Art. 2 cpv. 2 Adeguamento puramente di tipo redazionale: con l’abrogazione dell’articolo 15 (vedi sotto) occorre adeguare il riferimento.
Art. 4 cpv. 3 Adeguamento puramente di tipo redazionale: eliminando le indennità per le presta- zioni economiche generali dell’IPI ai sensi dell’articolo 15 (vedi sotto), il Consiglio d’istituto non è più tenuto a proporle al Consiglio federale.
Art. 12 Adeguamento puramente di tipo redazionale: con la loro soppressione, le indennità per le prestazioni economiche generali dell’IPI non rientrano più nei mezzi d’esercizio dell’Istituto.
Art. 13 cpv. 2 A seguito della rinuncia all’indennità giusta l’articolo 15 (vedi sotto), l’Istituto deve avere la possibilità di finanziare le prestazioni di ordine politico attraverso gli emo- lumenti e di potersi assumere il rischio di una copertura insufficiente dei costi per ogni settore di diritti di protezione; l’attuale articolo 13 capoverso 2 esige invece la copertura totale. Secondo tale disposizione anche i due mini settori della protezione di design e dei diritti d’autore, ciascuno con un effettivo di tre persone e con una cifra d’affari ben al di sotto di un milione, devono essere gestiti in modo da coprire del tutto le spese; questa situazione può avere come conseguenza (certa almeno per l’ambito dei diritti d’autore dopo l’eliminazione dell’indennità) che l’IPI sarà costretto – benché sia un Istituto finanziariamente sano – ad aumentare le tasse unicamente per soddisfare le pertinenti prescrizioni. La prescrizione restrittiva dell’articolo 13 capoverso 2 è stata a suo tempo emanata in primo luogo perché prima della creazione dell’IPI si assisteva a un sovvenziona- mento trasversale del settore dei marchi da parte di quello dei brevetti. Questo sovvenzionamento non è più necessario: il conto delle spese e delle prestazioni allestito in modo circostanziato nell’IPI permette alla direzione, al Consiglio d’istituto e agli organi di sorveglianza (Consiglio federale, Controllo delle finanze, Parlamento) di farsi un’idea chiara della gestione da parte dell’IPI in tutti i settori dei diritti di protezione. Nel frattempo i marchi coprono le spese.
72 RS 172.010.31
752
Del resto, abrogando l’articolo 13 capoverso 2 è possibile eliminare la contraddizio- ne esistente con l’articolo 16: secondo la vigente disposizione i settori dei diritti di protezione possono attingere, se necessario, solo alle riserve accumulate negli ultimi quattro anni, di modo che queste ultime continuano a crescere nel caso di un anda- mento normale degli affari senza però superare un «importo adeguato» giusta l’articolo 16.
Art. 15 Abrogato Affinché la Confederazione sia esentata dall’obbligo di versare un’indennità per le prestazioni economiche generali dell’IPI (vedi a tale proposito il capitolo 2.1.1), occorre sopprimere la relativa disposizione.
2.4.1.2 Legge sui PF del 4 ottobre 199173
Art. 3a Collaborazione con terzi Per adempiere più efficacemente ai compiti loro conferiti (ad es. la valorizzazione del sapere) e per poter acquisire più facilmente mezzi di terzi, gli istituti del settore dei PF devono disporre di strumenti adeguati. Questi ultimi vengono loro forniti con la revisione dell’articolo 3a. Il nuovo articolo consente in particolare di costituire imprese spin-off e di esternalizzare attività economiche, affidandole a persone giuridiche autonome di cui i PF o gli istituti di ricerca detengono una partecipazione. Nella discussione sui nuovi modelli di finanziamento è inoltre emerso che in futuro le diverse forme di collaborazione con terzi rivestiranno un ruolo importante. L’attuale articolo 3a della legge sui PF è però troppo restrittivo a tale riguardo perché prevede soltanto partecipazioni finalizzate alla valorizzazione di beni imma- teriali. È quindi necessario riformularlo in modo da conferire maggiori competenze in questo ambito ai PF e agli istituti di ricerca. Ai sensi della nuova disposizione di legge sulla collaborazione con terzi, i PF e gli istituti di ricerca potranno, in adempimento del mandato di prestazioni e in osser- vanza delle istruzioni del Consiglio dei PF come pure in funzione delle risorse finanziarie e umane di cui dispongono a lungo termine, concludere accordi di coope- razione (partecipazioni, alleanze e altre forme di collaborazione) all’estero e in Svizzera e costituire imprese, se ciò contribuisce al raggiungimento degli obiettivi posti. Anche in futuro i PF e gli istituti di ricerca potranno cedere a terzi, dietro adeguato compenso, i diritti per la valorizzazione del sapere. Le partecipazioni non sono possibili in misura illimitata ma, in conformità al princi- pio della specializzazione, saranno circoscritte nella legge sui PF allo stretto neces- sario per «adempiere al loro mandato» (art. 3a periodo introduttivo). Lo stesso vale per la costituzione di imprese. Il finanziamento dei compiti principali con i mezzi a disposizione è, e resta, prioritario e deve essere assicurato. Per garantire che i mezzi siano destinato allo scopo previsto occorrerà stabilire, nei singoli casi o in forma generale, condizioni specifiche nel mandato di prestazioni. Le partecipazioni saran-
73 RS 414.110
753
no seguite in modo rigoroso sul piano della gestione e valutate in base a criteri di economia aziendale. È compito del Consiglio dei PF definire una strategia chiara in materia di partecipazioni, che tenga sufficientemente conto in particolare dei rischi ad esse legati (gestione dei rischi). Delle partecipazioni e della relativa politica dovrà essere reso conto nel quadro della procedura ordinaria di rendiconto.
Art. 34abis Capitale di dotazione (nuovo) Con il trasferimento degli immobili, nei bilanci degli istituti saranno, da un lato, costituite voci patrimoniali (attivi) e, dall’altro, sarà generato un capitale proprio (passivi). Il capitale proprio si compone di un capitale di dotazione non rimunerato e di un capitale proprio «liberamente disponibile», messo a disposizione dei PF e degli istituti di ricerca, pari alla differenza tra il valore dei beni trasferiti e il capitale di dotazione. La sostanza del capitale di dotazione non potrà essere intaccata (eccezion fatta per il diritto di retrocessione, vedi più sotto); per contro il capitale proprio «liberamente disponibile» o i relativi valori patrimoniali possono essere gestiti in modo flessibile. Il Consiglio dei PF emanerà tuttavia disposizioni sull’impiego del capitale proprio. In particolare è prevista la costituzione di una riserva vincolata per gli ammortamenti. Questo per consentire di effettuare gli ammortamenti maturati sugli immobili dopo il loro trasferimento ed evitare in tal modo che debbano essere impiegati a tal fine mezzi supplementari (contributo di finanziamento della Confederazione; vedi più sotto).
Art. 35b Fondi Dato che né il settore dei PF né il Consiglio dei PF è dotato di personalità giuridica, la proprietà dei fondi può essere trasferita unicamente ai PF e agli istituti di ricerca. È compito del Consiglio dei PF ripartire tra i PF e gli istituti di ricerca i fondi come pure, implicitamente, il capitale di dotazione proporzionale e il capitale proprio liberamente disponibile. Il Consiglio dei PF può adeguare in un secondo tempo la ripartizione effettuata al momento del trasferimento se mutate esigenze lo richiedo- no. In questo caso l’atto di trasferimento di proprietà da un istituto di ricerca all’altro del settore dei PF è esente da imposte e tasse. Come menzionato nel commento all’articolo 34abis, il Consiglio dei PF deve poter attribuire, nel quadro del trasferimento, riserve per finanziare gli ammortamenti futuri sugli immobili trasferiti. Questo significa che nella ripartizione iniziale dei beni patrimoniali e del capitale proprio devono essere assegnati ai PF e agli istituti di ricerca anche delle riserve per ammortamenti. Inoltre il Consiglio dei PF deve poter prevedere in un secondo tempo, parallelamente alla suddivisione del contributo della Confederazione tra i PF e gli istituti di ricerca (art. 33a) per finanziare investimenti futuri, l’alimentazione delle riserve per ammortamenti. La disposizione che attribuisce al Consiglio dei PF anche la competenza di decidere sulla conversione dei beni amministrativi in beni patrimoniali favorisce la flessibilità sotto un altro aspetto. La conversione presuppone altresì l’approvazione del DFF. Dato che i beni amministrativi non possono di norma né essere ipotecati né alienati, poiché comprendono la sostanza necessaria per l’esercizio, occorre dapprima con- vertirli in beni patrimoniali per permettere ai PF e agli istituti di ricerca di disporne liberamente per gli atti di disposizione correnti.
754
Se immobili finanziati dopo il trasferimento con il contributo della Confederazione saranno convertiti in beni patrimoniali, troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 29 della legge sui sussidi74 (LSu) relative alla restituzione di sussidi federali in caso di sottrazione allo scopo. Conformemente alle disposizioni vigenti dell’ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione75 (OILC), dal cui campo di applicazione sono esclusi i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF sarà responsabile anche in futuro della gestione dei fondi. In particolare esso dovrà provvedere che siano con- servati il valore e la funzione degli immobili e considerare nella gestione dei rischi del settore dei PF anche i rischi legati agli immobili. Nel mandato di prestazioni dovranno essere precisate le esigenze poste all’adempimento di tali compiti e inoltre essere disciplinate in dettaglio le procedure di controllo e di rendiconto. Il Consiglio dei PF emanerà istruzioni per la gestione degli immobili da parte dei PF e degli istituti di ricerca. Oltre al disbrigo e al finanziamento di atti di disposizione concernenti i beni patrimoniali, presuppongono l’approvazione del Consiglio dei PF in particolare gli atti di disposizione a termine (compreso il finanziamento) concer- nenti fondi o parti di fondi che rientrano tra i beni amministrativi, piani generali relativi ai locali e progetti di costruzione a partire da limiti da definirsi, l’assunzione di garanzie e l’accettazione di donazioni. La Confederazione può riservarsi il diritto di retrocessione di singoli fondi di cui i PF o gli istituti di ricerca non hanno più bisogno per adempiere ai loro compiti. L’opzione di retrocessione è menzionata nel registro fondiario. Entrano in conside- razione in primo luogo immobili situati nel centro di Zurigo o Losanna che hanno un’utilità generale per l’Amministrazione federale e se un eventuale riacquisto o un’eventuale sostituzione causerebbe costi ingenti. Il Consiglio dei PF è tenuto a notificare al DFF se tali fondi non servono più al settore dei PF. Nel caso in cui la Confederazione eserciti il suo diritto di retrocessione e il fondo torni in sua proprie- tà, il capitale di dotazione è ridotto del valore del fondo trasferito. Nell’operazione sarà tenuto debitamente conto delle variazioni di valore subentrate dopo il trasferi- mento. I dettagli relativi all’oggetto e alle condizioni dell’operazione dovranno essere concordati contrattualmente tra la Confederazione e gli istituti del settore dei PF.
