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Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Argovia, Vallese e Ginevra

01.039

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Argovia, Vallese e Ginevra

del 15 giugno 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concer- nente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Argovia, Vallese e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-0975 4365

Compendio

In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richie- da. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se le costituzioni cantonali in que- stione non sono contrarie al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddi- sfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; per contro, se le disattendono, la garanzia deve essere negata. Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Lucerna: – l’equilibrio dei conti dello Stato; – la procedura di revisione totale della costituzione cantonale; nel Cantone di Nidvaldo: – la fissazione dell’aliquota delle imposte cantonali; nel Cantone di Zugo: – la modifica dell’imposta di successione; nel Cantone di Soletta: – il giuramento; – la soppressione dell’elezione, da parte del popolo, dei cancellieri dei tribu- nali distrettuali; – la soppressione dell’elezione, da parte del popolo, dei segretari distrettuali; – la soppressione dell’elezione, da parte del popolo, degli ufficiali degli uffici di esecuzione e fallimento; – la soppressione dell’elezione deli prefetti distrettuali da parte del popolo; nel Cantone di Basilea Campagna: – le tasse sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle ca- se da gioco; nel Cantone di Argovia: – gli interessi della gioventù; – la base costituzionale dello statuto del personale dello Stato; – le lotterie; nel Cantone del Vallese: – l’organizzazione del Parlamento;

nel Cantone di Ginevra: – il mandato dei «Services Industriels»() di Ginevra in materia di smaltimento dei rifiuti; – i confini territoriali. Tutte queste modifiche sono conformi all’articolo 51 della Costituzione federale sic- ché deve essere loro conferita la garanzia federale.

Messaggio

1 Le singole revisioni

1.1 Costituzione del Cantone di Lucerna

1.1.1 Votazioni popolari cantonali

Nella votazione popolare del 26 novembre 2000 gli elettori del Cantone di Lucerna hanno approvato con 72 256 sì contro 14 918 no, l’adozione del paragrafo 52bis della costituzione cantonale (equilibrio dei conti dello Stato). Con lettera del 19 dicembre 2000 la Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna ha chiesto la garanzia federale. Nella votazione popolare del 4 marzo 2001 gli elettori del Cantone di Lucerna hanno approvato con 78 508 sì contro 40 825 no, la modifica dei paragrafi 33 e 34ter come anche l’abrogazione dei paragrafi 34, 34bis e 35 della costituzione cantonale (proce- dura di revisione totale della costituzione cantonale). Con lettera del 27 marzo 2001 la Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2 Equilibrio dei conti dello Stato

1.1.2.1 Tenore del nuovo testo

Nuovo testo § 52bis Ausgleich des Finanzhaushalts 1 Der Finanzhaushalt des Kantons (Laufende Rechnung) ist ohne Aufwandüberschüsse zu ge- stalten. Allfällige Bilanzfehlbeträge sind innert vier bis acht Jahren abzutragen. 2 Unter Beachtung von Artikel 100 der Bundesverfassung ist bei der Einnahmen- und Aus- gabenpolitik die Konjunkturlage zu berücksichtigen.

3 Die Gesetzgebung regelt das Nähere.

La modifica introduce, nell’elaborazione del bilancio dello Stato, il cosiddetto «fre- no alle spese». Le autorità dovranno pertanto equilibrare i conti dello Stato e am- mortizzare gli eventuali disavanzi su un periodo compreso tra quattro e otto anni.

1.1.2.2 Conformità con il diritto federale

La sovranità finanziaria rientra nei settori più importanti dell’autonomia cantonale (art. 3 e 43 Cost.; cfr. parimenti Peter Saladin in Kommentar BV, art. 3 n. 60 segg.). L’articolo 100 capoverso 4 della Costituzione federale obbliga in maniera generale Confederazione, Cantoni e Comuni a tenere conto delle esigenze della situazione con- giunturale (FF 1997 I 287). La revisione in questione rientra totalmente nell’ambito di queste competenze. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costi- tuzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garan- zia federale.

