto d’esportazione delle armi (ARW) sostengono le modifiche proposte solo nella misu- ra in cui siano intese a eliminare i doppioni e a rendere più trasparenti ed efficaci le procedure d’autorizzazione. Nel settore dei beni sensibili, occorre invece mantenere il controllo amministrativo e politico e, laddove necessario, potenziarlo.

1.5.2 Obiezioni fondamentali

1.5.2.1 Entità, scopo e tempi della deregolamentazione

In alcune reazioni si è osservato che, nell’ambito della deregolamentazione, sono state proposte a ragione modifiche di legge che non vanno oltre l’armonizzazione e la delimitazione degli oggetti delle leggi. Altri partecipanti hanno colto l’occasione per formulare proposte di adeguamenti o completamenti delle leggi interessate che vanno oltre il quadro della deregolamentazione. Gli obiettivi fondamentali della deregolamentazione non sono messi in discussione da nessuno. Per contro, le modifiche di legge proposte concretamente sono valutate in maniera differenziata. Mentre molti Cantoni e gran parte delle associazioni eco- nomiche valutano positivamente le modifiche in oggetto, numerosi partecipanti alla consultazione sono dell’avviso che le modifiche proposte rendano la materia di leg- ge ancora più complessa e confusa. Per questa ragione, si dovrebbe rinunciare al progetto di deregolamentazione così come proposto. In alcuni pareri, è stata espressa anche una certa meraviglia per il fatto che la legge sulle armi dovrà essere nuova- mente modificata già dopo circa due anni dalla sua entrata in vigore. Singoli parte- cipanti desiderano attendere, prima di adottare i provvedimenti di deregolamenta- zione, sino alla conclusione della revisione attualmente in corso dell’ordinanza sulle armi (ma questo non ha nulla a che fare con le modifiche proposte nell’ambito di questa deregolamentazione).

1.5.2.2 Introduzione del concetto di «parti di armi costruite

appositamente» L’introduzione nell’articolo 4 capoverso 1bis della legge sulle armi (avamprogetto in consultazione) del concetto di «parti di armi costruite appositamente» aveva dato adito più di ogni altra modifica a diverse critiche. Alcuni Cantoni come pure prati- camente tutte le associazioni interessate al commercio di armi, dei tiratori e dei cac- ciatori definiscono tale concetto come poco chiaro e inutile e respingono la sua in- troduzione in parte anche in maniera veemente. In casi isolati, l’introduzione del concetto di «parti costruite appositamente» è stata valutata positivamente, dal mo- mento che in tal modo si utilizza nella LArm, nella LMB e nella LBDI una termi- nologia unitaria. Per favorire la certezza del diritto, alcuni partecipanti desiderano definire già a livello di legge che cosa s’intenda per «parti di armi costruite apposi- tamente».

1.5.2.3 Estensione del concetto di «accessori di armi»

La nuova definizione proposta del concetto di «accessori di armi» nell’articolo 4 capoverso 2 della legge sulle armi (avamprogetto in consultazione) è pure forte- mente criticata da alcuni Cantoni e da associazioni professionali del commercio di armi, dai tiratori e dai cacciatori. Con questo nuovo disciplinamento, a causa dei cannocchiali verrebbero sottoposti agli obblighi dell’autorizzazione della legge sulle armi anche gli ottici e i negozi di articoli sportivi, ciò che chiaramente non rientra negli obiettivi della deregolamentazione. L’estensione del concetto di «accessori di armi» viene sentita soprattutto dai cacciatori e dai tiratori come un tiranneggiamento che, peraltro, non contribuisce in nessun modo alla lotta contro gli abusi nel settore delle armi.

1.5.2.4 Soppressione di autorizzazioni

La soppressione di alcune autorizzazioni, come proposto nel pacchetto sulla dere- golamentazione, è stata valutata in modi diversi. Le associazioni economiche hanno un atteggiamento positivo nei confronti di queste modifiche, tanto più che si tratta di sopprimere doppioni o di introdurre semplificazioni procedurali. Con lo stralcio dell’autorizzazione di principio (art. 9 cpv. 3 LMB dell’avamprogetto in consulta- zione) per la fabbricazione, la mediazione a titolo professionale all’estero e il com- mercio di armi, parti di armi, accessori di armi nonché relative munizioni ed ele- menti di munizioni, alcuni Cantoni intravvedono l’attribuzione di ulteriori compiti con conseguenze sconosciute a livello di costi. In casi isolati, con il passaggio di questo obbligo dell’autorizzazione ai Cantoni, si teme nella pratica anche un’appli- cazione differenziata. La maggior parte dei partecipanti sono d’accordo con la sop- pressione dell’autorizzazione di fabbricazione (art. 13 e 14 LMB) e con la sua so- stituzione mediante un «preavviso amministrativo»; vi sono opinioni divergenti solo sul fatto di stabilire quale carattere vincolante possa avere un simile «preavviso am- ministrativo». La rinuncia proposta a un’autorizzazione di principio per sottofornito- ri è sostenuta dalla maggioranza dei pareri.

