06.037
Messaggio sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi
del 17 maggio 2006
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifi- ca della legge federale sull’imposta federale diretta (misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi). Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti:
2001 P 00.3369 Imposta federale diretta: attenuazione della progressione
(N 13.12.00, Raggenbass, S 8.6.01)
2005 M 04.3380 Imposizione della famiglia (N 15.6.05, Gruppo popolare-
democratico; S 28.9.05)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
17 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2006-0788 4087
Compendio
La legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) comporta una discriminazio- ne fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito complessivo. Questa discriminazione tocca in partico- lare le coppie sposate del ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi partecipano in modo determinante al conseguimento di un reddito familiare lordo compreso tra
80 000 e 500 000 franchi.
L’obiettivo del disegno presentato con il presente messaggio è di ridurre nell’ambi- to dell’imposta federale diretta l’attuale disparità di trattamento incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini. Questo obiettivo deve essere realizzato in modo mirato e rapido attraverso l’adozione di una misura immediata di facile attuazione. Dalla consultazione emerge che questo obiettivo è condiviso dalla grande maggio- ranza degli interpellati ma che le misure proposte trovano pochi consensi. Segnata- mente sono stati rifiutati l’aumento della tariffa per le persone sole e l’esclusione dei coniugi pensionati dalle misure. È stata inoltre criticata la proposta dell’avam- progetto di aumentare massicciamente la deduzione per attività lucrativa di entram- bi i coniugi: lo sgravio fiscale che ne sarebbe risultato per i coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con un reddito solo è apparso eccessivo; è stato sottoli- neato che una tale situazione avrebbe contraddetto il principio secondo cui alle coppie sposate va applicata un’imposizione identica a parità di reddito complessivo, indipendentemente dalla fonte del reddito. Tenendo conto di queste critiche, il Consiglio federale propone ora una soluzione combinata, fondata sul progetto sottoposto a consultazione ma completata da una misura supplementare. Accanto a un aumento moderato della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è proposta una deduzione applicabile a tutte le coppie sposate sotto forma di deduzione sociale. Questo approccio permette di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito senza causare disparità urtanti tra l’imposizione di queste coppie e quella delle coppie sposate a reddito unico. Innanzitutto la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi sarà aumentata rispetto ad oggi, seppure in misura minore di quanto previsto nell’avamprogetto: concretamente il Consiglio federale propone di ammettere la deduzione del 50 % del reddito più basso dei coniugi; la deduzione massima ammessa sarà di 12 500 franchi, mentre l’attuale deduzione massima per coniugi con doppio reddito, pari a
7600 franchi, sarà mantenuta come limite inferiore. Inoltre con la deduzione per
coniugati, pari a 2500 franchi per coppia, è introdotto un secondo elemento che non solo contribuisce a ridurre la discriminazione incostituzionale delle coppie sposate a doppio reddito ma da cui traggono vantaggio anche le coppie di pensionati, le coppie sposate a reddito unico e i coniugi il cui reddito non proviene da un’attività lavorativa. La diminuzione del gettito fiscale dovuta alle due misure è circa identi- ca.
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La soluzione combinata permette di eliminare la discriminazione fiscale esistente rispetto ai concubini per circa 160 000 coppie sposate a doppio reddito, cioè i due terzi delle coppie sposate interessate. Per le rimanenti 80 000 coppie sposate a doppio reddito la discriminazione è soltanto leggermente attenuata. Tuttavia la nuova deduzione per coniugati comporterà uno sgravio per tutte le coppie sposate. Dato che la discriminazione incostituzionale attuale concerne soprattutto le coppie sposate a doppio reddito, l’azione congiunta delle due deduzioni permetterà a queste ultime di beneficiare di uno sgravio maggiore rispetto alle coppie in cui soltanto il marito o la moglie svolge un’attività lavorativa. Nello stesso tempo, la deduzione per coniugati garantisce che la differenza di imposizione tra le coppie monoreddito e quelle con doppio reddito rimanga entro un limite ragionevole. Le misure immediate proposte permettono di attenuare in modo rapido e semplice il problema della discriminazione fiscale e di eliminare così una situazione anticosti- tuzionale, senza peraltro pregiudicare le scelte future in ambito di sistema fiscale (imposizione individuale o splitting). Inoltre la soluzione combinata è sopportabile da un punto di vista finanziario: la diminuzione del gettito fiscale risulterebbe di 540 milioni di franchi a carico della Confederazione (base: piano finanziario 2010) e di 110 milioni a carico dei Cantoni. Questa diminuzione dovrà essere compensata. Innanzitutto è lecito aspettarsi che l’aumento della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi stimolerà una maggiore attività professionale del secondo coniuge: le entrate supplementari che ne dovrebbero derivare a lungo termine sono stimate a circa 50 milioni di franchi. Inoltre il progetto «INSIEME» dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, finalizzato all’aumento dell’efficienza, genera entrate supplementari di circa 50 milioni di franchi. I rimanenti 440 milioni di franchi dovranno essere compensati sul fronte delle uscite. La compensazione sarà attuata nel piano finanziario soltanto dopo che il nostro Consiglio si sarà pronunciato sui tassi di crescita e sugli obiettivi definiti nell’ambito dell’esame dei compiti. Si rinuncia invece ad aumentare la tariffa per le persone sole, come preconizzato nell’avamprogetto. Le misure immediate dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2008. I loro effetti dovrebbero cominciare a farsi sentire per i contribuenti al più presto a partire dal 2009. In un secondo tempo è prevista una riforma integrale dell’imposizione dei coniugi e della famiglia. A questo scopo il Consiglio federale ha già incaricato il Dipartimen- to federale delle finanze di sottoporgli una decisione per permettere al Parlamento di prendere una decisione di principio sull’imposizione individuale o comune (ad es. mediante lo splitting). Appena il Parlamento avrà stabilito il corso da seguire, il Consiglio federale presenterà un disegno di legge concreto.
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Indice
Compendio 4088
1 Punti essenziali del progetto 4091
1.1 Situazione iniziale 4091
1.1.1 Obiettivi 4091
1.1.2 Sviluppi giuridici 4092
1.1.3 Evoluzione demografica e socioeconomica 4092
1.1.4 Imposizione delle coppie secondo il diritto vigente 4093
1.2 Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi 4096
1.2.1 Possibilità di sgravio dei coniugi 4096
1.2.2 L’avamprogetto inviato in consultazione 4096
1.2.2.1 In generale 4096
1.2.2.2 Soluzione proposta nell’avamprogetto 4097
1.2.2.3 Risultati della consultazione 4097
1.2.3 Decisione di principio del Consiglio federale 4098
1.2.4 Soluzione combinata 4099
1.2.5 Altre soluzioni esaminate 4102
1.2.6 Finanziamento delle misure immediate 4105
1.2.7 Effetti sulla compensazione della progressione a freddo 4106
1.2.8 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 4107
2 Commento dei singoli articoli 4107
3 Ripercussioni 4110
3.1 Ripercussioni finanziarie 4110
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 4111
3.3 Ripercussioni economiche 4111
4 Programma di legislatura 4112
5 Costituzionalità 4112
Allegato 4114
Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) (Disegno) 4131
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Messaggio
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Obiettivi
Dopo che il pacchetto fiscale 2001, inclusa la riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia, è stato respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004, le principali richieste per un’imposizione equa dei coniugi e della famiglia nell’ambito dell’imposta federale diretta sono rimaste insoddisfatte. La legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) comporta una discrimina- zione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito complessivo. Questa discriminazione tocca in particolare le coppie sposate del ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi parteci- pano in modo determinante al conseguimento di un reddito familiare lordo compreso tra 80 000 e 500 000 franchi. Dopo la votazione sono stati presentati numerosi interventi parlamentari riguardanti l’imposizione dei coniugi e della famigli che chiedevano sia l’introduzione di un sistema di splitting analogo a quello del pacchetto fiscale 2001 (cfr. mozione Donzé [04.3263], mozione del gruppo popolare-democratico [04.3380]), sia il passaggio all’imposizione individuale (cfr. mozioni del gruppo radicale-liberale [04.3276, 05.3299]). Inoltre due mozioni invitano il Consiglio federale ad attuare misure realizzabili a corto termine nell’ambito dell’imposizione delle persone fisiche per tenere conto della giurisprudenza del Tribunale federale sulla parità di trattamento di coppie coniugate e coppie non coniugate (mozioni della CET-S [05.3464] e del gruppo liberale-radicale [05.3299]). Tuttavia, dato che gli interventi parlamentari divergevano considerevolmente sugli obiettivi da raggiungere, il nostro Consiglio ha deciso di procedere per tappe. In un primo tempo ha svolto una procedura di consultazione sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi. Questo progetto, presentato qui con alcuni correttivi che tengono conto dei pareri espressi nella consultazione, è finalizzato a ovviare alla discriminazione incostituzionale descritta sopra, che svantaggia i coniu- gi con doppio reddito rispetto alle coppie che vivono in concubinato. A questo scopo si prevede l’adozione di misure mirate, semplici e immediatamente applicabili. In un secondo tempo è prevista una riforma integrale dell’imposizione dei coniugi e della famiglia che richiederà una decisione di principio sul sistema fiscale da adotta- re in questo settore: l’imposizione comune dei coniugi o quella individuale.
1 RS 642.11
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1.1.2 Sviluppi giuridici
Già nella sentenza del 1984 in re Hegetschweiler2 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i legislatori cantonali devono alleviare il carico fiscale dei coniugi rispetto alle persone sole e provvedere affinché il carico fiscale delle coppie coniu- gate non superi quello dei concubini. Inoltre, il Tribunale federale ha stabilito che il carico fiscale dei coniugi non deve dipendere in linea di principio dalla ripartizione del reddito fra i coniugi o dal fatto che soltanto un coniuge oppure entrambi conse- guano un reddito. Eventuali privilegi fiscali devono essere accordati in linea di principio ai coniugi e non ai concubini. Poiché non può esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 191 Cost.), il Tribunale federale non si è invece potuto pronunciare sull’imposizione dei coniugi a livello di diritto federale. Nel 1994, nel quadro di un esame sotto il profilo dell’arbitrio, il Tribunale federale ha relativizzato la sentenza Hegetschweiler e stabilito che l’onere supplementare relativo del 10 % di una coppia coniugata con figli rispetto a una coppia non coniu- gata con figli non rappresenta una violazione del principio dell’eguaglianza giuridica sancita dalla Costituzione. Secondo la massima Corte, per il calcolo dell’imposta delle coppie sposate con figli il confronto non va effettuato in primo luogo con l’onere fiscale delle coppie non sposate con figli, bensì con l’onere fiscale degli altri gruppi di contribuenti, in particolare con le persone sole e i concubini senza figli. Il Tribunale federale ha motivato tale decisione con i dati del censimento del 1990 secondo cui in Svizzera di tutte le coppie con bambini solo nel 2,8 % dei casi i genitori non erano sposati, mentre sulla totalità delle coppie senza bambini, la quota di concubini era nettamente superiore ed ammontava al 16 %3. Dopo la sentenza in re Hegetschweiler, la maggior parte dei Cantoni ha adeguato la propria legislazione fiscale apportandovi i correttivi necessari per permettere di accordare sgravi fiscali alle coppie coniugate. Dato che, secondo il Tribunale federa- le, la Costituzione federale non indica in questo caso metodi specifici4, sono sorte parecchie regolamentazioni differenti. Questo adeguamento non è invece avvenuto a livello federale, dove è anzi stato respinto con il rifiuto del pacchetto fiscale 2001. La riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia prevedeva di correggere la maggiore imposizione dei coniu- gi rispetto alle coppie non sposate mediante l’introduzione di un sistema di splitting.
