Lexipedia

Messaggio del 10 gennaio 2001 concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian

9.2.5 Messaggio

concernente l’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian

del 10 gennaio 2001

9.2.5.1 Parte generale

9.2.5.1.1 Introduzione L’obiettivo dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Repubblica dell’Azerbaigian è di promuovere e rafforzare i rapporti economici bilaterali. Contemporaneamente si tratta di sostenere i processi di riforma in materia di economia di mercato avviati nell’Azerbaigian. Il contenuto di questo Accordo non preferenziale si basa sui principi del GATT/ OMC. L’Accordo fa riferimento ai principi della democrazia pluralistica. Contiene disposizioni dettagliate per la protezione della proprietà intellettuale e disciplina la cooperazione economica. L’Accordo, concepito come convenzione quadro, include inoltre una clausola di sviluppo che permette di adeguarne i contenuti a nuove evo- luzioni. Valido per un primo periodo di cinque anni, può essere prorogato ogni volta di cin- que anni, salvo denuncia scritta.

9.2.5.1.2 Origine dell’Accordo Dalla dissoluzione dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sono sorti quindici Stati sovrani che la Svizzera ha riconosciuto. Considerata la loro stretta in- terdipendenza economica e politica, per ragioni storiche, dodici di questi nuovi Stati si sono associati per formare la Comunità degli Stati indipendenti (CSI). Dopo alcu- ne reticenze iniziali, dovute alla preoccupazione di conservare la propria autonomia, la Repubblica dell’Azerbaigian vi ha aderito nel 1993. A differenza della Federazione di Russia che, nella sua qualità di Stato successore dell’URSS, ha essenzialmente conservato i vecchi accordi conclusi con la Svizzera, parecchi Stati della CSI hanno manifestato il desiderio di tessere la loro propria rete contrattuale bilaterale, per tenere conto della nuova situazione politica ed economi- ca. L’Azerbaigian fa parte degli ultimi Stati della CSI con i quali la Svizzera conclude un accordo di commercio e di cooperazione economica. Vi sono già accordi simili con la Russia, l’Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia , il Kazakistan, l’Uzbekistan, il Kirghizistan e l’Armenia e il processo di ratifica dell’Accordo con la Georgia è in corso.

960 2000-2798

9.2.5.1.3 Situazione politica e economica nell’Azerbaigian L’Azerbaigian si estende su una superficie di 86 600 km2. La parte orientale del Paese confina con il Mar Caspio, le cui risorse costituiscono la principale fonte di reddito della nazione. La composizione della popolazione è molto omogenea poiché il 90 per cento dei 7,6 milioni di abitanti fa parte dell’etnia degli Azeri. Con 504 dollari americani per abitante nel 1999, il livello di vita della popolazione è uno dei più modesti tra i Paesi della CSI. Il presidente Aliev, al potere dal 1993, porta avanti una politica di diversificazione delle relazioni, segnatamente con la Turchia e l’Iran. Le sue relazioni con la Russia sono pragmatiche; offuscate da una controversia sullo sfruttamento delle risorse del Mar Caspio. Contemporaneamente, cerca di attirare investitori in provenienza dal- l’Occidente. La politica interna continua a essere dominata dal conflitto del Nagor- no-Karabah con l’Armenia e dalle trattative, sempre in corso, in vista di trovare una soluzione di compromesso. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nel giugno 2000 ha dato via libera a un’adesione dell’Azerbaigian a questa organizza- zione. La situazione economica e finanziaria del Paese si è stabilizzata a partire dal 1994. Dopo un tasso di crescita per la prima volta positivo nel 1996 (+1,3%), la ripresa si è fortemente accentuata negli anni seguenti con tassi di crescita annui oscillanti tra il 5 e il 10 per cento. La crescita è dovuta soprattutto alle risorse petrolifere e di gas, che attirano importanti investimenti esteri. L’Azerbaigian beneficia dei prestiti del FMI, la cui politica tenta di ridurre la dipendenza dell’economia dal settore petroli- fero. È necessaria una modernizzazione delle strutture nei settori industriale e agri- colo per aumentare la produzione e la produttività. Le grandi aziende ereditate dall’era sovietica sono attualmente poco redditizie e la loro morosità rende partico- larmente precaria la situazione degli istituti finanziari del Paese. Il tasso d’inflazione è stato considerevolmente ridotto grazie a una politica monetaria restrittiva ed è at- tualmente uno dei più bassi di tutta la regione. Il deficit della bilancia dei pagamenti correnti (600 milioni di dollari, vale a dire il 15% del PNL nel 1999) resta elevato,