1.1.3 Procedura di revisione totale della costituzione

cantonale

1.1.3.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo § 33 Verfassungsrat 1 Die Totalrevision der Staatsverfassung wird von einem Verfassungsrat vorbereitet. Seine Wahl ist nach dem Volksentscheid über die Einleitung der Totalrevision ohne Verzug in die Wege zu leiten. 2 Für die Wahl des Verfassungsrates gelten die kantonalen Vorschriften über die Wahl und die Zusammensetzung des Grossen Rates mit folgenden Besonderheiten: a. Der Verfassungsrat besteht aus 100 Mitgliedern. b. Jedem Wahlkreis werden vorab drei Sitze zugeteilt. Der Rest wird den Wahlkreisen im Verhältnis ihrer schweizerischen Wohnbevölkerung zugeteilt. c. Als Mitglied des Verfassungsrates ist wählbar, wer in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt ist. Es bestehen keine Unvereinbarkeiten. § 34 Vorgehen des Verfassungsrates 1 Innert drei Monaten nach der Wahl treten die Mitglieder des Verfassungsrates auf Einladung des Regierungsrates zur konstituierenden Sitzung zusammen.

2 Der Verfassungsrat

a. konstituiert und organisiert sich sinngemäss nach den für den Grossen Rat geltenden Bestimmungen; b. gibt sich eine Geschäftsordnung; c. schafft ein eigenes Sekretariat; d. kann Sachverständige beiziehen, denen auch beratende Stimme zuerkannt werden kann. 3 Ergänzend werden die für den Grossen Rat geltenden Vorschriften sinngemäss angewendet.

§ 34bis Öffentlichkeit der Sitzungen Die Sitzungen des Verfassungsrates sind öffentlich. § 34ter Volksabstimmungen 1 Der Verfassungsrat kann Volksabstimmungen über Grundsatzfragen mit oder ohne Varianten veranlassen. Er ist bei der weiteren Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs an die Abstim- mungsergebnisse gebunden. 2 Der Verfassungsrat unterbreitet nach zweimaliger Beratung dem Volk den vollständigen Entwurf der neuen Verfassung. Er kann ihn als Ganzes oder in Teilen, mit oder ohne Varianten zu einzelnen Bestimmungen, zur Abstimmung vorlegen. 3 Lehnt das Volk den Entwurf der neuen Verfassung oder Entwürfe von Teilen ab, kann der Verfassungsrat ihm nach zweimaliger Beratung einen abgeänderten Verfassungsentwurf unter- breiten. Wird dieser Entwurf, der als Ganzes, mit oder ohne Varianten zu einzelnen Bestim- mungen, zur Abstimmung vorzulegen ist, vom Volk erneut abgelehnt, ist die Totalrevision der Verfassung gescheitert. § 35 Auflösung des Verfassungsrates Der Verfassungsrat ist aufgelöst, wenn a. das Volk die neue Verfassung angenommen hat; b. er auf die Ausarbeitung eines zweiten Verfassungsentwurfes verzichtet; c. das Volk den zweiten Verfassungsentwurf abgelehnt hat.

Nuovo testo § 33 Verfahren 1 Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat Botschaft und Entwurf einer neuen Verfassung zur zweimaligen Beratung vor. 2 Er setzt zur Ausarbeitung von Botschaft und Entwurf einer neuen Verfassung eine Projektor- ganisation ein, welche die Vielgestaltigkeit des Kantons repräsentiert. 3 Der Entwurf ist nach den für den Grossen Rat geltenden Vorschriften zu beraten.

Aufgehoben § 34ter Volksabstimmungen 1 Der Regierungsrat kann Volksabtimmungen über Grundsatzfragen mit oder ohne Varianten beschliessen. Er ist bei der weiteren Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs an die Abstim- mungsergebnisse gebunden. 2 Der vom Grossen Rat nach zweimaliger Beratung angenommene Entwurf der neuen Verfas- sung wird dem Volk unterbreitet. Er kann als Ganzes oder in Teilen, mit oder ohne Varianten zu einzelnen Bestimmungen, zur Abstimmung vorgelegt werden. 3 Lehnt das Volk den Entwurf der neuen Verfassung oder Entwürfe von Teilen ab, legt der Re- gierungsrat dem Grossen Rat einen abgeänderten Verfassungsentwurf zur Beratung vor. Der vom Grossen Rat nach zweimaliger Beratung angenommene Entwurf wird dem Volk unterbre- itet. Wird dieser Entwurf, der als Ganzes, mit oder ohne Varianten zu einzelnen Bestimmun- gen, zur Abstimmung vorzulegen ist, vom Volk erneut abgelehnt, ist die Totalrevision der Ver- fassung gescheitert. § 35 Aufgehoben

La revisione modifica la procedura di revisione totale della costituzione cantonale. Il Consiglio di Stato dovrà d’ora innanzi presentare un progetto di nuova costituzione invece di istituire un’Assemblea costituente. Nell’esecuzione di questo compito il Consiglio di Stato è tenuto a istituire un gruppo di lavoro che rifletta il carattere multiforme del Cantone.

