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Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Serbia e Montenegro

del 17 agosto 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimo- nio con la Serbia e Montenegro, firmata il 13 aprile 2005.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

17 agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio

Il 13 aprile 2005 è stata firmata con la Serbia e Montenegro una convenzione di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. Oltre all’eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione offre alle persone che hanno rapporti fiscali con entrambi gli Stati e segnatamente alle imprese investitrici anche una protezione istituzionale in campo tributario. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indebo- liscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dal- l’OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio

1 Genesi

Dopo la Slovenia, la Croazia e la Macedonia, la Serbia e Montenegro è il quarto Stato successore della ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia (RFSJ) con cui la Svizzera ha negoziato una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Già nella metà degli anni 1970 la RFSJ aveva espresso il suo interesse a concludere una convenzione di doppia imposizione con la Svizzera. I relativi colloqui prelimi- nari sono stati tuttavia avviati solamente nel 1983 e sono stati seguiti da due cicli di negoziati, uno nel maggio del 1985 a Berna e l’altro nel giugno del 1986 a Belgrado. Viste le differenti posizioni dei due Stati, in particolare sulle questioni centrali per la Svizzera, ossia l’imposizione dei dividendi, interessi e canoni, non è stato possibile raggiungere un’intesa. Nel 1991 la situazione politica nei Balcani e quindi anche nella RFSJ si inasprì. Il terzo ciclo di negoziati previsto a Berna nel maggio del 1991 fu pertanto sospeso e non ebbe più alcun seguito. Dopo la dichiarazione d’indipendenza del 25 giugno 1991 di Slovenia e Croazia la RFSJ si disgregò. Quali altri Stati successori nacquero la Macedonia, la Bosnia ed Erzegovina nonché la Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ). Quest’ultima, com- posta dalla Serbia e dal Montenegro, fu fondata il 27 aprile 1992. Alla fine di novembre del 1997 la RFJ fece richiesta alla Svizzera di avviare le trattative per la conclusione di una convenzione bilaterale di doppia imposizione. Per diversi motivi il primo ciclo di negoziati ebbe luogo solamente nel mese di aprile del 2001. In occasione del secondo ciclo di negoziati, svoltosi nel maggio del 2002 a Belgrado, le divergenze rimanenti – ad eccezione di una disposizione del Protocollo relativa all’articolo 7 proposta dalla Svizzera – sono state eliminate, sicché è stato possibile parafare un disegno di Convenzione che soddisfacesse ampiamente gli interessi elvetici. Si è quindi convenuto di eliminare l’ultima divergenza per corri- spondenza. Nel quadro di un incontro informale svoltosi alla fine di settembre del 2003 è stato possibile trovare una soluzione di reciproca intesa sulla citata disposizione. Contem- poraneamente sono state apportate alcune modifiche alla Convenzione parafata, dovute al cambiamento della denominazione dello Stato (ora Serbia e Montenegro) avvenuta il 4 febbraio 2003. In uno scambio di lettere dell’ottobre del 2003 entrambe le parti hanno dato la loro adesione a questi adeguamenti. La conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Serbia e Monte- negro è in stretta relazione con gli sforzi di potenziamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati. La Svizzera è interessata a che le imprese elvetiche possano contri- buire alla ripresa economica della Serbia e Montenegro alle stesse condizioni quadro di imprese di altri Paesi, che già negli anni 1970 e 1980 avevano stipulato con- venzioni di doppia imposizione con la ex RFSJ valevoli anche nei confronti della RFJ e ancora applicabili alla Serbia e Montenegro. Questo rafforzamento delle relazioni ha un’importanza non soltanto economica, bensì anche politica, in quanto

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la Serbia e Montenegro appartiene al gruppo di voto rappresentato dalla Svizzera nel Fondo monetario internazionale. Dall’entrata in vigore nel giugno del 2002 dell’Accordo di commercio e di coope- razione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Jugo- slavia, del 21 novembre 2001, il traffico commerciale tra Svizzera e Montenegro è aumentato. Le esportazioni svizzere verso la Serbia e Montenegro sono passate da circa 151 milioni di franchi nel 2002 a 216 milioni nel 2004. Le importazioni hanno registrato livelli ancora modesti, passando dai 18 milioni di franchi del 2002 ai

21 milioni del 2004.