1.1.3 Evoluzione demografica e socioeconomica
Nell’ultimo ventennio le strutture familiari in Europa si sono profondamente modifi- cate, sebbene questo processo sia rallentato negli ultimi dieci anni. I dati del censi- mento 2000 indicano che anche in Svizzera il numero delle famiglie è diminuito mentre è aumentato quello dei nuclei familiari composti da una persona sola (1960: 14,2 % della popolazione; 2000: 36,0 %).
2 DTF 110 Ia 7
3 DTF 120 Ia 329
4 DTF 110 Ia 7 consid. 3
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Il matrimonio è la forma di vita in comune scelta in circa l’80 % dei casi e resta pertanto ancora la forma predominante di famiglia. Il numero delle famiglie mono- parentali e il numero delle persone che vivono in concubinato sono fortemente aumentati. Il concubinato è tendenzialmente inteso come prima forma di vita in comune e la forma di concubinato con figli è oggi ancora poco frequente. Dal punto di vista socioeconomico vanno rilevate modifiche significative anche nelle famiglie. In effetti, se nel 1990 circa il 54 % delle famiglie corrispondeva ancora al modello tradizionale (figli minorenni, padre che svolge un’attività lucrativa a tempo pieno, madre che si occupa dell’economia domestica e dell’educazione dei figli), nel 2000 le famiglie di questo tipo erano soltanto il 48,5 %. Per quanto concerne le donne senza figli di età compresa tra 25 e 45 anni, tra il 1990 e il 2000 il tasso di attività è aumentato solo leggermente (1990: 88,1 %; 2000: 90,8 %), mentre nello stesso periodo il tasso di attività delle donne della stessa età ma con almeno un figlio di età compresa tra zero e sei anni è aumentato nettamente dal 39,6 % al 62,2 %. Nei casi in cui il figlio minore ha tra 15 e 20 anni, tale tasso è passato dal 70,8 % all’83,3 %. Il ruolo tradizionale di madre che si occupa dell’economia domestica e dell’educa- zione dei figli costringeva molte donne a ritirarsi temporaneamente o definitivamen- te dalla vita attiva. La quota delle donne facenti parte della popolazione che esercita un’attività lucrativa era quindi sensibilmente minore di quella degli uomini. Secondo i censimenti condotti a partire dagli anni Settanta in poi, è diminuita l’importanza del ciclo familiare come motivo della non partecipazione all’attività lucrativa delle donne di età compresa tra 25 e 45 anni. Al contempo la quota delle donne esercitanti un’attività lucrativa si è costantemente avvicinata a quella degli uomini. Nel 2000, il
65 % delle coppie (coniugate e non coniugate) era formato da coppie con doppio
reddito e solo il 35 % da coppie con un solo reddito. Le ragioni di questa evoluzione risiedono in primo luogo nel fatto che rispetto al passato le coppie di oggi – con o senza figli – dipendono in misura maggiore dal reddito del lavoro conseguito da entrambi i partner. Dati empirici evidenziano pure la tendenza a una maggiore autonomia finanziaria di entrambi i partner. Questo processo è incentivato dalle recenti evoluzioni delle pari opportunità tra donna e uomo. Sebbene nella nostra società la ripartizione tradizionale dei ruoli tra donna e uomo resti abbastanza radicata, le forme di organizzazione della vita basate sul partenariato sono sempre più numerose.
1.1.4 Imposizione delle coppie secondo il diritto vigente
L’articolo 9 LIFD, sul quale si fondano i principi dell’imposizione dei coniugi, prevede espressamente la tassazione dei redditi cumulati (imposizione comune). La famiglia è considerata una comunità economica e pertanto costituisce un’entità anche sotto il profilo fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con il reddito dei genitori.
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I concubini, invece, sono sempre tassati individualmente. I loro redditi non sono addizionati, e per effetto della progressività della tariffa fiscale questo può produrre notevoli differenze di carico fiscale fra le coppie coniugate e i concubini in condi- zioni reddituali analoghe. I concubini con doppio reddito sono avvantaggiati segna- tamente a partire da un reddito lordo complessivo di 80 000 franchi («vantaggio del concubinato»). A seconda delle distribuzione dei redditi e del loro ammontare le coppie coniugate con doppio reddito possono essere sottoposte a un onere fiscale pari a oltre il 100 % quello di una coppia non coniugata, a parità di fattori determi- nanti. Per contro i concubini che conseguono un doppio reddito ma che appartengono alla fascia di reddito bassa, ovvero al di sotto degli 80 000 franchi, pagano più imposte di una coppia coniugata in situazione reddituale analoga. Inoltre, l’onere fiscale dei coniugi con reddito unico è sempre più basso di quello dei concubini con un solo reddito («svantaggio del concubinato»). Questo è da ricondurre soprattutto al fatto che la tariffa per i coniugi è più vantaggiosa e che il partner in concubinato che non esercita un’attività lucrativa non può far valere nessuna deduzione in mancanza di un proprio reddito; secondo il diritto vigente è escluso il trasferimento (ad es. degli interessi debitori) al partner di concubinato attivo professionalmente. Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, i coniugi con doppio reddito possono dedurre al massimo 7600 franchi dal reddito più basso, a condizione che vivano in comunione domestica (art. 212 cpv. 2 LIFD). Se il reddito più basso è inferiore alla deduzione massima concessa dalla legge, si può dedurre solo l’importo del reddito. Una deduzione analoga è accordata quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro. La deduzione è accordata soltanto se ambedue i coniugi hanno un reddito provenien- te da un’attività lucrativa. Sono ritenute reddito da attività lucrativa anche le inden- nità per perdita di guadagno in caso di sospensione temporanea dell’attività lavorati- va (servizio militare, servizio di protezione civile, indennità giornaliere delle assicurazioni per la disoccupazione, malattia o infortunio). Non sono invece consi- derate reddito da attività lucrativa le altre forme di reddito, come ad esempio il le rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (1° pilastro), le rendite della previ- denza professionale (2° pilastro) o il reddito patrimoniale5. L’articolo 214 capoverso 2 LIFD prevede una tariffa più contenuta per i coniugi viventi in comunione domestica al fine di sgravarli rispetto alle persone sole e tener conto della differenza di capacità economica, a parità di reddito, fra i coniugi e le persone sole. La tariffa applicata ai coniugi è valida anche per i contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. Il grafico seguente mostra la differenza tra il carico fiscale dei coniugi a doppio reddito rispetto ai concubini, a seconda della suddivisione dei redditi tra i partner. I redditi indicati corrispondono al reddito imponibile senza la deduzione per attività lavorativa di entrambi i coniugi.
5 Cfr. la circolare n. 13 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 28 luglio 1994 «Deduzione in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi».
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Il fattore percentuale della differenza d’imposta è calcolato secondo la modalità seguente: dapprima si stabilisce la differenza tra l’onere fiscale di una coppia coniu- gata e l’importo complessivo delle imposte versate da due persone che convivono in concubinato e che insieme ottengono lo stesso reddito della coppia coniugata. In seguito, la differenza ottenuta è divisa per l’importo globale delle imposte versate dai concubini. L’onere supplementare non è definito se i redditi di ambedue i contri- buenti sono talmente bassi (soglia di 16 900 franchi) da risultare non imponibili nell’ambito di un’imposizione individuale (denominatore 0). Per esempio, la differenza tra l’imposta a carico di una coppia di coniugi rispetto ai concubini in caso di ripartizione dei redditi «75 000/25 000 franchi» è di 237 franchi (1765–1528), ossia l’imposta dovuta dalla coppia coniugata è del 15,51 % più alta rispetto a quella complessiva dovuta dai concubini. Nel caso di una ripartizione dei redditi «90 000/10 000 franchi», per i coniugi risulta un minore onere di 665 franchi (1765–2430): in questo caso, una coppia sposata paga quindi il 27,37 % meno impo- ste rispetto ai concubini. Grafico Differenza tra il carico fiscale dei coniugi e quello dei concubini nel sistema fiscale attuale (per la situazione dopo l’introduzione delle misure immediate: v. n. 1.2.4).
Il maggiore onere fiscale sopportato dai coniugi raggiunge due soglie massime: una estesa pari al 107,65 % quando ogni coniuge realizza un reddito di 68 300 franchi (4290 franchi di imposta per i coniugi contro 2066 franchi per i concubini) e una seconda circoscritta pari al 98,59 % quando ogni coniuge ottiene un reddito di 39 000 franchi (817 franchi di imposta per i coniugi e 411 franchi per i concubini).
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1.2 Misure immediate nell’ambito dell’imposizione
dei coniugi
1.2.1 Possibilità di sgravio dei coniugi
Anche mantenendo l’imposizione congiunta dei coniugi, sussistono diverse possibi- lità per eliminare la discriminazione dei coniugi con doppio reddito rispetto alle coppie in regime di concubinato. Si possono prevedere sgravi fiscali per tutti i coniugi oppure solo per i coniugi con doppio reddito. Tra le misure finalizzate a sgravare tutti i coniugi, si possono citare lo sconto d’im- posta sull’ammontare dell’imposta, la deduzione per coniugati sotto forma di dedu- zione sociale, il livellamento della tariffa oppure lo splitting. Tali misure sgravereb- bero però non solo i coniugi toccati dalla discriminazione, bensì anche tutti i coniugi con reddito unico che, in base al diritto vigente, non sono svantaggiati rispetto alle coppie con reddito unico che vivono in concubinato. Anche per eliminare in modo mirato la discriminazione incostituzionale dei coniugi con doppio reddito esistono diverse possibilità. Le misure ipotizzabili sono l’aumen- to della vigente deduzione per coniugi con doppio reddito e una nuova impostazione della deduzione percentuale. Per quanto riguarda la concessione della deduzione per coniugi con doppio reddito, occorre decidere se questa possa essere fatta valere esclusivamente dai coniugi che conseguono un reddito lavorativo oppure anche dai coniugi che percepiscono una rendita. Se i redditi derivanti dalle rendite (pilastri 1, 2 e 3a) sono equiparati al reddito lavorativo, le entrate fiscali diminuiranno di più che non permettendo la deduzione per doppio reddito soltanto ai coniugi che esercitano un’attività lucrativa. Le misure volte a diminuire l’onere fiscale di tutti i coniugi possono anche essere combinate con quelle finalizzate soltanto a uno sgravio dei coniugi con doppio reddito. In tal modo si tiene conto sia della richiesta di attenuare lo svantaggio fiscale per i coniugi con doppio reddito sia dell’esigenza di mantenere un rapporto equilibrato tra l’onere fiscale delle coppie monoreddito e quelle con doppio reddito.
1.2.2 L’avamprogetto inviato in consultazione
1.2.2.1 In generale
La procedura di consultazione sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi è stata avviata il 23 settembre 2005 e si è conclusa il 31 dicembre 2005. Sono pervenute 230 risposte. Tutti i Governi cantonali, 10 partiti e 32 organizzazioni hanno formulato un parere sul progetto; inoltre 162 privati si sono espressi compi- lando formulari standard.