1.1.3.2 Conformità con il diritto federale

In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l’approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Nella fattispecie l’accettazione di una nuova costituzione da parte del popolo è ga- rantita (art. 34ter). La determinazione della procedura di revisione totale della costi- tuzione rientra nell’ambito della competenza cantonale (art. 3 e 43 Cost.). Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo

1.2.1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 24 settembre 2000 gli elettori del Cantone di Nidvaldo hanno approvato con 6674 sì contro 4331 no, la modifica degli articoli 52a capover- so 1 numero 3 e 61 numero 7 come anche l’adozione dell’articolo 104 della costitu- zione cantonale. Con lettera del 30 novembre 2000 la Cancelleria di Stato del Can- toni di Nidvaldo ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2 Fissazione dell’aliquota di imposte cantonali

1.2.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo 1 Der Abstimmung unterliegen, wenn es binnen zweier Monate seit Veröffentlichung des Er- lasses oder Beschlusses von 250 Aktivbürgerinnen und Aktivbürgern verlangt oder vom Lan- drat beschlossen wird: 3. die vom Regierungsrat erlassenen Verordnungen über untergeordnete Fragen polizei- licher Natur1. Art. 104 Kirchensteuer juristischer Personen Sofern die neue Gesetzgebung nicht bis zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt, wird vom 1. Januar 1971 an die Kirchensteuer juristischer Personen durch den Kanton erhoben und deren Ansatz und Verteilung durch den Landrat geregelt.

Nuovo testo 1 Der Abstimmung unterliegen, wenn es binnen zweier Monate seit Veröffentlichung des Er- lasses oder Beschlusses von 250 Aktivbürgerinnen und Aktivbürgern verlangt oder vom Lan- drat beschlossen wird: 3. die Beschlüsse des Landrates über die Festsetzung des Kantonssteuerfusses und des Kirchensteuerfusses für juristische Personen. Art. 61 Ziff. 7 In die Zuständigkeit des Landrates fallen weiter: 7. der Beschluss über die Festsetzung des Kantonssteuerfusses und des Kirchensteuer- fusses für juristische Personen; Art. 104 Steuerfüsse für die Kantons- und Kirchensteuer Bis zum Inkrafttreten des Landratsbeschlusses über die Festsetzung des Kantonssteuerfusses und eines Landratsbeschlusses über die Festsetzung des Kirchensteuerfusses für die juri- stischen Personen bleiben die bisherigen Steuerfüsse in Kraft.

La revisione costituzionale delega al Gran Consiglio il compito di fissare le aliquote dell’imposta cantonale e dell’imposta ecclesiastica in un decreto sottoposto a refe- rendum facoltativo e non più in una legge.

1 Questa disposizione è già stata abrogata nella votazione popolare del 7 giugno 1998; per errore non figurava, in quanto disposizione abrogata, nel messaggio del 27 gennaio 1999 concernente il conferimento della garanzia federale alla costituzione riveduta del Cantone di Nidvaldo (FF 1999 2157).

1.2.2.2 Conformità con il diritto federale

Secondo l’articolo 129 capoverso 1 della Costituzione federale la Confederazione emana i principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tali principi sono sanciti dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza- zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14). Tuttavia l’artico- lo 129 capoverso 2 secondo periodo della Costituzione federale prevede espressa- mente che rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. La presente revisione rientra totalmente in questo ambito. Siccome non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.3 Costituzione del Cantone di Zugo

1.3.1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 26 novembre 2000 gli elettori del Cantone di Zugo hanno approvato con 23 451 sì contro 4732 no la modifica del paragrafo 15 capover- so 5 della costituzione cantonale. Con lettera del 30 novembre 2000 la Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2 Modifica della tassa di successione

1.3.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo § 15 Abs. 5 5 Der Staat erhebt eine Erbschaftssteuer progressiv nach der Entfernung der Verwandtschaft und der Grösse der Erbschaft. Das Gesetz bestimmt die von dieser Steuer zu befreienden Verwandtschaftsgrade und Minimalsummen. Die Hälfte der Erbschaftssteuern fällt den Einwohnergemeinden zu.