Nel settore degli investimenti esteri diretti, nel 2004 la Svizzera figurava all’ottavo posto (2002: 14° posto). Alla luce delle condizioni quadro esistenti, gli investimenti svizzeri diretti dovrebbero registrare una tendenza al rialzo. Una convenzione per la protezione degli investimenti tra i due Stati è in fase di elaborazione. Sia il Governo federale sia quello serbo si impegnano arduamente affinché gli investitori esteri si interessino alla Serbia e Montenegro. La privatizzazione di imprese è già stata avviata nel 1989 ed è disciplinata dal mese di giugno del 2001 da una pertinente legge, che ammette la partecipazione di stranieri. Con la legge del 2002 concernente gli investimenti stranieri sono stati abbattuti determinati ostacoli. Gli investimenti dovrebbero pertanto essere agevolati, mentre il flusso di capitali stranieri verso la Serbia e Montenegro dovrebbe essere incentivato. Dopo essere stata approvata dai Cantoni e dalle associazioni economiche interessate nella procedura di consultazione, la Convenzione è stata firmata a Belgrado il 13 aprile 2005.

2 Commento alle disposizioni della Convenzione

Sotto l’aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione nonché a commentare le principali deroghe al modello di convenzione rispettivamente alla prassi svizzera.

Art. 2 Imposte considerate Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. Al numero 1 del Protocollo si stabilisce che l’espressione «suddivisioni politiche» della Serbia e Montenegro designa gli Stati membri dell’Unione, ossia la Serbia e il Montenegro. Nel catalogo delle imposte serbo-montenegrine, alle quali si applica la Convenzione, è pure menzionata l’imposta sui redditi derivanti dai trasporti internazionali. Tutta- via il numero 3 del Protocollo chiarisce al riguardo che quest’imposta non è riscossa sugli utili che un’impresa, la cui sede della direzione effettiva è situata in Svizzera, ritrae dall’esercizio in traffico internazionale di navi, aeromobili e veicoli stradali. Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, le imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie sono escluse dal campo di applicazione.

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Art. 3 Definizioni generali Le disposizioni in materia di traffico internazionale si applicano anche ai trasporti stradali.

Art. 5 Stabile organizzazione I cantieri di costruzione e le catene di montaggio costituiscono una stabile organiz- zazione se la loro durata oltrepassa i dodici mesi.

Art. 7 Utili delle imprese Il disegno segue il principio fissato nel modello di convenzione dell’OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Il numero 2 del Protocollo precisa che si può attribuire alla stabile organizzazione solo la parte di rimunerazione che corrisponde ai contributi e alle funzioni effettivi di detta stabile organizzazione.

Art. 10 Dividendi L’imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 5 per cento per i dividendi da partecipazioni di almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividen- di, detenuta da una società (eccettuate le società di persone). In tutti gli altri casi l’imposta che rimane allo Stato della fonte ammonta al 15 per cento.

Art. 11 Interessi L’imposta che può essere riscossa nello Stato della fonte è limitata al 10 per cento.

Art. 12 Canoni La Convenzione prevede di tassare al 10 per cento i canoni nello Stato della fonte. Il numero 4 del Protocollo stabilisce tuttavia che, fino a quando la Svizzera non trattie- ne secondo la legislazione nazionale l’imposta alla fonte sui canoni pagati a persone non residenti, questa disposizione non è applicabile e i canoni possono essere tassati esclusivamente nello Stato di cui è residente il beneficiario effettivo dei canoni. I canoni pagati da un residente della Serbia e Montenegro a una persona residente in Svizzera sono pertanto esenti dall’imposizione alla fonte in Serbia e Montenegro. I pagamenti a titolo di leasing rientrano nella definizione di canoni.

Art. 13 Utili di capitale Come in numerose altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, il diritto d’imposizione degli utili da alienazione di quote di partecipazione a società i cui attivi sono costituiti principalmente da beni immobili situati in uno Stato con- traente incombe allo Stato in cui sono situati detti beni.