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1.2.2.2 Soluzione proposta nell’avamprogetto
Nell’avamprogetto posto in consultazione, per sgravare i coniugi il nostro Consiglio prevedeva una revisione della deduzione concessa ai coniugi con doppio reddito. Proponeva di aumentare la deduzione attuale di al massimo 7600 franchi portandola al 50 % del secondo reddito, sino a un importo massimo di 55 000 franchi. La dedu- zione di 7600 franchi in vigore attualmente per i coniugi con doppio reddito doveva essere mantenuta quale importo minimo. Nell’avamprogetto la base per il calcolo della deduzione percentuale era il reddito più basso dei due coniugi. Alla luce dei principi del freno all’indebitamento ancorati nella Costituzione federa- le e della situazione finanziaria della Confederazione, il nostro Consiglio aveva inoltre proposto di limitare l’attenuazione della discriminazione soltanto ai coniugi con doppio reddito. Questo avrebbe significato lasciare irrisolta la discriminazione incostituzionale delle coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi percepisce soltanto redditi da fonti diverse dall’attività lucrativa (rendite, pensioni, redditi patrimoniali ecc.), ma non avrebbe nemmeno comportato un aumento dell’onere fiscale per queste coppie. Era nostra intenzione realizzare in un secondo momento un’imposizione dei coniugi interamente compatibile con la Costituzione mediante una riforma globale del siste- ma dell’imposizione dei coniugi. Dai confronti degli oneri fiscali si evinceva che con la soluzione proposta nell’avamprogetto sarebbe stato possibile rispettare il principio enunciato dal Tribu- nale federale nella sua giurisprudenza relativa all’imposizione della famiglia, secon- do cui l’onere supplementare relativo di una coppia sposata rispetto a quello di una coppia in regime di concubinato non può superare il 10 %: la misura immediata proposta avrebbe dunque ristabilito la costituzionalità dell’imposizione dei coniugi con doppio reddito. Secondo l’avamprogetto la diminuzione del gettito fiscale causata dalle misure proposte sarebbe stata compensata con un aumento della tariffa applicata alle perso- ne sole e, in misura minore, con misure di risparmio applicate a livello dei diparti- menti.
1.2.2.3 Risultati della consultazione
I Cantoni sono stati praticamente unanimi nella loro valutazione delle misure imme- diate: tutti i Cantoni appoggiano l’obiettivo fondamentale di migliorare la situazione dei coniugi a doppio reddito, ma – ad eccezione del Cantone Ticino – nessun Canto- ne ha approvato le misure concrete proposte. Anche la grande maggioranza dei partiti ha respinto l’avamprogetto (PCS, PPD, PEV, PLS, PS, UDC, UDF, i Verdi). Soltanto il PRL e la Lega dei Ticinesi sono favorevoli alle misure immediate proposte. Tra le organizzazioni, 9 hanno approvato la proposta dell’avamprogetto (in parte formulando delle riserve) e 22 l’hanno respinta. Un’organizzazione non ha preso posizione su questo punto. Anche tra i 162 privati che si sono espressi mediante un formulario standard vi è una netta maggioranza contraria alle misure immediate.
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In particolare i partecipanti alla consultazione hanno fortemente criticato la riparti- zione dell’onere fiscale che sarebbe risultato per le singole categorie di contribuenti. Secondo il giudizio della maggioranza degli enti consultati, il fatto che l’avamprogetto proponesse un forte aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito senza che una deduzione di portata simile fosse accordata alle coppie sposate in cui uno solo dei coniugi esercita un’attività lucrativa, avrebbe creato una discri- minazione tra queste due categorie di contribuenti, discriminazione a sua volta contraria alla Costituzione e inconciliabile con il principio di parità di imposizione delle coppie coniugate a parità di reddito complessivo, indipendentemente dalla fonte o composizione del reddito. Da più parti è stato sottolineato che una simile situazione non sarebbe compatibile con il principio sancito dalla Costituzione dell’imposizione in base alla capacità economica e che la suddivisione del reddito tra i coniugi non deve pertanto avere un influsso sull’imposizione. I partecipanti hanno inoltre fortemente criticato il fatto che le misure immediate non andassero a beneficio delle coppie sposate in pensione e delle coppie sposate in cui uno solo dei coniugi esercita un’attività lucrativa e in cui gli altri redditi provengono da fonti diverse. Secondo queste critiche, anche questa disuguaglianza viola il prin- cipio della parità di trattamento e causa relazioni squilibrate tra il carico fiscale delle diverse categorie di contribuenti. È stato fortemente criticato inoltre l’aumento della tariffa per persone sole proposto come misura di finanziamento delle misure immediate. La maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZH) hanno proposto espressamente di rinunciare alle misure immedia- te poste in consultazione e di continuare l’esame delle «misure prioritarie a corto termine» proposte dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF). Queste misure comprendono l’aumento della deduzione per figli e l’introduzione di altre deduzioni legate ai figli, come pure uno splitting parziale con un divisore inferiore a 1,9. Per quel che concerne i partiti, anche il PPD, l’UDF, il PEV, il PLS e l’UDC auspi- cano l’introduzione di un sistema fondato sullo splitting parziale. Il PCS, i Verdi e il PS chiedono di introdurre senza indugio l’imposizione individuale invece delle misure immediate. Il PLR sostiene in linea di massima le misure immediate, tuttavia ritiene che oltre allo sgravio dei coniugi con doppio reddito occorra prevedere una soluzione in favore di tutte le categorie di coppie sposate. Per quel che concerne il cambiamento fondamentale del sistema, il PLR si è espresso a favore dell’imposi- zione individuale.
14 organizzazioni hanno proposto come misura immediata, ma anche come sistema
d’imposizione da adottare a lungo termine, un sistema basato esplicitamente sullo splitting. 10 organizzazioni hanno invece auspicato esplicitamente l’introduzione rapida dell’imposizione individuale.
1.2.3 Decisione di principio del Consiglio federale
Nonostante il massiccio rigetto delle misure proposte espresso dai partecipanti alla consultazione, il nostro Consiglio si attiene a un processo strutturato per tappe. Considerato che sul tema della scelta del sistema fiscale (imposizione comune o imposizione separata dei coniugi) il Parlamento ha accolto molti interventi diversi
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con obiettivi divergenti, non è possibile per intanto giungere a una soluzione defini- tiva. Di fronte a questa situazione bloccata, le coppie potranno beneficiare di uno sgravio soltanto se vengono adottate misure immediate, applicabili facilmente e rapidamente; inoltre queste misure devono essere sopportabili dal punto di vista finanziario e non influenzare la scelta del futuro sistema fiscale. La soluzione com- binata qui proposta soddisfa questi quattro criteri (cfr. n. 1.2.4). Le misure immediate dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2008. I loro effetti dovrebbero cominciare a farsi sentire per i contribuenti al più presto a partire dal 2009. La diminuzione del gettito fiscale dovrebbe quindi avvenire soltanto a partire dal 2010. Il problema della discriminazione dei coniugi con doppio reddito potrebbe essere risolto con lo splitting per tutti i coniugi oppure adottando l’imposizione individuale. Tuttavia scegliendo un sistema di splitting con tariffa unica, con misure complemen- tari e sgravi per le famiglie6, come previsto nel pacchetto fiscale 2001, diminuirebbe considerevolmente il gettito fiscale (a seconda dell’ammontare del divisore, fino a circa 2 miliardi di franchi). Anche l’imposizione individuale comporterebbe notevoli minori entrate fiscali paragonabili a quelle causate dallo splitting. Inoltre, in Svizze- ra il passaggio a un sistema di imposizione individuale non può essere realizzato in tempi brevi. L’introduzione dell’imposizione individuale richiederebbe infatti una modifica sostanziale dell’attuale sistema dell’imposizione della famiglia. Già solo per motivi amministrativi e di sistematica fiscale, questo passaggio dovrebbe avveni- re a livello nazionale simultaneamente per tutte le autorità fiscali. Per questi motivi né un sistema di splitting secondo il pacchetto fiscale 2001 né un’imposizione indi- viduale sono realizzabili sotto forma di misura immediata. La decisione sul sistema d’imposizione dovrà piuttosto essere presa in un secondo tempo. In quest’ottica il nostro Consiglio ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli una decisione che permetta al Parlamento di prendere una decisione fondamentale sull’imposizione individuale o sull’imposizione comune (ad es. tramite splitting). In seguito alla decisione di principio presa dal Parlamento, il nostro Consiglio potrà avviare la riforma globale dell’imposizione dei coniugi e delle famiglie e preparare un disegno di legge concreto.
1.2.4 Soluzione combinata
In seguito alle critiche formulate in sede di consultazione riguardo alle misure immediate, il nostro Consiglio propone una soluzione combinata. Questa soluzione è fondata sul progetto sottoposto a consultazione ma viene completata da una misura supplementare. Accanto a un aumento moderato della deduzione per attività lucrati- va di entrambi i coniugi è proposta una deduzione applicabile a tutte le coppie sposate sotto forma di deduzione sociale. Questo approccio permette di tenere conto
6 Parallelamente all’introduzione di uno splitting parziale, il pacchetto di misure fiscali
2001 prevedeva varie misure complementari (che dovevano in parte compensare
l’aumento delle tariffe): una deduzione personale di 1400 franchi per tutti i contribuenti, una deduzione per spese di custodia dei figli di 7000 franchi al massimo, un aumento del- la deduzione per figlio a 9300 franchi, una deduzione dei premi dell’assicurazione malat- tie obbligatoria calcolata in funzione della media cantonale, una deduzione per economia domestica di 11 000 franchi accordata alle persone sole e, infine, una deduzione per fami- glie monoparentali pari al 3 % del reddito netto fino a un massimo di 5500 franchi.
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sia della necessità di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito, sia dell’importanza di non creare disparità tra l’imposizione di queste coppie e quella delle coppie sposate monoreddito. Concretamente proponiamo di ammettere la deduzione del 50 % del reddito più basso dei coniugi; la deduzione massima ammessa sarà di 12 500 franchi, mentre l’attuale deduzione massima per coniugi con doppio reddito, pari a 7600 franchi, sarà mantenuta come limite inferiore. La deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è tuttavia aumentata in misura minore di quanto previsto nell’avampro- getto: pertanto essa permetterà di ridurre il maggiore carico fiscale sopportato dalle coppie sposate a doppio reddito, ma non sopprime interamente la disparità. Nel contempo, permette di ridurre la differenza del carico fiscale delle coppie sposate a reddito unico e delle coppie sposate a doppio reddito. Una misura supplementare è introdotta con la deduzione per coniugati, pari a 2500 franchi per coppia: anche questa misura permette di ridurre la discriminazione incostituzionale delle coppie sposate a doppio reddito. Tuttavia tutte le coppie sposa- te possono chiedere di beneficiare di questa deduzione sociale su base di calcolo, quindi anche le coppie di pensionati, le coppie a reddito unico e le coppie i cui redditi provengono da fonti diverse dall’attività lucrativa. La soluzione combinata proposta dal nostro Consiglio ha il vantaggio di eliminare la discriminazione fiscale rispetto ai concubini per circa 160 000 coppie sposate a doppio reddito. Per le altre 80 000 coppie sposate a doppio reddito la discriminazio- ne è soltanto leggermente attenuata. Tuttavia la nuova deduzione per coniugati comporterà uno sgravio per tutte le coppie sposate. Dato che la discriminazione incostituzionale attuale concerne soprattutto le coppie sposate a doppio reddito, l’azione congiunta delle due deduzioni permetterà a queste ultime di beneficiare di uno sgravio maggiore rispetto alle coppie in cui soltanto il marito o la moglie svolge un’attività lavorativa. Nello stesso tempo, la deduzione per coniugati garantisce che la differenza di imposizione tra le coppie monoreddito e quelle con doppio reddito rimanga entro un limite ragionevole (cfr. rapporti di carico fiscale presentati nell’allegato). Il grafico seguente indica il carico supplementare che dovrebbero sopportare le coppie sposate rispetto ai concubini, secondo la ripartizione dei redditi tra i coniugi, in seguito all’introduzione delle misure immediate.
