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Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale)

04.017

Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; compensazione della progressione a freddo nell’ambito della riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale)

dell’8 marzo 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull’imposta federale diretta per la compensazione della pro- gressione a freddo nell’ambito della riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale 2001.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione dalla nostra alta considerazione.

8 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0466 1099

Compendio

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) dispone che gli effetti della progressione a freddo sull’imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati integralmente mediante adeguamento delle tariffe e delle deduzioni quando il rincaro raggiunge il 7 per cento. Secondo il diritto vigente, il superamento della soglia del 7 per cento si produrrebbe verosi- milmente alla fine del 2005, il che comporterebbe una compensazione nell’anno fiscale 2007. Nell’ambito del pacchetto fiscale e segnatamente della riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2005 – purché venga accettata in votazione popolare –, le tariffe di imposta sul reddito e le dedu- zioni determinanti sono state ridefinite. In questo contesto non è stata effettuata alcuna compensazione separata della progressione a freddo. Con il presente messaggio proponiamo di adeguare, con effetto a partire dal perio- do fiscale 2007, le tariffe e le deduzioni previste nell’ambito della riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie al rincaro accumulato tra il 1° gennaio 1996 e la fine del 2004, stimato nel 6,5 per cento. Le minori entrate consecutive all’adozione di questa misura sono stimate, quota dei Cantoni compresa, a circa 180 milioni di franchi per il 2008 e a circa 850 milioni di franchi dal 2009 in poi.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Adozione del pacchetto fiscale

Il 20 giugno 2003 le Camere federali hanno approvato il pacchetto fiscale 2001. La relativa legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo (FF 2003 3896) comprende modifiche della legge federale del 14 dicembre

1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), della legge federale del

14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Co- muni (LAID, RS 642.14), della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS 831.30), della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP, RS 642.21) e della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10).

1.2 Messa in vigore del pacchetto fiscale

Nel settore dell’imposizione della proprietà abitativa, le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2008, mentre in quello dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie e in quello delle tasse di bollo l’entrata in vigore delle modifiche era inizialmente prevista già per il 1° gennaio 2004. In vista di un probabile referendum, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamen- to, con messaggio del 26 settembre 2003 (FF 2003 5687), un disegno di legge che prevedeva il rinvio della data di entrata in vigore al 1° gennaio 2005 (Messaggio concernente la modifica di atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo). Con decreto del 19 dicembre 2003 (FF 2003 7141) le Camere federali hanno approvato il rinvio.

1.3 Referendum

Contro la legge federale del 20 giugno 2003 un comitato dell’Alliance verte (soste- nuto dall’Associazione svizzera inquilini) ha lanciato un referendum popolare, mentre la Conferenza dei Governi cantonali ha lanciato un referendum cantonale. Entrambi i referendum sono riusciti: la votazione popolare è prevista per il 16 mag- gio 2004. La suddetta legge federale del 19 dicembre 2003 sottostà anch’essa al referendum facoltativo; il termine referendario scadrà l’8 aprile 2004.

2 Compensazione degli effetti della compensazione

a freddo

2.1 In generale; art. 215 LIFD

Si parla di progressione a freddo quando un contribuente si vede applicare un’ali- quota di imposta più elevata soltanto perché il suo reddito è aumentato a causa del rincaro. Si trova così a dover sopportare un onere fiscale medio effettivo più elevato, benché in termini reali il reddito sia rimasto invariato. L’onere fiscale voluto dal legislatore ne risulta alterato. La Costituzione svizzera (art. 128 cpv. 3 Cost.) esige una compensazione periodica delle conseguenze della progressione a freddo. La legge federale sull’imposta fede- rale diretta (LIFD) dispone, al suo articolo 215, che gli effetti della progressione a freddo sull’imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Il Consiglio federale è tenuto ad adeguare tariffe e deduzioni quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall’ultimo adeguamento; quindi ne informa le Camere federali. L’ultimo adeguamento in ordine di tempo è stato deciso per compensare il rincaro dell’8,5 per cento registrato tra fine dicembre 1991 e fine dicembre 1995 (ordinanza del Consiglio federale del 4 marzo 1996 concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta; RS 642.119.2). La compensazione prevista da detta ordinanza è in vigore dal periodo fiscale 1997/98 nei sistemi a tassazione biennale e dal periodo fiscale 1996 per quelli a tassazione annuale.

