06.092
Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Adeguamento dell’aliquota minima di conversione)
del 22 novembre 2006
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Vi proponiamo nel contempo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:
2003 M 03.3438 Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale
(S 1.10.03 Commissione della sicurezza sociale e della sanità, N 6.12.04)
2002 P 02.3160 Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo
(N 21.6.02 Egerszegi)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2006-2057 8683
Compendio
Il messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è fondato sostanzialmente sui seguenti elementi: a. la riduzione dell’aliquota minima di conversione al 6,4 per cento in quattro tappe tra il 1o gennaio 2008 e il 1o gennaio 2011; b. la stesura di un rapporto, la prima volta nel 2009 e in seguito ogni cinque anni, per determinare l’aliquota di conversione negli anni a venire. Il rap- porto valuterà se sia stato conseguito l’obiettivo previdenziale e delineerà possibili provvedimenti da prendere qualora esso non sia stato raggiunto; c. la rinuncia a misure d’accompagnamento prescritte dalla legge a salva- guardia delle prestazioni, dal momento che il raggiungimento dell’obiettivo previdenziale stabilito dalla Costituzione federale è garantito; d. l’adeguamento automatico dell’età ordinaria di pensionamento della LPP a quella dell’AVS e l’adeguamento di conseguenza degli accrediti di vec- chiaia.
8684
Indice
Compendio 8684
1 Parte generale 8688
1.1 Situazione iniziale 8688
1.1.1 L’aliquota di conversione nella 1a revisione LPP
(entrata in vigore il 1° gennaio 2005) 8688
1.1.2 Necessità di riesaminare a breve la legislazione in vigore 8691
1.1.3 2004: istituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione
di un rapporto 8693
1.1.4 Rapporto del gruppo di lavoro 8693
1.1.5 Decisioni della Commissione federale della previdenza
professionale 8695
1.1.6 Raccomandazioni concrete della Commissione federale
della previdenza professionale 8695
1.1.7 2006: consultazione e risultato 8695
1.2 Premesse 8697
1.2.1 Campo d’applicazione invariato: limitazione al settore
obbligatorio 8697
1.2.2 Prescrizione minima e principio d’imputazione 8697
1.2.3 Meccanismi di solidarietà 8698
1.2.4 Nessun influsso sulle rendite in corso 8698
1.2.5 Capitale di copertura e prestazioni d’uscita 8699
1.2.6 Basi tecniche 8699
1.2.6.1 Basi tecniche: concetto di periodo e concetto
di generazione 8699
1.2.6.2 Basi tecniche della 1a revisione LPP 8704
1.3 Necessità dell’adeguamento dell’aliquota minima di conversione 8704
1.3.1 Osservazioni preliminari 8704
1.3.2 Adeguamento dal 1° gennaio 2008 fino a raggiungere
il 6,4 per cento il 1° gennaio 2011 8706
1.3.3 Basi di calcolo della nuova aliquota di conversione minima
del 6,4 % nel 2011 8707
1.3.3.1 Basi tecniche: tabella di periodo estrapolata LPP 2000 8707
1.3.3.2 Interesse tecnico del 3,35 per cento (prospettiva di
rendimento del 3,85 per cento) 8708
1.4 Studio dettagliato dell’interesse tecnico 8709
1.4.1 Riflessioni sull’interesse tecnico 8709
1.4.1.1 Situazione attuale: tasso d’interesse a basso rischio 8710
1.4.1.2 Margine di sicurezza o supplemento di rendimento 8712
1.5 Aliquota minima di conversione per le rendite di invalidità 8714
1.6 Prossimo riesame 8715
1.6.1 Rapporto secondo l’attuale disciplinamento: ogni dieci anni,
per la prima volta nel 2011 8715
1.6.2 Rapporto secondo il nuovo disciplinamento: prima del
raggiungimento del tasso del 6,4 per cento (la prima volta nel 2009) 8715
8685
1.6.3 Esame periodico dopo il 2009: ogni cinque anni (invece di ogni
dieci anni) 8717
1.6.4 Contenuto dei rapporti 8718
1.7 Conseguenze dell’adeguamento della legge e misure di
accompagnamento 8718
1.7.1 Riduzione delle rendite rispetto all’ordinamento vigente 8718
1.7.2 Obiettivo di prestazione della 1a revisione LPP 8720
1.7.3 Motivi per la rinuncia a misure di accompagnamento prescritte
dalla legge 8721
1.7.3.1 L’obiettivo di prestazione non è compromesso 8722
1.7.3.2 Evoluzione della rendita dopo il pensionamento: debole
inflazione, miglior mantenimento del valore reale 8724
1.7.4 Misure d’accompagnamento: da discutere in caso di riduzioni
supplementari 8724
1.7.4.1 Compensazione delle perdite di prestazione
(generazione ordinaria) 8725
1.7.4.2 Riduzione delle prestazioni per la generazione
di transizione 8726
1.7.4.3 Misure d’accompagnamento facoltative 8727
1.7.4.4 Costi LPP e costi effettivi in caso di compensazione
integrale 8727
1.7.5 Valutazione finale 8729
1.8 Disbrigo degli interventi parlamentari 8729
2 Parte speciale: commento alle modifiche di legge proposte 8730
3 Ripercussioni 8733
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la
Confederazione e per i Cantoni 8733
3.2 Ripercussioni per l’informatica 8734
3.3 Ripercussioni per l’economia 8734
3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale 8734
3.3.2 Ripercussioni per i diversi gruppi sociali 8735
3.3.2.1 Assicurati 8735
3.3.2.2 Invalidi 8735
3.3.2.3 Nuovi beneficiari 8735
3.3.2.4 Imprese 8736
3.3.2.5 Istituti di previdenza 8736
3.3.3 Ripercussioni macroeconomiche 8737
3.3.3.1 Mercato dei capitali 8737
3.3.3.2 Redditi 8737
3.3.3.3 Crescita 8738
4 Rapporto con il programma di legislatura 8738
5 Aspetti giuridici 8738
5.1 Costituzionalità 8738
5.2 Rapporto con il diritto europeo 8739
5.3 Rapporto con la nuova perequazione finanziaria 8740
8686
5.4 Delega di competenze legislative 8740
5.5 Rapporto con la LPGA 8740
Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) (Disegno) 8741
8687
Messaggio
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 L’aliquota di conversione nella 1a revisione LPP
(entrata in vigore il 1° gennaio 2005) La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) descrive in questi termini la funzione dell’aliquota di conversione: «La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione)». L’importo dell’aliquota di conversione dipende da molti parametri, dei quali due sono fondamentali. Il primo è la speranza di vita rimanente all’età ordinaria che dà diritto alla rendita, in altre parole nel periodo durante il quale viene versata la rendita di vecchiaia. Il secondo è l’importo dell’interesse tecnico, che remunera il capitale di copertura destinato al pagamento delle rendite nel periodo durante il quale sono versate. Sono considerati anche altri parametri, in particolare i dati che consentono di stimare le prestazioni dovute ai superstiti al momento del decesso del beneficiario della rendita. Questi parametri si fondano su basi legate a probabilità (mortalità) e a previsioni (prospettive di rendimento) che devono tuttavia risultare realistiche fino al momento del versamento dell’ultima rendita. Occorre osservare che la rendita di vecchiaia calcolata all’età ordinaria di pensionamento è una rendita a vita (importo garantito su tutta la durata del versamento) e che il suo importo non può quindi essere ridotto (cfr. art. 65d cpv. 3 lett. b LPP). L’aliquota minima di conversione del 7,2 per cento, in vigore dall’introduzione della previdenza professionale obbligatoria nel 1985, è stata modificata per la prima volta in occasione della 1a revisione della LPP, con effetto al 1° gennaio 2005. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP, è ora del 6,8 per cento all’età ordinaria di pensiona- mento per le donne e per gli uomini. Secondo le disposizioni transitorie della modi- fica del 3 ottobre 20032 della LPP, il nostro Consiglio ha stabilito le tappe per la riduzione dell’aliquota minima di conversione nelle disposizioni transitorie e nelle disposizioni finali dell’ordinanza del 18 aprile 19843 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2). Dal momento che normalmente gli uomini e le donne non vanno in pensione alla stessa età (art. 62a OPP 2), il calendario di adeguamento dell’aliquota non è lo stesso per i due sessi. L’aliquota di conversione del 6,8 per cento per cento sarà così raggiunta nel 2013 per le donne (quelle nate nel 1949 e con un’età di 64 anni) e nel 2014 per gli uomini (quelli nati nel 1949 e con un’età di 65 anni).
1 RS 831.40, art. 14 cpv. 1
2 Lett. b
3 Disposizione transitoria, art. 62c OPP 2 (donne), e disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004, lett. a OPP 2 (uomini).
8688
Il grafico 1 rappresenta l’evoluzione dell’aliquota di conversione durante il periodo transitorio, per gli uomini e per le donne, previsto dalla 1a revisione LPP. Le aliquo- te di conversione si applicano all’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne. Grafico 1 Disciplinamento attuale – Aliquota di conversione (AdC)
7.20
7.15
7.10
7.05
AdC uomini 7.00 AdC donne
6.95
6.90
6.85
6.80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento tiene conto dell’aumento della speranza di vita registrato dal 1980 (estrapolazione sulla base di una tabella di periodo). Si è tenuto conto delle riduzioni previste dei tassi di mortali- tà annuali durante la fase introduttiva (fino al 2015). Il grafico 2 evidenzia l’evoluzione dell’interesse tecnico corrispondente all’evolu- zione dell’aliquota di conversione di cui sopra e tenuto conto della speranza di vita secondo le basi tecniche LPP 2000 (se necessario estrapolate). La relazione tra l’aliquota di conversione e l’interesse tecnico, che è il secondo parametro fondamen- tale dell’aliquota minima di conversione, risulta chiaramente.
8689
Grafico 2 Disciplinamento attuale – Interesse tecnico (IT)
4.50
4.40
4.30 IT uomini IT donne IT misto 4.20
4.10
4.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Anche il grafico di cui sopra presenta un tasso misto ottenuto attribuendo agli uomini (a 65 anni) una ponderazione del 70 per cento e alle donne (a 64 anni) una ponderazione del 30 per cento. Durante il periodo transitorio, l’aumento della speranza di vita, di cui l’aliquota di conversione non tiene sufficientemente conto, deve essere compensato con un inte- resse tecnico più alto che tenderà a scendere verso il 4 per cento una volta raggiunta l’aliquota di conversione desiderata (6,8 %). Con un’età di pensionamento delle donne a 65 anni si otterrebbe dopo il periodo di transizione un tasso tecnico misto del 4 per cento. L’aliquota di conversione del 6,8 per cento in vigore dal 2014 si basa quindi su un interesse tecnico del 4 per cento circa. Segnaliamo tuttavia che l’interesse tecnico non corrisponde all’aspettativa di rendimento; ad esso occorre aggiungere un certo margine per tener conto dell’aumento costante della speranza di vita dei pensionati e per la copertura delle spese amministrative: l’aliquota di conversione minima del 6,8 per cento tiene infatti conto dell’estrapolazione della speranza di vita fino al 2015, non fino al decesso dei singoli assicurati (che può avvenire p. es. nel 2033). Questo margine è stato fissato allo 0,5 per cento. Un tasso tecnico del 4 per cento corrisponde quindi a un’aspettativa di rendimento del 4,5 per cento. Nella 1a revi- sione LPP è stata quindi considerata un’aspettativa di rendimento del 4,5 per cento.
8690
1.1.2 Necessità di riesaminare a breve la legislazione
in vigore Nel nostro messaggio del 1° marzo 20044 concernente la 1a revisione LPP, prevede- vamo una riduzione dell’aliquota di conversione al 6,65 per cento in tredici tappe. In occasione dei dibattiti dell’aprile del 2002, il Consiglio nazionale aveva aumentato l’aliquota al 6,8 per cento, ma ridotto il termine di transizione a 10 anni5, seguito in questo dal Consiglio degli Stati nel novembre del 2002. Adottando questa decisione, le Camere federali avevano voluto tener conto del- l’aumento della speranza di vita stimato fino al 2015. All’epoca dei primi dibattiti sull’aliquota di conversione, l’evoluzione della situazione in borsa non era (ancora) un argomento cruciale, tanto che l’altro fattore determinante (l’interesse tecnico) è rimasto fissato al 4 per cento. Prima del voto finale del 3 ottobre 2003 sulla 1a revisione LPP, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha tuttavia presentato una mozione6 relativa all’aliquota di conversione, facendo in modo di non ostacolare l’entrata in vigore della 1a revisione LPP. La mozione ha avuto origine dall’intro- duzione con effetto immediato, nel settore sovraobbligatorio, di un’aliquota di conversione del 5,835 per cento per gli uomini (a 65 anni) e del 5,454 per cento per le donne (a 62 anni), decisa da alcune assicurazioni sulla vita7. Queste aliquote di conversione dovevano entrare in vigore il 1° gennaio 2004. Anche le casse pensioni autonome, perlomeno quelle con prestazioni notevolmente superiori a quelle stabili- te dalla LPP (casse mantello), applicavano in parte aliquote di conversione più basse. Il 1° ottobre 2003, il Consiglio degli Stati ha approvato il primo punto della mozione. Il 6 dicembre 2004, il Consiglio nazionale ha seguito la decisione della Camera alta e di conseguenza il Consiglio federale è stato incaricato di proporre senza indugio all’Assemblea federale una revisione della previdenza professionale che prevedesse un riesame dell’aliquota di conversione in base ai suoi dati tecnici e, se necessario, un adeguamento dell’aliquota alla situazione reale. Il nostro Collegio aveva appoggiato la richiesta di un riesame anticipato e sottolinea- to nella sua motivazione del 20 settembre 20038 come il tasso d’interesse tecnico alla base dell’aliquota di conversione fosse decisamente superiore al rendimento registrato negli ultimi anni dagli investimenti a basso rischio. E proprio l’evoluzione del rendimento delle obbligazioni è stata il motivo principale per cui è stata avviata la presente revisione. Nel giugno del 1992, i tassi delle obbligazioni della Confede- razione con scadenza a 10 anni avevano raggiunto il picco del 6,924 per cento, prima di scendere sotto la soglia del 4 per cento nel gennaio del 1997 (3,959 %), e sotto quella del 3 per cento nell’agosto del 1998 (2,988 %). Dopo questa data, hanno fluttuato tra questi due valori, per poi scendere il 1° giugno 2005 a meno del 2 per cento, per la prima volta dall’inizio della registrazione dei corsi nel 1893. Gli aumenti regolarmente previsti non si sono in un primo tempo avverati e i tassi hanno
4 FF 2000 2341 5 Bollettino ufficiale, verbale del 16 aprile 2002 (numero dell’oggetto 00.027) www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4613/57544/f_n_4613_57544_57545.htm
6 Mo 03.3438 «Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale», CSSS-CS
del 9 settembre 2003. 7 Base: tariffa di assicurazione collettiva 1995 (KT 95), basata sulla tabella di mortalità GRM/F 95.
8 www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2003/d_gesch_20033438.htm
8691
continuato a scendere9. Soltanto nel 2006 è stata rilevata una prima inversione di tendenza. Il grafico 3 illustra le oscillazioni dei rendimenti a medio e lungo termine delle obbligazioni della Confederazione. Grafico 3 Rendimento delle obbligazioni della Confederazione
8
7
6
Tasso d'interesse 5
5 anni
4
10 anni
3
2
1
0 01 01 01 01 01 01.8 .8 .9 .9 .9 .9 8 9 0 1 2 01 01 01 01 01 01.9 .9 .9 .9 .9 3 4 5 6 7 8 01 01 01 01 01.9 .0 .0 .0 .0 .0 9 0 1 2 3 4 01 01.0 .0 5 6
L’erosione dei tassi è andata di pari passo con le disillusioni provocate dagli scon- volgimenti sui mercati finanziari negli anni dal 2000 al 2003. Ci si è accorti che i tassi non garantivano più automaticamente i rendimenti richiesti per garantire il versamento delle prestazioni della previdenza professionale, come avveniva invece durante il boom delle borse degli anni Novanta, e che potevavo sorgere lacune nel finanziamento. Se, come abbiamo mostrato sopra, al centro dei dibattiti parlamentari sulla 1a revi- sione LPP non vi era il tasso d’interesse tecnico, ma la longevità, da allora la situa- zione era cambiata a causa del contesto economico. Circostanze particolari e la difficile situazione degli istituti di previdenza hanno reso necessario un riesame dei parametri che determinano le prestazioni della previdenza professionale ancora prima dell’introduzione della 1a revisione LPP (1° gennaio 2005). In particolare si può menzionare, oltre ai minimi storici registrati dai tassi sui prestiti pubblici, il forte calo registrato dalle borse dal settembre 2000 al marzo 2003, che alla fine del
9 Minimo storico: 1,80 % il 22 settembre 2005.
8692
2004 non era ancora stato compensato completamente10. Parallelamente il valore del dollaro è sceso da 1,66 (dicembre 2001) a 1,14 franchi (fine 2004). Assieme ai rendimenti costantemente bassi dei prestiti pubblici, questi fattori hanno influenzato le previsioni e comportato una riduzione generalizzata delle aspettative di rendimento, tanto più che in generale si ritiene che i tassi di inflazione relativa- mente bassi perdureranno anche in futuro e i tassi nominali rimarranno quindi a lungo inferiori alla media. La globalizzazione e l’interconnessione delle economie rendono peraltro sempre meno probabile una spirale dei salari e dei prezzi. Era quindi indispensabile riesaminare l’interesse tecnico dal momento che quest’ultimo è uno dei parametri fondamentali dell’aliquota di conversione.
1.1.3 2004: istituzione di un gruppo di lavoro
ed elaborazione di un rapporto Conformemente all’articolo 14 capoverso 3 LPP, il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni 10 anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Per i motivi di cui sopra la procedura è stata accelerata. Il 15 gennaio 2004, la Commissione federale della previdenza professionale ha approvato l’istituzione di un gruppo di lavoro che ha redatto un rapporto dettagliato sui parametri determinanti dell’aliquota di conversione. Nel suo rapporto del novembre 200411 «Esame dell’aliquota di conversione in relazione alle basi tecni- che» (d/f) (qui di seguito rapporto del gruppo di lavoro), presenta inoltre un’analisi approfondita sui punti in comune e le differenze tra gli istituti di previdenza profes- sionale autonomi e le assicurazioni sulla vita per quanto concerne le basi tecniche che influenzano l’aliquota di conversione. Sono fornite indicazioni relative ai dati di base attuali ed è esaminata la possibilità di considerare altri parametri (spese ammi- nistrative, necessità di margini di sicurezza, sistema di pagamento delle rendite ecc.).