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Grafico Differenza tra il carico fiscale dei coniugi e quello dei concubini in seguito all’introduzione delle misure immediate (soluzione combinata) (per la situazione attuale: v. n. 1.1.4)
Le diminuzioni del gettito fiscale dovute all’aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito e all’applicazione della nuova deduzione per coniugati sono più o meno identiche. Dando la priorità alla deduzione per coniugati, ci si allontanereb- be dall’obiettivo fondamentale delle misure immediate, cioè l’attenuazione ovvero la soppressione della discriminazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito. Viceversa, se si dà la priorità alla deduzione per coniugi con doppio reddito, aumen- ta la disparità tra l’onere fiscale delle coppie sposate a reddito unico e di quelle a doppio reddito. Le minori entrate fiscali per la Confederazione (cfr. n. 1.2.6) devono essere finanzia- te con contromisure. Tuttavia si rinuncia a compensare le perdite mediante un au- mento del carico fiscale delle persone sole, come previsto nel progetto sottoposto a consultazione. La combinazione della deduzione per coniugi con doppio reddito e la deduzione per coniugati riunisce vari vantaggi: – si tiene adeguatamente conto delle critiche emerse dalla consultazione; – la deduzione per coniugati permetterebbe anche ai pensionati, alle coppie a reddito unico e alle coppie i cui redditi non provengono da un’attività lucra- tiva di beneficiare di uno sgravio fiscale;
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– una deduzione fissa per le coppie sposate non rafforza la progressività dell’imposta; – le altre categorie di persone, segnatamente le persone sole, non dovrebbero sopportare un carico supplementare; – la scelta del futuro sistema fiscale (imposizione individuale o splitting) non è influenzata da queste misure.
1.2.5 Altre soluzioni esaminate
Oltre alla soluzione proposta, il DFF ha preso in esame altre misure immediate. Esso è giunto alla conclusione che, riguardo al rapporto tra costi (riduzione del gettito fiscale) e raggiungimento dell’obiettivo (eliminare la discriminazione delle coppie sposate a doppio reddito), l’effetto delle misure illustrate nel seguito è meno effi- ciente di quello che esplicherà la proposta combinazione di una deduzione moderata per coniugi con doppio reddito e una nuova deduzione per coniugati.
Livellamento della tariffa in vigore per i coniugi (secondo l’art. 214 cpv. 2 LIFD) L’onere fiscale delle coppie sposate potrebbe in teoria essere ridotto mediante una modifica della tariffa. Gli adeguamenti della tariffa generano tuttavia sempre perdite fiscali maggiori rispetto agli adeguamenti delle singole deduzioni, poiché di regola concernono tutti i contribuenti ai quali è applicata la tariffa in questione mentre gli aumenti di determinate deduzioni si ripercuotono su un numero limitato di contri- buenti. Così ad esempio l’attenuazione della progressione della tariffa applicata ai coniugi andrebbe a vantaggio non soltanto delle coppie sposate ma anche di tutte le famiglie monoparentali.
Splitting parziale Lo splitting parziale che i Cantoni e la CDF chiedono sia applicato come misura immediata (senza tuttavia le nuove deduzioni e gli aumenti delle deduzioni previsti nel pacchetto fiscale 2001) è stato esaminato in base ai criteri seguenti: – diminuzione del gettito fiscale: al massimo 600 – 700 milioni di franchi; – introduzione di un divisore per quanto basso possibile, ma non inferiore a 1,5; – base: tariffa attuale per persone sole; – nessun carico fiscale supplementare per nessuna categoria di contribuenti; – nessun aumento o introduzione di deduzioni per figli; – soppressione della deduzione per coniugi con doppio reddito. Dai calcoli dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) risulta che già un divisore di splitting pari a 1,5 causerebbe minori entrate dell’ordine di 855 milio- ni di franchi. Con un divisore pari a 1,8 i casi di discriminazione incostituzionale potrebbero essere ridotti a circa 15 000 coppie sposate, tuttavia per la Confederazio- ne risulterebbe una diminuzione delle entrate fiscali pari a 1425 milioni di franchi (= quota della Confederazione dell’83 %; base: piano finanziario 2010).
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L’esame dei rapporti tra gli oneri fiscali ha inoltre mostrato che alle condizioni descritte il modello di splitting parziale causerebbe addirittura un maggiore carico per i redditi bassi e, all’interno di tale categoria, segnatamente per i coniugi con doppio reddito. A queste condizioni, anche la CDF non auspica che lo splitting parziale sia introdotto come misura immediata. Inoltre, se applicato come misura immediata, lo splitting parziale pregiudicherebbe la decisione di principio sul futuro orientamento del sistema fiscale.
Sconto sull’ammontare dell’imposta L’AFC ha inoltre esaminato la possibilità di uno sconto sull’ammontare dell’imposta per tutti i contribuenti sposati. È stata esaminata l’ipotesi seguente: – sconto del 10 % sull’ammontare dell’imposta per tutte le coppie sposate, al massimo 2000 franchi; – questa variante determinerebbe per la Confederazione una diminuzione delle entrate pari a circa 525 milioni di franchi (= quota della Confederazione dell’83 %; base: piano finanziario 2010). Uno sconto sull’imposta dovuta da tutti i coniugati riduce il numero di coppie sposa- te colpite dalla disparità di trattamento incostituzionale da 240 000 (situazione attuale) a circa 180 000: in altre parole è migliorata soltanto la situazione di circa il
25 % delle coppie sposate a doppio reddito.
Sconto percentuale sull’ammontare dell’imposta combinato con una deduzione per coniugi con doppio reddito In linea di massima una riduzione dell’onere fiscale delle coppie sposate analoga a quella ottenuta con la soluzione combinata qui proposta potrebbe anche essere realizzata combinando gli effetti di uno sconto sull’ammontare dell’imposta dei coniugati con un aumento moderato della deduzione per coniugi con doppio reddito. In quest’ottica l’AFC ha esaminato la variante seguente: – deduzione per coniugi con doppio reddito pari al 50 % del secondo reddito, al massimo 12 500 franchi; – sconto del 10 % sull’ammontare dell’imposta per tutti i coniugati, al massi- mo 250 franchi; – questa variante determinerebbe per la Confederazione una diminuzione delle entrate pari a 535 milioni di franchi (= quota della Confederazione dell’83 %; base: piano finanziario 2010). Questa variante diminuirebbe il numero di coppie discriminate da circa 240 000 a 80 000: la discriminazione fiscale cesserebbe quindi per circa i due terzi delle coppie sposate a doppio reddito. Per quel che concerne il rapporto tra l’obiettivo (attenuazione o soppressione della discriminazione dei coniugi con doppio reddito) e le minori entrate previste, questa misura è dunque efficace quanto la soluzione combinata proposta con il presente messaggio. La CDF è però contraria a sconti sull’ammontare dell’imposta, e anche il nostro Consiglio si è sinora espresso negativamente nelle sue risposte a interventi parla- mentari che chiedevano l’introduzione di sconti di questo genere. Una deduzione
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sociale applicata all’ammontare dell’imposta (invece che alla base di calcolo della stessa) è infatti un elemento estraneo al sistema vigente, fondato sul principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Inoltre le deduzioni sociali non vanno esaminate separatamente ma sempre in relazione alla tariffa. Le deduzioni applicate all’ammontare dell’imposta portano sempre a un inasprimento della pro- gressione fiscale.
Sconto fisso sull’ammontare dell’imposta combinato con una deduzione per coniugi con doppio reddito Invece di uno sconto percentuale è ipotizzabile anche uno sconto fisso dall’ammon- tare dell’imposta. L’AFC ha esaminato anche questa variante secondo i criteri seguenti: – deduzione per coniugi con doppio reddito pari al 50 % del secondo reddito, al massimo 13 500 franchi; – sconto fisso di 250 franchi sull’ammontare dell’imposta per tutti i coniugati; – questa variante determinerebbe per la Confederazione una diminuzione delle entrate pari a 850 milioni di franchi (= quota della Confederazione dell’83 %; base: piano finanziario 2010). Secondo le stime, in questa variante sarebbero 80 000 le coppie sposate che conti- nuerebbero a essere discriminate. In altre parole, questa variante interesserebbe il medesimo numero di coppie non discriminate come la soluzione combinata, tuttavia rispetto a quest’ultima causerebbe minori entrate notevolmente più elevate. Questo è dovuto al fatto che lo sconto si applicherebbe per intero anche ai coniugi con reddito basso, sebbene in questa categoria non vi sia attualmente discriminazione.
Variante della soluzione combinata proposta nel presente messaggio È stata esaminata anche una variante della soluzione combinata (deduzione per coniugi con doppio reddito e deduzione per coniugati): la variante prevede deduzioni leggermente maggiori e implica di conseguenza una diminuzione più forte del gettito fiscale. I parametri di questo modello si presentano come segue: – deduzione per coniugi con doppio reddito pari al 50 % del secondo reddito, al massimo 13 500 franchi; – deduzione per coniugati pari a 3100 franchi per coppia; – questa variante determinerebbe per la Confederazione una diminuzione delle entrate pari a 645 milioni di franchi (= quota della Confederazione dell’83 %; base: piano finanziario 2010). Con questa combinazione il numero di coppie discriminate verrebbe ridotto a 60 000: in altre parole, il 75 % circa delle coppie con doppio reddito non sarebbe più discriminata o profitterebbe perlomeno di un carico fiscale minore.
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Importo identico della deduzione per coniugi con doppio reddito e di quella per coniugati In questa variante gli importi della deduzione per coniugi con doppio reddito da un lato e della deduzione per coniugati dall’altro sono identici e corrispondono all’importo della deduzione per coniugi con doppio reddito prevista dal diritto attua- le. Questa variante è quella preferita dalla CDF e si presenta come segue: – mantenimento della deduzione per coniugi con doppio reddito pari a 7600 franchi; – deduzione per coniugati pari a 7600 franchi per coppia; – questa variante determinerebbe per la Confederazione una diminuzione delle entrate pari a 770 milioni di franchi (= quota della Confederazione dell’83 %; base: piano finanziario 2010). Con questa variante, il numero di coppie sposate discriminate diminuirebbe a circa
80 000. Nonostante una riduzione maggiore delle entrate della Confederazione,
questa misura non sarebbe dunque più efficace della soluzione combinata. Inoltre comporterebbe una discriminazione massiccia dei concubini monoreddito rispetto alle coppie sposate monoreddito.