Titolo prima dell’art. 40dbis Sezione 3a: Disposizioni transitorie relative alla modifica del … (nuovo)
Art. 40dbis (nuovo) Sono trasferiti i fondi che già appartengono agli istituti del settore dei PF e che sono gestiti dal Consiglio dei PF in qualità di organo responsabile delle costruzioni con- formemente all’OILC. Resta da chiarire se occorre prevedere un disciplinamento speciale per gli impianti nucleari che figurano nell’elenco della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DNS) e che attualmente sono di proprietà
74 RS 616.1 75 Ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confede- razione, RS 172.010.21
755
del PF di Losanna e dell’Istituto Paul Scherrer. Gli impianti ancora in esercizio e che possono essere chiaramente separati dalla rimanente sostanza immobiliare potrebbe- ro rimanere di proprietà della Confederazione. Determinanti a tal fine sono soprat- tutto considerazioni relative alla gestione e all’esercizio degli impianti nucleari e non motivi di diritto in materia di responsabilità. Ai sensi della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare in vigore e anche di quella in preparazione, sono respon- sabili gli esercenti degli impianti nucleari. Inoltre, per l’eliminazione dei siti conta- minati con sostanze radioattive è in linea di principio applicabile il decreto del 6 marzo 2000 del Consiglio federale sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi di competenza della Confederazione. Gli oggetti da trasferire saranno designati in un inventario che dovrà essere varato dal Consiglio federale. Per l’iscrizione nel regi- stro fondiario si utilizzerà di preferenza un elenco del Consiglio dei PF che si baserà su tale inventario e da cui risulterà il trasferimento ai PF e agli istituti di ricerca. L’elenco sarà consegnato all’ufficiale del registro fondiario per l’iscrizione dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti. Gli immobili saranno trasferiti al valore reale che poggia su una nuova stima del Consiglio dei PF, attualmente in preparazione. Per motivi di trasparenza, ossia per prevenire la costituzione di riserve occulte nei bilanci dei PF e degli istituti di ricer- ca, si rinuncia a effettuare il trasferimento al valore contabile netto attuale di circa 3 miliardi. La costituzione di riserve occulte violerebbe i principi contabili della Confederazione e del settore dei PF (true and fair presentation). Inoltre, già al momento del trasferimento occorre evidenziare il margine di manovra di cui dispor- rà in futuro il settore dei PF per la ricomposizione del portafoglio immobiliare. In base a stime attuali del Consiglio dei PF, il valore reale degli immobili dovrebbe aggirarsi tra 5 e 7,5 miliardi. A livello di Confederazione il trasferimento sarà contabilizzato direttamente su un conto provvisorio del conto capitale, ossia su un conto separato dal conto finanzia- rio, dato che si tratta di un travaso di attivi (immobili contro partecipazione) destina- ti allo stesso scopo. La rivalutazione dei beni patrimoniali della Confederazione verrà effettuata soltanto nel quadro del trasferimento. Gli utili risultanti dalla rivalu- tazione saranno ammortizzati lo stesso anno contabile fino a raggiungere l’importo stabilito del capitale di dotazione. Il capitale di dotazione e la partecipazione della Confederazione ammonteranno, in base all’attuale valore contabile, a circa 3 miliar- di. Nel bilancio della Confederazione sarà iscritto unicamente il capitale di dotazio- ne poiché le riserve liberamente disponibili nel bilancio dei PF non possono essere portate all’attivo. Il trasferimento degli immobili dalla Confederazione agli istituti del settore dei PF è stato esplicitamente escluso dall’assoggettamento e non ha pertanto conseguenze fiscali. Anche una nuova ripartizione all’interno del settore dei PF è – come prece- dentemente sottolineato – esente da imposte e tasse. Per contro, la vendita di fondi a terzi da parte degli istituti del settore dei PF non può essere esclusa dall’assoggetta- mento fiscale poiché, al momento della vendita, tali fondi non costituiscono più un bene patrimoniale necessario per l’esercizio.
756
2.4.1.3 Legge federale del 4 ottobre 197476 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali
Art. 4a cpv. 1bis e cpv. 3 Già nell’ambito del PSg 03 la legge a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali affidava al Consiglio federale un mandato di risparmio (art. 4a, cpv. 1). Questo viene ora completato al capoverso 1bis con un altro mandato di risparmio. Esso comprende tutte le misure che il Consiglio federale può decretare nel proprio ambito di competenze, sulla base dell’articolo 24f capoverso 1 lettera a della legge del 6 ottobre 198977 sulle finanze della Confederazione (LFC). Nel sancire le misure di sgravio in un mandato legale di risparmio si sottolinea, da un lato, il carattere di pacchetto del PSg 04, dall’altro si accresce il carattere vincolante di quest’ultimo. Come espresso nell’attuale capoverso 5, la competenza del Parla- mento in materia di preventivo rimane salva e con essa la facoltà di formulare deci- sioni derogatorie in tale ambito. Ciò è vincolante in senso politico ma non giuridico. Le varie misure di sgravio riassunte al Consiglio federale nel mandato di risparmio sono descritte esaustivamente nel capitolo 2.1. In questa sede si rinuncia dunque a ulteriori precisazioni. Il capoverso 3 è completato in quanto la validità del limite di spese concesso nel quadro del PSg 03 al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per il settore della difesa nel periodo 2004–2007 sarà prorogata conformemente alla durata del PSg 04.
2.4.1.4 Legge federale del 21 giugno 199678 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Art. 17 cpv. 3 Abrogato Secondo l’attuale ordinamento, i carburanti utilizzati da imprese di trasporto conces- sionarie della Confederazione sono esonerati totalmente o in parte dall’imposta. Tra queste imprese rientrano in particolare quelle di autobus del settore dei trasporti pubblici regionali e urbani nonché quelle della navigazione regolare. La rinuncia alla restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle suddette imprese comporta l’abroga- zione dell’articolo 17 capoverso 3.
Art. 18 cpv. 2 Abrogato Ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2, il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l’agricoltura, la silvicoltura o la pesca professionale. La rinuncia alla restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle sud- dette imprese comporta l’abrogazione dell’articolo 18 capoverso 2.
76 RS 611.010 77 RS 611.0 78 RS 641.61
757
Attualmente, la restituzione dell’imposta sugli oli minerali (imposta di base) all’agricoltura, alla silvicoltura o alla pesca professionale avviene in base all’arti- colo 18 capoverso 2. La concretizzazione di tale articolo è disciplinata nell’ordinan- za del 20 novembre 199679 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm) e nell’ordi- nanza del 2 novembre 199680 del DFF sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali. In caso di rinuncia alla restituzione dell’imposta sugli oli minerali anche queste ordinanze devono essere modificate.
2.4.1.5 Legge federale del 19 giugno 199281 sull’assicurazione militare (LAM)
Art. 2 cpv. 3, primo periodo Vedi il commento all’articolo 18a.
Art. 4 cpv. 1, secondo periodo In futuro la responsabilità dell’assicurazione militare per le lesioni dentarie verrà limitata. Per quanto concerne la copertura assicurativa si rimanda al nuovo artico- lo 18a.
Art. 18a (nuovo) Per quanto concerne le malattie che possono richiedere cure dentarie, la disposizione rinvia alla legislazione in materia di assicurazione malattie. I costi delle cure denta- rie sono assunti dall’assicurazione militare soltanto nella misura in cui per la malat- tia cronica sussiste una responsabilità ai sensi della LAM. Poiché l’idoneità a presta- re servizio presuppone una buona salute, le malattie contemplate dalla LAMal dovrebbero insorgere raramente durante il servizio. Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione militare è limitato agli infortuni che si producono durante il servizio o l’attività assicurata.
Art. 28 cpv. 2, primo periodo L’importo della prestazione per l’indennità giornaliera in caso di incapacità totale al lavoro è ridotta dal 95 all’80 per cento. L’importo della prestazione corrisponde dunque a quello di altre assicurazioni sociali, soprattutto dell’assicurazione obbliga- toria contro gli infortuni e dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 29 cpv. 3 e 3bis (nuovo) La legislazione in materia di assicurazioni sociali subisce un adeguamento redazio- nale. Inoltre, l’assicurazione militare assumerà in futuro anche i contributi dei lavo- ratori affinché l’importo netto versato agli assicurati non sia inferiore all’80 per cento del guadagno assicurato. In tal modo gli assicurati dell’assicurazione militare non ricevono indennità giornaliere inferiori a quelle ricevute dagli assicurati
79 RS 641.611 80 RS 641.612 81 RS 833.1
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dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il pagamento della differenza da parte del datore di lavoro giusta l’articolo 324b capoverso 2 CO viene a cadere, in quanto le prestazioni dell’assicurazione militare equivalgono a quattro quinti del guadagno.
Art. 40 cpv. 2, primo periodo Analogamente all’indennità giornaliera, l’importo della prestazione ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. Il nuovo importo della prestazione corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Art. 49 cpv. 4, secondo periodo La disposizione fissa una nuova base di calcolo per la rendita per menomazione dell’integrità. L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite viene abbassato da 31 871 franchi (2004) a 20 000 franchi. Questo ammontare corrisponde al 15 per cento circa dell’importo massimo del guadagno assicurato. Come in passa- to, l’importo viene periodicamente adeguato all’evoluzione dei prezzi.
Art. 51 cpv. 4, secondo periodo Con la nuova formulazione del secondo periodo della disposizione viene a cadere una prestazione assicurativa per la quale manca una giustificazione.
Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie sono l’espressione del diritto transitorio al momento dell’entrata in vigore della LAM (1992). Esse poggiano sul principio della retroatti- vità e prevedono una garanzia dei diritti acquisiti per i beneficiari di prestazioni in corso. Sono fatte salve la revisione e il nuovo calcolo delle indennità giornaliere in caso di modificazione del grado d’invalidità.
