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Effetti dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale fondato su una valutazione dell'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione

Effetti dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale fondato su una valutazione dell’Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione

del 3 settembre 2003

2003-1913 681

Rapporto

1 Obiettivi e metodologia

L’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP), entrato in vigore nel 1977, è un importante strumento della politica di prote- zione del paesaggio. L’IFP è il primo inventario federale integrato nella legge fede- rale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Vi sono inscritti 162 paesaggi, siti e monumenti naturali degni di protezione, che coprono, globalmente, un quinto della superficie del territorio nazionale. Tale patrimonio è ripartito in tutte le regioni del Paese, compreso l’Altipiano centrale («Mittelland»). Lo scopo dell’IFP è di conservare intatti o, in ogni caso, di salvaguardare per quanto possibile gli oggetti inventariati secondo specifici e appropriati criteri di protezione. L’IFP non è quindi finalizzato ad evitare qualsiasi intervento umano, bensì ad esa- minare con particolare cura gli eventuali interventi. Nell’ambito del suo programma 2002, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha deciso di effettuare una valutazione dell’IFP, assecondata dalla sottocommissione DFI-DATEC. La sottocommissione è presieduta dalla con- sigliera nazionale Milli Wittenwiler e si compone dei consiglieri Max Binder, Toni Brunner, Maurice Chevrier, Hugo Fasel, Jakob Freund, Odilo Schmid, Pierre Till- manns e Christian Waber. Il 24 giugno 2002 la sottocommissione ha incaricato l’Organo parlamentare di controllo amministrativo (OPCA) di stilare un bilancio di efficienza dell’IFP, di esaminarne la concezione di base e di valutarne l’esecuzione, in particolare a livello federale. Per procedere al controllo dell’efficienza, l’OPCA ha confrontato l’utilizzazione del suolo degli oggetti dell’IFP con quella di superfici di riferimento non comprese nell’inventario, sulla base della statistica svizzera della superficie. Poiché da questa statistica ufficiale si poteva estrapolare solo una visione globale piuttosto approssi- mativa, in un secondo tempo l’OPCA ha studiato in maniera più approfondita singoli oggetti, compilando una casistica, per verificare se l’uso effettivo del suolo era o meno conforme agli specifici obiettivi di protezione degli oggetti in esame. Nell’analisi del programma dell’IFP, l’OPCA si è basata su estratti di legge, deci- sioni pertinenti del Tribunale federale e studi scientifici, come pure su colloqui con

esperti della protezione del paesaggio. Anche nei suoi lavori relativi all’esecuzione dell’IFP, l’OPCA si è servita della casistica. Il 26 maggio 2003, l’OPCA ha sottoposto i propri risultati alla sottocommissione, la quale, il 26 giugno 2003, ha dibattuto le conclusioni che si potevano trarre dalla valutazione dell’IFP sotto il profilo politico; il 3 settembre 2003 ha presentato un rapporto alla CdG-N dopo aver dato al capo del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) l’opportunità di esprimere il suo parere. Secondo il DATEC, l’attuazione delle raccomandazioni della CdG-N richiederebbe risorse finanziarie e di personale supplementari. La CdG-N considera invece che tali risorse potrebbero essere mobilitate in seno al DATEC stesso, me- diante sinergie. Il presente rapporto è stato approvato il 3 settembre 2003 dalla CdG- N, che ha deciso di pubblicarlo, insieme ai risultati dello studio dell’OPCA. Si è così potuta ridurre la lunghezza del presente documento, che si limita a citare i principali risultati della valutazione.

