06.038
Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011)
del 17 maggio 2006
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i seguenti disegni: – modifica della legge sull’agricoltura; – modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale e della legge fede- rale sull’affitto agricolo; – modifica della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura; – modifica della legge federale sulle derrate alimentari e della legge sulle epi- zoozie; – decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2008–2011. Vi proponiamo nel contempo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari:
2001 P 01.3183 Garanzia dell’occupazione decentrata del territorio
(N 22.6.01, Fässler)
2002 P 01.3068 Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02,
Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)
2002 P 02.3361 Sviluppo dell’agricoltura nelle regioni di montagna e perife-
riche (N 4.10.02, Hassler)
2002 P 01.3399 Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere
(N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)
2002 P 02.3149 Limite dell’aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02,
Chevrier)
2003 P 01.3775 Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini
(N 4.5.03, Scherer)
2003 P 02.3769 Strategie per un’agricoltura multifunzionale (N 21.3.03,
Sommaruga)
2003 P 00.3746 Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca
pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03)
2003 P 03.3003 Rafforzare la posizione concorrenziale dell’agricoltura
(N 7.5.03, Commissione dell’economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03)
2006-0551 5815
2003 P 03.3043 Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli (S 18.6.03,
Jenny)
2003 M 01.3713 Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica
(S 18.3.02, Hess Hans, N 3.12.03)
2006 M 04.3764 Minor onere amministrativo per le aziende agricole
(N 18.3.05, Darbellay, S 7.3.06)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
17 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Compendio
La Politica agricola 2011 (PA 2011) rappresenta un ulteriore tassello delle riforme attuate in modo coerente nell’agricoltura da 15 anni a questa parte. La nuova tappa segue il ritmo adottato finora, scandito dai limiti di spesa per l’agricoltura accor- dati ogni volta per un periodo di quattro anni. Conformemente all’articolo 104 della Costituzione federale (Cost.), la Confedera- zione provvede affinché l’agricoltura contribuisca sostanzialmente, mediante una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, a garantire l’approvvigio- namento alimentare della popolazione, a preservare le basi vitali naturali, a tute- lare il paesaggio rurale e a occupare il territorio in modo decentralizzato. Attual- mente, l’agricoltura adempie queste prestazioni nella misura auspicata. Affinché possa fornire anche in futuro le prestazioni d’interesse generale definite nella Costituzione federale, l’agricoltura deve continuare a migliorare la propria competitività. Le condizioni quadro della politica agricola devono essere sviluppate in modo tale che nell’agricoltura e nei settori situati a monte e a valle siano sfruttati i potenziali in materia di diminuzione dei costi, di miglioramento delle prestazioni sul mercato e di ecologia. Gli adeguamenti dovranno seguire un ritmo che permetta di ottenere uno sviluppo socialmente sostenibile. Per quanto riguarda la politica economica esterna, dato che non si conosce ancora né lo scenario definitivo, né la data della sua adozione né le sue conseguenze, la PA 2011 deve rappresentare una tappa ragionevole in vista di ogni possibile evoluzione. Infine, la PA 2011 si inseri- sce nella strategia di crescita della Confederazione che intende rafforzare la con- correnza sul mercato interno. L’elemento essenziale della Politica agricola 2011 consiste nel ridurre notevolmente i mezzi destinati attualmente al sostegno dei prezzi e nel convertire i fondi liberati in pagamenti diretti non legati alla produzione. I sussidi all’esportazione saranno interamente soppressi e i mezzi per il sostegno del mercato interno verranno più che dimezzati. Inoltre, i dazi doganali riscossi sui foraggi verranno ridotti. Il calo dei prezzi che ne risulterà contribuirà a mobilitare il potenziale di aumento della pro- duttività e a ridurre i costi, migliorando così la competitività. Produzione e valoriz- zazione si orienteranno maggiormente verso il mercato poiché verrà a mancare il sostegno accordato alle forme di valorizzazione con ridotto valore aggiunto. Me- diante misure mirate, in via sussidiaria, si prevede di migliorare la valorizzazione dei prodotti agricoli e di aumentarne il valore aggiunto. I prezzi più bassi diminui- ranno l’interesse a praticare un’agricoltura intensiva in luoghi poco idonei. Un programma per migliorare l’efficienza delle risorse incentiverà lo sfruttamento dei potenziali di miglioramento nel settore ecologico. I cinque seguenti piani d’azione concretizzano la strategia della PA 2011: (1) migliorare la competitività della produzione e della trasformazione median- te una conversione in pagamenti diretti dei mezzi attualmente destinati al sostegno del mercato e mediante provvedimenti di riduzione dei costi;
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(2) garantire, con un sistema mirato di pagamenti diretti, le prestazioni fornite dall’agricoltura nell’interesse generale e promuovere lo sviluppo ecologico; (3) favorire la creazione di valore aggiunto e lo sviluppo sostenibile dello spa- zio rurale estendendo le possibilità di differenziare la produzione e di ac- cordare aiuti agli investimenti nonché sostenendo iniziative di progetto col- lettive; (4) attenuare le conseguenze dell’evoluzione strutturale sul piano sociale e fa- vorirla rendendo più flessibile il diritto fondiario rurale e la normativa in materia di affitto agricolo; (5) semplificare l’amministrazione e coordinare più efficacemente i controlli. L’attuazione della strategia e dei piani d’azione richiede la modifica di diverse leggi.
Legge sull’agricoltura (LAgr) Nel settore della legge sull’agricoltura, la PA 2011 può essere realizzata in gran parte a livello di ordinanza. In particolare per quanto concerne la conversione in pagamenti diretti del sostegno del prezzo del latte, il Parlamento aveva già predi- sposto la necessaria base legale nell’ambito della Politica agricola 2007 (PA 2007). Le modifiche di legge proposte nell’ambito della PA 2011 riguardano sostanzial- mente i seguenti punti: – condizioni quadro per la produzione e lo smercio: precisazioni concernenti le condizioni per l’estensione delle misure di soli- darietà (art. 9); sostenere le categorie nella difesa delle denominazioni d’origine protette (art. 16b); ripartire il contingente doganale delle patate mediante vendita all’asta (art. 22a); sopprimere i contributi e gli aiuti all’esportazione (art. 26 e 41); mantenere a tempo indeterminato il supple- mento per il latte trasformato in formaggio (art. 38 e 188); sopprimere i contributi per la valorizzazione della lana di pecora (art. 51bis); sopprimere i contributi per la trasformazione o la valorizzazione delle barbabietole da zucchero (art. 54), dei semi oleosi (art. 56) e delle patate (art. 57); possibi- lità di versare contributi alla produzione di barbabietole da zucchero (art. 54); adeguare la classificazione dei vini alla normativa in materia di derrate alimentari e i controlli nella viticoltura (art. 63–69); – pagamenti diretti: armonizzare i contributi per la detenzione di animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo per le vacche da latte e per le altre categorie di ani- mali (art. 73); – impiego sostenibile delle risorse naturali: introdurre un nuovo programma per promuovere l’impiego sostenibile delle risorse naturali (art. 77a e 77b); – misure sociali collaterali: possibilità di convertire i crediti di investimento in mutui per la conduzione aziendale al momento della cessazione dell’attività agricola (art. 79);
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– miglioramenti strutturali: possibilità di sostegno mediante crediti d’investimento anche per le aziende con colture speciali (art. 106), i progetti regionali di sviluppo e gli impianti collettivi per la produzione di energia da biomassa (art. 107) nonché per l’orticoltura esercitata a titolo professionale (art. 3); – ricerca e consulenza: definire i criteri per le attività commerciali delle stazioni di ricerche agro- nomiche e dell’Istituto di allevamento equino (art. 115 e 147); cofinanziare gli accertamenti preliminari per progetti nell’ambito di iniziative collettive (art. 136); – protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali: introduzione di nuove misure amministrative (art. 169); rafforzare il coordi- namento nei controlli delle aziende da parte di Confederazione, Cantoni e organizzazioni private (art. 181); semplificare il rilevamento e la gestione dei dati (art. 185).
Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) Si propone di promuovere l’evoluzione strutturale nell’agricoltura mediante un aumento della dimensione minima prevista per le aziende agricole. Questo aumento comporterà una riduzione delle aziende rilevate all’interno della famiglia al valore di reddito e gestite a titolo accessorio contemporaneamente allo svolgimento di un’altra professione. Queste terre verranno messe sul mercato fondiario o offerte per l’affitto agricolo, aumentando così la mobilità fondiaria. La proposta di sop- primere il limite di prezzo nel diritto fondiario rurale e il controllo dell’affitto di immobili isolati favorirà l’evoluzione strutturale e responsabilizzerà gli agricoltori. Quest’ultimo obiettivo viene perseguito anche con la soppressione del limite dell’aggravio. È inoltre previsto di escludere dal campo d’applicazione del diritto sull’affitto agricolo le particelle situate in una zona edificabile. Le modifiche propo- ste non toccano il tenore essenziale delle due leggi, ossia in particolare il principio del coltivatore diretto e la tutela dell’affittuario per motivi sociali.
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LFA) Gli adeguamenti a favore delle aziende contadine familiari comprendono la sop- pressione del limite di reddito per gli agricoltori indipendenti e l’aumento degli assegni per i figli. A tal fine la Confederazione dovrà stanziare contributi per
20 milioni di franchi annui.
Legge sulle derrate alimentari (LDerr) e legge sulle epizoozie (LFE) Con la progressiva apertura delle frontiere le esportazioni devono contribuire maggiormente alla creazione di valore aggiunto proveniente dalle derrate alimenta- ri svizzere. Per agevolare l’accesso dei nostri prodotti al mercato europeo devono essere introdotte normative equivalenti in materia di igiene. Il Consiglio federale il 23 novembre 2005 ha emanato le corrispondenti disposizioni di ordinanza che sono
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entrate in vigore il 1° gennaio 2006. Affinché le norme d’ordinanza siano sancite più efficacemente nel diritto, occorre istituire una base legale affidabile.
Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2008–2011 Nel periodo 2008–2011 si prevede di impiegare complessivamente 13 499 milioni di franchi per l’agricoltura. Questo importo è suddiviso come segue fra i tre limiti di spesa: – miglioramento delle basi di produzione e delle 719 milioni di franchi misure sociali – produzione e smercio 1 529 milioni di franchi – pagamenti diretti 11 251 milioni di franchi. I mezzi finanziari proposti sono inferiori di circa 600 milioni di franchi ai limiti di spesa previsti inizialmente per gli anni 2004–2007(–4,2 %). A causa del calo del livello dei prezzi, il reddito netto d’impresa realizzato dall’agricoltura che si situava a circa 3 miliardi di franchi in media nel periodo 2002–2004 diminuirà probabil- mente a 2,4 miliardi di franchi nel 2011, ossia del 2,5 per cento all’anno. Se le strutture continueranno a evolvere con lo stesso ritmo, il reddito delle aziende rimarrà stabile in termini nominali.
Rapporto fra la PA 2011 e l’evoluzione della politica economica esterna La strategia della PA 2011 permetterà di neutralizzare in una proporzione compre- sa fra un terzo e la metà le probabili conseguenze del Ciclo di Doha dell’Organiz- zazione mondiale del commercio (OMC). Indipendentemente dalla conclusione di un accordo dell’OMC o di un accordo agricolo di libero scambio con l’Unione euro- pea (UE), è utile e ragionevole attuare la PA 2011. Da un lato, la PA 2011 riduce i costi nell’agricoltura. Se il calo dei prezzi sarà trasferito sui prezzi finali, a trarne beneficio saranno in particolare i consumatori. D’altro canto, le riforme proposte sono conformi agli obiettivi previsti dai vari scenari di apertura dei mercati. Il tempo a disposizione sarà sfruttato per migliorare la competitività dell’agricoltura e dei settori a monte e a valle, allo scopo di ridurre la loro vulnerabilità al momento dell’apertura delle frontiere. Gli adeguamenti consentono un’evoluzione socialmen- te sostenibile e possono essere gestiti dall’agricoltura, se la Confederazione mette a disposizione i mezzi finanziari nella misura prevista. Non sono necessarie misure collaterali supplementari.
Consultazione e messa in vigore prevista Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ha organizzato una consultazione dal 14 settembre al 16 dicembre 2005. La strategia di trasferimento e i cinque piani d’azione sono stati approvati a larga maggioranza. Il punto di conflitto principale è il ritmo della riforma. Mentre le cerchie agricole lo giudicano unanimemente troppo rapido, i rappresentanti dell’economia in particolare auspicano un’accelerazione. Nel presente messaggio si è tenuto conto di diverse osservazioni espresse durante la consultazione, senza però cambiare l’orientamento generale della riforma.
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A condizione che le deliberazioni parlamentari si concludano entro la metà del 2007, le modifiche di legge potranno entrare in vigore il 1° gennaio 2008, contem- poraneamente ai nuovi limiti di spesa.
