Iniziativa parlamentare. Legge federale relativa a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura
01.419
Iniziativa parlamentare Legge federale relativa a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
Rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura
del 26 aprile 2001
Onorevoli colleghi,
Conformemente all’articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consi- gli, vi sottoponiamo il presente rapporto che trasmettiamo contemporaneamente per parere al Consiglio federale. Con 19 voti contro 3, la Commissione propone di approvare i suoi progetti di atti legislativi. Contemporaneamente, la Commissione propone di togliere di ruolo le iniziative parlamentari e l’intervento seguenti in quanto già realizzati:
00.409 Iniziativa parlamentare Simoneschi, «Campagna di formazione continua
nelle professioni legate alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione». 00.410 Iniziativa parlamentare Strahm, «Professioni legate all’informatica e alle tecnologie di punta. Campagna di formazione continua».
00.411 Iniziativa parlamentare Theiler, «Formazione in informatica. Programma
nazionale».
00.3005 Postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del
Consiglio nazionale (CTT-CN), «Campagna di riorientamento profes- sionale nel settore dell’informatica».
26 aprile 2001 In nome della Commissione: Il presidente, Johannes R. Randegger
5082 2001-0881
Compendio
In seguito a tre iniziative parlamentari e a un’interpellanza, la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha esaminato approfonditamente l’attuazione di provvedimenti speciali per promuovere la riqualificazione e la formazione continua nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Data la forte mancanza di personale specializzato e il cambiamento strutturale in questo settore che si protrarrà ancora per molti anni nonché la sua importanza crescente per la competitività della Svizzera, la CSEC-CN propone al Parlamento una legge federale di durata limitata per consentire agli adulti di accedere alle professioni delle ICT. Il presente progetto propone un modo di procedere completamente nuovo per la formazione professionale in Svizzera: la sovvenzione in funzione della domanda. Si tratta di fornire alle persone che intendono acquisire una seconda formazione nel ramo dell’informatica e della comunicazione dei buoni di formazione da riscuotere presso istituzioni che offrono corsi corrispondenti ai bisogni dell’economia. La legge federale di durata limitata dev’essere applicabile sino a due anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale (prevista per il 2003). Il decreto di finanziamento che l’accompagna prevede un credito complessi- vo di 100 milioni di franchi. La CSEC-CN raccomanda alle Camere federali di adottare la legge federale relati- va a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle profes- sioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (legge di riqualifica- zione nelle ICT) e il decreto federale semplice concernente il finanziamento dei provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Rapporto
1 Introduzione
Nel 1999, la mancanza di professionisti qualificati nel ramo informatico è diventato un tema d’attualità. Il 15 febbraio 2000, la Commissione dei trasporti e delle teleco- municazioni del Consiglio nazionale (CTT-CN) ha depositato una mozione (00.3005, «Campagna di riorientamento professionale nel settore dell’informatica»), nella quale chiedeva al Consiglio federale di lanciare per un periodo determinato una campagna di riqualificazione in informatica. Nella sua risposta del 20 marzo 2000, il Consiglio federale ha proposto di trasformare questa mozione in postulato. Il 24 marzo 2000, il Consiglio nazionale ha accolto la mozione, accolta a sua volta dal Consiglio degli Stati, il 28 settembre 2000, sotto forma di postulato dei due Consigli.
1.1 Iniziative parlamentari / Interpellanza Pfister
Il 24 marzo 2000, la consigliera nazionale Simoneschi (00.409, «Campagna di for- mazione continua nelle professioni legate alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione») e i consiglieri nazionali Strahm (00.410, «Professioni legate all’informatica e alle tecnologie di punta. Campagna di formazione continua») e Theiler (00.411, «Formazione in informatica. Programma nazionale») hanno depo- sitato tre iniziative parlamentari intese a introdurre provvedimenti di formazione speciali nel settore dell’informatica. Lo stesso giorno, il consigliere nazionale Theo- phil Pfister ha domandato al Consiglio federale informazioni sullo stesso tema me- diante un’interpellanza (00.3159, «Formazione di specialisti in informatica»). Nella sua risposta del 5 giugno 2000 a questa interpellanza, il Consiglio federale ha spie- gato dettagliatamente tutti i provvedimenti già presi a livello federale per rispondere alla mancanza di manodopera qualificata nel settore informatico.
