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Iniziativa parlamentare. Gli animali nell'ordinamento giuridico svizzero (Iniziativa Marty). Rapporto del 25 gennaio 2002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. Parere del Consiglio federale

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Iniziativa parlamentare Gli animali nell’ordinamento giuridico svizzero (Iniziativa Marty)

Rapporto del 25 gennaio 2002 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale

del 27 febbraio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Conformemente all’articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consi- gli (LRC, RS 171.11) vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto e alle proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, del 25 gennaio 2002 (FF 2002 3734), che chiedono d’introdurre nel Codice civile un nuovo articolo di principio (art. 641a) secondo cui gli animali non sono cose e non sono sottoposti alle disposizioni concernenti le cose, salvo disposizioni contrarie. Questo articolo, che è essenzialmente dichiaratorio, tiene conto della nuova sensibi- lità della popolazione nei confronti degli animali e del fatto che essi costituiscono una categoria giuridica speciale. Inoltre, la commissione chiede di integrare svariate altre nuove disposizioni nel Co- CC) e nel Codice delle obbligazioni (art. 42 cpv. 3, 43 cpv. 1bis CO), nonché di ade- guare il Codice penale (art. 110 n. 4bis e 332 CP) e la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (art. 92 n. 1a LEF).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

27 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-0674 5207

Parere

1 Situazione iniziale

L’iniziativa parlamentare «Gli animali nell’ordinamento giuridico svizzero» è stata depositata il 22 dicembre 1999 dal consigliere agli Stati Dick Marty, dopo che il 13 dicembre 1999 il Consiglio nazionale, con 73 voti contro 58, aveva rifiutato di en- trare in materia sul progetto elaborato dalla sua Commissione degli affari giuridici sulla base delle iniziative parlamentari di François Loeb «L’animale, essere vivente» (92.437) e di Suzette Sandoz «Animali vertebrati. Disposizioni particolari» (93.459)1. L’iniziativa parlamentare Marty ha ripreso testualmente il progetto della Commis- sione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, compresa la proposta di mino- ranza. Il 20 settembre 2000, in occasione dell’esame preliminare, il Consiglio degli Stati ha deciso, con 30 voti contro 3, di dare seguito all’iniziativa parlamentare Marty, se- guendo la proposta della sua commissione. Successivamente, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha elaborato un progetto che soddisfaceva tutte le richieste dell’iniziativa e riprendeva l’essenziale del suo contenuto materiale. La commissione, con 12 voti contro 0, senza astensioni, propone di approvare le modifiche di legge presentate. Essa sottopone un progetto come controprogetto indi- retto alle iniziative popolari «per un migliore statuto giuridico degli animali (Inizia- tiva per gli animali)» e «Gli animali non sono cose!» (01.0282).

2 Parere del Consiglio federale

2.1 Approvazione di principio del progetto

Sotto il profilo materiale, il progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati corrisponde, sostanzialmente, al progetto summenzionato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Dato che ci siamo già pronunciati in merito a quest’ultimo progetto3, limiteremo il nostro parere circa il progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati a un ap- prezzamento di principio e a qualche osservazione. Noi riteniamo tuttora che la sensibilità della popolazione nei confronti dell’animale sia cambiata e che lo statuto giuridico di quest’ultimo debba essere migliorato. Per questo motivo approviamo in particolare il nuovo articolo di principio (art. 641a CC), il quale sancisce che gli animali non sono cose, pur tenendo presente che il di- ritto civile – contrariamente al diritto pubblico – può offrire soltanto un modesto contributo alla protezione degli animali.

2.2 Osservazioni relative alle singole disposizioni

Approviamo la modifica proposta nel diritto successorio (art. 482 cpv. 4 [nuovo], CC), secondo cui la liberalità per disposizione a causa di morte a favore di un ani- male è considerata onere di prendere cura dell’animale in modo appropriato. Siamo parimenti favorevoli alla nuova disposizione (art. 641a CC) che prevede che gli animali non sono cose e sono sottoposti alle disposizioni concernenti le cose sol- tanto nella misura in cui non esistono disposizioni contrarie. Approviamo anche il nuovo articolo 651a CC il quale prevede che il giudice, in caso di scioglimento della comproprietà (o della proprietà comune, cfr. art. 654 cpv. 2 CC) a cui appartiene un animale, può riconoscere la proprietà di un animale che vive in ambiente domestico e non viene tenuto a scopo patrimoniale o di guadagno, alla parte che, in virtù dei criteri applicati in materia di protezione degli animali, offre la miglior soluzione per l’animale. L’articolo corrisponde – a prescindere dalle modifi- che redazionali – a quello che abbiamo sottoposto al Consiglio nazionale come al- ternativa alla proposta di allora della Commissione degli affari giuridici del Consi- glio nazionale. Presenta il vantaggio di impedire il trasferimento giudiziario della proprietà unica esistente da una persona (ad es. un coniuge) a un’altra (ad es. l’altro coniuge) escludendo in tal modo una «espropriazione di diritto privato». Il disciplinamento proposto per gli animali trovati è approvato (art. 720a, 722 Sosteniamo la nuova disposizione (art. 42 cpv. 3 CO) sulla determinazione del dan- no risultante dalle spese di trattamento di un animale. Tanto più che, contrariamente alla proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, non contiene più il rimando – superfluo – al principio della buona fede. Possiamo parimenti approvare la nuova norma (art. 43 cpv. 1bis CO) che prevede che, in caso di ferimento o di uccisione di un animale, nel calcolo del risarcimento del danno si può tener conto del valore sentimentale che l’animale aveva per il suo detentore o i parenti di quest’ultimo. Tuttavia, occorre rilevare che tale disposizione rischia di annullare la distinzione tra risarcimento del danno e indennizzo per ripara- zione morale (art. 49 CO). La proposta definizione legale nel Codice penale (art. 110 n. 4bis [nuovo] CP) e la

minaccia di una multa per l’omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite (art. 332 CP) sono approvate. Gli animali che vivono in ambiente domestico e non sono tenuti a scopo patrimo- niale o di guadagno hanno poche probabilità di trovare un acquirente in una realiz- zazione forzata; di conseguenza, sono raramente pignorati. Per questo motivo la disposizione (art. 92 n. 1a [nuovo] LEF) che prevede che tali animali sono impigno- rabili non dovrebbe avere ripercussioni sulla pratica. Tuttavia, possiamo approvare tale norma.

3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale, rapporto con il diritto europeo e costituzionalità Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale, il rap- porto con il diritto europeo e la costituzionalità, aderiamo al rapporto della commis- sione.

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