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Indice
Compendio 5817 Elenco delle abbreviazioni 5826
1 Linee generali del progetto 5830
1.1 Situazione iniziale 5830
1.1.1 Riforma della politica agricola dal 1992 5830
1.1.2 Mandato costituzionale 5833
1.2 Bilancio intermedio della riforma 5836
1.2.1 Sostenibilità dell’agricoltura 5836
1.2.2 Adempimento dei compiti da parte dell’agricoltura 5839
1.3 Sfide essenziali 5844
1.3.1 Prezzi 5844
1.3.2 Politica commerciale 5849
1.3.3 Costi 5854
1.3.4 Formazione del reddito 5859
1.3.5 Progresso tecnico e strutture 5862
1.3.6 Aree rurali 5864
1.3.7 Ecologia 5866
1.4 Obiettivi, strategie e piani d’azione 5870
1.4.1 Obiettivi della politica agricola 2011 5870
1.4.2 Strategia 5871
1.4.3 Piani d’azione 5871
1.5 Procedura preliminare 5877
1.5.1 Commissione consultiva per l’agricoltura 5877
1.5.2 Consultazione 5879
1.6 Rapporti della PA 2011 con gli sviluppi della politica economica
esterna 5885
2 Legge sull’agricoltura 5887
2.1 Principi generali (Titolo primo LAgr) 5887
2.2 Produzione e smercio (Titolo secondo LAgr) 5888
2.2.1 Disposizioni economiche generali 5888
2.2.1.1 Situazione iniziale 5888
2.2.1.2 Modello proposto 5890
2.2.2 Economia lattiera 5894
2.2.2.1 Situazione iniziale 5895
2.2.2.2 Modello proposto 5897
2.2.3 Produzione animale 5901
2.2.3.1 Situazione iniziale 5901
2.2.3.2 Modello proposto 5902
2.2.4 Campicoltura 5903
2.2.4.1 Situazione iniziale 5903
2.2.4.2 Modello proposto 5906
2.2.5 Arboricoltura, colture orticole e orticoltura 5909
2.2.5.1 Situazione iniziale 5909
2.2.5.2 Modello proposto 5910
5822
2.2.6 Economia vitivinicola 5910
2.2.6.1 Situazione iniziale 5910
2.2.6.2 Modello proposto 5912
2.3 Pagamenti diretti (Titolo terzo, LAgr) 5916
2.3.1 Situazione iniziale 5916
2.3.2 Modello proposto 5918
2.4 Impiego sostenibile delle risorse naturali (Titolo terzo a LAgr) 5920
2.4.1 Situazione iniziale 5920
2.4.2 Modello proposto 5921
2.5 Misure sociali collaterali (Titolo quarto LAgr) 5921
2.5.1 Situazione iniziale 5921
2.5.2 Modello proposto 5922
2.6 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr) 5923
2.6.1 Situazione iniziale 5923
2.6.2 Modello proposto 5924
2.7 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante
e dell’allevamento di animali (Titolo sesto LAgr) 5927
2.7.1 Situazione attuale 5927
2.7.2 Modello proposto 5927
2.8 Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali
(Titolo ottavo LAgr) 5929
2.8.1 Situazione iniziale 5929
2.8.2 Modello proposto 5930
2.9 Disposizioni finali (Titolo nono LAgr) 5930
2.9.1 Situazione iniziale 5930
2.9.2 Modello proposto 5930
2.10 Interventi parlamentari 5931
2.11 Commento del testo di legge 5935
2.12 Programma di legislatura 5953
2.13 Rapporto con il diritto internazionale 5953
2.14 Costituzionalità 5953
2.15 Delega di competenze legislative 5954
3 Diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo 5954
3.1 Situazione iniziale 5954
3.2 Modello proposto 5955
3.2.1 Diritto fondiario rurale 5955
3.2.2 Diritto sull’affitto agricolo 5959
3.3 Consultazione 5960
3.4 Interventi parlamentari 5962
3.5 Commento alle modifiche di legge 5962
3.5.1 Diritto fondiario rurale 5962
3.5.2 Legge sull’affitto agricolo 5969
3.6 Programma di legislatura 5974
3.7 Rapporti con il diritto internazionale 5974
5823
3.8 Costituzionalità 5974
4 Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura 5975
4.1 Situazione attuale 5975
4.1.1 Attuale normativa degli assegni familiari nell’agricoltura 5975
4.1.2 Sforzi per disciplinare nella legislazione federale tutti gli
assegni familiari 5976
4.1.3 Risultati della procedura di consultazione 5976
4.2 Modello proposto 5977
4.2.1 Modifica del limite di reddito per gli agricoltori indipendenti 5977
4.2.2 Aumento degli assegni per i figli 5978
4.2.3 Costi per Confederazione e Cantoni 5979
4.3 Commenti delle modifiche della legge 5980
4.4 Programma di legislatura 5981
4.5 Rapporto con il diritto internazionale 5981
4.6 Costituzionalità 5982
5 Legge sulle derrate alimentari e legge sulle epizoozie 5982
5.1 Situazione iniziale 5982
5.2 Modello proposto 5983
5.3 Commento alle singole disposizioni 5984
5.3.1 Legge sulle derrate alimentari 5984
5.3.2 Legge sulle epizoozie 5989
5.4 Programma di legislatura 5994
5.5 Rapporto con il diritto internazionale 5994
5.6 Costituzionalità 5995
5.7 Delega di competenze legislative 5995
6 Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore
dell’agricoltura per gli anni 2008–2011 5996
6.1 Situazione iniziale 5996
6.2 Esperienze con i limiti di spesa 5999
6.3 Condizioni quadro per fissare i limiti di spesa 6001
6.3.1 Imperativi di politica finanziaria 6001
6.3.2 Considerazione della situazione economica 6002
6.3.3 Necessità di condurre una politica prudente in materia di spese
agricole 6003
6.4 Fabbisogno finanziario per il periodo 2008–2011 6003
6.4.1 Considerazioni strategiche 6003
6.4.2 Ammontare dei limiti di spesa 6005
6.4.3 Impostazione della politica agricola dei tre limiti di spesa 6006
6.5 Pronostici per il conto economico dell’agricoltura 6008
6.6 Struttura dei limiti di spesa 6009
6.6.1 Limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione
e misure sociali» 6010
6.6.2 Limite di spesa «Produzione e smercio» 6011
6.6.3 Limite di spesa «Pagamenti diretti» 6014
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6.7 Programma di legislatura 6017
6.8 Rapporto con il diritto internazionale 6017
6.8.1 OMC 6017 6.8.2 UE 6017
6.8.3 Liechtenstein 6018
6.9 Costituzionalità 6018
7 Ripercussioni 6018
7.1 Confederazione 6018
7.1.1 Personale 6018
7.1.2 Finanze 6019
7.1.3 Informatica 6021
7.2 Cantoni 6022
7.3 Valutazione dell’impatto del disciplinamento 6022
7.3.1 Necessità e possibilità di un intervento dello Stato 6022
7.3.2 Ripercussioni sui singoli gruppi sociali 6025
7.3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale 6029
7.3.4 Disciplinamenti alternativi 6032
7.3.5 Pertinenza nell’esecuzione 6033
7.4 Valutazione della sostenibilità 6034
7.4.1 Economia 6034
7.4.2 Ecologia 6036
7.4.3 Aspetti sociali 6038
7.4.4 Bilancio 6039
Allegato Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa all’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011) 6040
Legge federale sull’agricoltura (Disegno) 6079 Legge federale sul diritto fondiario rurale (Disegno) 6091 Legge federale sull’affitto agricolo (Disegno) 6095 Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (Disegno) 6099 Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Disegno) 6101 Legge sulle epizoozie (Disegno) 6105 Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2008–2011 (Disegno) 6111
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Elenco delle abbreviazioni
ADC Aliquota di dazio del contingente ADFC Aliquota di dazio fuori contingente AELS Associazione europea di libero scambio AFD Amministrazione federale delle dogane AGIS/SIPA Sistema d’informazione della politica agricola della Confederazione Agreste Statistica ufficiale della Francia sull’agricoltura, le foreste e l’industria alimentare; http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/ ART Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon BDTA Banca di dati sul traffico di animali BIO Agricoltura biologica BNS Banca nazionale svizzera CA Campo d’azione CdG-N Commissione della gestione del Consiglio nazionale CE Comunità europea CEE/ONU Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa CET-N Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale CFCV Commissione federale per il commercio dei vini CH4 Metano CI Crediti d’investimento CIRio Comitato interdipartimentale di Rio (dal 2005: CISvS – Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile) CODAVET Sistema di gestione e di analisi coordinate di dati nel servizio veteri- nario svizzero Contributi Contributi per la detenzione di animali da reddito in condizioni di DACD produzione difficili Contributi Contributi per la tenuta di animali da reddito che consumano forag- UBGFG gio grezzo Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101 CP Codice penale; RS 311.0 DFE Dipartimento federale dell’economia DFI Dipartimento federale dell’interno DO Denominazione d’origine DOC Denominazione d’origine controllata (CH) DOP Denominazione d’origine protetta (EU) DTF Decisione del Tribunale federale ESB Encefalopatia spongiforme bovina Eurostat Istituto statistico delle Comunità europee FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma FAT Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole, Agroscope FAT Tänikon FF Foglio federale FIAL Federazione delle industrie alimentari svizzere GATT Accordo doganale sulle tariffe doganali e il commercio GEMAP Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GRE Garanzia contro i rischi dell’esportazione ha ettaro
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IEA Istituto di economia agraria del PF di Zurigo IGP Indicazione geografica protetta IPI Istituto della proprietà intellettuale IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi LAAgr Legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo; RS 221.213.2 LAF Legge federale del 20 giugno 1052 sugli assegni familiari nell’agricoltura; RS 836.1 LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; RS 910.1 LCart Legge federale 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251 LDerr Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; RS 817.0 LDFR Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.11 LFC Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazio- ne; RS 611.0 LFE Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; RS 916.40 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque; RS 814.20 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente; RS 814.01 LPDA Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali; RS 455 LPN Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio; RS 451 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; RS 700 LS Limiti di spesa MAPIS Sistema informatico per la gestione dei contributi per i miglioramen- ti strutturali N Azoto NAQUA Rete nazionale d’osservazione della qualità delle acque sotterranee NH3 Ammoniaca NO3 Nitrato NPC Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della riparti- zione dei compiti tra Confederazione e Cantoni NPR Nuova politica regionale OACL Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’abbandono del contingentamento lattiero; RS 916.350.4 OAFam Ordinanza dell’11 novembre 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura; RS 836.1 OCon Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di conci- mi; RS 916.171 OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Parigi ODFR Ordinanza del 4 ottobre 1993 sul diritto fondiario rurale; RS 211.412.110 OESA Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; RS 916.441.22 OMC Organizzazione mondiale del commercio
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OMSC Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura; RS 914.11 OMSt Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura; RS 913.1 ONU Organizzazione delle Nazioni Unite OPF Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul merca- to di prodotti fitosanitari; RS 916.161 OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio; RS 700.1 OQE Ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della quali- tà e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura; RS 910.14 ORAgr Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la ricerca agronomica; RS 915.7 Org-DFE Ordinanza del 14 giugno 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia; RS 172.216.1 OSPAR Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale OTerm Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda; RS 910.91 P Fosforo PA Politica agricola PA 2002 Politica agricola 2002 (Nuovo orientamento della politica agricola) PA 2007 Politica agricola 2007 (Evoluzione della politica agricola) PA 2011 Politica agricola 2011 (Evoluzione della politica agricola) PAC Politica agricola comune dell’UE PER Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate PF Politecnico federale PFS Prodotti fitosanitari PMA Paesi meno avanzati, elenco dei 49 Paesi meno avanzati PNR Programma nazionale di ricerca PRC Piano di rinuncia a determinati compiti PS Programma di sgravio PSAC Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture RCA Rendita per cessazione dell’attività RS Raccolta sistematica del diritto federale SAC Superficie per l’avvicendamento delle colture SAU Superficie agricola utile SCE Superfici di compensazione ecologica SEE Spazio economico europeo SHL Scuola universitaria svizzera di agricoltura (Schweizerische Hoch- schule für Landwirtschaft) SILAS Sistema settoriale d’informazione e previsione per l’agricoltura svizzera SSRA Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali TQCD Titolari di quote di contingenti doganali TRIPS Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio TSM Fiduciaria Latte TTPCP Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
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UBG Unità di bestiame grosso UBGF Unità di bestiame grosso fertilizzante UBGFG Unità di bestiame grosso foraggio grezzo UE Unione europea UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFAM Ufficio federale dell’ambiente UFV Ufficio federale di veterinaria UIE Ufficio internazionale della epizoozie ULA Unità lavorativa-anno ULAF Unità di lavoro annuo della famiglia UM Unità di manodopera URA Uscita regolare degli animali da reddito all’aperto USC Unione svizzera dei contadini USM Unità standard di manodopera UST Ufficio federale di statistica USTE Ufficio federale dello sviluppo territoriale v LAgr Legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell’agricoltura e la conservazione del ceto rurale (vecchia legge sull’agricoltura) VDT Vino da tavola VIGT Vino con indicazione geografica tipica VKMB Associazione Svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH, Bonn; http://www.zmp.de
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Messaggio
1 Linee generali del progetto
La Politica agricola 2011 (PA 2011) rappresenta un ulteriore passo della riforma in atto in questo settore dall’inizio degli anni Novanta. In particolare, l’agricoltura deve continuare ad adempiere i suoi compiti mediante una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato. Le condizioni quadro della politica agricola devono pertanto essere sviluppate in modo tale da sfruttare il potenziale di sviluppo della produttività e da migliorare la competitività di tutti i settori dell’industria alimentare. La PA 2011, incentrata sullo smantellamento ulteriore del sostegno del mercato e sul trasferimento dei mezzi finanziari ai pagamenti diretti, si inserisce perfettamente nelle precedenti tappe della riforma. Per iniziare, illustreremo le linee generali delle precedenti tappe della riforma (n. 1.1) e tracceremo un bilancio intermedio (n. 1.2). Nei capitoli successivi, presen- teremo le principali sfide che dovranno essere affrontate con la PA 2011, definiremo gli obiettivi e spiegheremo la strategia per raggiungerli (n. 1.3 e 1.4). Da ultimo, spiegheremo come la PA 2011 è stata accolta e valutata nell’ambito della procedura preliminare (n. 1.5) e il suo rapporto con i negoziati in corso dell’OMC e i lavori relativi a un accordo agricolo di libero scambio con l’UE (n. 1.6).