1.5.2.5 Rafforzamento puntuale dell’obbligo

dell’autorizzazione L’ulteriore obbligo dell’autorizzazione proposto negli articoli 16a e 16b LMB per il commercio di materiale bellico all’estero è accolto con favore da diversi partecipanti alla consultazione, dato che in tal modo è possibile colmare una lacuna nel sistema di controllo. Anche il proposto completamento della LBDI (art. 6 cpv. 1bis), secondo cui le autorizzazioni possono anche essere rifiutate, qualora l’attività richiesta serva a sostenere le cerchie terroristiche o il crimine organizzato, incontrano un consenso unanime.

1.5.3 Modifiche rispetto all’avamprogetto

1.5.3.1 Divieto nella LArm di acquistare, portare, procurare

per mediazione a destinatari all’estero e di importare parti costruite appositamente di armi da fuoco per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 bis LArm) Nell’avamprogetto era ancora prevista un’armonizzazione delle parti controllate per armi da fuoco portatili nonché per relativi accessori, da un lato, nella LMB e nella LBDI e, dall’altro, nella LArm. Di conseguenza, le stesse parti e gli stessi accessori dovrebbero essere soggetti all’autorizzazione per l’esportazione e l’importazione. Dal momento che, a causa della sua appartenenza all’accordo di Wassenaar sul con- trollo delle esportazioni, la Svizzera è tenuta a controllare al momento dell’esporta- zione parti costruite appositamente di armi da fuoco portatili, la proposta di inserire nel capitolo della LArm in cui vi sono sovrapposizioni con la LMB e la LBDI non solo le parti essenziali ma anche quelle costruite appositamente era pertinente. Lo stesso vale mutatis mutandis anche per gli accessori; nella LMB e nella LBDI si controllano tutti gli accessori, mentre nella LArm sono considerati accessori solo i silenziatori, i laser e i dispositivi di puntamento notturno. In seguito alle massicce obiezioni formulate nella consultazione, si rinuncia alla prevista armonizzazione. Nella LMB e nella LBDI, a causa dell’appartenenza della Svizzera all’accordo di Wassenaar, saranno controllate come finora per l’esporta- zione, il transito e la mediazione parti costruite appositamente e tutti i corrispondenti accessori. Anche nella LArm non vi è alcuna modifica. Sarà ancora controllato un numero molto limitato di parti essenziali e gli accessori di armi sinora disciplinati. In tal modo, saranno ancora soggetti all’autorizzazione per l’esportazione, ma non per l’importazione, ad esempio i congegni di puntamento, i manicotti, i caricatori ecc., che sono tutte parti costruite appositamente. Tuttavia, proponiamo di estendere il divieto sancito nella LArm di acquistare, porta- re, procurare per mediazione a destinatari in Svizzera e d’importare armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica trasformate in armi da fuoco portatili semiautomatiche alle parti costruite appositamente di simili armi (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm). Si suppone che un numero relativamente elevato di simili com- ponenti sia importato in Svizzera per essere illecitamente ritrasformato da armi se-

miautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica. Il divieto riguarderebbe parti costruite appositamente e fabbricate specificatamente per simili armi (ad es. calcio, mirino, alzo, grilletto), ma non merci usuali in commercio (come viti, punte, molle), che sono utilizzate anche in ambito civile, vale a dire non nella fabbricazione di ar- mi.

1.5.3.2 Transito nel traffico viaggiatori

Si dovrà derogare al principio secondo cui l’esportazione e il transito di beni men- zionati nella LArm sono controllati unicamente secondo la LMB/LBDI, dal mo- mento che l’obbligo di denunzia per il transito nel traffico viaggiatori rimane sancito nella LArm per motivi di sicurezza interna (art. 23). Armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni devono pertanto essere dichiarati anche al mo- mento del transito, ma non dell’importazione, nel traffico viaggiatori secondo l’articolo 6 della legge sulle dogane (cfr. anche n. 1.4.2.3).

Per beni, che sottostanno sia alla legislazione sul materiale bellico sia a quella sulle armi, è necessaria un’ulteriore autorizzazione di transito conformemente alla legisla- zione sul materiale bellico. Per altre armi, il cui transito è disciplinato dalla legisla- zione sul controllo dei beni a duplice impiego, non occorrono per contro simili auto- rizzazioni specifiche. Se, in occasione di una revisione al confine, vengono scoperte armi che dovevano essere dichiarate, dovrebbe essere sempre possibile sequestrarle per motivi di sicurezza interna. In casi, in cui contemporaneamente è necessaria un’autorizzazione di transito, il sequestro è già attualmente garantito, dato che la mancanza di un’autorizzazione rappresenta un reato. Se, per contro, si omette uni- camente di denunziare un bene, si tratta secondo il diritto vigente solo di una con- travvenzione, che sinora non comportava il sequestro. Per questi motivi, per quanto riguarda l’articolo 41 LArm si propone di completare l’articolo 36 della legge sulle dogane. Un nuovo capoverso 3bis dovrà prevedere che le armi scoperte in occasione di una revisione e presumibilmente confiscabili, deb- bano essere provvisoriamente sequestrate e consegnate alle autorità competenti per il perseguimento penale. La proposta si rifà all’articolo 36 capoverso 4 della legge sulle dogane, in cui si prevede un simile sequestro provvisorio anche per merci che contengono rappresentazioni illecite a carattere pornografico o violento.

