02.017
Messaggio a sostegno del decreto federale sull’impiego dell’esercito per la protezione di rappresentanze straniere
del 13 febbraio 2002
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice sull’impiego dell’esercito per la protezione di rappresentanze stra- niere.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione delle nostra alta considera- zione.
13 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2002-0201 1961
Compendio
Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001 e l’intervento americano in Afghanistan, le rappresentanze diplomatiche e le installazioni degli Stati Uniti e degli altri Stati interessati sono esposte a maggiori pericoli. Di conseguenza la Confederazione ha ordinato misure di protezione preventive. Nel frattempo occorre considerare che tali misure di sicurezza dovranno ancora essere mantenute per un lungo periodo. Alla fine del mese di ottobre 2001, il Consiglio federale ha deciso di accogliere le richieste del Cantone Ginevra e della città di Berna per un appoggio sussidiario delle loro forze di polizia nei compiti di sorveglianza mediante l’impiego di militari del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF). Il 21 novembre, il Cantone di Berna ha inoltrato una nuova richiesta per un appoggio supplementare delle pro- prie formazioni di polizia nella città di Berna da parte del CGF oppure mediante un servizio d’appoggio. Tuttavia, poiché la durabilità del CGF su un lungo periodo non avrebbe potuto es- sere garantita e la riserva d’impiego della Confederazione destinata alla salva- guardia della libertà d’azione sarebbe stata vincolata, il 7 dicembre 2001 il Consi- glio federale ha deciso l’impiego di formazioni dell’esercito in servizio d’appoggio, con inizio a partire dal 17 dicembre 2001. Il 13 febbraio 2002, il Consiglio federale ha deciso che l’impiego dell’esercito durerà al massimo fino alla fine del mese di giugno 2003. L’impiego è fondato sull’articolo 67 della legge militare (RS 510.10). Sono stati impiegati anche i cosiddetti militari in ferma continuata, il cui vantaggio essenziale rispetto alle truppe in corso di ripetizione consiste nel fatto che non de- vono essere sostituiti ogni due o tre settimane. Conformemente all’articolo 70 capoverso 2 della legge militare, gli impieghi che durano più di tre settimane devono essere approvati dall’Assemblea federale nella sessione successiva. Con il presente decreto federale si intende fare in modo che l’impiego di truppe già ordinato dal Consiglio federale per la protezione di rappre- sentanze straniere sia approvato a posteriori dall’Assemblea federale.
1962
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
In relazione con gli eventi dell’11 settembre 2001 e l’intervento americano in Afghanistan vi sono maggiori pericoli per le rappresentanze diplomatiche e le in- stallazioni degli USA, di Israele e di altri Stati interessati. Esse sono potenziali obiettivi di azioni terroristiche o altre azioni violente. Con decisione del 24 ottobre 2001, il Consiglio federale ha accolto la richiesta del Governo del Cantone Ginevra del 2 ottobre 2001 che concerneva l’appoggio con 50 militari del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF). Contemporaneamente ha concesso al capo della Stato maggiore generale la competenza, dopo aver consultato l’Ufficio federale di polizia (UFP), di impiegare fino a un massimo di 150 militari del CGF per appoggiare la polizia civile nel caso in cui siano presentate alla Confe- derazione altre richieste da parte dei Cantoni in relazione con gli eventi e le conse- guenze dell’11 settembre 2001. Il 25 ottobre 2001, la città di Berna ha presentato al Consiglio federale una domanda per ottenere l’appoggio del CGF, che il capo dello Stato maggiore generale ha ap- provato il 30 ottobre 2001. Al corpo di polizia della città di Berna sono stati com- plessivamente assegnati, fino al 10 dicembre 2001, 40 militari del CGF per la prote- zione delle rappresentanze straniere. Con lettera del 21 novembre 2001, il Consiglio di Stato del Cantone Berna ha pre- sentato al Consiglio federale la domanda della città di Berna del 12 novembre 2001 riguardante un appoggio supplementare da parte del CGF oppure l’istituzione di un servizio d’appoggio a partire dal 10 dicembre 2001. La richiesta della città di Berna è stata motivata con il fatto che le misure di protezione ordinate dalla Confederazio- ne a favore delle rappresentanze straniere avrebbero dovuto essere mantenute ancora per qualche tempo e che il carico di lavoro per il corpo di polizia, malgrado l’appoggio da parte di membri della polizia cantonale di Berna, del concordato delle polizie della Svizzera nord-occidentale e del CGF, avrebbe portato a importanti ri- nunce per quanto riguarda i compiti di