Lexipedia

Iniziativa parlamentare. Obbligo di formazione professionale per società di servizi in concessione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti ferroviari. Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N)

99.450

Iniziativa parlamentare Obbligo di formazione professionale per società di servizi in concessione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti ferroviari Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N)

del 13 agosto 2001

Onorevole presidente e consiglieri,

Conformemente all’articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo contemporaneamente per parere al Consiglio federale. La Commissione propone di approvare il progetto di atto legislativo allegato. Una minoranza della Commissione (Binder, Engelberger, Estermann, Polla, Schenk, Theiler, Vaudroz René, Weigelt) propone di non entrare in materia su detto progetto di atto legislativo.

13 agosto 2001 In nome della Commissione: Il presidente, Duri Bezzola

2001-2072 5235

Compendio

L’iniziativa parlamentare (99.450) domanda di modificare la legge federale sulle poste, la legge sulle telecomunicazioni e la legge sul trasporto di viaggiatori, in modo che le imprese concessionarie in questi tre settori siano tenute a offrire la possibilità di effettuare una formazione professionale di base e di seguire un perfe- zionamento a fini professionali. Le imprese interessate beneficeranno di un termine transitorio di tre anni a contare dall’entrata in vigore della nuova legge per inizia- re la formazione del primo apprendista. Il 24 marzo 2000, con 107 voti contro 60, il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa. In occasione della sessione estiva 2000, l’oggetto è stato di nuovo af- fidato alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio na- zionale. Quest’ultima si è riunita a cinque riprese onde elaborare un progetto di decisione e ha avviato una procedura di consultazione presso le imprese diretta- mente interessate. Visti i risultati della stessa, la Commissione ha approvato, il 13 agosto 2001, con 13 voti contro 8 e 2 astensioni, il presente progetto di atto le- gislativo. Una minoranza della Commissione (Binder, Engelberger, Estermann, Polla, Schenk, Theiler, Vaudroz René, Weigelt) propone di non entrare in materia su questo progetto.

Messaggio

1 Genesi

1.1 Contenuto dell’iniziativa e motivazione dell’autore

Il 30 settembre 1999, il consigliere nazionale Rudolf Strahm depositava un’inizia- tiva parlamentare. Essa chiede che le concessioni di esercizio nel settore delle infra- strutture pubbliche (telecomunicazioni, posta, ferrovie) vengano accordate a condi- zione che le società in concessione, incluse quelle del settore privato, si assumano l’obbligo della formazione professionale. Questa nuova condizione deve obbligare i fornitori di servizi che hanno già ottenuto una concessione o intenzionati a ottenerne una nei campi delle telecomunicazioni, dei trasporti ferroviari e dei servizi postali, a offrire un numero sufficiente di posti di formazione. Nella sua motivazione, l’autore dell’iniziativa sottolinea che in Svizzera la forma- zione professionale è uno degli obblighi del sistema economico nei confronti della popolazione. L’offerta di posti di apprendistato deve essere considerata in un certo senso come una componente dei servizi pubblici. La liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni ha portato alla luce una lacu- na nelle condizioni di rilascio delle concessioni. Mentre Swisscom offre ancora 800 posti di apprendistato, di cui più della metà nei settori dell’informatica e dell’elettro- nica, le nuove società in concessione Diax, Sunrise e Orange non compiono alcuno sforzo nella formazione, facendo così economia a scapito di altre aziende e società di servizi. Eppure, sul mercato svizzero del lavoro mancano 20000 informatici qua- lificati di ogni livello e l’associazione di categoria «Pro Telecom» denuncia la man- canza di specialisti come grave ostacolo alla crescita economica. Quanto alle altre società in concessione nel settore privato, cioè nel settore della po- sta (Parcel e Mail services) e delle ferrovie (beneficiari della riforma delle ferrovie), si constatano al momento meno difficoltà, ma per il futuro si prospetta uno squili- brio tra il concessionario di diritto pubblico e le aziende in concessione dell’econo- mia privata. Empiricamente si può affermare che per ogni 100 occupati a tempo pieno sono ne- cessari 6 posti di apprendistato per poter garantire anche in futuro il sistema duale della formazione professionale. La presente iniziativa vuole attribuire al Consiglio federale la facoltà di prescrivere per le società in concessione un numero minimo di