1.5.3.3 Nessuna esclusione della polvere da fuoco sciolta

dal campo d’applicazione della LArm La polvere da fuoco sciolta è controllata dalla LArm o dalla LEspl, a seconda che sia utilizzata per fabbricare munizioni o pezzi pirotecnici. Per raggiungere l’obiettivo di separare la materia delle quattro leggi e applicare il principio «un’autorizzazione per un prodotto», nel pacchetto posto in consultazione si prevedeva ancora di escludere la polvere da fuoco sciolta dal campo d’applicazione della LArm. La consultazione ha però evidenziato che una simile soluzione comporta anche svantaggi, dal mo- mento che, in determinati casi, si sarebbero dovute inoltrare due domande d’im- portazione invece di una sola. Proponiamo pertanto che la polvere da fuoco sciolta sia ancora soggetta alla LArm o alla LEspl a seconda dello scopo a cui è destinata. Nell’articolo 9 capoverso 1 LEspl è tuttavia introdotta una frase secondo cui un’autorizzazione d’importazione per la polvere da fuoco, rilasciata sulla base della legislazione sulle armi, vale anche quale autorizzazione d’importazione secondo la LEspl.

1.5.3.4 Nuovo ufficio per l’autorizzazione d’importazioni

di armi a titolo non professionale: ufficio centrale delle armi invece dei Cantoni (art. 25 cpv. 3 LArm e art. 5 cpv. 3 LArm) Nel corso della valutazione della consultazione ci si è chiesti se l’Ufficio centrale delle armi della polizia federale in seno all’UFP, il quale conformemente all’articolo 24 capoverso 5 LArm è pure l’ufficio per l’autorizzazione delle importazioni a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, non debba assumere questa funzione anche per le importazioni a titolo non profes- sionale. Vi sarebbe da un lato il vantaggio di avere una prassi unitaria per tutte le importazioni di armi in virtù della LArm. Inoltre, l’UFP avrebbe un migliore con-

trollo sulle armi importate in Svizzera, ciò che risponde a un’esigenza di politica di sicurezza. Parimenti, l’Ufficio centrale delle armi, meglio dei Cantoni, dovrebbe essere in grado di valutare le richieste d’importazione dal profilo tecnico. Infine, l’Ufficio centrale delle armi è già oggi competente per una parte delle autorizzazioni d’importazione a titolo non professionale (art. 17 OArm). D’altro canto, vi sarebbe però lo svantaggio che una persona, che intende importare a titolo non professionale un’arma, dovrebbe farsi rilasciare dall’ufficio competente del Cantone di domicilio un permesso di acquisto di armi, nei casi in cui questo sia necessario, e solo in un secondo tempo potrebbe richiedere un’autorizzazione d’importazione presso l’Ufficio centrale. Questa procedura non rispecchia il princi- pio «one non stop», con cui si vuole evitare che i cittadini ad esempio per importare un’arma debbano rivolgersi a più di un ufficio. Questo non vale tuttavia per l’importazione di munizioni ed elementi di munizioni, nonché per i fucili a ripeti- zione menzionati nell’articolo 14 OArm, dato che per essi non è necessario un per- messo di acquisto di armi. Infine, occorre osservare che questo problema non è stato sollevato nell’ambito della consultazione e che i Cantoni non hanno espresso il loro parere al riguardo, tranne in un caso. Il Cantone di Ginevra ha per contro proposto nel suo parere che l’Ufficio centrale rilasci anche autorizzazioni per l’importazione di armi a titolo non profes- sionale. Secondo l’Ufficio centrale, questa idea sarebbe vista di buon occhio anche da altri Cantoni. Proponiamo pertanto una modifica dell’articolo 25 capoverso 3 LArm in cui l’auto- rizzazione d’importazione sarebbe rilasciata dall’Ufficio centrale e avrebbe durata limitata. Inoltre, l’articolo 5 LArm dovrebbe essere completato da un capoverso 3bis LArm, secondo cui l’Ufficio centrale potrebbe autorizzare deroghe al divieto d’importazione.