1.2 Iniziativa commissionale
Nella sua seduta del 30 agosto 2000, la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-CN) ha rinviato la trattazione di que- ste iniziative parlamentari e istituito una Sottocommissione1, incaricata di elaborare un progetto di iniziativa commissionale sotto forma di progetto elaborato per una legge di durata limitata. Questa legge deve servire da soluzione transitoria fino all’entrata in vigore (probabilmente all’inizio del 2003) della nuova legge sulla for- mazione professionale (nLFPr), per provvedimenti che non sarebbero realizzabili sulla base della vigente legge sulla formazione professionale (LFPr).
1 Christen, Chappuis, Kofmel, Müller-Hemmi, Pfister Theophil, Riklin, Simoneschi, Wandfluh, Widmer.
1.3 Lavori della Sottocommissione
Dopo aver definito i termini precisi del problema, la Sottocommissione ha deciso di svolgere delle audizioni. Ha invitato persone attive nel settore della formazione e della formazione continua in informatica, come pure rappresentanti delle cerchie economiche e scientifiche. Nel corso delle sedute del 15 e del 22 novembre 2000 ha sentito complessivamente 13 persone. Gli esperti hanno tutti confermato in modo molto convincente che nel corso dei prossimi tre o quattro anni mancheranno in Svizzera professionisti qualificati nel settore informatico, mentre i pareri sui provvedimenti da prendere per porre rimedio a questa situazione erano divergenti. A più riprese è stato segnalato che anche in altri settori economici vi era mancanza di manodopera qualificata. Per tutti gli esperti interpellati dalla Sottocommissione una solida formazione di base disciplinata dalla Confederazione è un presupposto indispensabile per il successo di provvedimenti di formazione continua o di riqualificazione. Questa formazione di base deve permette- re di continuare ad apprendere per tutta la vita e nel corso dell’attività professionale. Alcuni esperti sostenevano che lo Stato dovrebbe occuparsi soltanto delle qualifica- zioni di base e che il mercato può fornire l’incitamento necessario a una riqualifica- zione nell’informatica di professionisti qualificati. I sussidi sarebbero pertanto inuti- li. Tutti gli esperti concordavano però nel sostenere che lo Stato dovrebbe assumersi maggiori iniziative nei settori della coordinazione, certificazione e informazione. Inoltre, si dovrebbero ottenere maggiori effetti dall’informazione e dai programmi d’incentivazione mirati. La Sottocommissione ha tuttavia accordato minore importanza alle riserve espresse durante le audizioni rispetto al problema incontestato della mancanza di manodopera qualificata nel ramo delle ICT. Ha inoltre approfondito le riflessioni che costituisco- no la base del progetto di legge allegato: è stato ripetutamente segnalato che la for- mazione dei formatori è il problema di fondo della trasmissione delle conoscenze informatiche. È stato poi sottolineato che le difficoltà derivano in parte dal fatto che né l’economia né il sistema di formazione sono in grado di seguire il ritmo di svi- luppo estremamente rapido delle ICT. Sarebbe pertanto indispensabile istituire una
specie di osservatorio per identificare rapidamente i mutamenti fondamentali del mondo del lavoro, allo scopo di gestire più efficacemente in futuro la penuria di ma- nodopera qualificata. L’istituzione di un tale osservatorio superava il quadro del mandato affidato alla Sottocommissione, ma la Commissione dovrebbe esaminare questa proposta nel prossimo futuro. La Sottocommissione è del parere che la legge proposta sia necessaria come soluzione transitoria sino al momento in cui la nLFPr esplicherà i suoi effetti. La legge di riqualificazione nelle ICT può anche essere con- siderata una legge pilota, che permetterà in particolare di raccogliere esperienze sul finanziamento in funzione della domanda. Come per i decreti sui posti di tirocinio, le esperienze tratte potranno essere sfruttate per la nLFPr e per la sua attuazione. L’esempio dei decreti sui posti di tirocinio mostra anche che i programmi d’incentivazione sono rapidamente efficaci pur producendo gli effetti ricercati a lun- go termine.
Secondo la Sottocommissione, il finanziamento dev’essere deciso in funzione della domanda. I costi saranno suddivisi a vari livelli: a. per le persone in formazione, sotto forma di buoni di formazione; b. per indennizzare le imprese che mettono a disposizione formatori; c. per i lavori di sviluppo per l’esecuzione dei provvedimenti speciali. Per garantire un finanziamento mirato, occorrerà svolgere una rilevazione centrale dei bisogni in materia di formazione e vincolare i buoni di formazione a una clausola di riuscita. I costi globali per la durata di validità complessiva della legge saranno di
100 milioni di franchi.