1.1.4 Rapporto del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro conclude che l’aliquota di conversione in rendite attualmente in vigore deve essere ulteriormente ridotta. Giustifica questa conclusione con la se- guente valutazione12: – l’aliquota di conversione attuale (2004) del 7,2 per cento è chiaramente troppo elevata. Anche con una valutazione ottimistica (basi tecniche delle casse pensioni autonome, tasso d’interesse tecnico del 4 % che, a causa dell’utilizzazione delle tabelle di periodo richiede di fatto un tasso del
10 Lo SPI ha raggiunto per esempio il suo record di 5770,05 punti il 23 agosto 2000, prima di scendere al suo livello più basso il 12 marzo 2003, a 2603,37 punti con un crollo del 55%. Ciò nonostante, il crollo delle borse è stato compensato in parte da guadagni sui corsi delle obbligazioni. Se si prende come riferimento l’indice Pictet LPP 93, per il periodo dal gennaio 2000 alla fine del 2004 si osserva una differenza negativa del 7,79 per cento rispetto alla remunerazione minima totale degli averi di vecchiaia degli assicurati del 18,76 per cento da garantire durante questo periodo (in altri termini, l’indice è aumentato del 10,97 %, ma non è stato sufficiente a finanziare gli interessi legali). 11 Disponibile sul sito Internet www.bsv.admin.ch/bv/grundlag/f/umwandlungssatz.pdf
12 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.2.
8693
4,5 %), l’aliquota di conversione sarebbe attualmente (nel 2004) del 6,9 per cento. L’aliquota di conversione troppo elevata viene ridotta a tappe con la 1a revisione LPP per raggiungere il 6,8 per cento. Nel periodo transitorio, l’aliquota viene mantenuta volontariamente a un livello elevato per lasciare il tempo alle misure di accompagnamento di esplicare i loro effetti ed evita- re di conseguenza un’eccessiva riduzione delle rendite obbligatorie; – l’aliquota di conversione del 6,8 per cento prevista per il 2015 sarebbe tol- lerabile solo applicando tabelle di periodo con un tasso d’interesse tecnico del 4 per cento che corrisponde in pratica a realizzare un tasso d’interesse del 4,5 per cento. Queste esigenze sono attualmente molto ottimistiche e non possono, secondo il gruppo di lavoro, essere imposte a tutti gli istituti di previdenza in Svizzera. Considerando – le basi tecniche LPP 2000 (tabelle di periodo); – una quota di uomini del 70 per cento e una quota di donne del 30 per cento; – 65 anni per gli uomini, 64 anni (2005) e 65 anni (2015) per le donne, ne risultano le seguenti aliquote di conversione arrotondate per le varianti esposte in precedenza:
Prospettive Tasso Aliquota di conversione di rendimento d’interesse considerate tecnico 2005 2015
Tasso d’interesse a basso rischio con deduzione di sicurezza dello 0,25 % 3,35 % 2,85 % 6,1 % 6,0 % con supplemento di rendimento dello 0.40 % 4,00 % 3,50 % 6,5 % 6,4 % senza deduzione né supplemento 3,60 % 3,10 % 6,3 % 6,15 %
Secondo il rapporto, a lungo termine un’aliquota compresa tra il 6,0 e il 6,4 per cento può essere ritenuta adeguata. Queste varianti si basano su aspettative di rendi- mento varianti tra il 3,35 e il 4 per cento. Se si conserva il margine necessario di 0,5 punti percentuali per la speranza di vita in continuo aumento e per le spese amministrative relative ai beneficiari di rendite, questi rendimenti consentono un tasso tecnico compreso tra il 2,85 e il 3,5 per cento. Il margine indicato dal gruppo di lavoro si spiega con il margine di valutazione: i tassi più bassi si basano su prospet- tive di rendimento da investimenti prudenti, con una debole assunzione di rischio, e prevedono in contropartita una partecipazione alle eccedenze per i beneficiari di rendite se i rendimenti dovessero risultare più elevati e se le riserve finanziarie e attuariali richieste sono state costituite; i tassi superiori sono basati su una migliore performance, fondata su un portafoglio che comprende una quota ragionevole di investimenti in azioni e in beni immobiliari.
8694
Il rapporto del gruppo di lavoro è stato presentato nel novembre 2004 alla Commis- sione federale della previdenza professionale che l’ha esaminato nella sua seduta del febbraio 2005.
1.1.5 Decisioni della Commissione federale
della previdenza professionale Basandosi sul rapporto del gruppo di lavoro, nella sua seduta del 10 febbraio 2005 la Commissione federale della previdenza professionale ci aveva raccomandato13: – di abbassare l’aliquota di conversione più di quanto preveda la 1a revisione LPP; – di procedere alle modifiche entro il 2010, senza aspettare fino al 2015; – di riesaminare l’aliquota di conversione ogni cinque anni invece che ogni
10 anni per poterla adeguare più rapidamente alle circostanze del momento.
1.1.6 Raccomandazioni concrete della Commissione
federale della previdenza professionale In occasione della sua seduta del 27 ottobre 2005, la Commissione federale della previdenza professionale ha precisato le linee direttrici stabilite il 10 febbraio 2005, ha studiato attentamente le varianti possibili che figurano nel rapporto del gruppo di lavoro e si è espressa a proposito delle misure di accompagnamento. La maggioran- za dei suoi membri si è dichiarata favorevole all’applicazione dell’aliquota di con- versione del 6,4 per cento a partire dal 1° gennaio 2011. Un’altra proposta, vale a dire un’aliquota minima di conversione del 6 per cento da introdurre in quattro tappe entro il 2011, è stata respinta di misura. La maggioranza si è così pronunciata a favore di una variante che, sulla base dell’introduzione nel 2011, prevede un tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento circa, mentre la minoranza ha difeso un tasso d’interesse tecnico del 2,75 per cento circa nel 2011. Inoltre, la Commissione ha chiesto a netta maggioranza di rinunciare a misure di accompagnamento prescritte dalla legge. Ha approvato all’unanimità la proposta di riesaminare la situazione prima della scadenza del periodo transitorio e successiva- mente a un ritmo quinquennale. Non è stata trovata la maggioranza per la proposta di esaminare se la previdenza professionale adempie i suoi obiettivi di prestazione nel rapporto sulla determinazione dell’aliquota di conversione.
1.1.7 2006: consultazione e risultato
Il 16 novembre 2005 abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell’interno di elaborare un avamprogetto relativo all’adeguamento dell’aliquota minima di conver- sione nella previdenza professionale14. L’avamprogetto si basa sul rapporto del gruppo di lavoro del novembre 2004 e si articola sostanzialmente sui seguenti punti:
13 Cfr comunicato stampa dell’UFAS del 10 febbraio 2005.
14 Cfr.comunicato stampa del 16 novembre 2005.
8695
a. adeguamento dell’aliquota minima di conversione in quattro tappe dal 1° gennaio 2008 sino a raggiungere il 6,4 per cento il 1° gennaio 2011; b. stesura di un rapporto, la prima volta nel 2009 e in seguito ogni cinque anni, per la determinazione dell’aliquota di conversione negli anni a venire. Que- sto rapporto indicherà se sia stato raggiunto l’obiettivo previdenziale e deli- neerà possibili provvedimenti in caso di mancato raggiungimento; c. rinuncia a misure d’accompagnamento prescritte dalla legge a salvaguardia delle prestazioni, dal momento che è garantito il raggiungimento dell’obiet- tivo previdenziale stabilito dalla Costituzione federale; d. adeguamento automatico dell’età ordinaria di pensionamento della LPP a quella dell’AVS e adeguamento corrispondente degli accrediti di vecchiaia. Nei suoi tratti fondamentali, l’avamprogetto corrisponde quindi alle raccomandazio- ni della Commissione federale LPP. Il nostro Collegio non ha tuttavia rinunciato al rapporto sugli obiettivi previdenziali. Il 25 gennaio 2006 abbiamo aperto la procedura di consultazione, che è durata fino al 30 aprile 2006 e ha avuto i seguenti risultati15. La ripartizione dei pareri favorevoli e contrari all’ulteriore riduzione dell’aliquota minima di conversione segue in modo abbastanza uniforme un asse Est (= favore- voli) / Ovest (= contrari), con una maggioranza dei Cantoni che approva l’avampro- getto. Le opinioni dei partiti rispecchiano la suddivisione nei tre schieramenti politi- ci. Contrariamente ai partiti di centro e di destra, i partiti di sinistra e le associazioni loro vicine respingono l’avamprogetto. A loro modo vedere, la riduzione proposta è prematura, eccessiva e troppo rapida. Le organizzazioni attive nell’ambito della previdenza professionale e gli ambienti specializzati sono perlopiù favorevoli alla riduzione al 6,4 per cento. Le assicurazioni e gli ambienti loro vicini vorrebbero una riduzione ancora maggiore. Tra i sostenitori dell’avamprogetto, la maggioranza approva anche la riduzione in quattro tappe. La presentazione di rapporti ad intervalli di cinque anni è approvata dalla grande maggioranza dei partecipanti, anche se alcuni di essi sono disposti ad accettarla unicamente se non determinerà automaticamente ulteriori riduzioni dell’aliquota minima. Ritengono infatti che la riduzione dell’intervallo potrebbe tradursi in un implicito obbligo all’adeguamento. Gli oppositori auspicano il mantenimento del- l’attuale scadenza decennale per la presentazione dei rapporti, poiché temono che con la riduzione dell’intervallo si darebbe un’importanza eccessiva alla congiuntura dei mercati finanziari. A parte qualche eccezione, i sostenitori della riduzione dell’aliquota minima di conversione approvano anche la rinuncia a misure d’accompagnamento. Le voci contrarie che si esprimono in merito esigono una compensazione integrale. Praticamente incontestate la proposta di adeguare automaticamente l’età di pensio- namento ordinaria della LPP a quella dell’AVS e la proposta di adeguare automati- camente gli accrediti di vecchiaia. Alcuni partecipanti si chiedono se la determinazione dell’aliquota minima di conver- sione non vada affidata nuovamente al Consiglio federale. Altri chiedono di valutare (perlomeno a medio termine) l’eventualità di rinunciare ad un’aliquota minima fissa.
15 Rapporto sui risultati del giugno 2006 (http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2006.html)
8696
Il 28 giugno 2006 avevamo incaricato il Dipartimento dell’interno di redigere un messaggio secondo l’avamprogetto posto in consultazione.
1.2 Premesse
1.2.1 Campo d’applicazione invariato: limitazione
al settore obbligatorio Il secondo punto della mozione 03.3438 della CSSS-CS menzionata nel numero 1.1.2 chiedeva «un’aliquota di conversione nel settore obbligatorio che corrisponde essenzialmente a quella del settore sovraobbligatorio». Il Consiglio degli Stati ha respinto questo secondo punto a vantaggio della «flessibilità e della libertà nel settore sovraobbligatorio»16. Nel nostro parere17, abbiamo precisato che «secondo le disposizioni legali in vigore, l’aliquota minima di conversione si applica solo alla previdenza minima obbligatoria LPP (art. 49 LPP e – e contrario – art. 89bis CC). Il settore sovraobbligatorio e quello della previdenza più estesa sono lasciati al libero apprezzamento dei datori di lavoro e degli istituti di previdenza, che possono così proporre le soluzioni più adatte alla loro situazione e ai loro bisogni. Questa libertà e la flessibilità che ne deriva sono sempre stati considerati come un punto di forza della previdenza professionale sovraobbligatoria definita dai partner sociali. L’obbligo di applicare al settore sovra- obbligatorio l’aliquota di conversione legale potrebbe comportare a lungo termine una riduzione delle prestazioni in questo settore. In effetti, gli istituti di previdenza che estendono la previdenza oltre le prestazioni minime temono che l’obbligo di convertire l’avere di vecchiaia in rendita all’aliquota di conversione legale faccia loro correre un rischio finanziario. Se fossero necessarie somme più importanti per finanziare questa aliquota anche nel settore sovraobbligatorio, la buona volontà di cui danno prova i datori di lavoro e i lavoratori per finanziare le prestazioni sovra- obbligatorie sarebbe messa a dura prova». I dibattiti del Consiglio degli Stati hanno tuttavia dimostrato che vi sono buone ragioni a favore di un’applicazione uniforme dell’aliquota di conversione. L’attua- zione di questo provvedimento spetta tuttavia agli istituti di previdenza professio- nale.
1.2.2 Prescrizione minima e principio d’imputazione
L’aliquota di conversione legale è una prescrizione minima. L’organo paritetico competente dell’istituto di previdenza, d’accordo con il perito in materia di previ- denza professionale, può prevedere nel suo regolamento un’aliquota più elevata, purché siano disponibili riserve sufficienti ed il finanziamento sia possibile anche in seguito. Se l’aliquota è inferiore all’aliquota minima di conversione, occorre procedere, nelle casse mantello, a un calcolo comparativo per garantire che l’importo della rendita prescritto dalla legge venga raggiunto. Nelle casse con primato delle prestazioni, che
16 Cfr. verbale del 1° ottobre 2003, Bollettino ufficiale del Consiglio degli Stati.
17 www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2003/d_gesch_20033438.htm
8697
calcolano in generale le prestazioni di vecchiaia in percentuale dell’ultimo guadagno assicurato, si fa ricorso a un conto testimone. Negli istituti di previdenza con primato dei contributi, l’aliquota di conversione applicabile deve essere iscritta nel regola- mento. Anche in questo caso, l’istituto deve garantire la rendita minima prescritta dalla legge. Il principio d’imputazione18 si applica al calcolo della rendita. Questo principio è tuttavia limitato dal momento che l’aliquota di conversione regolamenta- re deve basarsi su indicatori (come mortalità e interesse tecnico) che possano essere giustificati e si fondino su basi riconosciute. La prescrizione minima non è applicabile al settore sovraobbligatorio.
1.2.3 Meccanismi di solidarietà
I meccanismi di solidarietà vengono mantenuti. Di conseguenza, la stessa aliquota minima di conversione continua a essere applicata alle persone coniugate e alle persone non coniugate. Non si prevede di applicare al momento del pensionamento un’aliquota di conversione più elevata agli assicurati il cui decesso non dà diritto a una rendita al coniuge superstite. Il principio secondo il quale la stessa aliquota di conversione si applica agli uomini e alle donne all’età ordinaria di pensionamento rimane in vigore (possono esistere soluzioni transitorie diverse). Questo approccio è ragionevole dal momento che gli effetti di ridistribuzione determinanti si neutralizzano in ampia misura (le donne vivono più a lungo degli uomini, ma i beneficiari di rendite generano più prestazioni per le vedove che le beneficiarie di rendite per i vedovi). Il rapporto di ricerca pubblicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali nel febbraio del 2005 contiene maggiori informazioni sugli effetti di ridistribuzione nella previdenza professionale19. Vi si precisa che non si può dire a priori in che senso avverrà alla fine la ridistribuzione tra gli assicurati dei due sessi. Di conse- guenza, la proporzione del 70 per cento di uomini e del 30 per cento di donne presa in considerazione dal gruppo di lavoro per calcolare l’aliquota media non influisce sull’aliquota di conversione.
1.2.4 Nessun influsso sulle rendite in corso
Nelle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP20 si stabilisce espressamente che la riduzione dell’aliquota minima di conversione non influisce sulle rendite in corso. Questo principio vale anche per ogni nuova riduzione dell’aliquota minima di con- versione, che si applica solo ai nuovi beneficiari di rendite, ed appare anche nelle disposizioni transitorie relative alla modifica di legge qui proposta.
18 DTF 127 V 264 (cfr. FF 2003 5565).
19 Rapporto di ricerca n. 5/05 dell’UFAS‚ «Confronto tra l’AVS e la previdenza professio- nale (PP) dal profilo economico».
20 Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003, lett. a cpv. 1.
8698
Gli ultimi lavori legislativi hanno confermato questa protezione. L’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP (in combinato disposto con l’art. 5 LPP) enuncia espres- samente che l’importo della rendita al momento in cui nasce il diritto alla stessa è garantito, anche nel settore sovraobbligatorio.
1.2.5 Capitale di copertura e prestazioni d’uscita
Il progetto di legge comporta una modifica dell’aliquota minima di conversione. Non contiene tuttavia prescrizioni sul modo di calcolare il capitale di copertura delle rendite in corso o il capitale di copertura di un assicurato con il primato delle presta- zioni. Dal momento che le loro strutture sono diverse, le casse devono effettuare loro stesse questi calcoli. L’articolo 48 OPP 2 prevede che i passivi del bilancio devono essere valutati con- formemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 e che è determi- nante il rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale. Con- formemente al numero 4 delle raccomandazioni, i capitali di previdenza e le riserve tecniche devono essere valutati ogni anno secondo principi contabili riconosciuti21. Il tasso d’interesse tecnico, che serve per calcolare la riserva matematica delle ren- dite versate che figurano nel bilancio o il capitale di copertura per gli assicurati attivi con il primato delle prestazioni, è scelto dall’organo paritetico competente dell’isti- tuto di previdenza che si basa sul rapporto del perito in materia di previdenza profes- sionale. Conformemente alle direttive della Camera svizzera dei periti in materia di casse pensioni22, il tasso d’interesse tecnico deve essere stabilito dai periti in modo che, a lungo termine, sia ragionevolmente inferiore al rendimento effettivo del patrimonio e possa essere preservato su un lungo periodo.
1.2.6 Basi tecniche
1.2.6.1 Basi tecniche:
concetto di periodo e concetto di generazione L’aliquota di conversione è fondata su basi biometriche e sul tasso d’interesse tecnico. Le prestazioni di vecchiaia dipendono dall’avere di vecchiaia disponibile al momen- to del pensionamento. Se l’avere di vecchiaia viene versato, gli obblighi dell’istituto di previdenza cessano. Ciò nonostante, il legislatore dà la preferenza alla previdenza di vecchiaia sotto forma di versamento di rendite, come menzionato esplicitamente nell’articolo 37 capoverso 1 LPP. Oltre alle rendite di vecchiaia a vita, questo capita- le deve finanziare anche le rendite del coniuge, le rendite per gli orfani e le rendite per i figli. Questi tipi di rendite sono definiti in percentuale della rendita di vec- chiaia.
21 Cfr. le direttive tecniche DTA 2 del 1o luglio 2006 della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni/d/f). 22 Numero 7 del «Parere concernente il tasso d’interesse tecnico per gli istituti di previden- za» del 6 gennaio 2005 (www.kammer-pk-experten.ch/DE/Aktuell/05_techn%20zinssatz_d.pdf).
