Lexipedia

Iniziativa parlamentare. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari. Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale

ad 02.423

Iniziativa parlamentare Normativa in materia di previdenza dei parlamentari Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale

del 29 maggio 2002

Onorevoli presidente e consiglieri,

Conformemente all’articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consi- gli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 25 aprile 2002 (FF 2002 6323) della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazio- nale concernente una normativa in materia di previdenza dei parlamentari.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.

29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1924 6343

Parere

1 Situazione iniziale

Con lettera del 25 aprile 2002, la Commissione delle istituzioni politiche del Consi- glio nazionale ha sottoposto al Consiglio federale un rapporto concernente una nor- mativa sulla previdenza dei parlamentari. Questo progetto intende compensare le perdite finanziarie in materia di previdenza professionale subite da un membro delle Camere che rinuncia a una parte delle sue attività professionali per dedicarsi al man- dato di deputato. È inoltre volto ad attenuare le perdite finanziarie cui devono far fronte i deputati in caso di malattia, infortunio, maternità o cessazione non volonta- ria dell’esercizio delle funzioni parlamentari. L’aumento del contributo per la previdenza, la nuova copertura dei rischi decesso e invalidità, il versamento di un importo sostitutivo della diaria in caso di malattia, infortunio e maternità, l’assicurazione per i viaggi all’estero e l’aiuto transitorio comportano un aumento annuo delle spese pari a circa 1,85 milioni di franchi.

2 Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide l’opinione della Commissione delle istituzioni poli- tiche del Consiglio nazionale secondo cui da qualche anno a questa parte i parla- mentari devono dedicare viepiù tempo all’esercizio del loro mandato. Ritiene quindi giustificato che taluni svantaggi di carattere finanziario collegati con questa attività politica debbano essere adeguatamente compensati nell’ambito della previdenza pro- fessionale. Considerato che per taluni membri delle Camere l’attività parlamentare rappresenta un’importante fonte di reddito, non si oppone neppure all’idea di garan- tire questo reddito durante un periodo di tempo limitato, nel caso in cui per motivi di malattia, infortunio o maternità il parlamentare fosse impossibilitato a esercitare il suo mandato. Per quanto concerne l’assegno di custodia, il Consiglio federale aderisce alla mag- gioranza della Commissione e propone di stralciare l’articolo 6a della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (RS 171.21). Il progetto introduce prestazioni di previdenza in caso di invalidità e di decesso. Al riguardo il Consiglio federale nutre dubbi di carattere formale e materiale. Per quanto concerne l’aspetto formale, le nuove prestazioni assicurative vengono di- sciplinate unicamente nell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, senza che la pertinente legge contenga una chiara base giuridica. Il riveduto articolo 7 della legge menziona la previdenza in caso di invali- dità e decesso, ma si riferisce soltanto agli indiscussi contributi a favore dei parla- mentari per il mantenimento dell’attuale previdenza professionale. Il Consiglio federale è dell’opinione che le prestazioni della Confederazione a favo- re dei parlamentari per i rischi di invalidità e decesso necessitino di una specifica ed esplicita base giuridica.

