Iniziativa parlamentare. Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati
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Iniziativa parlamentare Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica Rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale Rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati
del 9 novembre 2001
Gentili Signore e Signori,
Conformemente all’articolo 21ter capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che inoltriamo simultaneamente al Consiglio federale per parere.
Vi proponiamo di approvare il progetto di modifica allegato.
9 novembre 2001 In nome dell’Ufficio del Consiglio nazionale Il presidente: Peter Hess In nome dell’Ufficio del Consiglio degli Stati La presidente: Françoise Saudan
2001-2433 1
Rapporto
1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2002 entrerà in vigore la legge del 24 marzo 2000 sul personale fede- rale (LPers), che sarà applicabile anche al personale dei Servizi del Parlamento. Pure le disposizioni d’esecuzione di questa legge saranno applicabili al personale dei Servizi del Parlamento, sempre che l’Assemblea federale non emani per il suo per- sonale disposizioni completive o divergenti (cfr. art. 37 cpv. 2 LPers e art. 8novies cpv. 7 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)). Per poter applicare la nuova LPers ai Servizi del Parlamento è necessario un adeguamento del decreto federale del 7 ottobre 1988 sui servizi del Parlamento per quanto concerne il diritto del per- sonale.
2 Aspetti principali del progetto
Occorre in primo luogo adeguare la terminologia del decreto a quella del nuovo diritto del personale federale; d’altra parte si tratta di definire la relazione tra questo disposto e le nuove disposizioni sul personale federale e di disciplinare le compe- tenze in materia di rapporti di lavoro presso i Servizi del Parlamento. A tenore dell’articolo 8ter capoverso 4bis LRC il segretario generale dell’AF è nomi- nato dalla Conferenza di coordinamento. Tale nomina necessita della ratifica dell’Assemblea federale. L’esigenza di una ratifica implica che una nomina è possi- bile soltanto per la durata del mandato: l’Assemblea federale ratifica sempre nomine ma non assunzioni. I rapporti di lavoro del segretario generale sono retti dalle dispo- sizioni dell’ordinanza sul personale federale e dell’ordinanza sulla durata della fun- zione. Questi due disposti ordinativi disciplinano in particolare la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro come pure la determinazione e l’evoluzione dello stipendio. Il progetto prevede la proroga tacita del mandato del segretario generale per un nuovo periodo qualora il rapporto non sia tempestivamente denunciato. In caso di proroga tacita si rinuncia all’esigenza di una nuova ratifica da parte dell’Assemblea federale. La Delegazione amministrativa resta competente per quanto concerne la costitu- zione, la modifica e la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari generali ag- giunti, del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione di gestione come pure del segretario delle Com- missioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. Dal canto suo, il segretario generale resta competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rap- porti di lavoro del personale restante. È tuttavia espressamente precisato che l’Ufficio del Consiglio degli Stati, la Delegazione delle finanze e il presidente della commissione parlamentare interessata sono coinvolti nelle decisioni relative all’assunzione del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commis- sioni delle finanze e della Delegazione delle finanze e dei segretari delle commissio- ni parlamentari.
Il segretario generale conserva inoltre altre competenze in materia di personale come pure la facoltà di adeguare alle particolari esigenze dei Servizi del Parlamento le disposizioni esecutive della LPers. L’esercizio del diritto di sciopero è proibito ai collaboratori dei Servizi del Parla- mento che adempiono compiti essenziali per l’efficienza dell’attività delle commis- sioni e per lo svolgimento delle sessioni delle Camere federali, in rapporto alla sicu- rezza dello Stato, alla tutela d’interessi importanti negli affari esteri e all’approvvi- gionamento del Paese in beni e servizi vitali.
3 Commento alle singole disposizioni
Nel testo italiano la denominazione «Servizi del Parlamento» è adeguata alla grafia attualmente vigente con l’iniziale maiuscola.
Articolo 2 Il termine «funzionario» è sostituito con quello di «impiegato», conformemente alla terminologia della LPers.
Articolo 3 Per maggiore chiarezza del testo, tutte le disposizioni concernenti i rapporti di lavo- ro del personale dei Servizi del Parlamento sono state riunite nella sezione 4. L’arti- colo 3 è pertanto stralciato (cfr. art. 16 e 17 del progetto).