polizia originali e che ciò avrebbe avuto ef- fetti sensibili sulla sicurezza pubblica a Berna. A partire dal 10 dicembre 2001 è inoltre venuto meno l’aiuto da parte del concordato. A partire da questo momento occorreva preparare un appoggio da parte della Confederazione dell’entità di 76, rispettivamente 190 persone. La richiesta della città di Berna relativa a un appoggio supplementare con mezzi del CGF non ha potuto essere accolta dal capo dello Stato maggiore generale, che ne ha dato comunicazione mediante lettera del 29 novembre 2001. Da un lato la durabilità del CGF per un lungo periodo non poteva essere garantita e dall’altro la Confedera- zione non avrebbe più potuto disporre della necessaria riserva d’impiego per la sal- vaguardia della libertà d’azione. Il DDPS ha perciò prospettato l’impiego a Berna di truppe di milizia in servizio d’appoggio. Esso si è però dichiarato disposto a conti- nuare l’impiego del CGF a Ginevra nell’entità attuale (70 militari del CGF) nel sen- so della decisione del Consiglio federale del 24 ottobre 2001. In considerazione
1963
della minaccia, nella città di Berna occorreva prevedere l’impiego di un massimo di 200 militari. L’impiego di formazioni dell’esercito (servizio d’appoggio) è stato de- ciso dal Consiglio federale il 7 dicembre 2001 ed è iniziato il 17 dicembre 2001. Il 15 dicembre 2001 si è conclusa l’istruzione, della durata di sei mesi, dei primi militari in ferma continuata. Durante gli ultimi due mesi dell’istruzione di base i mi- litari in ferma continuata sono stati preparati in maniera approfondita ai possibili impieghi, soprattutto nell’ambito degli impieghi sussidiari di sicurezza. Un vantag- gio sostanziale rispetto alle truppe in corso di ripetizione consiste nel fatto che è possibile pianificare un impiego a lunga scadenza, poiché le truppe non devono es- sere cambiate ogni due o tre settimane.
1.2 Situazione e valutazione dei possibili sviluppi
A causa delle azioni belliche in Afghanistan nonché dell’impegno di numerosi Paesi a partecipare alla lotta degli Stati Uniti contro il terrorismo e i suoi sostenitori, il 9 novembre 2001 i Cantoni sono stati sollecitati dal Servizio di sicurezza della Confederazione a intraprendere la pianificazione di misure di sicurezza per le rap- presentanze di altri Paesi. Dopo il crollo del regime dei Taliban, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha deciso l’impiego di una cosiddetta Forza internazionale di protezione per l’Afghanistan (ISAF). La forza multinazionale ISAF appoggerà il Governo provvisorio per la du- rata di sei mesi in occasione di compiti di sicurezza a Kabul e nei dintorni, se neces- sario con l’impiego delle armi. Malgrado il mandato dell’ONU, gli USA si riservano l’ultimo diritto di emanare direttive nei confronti della ISAF, poiché intendono mantenere sotto il loro controllo gli eventi e quindi la libertà d’azione in Afghani- stan. Forze speciali statunitensi hanno combattuto contro gli ultimi nidi di resistenza dei Taliban e di Al Qaeda; la caccia ai massimi dirigenti Taliban e soprattutto a Osama Bin Laden è in corso. L’impiego di Forze armate degli alleati degli USA nella loro lotta contro il regime dei Taliban e a favore della ISAF rappresenta so- stanzialmente una dimostrazione politica. Per questo motivo le misure ordinate per la protezione delle rappresentanze straniere in Svizzera rimangono attuali. Inoltre, occorre considerare che le odierne misure di sicurezza dovranno essere mantenute ancora per qualche tempo e – segnatamente nei confronti degli Stati Uniti – proba- bilmente addirittura mantenute come standard. Nell’ambito delle misure immediate relative all’esame del sistema della sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 24 ottobre 2001 il Consiglio federale ha raccoman- dato di incrementare di 30 unità l’effettivo del personale del corpo di polizia della città di Berna addetto alla protezione delle ambasciate relativamente all’adempi- mento di obblighi di protezione di diritto internazionale. La Conferenza dei Direttori cantonali dei dipartimenti di giustizia e polizia ha approvato tale raccomandazione in data 8/9 novembre 2001. Secondo i primi accertamenti presso la città di Berna, il personale supplementare incaricato della protezione delle ambasciate potrebbe esse- re impiegato operativamente al più presto a partire dalla fine del 2002. Occorre per- tanto considerare che il servizio d’appoggio dev’essere mantenuto fino a tale data. Il Consiglio federale dovrà decidere al più tardi alla fine del mese di giugno 2003 se il
1964
servizio d’appoggio possa essere tolto oppure se unità dell’esercito debbano conti- nuare ad essere impiegate in servizio d’assistenza per compiti di sorveglianza nel- l’ambito della protezione delle ambasciate.