1.2.6 Finanziamento delle misure immediate
I calcoli svolti per determinare l’entità delle minori entrate fiscali si basano sull’ipotesi che le misure immediate entrino in vigore il 1° gennaio 2008. Tuttavia la diminuzione delle entrate produrrà un effetto a livello contabile su un anno intero del piano finanziario soltanto con la tassazione definitiva delle imposte per il periodo fiscale 2008, ossia probabilmente nel 2010. La nuova impostazione e il leggero aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito causa minori entrate dell’ordine di 325 milioni di franchi; l’introduzione della deduzione per coniugati causerà minori entrate della stessa entità: complessivamente le misure immediate causeranno quindi nel piano finanziario 2010 minori entrate pari a 650 milioni di franchi. Secondo la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, 540 milioni (83 %) sono a carico della Confederazione e 110 (17 %) a carico dei Cantoni. Le minori entrate devono essere compensate preventivamente per rispettare le esigenze del freno all’indebitamento. L’avamprogetto sottoposto a consultazione prevedeva di compensare una parte delle minori entrate con un aumento delle tariffe applicabili alle persone sole e ai concu- bini e un conseguente aumento del carico fiscale per questi contribuenti. Come menzionato sopra, questa misura è però stata criticata nella grande maggioranza delle risposte pervenuteci, motivo per cui il nostro Consiglio ha deciso di rinunciar- vi. Per quel che concerne le entrate occorre sottolineare che l’attenuazione della discri- minazione delle coppie sposate a doppio reddito costituirà un incentivo per una maggiore attività lavorativa dei coniugi, soprattutto delle mogli, e avrà pertanto un effetto positivo sulla crescita economica, portando a medio termine a un aumento del gettito fiscale a favore dello Stato di circa 50 milioni di franchi (cfr. n. 3.3). Inoltre si può tenere conto delle ripercussioni positive del programma «INSIEME», finaliz-
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zato a permettere all’AFC di far fronte alla crescente complessità e quantità delle pratiche nel settore fiscale e di migliorare l’efficacia dei controlli: questo program- ma, già avviato, dovrebbe rendere possibile un aumento duraturo delle imposte di circa 50 milioni di franchi. I 440 milioni rimanenti devono essere compensati soprattutto mediante una riduzio- ne delle spese. La compensazione sarà attuata nel piano finanziario soltanto dopo che il nostro Consiglio si sarà pronunciato sui tassi di crescita e sugli obiettivi defi- niti nell’ambito dell’esame dei compiti. Si può pertanto rinunciare a disciplinare la compensazione delle spese nella legge federale sulle misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, contrariamente a quanto previsto nell’avamprogetto sotto forma di tagli ai consuntivi dei Dipartimenti.
Finanziamento delle misure immediate (in milioni di franchi)
Misura Minori entrate fiscali Compensazione per la Confederazione nel piano finanziario 2010
Aumento deduzione per coniugi con doppio 270 reddito Deduzione per coniugati 270 Entrate risultanti dalla crescita economica 50 Entrate risultanti dal progetto INSIEME 50 Compensazione tramite una riduzione delle spese 440
Totale 540 540
1.3 Effetti sulla compensazione della progressione a
freddo Le misure immediate devono permettere di attenuare la discriminazione fiscale di cui sono vittime le coppie sposate a doppio reddito. Sono direttamente legate (a livello temporale e per quel che concerne gli importi) con le tariffe e le deduzioni del diritto vigente dopo la compensazione della progressione a freddo intervenuta il 1° gennaio 2006, basata sul rincaro il 31 dicembre 2004. Nell’ottica della prossima compensazione della progressione a freddo, occorre considerare che le modifiche proposte nell’ambito delle misure immediate (lieve aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito e nuova deduzione per coniugati) dovranno essere adeguate al rincaro secondo gli stessi intervalli e nella medesima misura come le altre deduzioni espresse in franchi. Così ad esempio se a causa di un rincaro del 7,1 % nel periodo tra il 31 dicembre
2004 e il 31 dicembre 2010 fosse necessario aumentare del 7,1 % le deduzioni
espresse in franchi e le tariffe per il periodo fiscale 2012, onde compensare le conse- guenze della progressione a freddo, ovviamente anche l’importo massimo della deduzione per coniugi con doppio reddito (12 500 franchi) e quello della deduzione per coniugati (2500 franchi per coppia) dovrebbe essere aumentato del 7,1 %.
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Non è necessario creare una normativa specifica per garantire che la progressione a freddo sia compensata in questa maniera. Infatti l’articolo 215 LIFD non dà adito a dubbi circa la volontà del legislatore in questo ambito.
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Nell’Unione europea non vi sono direttive concernenti l’imposizione dei coniugi. Le misure immediate proposte per il sistema attuale della tassazione comune sono dunque compatibili con il diritto europeo.
2 Commento dei singoli articoli
Art. 33 cpv. 2 e art. 35 cpv. 1 lett. c Attualmente la LIFD e la legge federale del 14 dicembre 19907 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) disciplina sia il sistema della tassazione biennale praenumerando, sia il sistema della tassazione annua postnume- rando. Tuttavia, dal 1° gennaio 2003 tutti i Cantoni applicano il sistema di tassazio- ne annua postnumerando. Al momento si sta preparando la revisione delle due leggi, che mira tra l’altro a uniformare il sistema delle basi temporali per le persone fisiche nell’ambito delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Finché la suddetta revisione non sarà entrata in vigore, in caso di modifiche del sistema postnumerando occorre aggiornare anche le disposizioni del sistema praenumeran- do8. Questo significa segnatamente che la nuova deduzione per coniugati deve essere introdotta nella LIFD nell’ambito dell’imposizione praenumerando, all’arti- colo 35 capoverso 1 lettera c. Per motivi inerenti al sistema praenumerando gli importi sono minori rispetto al sistema postnumerando. Le seguenti spiegazioni concernenti la deduzione per coniugi con doppio reddito (art. 212 cpv. 2) e la deduzione per coniugati (art. 213 cpv. 1 lett. c) si applicano dunque per analogia anche al sistema praenumerando.
Art. 212 cpv. 2 Principio La deduzione massima di 7600 franchi in vigore per i coniugi con doppio reddito ed effettuata sul secondo reddito lavorativo sarà sostituita con una deduzione del 50 % da applicare sul reddito lavorativo più basso dei coniugi, con un importo minimo di
7600 franchi e un importo massimo di 12 500 franchi. L’importo minimo permette
di garantire che le coppie sposate con un secondo reddito molto più basso di quello principale non siano sottoposte a un carico fiscale maggiore rispetto al diritto vigen- te, nonostante la deduzione per coniugi con doppio reddito sia ora concepita come deduzione percentuale.
7 RS 642.14 8 Cfr. però gli art. 14 cpv. 3, 38 cpv. 2 e 86 cpv. 1 LIFD, che rimandano esplicitamente all’art. 36 LIFD.
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La deduzione, come quella vigente per i coniugi con doppio reddito, è legata a diverse condizioni9 commentate brevemente qui di seguito. La deduzione è concessa soltanto se i coniugi vivono in comunione domestica e quindi sono tassati congiuntamente. Inoltre, entrambi i coniugi devono conseguire un reddito lavorativo. Se l’attività lucrativa è limitata nel tempo o svolta a tempo parziale, la deduzione non viene ridotta. La soluzione proposta si attiene in linea di massima al diritto vigente secondo cui la deduzione per doppio reddito è ammessa non soltanto in caso di attività dipendente dei coniugi ma anche quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro coniuge. La collaborazione è ritenuta determinante se è prestata regolarmente e in misura essenziale e se per questa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione. Questo vale per la collaborazione nel quadro di un’attività lucrativa indipendente sia principale sia accessoria del coniuge. Se la collaborazione è fornita nell’ambito di un’attività lucrativa dipendente (princi- pale o accessoria) del coniuge, la deduzione può essere concessa a condizione che la collaborazione sia regolare o determinante e sia prevista contrattualmente. Infine, la deduzione è accordata anche quando i due coniugi esercitano insieme e a pari titolo un’attività lucrativa indipendente. Definizione di reddito lavorativo Per reddito lavorativo si intendono tutti i redditi di un contribuente derivanti da attività lucrativa indipendente, dipendente, principale e accessoria conformemente alla dichiarazione d’imposta. Il reddito derivante da attività lucrativa dipendente è lo stipendio lordo detratti i costi di conseguimento nonché i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Il reddito derivante da attività lucrativa indipendente corrisponde al saldo del conto dei profitti e delle perdite dopo eventuali rettifiche fiscali, dopo deduzione dei con- tributi per il 2° pilastro e il pilastro 3a e dopo eventuali rettifiche fiscali. Le indennità per perdita di guadagno in caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare e civile, indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie e gli infortuni) sono parificate al reddito lavorati- vo; per contro non lo sono altri redditi come in particolare quelli derivanti dall’as- sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (1° pilastro), le pensioni della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), il reddito della sostanza o le rendite vitalizie.
9 Cfr. la circolare n. 13 del 28 luglio 1994 «Deduzione in caso d’attività lucrativa di ambe- due i coniugi», emanata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la vigente deduzione per coniugi con doppio reddito.
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Calcolo della deduzione La base per il calcolo della deduzione è il reddito lavorativo più basso dei coniugi. Da tale reddito si può dedurre il 50 %. Se, dopo il calcolo delle deduzioni (costi di conseguimento, contributi per l’AVS/AI/IPG/AD e per i pilastri 2 e 3a come pure i premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali), il reddito lavorativo più basso è inferiore all’importo minimo di 7600 franchi, si può dedurre solo l’importo corrispondente a tale reddito. Se, dopo le deduzioni, il secondo reddito si situa tra 7600 e 15 200 franchi, il contri- buente può dedurre l’importo minimo, ossia 7600 franchi. Se il secondo reddito determinante è compreso tra 15 200 e 25 000 franchi, può essere dedotto un importo pari alla metà del reddito. La deduzione massima di 12 500 franchi è ammessa a partire da un secondo reddito netto determinante superiore a 25 000 franchi. Al fine di semplificare l’applicazione della deduzione, in caso di collaborazione determinante all’attività lucrativa dell’altro coniuge, all’eventuale reddito lavorativo rimanente di ciascun coniuge viene aggiunta in linea di principio la metà del reddito lavorativo comune dei due coniugi. È possibile derogare a questo tipo di calcolo se i coniugi rendono plausibile che, ad esempio, la quota del coniuge che collabora è superiore e che l’altro coniuge percepisce ulteriori redditi lavorativi. Quale esempio si potrebbe citare quello di una coppia in cui la moglie svolge principalmente i lavori quotidiani di una piccola azienda agricola comune, mentre il marito esercita a titolo principale un’attività salariata. La deduzione percentuale è effettuata sul più basso dei redditi lavorativi complessivi dei coniugi. Se i coniugi esercitano un’attività indipendente in comune, la base di calcolo è il reddito determinante ai fini dell’imposta proveniente dall’attività lucrativa indipen- dente (ragione sociale di uno dei coniugi o partecipazione di uno dei coniugi a una società di persone). Considerato che le spese d’esercizio, le spese professionali e le deduzioni delle assicurazioni sociali sono già state computate nel conto economico, il reddito determinante che ne risulta può essere diviso tra i coniugi previa deduzione dei contributi alla previdenza vincolata (pilastro 3a). Se i coniugi gestiscono una società di persone, insieme o con un terzo, la ripartizione del reddito si basa sulla ripartizione dei proventi tra i soci conformemente alla contabilità; anche in questo caso sono dedotti i contributi alla previdenza vincolata. Dal reddito complessivo più basso dei due coniugi, calcolato tenendo conto di eventuali altri redditi da attività lucrativa, potrà quindi essere dedotto un importo pari al 50 % di tale reddito, con un limite minimo di 7600 franchi e massimo di 12 500. Anche in questi casi, se il secondo reddito determinante ai fini dell’imposta è inferiore a 7600 franchi si potrà dedurre soltanto l’ammontare effettivo di tale reddito. Se dall’attività lucrativa risulta una perdita, non è ammessa nessuna deduzione. Deduzione in caso di imposizione alla fonte Se l’imposta sul reddito da attività lucrativa è prelevata alla fonte, come per esempio nel caso degli stranieri senza permesso di domicilio, non è possibile stabilire il reddito meno elevato. Pertanto il datore di lavoro tenuto a effettuare la deduzione dell’imposta alla fonte può calcolarne l’importo soltanto in modo approssimativo.