Articolo 4 Modifica di carattere esclusivamente terminologico: il termine «funzionario» è so- stituito con «impiegato».
Articolo 7 In materia di personale, la Delegazione amministrativa non è più soltanto compe- tente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro dei qua- dri dirigenti dei Servizi del Parlamento, ma è ora incaricata anche di garantire il controllo operativo dell’attuazione della politica del personale e di presentare un rapporto in merito. A tenore dell’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale, il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale in merito all’attuazione degli obiettivi, delle misure e degli strumenti adottati in materia di personale, integrandovi le indi- cazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza per quanto concerne il personale dei Servizi del Parlamento. Nell’articolo si precisa infine, al capoverso 2 lettera bbis, che per quanto attiene al personale dei Servizi del Parlamento l’organo parlamentare di vigilanza è la Delegazione amministrativa.
Articolo 9 Rispetto al precedente statuto dei funzionari il nuovo diritto del personale della Confederazione attribuisce agli organi direttivi molti più obblighi e competenze nell’adempimento del ruolo di datore di lavoro. La politica del personale diviene ve-
ramente uno dei compiti centrali del datore di lavoro. L’attuazione della politica del personale presuppone implicitamente un impiego coerente degli strumenti e dei sistemi previsti a tal fine dalla LPers e dalle disposizioni esecutive. D’altra parte, anche il controllo gestionale del personale va armonizzato con il controlling strate- gico a livello della Confederazione. La nuova formulazione dell’articolo 9 capover- so 2 lettera f intende appunto esprimere la complessità del nuovo sistema nei vari li- velli di responsabilità.
Articolo 15 Questo articolo reca esecuzione degli articoli 37 capoverso 2 LPers e dell’arti- colo 8novies capoverso 7 LRC. Per garantire una chiara leggibilità dell’ordinanza, si ribadisce il principio della subordinazione del personale dei Servizi del Parlamento alla LPers. Quanto alle disposizioni d’esecuzione, si precisa che al personale dei Servizi del Parlamento sono applicabili soltanto quelle vigenti per l’insieme del per- sonale federale, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
Articolo 16 A tenore dell’articolo 9 capoverso 4 LPers, l’Assemblea federale può stabilire quale personale presso i Servizi del Parlamento è nominato per la durata della funzione. Secondo la LPers una siffatta nomina costituisce l’eccezione, poiché di massima il personale è assunto con un contratto scritto di durata indeterminata. Dal canto suo, il Consiglio federale ha designato nell’articolo 32 OPers il personale che nel suo setto- re è nominato per la durata della funzione. Si tratta segnatamente dell’Uditore in capo dell’esercito, del Procuratore generale della Confederazione e dei procuratori generali supplenti, come pure dei procuratori pubblici della Confederazione e dei loro supplenti. Conformemente all’articolo 19 dell’ordinanza sul personale del Tri- bunale federale, quest’ultimo nomina per la durata della funzione soltanto il segreta- rio generale e il suo supplente. A tenore dell’articolo 8ter capoverso 4bis LRC il segretario generale dell’Assemblea federale è nominato dalla Conferenza di coordinamento. Tale nomina necessita della ratifica dell’Assemblea federale. L’esigenza di una ratifica implica che una nomina è possibile soltanto per la durata del mandato: l’Assemblea federale ratifica sempre nomine ma non assunzioni. Oltre al segretario generale, nessun altro membro del personale dei Servizi del Parlamento è nominato per la durata della funzione. I rapporti di lavoro del segretario generale dell’Assemblea federale sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza sul personale federale e dell’ordinanza sulla durata della funzione. Questi due disposti ordinativi disciplinano in particolare la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro come pure la determinazione e l’evoluzione dello stipendio. Il progetto prevede la proroga tacita del mandato del segretario generale per un nuovo periodo qualora il rapporto non sia tempestivamente denun- ciato. In caso di proroga si rinuncia all’esigenza di una nuova ratifica da parte dell’Assemblea federale.
Articolo 17 Il disciplinamento delle competenze corrisponde materialmente alla normativa del- l’articolo 3 del vigente decreto sui servizi del Parlamento; le rispettive competenze restano pertanto immutate.