2.2 Situazione rispetto al pacchetto fiscale

La riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie comporta, in quanto ele- mento del pacchetto fiscale, considerevoli sgravi fiscali. Dall’attuale doppia tariffa si passerà a un sistema a tariffa unitaria con splitting parziale per i coniugi, mentre tutte le deduzioni ricevono un nuovo assetto. Il legislatore ha quindi ridefinito i rapporti di ripartizione dell’onere. Rispetto ad altri contribuenti, la riforma darà in particolare sollievo ai coniugi e alle economie domestiche con figli.

3 Attuazione

3.1 Norme derogatorie per le compensazioni uniche

Il Consiglio federale propone di creare un’apposita base legale per la compensazione della progressione a freddo nell’ambito del pacchetto fiscale. Essa consiste in un’estensione o in un aumento delle tariffe e delle deduzioni decise dal Parlamento nell’ambito della riforma dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie pari al rinca- ro intervenuto tra il 31 dicembre 1995 e il 31 dicembre 2004. La norma legislativa è concepita come disposizione transitoria, segnatamente come nuovo articolo 215a LIFD, e questo per due ragioni: anzitutto questa normativa speciale è vincolata all’accettazione del pacchetto fiscale in votazione popolare e come tale verrebbe a cadere qualora il pacchetto fosse respinto nella votazione popolare del 16 maggio

2004; secondariamente l’articolo 215a LIFD disciplina un atto di compensazione straordinario in deroga alla norma del 7 per cento. Inoltre, la disposizione dell’articolo 215a capoverso 2 precisa che la compensazione non si estende agli importi in franchi previsti per le deduzioni in materia di imposizione della proprietà abitativa ai sensi degli articoli 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1bis; tali importi sono dunque espressamente esclusi dalla compensazione (cfr. il n. 3.4 qui sotto).

3.2 Prossima compensazione della progressione a freddo

La normativa speciale non compromette il principio della compensazione periodica della progressione a freddo, sancito dall’articolo 215 capoverso 2 LIFD (cfr. il n. 2.1); essa si limita ad «anticipare» in via eccezionale il momento del calcolo della compensazione e va perciò considerata come «ultimo adeguamento» ai sensi dell’articolo 215 capoverso 2 LIFD. La prossima compensazione degli effetti della progressione a freddo è pertanto calcolata a partire dal 31 dicembre 2004; essa sarà poi essere effettuata quando il rincaro avrà raggiunto il 7 per cento a partire dalla suddetta data.

3.3 Ordinanza del Consiglio federale

Secondo il disegno di legge allegato al presente messaggio, i parametri determinanti per la compensazione degli effetti della progressione a freddo sono definiti dal Consiglio federale per via di ordinanza. Per il Consiglio federale è importante che detti parametri siano noti prima della votazione popolare del 16 maggio. Per questa ragione, contrariamente alle sue abitudini, acclude al presente messaggio anche il disegno di ordinanza e dichiara che emanerà l’ordinanza senza alcuna modifica in caso di accettazione del pacchetto fiscale in votazione popolare e di approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.