1.4 Decisioni della Sottocommissione
Il 12 febbraio 2001, la Sottocommissione ha preso le seguenti decisioni: – il progetto di legge federale di durata limitata di riqualificazione nelle ICT (cfr. p. 16) è sottoposto alla CSEC-CN nelle sedute del 1° e del 2 marzo 2001; – il progetto di decreto federale concernente il finanziamento (cfr. p. 19) è sottoposto alla Commissione lo stesso giorno; esso prevede un credito com- plessivo di 100 milioni di franchi; – l’UFFT è incaricato, sempre per la stessa data, di elaborare il rapporto della CSEC-CN al Parlamento sul progetto di legge di riqualificazione nelle ICT.
2 Situazione iniziale
I salari dimostrano che la Svizzera manca di professionisti qualificati nelle ICT: la maggior parte delle persone attive nel settore informatico vede aumentare il proprio salario, ma non in misura eccessiva. Secondo il periodico «Computerworld», il sala- rio medio nella programmazione (senza funzione direttiva) si situa attorno ai 6900 franchi mensili. Gli specialisti con esperienza nel settore in piena espansione del commercio elettronico o con il programma SAP (un sistema di gestione per tutta l’impresa) sono molto ricercati e sono i meglio pagati. I responsabili di progetto pos- sono aspirare a un salario annuo compreso in media fra 180 000 e 200 000 franchi. Invece, dopo tre anni di esperienza professionale, il salario annuo dei titolari di un diploma universitario in informatica raggiunge raramente i 150 000 franchi. La mancanza di personale nel ramo delle ICT non è affatto contestata, benché non sus- sistano dati quantitativi affidabili in merito a questo settore del mercato del lavoro.
2.1 Statistiche imprecise
Mancano in primo luogo dati precisi sui bisogni dell’economia per poter stabilire un quadro generale quantitativo dell’offerta e della domanda, in funzione dei livelli di qualificazione, sul mercato del lavoro nelle ICT.
Disponiamo invece di dati sui provvedimenti relativi alla formazione, benché siano spesso frammentari e isolati e riguardino cicli formativi diversi. Per il resto, si inizia appena ad accordarsi su una definizione del ramo delle ICT accettata da tutti, ciò che permetterà gradualmente di confrontare le cifre a disposizione. I dati della formazione professionale di base sono affidabili. Per l’UFFT, le seguenti professioni appartengono al settore ICT: informatico, mediamatico, disegnatore elettricista, agente in manutenzione di apparecchi informatici, telematico, montatore elettricista, elettronico, elettronico multimediale e impiegato di commercio (ramo: informatica, sviluppo di applicazioni).
2.2 Cifre della formazione professionale di base
Le tre tavole seguenti danno una panoramica per il ramo delle ICT: – degli esami di fine tirocinio superati, – dei contratti di tirocinio conclusi ogni anno, e – del numero complessivo dei contratti di tirocinio. Le cifre si basano sui dati dell’Ufficio federale di statistica (UST) e su ricerche ef- fettuate dall’UFFT. Abbiamo evidenziato le caselle in cui le cifre non erano disponi- bili al momento della redazione del presente rapporto e abbiamo utilizzato le se- guenti abbreviazioni: INF informatico MED mediamatico DEL disegnatore elettricista APP agente in manutenzione di apparecchi informatici TEL telematico MEL montatore elettricista ELN elettronico MUL elettronico multimediale ICO impiegato di commercio (ramo: informatica, sviluppo di applicazioni)
Numero di esami di fine tirocinio superati (dal 2001: numero di candidati agli esami di fine tirocinio)
Anno INF APP ELN MED TEL MUL DEL MEL ICO Totale +/- an. prec.
1992 917 917 1993 974 974 6% 1994 956 956 -2% 1995 920 920 -4% 1996 15 1 920 936 2% 1997 37 0 804 841 -10% 1998 85 11 777 0 873 4% 1999 281 22 733 0 1893 2929 236% 2000 399 36 0 435 -85% 2001 615 48 8 671 54% 2002 821 59 52 932 39% 2003 1193 85 273 1551 66%
Numero di contratti di tirocinio conclusi ogni anno
Anno INF APP ELN MED TEL MUL DEL MEL ICO Totale +/- an. prec.
