Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna
05.064
Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
del 17 agosto 2005
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifi- ca della legge federale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:
2004 M 04.3227 Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna
(N 05.05.04, Imfeld)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2005-1300 4715
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Il 20 marzo 1970 l’Assemblea federale ha adottato la legge federale per il migliora- mento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna (LMAM; RS 844). Il 15 dicembre 2000 la legge è stata sottoposta per l’ultima volta a revisio- ne e il periodo per l’assegnazione degli aiuti finanziari è stato prolungato fino al 31 dicembre 2005. In virtù della LMAM, la Confederazione e i Cantoni, nonché eventualmente Comuni e terzi, accordano aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. L’aiuto della Confederazione è sussidiario ed è inteso unica- mente a sostenere gli sforzi intrapresi dai Cantoni per sostenere in questo settore la popolazione delle regioni di montagna. L’ammontare dei sussidi federali è stabilito in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Dal 1° gennaio 1971, data dell’entrata in vigore della legge, al 31 dicembre 2004 sono stati complessivamente accordati 469,5 milioni di franchi destinati a sussidiare 24 050 unità abitative. Dal 1990 alla fine del 2004 sono stati stanziati 204,2 milioni di franchi per un totale di 8838 unità abitative. La metà dei sussidi accordati negli anni Novanta e fino al 2004 è stata versata dalla Confederazione (cfr. i grafici 1–3 allegati al presente messag- gio). Gli aiuti finanziari volti a migliorare le condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna sono assegnati nel quadro di un credito d’impegno annuale. Dal 1997 al 2000 sia il credito d’impegno annuale sia il credito di pagamento sono stati conti- nuamente decurtati. Nel 2000 essi ammontavano rispettivamente a 5 e a 9 milioni di franchi. Nel 2001 il credito d’impegno è stato portato a circa 8 milioni di franchi. Nel 2002 sono stati accordati circa 9,9 milioni di franchi. Nel 2003 il credito d’impegno ammontava a circa 9,4 milioni di franchi e nel 2004 a circa 9,3 milioni di franchi (cfr. i grafici 4 e 5). Il 31 dicembre 2004 gli impegni scoperti ammontavano a circa 15 milioni di franchi, a cui va aggiunto il credito d’impegno per il 2005, che si aggira attorno ai 10 milioni di franchi. Si prevede di azzerare questo importo di circa 25 milioni di franchi du- rante il biennio 2005–2007. A tal fine sono stati iscritti 9 milioni di franchi nei conti del 2005 e nel preventivo 2006. Nel piano finanziario 2007 sono inoltre previsti 7 milioni di franchi.
La LMAM costituisce una misura efficace a favore della popolazione delle regioni di montagna. A questa conclusione era già giunto uno studio effettuato nel
1998. Il gruppo bersaglio è raggiunto. I beneficiari sono economie domestiche a
reddito modesto, perlopiù di dimensioni considerevoli, attive prevalentemente nell’agricoltura. Il sostegno al riattamento di appartamenti e case o alla costruzione di abitazioni sostitutive consente di migliorare sensibilmente la qualità abitativa in tali regioni. La LMAM contribuisce quindi a frenare l’esodo delle popolazioni di montagna verso le regioni di pianura e a garantire un’occupazione decentralizzata del territorio. L’aiuto accordato dà inoltre notevoli impulsi anche all’economia regionale: il riattamento di immobili offre al commercio e alle imprese locali gradite possibilità di guadagno. Annualmente occorre riattare circa 900 unità abitative.