2 Principali risultati della valutazione dell’Organo

parlamentare di controllo dell’amministrazione Il rapporto dell’OPCA propone un bilancio critico dell’efficienza dell’IFP. I casi esaminati, soprattutto nel periodo degli anni Ottanta, evidenziano interventi indesi- derabili ai sensi degli obiettivi di protezione dell’IFP. In questo periodo, nei tre quarti dei casi esaminati, l’obiettivo di protezione ai sensi dell’articolo 6 LPN non è stato raggiunto. In singoli casi si sono rivalutati i contenuti specifici di protezione. Anche gli sviluppi degli anni Novanta, secondo l’OPCA, appaiono problematici. Nei due terzi dei casi analizzati l’obiettivo di protezione non è stato raggiunto. Tuttavia, rispetto al decennio precedente, la tendenza alla riduzione di valore dei paesaggi è inferiore. Secondo l’analisi dell’OPCA, tale tendenza non si registra per le singole costruzioni e le costruzioni estese a tutta una zona. In base ai dati disponibili e agli indicatori di efficienza, l’OPCA considera che, nell’insieme, l’obiettivo primario dell’IFP ai sensi dell’articolo 6 LPN non è stato raggiunto. Dal punto di vista della concezione, l’OPCA rileva una contraddizione tra gli ambi- ziosi obiettivi di protezione dell’IFP e l’insufficienza dello strumentario a disposi- zione per realizzarli. Gli obiettivi di protezione dell’inventario sono definiti solo in maniera vaga e ciò rende più difficile il compito dell’autorità di esecuzione. L’OPCA ravvisa il principale punto debole nell’imprecisa dichiarazione dell’obbli- gatorietà dell’IFP nell’adempimento dei compiti cantonali e comunali e, di conse- guenza, nella sua scarsa integrazione negli altri settori politici d’incidenza territoriale. Date le limitate competenze della Confederazione in materia di protezio- ne della natura e del paesaggio, la LPN verte soprattutto sulla protezione degli oggetti dell’IFP nell’adempimento dei compiti federali. Per quanto concerne l’esecuzione, si rileva un’eccessiva frammentazione riconducibile alla molteplicità di politiche settoriali e di autorità, che rappresentano interessi disparati e talvolta anche opposti. La normativa sull’IFP non prevede alcun coordinamento istituziona- lizzato tra le autorità di decisione. Dall’analisi dell’IFP sotto il profilo della pianificazione del territorio, l’OPCA ha concluso che la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) mette implici-

tamente a disposizione gli strumenti per realizzare gli obiettivi dell’IFP. Tuttavia, secondo l’OPCA, il potenziale della normativa non è completamente sfruttato. La portata della protezione degli oggetti dell’IFP continua a dipendere dalla volontà politica dei Cantoni e dei Comuni, che decidono in quale misura tenere conto dell’IFP nell’esecuzione della LPT. Rispetto agli anni Ottanta l’OPCA constata, invece, un miglioramento nell’applica- zione delle disposizioni specifiche dell’IFP nell’adempimento dei compiti federali. Sotto il profilo del contenuto, la qualità delle decisioni dell’autorità è per lo più soddisfacente. Mentre nei sondaggi precedenti il 77 per cento delle decisioni era inadeguato a proteggere dal deterioramento gli oggetti dell’IFP, oggi si deve temere un degrado dell’oggetto in questione rispetto all’obiettivo specifico di protezione solo nel 40 per cento dei casi,. Se, nonostante il miglioramento procedurale constata- to a livello federale, l’OPCA giunge a formulare critiche riguardo all’efficienza, il rapporto spiega che ciò è imputabile alle lacune della procedura tuttora esistenti a livello della Confederazione e, soprattutto, all’influsso delle decisioni cantonali e comunali sull’IFP. Da questo punto di vista, l’OPCA sottolinea che non si è sempre accordata la necessaria attenzione agli interessi dei Cantoni e dei Comuni nella

suddivisione dei settori dell’IFP, e che di conseguenza quest’ultimo è stato sovente risentito come una misura imposta da Berna. La disponibilità delle autorità locali ad attuare l’IFP è inoltre pregiudicata da inventari che si intersecano geograficamente e che, in parte, sono caratterizzati da obiettivi di protezione diversi e da una portata vincolante non chiaramente definita.

