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Messaggio concernente la legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

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Messaggio concernente la legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

del 22 ottobre 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione totale della legge federale sulle pubblicazioni ufficiali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

22 ottobre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2003-1820 6699

Compendio

La legge sulle pubblicazioni ufficiali disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali e Raccolta sistematica del diritto federale) e del Foglio federale. Una revisione totale consente di adeguarla alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Alcune disposizioni, previste finora a livello di ordinanza, sono elevate a livello di legge. Occorre, inoltre, rideterminarne l’organo di pubblicazione considerate le mutate forme degli atti normativi dell’Assemblea federale. I disciplinamenti applicati finora si sono dimostrati, in linea di massima, validi. La legge, tuttavia, deve tener conto degli ultimi sviluppi avvenuti nell’ambito della pubblicazione di testi ufficiali. Il Consiglio federale intende in particolare istituire una base legale per la pubblicazione elettronica in Internet in modo da definire chiaramente il rapporto tra forma stampata ed elettronica. I criteri di inserimento dei testi nelle raccolte del diritto federale e nel Foglio fede- rale saranno adeguati all’evoluzione del diritto e, se necessario, precisati. In virtù di una più chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si chiede di non più pubblicare le costituzioni cantonali e i trattati intercantonali nelle raccolte del diritto federale. La revisione delle disposizioni concernenti la pubblicazione puntuale e gli effetti giuridici degli atti normativi contribuisce a migliorare la certezza del diritto e istituisce le condizioni affinché la pubblicazione ufficiale sia conforme ai principi dello Stato di diritto.

Messaggio

1 Elementi fondamentali del disegno

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Necessità della revisione

La legge federale del 21 marzo 1986 sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali LPubl, RS 170.512) costituisce la base giuridica di entrambe le raccolte delle leggi della Confederazione (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU, e Raccolta sistematica del diritto federale, RS) e del Foglio federale (FF). La pubblicazione di atti contenenti norme di diritto e di altri atti giuridici (trattati e decisioni di diritto internazionale e trattati di diritto intercantona- le) ne rappresenta l’aspetto centrale. La legge sulle pubblicazioni ufficiali contiene tutti i principi importanti inerenti alla pubblicazione, all’entrata in vigore e all’effetto giuridico di disposizioni che contengono norme di diritto e disciplina in particolare quali atti debbano essere inseriti nella RU e in quali casi un testo, a causa del suo carattere particolare, possa essere pubblicato soltanto sotto forma di rimando alla pubblicazione che avviene al di fuori della RU. Per il rimanente si stabilisce in quali casi, nell’ambito della pubblicazione straordinaria, determinati atti possono essere pubblicati dapprima al di fuori della RU e dov’è possibile consultarne il testo. La LPubl disciplina inoltre quali testi inserire nel Foglio federale e menziona le funzioni e i compiti essenziali della Raccolta sistematica. La legge deve essere adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Da un lato occorre riprendere nella legge le nuove forme di atti modificate con la nuova Costituzione e determinare il loro organo di pubblicazione, dall’altro occorre, alla luce dell’articolo 164 Cost., dare maggior rilievo a determinate normative tra- sponendole dal livello di ordinanza a quello di legge. Si tratta, inoltre, di adeguare la legge agli sviluppi più recenti. Occorre dare una base legale alla pubblicazione elettronica, aggiuntasi a quella stampata alcuni anni fa e soprattutto definire più chiaramente i rapporti reciproci tra una forma di pubblicazione e l’altra. Il disciplinamento vigente dell’articolo 1 capo- verso 3 dell’ordinanza della Cancelleria federale del 24 giugno 1999 concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici (RS 172.041.12), in base al quale la consultazione delle raccolte delle leggi e del Foglio federale in forma elettronica è gratuita, deve essere iscritto nella legge.

I criteri valevoli finora per l’inserimento dei testi nelle raccolte delle leggi e nel Foglio federale sono stati riesaminati sulla scorta delle esperienze fatte applicando la LPubl e a seguito dell’evoluzione della legislazione e devono essere adeguati alle attuali necessità. In particolare si è rilevato che non è più opportuno che sia la Con- federazione a pubblicare il diritto intercantonale – operazione svoltasi finora in modo piuttosto rudimentale – e le costituzioni cantonali. I disciplinamenti attuali, che dovrebbero assicurare la pubblicazione tempestiva degli atti normativi del diritto nazionale e dei trattati internazionali, si sono rivelati poco efficaci. Con disposizioni più severe e regole più precise in merito al carattere obbligatorio degli atti, s’intende contribuire a migliorare la certezza del diritto

istituendo le condizioni ottimali per consentire una pubblicazione ufficiale ineccepi- bile, conforme ai principi di uno Stato di diritto. Le condizioni che autorizzano la pubblicazione di testi al di fuori delle raccolte delle leggi (con il corrispondente rimando nella RU/RS) non si sono sempre rivelate corrispondenti a quanto avviene nella pratica. Occorre adeguare la descrizione delle condizioni alle necessità attuali. La legge deve in particolare disciplinare la prassi seguita oggi di pubblicare mediante rimando gli atti di diritto internazionale ed euro- peo vincolanti per la Svizzera. I lavori preliminari inerenti a una nuova legge federale sulle lingue esigono un’armonizzazione reciproca dei disciplinamenti che si occupano delle lingue uffi- ciali e in particolare della pubblicazione di atti normativi federali in lingua romancia. Le condizioni contenute nella vigente LPubl relative alla rinuncia, in casi ecceziona- li, a pubblicare un atto normativo in tutte le lingue ufficiali si sono rivelate troppo restrittive e devono essere adeguate sulla base degli insegnamenti tratti dall’applica- zione pratica. Il principio sancito nell’ordinanza dell’8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici (RS 170.512.2), secondo cui la Confederazione garanti- sce soltanto il servizio di base dei dati giuridici destinati al pubblico, deve essere iscritto nella LPubl. La vigente disposizione relativa alla consultazione del diritto federale è troppo dettagliata per essere formulata a livello di legge; deve essere riformulata e semplifi- cata secondo l’importanza che ha dal punto di vista pratico. Il nuovo disciplinamento della legge sulle pubblicazioni ufficiali è volutamente stringato e si limita ai principi essenziali della pubblicazione. Il conciso disciplina- mento a livello legislativo sarà precisato ed eseguito più in dettaglio mediante ordi- nanza. Le necessarie disposizioni saranno riunite in un’unica ordinanza.

1.1.2 Risultati della procedura di consultazione

Il 15 gennaio 2003, abbiamo incaricato la Cancelleria federale di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessa- ti sull’avamprogetto di una nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali e il relativo rapporto esplicativo. Nel complesso, l’avamprogetto di legge è stato accolto positivamente: la maggioran- za dei partecipanti alla procedura di consultazione lo approva in linea di massima. Un Cantone (GE) e un partito (I Verdi) deplorano tuttavia che la revisione non sia più ampia e risulti, quindi, insoddisfacente a causa dell’occasione sfumata di amplia- re il campo di applicazione. Durante la procedura di consultazione è stata contestata soprattutto la decisione di rinunciare a pubblicare le costituzioni cantonali nella Raccolta sistematica (un terzo dei Cantoni era contrario) e i trattati intercantonali nella Raccolta ufficiale (sette Cantoni contrari). Il disegno è stato adeguato in alcuni punti sulla base dei risultati della procedura di consultazione, in particolare sono state concretizzate le condizioni alle quali i testi menzionati con un rimando (cfr. a questo proposito le spiegazioni relative all’art. 5)

non devono essere tradotti in tutte le lingue ufficiali oppure non devono essere tradotti affatto.

1.2 Nuovi disciplinamenti proposti

1.2.1 Statuto della pubblicazione elettronica

Dal 1998 gli organi previsti dalla LPubl, ossia la RU, la RS e il FF, sono pubblicati sia in forma stampata sia in forma elettronica. Rispetto ad altri Paesi, la Svizzera occupa una posizione di punta per quanto riguarda l’accesso alle pubblicazioni ufficiali tramite Internet. Con circa due milioni di visitatori al mese, la RS elettroni- ca è il sito Internet della Confederazione maggiormente utilizzato. La vigente LPubl non si pronuncia in merito alla forma della pubblicazione, dato che quando fu emanata (1986) una possibile forma su supporto informatico non era ancora in discussione. Il principio secondo cui la Confederazione pubblica i propri dati giuridici, se possibile, anche in forma elettronica fu stabilito soltanto con l’ordinanza dell’8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuri- dici. Dall’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza menzionata si evince che, di regola, la versione stampata su carta è però quella determinante. Dato che la ricerca di informazioni segnatamente in campo giuridico e politico si dirige sempre di più su Internet, risulta evidente – nell’ambito della presente revisio- ne di legge – che bisogna rivalutare la forma elettronica degli organi di pubblicazio- ne. Inserire nella legge una disposizione relativa alla forma della pubblicazione, e quindi il principio secondo cui gli organi di pubblicazione appaiono sia in forma stampata che elettronica, adempie questa richiesta. In questo modo si sancisce a livello di legge un principio essenziale introdotto a livello federale con l’approva- zione del nuovo sistema di informazione giuridica e con la citata ordinanza concer- nente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Secondo l’articolo 15 del disegno la RU, la RS e il FF sono pubblicati in forma sia stampata sia elettronica. Entrambe le forme di pubblicazione hanno quindi lo stesso statuto. Per tutte e due, infatti, occorre seguire le prescrizioni previste dalla legge (p. es. la pubblicazione nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano). I cittadini possono affidarsi a entrambe le forme allo stesso modo (principio della fiducia). È tuttavia prevista un’eccezione: per ragioni inerenti alla protezione dei dati, i testi che contengono dati personali (soprattutto le decisioni ai sensi dell’articolo 36 della legge federale del 20 ottobre

1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] pubblicate nel FF) sono resi anonimi nella forma elettronica della pubblicazione. Con l’introduzione di una forma elettronica autonoma della pubblicazione occorre anche stabilire quale forma faccia fede in caso di divergenze. Il diritto in vigore contiene già un disciplinamento in merito: dall’articolo 9 della LPubl si evince infatti che, rispetto a un testo pubblicato nella RS o altrove, fa fede la Raccolta ufficiale. Nel caso in cui, in via eccezionale, si constati una differenza tra l’edizione elettronica e quella stampata della RU, l’articolo 9 del disegno stabilisce in modo vincolante che la versione stampata è determinante. Durante i lavori preliminari alla revisione si è discusso intensivamente se considera- re determinante la forma elettronica. Attualmente la produzione di tutti i testi avvie- ne su supporti di dati elettronici; il prodotto stampato della RU, della RS e del FF, di

conseguenza, non è più così importante quanto piuttosto l’allestimento della piatta- forma da cui produrre le offerte di pubblicazione necessarie all’utente di dati giuri- dici (Internet, CD-ROM, forma stampata). Anche il «buono stampa» oggi è dato elettronicamente. Cambiare e considerare la forma elettronica determinante costitui- rebbe una svolta sostanziale che, al momento attuale, non è ancora opportuna. Oggi non è infatti ancora possibile garantire la sicurezza dei dati pubblicati in forma elettronica come accade per la forma stampata. Un cambio, quindi, è ritenuto prema- turo. Considerato l’aumento dell’utilizzo dell’offerta elettronica, si è pensato anche di rinunciare alle versioni stampate su carta, soprattutto a quella della RS. Tuttavia, essendoci ancora una notevole richiesta delle versioni su carta, la cui produzione è tuttora in grado di coprire i costi, si è deciso di non limitare la pubblicazione alla sola forma elettronica.