Nuovo testo § 15 Abs. 5 5 Der Staat erhebt eine Erbschaftssteuer progressiv nach der Entfernung der Verwandtschaft und der Grösse der Erbschaft. Das Gesetz bestimmt die von dieser Steuer zu befreienden Verwandtschaftsgrade und Minimalsummen. Das Gesetz regelt im weiteren die Aufteilung der Steuern zwischen Kanton und Einwohnergemeinden, wobei mindestens die Hälfte der Erbschaftssteuern den Einwohnergemeinden zufällt.

La revisione delega al legislatore il disciplinamento della ripartizione della tassa di successione tra il Cantone e i Comuni municipali e precisa nel contempo che la metà almeno di questa tassa sarà devoluta a questi ultimi.

1.3.2.2 Conformità con il diritto federale

Secondo l’articolo 134 della Costituzione federale ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comu- ni. L’imposta di successione non rientra in una delle imposte menzionate nell’ar- ticolo 134 della Costituzione federale (cfr. Ernst Höhn/Klaus A. Vallender in Kom- mentar BV, art. 41ter n. 23) e non costituisce neppure un’imposta diretta per cui non sottostà all’armonizzazione fiscale prevista nell’articolo 129 della Costituzione fede- rale (Francis Cagianut in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 42quinquies n. 4). Inoltre la revisione in questione concerne unicamente la ripartizione del pro- vento dell’imposta di successione tra il Cantone e i Comuni e discende pertanto dalla competenza organizzativa dei Cantoni (art. 3 e 43 Cost.). Siccome non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.4 Costituzione del Cantone di Soletta

1.4.1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 4 marzo 2001 gli elettori del Cantone di Soletta hanno approvato: – con 61 066 sì contro 22 308 no, la modifica degli articoli 62 e 86 lettera b della costituzione cantonale (giuramento); – con 56 361 sì contro 27 228 no, l’abrogazione dell’articolo 27 numero 3 let- tera b della costituzione cantonale (soppressione dell’elezione, da parte del popolo, dei cancellieri dei tribunali distrettuali); – con 55 209 sì contro 28 121 no, la modifica dell’articolo 27 numero 3 lettera d della costituzione cantonale (soppressione dell’elezione, da parte del po- polo, dei segretari distrettuali); – con 56 739 sì contro 26 822 no, l’abrogazione dell’articolo 27 numero 3 let- tera d della costituzione cantonale (soppressione dell’elezione, da parte del popolo, degli ufficiali degli uffici di esecuzione e fallimento); – con 52 716 sì contro 30 832 no, l’abrogazione dell’articolo 27 numero 3 let- tera e della costituzione cantonale (soppressione dell’elezione dei prefetti di- strettuali da parte del popolo). Con lettera del 5 marzo 2001 la Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta ha chie- sto la garanzia federale.

1.4.2 Giuramento

1.4.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 62 Amtsgelübde 1 Alle vom Volk gewählten Beamten und Mitglieder von Behörden sowie sämtliche Gerichts- personen geloben bei Amtsantritt, Verfassung und Gesetz zu beachten. 2 Der Regierungsrat bestimmt, welche weiteren Amtsträger in Pflicht zu nehmen sind.

Art. 86 Bst. b Das Gesetz regelt: b. die Grundzüge des Beamtenrechts;

Nuovo testo Art. 62 Amtsgelöbnis Die vom Volk oder vom Kantonsrat gewählten Mitglieder von Behörden und Beamten geloben bei Amtsantritt, Verfassung und Gesetz zu beachten. Art. 86 Bst. b Das Gesetz regelt: b. die Grundzüge des Dienstrechts;

La revisione è connessa con una modifica della legge sul personale statale che ha abrogato lo statuto dei funzionari per la maggioranza del personale. Il giuramento è previsto unicamente per i membri delle autorità e per i funzionari eletti dal popolo o dal Gran Consiglio. Inoltre il termine «Beamtenrecht» (diritto del pubblico impiego) di cui all’articolo 86 è sostituito con il termine «Dienstrecht» (diritto dei rapporti di servizio del personale dello Stato).