3 Apprezzamento e conclusioni della Commissione

della gestione

3.1 Considerazioni generali

Alla luce dei risultati della valutazione dell’OPCA, ci si chiede quali conseguenze si debbano trarre sul piano politico. Lo scopo dell’indagine della CdG-N non è di rimettere in questione l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale istituito per legge, bensì di verificarne l’attuazione. È questo il compito di una commissione della gestione, incaricata di valutare l’esecuzione delle leggi federali sotto il profilo della legittimità, dell’opportunità e dell’efficacia. L’IFP è uno strumento definito nella LPN, con effetti giuridici vincolanti per tutte le autorità che adempiono un compito della Confederazioni ai sensi della LPN. Poiché differenti autorità a differenti livelli partecipano all’esecuzione, gli effetti dell’IFP dipendono da vari fattori e attori dello sviluppo del paesaggio. La valutazione dell’OPCA evidenzia i limiti del raggiungimento degli obiettivi. Nonostante le critiche espresse, negli ultimi anni si è potuto osservare un miglioramento in questo senso, e soprattutto un miglioramento dell’esecuzione dell’IFP nell’adempimento dei compiti della Confederazione. Ci sono tuttavia ancora possibilità di potenziare questo strumento o di meglio sfruttarlo meglio. La CdG-N ritiene che solo una politica volta a integrare gli interessi della protezione della natura e del paesaggio nello sviluppo territoriale ed economico a livello regio- nale, tenendo conto sia degli interessi delle popolazioni toccate, sia di quelli della proprietà, possa conferire all’IFP l’efficacia desiderata. Secondo il parere della CdG-N, i risultati della presente valutazione dell’OPCA dovrebbero essere oggetto di un ampio dibattito e se ne dovrebbero trarre le conse- guenze del caso, in particolare in seno alle cerchie specialistiche. Al momento attuale, la CdG-N s’impone un certo riserbo e limita le proprie conclusioni ai settori idonei a un’ottimizzazione dello strumento dell’IFP a livello federale, tenendo peraltro debitamente conto dell’orientazione federalistica della protezione della natura e del paesaggio.

3.2 Obiettivi di protezione dell’IFP

In considerazione dei modesti risultati del bilancio di efficienza dell’IFP, la CdG-N si chiede se, nelle condizioni attuali, i suoi obiettivi di protezione siano tuttora perseguibili. Come già menzionato, diversi fattori e attori contribuiscono all’efficacia dell’IFP. La CdG-N ha l’impressione che sia oggi necessaria una verifi- ca di fondo degli obiettivi dell’IFP, e ciò per diversi motivi. Molti degli obiettivi di protezione descritti nell’inventario per ogni oggetto dell’IFP non sono più stati riveduti dal 1977 e, in parte, non appaiono più attuali dal punto di vista di una politi-

ca ambientale e del paesaggio coerente. Negli ultimi decenni, le politiche d’incidenza territoriale della Confederazione (come ad esempio la politica relativa alle opere idrauliche, la politica forestale, la politica energetica, la politica dei tra- sporti ecc.) si sono considerevolmente sviluppate e trasformate. Le problematiche interferenze tra gli obiettivi evidenziate dalla valutazione come pure l’oscura formu- lazione dei medesimi fanno propendere per una revisione. Si dovrebbero eventual- mente eliminare dall’IFP i settori che non si possono più sussumere, in alcuna for- ma, all’obiettivo disposto all’articolo 6 LPN; parimenti alcuni settori dell’IFP potrebbero essere inclusi in un altro inventario federale, più idoneo, secondo le circostanze, a tenere conto degli obiettivi di protezione perché più completo sotto il profilo giuridico o perché più preciso nell’enunciato. L’articolo 5 capoverso 2 LPN prevede esplicitamente un esame e un aggiornamento dell’inventario, da effettuare periodicamente. Nel procedere a tale revisione, si dovrà garantire ai Cantoni e ai Comuni l’opportu- nità di partecipare adeguatamente al processo di determinazione e di formulazione degli obiettivi. Tale partecipazione è decisiva per favorire un adeguato sostegno da parte delle autorità di esecuzione. Si tratta di un’esigenza di cui, apparentemente, non sempre si è tenuto sufficientemente conto nell’elaborazione dell’IFP. Per conferire all’IFP una nuova dinamica orientata a una protezione del paesaggio che poggi su ampi consensi, sarà opportuno considerare un approccio analogo a quello delle concezioni di sviluppo del paesaggio, con la partecipazione delle collet- tività locali. Ciò corrisponde al concetto dei parchi paesaggistici previsto nell’ambito della revisione della LPN. Il concetto delinea lo sviluppo auspicato di un paesaggio a livello cantonale, regionale e comunale in funzione di un’utilizzazione sostenibile e di una rivalutazione estetica. L’elaborazione di un piano di sviluppo del paesaggio è orientata al processo e ha luogo in un contesto di collaborazione costruttiva tra la popolazione, i gruppi di interessi e i diretti interessati. Indipendentemente da una revisione di fondo, gli obiettivi di protezione specifici dell’IFP devono essere precisati. Oggi l’attuazione è difficoltosa per tutti gli attori

perché il contenuto dell’IFP in materia di protezione non può essere definito una volta per tutte, ma è determinato in funzione della specificità di ciascun oggetto. L’attuazione è quindi molto complessa e impegnativa per le autorità di esecuzione. Dal momento che gli obiettivi di protezione non sono chiari, non sono chiari neppu- re i limiti di un’eventuale utilizzazione né i possibili conflitti tra gli interessi della protezione e quelli dell’utilizzazione. Per facilitare l’esecuzione dell’IFP è quindi necessaria, secondo la CdG-N, una più precisa formulazione degli obiettivi di prote- zione. La loro concretizzazione può, in parte, basarsi su perizie esistenti della Com- missione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP).