1.2.2 Campo di applicazione

È stata esaminata l’opportunità di estendere il campo di applicazione a tutte le pubblicazioni ufficiali o a singole pubblicazioni ufficiali quali, per esempio, le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative, la dottrina dell’Amministra- zione federale (cfr. la «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confede- razione» [GAAC]), i verbali delle Camere federali (Bollettino ufficiale) o i dati di registrazione. Se è vero che a favore di un’estensione del campo di applicazione vi è il bisogno, espresso a più riprese, di avere una panoramica delle pubblicazioni ufficiali della Confederazione, i disciplinamenti in vigore delle pubblicazioni men- zionate, contenuti in leggi specifiche, sono da ritenersi sufficienti. Il legislatore è invece libero, se necessario, di prevedere in un atto l’applicabilità di disposizioni della LPubl ad altre pubblicazioni ufficiali in detto atto. Gli organi di pubblicazione RU, RS e FF sono stati sottoposti a un esame approfon- dito prendendo in particolare considerazione l’ipotesi di rinunciare alla Raccolta ufficiale a favore di una Raccolta sistematica più articolata. La RU, infatti, è diven- tata sempre meno importante dal punto di vista pratico dato che la RS viene oramai attualizzata praticamente allo stesso tempo. D’altro canto, però, le funzioni adempiu- te dalla Raccolta ufficiale in quanto organo in cui sono pubblicate le modifiche dei testi di legge nella loro versione autentica così come decisa dal legislatore, possono essere mantenute soltanto in un organo di pubblicazione a sé stante diffuso frequen- temente a scadenza regolare. È stata quindi respinta la proposta di eliminare la RU.

1.2.3 Rinuncia alla pubblicazione del diritto intercantonale

Un’importante innovazione del disegno è costituita dalla rinuncia alla pubblicazione dei trattati intercantonali. Secondo il diritto vigente sono pubblicati nella Raccolta ufficiale accordi intercantonali che contengono norme di diritto od obbligano ad emanarne (concordati) se sono aperti all’adesione di tutti i Cantoni o se un interesse speciale ne giustifica la pubblicazione (art. 3 cpv. 1 LPubl). Questa disposizione, tuttavia, ha dato luogo a una prassi poco uniforme poiché numerosi trattati intercan- tonali, non sono mai stati portati a conoscenza delle autorità federali. I trattati effet-

tivamente pubblicati sono sempre, di conseguenza, soltanto una parte di quelli in vigore. Secondo la nuova Costituzione, i trattati intercantonali non devono più essere appro- vati dalla Confederazione, bensì soltanto esserle portati a conoscenza (art. 48 cpv. 3 Cost.). In questo modo cambia anche lo status di tali trattati e non occorre che la Confederazione provveda a pubblicarli. Tutti i Cantoni pubblicano i trattati intercan- tonali da essi ratificati nelle loro raccolte di leggi e, in parte, anche su Internet nei singoli siti regionali. L’Istituto per il federalismo dell’Università di Friburgo prevede inoltre di creare una banca dati che consenta di accedere per via elettronica al diritto intercantonale. Attualmente si esamina se e in quale forma i Cantoni stessi possono assumersi il compito di pubblicare i trattati intercantonali. Nel messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; FF 2002 2065) sono previsti, nell’ambito delle nuove forme di collaborazione tra Confedera- zione e Cantoni proposte dal nostro Consiglio, nuovi strumenti giuridici in materia di trattati intercantonali: integrando l’articolo 48 Cost. s’intende consentire al Consi- glio federale di conferire, in determinati settori, il carattere obbligatorio generale a trattati intercantonali o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi. Negli articoli 13 e 14 del disegno di legge federale concernente la perequazione finanziaria, pre- sentato con il messaggio menzionato, sono esposti in dettaglio i due strumenti «con- ferimento del carattere obbligatorio generale» e «obbligo di partecipazione». Pertan- to, visto che la Confederazione partecipa a questi trattati, è opportuno pubblicarli nella RU (cfr. anche la nuova proposta di pubblicare i trattati tra Confederazione e Cantoni, n. 1.2.5). Ci riserviamo, a dipendenza dei risultati delle deliberazioni sul disegno menzionato, di proporre l’inserimento nella LPubl di una disposizione che consenta alla Confederazione di pubblicare i trattati conclusi secondo le disposizioni citate.

1.2.4 Rinuncia alla pubblicazione delle costituzioni

cantonali Secondo il diritto vigente le costituzioni cantonali sono pubblicate nella RS (art. 11 cpv. 1 LPubl). Le costituzioni cantonali appaiono in ognuna delle tre edizioni della RS in lingua originale, rispettivamente nelle lingue originali per quanto concerne i Cantoni plurilingui. Il disegno rinuncia alla loro pubblicazione. Visto che tutti i Cantoni le pubblicano nelle loro raccolte giuridiche, non è più necessario che la Confederazione si assumi tale compito, tanto più che attualmente tutte le costi- tuzioni cantonali si possono consultare anche su Internet. L’accesso alle raccolte delle leggi cantonali è agevolato da un portale comune su Internet (http://www.admin.ch/ch/i/schweiz/kantone/index.html). In tal modo si tiene conto della rivendicazione in materia di politica statale secondo cui nel nostro Stato fede- ralista l’accesso al diritto costituzionale cantonale quale importante fonte legislativa deve essere semplice. Poiché il Parlamento federale deve conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali (art. 51 cpv. 2 Cost.), le modifiche che le concer- nono o le nuove costituzioni cantonali sono pubblicate nel FF nell’ambito del mes- saggio concernente il conferimento della garanzia federale.

1.2.5 Altri elementi della revisione

Pubblicazione di trattati tra Confederazione e Cantoni Il diritto in vigore non si pronuncia in merito alla pubblicazione dei trattati conclusi tra Confederazione e Cantoni. Trattati di questo genere contenenti norme di diritto erano rari quando era in vigore la vecchia Costituzione federale. Alcuni di essi, tuttavia, venivano pubblicati nella RU già in base al diritto in materia di pubblica- zioni attuale, analogamente alla prassi della pubblicazione dei trattati intercantonali. La nuova Costituzione prevede ora espressamente che la Confederazione partecipi nei limiti delle sue competenze ai trattati conclusi tra i Cantoni (art. 48 cpv. 2 Cost.). In futuro questa forma di trattato dovrebbe essere sempre più applicata. Già per questo motivo, ma anche perché, al contrario del diritto intercantonale, la Confede- razione partecipa a questa forma di legislazione, è opportuno inserire questo tipo di trattati nella RU.

Inserimento di decreti federali nella Raccolta ufficiale La nuova forma degli atti normativi dettata dalla nuova Costituzione federale rap- presenta anche l’occasione di riflettere sulla loro posizione all’interno del diritto in materia di pubblicazioni. Occorreva prendere una decisione soprattutto in merito alla nuova forma di decreto federale sottoposto al referendum facoltativo (decreto fede- rale). Sotto il vecchio diritto costituzionale tali decreti erano emessi in parte in forma di decreto federale di obbligatorietà generale e pubblicati nella RU ai sensi dell’articolo 1 lettera c LPubl. Anche i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali sottoposti al referendum facoltativo sono stati finora pubblica- ti, assieme al trattato stesso, nella RU. Il disegno prevede di pubblicare i decreti federali nella RU per due motivi: la continuità della prassi attuale in materia di pubblicazioni e il fatto che il contenuto del decreto federale sottostante al referen- dum è importante dal profilo della politica nazionale. Come nella prassi adottata finora, anche i decreti federali semplici non soggetti al referendum concernenti l’approvazione di trattati internazionali saranno inseriti nella RU. Se auspicato, in singoli casi potranno essere pubblicati nella RU, su espressa decisione dell’Assemblea federale, anche altri decreti federali semplici, che di norma sono pubblicati nel Foglio federale.

Rimando al diritto pubblicato al di fuori della RU La possibilità, prevista dal disciplinamento vigente, di pubblicare al di fuori della Raccolta ufficiale testi giuridicamente vincolanti a determinate condizioni e con il relativo rimando nella RU, si è dimostrata molto valida nella prassi e sarà quindi mantenuta nei suoi tratti essenziali. La disposizione pertinente deve essere estesa in modo tale da disciplinare nella legge la prassi esistente da alcuni anni di rimandare agli atti giuridici del diritto comunitario europeo pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sono vincolanti per la Svizzera in base a trattati inter- nazionali o perché integrati nella legislazione svizzera.

Rafforzamento delle disposizioni sull’entrata in vigore di atti giuridici di diritto internazionale Le esperienze fatte finora con la pubblicazione di atti giuridici di diritto internazio- nale hanno mostrato che spesso i testi non sono pubblicati puntualmente nella RU. La formulazione relativamente ampia dell’articolo 6 capoverso 2 della LPubl ha portato più volte a una situazione di scarsa chiarezza riguardo all’ammissibilità di procedere alla pubblicazione ritardata. Per questo motivo, è prevista una versione più chiara e rigorosa secondo cui anche gli atti giuridici internazionali devono essere pubblicati prima della loro entrata in vigore.