3.4 Disposizioni in materia di imposizione della

proprietà abitativa Il pacchetto fiscale introduce un cambiamento di sistema nel settore della proprietà abitativa e con esso anche un nuovo sistema di deduzioni con importi in franchi. Si tratta della franchigia di 4 ’000 franchi prevista per la manutenzione di immobili (art. 33 LIFD) e della deduzione per interessi passivi concessa ai nuovi proprietari (art. 33 cpv. 1bis LIFD). Il presente progetto di riforma non concerne questi importi in franchi, che rimangono invariati (art. 215a cpv. 2 LIFD); la data di riferimento per la futura compensazioni di tali deduzioni è il 31 dicembre 2004 (art. 215a cpv. 3 LIFD). Questa particolarità si giustifica per le seguenti ragioni: nel contesto dell’imposi- zione della proprietà abitativa si assiste a un cambiamento radicale di sistema; inoltre, l’adeguamento dovrebbe estendersi anche alla legge sull’armonizzazione delle imposte. Per giunta, una compensazione avrebbe conseguenze positive e nega- tive per i contribuenti. Benché il cambiamento di sistema entri in vigore soltanto nel

periodo fiscale 2008, il 31 dicembre 2004 funge da data di riferimento anche per la futura compensazione degli effetti della progressione a freddo.

4 Conseguenze

4.1 Per i singoli contribuenti

Il progetto di riforma non modifica i rapporti di ripartizione dell’onere definiti nel pacchetto fiscale. Con una compensazione del 6,5 per cento degli effetti della progressione a freddo nel periodo fiscale 2007, gli sgravi sono paragonabili a quelli che risulterebbero da una compensazione in virtù del diritto vigente (verosimilmente del 7,6 %), in appli- cazione dell’articolo 215 LIFD. Con poche eccezioni (determinate categorie di coppie di concubini), tutti i contribuenti beneficerebbero di sgravi a partire dal periodo fiscale 2007.

4.2 Conseguenze finanziarie per la Confederazione

La stima delle minori entrate si basa sul gettito previsto dell’imposta federale diretta dovuta dalle persone fisiche per il periodo fiscale 2007 dopo l’accettazione del pacchetto fiscale. Attualmente, il gettito è preventivato a circa 7,2 miliardi di fran- chi. Secondo le stime, la compensazione degli effetti della progressione a freddo ridurrebbe il gettito di 625 milioni di franchi. Questo importo tiene già conto delle quote dei Cantoni. A causa del divario temporale tra il periodo fiscale e l’esigibilità del debito d’imposta, la diminuzione del gettito del periodo fiscale 2007 si ripercuoterebbe soltanto in una fase successiva sui conti di Stato e non peserebbe sull’attuale legisla- tura. Secondo il piano finanziario, le entrate lorde della Confederazione diminuiranno nel 2008 di circa 180 milioni, e di circa 850 milioni circa negli anni successivi. Dette minori entrate costituiscono valori lordi, dai quali andranno ancora dedotte le quote dei Cantoni (30 %). La compensazione della progressione a freddo nel periodo fiscale 2007 consente di evitare un ulteriore aggravio della fase oltremodo delicata di risanamento delle finanze in atto nell’attuale legislatura. Anche in questo caso si dovranno comunque adottare importanti misure di sgravio, se si vuole evitare un ulteriore aumento del debito pubblico. Si tratterà di non sottovalutare i tempi di adeguamento e di rea- zione.

4.3 Conseguenze finanziarie per i Cantoni

Le quote dei Cantoni all’imposta federale diretta (attualmente 30 %, di cui 17 % quote dei Cantoni e 13 % quota di perequazione finanziaria) sono toccate da queste minori entrate. Le imposte cantonali e comunali non ne sono invece toccate diret- tamente.

5 Costituzionalità

La modifica di legge proposta in questa sede è conforme alla base costituzionale di cui all’articolo 128 capoverso 3 Cost.

6 Entrata in vigore

La modifica proposta entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum, purché la legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell’impo- sizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo sia accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004. In caso di domanda di referendum, l’entrata in vigore ne sarà determinata dal Consi- glio federale. La compensazione della progressione a freddo diventerà effettiva a partire dal perio- do fiscale 2007.

