Iniziativa parlamentare. Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 2005. Parere del Consiglio federale
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Iniziativa parlamentare Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 2005 Parere del Consiglio federale
del 9 novembre 2005
Onorevoli presidenti e consiglieri,
conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 agosto 2005 concernente l’iniziativa parlamentare relativa alla protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
9 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2005-2422 6151
Parere
1 Situazione iniziale
Il 7 giugno 2001 il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa parlamentare «Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia», depositata dalla consi- gliera nazionale Ruth-Gaby Vermot-Mangold. Successivamente la Sottocommissio- ne incaricata dalla Commissione degli affari giuridici (CAG-N) ha elaborato un avamprogetto di legge, inviato in consultazione il 12 novembre 2003 unitamente al rapporto esplicativo. I risultati della consultazione sono stati analizzati nel maggio
2004. Il 1° luglio 2004 la CAG-N ha incaricato la Sottocommissione di modificare
l’avamprogetto alla luce dei risultati della consultazione. La CAG-N ha approvato il nuovo disegno il 18 agosto 2005, con 18 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astensioni. Il nuovo articolo 28b del Codice civile (D-CC) si propone di proteggere le vittime di violenza, minacce o insidie mediante provvedimenti giudiziari quali il divieto di avvicinare la vittima, di recarsi in determinati luoghi o di contattare la vittima. Inoltre consente di allontanare per un determinato periodo la persona violenta dall’abitazione che condivide con la vittima. A determinate condizioni, il giudice può inoltre trasferire alla vittima i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. La modifica di legge proposta tiene conto tanto degli obiettivi dell’ini- ziativa quanto delle esigenze emerse in sede di consultazione, come ad esempio l’inclusione dei cosiddetti casi di «stalking».
2 Parere del Consiglio federale
2.1 Consenso di fondo sul disegno della Commissione
Salutiamo il proposito di proteggere in modo più efficace le vittime di violenza, minacce o insidie ampliando la protezione della personalità garantita dal Codice civile (art. 28 segg. CC). Oltre a concretizzare la clausola generale di cui all’arti- colo 28 CC, l’articolo 28b D-CC prevede misure complementari concernenti l’abita- zione comune e obbliga i Cantoni a designare un servizio di intervento in caso di crisi. Il diritto di polizia di diversi Cantoni prevede già oggi apposite disposizioni.
2.2 Rigetto delle proposte della minoranza
della Commissione
2.2.1 Permesso di soggiorno durante il periodo
di allontanamento alla vittima che beneficia del ricongiungimento familiare Appoggiamo la maggioranza della Commissione e respingiamo la proposta della minoranza. Dal profilo della sistematica, riteniamo sbagliato creare una base legale per il rilascio o la proroga di un permesso di soggiorno nel Codice civile. È infatti opportuno che sia la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stra- nieri (LDDS; RS 142.20) a stabilire il rilascio del permesso e la relativa procedura.
Oggi il permesso può essere prorogato dopo lo scioglimento del matrimonio per evitare casi di particolare rigore (art. 13 lett. f OLS; RS 823.21). L’autorità decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l’estero, circa la concessione del permesso (art. 4 LDDS). La decisione deve tenere conto in parti- colare del fatto che non può essere ragionevolmente preteso dalla persona autorizza- ta al soggiorno, nell’ambito di un ricongiungimento famigliare, di portare avanti la relazione coniugale, segnatamente se è stata vittima di violenze. La proposta della minoranza commissionale è inoltre già stata discussa nell’ambito del dibattito relativo alla nuova legge sugli stranieri (LStr). Nel progetto relativo alla LStr, avevamo proposto di mantenere, dopo lo scioglimento della comunità fami- gliare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora, se importanti motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Sviz- zera (art. 49 LStr). Nel quadro dell’esame in Parlamento, le vittime di violenza coniugale sono state espressamente menzionate in questa disposizione. La LStr tiene conto della particolare situazione della vittima nel senso che non pone la condizione della coabitazione se la comunità famigliare continua a sussistere e importanti moti- vi giustificano il mantenimento di due domicili separati (art. 48 LStr1).