Rafforzamento delle disposizioni sul carattere vincolante Il principio in base al quale gli atti normativi e gli altri testi giuridici trattati secondo la procedura ordinaria debbano essere pubblicati nella RU prima della loro entrata in vigore non sempre è stato rispettato nella prassi. I motivi che ne ritardano talora la pubblicazione risiedono, tra l’altro, nel fatto che le date dell’entrata in vigore sono spesso prestabilite o richieste d’urgenza cosicché non è sempre possibile posporle – anche soltanto per ragioni inerenti al diritto delle pubblicazioni – oppure nel fatto che in fase di redazione dei testi insorgono ritardi imprevisti dovuti, in particolare, al controllo delle traduzioni e agli adeguamenti necessari a seguito delle decisioni prese dall’istanza competente per l’adozione. In questi casi, non si tratta di norma di atti che possono essere trattati secondo la procedura della pubblicazione straordina- ria, dato che non sussiste né una particolare urgenza straordinaria né un rischio di elusione. Non si deve tuttavia escludere che il disciplinamento relativo al carattere vincolante (art. 10 cpv. 1 LPubl), piuttosto relativizzato nel diritto in vigore rispetto a quello precedente contenuto nella legge federale concernente il carattere obbligato- rio del 1948, abbia contribuito a creare questa prassi insoddisfacente. Il disegno prevede perciò che gli atti normativi emanati in procedura ordinaria, ma pubblicati in ritardo nella RU esplichino pienamente i loro effetti giuridici nei con- fronti dei destinatari del diritto soltanto a pubblicazione avvenuta nella RU. Questo disciplinamento faciliterà d’altronde il compito della Cancelleria federale, incaricata dell’esecuzione della legge sulle pubblicazioni ufficiali, di rispettare i termini di pubblicazione.

Rinuncia alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali Già secondo il diritto in vigore, in determinati casi è possibile non pubblicare un testo in tutte e tre le lingue ufficiali o rinunciare a una traduzione. Finora quest’ecce- zione si riferiva soltanto ai testi del diritto internazionale e intercantonale pubblicati al di fuori della RU ai sensi dell’articolo 4 LPubl. Nella prassi è stato dimostrato che tale deroga, che esclude del tutto gli atti normativi del diritto nazionale, è troppo restrittiva e non riesce a soddisfare le necessità pratiche; deve quindi essere estesa a determinati testi del diritto nazionale pubblicati nella RU mediante rimando. Si tratterà tuttavia di rare eccezioni, visto che pubblicare i testi mediante rimando è possibile soltanto se sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 5 capoverso 1 D LPubl e le condizioni previste dall’articolo 14 capoverso 3 D LPubl secondo cui le disposizioni contenute nel testo non devono vincolare direttamente l’interessato oppure sono applicate soltanto nella lingua originale (per lo più dovrebbe trattarsi dell’inglese). Con la presente estensione rispetto al diritto vigente non s’intende rinunciare in maniera generale alla traduzione nell’ambito del diritto nazionale. Già

oggi, infatti, esistono speciali disposizioni di legge, come per esempio l’articolo 6a capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) in relazione all’articolo 138a capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novem- bre 1973 sulla navigazione aerea (RS 748.01), secondo cui le prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee non devono essere tradotte. Di norma, inoltre, l’eccezione non riguarda atti interi, ma solo parti di essi, in particolare gli allegati.

Pubblicazione statale limitata al servizio di base Il principio previsto nell’ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici secondo cui quando pubblica i suoi dati giuridici, la Confederazione si limita a fornire al pubblico un servizio di base è ora sancito a livello di legge. A questo proposito si rinvia alle spiegazioni dell’articolo 16 del disegno.

Pubblicazione in lingua romancia L’articolo 14 capoverso 3 della vigente legge sulle pubblicazioni ufficiali prevede che atti normativi federali di particolare importanza, designati dal nostro Consiglio previa consultazione del governo grigionese, siano pubblicati in lingua romancia. La pubblicazione degli atti normativi tradotti in rumantsch grischun dalla Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni avviene tramite l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL, precedentemente UCFSM) in forma di tirature separate; il proposito originario – così come si evince dall’articolo 14 capoverso 3 LPubl – ossia di pubblicare gli atti come allegati al Foglio federale, è stato abbandonato con l’emanazione dell’ordinanza sulle pubblicazioni (art. 12). L’articolo 10 del disegno di legge sulle lingue prevede la pubblicazione in lingua romancia di atti normativi di importanza particolare nonché della documentazione relativa alle votazioni federali. Questo disciplinamento consente di continuare una prassi seguita finora sulla base della LPubl. Inoltre, è razionale anche per considerazioni di natura sistematica disciplinare la pubblicazione di atti normativi federali in romancio nella legge sulle lingue: nel caso degli atti pubblicati in romancio non si tratta di pubblicazioni uffi- ciali o vincolanti ai sensi della LPubl, dato che l’effetto vincolante è limitato alle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano (art. 14 cpv. 1 D LPubl). La traduzione in romancio di atti normativi federali va intesa nel contesto degli altri testi ufficiali della Confederazione tradotti in romancio (p. es. spiegazioni di voto, manifesti, comunicazioni importanti). Il presente disegno di legge sulle pubblicazioni ufficiali rinuncia, quindi, a disciplinare questa materia e nell’articolo 14 capoverso 3 e nella disposizione transitoria dell’articolo 21 rimanda alla legge sulle lingue (attualmente allo stadio di disegno).

2 Spiegazione dei singoli articoli

Titolo È per principio opportuno mantenere il titolo utilizzato finora poiché ben collaudato nella prassi. Avendo rinunciato ad ampliare il campo d’applicazione della legge, che si limita quindi come finora alla pubblicazione della Raccolta ufficiale e della Rac- colta sistematica del diritto federale, nonché del Foglio federale (cfr. n. 1.2.2), non vi è alcuna necessità di utilizzare un altro titolo anche se in tal modo non si specifica

che vi sono anche altre pubblicazioni ufficiali della Confederazione che sono even- tualmente disciplinate in altre disposizioni del diritto federale. Per contro, l’espres- sione «raccolte delle leggi» è sostituita con «raccolte del diritto federale» («diritto federale» comprende sia il diritto interno sia il diritto internazionale).

Ingresso La Costituzione federale non contempla disposizioni che disciplinano la pubblica- zione di dati giuridici da parte della Confederazione. La mancanza di una norma costituzionale in tal senso non significa tuttavia che la Confederazione non abbia la competenza di emanare la presente legge. La legge sulle pubblicazioni ufficiali, che si occupa soprattutto della pubblicazione di dati giuridici, è parte della procedura legislativa che deve essere disciplinata sotto forma di legge. Le norme di diritto in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali competono alla Confederazione. La competenza di quest’ultima risiede nella natura delle cose poiché si tratta dell’esistenza stessa della Confederazione. Secondo la prassi costante, in questi casi la legislazione si fonda sulla base costituzionale dell’articolo 173 capoverso 2 Cost. Inoltre, secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost. le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione e di proce- dura delle autorità federali devono essere emanate sotto forma di legge federale. Le disposizioni sulla pubblicazione del diritto federale e sull’effetto giuridico di tale pubblicazione sono disposizioni fondamentali e sono quindi emanate sotto forma di legge federale.

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 L’articolo 1 completa il titolo della legge in quanto designa i due organi ufficiali RU e RS come «Raccolte del diritto federale» e specifica che la pubblicazione rappre- senta l’oggetto della legge. In francese la RU sarà d’ora in poi denominata «Recueil officiel du droit fédéral» (invece di «Recueil officiel des lois fédérales»).

Sezione 2: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 2 Atti normativi della Confederazione L’articolo 2 elenca le diverse forme di atti normativi della Confederazione che sono pubblicati nella RU. Tali atti sono inseriti nella Raccolta solo se le relative condizio- ni sono adempiute. È necessario che gli atti normativi siano emanati dalle autorità competenti e che le altre condizioni disciplinate nel presente disegno di legge siano soddisfatte, segnatamente la determinazione dell’entrata in vigore. Gli atti normativi sono inseriti nella RU nella forma autentica decisa dall’autorità che li ha emanati, ossia come atti normativi nuovi, revisioni totali o parziali. Assie- me agli atti normativi, sono pertanto pubblicati nella RU anche la data di adozione e i nomi dei membri dell’autorità che rappresenta l’istanza decisionale. Conforme-

mente al principio dell’equivalenza normativa, quindi, le abrogazioni di atti devono essere pubblicate secondo le modalità vigenti per i nuovi atti o per le loro modifiche. Lettera b: in questa disposizione rientrano anche le leggi federali dichiarate urgenti (art. 165 Cost.) che, entrando subito in vigore, devono essere pubblicate nella RU immediatamente dopo la loro adozione, come già avviene secondo il diritto vigente. Nel contempo il titolo della legge federale dichiarata urgente deve essere pubblicato nel Foglio federale come oggetto sottoposto a referendum e con un rimando al testo pubblicato nella RU. Lettera d: nella vigente LPubl, le ordinanze del nostro Consiglio rientrano negli «altri atti che contengono norme di diritto, emanati dalle autorità federali» (art. 1 lett. d LPubl). Tuttavia, considerato il fatto che tali ordinanze costituiscono la parte più importante degli atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali, è opportuno elencarle come categoria separata. Lettera e: la categoria «altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali» comprende le ordinanze dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici (art. 48 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA; RS 172.010), i regolamenti del Parlamento, delle sue commissioni e gli atti dei Tribunali della Confederazione. Anche i regolamenti delle commissioni extra- parlamentari (ad es. disposizioni organizzative di commissioni di autorità) o di altri uffici dell’amministrazione decentralizzata rientrano in questa categoria sempre che contengano norme di diritto. Il diritto in vigore prevede già la pubblicazione degli atti che contengono norme di diritto emanati da «organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell’amministrazione federa- le». La disposizione del vigente articolo 1 lettera d LPubl è adeguata alla terminolo- gia dell’articolo 178 capoverso 3 Cost. e dell’articolo 2 capoverso 4 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Dal punto di vista del diritto in materia di pubblicazioni, tale delega di compiti amministrativi è rile- vante solo se nel contempo vengono delegate anche competenze normative (art. 164 cpv. 2 Cost.). Come finora, si lascia alla prassi il compito di determinare fino a che