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Riforma della politica agricola dal 1992
La fine della Guerra fredda, suggellata dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, ha determinato un netto spostamento delle finalità della politica agricola. La sicurezza dell’approvvigionamento alimentare è passata in secondo piano, mentre hanno acquisito vieppiù importanza la tutela del paesaggio rurale e il mantenimento delle basi naturali. La vecchia politica agricola garantiva ai contadini un reddito equo mediante prezzi garantiti e la copertura dei costi. Una politica agricola fondata unicamente sul sostegno dei prezzi dei prodotti non basta tuttavia per assicurare la tutela del paesaggio e il mantenimento delle basi vitali naturali quali il suolo agri- colo e la biodiversità. Dall’inizio degli anni Novanta, la politica agricola ha dunque subito una riforma radicale in tre tappe. Gli sviluppi sono stati essenzialmente determinati dalle votazioni popolari della metà degli anni Novanta e dall’evoluzione delle condizioni quadro. La figura 1 offre una panoramica delle tre tappe della riforma realizzate sino ad oggi.
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Figura 1 Riforma della politica agricola
1a tappa 2a tappa 3a tappa ¾ Introduzione dei pagamenti diret- ¾ Soppressione delle garan- ¾ Soppressione del con- ti non vincolati ai prodotti zie dei prezzi e dello smer- tingentamento lattiero ¾ Riduzioni dei prezzi cio ¾ Vendita all’asta dei ¾ Incentivi per prestazioni ecologi- ¾ Soppressione di Butyra e contingenti di carne che particolari (p.es. biodiversità) dell’Unione casearia importata ¾ Ristrutturazione della protezione ¾ Vincolo dei pagamenti ¾ Ampliamento dei alla frontiera (OMC) diretti alla prova che le esi- miglioramenti strut- genze ecologiche sono ri- turali e misure so- spettate ciali d'accompa- gnamento
Scorporamento Deregolamenta- Deregolamen- "più ecologia " zione tazione "più mercato" "Competitività" 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PA 2002 PA 2007
Nuovo orientamento della politica agricola 1992 Nel settimo rapporto sull’agricoltura1, nel 1992 abbiamo dato il via al nuovo orien- tamento della politica agricola svizzera, ponendo nel contempo le basi per la prima tappa della riforma mediante l’adozione del messaggio sui pagamenti diretti com- pensativi2. Il 9 ottobre 1992, il Parlamento ha definito la base legale per i pagamenti diretti indipendenti dai prodotti mediante gli articoli 31a e 31b vLAgr3. Di conse- guenza, gli obiettivi fissati in materia di politica dei redditi hanno potuto essere raggiunti non solo tramite i prezzi amministrati ma, in misura vieppiù maggiore, anche attraverso i pagamenti diretti svincolati dai prodotti (separazione fra politica dei prezzi e politica dei redditi). Successivamente, abbiamo attuato questa decisione di fondo a tappe, riducendo il sostegno dei prezzi e aumentando di conseguenza i pagamenti diretti indipendenti dai prodotti. Dall’inizio della riforma, la quota di fondi federali stanziati per il sostegno del mercato vincolato ai prodotti è scesa dal
64 al 20 per cento nel 2005.
Nell’ambito dell’Uruguay Round del GATT, la Svizzera si è impegnata a convertire in dazi le restrizioni alle importazioni (tariffazione), nonché a ridurre progressiva- mente su un arco di sei anni i dazi, il sostegno al mercato interno legato ai prodotti e i sussidi alle esportazioni. Con l’attuazione dell’ultima tappa, nel 2000, gli impegni assunti sono stati completamente adempiuti. Nuova base costituzionale La prima metà degli anni Novanta è stata caratterizzata da un dibattito in materia di politica agricola a tratti acceso. Diverse iniziative popolari hanno evidenziato come i pareri potessero divergere. In una prima votazione nel 1995, Popolo e Cantoni hanno respinto di misura un controprogetto elaborato dal Parlamento in risposta ad
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un’iniziativa popolare dell’Unione svizzera dei contadini4. In risposta a una seconda iniziativa popolare5, il Parlamento ha elaborato un nuovo articolo costituzionale secondo cui il versamento dei pagamenti diretti presuppone la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). L’oggetto è stato accettato il 6 giugno 1996 dai tre quarti dei votanti e da tutti i Cantoni. Da ultimo, nel 1998 Popolo e Cantoni hanno respinto chiaramente l’iniziativa dei piccoli contadini6. Il processo della democrazia diretta che ha portato alla nuova base costituzionale ha consentito di mediare fra le diverse posizioni politiche. L’articolo costituzionale attualmente vigente soddisfa pertanto le aspettative della società nei confronti dell’agricoltura e quindi gli obiet- tivi della politica agricola.
Politica agricola 2002 Fondandosi sulla nuova base costituzionale, nel messaggio sulla politica agricola 2002 (PA 2002), abbiamo sottoposto al Parlamento una strategia globale sotto forma di una nuova legge sull’agricoltura (LAgr)7. Quest’ultima è stata adottata dal Parla- mento il 29 aprile 1998 ed è entrata in vigore nel 19998. Questa seconda tappa della riforma si prefiggeva essenzialmente di sopprimere le garanzie statali relative al prezzo e al ritiro, nonché di ridurre di un terzo entro cinque anni i mezzi stanziati per il sostegno del mercato. Di conseguenza sono state soppresse le organizzazioni parastatali quali l’Unione casearia e la Butyra. Inoltre, è stata applicata la nuova disposizione costituzionale secondo cui il versamento dei pagamenti diretti presup- pone la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Nell’ambito della PA 2002, è stata istituita una base legale generale per il finanzia- mento dei provvedimenti di politica agricola (art. 6 LAgr). I mezzi finanziari per i principali settori di compiti sono decisi di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni mediante decreto federale semplice. Sino ad oggi le uscite per l’agri- coltura sono state suddivise in tre involucri di spesa: «Produzione e smercio»; «Pagamenti diretti» e «Miglioramento delle basi di produzione». Il 16 giugno 1999 il Parlamento ha approvato tre limiti di spesa massimi per il periodo 2000–2003 pari a un importo complessivo di 14 029 milioni di franchi9.
Politica agricola 2007 Il 20 giugno 2003, il Parlamento ha adottato una revisione parziale della LAgr nell’ambito della PA 200710. Questa terza tappa della riforma consisteva essenzial- mente nella decisione di sopprimere il contingentamento lattiero nel 2009. Ulteriori modifiche importanti concernevano l’introduzione della vendita all’asta dei contin- genti doganali per la carne, nonché l’ampliamento degli strumenti per i migliora- menti strutturali e le misure sociali d’accompagnamento.
4 Iniziativa popolare «Per un’agricoltura contadina competitiva e rispettosa dell’ambiente», USC, ritirata nel 1994. 5 Iniziativa popolare «Contadini e consumatori – per un’agricoltura in armonia con la natura», ritirata nel 1996. 6 Iniziativa popolare «Per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica», VKMB. 7 Messaggio del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola, FF 1996 IV 1. 8 RU 1998 3033 9 FF 1999 4487 10 RU 2003 4217
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I limiti di spesa per gli anni 2004–2007, pari a un importo totale di 14 092 milioni di franchi, sono stati adottati dal Parlamento il 5 giugno 200311. I mezzi a favore della produzione e dello smercio sono stati ridotti ancora una volta di oltre il 15 per cento rispetto agli importi stanziati per il periodo 2000–2003, mentre i fondi destinati ai pagamenti diretti sono aumentati di conseguenza (cfr. n. 6.1).
1.1.2 Mandato costituzionale
L’articolo 104 della Costituzione fderale (Cost.)12 rappresenta la base principale per l’impostazione della politica agricola. Il capoverso 1 descrive gli obiettivi di fondo, mentre i capoversi 2–4 disciplinano i provvedimenti e il finanziamento. Oltre alle finalità definite dall’articolo 104, la Costituzione federale sancisce altri tipi di obiet- tivi, anch’essi decisivi per l’impostazione della politica agricola. In particolare vanno rilevati l’impiego efficiente dei mezzi della Confederazione (freno alle spese e all’indebitamento, art. 126 e 159; verifica dell’efficacia, art. 170 Cost.) e gli obiet- tivi sociali conformemente all’articolo 41. Qui di seguito commentiamo l’articolo 104 capoverso 1 Cost. poiché è determinante per capire la concezione dei provvedimenti di politica agricola. Per quanto concerne i capoversi 2–4 rinviamo al messaggio sulla PA 200213.
Art. 104 cpv. 1 Cost.
1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione
ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficace- mente a: a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
Adempimento dei compiti mediante una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato Il mandato costituzionale conferito dall’articolo 104 alla Confederazione si fonda sul presupposto secondo cui senza protezione né sostegno la produzione agricola svizze- ra sarebbe minacciata. I motivi sono da ricondurre in parte alla difficile situazione topografica e climatica del nostro Paese, nonché ai costi generalmente elevati nel confronto internazionale. In altri Paesi è possibile produrre generi alimentari a prezzi eccezionalmente contenuti grazie a condizioni naturali più favorevoli, ai sistemi di produzione estensiva o a salari inferiori per i lavoratori dell’agricoltura. Di conse- guenza, in Svizzera sarebbe praticamente impossibile produrre derrate alimentari ai prezzi del mercato mondiale.
11 FF 2003 4193 12 RS 101
13 FF 1996 IV 235 segg.
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L’interesse pubblico al mantenimento della produzione agricola in Svizzera deriva in particolare dal fatto che l’agricoltura, producendo derrate alimentari, fornisce anche altre prestazioni richieste dalla società (produzione combinata). Queste pre- stazioni di interesse generale sono beni pubblici14, ossia non sono retribuite diretta- mente sul mercato. Senza l’intervento dello Stato le prestazioni d’interesse generale non potrebbero essere fornite nella misura auspicata dalla società. Il Popolo conferi- sce pertanto alla Confederazione la competenza di istituire le condizioni quadro per il mantenimento della produzione agricola, al fine di garantire le prestazioni d’inte- resse generale. L’agricoltura deve fornire le prestazioni di cui alle lettere a–c mediante una produ- zione sostenibile. Più precisamente occorre ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione sull’ambiente. Il criterio di sostenibilità ecologica pone pertanto dei limiti all’intensità della produzione. Nel contempo una politica incentrata unicamen- te sulla tutela del terreno e quindi sul contenimento della produzione di beni agricoli è esclusa. Per garantire a lungo termine le prestazioni di interesse generale, la produzione deve essere sostenibile non soltanto dal profilo ecologico, bensì anche da quello economi- co e sociale. L’agricoltura si sviluppa in modo sostenibile soltanto se un numero sufficiente di aziende è in grado di investire in innovazioni, i terreni fertili e le risorse naturali sono salvaguardati e le persone che lavorano nell’agricoltura sono sufficienti. In linea di massima, la produzione di beni agricoli deve essere orientata verso il mercato. Lo Stato deve intervenire soltanto nella misura necessaria per garantire la sostenibilità della produzione e le prestazioni di interesse generale.
Garanzia dell’approvvigionamento La produzione indigena è la principale fonte di approvvigionamento in derrate alimentari della popolazione. Con la produzione di derrate alimentari, l’agricoltura svizzera contribuisce in modo sostanziale alla garanzia dell’approvvigionamento. Questa situazione ci consente, oltre che di essere meno dipendenti dalle importazio- ni, di conservare a lungo termine il potenziale di produzione di generi alimentari, in particolare per quanto concerne le fertilità del suolo, ma anche il know-how e le attrezzature. La garanzia dell’approvvigionamento deve essere fornita mediante una produzione sostenibile, orientata verso il mercato e non solo mantenendo il potenzia- le di produzione. La lettera a contiene quindi anche la nozione di sovranità alimenta- re. Tale nozione postula il diritto di ogni Paese di assicurare un approvvigionamento alimentare e determinare autonomamente i metodi di produzione delle derrate ali- mentari. Il fatto di poter approvvigionarsi nelle vicinanze è una necessità dichiarata dell’es- sere umano. Nonostante che un’ulteriore divisione del lavoro comporterebbe un maggior rendimento, la maggior parte dei Paesi sviluppati ritiene necessario di mantenere un proprio approvvigionamento di base. Per questo motivo sostengono la produzione e sfruttano il loro potenziale agricolo. Questo vale soprattutto per Paesi con un basso tasso di autoapprovvigionamento come la Svizzera (60 %), il Giappone
14 Per quanto concerne le prestazioni di interesse generale combinati alla produzione si parla spesso anche di multifunzionalità dell’agricoltura (art. 104 cpv. 3 Cost.).
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(40 %) o la Norvegia (50 %). Per i negoziati in corso nell’ambito dell’OMC15, tali Stati si sono allineati allo scopo di salvaguardare la possibilità di autoapprovvigio- narsi in modo adeguato all’interno del sistema commerciale multilaterale.
Salvaguardia delle basi vitali naturali In Svizzera, i fertili terreni agricoli sono il risultato del dissodamento di suoli in gran parte boschivi e di una gestione secolare. La gestione agricola impedisce l’avanzamento del bosco, mentre metodi sostenibili di produzione tutelano la fertilità del suolo. In tal modo il suolo agricolo viene preservato in quanto base per l’alimentazione della popolazione. La preservazione di una superficie sufficiente di suoli fertili è inoltre una condizione essenziale affinché l’agricoltura possa adempie- re le altre prestazioni d’interesse generale. Lo stesso vale per la diversità biologica: in aperta campagna spesso vivono varietà e comunità animali e vegetali diverse da quelle che popolano i boschi. Solitamente il loro habitat è costituito da terreni gestiti in modo estensivo. Di conseguenza possono sopravvivere soltanto se si impedisce l’avanzamento del bosco mediante un’ade- guata gestione agricola. Inoltre, i terreni agricoli ospitano numerosi essere viventi di vario tipo, fra cui un’enorme varietà di microrganismi importanti per la fertilità del suolo. Un’importante base vitale naturale è la varietà di piante coltivate e di animali da reddito. In essa sono contenute le risorse genetiche che consentono di adeguare la produzione alle condizioni in continuo mutamento – nuovi comportamenti dei consumatori, evoluzione delle condizioni quadro dell’economia o cambiamenti climatici – e di lottare in modo naturale contro vecchi e nuovi parassiti o malattie. Ad eccezione del foraggio, la produzione di prodotti agricoli si fonda su una base genetica estremamente ristretta. Il fatto che i terreni agricoli siano distribuiti in vari punti del territorio e che il loro sfruttamento vari di intensità consente di preservare tutta una serie di varietà e ecotipi di piante utili. Come molti altri Paesi, la Svizzera adotta provvedimenti di salvaguardia per le varietà, qualità e razze che non vengono più utilizzate a fini di produzione. Evitare le ripercussioni negative sull’ambiente (acqua, aria, suolo) non è una presta- zione d’interesse generale dell’agricoltura, ma un obbligo che tutti sono chiamati ad adempiere.