8699
La speranza di vita rimanente dei beneficiari di rendite è il parametro biometrico centrale delle basi tecniche e di conseguenza dell’aliquota di conversione. Queste basi contengono altri parametri biometrici, i cui effetti sono variabili: a. la probabilità di essere coniugato al momento del decesso; b. l’età media e la mortalità del coniuge superstite: c. la probabilità di risposarsi del coniuge superstite; d. la probabilità, per un beneficiario di rendita, di generare prestazioni per i figli e la durata media di riscossione di queste prestazioni. Le probabilità a e b sono le più importanti per l’aliquota di conversione rispetto alle probabilità c e d. Queste probabilità sono fissate in tabelle. Vi sono due tipi di tabelle di mortalità: le tabelle di periodo e le tabelle di generazione. Le tabelle di periodo rappresentano la probabilità di decesso dipendente dall’età di un effettivo di assicurati durante un determinato periodo di tempo («periodo»). In realtà la probabilità di decesso diminuisce continuamente. Per esempio, la probabili- tà di decedere di un uomo di 70 anni nel 2005 era inferiore a quanto non lo fosse nel
2000 e nel 2010 sarà probabilmente ancora più bassa. Le tabelle di periodo non
tengono conto dell’aumento della longevità. Per poter disporre di un capitale di copertura adeguato al fenomeno devono essere costituite riserve tecniche a garanzia del maggior numero di rendite che dovrà essere versato. Le tabelle di periodo tengono «unicamente» conto dei rischi registrati nell’ambito di un gruppo di assicurati su un determinato periodo di osservazione o sino a un certo punto di osservazione estrapolato e non dei rischi futuri di una generazione vivente. Di conseguenza, le basi tecniche e l’aliquota di conversione non integrano alcuna ipotesi – sotto forma di modelli matematici – sulla mortalità futura di una persona assicurata che oggi ha 65 anni. Su questa base, quando vi sono cambiamenti in materia di rischio (per esempio un’accelerazione o un rallentamento della diminu- zione della mortalità) gli istituti intervengono adeguando le riserve in funzione dell’aumento della longevità effettivamente osservato o eventualmente estrapolato. Le tabelle di generazione rappresentano i rischi di un’intera generazione, cioè di tutte le persone nate nello stesso anno. Al contrario di quanto accade per i calcoli basati sul concetto di periodo, l’aliquota di conversione calcolata secondo il concetto di generazione tiene conto dell’aumento di longevità secondo l’anno di nascita. Se le ipotesi di partenza si rivelano esatte non sono quindi necessari riserve o finanzia- menti supplementari. Le assicurazioni sulla vita utilizzano le tabelle di generazione della tariffa d’assi- curazione collettiva 1995 (GRM/GRF 95) e la più recente tabella ASA 1996–2000, mentre molti istituti di previdenza autonomi fanno riferimento alle tabelle di periodo della Cassa federale di assicurazione (CFA 2000). Viene utilizzata anche la tabella della Cassa di assicurazione della Città e del Cantone di Zurigo (VZ 2000). Le più recenti di queste tabelle (LPP 2000 e LPP 2005), fondate sulle osservazioni di grandi istituti di previdenza autonomi, consentono di conoscere e utilizzare velocemente le basi tecniche che riflettono le probabilità caratteristiche nelle imprese private di una certa importanza.
8700
La tabella 1 presenta le differenze tra queste tabelle23. Questi scarti sono dovuti anche al fatto che i gruppi di persone non sono identici. Si può ad esempio mettere in parallelo tutta la popolazione maschile svizzera di età superiore ai 65 anni (Uffi- cio federale di statistica [UST]) e l’effettivo dei beneficiari di rendite CFA e VZ, cioè gli ex impiegati delle amministrazioni pubbliche. Le tabelle GRM24 e ASA delle assicurazioni sulla vita indicano le mortalità dei beneficiari di rendite delle piccole e medie imprese. Le tabelle «LPP» presentano un ampio ventaglio. Si osser- va che le speranze di vita che figurano nelle diverse tabelle di periodo si situano entro un margine relativamente ristretto se riferite allo stesso momento. Basandosi sull’esperienza di lunga durata, si suppone che la mortalità continuerà a diminuire.
Tabella 1 Speranza di vita secondo le diverse tabelle di mortalità
Uomini di 65 anni Speranza di vita senza Speranza di vita con Aliquota ipotesi riguardanti il futuro ipotesi riguardanti di conversione (concetto di periodo) il futuro (concetto di generazione)
CFA 2000/4 %* 17,92 anni – 2000 18,97 anni 6,92 % (senza) VZ 2000/4 % 17,30 anni – 2000 18,39 anni 7,07 % (senza) LPP 2000/4 % 17,76 anni – 2000 18,84 anni 6,96 % (senza) LPP 2005/4 %25 17,90 anni – 2001, 5** 6,93 % (senza) GRM 1995/3,5 % 18,42 anni – 2003 20,47 anni 5,835 % (con) ASA 1996–2000 3,5 % 16,90 anni – 1998 19,30 anni 6,19 % (con) UST 2002 17,4 anni26 – 2002 18,3 anni UST 1995 (generazione 1938) * Estrapolazione dall’anno intermedio del periodo d’osservazione fino al 2000; le cifre divergono leggermente dai dati originali. ** Rispetto a LPP 2000 il punto intermedio delle osservazioni è spostato di un anno e mezzo.
I dati più recenti pubblicati da «LPP» e UST non consentono di ipotizzare cambia- menti di tendenza di alcun segno della speranza di vita. Rispetto a LPP 2000, la rilevazione LPP 2005, che si basa sui dati degli anni 1999–2004, registra un calo della speranza di vita delle donne (da 21,09 a 20,98 anni), ma un aumento della speranza di vita delle vedove (da 21,09 a 21,19 anni) e degli uomini (da 17,76 a 17,90 anni). Va inoltre osservato che rispetto alla rilevazione LPP 2000 il punto intermedio dei dati considerati è più recente di appena un anno e mezzo: i dati offerti da LPP 2005 devono dunque essere valutati con un certo distacco. Dal seguente grafico dell’Ufficio federale di statistica si può constatare che su brevi periodi di osservazione (di anno in anno) vi sono forti oscillazioni. Sull’arco di cinque anni (2000–2005) invece la tendenza alla crescita della speranza di vita è
23 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 2.1 e 7, e allegato.
24 Abbreviazione del tedesco «Gruppenversicherung, Rentenversicherung (ohne Kapitalver- sicherung), Männer» (i dati riguardano gli uomini e provengono dalle assicurazioni collet- tive e dalle assicurazioni di rendita).
25 Pubblicata nel dicembre del 2005.
26 Risultato annuale.
8701
chiaramente rilevabile: la speranza di vita degli uomini di 65 anni è passata da 17,0 a 18,1 anni, quella delle loro coetanee da 20,7 a 21,6. Grafico 4 Evoluzione della speranza di vita 1981–2005 (UST)
24
22
Speranza Speranza di vita vita dei 65enni 20
dei 65 anni 18 Uomini Donne 16
14
12
10 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20
Spetta al perito in materia di previdenza professionale scegliere le tabelle sulle quali basare i suoi calcoli attuariali e la determinazione dell’aliquota di conversione rego- lamentare27 e proporle all’organo paritetico competente. Deve tuttavia tener conto dei valori che riflettono al meglio le caratteristiche dell’istituto di previdenza. A questo scopo, non esiste una tabella valida per tutti gli istituti di previdenza. Nel nostro parere relativo alla mozione del 22 marzo 2002 «Aliquota di conversione. Nuovo metodo di rilevamento statistico»28, anche noi affermiamo che l’applicazione di basi uniformi non è opportuna. Scegliendo le basi tecniche, il perito decide nel frattempo se tiene conto della morta- lità di un periodo senza la mortalità prevista per il futuro (tabella di periodo) o se tiene conto della mortalità di una generazione (di un anno di nascita) includendovi la mortalità prevista per il futuro (tabella di generazione).
27 A condizione che nel settore obbligatorio sia rispettata l’aliquota minima di conversione stabilita nella legge.
28 La mozione 02.3160 Egerszegi-Obrist è stata accolta sotto forma di postulato
dal Consiglio nazionale il 21 giugno 2002.
8702
Se si sceglie il concetto di periodo, in base all’evoluzione della speranza di vita occorre aumentare costantemente il capitale di copertura costituito sulla base della tabella di periodo per garantire le rendite. Nella prassi, a tale scopo si costituiscono riserve tecniche che ammontano nella maggior parte dei casi allo 0,5 per cento del capitale di copertura all’anno o al 5 per cento sull’arco di 10 anni. In passato queste riserve si sono rivelate sufficienti. Dal momento che la tabella di periodo è sostituita da una nuova tabella ogni 10 anni circa (è il caso sinora delle tabelle CFA e VZ), queste riserve sono state sciolte dopo 10 anni per adeguare il capitale di copertura ai nuovi valori. Supponendo che la mortalità continui a diminuire, occorre costituire in permanenza riserve tecniche per disporre di fondi a sufficienza per adeguare il capitale di previdenza quando vengono pubblicate le nuove tabelle. Grazie all’anda- mento estremamente favorevole dei mercati finanziari, negli anni Novanta queste riserve hanno perlopiù potuto essere finanziate senza grossi problemi con i redditi sul patrimonio. Se il perito sceglie una tabella di periodo aggiornata a intervalli più ravvicinati (come «LPP» e ora anche «VZ»29), l’adeguamento dei capitali di copertura può aver luogo più rapidamente, tenendo meglio conto della situazione nella costituzione delle riserve. L’estensione del numero di basi tecniche e l’accesso più rapido ai nuovi dati consentono di coprire più rapidamente gli scarti e di farvi fronte costi- tuendo, se necessario, più rapidamente riserve supplementari. La modifica delle aliquote di conversione regolamentari in questo periodo – rispettando le disposizioni legali – è di competenza dell’istituto di previdenza. Il fatto che, nel settore sovrabbligatorio, le assicurazioni sulla vita abbiano utilizzato e utilizzino aliquote di conversione notevolmente diverse rispetto agli istituti di previdenza si spiega da un lato con ipotesi divergenti per quanto concerne le pro- spettive di rendimento del patrimonio. Le assicurazioni sulla vita devono inoltre applicare il concetto di generazione dal momento che non possono prevedere alcun finanziamento posteriore e quindi alcuna componente di solidarietà. Per tale motivo applicano un interesse tecnico del 3,5 per cento, il che corrisponde altresì a una prospettiva di rendimento del 3,5 per cento. In compenso, gli istituti di previdenza cosiddetti autonomi applicano in generale il concetto di periodo, spesso con un interesse tecnico del 4 per cento, il che corrisponde a una prospettiva di rendimento di circa il 4,5 per cento. In ogni caso, sempre più istituti di previdenza del settore sovraobbligatorio (casse mantello), in applicazione del principio di imputazione, hanno introdotto un’aliquota di conversione inferiore a quella prescritta legalmente. La tabella qui di seguito30 illustra queste differenze sull’esempio dell’aliquota di conversione applicata da alcune società d’assicurazione sulla vita a partire dal 1o gennaio 2004:
29 La pubblicazione di VZ 2005 è prevista per la fine del 2006.
30 Beat Müller, «Entzauberung des LPP-Umwandlungssatzes» (Demistificazione
dell’aliquota di conversione LPP), NZZ, 30 settembre 2003.
8703
Tabella 2 Scarti possibili tra le aliquote di conversione degli istituti di previdenza autonomi e quelle delle assicurazioni sulla vita
Uomini di 65 anni:
Aliquota di conversione secondo CFA 2000/4 % 6,989 % (concetto di periodo) Supplemento per le spese –0,117 punti % Tasso tecnico del 3,5 % invece che del 4,0 % –0,351 punti % Probabilità di decesso divergenti –0,686 punti % (tabella di generazione invece di tabella di periodo) Aliquota di conversione secondo KT 95, 3,5 % 5,835 % (concetto di generazione)
Il confronto tra la tabella di periodo e la tabella di generazione va quindi visto nell’ambito delle diverse leggi sulla previdenza professionale (LPP) e le assicura- zioni sulla vita (LAssV/LSA31).
1.2.6.2 Basi tecniche della 1a revisione LPP
Le basi tecniche scelte al momento della 1a revisione LPP per fissare l’aliquota di conversione del 6,8 per cento per il 2015 risultavano da una proiezione dei dati delle casse autonome (CFA, VZ e infine anche LPP), con l’integrazione nel calcolo delle aliquote di conversione degli uomini all’età di 65 anni in ragione del 70 per cento e di quelle delle donne (sempre a 65 anni) in ragione del 30 per cento. Le rendite del coniuge che sono servite al calcolo ammontavano al 60 per cento delle rendite di vecchiaia e le rendite per gli orfani e i figli al 20 per cento.
1.3 Necessità dell’adeguamento dell’aliquota minima
di conversione
1.3.1 Osservazioni preliminari
Il nuovo adeguamento dell’aliquota di conversione non è dovuto principalmente all’evoluzione dei dati biometrici, bensì all’interesse tecnico. La 1a revisione LPP ha già tenuto conto dell’evoluzione biometrica con la riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento entro il 2015. In com- penso, l’interesse tecnico del 4 per cento e la prospettiva di rendimento del 4,5 per cento alla base di questa aliquota sono rimasti invariati.
31 Legge del 18 giugno 1993 sull’assicurazione vita (LAssV), RS 961.61, legge
del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), RS 961.01.
8704
Questo progetto ha quindi lo scopo principale di adeguare l’interesse tecnico dal momento che le prospettive di rendimento non sono più le stesse. La riduzione dell’interesse tecnico non comporta solo una revisione delle disposizioni transitorie in vigore (riduzione più rapida dell’aliquota di conversione al 6,8 % prevista dalla 1a revisione LPP), ma rende necessaria un’ulteriore riduzione di questa aliquota con la possibilità di un riesame legale. È importante distinguere tra il tasso d’interesse minimo, che si applica al risparmio nel sistema con primato dei contributi, e l’interesse tecnico, che svolge un ruolo chiave nel calcolo dell’aliquota di conversione. La determinazione del tasso di interesse minimo è flessibile; esso viene riveduto ogni due anni dal 1° gennaio 2003 e, se del caso, adeguato. I rendimenti sul capitale di vecchiaia – che rappresentano il terzo contributo nella fase di risparmio – seguono in tal modo l’evoluzione dei mercati finanziari. L’aliquota di conversione ha invece un effetto significativo a lungo termine, dal momento che le rendite di vecchiaia fissate al momento del pensionamento sono dovute per tutta la vita, e di conseguenza i parametri – tra cui l’interesse tecnico – sono fissi. Spetta agli istituti di previdenza garantire queste prestazioni a livello finanziario sapendo che non possono ridurle a posteriori. Per esse, l’aliquota di conversione è quindi un parametro importante. Se è troppo elevata a lungo termine o se il tasso d’interesse tecnico non può essere conseguito a lungo termine, c’è il pericolo che con il capitale di copertura delle rendite non si riescano più a versare le prestazioni e che le lacune debbano essere colmate ad esempio con prestazioni degli assicurati e dei datori di lavoro. Simili misure di risanamento risultano particolar- mente difficili soprattutto nel caso di istituti di previdenza che annoverano tra i loro assicurati un elevato numero di beneficiari di rendite. È importante che i beneficiari di rendite continuino ad aver fiducia nella previdenza professionale, dal momento che questo sistema è concepito in modo che essi non abbiano dubbi sul fatto che la loro rendita verrà versata integralmente. Per gli assicu- rati attivi, la questione dell’importo della rendita futura (o attesa) rimane invece aperta fino al pensionamento. Due fattori sono responsabili di questa incertezza: il tasso di remunerazione dell’avere di vecchiaia fino al momento del pensionamento e l’aliquota di conversione dell’avere di vecchiaia in rendita al momento del pensio- namento. Vista la variabilità dei tassi applicati all’avere di vecchiaia nella fase di costituzione del capitale, la stabilità dell’aliquota di conversione ha assunto maggiore importanza nella pianificazione della previdenza individuale. Se l’interesse tecnico fluttuasse tanto quanto il tasso di interesse minimo, l’aliquota di conversione varierebbe note- volmente, ciò che renderebbe ancora più difficile calcolare le future rendite e provo- cherebbe in particolare una disparità di trattamento tra le diverse classi d’età. Queste riflessioni sono alla base della determinazione e dell’applicazione dell’ali- quota minima di conversione. Qui di seguito sono illustrati i diversi parametri scelti, mentre il rapporto del gruppo di lavoro32 fornisce ulteriori dettagli.
32 N. 8.1.4 segg.
8705
1.3.2 Adeguamento dal 1° gennaio 2008
fino a raggiungere il 6,4 per cento il 1° gennaio 2011 Sulla base delle raccomandazioni del 27 ottobre 2005 della Commissione federale della previdenza professionale e delle nostre decisioni del 16 novembre 2005 e del 28 giugno 2006, l’aliquota di conversione sarà ridotta ulteriormente e velocemente al 6,4 per cento. La modifica della legge entrerà verosimilmente in vigore al più presto il 1° gennaio
2008. Di conseguenza, non è possibile accelerare la riduzione delle aliquote di
conversione per anno di nascita e per sesso prima di allora. Fino al 31 dicembre 2007, queste aliquote saranno definite dalla disposizione transitoria in vigore (2007: uomini 7,10 %, donne 7,15 %). Solo dopo questa data la riduzione potrà aver luogo più velocemente, per raggiungere l’obiettivo del 6,4 per cento già il 1° gennaio 2011. La tabella qui di seguito presenta le quattro tappe previste per raggiungere la nuova aliquota minima di conversione del 6,4 per cento se l’adeguamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2008. Si vede che la soglia del 6,8 per cento viene già superata nel
2009 e che il tempo di attuazione previsto è ridotto della metà.
Per gli uomini l’età ordinaria di pensionamento considerata è di 65 anni, per le donne di 64 fino al 2008 e di 65 a partire dal 2010 (se ne presume l’adeguamento nella LAVS33 e si tralascia quindi il 2009). Tabella 3 Ritmo di adeguamento
U D
2005 7,15 7,20 2006 7,10 7,20 2007 7,10 7,15 2008 6,90 6,90 2009 6,75 2010 6,55 6,65 2011 6,40 6,40
Anche se non si sa ancora come evolverà l’età ordinaria di pensionamento AVS delle donne, nella modifica di legge proposta si parte dal presupposto che l’aliquota di conversione del 6,4 per cento verrà applicata contemporaneamente a uomini e donne con un’età ordinaria di pensionamento identica per la classe 1946 e quindi a partire dal 2011 (1946 + 65). Il grafico 5 consente di fare un confronto tra l’aliquota minima di conversione pro- posta e il disciplinamento attuale.