La Delegazione amministrativa è competente per quanto concerne la costituzione, la modifica e la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari generali aggiunti, del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione come pure del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. Dal canto suo, il segretario generale resta competente per quanto attiene alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del resto del personale. L’Ufficio del Consiglio degli Stati, la Delegazione delle finanze e il presidente della commissione parlamentare interessata sono coinvolti nelle decisioni relative all’assunzione rispettivamente del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze e dei segretari delle commissioni parlamentari.
Articolo 18 Il presente articolo disciplina espressamente le competenze per altre decisioni in materia di personale presso i Servizi del Parlamento. Il capoverso 1 reca esecuzione dell’articolo 8novies capoverso 7 secondo periodo LRC per quanto attiene al diritto del personale e corrisponde per analogia al precedente articolo 14b capoverso 2 del decreto sui servizi del Parlamento. Le decisioni concernenti il segretario generale o il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa (art. 17 della presente ordinanza) sono di competenza del delegato della Delegazione amministra- tiva. Altre competenze presso i Servizi del Parlamento sono conferite, a determinate condizioni, al segretario generale.
Articolo 19 Più della metà del personale dei Servizi del Parlamento è impiegato a tempo parzia- le. Soprattutto fra il personale assunto esclusivamente per le sessioni o per la stesu- ra dei verbali il grado d’occupazione corrisponde al 25 per cento o ancora meno, oppure molti impieghi sono limitati ad un anno. Sarebbe eccessivo svolgere ogni anno con tutti questi collaboratori colloqui approfonditi e valutazioni differenziate del personale con incidenza sullo stipendio. Invece del sistema delle valutazioni e dello stipendio al merito si prevede una normativa salariale analoga a quella appli- cabile al personale nominato per la durata della funzione.
Articolo 20 Analogamente alla LPers, che prevede che alcune funzioni comportanti l’adem- pimento di compiti di sovranità nazionale possano essere riservate esclusivamente a cittadini svizzeri, e ad alcune disposizioni adottate dal Consiglio federale e dal Tri- bunale federale nei rispettivi ambiti di competenza, questo articolo prevede limita- zioni nell’accesso a talune funzioni. Tali limitazioni concernono soltanto la direzio- ne dei Servizi del Parlamento.
Articolo 21 Le competenze e la procedura per la valutazione delle funzioni in seno ai Servizi del Parlamento ricalcano la normativa vigente ma vengono precisate. Le decisioni spet- tano all’autorità competente per la costituzione del rapporto di lavoro. Il servizio specializzato dei Servizi del Parlamento presenta a tal fine una proposta tenendo conto dei criteri di valutazione figuranti nell’OPers e delle direttive del Diparti-
mento federale delle finanze. Il fatto di esigere che per la classificazione delle cosid- dette funzioni «fuoriclasse» la Delegazione amministrativa debba consultare la De- legazione delle finanze corrisponde alla prassi vigente prima della subordinazione dei Servizi del Parlamento all’Assemblea federale e all’accordo da allora concluso tra le due delegazioni.
Articoli 22 e 23 In materia di tempo di lavoro e delle altre prestazioni del datore di lavoro come ad esempio l’indennizzo di spese o la fornitura di abiti di servizio, viene come sinora conferita al segretario generale la competenza di tener conto delle circostanze parti- colari dei Servizi del Parlamento e di emanare disposizioni speciali, nel rispetto tut- tavia dei diritti fondamentali garantiti al personale della Confederazione e del prin- cipio della parità di trattamento.
Articolo 24 L’articolo 24 della LPers prevede la possibilità di limitare o di negare il diritto di sciopero per talune categorie d’impiegati qualora la sicurezza dello Stato, la tutela di interessi importanti nelle relazioni estere o l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigano. Il Consiglio federale e il Tribunale federale designano nelle rispettive ordinanze le categorie di impiegati il cui diritto di sciopero può essere limitato o negato a favore dell’efficienza dell’autorità in questione. Spetta pertanto anche all’Assemblea federale, per garantire un minimo di efficienza che le consenta di perseguire gli scopi statuali summenzionati, limitare il diritto di sciopero del suo personale attenendosi comunque al principio di proporzionalità.
4 Conseguenze finanziarie e sull’effettivo del personale
Le modifiche previste dal presente progetto non hanno incidenze né finanziarie né sull’effettivo del personale.