Parere del Consiglio federale sul rapporto della Commissione di redazione del 1° maggio 2002 concernente la legge federale che rettifica il decreto federale concernente il controllo degli espianti (art. 20 e 33)
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Iniziativa parlamentare della Commissione di redazione Legge federale che rettifica il decreto federale concernente il controllo degli espianti (art. 20 e 33); procedura secondo l’art. 33 cpv. 2 della legge sui rapporti fra i Consigli Rapporto della Commissione di redazione del 1° maggio 2002 Parere del Consiglio federale
del 29 maggio 2002
Onorevoli presidenti e consiglieri,
ci pregiamo sottoporvi il nostro parere in merito al rapporto del 1° maggio 2002 della Commissione di redazione, riguardante la legge federale che rettifica il decreto federale concernente il controllo degli espianti (art. 20 e 33); procedura secondo l’articolo 33 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.
29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4936 2002-1168
Parere
1 Situazione iniziale
Negli ultimi anni il decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo de- gli espianti (RS 818.111) è stato modificato da una parte per il tramite della legge federale dell’8 ottobre 1999 riguardante la modifica del decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (qui di seguito denominato disegno di revisione) e, dall’altra, con la legge federale del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21). In entrambi i casi, nell’articolo 20 è stata introdotta una nuova regolamentazione come capoverso 3. Nonostante nel messaggio del 1° marzo 1999 concernente la legge sugli agenti terapeutici fosse stata indicata la necessità di un adeguamento delle nuove disposizioni introdotte con lo stesso nume- ro di capoverso, tale adeguamento è stato inavvertitamente tralasciato a causa dello svolgimento in parte parallelo delle procedure legislative di entrata in vigore. Dal momento che ad entrambe le disposizioni è stato conferito lo stesso numero di capoverso e considerato che con la modifica del 15 dicembre 2000 del decreto fede- rale tramite la legge sugli agenti terapeutici non è più stato possibile mettere in evi- denza sul piano redazionale che si trattava di un nuovo (e quindi aggiuntivo) capo- verso, il 1° gennaio 2002, con l’entrata in vigore della legge federale sugli agenti te- rapeutici, l’articolo 20 capoverso 3 del disegno di revisione dell’8 ottobre 1999, in vigore dal 1° luglio 2001, è stato sostituito. Solo dopo l’entrata in vigore della legge sugli agenti terapeutici, l’Ufficio federale della sanità pubblica si è accorto di questa svista e ha presentato alla Commissione di redazione una domanda di rettifica. Quest’ultima, dopo esame della richiesta, ha deciso di eseguire la rettifica del decreto federale concernente il controllo degli espianti secondo la procedura prevista dall’articolo 33 capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consigli.
2 Parere del Consiglio federale
Nel suo rapporto la Commissione di redazione stabilisce che nel caso presente si tratta di un adeguamento reso necessario da una lacuna di tecnica legislativa prima dell’entrata in vigore, e quindi di una palese svista, imputabile allo svolgimento pa- rallelo delle due procedure legislative e di entrata in vigore. Il Consiglio federale concorda in sostanza con questa valutazione. Per tutta la durata delle discussioni parlamentari riguardanti la legge sugli agenti terapeutici era chiaro per tutti che l’articolo 20 capoverso 3 da introdurre nel decreto federale per il tra- mite della legge sugli agenti terapeutici non dovesse modificare o addirittura sosti- tuire la disposizione con lo stesso numero di capoverso del disegno di revisione dell’8 ottobre 1999. È anche chiaro dal profilo materiale che queste due disposi- zioni, disciplinando diverse fattispecie, si completano a vicenda. Nel messaggio del 1° marzo 1999 concernente la legge sugli agenti terapeutici si in- dica la necessità di un adeguamento riguardante l’articolo 20 capoverso 3 (FF 1999 3075). Tuttavia, al momento delle discussioni parlamentari e dell’adozione, il 15 di- cembre 2000, della legge sugli agenti terapeutici, anche da parte dell’Ufficio fede-
rale della sanità pubblica non era più stato segnalato che il numero di capoverso della relativa disposizione contenuta nella legge sugli agenti terapeutici doveva esse- re sistematicamente adeguato al complemento dell’articolo 20, nell’ambito del dise- gno di revisione dell’8 ottobre 1999. A questo proposito è necessario aggiungere che, il 15 dicembre 2000, il disegno di revisione dell’8 ottobre 1999 non era ancora entrato in vigore. Era perciò ancora possibile scegliere in quale sequenza sarebbero dovute entrare in vigore entrambe le leggi e quale delle due disposizioni avrebbe dovuto essere identificata come capoverso 3 o 4. Per l’unificazione ora necessaria degli atti legislativi è obiettivamente e sistema- ticamente corretto introdurre nuovamente l’articolo 20 capoverso 3 indicato dal di- segno di revisione dell’8 ottobre 1999 come capoverso 3 e identificare il capoverso introdotto dalla legge sugli agenti terapeutici come capoverso 4. Inoltre, affinché la disposizione penale sul trasferimento di espianti animali riacquisti la chiarezza ori- ginale, è necessario inserire nuovamente il rinvio all’articolo 18a presente nell’ar- ticolo 33 capoverso 1 lettera a della Raccolta sistematica del diritto federale. Approviamo il progetto di legge proposto dalla Commissione di redazione. Pro- poniamo tuttavia le seguenti precisazioni (evidenziate qui di seguito in corsivo):
ad art. 1 Il decreto federale del 22 marzo 19961 concernente il controllo degli espianti è mo- dificato come segue:
ad art. 2
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore un giorno dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
(Motivazione: l’articolo 33 capoverso 2 LRC indica solo che la legge entra in vigore un giorno dopo la scadenza del termine di referendum. Nonostante sia molto poco probabile che venga lanciato il referendum, questa possibilità deve comunque essere contemplata nella formula di entrata in vigore.) Dal punto di vista redazionale, nell’articolo 33, dopo la lettera a, devono essere can- cellati i segni finali, così come i tre punti.
1 RS 818.111