33 Cfr. l’art. 21 cpv. 1 LAVS del disegno previsto dall’11a revisione dell’AVS (nuova versione) primo messaggio del 21 dicembre 2005, FF 2006 1823 segg.
8706
Grafico 5 Confronto fra la variante proposta (VP) e il disciplinamento vigente (DV)
7.20
7.10
7.00
6.90
DV uomini 6.80 VP uomini DV donne 6.70 VP donne
6.60
6.50
6.40
6.30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.3.3 Basi di calcolo della nuova aliquota di conversione
minima del 6,4 per cento nel 2011
1.3.3.1 Basi tecniche:
tabella di periodo estrapolata LPP 2000 Come abbiamo indicato nel numero 1.2.6.1, non si prevede di stabilire basi tecniche uniformi per tutta la Svizzera. Conformemente al rapporto del gruppo di lavoro e considerata la loro immutata attualità, per il calcolo dell’aliquota minima di conver- sione del 6,4 per cento ci si è riferiti alle basi tecniche della tabella «LPP 2000»34. Questa tabella è stato pubblicata nel dicembre 2002 e raccoglie i dati di dodici istituti di previdenza autonomi che assicurano il personale di imprese private. Come mostra la tabella 1, le longevità della tabella LPP 2000 si situano tra quelle della tabella CFA 2000 e quelle della tabella VZ 2000. Com’è il caso anche per queste due tabelle, le basi della tabella LPP 2000 non contengono né margine di sicurezza né spese amministrative. Alle basi di LPP 2000 nel dicembre 2005 sono seguite quelle di LPP 2005. Poiché però le estrapolazioni delle due basi per i prossimi anni sono praticamente identiche, le basi di calcolo utilizzate dal gruppo di lavoro (LPP 2000) possono ancora essere considerate valide. La nuova aliquota minima di conversione è quindi fondata sui dati di base biometrici osservati tra il 1999 e il 2001 ed estrapolati fino al 2011.
34 Fonte: Hewitt/Libera.
8707
Sono inoltre prese in considerazione rendite del coniuge e rendite per orfani e per i figli equivalenti rispettivamente al 60 e al 20 per cento della rendita di vecchiaia. La proporzione del 70 per cento di uomini e del 30 per cento di donne adottata in occasione della 1a revisione LPP è stata mantenuta e i dati a partire dal 2009 si basano su un’età di pensionamento di 65 anni per uomini e donne. Dal momento che i calcoli sono fondati sulle tabelle «LPP», il concetto di periodo ben noto agli istituti di previdenza autonomi rimane valido. Analogamente, non viene abolito l’obbligo di costituire riserve tecniche per tener conto della crescita della speranza di vita. Poiché anche in futuro queste riserve dovranno essere finan- ziate con il reddito degli investimenti patrimoniali e non mediante contributi dei salariati e dei datori di lavoro, il tasso d’interesse tecnico su cui si fonda l’aliquota minima di conversione sarà ora fissato in maniera che tra le prospettive di rendimen- to ed il tasso d’interesse tecnico vi sia un margine (di rendimento) di 0,5 punti percentuali per la loro copertura. In questo margine sono compresi anche i costi del settore delle rendite come i costi amministrativi e le spese per il fondo di garanzia. Il mantenimento del concetto di periodo segue una decisione presa dal Consiglio nazionale durante le deliberazioni sulla 1a revisione LPP. La Camera bassa aveva in effetti respinto una proposta35 che chiedeva che l’aliquota minima di conversione tenesse conto dell’evoluzione futura della speranza di vita degli assicurati genera- zione dopo generazione.
1.3.3.2 Interesse tecnico del 3,35 per cento
(prospettiva di rendimento del 3,85 per cento) Il grafico 6 mostra l’evoluzione del tasso di interesse tecnico sino al 2011. L’età ordinaria di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 65 anni per le donne a partire dal 200936.
35 Proposta Schmied Walter, verbale della sessione speciale del Consiglio nazionale, 16 aprile 2002. 36 Nel 2005, l’età ordinaria di pensionamento delle donne è fissata a 64 anni (cfr. art. 62a cpv. 1 OPP 2, versione del 18 agosto 2004).
8708
Grafico 6 Variante proposta – Interesse tecnico (IT)
4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 3.90 IT uomini 3.80 IT donne 3.70 IT misto 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Se l’aliquota di conversione è del 6,4 per cento a partire dal 2011, il rendimento annuale del patrimonio deve essere del 3,85 per cento in media. Se si deduce lo 0,5 per cento per la riserva tecnica, il tasso d’interesse tecnico ammonta al 3,35 per cento.
1.4 Studio dettagliato dell’interesse tecnico
1.4.1 Riflessioni sull’interesse tecnico
Il prospettato rendimento del patrimonio costituisce la base per il calcolo dell’inte- resse tecnico. Dal momento che non è possibile fare una previsione garantita del rendimento del capitale in futuro, l’interesse tecnico deve fondarsi sull’esperienza e su considerazioni di principio concernenti l’evoluzione futura dell’inflazione e il tasso di interesse reale, considerazioni la cui pertinenza sarà nota solo al momento in cui sarà stata versata l’ultima rendita. Dal momento che il rendimento dev’essere prevedibile e realizzabile a lungo termine (valido per tutta la durata di riscossione della rendita da parte dell’assicurato e in seguito del coniuge superstite), l’interesse tecnico non può essere basato sui corsi giornalieri, ma deve fondarsi su valori medi. Il periodo considerato e le variabili di riferimento devono essere selezionate con cura (universo d’investimento). Non devono essere prese in considerazione né le fasi di aumento marcato né le fasi di recessione. La tabella qui di seguito37 mette in evidenza gli effetti sull’aliquota di conversione della riduzione dell’interesse tecnico. Una riduzione dello 0,5 per cento abbassa
37 Rapporto del gruppo di lavoro, allegato 2.
8709
l’aliquota di conversione dello 0,35 per cento circa e una riduzione dell’1 per cento dello 0,7 per cento circa. Tabella 4 Rapporto tra l’interesse tecnico e l’aliquota di conversione
LPP 2000 2000 2005 2005 2011 2015
65 anni 64 anni 65 anni 65 anni 65 anni
Uomini 4% 6,96 6,87 6,78 6,72 Donne 4% 7,18 6,90 7,09 6,98 6,91 U70 %/D30 % 4% 7,03 6,88 6,94 6,84 6,78
Uomini 3,5 % 6,62 6,53 6,44 6,38 Donne 3,5 % 6,84 6,56 6,75 6,65 6,58 U70 %/D30 % 3,5 % 6,69 6,54 6,60 6,50 6,44
Uomini 3,0 % 6,28 6,20 6,10 6,04 Donne 3,0 % 6,51 6,23 6,42 6,31 6,24 U70 %/D30 % 3,0 % 6,35 6,21 6,27 6,16 6,10
1.4.1.1 Situazione attuale: tasso d’interesse a basso rischio38
L’interesse tecnico è un parametro che incide sul calcolo dell’aliquota minima di conversione e si fonda sul rendimento dei prestiti pubblici. L’importo dell’interesse è un indice della solvibilità del debitore e della fiducia degli investitori nella sua capacità di onorare i suoi impegni. La Confederazione è il migliore debitore possi- bile, tanto che non è necessaria una maggiorazione per il rischio dovuto alla cattiva qualità del debitore né una maggiorazione per il rischio di cambio. Dal momento che non abbiamo alcuna certezza riguardo al futuro, i dati determinan- ti per la decisione sono i dati storici, assieme alle previsioni macroeconomiche e finanziarie. Occorre dare importanza non solo ai rendimenti nominali effettivi, ma anche alle loro fluttuazioni. Dal momento che l’inflazione incide sui tassi d’interesse a basso rischio, occorre tenerne conto. Per quanto concerne l’orizzonte di investi- mento, in un istituto di previdenza non servono come riferimento i tassi d’interesse di cassa a breve termine ma i tassi a lungo termine. Teniamo quindi conto del tasso d’interesse di cassa con scadenza a 10 anni. Un’analisi a lungo termine della Banca nazionale è già servita come base per i lavori preparatori che hanno portato alla LPP. Essa indicava un rendimento a basso rischio del 4,3 per cento per il periodo 1915–1944 e del 3,8 per cento per il periodo 1945–1979. Il rendimento è stato del 4,0 per cento per il periodo totale 1915–1979, mentre l’inflazione è risultata del 2,9 per cento. La Banca nazionale ha messo a disposizione una serie temporale dal 1972 ai giorni nostri. È riprodotta nella tabella seguente.
38 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.1.4.1.
8710
Tabella 5 Dati storici
Dati storici (valori medi in % l’anno) 1972–1985 dal 1972 dal 1985 dal 1997
Crescita nominale* 5,85 4,40 3,40 2,20 Crescita reale* 1,10 1,35 1,45 1,45 Inflazione* 4,75 3,05 1,95 0,75 Tasso reale a 10 anni** 0,10 1,40 2,30 2,45 Tasso nominale a 10 anni 4,85 4,45 4,25 3,20 * Fino a metà 2004, ** Fino alla fine del 2004
Per il periodo 1972–1985, il rendimento medio delle obbligazioni della Confedera- zione con scadenza a 10 anni ha raggiunto il 4,85 per cento, dal 1972 al 2004 si è situato al 4,45 per cento e dal 1985 al 2004 al 4,25 per cento. I valori per il periodo dal 1997 a oggi sono nettamente inferiori. Questo periodo è caratterizzato da un forte calo dell’inflazione e, di conseguenza, da una riduzione del tasso di interesse nominale a basso rischio. Si registra per questo periodo un’inflazione media dello 0,75 per cento e un rendimento nominale medio delle obbligazioni della Confedera- zione con scadenza a 10 anni del 3,20 per cento. Nel seguente grafico è raffigurata l’evoluzione dei tassi d’inflazione e dei tassi d’interesse delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a 10 anni negli ultimi anni. Grafico 7 Tassi d’inflazione e tassi d’interesse 1988–2005
8 Rendimento nominale
7 Rendimento reale
Tasso d'inflazione 6
5
Percentuale 4
3
2
1
0
-1 8 .8 9 .8 0 .9 1 .9 2 .9 3 .9 4 .9 5 .9 6 .9 7 .9 .98 .9 9 0 .0 1 .0 2 .0 3 .0 4 .0 5 .0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8711
Per fissare il tasso d’interesse tecnico, oltre ai valori sperimentali conta anche l’inflazione prevista a lungo termine. In questo contesto sono di grande importanza le prescrizioni legali per le banche centrali e la crescente indipendenza delle banche nazionali. La Banca nazionale svizzera è incaricata di garantire la stabilità dei prezzi grazie alla sua politica monetaria e sulle divise (art. 5 cpv. 1 della legge del 3 ottobre 200339 sulla Banca nazionale). Essa ritiene che vi sia stabilità dei prezzi con un aumento inferiore al 2 per cento l’anno dell’indice svizzero dei prezzi al consumo e a questo proposito fa riferimento alla politica monetaria applicata dal 1999 e alle buone esperienze fatte al riguardo. Per lottare contro l’inflazione, i garanti della stabilità dispongono attualmente di migliori strumenti e di modelli orientati al futu- ro, dal momento che in questo settore sono stati fatti grandi progressi scientifici. Il mondo delle banche centrali presenta oggi un coordinamento e una trasparenza molto più evidenti che in passato. Questo non esclude del tutto rallentamenti, crolli isolati e importanti deviazioni. Conoscendo gli effetti dell’inflazione sull’evoluzione dei tassi d’interesse, per fissare l’interesse tecnico ci si basa su un’evoluzione moderata dell’inflazione. È quindi sensato considerare come base un’inflazione futura dell’1,5 per cento, infe- riore alla media a lungo termine, ma superiore alla media eccezionalmente bassa di questi ultimi anni. Partendo dall’ipotesi che il tasso di interesse reale conseguente si situerà tra il 2 e il 2,25 per cento (il che è piuttosto ottimistico vista la situazione recente degli interessi sul mercato e i premi di rischio generalmente bassi, ma infe- riore al tasso medio registrato dal 1985 e a quello registrato dal 1997), si può preve- dere un tasso di interesse nominale del 3,50–3,75 per cento. I tassi d’interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a 10 anni, in crescita dall’inizio del 2006, confermano queste aspettative (se la tendenza durerà), ma sono ancora inferiori a questi valori40. Questo tasso d’interesse a basso rischio, confermato dal confronto con i mezzi mobili e i tassi forward alla fine di agosto del 200441, è la base ed un importante elemento del calcolo dell’interesse tecnico. A fine giugno 2006, la media mobile dei tassi d’interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a
10 anni ammontava al 3,12 per cento42.
1.4.1.2 Margine di sicurezza o supplemento di rendimento
Il gruppo di lavoro presenta tre varianti: tasso di interesse a basso rischio senza modifiche, con margine di sicurezza e con supplemento di rendimento. La variante con tasso d’interesse a basso rischio con margine di sicurezza si fonda sulla necessità di una riduzione del tasso dello 0,25 per cento, che consente di atte- nuare i rischi di perdite dovuti alle fluttuazioni dei mercati dei capitali, agli impegni di assicurazione e ad altri rischi (come la differenza di scadenze tra gli investimenti e gli impegni di assicurazione, la migrazione di effettivi parziali a un momento inopportuno ecc.). Questa variante intende inoltre ridurre la probabilità di una soli-
39 LBN, RS 951.11, in vigore dal 1o maggio 2004.
40 Livello massimo provvisorio per il 2006: 2,908 % (il 12 maggio).
41 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.1.4.1.
42 BNS, media mobile luglio 1996 – giugno 2006.
8712
darietà degli assicurati verso i beneficiari di rendite, come è il caso se l’interesse tecnico è durevolmente superiore ai rendimenti realizzati sugli investimenti. Nella variante con tasso d’interesse a basso rischio con supplemento di rendimento, si tiene conto dei rendimenti non solo dei titoli di Stato, ma anche di altri investi- menti usuali del mercato. Questo calcolo parte tuttavia da un’ipotesi moderata, vale a dire una parte di azioni e una parte di valori immobiliari (12 % ciascuna) inferiori a quelle del portafoglio medio di un istituto di previdenza. Il fatto di partire da una base di rendimento più ampia per calcolare il tasso tecnico comporta un supplemen- to di rendimento dello 0,4 per cento43. Questo supplemento di rendimento è calcola- to con prudenza e non si fonda su dati storici, dal momento che il rendimento delle azioni negli anni Novanta è stato notevolmente trainato da un aumento dei corsi. Invece di un supplemento di rendimento storico di quasi il 4 per cento, si prende come base un supplemento del 2,5 per cento per le azioni e dello 0,8 per cento per gli investimenti immobiliari (12 % × 2,5 % + 12 % × 0,8 % = 0,4 %). Il riferimento al valore reale tiene conto dell’universo d’investimento effettivo degli istituti di previdenza. Integrando il rendimento di altri investimenti nel calcolo dell’interesse tecnico, si prescrive agli istituti di previdenza un obiettivo di rendi- mento che corrisponde a una strategia di investimento che si avvicina alla ripartizio- ne adeguata dei rischi richiesta dall’articolo 50 OPP 2, in combinato disposto con l’articolo 71 LPP, e in particolare di destinare i loro fondi a diverse categorie di investimenti, regioni e settori economici. La terza soluzione proposta dal gruppo di lavoro è la variante con tasso d’interesse a basso rischio senza margine di sicurezza né supplemento. Essa postula che non è necessario tener conto di un margine aggiuntivo se si parte da un tasso d’interesse a basso rischio, dal momento che l’esposizione al rischio è già limitata a sufficienza. D’altro canto occorre evitare che gli istituti di previdenza debbano optare per inve- stimenti più volatili a causa di un supplemento di rendimento. Le proposte del gruppo di lavoro – calcolate per il 2015 – hanno prospettive di rendimento che si situano tra il 3,35 e il 4 per cento. Tenuto conto del margine necessario di 0,5 punti per compensare il calo di mortalità e le spese amministrative, si ottengono un tasso tecnico situato tra il 2,85 e il 3,5 per cento e un’aliquota mini- ma di conversione tra il 6,0 e il 6,4 per cento. La riduzione prevista dell’aliquota di conversione entro il 2011 presuppone, confor- memente al numero 1.3.3.2, una riduzione progressiva del tasso d’interesse tecnico dal 4,4 (2005) al 3,35 per cento (2011) in ragione di un rapporto uomini/donne di 70 a 30. Nel 2011 quindi il tasso d’interesse tecnico alla base dell’aliquota minima di conversione rientrerà nei margini proposti dal gruppo di lavoro (2,85–3,5 %). Il tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento (complessivo di uomini e donne nella proporzione citata) è fondato su un tasso d’interesse tecnico del 3,44 per cento (quindi vicino al limite superiore della proposta del gruppo di lavoro) per gli uomini e del 3,14 (dunque di poco inferiore al valore medio della proposta) per le donne (età ordinaria di pensionamento considerata: 65 anni). Se il tasso di conversione minimo del 6,4 per cento è mantenuto fino al 2014, l’interesse tecnico sul quale si fonda aumenta di nuovo al 3,42 per cento o, in altre parole, a una previsione di rendimento del 3,92 per cento, non lontana dal limite superiore del margine previsto dal gruppo di lavoro, il che equivale a un tasso
43 Rapporto del gruppo di lavoro, n. 8.1.4.3.2.
8713
d’interesse a basso rischio di circa il 3,5 per cento con un aumento di rendimento dello 0,4 per cento. Per contro, se il tasso di conversione minimo fosse ridotto al 6,0 per cento in occasione del prossimo riesame, si raggiungerebbe il limite inferiore previsto dal gruppo di lavoro (tasso tecnico del 2,85 %, rispettivamente rendimento del 3,35 %). In questo caso e tenuto conto di ipotesi di rendimento invariate, la base sarebbe un tasso d’interesse a basso rischio con margine di sicurezza, quindi un tasso di interesse completamente sicuro. La questione della scelta tra queste due varianti, quindi della scelta del metodo utilizzato, si porrà solo nel 2009, al momento del riesame in vista della definizione delle aliquote di conversione applicabili a partire dal 2012. Da quanto precede emerge che per fissare il tasso d’interesse tecnico non è stata considerata l’evoluzione di alcun indice. Si sarebbe potuto per esempio utilizzare l’indice Pictet LPP 93 con una quota d’azioni di circa il 25 per cento. La sua evolu- zione dall’introduzione (inizio gennaio 1985) alla fine di luglio 2006, con un rendi- mento annuale medio del 6,21 per cento, potrebbe fungere da termine di confronto virtuale o addirittura da riferimento per i possibili redditi patrimoniali. Le insuffi- cienze di copertura hanno tuttavia dimostrato che il mondo virtuale degli indici e il mondo reale delle casse pensioni possono divergere anche notevolmente. Si trattava piuttosto di trovare – almeno come valore di partenza determinante – un valore di riferimento non strutturato, trasparente, accessibile al pubblico e adatto ad essere impiegato per prevedere almeno in embrione le grandi linee dell’evoluzione. La base non è dunque la performance delle obbligazioni di cassa a dieci anni della Confede- razione, ma il loro rendimento (tassi d’interesse). Va inoltre detto chiaramente che le categorie patrimoniali su cui è fondato il valore di riferimento (tasso d’interesse a basso rischio più supplemento) non devono essere fraintese come regole di distribu- zione degli investimenti per gli istituti di previdenza né possono sostituire le prescri- zioni in materia di bilancio (bilancio ai valori di mercato).