1.5.3.5 Nessuna inclusione del «preavviso amministrativo»

nella LMB (art. 22a dell’avamprogetto in consultazione) In sostituzione dell’autorizzazione di fabbricazione, nell’avamprogetto in consulta- zione era stato proposto di prevedere un «preavviso amministrativo» per l’esporta- zione che un esportatore poteva chiedere prima di iniziare la fabbricazione. Se un simile preavviso fosse risultato positivo, avrebbe avuto la certezza che una domanda finale d’esportazione avrebbe potuto essere rifiutata solo se circostanze straordinarie lo avrebbero imposto. Approfonditi chiarimenti hanno mostrato che simili preavvisi possono essere chiesti senza una speciale prescrizione di legge. Un’autorità è pure vincolata nell’ambito dell’articolo 9 della Costituzione federale al rilascio di simili preavvisi (cfr. anche messaggio sulla riforma della Costituzione federale, FF 1997 I 135-136), sempre che circostanze straordinarie (ad es. scoppio di guerre) non renda- no inevitabile una diversa valutazione. La prassi applicata già nel vigente diritto senza un corrispondente disciplinamento e basata su pareri dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione su richiesta preliminare scritta del richiedente può per- tanto essere mantenuta.

2 Parte speciale

2.1 Commento alle singole disposizioni

2.1.1 Nella legge sulle armi

2.1.1.1 Campo d’applicazione (art. 2 cpv. 3 LArm)

La riserva generale nella LArm a favore della LMB è soppressa per i motivi indicati nel numero 1.4.2.6.

2.1.1.2 Atti vietati in materia di armi (art. 5 cpv. 1, 3 e 3 bis

LArm) Occorre dapprima precisare che la mediazione a destinatari all’estero è vietata. Le autorizzazioni specifiche per la mediazione a destinatari all’estero sono disciplinate dalla LMB (cfr. art. 22a LArm). Inoltre, nella lettera a di questo capoverso gli atti vietati con le armi sono estesi an- che a parti costruite appositamente di armi da fuoco per il tiro a raffica e di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi semiautomatiche (cfr. n. 1.5.3.1). A cau- sa di questa modifica, anche negli articoli successivi della LArm occorre introdurre il concetto di «costruite appositamente»: articolo 1 capoverso 2 lettera a, articolo 4 capoverso 3, articolo 33 capoverso 1 lettere a e b nonché capoverso 3 lettera a e, infine, articolo 34 capoverso 1 lettera f. Dato che nell’articolo 25 capoverso 3 LArm si propone che l’Ufficio centrale sarà competente anche per autorizzazioni per l’importazione a titolo non professionale di armi, nel nuovo capoverso 3bis dell’articolo 5 bisogna precisare che l’Ufficio cen- trale è competente per le autorizzazioni deroganti al divieto d’importazione, cosic- ché il capoverso 3 dev’essere adeguato di conseguenza.

2.1.1.3 Restrizioni in occasione di situazioni particolari

(art. 7 cpv. 2 LArm) Questo capoverso, secondo cui il Consiglio federale può vietare l’esportazione verso determinati Paesi delle armi soggette alla legge, viene abrogato. L’esportazione di armi, che sono contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico, potrebbe essere vietata dal Consiglio federale in virtù di tale legge. Per armi, considerate an- che dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego (armi da caccia e per il tiro sportivo ecc.), il Consiglio federale potrebbe tuttavia emanare solo un divieto d’esportazione, sempre che nei confronti del Paese di destinazione sia stato decre- tato un embargo internazionale oppure se, secondo l’accordo di Wassenaar, si tratta di uno Stato che, con il suo comportamento, minaccia la sicurezza regionale o inter- nazionale. A tale riguardo si può tuttavia osservare che dall’entrata in vigore della nuova legislazione sulle armi non vigono più divieti d’esportazione verso determi- nati Paesi conformemente a detta legge (simili divieti sono tuttavia ancora presenti in diverse ordinanze d’embargo). Al momento della redazione del presente messag- gio, i divieti concernenti l’acquisto e il porto di armi secondo l’articolo 7 capoverso 1 LArm sono per contro validi nei confronti di cittadini provenienti da otto Paesi.

2.1.1.4 Riserva a favore della LMB e della LBDI per

operazioni estere ad eccezione del transito nel traffico viaggiatori (art. 22a LArm) L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero di armi soggette alla LArm devono essere retti esclusivamente dalle dispo- sizioni della legislazione sul materiale bellico o da quella sul controllo dei beni a duplice impiego (cfr. n. 1.4.2.3). L’eccezione a questo principio è costituita dall’ob- bligo di denunzia per il transito di simili beni nel traffico viaggiatori, dato che tale transito è rilevante per la sicurezza interna.