nonostante un aumento del prezzo del petrolio e la diminuzione delle importazioni in seguito alla svalutazione del manat nel giugno 1999. Per il resto, la questione del percorso per l’esportazione del petrolio (attraverso la Georgia e la Turchia o la Rus- sia), non è ancora risolta. I presidenti dell’Azerbaigian, della Georgia e della Turchia hanno firmato un accordo sulla realizzazione del primo progetto tra il 2001 e il 2004. A causa dei costi esorbitanti e delle quantità relativamente modeste di petrolio effettivamente scoperte finora nel Mar Caspio, la fase di prospezione durerà ancora un certo tempo e ritarderà così la realizzazione del progetto.

9.2.5.1.4 Relazioni economiche della Svizzera con l’Azerbaigian Il livello degli scambi commerciali tra la Svizzera e l’Azerbaigian è ancora poco sviluppato: poco più di 5 milioni di franchi di esportazioni nel 1999 (composte es- senzialmente di metalli preziosi e articoli di gioielleria, di macchine e di orologi) e meno di un milione di franchi di importazioni (tessili e prodotti agricoli). L’Azer- baigian fa parte del gruppo di voto della Svizzera nelle istituzioni di Bretton Woods. Nel 1998, il Paese è stato messo a beneficio di garanzie di credito, nella stessa misu- ra del Kazakistan e dell’Uzbekistan. Una garanzia di 20 milioni di franchi è stata concessa inoltre per il risanamento di una centrale termica a Baku. Il Segretariato di

Stato dell’economia parteciperà, con un credito a fondo perso di 10 milioni di fran- chi, a un progetto di risanamento del sistema di approvvigionamento in acqua pota- bile a Baku; a detto progetto sono pure associate la Banca mondiale e la Banca eu- ropea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Un determinato numero di ditte svizzere intrattiene relazioni di affari con l’Azerbai- gian e ha effettuato investimenti nella regione. L’Accordo di commercio e di coope- razione economica è il primo accordo economico tra i due Paesi. Sono in corso ne- goziati per la conclusione di un Accordo di promozione e di protezione reciproca degli investimenti.

9.2.5.2 Parte speciale

9.2.5.2.1 Svolgimento dei negoziati L’Accordo ha potuto essere parafato con scambio di lettere nell’agosto 1999 dopo due serie di negoziati. In seguito, alcuni emendamenti minori sono stati apportati al progetto di testo. L’Accordo è stato in seguito firmato a Baku il 30 ottobre 2000 in occasione della visita del consigliere federale Villiger, capo del DFF.

9.2.5.2.2 Contenuto dell’Accordo L’Accordo negoziato con l’Azerbaigian è un accordo quadro che può essere svilup- pato. Esso definisce le condizioni quadro che favoriscono l’aumento degli scambi bilaterali di merci e di servizi, l’intensificazione delle relazioni reciproche e quindi uno sviluppo armonioso delle relazioni economiche (art. 1). A tal fine, si basa sui principi fondamentali dell’OMC/GATT (art. 2). Le Parti contraenti si accordano vi- cendevolmente il trattamento della nazione più favorita (art. 4) e rinunciano a qual- siasi trattamento discriminatorio delle merci dell’altra Parte (art. 3). Le merci in provenienza dall’altra Parte contraente beneficiano del trattamento na- zionale (art. 5). I pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi si svolgono esclusivamente in una moneta liberamente convertibile e l’accesso alle divise non è limitato in maniera discriminatoria (art. 6) Il commercio delle merci si effettua ai prezzi del mercato e conformemente alla pratica commerciale usuale sul piano inter- nazionale; le operazioni di permuta e di compensazione non saranno né richieste né promosse dalle Parti contraenti (art. 7). L’articolo 8 richiede a ogni Parte che essa permetta all’altra di informarsi sulle leggi, le decisioni giudiziarie e le prescrizioni amministrative che concernono le attività commerciali e hanno un legame con l’Accordo, comprese le modifiche concernenti la nomenclatura doganale o statistica. Se constatano perturbazioni del mercato, le Parti si impegnano a consultarsi e a cer- care soluzioni di comune accordo prima di prendere misure di salvaguardia (art. 9). Le Parti contraenti assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminato- ria dei diritti di proprietà intellettuale (art. 10), provvedendo in primo luogo a pro- teggerli da contraffazioni e imitazioni. Si impegnano in particolare a conformarsi almeno alle esigenze minime che risultano dai principali accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale (convenzioni di Parigi e di Berna). Per quanto ri- guarda l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (Accordo TRIPS), l’Azerbaigian si impegna a rispettarne le disposizioni a partire dalla data della sua adesione all’OMC (cfr. allegato 1 relativo all’art. 10).