Salvaguardia del paesaggio rurale Per effetto delle condizioni climatiche, nel nostro Paese i terreni incolti vengono di norma colonizzati dal bosco. Di conseguenza l’agricoltura provvede a mantenere un paesaggio rurale aperto e con esso un’alternanza fra bosco e aperta campagna. I diversi tipi di coltura e di sistemi di gestione, gli edifici e gli animali da pascolo contribuiscono alla varietà del paesaggio rurale. Se fosse retta da meccanismi mera- mente economici, l’agricoltura si concentrerebbe nei luoghi più favorevoli, soprat- tutto sul fondovalle.
15 Il G10 comprende Giappone, Taiwan, Islanda, Israele, Corea del Sud, Liechtenstein, Maurizio, Norvegia e Svizzera. La Bulgaria, candidata all’adesione all’UE, non è più membro di questo gruppo.
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Occupazione decentrata del territorio Per il fatto che è strettamente legata al territorio, l’agricoltura fornisce un contributo ai fini di un’occupazione decentrata di tutte le regioni, anche in quelle dove gli altri settori economici sono poco rappresentati. Anzitutto le persone attive nell’agricol- tura contribuiscono direttamente all’occupazione del territorio. In secondo luogo, un effetto indiretto in tal senso è dato dalle interconnessioni con il resto dell’economia. In tutte le regioni, l’agricoltura svolge una funzione di base ai fini dell’occupazione poiché rende il paesaggio più attrattivo.
1.2 Bilancio intermedio della riforma
Il presente capitolo esamina in che misura le tappe della riforma sinora attuate abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi definiti dalla Costituzione. Considera dapprima i tre aspetti della sostenibilità (n. 1.2.1) e successivamente valuta in che misura l’agricoltura adempie i compiti fissati dalla Costituzione (n. 1.2.2).
1.2.1 Sostenibilità dell’agricoltura
L’ordinanza del 7 dicembre 199816 concernente l’analisi della sostenibilità in agri- coltura prevede un’analisi periodica per determinare se l’evoluzione dell’agricoltura è sostenibile. A tal fine, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha sviluppato un sistema d’indicatori basato sulla concezione di sostenibilità della Confederazione. Gli indicatori sono stati presentati nel rapporto agricolo 200517. Undici indicatori forniscono informazioni sullo sviluppo della sostenibilità nelle sue tre dimensioni: economia, ecologia e aspetti sociali. La tabella 1 mostra l’evoluzione dei singoli indicatori dall’avvio della riforma della politica agricola all’inizio degli anni Novan- ta. I risultati sono commentati brevemente di seguito.
16 RS 919.118
17 UFAG (2005): Rapporto agricolo 2005 dell’Ufficio federale dell’agricoltura,
pag. 99–116 www.blw.admin.ch
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Tabella 1 Evoluzione degli indicatori di sostenibilità dall’inizio degli anni Novanta
Dimensione Indicatori Evoluzione Valutazione
Economia Rinnovamento del capitale ¼ nessuna variazione + miglioramento di rilievo Suolo (quantità) Â diminuzione – peggioramento (non riconducibi- le alla politica agricola) Produttività del lavoro À aumento + miglioramento
Ecologia Superfici di compensazione À aumento + miglioramento ecologica Vendite di prodotti fitosanitari  diminuzione + miglioramento Eccedenze di fosforo  diminuzione + miglioramento Efficienza dell’azoto À aumento + miglioramento Efficienza energetica ¼ nessuna variazione – peggioramento di rilievo
Aspetti Formazione nessuna indicazione, poiché un solo sociali rilevamento disponibile Confronto della qualità della vita nessuna indicazione, poiché un solo con il resto della popolazione rilevamento disponibile Confronto dei redditi con il resto  diminuzione – peggioramento della popolazione
Economia L’indicatore rinnovamento del capitale misura il rapporto tra gli investimenti e l’insieme degli edifici, macchine e attrezzature (= stock di capitale). Indica quanti anni durerebbe il rinnovamento dello stock di capitale con gli investimenti effettuati. Al riguardo, nel corso degli anni sia lo stock di capitale sia gli investimenti sono calati di circa il 10 per cento in seguito all’evoluzione strutturale. I risultati eviden- ziano che attualmente lo stock di capitale si rinnova con lo stesso ritmo dell’inizio degli anni Novanta, ossia in media ogni 25–30 anni. L’indicatore suolo coltivabile mostra l’evoluzione della parte della superficie agrico- la utile (SAU) essenziale affinché l’agricoltura possa contribuire in modo sostanziale all’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari. Secondo la relati- va statistica, questa superficie è diminuita del 2,1 per cento in quindici anni. Propor- zione che corrisponde all’incirca alla metà della superficie del lago di Neuchâtel. Quasi tutta la perdita di terreno è riconducibile all’avanzamento dei centri urbani verso la campagna e alla costruzione di infrastrutture; una parte considerevole è stata occupata da insediamenti e quindi persa in modo irreversibile per l’utilizzazione a scopo agricolo. Questa evoluzione non è sostenibile e a lungo termine pregiudica la produzione agricola in Svizzera. La protezione del suolo coltivabile rientra di mas- sima nel diritto della pianificazione del territorio (piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture). La politica agricola non dispone di alcun strumento per frenare questo sviluppo.
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L’indicatore della produttività del lavoro misura la manodopera impiegata per unità prodotta, ossia l’efficienza della manodopera nell’agricoltura svizzera che ha regi- strato un aumento del 21 per cento tra il 1990 e il 2004 (1,4 % all’anno).
Ecologia L’indicatore superfici di compensazione ecologica mostra l’evoluzione quantitativa degli spazi vitali rispettosi della natura che contribuiscono alla preservazione della biodiversità e assicurano la stabilità degli ecosistemi. Le superfici di compensazione ecologica dal 1993 al 2004 hanno registrato un aumento passando da 20 000 a
116 000 ettari e rappresentano l’11 per cento della SAU.
Le vendite di prodotti fitosanitari sono un indicatore del rischio di emissioni nell’ambiente, segnatamente in acqua, suolo e aria. La quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari utilizzata nell’agricoltura è calata del 38 per cento tra il 1990 e il
2004. Anche se l’effetto sull’ambiente non può essere dedotto direttamente dalla
diminuzione della quantità utilizzata, una netta riduzione dell’impiego va valutata positivamente, tanto più che la produzione vegetale è leggermente aumentata nello stesso lasso di tempo. L’indicatore eccedenza di fosforo è dato dal rapporto tra immissione e emissione. Dato che il fosforo è una risorsa non rinnovabile, è importante impiegarlo parsimo- niosamente ed evitare le eccedenze nel bilancio. L’impiego di concimi minerali fosforici nell’agricoltura svizzera è diminuito di quasi due terzi tra il 1990 e il 2002 e l’efficienza triplicata. L’indicatore efficienza dell’azoto è dato dal rapporto tra immissioni e emissioni nella produzione agricola. Il ciclo dell’azoto, complesso e dinamico, è caratterizzato da una perdita rilevante e inevitabile tra immissione ed emissione. A causa dei processi naturali, l’efficienza massima dell’azoto nella produzione agricola oscilla tra il 30 e il 40 per cento. Dal 1990 al 2002, tale efficienza è aumentata dal 23 al 27 per cento nell’agricoltura svizzera. L’indicatore efficienza energetica serve a calcolare il rapporto tra consumo di ener- gia e energia alimentare prodotta. L’obiettivo consiste nel ridurre il consumo ener- getico e sostituire le energie fossili con energie rinnovabili. Dal 1990, l’efficienza energetica nell’agricoltura è rimasta stabile. Inoltre, non sono state osservate sostitu- zioni di energie fossili. Tuttavia la politica agricola non può influire sulle condizioni quadro della politica energetica. Nonostante che i primi quattro indicatori evolvano nella giusta direzione, gli obietti- vi ecologici non sono tutti raggiunti. In particolare a livello regionale, la situazione deve essere ulteriormente migliorata.
Aspetti sociali L’indicatore formazione mostra l’evoluzione del livello di formazione dei capiazien- da. I dati sulle persone con esperienza pratica, formazione di base o formazione supplementare provengono dal censimento federale delle aziende dell’Ufficio fede- rale di statistica (UST). Tali dati sono stati censiti per la prima volta sotto questa forma nel 2003. In questo anno, circa due terzi dei gestori possedevano una forma- zione di base o una formazione supplementare; proporzione che corrisponde a un livello abbastanza elevato. Visto che i dati sono disponibili solo per il 2003, non è possibile fornire indicazioni sull’evoluzione a partire dal 1990.
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L’indice di qualità della vita mostra l’evoluzione della qualità della vita della popo- lazione agricola in confronto a quella della popolazione non agricola, sulla base di un’autovalutazione. Con questo indice la valutazione della soddisfazione nei dodici ambiti di vita viene combinata alla valutazione della loro importanza. I dati relativi a questo indicatore sono disponibili solo per il 2005. L’indicatore relativo alla popola- zione agricola è leggermente inferiore a quello del resto della popolazione. Ciò è riconducibile in misura considerevole al fatto che la popolazione agricola nei settori «tempo libero» e «disponibilità di tempo» è meno soddisfatta rispetto agli altri gruppi di popolazione. Per quanto concerne l’indicatore confronto dei redditi con il resto della popolazione, si tratta dell’aspetto dell’equità nella dimensione sociale della sostenibilità. Per determinarlo, si confrontano il reddito del lavoro per unità di manodopera familiare nell’agricoltura con lo stipendio di riferimento degli impiegati. Dalla sua introduzio- ne, si rileva una differenza tra i redditi agricoli e i quelli non agricoli. Tra il 1990 e il 2005, il divario tra il reddito della popolazione agricola e quello della restante popo- lazione è leggermente aumentato (cfr. n. 1.3.4).
1.2.2 Adempimento dei compiti da parte dell’agricoltura
Qui di seguito esamineremo in che misura l’agricoltura adempie i compiti definiti dalla Costituzione federale (cfr. n. 1.1.2) e l’evoluzione del suo contributo dall’inizio della riforma.
Garanzia dell’approvvigionamento: livello stabile Per misurare il contributo dell’agricoltura alla garanzia dell’approvvigionamento, si considera il grado di autoapprovvigionamento, definito quale rapporto tra la produ- zione indigena e il consumo interno totale. Negli anni 2002/04, tale rapporto era del 59 per cento, ossia tre punti percentuali al di sotto rispetto al valore del periodo 1990/92. Tra il 1990/92 e il 2002/04, il grado di autoapprovvigionamento è calato dal 43 al 41 per cento per i prodotti vegetali e dal 97 al 95 per cento per prodotti di origine animale. Nello stesso tempo, la quota delle derrate alimentari vegetali rispet- to al consumo totale è aumentata. Questo passaggio dal consumo di derrate alimen- tari di origine animale (parte elevata della produzione indigena) verso le derrate alimentari vegetali (parte modesta della produzione indigena) ha comportato un’ulte- riore riduzione del grado di autoapprovvigionamento. La diminuzione è quindi globalmente più elevata che per gli altri due sottogruppi delle derrate alimentari vegetali e di origine animale.
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Tabella 2 Evoluzione del grado di autoapprovvigionamento (quota delle calorie espressa in %)
1990/92 2002 2003 2004 1990/92– 2002/04 %
Derrate alimentari vegetali 42,6 43,7 38,6 44,8 –0,6 Derrate alimentari di origine animale 96,6 95,1 94,7 93,8 –2,1
Totale derrate alimentari 62,1 60,6 56,4 60,2 –4,9
Fonte: USC
I valori indicati corrispondono al grado di autoapprovvigionamento lordo che com- prende anche la produzione a partire da foraggi importati. A causa dell’aumento delle importazioni di foraggi negli ultimi anni, la riduzione del grado di autoapprov- vigionamento netto è ancora più marcata di quella del grado di autoapprovvigio- namento lordo. Tra il 1990/92 e il 2002/04 è scesa dal 58 al 53 per cento. La riduzione del grado di autoapprovvigionamento non è tuttavia imputabile a una diminuzione della produzione di derrate alimentari, ma all’aumento della popolazio- ne. Misurata in calorie, la produzione di derrate alimentari è rimasta costante. Il consumo pro capite è rimasto stabile, mentre la popolazione in Svizzera è aumentata di all’incirca l’8 per cento tra il 1990/92 e il 2002/04. Conclusione: il grado di autoapprovvigionamento è diminuito dall’inizio della riforma. La Svizzera è diventata più dipendente dalle importazioni di derrate alimen- tari in seguito all’aumento del consumo dovuto alla crescita della popolazione. La produzione di derrate alimentari è rimasta costante dall’inizio degli anni Novanta sebbene l’impiego di concimi minerali e di prodotti fitosanitari sia diminuito. Contributo alla salvaguardia delle basi vitali naturali e del paesaggio rurale in rialzo grazie all’aumento delle superfici di compensazione ecologica e all’utilizzazione di tutta la superficie agricola Per quanto concerne la promozione e la salvaguardia della biodiversità, l’agricoltura svolge un ruolo importante per due aspetti: da un lato, nella creazione di habitat per una grande varietà di specie vegetali e animali. D’altro canto, nel corso dell’ultimo secolo la gestione intensiva del terreno ha contribuito all’impoverimento della biodiversità. La riforma della politica agricola ha istituito gli incentivi affinché i contadini gestissero una parte dei terreni mediante metodi produzione meno intensi- vi, preservando in tal modo spazi vitali per animali e piante. Per questo motivo, oggi esistono contributi per la compensazione ecologica, nonché per la qualità biologica e l’interconnessione di tali superfici.