2.1.1.5 Diversi articoli nella LArm

A causa del nuovo articolo 22a, i seguenti articoli devono essere adeguati: – articolo 23 capoverso 1: stralcio dell’esportazione nonché precisazione del transito quale transito nel traffico viaggiatori – articolo 24 capoversi 1 e 3: stralcio dell’esportazione – articolo 24 capoverso 4: abrogato – articolo 25 titolo: stralcio dell’esportazione e del transito – articolo 25 capoverso 2: abrogato – articolo 33 capoverso 1 lettere a e b: stralcio dell’esportazione e del transito – articolo 33 capoverso 3 lettera a: stralcio dell’esportazione e del transito – articolo 34 capoverso 1 lettera f e articolo 36 capoverso 2: stralcio dell’e- sportazione e precisazione del transito quale transito nel traffico viaggiatori

2.1.1.6 Nuovo ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione

per l’importazione a titolo non professionale di armi: Ufficio centrale delle armi invece dei Cantoni (art. 25 cpv. 3 LArm) L’articolo 25 capoverso 3 LArm dev’essere adeguato, dato che sinora i Cantoni era- no competenti per il rilascio di autorizzazioni per l’importazione a titolo non profes- sionale. Vantaggi e svantaggi di questa soluzione sono illustrati nel numero 1.5.3.4.

2.1.1.7 Completamento dell’articolo 36 della legge

sulle dogane (art. 41 LArm) Dai motivi illustrati nel numero 1.5.3.2, l’articolo 36 della legge sulle dogane dev’essere completato con un nuovo capoverso 3bis. Analogamente a quanto succede per le merci con contenuti a carattere pornografico e violento, anche le armi non di- chiarate, scoperte in occasione di una revisione e presumibilmente confiscabili de- vono poter essere sequestrate provvisoriamente.

2.1.2 Nella legge sul materiale bellico

2.1.2.1 Rapporto con altre leggi (art. 3 LMB)

La riserva a favore della legislazione federale e cantonale sulle armi dev’essere stral- ciato per le ragioni citate nel numero 1.4.2.6.

2.1.2.2 Soppressione delle autorizzazioni di principio

(art. 9 cpv. 2 LMB) Per l’articolo 9 LMB sono previsti due adeguamenti: il capoverso 2 lettera a sanci- sce d’ora in poi che i sottofornitori di ditte in Svizzera le quali, a loro volta, dispon- gono di un’autorizzazione di principio non necessitano di un’autorizzazione di prin- cipio. Di conseguenza, quest’ultima è come sempre necessaria per un sottofornitore di una ditta principale all’estero. L’attuale capoverso 2 dell’articolo 9 diventa ora il capoverso 2 lettera b. Secondo lo stesso, non necessita di un’autorizzazione di prin- cipio chi esporta ordinazioni della Confederazione riguardanti materiale bellico de- stinato all’esercito svizzero. Secondo il nuovo capoverso 2 lettera c, non abbisogna nemmeno di un’autoriz- zazione di principio chi fabbrica o commercia armi da fuoco portatili secondo la le- gislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni ed elementi di munizioni o per queste funge da mediatore professionale per l’estero e dispone di una patente di commercio di armi. In altre parole, per la fabbricazione, il commercio o la media- zione a titolo professionale di beni, che sottostanno sia alla legislazione sul mate- riale bellico sia a quella sulle armi, occorrerà invece di una patente di commercio di armi e un’autorizzazione di principio solo una patente di commercio di armi. Lad- dove nella legislazione sul materiale bellico sono previste autorizzazioni specifiche in questi settori, per il loro ottenimento bisognerà provare di avere una corrispon- dente patente di commercio di armi valida. Infine, secondo il capoverso 2 lettera d non è nemmeno necessaria un’autorizzazione di principio per chi fabbrica esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco, pure contemplati dalla legislazione sugli esplosivi, o commercia in simili beni in Svizzera e a tale scopo dispone di un’autorizzazione secondo la legislazione sugli esplosivi. Chi, per contro, intende procurare a titolo di mediatore professionale esplosivi mili- tari a destinatari all’estero o commerciare in simili beni, necessita come sempre di un’autorizzazione di principio e, laddove necessario, di un’autorizzazione specifica secondo la LMB.

2.1.2.3 Autorizzazioni specifiche (art. 12 LMB)

Dall’elenco occorre stralciare l’autorizzazione di fabbricazione (lett. a) e inserire la patente di commercio (lett. g).

2.1.2.4 Soppressione dell’autorizzazione di fabbricazione

(art. 4, 13 e 14 LMB) Come proposto nel numero 1.4.1.1, l’autorizzazione di fabbricazione dev’essere soppressa. Di conseguenza, anche la prima frase nell’articolo 4 LMB dev’essere adeguata.

2.1.2.5 Autorizzazione per attività di mediazione

(art. 15 cpv. 3 LMB) Questo capoverso sancisce che un’autorizzazione specifica per la mediazione all’e- stero di armi secondo la LArm è ottenibile solo se è stata rilasciata una corrispon- dente patente di commercio di armi. Sinora era necessaria un’autorizzazione di prin- cipio secondo la LMB.