2.4.1.6 Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 198282 (LADI)
Art. 120 e 120a (nuovo) Per il periodo 2006–2008, la partecipazione della Confederazione all’AD è diminui- ta dallo 0,15 allo 0,12 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione. Le modificazioni limitate nel tempo devono essere disciplinate nelle disposizioni transi- torie. Per quanto riguarda la modifica temporanea dell’articolo 90a LADI, la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione viene dunque completata con una dispo- sizione transitoria. La diminuzione temporanea della partecipazione è disciplinata nell’articolo 120a LADI.
82 RS 837.0
759
2.4.2 Ordinanza dell’Assemblea federale del 18 giugno 200483 concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni
Art. 1 cpv. 1 I fondi e le costruzioni della Confederazione, attualmente utilizzati dai PF e dagli istituti di ricerca, saranno ceduti a questi ultimi nel 2006 (cfr. modifica della legge sui PF proposta nel quadro del PSg 04, cap. 2.4.1.2). Sono esclusi dalla cessione gli impianti nucleari del settore dei PF attualmente in esercizio e conformi alla defini- zione della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DNS). Dal 1° gennaio 2004 i futuri proprietari non sono più assoggettati alla legge sulle finanze della Confederazione e quindi neppure all’obbligo ivi statuito di richiedere crediti d’impegno per l’acquisto di fondi o per costruzioni. I crediti d’impegno correnti, stanziati prima di tale data, saranno computati al momento del trasferimen- to dei fondi; il saldo sarà trasferito nella pianificazione degli investimenti del settore dei PF. Pertanto anche l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni non trova più applicazio- ne per i PF e gli istituti di ricerca del settore dei PF. Di conseguenza nell’ordinanza non deve più essere statuita un’eccezione per il settore dei PF.
2.4.3 Decreto federale concernente l’approvazione della modifica dell’ordinanza del 12 novembre 1984 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche
Art. 10a (nuovo) In base al nuovo articolo 10a gli esaminatori, che nel quadro del loro impiego presso un istituto di formazione assistono agli esami federali per le professioni mediche e li valutano, non ricevono più un’indennità. Questa modifica si giustifica dal fatto che l’assistere agli esami rientra tra i compiti degli insegnanti. Sono corrisposte indennità soltanto alle persone non vincolate da un rapporto di lavoro a un istituto di formazione o il cui rapporto di lavoro non prevede che svolga- no attività di esaminatore. Questo è il caso in particolare di medici, dentisti, veteri- nari e farmacisti indipendenti la cui collaborazione risulta indispensabile per valuta- re gli aspetti legati alle cure mediche di base. Il tempo dedicato allo svolgimento degli esami comporta per questi professionisti un’effettiva perdita di guadagno.
83 RS 611.051
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3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale 3.1.1 Ripercussioni sulla Confederazione Il PSg 04si prefigge di eliminare il deficit strutturale conformemente all’articolo 40a della legge federale sulle finanze della Confederazione. La tabella sottostante mostra che in linea di principio questo obiettivo è raggiungibile. Nel 2006 sussiste però ancora un fabbisogno di correttivi per circa 170 milioni, a cui bisogna porre rimedio in sede di preventivo. Dal 2007 si potrà registrare invece una piccola eccedenza strutturale di 130 rispettivamente 200 milioni. La valutazione di questi risultati impone tuttavia una certa prudenza: come illustrato nel rapporto concernente il piano finanziario del 24 settembre 200484 per il periodo 2006–2008, esistono già numerosi progetti politici pendenti che potrebbero gravare il conto finanziario della Confederazione per un importo compreso tra 0,7 (2006) e 1,6 miliardi (2008). Non vanno trascurate nemmeno le incertezze legate alle pianifi- cazioni che coprono periodi di tempo piuttosto lunghi. Alla luce di questa situazione, l’equilibrio strutturale delle finanze federali non è garantito neanche con l’attuazione del PSg 04. Esso rimane un obiettivo raggiungibile solo se si procede a una defini- zione rigorosa delle priorità e si rinuncia sistematicamente ai progetti non finanziati. Neppure le riforme del sistema possono essere procrastinate, poiché esse consentono di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’impiego dei mezzi e soprattutto servono a riportare a un ammontare finanziabile a lungo termine la crescita delle uscite nei settori di compiti che hanno uno sviluppo particolarmente dinamico. Cionondimeno, è da sottolineare il fatto che già con il PSg 04 sarà possibile portare al 2,2 per cento circa il tasso annuo di crescita nominale media delle uscite. Con- frontato con quello degli anni Novanta, esso risulta praticamente dimezzato. Tra l’altro, questo tasso di crescita è nettamente inferiore alla crescita ipotizzata del PIL del 3,1 per cento circa, con conseguente lieve diminuzione della quota d’incidenza della spesa pubblica.
Ripercussioni del programma di sgravio 2004 (in milioni) PF 2006 PF 2007 PF 2008 ∅ ∆ 2004–2008
Entrate PF del 24 settembre 2004 52 387 54 931 56 635 PSg 04 +75 +224 +224 Nuove entrate 52 462 55 155 56 859 4,35 % Uscite PF del 24 settembre 2004 54 290 56 155 57 870 PSg 04 –1 030 –1 622 –1 729 Nuove uscite 53 260 54 533 56 141 2,22 % Deficit (–) / Eccedenza (+) –798 + 622 + 718 Fattore congiunturale 0,993 0,991 0,991 Limite di spesa 52 095 54 659 56 347 Piano di abbattimento 1 000 Uscite massime consentite 53 095 54 659 56 347 Deficit strutturale (–) / Eccedenza strutturale (+) –165 +126 +206
84 RS 811.112.11
761
In cifre assolute, negli anni 2004–2008 la crescita delle uscite ammonta a circa 4,7 miliardi, di cui 2,1 miliardi a titolo di finanze e imposte e 1,8 miliardi di previ- denza sociale. L’85 per cento della crescita è imputabile a settori di compiti in cui a breve termine non è affatto possibile intervenire (finanze e imposte) o lo è solo in misura limitata (previdenza sociale). Pertanto, le uscite aumentano di 600 milioni nel settore dei trasporti e di 450 milioni in quello della formazione e ricerca fondamentale, mentre diminuiscono di complessivamente 250 milioni negli altri settori di compiti. Come indica la tabella più sotto – che del resto evidenzia il forte calo delle uscite per effetto dei programmi di sgravio 2003 e 2004 – ipotizzando un rincaro annuo medio dell’1,4 per cento, unicamente i settori della previdenza sociale, della formazione e ricerca fondamentale nonché quello dei trasporti registrano un aumento reale nel periodo 2004–2008. Il settore delle relazioni con l’estero segna una stabilizzazione in termini reali, mentre gli altri settori di compiti presentano una diminuzione reale, in parte addirittura nominale (difesa nazionale e agricoltura). Malgrado siano stati effettuati tagli lineari che hanno colpito tutti i settori di compiti, le priorità fissate da Consiglio federale e Parlamento si delineano in modo molto chiaro. Così, investi- menti nella formazione e ricerca, da un lato, e investimenti in infrastrutture efficienti per i trasporti nonché mantenimento della sicurezza sociale quale presupposto per la stabilità politica e sociale, dall’altro, rivestiranno un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle finanze federali anche nei prossimi anni.
Confronto tra i tassi di crescita nominale delle uscite negli anni 2002–2006/ 2004–2008
∅ ∆ 2002–20061 in % ∅ ∆ 2004–20081 in %
Totale delle uscite1 4,8 2,2 Previdenza sociale 5,1 3,1 Trasporti2 3,4 1,9 Difesa nazionale 1,3 –0,5 Formazione e ricerca fondamentale 5,7 3,0 Agricoltura e alimentazione 0,2 –0,1 Relazioni con l’estero 4,6 1,3 Finanze e imposte 10,2 5,2 Altri settori di compiti 0,7 0,2 1 La presente tabella si basa sul piano finanziario del 30 settembre 2002 per il periodo 2004–2006 e su quello del 24 settembre 2004 per il periodo 2006–2008. Nel piano finan- ziario 2006–2008, i tagli nel settore delle spese di funzione (personale e piano di rinuncia a determinati compiti) non sono ripartiti tra i singoli settori di compiti. 2 Nel 2002, le spese straordinarie in relazione all’evento Swissair non sono state incluse nel calcolo.
Per quanto concerne le ripercussioni del PSg 04sul personale, si rimanda alle spiega- zioni relative al piano di rinuncia a determinati compiti, contenute nel capitolo 2.3. Secondo le direttive del Consiglio federale, tale piano dovrebbe consentire di taglia- re entro il 2008 ulteriori 600–1000 posti di lavoro circa. Oltre a ciò, gli impiegati della Confederazione dovranno anche accettare sacrifici salariali (vedi cap. 2.2.6).
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3.1.2 Ripercussioni sui Cantoni 3.1.2.1 Ripercussioni sull’insieme dei Cantoni Come già per il PSg 03, anche in occasione dell’elaborazione del PSg 04 il Consi- glio federale ha cercato per quanto possibile di tenere conto degli interessi cantonali. Di conseguenza bisogna evitare meri spostamenti di oneri. Le riduzioni devono essere strutturate in modo che nell’attuazione i Cantoni dispongano di ampi margini di manovra. Inoltre, essi devono poter sgravare le loro finanze. Otto delle circa 20 misure del PSg 04 riguardano i trasferimenti Confederazione- Cantoni oppure hanno ripercussioni dirette sulle finanze cantonali:
Soppressione della quota cantonale dei proventi supplementari dell’imposta sugli oli minerali non vincolata a opere I Cantoni devono compensare essi stessi questa perdita di gettito oppure ridurre le loro uscite nel settore della costruzione e manutenzione delle strade. La quota dei Cantoni ai proventi della Confederazione derivanti dall’imposta sugli oli minerali si giustifica con gli oneri stradali cui i Cantoni devono far fronte. In alcuni Cantoni questi proventi affluiscono in un conto specifico per le strade, in altri, invece, sono a disposizione sotto forma di entrate fiscali generali e quindi non sono a destinazione vincolata.