1992 12 996 1008 1993 36 947 983 -2% 1994 75 13 878 966 -2% 1995 349 28 825 1202 24% 1996 399 36 827 1262 5% 1997 615 48 812 8 106 2221 64 3874 207% 1998 821 59 676 52 126 2269 76 4079 5% 1999 1193 85 672 273 16 124 2344 97 4804 18% 2000* 2000 0 753 460 100 240 124 2344 97 6118 27%
Numero totale di contratti di tirocinio
Anno INF APP ELN MED TEL MUL DEL MEL ICO Totale +/- an. prec. 1992 12 0 996 0 0 0 0 0 0 1008 1993 48 0 1943 0 0 0 0 0 0 1991 98% 1994 123 13 2821 0 0 0 0 0 0 2957 49% 1995 472 41 3646 0 0 0 0 0 0 4159 41% 1996 859 77 3477 0 0 0 0 0 0 4413 6% 1997 1438 125 3342 8 0 0 106 2221 64 7304 66% 1998 2184 171 3140 60 0 0 232 4490 140 10417 43% 1999 3028 228 2987 333 0 16 356 6834 237 14019 35% 2000* 4629 192 2913 785 100 256 480 9178 334 18867 35%
Queste cifre mostrano chiaramente che il nostro sistema di formazione professionale è certamente in grado di reagire ai bisogni dell’economia che evolvono, ma entro un termine di circa cinque anni. I provvedimenti speciali proposti permetteranno di ri- durre questo tempo di reazione. L’UFFT ha incaricato un gruppo coordinato da PricewaterhouseCoopers di presenta- re una panoramica della «formazione professionale nelle ICT» in un rapporto che sarà pubblicato prossimamente.
3 Provvedimenti speciali precedenti (DPT I e II)
3.1 Decreto sui posti di tirocinio I
Con il decreto federale del 30 aprile 1997 concernente provvedimenti intesi a mi- gliorare l’offerta di posti di tirocinio per gli anni di formazione professionale 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 (DPT I), la Confederazione ha stanziato 60 milioni di franchi per provvedimenti immediati a favore dei posti di tirocinio in Svizzera. Que- sti provvedimenti erano intesi a mantenere e ad ampliare l’offerta, a preparare al ti- rocinio i giovani che non hanno ancora trovato un posto e ad attualizzare le informa- zioni in materia. Questi 60 milioni di franchi hanno permesso di sussidiare 290 progetti, di cui 73 a carico della quota di 20 milioni di franchi della Confederazione e 217 a carico della quota dei Cantoni di complessivi 40 milioni di franchi.
Nel settore informatico, otto progetti sono stati realizzati attraverso il finanziamento dei Cantoni e 12 attraverso quello della Confederazione. Nel suo rapporto di valutazione finale, l’Università di Berna osserva che il DPT I ha avuto successo sia come «strumento d’intervento di crisi» nei confronti della crisi dei posti di tirocinio che si delinea dalla metà degli anni Novanta, sia come pro- gramma d’incitamento per reagire alla costante evoluzione e all’adeguamento della formazione professionale alle realtà in mutamento. Per ulteriori informazioni: http://www.lehrstellenbeschluss2.ch/pages/f/j/set_j (in tedesco o francese).