2.1.2.6 Patente di commercio (art. 16a e 16b LMB)

Con queste disposizioni si disciplina il commercio dalla Svizzera di materiale belli- co, che si trova all’estero. Come illustrato nel numero 1.4.3.1, le disposizioni sulla mediazione potevano essere facilmente raggirate, se il materiale bellico è acquistato all’estero e rivenduto a un destinatario all’estero. La patente di commercio è disci- plinata praticamente in maniera identica all’autorizzazione per attività di mediazio- ne.

2.1.2.7 Autorizzazione d’importazione e di transito

(art. 17 cpv. 3 bis e 4 LMB) Nell’articolo 17 capoverso 3bis il Consiglio federale è autorizzato a prevedere per transiti da o verso determinati Paesi procedure agevolate d’autorizzazione o ecce- zioni all’obbligo dell’autorizzazione (cfr. n. 1.4.1.5). Inoltre, nel capoverso 4 lettere b e c si stabilisce che, per i beni contemplati nella legislazione sulle armi e in quella sugli esplosivi, non è necessaria un’autorizzazione d’importazione secondo la LMB.

2.1.2.8 Stralcio dell’articolo 43 capoverso 2 LMB

Secondo l’articolo 43 capoverso 2 LMB, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione. Già per l’entrata in vigore della legislazione sul materiale bellico prevista per il 1° aprile 1998, il Consiglio federale ha adeguato in un’ordinanza separata (RU 1998 807) questa disposizione sulla competenza nella LMB unicamente mediante una nota a piè di pagina ed incaricato dell’esecuzione il Dipartimento federale dell’economia. L’articolo 43 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione stabilisce solo che il Consiglio federale attribuisce compiti agli uffici. L’articolo 43 capoverso 2 LMB può pertanto essere stralciato.

2.1.2.9 Correzione dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b

In questo articolo il verbo tedesco «vermitteln» è tradotto unicamente con «procu- rare», ciò che genera ambiguità e dev’essere pertanto completato specificando «a titolo di mediatore professionale».

2.1.2.10 Correzione dell’articolo 29 LMB

Nel testo francese, le indicazioni riguardanti le procedure da applicare sono state scambiate nell’articolo 29 capoversi 2 e 3 LMB. Nel capoverso 2 la procedura è retta dalle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa, mentre nel capoverso 3 valgono le disposizioni generali della procedura amministrativa fe- derale. Il capoverso 3 del testo italiano è stato pure adeguato in questo senso.

2.1.3 Nella legge sugli esplosivi

2.1.3.1 Ingresso

La vigente LEspl poggia su otto disposizioni della vecchia Cost. Queste disposizioni corrispondono agli articoli 57, 60, 95, 107 capoverso 1, 118, 123 e 178 capoverso 3 della nuova Cost. Rilevante è tuttavia soltanto l’articolo 118, che autorizza la Con- federazione a prendere provvedimenti nell’ambito delle sue competenze a tutela della salute. Proponiamo di togliere le altre disposizioni costituzionali nella nota a piè di pagina posta nell’ingresso della LEspl.

2.1.3.2 Campo d’applicazione (art. 1 cpv. 3 LEspl)

La riserva a favore delle disposizioni federali sul materiale bellico è soppressa.

2.1.3.3 Autorizzazioni per la fabbricazione, l’importazione

e l’esportazione (art. 9 cpv. 1, 1 bis e 3 LEspl) Nel capoverso 1 si stralciano l’esportazione e il transito, come pure la riserva della legislazione sul materiale bellico per esplosivi militari. Infine, riguardo alla polvere da fuoco si sancisce che un’autorizzazione d’importazione rilasciata secondo la legi- slazione sulle armi vale anche quale autorizzazione d’importazione secondo la LEspl. Secondo il nuovo capoverso 1bis, l’esportazione e il transito di esplosivi e polvere da fuoco sono retti dalle disposizioni della legislazione sul materiale bellico e da quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Il capoverso 3 può essere abro- gato, dal momento che la fabbricazione e l’importazione sono disciplinate nel capo- verso 1.

2.1.3.4 Ufficio centrale, elenco delle materie esplosive

(art. 33 LEspl) In virtù dell’articolo 33, è stato istituito nell’Ufficio federale di polizia (in preceden- za Ministero pubblico della Confederazione) un Ufficio centrale per la repressione di reati con esplosivi. Questa unità amministrativa tiene anche un elenco di esplosi- vi. L’articolo 43 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione stabilisce tuttavia che il Consiglio federale attribuisce compiti agli uffici. Que- sto articolo va adeguato di conseguenza.

2.1.3.5 Protezione giuridica (art. 36 cpv. 1 LEspl)

Questo articolo prevede quale istanza di ricorso l’UFIAML e, da ultimo, la commis- sione di ricorso DFE. Per lo stesso motivo esposto in merito all’articolo 33 (cfr. n. 2.1.3.4) è necessario precisare che le decisioni su ricorsi sono sottoposte all’unità amministrativa designata dal Consiglio federale.