1.5 Aliquota minima di conversione per le rendite
di invalidità Secondo l’articolo 24 capoverso 3 LPP, la rendita di invalidità è basata sull’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita e sulla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi. Per trasformare in rendita il capitale di vecchiaia stimato, si applica un’aliquota legale del 6,8 per cento. La lettera b delle disposizioni transitorie della 1a revisione LPP prevede che siano applicate aliquote di conversione diverse per gli assicurati della generazione di transizione (anni di nascita dal 1940 al 1949, cfr. le disposizioni applicabili agli uomini e alle donne nell’OPP 2). Il metodo di calcolo rimane invariato, ma l’aliquota minima di conversione è fissata questa volta al 6,4 per cento applicando le aliquote modificate alla generazione di transizione.
8714
1.6 Prossimo riesame
1.6.1 Rapporto secondo l’attuale disciplinamento:
ogni dieci anni, per la prima volta nel 2011 Secondo l’articolo 14 capoverso 3 LPP, in vigore dal 1o gennaio 2005, il nostro Collegio presenta almeno ogni dieci anni, dal 2011, un rapporto per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Questa norma, introdotta dal Consi- glio nazionale, esige un primo rapporto nel 2011. Il rapporto doveva tener conto delle nuove basi tecniche (CFA/VZ) disponibili a quel momento. Visto che i nuovi dati saranno disponibili a intervalli più ravvicinati, non è più necessario vincolare la redazione del rapporto all’esistenza di queste nuove basi.
1.6.2 Rapporto secondo il nuovo disciplinamento:
prima del raggiungimento del tasso del 6,4 per cento (la prima volta nel 2009) È opportuno mantenere la disposizione legale che esige la presentazione di un rap- porto entro un termine prescritto. Secondo il disciplinamento vigente, che prescrive un nuovo rapporto nel 2011, un nuovo adeguamento dell’aliquota minima di conver- sione nell’ambito della procedura legislativa sarebbe possibile solo nel 2013 o nel 2014. Il termine per la presentazione del prossimo rapporto deve tuttavia essere fissato in modo che il legislatore possa esaminare l’aliquota minima di conversione del 6,4 per cento prima che questo valore sia raggiunto. In tal modo, il legislatore può valutare tempestivamente se il tasso può essere lasciato invariato, se occorre un’ulteriore riduzione o se si impone eventualmente addirittura un aumento. A tal fine, il nostro Collegio redigerà il rapporto già nel 2009. Oltre l’evoluzione dei dati biometrici, occorre osservare in modo particolare quella dei mercati finanziari. Si tratta di esaminare se il tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento, rispettivamente il previsto rendimento del 3,85 per cento, che attual- mente risulta ottimistico, sia ancora realistico tenuto conto dell’evoluzione della situazione. Il rapporto del gruppo di lavoro dovrà essere aggiornato e messo a dispo- sizione del Consiglio federale e del Parlamento affinché possano prendere una decisione riguardo al mantenimento dell’aliquota minima di conversione del 6,4 per cento. Mantenere la possibilità di svolgere un nuovo esame entro un termine relativamente breve è tanto più opportuno, in quanto il tasso d’interesse tecnico del 3,35 per cento e la prospettiva di rendimento del 3,85 per cento si fondano su medie che non tengo- no sufficientemente conto dei tassi d’inflazione bassi e dei rendimenti delle obbliga- zioni di conseguenza modesti (salvo che non si manifesti una ripresa). La congiuntu- ra economica e il contesto finanziario non permettono di delineare una tendenza chiaramente definita per i tassi obbligazionari. Le prospettive di rendimento, che hanno comportato una revisione più rapida del- l’aliquota minima di conversione, sono rimaste contenute anche dopo la redazione del rapporto del gruppo di lavoro (terminato nel novembre 2004). Il tasso d’interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni si è ulteriormente indebolito a partire dalla fine del 2004. Se con l’1,80 per cento del
8715
22 settembre 2005 sia stata effettivamente toccata la soglia più bassa e se la curva dei tassi di interesse44, tendente al rialzo dall’inizio del 2006, manterrà il suo anda- mento o tornerà ad appiattirsi, è questione controversa. Mentre i tassi d’interesse nel 2005 erano calati, l’indice azionario (SPI) aveva registrato un aumento di oltre il
30 per cento45 ed anche le borse europee avevano fatto segnare tassi di crescita
superiori alla media. La performance dei mercati azionari americani era invece stata molto debole46. Nel 2006 l’andamento delle borse svizzere sta mostrando il suo aspetto volatile; dopo aver registrato valori negativi a metà dell’anno, l’indice SPI è ora in forte crescita47. La Banca centrale americana, che dal luglio del 2004 aveva deciso diciassette aumenti consecutivi dei tassi guida48, ha interrotto gli aumenti. La disoccupazione nello spazio UE continua a pesare sulle finanze pubbliche, dove l’invecchiamento della popolazione si fa sempre più sentire nei budget statali. L’indebitamento pubblico dei principali Paesi dell’Unione europea ha raggiunto proporzioni tali che i limiti del Patto di stabilità hanno dovuto essere allentati. Il continuo, vertiginoso aumento del prezzo del petrolio49 potrebbe rincarare i costi di produzione, ridurre la domanda e rallentare la crescita economica mondiale (anche se meno rapidamente del previsto). In che misura e in che senso i tassi d’interesse saranno influenzati da questo contesto economico, non è dato prevedere. Non vi sono tuttora indizi di un aumento duraturo delle prospettive di rendimento che renderebbe inutile la riduzione dell’aliquota minima di conversione. In periodi di frequenti reazioni impreviste del mercato in cui le fluttuazioni econo- miche e finanziarie generano inquietudine, il legislatore chiamato a scegliere un’ali- quota minima di conversione durevole, adeguata al sistema di previdenza e confor- me a un ragionevole livello di sicurezza deve affrontare un compito difficile. Questa riflessione vale anche per i periodi in cui i pronostici sono favorevoli. Solo a poste- riori si può constatare fino a quando gli istituti di previdenza avrebbero potuto mantenere senza difficoltà l’aliquota di conversione del 7,2 per cento, aliquota rimasta (fortunatamente) invariata, anche quando, all’inizio degli anni Novanta il rendimento delle obbligazioni della Confederazione si aggirava sul 7 per cento o alla fine di tale decennio, quando le eccedenze raggiunsero livelli record al momento del boom della borsa.
44 Fonte: Banca nazionale svizzera, quaderni statistici mensili; stato il 30 dicembre 2005: 1,96%; il 12 maggio 2006: 2,91%; per confronto, stato alla fine di agosto 2004: 2,86 % (dati del rapporto del gruppo di lavoro). 45 Stato SPI il 30 dicembre 2005 5742 punti (2005 = + 35,6 %). Il 3 gennaio 2006 l’indice ha raggiunto di nuovo per la prima volta il livello record del 23 agosto 2000 (5770 punti). Nel 2005, l’indice Pictet LPP 93 ha registrato una performance di più 10,43 %. Per il periodo 1.1.2000–31.12.2005 è stata registrata una performance complessiva di + 22%; fabbisogno di rendimento complessivo per il tasso d’interesse minimo degli averi di vec- chiaia = 22 %, per i capitali di copertura delle rendite correnti = 4,5 % all’anno = com- plessivamente 30 %. La differenza quantifica il fabbisogno di riserve di fluttuazione o la lacuna di finanziamento. 46 Variazione 2005: Dow Jones –0,61 %, Standard & Poor’s 500 +3 %, Nasdaq Composite +1,4 %. 47 Performance SPI year to date al 13 giugno 2006: meno 2,9 %; 9 ottobre 2006: più 15,9 %; indice Pictet LPP 93 year-to-month a fine luglio 2006: meno 0,6 %; a fine set- tembre 2006: più 2,49 %. 48 FOMC della Banca centrale americana, aumenti successivi di 0,25 punti percentuali fino a raggiungere il 5,25 % il 29 giugno 2005. 49 Così, ad es., aggiornato a metà luglio 2006: 78 dollari al barile (recipiente da 159 litri).
8716
Autorizzando un nuovo adeguamento dell’aliquota minima di conversione sulla base del rapporto del 2009, l’attuale legislatore si attribuisce la possibilità di modificare, se necessario, questa aliquota in periodi di maggiore incertezza.
1.6.3 Esame periodico dopo il 2009: ogni cinque anni
(invece di ogni dieci anni) Solo un’aliquota di conversione durevole permette agli assicurati di pianificare in modo abbastanza realistico il loro passaggio al pensionamento e fa in modo che questo passaggio non sia una lotteria i cui effetti si faranno sentire per molti anni. Con un’aliquota minima di conversione che, come il tasso d’interesse minimo, potrebbe essere adeguata rapidamente all’evoluzione dei mercati dei capitali, talune classi d’età potrebbero trovarsi oltre misura in balia di questi mercati, soprattutto quando gli interessi sono bassi, e avrebbero ancora di più la tendenza a chiedere il versamento del loro avere di vecchiaia sotto forma di capitale piuttosto che di rendi- ta. Al contrario, in caso di tassi d’interesse elevati, sarebbe difficile opporsi all’aumento delle aliquote di conversione, mentre con la riduzione del rendimento gli istituti di previdenza che dovrebbero versare prestazioni elevate sarebbero con- frontati a entrate insufficienti. In caso di frequenti fluttuazioni dell’aliquota minima di conversione, è difficile che gli assicurati riscattino anni di contribuzione per colmare le lacune della loro previdenza di vecchiaia, e potrebbero persino evitare di farlo, salvo che non vi siano obbligati. È pure opportuno tenere presente gli effetti dell’adeguamento frequente dell’aliquota minima di conversione sulle rendite d’invalidità, come anche il desiderio dell’assicurato di avere una certa garanzia riguardo all’importo delle rendite per coniuge e per orfano in caso di decesso. Nel fissare il calendario dei rapporti dopo il 2009, occorre esaminare a quali inter- valli è opportuno svolgere gli esami. L’intervallo attuale dei dieci anni è ridotto a cinque anni affinché il legislatore possa seguire più da vicino l’evoluzione dei para- metri biometrici e finanziari e disporre di uno strumento che, in aggiunta ai rileva- menti statistici50 dell’Ufficio federale di statistica e all’inchiesta annuale dell’UFAS, gli permetta di valutare la stabilità finanziaria degli istituti di previdenza. L’esame a un ritmo quinquennale non deve necessariamente comportare adeguamenti quin- quennali. Al contrario, grazie alla verifica di questo importante parametro sulla base di dati aggiornati ad intervalli più brevi di quelli attualmente previsti, il legislatore ha più tempo per procedere ad adeguamenti e maggiori opportunità di compensare eventuali perdite. Bisogna tuttavia sempre valutare se i parametri biometrici e finan- ziari siano cambiati al punto da compromettere l’esistenza del sistema a lungo termine. Lasciandosi indurre ad allontanarsi dai principi fondamentali della previ- denza professionale da osservazioni a breve termine, infatti, si mette a repentaglio il sistema: il legame tra le parti sociali si indebolisce e la compensazione dei rischi, prima collettiva, evolve verso una sempre più forte segmentazione fino a sfociare nell’individualizzazione dei rischi. La responsabilità attiva dell’istituto di previdenza cederebbe il passo a una responsabilità passiva degli assicurati. Una tendenza da evitare assolutamente.
50 Rilevamento esaustivo ogni cinque anni e, ora, rilevamento parziale ogni anno.
8717
1.6.4 Contenuto dei rapporti
Le future verifiche dell’aliquota di conversione saranno eseguite sul modello del rapporto presentato dal gruppo di lavoro nel novembre del 2004. Oltre alle basi biometriche e ai dati relativi ai mercati finanziari i rapporti dovranno valutare anche la conformità delle prestazioni della previdenza professionale all’obiettivo prefissato e delineare possibili misure in caso di discrepanza. Oltre alle prescrizioni legali i rapporti potranno studiare anche altri aspetti rilevanti. Come già accennato, per quanto possibile la previdenza per la vecchiaia non deve essere garantita da una liquidazione in capitale, ma da rendite versate regolarmente. I rapporti dovranno dunque analizzare, per esempio, l’evoluzione delle modalità di riscossione, cercando di trarre indicazioni sugli spostamenti dei rischi e di rilevare in che misura gli assicurati ricorrono alle prestazioni che gli istituti di previdenza sono disposti a fornire compatibilmente alle proprie possibilità anche dopo il pensiona- mento.
1.7 Conseguenze dell’adeguamento della legge e misure
di accompagnamento
1.7.1 Riduzione delle rendite rispetto all’ordinamento
vigente Il grafico 8 confronta l’evoluzione delle rendite risultante dall’applicazione della nuova aliquota minima di conversione con quella delle rendite secondo la 1a revisio- ne LPP. Visto che le aliquote di conversione cambiano nel periodo di transizione, le rendite variano secondo l’anno in cui ha inizio il pensionamento. Nel 2011, la diffe- renza tra l’aliquota minima di conversione di 6,95 per cento e la nuova aliquota di 6,4 per cento comporta una riduzione delle rendite del 7,9 per cento. Se in seguito l’aliquota resta a 6,4 per cento, la differenza rispetto all’aliquota di conversione attuale per la classe di età interessata si attenua e nel 2014 la riduzione sarà del 5,9 per cento poiché l’aliquota secondo la 1a revisione LPP continua a diminuire sino a quella data. Dal 2014, la riduzione si stabilizza se le aliquote di conversione rimangono costanti.
8718
Grafico 8 Riduzione della rendita in % (uomini) rispetto all’ordinamento vigente
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-5.0%
-6.0%
-7.0%
-8.0%
-9.0%
-10.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Riduzione a 6,4% Stabilizzazione a 6,4%
La tabella 6 mostra la riduzione della rendita di vecchia per un uomo che va in pensione nel 2011. Il modello utilizzato è il seguente: dal 1985 alla fine del 2004, sono applicate le cifre effettive, ciò significa che nell’avere di vecchia alla fine del 2004 è considerato un bonus di interesse dell’1,4 % in media. Durante questo perio- do il tasso minimo d’interesse superava in media il tasso di crescita dei salari. A partire dal 2005, si applica la regola d’oro, con un tasso di crescita dei salari equiva- lente al tasso minimo d’interesse del 2,5 per cento 51.
51 Il bonus d’interesse dell’1,5 % registrato nel 2005 corrisponde alla media a lungo termine dell’1,4 % (cfr. grafico 9). I calcoli basati sui valori reali sino alla fine del 2004 conserva- no dunque la loro validità.
8719
Tabella 6 Riduzione della rendita di vecchiaia LPP per un assicurato di 65 anni che inizia il pensionamento nel 2011, secondo il reddito
Salario LPP Salario Avere Rendita di vecchiaia LPP annua Differenza nel 2005 coordinato di vecchiaia al nel 2005 pensionamento 1a revisione Variante In fr. In % nel 2011 LPP proposta 6,95 % 6,4 %
38 700 16 125 66 927 4 651 4 283 –368 –7,90 % 51 600 29 025 131 406 9 133 8 410 –723 –7,90 % 77 400 54 825 259 200 18 014 16 589 –1 425 –7,90 %
La differenza in franchi dipende dal salario coordinato e dalle ipotesi sull’evoluzione dei tassi d’interesse e dei salari. Come evidenziato dalla tabella, se i salari e gli interessi registrano la stessa evoluzione, la riduzione della rendita in franchi è mag- giore per i salari più elevati.
1.7.2 Obiettivo di prestazione della 1a revisione LPP
L’obiettivo di prestazione definito dall’articolo 113 della Costituzione federale (Cost.)52 si fonda sulla nozione di «adeguata continuazione del tenore di vita abitua- le». Le due definizioni «tenore di vita abituale» e «adeguata» sono nozioni giuridi- che non determinate, ma dietro le quali vi sono concezioni più concrete. Secondo l’interpretazione data, le rendite AVS e LPP insieme dovrebbero rappresentare circa il 60 per cento del reddito annuo lordo, mentre il termine «adeguata» può essere inteso in diversi modi. Il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1975 concernente la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) prevedeva nell’articolo 23 del disegno di legge sul secondo pilastro un vero e proprio obiettivo di prestazione del 40 per cento. Pur non essendo stata introdotta nella legge, questa proposta è servita da valore indicativo per la versione finale. Fissando le aliquote degli accrediti di vecchiaia a 7, 10, 15 e 18 per cento per gruppo di età di dieci anni e l’aliquota di conversione a 7, 2 per cento, è stato emanato un disciplinamento che secondo un calcolo basato sulla regola d’oro (tasso di crescita dei salari = tasso d’interesse) dava un tasso di rendita del 36 per cento del salario coordinato. Nonostante generi una riduzione del tasso di rendita dal 36 al 34 per cento, la riduzione al 6,8 per cento dell’aliquota minima di conversione introdotta dalla 1a revisione LPP non pregiudica l’obiettivo di prestazione, poiché nel contem- po il salario coordinato è durevolmente aumentato di 1/16 in seguito alla riduzione dell’importo di coordinamento. Anche dopo la 1a revisione LPP, il tasso di sostitu- zione calcolato secondo modello della rendita AVS e della rendita LPP insieme si mantiene quindi al 57,4 per cento per un reddito di 77 400 franchi (salario massimo LPP assicurabile 2005/6).