grado occorra pubblicare nella RU gli atti che contengono norme di diritto di tali organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. Lettera f: d’ora in poi, i decreti federali che sottostanno al referendum facoltativo dovranno essere pubblicati nella RU. Il nuovo disciplinamento della forma degli atti normativi emanati dall’Assemblea federale (art. 163 Cost.) ha istituito la categoria dei decreti federali che non contengono norme di diritto sottostanti al referendum facoltativo. Tale forma deve essere prevista espressamente dalla Costituzione o dalla legge (art. 141 cpv. 1 lett. c Cost.). La legge sulle pubblicazioni ufficiali deve ora stabilire in quale organo tale categoria di decreti federali debba essere pubblicata (cfr. anche le spiegazioni del n. 1.2.5). Data l’importanza politica del decreto federale, il fatto di contenere norme di diritto non deve più essere più l’unico criterio per valutare se inserire un atto nella RU. Una pubblicazione nel Foglio federale garantisce certamente l’informazione diretta (attuale) dei cittadini. Tuttavia il Foglio federale non ha una funzione di collegamen- to e di rettifica come la RU/RS e ostacola quindi la ricerca e l’informazione sulla validità del testo. Anche secondo il diritto in vigore un testo, per essere inserito nella RU, non deve necessariamente «contenere norme di diritto». Secondo gli articoli 2

lettera c e 3 capoverso 1 lettera b LPubl, anche i testi (che non contengono norme di diritto) del diritto internazionale e intercantonale possono essere pubblicati nella RU, se un interesse particolare lo giustifica. I decreti federali non sono sempre emanati con una durata di validità espressamente stabilita. Inoltre, non sono formalmente abrogati anche se divenuti privi di oggetto. L’inserimento dei decreti federali nella RU e quindi successivamente nella RS presuppone pertanto sia l’adozione di provvedimenti amministrativi interni, che stabiliscano come eliminare periodicamente dalla RS i decreti federali divenuti privi d’oggetto, sia la determinazione della durata di validità per tutti i decreti federali. Lettera g: secondo la prassi vigente, i decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali sono già oggi pubblicati nella RU insieme ai trattati da appro- vare. Tale procedura è indicata per motivi di trasparenza e anche perché spesso il decreto d’approvazione contiene pure disposizioni materiali come dichiarazioni o riserve. Lettera h: in linea generale, i decreti federali semplici sono pubblicati nel Foglio federale. Fino all’entrata in vigore della legge sulle pubblicazioni ufficiali nel 1986, i decreti federali semplici erano pubblicati nella RU solo eccezionalmente su espres- sa decisione dell’Assemblea federale. Secondo l’articolo 1 lettera e LPubl, anche il diritto vigente prevede la possibilità di pubblicare nella RU i decreti federali sempli- ci se lo decide l’Assemblea federale. Tuttavia dall’entrata in vigore della LPubl le Camere federali non hanno mai fatto uso di tale disposizione. La lettera h garantisce che le Camere federali manterranno la possibilità di prevedere eccezionalmente la pubblicazione nella RU di un decreto federale semplice. Se l’entrata in vigore di un decreto federale semplice dipende dall’atto normativo alla base (legge federale o ordinanza dell’Assemblea federale), il decreto è pubblicato contemporaneamente all’atto di livello superiore.

Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali

Cpv. 1 Questa disposizione corrisponde ampiamente al vigente articolo 2 LPubl. Il comple- tamento della frase introduttiva secondo cui i trattati e le risoluzioni internazionali sono pubblicati nella RU solo nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, è una precisazione puramente terminologica del diritto vigente. Lettera b: rientrano in questa disposizione, da un lato, i trattati non sottostanti al referendum approvati dalle Camere federali e, dall’altro, i trattati conclusi autono- mamente dal nostro Consiglio (art. 166 cpv. 2 Cost; art. 7a cpv. 1 LOGA [versione secondo l’allegato alla legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl]). Soprat- tutto per questa seconda categoria il fatto che «contengano norme di diritto» è deci- sivo per la scelta dei trattati che devono essere pubblicati. Non rientrano in questa categoria gli accordi bilaterali sugli aiuti finanziari o quelli sull’estinzione dei debiti o di consolidamento dei debiti. Simili accordi sono di natura puramente negoziale e hanno un carattere vincolante esclusivamente nei confronti delle autorità, mentre non hanno grande valore per il pubblico. I trattati che vincolano esclusivamente le autorità non sono quindi pubblicati. Lettera c: già secondo il diritto vigente le risoluzioni di organizzazioni internazionali che contengono norme di diritto o obbligano ad emanarne vengono pubblicate (art. 2

lett. b LPubl). Rientrano in questo caso anche le risoluzioni di comitati misti, come previsto negli accordi bilaterali o multilaterali (cfr. il messaggio concernente la LPubl, FF 1983 III 352). Tali comitati, tuttavia, non sono organizzazioni internazio- nali, bensì organi istituiti mediante un trattato le cui risoluzioni, d’ora in poi, saranno menzionate esplicitamente nel testo di legge. Se, tuttavia, la risoluzione di un organismo istituito da un trattato (di regola di un comitato misto) si riferisce esclusivamente a un testo da pubblicare (ad es. la modi- fica di un trattato), è sufficiente pubblicare tale testo rimandando alla risoluzione stessa mediante una nota a piè di pagina. Il testo della risoluzione è pubblicato soltanto se presenta elementi che contengono norme di diritto o obbligano a emanar- ne che non si riflettono nel testo da pubblicare.

Cpv. 2 Secondo il diritto vigente, possiamo decidere di pubblicare anche testi giuridici internazionali che non contengono norme di diritto, ma presentano un determinato interesse per il pubblico. Si pensi per esempio ai trattati che vincolano esclusivamen- te le autorità o le risoluzioni di organizzazioni internazionali concernenti i regola- menti procedurali interni (ad es. la Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Confede- razione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla costruzione e l’esercizio d’una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo; RS 0.725.151 o gli Statuti del 27 set- tembre 1970 dell’Organizzazione mondiale del turismo; RS 0.935.21). Contraria- mente al disciplinamento vigente che prevede la pubblicazione se sussiste un non ben definito «interesse particolare», al fine di una soluzione più conforme alla prassi la nuova disposizione stabilisce che il nostro Consiglio decide di caso in caso se il testo deve essere eccezionalmente pubblicato in quanto riveste un interesse generale. Un disciplinamento analogo è previsto per la pubblicazione straordinaria nella RU dei decreti federali semplici (art. 2 lett. h).

Cpv. 3 In linea generale, i trattati di breve durata di validità e i trattati di portata limitata d’ora in poi non saranno pubblicati. Secondo la prassi attuale non sono pubblicati i trattati con una validità inferiore ai sei mesi. Questa prassi sarà ora sancita dalla legge. Di norma dovrebbe trattarsi di trattati che vincolano esclusivamente le autorità o che sono di portata limitata. La prima volta che vengono prorogati, i trattati devono essere pubblicati nella RU. Anche i trattati di portata limitata (denominati secondo una terminologia precedente «accordi bagatella») non sono pubblicati. Si tratta dei trattati per i quali sono appli- cabili i criteri di cui all’articolo 7a capoverso 2 LOGA (versione secondo l’allegato alla LParl). Rientrano in questa categoria i trattati che possiamo concludere autono- mamente, poiché non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera né comportano la rinuncia a diritti esistenti, che servono esclusivamente all’esecuzione di trattati che concernono materie rientranti nella sfera di competenze del nostro Consiglio per le quali risulta opportuna una normativa a livello di trattato internazionale o che sono soprattutto diretti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti oneri finanziari. Secondo l’articolo 48a capoverso 2 LOGA (versione secondo l’allegato alla LParl), il nostro Consiglio riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi. Il rapporto relativo è pubblicato nel Foglio federale.

Rientrano nella presente disposizione anche i trattati «bagatella» conclusi dal nostro Consiglio sulla base di una norma speciale (ad es. delega di competenza in un atto speciale) ai quali si applicano i criteri summenzionati. Il nostro Consiglio sancisce mediante ordinanza i casi in cui tali testi giuridici inter- nazionali debbano comunque essere pubblicati. Una pubblicazione è particolarmente indicata, se un trattato contiene norme che vincolano direttamente il singolo o se un interesse generale lo esige.

Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni Secondo l’articolo 48 capoverso 2 Cost., la Confederazione può partecipare a trattati intercantonali. Nella RU sono tuttavia pubblicati solo i trattati che contengono nor- me di diritto o che obbligano a emanarne. Gli altri trattati sono inseriti nella RU unicamente se il nostro Consiglio lo decide espressamente. Confronta anche il numero 1.2.5.

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando Anche il diritto in vigore (art. 4 LPubl) prevede a determinate condizioni la possibi- lità di rinunciare alla pubblicazione di un testo nella RU e nella RS e menzionare solo il titolo con un rimando o l’indicazione dell’ente presso cui il testo può essere ottenuto. Nell’indice annuale della RU/RS è pubblicato un elenco di tali testi. Se un testo mediante rimando è pubblicato esclusivamente in forma elettronica (art. 15 cpv. 2 D LPubl), occorre indicare l’indirizzo Internet. Nella pubblicazione mediante rimando è necessario segnalare chiaramente che il testo dell’atto in questione non è pubblicato nella Raccolta ufficiale del diritto federale e che il testo può essere otte- nuto a un determinato indirizzo (spesso presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL, ex «EDMZ»). Di regola detta pubblicazione avviene sotto forma di una pagina separata della RU.

Cpv. 1 Lettere a–c: a livello materiale l’elenco delle condizioni che devono essere adempiu- te per la pubblicazione di un rimando è invariato rispetto al diritto vigente che è stato solo rielaborato a livello redazionale.