3.2 Decreto sui posti di tirocinio II
Il decreto federale del 18 giugno 1999 concernente provvedimenti intesi a migliorare l’offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (DPT II) du- ra dal 1° gennaio 2000 alla fine del 2004 al più tardi e fruisce di un credito comples- sivo di 100 milioni di franchi. In merito all’impiego di 50 milioni decidono i Canto- ni, mentre la Confederazione ha a disposizione gli altri 50 milioni. Il DPT II sostiene provvedimenti intesi a – aumentare l’offerta di posti di tirocinio; – ridurre i problemi strutturali del mercato dei posti di tirocinio; – promuovere la parità di fatto fra donne e uomini nella formazione professio- nale; – sperimentare nuove forme di collaborazione nel settore della formazione professionale e assicurare la transizione fra il diritto vigente e la nuova legge sulla formazione professionale, rafforzando il sistema di formazione profes- sionale duale. A fine gennaio 2001, nel settore informatico, 15 progetti erano stati approvati dai Cantoni nell’ambito del DPT II. La Confederazione si è espressa a favore di quattro progetti, fra cui l’importante programma I-CH, per il quale ha stanziato 9,8 milioni di franchi. Per ulteriori informazioni: http://www.lehrstellenbeschluss2.ch
3.3 Progetto I-CH (Formazione professionale
informatica Svizzera) Una proposta di riforma della formazione professionale di base e continua in infor- matica è stata elaborata su incarico dell’UFFT e presentata al pubblico nell’aprile 2000. La sua attuazione è stata affidata a una nuova cooperativa: I-CH - Formazione professionale informatica Svizzera. Questa organizzazione riunisce tutte le cerchie interessate o partecipanti alla formazione di informatici. Un segretariato si occupa dei compiti amministrativi di I-CH. Questa riforma ha lo scopo di: – rendere la formazione professionale nel suo insieme (di base e continua) adatta a rispondere più rapidamente e con maggiore efficacia alle esigenze
del settore informatico in costante evoluzione, ristrutturandola secondo un sistema modulare; – triplicare il numero di posti di formazione in informatica dagli attuali 1500 a
5000 nel 2004;
– moltiplicare per cinque, grazie e provvedimenti mirati, la proporzione molto ridotta di donne che seguono una formazione di base nelle professioni in- formatiche (attualmente < 4%), per raggiungere il 20 per cento nel 2004; – rivalutare e adeguare in permanenza alle nuove esigenze gli orientamenti presi per approfondire e differenziare la formazione di informatici, sia a li- vello della formazione di base, sia a livello della formazione continua, d’intesa con l’economia e l’amministrazione; – realizzare una struttura d’esami più flessibile allo scopo di rendere la forma- zione continua più attrattiva e più economica, affinché le capacità necessarie siano disponibili a partire dal 2005. Il progetto si incentra su quattro priorità: armonizzare e rendere modulabili le strut- ture della formazione, elaborare una guida che descriva i moduli e le loro possibili combinazioni, attualizzare le qualificazioni dei docenti e organizzare il passaggio della formazione di base e della formazione continua al nuovo sistema. Un ampio progetto pilota per la formazione professionale di base in informatica ini- zierà con l’anno scolastico 2001/02 e si fonderà su un regolamento d’organizzazione provvisorio dell’UFFT per la formazione e la procedura di qualificazione. Per mag- giori dettagli consultare il sito www.i-ch.ch.
4 Provvedimenti attuati all’estero
In tutti gli Stati europei vi sono oggi testi ufficiali riguardanti la promozione dell’utilizzazione delle ICT. Dato che da tempo questo compito è considerato alta- mente prioritario, ora alla teoria si affiancano viepiù provvedimenti concreti. Quasi ovunque sono istituiti organi incaricati di promuovere l’impiego delle ICT o di sor- vegliare l’applicazione delle raccomandazioni ufficiali. Per il settore della formazio- ne, tutti gli Stati hanno attuato progetti di portata nazionale. Per quanto riguarda i dati statistici sull’equipaggiamento ICT e sui budget relativi al settore della formazione alle ICT, non vi sono attualmente banche dati armonizzate a livello europeo. Nella maggior parte dei Paesi i budget relativi all’equipaggiamento ICT e le risorse umane sono gestiti a livello locale o sono suddivisi fra vari servizi, e quindi non è possibile disporre di dati in merito. Il sito http://www.eurydice.org/Documents/Key_Data/Fr/FrameSet.htm offre una buona panoramica di altre questioni relative alla formazione alle ICT in Europa.
5 Esecuzione della legge di riqualificazione nelle ICT
Elementi importanti della legge di riqualificazione nelle ICT sono nuovi per l’ese- cuzione nel settore della formazione professionale: – la concessione di sussidi a persone che intendono acquisire una seconda formazione per svolgere un’attività nelle ICT (sussidiamento in funzione della domanda); – la concessione di sussidi a persone (o alle imprese cui appartengono) del settore informatico che intraprendono dapprima una formazione didattica e metodologica e in seguito trasmettono le necessarie conoscenze nell’ambito del programma; – la struttura modulare della materia studiata; – l’attività di un servizio di controllo che, ricorrendo ai più moderni strumenti della tecnologia ICT: – rileva i bisogni del ramo economico dell’informatica e della comunica- zione, – esamina l’idoneità delle persone che intendono acquisire una formazio- ne e le segue nel corso del loro programma di formazione, – si occupa della formazione didattica e metodologica degli insegnanti, – esamina le istituzioni che dispensano la formazione, – coordina le attività degli allievi, degli insegnanti e delle istituzioni che dispensano la formazione e – ripartisce i mezzi fra i vari attori.