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Già oggi per il calcolo dell’imposta alla fonte il reddito «fittizio» dell’altro coniuge è aggiunto al reddito della coppia. Convenzionalmente, si assume che il rapporto tra i redditi lordi del marito e della moglie sia di 3 a 210. Questi redditi sono calcolati sull’arco dell’anno intero; in seguito sono applicate tutte le deduzioni. L’imposta dovuta sul totale dei redditi è quindi distribuita tra i due coniugi in funzione della citata ripartizione convenzionale dei redditi. La deduzione per coniugi con doppio reddito è ripartita secondo lo stesso modello. La deduzione per coniugi con doppio reddito nella versione qui proposta potrà pertanto essere integrata senza problemi nel calcolo dell’imposta alla fonte secondo le modalità vigenti. Potrebbero esserci errori nei casi in cui il coniuge con il reddito più basso percepisce un reddito sottoposto all’imposta alla fonte soltanto per un periodo molto breve dell’anno e tale reddito non raggiunge la soglia dei 7600 fran- chi. Si potrebbe certamente rimediare a questa fonte di errori mediante correttivi ulteriori; questa correzione comporterà tuttavia un onere di lavoro supplementare per i Cantoni.
Art. 213 cpv. 1 lett. c La nuova deduzione per coniugati è concepita come deduzione sociale. Con le deduzioni sociali si vuole tener conto della situazione economica personale di un contribuente nell’intento di garantire che l’imposizione si basi sulla sua capacità economica soggettiva. La deduzione fissa per coniugati pari a 2500 franchi per coppia è quindi finalizzata a tenere conto in modo globale dello stato civile degli sposi e implica una leggera diminuzione del loro onere fiscale. Come già menzionato, la deduzione per coniugati si applica a tutte le coppie sposate che convivono nella stessa economia domestica (mentre la deduzione per coniugi con doppio reddito può essere fatta valere soltanto dalle coppie in cui ambedue i coniugi esercitano un’attività lucrativa): di conseguenza ne beneficeranno anche le coppie di pensionati, le coppie monoreddito e le coppie i cui redditi provengono da una fonte diversa dall’attività lucrativa.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie
Se la nuova deduzione per coniugi con doppio reddito combinata con la nuova deduzione per coniugati entra in vigore il 1° gennaio 2008, si prevede un minore gettito lordo (100 %) pari a 450 milioni di franchi per l’anno fiscale 2008. Tuttavia, in caso di entrata in vigore il 1° gennaio 2008, la diminuzione effettiva delle entrate produrrà un effetto a livello contabile solo nel 2010 (circa 650 milioni di fr.). Questo ritardo è dovuto al sistema di tassazione e percezione che prevede una percezione provvisoria dell’imposta durante l’anno di imposizione – in questo caso nel 2009 – basata sulle imposizioni precedenti; di regola l’imposizione definitiva avviene soltanto nell’anno seguente, in questo caso dunque nel 2010. Dopo l’entrata in
10 Nel diritto vigente vi è un’eccezione a questo principio: per il calcolo della tariffa del marito, il reddito della moglie determinante per l’aliquota d’imposta è al massimo di 4075 franchi al mese; per il calcolo della tariffa della moglie che esercita un’attività lucrativa, il reddito del marito determinante per l’aliquota è al massimo di 5525 franchi al mese.
4110
vigore della Nuova perequazione finanziaria, l’83 % delle minori entrate sarà a carico della Confederazione e il 17 % dei Cantoni. Qualora la misura proposta entrasse in vigore il 1° gennaio 2008, il fabbisogno di controfinanziamento della Confederazione per l’anno del piano finanziario 2010 ammonterebbe pertanto a circa 540 milioni di franchi; circa 110 milioni sarebbero a carico dei Cantoni. Grazie a entrate supplementari implicite, dovute a ulteriori effetti di crescita economica e all’aumento dell’efficienza a seguito del progetto «INSIEME» dell’AFC, il fabbiso- gno di compensazione effettivo della Confederazione si riduce però a 440 milioni di franchi.
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Poiché l’imposta federale diretta è tassata e riscossa dai Cantoni, le misure immedia- te nell’ambito dell’imposizione dei coniugi non avranno conseguenze sull’effettivo del personale federale. Il calcolo della nuova deduzione per coniugi con doppio reddito e la deduzione per coniugati non comporta per i Cantoni, dopo le modifiche informatiche, spese amministrative supplementari e pertanto nemmeno il fabbisogno di ulteriore personale.
3.3 Ripercussioni economiche
Le ripercussioni di queste misure sull’economia dipenderanno dall’effetto globale dell’aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito, della nuova deduzione per coniugati e dal metodo adottato per il loro finanziamento. – L’aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito porterà benefici alle coppie in cui entrambi i coniugi svolgono un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale. Per queste coppie le aliquote d’imposta marginali verranno ridotte: ne deriveranno effetti positivi nell’ambito del lavoro. La riduzione delle aliquote marginali dell’imposta non ha pressoché conseguenze sul (ri- gido) reddito principale (di regola quello del marito) ma si ripercuote con più intensità sul reddito secondario (di regola quello della moglie), più fles- sibile in fatto di offerta lavorativa. Ne risulterà un ampliamento dell’offerta di lavoro e un aumento del benessere dei coniugi sgravati dovuto alla ridu- zione dell’onere fiscale medio. – La nuova deduzione per coniugati diminuirà il carico fiscale delle coppie e influirà positivamente sulla loro situazione finanziaria. Dato che è indipen- dente dal reddito conseguito, questa deduzione contribuirà soprattutto a ridurre l’aliquota media dell’imposta e non avrà ripercussioni dirette sul mercato del lavoro. Questa deduzione si ripercuoterà positivamente sulla crescita economica (inducendo il secondo coniuge a intraprendere un’attività lucrativa) soltanto se essa permetterà ai contribuenti di entrare in una catego- ria di reddito per la quale si applica un’aliquota marginale dell’imposta più bassa. Questa deduzione esplicherà quindi effetti di crescita meno forti della deduzione per coniugi con doppio reddito.
4111
– Le contromisure di finanziamento potranno in linea di principio causare una diminuzione del benessere per le persone colpite dalla riduzione delle spese e in quest’ottica avranno un effetto negativo sulla crescita. L’entità di tale ef- fetto negativo dipenderà dal tipo di riduzione delle spese. In base alle analisi empiriche ci si deve attendere un effetto negativo soprattutto dalla riduzione delle spese di investimento, mentre la riduzione delle spese di trasferimento causerà effetti negativi di minore entità. Dato che in merito non sono ancora state prese decisioni concrete, non è possibile al momento quantificare la portata di questi effetti negativi. In conclusione si può ritenere che domineranno gli effetti positivi derivanti dall’aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito e dall’introduzione della deduzione per coniugati, per cui dovrebbe risultare un effetto globale positivo sulla crescita economica.
4 Programma di legislatura
Il presente progetto non è contenuto nel Rapporto sul programma di legislatura 2003–200711. Dopo la bocciatura del pacchetto fiscale 2001 nella votazione popola- re federale del 16 maggio 2004, il nostro Consiglio ha tuttavia operato un riesame e il 22 giugno 2005 ha deciso di presentare un progetto con misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi. Dopo aver svolto una procedura di consul- tazione, il nostro Consiglio ha deciso il 15 febbraio 2006 di presentare entro la metà dell’anno un messaggio e un disegno di legge concernenti le misure immediate come pure proposte di compensazioni per il finanziamento di tali misure.
5 Costituzionalità
Per il settore delle imposte dirette, l’articolo 128 Cost. conferisce alla Confederazio- ne la facoltà di riscuotere un’imposta diretta sul reddito delle persone fisiche. A tenore dell’articolo 128 capoverso 2 Cost., nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. Inoltre, il legislatore deve in particolare osservare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Il principio del cumulo dei fattori attualmente in vigore in Svizzera non è di per sé anticostituzionale. Per contro, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assoggettamento dei coniugi a un onere fiscale maggiore rispetto alle persone non coniugate, siano esse persone sole o concubini, a parità di capacità economica, non è compatibile con il precetto dell’uguaglianza giuridica ancorato nell’articolo 8 Cost.
11 FF 2004 1075
4112
Affinché i coniugati siano debitamente sgravati nei confronti delle persone sole e dei concubini, il legislatore dispone di diversi correttivi. Secondo il Tribunale federale la scelta del metodo non viene prescritta dalla Costituzione12, ma si tratta piuttosto di una decisione di principio politica. La soluzione combinata permette di eliminare interamente la discriminazione delle coppie con doppio reddito rispetto ai concubini per almeno 160 000 di esse. Con la presente riforma la discriminazione colpirebbe soltanto 80 000 coppie con doppio reddito, e anche per queste coppie sarebbe fortemente diminuita rispetto a oggi. D’altronde la nuova deduzione per coniugati contribuirebbe a diminuire l’onere fiscale di tutte le coppie sposate. Dato che la discriminazione incostituzionale colpisce soprattutto i coniugi con doppio reddito, queste coppie approfittano delle due deduzioni proposte in misura maggiore rispetto alle coppie sposate monoreddito. Tuttavia, grazie alla deduzione per coniugati la differenza di carico fiscale tra le due categorie di coppie sposate non risulta eccessiva. In altre parole, le previste misure immediate non permetteranno ancora di realizzare un’imposizione di tutti i coniugi conforme alla Costituzione. Esse sono tuttavia configurate in maniera da non pregiudicare la decisione sul sistema definitivo da adottare (imposizione comune con splitting oppure passaggio all’imposizione indi- viduale). Un’imposizione perfettamente compatibile con la Costituzione sarà presen- tata dal nostro Consiglio nell’ambito di una successiva riforma integrale dell’impo- sizione dei coniugi.