2.2.2 Disposizione concernente la procedura
Anche su questo punto sosteniamo la maggioranza della Commissione e respin- giamo la proposta della minoranza. Una procedura rapida è già sufficientemente garantita dalla possibilità di intervento in caso di crisi (art. 28b cpv. 4 D-CC) nonché dall’adozione di provvedimenti prov- visori senza sentire la controparte (art. 28d cpv. 2 CC) e di provvedimenti cautelari per i quali è sufficiente rendere verosimile una lesione alla personalità (art. 28c CC). Per il resto il futuro Codice di procedura civile svizzero stabilirà la procedura. È eccessiva inoltre l’idea di obbligare in maniera generale i Cantoni a garantire una procedura gratuita. Questa disposizione gioverebbe non soltanto alle vittime ma anche alle persone accusate di violenza, minacce o insidie che devono farsi carico delle spese processuali. Come per la procedura di protezione coniugale, dovrebbe essere sufficiente il diritto a rimedi giuridici gratuiti. La vittima beneficia inoltre del sostegno finanziario (e non solo) dei centri di aiuto alle vittime.
1 Conformemente alla nuova legge sugli stranieri la coabitazione è necessaria in qualsiasi caso al rilascio di un’autorizzazione al soggiorno: art. 41–43 LStr.
2.3 Riserva concernente i consultori
In linea di principio è indiscutibile la necessità di consultori, in particolare nel- l’ambito della violenza domestica, come confermato anche dal rapporto di valuta- zione sui progetti di intervento nei Cantoni di San Gallo e Appenzello Esterno2. Tuttavia la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è contraria ad addossare i costi ai Cantoni. Alcuni chiedono che la Confederazione si assuma una parte delle spese, diversi altri invece sono favorevoli allo stralcio della disposi- zione, fondamentalmente per motivi di costi, ma anche perché limita la sovranità cantonale e potrebbe rappresentare un problema dal punto di vista politico. Resta da chiarire se la Confederazione può prevedere nel Codice civile – che in linea di principio disciplina i rapporti tra privati – l’obbligo di diritto pubblico per i Can- toni di provvedere alla disposizione di consultori. A questo proposito va ricordato il riassetto della perequazione finanziaria e la ripar- tizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, adottata da popolo e Cantoni, ma non ancora entrata in vigore. La perequazione sottostà al principio dell’equivalenza fiscale, vale a dire che la Confederazione potrebbe in futuro attribuire ai Cantoni compiti diversi dalla semplice esecuzione delle leggi federali soltanto se partecipa alle spese3. Secondo il rapporto della commissione, i consultori hanno materialmente l’obiettivo di prevenire la recidiva di persone violente. Un obiettivo di tale portata può più facilmente essere raggiunto mediante misure terapeutiche, piuttosto che semplici consulenze. Le vittime di violenza e minacce beneficiano già di numerosi aiuti, grazie ai centri di aiuto alle vittime previsti dal diritto federale. Lacunoso è invece l’aiuto alle vittime di un atto di violenza che non costituisce reato. Spetta tuttavia al Parlamento decidere se per l’attuazione del diritto civile materiale sia veramente necessaria l’istituzione di consultori e se possano poggiare sulla competenza federa- le in materia di diritto civile (cfr. n. 8 del rapporto della commissione). Non è poi da sottovalutare il fatto che la decisione possa costituire un precedente. Se la soluzione della commissione dovesse essere applicata, i Cantoni potrebbero essere costretti a prevedere consultori anche in altri ambiti del Codice civile (ad es. educazione dei
figli, protezione del fanciullo, protezione dell’adulto) per gli stessi motivi, o per motivi ancora più validi, di quelli invocati in materia di violenza. Attualmente in questi ambiti spetta ai Cantoni determinare in quale forma e con quale portata vo- gliono completare e disciplinare la consulenza e l’aiuto esistenti.
2 Wyss Eva, Gegen häusliche Gewalt – Interventionsprojekte in den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden: Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der polizeilichen Wegweisung – Evaluation, pag. 24 segg., Ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna, Berna 2005 3 Art. 47 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con l’art. 43a cpv. 2 Cost., adottato da popolo e Cantoni in occasione della votazione del 28 novembre 2004; messaggio relativo alla NPC, FF 2002 2065, 2224 seg.
Se il Parlamento dovesse ritenere indispensabile la disposizione, è opportuno preci- sare che i Cantoni devono mettere a disposizione delle vittime e degli autori di violenze consultori distinti. È infatti difficile che un unico consultorio possa offrire informazioni sufficienti ad entrambi i gruppi di persone. Va anche evitato che le vittime e gli autori possano incontrarsi presso il consultorio. Il tenore del progetto potrebbe altrimenti dare adito a malintesi.