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Tabella 3 Evoluzione delle superfici di compensazione ecologica1
1993 1997 2001 2004
Pianura ha 5 684 38 120 54 136 57 209 Montagna ha 13 635 47 771 57 545 58 788
Totale ha 19 319 85 891 111 681 115 998
Fonte: UFAG
1 senza alberi da frutta ad alto fusto
Le superfici di compensazione ecologica rappresentano un habitat ideale per nume- rose specie animali e vegetali soltanto se presentano dei residui di spazi vitali natura- li. L’interconnessione tiene conto di tale esigenza. Mentre i prati a strame e le siepi spesso soddisfano i criteri della qualità ecologica, lo stesso non vale per i prati estensivi né quantomeno per quelli poco intensivi. Nella regione di pianura il suolo è spesso così ricco di sostanze nutrienti che lo sviluppo di un erbaio con un certo valore ecologico spesso richiede molti anni. La valutazione completa dei mutamenti qualitativi conseguiti e quindi l’analisi dei risultati relativi allo sviluppo della biodi- versità nell’ambito dei provvedimenti di promovimento richiede alcuni anni, poiché l’evoluzione auspicata in relazione alle comunità vegetali e animali esige tempi assai lunghi. Due programmi di preservazione coordinati a livello internazionale contribuiscono a garantire la varietà biologica dei vegetali coltivati e degli animali da reddito: il Piano d’azione nazionale per la conservazione e l’utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e la Strategia per la conservazione della diversità delle razze di animali da reddito nell’agricoltura. Attualmente i due Programmi comprendono 19 000 varietà di 240 specie vegetali coltivate e 13 razze di animali delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina. Per quanto concerne la coltivazione di foraggio, una gestione ad intensità variabile nelle più svariate località del territorio crea gli habitat ideali per una moltitudine di varietà e di ecotipi delle più svariate piante utili. Circa il 12 per cento dei pascoli permanenti sono gestiti in modo estensivo o poco intensivo. Oggi il 98 per cento dei campi coltivati è gestito secondo i criteri PER o della coltu- ra biologica. L’agricoltura costituisce quindi una condizione essenziale per preserva- re la fertilità del suolo come base vitale. Finora, non vi sono analisi scientifiche fondate e a lungo termine sulla fertilità del suolo. Ciononostante una serie di indizi fanno presagire una diminuzione insidiosa della fertilità del suolo agricolo a causa dell’apporto di metalli pesanti e di sostanze nocive organiche, dell’erosione e del costipamento del sottosuolo. In futuro, occorrerà pertanto osservare in che misura la qualità del suolo ne risenta. La superficie dei campi coltivati continua a diminuire. La perdita di terreni fertili è quasi esclusivamente imputabile all’urbanizzazione. Fra il 1979/85 e il 1992/97, 29 800 ettari di superficie agricola utile sono state utilizzate per le infrastrutture e l’insediamento (0,8 m2/s)18. L’impermeabilizzazione del suolo compromette in
18 UST (2001): Utilizzazione del suolo in evoluzione, statistica della superficie.
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modo irreversibile la produttività. I terreni fertili si trovano anzitutto sull’Altopiano, proprio dove vi è una maggiore attività di insediamento. Circa il 40 per cento delle superfici edificabili è situato su terreni di migliore qualità19. Al fine di meglio tutelare il paesaggio rurale, nel 1992 il nostro Collegio ha approva- to il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC), fissando a 438 560 ettari la superficie SAC minima e suddividendo le relative quote fra i Cantoni. Le superfici interessate comprendono i terreni coltivabili (compresi i prati naturali coltivabili) e quindi, in ultima istanza, una parte della SAU. L’esame del Piano settoriale ha consentito di accertare che la superficie minima prevista è ancora disponibile sul territorio svizzero. Le riserve si sono tuttavia sensibilmente ridotte e alcuni Cantoni non raggiungono più la quota minima20. È in corso la prepa- razione di uno strumento ausiliario per l’applicazione del Piano settoriale SAC. Per quanto concerne gli azzonamenti ed altri progetti che interessano il SAC occorre ponderare di volta in volta gli interessi in gioco e considerare il piano settoriale SAC alla stregua di interesse nazionale. Per quanto concerne la salvaguardia del paesaggio, occorre anzitutto esaminare l’aspetto quantitativo. Secondo la statistica della superficie21, fra il 1979/85 e il 1992/97, la superficie agricola nelle regioni d’insediamento permanente è diminuita di 30 300 ettari (–3,3 %). Tale calo è imputabile quasi esclusivamente all’estensione degli insediamenti. Solo il 6 per cento è stato colonizzato dal bosco. Le superfici alpestri sono diminuite di 17 900 ettari (–3,2 %). Tale calo è da ricondurre per l’80 per cento all’estensione delle superfici alberate. Globalmente la superficie gestita a scopi agricoli è diminuita di 48 200 ettari (–3,1 %).
Tabella 4 Evoluzione dell’utilizzazione del suolo fra il 1979/85 e il 1992/97
Quota rispetto alla Variazione tra il 1979/85 e il 1992/97 superficie totale 1992/97
% ha % m2/s
Superficie agricola nelle regioni 23,9 –30 314 –3,0 –0,80 d’insediamento permanente1 Superficie alpestre2 13,0 –17 860 –3,2 –0,47 Superficie gestita a scopo agricolo 36,9 –48 174 –3,1 –1,27
Fonte: UST 1 prati e campi coltivati, pascoli propri, colture frutticole, viticoltura e orticoltura
2 maggesi, alpi da sfalcio, prati di montagna, pascoli delle Alpi e del Giura
L’obiettivo di mantenere un paesaggio rurale aperto e contenere l’avanzamento del bosco rispetto alle SAU è stato raggiunto. Sulle superfici d’estivazione in posizioni sfavorevoli, gli incentivi economici non bastano invece per mantenere una gestione su tutti i terreni interessati.
19 UFAFP (2003): Cahier de l’environnement n. 352, Berna.
20 ARE (2003): Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture, pag. 9 e segg. 21 UST (2001): Utilizzazione del suolo in evoluzione, statistica della superficie.
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La qualità del paesaggio muta solo lentamente. Di conseguenza i cambiamenti sono quasi impercettibili. Inoltre, non disponiamo di rilevamenti sulla qualità del paesag- gio. Il progetto nazionale di ricerca PNR 48 «Paesaggi e spazi vitali alpini» dovreb- be colmare questa lacuna consentendo l’elaborazione di raccomandazioni concrete per uno sviluppo sostenibile del paesaggio. I lavori di sintesi sui progetti di ricerca sono attualmente in corso e dovrebbero essere pubblicati nel 2006. Conclusione: Praticamente tutta la superficie agricola utile è gestita secondo le prescrizioni PER. Non si può tuttavia escludere che la gestione agricola abbia degli effetti negativi sul suolo, anche se al momento mancano dati affidabili in merito. La gestione dei campi coltivabili e, quindi, il mantenimento di un paesaggio aperto e la cura del paesaggio rurale sono praticamente assicurati sull’insieme del territorio. L’attività di insediamento continua tuttavia a distruggere quasi un metro quadrato di suolo coltivabile al secondo. Le superfici di compensazione ecologica sono aumentate sensibilmente, creando la base per un aumento della biodiversità. Questo aumento può essere documentato solo parzialmente. La gestione dei prati naturali secondo metodi più o meno intensi- vi nelle più svariate località favorisce la crescita di una grande varietà genetica di piante utili. Nel complesso, il contributo dell’agricoltura al mantenimento delle basi vitali è nettamente aumentato dall’inizio della riforma.
Diminuzione del contributo dell’agricoltura all’occupazione decentrata del territorio Dal 1990 la popolazione svizzera è cresciuta di 450 000 unità, raggiungendo nel 2000 il numero di 7,3 milioni di abitanti. Durante questo periodo l’urbanizzazione ha toccato l’intero Altipiano. Alcuni agglomerati non solo si sono estesi, ma sono andati a formare unitamente ad altri un’unica grande area urbana (metropolizzazio- ne). Al di fuori dei grandi agglomerati di Ginevra, Losanna e Zurigo si registrano aumenti demografici superiori alla media nella valle del Rodano, nella Svizzera centrale (particolarmente nei Cantoni di Nidvaldo e Svitto e nel distretto di Sursee), nell’area di Friburgo e in Ticino. Comuni con cali demografici in parte notevoli si trovano nella grande area del San Gottardo (Goms, Haslital, Cantone di Uri, Sursel- va, Valle di Blenio, Leventina). Inoltre, l’Emmental, l’Entlebuch, il Sernftal e la Valle Maggia, oltre ad alcune zone del Giura, figurano sempre tra le regioni in calo demografico22. Nel 2000 il 27 per cento della popolazione viveva ancora nella zona rurale (1990: 31 %, 1970: 43 %), la quale comprende per definizione tutte le zone che si trovano al di fuori degli agglomerati23. Dal 1990 al 2004, il numero di aziende agricole è sceso da 92 800 a 64 500, mentre il numero delle persone impiegate nell’agricoltura24 è passato da 125 100 a 91 600 (cfr. n. 1.3.5). Uno studio svolto dall’Istituto di economia agraria del PF di Zurigo25, rileva che 230 Comuni sono minacciati in termini di occupazione del territorio. Lo studio, che ha
22 UST (2002): Censimento federale della popolazione 2000, Evoluzione della popolazione dei Comuni 1850–2000. 23 Schuler, M., Perlik, M. et Pasche N. (2004): Nicht-städtisch, rural oder peripher – wo steht der ländliche Raum heute, ARE, Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 24 Unità di lavoro annue: volume di lavoro nell’agricoltura convertito in posti a tempo pieno. 25 Rieder, P., Buchli, S., Kopainsky, B. (2004): Erfüllung des Verfassungsauftrages durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrags zur dezentralen Besiedlung
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preso in considerazione tutti i Comuni svizzeri con meno di mille abitanti, si è basato su due indicatori: l’evoluzione dal 1970 della popolazione abile al lavoro compresa tra i 20 e i 65 anni d’età e l’evoluzione dal 1990 della popolazione abile al lavoro compresa fra i 20 e i 39 anni d’età. Tenendo conto dell’effetto indiretto dell’agricoltura sull’occupazione del territorio, gli autori dello studio hanno stabilito quanti Comuni sono da considerare a rischio nel caso in cui l’agricoltura dovesse scomparire. La loro conclusione è che senza agricoltura verrebbe compromessa l’esistenza di 245 Comuni. Oltre a ciò, il pericolo aumenterebbe per metà dei Comu- ni che sono minacciati già attualmente (115 su 230). Complessivamente è emerso che l’agricoltura contribuisce in maniera essenziale all’occupazione del territorio in 360 Comuni, ossia nel 12 per cento circa dei Comuni svizzeri. Si tratta in particolare dei Comuni situati in Val Mustair, Bassa Engadina, Prettigovia, Surselva, Safien, Avers, Rheinwald, Schams, Oberhalbstein, Schanfigg, Sernftal, Valle di Blenio, Valle Maggia, Valle Verzasca, Leventina, Goms, Oberhasli, Oberems, Lötschental, Emmental e Oberaargau, nonché Broye, Paccots, Val de Travers, Vallée de Joux, Ajoie, Franches Montagnes e Clos du Doubs. In questi Comuni vive l’1,2 per cento della popolazione svizzera ed è ubicato l’11 per cento delle superfici agricole utili. Questo studio considera esclusivamente gli effetti diretti dell’agricoltura sull’occu- pazione del territorio. Esso esclude i suoi effetti indiretti sull’interconnessione economia dei settori situati a valle e a monte, sul consumo privato e sul manteni- mento di un paesaggio aperto e la cura del paesaggio rurale. Visti tali effetti indiretti, si può supporre che l’agricoltura contribuisca in modo rilevante all’occupazione del territorio in altri Comuni. Inoltre, l’utilizzazione di indicatori supplementari, quale l’evoluzione dell’infrastruttura (scuole o negozi), avrebbe forse fornito un risultato diverso. Lo stesso vale nel caso in cui lo studio avesse considerato regioni più ampie come i distretti o le valli. Le regioni interessate dal problema sarebbero comunque state le stesse. Conclusione: Il contributo dell’agricoltura all’occupazione decentrata del territorio diminuisce a causa del progresso tecnico e dell’evoluzione strutturale. Essa svolge ancora un ruolo essenziale nella regione del Gottardo, nei Grigioni e nel Giura. In maniera generale, essa è di fondamentale importanza per preservare il paesaggio rurale, che è una delle attrattive degli spazi vitali e abitativi, affinché l’occupazione del territorio sia garantita in tutte le regioni.