2.1.3.6 Disposizioni penali (art. 37 n. 2 LEspl)

Dato che la procedura è disciplinata dalla legislazione sul materiale bellico e da quella sul controllo dei beni a duplice impiego, in questo capoverso occorre stralcia- re l’esportazione.

2.1.4 Nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego

2.1.4.1 Rifiuto dell’autorizzazione (art. 6 cpv. 1 bis LBDI)

Come illustrato nel numero 1.4.3.2, nella LBDI è proposto un nuovo criterio d’auto- rizzazione secondo il quale le autorizzazioni possono anche essere rifiutate se, con l’attività richiesta, si sostengono cerchie terroristiche o la criminalità organizzata. È possibile che simili gruppi cerchino in Svizzera soprattutto apparecchi di codifica- zione, dispositivi di puntamento notturno o, eventualmente, anche armi soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

2.1.4.2 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Si prevede di non più perseguire e giudicare tutte le infrazioni alla LBDI secondo la giurisdizione penale federale. A tale scopo è inserito nella LBDI un nuovo articolo 15a sulle inosservanze di prescrizioni d’ordine, secondo cui è punito con una multa fino a 5000 franchi chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una di- sposizione della LBDI o a una prescrizione d’esecuzione la cui violazione è dichia- rata punibile o a una decisione nella quale si rinvia alle pene previste in questo arti- colo. Per i casi poco gravi, invece di una pena può essere previsto un ammonimento. Nell’articolo 18 LBDI va precisato che le inosservanze di cui all’articolo 15a sono giudicate conformemente al diritto penale amministrativo.

2.1.4.3 Servizio d’informazione (art. 21 LBDI)

Anche questo articolo dev’essere adeguato sulla base dell’articolo 43 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2.1.4.4 Correzione dell’articolo 12 LBDI

La procedura per ricorsi contro decisioni fondate sulla LBDI è retta dalle disposi- zioni generali della procedura amministrativa federale. Nel testo francese l’espres- sione «die allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege» è stata tradotta erroneamente con «les dispositions générales de la loi sur la procédure ad- ministrative» al posto di «les dispositions générales sur la procédure fédérale». La versione italiana va pure corretta in questo senso.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale La proposta soppressione dell’autorizzazione di fabbricazione, dell’autorizzazione di principio come illustrato nei numeri 1.4.1.2 – 1.4.1.4 nonché l’istituzione di age- volazioni o eccezioni per determinati transiti nella LMB avrà ripercussioni finanzia- rie, dal momento che per simili autorizzazioni vengono attualmente riscossi emolu- menti (art. 22 OMB). Complessivamente le minori entrate saranno pari a 40 000-

50 000 franchi all’anno.

Le ripercussioni sull’effettivo del personale del pacchetto sono minime nel Seco. Il numero delle domande nel settore del materiale bellico, che nel 1999 ammontavano a circa 4000, dovrebbe diminuire in maniera troppo poco netta per poter risparmiare uno dei quattro posti nel settore del materiale bellico. Per contro, nell’ambito del materiale bellico non vi saranno più i due ausiliari sinora impiegati per il controllo presso i commercianti di armi (per un totale di 700 ore lavorative all’anno). L’Ufficio centrale delle armi necessiterebbe di un posto in più, nel caso in cui do- vesse essere designato quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni per l’importazione a titolo non professionale di armi secondo la LArm.

3.2 Valutazione della regolamentazione

Secondo le direttive del Consiglio federale del 15 settembre 1999 concernenti la presentazione delle conseguenze per l’economia dei progetti di atti normativi fede- rali (FF 2000 933), un progetto dev’essere esaminato secondo i punti di seguito menzionati: Necessità e possibilità d’intervento dello Stato: il progetto serve per attuare la mo- zione Forster accettata dal Parlamento. Essa si prefigge i seguenti obiettivi: – istituzione di agevolazioni amministrative per l’industria e i privati mediante la soppressione dell’obbligo delle autorizzazioni;