12 DTF 110 Ia 7
4113
Allegato
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito senza figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 70:30)
9000
8000 Concubini con doppio reddito senza figli prima della misura
7000 Concubini con doppio reddito senza figli dopo la misura
Coniugi con doppio reddito senza figli prima della misura 6000
Onere in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli dopo la misura 5000
4000
3000
2000
1000
0 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000
Reddito del lavoro lordo in franchi
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito senza figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 50:50) 9000
8000 Concubini con doppio reddito senza figli prima della misura 7000 Concubini con doppio reddito senza figli dopo la misura
6000 Coniugi con doppio reddito senza figli prima della misura
Onere in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli dopo la misura 5000
4000
3000
2000
1000
0 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000
Reddito del lavoro lordo in franchi
4114
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito con 2 figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 70:30) 7000
6000 Concubini con doppio reddito con 2 figli prima della misura
Concubini con doppio reddito con 2 figli dopo la misura 5000 Coniugi con doppio reddito con 2 figli prima della misura
Onere in franchi Coniugi con doppio reddito con 2 figli dopo la misura 4000
3000
2000
1000
0 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000
Reddito del lavoro lordo in franchi
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito con 2 figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 50:50)
7000
6000 Concubini con doppio reddito con 2 figli prima della misura Concubini con doppio reddito con 2 figli dopo la misura 5000 Coniugi con doppio reddito con 2 figli prima della misura
Onere in franchi Coniugi con doppio reddito con 2 figli dopo la misura 4000
3000
2000
1000
0 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000
Reddito del lavoro lordo in franchi
4115
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito senza figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 70:30)
140
120
100 Prima della misura
Dopo la misura 80
Maggior / minor onere in % Limite di tolleranza del Tribunale federale 60
40
20 10% 0
-20
-40
-60
-80
-100
-120 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000' Reddito del lavoro lordo in migliaia di franchi
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito senza figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 50:50)
140
120 Prima della misura 100 Dopo la misura 80
Maggior / minor onere in % Limite di tolleranza del
60 Tribunale federale
40
20 10% 0
-20
-40
-60
-80
-100
-120 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'
Reddito del lavoro lordo in migliaia di franchi
4116
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito con 2 figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 70:30)
140
120 Prima della misura 100 Dopo la misura
80 Limite di tolleranza del Tribunale federale
Maggior / minor onere in % 60
40
20 10% 0
-20
-40
-60
-80
-100
-120 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'
Reddito del lavoro lordo in migliaia di franchi
Maggior / minor onere dei coniugi con doppio reddito rispetto a concubini con doppio reddito con 2 figli (Partecipazione al conseguimento del reddito da attività lucrativa 50:50)
140 120 Prima della misura 100 Dopo la misura
Maggior / minor onere in % 80 Limite di tolleranza del
60 Tribunale federale
40 20 10% 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 150' 200' 300' 500' 1000' 2000'
Reddito del lavoro lordo in migliaia di franchi
4117
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max. 12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. reddito unico reddito unico Maggior reddito unico reddito unico Maggior senza figli senza figli o minor onere senza figli senza figli o minor onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 33 -108 -76.5 141 0 -141 -100.0 50'000 243 121 -122 -50.1 243 96 -147 -60.4 60'000 475 209 -266 -56.0 475 184 -291 -61.3 70'000 727 397 -330 -45.4 727 332 -395 -54.3 80'000 983 655 -328 -33.3 983 580 -403 -41.0 90'000 1'453 940 -513 -35.3 1'453 840 -613 -42.2 100'000 2'014 1'280 -734 -36.5 2'014 1'180 -834 -41.4 150'000 5'559 4'002 -1'557 -28.0 5'559 3'784 -1'775 -31.9 200'000 10'645 9'550 -1'095 -10.3 10'645 9'225 -1'420 -13.3 300'000 22'512 21'237 -1'275 -5.7 22'512 20'912 -1'600 -7.1 500'000 46'259 44'624 -1'635 -3.5 46'259 44'299 -1'960 -4.2 1'000'000 102'579 102'396 -183 -0.2 102'579 102'109 -471 -0.5 2'000'000 206'022 205'839 -183 -0.1 206'022 205'551 -471 -0.2
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Maggior doppio reddito doppio reddito Maggior senza figli senza figli o minor onere senza figli senza figli o minor onere Ripartizione 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 26 -79 -75.2 105 0 -105 -100.0 60'000 156 114 -42 -27.1 156 89 -67 -43.1 70'000 219 202 -17 -7.7 219 170 -49 -22.3 80'000 413 376 -37 -8.9 413 278 -135 -32.6 90'000 596 640 44 7.3 596 466 -130 -21.9 100'000 798 932 134 16.8 798 691 -107 -13.4 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'478 2'727 250 10.1 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 5'244 7'223 1'979 37.7 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 13'286 18'767 5'481 41.2 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 34'010 41'933 7'923 23.3 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 92'517 100'004 7'487 8.1 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 202'095 203'447 1'352 0.7
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Maggior doppio reddito doppio reddito Maggior senza figli senza figli o minor onere senza figli senza figli o minor onere Ripartizione 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 74 26 -48 -64.8 74 0 -74 -100.0 60'000 142 114 -28 -19.5 142 42 -100 -70.4 70'000 209 202 -7 -3.5 209 128 -81 -38.9 80'000 281 376 95 33.7 281 220 -61 -21.8 90'000 359 640 281 78.5 359 418 59 16.6 100'000 485 932 447 92.0 485 685 200 41.1 150'000 1'716 3'304 1'588 92.6 1'716 2'783 1'067 62.2 200'000 4'029 8'146 4'117 102.2 4'029 7'184 3'155 78.3 300'000 11'117 19'508 8'391 75.5 11'117 18'546 7'429 66.8 500'000 33'170 42'895 9'725 29.3 33'170 41'933 8'763 26.4 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 92'517 100'004 7'487 8.1 2'000'000 205'158 204'298 -861 -0.4 205'158 203'447 -1'712 -0.8
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Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito da pensioni/ rendite Concubini Coniugi Concubini Coniugi in fr. pensionati pensionati Maggior pensionati pensionati Maggior senza figli senza figli o minor onere senza figli senza figli o minor onere Ripartizione 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 59 83 25 41.9 59 58 -1 -0.9 50'000 136 183 48 35.1 136 158 23 16.6 60'000 213 355 143 67.1 213 304 92 43.1 70'000 295 655 360 121.8 295 580 285 96.4 80'000 383 996 613 159.8 383 896 513 133.8 90'000 591 1'396 805 136.2 591 1'296 705 119.3 100'000 855 1'895 1'040 121.7 855 1'770 915 107.0 150'000 2'553 6'196 3'643 142.7 2'553 5'871 3'318 130.0 200'000 5'837 12'696 6'859 117.5 5'837 12'371 6'534 111.9 300'000 15'517 25'696 10'179 65.6 15'517 25'371 9'854 63.5 500'000 41'090 51'696 10'606 25.8 41'090 51'371 10'281 25.0 1'000'000 107'090 114'425 7'335 6.8 107'090 114'138 7'048 6.6 2'000'000 229'400 229'425 25 0.0 229'400 229'138 -263 -0.1
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. reddito unico reddito unico Maggior reddito unico reddito unico Maggior con 2 figli con 2 figli o minor onere con 2 figli con 2 figli o minor onere 100% Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 141 0 -141 -100.0 141 0 -141 -100.0 50'000 243 0 -243 -100.0 243 0 -243 -100.0 60'000 475 73 -402 -84.6 475 48 -427 -89.9 70'000 727 161 -566 -77.9 727 136 -591 -81.3 80'000 983 282 -701 -71.3 983 232 -751 -76.4 90'000 1'453 505 -948 -65.3 1'453 430 -1'023 -70.4 100'000 2'014 760 -1'254 -62.3 2'014 685 -1'329 -66.0 150'000 5'559 2'944 -2'615 -47.0 5'559 2'769 -2'790 -50.2 200'000 10'645 7'782 -2'863 -26.9 10'645 7'457 -3'188 -29.9 300'000 22'512 19'469 -3'043 -13.5 22'512 19'144 -3'368 -15.0 500'000 46'259 42'856 -3'403 -7.4 46'259 42'531 -3'728 -8.1 1'000'000 102'579 100'832 -1'747 -1.7 102'579 100'545 -2'035 -2.0 2'000'000 206'022 204'275 -1'747 -0.8 206'022 203'987 -2'035 -1.0
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Maggior doppio reddito doppio reddito Maggior con 2 figli con 2 figli o minor onere con 2 figli con 2 figli o minor onere Ripartizione 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 0 -105 -100.0 105 0 -105 -100.0 60'000 156 0 -156 -100.0 156 0 -156 -100.0 70'000 219 66 -153 -69.8 219 34 -185 -84.5 80'000 383 154 -229 -59.7 383 109 -274 -71.5 90'000 546 272 -274 -50.2 546 184 -362 -66.3 100'000 727 499 -228 -31.4 727 306 -421 -57.9 150'000 2'298 2'345 47 2.0 2'298 1'920 -378 -16.5 200'000 4'858 6'417 1'559 32.1 4'858 5'455 597 12.3 300'000 12'386 17'961 5'575 45.0 12'386 16'999 4'613 37.2 500'000 31'508 41'127 9'619 30.5 31'508 40'165 8'657 27.5 1'000'000 89'682 99'291 9'609 10.7 89'682 98'440 8'758 9.8 2'000'000 198'720 202'734 4'014 2.0 198'720 201'883 3'163 1.6
4119
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura
Reddito lordo Concubini con Coniugi con Concubini con Coniugi con in fr. doppio reddito doppio reddito Maggior doppio reddito doppio reddito Maggior con 2 figli con 2 figli o minor onere con 2 figli con 2 figli o minor onere Ripartizione 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 37 0 -37 -100.0 37 0 -37 -100.0 60'000 71 0 -71 -100.0 71 0 -71 -100.0 70'000 105 66 -39 -37.0 105 0 -105 -100.0 80'000 141 154 13 9.5 141 80 -61 -43.1 90'000 179 272 93 51.7 179 168 -11 -6.3 100'000 243 499 256 105.6 243 302 59 24.5 150'000 1'088 2'393 1'305 120.0 1'088 1'960 872 80.2 200'000 2'822 6'378 3'556 126.0 2'822 5'416 2'594 91.9 300'000 8'615 17'740 9'125 105.9 8'615 16'778 8'163 94.8 500'000 30'425 41'127 10'702 35.2 30'425 40'165 9'740 32.0 1'000'000 89'323 99'291 9'968 11.2 89'323 98'440 9'117 10.2 2'000'000 203'595 202'734 -862 -0.4 203'595 201'883 -1'713 -0.8
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. reddito unico doppio reddito Maggior reddito unico doppio reddito Maggior senza figli senza figli o minor onere senza figli senza figli o minor onere Ripartizione 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 96 0 -96 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 184 89 -95 -51.6 70'000 397 202 -195 -49.1 332 170 -162 -48.8 80'000 655 376 -279 -42.6 580 278 -302 -52.1 90'000 940 640 -300 -31.9 840 466 -374 -44.5 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'180 691 -489 -41.4 150'000 4'002 3'245 -757 -18.9 3'784 2'727 -1'057 -27.9 200'000 9'550 8'185 -1'365 -14.3 9'225 7'223 -2'002 -21.7 300'000 21'237 19'729 -1'508 -7.1 20'912 18'767 -2'145 -10.3 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'299 41'933 -2'366 -5.3 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 102'109 100'004 -2'105 -2.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'551 203'447 -2'105 -1.0