posti di apprendistato. In tale contesto sarà necessario tenere conto della situazione sul mercato del lavoro e della domanda di specialisti. È da supporre che già solo sulla base dell’attribuzione di tale competenza le società di un determinato settore economico decidano volontariamente le norme minime in materia di formazione. L’iniziativa implica, secondo il parere del suo autore, un riesame e un adeguamento della procedura per il rilascio delle concessioni in relazione alle seguenti leggi: – legge sulle telecomunicazioni, RS 784.10, articoli 6, 15 e 23 (indispensa- bile);

– legge sulle ferrovie, RS 742.101, articolo 9 (auspicabile); – legge sulle poste, RS 783.0, articolo 5 (all’occorrenza). Al momento della fissazione delle procedure per il rilascio delle concessioni, il legi- slatore non ha respinto la disposizione che istituisce l’obbligo della formazione professionale, ma l’ha dimenticata. La presente iniziativa parlamentare verrebbe pertanto a colmare tale lacuna. Resta sottinteso che bisognerebbe ugualmente attri- buire ai Cantoni una equivalente competenza nell’ambito della nuova legge sul mer- cato dell’energia elettrica.

1.2 Esame preliminare

Il 14 febbraio 2000, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni ha sen- tito l’autore dell’iniziativa e ha iniziato l’esame preliminare. Alla stessa data, essa ha deciso con 13 voti contro 4 e 5 astensioni di dar seguito all’iniziativa. La maggioranza della Commissione ha motivato la propria posizione come segue: la mutazione strutturale nel campo dell’informazione, che ha conosciuto una moltipli- cazione delle capacità di trattamento dell’informazione per 10 000 in un periodo di 25 anni, richiede misure di sostegno. La liberalizzazione delle tre imprese della Confederazione e le soppressioni di posti che ha comportato hanno d’altronde con- siderevolmente scosso la fiducia dei lavoratori e delle regioni interessati. Soltanto una compensazione adeguata delle ripercussioni negative può attualmente ristabilire la fiducia della popolazione. Questa fiducia è una condizione necessaria in vista delle prossime tappe della liberalizzazione. In caso contrario, tutti gli altri processi di liberalizzazione, segnatamente sul mercato dell’energia elettrica, susciteranno una forte opposizione. La maggioranza della Commissione è del parere che, nel campo dell’informatica, anche creando un numero elevato di posti di apprendistato nel corso dei prossimi anni, la domanda, che continua ad aumentare, non potrà essere soddisfatta abbastan- za rapidamente. È pertanto giustificato prendere misure legislative per assicurare un numero sufficiente di posti di formazione. D’altronde, l’intervento induce le nuove imprese a creare posti di apprendistato e a contribuire così al mantenimento del si- stema duale della formazione professionale. Un collaboratore che ha seguito un ap- prendistato professionale è capace di perfezionarsi e di adeguarsi a nuove condizioni di lavoro. Il mercato dei posti di apprendistato è un buon esempio di mercato che non riesce ad autoregolarsi: nel settore secondario, troppe persone che hanno com- piuto una formazione non trovano lavoro mentre, nel settore terziario, la formazione professionale è insufficiente. Come mostra l’esperienza, le aziende che offrono posti di apprendistato e i vari settori implicati non sono in grado di pianificare da sé l’offerta di posti di apprendistato a lungo termine. Inoltre, l’iniziativa non pone al- cun problema dal punto di vista della politica economica. Al contrario, sottoponen-

do tutti i concorrenti alle stesse condizioni in materia di formazione e obbligandoli ad assumere le stesse responsabilità, favorisce una vera concorrenza. È necessario legiferare puntualmente in questo campo in cui si tratta di colmare una lacuna in materia di disciplinamento e di creare le stesse condizioni per tutti i concorrenti.