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Art. 19 Funzioni pubbliche Al numero 6 del Protocollo si stabilisce espressamente che questa disposizione è applicabile ai salari, agli stipendi e alle altre rimunerazioni analoghe corrisposti dalla Serbia e Montenegro a insegnanti serbo-montenegrini per l’attività didattica svolta in Svizzera. Queste rimunerazioni rientrano nelle disposizioni dell’articolo 19 paragra- fo 1 e sono pertanto di principio imponibili solo nello Stato da cui provengono, ossia in Serbia e Montenegro. In Svizzera sono esonerate dall’imposta, con riserva della progressione ai sensi dell’articolo 23. Tuttavia ciò vale unicamente per la parte di reddito effettivamente versata dalla Serbia e Montenegro. Gli insegnanti serbo- montenegrini sono in parte rimunerati dallo Stato della Serbia e Montenegro e in parte da un fondo aperto a Berna dall’Ambasciata di Serbia e Montenegro, finanzia- to dai contributi dei genitori degli allievi. La parte di reddito proveniente da questo fondo soggiace all’imposta svizzera indipendentemente dal fatto che il pagamento sia effettuato dall’Ambasciata.

Art. 21 Altri redditi I redditi la cui imposizione non è disciplinata da nessun’altra disposizione della Convenzione possono essere tassati unicamente nello Stato di residenza del benefi- ciario.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione La Serbia a Montenegro evita la doppia imposizione mediante il computo dell’imposta svizzera sull’imposta serbo-montenegrina. La Svizzera applica come di consueto il metodo dell’esenzione dell’imposta con riserva della progressione e per i dividendi e gli interessi concede il computo globale d’imposta. Inoltre si stabilisce che le società residenti della Svizzera che ricevono dividendi da società residenti della Serbia e Montenegro, fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.

Art. 26 Scambio di informazioni Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d’informazioni come già avvenuto con altri Stati dell’Europa dell’Est. Lo scambio è limitato a informa- zioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Ciò corrisponde all’usuale politica convenzionale svizzera nei confron- ti di questi Stati.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari Questa disposizione è conforme alla prassi svizzera, più dettagliata rispetto al modello di convenzione dell’OCSE.

Art. 28 Entrata in vigore La Convenzione è applicabile alle imposte sul reddito e sul patrimonio a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Conven- zione. Lo scambio di note del 1964 tra la Confederazione Svizzera e la ex Repub-

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blica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea sarà abrogato alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

3 Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell’imposta preventiva e dal computo delle impo- ste trattenute alla fonte in Serbia e Montenegro sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10 e 11. L’ammanco dovuto al rimborso parziale dell’imposta preventiva a persone residenti della Serbia e Montenegro dovrebbe essere marginale. Anche il computo globale d’imposta, sancito nell’omonima ordi- nanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967, comporterà solo una leggera dimi- nuzione delle entrate degli enti pubblici svizzeri. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno parzialmente compensate dall’imposizione in Svizzera dell’ammontare lordo dei redditi prove- nienti dalla Serbia e Montenegro, mentre finora l’imposta alla fonte serbo-monte- negrina doveva essere ammessa in deduzione dalla base di calcolo. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile. Nella presente Convezione con la Serbia e Montenegro è stato possibile convenire soluzioni per evitare la doppia imposizione che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui la Serbia e Montenegro ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione. Pertan- to, da questa Convenzione è possibile attendersi ripercussioni positive sull’evo- luzione economica della Serbia e Montenegro, in quanto l’Accordo incentiva nuovi investimenti diretti svizzeri e agevola lo scambio di capitale e conoscenze. Nell’ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le associazioni econo- miche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Occorre ricordare che le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell’interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che costituisce uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.

4 Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all’Assemblea federale approvarla. La Con- venzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l’emanazione di leggi federali. In riferimento all’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento una disposizione di un trattato

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internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che convenzioni dello stesso tenore siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d’Israele abbiamo stabilito che proporremo anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le convenzioni che, rispetto a quelle già conclu- se, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera. Sebbene la presente Convenzione contenga norme di diritto, queste si limitano tuttavia al contenimento della facoltà d’imposizione della Svizzera senza creare ulteriori obblighi fiscali. Inoltre il contenuto della Convenzione corrisponde alla politica svizzera in materia di doppia imposizione. Di conseguenza il decreto federale che approva una Conven- zione per evitare le doppie imposizioni con la Serbia e Montenegro non sottostà al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

5 Conclusioni

La Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell’OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa crea certezza del diritto e apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte serbo-montenegrine e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni eco- nomiche bilaterali fra la Svizzera e la Serbia e Montenegro.

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