Raccomandazione 1: La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio fede- rale a rivedere e a precisare gli obiettivi settoriali specifici di protezione dell’IFP. Tali obiettivi devono essere riformulati dal punto di vista di uno svi- luppo regionale unitario e di una politica ambientale al passo con i tempi. La rielaborazione deve avvenire nell’ambito di una collaborazione costruttiva tra le autorità, con la partecipazione della popolazione e dei diretti interessati.

3.3 Coordinamento e integrazione dell’IFP negli altri

settori politici d’incidenza territoriale Si è già accennato all’interferenza tra i diversi strumenti nella politica di protezione della natura e del paesaggio. Tale accavallamento di strumenti e di obiettivi di protezione nuoce all’efficacia dell’attuazione. Secondo la CdG-N, il potenziamento del coordinamento degli strumenti deve essere accompagnato da una più intensa collaborazione tra le autorità competenti. Per l’IFP ciò significa una migliore inte- grazione negli altri settori politici d’incidenza territoriale. Gli eventuali conflitti di interessi potrebbero essere discussi e coordinati nell’ambito di una piattaforma istituzionale. Occorrerebbe precisare le competenze delle varie autorità sotto il profilo dell’esecuzione. Si devono altresì introdurre nelle basi giuridiche delle prin- cipali politiche settoriali d’incidenza territoriale riferimenti concreti all’IFP, per rafforzarne il coordinamento e l’integrazione. Per quanto concerne l’adempimento dei compiti della Confederazione, si deve esaminare l’idoneità dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) quale istanza decisionale indipendente ai fini della concentrazione delle decisioni di approvazione. Nell’ambito dei compiti della Con- federazione, il coordinamento può essere consolidato anche mediante l’adozione di misure pertinenti di perfezionamento professionale e di schemi decisionali appro- priati. La CdG-N considera lo strumentario giuridico della pianificazione del territorio particolarmente adatto per una migliore integrazione dell’IFP nei settori politici d’incidenza territoriale. Lo studio dell’OPCA ha dimostrato che la LPT tiene impli- citamente conto dell’IFP e che può sostenerlo mediante il proprio strumentario. La sorveglianza dell’esecuzione della legge sulla pianificazione del territorio incombe alla Confederazione. La CdG-N ritiene che, nell’ambito dell’attuale ripartizione delle competenze, gli obiettivi dell’IFP possono assumere maggiore incidenza grazie a un’attuazione coerente della LPT. La CdG-N è altresì consapevole che in materia di pianificazione del territorio i Cantoni e i Comuni dispongono, in virtù della Costi- tuzione e della legge, di un ampio margine di discrezionalità. Il Consiglio federale può esercitare un’influenza sulla pianificazione cantonale e comunale soprattutto nell’ambito dell’approvazione dei piani direttori. Secondo l’articolo 45 dell’ordi-

nanza sulla pianificazione del territorio (OPT), la Confederazione può esaminare le implicazioni dell’applicazione delle disposizioni sullo sviluppo degli oggetti dell’IFP. Al fine di sfruttare le sinergie tra l’IFP e il diritto in materia di pianifica- zione del territorio, il Consiglio federale dovrebbe anche esaminare l’integrazione degli oggetti dell’IFP in una concezione o in un piano settoriale, conformemente all’articolo 13 LPT. La CdG-N rileva che di recente la Confederazione si è impegnata per rafforzare il coordinamento. Nell’ambito dei programmi di realizzazione, il Consiglio federale ha regolarmente informato circa l’attuazione e l’orientamento della politica di pianifi- cazione del territorio. Questi sforzi volti all’adempimento coerente del compito di coordinamento della Confederazione sul piano politico, ai sensi dell’articolo 75 capoverso 2 della Costituzione federale, devono essere continuati.

Raccomandazione 2: La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio fede- rale a integrare meglio l’IFP nei settori politici d’incidenza territoriale. Per rafforzare il coordinamento occorre esaminare l’idoneità dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale quale istanza d’approvazione indipendente. Il Consi- glio federale deve continuare ad adoperarsi ai fini di un’attuazione coordinata della legislazione sulla pianificazione del territorio e sfruttare le sinergie fra l’IFP e il diritto pertinente.