Cpv. 2 La lettera a corrisponde materialmente al diritto vigente: le designazioni degli atti normativi sono state adeguate al disciplinamento attuale. La lettera b sancisce la prassi esistente secondo cui i testi già pubblicati in un organo ufficiale svizzero o estero accessibile in Svizzera sono pubblicati nella RU solo mediante rimando. Rientrano in questa categoria innanzitutto gli atti giuridici del diritto comunitario vincolanti per la Svizzera, la cui versione vincolante è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Depone a favore di questa soluzione il fatto che secondo la prassi dell’UE in materia di pubblicazioni non sarebbe possibile rettificare costantemente il diritto comunitario in parallelo al diritto nazionale e, di conseguenza, non sarebbe opportuno pubblicarlo nella RS. Dal 1°ottobre 2003, la pagina iniziale delle autorità federali propone anche un indice che contiene tutti gli atti giuridici dell’UE che in base agli Accordi settoriali tra la Svizzera e la CE devo-

no essere presi in considerazione (in un primo tempo limitato ai Bilaterali I)1. Pos- sono inoltre essere pubblicati mediante rimando gli atti vincolanti di organizzazioni internazionali, in particolare le risoluzioni dell’ONU. Contrariamente agli altri casi previsti dal presente articolo, i rimandi non sono pubblicati sotto forma di una pagi- na separata della RU, bensì sotto forma di elenchi o note nell’ambito degli atti interessati. In caso di necessità è pure allestito un indice speciale.

Cpv. 3 Simili testi devono inoltre poter essere distribuiti dall’ufficio federale competente. Gli standard in materia di diritto delle pubblicazioni (garanzia dell’aggiornamento regolare e indicazione delle modifiche, allestimento delle traduzioni, disponibilità permanente) sono applicabili per principio anche ai testi menzionati con un rimando. Il diritto vigente in materia di pubblicazioni, tuttavia, non si occupa dettagliatamente delle questioni riguardanti le competenze per il rispetto di tali standard. Tenendo conto della crescente delega di compiti amministrativi a privati e a organizzazioni di diritto pubblico, in cui può rientrare anche la pubblicazione di testi importanti dal profilo del diritto in materia di pubblicazioni (ad es. la pubblicazione della Farmaco- pea da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, Swissmedic in virtù dell’art. 52 della legge sugli agenti terapeutici; RS 812.21), nonché della separazione organizzativa avvenuta nel frattempo tra Cancelleria federale e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), è necessario specificare le competenze per la pubblicazione di tali testi e altre questioni connesse come il controllo sul rispetto dei principi in materia di pubblicazioni ufficiali o l’assunzione dei costi. Poiché tali questioni sono soprattutto in relazione con aspetti concernenti l’adeguata organizza- zione dei compiti amministrativi, spetta a noi emanare, se del caso, i necessari disci- plinamenti mediante ordinanza in base alla norma di competenza dell’articolo 178 Cost. e dell’articolo 8 LOGA.

Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione Secondo la nuova disposizione, accanto agli atti normativi della Confederazione possono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale, e quindi non pubblicati, anche i trattati internazionali. La restrizione all’ambito della difesa na- zionale corrisponde essenzialmente al disciplinamento attuale previsto dall’arti- colo 5 LPubl che utilizza la nozione di «difesa integrata» attualmente non più in uso ma che ha un senso più ampio. Rispetto alla disposizione contenuta nella legge sulla trasparenza (FF 2003 1783) relativa alla possibilità di negare l’accesso ai documenti ufficiali se ciò può «compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera», ci si attiene volutamente alla rigorosa limitazione materiale. Nella prassi vigente sono veramente molto pochi i casi conosciuti di testi non pubblicati perché devono essere tenuti segreti. In linea di massima si tratta di convenzioni e atti nell’ambito del diritto in materia di organizzazione e di procedura militare, che non istituiscono né diritti né obblighi per i singoli. Attualmente vi sono inoltre altri accordi nell’ambito della politica economica esterna che in base alla nuova concezione di «difesa nazio-

1 Non è quindi indispensabile adottare una soluzione onerosa come quella prevista a suo tempo in vista dell’adesione della Svizzera allo SEE (pubblicazione da parte della Cancelleria federale di tutto il diritto comunitario vincolante per la Svizzera).

nale» non beneficerebbero più di tale deroga. Sono fatte salve le disposizioni legali speciali che prevedono di non pubblicare atti normativi o trattati.

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

Cpv. 1 Anche secondo il diritto vigente, gli atti emanati dalla Confederazione devono essere di regola pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore (art. 6 cpv. 1 LPubl). L’obbligo della pubblicazione tempestiva tiene conto del prin- cipio della prevedibilità delle nuove norme giuridiche (pubblicazione ordinaria). Tale obbligo concerne di regola tutti i testi la cui pubblicazione è prevista nella RU. Una deroga è applicabile agli atti normativi che per motivi particolari non possono essere pubblicati mediante procedura ordinaria (art. 7 LPubl; art. 7 cpv. 3 del dise- gno). Il periodo tra la data di pubblicazione e quella dell’entrata in vigore è calcolato a partire dalla data del numero della RU contenente l’atto normativo e non a partire dal caricamento in Internet. Tale regola deriva dall’articolo 9 capoverso 1 del dise- gno secondo cui la versione stampata della RU è determinante. Tale vincolo rappre- senta un vantaggio per gli utenti dell’offerta elettronica poiché il corrispondente numero RU pubblicato in Internet è di regola inserito in rete qualche giorno prima e quindi il citato termine minimo è di fatto prolungato. Contrariamente al disciplina- mento vigente, che in via eccezionale permette la pubblicazione anche entro un termine inferiore a cinque giorni, l’eliminazione dell’espressione «di regola» raffor- za l’obbligo della pubblicazione puntuale. Il disciplinamento del capoverso 1 va visto anche in relazione con l’articolo 8 capoverso 2 D LPubl (cfr. le relative spiega- zioni).

Cpv. 2 Secondo il diritto vigente, questa disposizione fondamentale si applica per quanto possibile anche ai trattati internazionali e intercantonali (art. 6 cpv. 2 LPubl). La formulazione permetteva di tenere conto del fatto che, soprattutto per i trattati multi- laterali, non è assolutamente possibile pubblicare i testi entro i termini, essendo spesso impossibile prevedere la data d’entrata in vigore, in quanto quest’ultima dipende da un determinato numero di ratifiche. Ora i trattati, la cui entrata in vigore non è ancora conosciuta al momento della loro approvazione (da parte nostra o dell’Assemblea federale), devono essere pubblicati non appena ne è resa nota l’entrata in vigore. Confronta anche il numero 1.2.5.

Cpv. 3 Come avviene attualmente, nei casi in cui la pubblicazione tempestiva nella RU è per principio esclusa a causa di condizioni particolari, l’atto deve poter essere pub- blicato mediante una procedura speciale (pubblicazione straordinaria). Tale procedu- ra garantisce che un atto normativo sia riconosciuto giuridicamente vincolante a decorrere dalla sua validità nonostante sia pubblicato nella RU solo dopo la sua entrata in vigore. Contrariamente al diritto in vigore, questa procedura non è più disciplinata in un articolo separato (art. 7 LPubl). Le disposizioni previste nell’articolo 7 capoversi 2 e 3 LPubl devono essere disciplinate mediante ordinanza. Il rimanente capoverso 1 è riformulato in una versione abbreviata come capoverso 3 del presente articolo. La

versione tedesca è inoltre adeguata dal profilo terminologico. La procedura sarà precisata mediante ordinanza.

Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione

Cpv. 1 Si parte dal presupposto che gli atti normativi e gli altri testi pubblicati nella RU secondo le disposizioni contenute nella sezione 2 del presente disegno siano noti a tutti. La disposizione corrisponde essenzialmente al disciplinamento vigente dell’articolo 10 LPubl.

Cpv. 2 Per motivi di chiarezza e per garantire la certezza del diritto si stabilisce ora un termine concreto a partire dal quale un atto esplica tutto il suo effetto giuridico anche se, contrariamente alle prescrizioni relative alla pubblicazione ordinaria, non è stato pubblicato puntualmente. L’atto normativo esplica il suo pieno effetto giuridico soltanto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella RU. Questa norma permette inoltre di eliminare il problema lasciato irrisolto nella vigen- te LPubl determinando in che misura gli atti normativi, che pur essendo pubblicati prima della loro entrata in vigore non rispettano il termine di cinque giorni previsto dall’articolo 7 capoverso 1 D LPubl, possano esplicare il loro effetto giuridico. L’effetto cogente è rafforzato per i casi in cui un atto normativo divulgato nella procedura ordinaria sia pubblicato nella RU solo dopo la sua entrata in vigore. Il capoverso 2 ha lo scopo di rafforzare il carattere vincolante previsto nel capoverso 1 e quindi anche la posizione dei destinatari del diritto vincolati direttamente dall’atto normativo. La data formale dell’entrata in vigore non è modificata dalla disposizione e di conseguenza l’atto normativo è in principio applicabile nonostante la pubblica- zione differita. Nella misura in cui si tratti di disposizioni di natura organizzativa o che accordano diritti ai destinatari del diritto, è ammessa l’applicabilità anche prima della pubblicazione. Una decisione del Tribunale federale stabilisce che anche la mancata pubblicazione non esclude che un atto normativo possa esplicare gli effetti giuridici nel senso della costituzione di diritti (DTF 100 Ib 343). Con il nuovo disciplinamento l’onere della prova viene rovesciato. Secondo il disci- plinamento vigente, l’interessato danneggiato dalla pubblicazione differita che non è disposto ad applicare una disposizione che gli impone degli obblighi o che non accetta che venga applicata nei suoi confronti, deve egli stesso appellarsi alla manca- ta pubblicazione ed eventualmente far valere che la disposizione interessata è appli- cabile a partire dalla data della sua pubblicazione nella RU. D’ora in poi vigerà la presunzione che l’interessato è legittimato a non applicare una disposizione che gli impone degli obblighi fino alla pubblicazione nella RU o che non sarà tenuto ad

opporvisi. Anche le autorità competenti, tuttavia, devono aspettare la pubblicazione nella RU prima di applicare le disposizioni che vincolano direttamente i destinatari del diritto. È tuttavia opportuno segnalare le seguenti eccezioni: – La presente disposizione non si applica alle modifiche della Costituzione federale che entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni,

sempreché il testo non disponga altrimenti (art. 15 cpv. 3 della legge federa- le del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, RS 161.1). Di conseguenza, il fat- to che la pubblicazione nella RU avvenga soltanto dopo l’accertamento dell’esito della votazione da parte del nostro Consiglio, non impedisce che la nuova disposizione costituzionale sia giuridicamente vincolante. – Se un atto è pubblicato in via straordinaria (art. 7 cpv. 3 D LPubl), esso e- spleta il suo pieno effetto giuridico già prima della pubblicazione ordinaria nella RU; tuttavia, è fatta salva la prova a discarico ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 D LPubl. – Sono fatti salvi anche i casi in cui un atto entra in vigore con effetto retroat- tivo (un atto messo in vigore dall’autorità competente prima della sua ado- zione oppure una legge federale, che entra in vigore prima della scadenza del termine di referendum, può essere pubblicata nella RU soltanto dopo la scadenza del termine di referendum. Tuttavia, in questo caso è opportuno os- servare le condizioni elaborate dal Tribunale federale sull’ammissibilità dell’entrata in vigore con effetto retroattivo ).

Art. 9 Versione determinante

Cpv. 1 Come in base al diritto vigente (art. 9 LPubl), la versione pubblicata nell’edizione stampata della Raccolta ufficiale è determinante. Tale norma si applica tuttavia solo agli atti normativi della Confederazione (art. 2 D LPubl) e ai trattati tra Confedera- zione e Cantoni (art. 4 D LPubl).

Cpv. 2 Per quanto concerne invece i testi del diritto internazionale, la versione determinante non dipende dalla versione pubblicata nella RU, bensì è stabilita dalle disposizioni dei testi in questione (le disposizioni finali dei trattati internazionali indicano il testo originale). La disposizione sulla parità delle lingue ufficiali è ora disciplinata in un articolo separato (art. 14 cpv. 1 D LPubl).

Art. 10 Rettifiche formali Oggi la rettifica di atti normativi che non sono sottoposti alla procedura parlamenta- re è disciplinata nell’ordinanza sulle pubblicazioni. Per analogia è necessario intro- durre una disposizione nella legge. Da una parte, l’adeguamento informale di desi- gnazioni di unità amministrative (art. 12 cpv. 2 D LPubl) deve essere disciplinato a livello di legge, dall’altra la nuova legge sul Parlamento prevede un disciplinamen- to della procedura di rettifica per gli atti normativi dell’Assemblea federale. A livello terminologico la presente disposizione è adeguata a quella della legge sul Parlamento.

Cpv. 1 Gli errori che modificano il senso del testo e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità che ha emanato l’atto sono rettificati mediante una comunicazione formale nella RU se sono di una certa gravità e possono dar luogo a equivoci.

Gli errori grammaticali che non incidono sul contenuto o gli errori nel tipo di carat- tere (ad es. carattere minuscolo o maiuscolo) che non modificano né il senso della disposizione né lo alterano o non danno adito a dubbi riguardo all’esatto tenore non rientrano in questa disposizione. Tali errori sono eliminati mediante rettifica infor- male nella RS (art. 12 cpv. 1 D LPubl) o nell’ambito delle successive revisioni for- mali dell’atto. La rettifica di un errore scoperto a posteriori dipende anche dalla sua gravità. Per decidere se sia ammissibile eliminare un errore mediante rettifica, occorre confronta- re il testo imperfetto e il testo che l’autorità decisionale ha presentato (versione originale). Se l’errore esisteva già nella versione originale ed è considerato grave riguardo al contenuto, deve essere eliminato unicamente mediante una modifica formale dell’atto. La procedura di rettifica si limita inoltre alle imperfezioni presenti nei singoli punti del testo; se l’imperfezione concerne l’intero atto o se un intero atto è stato erronea- mente pubblicato in una versione sbagliata (p. es. un avamprogetto), l’autorità competente deve adottarne una nuova versione. Il disegno non prevede nessun disciplinamento della conseguenza giuridica della pubblicazione di rettifica. Sarà la prassi a determinare se la rettifica elimina la parte del testo errata con effetto retroattivo o se si parte dal presupposto che fino alla pubblicazione della rettifica la corrispondente disposizione ha esplicato il suo effetto giuridico nella sua versione «errata»; sancire nella legge una norma generale per risolvere questo problema andrebbe troppo oltre. Inoltre, i problemi pratici in questo ambito dovrebbero essere molto rari.

Cpv. 2 Come nel diritto vigente (art. 4 cpv. 1 OPubb) la procedura di rettifica per gli atti emanati dall’Assemblea federale, ordinata dalla Commissione di redazione delle Camere federali e non dalla Cancelleria federale, rimane salva. Il capoverso rinvia alla disposizione fondamentale dell’articolo 58 LParl. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 3 ottobre 2003 sulla Commissione di redazione (RS 171.105; RU 2003 3601) disciplina i dettagli della procedura.

Sezione 3: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 11 Contenuto

Cpv. 1 In merito alla rinuncia alla pubblicazione delle costituzioni cantonali, confronta il numero 1.2.4. Dato che la pubblicazione elettronica permette l’aggiornamento costante (a cadenza settimanale) della RS, l’espressione «aggiornamento a date determinate» concernen- te la pubblicazione in forma stampata è sostituita dalla nuova espressione «aggior- namento periodico».

Cpv. 2 Già secondo il diritto vigente possiamo decidere di rinunciare a pubblicare nella RS normative di breve durata di validità (art. 11 cpv. 2 LPubl). Nell’articolo 8 dell’ordi- nanza sulle pubblicazioni abbiamo stabilito che i testi giuridici di durata di validità inferiore a tre mesi e le parti di testi giuridici modificate periodicamente ad intervalli di non oltre tre mesi (si pensi in particolare ad allegati di ordinanze) non sono inseri- ti nella Raccolta sistematica.

Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali L’espressione rettifica o adeguamento «informale» utilizzata in questo articolo specifica la differenza rispetto alla rettifica formale ai sensi dell’articolo 10 D LPubl. Non è necessario né pubblicare la rettifica nella RU, né evidenziarla in modo parti- colare mediante una comunicazione esplicita.

Cpv. 1 Il capoverso 1 è complementare all’articolo 10 D LPubl. Sono rettificati in modo informale gli errori irrilevanti sotto il profilo materiale e gli errori grammaticali, ortografici o di presentazione immediatamente identificabili e che non sono fonte di malintesi, che possono essere rettificati in procedura semplificata. Il disciplinamento si applica anche a errori che sopraggiungono nel corso dell’integrazione nella RS di testi pubblicati nella RU. Si tratta segnatamente di errori di interpretazione delle istruzioni di tecnica legislativa nell’ambito di atti modificatori, oppure di omissioni inavvertite di parti di periodi o di articoli nella RS. La RS è rettificata in modo informale sia nella forma stampata sia nella versione elettronica. Essendo quest’ulti- ma costantemente aggiornata, anche le rettifiche avvengono non appena l’errore è stato constatato.

Cpv. 2 Il capoverso 2 comprende tutti i casi di dati non più attuali contenuti nei testi pubbli- cati nella RS. Riallacciandosi alla prassi in vigore, si indicano nella RS modifiche di dati quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi, indicazioni dell’ente presso cui può essere ottenuto il testo (p. es. indirizzo) o le abbreviazioni ecc. D’ora in poi i testi potranno essere adeguati alla versione corretta anche direttamente, ossia senza procedere a una modifica formale, a condizione che si tratti di adeguamenti di natura puramente formale. La disposizione traspone a livello di legge la norma dell’articolo 4a dell’ordinanza sulle pubblicazioni, in vigore dal 1° giugno 2000. Già con la revisione dell’articolo 8 capoverso 1 LOGA2 è stata posta la base legale materiale che permette di adeguare le disposizioni sulle competenze contenute nelle leggi federali alle decisioni orga- nizzative del nostro Consiglio. Il presente disciplinamento rende possibile l’attua- zione di tale competenza nel diritto in materia di pubblicazioni.

2 La revisione è avvenuta nell’ambito della legge federale del 22 marzo 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (FF 2002 2529) ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2003 (RU 2003 187).

Cpv. 3 Si rinvia alle spiegazioni dell’articolo 10 capoverso 2 del disegno di legge.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 13

Cpv. 1 Questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 14 LPubl). La sua rielabora- zione redazionale conferisce maggior completezza e trasparenza all’elenco dei testi pubblicati. In virtù delle lettere a e b sono pubblicati nel Foglio federale i messaggi e i disegni del nostro Consiglio nonché i rapporti e i progetti delle commissioni delle Camere federali per atti normativi dell’Assemblea federale fra i quali vanno annoverati, accanto alle leggi federali, ai decreti federali e alle ordinanze dell’Assemblea federa- le, anche le modifiche costituzionali. In merito alla pubblicazione di messaggi va mantenuta la prassi odierna. I messaggi sul preventivo e il conto di Stato sono pub- blicati separatamente per esigenze di formato (art. 10 OPubb). Lettera c: nel Foglio federale non devono essere pubblicati tutti i rapporti del nostro Consiglio e delle commissioni (tra i quali vi sono anche i rapporti delle delegazioni). Di regola sono pubblicati i rapporti che saranno trattati dalle Camere federali o la cui pubblicazione è richiesta esplicitamente dall’istanza che li ha adottati. I rapporti del nostro Consiglio non pubblicati nel Foglio federale, segnatamente quelli in adempi- mento di postulati, sono generalmente reperibili presso la Centrale di documentazio- ne dell’Assemblea federale. Come avviene per i messaggi concernenti il preventivo e il conto di Stato, il rapporto di gestione del nostro Consiglio è pubblicato separa- tamente a causa del formato più grande. La lettera d si rifà al mandato di pubblicazione degli atti sottostanti al referendum obbligatorio e accettati dall’Assemblea federale, contenuto nell’articolo 58 LDP. La lettera e interessa gli atti sottostanti al referendum facoltativo che devono essere pubblicati in virtù dell’articolo 59 LDP. Gli atti di cui alle lettere d ed e sono pubbli- cati nella Raccolta ufficiale non appena siano adempiute le condizioni per la loro entrata in vigore. La lettera f concerne la pubblicazione dei decreti federali semplici dopo la loro adozione. I decreti federali semplici non sono pubblicati nel Foglio federale bensì nella Raccolta ufficiale qualora l’Assemblea federale lo ordini esplicitamente (art. 2 lett. h D LPubl). Se l’entrata in vigore del decreto federale semplice è subordinata all’entrata in vigore di atti ad esso poziori (legge federale o ordinanza dell’Assemblea federale), la

pubblicazione di tale decreto federale nel Foglio federale avviene in concomitanza con la pubblicazione dell’atto poziore. La lettera g corrisponde al diritto vigente (art. 14 cpv. 1 lett. e LPubl). Il Foglio federale funge da organo per le pubblicazioni ufficiali previste nella legislazione speciale. L’articolo 36 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (RS 172.021) rappresenta una disposizione generale in materia di pubblicazioni, in virtù della quale le decisioni delle autorità possono essere pubbli- cate in una forma ufficiale. Diverse disposizioni della legislazione federale prevedono esplicitamente la pubbli- cazione di determinati testi quali notifiche, decisioni del nostro Consiglio, comuni- cazioni e decisioni di autorità amministrative e giudiziarie nel Foglio federale. Conformemente alla disposizione dell’articolo 14 del disegno si parte dal presuppo- sto che anche le pubblicazioni previste dalla legislazione speciale devono essere pubblicate nelle lingue tedesca, francese e italiana, nelle rispettive tre edizioni del Foglio federale. Le eccezioni alla pubblicazione trilingue sono ammesse se discipli- nate dalle prescrizioni speciali in materia di pubblicazioni e per le pubblicazioni secondo l’articolo 14 capoverso 4 D LPubl.

Cpv. 2 Il capoverso 2 corrisponde ampiamente alla vigente disposizione dell’articolo 14 capoverso 2 LPubl. Nel Foglio federale continueranno ad essere inseriti testi la cui pubblicazione si rivela appropriata anche se non prevista da una disposizione specia- le. La prassi moderata applicata finora va mantenuta anche in futuro. In considera- zione dell’ingente mole di testi suscettibili di essere pubblicati sul Foglio federale, occorre limitare la pubblicazione ai testi ufficiali che esplicano determinati effetti esterni o che sono d’interesse generale. Inoltre, la terminologia inerente alle organizzazioni di diritto pubblico e privato cui sono affidati compiti amministrativi è adeguata conformemente all’articolo 178 capoverso 3 Cost. e all’articolo 2 capoverso 4 LOGA.

Cpv. 3 Le condizioni necessarie per la pubblicazione di un testo mediante rimando sono meno particolareggiate di quelle disciplinate nella disposizione analoga concernente la RU (art. 5 cpv. 1). In merito al Foglio federale, è sufficiente che la pubblicazione limitata al titolo sembri opportuna. Spesso i voluminosi allegati ai messaggi non si prestano a una pubblicazione integrale. Questa disposizione trova applicazione anche nella pubblicazione separata dei messaggi concernenti il preventivo e il bilan- cio dello Stato, analogamente a quanto avviene nella prassi odierna.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 14 Lingue ufficiali

Cpv. 1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 8 capoverso 1 LPubl. Inserita nella sezione 5, essa estende ora il suo campo d’applicazione anche alla RS e al FF. Nuo- va è anche l’esplicita menzione di pubblicazione contemporanea, secondo cui le edizioni – separate per lingua – delle raccolte del diritto federale e del Foglio federa- le devono essere pubblicate contemporaneamente sia in forma elettronica sia in forma stampata. Dato che, in virtù dell’articolo 70 Cost., anche il romancio è dive- nuto lingua ufficiale della Confederazione «nei rapporti con le persone di lingua

romancia», è necessario che la norma indichi esplicitamente le tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) nelle quali è fatta la pubblicazione; non è infatti previ- sta un’edizione delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale in romancio.

Cpv. 2 Diversamente dal diritto vigente (art. 14 cpv. 3 LPubl), riguardo alle versioni in lingua romancia il disegno si limita a un rimando alla legge sulle lingue. Confronta in proposito il numero 1.2.5 e la disposizione transitoria dell’articolo 21.

Cpv. 3 Già il diritto vigente prevede, nell’articolo 8 capoverso 2 LPubl, che possiamo decidere di rinunciare eccezionalmente alla pubblicazione di un testo nelle lingue ufficiali. Tale eccezione interessa tuttavia soltanto i testi di diritto internazionale e intercantonale, per quanto la loro pubblicazione sia fatta mediante rinvio ai sensi dell’articolo 4 LPubl. La nuova legge permetterà, a condizioni ben definite, di esclu- dere dall’obbligo di pubblicazione nelle tre lingue ufficiali anche testi della legisla- zione federale o di rinunciare alla loro pubblicazione in una delle tre lingue ufficiali. Naturalmente la deroga è applicabile soltanto ai testi che non sono pubblicati nella RU ai sensi dell’articolo 5 D LPubl. Le condizioni menzionate nelle lettere a e b esigono, inoltre, che i destinatari del diritto non siano vincolati direttamente oppure che gli interessati applichino le disposizioni esclusivamente nella lingua originale. Un simile disciplinamento risponde a una necessità pratica, in particolare per gli allegati ad atti di natura tecnica oppure per disposizioni menzionate negli allegati ma pubblicate altrove, redatti nella lingua corrente – spesso in inglese – della cerchia interessata alla loro applicazione. Dato che le persone che lavorano con tali testi hanno maggiore dimestichezza con la terminologia della lingua originale, tradurli nelle lingue ufficiali è superfluo. Confronta al riguardo il numero 1.2.5.

Cpv. 4 Con il nuovo capoverso 4 si offre la possibilità, in via eccezionale, di pubblicare nel Foglio federale solo nella lingua ufficiale della regione linguistica interessata le comunicazioni e le decisioni dell’Amministrazione federale, per quanto siano rile- vanti esclusivamente dal profilo locale. Tuttavia la deroga è esclusa nel caso di decisioni, istruzioni e comunicazioni del nostro Consiglio. Questo consente anche di pubblicare il testo soltanto nell’edizione del Foglio federa- le della lingua in questione conferendo così una base giuridica a una prassi già esistente e riconosciuta. Confronta al riguardo anche le spiegazioni relative all’arti- colo 13 capoverso 3 D LPubl.

Art. 15 Forma stampata ed elettronica

Cpv. 1 Confronta il numero 1.2.1. Il progetto messo in consultazione prevedeva l’obbligo per la Confederazione di configurare la forma elettronica in modo da renderla acces- sibile alle persone ipovedenti. La legge federale del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; FF 2002 7333) sancisce ora l’obbligo generale della Confederazione di rendere i suoi servizi su Internet accessibili senza difficoltà alle persone ipovedenti (art. 14 LDis). Questa disposizione è direttamente applicabile alla pubblicazione

elettronica ai sensi del presente articolo, motivo per cui una disposizione legale speciale è superflua.

Cpv. 2 Il capoverso 2 prevede un’eccezione al principio di pubblicazione in entrambe le forme – stampata ed elettronica – per i testi che, in virtù degli articoli 5 e 13 capo- verso 3, non sono pubblicati nella RU o nel Foglio federale bensì in altri organi di pubblicazione. Pubblicati separatamente, tali testi devono essere pubblicati soltanto in una delle due forme. In tal modo è tenuto conto delle esigenze pratiche: non tutti i testi menzionati con un rimando si prestano a una pubblicazione in forma elettro- nica.

Cpv. 3 La pubblicazione elettronica presenta, accanto a notevoli vantaggi pratici, lo svan- taggio di rendere accessibili in ogni tempo, mediante motori di ricerca, anche i dati personali contenuti in notifiche, decisioni o convocazioni. Ai fini della protezione dei dati occorre garantire che tali testi non siano a disposizione per un tempo inde- terminato a una cerchia illimitata di utilizzatori di Internet. Il miglior modo di pro- teggere le persone interessate dalla pubblicazione del testo consiste nel menzionare nella pubblicazione elettronica, senza citare i dati personali, che il testo integrale è pubblicato in forma stampata. Per quanto disciplinato espressamente nella legislazione, possono essere emanate disposizioni derogatorie per la pubblicazione di dati personali rilevanti per la prote- zione dei dati. Con il rimando alla legislazione speciale, si tiene inoltre conto delle prescrizioni previste dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1; principio della proporzionalità, art. 4 cpv. 2 e procedura di richiamo, art. 19 cpv. 3).

Art. 16 Portata della pubblicazione Questa disposizione pone alla Confederazione un limite inferiore e uno superiore in relazione alla sua politica in materia di pubblicazioni. Un limite inferiore poiché prescrive il servizio di base garantendo così ai cittadini l’accesso al diritto. Uno superiore in quanto limita l’obbligo di pubblicazione al servizio di base. La Confe- derazione lascia al settore privato il mercato dei prodotti specifici (commenti ad atti, edizioni di testi che contengono, p. es., rimandi alla giurisprudenza ecc.). La presente disposizione corrisponde essenzialmente alla soluzione adottata dal nostro Consiglio con il sistema di informazione giuridica del 1997 e al disciplina- mento dell’articolo 4 dell’ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Ora essa si estende anche alla forma stampata delle pubblicazioni. In merito alla pubblicazione di testi disciplinata dalla LPubl, la Confederazione deve limitarsi a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti, garantendo in tal modo un servizio di base e affidando la pubblicazione delle informazioni sup- plementari (approfondimento) all’economia privata. Come già attualmente, l’economia privata (editori, curatori di pubblicazioni giuridi- che) deve assumersi il compito di collegare tra loro e di commentare la legislazione e la giurisprudenza. L’Amministrazione federale non deve inserirsi senza motivo nel

mercato con prodotti propri o sconfinare dai limiti del servizio di base facendo concorrenza agli offerenti privati. Limitandosi al servizio di base, tuttavia, non s’intende frenare la forza innovativa dell’Amministrazione. Soprattutto nel settore della pubblicazione elettronica, la definizione di servizio di base sottintende sempre anche la tecnologia più moderna. Il servizio di base ai sensi dell’articolo 16 include anche l’eliminazione di eventuali errori e l’aggiornamento dei testi, segnatamente l’integrazione periodica degli atti modificatori nei testi normativi, la stesura del registro inerente alle raccolte del diritto federale e del Foglio federale nonché gli strumenti di ricerca per poter utiliz- zare testi pubblicati su supporto elettronico. La concretizzazione di questa disposizione deve avvenire mediante ordinanza, specie nei casi in cui la pubblicazione statale di un testo di legge commentato si rivela appropriata ai fini di un interesse pubblico superiore (ad es. qualora un prodot- to di tal genere non sia edito dall’economia privata in una delle lingue ufficiali pur essendovi una domanda in tal senso) o in quanto strumento di pubbliche relazioni mirante all’esecuzione effettiva di un testo normativo.