– separazione delle leggi mediante una migliore delimitazione delle materie; – chiusura delle lacune legali per non compromettere la sicurezza pubblica. Conseguenze per i singoli gruppi della società: i provvedimenti proposti comporta- no in primo luogo una diminuzione delle domande (circa 200 autorizzazioni di fab- bricazione, 30 autorizzazioni di principio e un numero sconosciuto di autorizzazioni di transito), come pure uno sgravio amministrativo sia per le persone assoggettate sia per l’amministrazione in particolare riguardo a beni che rientrano nella legisla- zione sul materiale bellico e/o sulle armi. Il progetto si prefigge però anche una se- parazione delle leggi dal profilo materiale che porterà a una migliore comprensione da parte delle persone assoggettate. Per quanto concerne i provvedimenti volti a colmare le lacune nell’attuale legislazione, si può dire che il numero delle domande non dovrebbe pressoché aumentare. I provvedimenti che intendono colmare le lacu- ne della legislazione vigente dovrebbero aumentare la sicurezza interna ed esterna. Conseguenze per l’insieme dell’economia: il progetto dovrebbe avere ripercussioni minime sull’economia in generale, dato che l’industria d’armamento, che trarrà pro- fitto dalle agevolazioni, ha un ruolo molto modesto a livello economico. Disciplinamenti alternativi: il mandato costituzionale, da un lato, di emanare pre- scrizioni contro l’abuso di armi e munizioni nonché in materia di fabbricazione, ac- quisizione, smercio, importazione, esportazione e transito di materiale bellico e gli obblighi della Svizzera, dall’altro lato, nell’ambito del controllo dell’esportazione di materiale bellico e beni a duplice impiego, non lasciano pressoché spazio a discipli- namenti alternativi. Aspetti pratici dell’esecuzione: la polizia federale è in primo luogo l’autorità re- sponsabile della sicurezza in Svizzera. È pertanto opportuno attribuire ai suoi uffici centrali il controllo della fabbricazione, del commercio in Svizzera e dell’importa- zione di beni contemplati nel campo d’applicazione delle leggi in oggetto. Il con- trollo delle operazioni corrispondenti dirette verso l’estero (esportazione, transito ecc.) spetta per contro al Seco, competente per le relazioni economiche esterne.

4 Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF

2000 II 2037) nell’allegato 2 numero 2.2.

5 Relazione con il diritto europeo

Nel diritto comunitario, il divieto di restrizioni quantitative d’importazione e d’esportazione, nonché tutti i provvedimenti di effetto equivalente sono vanificati da eccezioni per la protezione della morale, dell’ordine e della sicurezza pubblici, non- ché per la tutela della vita e della salute. Il diritto comunitario prevede esplicita- mente una riserva di disposizioni nazionali per la protezione di interessi di sicurezza essenziali degli Stati membri riguardo alla fabbricazione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (art. 296 Trattato che istituisce la Comunità europea). Ci si chiede in primo luogo se i provvedimenti che comportano uno sgravio ammini- strativo siano compatibili con il diritto europeo. Dato che questa categoria di prov- vedimenti riguarderebbe praticamente solo la LMB, occorre basarsi sul codice di

comportamento dell’UE in merito alle esportazioni di armi. Questo non tratta però né della fabbricazione, né delle autorizzazioni di principio e nemmeno del transito. Anche i tre provvedimenti intesi a colmare le lacune presenti nell’attuale legislazio- ne sono compatibili con il diritto europeo. Nell’ambito della politica commerciale comunitaria, il Consiglio ha emanato il regolamento n. 3381/94 del 19 dicembre 1994 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. In virtù di provvedimenti d’armonizzazione delle prescrizioni giuridi- che degli Stati membri, il Consiglio ha inoltre emanato una direttiva relativa al con- trollo dell’acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE). L’inasprimento dei controlli riguardanti la LArm (estensione del controllo a parti costruite apposita- mente e obbligo di denunzia anche per il transito) corrispondono all’Azione comu- nitaria del 17 dicembre 1998 concernente il contributo dell’Unione europea nella lotta all’aumento e alla diffusione destabilizzante delle armi leggere e di piccolo ca- libro.

6 Basi costituzionali

Dato che con il progetto di deregolamentazione sono semplificate e armonizzate solo le procedure esistenti nelle quattro leggi, a tale proposito non si pone in linea di massima la questione delle basi costituzionali. Occorre in generale osservare che, da un lato secondo l’articolo 107 capoverso 1 Cost., la Confederazione è tenuta ad emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni e, dall’altro secondo il capoverso 2 dello stesso arti- colo, deve pure emanare prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico. Dalla Co- stituzione non si evince quali norme debbano essere inserite in quale legge (LMB, LArm, LBDI, LEspl). Se, dunque, una legge contiene sufficienti disciplinamenti per un determinato settore, non è necessario disciplinare nuovamente le stesse fattispe- cie in una seconda legge e creare in tal modo doppioni nell’obbligo dell’autoriz- zazione. In tal senso, si è voluto principalmente eliminare i doppioni già esistenti fra le singole leggi. Nel sopprimere l’autorizzazione di fabbricazione nella LMB, non si è trattato tutta- via di eliminare un doppione, ragione per cui ci si è posti la domanda se la soppres- sione di un’autorizzazione specifica fosse conforme alla Costituzione. La risposta a questa domanda è affermativa, dal momento che come in precedenza è necessaria un’autorizzazione di principio per la fabbricazione di materiale bellico. Nel caso in cui si tratti della fabbricazione di armi che rientrano nella LArm, invece di un’autorizzazione di principio secondo la LMB subentra un’analoga patente di commercio di armi secondo la LArm.