1.3 La decisione del Consiglio federale
del 7 dicembre 2001 In considerazione della situazione e della richiesta della città di Berna, il 7 dicembre 2001 il Consiglio federale ha deciso l’impiego di militari per la sorveglianza di rap- presentanze straniere sotto la responsabilità della Confederazione. La decisione del Consiglio federale del 7 dicembre 2001 ha il seguente tenore: 1. Il DDPS è autorizzato a impiegare militari di milizia per sgravare la polizia da compiti di sorveglianza per la protezione di rappresentanze straniere. L’impiego è prestato sotto forma di servizio d’appoggio.
2. Le formazioni di milizia sono assegnate al corpo di polizia della città di
Berna. 3. Il divisionario Luc Fellay, comandante della divisione territoriale 1, è nomi- nato comandante dell’impiego sussidiario di sicurezza.
4. L’effettivo della truppa impiegata a Berna comprende 200 persone al mas-
simo.
5. Il capo dello Stato maggiore generale riceve inoltre la competenza, previa
consultazione dell’Ufficio federale di polizia e su richiesta dei Governi can- tonali, di impiegare fino a 500 militari al massimo per appoggiare i corpi di polizia civili, nel caso in cui siano presentate altre richieste in relazione con gli eventi dell’11 settembre 2001 e le relative conseguenze. 6. Lo Stato maggiore generale è incaricato di elaborare l’ordine d’impiego e le regole d’impiego d’intesa con i corpi di polizia interessati e previa consulta- zione dell’Ufficio federale di polizia. 7. L’impiego dell’esercito termina al venir meno del rischio in materia di sicu- rezza in relazione con gli eventi dell’11 settembre 2001 e le relative conse- guenze.
8. Il DFGP è autorizzato a informare il Cantone e la città di Berna in merito
alla presente decisione. A complemento della sua decisione del 7 dicembre 2001, il Consiglio federale ha deciso il 13 febbraio 2002 che l’impiego dell’esercito durerà al massimo fino al 30 giugno 2003.
1.4 Necessità di un decreto federale
Conformemente all’articolo 67 della legge militare (LM; RS 510.10), alle autorità civili che ne fanno richiesta, le truppe possono fornire aiuto per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione (servizio d’appoggio). L’aiuto viene pre- stato soltanto nella misura in cui il compito è di interesse pubblico e le autorità civili
1965
non sono più in grado di far fronte ai loro compiti per mancanza di personale, di materiale o di tempo. L’effettivo attuale di corpo di polizia della città di Berna risulta sufficiente per l’esercizio normale e per brevi momenti di sovraccarico, ma non per un impiego di sorveglianza esteso e duraturo. Di conseguenza, dall’11 settembre 2001 la città di Berna deve sopportare un massiccio sovraccarico di lavoro per la sorveglianza delle ambasciate. A partire dal 5 ottobre 2001 sono stati inoltre impiegati 24 ore su 24 anche agenti della polizia cantonale e, dal 26 ottobre 2001, anche membri del con- cordato di polizia della Svizzera nord-occidentale. Dopo il 10 dicembre 2001, i cor- pi aderenti al concordato si sono visti nell’impossibilità di continuare ad appoggiare nella medesima misura il corpo di polizia della città di Berna. Alla luce di questi fatti occorre considerare che sono soddisfatte le condizioni per un impiego di formazioni dell’esercito in servizio d’appoggio in vista della sorveglian- za di rappresentanze straniere a Berna. Il Consiglio federale fonda la sua decisione sull’articolo 70 LM. Tale disposizione recita:
1 La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle
autorità civili spetta: a. al Consiglio federale; b. al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazio- ne e dello sport in caso di catastrofi in Svizzera.