Limitazione nel tempo della riduzione delle indennità per il traffico viaggiatori regionale (TVR) La limitazione della riduzione agli anni 2006 e 2007 è dettata da due motivi. Da un lato si vuole in questo modo tener conto della nuova ripartizione della responsabilità finanziaria nel TVR prevista dalla NPC e, dall’altro, non si vogliono provocare riduzioni di prestazioni, dato che i Cantoni coprirebbero temporaneamente le lacune di finanziamento. A partire dal 2008 dovrebbe subentrare la regolamentazione secondo la NPC, per cui questa limitazione verrebbe poi tolta.
Soppressione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di tra- sporto concessionarie Nell’ambito del TVR, questo provvedimento si aggiunge temporaneamente a quello concernente la riduzione delle indennità per gli anni 2006 e 2007. Esso dovrebbe costituire un incentivo per ulteriori razionalizzazioni, come unioni a livello d’esercizio, collaborazioni estese a tutta la categoria ecc. Al momento attuale, è impossibile prevedere in quale misura le imprese addosseranno queste maggiori spese a Cantoni, città e comuni.
Riduzione del 20 per cento del contributo forfettario per le spese amministrative nel settore dell’asilo Questa riduzione era già stata discussa lo scorso anno dal competente Dipartimento con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la relativa proposta non era stata oggetto di obiezioni di principio. Il Consiglio federale ha aderito alle richieste dei Cantoni operando una riduzione del 20 anziché del 25 per cento originariamente previsto.
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Posticipazione del completamento della rete di strade nazionali e riduzioni nella loro manutenzione Questa riduzione sgrava pure le finanze cantonali, ma in misura significativamente minore. Le proposte, attualmente in discussione presso entrambe le Commissioni dei trasporti delle Camere federali, di costituire un fondo per i casi di rigore nell’ambito dei trasporti, in particolare negli agglomerati, potrebbero consentire di compensare largamente le ripercussioni di questi provvedimenti.
Aumento graduale del contributo della Confederazione alla riduzione dei premi per finanziare l’obiettivo sociale Nel quadro della riduzione dei premi, l’obiettivo sociale in percento del reddito, proposto dal Governo, incontra forti resistenze. Per questa ragione è molto importan- te l’esame di altri modelli. La misura con cui questi modelli graveranno le finanze di Confederazione e Cantoni è attualmente oggetto di chiarimenti.
Misure fiscali per sgravare le Scuole universitarie La revisione del diritto delle fondazioni si riallaccia a un’iniziativa parlamentare. Non è ancora possibile quantificare i conseguenti oneri a carico degli enti pubblici. Una riduzione del contributo di base alle Scuole universitarie cantonali pari a 50 milioni nell’anno 2008 appare comunque sostenibile, in quanto anche dopo la riduzione il contributo della Confederazione ai Cantoni universitari aumenta pur sempre dell’otto per cento.
Misure nel settore dell’agricoltura Le riduzioni accelereranno le trasformazioni strutturali nel settore dell’agricoltura, ciò che potrebbe comportare un aumento delle uscite cantonali e comunali nel cam- po sociale.
Conclusioni Riassumendo si può constatare che solo le prime quattro di queste otto misure hanno ripercussioni quantificabili sulle finanze cantonali. Complessivamente esse raggiungo- no nel 2007 un volume complessivo di circa 140 milioni, ovvero 19 franchi pro capite, vale a dire meno del dieci per cento dell’intero volume del PSg 04 (1,8 miliardi).
3.1.2.2 Ripercussioni sui singoli Cantoni Per i seguenti settori è stata effettuata una ripartizione delle ripercussioni finanziarie sui singoli Cantoni: soppressione della quota cantonale dei proventi supplementari dell’imposta sugli oli minerali; riduzione delle indennità per il traffico viaggiatori regionale; soppressione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie; aumento della quota dei Cantoni all’imposta sugli oli minerali a seguito della soppressione della restituzione e riduzione del 20 per cento del contributo forfettario per le spese amministrative nel settore dell’asilo (vedi tabelle nell’allegato 2).
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Le misure del PSg 04 non toccano tutti i Cantoni con la stessa intensità. Il quadro indica un netto divario tra i Cantoni urbani e quelli dell’Altopiano, da una parte, e i Cantoni di montagna, dall’altra. Mentre i Cantoni come Basilea Città, Basilea Campa- gna, Ginevra e Argovia vengono gravati da 11–12 franchi pro capite, l’onere nei Cantoni Grigioni, Vallese, Uri, Obvaldo e Giura varia tra 31 e 67 franchi. Il Cantone alpino dei Grigioni viene dunque gravato sei volte di più del Cantone urbano Basilea Città. Questa forte disparità è dovuta in particolare alla soppressione dei contributi generali straordinari a favore delle strade non vincolati a opere. A questo riguardo non è ancora stato definito se queste grosse differenze debbano essere livellate almeno parzialmente negli anni 2006 e 2007. Se fosse auspicato dai Cantoni, questo livella- mento potrebbe avvenire attraverso una modifica dell’ordinanza del 27 novembre 198985 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federa- le diretta.
3.1.3 Ripercussioni sulla NPC 3.1.3.1 Settori di compiti interessati Il PSg 04 contiene differenti provvedimenti che si ripercuotono in misura diversa sui singoli Cantoni. Tuttavia, non tutti sono contestualmente oggetto della NPC o hanno ripercussioni sul bilancio globale della NPC. I settori di compiti interessati sia dal PSg 04 sia dalla NPC sono elencati nella tabella seguente:
Settori di compiti interessati sia dal PSg 04 sia dalla NPC (in mio fr.)
Sgravio della Confederazione secondo PSg 04 e P 05
2005 2006 2007 2008
Contributi generali a favore delle 0 57 58 59 strade: soppressione della quota canto- nale dei proventi supplementari Contributi generali a favore delle 0 –3 –12 –12 strade: aumento a seguito della rinuncia alla soppressione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali Manutenzione delle strade nazionali 0 25 35 0 Traffico viaggiatori regionale 0 30 40 0 Misurazioni ufficiali 2 3 3 3 Sussidi di base università cantonali 0 0 0 50 5a revisione AI (senza 0 0 87 10 riduzione del contributo federale all’AI, compreso effetto sul sussidio della Confederazione alle PC)
Riduzione premi LAMal 101 125 84 101
85 RS 613.13
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I contributi generali a favore delle strade sono toccati dalla NPC solo nella misura in cui essi servono per compensare il maggiore aggravio della Confederazione a segui- to della dissociazione dei compiti nel settore delle strade. Già originariamente il preventivo del Consiglio federale prevedeva nel 2005 di sopprimere la quota dei proventi supplementari (55 milioni) nel settore dei contributi generali a favore delle strade. Secondo le decisioni delle Camere nel 2005 si rinuncerà però a questo prov- vedimento.
3.1.3.2 Considerazioni di fondo sul rapporto tra PSg 04 e bilancio globale NPC Una questione di grande interesse per Confederazione e Cantoni riguarda la misura con cui provvedimenti del PSg 04 interessano la NPC e hanno influsso sul bilancio globale NPC86. Il bilancio globale NPC evidenzia le conseguenze finanziarie dirette del passaggio alla NPC per i singoli Cantoni in determinati anni di riferimento. La domanda di fondo è:
In ambito finanziario, quali sarebbero stati gli oneri e gli sgravi per Confederazione e Cantoni, se la NPC fosse stata introdotta in anni di riferimento (ad es. nel 2001/2002)?
Il bilancio globale costituisce la base per la compensazione dei casi di rigore e la dotazione di nuovi fondi di perequazione nell’anno d’introduzione della NPC. Nel bilancio globale si parte dal principio secondo cui, fatta salva la compensazione dei casi di rigore, col passaggio alla NPC non vengano nel complesso gravati né la Confederazione né i Cantoni (neutralità di bilancio della NPC). Per ogni singolo provvedimento NPC viene stabilita la misura in cui la Confederazione, da un lato, e l’insieme dei Cantoni, dall’altro, vengono gravati o sgravati rispetto all’attuale regime. Con la NPC, i Cantoni subiscono un primo aggravio a seguito della riduzio- ne dal 30 al 17 per cento della quota cantonale all’imposta federale diretta. Essi vengono inoltre gravati dalla dissociazione dei compiti, in particolar modo dalla soppressione degli odierni supplementi di capacità finanziaria ai sussidi della Con- federazione. Nel complesso, secondo il modello di calcolo 2001/2002, la dissocia- zione dei compiti e delle entrate comporta per i Cantoni un onere pari a circa 2,1 miliardi. Questo viene compensato dalla prestazione della Confederazione al nuovo sistema di perequazione, vale a dire con la prestazione alla perequazione delle risorse (verticale) e quella alla perequazione dell’aggravio geo-topografico e socio- demografico. In linea di principio, il bilancio globale viene influenzato dal PSg 04 come segue: qualora prima dell’introduzione della NPC i Cantoni dovessero sopportare nuovi oneri a causa di un provvedimento del PSg 04 (come ad es. nel caso del traffico viaggiatori regionale), al momento del passaggio alla NPC l’onere della dissociazio- ne dei compiti e della soppressione dei supplementi di capacità finanziaria risulterà proporzionalmente minore che senza il PSg 04. Di conseguenza anche la compensa- zione attraverso la prestazione della Confederazione alle nuove perequazioni delle
86 Cfr. in proposito il rapporto del gruppo di progetto NPC 13: «Ripercussioni del PSg 04 sul bilancio globale NPC» , consultabile all’indirizzo http://www.efd.admin.ch/d/dok/berichte/2004/11/nfa.pdf
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risorse e degli oneri è proporzionalmente ridotta. Tuttavia, la neutralità di bilancio del passaggio alla NPC per la Confederazione e l’insieme dei Cantoni non viene influenzata. Ciononostante, nel caso di futuri compiti attribuiti solo alla Confederazione potrebbe pure prodursi il caso contrario: qualora grazie a un provvedimento del PSg 04 sia la Confederazione sia i Cantoni venissero sgravati (ad es. nel settore della costruzione delle strade nazionali), in occasione del passaggio alla NPC il successivo sgravio del Cantone sarà proporzionalmente minore. La compensazione attraverso la prestazione della Confederazione alla perequazione finanziaria risulterà nel bilancio globale proporzionalmente più elevata. Anche in questo caso la neutralità di bilancio del passaggio alla NPC per la Confederazione e l’insieme dei Cantoni non viene in- fluenzata. Tuttavia, il bilancio globale non conosce il principio della neutralità finanziaria dei singoli Cantoni. Attraverso la NPC i Cantoni poveri di risorse vengono tendenzial- mente alleggeriti mentre quelli ricchi di risorse vengono gravati. Di conseguenza, anche con il PSg 04 i singoli Cantoni possono essere interessati dallo spostamento degli oneri nel bilancio globale, a seconda dell’impatto dei provvedimenti del PSg 04 e delle rispettive ripercussioni sulla dotazione dei nuovi strumenti di pere- quazione. I settori di compiti finanziati con i proventi dell’imposta sugli oli minerali e con le tasse stradali costituiscono un caso particolare. A causa della destinazione vincolata, in questo campo la NPC dovrebbe di per sé conseguire già all’interno del finanzia- mento speciale dei costi del traffico stradale l’equilibrio degli oneri e degli sgravi della Confederazione e dell’insieme dei Cantoni. La dissociazione dei compiti nel settore delle strade produce un onere netto a carico della Confederazione, in partico- lare a causa dell’assunzione di tutte le spese a titolo di costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali. Questo onere netto deve venir compensato attraverso una corrispondente riduzione della quota cantonale, non vincolata a opere, all’imposta sugli oli minerali e alle tasse stradali («contributi generali a favore delle strade»); il minimo legale del 12 per cento deve comunque pur sempre essere rispet- tato. Di conseguenza, nel settore delle strade le misure di sgravio non influiscono sulla dotazione dei nuovi fondi di perequazione. Anche in questo caso, vige il prin- cipio della neutralità di bilancio per la Confederazione e l’insieme dei Cantoni, ma non per il singolo Cantone (vedi anche cap. 3.1.3.4).
