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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Macedonia
del 5 giugno 2000
Onorevoli presidenti e consiglieri,
vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con la Macedonia, firmata il 14 aprile 2000.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
5 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Compendio
Il 14 aprile 2000 è stata firmata con la Macedonia una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione offre alle persone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati, e segnatamente alle im- prese investitrici, anche una certa protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investi- menti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti di altri Stati industrializzati. La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dal- l’OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. In merito all’imposizione dei dividendi, degli interessi e dei canoni è stato possibile introdurre nella Conven- zione la maggior parte delle soluzioni volute dalla Svizzera. Nell’ambito della pro- cedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno ac- colto favorevolmente la conclusione della Convenzione.
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Messaggio
1 Genesi
In occasione dell’avvio delle relazioni diplomatiche fra la Svizzera e la Macedonia nel mese di gennaio 1994, le autorità macedoni hanno manifestato un notevole inte- resse per lo sviluppo dei rapporti commerciali con la Svizzera. Dopo la firma di un accordo di promozione e di reciproca protezione degli investimenti, il 26 settembre 1996, la Macedonia ha avanzato alla Svizzera la richiesta concreta di aprire nego- ziati per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione. A conclusione di un primo e unico ciclo di trattative, nel mese di giugno 1998 è stato possibile parafa- re la presente Convenzione. Questa è stata firmata nel mese di aprile del 2000 in oc- casione di una visita del Consigliere federale Pascal Couchpin a Skopje. A causa dell’apertura politica e delle guerre in Bosnia e Erzegovina, il prodotto na- zionale lordo ha registrato in Macedonia un forte regresso tra il 1992 e il 1995, per poi riprendersi soltanto nel 1996. Lo sviluppo economico è riconducibile in prima linea alle esportazioni dei beni delle industrie metallurgiche, chimiche e tessili. L’economia macedone, ancora fortemente dipendente dalla produzione agricola, si trova attualmente in una fase di stabilità. In confronto ad altri Paesi della regione, il processo di privatizzazione ha fatto ampi progressi. La Svizzera e la Macedonia intendono intensificare la cooperazione tecnica e finan- ziaria e promuovere il commercio fra i due Paesi. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione procura alle imprese svizzere attive in Macedonia una certa protezione fiscale, favorisce nuovi investimenti svizzeri e impedisce che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati. Inoltre, nel suo messaggio sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell’Europa dell’Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), il Consiglio federale si è pronunciato a favore del sostegno generale del processo di riforma nell’Europa centrale ed orientale e ha in- dicato la conclusione di convenzioni di doppia imposizione come uno strumento adeguato a tale scopo.
2 Commento alle disposizioni della Convenzione
Sotto l’aspetto formale e materiale, la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi conven- zionale svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative della Convenzione e quelle che derogano a questo modello.
Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul red- dito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposta alla fonte prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applicazione.
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Art. 5 Stabile organizzazione Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile orga- nizzazione se la sua durata supera i dodici mesi.
Art. 7 Utili delle imprese La Convenzione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Il numero 1 del Protocollo rafforza questo principio, precisando espressamente che per la determinazione degli utili delle stabili organizzazioni non ci si può basare sul criterio dell’attrattiva della stabile organizzazione, ma unicamente su quello dell’at- tività effettiva.
Art. 8 Trasporti internazionali Questa disposizione è applicabile anche all’esercizio di veicoli stradali nel traffico internazionale.
Art. 9 Imprese associate Come già nella maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione stipulate di recente, anche nella presente è stato possibile far passare la formulazione dei para- grafi 2 e 3 corrispondente alla prassi svizzera. Secondo il paragrafo 2, un’eventuale correzione degli utili da parte di uno Stato contraente non deve essere effettuata in modo obbligatorio e automatico come previ- sto dal modello OCSE, ma i due Stati possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili. Secondo il paragrafo 3, non si de- ve più procedere alla rettifica degli utili dopo lo spirare di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui gli utili in questione sono stati conseguiti. Questa limita- zione temporale non è applicabile nei casi di frode o di altri reati fiscali intenzionali.