52 RS 101
8720
Tabella 7 Tasso di sostituzione (calcolo secondo modello per un salario lordo LPP di fr. 77 400*)
Prima della 1a revisione LPP Dopo la 1a revisione LPP (in vigore dall’1.1.2005)
Rendita semplice massima fr. 25 800 fr. 25 800 AVS Rendita LPP (regola d’oro) fr. 18 576 (7,2 %) fr. 18 640 (6,8 %) Percentuale di rendita PP in % 36 % di fr. 51 600** 34 % di fr. 54 825*** del salario coordinato Rendita totale fr. 44 376 fr. 44 440 Tasso di sostituzione in % del 57,3 % di fr. 77 400 57,4 % di fr. 77 400 salario massimo assicurabile * salario massimo LPP costitutivo della rendita (valore soglia 2005/6) ** fr. 77 400 ./. fr. 25 800 *** fr. 77 400 ./. 22 575 = 7/8 di fr. 25 800
L’aumento del salario coordinato effettuato nell’ambito della 1a revisione LPP e il conseguente rialzo degli accrediti di vecchiaia hanno migliorato la previdenza per i bassi e medi redditi sottoposti al regime obbligatorio dell’assicurazione che in que- sto caso e secondo il reddito si è particolarmente rafforzata.
1.7.3 Motivi per la rinuncia a misure di accompagnamento
prescritte dalla legge In sintonia con le raccomandazioni della Commissione federale LPP e con la mag- gioranza dei partecipanti alla consultazione, non abbiamo previsto di introdurre nella legge misure d’accompagnamento. Solo un adeguamento del processo di risparmio permetterebbe di compensare la riduzione vitalizia delle rendite del 5,88 per cento sulla base della riduzione dell’ali- quota minima di conversione da 6,8 a 6,4 per cento. In caso di un’applicazione uniforme occorrerebbe esaminare in che misura i datori di lavoro potrebbero finan- ziare i corrispondenti contributi supplementari mediante l’aumento della produttività o se tali oneri salariali dovrebbero essere finanziati mediante la riduzione dei salari. In questo caso, il salario assicurato diminuirebbe comportando anche una riduzione delle rendite. A prescindere dal fatto che sia sopportabile o no per il datore di lavoro, in futuro il suo contributo ridurrà la somma salariale disponibile per eventuali aumenti. In conclusione, l’insieme dei costi supplementari dovrebbe ripercuotersi direttamente sul potere d’acquisto degli assicurati. In un contesto economico globalizzato con conseguente pressione sui salari, si deve valutare se provvedimenti prescritti per legge da finanziarsi a lungo termine e validi per tutti gli assicurati siano sostenibili o se la compensazione auspicata non debba piuttosto avvenire su base volontaria e in funzione della situazione economica delle imprese o mediante versamenti privati degli assicurati.
8721
Si può dare spazio a simili riflessioni solo a condizione che l’obiettivo di prestazione previsto dalla Costituzione federale a lungo termine non sia compromesso.
1.7.3.1 L’obiettivo di prestazione non è compromesso
Con l’ipotesi semplificata della regola d’oro (tasso di crescita dei salari = tasso d’interesse), gli accrediti di vecchiaia prescritti di 7, 10, 15 e 18 per cento e l’aliquota di conversione di 6,8 per cento, la rendita di vecchiaia raggiunge il 34 per cento del salario coordinato (500 % * 6,8 %). I dati effettivi permettono di evidenziare se è stato possibile rispettare la regola d’oro dopo l’introduzione della LPP e di seguire l’evoluzione del tasso d’interesse minimo e quella dei salari nel regime obbligatorio dal 1985. La crescita generale media dei salari dal 1985 al 2004 è stata del 2,5 per cento, nello stesso arco di tempo gli accre- diti di vecchiaia in seguito all’applicazione del tasso d’interesse minimo sono stati rimunerati a un tasso ben più elevato, del 3,9 per cento in media. Il seguente grafico rappresenta l’evoluzione dei bonus d’interesse in funzione della crescita dei salari nominali e dell’aliquota minima di conversione dall’introduzione della LPP alla fine del 2005. Ad eccezione di tre anni (1990–1992) si è sempre registrata un’eccedenza degli interessi (1,4 % in media). Grafico 9 Bonus d’interesse: differenza tra l’evoluzione dei salari nominali e l’aliquota minima di conversione 1985–200553
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
Percentuale 2.0
1.0
0.0
- 1.0
- 2.0
- 3.0
- 4.0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Evoluzione dei salari Tasso d'interesse minimo Bonus d'interesse
53 Ufficio federale di statistica (UST), evoluzione dei salari nominali.
8722
La tabella qui appresso mostra i tassi di rendita per tre assicurati pensionati in anni diversi. Ci si basa su un salario coordinato massimo e due diversi modelli di evolu- zione dei parametri a partire dal 2005. Al riguardo si tiene conto dell’eccedenza generata dal 1985 al 2004 dai tassi d’interesse superiori all’evoluzione dei salari. A partire dal 2005 si applica la regola d’oro (tasso di crescita dei salari = tasso d’interesse) o si ammette che il tasso d’interesse superi di 1 punto percentuale il tasso di crescita dei salari54. Tabella 8 Confronto tra tassi di rendita con un’aliquota minima di conversione di 6,8 % (o 6,95 % nel 2011) e di 6,4 %
Uomo 65 anni Aliquota minima di conversione Aliquota minima di conversione del 6,4 % del 6,8 % Tasso di rendita dal 1985 al 2004 (obiettivo di prestazione 1a revisione tenuto conto dei bonus d’interesse maturati LPP) e dal 2005 all’età ordinaria di pensionamento tenuto conto nel Tasso di rendita dal 1985 all’età della regola d’oro di un’eccedenza d’interessi ordinaria di pensionamento (2,5 %) dell’1 % (tasso d’interesse secondo la regola d’oro [2,5 %] > crescita dei salari [1,5 %])
2011 390 % × 6,95 % = 27,1 % 27,3 % 28,5 % 2014 420 % × 6,8 % = 28,6 % 29,0 % 31,0 % 2025* 500 % × 6,8 % = 34,0 % 33,5 % 38,0 % * periodo d’assicurazione completo di 40 anni
Un assicurato che nel 1985 aveva 25 anni e raggiunge l’età ordinaria di pensiona- mento nel 2025, dopo 40 anni di contributi, secondo il modello di calcolo summen- zionato, ma tendendo conto dell’evoluzione reale dei tassi d’interesse minimi e della crescita dei salari, riceve una rendita pari al 33,5 per cento del salario coordinato e quindi di poco inferiore all’obiettivo anteriore del 34 per cento. Se il tasso d’inte- resse continua a superare la crescita dei salari, questo assicurato potrebbe anche percepire una rendita pari al 38,0 per cento del salario coordinato. Se l’assicurato percepisce la rendita prima del 2025, il tasso di rendita si riduce a causa della durata di assicurazione incompleta. Questo confronto, effettuato utilizzando come base di calcolo la regola d’oro, mostra che, grazie all’eccedenza d’interessi, vi sono buone probabilità che gli assicurati della generazione d’entrata55 raggiungano l’obiettivo di prestazione prescritto nella previdenza professionale anche con l’aliquota di conversione ridotta al 6,4 per cento. Questo vale anche per gli assicurati che raggiungeranno l’età ordinaria di pensiona- mento prima del 2025. Se sarà il caso anche per chi inizierà il processo di risparmio dopo l’entrata in vigore dell’adeguamento, si vedrà: nei prossimi 40 anni assicurati- vi, infatti, grazie alle future eccedenze d’interessi si prevede d’innalzare l’obiettivo di prestazione dal tasso di rendita del 32 per cento corrispondente alla regola d’oro (500 % * 6,4 %) al 34 per cento (500 % * 6,8 %, cfr. anche n. 1.7.4.1).
54 Cfr. nota 51.
55 Conformemente all’art. 31 LPP fanno parte della generazione d’entrata le persone che al momento dell’entrata in vigore della LPP avevano compiuto i 25 anni e non avevano ancora raggiunto l’età che dà diritto alla rendita.
8723
Il confronto tra i tassi di rendita, tenuto conto dei bonus dei tassi d’interesse registra- ti dal 1985, e l’obiettivo di prestazione ha forzatamente risultati diversi secondo l’anno. In occasione dell’esame dell’aliquota minima di conversione nel 2009, si dovrà verificare nuovamente l’adempimento dell’obiettivo di prestazione. Il prossi- mo rapporto, così come i successivi dovranno esprimersi sull’evoluzione della crescita dei salari e dei tassi d’interesse. Al riguardo si dovrà tener conto del fatto che taluni periodi di osservazione possono essere caratterizzati da valori negativi. Nel contempo, si dovrà come finora mostrare in che misura l’obiettivo di prestazione è adempiuto anche per gli assicurati che sono solo all’inizio del processo di rispar- mio (generazione ordinaria).
1.7.3.2 Evoluzione della rendita dopo il pensionamento:
debole inflazione, miglior mantenimento del valore reale La riduzione al 6,4 per cento dell’aliquota di conversione comporta una diminuzione del valore nominale della rendita annua. Una rendita strutturata in importi annui fissi (valore nominale) con il tempo perde valore sotto l’influsso dell’inflazione. Il suo valore reale diminuisce. L’abbassamento del tasso d’interesse tecnico a 3,35 per cento è correlato alla pro- spettiva a lungo termine di tassi d’inflazione mediamente bassi che permetterebbero al valore reale delle rendite versate di conservare la stabilità da tempo osservata. In caso di riduzione dell’aliquota minima di conversione la rendita avrà un valore nominale inferiore, ma, grazie al presumibile perdurare dei bassi tassi d’inflazione, subirà una perdita di potere d’acquisto probabilmente inferiore a quella registrata all’inizio degli anni Novanta, quando l’aliquota minima era del 7,2 per cento.
1.7.4 Misure d’accompagnamento: da discutere in caso
di riduzioni supplementari Come spiegato in precedenza, l’obiettivo di prestazione della generazione di entrata nella previdenza professionale può essere raggiunto se si tiene conto delle eccedenze già accumulate (tassi d’interesse > crescita dei salari); non occorre quindi prevedere misure d’accompagnamento a livello di legge. La situazione di un venticinquenne è più difficile da valutare poiché è solo all’inizio del risparmio e non ha accumulato un bonus d’intesse. Se si fa un calcolo applicando la regola d’oro, con un’aliquota di conversione di 6,4 per cento senza misure d’accompagnamento, il tasso di rendita ammonterebbe solo al 32 per cento. Nel caso di un assicurato trentacinquenne con un bonus d’interesse di cinque anni, il tasso di rendita sarebbe del 32,2 per cento. Partendo dall’ipotesi che l’evoluzione degli interessi continui a superare quella dei salari, l’obiettivo di prestazione perseguito del 34 per cento potrebbe essere raggiunto anche con un’aliquota di conversione più bassa. Se questa evoluzione non si verifica o se si vuole rinunciare a una simile ipotesi poiché vi sono troppo incertezze, si dovrebbe procedere a una compensazio- ne. In caso di un’ulteriore riduzione dell’aliquota minima di conversione dopo il 2011, sarà necessario ridiscutere dell’opportunità di adottare misure d’accom- pagnamento in base all’obiettivo di prestazione prescritto.
8724
Qui appresso evidenziamo le modalità di una compensazione integrale per la gene- razione ordinaria e i relativi costi.
1.7.4.1 Compensazione delle perdite di prestazione
(generazione ordinaria) Secondo l’ipotesi della regola d’oro, si giungerebbe a una compensazione integrale se l’obiettivo di rendita del 34 per cento (rapporto rendita LPP/salario coordinato) è mantenuto anche per la generazione ordinaria56. Ciò è possibile se l’avere di vec- chiaia accumulato al momento dell’età ordinaria di pensionamento supera del 6,25 per cento l’importo necessario oggi. Con un avere di vecchiaia di 100 000 franchi e un’aliquota minima di conversione di 6,8 per cento, la rendita di vecchiaia ammonta a 6800 franchi all’anno. Con un’aliquota minima di conversione di 6,4 per cento, occorre un avere di vecchia di 106 250 franchi per ottenere la stessa rendita di
6800 franchi.
Questa costituzione dell’avere di vecchiaia può avvenire in due modi: direttamente riducendo l’importo di coordinamento rispettivamente aumentando il salario coordi- nato o indirettamente aumentando gli accrediti di vecchiaia legali. In caso di compensazione mediante l’importo di coordinamento come previsto dalla 1a revisione LPP, detto importo (2005/6: 7/8 di 25 800 fr. = 22 575 fr.) dovrebbe essere ridotto a 6/8 della rendita AVS semplice massima (19 350 fr.). Aumentando il salario coordinato di altri 3225 franchi, si garantirebbe una compensazione integrale per il salario massimo assicurabile, con l’effetto supplementare che la riduzione delle prestazioni per i salari coordinati inferiori a 54 825 franchi (2005/6) sarebbe nuovamente più che compensata. Si garantirebbe inoltre una compensazione integrale per la generazione ordinaria entrata nel processo di risparmio successivamente all’entrata in vigore della nuova aliquota minima di conversione se si aumentassero di 0,8 punti percentuali gli accre- diti di vecchiaia di cui all’articolo 16 LPP (500 % × 6,8 % = 34 % = 532 % × 6,4 %). Questo aumento può tuttavia essere raggiunto anche con aumenti diversi secondo la classe di età. Al posto di quella integrale si potrebbe prevedere una compensazione parziale aumentando gli accrediti di vecchiaia solo di 0,4 punti percentuali invece che di 0,8. Come evidenziato dalla tabella qui appresso, in questo caso risulterebbe un tasso di rendita del 33 per cento del salario coordinato (516 % × 6,4 %) invece che del 34 per cento.
56 Inizio del processo di risparmio di 40 anni nell’anno dell’entrata in vigore.
8725
Tabella 9 Tasso di sostituzione in caso di compensazione integrale e parziale (calcolo secondo modello per un salario lordo LPP di fr. 77 400*)
Compensazione completa Compensazione parziale Aumento degli accrediti Aumento degli accrediti di vecchia dello 0,8 % di vecchiaia dello 0,4 %
Rendita semplice fr. 25 800 fr. 25 800 massima AVS Rendita LPP (regola d’oro) fr. 18 667 (6,4 %)*** fr. 18 105 (6,4 %)*** Percentuale di rendita PP in % 34 % di fr. 54 825** 33 % di fr. 54 825** del salario coordinato Rendita totale fr. 44 467 fr. 43 905 Tasso di sostituzione in % 57,4 % di fr. 77 400 56,7 % di fr. 77 400 del salario massimo assicurabile * fr. 77 400 = salario annuo massimo LPP costitutivo della rendita (valore soglia 2005/2006) ** fr. 77 400 ./. 22 575 (7/8 di fr. 25 800) *** 532 % × fr. 54 825 × 6,4 % rispettivamente 516 % × fr. 54 825 × 6,4 %
1.7.4.2 Riduzione delle prestazioni per la generazione
di transizione I dati summenzionati sulle possibili compensazioni si basano sui calcoli relativi a una generazione ordinaria, ossia agli assicurati che hanno ancora 40 anni di assicu- razione davanti a loro al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e non tengono conto di eventuali bonus d’interesse. Ciò significa che numerosi fattori, segnatamente la variazione del tasso d’interesse minimo e possibili ulteriori modifi- che dell’aliquota minima di conversione, potranno influire sul raggiungimento dell’obiettivo di rendita. Il fatto che gli assicurati prossimi al pensionamento, a causa della riduzione dell’ali- quota minima di conversione, percepiranno rendite inferiori al previsto non inficia il raggiungimento dell’obiettivo di prestazione fissato dalla Costituzione federale: si tratta infatti di persone che non hanno il tempo materiale di compensare la perdita. Tanto più breve è la durata d’assicurazione sotto il nuovo ordinamento e tanto più rilevanti sono le tappe della riduzione, tanto meno le misure d’accompagnamento permettono di compensare le perdite poiché sono pensate per essere applicate duran- te 40 anni. I calcoli sull’efficacia delle misure d’accompagnamento della 1a revisione LPP hanno comunque mostrato che per quanto concerne i pensionamenti nel corso dei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore, più di un terzo delle perdite sarebbero già compensate, tanto più se il processo di riduzione non è ancora concluso.
8726
1.7.4.3 Misure d’accompagnamento facoltative
Presupposto il rispetto dell’aliquota minima di conversione legale nel settore obbli- gatorio (art. 14 LPP e relative disposizioni transitorie) la determinazione dell’ali- quota di conversione regolamentare compete agli istituti di previdenza. Per quanto la situazione finanziaria dell’istituto di previdenza lo permetta, il più alto organo competente, previa consultazione del perito in materia di previdenza professionale, può rinunciare a ridurre l’aliquota di conversione regolamentare o farlo parzialmen- te, temporaneamente o su un periodo prolungato. È difficile compensare in modo sufficiente a breve termine le perdite di prestazioni cui si è accennato nel numero 1.7.4.2 mediante prescrizioni legali, poiché le perdite effettive possono variare notevolmente a seconda dei casi. Al contrario delle possibi- lità di compensazione standard prescritte dalla legge e quindi riferite alla generazio- ne ordinaria, ai gruppi più piccoli d’assicurati si offrono possibilità di compensazio- ne più flessibili e più variate. Vanno trovate soluzioni adeguate per la generazione di transizione, preferibilmente specifiche per le casse e quindi fondate su decisioni paritetiche delle parti sociali. A questo livello o da parte delle imprese, si possono prevedere diversi tipi di com- pensazione: da un lato, mediante contributi supplementari o aumenti regolari o unici (ma sempre pianificati) degli averi di vecchiaia degli assicurati più anziani durante la fase di costituzione del capitale, dall’altro, mediante un aumento unico del capita- le di copertura al momento del versamento della prima rendita. Conformemente alla legge gli istituti di previdenza sono tenuti ad aumentare le rendite di vecchiaia in funzione delle proprie possibilità finanziarie. I redditi patrimoniali eccedenti gli importi necessari al rafforzamento del capitale di copertura delle rendite o delle riserve tecniche e quindi ascrivibili ai mezzi liberi devono essere distribuiti. Nel limite del possibile, queste eccedenze dovrebbero essere accreditate di preferenza ai pensionati la cui rendita è stata calcolata sulla base di un’aliquota di conversione più bassa. In questo contesto, occorre menzionare le prescrizioni dell’articolo 36 (Adeguamen- to all’evoluzione dei prezzi) e dell’articolo 68a LPP (Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione), rilevando che le partecipazioni alle ecceden- ze assegnate agli istituti di previdenza sono a disposizione per prestazioni comple- mentari soltanto in presenza di sufficienti riserve tecniche e riserve di fluttuazione.
