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Messaggio del 10 gennaio 2001 concernente l'emendamento di accordi tra gli Stati dell'AELS e Stati terzi

9.2.1 Messaggio

concernente l’emendamento di accordi tra gli Stati dell’AELS e Stati terzi

del 10 gennaio 2001

9.2.1.1 Parte generale

Negli ultimi anni, gli Stati dell’AELS hanno concluso accordi di libero scambio con 15 Stati dell’Europa centrale e orientale e del Bacino mediterraneo1. Singoli accordi necessitano di una rielaborazione per essere adeguati alle nuove regole dell’OMC, agli sviluppi nelle relazioni esterne dell’UE e ai cambiamenti nell’AELS (cfr. n.

8.2.1 del rapporto 98/1+2).

Con la presente proposta globale vi sottoponiamo due emendamenti agli accordi ri- chiedenti un’approvazione. Essi riguardano le disposizioni sulla proprietà intellet- tuale nell’Accordo con la Slovenia2 e le disposizioni sugli aiuti governativi nell’Ac- cordo con il Marocco 3. Sono emendamenti che devono essere sottoposti per accettazione agli Stati con- traenti; entrano in vigore non appena sono stati approvati da tutte le Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

9.2.1.2 Parte speciale: Contenuto degli emendamenti

9.2.1.2.1 Emendamento all’Accordo con la Slovenia: protezione della proprietà intellettuale 9.2.1.2.1.1 Motivo dell’emendamento L’Accordo di libero scambio fra gli Stati membri dell’AELS e la Repubblica di Slo- venia è stato firmato il 13 giugno a Bergen. Dopo l’approvazione da parte delle Ca- mere federali (cfr. messaggio del 17 gennaio 1996, FF 1996 I 693), gli strumenti di ratifica sono stati depositati il 3 luglio 1996. Ancora prima della ratifica da parte della Slovenia è entrato in vigore l’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (RS 0.632.20, allegato 1C). Onde tenere conto dell’Accordo TRIPS e delle pertinenti disposizioni dell’accordo d’associazione CE-Slovenia nell’Accordo di libero scambio con la Slovenia, le Parti contraenti hanno in seguito convenuto un emendamento all’articolo 16 e all’allegato VII. Poiché, causa mancata ratifica da parte della Slovenia, l’Accordo di libero scambio non era ancora in vigore, per l’emendamento non è stato possibile optare per la forma di un decreto del Comitato misto. La convenzione in merito all’emen- damento è stata fissata in un protocollo. In seguito la Slovenia ha ratificato l’Ac-

1 Sono in vigore accordi con Bulgaria, Estonia, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia, Marocco, OLP/Autorità palestinese, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Turchia e Ungheria. Quanto alla Macedonia: n. 9.2.2. 2 FF 1996 I 702 3 FF 1998 706

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cordo assieme a questo protocollo. Da parte svizzera, il protocollo necessita del- l’approvazione da parte delle Camere federali.

9.2.1.2.1.2 Contenuto dell’emendamento Le emendate disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale obbligano tra l’altro le Parti contraenti ad assicurare una protezione adeguata, efficace e non di- scriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Al riguardo, si tengono in conside- razione i diritti e gli obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei di- ritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). Inoltre sono stati sanciti obblighi che vanno al di là degli standard minimi dell’Accordo TRIPS. Così, le Parti contraenti si impegnano in particolare ad aderire entro termini stabiliti a importanti convenzioni multilaterali in materia di protezione della proprietà intel- lettuale. Dal profilo materiale, da questi emendamenti agli accordi non risulta alcun nuovo obbligo per la Svizzera, che nel raffronto internazionale presenta già un altis- simo livello di protezione.

9.2.1.2.2 Emendamento all’Accordo con il Marocco: aiuti governativi 9.2.1.2.2.1 Motivo dell’emendamento Conformemente all’articolo 38 dell’Accordo fra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco, il Comitato misto può approvare di propria competenza emendamenti dei protocolli e degli allegati dell’Accordo, mentre le decisioni in merito ad altri emen- damenti devono essere sottoposte per accettazione alle Parti contraenti. Questi ulti- mi entrano in vigore se sono stati accettati da tutte le Parti contraenti secondo le ri- spettive procedure interne. In questa categoria rientra la decisione 7/00 del Comitato misto AELS-Marocco del 24 ottobre 2000 che ha per oggetto l’emendamento dell’articolo 18 dell’Accordo. Esso si propone di coordinare le disposizioni riguar- danti gli aiuti governativi con le pertinenti norme dell’OMC.

9.2.1.2.2.2 Contenuto dell’emendamento Secondo le disposizioni rivedute, i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti nel settore degli aiuti governativi sono ora disciplinati dall’articolo XVI dell’Accordo GATT/OMC del 1994 (RS 0632.20 Allegato 1A.1) e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (RS 0.632.20 Allegato 1A.13). L’articolo

11 di quest’ultimo Accordo prevede che vada aperta un’inchiesta per determinare

l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata. L’articolo modificato dell’Accordo di libero scambio con il Marocco prevede in più una procedura di con- sultazione che deve precedere l’apertura, avviata da una Parte contraente, di una si- mile inchiesta. La procedura di consultazione concede alle Parti interessate un ter- mine di 30 giorni per trovare una soluzione soddisfacente ed evitare così la proce- dura d’inchiesta dell’OMC. Su richiesta di una Parte contraente, che dev’essere fatta valere entro dieci giorni dalla ricezione della relativa notifica, queste consultazioni non avvengono a livello bilaterale, bensì nel quadro del Comitato misto AELS- Marocco.

Le Parti ribadiscono poi l’impegno, in linea con le disposizioni dell’Accordo del- l’OMC, a notificare i propri aiuti governativi. Onde evitare doppioni con la procedu- ra dell’OMC, in futuro si rinuncerà alla procedura d’informazione che prevedeva una notifica al Segretariato dell’AELS.

9.2.1.3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale per Confederazione e Cantoni I presenti emendamenti agli accordi di libero scambio dell’AELS non comportano ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per Confederazione e Cantoni.

9.2.1.4 Programma di legislatura

L’accordo è conforme al contenuto dell’Obiettivo 3 (Adoperarsi a favore di un ordi- ne economico mondiale aperto e durevole) del Rapporto sul programma di legislatu- ra 1999-2003 (FF 2000 2037).

9.2.1.5 Relazione con gli altri strumenti di politica

commerciale e con il diritto europeo Gli emendamenti all’Accordo si rifanno agli strumenti dell’OMC e sono quindi in linea con gli obblighi che ne risultano. Gli emendamenti all’Accordo sono compati- bili con gli obiettivi della nostra politica d’integrazione europea.

9.2.1.6 Costituzionalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), gli affari este- ri competono alla Confederazione. La competenza dell’Assemblea federale di ap- provare i trattati internazionali scaturisce dall’articolo 166 capoverso 2 Cost. Tale competenza si applica anche all’emendamento di trattati esistenti. I presenti emendamenti agli accordi sottostanno alle disposizioni relative alla de- nuncia degli accordi di libero scambio, che possono essere denunciati in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Non comporta né un’adesione a un’orga- nizzazione internazionale né un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto fe- derale sottoposto alla vostra approvazione non sottostà pertanto al referendum fa- coltativo in conformità all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.