1.4.2.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.) la regolamentazione dell’organizzazione delle autorità compete ai Cantoni. Essi possono, in particolare, regolamentare in maniera autonoma i diritti e i doveri della funzione pubblica entro i limiti dei diritti fondamentali garantiti dalla Costitu- zione federale. Siccome la revisione non é contraria alle disposizioni della Costitu- zione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la ga- ranzia federale.

1.4.3 Soppressione dell’elezione, da parte del popolo,

dei cancellieri dei tribunali distrettuali

1.4.3.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. b Das Volk wählt:

3. als Amtei- oder Bezirksorgane:

b. die Amtsgerichtsschreiber;

Nuovo testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. b Aufgehoben

La presente revisione sopprime l’elezione, da parte del popolo, dei cancellieri dei tribunali distrettuali.

1.4.3.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.) la regolamentazione dell’organizzazione delle autorità compete ai Cantoni. L’istituzione dell’organo incaricato di eleggere i cancellieri dei tribunali distrettuali rientra totalmente nei limiti di questa competenza. Siccome la revisione non è con- traria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto fede- rale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.4.4 Soppressione dell’elezione, da parte del popolo,

dei segretari distrettuali

1.4.4.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. d Das Volk wählt:

3. als Amtei- oder Bezirksorgane:

d. die Amtschreiber und die Vorsteher von Betreibungs- und Konkursämtern;

Nuovo testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. d Das Volk wählt:

3. als Amtei- oder Bezirksorgane:

d. die Vorsteher von Betreibungs- und Konkursämtern;

La presente revisione sopprime l’elezione, da parte del popolo, dei segretari distret- tuali.

1.4.4.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.) la regolamentazione dell’organizzazione delle autorità compete ai Cantoni. L’istituzione dell’organo incaricato di eleggere i segretari distrettuali rientra total- mente nei limiti di questa competenza. Siccome la presente revisione non é contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.4.5 Soppressione dell’elezione degli ufficiali degli

uffici di esecuzione e fallimento da parte del popolo

1.4.5.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. d Das Volk wählt:

3. als Amtei- oder Bezirksorgane:

d. die Vorsteher von Betreibungs- und Konkursämtern;

Nuovo testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. d Aufgehoben

La presente revisione sopprime l’elezione, da parte del popolo, degli ufficiali degli uffici di esecuzione e fallimento.

1.4.5.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.), la regolamentazione dell’organizzazione delle autorità compete ai Cantoni. L’istituzione dell’organo incaricato di eleggere gli ufficiali degli uffici di esecuzione e fallimento rientra totalmente nei limiti di questa competenza. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né ad altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.4.6 Soppressione dell’elezione dei prefetti distrettuali da

parte del popolo

1.4.6.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. e Das Volk wählt:

3. als Amtei- oder Bezirksorgane:

e. die Oberamtmänner;

Nuovo testo Art. 27 Ziff. 3 Bst. e Aufgehoben

La presente revisione costituzionale sopprime l’elezione dei prefetti distrettuali da parte del popolo.

1.4.6.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.), la regolamentazione dell’organizzazione delle autorità compete ai Cantoni. L’istituzione dell’organo incaricato di eleggere i prefetti distrettuali rientra total- mente nei limiti di questa competenza. Siccome la presente revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.5 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.5.1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 24 settembre 2000 gli elettori del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato con 51 619 sì contro 20 610 no l’adozione del paragra- fo 131 capoverso 1 lettera h della costituzione cantonale. Con lettera del 30 ottobre 2000 la Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2 Tasse sugli apparecchi automatici da gioco,

sulle sale da gioco e sulle case da gioco

1.5.2.1 Tenore del nuovo testo

Nuovo testo § 131 Abs. 1 Bst. h

1 Der Kanton erhebt:

h. Abgaben auf Spielautomaten, Spiellokale und Spielbanken.

La revisione in questione è stata sottoposta a scrutinio popolare contemporanea- mente a una legge federale sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle case da gioco; essa è connessa con la legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco entrata in vigore il 1° aprile 2000 (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52). La revisione crea la base necessaria affinché il Cantone possa riscuotere una tassa sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle case da gioco.