1.3 Sfide essenziali
1.3.1 Prezzi
Prezzi alla produzione in calo, ma sempre elevati rispetto all’estero Fra il 1990/92 e il 2002/04 il calo dei prezzi alla produzione è stato mediamente del 24 per cento, interessando in misura maggiore il latte e diversi prodotti della campi- coltura. Tale riduzione è da ricondurre per metà alle minore uscite della Confedera- zione a favore del sostegno dei prezzi. La diminuzione dei redditi nell’agricoltura è stata parzialmente compensata con un aumento dei pagamenti diretti. Se consideriamo l’evoluzione dei prezzi in Svizzera e nell’UE in un paniere stan- dard, constatiamo che dal 1990/92 la riduzione dei prezzi alla produzione in Sviz- zera (–24 %) è stata maggiore che nell’UE (–21 %). Di conseguenza, lo scarto relativo si è ridotto dal 49 al 46 per cento. In termini assoluti, i prezzi svizzeri si
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sono tuttavia avvicinati sensibilmente a quelli dell’UE. Ad esempio, la differenza del prezzo del latte era di 50 centesimi al chilogrammo nel 1990/92 e di soli 30 centesi- mi oggi (–40 %). Mediamente, le differenze di prezzo in termini assoluti si sono ridotte del 28 per cento. Tabella 5 Evoluzione dei prezzi alla produzione in Svizzera e nell’UE
Valore della produzione1 1990/92 2002/04 1990/92– 2002/04 %
Svizzera (mio. fr.) 7 268 5 485 –24,5 UE2 (mio. fr.) 3 715 2 939 –20,9
Differenza (mio. fr.) 3 553 2 546 –28,3 % 48,9 46,4
Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, BNS 1 paniere standard contenente i prodotti principali in quantità costanti 2 Germania, Francia, Austria, Italia e, per determinati prodotti, Paesi Bassi e Belgio
Nonostante si sia in parte ridotto, lo scarto fra i prezzi alla produzione svizzeri e quelli dell’UE rimane importante. La figura 2 mostra le differenze attuali per i principali prodotti. Gli scarti maggiori si osservano per il frumento, l’orzo e i pomo- dori, mentre le differenze minori concernono la maggior parte dei prodotti di origine animale e la frutta.
Figura 2 Prezzi alla produzione nell’UE in confronto alla Svizzera 2002/04
100 90 80 70
Index (CH = 100) 60 50 40 30 20 10 0
Latte
Bovini grossi Vitelli Suini Polli Uova Frumento Orzo Patate Colza Mele Pere Carote Cipolle granella Pomodori da zucchero Mais da Barbabietole
Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, BNS
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Aumento dei prezzi al consumo e delle differenze rispetto all’UE Contrariamente ai prezzi alla produzione, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento costante tra il 1990/92 e il 2004 (+11 %). L’aumento è stato particolarmen- te marcato a partire dal 1999. I motivi di questa evoluzione sono dovuti in parte all’introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), della tassa per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, dell’estensione del sistema di dichiarazione e di tracciabilità dei generi alimentari. Fra il 1990/92 e il 2002/2004 lo scarto fra i prezzi al consumo in Svizzera e nell’UE è aumentato passando, in termini relativi, dal 31 per cento nel 1990/92 al 39 per cento nel 2002/2004. In termini assoluti l’aumento è stato del 28 per cento (tabella 6).
Tabella 6 Evoluzione dei prezzi al consumo in Svizzera e nell’UE
Spese alimentari per persona1 1990/92 2002/04 1990/92– 2002/04 %
Svizzera (fr.) 2 271 2 314 +1,9 UE2 (fr.) 1 573 1 421 –9,7
Differenza (fr.) 697 892 +28,0 % 30,7 38,6
Fonti: UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, BNS
1 paniere standard contenente i principali prodotti in quantità costante
2 Germania, Francia, Austria, Italia e per determinati prodotti, Paesi Bassi e Belgio
Costi elevati delle derrate alimentari in Svizzera solo parzialmente imputabili ai prezzi elevati delle materie prime La figura 3 fornisce una stima della ripartizione delle spese per le derrate alimentari negli anni 2002/04. Esse non comprendono le bevande alcoliche e gli acquisti diretti di derrate alimentari all’estero da parte dei consumatori e per quanto riguarda le spese al ristorante sono stati considerati solo i costi delle merci delle aziende di ristorazione. Nel totale delle spese per le derrate alimentari di 30 miliardi di franchi, il valore delle materie prime indigene raggiunge appena i 6 miliardi di franchi, mentre quello degli alimenti importati ammonta a 6,5 miliardi di franchi. Se si sottraggono questi due valori dal totale risulta un margine di quasi 18 miliardi di franchi per i settori a valle. Negli anni 2002/04 i prezzi al consumo nell’UE erano inferiori del 39 per cento rispetto a quelli svizzeri (cfr. tabella 6). Considerato il totale di 30 miliardi di franchi, la differenza di prezzo tra la Svizzera e l’UE ammon- ta quindi a 11,6 miliardi di franchi. A causa di una differenza del 46 per cento dei prezzi alla produzione (cfr. tabella 5) la parte della produzione indigena ammonta quindi a 2,7 miliardi di franchi di cui 1,1 miliardi è dovuta a prestazioni preliminari, ammortamenti e a salari più elevati (cfr. n. 1.3.3). Gli altri maggiori costi sono generati nell’ambito dell’agricoltura stessa. Le derrate alimentari importate sono state rincarate dai dazi doganali (700 mio. fr.). Se si sottrae il costo più elevato delle materie prime (produzione indigena più cara più dazi doganali) dalla differenza di prezzo totale di 11,6 miliardi di franchi, rimane
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rispetto all’UE un maggiore margine di mercato di 8 miliardi abbondanti nei settori della trasformazione e del commercio.
Figura 3 Composizione delle spese per le derrate alimentari in Svizzera 2002/04
Spese per le derrate alimentari CH 30,0 mia. fr. Differenza rispetto all'UE in mia. fr. 3
Differenza totale 38,6% di 30,0 Ö 11,6 Margine 17,7 mia. fr. 1 Agricoltura 46,4% di 5,8 Ö - 2,7
2 Dazi doganali - 0,7
3 Margine maggiore in Svizzera = 8,2
2 1 Importazioni Produzione svizzera 6,5 mia. fr. 5,8 mia. fr.
Fonti:UFAG, UST, USC, Eurostat, ZMP, Agreste, BNS, swissimpex
Prezzi sul mercato mondiale dei prodotti agricoli: previsto un lieve aumento Secondo le previsioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO26), la domanda di derrate alimentari aumenterà considerevolmen- te nei prossimi anni. Tale aumento è dovuto in primo luogo alla crescita della popo- lazione mondiale e al passaggio dal consumo di prodotti vegetali a quello di prodotti di origine animale nei Paesi emergenti e in sviluppo in seguito alla crescita dei loro redditi. Secondo le previsioni attuali, la domanda supplementare dovrebbe in linea di mas- sima poter essere coperta con un aumento della produzione. A causa dei cambiamen- ti climatici, delle limitate possibilità di estendere le superfici destinate alla produzio- ne e della perdita di produttività dei suoli (erosione, salinizzazione, desertificazione), appare sempre più probabile che l’evoluzione della produzione non tenga il passo con quella della domanda. Nel corso degli ultimi cinque anni, è stato possibile coprire la domanda di cereali soltanto facendo ricorso alle riserve. Il numero di persone sottoalimentate (oggi 850 mio.) per mancanza di un sufficiente potere d’acquisto non diminuirà di certo nei prossimi anni. All’incirca due miliardi di persone vivranno anche in futuro dell’agricoltura di sussistenza (autoapprovvigio- namento), senza aver accesso a risorse supplementari (suolo e acqua) e ai mercati di derrate alimentari. Secondo le previsioni dell’OCSE27, a medio termine i prezzi dei prodotti agricoli a livello internazionale aumenteranno solo parzialmente (figura 4). Non si deve quindi presupporre che l’aumento dei prezzi del mercato mondiale riduca in modo decisivo
26 FAO (2003): Agriculture mondiale: horizon 2015/2030.
27 OCDE (2005): Agricultural Outlook: 2005–2014.
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la differenza dei prezzi tra la Svizzera e l’estero nel periodo di pianificazione della PA 2011.
Figura 4 Previsione concernenti l’evoluzione dei prezzi a livello internazionale sino al 2014 180 1 80
Gr ano Form aggio
1 60 Semi ol eosi 160
Carne di m aiale Zuc c her o Carne di m anzo e vitello 1 40 140
Indice 1993 = 100 Indice 1993 = 100 1 20 120
1 00
Indice 1993 = 100 100
80 80
60 60
40
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 40
1993 1993 1995 1997 1997 1999 1999 2001 2001 2003 2003 2005 2005 2007 2007 2009 2009 2011 2011 2013 2013 1995
Fonte: OCSE
Per la maggioranza dei prodotti agricoli, i dazi doganali concordati nell’ambito dell’OMC continuano a determinare i livello dei prezzi. Un’eventuale riduzione dei dazi doganali avrebbe un’incidenza diretta sui prezzi alla produzione svizzeri, per questo motivo la politica commerciale internazionale è molto importante. Visto che è probabile che i prezzi dell’energia rimangano elevati o aumentino anco- ra, tale aumento si ripercuoterà presto o tardi sui prezzi delle derrate alimentari. La produzione di agenti energetici rinnovabili entrerebbe sempre più in concorrenza con la produzione di derrate alimentari. A lungo termine si deve presupporre che un aumento dei prezzi dell’energia, combinato con una crescente domanda di cerali dovuta all’aumento del consumo di carne, comporterà un rialzo notevole dei prezzi del mercato mondiale in tutto il settore agroalimentare.
Conclusione I prezzi alla produzione in Svizzera permangono ancora elevati nel confronto inter- nazionale a causa dei provvedimenti adottati dalla Confederazione a sostegno dei prezzi e della protezione alla frontiera. Visto che a medio termine non si può pre- supporre che questa differenza sia colmata da un aumento dei prezzi a livello inter- nazionale, il livello dei prezzi svizzeri dipenderà anche in futuro principalmente dall’importo dei dazi doganali. Nella prospettiva delle future tappe di liberalizzazio- ne dei mercati agricoli, è proprio in questo ambito che il rischio è maggiore. Una riduzione della protezione alla frontiera dovuta a obblighi internazionali, accordi di libero scambio con Stati terzi o a motivi autonomi avrebbe ripercussioni importanti sull’agricoltura e sui settori a valle e a monte. In particolare se i prezzi calano a un ritmo più veloce di quello che le strutture e i prezzi di produzione impiegano per adeguarsi, vi è il rischio che la produzione crolli, l’agricoltura non sia più in grado di adempiere i suoi compiti costituzionali, insorgano problemi sociali nell’agricoltura e
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che i settori a monte e a valle perdano posti di lavoro. Per conservare la sua quota di mercato in un contesto sempre più liberalizzato, l’agricoltura svizzera dipende anche dagli sforzi esplicati dal settore della trasformazione e del commercio. Questi ultimi devono potenziare la loro efficienza affinché a livello dei consumatori i prodotti derivanti da materie prime svizzere possano essere concorrenziali rispetto ai prodotti esteri.
1.3.2 Politica commerciale
Ciclo di Doha dell’OMC: riduzione sostanziale dei dazi doganali, soppressione dei sussidi all’esportazione e restrizione del margine di manovra per il sostegno del mercato L’articolo 20 dell’Accordo del 15 aprile 1994 sull’agricoltura manifesta la volontà dei membri dell’OMC di proseguire il processo di riduzione progressiva e sostanzia- le del sostegno e della protezione del settore primario. Su questa base, la Conferenza ministeriale tenutasi a Doha, Qatar, nel novembre 2001 ha definito un mandato per un nuovo ciclo di negoziati. Il successivo processo di negoziazione, caratterizzato da fasi intense ma anche da battute d’arresto (conferenza ministeriale di Cancun nel settembre 2003), è sfociato nell’Accordo quadro del 1° agosto 2004 di Ginevra. Nell’aprile 2005, con un compromesso relativo alla formula di conversione di dazi doganali specifici in dazi doganali ad valorem, è stato raggiunto un primo obiettivo tecnico ma nondimeno importante. Questa conversione permette di paragonare i dazi doganali di tutti i membri OMC ed è la condizione indispensabile all’applicazione della formula scaglionata di riduzione dei dazi doganali. I membri dell’OMC hanno trattato in dettaglio anche gli altri aspetti dei negoziati. Nel dicembre 2005, si è tenuta ad Hong Kong la sesta conferenza ministeriale dell’OMC che ha raggiunto i risultati qui appresso. Per quanto concerne l’accesso al mercato, è stato convenuto di suddividere i dazi doganali in quattro fasce. A ogni fascia si applica un’aliquota di riduzione diversa. Per i prodotti sensibili sono previste eccezioni. La questione del numero e del trat- tamento di questi prodotti sensibili è ancora in sospeso. Per quanto concerne il sostegno interno, è stato deciso che i Paesi sviluppati saranno ripartiti in tre fasce a dipendenza del loro livello assoluto di sostegno (UE, USA/ Giappone, Paesi rimanenti); i membri OMC con un elevato livello di sostegno in termini relativi (in rapporto al valore della loro produzione) dovranno praticare un’ulteriore riduzione delle sovvenzioni (Giappone e Paesi dell’Associazione euro- pea di libero scambio, AELS). Occorrerà inoltre negoziare l’introduzione di un limite superiore per il sostegno per prodotto. Questa nuova disciplina limiterà il margine di manovra nell’ulteriore sviluppo degli ordinamenti del mercato. Da ultimo, i Paesi membri hanno deciso di sopprimere i sussidi all’esportazione entro il 2013; una gran parte di questa soppressione deve avvenire entro il 2010. Nel contempo si tratterà di disciplinare tutte le misure all’esportazione con effetto equi- valente (crediti all’esportazione, società esportatrici di Stato, aiuto alimentare). Dal luglio 2004, nessun progresso sostanziale ha segnato i negoziati sui fattori di carattere non commerciale, come la protezione delle indicazioni geografiche (DOC/IGP).
5849
La Conferenza ministeriale di Hong Kong ha adottato un calendario che prevede la conclusione del ciclo di Doha entro la fine del 2006.
Gli accordi bilaterali con l’UE portano a una liberalizzazione dei mercati per il formaggio e lo zucchero e aprono nuove possibilità all’esportazione Gli accordi bilaterali hanno contribuito a liberalizzare ulteriormente le relazioni commerciali con l’UE. Nell’Accordo agricolo del 21 giugno 199928, le parti hanno convenuto di ridurre ulteriormente gli ostacoli al commercio tariffari e quelli non tariffari tra l’UE e la Svizzera. Dall’allargamento verso Est nel 2004, l’Accordo agricolo si applica anche ai dieci nuovi Stati membri dell’UE. La parte tariffaria concerne essenzialmente la liberalizzazione completa e reciproca del mercato del formaggio entro il 2007. La figura 5 fornisce una panoramica dettagliata sull’aper- tura reciproca dei mercati.