3.4 Accettazione dell’IFP

Non di rado, Cantoni e Comuni risentono l’IFP come una misura imposta dalla Confederazione. Ne consegue una scarsa disponibilità degli enti locali a concretizza- re i suoi obiettivi. L’esecuzione dell’IFP è un compito comune della Confederazio- ne, dei Cantoni, dei Comuni e dei privati. L’accettazione dell’IFP è scarsa per le ragioni già menzionate. L’interferenza tra gli obiettivi e le zone di protezione suscita incomprensione nelle autorità locali e nella popolazione. La scarsa partecipazione degli attori locali ha affetti negativi anche sotto il profilo di una collaborazione mirata. Vi si aggiunge il problema della complessità dell’attuazione dell’IFP per la scarsa chiarezza degli obiettivi di protezione. Per potenziare la collaborazione tra i diversi attori e favorire il loro sostegno si possono prospettare varie misure. In primo luogo si può ottimizzare l’esecuzione collettiva dell’IFP migliorando lo scambio di informazioni, proponendo una forma- zione mirata e intensificando la collaborazione tra le autorità responsabili. Il Consi- glio federale potrebbe inoltre esaminare la possibilità di aumentare gli incentivi finanziari legati all’attuazione dell’IFP. I contributi federali a sostegno delle misure di cura e manutenzione secondo l’articolo 13 LPN coprono attualmente, per l’IFP, solo il 35 per cento dei costi, mentre per la protezione del biotopo e degli ambienti palustri la copertura è del 60–90 per cento. Le forme di gestione agricola rispettose del paesaggio nelle zone dell’IFP potrebbero essere incoraggiate anche con altri mezzi (per es. pagamenti diretti). La CdG-N ritiene che, per promuovere e facilitare lo sviluppo specifico degli oggetti dell’IFP, non siano tanto le disposizioni legali a scarseggiare quanto gli incentivi. Per creare tali incentivi, la Confederazione do- vrebbe riesaminare le sinergie tra utilizzazione e protezione e promuovere, nelle zone dell’IFP, utilizzazioni del suolo in armonia con gli obiettivi di protezione.

Raccomandazione 3: La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio fede- rale a favorire l’accettazione dell’IFP e la sua esecuzione mediante misure appropriate nell’ambito del coordinamento, dell’informazione e della partecipa- zione.

3.5 Relazioni pubbliche

Per garantire una migliore integrazione dell’IFP non è sufficiente migliorare l’informazione e il coordinamento tra i differenti responsabili dell’attuazione a livello federale, cantonale e comunale. La CdG-N è del parere che, vista la già citata mancanza di chiarezza nella formulazione degli obiettivi dell’IFP, si riscontra anche presso la popolazione un bisogno d’informazione e di chiarezza. Dalla sovrapposi- zione delle diverse misure di protezione del paesaggio, il pubblico può ricavare l’impressione che si intenda aumentare sempre più la protezione, a scapito degli interessi dell’utilizzazione. Secondo la CdG-N tale impressione va corretta mediante una comunicazione appropriata (informazione e relazioni pubbliche). Si deve, in particolare, evidenziare che non si mira ad aumentare sempre più le zone protette, bensì a migliorare la protezione del paesaggio. Occorre poi precisare che cosa deve essere protetto, il che, a sua volta, presuppone la concretizzazione degli obiettivi di protezione, secondo le proposte di cui al n. 3.2. La comunicazione deve mettere in risalto l’importanza dell’IFP per lo sviluppo territoriale regionale, per l’economia locale e per l’eco-turismo. Il potenziale eco- nomico di questo tipo di turismo è considerevole. Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) sostiene attualmente, nell’ambito di RegioPlus, diversi proget- ti volti a promuovere l’utilizzazione turistica delle zone dell’IFP. Secondo il Seco, nel settore dell’eco-turismo, la creazione di valore aggiunto del paesaggio è di 2,3 miliardi di franchi annui. Anche le sinergie tra agricoltura e protezione del paesaggio sembrano poco conosciute dagli interessati. La protezione del paesaggio è considera- ta come una preoccupazione unicamente costosa e restrittiva. Benché la protezione del paesaggio rurale tradizionale figuri tra gli obiettivi della politica agricola della Confederazione, la CdG-N ritiene che mancano tuttora gli strumenti per rendere più attraenti determinate forme di gestione agricola nelle zone dell’IFP. Infine, è oppor- tuno ricordare anche la componente di politica regionale dell’IFP. Sembrano regnare malintesi anche circa la portata della nozione di protezione ai sensi dell’IFP. Come già menzionato, l’IFP non mira a vietare qualsiasi intervento umano nelle zone di protezione, bensì ad esaminare con particolare cura gli eventua-