1.5.2.2 Conformità con il diritto federale

Ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 della Costituzione federale, la legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete alla Confederazione. In virtù dell’articolo 106 capoverso 3 della Costituzione federale, la Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti. Questa tassa speciale non esclude tuttavia un’imposizione cantonale. Se il Cantone preleva una tassa di tipo analogo, la Confe- derazione riduce la tassa conformemente all’articolo 43 LCG (cfr. FF 1997 III 129 segg., 149 e 173 segg.). I Cantoni possono ammettere, durante un periodo transitorio di cinque anni dall’en- trata in vigore della legge sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco, la continuazione dell’esercizio degli apparecchi automatici da gioco nei ristoranti (art. 60 cpv. 1 LCG) e in altri locali (art. 60 cpv. 2 LCG). Al termine di questo periodo gli apparec- chi automatici potranno essere utilizzati soltanto nelle case da gioco (art. 60 cpv. 1 e 3 LCG). Durante il periodo transitorio i Cantoni hanno la facoltà di prelevare un’imposta sugli apparecchi automatici purché l’imposizione non violi l’articolo 134 della Costituzione federale. Scaduto tale periodo transitorio le case da gioco sog- giacciono all’imposizione cantonale sui giochi d’azzardo. A prescindere dal divieto di proporre giochi d’azzardo (cfr. art. 4 cpv. 1 LCG, se- condo cui tali giochi sono autorizzati soltanto nelle case da gioco concessionarie; nonché art. 60 cpv. 2 LCG relativo al periodo transitorio citato), non esiste alcuna prescrizione di diritto federale sulle sale da gioco. Di conseguenza, fintanto che i Cantoni riscuotono tasse che non contravvengono alle prescrizioni dell’articolo 134 della Costituzione federale, tali tasse sono conformi al diritto federale. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.6 Costituzione del Cantone di Argovia

1.6.1 Votazioni popolari cantonali

Nella votazione popolare del 13 giugno 1999 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato con 78 529 sì contro 44 791 no, l’adozione del paragrafo 38bis della costituzione cantonale (interesse della gioventù). Con lettera del 27 luglio 2000, la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale. Nella votazione popolare del 24 settembre 2000 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato con 95 963 sì contro 28 523 no, l’adozione del paragrafo 70 capo- verso 2 della costituzione cantonale (base costituzionale dello statuto del personale) come anche con 97 289 sì contro 27 782 no, l’adozione del paragrafo 55bis della co- stituzione cantonale (lotterie). Con lettera del 16 ottobre 2000, la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2 Interessi della gioventù

1.6.2.1 Tenore del nuovo testo

Nuovo testo § 38bis abis) Jugendbelange (neu) 1 Der Kanton und die Gemeinden berücksichtigen bei allen ihren Tätigkeiten die Anliegen und Bedürfnisse der Jugend. 2 Der Kanton und die Gemeinden können die Schaffung entsprechender Infrastrukturen unter- stützen.

La revisione in questione tiene conto delle aspettative e dei bisogni della gioventù ed istituisce una base costituzionale affinché Cantone e Comuni sostengano la creazio- ne di infrastrutture per i giovani.

1.6.2.2 Conformità con il diritto federale

Ai sensi dell’articolo 67 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni tengono conto, nell’adempimento dei loro compiti, degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù. Secondo il capover- so 2 del medesimo articolo, la Confederazione può, a complemento delle misure cantonali, sostenere l’attività extrascolastica giovanile nonché la formazione degli adulti. Sia la Confederazione sia i Cantoni dovranno assumersi il compito di provvedere ai bisogni e ai desideri dei giovani. Siccome la revisione non è contraria alle disposi- zioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.6.3 Base costituzionale dello statuto del personale

1.6.3.1 Tenore del nuovo testo

Nuovo testo § 70 Marginalie, Abs. 2 Amtsdauer und Anstellungsverhältnisse 2 Das Gesetz legt unter Beachtung von § 61 fest, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Amtsdauer gewählt und welche vertraglich angestellt werden.

La revisione è connessa con l’adozione di una nuova legge sul personale. D’ora in- nanzi la maggioranza del personale statale non fruirà più dello statuto di funzionario, ma sarà assunto sulla base di contratti di diritto pubblico. Secondo la nuova norma- tiva soltanto i collaboratori eletti dal popolo o dal Gran Consiglio a una determinata funzione manterranno lo statuto di funzionario. La costituzione del Cantone di Ar- govia fa più volte riferimento allo statuto di funzionario. A motivo della nuova di- sposizione costituzionale lo statuto di funzionario si applica soltanto alle funzioni definite nella legge.