Figura 5 Aperture reciproche dei mercati Svizzera – UE per i prodotti agricoli
Verdura (pomodori, Verdura (pomodori, cavoli, insalate, carote, insalate, zucchine): melanzane, sedano, 17 000 t esenti da dazio spinaci): Formaggi: libero 30 500 t esenti da dazio Nocciole, pinoli, arance, scambio mandarini, angurie, kiwi: reciproco esenti da dazio in quantità dall'1.6.2007 illimitate
Mele, pere, albicocche, ciliege, bacche: 2 000 t di albicocche
9 200 t esenti da e 1 000 t di fragole
dazio esenti da dazio
Prodotti agricoli Prosciutti e carni trasformati (Bilex ll) bovine essicate: dall'1.2.2005: 1 200 t esenti da dazio UE: dazio zero generale CH: 2 liste di prodotti
1. Libero scambio Carni bovine
2. Misure di piante vive e piantimi e essicate: 1 200 t
compensazione parzialmente fiori recisi, esenti esenti da dazio del prezzo da dazio dall'1.6.2002
L’Accordo agricolo contiene inoltre il riconoscimento reciproco delle prescrizioni tecniche in materia di protezione fitosanitaria, agricoltura biologica e, parzialmente, quelle in ambito veterinario nonché le norme di qualità per frutta, verdura. La previ- sta adozione completa delle disposizioni dell’UE in materia di igiene, oggetto dell’allegato 11 all’Accordo sullo scambio di prodotti agricoli (Convenzione veteri- naria), comporta la semplificazione e la riduzione dei controlli veterinari alle frontie- re tra la Svizzera e l’UE. Attualmente, questa regolamentazione si applica solo ai
28 RS 0.916.026.81
5850
latticini. L’adozione delle disposizioni europee in materia di igiene comporta le stesse agevolazioni commerciali per la carne e gli altri prodotti animali. Per mante- nere l’equivalenza delle norme svizzere a quelle dell’UE e per garantire il corretto funzionamento dell’Accordo, sono state intraprese modifiche tecniche riguardanti le diverse appendici e i relativi allegati nell’ambito del Comitato misto per l’agricol- tura. Il Comitato misto ha inoltre istituito un gruppo di lavoro al fine di concludere un accordo sul riconoscimento reciproco delle DOP e delle IPG. Per l’agricoltura svizzera, l’Accordo agricolo avrà delle conseguenze soprattutto sul mercato caseario. A causa della completa soppressione dei dazi doganali sul for- maggio, si deve partire dal presupposto che il prezzo del latte in Svizzera, incluso il supplemento per la caseificazione, diminuisca e si stabilizzi al livello del prezzo europeo. La riduzione del prezzo del latte sarà d’altronde accentuata dalla riforma della politica agraria comune (PAC) nell’UE poiché quest’ultima prevede una dimi- nuzione dei prezzi d’intervento per il burro e il latte scremato in polvere e un aumen- to progressivo delle quote lattiere entro il 2007. Nello stesso tempo, l’apertura totale del mercato europeo per il formaggio, le concessioni accordate dall’UE nel settore della frutta e verdura e il riconoscimento reciproco delle equivalenze offrono tuttavia nuovi sbocchi all’economia agricola. Sulla base della clausola evolutiva (art. 13), l’UE ha varato un mandato negoziale che consente alla Commissione di rivolgere richieste alla Svizzera e di intavolare negoziati per nuove concessioni. La stesura di una lista di richieste, tuttavia, è stata sospesa nel 2004 a favore dell’allargamento a Est. Anche il settore agroalimentare svizzero, nel frattempo, ha individuato nuove possibilità d’esportazione per numero- si prodotti, che può far valere in occasione di questi negoziati mediante una propria lista di richieste. Il Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e la CEE nel 1972 è stato sottoposto a revisione nell’ambito dei Bilaterali II29. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° febbraio 200530. Tale revisione ha consentito di liberaliz- zare il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE migliorando in tal modo l’accesso al mercato dell’UE per l’industria alimentare svizzera. Per tutte le merci contemplate nell’Accordo, l’UE concede ora l’esenzione completa dal dazio. Allo stesso modo, il meccanismo di compensazione del prezzo, che consente di compensare le differenze di prezzo dei prodotti agricoli di base contenuti in tali merci, è stato semplificato. Grazie al cosiddetto «sistema di compensazione del prezzo netto» il prezzo non è più basato sulla differenza rispetto al prezzo praticato sul mercato mondiale bensì unicamente sulla differenza di prezzo delle materie prime. Pertanto, nell’ambito della cosiddetta «Schoggigesetz»31, le sovvenzioni federali disponibili possono servire a diminuire il prezzo di un maggior numero di materie prime incorporate nei prodotti trasformati che la Svizzera esporta verso l’UE di cui beneficia anche l’agricoltura. Questa pratica è tuttavia possibile solo sino a quando gli impegni dell’OMC consentano di accordare sussidi all’esportazione, ossia il più tardi sino al 2013. Il nuovo Protocollo n. 2 vieta invece ogni misura di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati e scambiato tra la Svizzera e
29 RS 0.632.401.2 30 RU 2005 1641 31 RS 632.111.72, Legge federale del 13 dicembre 1974 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati
5851
l’UE. All’incirca il 60 per cento dello zucchero consumato in Svizzera è utilizzata nella fabbricazione di derrate alimentari. Per quanto concerne lo zucchero, il Proto- collo n. 2 istituisce di fatto il libero scambio tra la Svizzera e l’UE. In seguito alla riforma del mercato dello zucchero decisa dall’UE il 16 novembre 2005 e del conse- guente calo dei prezzi per lo zucchero e le barbabietole da zucchero, i prezzi dello zucchero dovrebbero diminuire in modo rilevante anche in Svizzera. Il 10 marzo 2006, abbiamo preso atto del rapporto di esame del DFE e del DFAE sulla fattibilità, i vantaggi e gli svantaggi economici di un accordo di libero scambio con l’UE relativo ai prodotti agricoli. Abbiamo incaricato i due Dipartimenti di svolgere una consultazione delle cerchie interessate e di presentarci un rapporto sui risultati. Decideremo il seguito dei lavori sulla base di tali risultati. Le relazioni tra la PA 2011, l’OMC e l’evoluzione in materia di libero scambio di prodotti agricoli con l’UE sono presentate nel numero 1.6.
Gli accordi di libero scambio conclusi con Stati terzi implicano concessioni tariffali nel settore agricolo La Svizzera negozia accordi di libero scambio con Stati terzi (non appartenenti all’UE) assieme ai suoi partner dell’AELS Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Gli accordi sono molto importanti soprattutto per l’industria svizzera (chimica, mecca- nica e orologiera) e per il settore svizzero dei servizi (banche, assicurazioni). Senza di essi le esportazioni svizzere sarebbero discriminate in quei Paesi con i quali, per esempio l’UE o altri Stati, hanno concluso accordi di libero scambio ottenendo un accesso preferenziale al mercato. Questi accordi di libero scambio vengono siglati, secondo la prassi giuridica del- l’OMC, sulla base dell’articolo XXIV del GATT e devono perciò coprire essenzial- mente tutti i settori di merci compresa l’agricoltura. L’obiettivo di tali negoziati è di ottenere negli Stati partner un accesso al mercato buono almeno quanto quello concesso ai Paesi i cui produttori sono in un rapporto di concorrenza diretta con l’industria svizzera. Nel corso dei negoziati, condotti oggi in gran parte con Paesi emergenti o in sviluppo, la Svizzera deve offrire concessioni tariffali (riduzioni parziali o totali sui dazi). Essendo i dazi svizzeri sui prodotti industriali già molto bassi e concentrandosi gli interessi dei partner contrattuali spesso sulle esportazioni agricole, la possibilità di fare concessioni sussiste ancora quasi soltanto nel settore agricolo. Finora si è riusciti a limitare le concessioni in modo tale da renderle sop- portabili per l’agricoltura svizzera; ciò significa che è stato possibile escludere dalle concessioni gran parte dei settori sensibili (latte, carne, cereali, vino ecc.). La situa- zione, però, potrebbe aggravarsi se si dovessero concludere accordi di libero scam- bio con i maggiori esportatori agricoli del mondo. Al momento, la Svizzera ha concluso un accordo di libero scambio con 15 Paesi32. Attualmente, sono in corso o sono previsti negoziati con diversi Paesi. Visti i risulta- ti dei colloqui esplorativi, è stato deciso temporaneamente di non concludere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.
32 Bulgaria, Cile, Croazia, Israele, Giordania, Libano, Macedonia, Messico, Marocco, Gaza e Cisgiordania (OLP), Romania, Singapore, Tunisia, Turchia e Corea del Sud
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Completa soppressione delle barriere doganali per i prodotti agricoli dei Paesi meno avanzati Nel 2001, abbiamo deciso di abbassare progressivamente i dazi applicabili ai prodot- ti agricoli provenienti dai Paesi meno avanzati (PMA)33. Il provvedimento rientra nel quadro della politica di sviluppo della Svizzera e risponde a un’iniziativa lancia- ta dalla Comunità europea con lo stesso obiettivo di promuovere le esportazioni dei Paesi in sviluppo più poveri («tutto, fuorché le armi»). A partire dal 1° gennaio 2002 i PMA hanno dunque potuto beneficiare di una prima riduzione media del 30 per cento rispetto alla tariffa normale su tutti i prodotti agricoli che non erano ancora oggetto di un trattamento preferenziale. Il 1° aprile 2004, i PMA hanno beneficiato di una seconda riduzione tariffale compresa tra il 55 e il 75 per cento della tariffa normale. L’obiettivo a medio termine del nostro Collegio è di accordare la franchi- gia doganale integrale ai PMA. La data di quest’ultima tappa non è tuttavia ancora stata fissata. Alla Conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong, è stato deciso di accordare ai PMA un accesso ai mercati con franchigia doganale e senza contingenti per almeno il 97 per cento di tutte le linee tariffali a partire dal 2008. Il Parlamento si pronuncerà in merito nel 2006 nell’ambito dei dibattiti concernenti la trasforma- zione del decreto sulle preferenze tariffali34 (che giunge a scadenza) in una legge federale35 di durata indeterminata. La clausola di protezione specifica permette di escludere una minaccia per l’agricoltura svizzera. Secondo questa clausola, le preferenze tariffali possono essere tolte temporaneamente in caso di gravi perturbazioni sui mercati svizzeri. Sinora, non è mai stato tuttavia necessario applicare questa clausola. Inoltre, le autorità doganali lottano contro gli abusi tesi ad eludere le regole d’origine. Sino a questo momento, la Svizzera non ha importato né animali, né carne, né zucchero provenien- ti dai PMA.
Conclusione Nei prossimi anni, la chiusura dei negoziati del ciclo di Doha dell’OMC e la conclu- sione di altri accordi bilaterali con l’UE o di accordi di libero scambio con altri Paesi implicheranno una maggiore apertura del mercato agricolo svizzero. Gli impegni assunti all’OMC concerneranno non solo la protezione alla frontiera, ma anche il sostegno interno del mercato e i sussidi all’esportazione. Con l’attuazione del ciclo di Doha, la differenza di prezzo relativa con l’UE per le materie prime agricole si ridurrà poiché la Svizzera dovrà ridurre i suoi dazi doganali in una proporzione maggiore rispetto all’UE.
33 La lista dei PMA è stata aggiornata al 1° aprile 2004. È stato inserito il Senegal, mentre la Bosnia e Erzegovina, l’Albania e Malta sono state tolte dalla lista, che conta ora 49 Paesi. 34 RS 632.91 35 FF 2006 2759
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1.3.3 Costi
Prezzi dei mezzi e dei fattori di produzione nettamente più elevati che nell’UE I costi di produzione dell’agricoltura dipendono, da una parte, dai prezzi dei mezzi e dei fattori di produzione e, dall’altra, dalle quantità utilizzate. Tra il 1997 e il 2004, i prezzi dei mezzi e dei fattori di produzione hanno registrato un lieve aumento (+1,2 %).