5.1 Sussidiamento in funzione della domanda
Invece di accordare i sussidi alle istituzioni che dispensano la formazione, come av- viene tradizionalmente, si intende sussidiare individualmente le persone che voglio- no indirizzarsi verso un’attività professionale nel ramo dell’informatica. Le persone che intendono compiere questo passo si sottopongono dapprima a un esame attitudinale in linea effettuato dal servizio di controllo o da un’istituzione de- signata da questo servizio (ad. es. servizio di orientamento professionale e di carrie- ra, ufficio regionale di collocamento [URC] ecc.). In seguito si svolge un colloquio personale nel corso del quale viene definito l’obiettivo di formazione in vista di un’attività professionale in un’impresa delle ICT. Sulla base di questo accordo, la persona interessata riceve un buono di formazione che può riscuotere presso un’istituzione di formazione adeguata.
5.2 Formatori
Il ramo delle ICT non è il solo ad avere difficoltà a trovare personale qualificato. Anche le istituzioni di formazione sono confrontate con lo stesso problema. È pertanto necessario che, nell’ambito dei provvedimenti speciali ICT, professionisti con esperienza ricevano una formazione didattica e metodologica e siano messi a disposizione dalle loro imprese per un’attività accessoria di insegnamento. Questa procedura è interessante per gli insegnanti e le imprese: gli insegnanti, grazie alla loro attività professionale, possono trasmettere agli allievi conoscenze sempre aggiornate. Quanto alle imprese, esse traggono profitto dalle nuove qualificazioni acquisite dai loro impiegati sul piano didattico e metodologico. I provvedimenti speciali ICT permettono di trasmettere alle persone chiamate a in- segnare conoscenze didattiche e metodologiche, e di versare un indennizzo adeguato alle imprese che mettono a disposizione il loro personale a tale scopo.
5.3 Istituzioni di formazione
I formatori non insegnano in nuove istituzioni da creare, bensì in istituzioni di for- mazione esistenti gestite dall’ente pubblico o da privati. Queste istituzioni di forma- zione devono soddisfare certi standard di qualità valutati da un servizio di controllo. In tale contesto, è prevista una stretta collaborazione con il segretariato di eduQua. Gli organi che partecipano a eduQua, il Certificato svizzero di qualità per istituzioni di aggiornamento, sono i seguenti: il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), la Con- ferenza degli uffici cantonali della formazione professionale della Svizzera tedesca (DBK), la Conferenza degli uffici cantonali della formazione professionale della Svizzera romanda e del Ticino (CRFP), l’Associazione degli uffici svizzeri del lavo- ro (AUSL) e la Federazione svizzera per l’educazione degli adulti (FSEA).
5.4 Moduli didattici
Nell’ambito del progetto I-CH, sviluppato nel quadro del DPT II, sono attualmente elaborati moduli didattici per i vari livelli di formazione in informatica. Con l’aiuto dei sussidi accordati in virtù della legge di riqualificazione nelle ICT, dovranno esse- re completati da moduli concernenti le tecnologie della comunicazione (moduli C). Questi moduli sono elaborati d’intesa con una centrale svizzera dei moduli, affinché possano essere utilizzati non solo nel ramo delle ICT, ma anche nella formazione professionale in generale. La concezione modulare delle materie insegnate corrisponde ai bisogni rilevati nel ramo economico delle ICT e permette nel contempo di rispondere ai bisogni indivi- duali delle persone che intendono riqualificarsi.
5.5 Servizio di controllo
Dati i numerosi nuovi elementi nell’esecuzione della legge di riqualificazione nelle ICT, è necessario istituire un organo di coordinamento, il «servizio di controllo». I principali compiti di questo organo saranno i seguenti: – rilevare i bisogni del ramo economico dell’informatica e della comunicazio- ne; – sviluppare i moduli di formazione; – esaminare l’idoneità delle persone che intendono acquisire una formazione e seguirne il percorso formativo; – fornire agli insegnanti la formazione didattica e metodologica; – sorvegliare la qualità delle istituzioni che offrono la formazione; – coordinare le attività degli allievi, degli insegnanti e delle istituzioni che of- frono la formazione e – suddividere i mezzi finanziari fra i vari attori. Il servizio di controllo delegherà una parte di questi compiti a istituzioni già esistenti
5.6 Chiave di riparto dei costi
Il decreto finanziario allegato prevede un credito complessivo di 100 milioni di fran- chi. Il 20 per cento al massimo di questo credito dev’essere investito per l’attività del servizio di controllo o delle istituzioni a cui esso delegherà alcuni compiti (cfr. n. precedente). Il rimanente, ossia 80 milioni, è disponibile per l’attività di formazione vera e pro- pria a favore di adulti che vorrebbero svolgere un’attività professionale nel ramo economico delle ICT. Ogni eventuale riduzione del credito complessivo dovrebbe essere dedotta dagli 80 milioni di franchi previsti per l’attività di formazione, dato che le spese relative all’attività del servizio di controllo non potrebbero essere ridotte in modo proporzio- nale.