3.1.3.3 Ripercussioni dei singoli provvedimenti Il calcolo del bilancio globale verrà effettuato basandosi su una media biennale e unicamente su cifre contabili reali87. Il primo termine possibile per l’entrata in vigore della NPC è il 1° gennaio 2008. In questo caso il bilancio globale determi- nante ai fini dell’accertamento delle somme di compensazione deve essere disponi- bile già prima della fine del 2006, in quanto servirà da base per il terzo messaggio NPC, che sarà trattato dal Parlamento nel 2007. Oggetto di questo terzo messaggio è la dotazione dei fondi di perequazione e della perequazione dei casi di rigore. Per
87 Cfr. al proposito il «Concetto per l’attualizzazione del bilancio globale» allestito dal gruppo di progetto NPC 13, consultabile all’indirizzo http://www.efd.admin.ch/d/dok/berichte/2004/03/nfa.pdf
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questo motivo il bilancio globale NPC deve poggiare sulle cifre contabili degli anni 2004/2005 (scenario principale). Se, contrariamente all’odierna pianificazione, la NPC potesse entrare in vigore solo il 1° gennaio 2009, il bilancio globale poggereb- be sui dati contabili degli anni 2005/2006 (scenario subordinato). Sulla base della «lacuna di calcolo» tra gli anni di riferimento del bilancio globale e il passaggio alla NPC, le dotazioni risultanti dal bilancio globale saranno adattate ad una forma consona ai nuovi strumenti di perequazione, affinché la neutralità di bilancio sia garantita anche durante l’anno di passaggio. Secondo il concetto e il calendario attuale, l’«ultimo» bilancio globale da presentare per il terzo messaggio si baserà sugli anni 2004/2005. Di conseguenza nello scenario principale verrebbero considerati unicamente i risparmi nei settori delle misurazioni ufficiale e delle riduzioni dei premi LAMal. Per quanto concerne la riduzione dei premi occorre rilevare che non si assiste a una vera e propria riduzione dei contributi ma piuttosto a un rallentamento della dinamica dei costi imputabile ai ritardi e agli adeguamenti dell’obiettivo sociale (non ancora approvato). Con il PSg 04 i contribu- ti effettivi della Confederazione non registrano però modifiche, ragion per cui questi sgravi della Confederazione non possono figurare nel bilancio globale. Di conse- guenza, nello scenario principale, il saldo della dissociazione dei compiti (compresa la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria) e quindi anche il contributo federale ai nuovi strumenti di perequazione risulta di circa un milione inferiore rispetto al bilancio 2001/2002.
Ripercussioni del PSg 04 sul saldo della dissociazione dei compiti: aumento (+) o diminuzione dell’onere (–) dei Cantoni rispetto al bilancio globale 2001/02 attualizzato. in milioni Effetti del Effetti del Media sui 2 Effetti del Media sui 2 calcolo nel calcolo nel anni calcolo nel anni 2004, sulla 2005, sulla 2004/2005, 2006, sulla 2005/2006, base della base della sulla base base della sulla base media degli media degli della media media degli della media anni anni degli anni anni degli anni 2001/2002 2001/2002 2001/2002 2001/2002 2001/2002 Traffico viaggia- tori regionale 0 0 0 –25,1 –12,6 Misurazione ufficiale 0 –1,5 –0,7 –2,0 –1,7 Manutenzione delle strade nazionali 0 0 0 2,6 1,3
Compensazione FSTS (contributi generali a favore delle strade) 0 0 0 –2,6 –1,3 Totale 0 –1,5 –0,7 –27,1 –14,3
Nello scenario subordinato, che prevede un passaggio alla NPC nel 2009 e quindi un calcolo del bilancio globale sugli anni 2005/2006, occorrerebbe inoltre includere le misure di sgravio nell’ambito della manutenzione delle strade nazionali e del traffico viaggiatori regionale. Nel primo caso, bisogna considerare che gli oneri e gli sgravi della NPC saranno compensati da trasferimenti nell’ambito del finanziamento spe- ciale traffico stradale (cfr. al riguardo le considerazioni al cap. 3.1.3.4).
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Sempre nello scenario subordinato, il saldo della dissociazione dei compiti (compre- sa la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria) e conseguentemente anche il contributo della Confederazione ai nuovi strumenti di perequazione verreb- be complessivamente ridotto di circa 14 milioni ovvero di circa lo 0,7 per cento. Nel caso di una riduzione proporzionale della perequazione orizzontale delle risorse dello 0,7 per cento, risulterebbe un’ulteriore riduzione di 7 milioni. Le misure di sgravio relative alla restituzione dell’imposta sugli oli minerali, alle università cantonali e alla 5a revisione AI non hanno incidenza sul bilancio globale, sia nello scenario principale che in quello subordinato. Riassumendo si può affermare che a seguito del PSg 04 il bilancio globale NPC non registra pesanti conseguenze per la Confederazione e l’insieme dei Cantoni.
3.1.3.4 Finanziamento speciale traffico stradale Nel quadro del PSg 04 il finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS) è colpi- to dagli sgravi nella manutenzione delle strade nazionali, dalla rinuncia alla restitu- zione dell’imposta sugli oli minerali nonché dalla soppressione dei contributi gene- rali destinati ai Cantoni a favore delle strade. Con la soppressione della quota straordinaria dei contributi generali a favore delle strade, la quota cantonale non direttamente vincolata alle opere dei proventi del- l’imposta sugli oli minerali scende alla quota minima legale del 12 per cento già prima del passaggio alla NPC. Di conseguenza, non sarà più possibile compensare gli oneri della Confederazione causati dalla perequazione dei compiti nel settore delle strade nel quadro della NPC con i contributi generali a favore delle strade a meno che non venga diminuita la quota dei Cantoni del 12 per cento garantita dalla legge. Tuttavia, se ci si attenesse alla quota garantita del 12 per cento, al fine di mantenere la neutralità di bilancio occorrerebbe compensare il maggiore aggravio della Confederazione con un altro fondo. Sarebbero possibili ad esempio una ridu- zione dei contributi forfettari alla costruzione e manutenzione delle strade principali o riduzioni della perequazione delle risorse e degli oneri. In quest’ultimo caso la neutralità di bilancio del conto stradale potrebbe venire pregiudicata al passaggio alla NPC. Inoltre verrebbe violato il principio della sostituzione di un maggior numero possibile di pagamenti di compensazione a destinazione vincolata con pagamenti di compensazione a destinazione libera. D’altra parte, entrambe le varian- ti provocherebbero però dei cambiamenti in ordine agli oneri e agli sgravi della NPC tra i singoli Cantoni. Per questa ragione sono da considerare problematiche. Questo problema si presenta comunque solo nello scenario subordinato (calcolo del bilancio globale sugli anni 2004/2005). Possibili soluzioni dovrebbero essere indica- te nel secondo messaggio NPC. Nello scenario principale (base di calcolo: 2004/2005), grazie ai decreti del Parlamento sul preventivo i Cantoni continuerebbe- ro a ricevere la quota dei proventi supplementari dell’imposta sugli oli minerali non vincolata a opere. In occasione dell’allestimento del bilancio globale il volume di perequazione esistente dovrebbe essere ampiamente sufficiente, per cui bisognerà ricorrere solo in misura modesta ad altri fondi di compensazione. Nello scenario principale per i Cantoni non dovrebbero risultare conseguenze problematiche a livello di ripartizioni. Per contro, la soppressione dei contributi generali a favore
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delle strade sgrava le finanze federali a partire dal 2006 e solo fino all’entrata in vigore della NPC. In altre parole, questa misura non è duratura.