li interventi. In altre parole, quelle dell’IFP non sono zone protette in senso assoluto, bensì zone in cui i legittimi interessi dell’utilizzazione del suolo e quelli della prote- zione devono essere attentamente vagliati. Dalla valutazione dell’OPCA risulta che l’utilizzazione del suolo e le trasformazioni del paesaggio possono anche condurre alla rivalutazione di zone di protezione dell’IFP. La CdG-N ritiene che il ruolo dell’IFP quale elemento della moderna politica di protezione dell’ambiente e del paesaggio e le opportunità che comporta non sono ancora sufficientemente comprese.

Raccomandazione 4: La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio fede- rale a mettere in evidenza e a promuovere le sinergie tra protezione e utilizza- zione nell’ambito della comunicazione relativa all’IFP.

3.6 Basi d’informazione per l’esame degli sviluppi

degli oggetti dell’IFP Una condizione dell’efficienza dell’attuazione dell’IFP sono dati affidabili sui suoi effetti; tali informazioni contribuiscono in maniera significativa alla conoscenza della situazione ambientale e dello sviluppo del paesaggio nelle zone dell’IFP. Finora lo sviluppo delle zone dell’IFP non è stato preso sistematicamente in conside- razione nel trattamento dei dati relativi all’ambiente. I sistemi d’informazione sul territorio e sull’ambiente della Confederazione devono quindi essere più fortemente orientati all’IFP e ai suoi obiettivi di protezione. Un monitoraggio ambientale che integri maggiormente l’IFP è un elemento chiave per l’orientamento delle azioni future e per un eventuale aggiornamento dell’IFP, oltre che per il coordinamento dei diversi strumenti di politica ambientale. L’analisi dello sviluppo del paesaggio deve includere anche apprezzamenti qualitativi sulla protezione e sulle utilizzazioni, poiché non tutte le utilizzazioni pregiudicano la protezione. Nel migliore dei casi si assiste, anzi, a una valorizzazione.

Raccomandazione 5: La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio fede- rale a orientare maggiormente in funzione dell’IFP gli esistenti sistemi d’informazione sul territorio e sull’ambiente.

4 Prospettive e continuazione

Come illustrato al n. 3.1 la CdG-N auspica l’instaurarsi di un dialogo sui risultati della valutazione dell’IFP, sia tra i servizi specialistici sia presso la popolazione. Nel presente rapporto, la CdG-N propone misure della Confederazione volte principal- mente a chiarire gli obiettivi dell’IFP, a migliorare il coordinamento e la trasparenza dell’esecuzione e a rafforzare l’IFP nell’ambito delle attuali competenze legislative. Le autorità sono invitate a proseguire i loro sforzi a livello politico e tecnico. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale sottopone al Consiglio federale il presente rapporto e le relative raccomandazioni, pregandolo di esprimere un parere in merito entro la fine del 2003.

3 settembre 2003 In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale La presidente della Commissione: Brigitta M. Gadient, consigliera nazionale La presidente della sottocommissione DFI/DATEC: Milli Wittenwiler, consigliera nazionale Il segretario supplente della Commissione della gestione: Martin Albrecht

Allegato: Valutazione dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP). Rapporto dell’Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione all’attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.

Lista delle Abbreviazioni

CdG-N Commissione della gestione del Consiglio nazionale CFNP Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DFI Dipartimento federale dell’interno IFP Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale LPN Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, RS 700 OPCA Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio, RS 700.1 RS Raccolta sistematica del diritto federale Seco Segretariato di Stato dell’economia USTE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Elenco dei rapporti d’esperti su cui si fonda la presente analisi – Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione, 2003: Valutazione dell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP), cfr. allegato al presente rapporto – Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione (ed.), 2003: Umset- zungs- und Verfahrenskontrolle BLN, Teilaktualisierung der Ersterhebung von Hintermann & Weber AG – Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione (ed.), 2001: Wir- kungskontrolle BLN, Teilaktualisierung der Ersterhebung von Hintermann & Weber AG

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