6 Conseguenze della legge
6.1 Conseguenze economiche
Attualmente, anche altri settori economici soffrono di una mancanza di personale qualificato, ma in nessuno di essi la situazione è altrettanto grave che nel ramo delle ICT. La penuria di personale ICT è l’espressione di un cambiamento strutturale che non si osserva in nessun altro settore. Dato che per ora non si intravede la conclusione di questo processo, numerose persone saranno ancora coinvolte nei prossimi anni.
Il ramo delle ICT è diventato un’industria chiave, che avrà un ruolo considerevole per la competitività della Svizzera. La Commissione dà maggior peso a queste riflessioni rispetto alle considerazioni di ordine politico sul ruolo dello Stato.
6.2 Ripercussioni finanziarie
Per i prossimi quattro anni le finanze della Confederazione dovranno sostenere spese annue supplementari di 25 milioni di franchi. Queste spese addizionali potrebbero essere compensate da introiti fiscali supplementari, poiché i provvedimenti speciali ICT avranno un influsso positivo su un ramo economico con alto valore aggiunto.
6.3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
L’effetto principale per la Confederazione si avrà nell’esecuzione della legge di ri- qualificazione nelle ICT. Dato però che numerose attività si svolgeranno nell’ambito di mandati, l’esecuzione può essere garantita con il personale a disposizione. Per i Cantoni, la legge non comporta conseguenze dirette. Occorre attendersi che le scuole gestite dai Cantoni, come le altre, aumentino la loro offerta di formazione nell’ambito delle ICT.
6.4 Aspetti pratici dell’esecuzione
6.4.1 Esperienze realizzate con i buoni di formazione
in Svizzera In Svizzera finora sono state fatte poche esperienze concrete in materia di buoni di formazione, pertanto è difficile pronunciarsi sull’utilità e l’adeguatezza di questo strumento. L’attuazione dei provvedimenti speciali permetterà di raccogliere espe- rienze che, all’occorrenza, dovranno essere prese in considerazione anche in altri settori della formazione continua a scopi professionali e dell’educazione degli adulti in generale.
6.4.2 Controllo dei progetti
Il controllo dei progetti avviene a due livelli: a livello tecnico e a livello della politi- ca di formazione. Il controllo tecnico dei diversi provvedimenti di formazione verrà svolto essenzial- mente dal servizio di controllo, nel quale saranno rappresentate le principali cerchie attive in Svizzera nel ramo delle ICT. L’UFFT vigilerà affinché il servizio di con- trollo si conformi agli obiettivi stabiliti dalla legge di riqualificazione nelle ICT. Naturalmente è prevista anche una valutazione scientifica dell’intero processo.
A livello della politica di formazione, una commissione consultiva seguirà l’esecu- zione e interverrà all’occorrenza.
6.5 Rapporto con la nuova legge sulla formazione
professionale La legge di riqualificazione nelle ICT contiene molti elementi che si ritrovano nel disegno di nuova legge federale sulla formazione professionale. Se verrà applicata rapidamente, le esperienze raccolte potranno essere utili nel dibattito parlamentare sulla nuova LFPr.
6.6 Relazione con il diritto europeo
La legge di riqualificazione nelle ICT è un provvedimento in materia di politica della formazione. Nell’Unione europea, gli Stati membri possono formulare auto- nomamente la loro politica della formazione e organizzare a loro piacimento il si- stema educativo. Pertanto gli accordi bilaterali fra l’UE e la Svizzera non comporta- no nessuna clausola che vincoli il nostro Paese in materia di politica della formazione. Dal profilo della relazione con il diritto europeo, la legge non pone dunque alcun problema.