L’Azerbaigian gode attualmente dello statuto di osservatore all’OMC; i negoziati di accesso al mercato, per quanto concerne sia le merci sia i servizi, non sono ancora cominciati. L’articolo 11 menziona le norme di eccezione usuali negli accordi di commercio ( come la protezione della moralità pubblica o quella della vita delle persone, degli animali e dei vegetali). L’allegato 2 contiene, in materia di sicurezza, una clausola speciale il cui tenore corrisponde all’articolo XXI dell’Accordo OMC/GATT del 1994 (RS 0.632.20 allegato 1 A. 1). L’articolo 12 è dedicato alla cooperazione eco- nomica che deve accelerare le modifiche strutturali e promuovere gli scambi di espe- rienze. Il funzionamento dell’Accordo sarà oggetto di un esame periodico da parte di un comitato misto (art. 13). L’Accordo può essere riesaminato, se una delle Parti lo desidera, e completato di comune accordo (art. 14). Esso si applica anche al Princi- pato del Liechtenstein (art. 15). L’Accordo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale le Parti contraenti si sono notificate la conclusione delle loro procedure interne di ap- provazione (art. 16). È concluso per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile au- tomaticamente per la stessa durata, salvo se è denunciato entro il termine richiesto (art. 17).

9.2.5.3 Ripercussioni finanziarie

L’Accordo non ha alcuna ripercussione finanziaria sulle finanze della Confederazio- ne. Eventuali progetti di cooperazione economica, infatti, devono essere imputati al credito quadro a favore della cooperazione economica con i Paesi della CSI.

9.2.5.4 Programma di legislatura

L’Accordo è conforme al tenore dell’obiettivo 2 (Migliorare la posizione e la perce- zione della Svizzera all’estero) del rapporto sul programma di legislatura 1999-2002 (FF 2000 2037).

9.2.5.5 Relazione con gli altri strumenti della politica

commerciale e con il diritto europeo L’Accordo si ispira agli accordi del GATT/OMC. È dunque conforme agli obblighi che risultano da questi ultimi. Le Comunità europee e i loro Stati membri hanno firmato il 22 aprile 1996 un Ac- cordo di partenariato e di cooperazione con l’Azerbaigian, entrato in vigore il 1° luglio 2000. L’Accordo di partenariato e di cooperazione corrisponde ampiamente al presente Accordo sotto l’aspetto della politica commerciale. Quest’ultimo è dunque compatibile con gli obiettivi della nostra politica di integrazione europea.

9.2.5.6 Validità per il Principato del Liechtenstein

L’Accordo è pure valido per il Principato del Liechtenstein, finché quest’ultimo è legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 15).

9.2.5.7 Costituzionalità

Il decreto federale si fonda sulla competenza generale della Confederazione in mate- ria di relazioni estere, prevista dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione fede- rale. La competenza dell’Assemblea federale di approvare il presente Accordo ri- sulta dall’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. L’Accordo può essere denunciato, con un preavviso di sei mesi, per la fine del pe- riodo di cinque anni in corso. Non comporta né un’adesione a un’organizzazione internazionale né un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sotto- posto alla vostra approvazione non sottostà quindi al referendum facoltativo con- formemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

Messaggio del 10 gennaio 2001 concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian | Lexipedia | Lexipedia