Allegato 1 Contribuenti con due figli

Confronto dell’onere Famiglia monoparentale fiscale per il periodo fiscale Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 0 0 0 0.00 60'000 89 0 -89 -100.00 70'000 177 0 -177 -100.00 80'000 314 0 -314 -100.00 90'000 553 85 -468 -84.63 100'000 808 223 -585 -72.40 150'000 3'056 2'307 -749 -24.51 200'000 7'990 6'281 -1'709 -21.39 300'000 19'677 16'930 -2'747 -13.96 400'000 31'377 28'630 -2'747 -8.75 500'000 43'064 40'317 -2'747 -6.38

Contribuenti con due figli Confronto dell’onere fiscale per il periodo fiscale 2007 Coniugi, un reddito Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 0 0 0 0.00 60'000 73 0 -73 -100.00 70'000 161 0 -161 -100.00 80'000 282 83 -199 -70.57 90'000 505 184 -321 -63.56 100'000 760 312 -448 -58.95 150'000 2'944 1'834 -1'110 -37.70 200'000 7'782 4'556 -3'226 -41.45 300'000 19'469 12'983 -6'486 -33.31 400'000 31'169 23'705 -7'464 -23.95 500'000 42'856 35'136 -7'720 -18.01

Contribuenti con due figli Confronto dell’onere Concubini, un reddito fiscale per il periodo fiscale 2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 0 0 0 0.00 60'000 89 107 18 20.22 70'000 177 283 106 59.89 80'000 314 564 250 79.62 90'000 553 925 372 67.27 100'000 808 1'360 552 68.32 150'000 3'056 4'774 1'718 56.22 200'000 7'990 9'808 1'818 22.75 300'000 19'677 21'168 1'491 7.58 400'000 31'377 32'868 1'491 4.75 500'000 43'064 44'555 1'491 3.46

Contribuenti con due figli Confronto dell’onere Ripartizione dei redditi 70 / 30 fiscale per il periodo fiscale Coniugi, due redditi

2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

esteso del 7,6% con estensione del 6,5 % Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 0 0 0 0.00 60'000 0 0 0 0.00 70'000 66 0 -66 -100.00 80'000 154 0 -154 -100.00 90'000 272 0 -272 -100.00 100'000 499 90 -409 -81.96 150'000 2'345 1'118 -1'227 -52.32 200'000 6'417 3'328 -3'089 -48.14 300'000 17'961 10'897 -7'064 -39.33 400'000 29'505 21'222 -8'283 -28.07 500'000 41'127 32'439 -8'688 -21.12

Contribuenti con due figli Confronto dell’onere fiscale Ripartizione dei redditi 70 / 30 per il periodo fiscale 2007 Concubini, due redditi Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 % Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 0 0 0 0.00 60'000 0 0 0 0.00 70'000 0 0 0 0.00 80'000 84 0 -84 -100.00 90'000 166 0 -166 -100.00 100'000 248 78 -170 -68.53 150'000 1'151 1'073 -78 -6.80 200'000 2'940 3'396 456 15.51 300'000 10'613 11'241 628 5.91 400'000 20'566 21'137 571 2.78 500'000 31'086 32'053 967 3.11

Contribuenti con due figli Ripartizione dei redditi 50 / 50 Confronto dell’onere Coniugi, due redditi fiscale per il Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie periodo fiscale 2007 esteso del 7,6% con estensione del 6,5 % Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 0 0 0 0.00 60'000 0 0 0 0.00 70'000 66 0 -66 -100.00 80'000 154 0 -154 -100.00 90'000 272 0 -272 -100.00 100'000 499 90 -409 -81.96 150'000 2'393 1'148 -1'245 -52.03 200'000 6'378 3'314 -3'064 -48.04 300'000 17'740 10'725 -7'015 -39.54 400'000 29'427 21'150 -8'277 -28.13 500'000 41'127 32'439 -8'688 -21.12

Contribuenti con due figli Ripartizione dei redditi 50 / 50 Confronto dell’onere fiscale per il Concubini, due redditi periodo fiscale 2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 % Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 0 0 0 0.00 50'000 37 0 -37 -100.00 60'000 71 42 -29 -40.72 70'000 105 92 -13 -12.13 80'000 141 158 17 12.38 90'000 179 253 74 41.10 100'000 243 385 142 58.66 150'000 1'088 1'422 334 30.72 200'000 2'822 3'432 610 21.60 300'000 8'615 10'385 1'770 20.55 400'000 18'635 20'369 1'734 9.31 500'000 30'425 31'544 1'119 3.68