La maggioranza della Commissione è tuttavia del parere che sia necessario accorda- re un termine transitorio alle nuove imprese per permetter loro di creare l’infra- struttura indispensabile a una formazione professionale di qualità. D’altronde, il di- sciplinamento non deve limitarsi ai soli posti di apprendistato. Esso deve applicarsi in modo generale a tutti gli obblighi in materia di formazione, segnatamente anche alle riqualificazioni professionali. La minoranza della Commissione ha motivato la sua posizione sottolineando che l’intervento è inopportuno e prematuro. Essa ha ricordato i due decreti sui posti di apprendistato che permettono di promuovere la creazione di posti di apprendistato per mezzo di sussidi, di un miglioramento dell’informazione e di campagne di pro- mozione. La minoranza è del parere che finora la politica in materia di apprendistato sia risultata convincente e adeguata e che non occorra legiferare per il momento. La minoranza ritiene che occorra aspettare di poter consultare le statistiche sulla formazione. Queste cifre mostreranno i campi in cui potrebbero mancare specialisti formati, permetteranno di comprendere le ragioni di questa situazione e di determi- nare le misure per rimediarvi. Soltanto dopo questi esami preliminari sarà possibile determinare se la creazione di posti di apprendistato sia il miglior modo di risolvere il problema o se occorra intervenire ad altri livelli, segnatamente a livello della for- mazione universitaria. Inoltre, i fornitori di servizi di cui trattasi dispongono sol- tanto di un piccolo numero di collaboratori in Svizzera e non hanno né la grandezza né la struttura adeguata per formare correttamente gli apprendisti. La minoranza della Commissione pensa che altre imprese, segnatamente quelle che sviluppano e quelle che utilizzano software, abbiano pure interesse a offrire posti di apprendistato nel campo informatico e che possano parimenti essere sottoposte all’obbligo in ma- teria di posti di formazione. La minoranza della Commissione è del parere che lo Stato non debba intervenire sull’offerta di posti di formazione. In generale, in Svizzera i posti di apprendistato non mancano. Tutti i settori economici in piena crescita devono lottare contro la mancanza di manodopera. L’aumento della domanda comporta salari migliori; que-

sto ha automaticamente la conseguenza di attirare un numero maggiore di candidati a una formazione nei settori di cui trattasi. L’economia ha provato che è interessata a offrire posti di apprendistato. Tuttavia, per quanto concerne i nuovi settori economi- ci, il processo di formazione deve mettersi in moto. Fino a poco tempo fa, imprese come Sunrise e Diax non sarebbero state in grado di offrire posti di apprendistato poiché sono presenti in Svizzera soltanto da due anni. Il fatto che una società che non sa se sopravvivrà su un nuovo mercato non proponga subito posti di formazione testimonia piuttosto di un certo senso di responsabilità. È sbagliato voler obbligare con la coercizione le imprese a offrire posti di apprendistato. Un siffatto obbligo di- scriminerebbe determinate imprese e potrebbe scoraggiare società che volessero sta- bilirsi in Svizzera. I posti di apprendistato creati nel corso di questi ultimi anni nel quadro di programmi di incoraggiamento hanno mostrato che un sistema di incentivi è molto più flessibile e almeno altrettanto efficace di un obbligo. Per queste ragioni, la minoranza della Commissione propone di non dar seguito all’iniziativa. La Commissione ha parimenti deciso, con 19 voti contro 3 e un’astensione, di pro- porre al Consiglio di accogliere la mozione “Campagna di riorientamento professio- nale nel settore dell’informatica” (00.3005) che domanda alla Confederazione di

lanciare un’offensiva di riqualificazione professionale, limitata nel tempo; lo scopo di quest’ultima sarebbe di creare competenze supplementari nei campi dell’informa- tica e di permettere di ovviare alla considerevole mancanza di specialisti in materia. Si tratta segnatamente di formare specialisti per la concezione, la realizzazione, l’integrazione, l’esame e la gestione di software e di procedure. Si tratta in particola- re di fare maggiori sforzi per aumentare la proporzione delle donne nel settore in- formatico: in Svizzera detta proporzione è soltanto del 4 per cento mentre può rag- giungere il 50 per cento all’estero. A differenza dell’iniziativa parlamentare Strahm, la mozione non domanda la creazione di posti di formazione, bensì la riqualificazio- ne professionale di specialisti di settori economici poco promettenti per poterli im- piegare il più rapidamente possibile nel campo dell’informatica.

