01.032
Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica del Kirghizistan
del 5 giugno 2001
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con la Repubblica del Kirghizistan, firmata il 26 gennaio 2001.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
5 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4156 2001-0885
Compendio
Il 26 gennaio 2001 è stata firmata con la Repubblica del Kirghizistan una Conven- zione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la presente nuova Convenzione of- fre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e segnatamente alle imprese investitrici anche una certa protezione istituzionale nel settore fiscale. La Convenzione favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fi- scale non indeboliscano la competitività delle imprese svizzere rispetto a quelle de- gli altri Stati. La Convenzione segue fondamentalmente il modello di convenzione elaborato dall’OCSE ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera. Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.
4157
Messaggio
1 Genesi
Il Kirghizistan è divenuto Stato sovrano nel 1991 dopo il crollo dell’Unione Sovieti- ca. Il Paese ha intrapreso grossi sforzi di riforma politico-economica e mostra una certa stabilità. Esso intrattiene strette relazioni con l’economia della Federazione russa e partecipa all’Unione doganale con la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia. Con il Kazakistan, il Tagikistan e l’Uzbekistan, il Kirghizistan è membro del- l’Unione economica centroasiatica. Sotto la presidenza di Askar Akaev e con sostegni stranieri, il Kirghizistan ha intrapre- so importanti sforzi di riforma delle sue strutture economiche. L’inflazione è stata messa sotto controllo e i settori chiave economici come la produzione agraria e lo sfruttamento dei metalli preziosi hanno registrato una crescita. Per il finanziamento del deficit dello Stato e delle sue importazioni, il Paese dipende comunque da aiuti stranie- ri. L’introduzione di un’imposta sul valore aggiunto ha aumentato il gettito fiscale. La Svizzera ha sostenuto in vari modi il Kirghizistan sin dal suo accesso all’indipen- denza con aiuti finanziari, crediti e sostegni a progetti. Nelle Istituzioni di Bretton Woods il Paese rientra nel gruppo con diritto di voto rappresentato dalla Svizzera. La presente Convenzione di doppia imposizione costituisce un importante comple- mento all’Accordo economico per il rafforzamento del commercio e della coopera- zione economica (in vigore dal 1° maggio 1998) nonché alla Convenzione per la protezione degli investimenti (firmata il 29 gennaio 1999). I negoziati sono stati condotti a due riprese nel 1998 e 1999 e sono sfociati il 12 ago- sto 1999 nella parafatura nella capitale kirghiza Bishkek di un progetto di Conven- zione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Dopo l’accettazione della convenzione da parte dei Cantoni e delle cerchie economi- che interessate, l’accordo è stato firmato il 26 gennaio 2001 a Davos.
2 Commento alle disposizioni della Convenzione
Sotto l’aspetto formale e materiale, la Convenzione di doppia imposizione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la coope- razione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi convenzionale svizzera seguita in questa materia. Qui di seguito ci limiteremo pertanto ad elencare le caratteristiche centrali della convenzione e a commentare le principali deroghe al modello e alla prassi convenzionale svizzera.
Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul red- dito e sul patrimonio. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposta preventiva prelevata sulle vincite alle lotterie è esclusa da tale campo di applicazio- ne. Ciò vale anche per le corrispondenti imposte kirghize.
4158
Art. 5 Stabile organizzazione Cantieri edili, catene di montaggio e installazioni costituiscono stabili organizzazio- ni se la loro durata oltrepassa i dodici mesi. Su iniziativa svizzera, non si considerano attività che fondano una stabile organizza- zione, indipendentemente della loro durata, i lavori di montaggio di macchinari o di impianti eseguiti da un fornitore dell’altro Stato contraente.
Art. 7 Utili delle imprese La Convenzione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Per quanto riguarda l’attribuzione del reddito, in una disposizione del protocollo è precisato in modo più dettagliato che ad una stabile organizzazione non possono es- sere attribuite tutte le controprestazioni, ma soltanto quella parte di esse che corri- sponde agli effettivi contributi e alle effettive funzioni di una tale stabile organizza- zione. Inoltre, il protocollo attribuisce espressamente i canoni di locazione per l’uso o la concessione in uso di beni di equipaggiamento industriali, commerciali o scientifici all’articolo della Convenzione concernente gli utili delle imprese.
Art. 8 Trasporti internazionali L’articolo prevede che gli utili realizzati in traffico internazionale, oltre agli utili derivanti da trasporti di navi e aeromobili e quelli derivanti da trasporti su strada, siano esclusivamente imponibili nello Stato in cui è situata la sede di direzione ef- fettiva dell’impresa.
Art. 10 Dividendi Nel caso di partecipazioni, l’imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 5 per cento se la partecipazione ammonta almeno al 25 per cento del capitale della so- cietà che versa i dividendi. In tutti gli altri casi l’imposta ammonta al massimo al 15 per cento.