Materialmente il nuovo strumento per la copertura dei rischi di invalidità e decesso porta a una sovrassicurazione. Il parlamentare che mantiene la sua previdenza pro- fessionale pagando i relativi contributi previsti dalla legge, in caso di invalidità rice- ve – oltre alle prestazioni della previdenza professionale che ha mantenuto e alle prestazioni dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI) – anche le prestazioni se- condo l’articolo 7a dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Anche in caso di decesso risulta un analogo cumulo a favore dei superstiti. Il Consiglio federale propone di versare le prestazioni per i rischi invalidità e deces- so unicamente se il parlamentare non può percepire le relative prestazioni di previ- denza. Nel rapporto, le prestazioni in caso di infortunio o di malattia durante soggiorni all’estero del parlamentare che danno diritto a un’indennità sono considerate sussi- diarie, poiché vengono fornite soltanto nella misura in cui l’assicurazione privata del parlamentare contro le malattie e gli infortuni non copra le relative spese. La sussi- diarietà non traspare però né dalla legge né dall’ordinanza. Il Consiglio federale ri- tiene che la formulazione delle basi giuridiche debba rispecchiare le intenzioni con- tenute nel rapporto. Quanto al versamento dell’indennità di previdenza su un conto bloccato secondo l’articolo 7 capoverso 3 del progetto di ordinanza dell’Assemblea federale, il Consi- glio federale ritiene che occorra precisare il tipo di conto e il trattamento fiscale del- l’importo versato sullo stesso. Il capitale versato in caso di decesso in virtù dell’ar- ticolo 7b è per sua natura da considerarsi una prestazione assicurativa del 2o pilastro, rispettivamente della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a); per questo mo- tivo, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 7b capoverso 3 del progetto, va applicato l’elenco di beneficiari della previdenza professionale secondo l’articolo 2 dell’OPP 3 (RS 831.461.3), rispettivamente secondo l’articolo 15 dell’ordinanza sul libero passaggio (RS 831.425). Infine il Consiglio federale segnala alcune imprecisioni nel progetto ’di ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Nell’articolo 7a capoverso 2 si rinvia erroneamente all’arti-

colo 57 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); occorre qui rinviare invece agli articoli 28 e 29 LAI. Negli articoli 7a capo- verso 3, 7b capoverso 2 e 8b capoverso 1 è utilizzata l’espressione «rendita AVS semplice secondo l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (LAVS); ora, in seguito all’abolizione della rendita per coniugi, la LAVS non conosce più l’espressione «rendita sempli- ce». Negli articoli citati è inoltre necessario precisare che si fa riferimento all’im- porto massimo della rendita annuale secondo l’articolo 34 LAVS.

3 Modifica dei progetti

Per i motivi espressi nel numero precedente, il Consiglio federale propone di ade- guare i progetti come segue:

Legge federale sulle indennità parlamentari (Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari)

Art. 7a (nuovo) Previdenza per l’invalidità L’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamen- tari1 può prevedere rendite di invalidità per i parlamentari che divengono invalidi ai sensi della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità du- rante l’esercizio del loro mandato e non possono ricevere prestazioni previdenziali corrispondenti.

Art. 8 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie 1 Spetta al parlamentare assicurarsi contro gli infortuni e le malattie che possono so- pravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera. 2 La Confederazione può farsi carico delle spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie fun- zioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parla- mentare contro le malattie e gli infortuni. I dettagli sono disciplinati nell’ordinanza dell’Assemblea federale.

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Art. 7 cpv. 2 lett. b, 3 e 3bis (nuovo)

2 La Confederazione versa l’indennità di previdenza a:

b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese. 3 Se non può essere versata a un istituto di cui al capoverso 2, o può esserlo soltanto in parte, l’indennità di previdenza è trasferita in tutto o in parte su un conto bancario o assicurativo bloccato designato dal parlamentare. Questi può disporre liberamente di tale conto soltanto una volta compiuto il 65° anno di età. 3bis Il conto bloccato di cui al capoverso 3 non costituisce una forma di previdenza riconosciuta secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 13 novembre 19853 sulla legit- timazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.

Art. 7 cpv. 2 e 3 2 ... diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 1959 ... 3 ... annualmente al 150 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 ...

Art. 7b Previdenza per il decesso

1 Stralciare

2 ... 50 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo

l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 ... 3 L’ordine dei beneficiari è retto dall’articolo 15 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordi- nanza del 3 ottobre 19944 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

4 Stralciare

Art. 8 cpv. 2bis (nuovo) 2bis L’importo delle prestazioni della Confederazione di cui al capoverso 2 è ridotto in ragione dell’ammontare delle prestazioni fornite dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.

1 ... 100 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 1946 ...

4 RS 831.425

Iniziativa parlamentare. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari. Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale | Lexipedia | Lexipedia