1.3 Deliberazioni del Consiglio nazionale

Il 24 marzo 2000, il Consiglio nazionale ha deciso, con 107 voti contro 60, di dar seguito all’iniziativa. I deputati favorevoli all’iniziativa hanno rilevato l’eccedenza della domanda di posti di apprendistato nel campo informatico e il fatto che la man- canza di specialisti costituisce un freno alla crescita per l’industria del futuro. La maggior parte della manodopera informatica proviene dal sistema duale della forma- zione professionale; pertanto è indispensabile prendere misure immediate per poter almeno ottenere, fra alcuni anni, l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di informatici qualificati. La mozione della Commissione è stata accolta dal Consiglio nazionale con 126 voti contro 41. Il 28 settembre 2000, il Consiglio degli Stati l’ha accolta all’unanimità sotto forma di un postulato dei due Consigli. Il Consiglio degli Stati ha scelto la forma meno vincolante del postulato poiché considerava un’offensiva di riqualifica- zione professionale non più d’attualità su un mercato così dinamico.

1.4 Elaborazione di un progetto

Nel corso della sessione estiva 2000, l’iniziativa parlamentare è stata di nuovo asse- gnata alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazio- nale. Nella sua seduta del 14 agosto 2000, la Commissione ha istituito una sotto- commissione composta di cinque membri (Simoneschi, Fehr H. J., Föhn, Theiler, Vollmer), incaricata di elaborare un progetto e di sottoporlo alle imprese interessate. Questa Commissione, che si è riunita a cinque riprese, ha elaborato, con il sostegno dell’Amministrazione, un progetto di modifica della legge sulle poste, della legge sulle telecomunicazioni e della legge sul trasporto di viaggiatori. Si è trattato anche di coordinare le disposizioni con la nuova legge sulla formazione professionale. La Commissione ha poi sottoposto questo progetto a una specifica cerchia di interessati, nell’ambito di una breve consultazione.

1.5 Considerazioni della Commissione

La maggioranza della Commissione aderisce al progetto elaborato dalla sottocom- missione, sottolineando l’importanza per la Svizzera del mantenimento di un sistema di formazione duale. Se non si prendono misure adesso, è chiaro che i futuri specia- listi in informatica saranno formati unicamente nelle scuole; questo metterà fonda- mentalmente in questione il sistema duale. Pertanto anche le imprese estere, che di- spongono di esperienze diverse, devono contribuire alla formazione degli apprendi- sti. Inoltre, il periodo transitorio di tre anni permette anche alle PMI o alle imprese recentemente create di avere il tempo di prepararsi a questa riforma. La maggioranza della Commissione ritiene inoltre che la formulazione scelta, potestativa, sia perfet- tamente adeguata poiché, abilitando il Consiglio federale a intervenire in caso di veri e propri inconvenienti, permette di evitare una iperregolamentazione. Questa nuova competenza attribuita al Governo deve soprattutto indurre le imprese interessate a formare un numero maggiore di apprendisti. D’altronde, la maggioranza della Commissione è del parere che un obbligo generalizzato di formazione possa contri- buire a una concorrenza leale, poiché le condizioni sono le stesse per tutti gli attori del mercato. Essa sottolinea infine che il modo di procedere è stato concordato e co- ordinato con la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura. Una minoranza della Commissione rifiuta di entrare in materia su questo progetto, poiché per essa non è necessario che la Confederazione intervenga. Essa ritiene che invece di introdurre un disciplinamento inutile, sia meglio accordare più tempo alle imprese di questo settore in forte crescita per permettere loro di proseguire gli sforzi in materia di formazione degli apprendisti. In effetti, siccome hanno interesse a for- mare apprendisti, è evidente che le imprese stesse saranno disposte a prendere le mi- sure che si impongono. Per contro, sarebbe inopportuno e ingiusto far dipendere il conferimento di una concessione dall’obbligo di assicurare una formazione poiché il disciplinamento non si applicherebbe a tutte le imprese del settore – per esempio ai fornitori di accessi Internet –, ciò che rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza. Inoltre, sarebbe strano iscrivere un obbligo di formare apprendisti nei

testi che è stato proposto di modificare, mentre la Confederazione stessa ha giusta- mente rinunciato a far figurare un obbligo siffatto nella nuova legge sulla formazio- ne professionale. Inoltre, è urtante che la Confederazione imponga alle imprese pri- vate un obbligo da cui essa stessa si esonera.