Art. 11 Interessi L’imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 5 per cento.
Art. 12 Canoni L’imposta alla fonte sui canoni è in generale limitata al 5 per cento. La nozione di canone comprende unicamente i diritti d’uso di beni immateriali. I canoni che sono a carico di una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti sono considerati come provenienti da questo Stato contraente.
4159
Art. 13 Utili di capitale Secondo la Convenzione, il diritto di tassare l’alienazione di partecipazioni a società immobiliari spetta allo Stato in cui i beni sono situati.
Art. 17 Artisti e sportivi Per evitare abusi, lo Stato in cui l’artista o lo sportivo svolge la sua attività può im- porre i redditi incassati da persone che dividono direttamente o indirettamente i loro redditi con l’artista o lo sportivo. Il diritto d’imposizione dello Stato in cui è esercitata l’attività è escluso quando i redditi dell’artista o dello sportivo provengono in larga misura da fondi pubblici.
Art. 21 Altri redditi La Convenzione riprende, per gli altri redditi, il modello di convenzione elaborato dall’OCSE.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione Il Kirghizistan elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo. Per quanto concerne le parti di redditi e capitali imponibili esclusivamente in Sviz- zera, il Kirghizistan può far valere la riserva di progressività dell’aliquota. La Svizzera applica di regola il metodo dell’esenzione con progressione dell’ali- quota e concede il computo globale d’imposta per i dividendi, gli interessi e i cano- ni. Infine, il paragrafo 2 lettera c stabilisce che i redditi da dividendi di fonte kirghi- za versati a imprese svizzere fruiscono degli stessi sgravi d’imposta di quelli di fonte svizzera.
Art. 24 Non discriminazione La clausola di non discriminazione si applica a tutte le imposte degli Stati contraenti.
Art. 26 Scambio d’informazioni Nella Convenzione è stata accolta la cosiddetta piccola clausola di scambio di in- formazioni, già stipulata anche con la Croazia, la Macedonia, la Mongolia e il Kaza- kistan. Lo scambio è limitato alle informazioni necessarie per applicare le disposi- zioni della Convenzione. Le informazioni trasmesse possono essere usate soltanto nell’ambito dell’accertamento e dell’esazione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non è previsto lo scambio d’informazioni concernenti segreti com- merciali, d’affari, bancari, industriali o professionali.
Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari Questa clausola corrisponde alla prassi convenzionale svizzera ed è più dettagliata di quella del modello di convenzione OCSE.
4160
Art. 28 Entrata in vigore Per l’imposta alla fonte, le disposizioni della Convenzione sono applicabili dall’ini- zio dell’anno che segue quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifi- ca. Per le altre imposte, le disposizioni della Convenzione sono applicabili a partire dall’inizio dell’anno in cui la Convenzione è entrata in vigore.
3 Conseguenze finanziarie
In ogni convenzione di doppia imposizione gli Stati contraenti rinunciano a determi- nate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in parti- colare dal rimborso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte in Kirghizistan sui dividendi, sugli interessi e sui canoni con- formemente agli articoli 10, 11 e 12. Le minori entrate dovute al rimborso parziale dell’imposta preventiva a persone residenti della Repubblica del Kirghizistan do- vrebbero avere un’incidenza minima. Per contro, il computo forfettario d’imposta previsto nel decreto del 22 agosto 1967 del nostro Collegio comporterà un certo ag- gravio per le nostre finanze. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall’imposi- zione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi provenienti dal Kirghizistan, mentre finora le imposte alla fonte kirghize dovevano essere ammesse in deduzione dalla massa imponibile. In generale ne risulterà un aumento del reddito imponibile. La nuova Convenzione apporta notevoli miglioramenti e agevolazioni rispetto alla situazione attuale. Si può sperare che la nuova Convenzione contribuirà a promuove- re gli investimenti diretti svizzeri in Kirghizistan e influenzerà positivamente lo svi- luppo economico di questo Paese. Nell’ambito della procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione di que- sta Convenzione. Del resto, bisogna ricordare che le convenzioni di doppia impo- sizione sono concluse soprattutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la co- operazione economica, che costituisce uno degli scopi principali della politica sviz- zera in materia di commercio con l’estero.
4 Costituzionalità
La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’As- semblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indetermi- nato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notifica scritta pre- sentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del diritto. Il decreto fede- rale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capover- so 1 lettera d della Costituzione federale.
4161
5 Conclusioni
La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi convenzionale svizzera. Essa crea certezza del diritto, apporta agli inve- stitori svizzeri un importante sgravio delle imposte kirghize e dovrebbe favorire, in linea generale, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche fra la Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan.
2847
4162