Contribuenti senza figli Confronto dell’onere fiscale Persona sola per il periodo fiscale 2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 71 0 -71 -100.00 40'000 141 0 -141 -100.00 50'000 243 115 -128 -52.61 60'000 475 298 -177 -37.26 70'000 727 592 -135 -18.58 80'000 983 960 -23 -2.29 90'000 1'453 1'408 -45 -3.12 100'000 2'014 1'929 -85 -4.24 150'000 5'570 5'714 144 2.59 200'000 10'645 10'924 279 2.62 300'000 22'525 22'390 -135 -0.60 400'000 34'392 34'077 -315 -0.92 500'000 46'272 45'777 -495 -1.07

Contribuenti senza figli Confronto dell’onere fiscale Coniugi, un reddito per il periodo fiscale 2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00 40'000 33 0 -33 -100.00 50'000 121 0 -121 -100.00 60'000 209 110 -99 -47.37 70'000 397 241 -156 -39.29 80'000 655 370 -285 -43.51 90'000 940 624 -316 -33.62 100'000 1'280 881 -399 -31.17 150'000 4'002 2'964 -1'038 -25.94 200'000 9'550 6'205 -3'345 -35.03 300'000 21'237 15'365 -5'872 -27.65 400'000 32'937 26'334 -6'603 -20.05 500'000 44'624 37'862 -6'762 -15.15

Contribuenti senza figli Confronto dell’onere fiscale Concubini, un reddito per il periodo fiscale 2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 71 42 -29 -40.72

40'000 141 158 17 12.38

50'000 243 385 142 58.66

60'000 475 708 233 49.05

70'000 727 1'115 388 53.35

80'000 983 1'594 612 62.24

90'000 1'453 2'153 700 48.14

100'000 2'014 2'784 770 38.20

150'000 5'559 6'985 1'426 25.66

200'000 10'645 12'357 1'712 16.08

300'000 22'512 23'898 1'386 6.16

400'000 34'392 35'598 1'206 3.51

500'000 46'259 47'285 1'026 2.22

Contribuenti senza figli

Confronto dell’onere fiscale Ripartizione dei redditi 70 / 30 per il periodo fiscale 2007 Coniugi, due redditi

Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00

40'000 0 0 0 0.00

50'000 26 0 -26 -100.00

60'000 114 96 -18 -15.79

70'000 202 213 11 5.45

80'000 376 346 -30 -7.98

90'000 640 584 -56 -8.75

100'000 932 847 -85 -9.12

150'000 3'252 2'870 -382 -11.75

200'000 8'185 5'976 -2'209 -26.99

300'000 19'742 14'917 -4'825 -24.44

400'000 31'286 25'700 -5'586 -17.85

500'000 42'908 37'133 -5'775 -13.46

Contribuenti senza figli

Confronto dell’onere Ripartizione dei redditi 70 / 30 fiscale per il Concubini, due redditi periodo fiscale 2007 Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00

40'000 57 29 -28 -49.12

50'000 105 92 -13 -12.13

60'000 156 185 29 18.25

70'000 219 358 139 63.54

80'000 413 568 155 37.65

90'000 596 816 220 36.84

100'000 798 1'157 359 45.00

150'000 2'478 3'381 904 36.47

200'000 5'244 6'714 1'470 28.04

300'000 13'286 15'635 2'349 17.68

400'000 23'387 25'839 2'452 10.49

500'000 34'035 36'757 2'722 8.00

Contribuenti senza figli Ripartizione dei redditi 50 / 50 Confronto dell’onere fiscale per il periodo fiscale 2007 Coniugi, due redditi

Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00

40'000 0 0 0 0.00

50'000 26 0 -26 -100.00

60'000 114 96 -18 -15.79

70'000 202 213 11 5.45

80'000 376 346 -30 -7.98

90'000 640 584 -56 -8.75

100'000 932 847 -85 -9.12

150'000 3'304 2'906 -398 -12.05

200'000 8'146 5'948 -2'198 -26.98

300'000 19'521 14'722 -4'799 -24.58

400'000 31'208 25'625 -5'583 -17.89

500'000 42'908 37'133 -5'775 -13.46

Contribuenti senza figli Ripartizione dei redditi 50 / 50 Confronto dell’onere fiscale per il periodo fiscale 2007 Concubini, due redditi

Diritto vigente Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

esteso del 7,6% con estensione del 6,5 %

Reddito lordo Importo di imposta Importo di imposta Differenza di onere

in fr. in fr. in fr. in fr. in %

30'000 0 0 0 0.00

40'000 0 0 0 0.00

50'000 74 0 -74 -100.00

60'000 142 84 -58 -40.72

70'000 209 185 -24 -11.65

80'000 281 317 36 12.73

90'000 359 506 147 41.10

100'000 485 770 285 58.66

150'000 1'716 2'684 968 56.45

200'000 4'029 5'568 1'539 38.20

300'000 11'139 13'992 2'853 25.61

400'000 21'290 24'715 3'425 16.09

500'000 33'170 36'123 2'953 8.90

T ariffa del pacchetto fiscale (dal periodo fiscale 2007) con compensazione della progressione a freddo del 6,5% Allegato 2 Reddito Aliquota Importo Tariffa secondo il pacchetto fiscale imponibile di imposta (dal periodo fiscale 2007), con fr. fr. % fr. primi 15'200 0.00 - compensazione del 6,5 % successivi ..... sino a 7'700 22'900 0.75 57.75 successivi ..... sino a 9'200 32'100 1.50 195.75 successivi ..... sino a 9'200 41'300 3.00 471.75 successivi ..... sino a 9'200 50'500 4.00 839.75 successivi ..... sino a 9'200 59'700 5.00 1'299.75 successivi ..... sino a 9'200 68'900 6.00 1'851.75 successivi ..... sino a 9'200 78'100 7.00 2'495.75 successivi ..... sino a 11'800 89'900 8.00 3'439.75 successivi ..... sino a 11'600 101'500 9.00 4'483.75 successivi ..... sino a 12'800 114'300 10.00 5'763.75 successivi ..... sino a 12'700 127'000 11.00 7'160.75 successivi ..... sino a 8'200 135'200 11.50 8'103.75 successivi ..... sino a 29'300 164'500 12.00 11'619.75 35'100 199'600 12.50 16'007.25 463'100 662'700 13.00 76'210.25 662'800 e oltre 11.50

Splitting parziale per contribuenti Per calcolare l'aliquota determinante dei contribuenti con imposizione congiunta tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1), occorre dividere il reddito imponibile per 1,9

Inizio dell'assoggettamento Reddito imponibile in fr.

  • per le persone sole 18'600

  • per i contribuenti tassati congiuntamente 32'300

Importo minimo di imposta in fr. 25.00

Allegato 3 Pacchetto fiscale: deduzioni dall’imposta federale diretta (anno fiscale 2007)

Diritto vigente Pacchetto fiscale Oggi Dopo compens. 7,6% Decisione Dopo compens. 7,6% Periodo fiscale 2007 delle camere Periodo fiscale 2007 (fr.) (fr.) (fr.) (fr.)

Deduzione per premi di assicurazione (mass.)

  • coppie coniugate 3'100 3'300 0* 0*

  • persone sole 1'500 1'700 0* 0*

  • deduzione supplementare per figlio 700 700 0* 0* Deduzione per doppia attività (mass.) 7'000 7'600 - - Deduzione per figlio 5'600 6'100 9'300 9'900 Deduzione per spese di custodia (mass.) - - 7'000 7'500 Deduzione generale - - 1'400 1'500 Deduzione per economia domestica (persone sole) - - 11'000 11'700 Deduzione per famiglia monoparentale (mass.) - - 5'500 5'900

0* = Sostituzione con la deduzione per premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale) | Lexipedia | Lexipedia