7 Finanziamento
Il finanziamento è assicurato dal decreto federale semplice concernente il finanzia- mento dei provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Occorre segnalare che, conformemente all’articolo 159 della Costituzione federale, questo decreto dovrà essere adottato dalla maggioranza dei membri di ogni Consi- glio, dato che il credito d’impegno implica nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
8 Commento degli articoli del progetto di legge
Titolo È conforme alle direttive della nuova Costituzione federale (art. 163 e 164 Cost.). L’atto legislativo assume la forma di una legge federale, poiché prevede sia i com- piti e le prestazioni della Confederazione, gli obblighi dei Cantoni nell’attuazione ed esecuzione del diritto federale, sia l’organizzazione e la procedura delle autorità fe- derali. La durata di validità della legge non figura più nel titolo, ma è definita chiaramente nell’articolo 13 capoverso 2.
Ingresso Secondo l’ingresso, la legge si fonda sull’articolo sulla formazione professionale della Costituzione federale.
Art. 1 – definisce lo scopo dei provvedimenti speciali, – determina le istituzioni che dispenseranno i provvedimenti di formazione, – garantisce che i provvedimenti coinvolgeranno l’insieme del Paese e – sottolinea la stretta collaborazione con l’economia.
Art. 2 – limita la cerchia dei beneficiari esclusivamente agli adulti, – menziona specificamente due gruppi di persone, ossia le donne e le persone vittime di cambiamenti strutturali, senza escludere altre persone e – menziona come novità la formazione didattica e metodologica delle persone che attueranno la formazione ICT. L’ultima disposizione è stata adottata poiché l’UFFT è convinto che i provvedimenti speciali possono essere realizzati soltanto se il trasferimento delle conoscenze è affi- dato a persone provenienti dalle cerchie economiche; queste persone necessitano di regola di una formazione minima in didattica e metodologia.
Art. 3 – definisce i contenuti di formazione sulla base dei diplomi rilasciati e – prevede che le formazioni saranno incentrate prioritariamente su conoscenze di base (in opposizione a conoscenze di prodotti specifici). Con diplomi federali parziali si intendono in primo luogo i moduli che I-CH sta at- tualmente mettendo a punto per la formazione professionale di base e la formazione continua a scopi professionali nel settore dell’informatica e della comunicazione.
Art. 4 Prevede le esigenze che i provvedimenti di formazione devono adempiere: – prova del bisogno di formazione, – partecipazione attiva delle cerchie economiche, – collegamento fra prassi e teoria, – garanzia della qualità, – durata minima e massima, – didattica per adulti.
Art. 5 Prevede una valutazione obbligatoria dei provvedimenti sussidiati e dell’osservanza della parità fra donna e uomo (senza incidenza sull’art. 2).
Art. 6 Stabilisce la cerchia dei beneficiari e l’importo dei sussidi.
Art. 7 Autorizza la Confederazione a concludere accordi sulle prestazioni e, in questo am- bito, a utilizzare modelli di finanziamento in funzione della domanda. Il finanzia- mento avviene secondo il seguente modello: la Confederazione designa un servizio di controllo i cui compiti sono definiti, dal profilo giuridico, nell’ordinanza del 17 giugno 1996 su sistema svizzero d’accredi- tamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD, RS 946.512). Concretamente, il servizio di controllo deve stabilire se le imprese o le persone inte- ressate adempiono le condizioni necessarie per un provvedimento di riqualificazio- ne. In caso affermativo, il servizio consegna loro i corrispondenti buoni di formazio- ne. Il servizio di controllo certifica inoltre le istituzioni di formazione presso le quali possono essere riscossi i buoni di formazione. Dietro consegna dei buoni di formazione, indennizza le istituzioni di formazione certificate. È previsto che I-CH sia designata come servizio di controllo.
Art. 8 Assicura il finanziamento del credito federale d’impegno.
Art. 9, 10 e 11 Essi disciplinano la procedura (presentazione delle domande di sussidio e paga- mento) nonché i rimedi giuridici.
Art. 12 Regola l’esecuzione della legge. Prevede in particolare che una commissione con- sultiva istituita dal Dipartimento federale dell’economia accompagni l’esecuzione dei provvedimenti speciali.
Art. 13 Stabilisce che la legge è sottoposta al referendum facoltativo e ne determina l’entrata in vigore e la durata di validità. È previsto che la nuova legge sulla formazione professionale entri in vigore all’ini- zio del 2003. Di conseguenza, la validità della presente legge si estenderà agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.