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Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati
del 30 gennaio 2002
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
30 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2002-0176 2381
Compendio
Già nel corso dei negoziati settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea (CE), il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto, una volta conclusi i nego- ziati e a titolo di parità di trattamento, a far beneficiare dei risultati conseguiti an- che gli Stati dell’AELS. L’Esecutivo ha confermato questa intenzione nel messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE. Nel giugno del 1999 l’AELS decise di sottoporre a revisione la propria Convenzio- ne istitutiva (Convenzione AELS) al fine di potenziare la cooperazione economica fra i suoi Stati membri. Gli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e la CE hanno costituito il punto principale di riferimento in occasione dei lavori di rielaborazione della Convenzione AELS. L’Accordo di emendamento della Convenzione AELS fu firmato a Vaduz il 21 giu- gno 2001. Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale sottopose al Parlamento il messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo, nonché gli atti per l’attuazio- ne del medesimo. Il 14 dicembre 2001, il Parlamento ha adottato l’intero pacchetto. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), che è stata adottata dal Parlamento il 23 giugno 2000 e che dovrebbe en- trare in vigore nella primavera del 2002 insieme agli accordi settoriali conclusi fra la Svizzera e la CE, va anch’essa adeguata alla Convenzione AELS. La parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri dell’AELS e di quelli degli Stati membri dell’Unione europea (UE) rende necessario un ampliamento del cam- po d’applicazione personale della legge sugli avvocati. Gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’AELS devono poter esercitare la loro professione in Svizzera secondo le medesime modalità di cui godono gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’UE. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone al Parlamento tale modifica della legge sugli avvocati.
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Messaggio
1 Parte generale
1.1 Emendamento della Convenzione AELS
Il 21 giugno 2001 è stato firmato a Vaduz l’Accordo di emendamento della Conven- zione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS). Il 12 settembre 2001, vi abbiamo sottoposto il messaggio concernente l’approvazio- ne di tale accordo1, nonché il disegno di una legge federale relativa alle disposizioni dell’Accordo concernenti la libera circolazione delle persone. In tale atto figurano le necessarie modifiche di una serie di leggi federali. Il 14 dicembre 20012, il Parla- mento ha adottato l’intero pacchetto. La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), che è stata adottata dal Parlamento il 23 giugno 20003 e che dovrebbe entra- re in vigore nella primavera del 2002 insieme agli accordi settoriali conclusi fra la Svizzera e la CE, va anch’essa adeguata alla Convenzione AELS.
1.2 Adeguamento della legge sugli avvocati
La legge sugli avvocati realizza in Svizzera la libera circolazione degli avvocati. Fondandosi sull’Accordo tra la Svizzera e la CE e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, disciplina anche le modalità essenziali della libera circo- lazione degli avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE)4. Visto che tale Accordo è stato ripreso nella Convenzione AELS, la legge sugli avvo- cati va adeguata di conseguenza. Il campo d’applicazione personale va esteso agli avvocati cittadini degli Stati membri dell’AELS. In linea di principio nulla osta a tale adeguamento, visto che il Parlamento ha già approvato l’emendata Convenzione AELS.
2 Parte speciale:
Commento alle singole disposizioni Disposizioni che vanno adeguate L’estensione del campo d’applicazione personale agli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’AELS rende necessario l’adeguamento di tutta una serie di altre dispo- sizioni della legge sugli avvocati. Considerato che in fondo si tratta unicamente di aggiungere le parole «o dell’AELS», un commento ci sembra superfluo: detta ag- giunta concerne l’articolo 10 capoverso 1 lettera b (Consultazione del registro) così come le sezioni 4 (Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri