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Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

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Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

del 14 marzo 2003

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

14 marzo 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-2569 2727

Compendio

Il presente decreto federale semplice mira ad autorizzare il proseguimento dell’impiego della «Swiss Company» (SWISSCOY) nella Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) fino al 31 dicembre 2005 con la struttura e l’entità attuali. L’impiego della SWISSCOY, che il 12 dicembre 2001 l’Assemblea federale ha deciso di limitare al 31 dicembre 2003, si è svolto finora con grande successo e le condizioni quadro migliorate (armamento per l’autodi- fesa, sezione di fanteria meccanizzata, distaccamento di trasporto aereo) hanno dato risultati eccellenti. Pure la missione della SWISSCOY rimarrà immutata. Il 23 giugno 1999, il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di parte- cipare militarmente alla KFOR. Dal mese di ottobre 1999, la SWISSCOY è impie- gata nell’area di Prizren, nel settore della Brigata multinazionale Sud-Ovest (MNB-SW), e fornisce le sue prestazioni a favore del contingente austriaco (AUCON) di tale brigata. La SWISSCOY non è subordinata né alla NATO né all’AUCON, ma è attribuita all’AUCON per cooperazione. L’impiego della SWISSCOY deciso il 23 giugno 1999 era originariamente limitato alla fine del 2000. L’11 agosto 1999, il Consiglio federale ha autorizzato il capo del DDPS a concludere con l’Austria un accordo bilaterale riguardante i dettagli della collaborazione della SWISSCOY con il contingente austriaco (AUCON). Il 25 ottobre 2000, il Consiglio federale ha deciso la proroga dell’impiego, nella me- desima struttura ed entità, fino alla fine del 2001 e il 12 settembre 2001 lo ha ulte- riormente prorogato fino alla fine del mese di settembre 2002. Sulla base della modifica dell’articolo 66 della legge militare, accettata dal popolo svizzero il 10 giugno 2001, l’Assemblea federale ha deciso nel mese di dicembre

2001 di prorogare fino al 31 dicembre 2003 l’impiego del nostro esercito per ap-

poggiare la KFOR e di equipaggiare i militari della SWISSCOY con un’arma per- sonale (fucile d’assalto, pistola, pistola mitragliatrice; se necessario, anche spray al pepe) per poter coprire autonomamente i propri bisogni in materia di sicurezza. Inoltre, dal mese di ottobre 2002 la SWISSCOY dispone di una sezione di fanteria meccanizzata dotata di blindati ruotati nonché di un elemento di trasporto aereo (elicottero da trasporto SUPER PUMA); l’effettivo è stato aumentato da 160 a un massimo di 220 persone. Con decisione del 29 maggio 2002, il Consiglio federale ha autorizzato il capo del DDPS ad adattare e sottoscrivere l’accordo tra la Svizzera e l’Austria concernente la cooperazione nell’ambito della loro partecipazione alla KFOR. L’11 settembre 2002, il Consiglio federale ha approvato l’accordo di cooperazione tra Svizzera e Germania, relativo all’impiego del nostro elicottero per i trasporti nell’ambito della comune partecipazione alla KFOR, nonché l’adeguamento dell’accordo di partecipazione («Participation Agreement»).

Un proseguimento dell’impiego della SWISSCOY è opportuno nell’interesse della Svizzera poiché: – il nostro Paese è direttamente toccato dagli eventi in Kosovo e pertanto ha un grande interesse a ridurre i rischi sul posto; – una fine della presenza militare internazionale in Kosovo non è prevedibile fintanto che la questione dello statuto rimane irrisolta; – il nostro Paese ha il dovere morale di contribuire in Kosovo, nel limite delle sue possibilità, a sgravare i partner. Sarebbe difficilmente comprensibile che la Svizzera, con un budget per la difesa di circa 4 miliardi di franchi l’anno, mettesse fine a un impiego che costa circa 40 milioni di franchi l’anno, ossia l’1 per cento del budget; – il nostro esercito, grazie a tale impiego per il promovimento della pace, acquisisce esperienze che concernono la sua competenza fondamentale in materia di difesa. Il 31 dicembre di ogni anno, il DDPS presenterà, all’attenzione delle commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rap- porto intermedio sull’impiego della SWISSCOY. I dati che figurano nel presente messaggio si riferiscono allo stato alla metà del mese di gennaio 2003.

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

La risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 10 giugno 1999 costi- tuisce la base legale di diritto internazionale per l’impegno internazionale in Koso- vo. In seguito all’approvazione della risoluzione da parte della Repubblica federale di Jugoslavia, tutte le misure previste da tale documento sono da considerare come misure per il mantenimento della pace, comprese quelle che figurano al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite (azione rispetto alle minacce alla pace, alle viola- zioni della pace ed agli atti di aggressione). Al capoverso 10, la risoluzione dell’ONU 1244 autorizza il segretario generale dell’ONU «a istituire, con l’appoggio delle organizzazioni internazionali compe- tenti, una presenza civile internazionale in Kosovo per crearvi un’amministrazione interinale – nell’ambito della quale la popolazione godrà di un’autonomia sostan- ziale in seno alla Repubblica federale di Jugoslavia, che assicurerà un’ammini- strazione transitoria, nonché la realizzazione e la supervisione delle istituzioni de- mocratiche provvisorie d’autoamministrazione, necessarie affinché tutti gli abitanti del Kosovo possano vivere in pace e in condizioni normali.» Su tale base è stata impiegata la Missione delle Nazioni Unite per un’amministra- zione provvisoria in Kosovo (UNMIK, United Nations Interim Administration Mis- sion in Kosovo), unitamente al personale della polizia internazionale e alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR). Mentre la presenza militare della KFOR ha potuto stabilirsi rapidamente, poiché una formazione militare è organizzata sin dall’inizio dell’impiego e funziona indipen- dentemente dall’ubicazione, la presenza civile posta sotto l’autorità dell’UNMIK ha dovuto partire quasi da zero. Senza l’appoggio della KFOR, che ha assunto alcuni compiti civili nell’ambito della cooperazione civile e militare (Civil Military Coope- ration, CIMIC), nella sua fase iniziale la posizione dell’UNMIK sarebbe stata più difficile. La Svizzera è stata direttamente confrontata con la crisi nell’Europa sud-orientale. È pertanto nel suo interesse contribuire alla stabilità dei Balcani e quindi ridurre già nei Paesi d’origine il flusso di profughi verso la Svizzera. Fino alla fine del conflitto armato, nel 1999, sono giunti nel nostro Paese oltre 50 000 profughi. I programmi svizzeri di assistenza in Kosovo sono stati dapprima prevalentemente di natura uma- nitaria. Dal 2001, essi si sono orientati sempre di più verso lo sviluppo di una so- cietà pluralista e di un’economia di libero mercato.

1.2 Situazione in materia di sicurezza

Nel corso del 2002, in Kosovo la situazione in materia di sicurezza si è ulterior- mente stabilizzata. La KFOR e l’UNMIK sono in grado di garantire un contesto re- lativamente sicuro e in gran parte stabile. Gli attentati contro chiese serbe perpetrati nella seconda metà del mese di novembre 2002 e gli assassini politici dimostrano

tuttavia che la situazione in materia di sicurezza può deteriorarsi, almeno a livello regionale, in qualsiasi momento e senza preavviso. In simili circostanze, la popola- zione richiede poi immediatamente una presenza visibile della KFOR. Il numero di crimini violenti nella società kosovara si è assestato su un livello che localmente può essere considerato moderato (da quattro a dieci omicidi al mese). Dalla primavera del 2002, il numero delle aggressioni contro militari della KFOR è diminuito ancora una volta in maniera significativa nell’intero settore della Forza multinazionale. I progressi reali nel trasferimento delle responsabilità alla polizia kosovara sono in- feriori alle pianificazioni e alle aspettative. La polizia internazionale (UNMIK- CIVPOL) continua a essere necessaria per far rispettare il diritto e l’ordine. I mem- bri del Servizio di polizia del Kosovo (Kosovo Police Service) sono di fatto sempre ancora «poliziotti ausiliari» dell’UNMIK-CIVPOL. Attualmente nel vicino Stato della Macedonia le prospettive appaiono incerte. Se si dovesse nuovamente giungere ad aperte ostilità, anche i settori di confine meridio- nali del Kosovo potrebbero necessitare di un’attenzione maggiore da parte della KFOR.

1.2.1 Questione dello statuto

L’obiettivo, menzionato nella risoluzione dell’ONU 1244 del 10 giugno 1999, di determinare al più presto lo statuto definitivo del Kosovo nell’ambito di una solu- zione politica è lungi dall’essere raggiunto e non vi sono attualmente elementi certi in merito al futuro statuto della regione. In considerazione di questa situazione in- stabile, l’impiego della KFOR è tuttora necessario e una proroga della partecipazio- ne svizzera è conforme alla nostra politica di sicurezza.

1.3 Situazione giuridica

L’articolo 58 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) conferisce all’esercito la missione seguente: «L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a pre- servare la pace; difende il Paese e protegge la popolazione. Sostiene le autorità ci- vili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti». L’articolo 1 della legge milita- re (LM) precisa che, nell’ambito della sua missione, l’esercito deve fornire contri- buti per il promovimento della pace in ambito internazionale. Il 23 giugno 1999, il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di parteci- pare militarmente alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Koso- vo (KFOR). Si trattava di un elemento del pacchetto che affronta il grave problema dei profughi e degli sfollati presenti in Svizzera e che prevede un aiuto d’urgenza in Kosovo nonché un contributo alla stabilità della regione. Dal mese di ottobre 1999, la Swiss Company (SWISSCOY), una compagnia di ser- vizio con elementi supplementari di stato maggiore e d’appoggio, è operativa nell’ambito della KFOR. I compiti principali della SWISSCOY sono la preparazio- ne di acqua potabile e di acqua di consumo, i trasporti specializzati, l’assistenza

sanitaria e l’approvvigionamento con carburanti. La SWISSCOY è impiegata nell’area di Prizren, nel settore della Brigata multinazionale Sud-Ovest (MNB-SW), e fornisce le sue prestazioni principalmente a favore delle formazioni della task force DULJE (comandata dall’Austria) nella MNB-SW. La SWISSCOY non è subordi- nata né alla NATO né all’AUCON, ma è attribuita per collaborazione alla task force DULJE (alcune parti direttamente alla MNB-SW). Le strutture interne, gli affari del personale e gli affari disciplinari rimangono sotto controllo svizzero. L’impiego della SWISSCOY deciso il 23 giugno 1999 era originariamente limitato alla fine del 2000. Una decisione del Consiglio federale dell’11 agosto 1999 ha au- torizzato il capo del DDPS a concludere con l’Austria un accordo bilaterale riguardante i dettagli della collaborazione della SWISSCOY con il contingente au- striaco (AUCON). Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato la conclusione di un cosiddetto accordo finanziario («Financial Agreement») e di un accordo di parteci- pazione («Participation Agreement») con la NATO. I due accordi disciplinano i dettagli della collaborazione tra i singoli Stati della KFOR, nonché le questioni ine- renti al finanziamento e alla responsabilità. Il 25 ottobre 2000, il Consiglio federale ha deciso la proroga dell’impiego, nella medesima struttura ed entità, fino alla fine del 2001 e il 12 settembre 2001 lo ha ulteriormente prorogato fino alla fine del mese di settembre 2002. Sulla base della modifica dell’articolo 66 della legge militare (LM), accettata dal popolo svizzero il 10 giugno 2001, l’Assemblea federale ha deciso nel mese di di- cembre 2001 di prorogare fino al 31 dicembre 2003 l’impiego del nostro esercito per appoggiare la KFOR. Dal mese di ottobre 2002, i militari della SWISSCOY sono equipaggiati con un’arma personale (fucile d’assalto, pistola, pistola mitragliatrice; se necessario, anche spray al pepe) per poter coprire autonomamente i propri bisogni in materia di sicurezza. Inoltre, la SWISSCOY dispone di una sezione di fanteria meccanizzata con blindati ruotati e di un elemento di trasporto aereo (elicottero da trasporto SUPER PUMA). Dal mese di ottobre 2002, l’effettivo è stato aumentato da

160 a un massimo di 220 persone, affinché la SWISSCOY possa continuare ad

adempiere i compiti attuali e assumere nuovi compiti nell’ambito della sicurezza e dei trasporti aerei. Con decisione del 29 maggio 2002, il Consiglio federale ha autorizzato il capo del DDPS ad adattare e sottoscrivere l’accordo tra la Svizzera e l’Austria concernente la cooperazione nell’ambito della loro partecipazione alla KFOR. L’11 settembre 2002, il Consiglio federale ha approvato l’accordo di cooperazione tra Svizzera e Germania, relativo all’impiego del nostro elicottero per i trasporti nell’ambito della comune partecipazione alla KFOR, nonché l’adeguamento dell’accordo di parteci- pazione.

1.3.1 Necessità di un decreto federale

Conformemente all’articolo 66b capoverso 3 della legge militare, se l’impiego è ar- mato, il Consiglio federale deve consultare preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere. Inoltre, un impie- go armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane (art. 66b cpv. 4

LM). Tutti questi aspetti si presentano nel caso di una proroga dell’impiego della SWISSCOY così come proposto nel presente messaggio.

2 Parte speciale

2.1 Compiti

In seno alla Brigata multinazionale Sud-Ovest (MNB-SW), il contingente austriaco AUCON, tenendo conto delle limitazioni nazionali, assume, nel settore operativo della KFOR, compiti di sorveglianza, sicurezza, protezione ed eventualmente di ap- poggio. Da parte sua, la SWISSCOY fornisce prestazioni di appoggio, in primo luo- go a favore dell’AUCON e in via supplementare anche per la formazione multina- zionale superiore (ossia la Brigata Sud-Ovest) nonché per la KFOR. Tali prestazioni comprendono: – i trasporti; – la preparazione e la distribuzione di acqua potabile; – l’assistenza sanitaria e il sostegno in ambito medico; – i servizi di sussistenza e dei carburanti; – la consulenza e l’assistenza in questioni inerenti alla sicurezza e alla polizia a favore della SWISSCOY nonché la cooperazione con i servizi di polizia internazionali; – la partecipazione all’esercizio e alla manutenzione del campo comune CASABLANCA di Suva Reka; – la sicurezza del campo comune CASABLANCA; – il servizio di scorta ai convogli; – i pattugliamenti e i controlli stradali; – i trasporti aerei (persone e merci) nell’intero settore d’impiego della KFOR; – la lotta contro gli incendi mediante elicottero. La configurazione di dettaglio del contingente SWISSCOY, con un effettivo massi- mo di 220 persone, è orientata alle esigenze operative.

2.2 Durata dell’impiego

Per il mantenimento della sicurezza esterna e interna in Kosovo, a breve termine ri- mangono indispensabili la KFOR e la polizia dell’UNMIK. Poiché gli impieghi per il promovimento della pace in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo vincolano forze e mezzi della NATO che occorrerebbe mettere a disposizione per impieghi nell’am- bito della lotta al terrorismo globale, la NATO ha deciso di ridurre ulteriormente an- che il suo impegno nella KFOR (cfr. n. 4.1). In considerazione di tali prospettive, la decisione di prorogare l’impiego della SWISSCOY deve fondarsi su alcune ipotesi per quanto concerne il contesto. La du- rata dell’impiego della SWISSCOY sarà limitata fino al 31 dicembre 2005. Una ces-

sazione anticipata dell’impiego della SWISSCOY avverrà soltanto previa consulta- zione delle commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere. A questo proposito occorre constatare che la cessazione dell’impegno della SWISSCOY comporta l’impiego di un altro contingente per lo smontaggio e il rimpatrio del materiale.

3 Opzioni per la Svizzera

3.1 Proseguire con un impiego della stessa entità

Per quanto riguarda il reclutamento, anche in un prossimo futuro la situazione do- vrebbe permettere di proseguire l’impiego nell’entità attuale, senza limitazioni tem- porali. Le principali difficoltà in materia di personale (carenza di ufficiali superiori qualificati, medici e personale d’esercizio delle Forze aeree) sono menzionate nel Rapporto del Consiglio federale all’Assemblea federale sullo stato e sulle prospetti- ve d’intervento civile destinato a sostituire progressivamente gli impieghi militari in Kosovo allestito dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

3.2 Riduzione delle prestazioni

Dal punto di vista operativo, attualmente non vi è alcun motivo per ridurre l’entità del contingente o la gamma delle offerte. Se l’esercito dovesse ricevere il mandato di ridurre, per motivi politici, l’entità della SWISSCOY, la gamma di possibilità sareb- be relativamente limitata. Il potenziale di riduzione teorico è di 60 persone, ciò che corrisponde al limite massimo dell’effettivo di personale dei contingenti 1 a 6. La SWISSCOY risulterebbe tuttavia nettamente indebolita e le prestazioni a favore dei nostri partner dovrebbero essere in parte rinegoziate.

3.3 Sviluppo delle prestazioni

Il Rapporto del Consiglio federale all’Assemblea federale sullo stato e sulle pro- spettive d’intervento civile destinato a sostituire progressivamente gli impieghi mi- litari in Kosovo menziona possibilità teoriche di sviluppo nell’ambito dei ricognitori telecomandati, della polizia militare, del Servizio informazioni e in particolare dell’esplorazione elettronica. Conoscendo le capacità del nostro esercito, l’UNMIK, come pure i partner militari nella KFOR, hanno trasmesso a varie riprese richieste in tal senso alla SWISSCOY. Dalla pubblicazione del Rapporto del Consiglio federale sullo stato e sulle prospet- tive d’intervento civile destinato a sostituire progressivamente gli impieghi militari in Kosovo, tanto presso la cellula di Bruxelles/Mons quanto da parte di diversi orga- ni della KFOR vi sono stati sondaggi informali per accertare se da parte svizzera fossero disponibili ulteriori capacità in materia di trasporto aereo, ciò che costituisce un indizio dell’elevata qualità dell’impiego.

Il nostro sistema di milizia incontra problemi di reclutamento proprio nei settori con un intenso impiego di apparecchiature d’alta tecnologia e che richiedono conoscen- ze specialistiche, poiché il principio secondo il quale l’impiego all’estero è volonta- rio si applica anche agli impiegati della Confederazione. Inoltre, non disponiamo delle pertinenti possibilità di valutazione e pertanto in questo settore sensibile dipenderemmo dall’appoggio di altri. Un’estensione delle nostre attività di polizia non è inoltre conforme alla concezione svizzera di un impiego militare per il promo- vimento della pace, poiché i compiti di polizia incombono in primo luogo all’UNMIK, ossia all’impegno civile internazionale, e non alla KFOR. In conclusione, uno sviluppo delle prestazioni – auspicato in singoli settori (trasporti aerei) dai nostri partner – o il rafforzamento della SWISSCOY con una seconda se- zione di fanteria meccanizzata oggi non si impone dal punto di vista operativo e non sarebbe praticamente realizzabile in maniera duratura per motivi di personale.

4 KFOR: struttura ed effettivi

Da quando, il 12 dicembre 2001, l’Assemblea federale ha deciso di prorogare l’impiego della SWISSCOY, il numero delle brigate multinazionali è stato ridotto da cinque a quattro e gli effettivi della KFOR da 35 600 (fine 2001) a 28 000 militari (stato gennaio 2003). La struttura logistica della KFOR in Albania e in Macedonia ha conosciuto lievi adattamenti. La riduzione quantitativa è stata compensata con la creazione di riserve operative che potranno essere di nuovo trasferite in Kosovo a breve termine. A tale scopo, le armi pesanti e gli apparecchi di tali reparti sono stati lasciati nel settore d’impiego (tra l’altro nel campo CASABLANCA). Il trasferi- mento di riserve operative in Kosovo è già stato esercitato anche in scala 1:1.

4.1 Struttura futura

Nell’anno in corso si procederà ad altre riduzioni di truppe e ad adeguamenti struttu- rali. Alla base della pianificazione vi sono i seguenti valori indicativi: – riduzione a 21 battaglioni d’impiego (originariamente 24); – trasferimento del comando della Brigata multinazionale Centro dalla Gran Bretagna alla Finlandia e alla Svezia; – ulteriore riduzione dell’effettivo. Segnatamente per quanto riguarda l’effettivo, si tratta di pure basi per la pianifica- zione. Non sono ancora state prese decisioni. Dopo la riorganizzazione, il ruolo degli Stati (europei) non membri della NATO sarà pertanto significativamente più importante di oggi. L’intenzione degli Europei di continuare a far fronte in Kosovo ai loro impegni in materia di sicurezza è per esempio manifestata anche dalla decisione dell’Irlanda di potenziare il suo contingente KFOR. Per la prima volta, due Stati non membri della NATO, la Finlandia e successivamente la Svezia, assumeranno (per sei mesi) il co- mando della Brigata multinazionale Centro, che attualmente è detenuto dalla Gran

Bretagna. Anche per l’Austria si può ipotizzare un maggior impegno nei Balcani per sgravare gli Stati della NATO.

4.1.1 Brigata multinazionale Sud-Ovest (MNB-SW)

Nell’ambito delle misure di razionalizzazione, l’11 dicembre 2002 la brigata multi- nazionale Ovest (Italia) e Sud (Germania) sono state raggruppate. Lo stato maggiore della brigata è stato ristrutturato. Prizren è anche il quartiere generale di brigata nella nuova Brigata multinazionale Sud-Ovest (MNB-SW). Il comando della brigata ri- mane, almeno fino alla fine del 2003, in mano tedesca. Il numero degli ufficiali sviz- zeri nello stato maggiore di brigata resta immutato (6).

4.1.2 Task force DULJE

Anticipando le ristrutturazioni concernenti l’intera KFOR, la task force DULJE co- mandata dall’Austria è stata ulteriormente potenziata e il suo settore d’impiego è stato ampliato. All’inizio del mese di dicembre 2002, una compagnia tedesca si è aggiunta alle aliquote di truppe austriache e svizzere. Malgrado l’ampliamento del settore, l’aliquota di forze è pertanto rimasta sostanzialmente immutata. Dal dicem- bre 2002, la task force DULJE è quindi nuovamente costituita da militari di tre Stati, ma il personale è completamente di lingua tedesca, ciò che facilita considerevol- mente la collaborazione.

5 Risultati ed esperienze

L’armamento per l’autodifesa è stato realizzato senza problemi. Il livello d’istru- zione all’arma per tutti i militari del contingente è stato incrementato. L’armamento è un fatto naturale e non è un tema di discussione. Grazie all’incremento delle prestazioni da parte della SWISSCOY, in Kosovo la Svizzera ha rafforzato con successo il suo profilo in seno alla KFOR. I riscontri dei partner sul posto e dal Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe) indicano anzi che sarebbe opportuno un incremento dell’appoggio svizzero. L’opinione secondo la quale la Svizzera, am- pliando l’impegno della SWISSCOY, non abbia riconosciuto i segni dei tempi, non è evidentemente pertinente. L’attuale impegno della SWISSCOY è conforme alle esigenze della Svizzera e dei partner sul posto; secondo ogni probabilità continuerà ad essere opportuno.

5.1 Prestazioni logistiche, genio e polizia militare

La fornitura di prestazioni logistiche da parte della SWISSCOY ai nostri partner ha potuto essere mantenuta a un livello elevato. Il know how tecnico e organizzativo ci- vile dei nostri militari è oggi completamente sfruttato. Nel processo di costituzione del nuovo stato maggiore di brigata italo-tedesco, per esempio, sono state partico-

larmente apprezzate anche le capacità degli ufficiali superiori svizzeri in campo lin- guistico e interculturale. La sezione del genio è stata permanentemente impegnata (al limite del sovraccarico) in prestazioni edili a favore dei partner militari e in misure edili all’interno del cam- po. Non sono stati eseguiti mandati a favore di partner civili.

5.2 Distaccamento di trasporto aereo

Tra il 10 ottobre 2002 e il 2 gennaio 2003, il distaccamento di trasporto aereo con l’elicottero SUPER PUMA ha fornito le prestazioni di trasporto seguenti: tempo di volo complessivo: 112 ore; passeggeri: 974; carichi interni trasportati: 4,3 tonnella- te; carichi esterni trasportati: 36 tonnellate. Il distaccamento di trasporto aereo della SWISSCOY è stato in grado di effettuare con l’elicottero SUPER PUMA oltre il 95 per cento degli impieghi richiesti. Tale prestazione non è stata finora mai raggiunta nella KFOR. L’integrazione del distac- camento di trasporto aereo svizzero nel gruppo d’aviazione dell’esercito germanico si è svolta sin dall’inizio senza problemi e in un contesto di autentica camerateria. Particolarmente preziosi per l’impiego si sono dimostrati: – gli equipaggi, che sono qualificati per tutti i profili di missione e dispongono di un’adeguata esperienza (segnatamente per i voli notturni, i voli in monta- gna e le procedure civili); – il personale d’esercizio, che può eseguire autonomamente e certificare tutti i lavori di manutenzione, compreso il controllo delle 50 ore; – lo specialista svizzero delle questioni concernenti il trasporto aereo presso la pianificazione operativa (cellula J-3) dello stato maggiore della MNB-SW.

5.3 Sezione di fanteria meccanizzata

Tra il 10 ottobre 2002 e il 2 gennaio 2003, la sezione di fanteria meccanizzata ha fornito le prestazioni seguenti (totale in ore/uomo): servizio di guardia (compreso il pattugliamento notturno nel campo): 7400; pattugliamenti: 2910; istruzione: 3000; protezione di persone: 400; scorte per i trasporti: 540; protezione di stazionamenti esterni temporanei: 400; servizio tecnico/manutenzione: 750. La sezione di fanteria meccanizzata adempie con successo il suo compito. Nell’at- tuale contesto sono richiesti le procedure e i comportamenti che sono stati elaborati e addestrati segnatamente nella fanteria territoriale. Tali procedure, con pochi ade- guamenti, hanno dato buone prove. Se con la realizzazione di Esercito XXI la fante- ria territoriale sarà abolita, dal punto di vista degli impieghi per il promovimento della pace occorrerà garantire, nell’ambito della prontezza di base, che i comporta- menti, le procedure e le tecniche specifici (proporzionalità, impiego secondo regole di comportamento [Rules of Engagement], capacità di attenuare i conflitti ecc.) pos- sano continuare a essere esercitati con elevata priorità. Differenti procedure d’impiego, che finora l’esercito svizzero non conosceva, pos- sono essere collaudate sul posto, per esempio il pattugliamento e la scorta ai convo-

gli. Nell’ambito della prontezza di base, essi dovranno diventare una componente normale dell’istruzione dell’esercito. Segnatamente l’attività di pattugliamento pone esigenze più elevate per quanto riguarda l’analisi della situazione, la capacità di giu- dicare e la personalità del capogruppo. Con la sezione di fanteria meccanizzata, per la prima volta l’esercito svizzero si espone, sul piano militare, a un confronto diretto per quanto riguarda la sua competenza fondamentale, la difesa.

6 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo

del personale

6.1 Ripercussioni finanziarie

Poiché dal 1° gennaio 2004 l’impiego della SWISSCOY continuerà con i medesimi compiti e il medesimo effettivo massimo di 220 persone, l’onere finanziario sarà dello stesso ordine di grandezza di quello del 2003. Dopo un impiego di oltre tre anni, numerose installazioni del campo e una parte del parco veicoli e del materiale devono tuttavia essere sostituite o rinnovate. Per il biennio 2004/2005, per acquisti di sostituzione sono pertanto previsti 1,7 milioni di franchi (2004) e 1 milione di franchi (2005). Le spese complessive per gli anni 2004 e 2005 ammonteranno rispettivamente a 39,7 e 39,2 milioni di franchi al massimo. Sotto la rubrica principale 510.3170.001 «Promovimento della pace», le spese per l’impiego della SWISSCOY sono ripartite come segue:

2004 2005

510.3179.111 Operazioni di mantenimento

510.3179.111 della pace

Spese di base, materiale, rifornimento e sgombero, 5 500 000 5 500 000 CIMIC Spese d’esercizio, assicurazioni, sussistenza 4 000 000 4 000 000 Acquisizione di prestazioni di volo 4 000 000 4 000 000 Acquisti di sostituzione 1 700 000 1 000 000

510.3179.095 Retribuzioni del personale

Spese per il personale 23 000 000 23 200 000 Collaboratori della centrale addetti al progetto 1 500 000 1 500 000

Spese complessive 2004/2005 39 700 000 39 200 000

6.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Con la proroga dell’impiego fino alla fine del 2005, l’effettivo di personale della SWISSCOY rimane immutato a un massimo di 220 persone. I posti supplementari per gli addetti al progetto presso la Divisione delle operazioni per il mantenimento della pace, creati a suo tempo in seguito al potenziamento del contingente, saranno

mantenuti. L’onere in materia di reclutamento, contratti, istruzione e assistenza col- legato al potenziamento rimarrà immutato. Inoltre, presso il Centro d’istruzione delle operazioni per il mantenimento della pace continueranno pertanto a essere ne- cessari temporaneamente (ossia due volte l’anno per otto settimane) cinque militari di professione e 20 quadri a contratto temporaneo.

6.3 Ripercussioni sull’economia

La continuazione dell’impiego della SWISSCOY non ha alcuna ripercussione sul- l’economia.

6.4 Ripercussioni sui Cantoni

La continuazione dell’impiego della SWISSCOY non ha alcuna ripercussione sui Cantoni.

7 Programma di legislatura

L’impiego della SWISSCOY è annunciato nel rapporto del 1° marzo 2000 sul pro- gramma di legislatura 1999–2003 sotto l’obiettivo 2 «Sviluppare la presenza svizze- ra nella politica estera e di sicurezza nei settori del promovimento della pace», R 3 «Impegno multilaterale e bilaterale a favore del promovimento della pace e della ge- stione dei conflitti – Impegno svizzero nei Balcani» (FF 2000 2037 segg.).

8 Relazione con il diritto europeo

Nell’Unione europea (UE), la politica di sicurezza e di difesa costituisce ancora, per ogni Stato membro, un ambito fondamentalmente nazionale. Le pertinenti regola- mentazioni interne non sono di principio toccate dal diritto dell’UE. Le disposizioni del titolo V del Trattato sull’Unione europea – Disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) – prevedono un rafforzamento della cooperazione politica europea (CPE) istituzionalizzata nell’Atto unico europeo (AUE) del 28 febbraio 1986. La PESC è oggetto della collaborazione intergoverna- tiva e come tale non soggetta alle regole sovrannazionali del Trattato dell’Unione europea. Conformemente all’articolo 17 capoverso 1, «la politica estera e di sicurez- za comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione …». Nel campo d’applicazione della PESC sono comprese segnatamente «le missioni uma- nitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace» (art. 17 cpv. 2 del Trattato sull’Unione Europea). La politica della Sviz- zera, finalizzata alla partecipazione non soltanto finanziaria e con personale civile e militare non armato, ma pure con truppe armate, a missioni di pace internazionali, confermata con il presente messaggio, corrisponde anche agli obiettivi dell’Unione europea in questo settore.

La situazione politica in Europa e nel suo contesto strategico evidenziano tuttavia la necessità di intensi sforzi per creare meccanismi internazionali per una composi- zione pacifica dei conflitti. Negli Stati che ci circondano sono disponibili per gli im- pieghi di promovimento della pace reparti militari armati, altamente mobili e ade- guatamente equipaggiati. In materia di politica di sicurezza, l’impiego della SWISS- COY corrisponde a una partecipazione mirata, credibile e solidale a misure globali o euroregionali per il rafforzamento della pace. Tali sforzi stabilizzano l’area dell’Europa centrale e sono pertanto conformi agli interessi di tutti gli Stati parteci- panti.

9 Basi legali

9.1 Costituzionalità

La costituzionalità del servizio di promovimento della pace è già stata esaminata e accertata a più riprese, nella misura in cui gli impieghi sono volontari (cfr. segnata- mente il messaggio a sostegno della legge federale sull’esercito e sull’amministra- zione militare e del decreto federale sull’organizzazione dell’esercito, FF 1993 IV 1, n. 6.1; il messaggio a sostegno della legge federale concernente le truppe svizzere per operazioni di mantenimento della pace, FF 1992 V 897, n. 4.3 e 11.1; Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung von 1874, n. marg. 39 relativa all’art. 8). In tale contesto non ha alcuna rilevanza il tipo di misure prese in vista della protezione di persone e truppe nonché per l’adempimento del compito, segnatamente per quanto concerne l’armamento. Il Consiglio federale è tuttavia tenuto a verificare caso per caso la compatibilità degli impieghi con le massime in materia di politica estera e di sicurezza, con il diritto della neutralità e con la politica di neutralità del nostro Paese.

9.2 Delega di competenze legislative

Il Consiglio federale, competente per dirigere la politica estera e la politica di sicu- rezza, può ordinare tempestivamente impieghi per il promovimento della pace non- ché stabilire l’equipaggiamento e l’armamento necessari, così come ulteriori misure. Nelle questioni fondamentali, le competenze del Parlamento rimangono tuttavia sempre salvaguardate. Di conseguenza, l’Assemblea federale è chiamata ad appro- vare impieghi armati di lunga durata oppure con effettivi importanti (art. 66b cpv. 4 LM).

9.3 Forma dell’atto da adottare

Il presente decreto federale costituisce un atto singolo dell’Assemblea federale pre- visto espressamente da una legge federale (art. 173 cpv. 1 lett. h Cost.). Poiché non stabilisce una norma di diritto né sottostà a referendum, esso è definito decreto fede- rale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost.).