1.6.3.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.) la regolamentazione dell’organizzazione delle autorità compete ai Cantoni. Essi possono, in particolare, regolamentare in maniera autonoma i rapporti di servi- zio del personale dello Stato entro i limiti dei diritti fondamentali garantiti dalla Co- stituzione federale. Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Co- stituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.6.4 Lotterie

1.6.4.1 Tenore del nuovo testo

Nuovo testo § 55bis (neu) fbis) Lotterien (neu) Der Kanton regelt durch Gesetz die Ausgabe und die Durchführung von Lotterien zu gemein- nützigen und wohltätigen Zwecken. Er kann nichtstaatliche Lotterien zu gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken zulassen.

La presente revisione ancora nella costituzione del Cantone di Argovia la normativa sulle lotterie in quanto attività pubblica. Infatti, secondo il paragrafo 26 capoverso 1 della costituzione argoviese, il Cantone deve poter disporre di una base costituzio- nale per adempiere ai compiti conferitigli dal diritto federale. Inoltre, la nuova di- sposizione costituzionale prevede espressamente che il Cantone può parimenti am- mettere lotterie non statali.

1.6.4.2 Conformità con il diritto federale

Ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 della Costituzione federale la legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete alla Confederazione. Secondo la vigente nor- mativa federale non sono proibite le lotterie a scopo di utilità pubblica o di benefi- cenza (art. 3 della legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate; RS 935.51), mentre l’articolo 5 capover- so 1 sottopone ad autorizzazione cantonale le lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza. La presente revisione si limita espressamente alle lotterie a scopo di utilità pubblica o di beneficenza. Essa concerne quindi un settore nel quale i Cantoni sono competenti a legiferare. Una regolamentazione cantonale in materia deve tuttavia essere conforme al diritto federale. La presente normativa prevede espressamente che il Cantone di Argovia può parimenti ammettere lotterie non statali. Spetta al legislatore adottare, fondan- dosi su questa disposizione costituzionale, una legge conforme al diritto federale compatibile con la libertà economica garantita dall’articolo 27 della Costituzione federale nonché con la legislazione federale sulle lotterie, nel suo attuale tenore o eventualmente nella versione riveduta (cfr. precisazioni in FF 2000 4577 segg.).

1.7 Costituzione del Cantone del Vallese

1.7.1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 24 settembre 2000 gli elettori del Cantone del Vallese hanno approvato con 38 793 sì contro 20 056 no, la modifica degli articoli 44 capo- verso 1 numero 2, 45 e 49 della costituzione cantonale. Con lettera del 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese ha chiesto la garanzia federale.

1.7.2 Organizzazione del parlamento

1.7.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 44 al. 1 ch. 2

1 Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:

2. En sessions ordinaires, quatre fois par an.

Art. 45 Le Grand Conseil élit pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans quatre scrutateurs et deux secrétaires, l’un de langue française, l’autre de langue allemande. Art. 49 1 Les projets de loi font l’objet de deux lectures, dans des sessions différentes. 2 Les décrets font l’objet de deux débats, en principe au cours de la même session.

3 Les décisions font l’objet d’un seul débat.

4 Le Grand Conseil peut, dans tous les cas, décider une lecture supplémentaire. La loi peut l’exiger pour les affaires importantes.

Nuovo testo Art. 44 al. 1 ch. 2

1 Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:

2. en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

Art. 45

1 Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.

2 Le Grand Conseil dispose d’un service parlementaire indépendant.

Art. 49

1 Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.

2 Les décisions font l’objet d’une seule lecture.

3 Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplé- mentaire.

La presente revisione delega il legislatore a fissare la data delle sedute ordinarie del Gran Consiglio, istituisce un servizio parlamentare indipendente e semplifica, in ta- luni casi esplicitamente decisi dal Gran Consiglio, l’approvazione di testi legislativi.

1.7.2.2 Conformità con il diritto federale

In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione (art. 3 e 43 Cost.) la fissazione del numero delle sedute ordinarie del parlamento, la creazione di un servizio parlamentare indipendente nonché la regolamentazione della procedura d’approvazione degli atti legislativi, rientra nell’ambito della competenza organiz- zativa dei Cantoni. Siccome la revisione della costituzione cantonale non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.8 Costituzione del Cantone di Ginevra

1.8.1 Votazione popolare cantonale

Nella votazione popolare del 26 novembre 2000 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato: – con 83 904 sì contro 8428 no, la modifica degli articoli 158 capoverso 1, 158 B capoverso 1 e 160 B capoverso 5 lettera a della costituzione cantonale (mandato delle Aziende industriali di Ginevra [«Services Industriels»] in materia di smaltimento dei rifiuti); – con 82 207 sì contro 7879 no, la modifica dell’articolo 144 della costituzione cantonale (confini territoriali). Con lettera del 24 gennaio 2001 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale.