2 Tratti fondamentali del progetto

L’iniziativa parlamentare domanda che gli effetti negativi della liberalizzazione nel campo della formazione professionale siano attenuati. Il Consiglio federale e il Par- lamento hanno ampiamente riconosciuto questo bisogno. Inoltre, in questo stesso campo, sono stati depositati e approvati diversi interventi parlamentari. Nella sua seduta del 23 agosto 2000, il Consiglio federale stesso ha d’altronde deciso di pro- porre alle Camere un credito di 80 milioni di franchi destinato a finanziare misure d’accompagnamento di politica regionale a favore dei Cantoni particolarmente toc- cati dalle ristrutturazioni di Swisscom, delle FFS e della Posta. Dopo il deposito dell’iniziativa, è stata introdotta nell’articolo 7 capoverso 3 della legge sul mercato dell’energia elettrica (LME, RS 731.1) una disposizione concer- nente l’offerta di posti di apprendistato. Essa prevede che «per agevolare la ristruttu-

razione e per garantire durevolmente la qualità delle prestazioni il Consiglio federale può obbligare le aziende di cui al capoverso 1 ad adottare misure di riconversione e di formazione professionale di base (offerta di posti di tirocinio)». Inoltre, il 7 marzo 2001, il Consiglio nazionale ha aggiunto la seguente disposizione (art. 3 cpv. 1 lett. b) al programma d’azione del Consiglio federale «Zone di rilancio economico. Proroga (00.075)» menzionato precedentemente: «Fideiussioni e alle- viamenti fiscali possono essere accordati per progetti di imprese industriali o di aziende di servizi vicine alla produzione se detti progetti sono innovatori e creatori di un forte valore aggiunto e se permettono alle imprese beneficiarie di garantire una formazione professionale di base (offerta di posti di apprendistato) a medio termi- ne». Nel corso della stessa sessione primaverile, il Consiglio degli Stati si è opposto a una siffatta prescrizione, ritenendo che il principio di subordinare all’offerta di po- sti di apprendistato il sostegno di imprese intenzionate a insediarsi fosse giusto, ma che fosse al posto sbagliato nella legge in questione che tratta dell’insediamento di imprese nelle regioni strutturalmente deboli. All’atto della procedura di eliminazio- ne delle divergenze, il Consiglio nazionale ha rinunciato a questa prescrizione.

2.1 Risultati della procedura di consultazione

Tra il 18 aprile e il 15 maggio 2001, la sottocommissione ha consultato un determi- nato numero di associazioni e di imprese interessate di Telecom, delle poste e delle ferrovie sul previsto obbligo di proporre un’offerta di formazione. Invitate a espri- mersi sul contenuto del progetto, dette associazioni e imprese dovevano parimenti rispondere a tre domande precise. Qui di seguito troverete una visione d’insieme delle risposte.

In generale Il disciplinamento proposto è risultato controverso: grosso modo, esso è stato ap- provato almeno per quanto concerne il principio dai sindacati, dalle FFS e dalla Po- sta e massicciamente criticato dalle organizzazioni padronali e dai gruppi interpro- fessionali delle telecomunicazioni; Swisscom e l’Unione dei trasporti pubblici (UTP) adottano invece una terza posizione: accolgono l’idea di sviluppare l’offerta di formazione ma respingono la soluzione di un disciplinamento coercitivo. L’USS (Unione sindacale svizzera) spera dall’iniziativa un aumento del numero di posti di apprendistato qualificati e una migliore parità delle opportunità fra i sessi. Le FFS (Ferrovie federali) e La Posta (la Posta Svizzera) si sentono confermate nei loro obiettivi di formazione che sono conformi agli obiettivi strategici del Consiglio federale. Esse si aspettano una concorrenza più equa dall’introduzione dello stesso obbligo anche per il settore privato. L’UPS (Unione padronale svizzera), la SICTA (Swiss Information and Communica- tions Technology Association) e il VIT (Verband Inside Telecom) si oppongono as- solutamente a un siffatto intervento dello Stato per ragioni istituzionali. Secondo lo- ro, la libertà lasciata alle imprese ha dato buoni risultati e temono che misure coer- citive possano essere controproducenti. Parecchi interessati hanno severamente criticato la subordinazione del rilascio della concessione all’obbligo di formazione. Orange, la SICTA, il VIT e Swisscable (asso-

