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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con l’Ucraina

del 21 febbraio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con l’Ucraina, firmata il 30 ottobre 2000.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

21 febbraio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio

Il 30 ottobre 2000 è stata firmata con l’Ucraina una convenzione per evitare le dop- pie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Fino all’entrata in vigore della nuova Convenzione, nelle relazioni con l’Ucraina sarà ancora appli- cata la vecchia Convenzione svizzero-sovietica, firmata il 5 settembre 1986, che re- gola alcune questioni fiscali, ma non contiene una regolamentazione globale per evitare le doppie imposizioni. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la nuova Convenzione offre a per- sone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati, e segnatamente alle imprese investitrici, anche una certa protezione istituzionale in campo fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la competitività delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati oc- cidentali. La Convenzione segue essenzialmente il modello di convenzione elaborato dall’OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche in- teressate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio

1 Genesi

L’Ucraina ha ottenuto lo status di Stato sovrano nel 1991 dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica. È una repubblica di tipo presidenziale ed è membro di nume- rose organizzazioni e istituzioni internazionali come, ad esempio, l’ONU, le Istitu- zioni di Bretton Woods, la BERD, il Consiglio d’Europa, l’OSCE e la CSI. Raggiunta l’indipendenza, l’Ucraina ha conosciuto una grave recessione economica estesa a tutta la produzione industriale. Il settore industriale, da sempre strutturato in funzione dello scambio di prestazioni in regime di economia pianificata, di fronte alle nuove condizioni quadro economiche si è rivelato datato in molti suoi aspetti. Il Paese ha bisogno di ulteriori riforme strutturali nonché di investimenti e aiuti finan- ziari stranieri. Fra gli Stati della CSI, l’Ucraina è il secondo più importante partner commerciale della Svizzera. Già nel 1996 è stato possibile concludere un accordo commerciale e di cooperazione e nel 1997 un accordo per la protezione degli investimenti. Imprese svizzere investono già in Ucraina. Il partner commerciale più importante dell’Ucrai- na rimane la Russia. Dopo quattro tornate di trattative, i negoziati avviati nel 1996 si sono conclusi il 30 giugno 2000 a Berna con la parafatura di un disegno di convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Dopo l’accettazione della convenzione da parte dei Cantoni e delle cerchie economi- che interessate, l’accordo è stato firmato a Kiev il 30 ottobre 2000.

2 Commento alle disposizioni della Convenzione

Il disegno di convenzione di doppia imposizione segue ampiamente il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco- nomici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera in questo campo. Di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le particolarità più significative che derogano a questo modello e a questa prassi nonché a menzionare le caratteristiche principali della convenzione

Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul red- dito e sul patrimonio.

Art. 5 Stabile organizzazione Magazzini e altri locali che servono da punti di vendita sono espressamente conside- rati stabili organizzazioni. Nella lista delle eccezioni sono riconosciute come mansioni ausiliarie la pubblicità, la diffusione d’informazioni e la ricerca.

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Art. 7 Utili delle imprese Il disegno segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione può essere tassata unicamente per gli utili che le pos- sono essere attribuiti. Per quanto riguarda l’attribuzione del reddito, in una disposizione del protocollo è pre- cisato in modo dettagliato che a una stabile organizzazione non può essere attribuito tutto il compenso complessivo, ma soltanto quella parte che corrisponde agli effettivi contributi e alle effettive funzioni di una tale stabile organizzazione. Inoltre, il protocollo attribuisce espressamente i canoni di locazione per l’uso o la concessione in uso di beni di equipaggiamento industriali, commerciali o scientifici all’articolo della Convenzione concernente gli utili delle imprese.

Art. 8 Traffico internazionale Per gli utili realizzati in traffico internazionale, l’articolo prevede l’esclusivo diritto d’imposizione dello Stato di residenza dell’impresa. Questa disposizione si applica non soltanto agli utili derivanti dal traffico internazionale di navi e aeromobili, ma anche a quelli derivanti dai trasporti internazionali su strada.

Art. 9 Imprese associate Le parti contraenti hanno convenuto nel paragrafo 3 di fissare a cinque anni il limite per la rettifica di utili, salvo nei casi di frode od omissione volontaria.