1.7.4.4 Costi LPP e costi effettivi in caso di compensazione
integrale Di seguito presentiamo le ripercussioni finanziarie nel caso in cui non si rinunciasse a prendere misure di accompagnamento. Secondo l’articolo 49 capoverso 1 LPP, gli istituti di previdenza possono sfruttare liberamente il finanziamento delle prestazio- ni. Rimangono salve le prescrizioni sulla ripartizione dei contributi tra datori di lavoro e salariati secondo l’articolo 66 capoverso 1 LPP. Per la gestione dei contri- buti sono importanti anche le disposizioni della legge del 17 dicembre 199357 sul
57 RS 831.42
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libero passaggio (LFLP) e in particolare l’articolo 17 sull’importo minimo all’uscita da un istituto di previdenza. Su questa premessa, la tabella che segue indica innanzitutto i costi LPP annuali ai prezzi 2005 che sarebbero generati dall’aumento di 0,8 per cento degli accrediti di vecchiaia. I costi degli accrediti supplementari e quelli relativi ai rischi sono indicati separatamente. Tre esempi mostrano, inoltre, che i costi variano secondo i periodi. Al riguardo va rilevato che i costi (contributi) sono generalmente assunti in parti uguali dal datore di lavoro e dall’assicurato e sono accreditati all’avere di vecchiaia sotto forma di accrediti di vecchiaia. Di conseguenza, i contributi per accrediti di vecchiaia registrati sotto forma di costi vanno quindi considerati come risparmi supplementari. Tabella 10 Costi LPP e costi supplementari effettivi dovuti all’aumento di 0,8 % degli accrediti di vecchiaia
Causa dei costi Costi supplementari LPP
2011 2025 2045 (mio. di fr.) (mio. di fr.) (mio. di fr.)
Accrediti di vecchiaia 966 1055 1142 Rischio* 164 179 196
Totale 1130 1234 1338 Causa dei costi Costi supplementari effettivi
2011 2025 2045 (mio. di fr.) (mio. di fr.) (mio. di fr.)
Accrediti di vecchiaia 436 468 503 Rischio* 76 81 88
Totale 512 549 591 * L’aliquota dei premi di rischio è di 0,128 per cento (=2 % * [532/500-1]) dei salari coordinati (2 % rischio).
Per quanto concerne i costi supplementari LPP si parte dal presupposto che per tutti gli assicurati assoggettati all’assicurazione obbligatoria occorre prelevare un supplemento di 0,8 punti percentuali per gli accrediti di vecchiaia e i relativi contri- buti per rischio. Gli istituti di previdenza che assicurano anche la previdenza sovra- obbligatoria possono ricorrere a fondi già esistenti del settore sovraobbligatorio, ciò equivale (per lo meno in parte) a un trasferimento di una parte della previdenza sovraobbligatoria all’ambito obbligatorio. I costi supplementari effettivi (tenuto conto della previdenza sovraobbligatoria già esistente) dovrebbero rappresentare appena la metà dei costi supplementari LPP, ma in totale pur sempre circa 500–600 milioni di franchi all’anno. Nel caso di una compensazione parziale della diminuzione delle rendite, i costi LPP e i costi effettivi si ridurrebbero proporzionalmente ai punti percentuali. Se ad esem- pio gli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 16 LPP sono aumentati di 0,4 punti
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percentuali invece che di 0,8, i costi si aggirerebbero sui 250–300 milioni di franchi all’anno.
1.7.5 Valutazione finale
Non è possibile prevedere la futura evoluzione economica né il futuro andamento dei mercati finanziari. Secondo molti economisti è tuttavia probabile che anche in futuro (come è già il caso dal 1985) i tassi d’interesse nominali supereranno i tassi di crescita dei salari. Le ipotesi prese in considerazione per i rendimenti calcolati in relazione all’aliquota minima di conversione si basano sulle stesse riflessioni. Que- sto fa ritenere che l’obiettivo di prestazione perseguito del 34 per cento possa essere mantenuto senza misure d’accompagnamento anche in caso di riduzione dell’ali- quota al 6,4 per cento grazie alle eccedenze d’interessi degli anni precedenti. La verifica della validità dell’ipotesi e, di riflesso, dell’opportunità della rinuncia a misure d’accompagnamento sarà oggetto dei rapporti quinquennali all’attenzione dell’Assemblea federale (come esplicitamente disposto dall’art. 14 cpv. 2 LPP del disegno).
1.8 Disbrigo degli interventi parlamentari
Il 1° ottobre 2003, il Consiglio degli Stati ha adottato il punto 1 della mozione
03.3438 presentata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità
(CSSS-CS). Il Consiglio nazionale ha dato seguito alla decisione della Camera alta il 6 dicembre 2004. Di conseguenza, il nostro Collegio è incaricato di proporre senza indugio all’Assemblea federale una revisione della previdenza professionale, nell’ambito della quale l’aliquota di conversione sia riesaminata in funzione dei suoi dati tecnici e adeguata, se necessario, alla situazione odierna. La mozione può essere tolta dal ruolo in quanto realizzata. Occorre inoltre tener conto della mozione 02.3160 «Aliquota di conversione. Stati- stica speciale per il calcolo» del 22 marzo 2002, della consigliera nazionale Egerszegi-Obrist, che il Consiglio nazionale ha trasformato in postulato il 21 giugno 2002. Il postulato ci incarica di elaborare il più rapidamente possibile un progetto per rilevare dati statistici che permettano di calcolare nel modo più preciso possibile l’aliquota di conversione secondo la LPP. Dopo l’intervento parlamentare, la situazione relativa ai dati è notevolmente miglio- rata con la pubblicazione delle tabelle LPP 2000/2005, che si fondano sulle espe- rienze dei maggiori istituti di previdenza di diritto privato. Il rapporto del gruppo di lavoro del novembre 2004 presenta le basi tecniche determinanti per fissare l’aliquota minima di conversione. Il rapporto spiega anche le diverse tavole (CFA 2000, VZ 2000, LPP 2000, KT 95), le loro differenze materiali e la frequenza della loro pubblicazione. Le attuali rilevazioni di dati vengono proseguite e intensificate. In futuro le pubblicazioni dovranno avvenire ogni cinque anni (non più ogni 10) e gli universi statistici dovranno essere estesi agli effettivi di altri istituti di previ- denza. Anche in futuro, la verifica regolare e periodica dell’aliquota minima di conversione non si fonderà su una base uniforme per tutta la Svizzera. I diversi organi estensori delle tabelle, l’UFAS e l’UFAP saranno chiamati a collaborare nell’analisi e nel
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coordinamento dei dati biometrici elaborati separatamente e proprio la varietà delle basi permetterà confronti attendibili. I dati statistici saranno così disponibili in quantità sufficiente: non occorre quindi un’ulteriore, costosa rilevazione speciale. I dati esistenti permettono al legislatore di fissare un’aliquota minima di conversione adeguata. Un sistema più capillare non appare necessario. Il postulato può quindi essere tolto dal ruolo.
2 Parte speciale: commento alle modifiche
di legge proposte
Art. 13 cpv. 1 Il testo attuale della legge indica l’età che dà diritto alle prestazioni di vecchiaia. Ne consegue che per le donne l’età ordinaria della rendita LPP è ancora di 62 anni compiuti. In base alla lettera e delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1a revisione LPP), è stato deciso mediante ordinanza58 che l’età ordinaria di pensionamento delle donne nell’AVS59 vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP e questo limite è stato portato a 64 anni. La disposizione transitoria disciplina tuttavia solo il coordinamento con l’11a revisione dell’AVS. Gli adeguamenti dell’età di pensionamento derivanti da altre revisioni AVS non sono quindi contemplati. In futuro, l’età di pensionamento LPP coordinata con l’AVS deve essere disciplinata a livello di legge in modo che non sia più necessario prevedere norme di coordina- mento specifiche né adeguamenti di ordinanze. Si persegue un automatismo per fare in modo che quando le corrispondenti revisioni AVS entrano in vigore abbiano simultaneamente effetto anche nella previdenza professionale. Non è quindi più necessario anticipare nelle disposizioni transitorie della LPP con- seguenze, ancora incerte al momento della redazione del presente progetto, legate all’11a revisione dell’AVS poiché queste entreranno direttamente in vigore. Ciò vale anche per le future revisioni dell’AVS che concernono l’età ordinaria di pensiona- mento delle donne e degli uomini. Pertanto, il rinvio alla LAVS introdotto nell’articolo 13 capoverso 1 nella sua nuova formulazione rende superflua la lettera e della disposizione transitoria summenzio- nata.
Art. 14 cpv. 2 e 3 Secondo il capoverso 2, l’aliquota minima di conversione ammonta ora al 6,4 per cento invece del 6,8 per cento previsto dal diritto vigente. Il rinvio all’età ordinaria di pensionamento chiarisce l’età di pensionamento in cui l’aliquota minima di conversione è valida. Questa disposizione funge contempora- neamente da base per gli adeguamenti dell’aliquota di conversione secondo l’articolo 13 capoverso 2 in caso di pensionamento anticipato.
58 Art. 62a OPP 2
59 Art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS).
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Anche in questo caso si rinuncia a indicare l’età. Si garantisce così nel diritto ordina- rio (dopo la scadenza del termine di transizione) e senza ricorrere a disposizioni transitorie supplementari un’aliquota di conversione uniforme per tutti gli assicurati al momento dell’età ordinaria di pensionamento, anche se come oggi tale età è diversa per donne e uomini (uomini 65 anni e donne 64 anni). Menzionando le donne e gli uomini, la disposizione precisa espressamente che l’aliquota minima di conversione non è sessista, ossia che sarà applicato un valore misto. Resta tuttavia indispensabile prevedere disposizioni transitorie nelle quali il legisla- tore prescriva il termine e il numero delle tappe della riduzione dell’aliquota minima di conversione. Durante la fase d’introduzione, e solo in questa fase, vista la situa- zione attuale dell’età ordinaria di pensionamento saranno applicabili aliquote di conversione diverse per uomini e donne. L’automatismo garantisce inoltre che le modifiche dell’età ordinaria di pensiona- mento successive all’11a revisione AVS non rendano inapplicabile l’aliquota mini- ma di conversione e non generino quindi una lacuna che dovrebbe essere colmata in una procedura accelerata. Secondo il capoverso 3, a partire dal 2009 il Consiglio federale sottopone ogni cinque anni, e non più ogni dieci anni, un rapporto per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi. Il primo rapporto deve essere stilato in tempo utile per disporre dei dati e delle analisi più recenti prima della fine del periodo d’introduzione e del raggiungimento del traguardo del 6,4 per cento affinché, per quanto necessario e viste le incertezze attuali, si possa procedere a un nuovo ade- guamento senza grandi interruzioni. Un primo riesame nel 2009, invece che nel
2011 come previsto nella legge, dovrebbe soddisfare queste esigenze e dovrebbe
essere pronto secondo il ritmo previsto, ossia cinque anni dopo il rapporto del novembre 2004. Lo scopo del rapporto consiste nell’evidenziare gli sviluppi più recenti concernenti le basi tecniche determinanti per il riesame dell’aliquota minima di conversione, cioè i dati biometrici (evoluzione della speranza di vita ecc.) e quelli determinati dal mercato dei capitali (prospettive di rendimento). Il rapporto fornisce indicazioni che permettono di stabilire se l’obiettivo di prestazione della previdenza professionale (secondo la regola d’oro, circa 34 % del salario coordinato) e l’obiettivo comune dell’AVS e della previdenza professionale secondo l’articolo 113 Cost. (adeguata continuazione del tenore di vita abituale, che corrisponde a un tasso di sostituzione di circa 60 % del salario massimo assicurabile LPP) sono raggiunti o no per la generazione ordinaria (cfr. anche art. 196 n. 11 delle disposizioni transitorie Cost.). In caso di scarti sono indicati i possibili provvedimenti. Al riguardo si esaminerà anche se è stato possibile aumentare l’eccedenza d’interessi accumulata dopo l’introduzione della LPP (1985). Questo bonus d’interesse, che si accumula quando il tasso d’interesse con cui è rimunerato l’avere di vecchiaia è superiore all’aumento dei salari durante lo stesso periodo, si ripercuote sulle presta- zioni. In effetti, è perfettamente possibile che tassi d’interesse bassi in un periodo di forte crescita dei salari generino un malus d’interesse e quindi una riduzione delle prestazioni. È quindi necessario evidenziare gli scarti rispetto alla regola d’oro.
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Il contenuto prescritto è imperativo ma non esaustivo. L’integrazione di riferimenti attuali all’aliquota minima di conversione è del tutto concepibile anche se non esplicitamente prevista dalla legge.60
Art. 16 Anche per gli accrediti di vecchiaia si introduce un automatismo volto ad evitare lacune normative in caso di aumento dell’età ordinaria di pensionamento nell’AVS. A tal fine l’indicazione dell’età di 65 anni è sostituita con l’espressione «età ordina- ria di pensionamento». Se prossimamente l’età ordinaria di pensionamento delle donne fosse aumentata a 65 anni61, l’aliquota applicabile agli accrediti di vecchiaia sarebbe pari al 18 per cento del salario coordinato.
Art. 24 cpv. 2 L’aliquota minima di conversione si applica anche al calcolo della rendita di invali- dità. In caso di invalidità, all’avere di vecchia si aggiungono gli accrediti di vec- chiaia che sarebbe risultati sino all’età ordinaria di pensionamento, ma senza interes- si. La base di calcolo è il salario coordinato dell’ultimo anno di assicurazione prima del caso di previdenza (cfr. art. 24 cpv. 3 e 4 LPP). L’avere di vecchiaia così calco- lato è quindi trasformato in rendita a vita mediante l’aliquota minima di conversione in vigore a quel momento. Anche in questa disposizione la menzione dell’età di 65 anni è stralciata e sostituita con l’espressione «età ordinaria di pensionamento»; di conseguenza l’automatismo è esteso anche alla rendita d’invalidità. Visto che la rendita per i figli e la rendita per coniuge derivano dalla rendita di vecchiaia o d’invalidità, l’automatismo si estende anche a queste due rendite. Dal profilo della tecnica legislativa, un rinvio alle previ- ste disposizioni transitorie non è necessario; tale rinvio è quindi stralciato.
Disposizioni transitorie della modifica del … La lettera a riprende invariata la lettera a della disposizione transitoria della modifi- ca del 3 ottobre 2003. Si garantisce in tal modo che l’aliquota minima di conversione esplichi i suoi effetti solo al momento della trasformazione dell’avere di vecchiaia in rendita e che non influisca sulle rendite correnti. Per quanto concerne il compito del nostro Collegio, la lettera b riprende il testo della lettera b capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2003 integrando le seguenti modifiche: l’aliquota minima di 6,4 per cento sostituisce quella di 6,8 per cento e il numero di tappe previste per l’abbassamento di questa aliquota è ridotto da 10 (riduzione sull’arco di 10 anni, 1.1.2005–1.1.2014) a quattro tappe (riduzione sull’arco di 3 anni, 1.1.2008–1.1.2011). Con questa disposizione il processo di riduzione previsto dalla 1a revisione LPP per le rendite di vecchiaia e d’invalidità perde la sua validità ed è sostituito da nuove regole di riduzione. Con l’indicazione di un’aliquota di conversione analoga per le rendite di vecchiaia e d’invalidità (art. 24 cpv. 2 LPP), la delega di competenze al Consiglio federale si applica anche per le rendite d’invalidità, in modo che non occorre rinnovare il
60 Cfr. n. 1.6.4 Contenuto dei rapporti.
61 Cfr. primo messaggio del 21 dicembre 2005 sull’11a revisione dell’AVS
(nuova versione).
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vigente capoverso 3. La possibilità di aliquote minime di conversione diverse per donne e uomini durante il periodo d’introduzione è integrata nel capoverso 1 (anzi- ché nel cpv. 2). Tale possibilità è determinata dalle diverse posizioni di partenza per donne e uomini al momento dell’entrata in vigore e anche dal previsto aumento dell’età ordinaria di pensionamento delle donne che dovrebbe essere deciso in que- sto periodo. Dopo il periodo d’introduzione a uomini e donne in età ordinaria di pensionamento sarà applicabile l’aliquota minima di conversione unica del 6,4 per cento.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo
del personale per la Confederazione e per i Cantoni Stando ai pareri espressi nel quadro della consultazione le ripercussioni finanziarie per Confederazione e Cantoni possono essere riassunte in una frase: ogni riduzione dell’aliquota minima di conversione significa un calo del gettito fiscale. Considerata la mancanza di misure d’accompagnamento prescritte dalla legge, sul versante delle spese l’abbassamento dell’aliquota minima di conversione non avrà ripercussioni finanziarie dirette né per la Confederazione né per i Cantoni, salvo che le casse di diritto pubblico non mettano in atto di loro iniziativa (attraverso il datore di lavoro di diritto pubblico) provvedimenti di compensazione. Sul versante delle entrate, invece, come accennato in apertura, avrà ripercussioni indirette sull’imposta federale diretta e sulle imposte cantonali poiché le rendite dei nuovi beneficiari saranno inferiori del 5,88 per cento rispetto a quelle versate con- formemente al diritto previgente. La compensazione su base volontaria della ridu- zione delle prestazioni mediante aumenti dei contributi o più elevati versamenti degli assicurati, gli uni come gli altri deducibili dalle imposte, potrebbe mantenere inalterato il livello delle rendite interessate, ma ben difficilmente impedirebbe perdi- te fiscali (per altro inversamente proporzionali agli importi e alla frequenza delle compensazioni). Anche un aumento delle liquidazioni in capitale in rapporto alla riscossione della rendita avrebbe conseguenze sul gettito fiscale. Poiché però la modifica di legge concerne soltanto i nuovi beneficiari della previdenza obbligatoria, le ripercussioni finanziarie per Confederazione e Cantoni dovrebbero essere di dimensioni limitate. Tra le ripercussioni indirette possono inoltre rientrare aumenti degli oneri dovuti a eventuali prestazioni compensative versate come prestazioni complementari o sup- plementari all’AVS/AI. Tuttavia questi oneri supplementari – nel nostro caso vanno considerati soltanto quelli dovuti al calo delle rendite, non quelli dovuti all’aumento dei costi della salute o delle case per anziani – sono ritenuti esigui. Da una parte perché le prestazioni del 2° e 3° pilastro crescono costantemente e riducono di conseguenza il bisogno di prestazioni complementari, dall’altra perché la maggior parte62 dei nuovi beneficiari di PC difficilmente percepisce prestazioni del secondo pilastro o ne percepisce di esigue e non entra quindi in linea di conto. I nuovi benefi- ciari delle nuove e più basse rendite LPP chiederanno prestazioni complementari soprattutto per colmare lacune qualora entrassero in un istituto. Tuttavia questo
62 Cfr: UFAS, Statistik der Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 2005, tabella 4.6.2 (d/f).
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effetto non si sentirà nel corso dei primi dieci anni visto che l’entrata in istituto avviene generalmente in età avanzata.