Art. 10 Dividendi L’imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazio- ni di almeno il 25 per cento detenute da una società (sono escluse le società di per- sone) e del 15 per cento in tutti gli altri casi.
Art. 11 Interessi L’imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 10 per cento. Gli interessi sulle forniture a credito di equipaggiamenti e merci nonché gli interessi su prestiti concessi da una banca sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Art. 12 Canoni I canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza o in quello della sede del beneficiario. Il numero 2 del Protocollo precisa che i compensi pagati per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici (leasing) non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 12, bensì in quello dell’artico- lo 7 (utili delle imprese).
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Art. 13 Utili di capitale La disposizione secondo cui gli utili derivanti dall’alienazione di mezzi di trasporto impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nel luogo della dire- zione effettiva dell’impresa è applicabile anche per i veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale.
Art. 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposizione nel luogo in cui è svolta l’attività vale di principio anche per i redditi attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo. Questa imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l’artista o lo sportivo né persone a loro asso- ciate partecipano agli utili di quest’altra persona. Le disposizioni dell’articolo 17 non si applicano nemmeno se i redditi dell’artista o dello sportivo provengono di- rettamente o indirettamente in maniera rilevante da fondi pubblici.
Art. 20 Studenti Su richiesta della Macedonia, in questo articolo è stato introdotto un secondo para- grafo che prescrive la parità di trattamento per le entrate provenienti dallo Stato di soggiorno, come nel modello di convenzione delle Nazioni Unite.
Art. 21 Altri redditi La Convenzione contiene una clausola generale che riserva il diritto d’imposizione dei redditi non menzionati negli altri articoli della Convenzione esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario.
Art. 22 Patrimonio La disposizione secondo cui i mezzi di trasporto impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nel luogo della direzione effettiva dell’impresa è applica- bile anche per i veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale. Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione La Macedonia elimina la doppia imposizione applicando il metodo del computo, mentre la Svizzera applica di regola il metodo dell’esenzione con progressione del- l’aliquota e concede il computo globale d’imposta per i dividendi e gli interessi.
Art. 26 Scambio di informazioni Seguendo la tendenza più recente, la Svizzera si è dichiarata disposta a introdurre nella Convenzione un articolo sullo scambio di informazioni. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, questa clausola prevede unicamente lo scambio delle informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione.
Art. 28 Entrata in vigore La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni sono applicabili per la prima volta, per quanto concerne le impo- ste alla fonte sulle rimunerazioni, il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore e, per quanto concerne le rimanenti imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno nel corso del quale la Convenzione è stata rati- ficata.
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3 Conseguenze finanziarie
In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle impo- ste alla fonte trattenute in Macedonia sui dividendi e sugli interessi conformemente agli articoli 10 e 11. Tali perdite dovute al rimborso parziale dell’imposta preventiva a persone residenti di Macedonia, dovrebbero avere un’incidenza minima, dato che gli investimenti macedoni in Svizzera sono insignificanti. Per contro, il computo forfettario d’imposta, sancito nel decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno par- zialmente compensate dall’imposizione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Macedonia, mentre finora le imposte alla fonte macedoni doveva- no essere ammesse in deduzione dalla base di calcolo. In generale risulterà un au- mento del reddito imponibile. Nella presente Convenzione è stato possibile convenire soluzioni vantaggiose per la Svizzera, ma anche per l’economia svizzera. La Convenzione apporta notevoli mi- glioramenti e facilitazioni rispetto alla situazione attuale; essa potrà contribuire a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Macedonia e influenzare positiva- mente lo sviluppo economico e il nuovo indirizzo politico di questo Paese. Nell’am- bito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di questa Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse soprattutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno de- gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.
4 Costituzionalità
La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari este- ri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’As- semblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indetermi- nato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto fe- derale non è dunque sottoposto al referendum giusta l’articolo 141 capoverso 1 let- tera d della Costituzione federale.
5 Conclusioni
La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, comporta per gli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte macedoni e dovrebbe favori- re, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e la Macedonia.
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