ciazione degli operatori di reti di comunicazione) criticano il fatto che il progetto ri- guardi soltanto le imprese private titolari di una concessione con la conseguenza evidente di una distorsione della concorrenza. Argomentano che un siffatto discipli- namento prenderebbe in considerazione soltanto una piccola parte delle ditte attive sul mercato dell’informazione e della comunicazione. La Posta fa notare che la subordinazione della concessione a determinati obblighi la pone in una situazione difficile, vista la concorrenza che le fanno i trasportatori pri- vati. L’UTP deplora pure che il rilascio della concessione sia legato all’accettazione delle disposizioni relative all’obbligo della formazione. Suggerisce che invece di imporre un obbligo generale di formazione applicabile indistintamente a tutte le imprese pri- vate concessionarie il Consiglio federale dovrebbe farlo per le imprese che non adempiono i loro impegni in questo campo. Orange, la SICTA, il VIT e l’UPS ritengono non soltanto errato il testo proposto bensì anche superfluo poiché in primo luogo molte ditte del settore in questione – attive in un ambiente in piena mutazione- sono state create soltanto molto recente- mente e in secondo luogo fanno già facoltativamente uno sforzo considerevole sul piano della formazione. Il VIT e Orange temono che in generale il disciplinamento previsto renda la Svizzera meno attraente per le imprese attive nel settore delle telecomunicazioni. Per Swisscable, il testo sbaglia il destinatario poiché gli operatori di reti di cavi ti- tolari di una concessione lavorano anzitutto nel campo non informatico. Secondo l’UTP, gli obiettivi dell’iniziativa sono de facto stati conseguiti per il setto- re dei trasporti pubblici nel suo insieme. Non soltanto è inutile disciplinare più in dettaglio il campo di cui trattasi, questo non è nemmeno conforme alla realtà del mercato dell’impiego.

In particolare Domanda 1: Secondo voi, quali saranno le conseguenze pratiche del progetto per le imprese interessate da una parte, per i salariati dall’altra? Il VIT, Swisscable e la SICTA vi vedono un fardello imposto senza contropartita al- cuna alle imprese private concessionarie, dunque generatore di distorsioni della con- correnza e si interrogano inoltre sulla costituzionalità di un siffatto disciplinamento. Le FFS e La Posta ritengono che il disciplinamento proposto permetta di ripartire in modo più equo le spese di formazione tra i diversi attori del mercato. Inoltre, esso comporterebbe un ampliamento dell’offerta in materia di formazione e di perfezio- namento di cui potrebbero beneficiare i salariati. Swisscom considera che il disciplinamento proposto presenta un rischio per i sala- riati nella misura in cui possa costringere le imprese a investire l’essenziale dei mez- zi – forzatamente limitati- di cui dispongono per la formazione nella formazione de- gli apprendisti a scapito del perfezionamento e dunque degli altri impiegati. Per l’USS, questo sforzo supplementare fornito in materia di formazione costituisce un’opportunità sul piano della promozione delle donne, attualmente insufficiente nell’ambito delle telecomunicazioni. Altro elemento positivo: il disciplinamento

previsto permetterebbe di proporre formazioni complete e degne di questo nome al posto di semplici stage intensivi di riqualificazione professionale rapida. Il SEV (Schweizerischer Eisenbahn- und Verkehrspersonal-Verband [Sindacato del personale dei trasporti]) considera che segnatamente nelle imprese piccole o medie potrebbe essere sviluppata l’offerta di posti di apprendistato e che le PMI dovrebbe- ro allearsi a questo scopo.