3.2 Ripercussioni per l’informatica
I sistemi informatici per la gestione dell’assicurazione obbligatoria devono essere modificati per tener conto della modifica dell’aliquota minima di conversione. Tuttavia, il vigente disciplinamento transitorio con aliquote di conversione diverse secondo le classi di età esigono già ora un adeguamento manuale, pertanto il nuovo disciplinamento non causerà lavori supplementari.
3.3 Ripercussioni per l’economia
3.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale
L’aliquota di conversione che serve a trasformare il capitale in rendita quando insorge un caso di previdenza, è un parametro centrale del sistema di capitalizzazio- ne. Tuttavia non è possibile determinare anticipatamente il «giusto» valore dell’ali- quota di conversione, ma unicamente stimarlo mediante un calcolo secondo modello sulla base d’ipotesi concernenti l’evoluzione della speranza di vita e di previsioni a lungo termine sul futuro rendimento del capitale (tasso d’interesse tecnico). Il gioco dell’offerta e della domanda sul mercato delle assicurazioni (nota bene: gli assicura- tori vita devono lottare contro le stesse incertezze) non offre alternative ai modelli teorici «di laboratorio» per determinare in modo più affidabile la «giusta» aliquota di conversione, a causa delle imperfezioni tipiche di un simile mercato (asimmetria dell’informazione, selezione dei rischi, ricerca dell’utile). Poiché ogni differenza tra la «giusta» aliquota di conversione e quella effettivamente applicata implica notevoli conseguenze economiche e sociali e né il mercato né la matematica attuariale sono in grado di determinare inequivocabilmente la «giusta» aliquota di conversione, l’intervento dello Stato è doppiamente giustificato: – in primo luogo, lo Stato deve intervenire come arbitro nei dibattiti contro- versi sulle basi necessarie per determinare l’aliquota minima di conversione; – in secondo luogo, esso ha una responsabilità costituzionale nell’ambito della previdenza professionale63. Se l’aliquota di conversione legale è troppo ele- vata, mette in pericolo la capacità finanziaria degli istituti di previdenza. Se invece è troppo bassa, indebolisce in modo ingiustificato il livello di previ- denza e rischia di fallire l’obiettivo di prestazione perseguito. In entrambi i casi, si violerebbe il mandato costituzionale e la Confederazione dovrebbe intervenire per tempo con correttivi.
63 In occasione dell’introduzione della LPP, il legislatore ha scelto di privilegiare la deter- minazione dell’aliquota minima di conversione nella legge invece di fissarvi un obiettivo di prestazione.
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3.3.2 Ripercussioni per i diversi gruppi sociali
3.3.2.1 Assicurati
La riduzione dell’aliquota minima di conversione ha lo scopo di garantire che il capitale di copertura dei nuovi beneficiari sia sufficiente per coprire il versamento delle rendite a vita, tenuto conto del continuo aumento della durata di vita e dei pronostici prudenti in materia di mercati finanziari. Tuttavia, se il capitale di coper- tura delle rendite si rivela insufficiente, rispettivamente se l’aliquota minima di conversione resta durevolmente troppo elevata, gli assicurati dovranno prima o poi colmare le lacune di finanziamento delle rendite correnti mediante contributi o altre misure di risanamento. In questo senso la riduzione dell’aliquota di conversione attenua il rischio di rendimento insufficiente e va a profitto degli assicurati attuali e futuri. Gli istituti di previdenza sono liberi di prevedere e finanziarie misure d’accompa- gnamento per compensare le perdite dovute a un’aliquota minima di conversione inferiore. Secondo il genere di misure d’accompagnamento, il livello dei redditi (in caso di trasferimento dei costi supplementari del datore di lavoro sui redditi lordi) e naturalmente i redditi netti degli assicurati (reddito lordo meno i contributi del lavoratore al secondo pilastro) potrebbe diminuire.
3.3.2.2 Invalidi
La nuova aliquota minima di conversione si applica per calcolare sia la rendita di vecchiaia sia la rendita d’invalidità. Il fatto che la rendita d’invalidità del secondo pilastro sarà più esigua potrà avere eventualmente ripercussioni sulle prestazioni complementari all’AI.
3.3.2.3 Nuovi beneficiari
Le modifiche dell’aliquota di conversione concernono unicamente i nuovi beneficia- ri in caso di vecchiaia, decesso e invalidità. Senza misure d’accompagnamento, l’abbassamento progressivo dell’aliquota di conversione a 6,4 per cento comporterà la diminuzione della rendita LPP proporzio- nalmente alla riduzione dell’aliquota minima di conversione. Al riguardo si deve tenere conto di tre elementi che attenuano l’ampiezza effettiva o «reale» della riduzione delle prestazioni: – l’inflazione si è attenuata rispetto a quella d’inizio anni Novanta, circostanza che si ripercuote favorevolmente sul mantenimento del potere d’acquisto delle rendite (fissate in valori nominali e generalmente non indicizzate automaticamente); – il tasso d’interesse potrebbe continuare ad essere più alto della crescita nominale del salario; questo scarto rispetto alla «regola d’oro» permette di raggiungere una percentuale di rendita maggiore;
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– numerose casse soprattutto quelle di istituti collettivi degli assicuratori vita e casse autonome mantello (presupposto il rispetto delle prescrizioni minime legali) hanno già adeguato le aliquote di conversione alla realtà biometrica ed economica. Con la 1a revisione LPP, l’abbassamento progressivo dell’aliquota di conversione dal 7,2 per cento al 6,8 percento al termine di un periodo di transizione relativa- mente lungo caratterizzato da riduzioni successive annunciate anticipatamente deve permettere agli assicurati di tenerne conto nel fissare il loro piano di passaggio al pensionamento e di adeguare eventualmente il loro comportamento sul mercato del lavoro e gli importi del loro risparmio privato. Il presente disegno di legge limita il margine di manovra per simili adeguamenti soprattutto per i salariati più anziani. Questa situazione potrebbe indurre gli assicurati a optare maggiormente per una prestazione di vecchiaia versata sotto forma di capitale, come già previsto dai rego- lamenti della maggior parte delle casse pensioni e come ora disposto, per una parte del capitale di vecchiaia, anche per legge. Si tratterebbe di uno sviluppo negativo, in quanto la riscossione del capitale trasferisce interamente sui beneficiari il rischio di longevità e i rischi inerenti ai mercati finanziari. Nel caso in cui il capitale si riveli insufficiente, questa situazione potrebbe in ultima analisi obbligare la collettività ad assumersi i loro bisogni finanziari – mediante le prestazioni complementari all’AVS o attraverso prestazioni dell’aiuto sociale – in misura maggiore di quanto non accada per le prestazioni ricorrenti. Inoltre, una forte crescita dei versamenti in capitale può, in base al fenomeno dell’antiselezione, generare oneri maggiori per gli istituti di previdenza (poiché «i buoni rischi» lasciano la cassa), il che potrebbe richiedere un adeguamento delle base tecniche.
3.3.2.4 Imprese
Per mantenere la competitività delle imprese svizzere sottoposte alla concorrenza internazionale sul mercato interno e all’estero, è indispensabile contenere i costi salariali accessori e soprattutto quelli in relazione al secondo pilastro. Pertanto è nel pieno interesse delle imprese che il finanziamento del secondo pilastro si fondi su una base solida e affidabile. Occorre evitare loro di dovere successivamente finan- ziare misure di risanamento per il loro istituto di previdenza. L’equilibrio finanziario dell’istituto di previdenza è anche un vantaggio da non sottovalutare in materia di reclutamento del personale. In base a prescrizioni contabili internazionali (IFRS/US GAAP), una copertura insufficiente degli impegni di un istituto di previdenza può avere un impatto nega- tivo sui mezzi finanziari dell’impresa. In tal senso, la determinazione di parametri tecnici adeguati garantisce a lungo termine che l’istituto di previdenza delle imprese quotate in borsa non influisca negativamente sul corso delle loro azioni e sulla quotazione dei loro prestiti.
3.3.2.5 Istituti di previdenza
L’aliquota di conversione deve essere fissata in modo da non pregiudicare a lungo termine la capacità di rischio degli istituti di previdenza. Deve essere stabilita in modo che il rendimento previsto legato all’interesse tecnico possa essere raggiunto
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con una politica di investimenti ragionevole e assumendo rischi in modo adeguato. Inoltre, presupporre che l’attuale aliquota minima di conversione a lungo termine non corrisponda più alla realtà dei mercati finanziari e che occorra ridurre l’interesse tecnico, può comportare una correzione verso l’alto del capitale di copertura per le rendite già correnti e del capitale per la copertura dei diritti già acquisiti dagli assicu- rati attivi (nel sistema del primato delle prestazioni). Secondo la valutazione del perito in materia di previdenza professionale, in caso di riserve tecniche insufficien- ti, questa situazione potrebbe generare un deterioramento del grado di copertura o persino far insorgere lacune di copertura e rendere necessaria l’adozione di misure di risanamento. In questo caso i più alti organi competenti degli istituti di previdenza interessati devono porre particolare attenzione ad un’equa ripartizione degli oneri. La riduzione delle prestazioni accordate dal secondo pilastro potrebbe comportare un trasferimento degli oneri alle prestazioni complementari dell’AVS e dell’AI, ma in misura tutto sommato limitata poiché l’obiettivo di prestazione non è messo in discussione. Vi è, inoltre, la possibilità di prendere misure volontarie per attenuare i possibili oneri.
3.3.3 Ripercussioni macroeconomiche
È necessario ridurre l’aliquota di conversione per garantire la stabilità del sistema di previdenza professionale. Lo status quo (stato 1a revisione LPP) avrebbe conse- guenze sfavorevoli sull’insieme dell’economia poiché ogni ritardo nell’adeguamento dell’aliquota minima di conversione aumenta la probabilità di dover prendere in seguito misure più drastiche di quelle proposte oggi. A livello dell’economia generale, si possono distinguere diversi effetti del disegno di revisione che hanno ripercussioni sull’economia reale (crescita PIL), da un lato, mediante l’offerta e il costo dei fattori di produzione lavoro e capitale e, dall’altro, mediante l’evoluzione dei redditi disponibili per il consumo o il risparmio.
3.3.3.1 Mercato dei capitali
Se la riduzione delle prestazioni è compensata con una quota maggiore di risparmio all’interno del secondo pilastro o un maggior risparmio privato, il mercato dei capi- tali disporrà di più liquidità e, di conseguenza, i tassi d’interesse – sempre che gli altri fattori d’influenza rimangano invariati – dovrebbe mantenersi a un basso livello.
3.3.3.2 Redditi
A breve scadenza si prevedono solo riduzioni modeste dei redditi dei beneficiari di rendite poiché l’abbassamento dell’aliquota di conversione concernerà unicamente le prestazioni dei nuovi beneficiari. Diversi elementi contribuiscono inoltre a mante- nere il potere d’acquisto, soprattutto l’inflazione tendenzialmente bassa e i rendi- menti reali di conseguenza relativamente elevati del capitale privato. Il consumo dovrebbe inoltre essere sostenuto ricorrendo maggiormente al patrimonio privato.
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3.3.3.3 Crescita
Nel complesso, le ripercussioni sulla crescita economica saranno trascurabili, con possibili deboli impulsi positivi sugli investimenti e sull’offerta di lavoro e deboli impulsi negativi sul consumo.
4 Rapporto con il programma di legislatura
L’oggetto è annunciato come oggetto incluso nelle grandi linee nel rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–200764.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La competenza legislativa della Confederazione in materia di previdenza professio- nale si fonda sull’articolo 113 capoverso 1 Cost., i cui principi devono essere rispet- tati. Al riguardo l’obiettivo di prestazione secondo il capoverso 2 lettera a svolge un ruolo importante. L’obiettivo costituzionale di prestazione dell’AVS/AI, della previdenza professiona- le e della previdenza individuale è definito nell’articolo 111 Cost. Queste tre forme di assicurazione costituiscono i tre pilastri che insieme devono garantire una previ- denza vecchiaia sufficiente. L’articolo 113 capoverso 2 lettera a Cost. (come l’art. 34quater vCst) precisa l’obiettivo di prestazione dei due pilastri della previdenza professionale e dell’AVS/AI. Insieme devono rendere possibile l’adeguata continua- zione del tenore di vita abituale. Le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (primo pilastro) devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale. L’adeguatezza si riferisce al limite che occorre fissare alla sicurezza sociale65. Nel messaggio del 10 novembre 1971 si rileva d’altronde che «il livello di vita è mante- nuto, in generale, se una persona sola riceve un reddito sostitutivo equivalente almeno al 60 per cento del suo ultimo reddito lordo di lavoro». Secondo l’articolo 111 capoverso 2 Cost., la Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professio- nale possano adempiere durevolmente la loro funzione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare uno squilibrio nel rapporto tra il primo e il secondo pilastro. La LPP stessa non prevede un obiettivo di prestazione rigorosamente definito nel senso di un primato delle prestazioni: le prestazioni sono piuttosto determinate in funzione degli accrediti di vecchiaia e dei contributi (cosiddetto primato dei contri- buti), del tasso minimo d’interesse e dell’aliquota minima di conversione. Grazie ai bonus d’interesse maturati fino alla fine del 2004 l’attuale obiettivo di prestazione
64 FF 2004 995 1018 65 Messaggio del 10 novembre 1971 sul Progetto di revisione della Costituzione federale in materia di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e rapporto sull’iniziativa popolare «Per vere pensioni popolari», FF 1971 II 1205 seg.
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(34 % del salario coordinato) è garantito anche riducendo l’aliquota minima di conversione al 6,4 per cento (cfr. n. 1.7.3.1). L’obiettivo di prestazione complessivo AVS/LPP può essere rappresentato come percentuale del salario massimo assicurabile (cosiddetto tasso di sostituzione): in questo modello la prestazione AVS corrisponde alla rendita AVS massima semplice. Grazie all’innalzamento del salario coordinato, l’aliquota minima di conversione del 6,8 per cento prevista dalla 1a revisione LPP consente un tasso di sostituzione del 57,4 per cento, cioè un tasso di sostituzione addirittura leggermente superiore a quello raggiunto applicando l’aliquota minima del 7,2 per cento (cfr. tabella 7). Eseguendo gli stessi calcoli sulla base di un’aliquota minima di conversione del 6,4 per cento si ottiene un tasso di sostituzione del 56 per cento. Se però si sommano gli averi di vecchiaia massimi possibili accumulati tra il 1985 e il 2004, incluso il bonus d’interesse, e gli accrediti di vecchiaia previsti fino al 2025, si ottiene un tasso di sostituzione del 57 per cento. Un valore di poco inferiore al 57,3 per cento rag- giunto finora (senza bonus d’interesse). In base al tasso di sostituzione, l’obiettivo costituzionale di prestazione può pertanto essere considerato raggiunto tanto più che vi è un certo margine di manovra66 e che il messaggio del 1971 indica espressamente che questa concezione non va intesa come una valutazione assoluta. Il tasso di sostituzione (come il tasso di rendita) è un valore indicativo appropriato per valutare se a causa di una modifica dei parametri di prestazione nella previdenza professionale siano necessarie misure di accompagnamento. Il rapporto sui tre pilastri dell’ottobre 199567 metteva già in discussione l’affermazione secondo cui il tasso di sostituzione di circa il 60 per cento dell’ultimo salario permette realmente anche ai bassi redditi di mantenere il tenore di vita anteriore. Le Commissioni par- lamentari hanno ripreso queste riflessioni tanto che la riduzione dell’aliquota mini- ma di conversione nella 1a revisione LPP è avvenuta mediante l’estensione del salario coordinato, comportando l’aumento del tasso di rendita nell’ambito dei redditi inferiori.
5.2 Rapporto con il diritto europeo
Il diritto comunitario distingue tra sistemi di pensionamento legali e privati. I sistemi di pensionamento privati comprendono sia la previdenza professionale sia la previ- denza individuale. Se si applica questa suddivisione del diritto della CE al sistema svizzero di previdenza, l’AVS e la previdenza professionale obbligatoria rappresen- tano il sistema di pensionamento legale, mentre la previdenza professionale sovra- obbligatoria e il terzo pilastro sono sistemi di pensionamento privati. Il presente messaggio si occupa dell’aliquota minima di conversione nella previden- za professionale obbligatoria. Occorre quindi tener conto delle prescrizioni vigenti dell’UE per i sistemi di pensionamento legali. Il diritto comunitario persegue un coordinamento dei singoli sistemi mediante il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
66 Brühwiler, «Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz», pag. 163 con rinvii. 67 Rapporto del Dipartimento federale dell’interno concernente la struttura attuale e l’evoluzione futura della concezione svizzera dei tre pilastri della previdenza per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, in: Aspetti della sicurezza sociale n. 10/95, in particolare pag. 27.
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Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (codificato dal regolamento del Consiglio n. 118/97 del 2.12.1996; GU n. L 28 del 30.1.1997, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento del Parla- mento europeo e del Consiglio n. 631/2004 del 31.3.2004, GU n. L 100 del 6.4.2004, pag. 1). Il diritto comunitario non persegue invece l’armonizzazione dei sistemi legali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono continuare a determina- re autonomamente il campo d’applicazione personale, l’estensione della prestazione, le modalità di finanziamento e l’organizzazione di tali sistemi, rispettando tuttavia la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attua- zione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10.1.1979, pag. 24). L’Accordo del 21 giugno 199968 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone prevede il coordinamento del sistema svizzero della sicurezza sociale con quello degli Stati membri dell’UE secondo il modello delle normative vigenti nella CE. Il diritto in materia di coordinamento non concerne il tema trattato nel messag- gio. Il disegno di legge deve inoltre tener conto del diritto dell’UE rispettivamente della direttiva 79/7 anche se tale direttiva non è vincolante per la Svizzera. L’aliquota di conversione applicata per determinare le rendite è identica per le donne e gli uomini; le prescrizioni della direttiva 79/7 sono quindi rispettate.
5.3 Rapporto con la nuova perequazione finanziaria
Il progetto non concerne la perequazione finanziaria.
5.4 Delega di competenze legislative
Conformemente alla disposizione transitoria della modifica del … lett. b, il Consi- glio federale fissa l’aliquota minima di conversione durante il periodo d’introdu- zione.
5.5 Rapporto con la LPGA
A parte alcune eccezioni che concernono il coordinamento e l’obbligo di anticipare le prestazioni69, la legge federale del 6 ottobre 200070 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non si applica alla previdenza professionale (cfr. art. 2 LPGA). La presente modifica non concerne né il coordinamento né l’obbligo di anticipare le prestazioni.
68 RS 0.142.112.681 69 Cfr. Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge n. 66 del 17 gennaio 2003, n. 397 (d/f). 70 RS 830.1
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