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. reddito unico doppio reddito Maggior reddito unico doppio reddito Maggior senza figli senza figli o minor onere senza figli senza figli o minor onere Ripartizione 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 0 0 0 0.0 50'000 121 26 -95 -78.5 96 0 -96 -100.0 60'000 209 114 -95 -45.5 184 42 -142 -77.2 70'000 397 202 -195 -49.1 332 128 -204 -61.4 80'000 655 376 -279 -42.6 580 220 -360 -62.1 90'000 940 640 -300 -31.9 840 418 -422 -50.2 100'000 1'280 932 -348 -27.2 1'180 685 -495 -41.9 150'000 4'002 3'304 -698 -17.4 3'784 2'783 -1'001 -26.5 200'000 9'550 8'146 -1'404 -14.7 9'225 7'184 -2'041 -22.1 300'000 21'237 19'508 -1'729 -8.1 20'912 18'546 -2'366 -11.3 500'000 44'624 42'895 -1'729 -3.9 44'299 41'933 -2'366 -5.3 1'000'000 102'396 100'855 -1'541 -1.5 102'109 100'004 -2'105 -2.1 2'000'000 205'839 204'298 -1'541 -0.7 205'551 203'447 -2'105 -1.0
4120
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. reddito unico doppio reddito Maggior reddito unico doppio reddito Maggior con 2 figli con 2 figli o minor onere con 2 figli con 2 figli o minor onere Ripartizione 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 48 0 -48 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 136 34 -102 -75.0 80'000 282 154 -128 -45.4 232 109 -123 -53.0 90'000 505 272 -233 -46.1 430 184 -246 -57.2 100'000 760 499 -261 -34.3 685 306 -379 -55.3 150'000 2'944 2'345 -599 -20.3 2'769 1'920 -849 -30.7 200'000 7'782 6'417 -1'365 -17.5 7'457 5'455 -2'002 -26.8 300'000 19'469 17'961 -1'508 -7.7 19'144 16'999 -2'145 -11.2 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'531 40'165 -2'366 -5.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'545 98'440 -2'105 -2.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'987 201'883 -2'105 -1.0
Confronto degli oneri secondo il diritto 2006 / DDAL 50%, max.12'500, comb. con deduzione per coniugati di 2'500
Diritto vigente Misura Reddito lordo Coniugi con Coniugi con Coniugi con Coniugi con in fr. reddito unico doppio reddito Maggior reddito unico doppio reddito Maggior con 2 figli con 2 figli o minor onere con 2 figli con 2 figli o minor onere Ripartizione 50 : 50 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 60'000 73 0 -73 -100.0 48 0 -48 -100.0 70'000 161 66 -95 -59.0 136 0 -136 -100.0 80'000 282 154 -128 -45.4 232 80 -152 -65.5 90'000 505 272 -233 -46.1 430 168 -262 -60.9 100'000 760 499 -261 -34.3 685 302 -383 -55.9 150'000 2'944 2'393 -551 -18.7 2'769 1'960 -809 -29.2 200'000 7'782 6'378 -1'404 -18.0 7'457 5'416 -2'041 -27.4 300'000 19'469 17'740 -1'729 -8.9 19'144 16'778 -2'366 -12.4 500'000 42'856 41'127 -1'729 -4.0 42'531 40'165 -2'366 -5.6 1'000'000 100'832 99'291 -1'541 -1.5 100'545 98'440 -2'105 -2.1 2'000'000 204'275 202'734 -1'541 -0.8 203'987 201'883 -2'105 -1.0
4121
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Persona sola con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 89 89 0 0.0 70'000 177 177 0 0.0 80'000 314 314 0 0.0 90'000 553 553 0 0.0 100'000 808 808 0 0.0 150'000 3'056 3'056 0 0.0 200'000 7'990 7'990 0 0.0 300'000 19'677 19'677 0 0.0 500'000 43'064 43'064 0 0.0 1'000'000 101'016 101'016 0 0.0 2'000'000 204'459 204'459 0 0.0
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Concubini con reddito unico con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% in fr. in %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0
4122
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Coniugi con reddito unico con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 73 48 -25 -34.2 70'000 161 136 -25 -15.5 80'000 282 232 -50 -17.7 90'000 505 430 -75 -14.9 100'000 760 685 -75 -9.9 150'000 2'944 2'769 -175 -5.9 200'000 7'782 7'457 -325 -4.2 300'000 19'469 19'144 -325 -1.7 500'000 42'856 42'531 -325 -0.8 1'000'000 100'832 100'545 -288 -0.3 2'000'000 204'275 203'987 -288 -0.1
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 66 34 -32 -48.5 80'000 56'000 24'000 154 109 -45 -29.2 90'000 63'000 27'000 272 184 -88 -32.4 100'000 70'000 30'000 499 306 -193 -38.7 150'000 105'000 45'000 2'345 1'920 -425 -18.1 200'000 140'000 60'000 6'417 5'455 -962 -15.0 300'000 210'000 90'000 17'961 16'999 -962 -5.4 500'000 350'000 150'000 41'127 40'165 -962 -2.3 1'000'000 700'000 300'000 99'291 98'440 -851 -0.9 2'000'000 1'400'000 600'000 202'734 201'883 -851 -0.4
4123
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 0 0 0 0.0 60'000 30'000 30'000 0 0 0 0.0 70'000 35'000 35'000 66 0 -66 -100.0 80'000 40'000 40'000 154 80 -74 -48.1 90'000 45'000 45'000 272 168 -104 -38.2 100'000 50'000 50'000 499 302 -197 -39.5 150'000 75'000 75'000 2'393 1'960 -433 -18.1 200'000 100'000 100'000 6'378 5'416 -962 -15.1 300'000 150'000 150'000 17'740 16'778 -962 -5.4 500'000 250'000 250'000 41'127 40'165 -962 -2.3 1'000'000 500'000 500'000 99'291 98'440 -851 -0.9 2'000'000 1'000'000 1'000'000 202'734 201'883 -851 -0.4
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 383 383 0 0.0 90'000 63'000 27'000 546 546 0 0.0 100'000 70'000 30'000 727 727 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'298 2'298 0 0.0 200'000 140'000 60'000 4'858 4'858 0 0.0 300'000 210'000 90'000 12'386 12'386 0 0.0 500'000 350'000 150'000 31'508 31'508 0 0.0 1'000'000 700'000 300'000 89'682 89'682 0 0.0 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 198'720 0 0.0
4124
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 37 37 0 0.0 60'000 30'000 30'000 71 71 0 0.0 70'000 35'000 35'000 105 105 0 0.0 80'000 40'000 40'000 141 141 0 0.0 90'000 45'000 45'000 179 179 0 0.0 100'000 50'000 50'000 243 243 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'088 1'088 0 0.0 200'000 100'000 100'000 2'822 2'822 0 0.0 300'000 150'000 150'000 8'615 8'615 0 0.0 500'000 250'000 250'000 30'425 30'425 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 89'323 89'323 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 203'595 203'595 0 0.0
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Persona sola senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% in fr. in %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0
4125
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Concubini con reddito unico senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% in fr. in %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Coniugi con reddito unico senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% in fr. in %
40'000 33 0 -33 -100.0 50'000 121 96 -25 -20.7 60'000 209 184 -25 -12.0 70'000 397 332 -65 -16.4 80'000 655 580 -75 -11.5 90'000 940 840 -100 -10.6 100'000 1'280 1'180 -100 -7.8 150'000 4'002 3'784 -218 -5.4 200'000 9'550 9'225 -325 -3.4 300'000 21'237 20'912 -325 -1.5 500'000 44'624 44'299 -325 -0.7 1'000'000 102'396 102'109 -288 -0.3 2'000'000 205'839 205'551 -288 -0.1
4126
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 26 0 -26 -100.0 60'000 42'000 18'000 114 89 -25 -21.9 70'000 49'000 21'000 202 170 -32 -15.8 80'000 56'000 24'000 376 278 -98 -26.1 90'000 63'000 27'000 640 466 -174 -27.2 100'000 70'000 30'000 932 691 -241 -25.9 150'000 105'000 45'000 3'245 2'727 -518 -16.0 200'000 140'000 60'000 8'185 7'223 -962 -11.8 300'000 210'000 90'000 19'729 18'767 -962 -4.9 500'000 350'000 150'000 42'895 41'933 -962 -2.2 1'000'000 700'000 300'000 100'855 100'004 -851 -0.8 2'000'000 1'400'000 600'000 204'298 203'447 -851 -0.4
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Coniugi con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 26 0 -26 -100.0 60'000 30'000 30'000 114 42 -72 -63.2 70'000 35'000 35'000 202 128 -74 -36.6 80'000 40'000 40'000 376 220 -156 -41.5 90'000 45'000 45'000 640 418 -222 -34.7 100'000 50'000 50'000 932 685 -247 -26.5 150'000 75'000 75'000 3'304 2'783 -521 -15.8 200'000 100'000 100'000 8'146 7'184 -962 -11.8 300'000 150'000 150'000 19'508 18'546 -962 -4.9 500'000 250'000 250'000 42'895 41'933 -962 -2.2 1'000'000 500'000 500'000 100'855 100'004 -851 -0.8 2'000'000 1'000'000 1'000'000 204'298 203'447 -851 -0.4
4127
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 413 413 0 0.0 90'000 63'000 27'000 596 596 0 0.0 100'000 70'000 30'000 798 798 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'478 2'478 0 0.0 200'000 140'000 60'000 5'244 5'244 0 0.0 300'000 210'000 90'000 13'286 13'286 0 0.0 500'000 350'000 150'000 34'010 34'010 0 0.0 1'000'000 700'000 300'000 92'517 92'517 0 0.0 2'000'000 1'400'000 600'000 202'095 202'095 0 0.0
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito lordo in franchi Concubini con doppio reddito senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 0 0 0 0.0 50'000 25'000 25'000 74 74 0 0.0 60'000 30'000 30'000 142 142 0 0.0 70'000 35'000 35'000 209 209 0 0.0 80'000 40'000 40'000 281 281 0 0.0 90'000 45'000 45'000 359 359 0 0.0 100'000 50'000 50'000 485 485 0 0.0 150'000 75'000 75'000 1'716 1'716 0 0.0 200'000 100'000 100'000 4'029 4'029 0 0.0 300'000 150'000 150'000 11'117 11'117 0 0.0 500'000 250'000 250'000 33'170 33'170 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 92'517 92'517 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 205'158 205'158 0 0.0
4128
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito da pensioni / rendite Coniugi pensionati senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 83 58 -25 -30.1 50'000 25'000 25'000 183 158 -25 -13.7 60'000 30'000 30'000 355 304 -51 -14.4 70'000 35'000 35'000 655 580 -75 -11.5 80'000 40'000 40'000 996 896 -100 -10.0 90'000 45'000 45'000 1'396 1'296 -100 -7.2 100'000 50'000 50'000 1'895 1'770 -125 -6.6 150'000 75'000 75'000 6'196 5'871 -325 -5.2 200'000 100'000 100'000 12'696 12'371 -325 -2.6 300'000 150'000 150'000 25'696 25'371 -325 -1.3 500'000 250'000 250'000 51'696 51'371 -325 -0.6 1'000'000 500'000 500'000 114'425 114'138 -288 -0.3 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'425 229'138 -288 -0.1
DDAL 50%, massimo 12'500, comb. con la deduzione per coniugati di 2'500
Reddito da pensioni / rendite Concubini pensionati senza figli
Diritto vigente Misura Totale Partecipazione in % Maggior Onere in fr. Onere in fr. o minor onere 100% 50 50 in fr. in %
40'000 20'000 20'000 59 59 0 0.0 50'000 25'000 25'000 136 136 0 0.0 60'000 30'000 30'000 213 213 0 0.0 70'000 35'000 35'000 295 295 0 0.0 80'000 40'000 40'000 383 383 0 0.0 90'000 45'000 45'000 591 591 0 0.0 100'000 50'000 50'000 855 855 0 0.0 150'000 75'000 75'000 2'553 2'553 0 0.0 200'000 100'000 100'000 5'837 5'837 0 0.0 300'000 150'000 150'000 15'517 15'517 0 0.0 500'000 250'000 250'000 41'090 41'090 0 0.0 1'000'000 500'000 500'000 107'090 107'090 0 0.0 2'000'000 1'000'000 1'000'000 229'400 229'400 0 0.0
4129
4130