1.2 Motivi della modifica proposta
Il termine per la concessione degli aiuti finanziari scadrà il 31 dicembre 2005. Nella nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) tale compito è delegato ai Cantoni. Per questo motivo, già nel 2000 avevamo l’intenzione di rinunciare a una proroga della validità della LMAM. Le mozioni presentate il 31 agosto 1999 dai consiglieri nazionali Fritz Abraham Oehrli e Milli Wittenwiler e dal consigliere agli Stati Theo Maissen, accolte dalle Camere, chiedevano invece di proseguire lo stanziamento degli aiuti in questione fino all’entrata in vigore della NPC. Nel messaggio del 6 settembre 2000 abbiamo pertanto proposto alle Camere di mantenere la competenza della Confede- razione in materia di concessione degli aiuti finanziari sino all’entrata in vigore della NPC, ma il più tardi fino al 31 dicembre 2005. Il 15 dicembre 2000 il Parlamento ha accolto tale proposta1; la relativa modifica dell’articolo 21 LMAM consente di versare gli aiuti finanziari sino alla fine del 2005. Nella votazione popolare del 28 novembre 2004, Popolo e Cantoni hanno accettato la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo le previsioni attuali, la NPC entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. Una mozione Imfeld accolta dalle Camere chiede che i sussidi federali continuino ad essere erogati fino all’entrata in vigore della NPC. Con il presente messaggio diamo seguito a tale richiesta proponendovi di continuare a versare aiuti finanziari sino all’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre
20032 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I crediti necessari per tali sussidi potranno essere stanziati grazie a risparmi effettuati in altri settori del Dipar- timento federale dell’economia. La concezione attuale della legge non subirà modi- fiche.
1.3 Procedura di consultazione
Il 10 giugno 2005 abbiamo deciso di rinunciare a indire una procedura di consulta- zione.
2 Parte speciale
La modifica proposta concerne soltanto l’articolo 21, il cui nuovo tenore è il seguen- te: «Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni».
A partire dalla metà degli anni Novanta, il volume dei sussidi è stato considerevol- mente ridotto nella prospettiva del trasferimento ai Cantoni della responsabilità per l’assegnazione degli aiuti finanziari. Anche il volume dei sussidi accordati in futuro sarà limitato e permetterà di riattare un numero di abitazioni oscillante tra le 200 e le 250 unità l’anno. Ciò consentirà tuttavia di soddisfare soltanto le necessità più urgenti.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del
personale
3.1.1 Per la Confederazione
Prendendo come base di calcolo il sovvenzionamento di un numero di abitazioni compreso tra le 200 e le 250 unità l’anno, prevediamo di stanziare crediti d’impegno annui di circa 4 milioni di franchi. L’Ufficio federale delle abitazioni ha già ridotto a meno di un posto l’effettivo del personale incaricato della gestione dei sussidi LMAM. Per continuare ad assegnare gli aiuti finanziari non è necessario alcun aumento di tale effettivo.
3.1.2 Per i Cantoni
L’assegnazione degli aiuti federali è subordinata a un contributo finanziario dei Cantoni interessati. Gli oneri cui questi dovranno far fronte in ragione della loro capacità finanziaria dipenderanno pertanto dall’entità degli aiuti da essi richiesti.
3.2 Ripercussioni economiche
La LMAM rientra tra gli strumenti di promozione della politica regionale di cui beneficiano soprattutto le persone attive nel settore dell’agricoltura. Gli aiuti finan- ziari consentono di migliorare le condizioni di vita dei beneficiari a reddito modesto in una misura che può talvolta rivelarsi determinante per il loro benessere personale. Generano inoltre investimenti non trascurabili dai quali traggono profitto soprattutto le imprese locali. Dato tuttavia che il volume dei sussidi è ridotto e che l’aiuto federale è ormai limitato nel tempo, la modifica legislativa proposta non avrà riper- cussioni economiche considerevoli. Secondo lo studio effettuato nel 1998, l’assegnazione dei sussidi è di facile attuazione ed efficace e non richiede una nor- mativa particolarmente complessa. Essa consente di adeguare il sistema alle partico- larità regionali e alle necessità specifiche dei beneficiari. Non occorre pertanto introdurre cambiamenti. Non sono quindi stati presi in esame altri modelli di sov- venzionamento, tanto più che dopo l’entrata in vigore della NPC questo settore sarà di esclusiva competenza cantonale.
4 Programma di legislatura
La modifica proposta non è annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 2003–20073. Con il presente messaggio adempiamo tuttavia al mandato assegnatoci dalle Camere a seguito della mozione Imfeld.