3.2 Ripercussioni sulla crescita e sull’occupazione Il concetto del freno all’indebitamento prescrive una politica finanziaria compatibile con la congiuntura e ammette, durante le fasi di recessione, deficit congiunturali, pretende però che durante le fasi di alta congiuntura vi siano eccedenze. Grazie a questo meccanismo, la politica finanziaria contribuisce a stabilizzare la congiuntura. I deficit strutturali, invece, devono essere eliminati nel quadro del preventivo. Dato che però, al momento dell’introduzione del freno all’indebitamento, il bilancio della Confederazione presentava un deficit strutturale di 3 miliardi e che il suo abbatti- mento immediato sarebbe stato pressoché improponibile alla luce della debole situazione congiunturale del 2003, nel quadro del PSg 03 è stato deciso di ridurre progressivamente il deficit strutturale secondo un piano di abbattimento legale per gli anni 2004–2007. Ciò significa tuttavia che negli anni del piano finanziario il bilancio della Confederazione non deve soltanto presentare un’eccedenza congiuntu- rale a seguito di una migliore situazione economica, ma deve anche finanziare il previsto abbattimento del deficit strutturale. Complessivamente, la politica finanzia- ria deve quindi emettere un segnale leggermente restrittivo. Per questo, nel quadro della procedura di consultazione sono stati da più parti espressi timori secondo cui il PSg 04 blocca la ripresa e contribuisce alla riduzione di posti di lavoro. Di fronte a questa situazione occorre in particolare esaminare se, in primo luogo, il risanamento delle finanze federali avviene al momento opportuno e se, secondariamente, esistono alternative al PSg 04. Per quanto riguarda l’aspetto temporale, dopo un 2002 e un 2003 caratterizzati da tassi di crescita al ribasso o all’insegna della stagnazione, all’inizio del 2004 si è delineata un’inversione di tendenza. La ripresa iniziata nel 2004 dovrebbe, secondo stime degli istituti specializzati e dell’OCSE, proseguire anche nei prossimi anni nonostante lo snellimento graduale sul fronte della politica finanziaria. Quindi, se si vogliono risanare le finanze federali, questo è il momento opportuno; contrariamente al 2003, sotto il profilo congiunturale, attualmente non sussiste pertanto motivo per rinviare ulteriormente queste misure di risanamento. Per quanto riguarda le alternative, sono date essenzialmente tre possibilità: in primo luogo, è possibile risparmiare, come peraltro proposto nel PSg 04, sul fronte delle uscite. Una seconda possibilità consisterebbe nel garantire il risanamento delle finanze federali intervenendo sul fronte delle entrate, vale a dire con aumenti di imposte. In terzo luogo sarebbe di principio possibile rinunciare a misure di risana- mento. Tuttavia, oltre ad aumentare ulteriormente l’indebitamento questa terza evenienza violerebbe anche le normative del freno all’indebitamento. L’istituto di economia BAK Basel Economics è stato incaricato di analizzare le ripercussioni economiche delle prime due possibilità. A questo fine è stato utilizzato il «modello delle finanze federali», elaborato in collaborazione con l’Amministra- zione federale delle finanze (AFF), che fornisce un quadro preciso delle finanze della Confederazione.
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I modelli di calcolo allestiti dal BAK si basano su uno scenario di riferimento senza ripercussioni del PSg 04. Questo scenario di riferimento – conformemente ai valori di riferimento contenuti nel budget e nel piano finanziario – si basa su una crescita del PIL in termini reali del 2,3 per cento nel 2005 e dell’1,8 negli anni successivi e su un rincaro medio dell’1,5 per cento. Inoltre tale scenario presuppone una crescita del numero di persone occupate da 4,2 milioni nel 2004 a oltre 4,3 milioni nel 2010; durante questo lasso di tempo, la quota dei disoccupati diminuisce dal 3,8 al 2,3 per cento. La simulazione del PSg 04 mostra lievi ripercussioni sullo sviluppo economico: entro il 2010, il livello del PIL reale è inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto al valore di riferimento senza PSg 04; i tassi di crescita annui in termini reali del PIL restano pertanto praticamente invariati (–0,03 punti percentuali). Il livello relativa- mente basso del PIL è soprattutto riconducibile al minore consumo da parte dello Stato e ai minori investimenti delle imprese. Il consumo privato in termini reali rimane invece pressoché invariato grazie a un minore tasso d’inflazione. Durante il periodo di osservazione, il numero di persone occupate aumenta di 140 000 unità anziché di 150 000 (senza PSg), per cui nel 2010 la quota dei disoccupati diminuisce in modo minore (0,2 punti percentuali) assestandosi al 2,5 per cento (anziché al 2,3%). Un aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dello 0,7 per cento all’inizio del 2006 corrisponderebbe grossomodo ai tagli delle uscite proposte nel PSg 04. Nelle simulazione del BAK, tale aumento dell’IVA si ripercuote in modo sfavorevole sull’economia reale e sull’occupazione. In particolare gli aumenti di prezzo legati all’aumento dell’IVA causano una diminuzione del consumo privato e del reddito reale a disposizione delle economie domestiche. Complessivamente, nel caso dell’aumento dell’IVA simulato, il livello del PIL reale nel 2010 si situerebbe, come nel caso delle misure sul fronte delle uscite secondo il PSg 04, 0,2 punti percentuali al di sotto del valore di riferimento senza PSg. Negli anni 2006–2008 l’IVA si ripercuote maggiormente sulla crescita; infatti i tassi di crescita annui in termini reali diminuiscono di 0,1 punti percentuali all’anno. Anche il mercato del lavoro è toccato in misura maggiore: secondo i modelli di simulazione le misure sul fronte delle uscite provocano, entro il 2010, un aumento inferiore di 9700 unità del numero di persone occupate, mentre nel caso delle misure sul fronte dell’IVA tale aumento risulta inferiore di 10 800 unità; di conseguenza con l’aumento dell’IVA anche il numero dei disoccupati diminuisce di 1000 unità in meno rispetto agli sgravi sul fronte delle uscite. Il BAK ha inoltre simulato gli effetti cumulati dei PSg 03 e PSg 04 rispetto a uno scenario (teorico) di riferimento senza entrambi i programmi di sgravio. Questa simulazione è stata contrapposta a un aumento dell’IVA di 1 punto percentuale all’inizio del 2004 e di ulteriori 0,8 punti percentuali all’inizio del 2006. In questa simulazione, lo sgravio delle finanze federali risulta leggermente superiore nella variante «aumenti dell’imposta» (4,8 miliardi nel 2008) rispetto alla variante dei tagli delle uscite secondo il PSg 03e il PSg 04 (4,5 miliardi). Per contro, lo sviluppo dell’economia reale risulta migliore nel caso dei tagli delle uscite: il cumulo dei due programmi di sgravio fanno segnare nel 2010 un PIL reale inferiore di 0,5 punti percentuali rispetto al caso teorico senza programma di sgravio, e ciò corrisponde- rebbe mediamente a una riduzione dello 0,08 per cento del tasso di crescita annuo. Gli aumenti dell’IVA comportano entro il 2010 un PIL reale inferiore di 0,6 punti percentuali. Particolarmente evidente risulta la ripercussione degli aumenti del-
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l’imposta nel 2005 e nel 2006, in cui il tasso di crescita reale viene ridotto di 0,2 rispettivamente di 0,3 punti percentuali. Mentre i due programmi di sgravio compor- tano una lieve diminuzione del tasso d’inflazione, gli aumenti dell’imposta causano aumenti di prezzi; nel 2006, l’effetto sui prezzi risulta molto chiaramente con un aumento dell’1,6 per cento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Rispetto allo scenario di riferimento senza i due programmi di sgravio, nel caso delle misure sul fronte delle uscite, entro il 2010 il numero delle persone con attività lucrativa cresce di quasi 28 000 unità in meno e nel caso degli aumenti d’imposta di quasi 34 000 unità in meno.
Ripercussioni del PSg 04
Spostamento del livello 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rispetto allo scenario di riferimento PIL (in prezzi dell’anno precedente) in % del valore di riferimento 0,0 % –0,0 % –0,1 % –0,1 % –0,1 % –0,2 % –0,2 % Prezzi al consumo in % del valore di riferimento 0,0 % 0,0 % –0,0 % –0,1 % –0,1 % –0,2 % –0,3 % Persone con attività lucrativa in migliaia 0,0 –0,8 –2,2 –4,2 –5,5 –7,5 –9,7 Sgravio delle finanze della Confederazione 0,0 0,9 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 in miliardi
Ripercussioni di un aumento dell’imposta sul valore aggiunto di 0,7 punti percentuali nel 2006
Spostamento del livello 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rispetto allo scenario di riferimento PIL (in prezzi dell’anno precedente) in % del valore di riferimento 0,0 % 0,0 % –0,1 % –0,2 % –0,2 % –0,2 % –0,2 % Prezzi al consumo in % del valore di riferi- 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % mento Persone con attività lucrativa in migliaia 0,0 –0,1 –1,3 –4,6 –7,5 –9,4 –10,8 Sgravio delle finanze della Confederazione in miliardi 0,0 0,1 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8
La terza alternativa, ossia la rinuncia a programmi di sgravio e ad aumenti d’imposta, comporterebbe un ulteriore aumento dell’indebitamento: senza i due programmi di sgravio, entro il 2010, l’indebitamento della Confederazione cresce- rebbe di 25 miliardi. Le conseguenze sull’economia nazionale di questo incontrol- lato aumento dei debiti dovrebbero essere nettamente superiori, a medio e lungo termine, delle ripercussioni negative di un consolidamento del bilancio. Infatti, la progressione di debiti e interessi passivi restringe le possibilità dello Stato di far fronte ai propri compiti e innesca a lungo termine un vortice di debiti. Uno sfrenato
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aumento dei debiti apre inoltre de facto la strada a futuri aumenti di imposte, con tutte le rispettive ripercussioni negative. Il timore di questi aumenti soffoca l’attività d’investimento, riduce la competitività internazionale della piazza finanziaria svizze- ra e frena il consumo privato. Quali inevitabili conseguenze risulterebbero tassi di crescita ristagnanti e una maggiore riduzione rispettivamente il trasferimento di posti di lavoro all’estero. D’altra parte questi effetti non possono essere quantificati con precisione mediante modelli di calcolo. Ciononostante è indubbio che a medio e lungo termine un indebitamento traboccante non costituisce una soluzione duratura e provoca ripercussioni negative ben maggiori sulla crescita economica e sul mercato del lavoro rispetto a programmi di sgravio delle uscite. Alla luce di questa situazione anche l’OCSE, nella sua ultima pubblicazione Economic Outlook, ha fatto notare alla Svizzera la necessità di un ulteriore consolidamento delle finanze pubbliche e, poiché la situazione congiunturale volge al meglio, ha messo in guardia il nostro Paese dal voler ridurre gli sforzi tesi al risparmio e ad altre riforme volte a rafforzare la competitività e ad aumentare il potenziale di crescita. Infine, un ulteriore indebi- tamento contraddirebbe la norma del freno all’indebitamento ancorata nella Costitu- zione e accettata a larga maggioranza dal Popolo. In tal senso, praticamente tutti i partecipanti alla procedura di consultazione in forma conferenziale hanno convenuto sulla necessità del risanamento delle finanze federali. Riassumendo, si può affermare che la rinuncia a un risanamento delle finanze fede- rali non costituisce una vera opzione. Riguardo alla questione se è meglio procedere a tagli delle uscite piuttosto che ad aumenti di imposte, le simulazioni del BAK mostrano che nel primo caso le ripercussioni economiche negative sono minori. Inoltre l’effetto distorsivo delle imposte e la competitività internazionale sono argo- menti a favore dei tagli delle uscite. Vi sono anche studi empirici a sostegno della tesi secondo cui i tagli delle uscite sono da preferire agli aumenti delle imposte88. Nel complesso, i calcoli del BAK mostrano che il PSg 04 ha soltanto lievi ripercus- sioni sulla crescita e sull’occupazione. Altri effetti, quali ad esempio la situazione economica mondiale o le oscillazioni dei tassi di cambio, rivestono un ruolo più importante. Inoltre, risultati di recenti ricerche mostrano, a differenza della dottrina tradizionale, che una politica volta al risanamento delle finanze non deve forzata- mente avere effetti recessivi. Se si considerano le finanze pubbliche degli Stati dell’OCSE, si nota che alcune strategie di consolidamento hanno avuto effetti restrit- tivi, mentre in altri casi questo effetto non è stato riscontrato. In quest’ultimo caso si parla dei cosiddetti «Non-Keynesian-Effect». Se la politica di consolidamento condotta in modo credibile e mirato attraverso tagli delle uscite nel settore dei trasfe- rimenti, l’effetto restrittivo può essere evitato o è addirittura possibile attendersi un immediato effetto di crescita. In un’analisi sulla ripercussione della politica di con- solidamento fra i Cantoni svizzeri è stato possibile osservare empiricamente questo «Non-Keynesian-Effect»89. Ciononostante, con i modelli applicati, tali effetti posso- no essere comprovati solo in modo insufficiente. Non è possibile simulare nemmeno gli effetti di crescita di un risanamento delle finanze a medio e lungo termine, che risultano quando il maggiore margine di manovra viene sfruttato in modo mirato per riforme strutturali volte a migliorare l’attrattiva e la competitività della piazza eco- nomica. Nel complesso gli effetti positivi di un risanamento duraturo delle finanze e
88 Ad es. A. Alesina und R. Perotti (1995), Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries, Economic Policy, 1995. 89 Dominique Küttel e Peter Kugler (2003), Tales of Fiscal Policy: Empirical Findings for Switzerland, RISEC 50, 91-108.