Art. 17 Consultazione Benché notevolmente snellita, questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 12 cpv. 1 LPubl). Il principio secondo cui gli atti sono presunti noti a tutti mediante la loro pubblicazione ufficiale esige che le raccolte del diritto federale e il Foglio federale (segnatamente a causa delle domande di referendum in esso pubbli- cate) siano pubblicamente accessibili. Parimenti, i testi pubblicati in via straordinaria secondo l’articolo 7 capoverso 3 devono essere resi accessibili già prima della loro pubblicazione ordinaria nella RU. Non appena adottati, i testi pubblicati in via straordinaria sono inviati dalla Cancelleria federale agli uffici designati dai Cantoni per consultazione (alle Cancellerie di Stato via fax, agli altri uffici per posta). In futuro tali invii avverranno presumibilmente mediante posta elettronica in modo tale da garantire la possibilità di una consultazione immediata dei testi. Il disegno di legge evita invece di riprendere la disposizione che prevede la possibi- lità di consultare presso la Cancelleria federale anche i testi che non si prestano alla pubblicazione nella RU o nel Foglio federale (art. 5 e 13 cpv. 3 D LPubl). Nella prassi si riscontra infatti l’assenza totale di una domanda in tal senso, riconducibile al fatto che i testi reperibili presso gli uffici menzionati nelle indicazioni pubblicate nella RU sono di regola disponibili anche elettronicamente. Le stesse ragioni indu- cono a rinunciare alla disposizione concernente la consultazione di trattati e atti di diritto internazionale nelle loro versioni autentiche.

Art. 18 Emolumenti

Cpv. 1 La base legale concernente gli abbonamenti alle raccolte delle leggi e del Foglio federale nonché la vendita di estratti di singoli testi è attualmente contenuta nell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse dell’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (ordinanza sulle tasse UCFSM, RS 172.041.11). Altre disposizioni in materia di tasse e costi si trovano nell’ordinanza dell’8 aprile 1998

concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici (RS 170.512.2) e nell’ordi- nanza della Cancelleria federale del 24 giugno 1999 concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici (RS 172.041.12). In virtù dell’articolo 164 capoverso 1 lettera b Cost. la competenza per la riscossione di tasse deve essere iscritta nella legge. Le relative disposizioni d’esecuzione devono essere riassunte nella nuova ordinanza relativa alla legge sulle pubblicazioni.

Cpv. 2 Sancito sinora mediante ordinanza, il principio di gratuità della consultazione delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale in forma elettronica (Internet) è ora iscritto nella legge.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Modifica del diritto vigente Numero 1: La presente modifica degli articoli 32 e 52 LDP rappresenta un’ecce- zione rispetto all’articolo 15 capoverso 3 LPubl secondo cui i testi che contengono dati personali sono pubblicati in forma anonima nella versione elettronica del Foglio federale. Per quanto riguarda la pubblicazione delle liste e dei risultati delle elezioni al Consiglio nazionale, l’interesse pubblico in una corretta esecuzione delle elezioni prevale rispetto alle esigenze in materia di protezione della sfera privata. L’attri- buzione precisa di tutti i voti e quindi l’identità di tutti i candidati che hanno raccolto i voti deve quindi poter essere verificata. Numero 2: in virtù della legge sulla formazione professionale, è previsto che i rego- lamenti di tirocinio (ora denominati ordinanze in materia di formazione) siano pubblicati nel Foglio federale in forma di rimando. Tale disposizione decade con la nuova legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (FF 2002 7428). Trattandosi di atti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 2 lettera e del disegno, le ordinanze in materia di formazione devono essere pubblicate nella RU. Ciononostante, una pubblicazione completa delle circa duecento ordinanze in materia di formazione non appare appropriata. Non essendo adempiute le condi- zioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 del disegno, la pubblicazione mediante riman- do deve essere disciplinata nella legge speciale. Attualmente i regolamenti d’esame approvati dalla Confederazione non sono pubbli- cati. Trattandosi di testi di interesse generale, appare indicata una pubblicazione mediante rimando nel Foglio federale. Ai fini di una prassi uniforme in materia di pubblicazioni è opportuno che anche questi testi siano disciplinati nella legge spe- ciale. Numero 3: nella disposizione della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiote- levisione (RS 784.40) disciplinante l’obbligo delle emittenti di collaborare alla diffu- sione degli atti pubblicati in via straordinaria, occorre adeguare il rimando alla legge sulle pubblicazioni e la terminologia.

Art. 21 Disposizione transitoria Dato che la legge sulle lingue entrerà in vigore presumibilmente soltanto dopo la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali, la disposizione transitoria prevede che l’articolo 14 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali rimanga applicabile sino all’entrata in vigore della legge sulle lingue.

3 Conseguenze

3.1 Per la Confederazione

La revisione non comporta oneri finanziari supplementari. Al contrario, contribuisce a ridurre i costi. L’uso accresciuto delle pubblicazioni elettroniche e il conseguente calo della domanda delle raccolte edite in forma stampata ha permesso una riduzione degli oneri derivanti dagli aggiornamenti periodici (in particolare della RS) anche in seno all’Amministrazione federale. L’aggiornamento costante delle pubblicazioni elettroniche e i motori di ricerca disponibili permettono inoltre una consultazione più rapida da parte dell’utenza all’interno dell’Amministrazione federale e all’esterno. Il miglioramento del servizio mediante l’offerta di informazioni elettroniche favorisce anche una riduzione delle richieste telefoniche. Nonostante la riduzione del numero degli abbonati alle edizioni stampate, attualmen- te è ancora possibile coprire i costi relativi alla produzione della RS e alla distribu- zione dell’edizione stampata. Se in futuro, a causa di una forte flessione della do- manda, non fossero più coperti i costi di una produzione destinata a una vasta cerchia di abbonati, occorrerebbe valutare la possibilità di rinunciare all’edizione stampata della RS. La Cancelleria federale e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) osserveranno congiuntamente l’evoluzione dei costi. Anche la rinuncia a pubblicare i trattati intercantonali nella RU e le costituzioni cantonali nella RS riduce l’onere a carico della Confederazione. Il proposto irrigidimento della disposizione dell’articolo 8 sugli effetti vincolanti della pubblicazione potrebbe comportare eventuali riduzioni delle entrate per la Confederazione, imputabili a ritardi di pubblicazione nella RU e a conseguenti dilazioni nell’applicazione di disposizioni vincolanti, in particolare di quelle conte- nenti obblighi di natura finanziaria (ad es. aumento dei dazi). L’applicazione di adeguate misure amministrative e organizzative si rivela necessaria al fine di limita- re nella misura del possibile il numero degli atti normativi pubblicati in modo non conforme alla legge. Il disegno di revisione non esplica effetti diretti sull’effettivo del personale. Facili- tando le operazioni di ricerca, l’attuale pubblicazione elettronica contribuisce da un lato a liberare risorse di personale che potranno essere utilizzate per altri compiti.

D’altro lato, il sistema di stesura elettronica dei testi e le attività ad esso inerenti ha comportato il trasferimento di determinati oneri dalle tipografie ai servizi di redazio- ne. Le misure di ottimizzazione attualmente in corso dovrebbero contribuire a ridur- re i lavori di stesura dei testi anche in seno ai servizi redazionali.

3.2 Per i Cantoni e per i Comuni

I Cantoni sono interessati dalla nuova legge nella misura in cui i trattati intercanto- nali non dovranno più essere pubblicati nella RU e nella RS né le costituzioni canto- nali nella RS. Il previsto invio elettronico degli atti normativi pubblicati in via straordinaria agevo- lerà l’applicazione delle disposizioni in materia di consultazione nonché l’attività degli uffici competenti.

3.3 Conseguenze per l’economia

La revisione della legge sulle pubblicazioni ufficiali conferisce la base legale forma- le necessaria alla pubblicazione elettronica delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale esistente già da alcuni anni. L’accesso semplificato a tutta una serie di informazioni ufficiali e in particolare la possibilità di consultare in Internet il diritto federale nella sua veste attuale consente ai diversi attori dell’economia di prendere decisioni e adottare misure sulla base di migliori informazioni. Questo è di vitale importanza soprattutto per le PMI poiché hanno la possibilità di consultare agevolmente e rapidamente tali informazioni e di utilizzare al meglio il potenziale rappresentato dalle informazioni ufficiali.

4 Programma di legislatura

Il disegno è annunciato nel rapporto del 1° marzo 2000 sul programma di legislatura 1999–2003 (FF 2000 2097).

5 Rapporto con il diritto europeo

Il disegno non ha alcun rapporto diretto con il diritto europeo. Esiste, tuttavia, un rapporto indiretto poiché il disegno conferisce una base legale alla prassi vigente di rimandare, nei testi del diritto federale, agli atti giuridici del diritto comunitario (cfr. n. 1.2.5 e spiegazioni dell’art. 5 cpv. 2 lett. b D LPubl).

6 Basi giuridiche

6.1 Costituzionalità e legalità

La Costituzione federale non contiene nessuna disposizione che prevede la pubbli- cazione di dati giuridici da parte della Confederazione. Secondo la prassi in vigore, in questi casi la legislazione si fonda sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta le questioni rientranti nella competenza della Confe- derazione e non attribuite ad altre autorità. (Cfr. al riguardo le spiegazioni relative all’ingresso D LPubl).

6.2 Delega di competenze legislative

Il disegno delega al nostro Consiglio le seguenti competenze legislative:

Art. 3 cpv. 3 D LPubl Nell’ordinanza d’esecuzione occorre stabilire quando pubblicare nella Raccolta uffi- ciale in via eccezionale i trattati internazionali di breve durata di validità e i trattati di portata limitata

Art. 11 cpv. 2 D LPubl Nell’ordinanza d’esecuzione occorre disciplinare i casi in cui i testi di breve durata di validità pubblicati nella Raccolta ufficiale non sono inseriti nella Raccolta siste- matica.

Art. 18 D LPubl Il disciplinamento degli emolumenti per la consegna delle pubblicazioni prevista nella legge sulle pubblicazioni ufficiali è previsto mediante ordinanza d’esecuzione.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost. le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione e procedura delle autorità federali devono essere emanate sotto forma di legge federale. I disciplinamenti concernenti la pubblicazione del diritto federale e l’effetto giuridico di tale pubblicazione sono disposizioni fonda- mentali e devono perciò essere emanate sotto forma di legge federale.