Art. 10 Dividendi Nel caso di partecipazioni, l’imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al cin- que per cento se la partecipazione ammonta almeno al 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi, essa ammonta al massimo al 15 per cento.

Art. 11 Interessi L’imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 10 per cento. A titolo ecce- zionale, l’aliquota zero si applica alle vendite a credito di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici e alle merci, a mutui bancari nonché a interessi pagati all’altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o a un suo ente locale.

Art. 12 Canoni L’imposta alla fonte sui canoni pagati per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie o artistiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche o televisi- ve, è limitata al 10 per cento. In tutti gli altri casi, l’esclusivo diritto d’imposizione dei canoni spetta allo Stato di residenza del beneficiario. I canoni che sono a carico di una stabile organizzazione di un’impresa situata in uno degli Stati contraenti sono considerati come provenienti da questo Stato contraente.

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Art. 13 Utili di capitale Il diritto d’imposizione degli utili di capitale derivanti dall’alienazione di quote di una società i cui attivi sono costituiti principalmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, spetta a questo Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposizione nel luogo in cui le prestazioni sono svolte è applicabile di principio anche ai redditi versati a una perso- na diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo. Si rinuncia tuttavia a questa impo- sizione qualora possa essere provato che né l’artista o lo sportivo né le persone a lui associate partecipano agli utili di quest’altra persona. Le disposizioni dell’articolo 17 non si applicano nemmeno se i redditi dell’artista o dello sportivo provengono di- rettamente o indirettamente in maniera rilevante da fondi pubblici.

Art. 18 e 19 Pensioni e funzioni pubbliche Una disposizione del protocollo garantisce che il termine «pensioni» comprenda sia pagamenti periodici sia prestazioni in capitale.

Art. 21 Altri redditi La Convenzione riprende la regolamentazione riguardante gli altri redditi contenuta nel modello di convenzione elaborato dall’OCSE. Conformemente alla prassi con- venzionale svizzera, le imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie sono escluse dal campo d’applicazione di questo articolo e quindi della Convenzione.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione L’Ucraina elimina la doppia imposizione con il metodo del computo. La Svizzera applica di regola il metodo dell’esenzione con progressione dell’ali- quota e concede il computo globale d’imposta per i dividendi, gli interessi e i cano- ni. Infine, il paragrafo 1 lettera c) stabilisce che i redditi da dividendi di fonte ucrai- na versati a imprese svizzere fruiscono degli stessi sgravi fiscali di quelli di fonte svizzera.

Art. 24 Non discriminazione La clausola di non discriminazione si applica a tutte le imposte degli Stati contraenti.

Art. 26 Scambio di informazioni Nella Convenzione è stata accolta una clausola di scambio di informazioni che è già stata concordata con la Croazia, la Macedonia, la Mongolia, il Kazachistan e il Kir- gizistan. Lo scambio è limitato alle informazioni che sono necessarie per l’appli- cazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazio- ni trasmesse possono essere usate soltanto nell’ambito dell’accertamento e dell’esa- zione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non è previsto lo scambio d’informazioni concernenti segreti commerciali, d’affari, bancari, industriali o pro- fessionali.

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Art. 28 Entrata in vigore Le disposizioni della Convenzione sono applicabili a partire dall’inizio dell’anno successivo a quello della conclusione della procedura di notificazione reciproca.

3 Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rim- borso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte in Ucraina sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli arti- coli 10, 11 e 12. Tali perdite dovute al rimborso parziale dell’imposta preventiva a persone residenti dell’Ucraina dovrebbero avere un’incidenza minima. Il computo forfettario d’imposta, sancito nella nostra decisione del 22 agosto 1967, comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno in futuro parzial- mente compensate dall’imposizione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi provenienti dall’Ucraina, mentre finora le imposte alla fonte ucraine dovevano esse- re ammesse in deduzione dalla base di tassazione. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile. La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e facilitazioni rispetto alla situazione attuale; essa potrà contribuire a promuovere nuovi investimenti diretti svizzeri in Ucraina e influenzare positivamente lo sviluppo economico di questo Paese. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economi- che interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono concluse so- prattutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di com- mercio con l’estero.

4 Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo inde- terminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organiz- zazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il de- creto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo

141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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5 Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli inve- stitori svizzeri un importante sgravio delle imposte ucraine e favorisce in generale un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e l’Ucrai- na.

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