2 Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o se l’impiego dura
più di tre settimane, l’Assemblea federale deve approvare l’impiego nella sessione successiva. Qualora l’impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto. Nel presente caso, la durata dell’impiego è superiore a tre settimane. Di conseguenza l’Assemblea federale deve approvare l’impiego nella prossima sessione.
1.5 Procedura preliminare
Il progetto legislativo concerne l’approvazione successiva delle misure ordinate con il decreto federale del 7 dicembre 2001 per l’impiego di formazioni dell’esercito in servizio d’assistenza. La decisione del Consiglio federale è la conseguenza delle ri- chieste di appoggio dei Cantoni di Ginevra e di Berna ed è stata presa d’intesa con loro. Poiché il progetto, che non ha conseguenze nel senso dell’articolo 1 capover- so 2 dell’ordinanza dell’11 giugno 1991 sulla procedura di consultazione (RS 172.062), riguarda in primo luogo i Cantoni menzionati in precedenza, l’esecuzione di una procedura di consultazione non è richiesta.
2 Parte speciale
Come esposto al numero 1.4, occorre approvare a posteriori un impiego di truppe per il servizio d’appoggio già ordinato dal Consiglio federale. Occorre considerare
1966
che, al momento in cui le Camere federali prenderanno una decisione, circa 200 mi- litari saranno impiegati in compiti di sorveglianza. A causa della situazione e dei suoi sviluppi, la decisione del Consiglio federale non è stata limitata nel tempo. L’impiego di truppe avviene come servizio d’appoggio. Il Consiglio federale ha sta- bilito che non è consentito impiegare contemporaneamente più di 700 militari. Per quanto riguarda la valutazione degli sviluppi nei prossimi mesi, è possibile rin- viare alle considerazioni di cui al numero 1.2. Secondo le informazioni attuali, oc- corre considerare che le rappresentanze straniere interessate saranno minacciate per alcuni mesi. Per tale motivo è stato deciso che l’impiego si sarebbe concluso sol- tanto dopo il venir meno del rischio per la sicurezza in relazione con gli eventi dell’11 settembre 2001 e le relative conseguenze. La situazione è sorvegliata e va- lutata in permanenza dagli organi competenti. Qualora la situazione si tranquilliz- zasse, il Consiglio federale ordinerebbe la conclusione dell’impiego dell’esercito.
3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale Per il previsto impiego sussidiario di sicurezza non vi saranno probabilmente spese supplementari. Esso sarà adempiuto conformemente alla tabella dei corsi da deter- minate truppe o da militari in ferma continuata per i quali in questo periodo è previ- sto il servizio d’istruzione. I militari necessari per la condotta presso il comando della divisione territoriale 1 prestano servizio a giorni singoli, che saranno compu- tati sul totale obbligatorio dei loro giorni di servizio. Il materiale supplementare sarà messo a disposizione della truppa dalla Confederazione. Queste spese sono irrile- vanti rispetto alle spese di un normale corso di ripetizione. Vi sarebbero ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale soltanto nel caso di una proroga del servizio per la truppa in fase d’impiego. Dal punto di vista attua- le, ciò sembra improbabile poiché l’impiego può essere coperto senza interruzione con le formazioni e i militari in ferma continuata previsti. In caso di oneri finanziari supplementari dovrebbero tuttavia essere richiesti crediti suppletivi.
4 Programma di legislatura
Il progetto non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 del 1° marzo 2000. Tuttavia il presente decreto sull’impiego dell’esercito per la protezione di rappresentanze straniere minacciate costituisce senza dubbio un im- portante obiettivo politico.
5 Forma dell’atto da adottare
Il presente decreto federale costituisce un atto singolo dell’Assemblea federale pre- visto espressamente da una legge federale (art. 173 cpv. 1 lett. h Cost.). Poiché non stabilisce una norma di diritto né sottostà a referendum, esso è definito decreto fede- rale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost., art. 4 cpv. 2 LRC).
1967