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una politica finanziaria credibile si contrappongono quindi agli eventuali effetti negativi a breve termine calcolati nel modello del BAK.
4 Rapporto con il programma di legislatura «Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità» è la linea guida 1 del rapporto del 25 febbraio 200490 sul programma di legislatura. In questo ambito la garanzia di un equilibrio duraturo delle finanze è un obiettivo esplicitamente dichiarato. Per poterlo raggiungere, il Consiglio federale ha tra l’altro previsto il progetto di un programma di sgravio con effetti per quanto possibile immediati.
5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità Le leggi federali da modificare sono state a suo tempo emanate sulla base della Costituzione, seguendo la procedura ordinaria. La base costituzionale figura nel relativo ingresso del singolo atto oggetto di modifica. Le modifiche proposte con il presente messaggio rientrano nell’ambito di queste norme costituzionali. Inoltre, il mandato di risparmio affidato al Consiglio federale si basa sulle competenze costitu- zionali della Confederazione nei settori di compiti interessati. Nel loro insieme i progetti sono quindi costituzionali e legali.
5.2 Forma dell’atto Testo A Per l’attuazione giuridica del PSg 04occorre modificare sei leggi federali, per le quali a suo tempo era possibile chiedere il referendum ai sensi dell’articolo 141 della Costituzione federale. Tutti gli elementi del PSg 04 sono riuniti in un cosiddetto atto mantello; esso riveste la forma di una legge federale e sottostà a referendum facolta- tivo. Questo modo di procedere è giustificato dall’unitarietà dell’obiettivo di sgravio delle diverse misure.
Testo B La modifica della legge sui PF proposta nel quadro del PSg 04 esige un adeguamen- to dell’ordinanza concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni. Questa modifica di ordinanza deve essere decretata dall’Assem- blea federale.
Testo C Con il PRC il testo C riguarda un ulteriore pilastro della strategia di risanamento del Consiglio federale. La modifica dell’ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche prevista nell’ambito del PRC deve essere approvata dall’Assemblea federale.
90 FF 2004 969
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Allegato 1 Programma di sgravio 2004: panoramica delle misure Misura P 200591 PF 2006 PF 2007 PF 2008 Capitolo
Misure nei dipartimenti
DFAE Aiuto allo sviluppo 21 45 81 66 2.1.2 Aiuto ai Paesi dell’Est 7 7 2.1.2 Ulteriori misure 5 5 2.2.1 Totale 33 57 81 66
DFI Riduzione dei premi LAMal 101 125 84 101 2.2.4 Riduzione dei contributi PF / Scuole universitarie cantonali 30 30 80 180 2.1.4 Diminuzione riserve Fondo nazionale 50 80 100 2.1.5 Adeguamento delle prestazioni Assicura- zione militare 8 9 9 2.1.7 Riduzione dei costi 5a revisione AI 87 10 2.2.3 Riduzione del contributo federale all’AI 128 133 2.2.3 Totale 181 243 488 433
DFGP Istituto della proprietà intellettuale 3 3 3 2.1.1 Settore dell’asilo 43 31 80 102 2.1.9 Totale 43 34 83 105
DDPS Settore della difesa 70 117 165 165 2.1.3 Ulteriori misure 9 12 15 15 2.2.2 Totale 79 129 180 180
DFF Contributi all’esportazione per materie prime agricole 10 10 10 10 2.1.15 Tecnologie dell’informazione / Costruzio- ni civili / Logistica 14 Soppressione restituzione imposta sugli oli 2.1.14/ minerali92 25 124 124 2.1.15 Totale 24 35 134 134
91 Secondo il messaggio del 24 settembre 2004 concernente il preventivo della Confedera- zione Svizzera per il 2005. 92 Nel conto finanziario provoca una maggiore entrata. Lo sgravio di 124 mio all’anno a partire dal 2007 risulta da 70 mio (agricoltura), 2 mio (silvicoltura e pesca professionale) e 52 mio (PMI).
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Misura P 200591 PF 2006 PF 2007 PF 2008 Capitolo
DFE Agricoltura 50 85 50 50 2.1.15 Promozione della piazza economica e della tecnologia 35 20 20 20 2.1.6 Aiuto ai Paesi dell’Est 10 15 20 20 2.1.2 Aiuto allo sviluppo 26 16 2.1.2 Riduzione del contributo della Confederazione all’assicurazione contro la disoccupazione 70 72 74 2.1.8 Totale 95 190 188 180
DATEC Nuovo modo di finanziamento dei grandi progetti ferroviari 35 35 85 125 2.2.5 CP FFS (prezzi dei tracciati più elevati) 25 25 25 25 2.1.13 Costruzione delle strade nazionali 47 88 100 2.1.10 Manutenzione delle strade nazionali 25 35 2.1.11 Contributi generali a favore delle strade * 57 58 59 2.1.12 TVR 30 40 2.1.14 Rinuncia alla restituzione FTP 150 2.2.5 Quota cantonale dell’imposta sugli oli minerali –3 –12 –12 2.1.14 Totale 107 257 331 347
Totale misure nei dipartimenti 562 945 1 485 1 445
Misure trasversali Blocco dei crediti 2005 / PRC 2006–2008 70 62 118 192 2.3 Stipendi/Previdenza del personale 114 11 65 70 2.2.6 Commissioni della Tesoreria / Servizio del debito 64 47 98 166 2.2.8 Parti di terzi –10 –20 –20 Totale misure trasversali 248 110 261 408
Misure a livello di entrate Intensificazione dell’attività di controllo IFD/IVA 50 100 100 2.2.7 Totale misure a livello di entrate 50 100 100
Totale PSg 04 e PRC 810 1 105 1 846 1 953
* Nel quadro del preventivo 2005 il Parlamento ha rifiutato la soppressione dei contributi generali straordinari a favore delle strade e non vincolati a opere.
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Allegato 2 Ripercussioni sui singoli Cantoni Tabella 1: ripercussioni del PSg 04 nel 2006 (in migliaia di franchi)
Traffico Quota cantonale in % dei gettiti Restituzione Totale Contributi in fr. per abitante Cantone
Settore dell'asilo* viaggiatori (popolazione fiscali straordinari non regionale dell'imposta sugli imposta sugli oli residente media standardizzati dei vincolati a opere oli minerali minerali 2003) Cantoni 2001/02
Zurigo -3'941 -2'573 -3'940 173 -661 -10'943 -8.61 -0.11% Berna -9'968 -5'852 -3'068 437 -526 -18'976 -19.80 -0.39% Lucerna -2'729 -1'003 -1'302 120 -190 -5'105 -14.47 -0.28% Uri -958 -266 -158 42 -19 -1'360 -39.18 -0.81% Svitto -508 -731 -239 22 -70 -1'526 -11.41 -0.17% Obvaldo -621 -316 -65 27 -19 -994 -30.13 -0.66% Nidvaldo -140 -173 -219 6 -19 -546 -14.21 -0.19% Glarona -326 -200 -86 14 -23 -621 -16.21 -0.28% Zugo -394 -163 -641 17 -55 -1'235 -11.96 -0.10% Friburgo -3'235 -1'418 -842 142 -129 -5'482 -22.06 -0.52% Soletta -1'339 -597 -659 59 -136 -2'674 -10.88 -0.20% Basilea Città -960 -47 -634 42 -89 -1'689 -8.86 -0.10% Basilea Campagna -1'260 -458 -771 55 -144 -2'579 -9.81 -0.14% Sciaffusa -290 -155 -474 13 -43 -949 -12.79 -0.21% Appenzello Esterno -695 -399 -108 30 -31 -1'203 -22.82 -0.38% Appenzello Interno -149 -148 -28 6 -8 -326 -22.21 -0.41% San Gallo -2'703 -1'446 -1'203 119 -234 -5'467 -11.94 -0.22% Grigioni -6'438 -3'565 -1'376 282 -105 -11'201 -58.58 -0.94% Argovia -1'707 -1'584 -1'471 75 -300 -4'988 -8.92 -0.15% Turgovia -1'285 -867 -381 56 -109 -2'585 -11.17 -0.22% Ticino -2'105 -1'232 -1'587 92 -152 -4'983 -15.74 -0.28% Vaud -3'280 -2'463 -1'801 144 -327 -7'727 -11.92 -0.21% Vallese -7'122 -2'712 -1'182 312 -152 -10'855 -38.28 -0.94% Neuchâtel -2'303 -820 -580 101 -93 -3'694 -21.96 -0.42% Ginevra -833 -247 -2'038 36 -218 -3'299 -7.71 -0.10% Giura -1'711 -565 -146 75 -39 -2'385 -35.12 -0.85% Totale -57'000 -30'000 -25'000 2'500 -3'891 -113'391 -15.31 -0.25%
* Con la prevista riduzione del numero di richieste nel settore dell’asilo da 21 100 a 18 300, il numero di persone ripartite fra i Cantoni sarà minore. Di conseguenza, indipendentemente dalla riduzione dei contributi forfettari per le spese amministrati- ve, risulteranno minori uscite supplementari della Confederazione a carico dei Cantoni per circa 3 milioni.
