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Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica dell’Uzbekistan
del 4 settembre 2002
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con la Repubblica dell’Uzbekistan, firmata il 3 aprile 2002.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
4 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Compendio
Il 3 aprile 2002 è stata firmata con la Repubblica dell’Uzbekistan una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la Convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e segnatamente alle imprese investitri- ci anche una protezione istituzionale in campo tributario. Essa favorisce nuovi in- vestimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizio- ne competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elabo- rato dall’OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia. Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.
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Messaggio
1 Genesi
Dopo il crollo dell’Unione Sovietica l’Uzbekistan ha conseguito nel 1991 la sua in- dipendenza. Quale Stato sovrano è retto da una Repubblica presidenziale. Situato in Asia centrale è, fra gli Stati successori dell’ex Unione Svietica, quello più densa- mente popolato. Possiede considerevoli risorse naturali, segnatamente gas, olio e oro. Anche l’agricoltura (in particolare il cotone), l’industria, l’edilizia, il commer- cio e il trasporto rivestono grande importanza. Negli ultimi tempi il processo di riforma avviato con l’indipendenza del Paese ha in- contrato alcuni ostacoli. Per attirare ulteriori investimenti e aiuti finanziari esteri l’Uzbekistan necessita di profonde riforme strutturali. Ai fini della promozione del commercio e degli investimenti diretti di imprese sviz- zere in Uzbekistan, esistono già accordi bilaterali tra cui una convenzione per la protezione economica nonché una convenzione per la protezione degli investimenti. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il pertinente protocollo sono stati elaborati in due cicli di negoziati. La Convenzione è stata firmata il 3 aprile 2002 a Taschkent.
2 Commento alle disposizioni della Convenzione
Sotto l’aspetto formale e materiale, la presente Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo svi- luppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione non- ché le principali deroghe al modello di convenzione, rispettivamente alla prassi svizzera.
Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul red- dito e sul patrimonio.
Art. 5 Stabile organizzazione Nell’elenco delle eccezioni, la pubblicità, la fornitura di informazioni e la ricerca sono espressamente considerate attività a carattere ausiliario.
Art. 7 Utili delle imprese Questa disposizione segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti.
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In una disposizione del protocollo, le deduzioni ammesse per la stabile organizza- zione sono limitate alle spese direttamente legate all’attività della stabile organizza- zione. Il protocollo attribuisce inoltre espressamente all’articolo convenzionale riguardante gli utili delle imprese i canoni a titolo di leasing per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici.
Art. 8 Traffico internazionale Per gli utili derivanti dal traffico internazionale con navi, aeromobili o veicoli stra- dali, questo articolo prevede il diritto esclusivo d’imposizione dello Stato di resi- denza dell’impresa.
Art. 9 Imprese associate Nel paragrafo 3 le parti hanno convenuto un termine di cinque anni per la rettifica degli utili, fatti salvi i casi di frode od omissione intenzionale.
Art. 10 Dividendi Nei rapporti di partecipazione l’imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento nel caso in cui la partecipazione ammonti ad almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi ammonta al massimo al 15 per cento.
Art. 11 Interessi L’imposta alla fonte sugli interessi è in generale limitata al 5 per cento. Ai sensi di una regolamentazione d’eccezione, il tasso zero è applicabile agli interessi sui mutui finanziati, garantiti o assicurati da istituzioni dell’altro Stato, agli interessi sulla vendita a credito di equipaggiamenti o merci industriali, commerciali o scientifici nonché agli interessi sui mutui bancari.
Art. 12 Canoni L’imposta alla fonte sui canoni è in generale limitata al 5 per cento. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contrente se il loro pagamento è a carico della stabile organizzazione di un’impresa situata in detto Stato contraente.
Art. 13 Utili di capitale In caso di alienazione di partecipazioni a società immobiliari la Convenzione preve- de un diritto d’imposizione dello Stato in cui sono situati i beni.
Art. 14 Professioni indipendenti Anche il residente di uno Stato contraente è assoggettato a imposta per i redditi che ritrae dall’esercizio di una libera professione nell’altro Stato contraente se, nell’arco di 12 mesi, soggiorna in detto Stato per 183 o più giorni.
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Art. 21 Altri redditi Per quanto concerne gli altri redditi, la Convenzione contiene una regola di riparti- zione a favore dello Stato di residenza del beneficiario. Inoltre, conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l’imposta preventiva trattenuta sulle vincite alle lotte- rie è esclusa dal campo di applicazione di questo articolo.
Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione L’Uzbekistan elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo. La Svizzera applica come di consueto il metodo dell’esenzione dell’imposta con ri- serva della progressione e, per dividendi, interessi e canoni concede il computo glo- bale d’imposta. È inoltre stabilito che i dividendi che una società svizzera riceve da una fonte uzbeka fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera.
Art. 24 Non discriminazione La clausola della non discriminazione vale per tutte le imposte degli Stati contraenti.
Scambio di informazioni Si è rinunciato a elaborare un articolo sullo scambio di informazioni.
Art. 27 Entrata in vigore Le disposizioni della Convenzione sono applicabili a partire dall’anno successivo a quello in cui è terminata la reciproca procedura di notificazione.
3 Conseguenze finanziarie
In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rim- borso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle imposte trattenute alla fonte nella Repubblica dell’Uzbekistan sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. L’ammanco dovuto al rimborso parziale dell’imposta preventiva a persone residenti della Repubblica dell’Uzbekistan non dovrebbe essere molto ingente. Anche il computo globale d’imposta, sancito nell’omonima ordinanza del 22 agosto 1967, comporterà una leggera diminuzione delle entrate per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono es- sere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente com- pensate dall’imposizione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Repubblica dell’Uzbekistan, mentre finora l’imposta alla fonte uzbeka doveva essere ammessa in deduzione dalla base di calcolo. La presente Convenzione apporta notevoli miglioramenti e facilitazioni rispetto alla situazione attuale. È da attendersi ch’essa contribuirà a promuovere nuovi investi- menti diretti svizzeri nella Repubblica dell’Uzbekistan e che si ripercuoterà positi- vamente sullo sviluppo economico del Paese. Nella procedura di consultazione i Cantoni e le cerchie economiche interessate si sono espressi favorevolmente. Occor-
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re ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di im- poste sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.
4 Costituzionalità
La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale approvarla. La Con- venzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale e non implica un’unificazione multilaterale del di- ritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.
5 Conclusioni
La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi svizzera in materia. Essa crea certezza del diritto e apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte uzbeke e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Repubblica dell’Uzbekistan.
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