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Messaggio relativo all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007)
Parte I: Revisione parziale della legge sull’agricoltura (LAgr) Parte II: Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004-2007 Parte III: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e della legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) nonché adeguamento delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC) in materia di diritti reali immobiliari Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) Parte V: Modifica della legge sulla protezione degli animali (LPDA)
del 29 maggio 2002
Onorevoli presidenti e consiglieri,
Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni relativi: – alla revisione parziale della legge sull’agricoltura (Parte I); – al decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004-2007 (Parte II); – alle modifiche della legge sul diritto fondiario rurale e della legge sull’affitto agricolo nonché all’adeguamento delle disposizioni del Codice civile svizze- ro in materia di diritti reali immobiliari (Parte III); – alla modifica della legge sulle epizoozie (Parte IV); – alla modifica della legge sulla protezione degli animali (Parte V).
Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
1999 P 99.3119 Rapporto concernente lo sdebitamento dell’agricoltura svizze-
ra (N 19.03.99, Kunz Josef)
1999 P 99.3121 Agevolazioni per gli agricoltori che intendono cessare
l’attività (N 19.03.99, Oehrli Fritz Abraham)
4208 2002-0703
1999 P 99.3123 Programma di riduzione dei costi per l’agricoltura svizzera
(N. 19.03.99. Brunner Toni)
1999 M 99.3207 Aiuti per la formazione e la riqualificazione professionale de-
gli agricoltori (N 18.05.99, Commissione dell’economia e dei tributi 98.069; S 16.12.99) 1999 P 99.3342 Termine d’attesa per i pagamenti diretti in caso di ripresa, da parte dei proprietari, dei terreni ceduti in affitto (N 18.06.99, Freund Jakob)
2000 P 99.3302 Nuovo orientamento dei pagamenti diretti nell’agricoltura
(N 17.06.99, Tschuppert Karl)
2000 P 99.3520 Garanzia della qualità per gli alimenti per animali
(N 16.11.99, Commissione dell’economia e dei tributi) 2000 P 00.3388 Contributi alle spese dei detentori di bestiame nelle regioni di montagna (N 23.06.00, Decurtins Walter)
2000 P 00.3498 Parità di trattamento tra gli agricoltori delle diverse zone
(N 04.10.00, Meyer Thérèse)
2001 P 99.3122 Moratoria in materia di oneri per l’agricoltura svizzera
(N 19.03.99, Binder Max)
2001 M 99.3209 Carne bovina dagli Stati Uniti. Divieto d’importazione
(N 31.05.99, Sandoz Marcel)
2001 M 00.3386 Determinazione del prezzo d’obiettivo del latte
(N 23.06.00, Kunz Josef)
2001 P 00.3719 OMC. Assicurare, nell’OMC, il consenso raggiunto in Svizze-
ra in materia agricola (N 14.12.2000, Eberhard Toni)
2001 P 00.3724 Agricoltura. Ordinanza sui pagamenti diretti. Superfici di
compensazione ecologica. Computo delle superfici per gli alberi, segnatamente gli alberi da frutto ad alto fusto (N 14.12.00, Eberhard Toni)
2001 P 00.3736 Ricerca per la lotta biologica contro il fuoco batterico
(N 15.12.00, Genner Ruth)
2001 P 01.3072 Conversione dei debiti dell’agricoltura svizzera
(N 14.03.2001, Bader Elvira)
2001 P 01.3080 Conversione dei debiti dell’agricoltura svizzera
(N 14.03.2001, Büttiker Rolf) 2001 P 01.3298 Rilevamento degli effettivi di bestiame a fini statistici e per il versamento di pagamenti diretti (N 14.06.2001, Decurtins Walter)
2002 P 00.3456 Opportunità per l’agricoltura biologica
(N 26.09.2002, Baumann Ruedi)
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Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Compendio sulla politica agricola 2007
La nozione di «Politica agricola 2007» (PA 2007) si riferisce al futuro prossimo della politica agricola. Il 2007 è infatti l’ultimo anno compreso nel prossimo invo- lucro finanziario quadriennale per l’agricoltura. Per quanto concerne l’obiettivo perseguito «più mercato e più ecologia», il bilancio intermedio del nuovo orientamento della politica agricola è in linea di massima po- sitivo. L’agricoltura percorre la via della sostenibilità. Non vi è quindi nessun moti- vo per modificare le linee generali e gli obiettivi della politica agricola 2002 (PA 2002). L’articolo costituzionale sull’agricoltura (art. 104 Cost.) rimane esauriente e determinante. A differenza delle riforme sostanziali e radicali dell’ultimo decen- nio, in questo pacchetto di revisioni si tratta di proseguire coerentemente lungo la via tracciata dalla PA 2002 e di ottimizzare il processo di adeguamento in corso in funzione degli obiettivi, delle mutate condizioni quadro e delle sfide che l’agricoltura dovrà affrontare. Fra queste, sarà fondamentale l’imperativo di mi- gliorare ulteriormente la competitività del settore agroalimentare svizzero in un contesto di sostenibilità e di multifunzionalità. Il bilancio intermedio della PA 2002 e le nuove sfide che si annunciano evidenziano la necessità di intervenire, con pacchetti di provvedimenti, in cinque settori: (1) consolidamento delle quote di mercato in una situazione di concorrenza più difficile, in particolare mediante un disciplinamento più flessibile del mer- cato lattiero; (2) potenziamento, mediante un ampliamento del margine di manovra della ca- pacità operativa delle aziende; (3) mantenimento di posti di lavoro nelle zone rurali, mediante una migliore sintonia tra gli strumenti di politica agricola e la politica regionale; (4) processo di adeguamento strutturale socialmente sostenibile, mediante spe- cifiche misure collaterali; (5) rafforzamento della fiducia dei consumatori nelle derrate alimentari, me- diante un’ulteriore promozione della qualità e della sicurezza, nonché un miglior sfruttamento del potenziale degli strumenti di politica agricola esi- stenti per un’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali. L’attuazione di questi provvedimenti presuppone la modifica delle seguenti leggi: legge sull’agricoltura (LAgr), legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) e legge sull’affitto agricolo (LAAgr), diritti reali immobiliari nel Codice civile svizzero (CC), legge sulle epizoozie (LFE) e legge sulla protezione degli animali (LPDA). Nel contempo, il Consiglio federale sottopone al Parlamento il disegno di decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004- 2007. I provvedimenti di politica agricola e il loro finanziamento sono interdipen- denti. Le proposte di revisione parziale della legge sull’agricoltura si fondano sui lavori preliminari della Commissione consultiva per l’agricoltura (di seguito Commissio-