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Tabella 2: ripercussioni del PSg 04 nel 2007 (in migliaia di franchi)
Contributi Restituzione Quota cantonale in % dei gettiti
Settore dell'asilo* Traffico in fr. per abitante Totale Cantone viaggiatori (popolazione fiscali straordinari non regionale dell'imposta sugli imposta sugli oli residente media standardizzati dei vincolati a opere oli minerali minerali 2003) Cantoni 2001/02
Zurigo -4'010 -3'431 -8'194 858 -661 -15'440 -12.15 -0.15% Berna -10'142 -7'803 -6'381 2'168 -526 -22'684 -23.66 -0.47% Lucerna -2'777 -1'337 -2'709 594 -190 -6'419 -18.20 -0.36% Uri -975 -355 -329 209 -19 -1'469 -42.35 -0.87% Svitto -517 -975 -498 111 -70 -1'949 -14.58 -0.22% Obvaldo -632 -421 -136 135 -19 -1'073 -32.51 -0.72% Nidvaldo -142 -231 -457 30 -19 -819 -21.33 -0.28% Glarona -332 -267 -178 71 -23 -729 -19.03 -0.33% Zugo -401 -217 -1'332 86 -55 -1'919 -18.60 -0.15% Friburgo -3'291 -1'891 -1'752 704 -129 -6'359 -25.59 -0.61% Soletta -1'363 -796 -1'372 291 -136 -3'376 -13.74 -0.26% Basilea Città -977 -63 -1'319 209 -89 -2'239 -11.74 -0.13% Basilea Campagna -1'282 -611 -1'605 274 -144 -3'368 -12.81 -0.18% Sciaffusa -295 -207 -985 63 -43 -1'467 -19.78 -0.33% Appenzello Esterno -707 -532 -225 151 -31 -1'344 -25.50 -0.42% Appenzello Interno -152 -197 -59 32 -8 -383 -26.08 -0.48% San Gallo -2'750 -1'928 -2'503 588 -234 -6'827 -14.91 -0.28% Grigioni -6'551 -4'753 -2'861 1'400 -105 -12'870 -67.31 -1.08% Argovia -1'737 -2'112 -3'060 371 -300 -6'838 -12.24 -0.21% Turgovia -1'308 -1'156 -792 280 -109 -3'084 -13.32 -0.27% Ticino -2'142 -1'642 -3'301 458 -152 -6'779 -21.42 -0.38% Vaud -3'338 -3'284 -3'746 714 -327 -9'981 -15.39 -0.27% Vallese -7'247 -3'616 -2'459 1'549 -152 -11'924 -42.05 -1.03% Neuchâtel -2'343 -1'093 -1'206 501 -93 -4'234 -25.17 -0.48% Ginevra -847 -329 -4'239 181 -218 -5'453 -12.74 -0.16% Giura -1'741 -753 -303 372 -39 -2'463 -36.28 -0.88% Totale -58'000 -40'000 -52'000 12'400 -3'891 -141'491 -19.11 -0.31%
* Con la prevista riduzione del numero di richieste nel settore dell’asilo da 21 100 a 18 300, il numero di persone ripartite fra i Cantoni sarà minore. Di conseguenza, indipendentemente dalla riduzione dei contributi forfettari per le spese amministrati- ve, risulteranno minori uscite supplementari della Confederazione a carico dei Cantoni per circa 3 milioni.
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Tabella 3: ripercussioni del PSg 04 nel 2008 (in migliaia di franchi)
Contributi Restituzione Quota cantonale in % dei gettiti Traffico Totale
Settore dell'asilo* in fr. per abitante Cantone viaggiatori (popolazione fiscali straordinari non regionale dell'imposta sugli imposta sugli oli residente media standardizzati dei vincolati a opere oli minerali minerali 2003) Cantoni 2001/02
Zurigo -4'080 -8'194 858 -661 -12'078 -9.50 -0.12% Berna -10'317 -6'381 2'168 -526 -15'056 -15.71 -0.31% Lucerna -2'825 -2'709 594 -190 -5'130 -14.54 -0.29% Uri -992 -329 209 -19 -1'131 -32.60 -0.67% Svitto -525 -498 111 -70 -983 -7.35 -0.11% Obvaldo -643 -136 135 -19 -663 -20.08 -0.44% Nidvaldo -145 -457 30 -19 -590 -15.37 -0.20% Glarona -338 -178 71 -23 -468 -12.21 -0.21% Zugo -408 -1'332 86 -55 -1'709 -16.56 -0.14% Friburgo -3'348 -1'752 704 -129 -4'525 -18.21 -0.43% Soletta -1'386 -1'372 291 -136 -2'603 -10.59 -0.20% Basilea Città -994 -1'319 209 -89 -2'193 -11.50 -0.13% Basilea Campagna -1'304 -1'605 274 -144 -2'779 -10.57 -0.15% Sciaffusa -300 -985 63 -43 -1'266 -17.06 -0.29% Appenzello Esterno -720 -225 151 -31 -824 -15.64 -0.26% Appenzello Interno -154 -59 32 -8 -189 -12.86 -0.24% San Gallo -2'798 -2'503 588 -234 -4'946 -10.80 -0.20% Grigioni -6'664 -2'861 1'400 -105 -8'230 -43.04 -0.69% Argovia -1'767 -3'060 371 -300 -4'756 -8.51 -0.14% Turgovia -1'330 -792 280 -109 -1'951 -8.43 -0.17% Ticino -2'178 -3'301 458 -152 -5'174 -16.35 -0.29% Vaud -3'396 -3'746 714 -327 -6'755 -10.42 -0.18% Vallese -7'372 -2'459 1'549 -152 -8'433 -29.74 -0.73% Neuchâtel -2'383 -1'206 501 -93 -3'182 -18.92 -0.36% Ginevra -862 -4'239 181 -218 -5'138 -12.01 -0.16% Giura -1'771 -303 372 -39 -1'740 -25.63 -0.62% Totale -59'000 -52'000 12'400 -3'891 -102'491 -13.84 -0.22%
* Con la prevista riduzione del numero di richieste nel settore dell’asilo da 21 100 a 18 300, il numero di persone ripartite fra i Cantoni sarà minore. Di conseguenza, indipendentemente dalla riduzione dei contributi forfettari per le spese amministrati- ve, risulteranno minori uscite supplementari della Confederazione a carico dei Cantoni per circa 3 milioni.
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Allegato 3
Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione in forma di conferenza
Partecipanti alla procedura di consultazione in forma di conferenza Comuni e città Associazione dei Comuni Svizzeri Cantoni Conferenza dei direttori cantonali delle finanze Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici Conferenza dei Governi cantonali Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità Partiti rappresentati in Consiglio federale Partito popolare democratico Partito liberale-radicale Unione Democratica di Centro Partito socialista svizzero Altri partiti Partito cristiano sociale Unione Democratica Federale Partito evangelico I Verdi Partito ecologista svizzero Partito liberale svizzero Organizzazioni padronali e Associazioni di categoria economiesuisse Unione Svizzera degli imprenditori Associazione svizzera dei banchieri Unione svizzera dei contadini Società svizzera degli impresari costruttori Unione svizzera delle arti e mestieri Allianz Verkehr Organizzazioni dei lavoratori sic Svizzera Travail Suisse Unione sindacale svizzera
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Pareri pervenuti per scritto Partecipanti alla procedura di consultazione in forma di conferenza Comuni e città Associazione dei Comuni Svizzeri Cantoni Conferenza dei Governi cantonali Partiti rappresentati nell’Assemblea federale Partito popolare democratico Partito cristiano sociale Partito liberale-radicale I Verdi Partito ecologista svizzero Partito liberale svizzero Unione Democratica di Centro Partito Socialista Svizzero Organizzazioni padronali e Associazioni di categoria economiesuisse Unione svizzera degli imprenditori Unione svizzera dei contadini Società svizzera degli impresari costruttori Unione svizzera delle arti e mestieri Unione dei trasporti pubblici Organizzazioni dei lavoratori sic Svizzera Travail Suisse transfair Unione sindacale svizzera
Altre organizzazioni, partiti e associazioni Cantoni Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo
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Grigioni Argovia Vaud Vallese Giura Partiti e associazioni AGILE Aiuto Reciproco Svizzero Andicap Iniziativa delle Alpi Medici per l’ambiente Association des Groupements et Organisations romands de l’Agriculture Association lémanique pour la promotion du rail Association vaudoise de promotion des métiers de la terre Unione professionale svizzera dell’automobile Automobile Club Svizzero costruzionesvizzera Organizzazione nazionale della costruzione Blauring & Jungwacht Svizzera Associazione dei pazienti militari svizzeri Cevi Svizzera Chambre jurassienne d’agriculture Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture Commissione federale del consumo Croce Rossa Svizzera Fédération des entreprises romandes Freiburgischer Bauernverband Mobilità pedonale Associazione svizzera dei pedoni Greenpeace Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni Hausverein IG Velo Infrastruttura Strada Comunità Ecumenica di Lavoro la Chiesa e l’Ambiente Movimento Scout Svizzero pro natura Gruppo svizzero per le regioni di montagna SAB Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili Sindacato del personale dei trasporti Fondazione svizzera dell’Energia Organizzazione Svizzera aiuto ai rifugiati Schweizerischer Strassenverkehrsverband Federazione Svizzera del turismo Solothurnischer Bauernverband Swiss Persona Touring Club Svizzero Associazione svizzera degli impresari delle costruzioni stradali Vereinigung der Kader des Bundes Associazione Traffico e Ambiente Walliser Landwirtschaftskammer Umverkehr Schweiz
782