5 Rapporto con il diritto europeo
Il presente disegno è compatibile con il diritto europeo. All’interno dell’Unione europea la legislazione in materia di abitazioni è inoltre di competenza dei singoli Stati membri.
6 Fondamenti giuridici
La LMAM e la modifica proposta si fondano sull’articolo 108 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione deve promuovere la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. In tale ambito, la Confederazione deve pren- dere in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
3 FF 2004 969
Allegato
Grafico 1
Aliquota di partecipazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di terzi agli aiuti finanziari assegnati dal 1990 al 2004
7% 8% Confederazione
Cantoni
Comuni 35% 50%
Terzi
Grafico 2
Ripartizione tra i Cantoni degli aiuti finanziari assegnati dalla Confederazione tra il 1990 e il 2004
Fr. 35'000'000
Fr. 30'000'000
Fr. 25'000'000
Fr. 20'000'000
Fr. 15'000'000
Fr. 10'000'000
Fr. 5'000'000
Fr. 0 AG AI AR BE BL FR GL GR JU LU NE NW OW SG SO SZ TG TI UR VD VS ZG ZH
4722 0 200 400 600 800 1'000 1'200 1'400 1'600 1'800 2'000
AG Fr. 0 Fr. 5'000'000 Fr. 10'000'000 Fr. 15'000'000 Fr. 20'000'000 Fr. 25'000'000
1970 Fr.3'997'781 AI
1971 Fr.7'499'024
AR
1972 Fr.7'995'625
1973 Fr.8'998'747 BE
1974 Fr.9'000'041
1975 Fr.10'846'285 BL
1976 Fr.11'999'811
FR
1977 Fr.12'998'936
1978 Fr.12'500'428 GL
1979 Fr.14'999'653
GR
1980 Fr.12'150'388
1981 Fr.15'002'289 JU
1982 Fr.15'001'253
1983 Fr.19'927'368 LU
1984 Fr.14'001'816
NE
1985 Fr.13'999'590
1986 Fr.18'749'061 NW
1987 Fr.17'983'987
OW
1988 Fr.20'699'702
1989 Fr.20'899'744 SG
1990 Fr.20'899'617
1991 Fr.20'900'016 SO
1992 Fr.21'996'764
SZ Numero di unità abitative sussidiate tra il 1990 e il 2004
1993 Fr.22'000'000
Crediti d’impegno della Confederazione dal 1971 al 2004
1994 Fr.18'507'701 TG
1995 Fr.17'514'713
Fr.17'621'907 TI
1997 Fr.12'986'987
UR
1998 Fr.4'998'769
1999 Fr.4'994'081 VD
2000 Fr.4'999'770
VS
2001 Fr.7'999'211
2002 Fr.9'999'887 ZG
2003 Fr.9'424'935
2004 Fr.9'336'525 ZH
Grafico 4 Grafico 3
Fr. 5'000'000 Fr. 0 Fr. 10'000'000 Fr. 15'000'000 Fr. 20'000'000 Fr. 25'000'000
1970 Fr. 2'272'794
1971 Fr. 3'498'406
1972 Fr. 5'499'982
1973 Fr. 6'999'958
1974 Fr. 8'033'571
1975 Fr. 7'956'607
1976 Fr. 10'211'757
1977 Fr. 12'439'130
1978 Fr. 10'203'760
1979 Fr. 12'096'939
1980 Fr. 13'293'623
1981 Fr. 12'746'479
1982 Fr. 13'300'057
1983 Fr. 13'873'405
1984 Fr. 16'045'630
1985 Fr. 15'111'077
1986 Fr. 13'713'600
1987 Fr. 15'242'011
1988 Fr. 18'134'591
1989 Fr. 16'800'092
1990 Fr. 20'000'016
1991 Fr. 20'000'087
1992 Fr. 21'000'049
1993 Fr. 23'499'899
1994 Fr. 20'000'008
Crediti di pagamento della Confederazione dal 1971 al 2004