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ne consultiva) e di tre gruppi di lavoro come pure sui risultati della valutazione dello strumentario di politica agricola. La PA 2007 si prefigge principalmente di rendere ancora più flessibile il disciplinamento del mercato lattiero con un progres- sivo abbandono del contingentamento del latte. I provvedimenti di politica strutturale previsti nella legge sul diritto fondiario ru- rale (LDFR) e nella legge sull’affitto agricolo (LAAgr) sono stati allentati in con- comitanza con l’emanazione della nuova legge sull’agricoltura (PA 2002). L’esperienza dimostra tuttavia che occorre armonizzare maggiormente la LDFR e la LAAgr con gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura. Al centro di tale ri- forma vi è la definizione di azienda agricola. È inoltre necessario armonizzare la definizione di tempo di lavoro nei diversi campi d’applicazione dell’agricoltura senza tuttavia giungere a un inasprimento delle disposizioni in materia. Di riflesso, vi saranno ripercussioni sulle disposizioni relative ai diritti immobiliari reali del CC (art. 678 e 746). L’epidemia di afta epizootica in Gran Bretagna e i suoi effetti su diversi altri Paesi europei hanno posto in evidenza la necessità di istituire le basi legali affinché in futuro in caso di minaccia di epidemia ad elevato potenziale di contagio del bestia- me svizzero sia possibile vietare immediatamente i trasporti, i mercati e le esposi- zioni di animali. Inoltre, si propone una base legale per finanziare l’eliminazione di scarti di carne imposta dall’ESB. In vista del coordinamento dei controlli, l’Ufficio federale competente deve poter impartire istruzioni ai Cantoni riguardo ai controlli da effettuare. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica della LPDA, la macellazione dei mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento resta vietata. Questo tipo di macellazione è tuttavia parte integrante delle regole religiose delle comunità islamica e israelita. Per poter continuare a garantire il lo- ro approvvigionamento di carne, occorre quindi sancire nella LPDA l’autorizza- zione di importare carne di animali macellati ritualmente (carne kosher e carne halal). La PA 2007 è stata sottoposta in consultazione ai Cantoni, ai partiti politici e alle cerchie interessate. L’orientamento dello sviluppo della politica agricola fondato su cinque settori di intervento ha raccolto un ampio consenso. In singoli settori, le opinioni sono discordi. Il presente messaggio tiene ampiamente conto delle princi- pali obiezioni formulate senza tuttavia modificare l’orientamento. Secondo l’articolo 6 Lagr, i mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice. Il pre- sente messaggio propone di stabilire per gli anni dal 2004 al 2007 i seguenti invo- lucri finanziari: – miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 1 129 mio di fr. – produzione e smercio 2 946 mio di fr. – pagamenti diretti 10 017 mio di fr. Complessivamente i tre involucri finanziari proposti ammontano a 14 092 milioni di franchi. Rispetto all’avamprogetto posto in consultazione, gli stanziamenti sono ri-
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dotti di 288 milioni di franchi per rispettare il freno all’indebitamento secondo l’articolo 126 Cost. Secondo l’articolo 187 capoverso 13 LAgr, i provvedimenti previsti nel Titolo se- condo, mediante i quali la Confederazione impiega mezzi finanziari per sostenere il mercato, devono essere valutati cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge. Il termine di cinque anni scade il 31 dicembre 2003 e il 30 aprile 2004 per il latte. Con le spiegazioni del presente messaggio (in particolare la Parte II), il Consiglio federale fornisce le basi per questa valutazione. Gli adeguamenti legislativi entrano in vigore simultaneamente ai nuovi involucri fi- nanziari per l’agricoltura, il 1° gennaio 2004.
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Indice del messaggio Pag.
Messaggio relativo all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007) 4208 Compendio sulla politica agricola 2007 4211 Indice del messaggio 4214
Parte I: Revisione parziale della legge sull’agricoltura (LAgr) 4215 Indice della Parte I 4353 Modifica della legge sull’agricoltura (disegno) 4357
Parte II: Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004-2007 4370 Indice della Parte II 4423 Decreto federale per lo stanziamento di mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004-2007 (disegno) 4426
Parte III: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e della legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) nonché adeguamento delle disposizioni del Codice civile svizzero (CC) in materia di diritti reali immobiliari 4427 Indice della Parte III 4443 Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (disegno) 4444 Modifica della legge federale sull’affitto agricolo (disegno) 4448 Modifica del Codice civile svizzero (disegno) 4452
Parte IV: Modifica della legge sulle epizoozie (LFE) 4453 Indice della Parte IV 4463 Modifica della legge sulle epizoozie (disegno) 4464
Parte V: Modifica della legge sulla protezione degli animali (LPDA) 4466 Indice della Parte V 4470 Modifica della legge sulla protezione degli animali (disegno) 4471
Allegato 4472 Abbreviazioni 4494
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