Domanda 2: Che cosa pensate del numero di posti di apprendistato previsti per im- presa (vale a dire 6 posti di apprendistato per 100 posti a pieno tempo)? Orange ritiene questa percentuale chiaramente troppo elevata. Nonostante un sostegno di principio, il SEV ritiene questa percentuale elevata per il settore dei trasporti. Swisscom, il VIT, Swisscable e l’UPS si oppongono alla determinazione di una per- centuale fissa, considerando che una disposizione così rigida non tiene conto delle fluttuazioni legate a un mercato in piena evoluzione. La Posta, le FFS e l’UTP ritengono che una percentuale unica non tenga conto delle differenze a volte considerevoli in materia di bisogni di formazione, secondo il set- tore e la qualificazione considerati. Sarebbero tuttavia disposti a aderire alla disposi- zione proposta se fosse formulata in modo meno vincolante.

Domanda 3:Che cosa pensate del termine transitorio previsto dal progetto? L’USS, il SEV, le FFS, La Posta e l’UTP considerano adeguato il termine transitorio previsto di tre anni. L’USS domanda addirittura l’abbandono della formulazione potestativa a profitto di una formulazione imperativa. Swisscom auspica un termine di quattro anni per facilitarle la transizione, tenuto conto del fatto che quattro anni sono precisamente la durata dell’apprendistato pro- posto da questa impresa. Swisscable considera concepibile un termine di tre anni, lo respinge però con l’in- tero progetto.

3 Commento delle singole disposizioni

3.1 Legge federale sulle poste

Art. 5 Risulta adeguato ancorare questo nuovo obbligo nella concessione, che contiene di massima i diversi obblighi della concessionaria. In tal modo si determina anche l’autorità competente per l’esecuzione di questa prescrizione: l’autorità concedente.

3.2 Legge federale sulle telecomunicazioni

Art. 6 Cfr. spiegazioni relative all’articolo 5 della legge federale sulle poste. Non è neces- saria una disposizione legale espressa in virtù della quale i posti di apprendistato de-

vono essere offerti in Svizzera (cfr. anche prima frase della lett. c secondo la quale le prescrizioni del diritto del lavoro devono essere rispettate; anche in questa sede è evidente che si intendono le prescrizioni svizzere). Eventualmente, l’autorità conce- dente può precisare un obbligo in questo senso al momento di adeguare la conces- sione.

Il termine di tre anni decorre a partire dall’entrata in vigore della legge, vale a dire che trascorso questo termine le concessioni esistenti devono essere adeguate e l’obbligo di mettere a disposizione posti di apprendistato deve essere effettivo. Il termine è stato scelto in modo da permettere da una parte l’adeguamento della con- cessione e dall’altra lasciare sufficiente tempo alla concessionaria per costruire e si- stemare l’infrastruttura necessaria alla formazione.

3.3 Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 4 Cfr. spiegazioni relative all’articolo 5 della legge sulle poste e all’articolo 6 della legge sulle telecomunicazioni.

Cfr. spiegazioni relative all’articolo 68a della legge sulle telecomunicazioni.

4 Conseguenze

4.1 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo

del personale Il progetto non ha conseguenze finanziarie dirette né per la Confederazione né per i Cantoni. Conseguenze indirette sono possibili nella misura in cui la Confederazione e i Can- toni, ai termini della legge sulla formazione professionale, debbano prendere a cari- co l’insegnamento professionale per i giovani che seguono una formazione di base nelle imprese interessate. Queste spese supplementari saranno tuttavia marginali in rapporto all’insieme delle spese della confederazione e dei Cantoni per la formazio- ne professionale di base e dovrebbero situarsi nell’ambito delle fluttuazioni abituali osservate da un anno all’altro.

4.2 Eseguibilità

Spetterà alle autorità che rilasciano le concessioni verificare se le imprese interessate adempiono l’obbligo di formare apprendisti. Il dispendio per questa verifica sarà modesto se sarà effettuata nell’ambito dei controlli usuali ai quali sono sottoposte le imprese concessionarie.

L’esecuzione si manterrà nell’ambito abituale della formazione professionale: i Cantoni saranno incaricati di approvare i contratti di apprendistato e di controllare che le imprese rispettino i loro obblighi in materia di formazione conformemente alla legge sulla formazione professionale; parimenti, i Cantoni assicureranno l’organizzazione dell’insegnamento professionale.

Iniziativa parlamentare. Obbligo di formazione professionale per società di servizi in concessione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti ferroviari. Rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) | Lexipedia | Lexipedia