1.8.2 Mandato delle Aziende industriali di Ginevra

(«Services Industriels») in materia di smaltimento dei rifiuti

1.8.2.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz, l’électricité et de l’énergie thermique. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l’extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications. Art. 158 B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Art. 160 B, al. 5, let. a

5 Il* veille notamment:

a. A la coordination des activités des services chargés de la protection de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d’énergie et des ressources;

Nuovo testo Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exer- cer leurs activités à l’extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications. Art. 158 B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l’usine des Cheneviers propriété de l’Etat, et sonttitulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements. Art. 160 B, al. 5, let. a

5 Il* veille notamment:

a. A la coordination des activités des services chargés de la protection de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la gestion des déchets, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d’énergie et des ressources;

La revisione estende il mandato conferito alle Aziende industriali di Ginevra inclu- dendo nelle loro mansioni lo smaltimento dei rifiuti. Tale revisione sottolinea la preoccupazione di rendere lo smaltimento dei rifiuti una missione di servizio pubbli- co che lo Stato affida alle Aziende industriali di Ginevra; la responsabilità del- l’orientamento politico da seguire, in particolare in ambito ambientale, rimane allo Stato. Le Aziende industriali di Ginevra possono così integrare nelle loro attività la gestione della Centrale di incenerimento dei rifiuti domestici e il centro di tratta- mento dei rifiuti speciali. La Centrale in questione, ubicata a Cheneviers (Aire-la- Ville), rimane tuttavia di proprietà dello Stato.

1.8.2.2 Conformità con il diritto federale

Lo smaltimento dei rifiuti rientra nell’ambito della protezione dell’ambiente, settore in cui la Confederazione ha potere legislativo (art. 74 cpv. 1 Cost.), mentre ai Can- toni compete l’esecuzione delle prescrizioni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione (art. 74 cpv. 3 Cost.). Le disposizioni della Confederazione in mate- ria di smaltimento dei rifiuti sono contenute negli articoli 30-32e della legge federale del 7 ottobre 1973 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). Le compe- tenze della Confederazione in materia di esecuzione di tali disposizioni sono sancite dall’articolo 41 capoverso 1 LPAmb. Dato che questa disposizione non specifica chi deve effettuare lo smaltimento dei rifiuti, l’esecuzione della legge incombe ai Can-

  • à savoir l’Etat

  • à savoir l’Etat

toni in conformità dell’articolo 36 LPAmb. Delegando alle Aziende industriali di Ginevra lo smaltimento dei rifiuti, la presente revisione si iscrive interamente entro i limiti delle competenze esecutive menzionate. Siccome non è contraria alle disposi- zioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

1.8.3 Confini territoriali

1.8.3.1 Tenore del vecchio e del nuovo testo

Vecchio testo Art. 144 Les limites d’une commune ne peuvent être modifiées que par une loi.

Nuovo testo Art. 144 Les limites d’une commune ne peuvent être modifiées que par une loi, précédée d’une déli- bération acceptant cette modification adoptée par le Conseil municipal de la ou des communes concernées.

La revisione stabilisce che eventuali modifiche dei confini territoriali di un Comune devono essere oggetto di deliberazioni preventive dei Consigli municipali interessa- ti. Tale modifica rafforza l’autodeterminazione dei Comuni sui propri confini territo- riali.

1.8.3.2 Conformità con il diritto federale

L’organizzazione dei Comuni in generale e la delimitazione del loro territorio in particolare, discende totalmente dalla competenza dei Cantoni (art. 50 cpv. 1 Cost.). Siccome la revisione non è contraria alle disposizioni della Costituzione federale né alle altre norme del diritto federale, deve esserle conferita la garanzia federale.

2 Costituzionalità

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta alla vostra Assemblea conferire la garanzia federale alle disposizioni costituzionali can- tonali.

Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Zugo, Soletta, Basilea Campagna, Argovia, Vallese e Ginevra | Lexipedia | Lexipedia