Tabella 7 Evoluzione dell’indice dei prezzi relativi ai mezzi e ai fattori di produzione
Posizione Maggio 1997 = 100 2002 2003 2004
Mezzi di produzione agricoli 99,8 99,9 101,2 Prestazioni preliminari 98,2 98,2 99,6 Investimenti 103,7 104,1 105,4 Salari e oneri sociali 112,2 113,5 114,7 Affitti1 97,9 99,9 102,9 Interessi (ipotecari) 85,2 72,2 67,8
Fonti: USC, ART
1 Base (indice) 1997 = 100
I prezzi dei mezzi e dei fattori di produzione sono nettamente più elevati in Svizzera che nell’UE. Diversi studi hanno valutato le differenze di prezzo in questo settore. Uno studio della Scuola universitaria svizzera di agricoltura (SHL)36 ha mostrato che le sementi non moltiplicate in Svizzera costavano 5–40 percento in meno in Germania e Francia, i concimi 20–55 per cento in meno, i prodotti fitosanitari 0–51 per cento in meno e i medicinali a uso veterinario 5–55 per cento in meno. Secondo il prodotto considerato, le fluttuazioni sono considerevoli. In particolare nel settore dei concimi, vi sono enormi differenze anche all’interno della Svizzera. Per i foraggi gli agricoltori svizzeri pagano prezzi nettamente più elevati. Secondo calcoli dell’UFAG, il margine lordo realizzato dai produttori di foraggi ammontava a 20 franchi al quintale in Svizzera contro i 10 franchi nell’UE, tenendo conto dei costi notevolmente più elevati della materie prime dovuti ai prezzi elevati dei cerea- li. Rispetto all’UE, questo margine lordo più elevato genera costi supplementari pari a 140 milioni di franchi. Le analisi svolte dall’Agroscope FAT Tänikon37 hanno evidenziato che i prezzi delle macchine nei Paesi confinanti erano 10–20 per cento inferiori rispetto alla Svizzera; per le costruzioni la differenza di prezzo varia tra il
21 e il 37 per cento
Sulla base di questi risultati e del conto economico dell’agricoltura, l’UFAG ha stimato la differenza totale di costo dovuta alle differenze di prezzo tra la Svizzera e l’UE. Al riguardo i costi supplementari generati dall’agricoltura stessa a causa dei prezzi alla produzione più elevati per le sementi e i foraggi sono stati esclusi dalla stima. A causa delle differenze di prezzo, i costi di terzi (compresi i salari degli impiegati, gli affitti e gli interessi debitori) in Svizzera superano quelli dell’UE di
36 Raaflaub M. e Genoni M. (2005): Preise für landwirtschaftliche Produktionsmittel in der Schweiz und den EU-Nachbarländern Deutschland und Frankreich, SHL Zollikofen. 37 Agroscope FAT Tänikon (2003): Rapporto FAT 640, Tänikon.(2005): Rapporto FAT 595
5854
1 125 milioni di franchi. Solo per le prestazioni preliminari e gli ammortamenti, le differenze di prezzo causate dal settore a monte ammontano a 938 milioni di franchi (tabella 8). Tabella 8 Differenza dei costi di terzi agricoli legati ai prezzi tra la Svizzera e l’UE Valore CEA Stima Differenza di costi 2002/04 Differenza di 1 prezzo mio. fr. % mio. fr. Prestazioni preliminari 2 Sementi e tuberi-seme 170 20 34 Energia e lubrificanti 338 0 0 Concimi e ammendanti del suolo 124 20 25 Prodotti fitosanitari 125 25 31 Veterinari e medicamenti 162 25 41 3 4 Foraggi 1 549 -- 140 Manutenzione e riparazione di macchine 413 30 124 Manutenzione e riparazione di edifici 166 25 42 Altri beni e prestazioni 939 10 94 5 Prestazioni agricole 541 10 54 Ammortamenti Macchine e altri beni d'equipaggiamento 1 018 15 153 Edifici 758 25 189 Piantagioni e altro 117 10 12 Totale prestazioni preliminari e ammortamenti6 6 419 15 938 Fattori Rimunerazione dei lavoratori 824 25 206 Affitti 201 50 101 Interessi 339 -35 - 119 Totale costi di terzi6 7 784 14 1 126
Fonti: UST, Agroscope FAT Tänikon, SUSA, Stima UFAG 1 Le differenze di prezzo si riferiscono ai Paesi confinanti (Germania, Francia, Austria) 2 Senza le sementi commerciate tra aziende agricole per un valore di 32 milioni di franchi 3 Esclusi i foraggi prodotti e consumati all’interno dell’azienda per un valore di 1 197 milioni di franchi e senza foraggi commercializzati tra aziende agricole per un valore di 40 milioni di franchi 4 La differenza di costo dei foraggi concentrati è stata determinata direttamente in valori assoluti. Il valore di 140 milioni di franchi si riferisce esclusivamente al margine lordo più elevato realizzato dai produttori di foraggi, senza tener conto dei prezzi più elevati dei cereali da foraggio.
5 Senza locazione del contingente lattiero (36 mio. fr.).
6 Senza i consumi intermedi prodotti e consumati all’interno dell’azienda e senza quelli commercializzati tra aziende agricole per un valore totale di 1 620 milioni di franchi
5855
I motivi del livello più elevato dei prezzi non sono stati analizzati sistematicamente. Ad eccezione delle sementi e dei foraggi, non sono riscossi dazi doganali sui mezzi di produzione. Le prescrizioni legali più severe sono responsabili solo in minima parte delle differenze di prezzo (cfr. numero seguente). Il livello elevato dei prezzi si spiega essenzialmente con le specificità della Svizzera e dell’agricoltura svizzera: – il livello dei salari in Svizzera è più elevato che nei Paesi confinanti; – il livello di vita elevato e l’esiguità del territorio comportano prezzi elevati dei terreni; – nel confronto internazionale, l’agricoltura svizzera è un piccolo mercato con quantitativi di forniture proporzionalmente esigui, fatto che può comportare condizioni di prezzo svantaggiose; – a causa dell’esiguità del territorio, la rete di distribuzione e dei servizi è molto fitta in Svizzera; – ditte internazionali assorbono il potere d’acquisto elevato degli acquirenti svizzeri poiché possono mantenere la differenziazione dei prezzi tra i diversi Paesi grazie al controllo dei canali di distribuzione. Oltre ai prezzi, l’impiego efficace dei mezzi e dei fattori di produzione è determi- nante per i costi. Nell’agricoltura svizzera e parzialmente nei settori a valle e a monte, la protezione alla frontiera e il sostegno interno del mercato hanno favorito lo sviluppo di strutture dei costi che non sono concorrenziali. Tenuto conto di una probabile riduzione rapida e sostanziale della protezione alla frontiera, i costi elevati rappresentano un grosso rischio. L’agricoltura sarebbe confrontata con un forte calo dei prezzi senza essere in grado di ridurre i costi nella stessa proporzione. Nel con- tempo, questa situazione nasconde un grande potenziale di riduzione dei costi e di miglioramento della competitività dell’agricoltura.
L’esame delle prescrizioni nel settori dei mezzi di produzione rileva un esiguo potenziale di riduzione dei costi In un’ampia analisi sono state esaminate le prescrizioni legali che comportano un aumento dei costi per l’agricoltura. Si è cercato di determinare gli ostacoli tecnici al commercio che impediscono il commercio transfrontaliero di mezzi di produzione, macchine, attrezzature e apparecchi a causa delle prescrizioni tecniche diverse da un Paese all’altro. L’analisi ha, inoltre, verificato se la diversa applicazione di norme o il non riconoscimento di esami, di valutazioni della conformità, di notifiche o di omologazioni comporta un aumento dei costi. I risultati di questa analisi sono stati presentati in modo esaustivo nella documentazione per la consultazione. In Svizzera determinate norme e numerose prescrizioni applicabili nel settore edili- zio sono disciplinate dalle corrispondenti associazioni di categoria o dal diritto cantonale. A livello federale, il margine di manovra per ridurre i costi degli edifici è quindi minimo. A livello nazionale le prescrizioni sui prodotti da costruzione sono ampiamente armonizzate con quelle dell’UE nella legge federale sui prodotti da costruzione38 e nelle relative ordinanze d’esecuzione. L’anali delle diverse norme e prescrizioni relative agli edifici agricoli mostra che rispetto ai Paesi confinanti vi sono molto divergenze; tali divergenze non sono tuttavia la causa (o lo sono solo in minima parte) dei costi di costruzione più elevati in Svizzera. Nella produzione di
38 RS 933.0
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carne e di uova, gli effettivi massimi secondo l’articolo 46 LAgr causano costi strutturali più elevati39. Nel settore della macchine e dei veicoli, esiste l’equivalenza delle prescrizioni giuridiche tra la Svizzera e la CE. Il corrispondente accesso al mercato reciproca- mente riconosciuto è disciplinato dall’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. Mediante l’adeguamento delle prescrizioni svizzere alle corrispondenti direttive UE, vengono a cadere le costose modifiche ai trattori e alle macchine necessarie per l’immatricolazione e l’esercizio. Per alcune prescrizioni, esistono ancora piccole differenze rispetto all’UE che sono un fattore di costo, ma che non possono essere abrogate poiché un trattamento speciale dell’agricoltura in questi casi non è giustificato. Le disposizioni relative ai mezzi di produzione agricoli sono state armonizzate con quelle dell’UE sulla base della legge federale del 6 ottobre 199540 sugli ostacoli tecnici al commercio. Questa armonizzazione delle prescrizioni sull’immissione in commercio ha agevolato il riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dalle auto- rità dell’UE e l’importazione dei mezzi di produzione agricoli. Grazie al riconoscimento reciproco delle disposizioni concernenti l’immissione in commercio delle sementi e le misure di quarantena per le piante nell’ambito dell’Accordo agricolo concluso nel 1999 con l’UE, le sementi e i tuberi-seme posso- no circolare liberamente tra la Svizzera e l’UE, ad eccezione degli organismi geneti- camente modificati. L’Accordo agricolo contiene anche una clausola per il ricono- scimento reciproco delle disposizioni in materia di igiene per i foraggi. Questi ultimi come pure le sementi moltiplicate all’interno del Paese beneficiano ancora di un protezione doganale. Per i concimi, l’UE ha allestito una lista dei concimi minerali che possono essere commercializzati liberamente sul mercato interno e sono designati «Concime CEE». Questi ultimi possono essere importati liberamente in Svizzera per quanto figurino come «Concime CEE» nell’ordinanza del DFE sul libro dei concimi. Questa lista corrisponde a quella dell’UE, ad eccezione dei concimi fosfatici per i quali esiste ancora una differenza tra la Svizzera e l’UE a proposito del tenore massimo in cadmio (metallo pesante). Per quanto concerne i prodotti fitosanitari, l’UFAG pubblica una lista dei prodotti che gli agricoltori possono importare liberamente. Questa lista che riguarda oltre 500 prodotti deve essere completata regolarmente affinché gli agricoltori dispongano di un’ampia scelta di valide alternative per i prodotti il cui brevetto è scaduto e per i prodotti generici. Con l’entrata in vigore della nuova legge sui prodotti chimici il 1° agosto 200541, l’ammissione nella lista è stata semplificata sopprimendo l’obbli- go di autorizzazione conformemente alla legge sui veleni. Gli importatori possono in tal modo adempiere con poche spese le condizioni amministrative ancora richieste, in particolare le registrazioni per ottenere un permesso generale d’importazione (PGI). Quale controparte, la registrazione consente di assicurare la rintracciabilità nel caso di un possibile pericolo per le persone o l’ambiente. In questo contesto, va
39 Lehmann B., Gerwig C. et Huber R. (2005): Wettbewerbsfähigkeit der Schweizerischen Schweine- und Geflügelproduktion, IAW Zürich; Raaflaub M., Durgiai B. et Genoni M. (2005): Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Veredelung in der Schweiz, HESA Zolli- kofen 40 RS 946.51 41 RS 813.1
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osservato che nell’UE, le nuove sostanze sono omologate al livello comunitario, mentre l’omologazione dei prodotti compete ai singoli Paesi membri. Per semplificare il riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate all’estero nei settori dei concimi, dei prodotti fitosanitari e dei foraggi, occorre intensificare la collabora- zione con l’UE nel quadro della clausola evolutiva dell’Accordo agricolo. Già oggi vengono riconosciute sperimentazioni svolte nell’UE, sempre che siano state svolte in condizioni paragonabili e che sia tenuto conto delle omologazioni rilasciate nell’UE nell’ambito della procedura di autorizzazione.
Importazioni parallele di mezzi di produzione agricoli protetti da brevetto Oggi le importazioni parallele sono possibili solo per i prodotti non protetti dai diritti immateriali, nonché per i prodotti la cui protezione è scaduta, i cosiddetti prodotti generici. Questa restrizione concerne anche i mezzi di produzione agricoli come i prodotti fitosanitari, i concimi, gli additivi per foraggi, nonché le sementi e i tuberi-seme. L’autorizzazione delle importazioni parallele per i mezzi di produzione agricoli protetti dai diritti di proprietà intellettuale contribuirebbe a ridurre i prezzi in Svizzera. Nel rapporto del 3 dicembre 2004, abbiamo rilevato che l’introduzione dell’esauri- mento regionale nel diritto dei brevetti aumenterebbe il potenziale delle succitate liste di prodotti fitosanitari liberamente importabili, poiché anche i prodotti protetti da brevetto potrebbero esservi inclusi. Secondo il nostro parere, una soluzione differenziata per prodotto sarebbe compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Un’estensione dell’esaurimento regionale o internazionale non riguarderebbe la ricerca poiché i diritti di licenza devono sempre essere pagati al titolare del brevetto durante tutta la durata di protezione. In Svizzera, la legge federale sui brevetti d’invenzione42 non disciplinava finora la questione dell’esaurimento della protezione. Il Tribunale federale ha ciononostante sostenuto che nel diritto dei brevetti si applica l’esaurimento nazionale43. Il messag- gio relativo alla modifica della legge sui brevetti del 23 novembre 200544 prevede di sancire l’esaurimento nazionale a livello di legge.
Effetto marginale del principio «Cassis de Dijon» sulla riduzione dei costi nell’agricoltura Secondo il principio «Cassis de Dijon» sviluppato nell’UE, i prodotti importati da un altro Stato membro che sono stati fabbricati conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese esportatore possono di norma essere messi in circolazione su tutto il territorio dell’UE. Le limitazioni di questo principio sono ammesse solo rese indispensabili da interessi pubblici superiori come la protezione della salute o dell’ambiente. In numerosi settori, la Svizzera ha già armonizzato le sue prescrizioni e disposizioni d’omologazione a quelle dell’UE. Prevediamo di applicare unilateral- mente il principio «Cassis de Dijon» e di aprire il mercato elvetico ai prodotti che possono circolare liberamente nell’UE nei casi in cui l’armonizzazione delle prescri- zioni non è ancora garantita contrattualmente. Nell’autunno 2005, abbiamo sottopo-
42 RS 232.14
43 DTF 126 III 129, Kodak
44 FF 2006 1
5858
sto al Parlamento un rapporto concernente le possibilità legate a questo principio45. Il DFE è stato incaricato di elaborare una revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio con l’obiettivo di presentare il relativo messaggio alle Camere federali entro la fine del 2006. Grazie alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio e all’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità46, concluso nel 1999 con l’UE, sono in una fase già molto avanzata gli sforzi volti all’armonizza- zione delle prescrizioni tecniche con il corrispettivo diritto della CE, ovvero al reciproco riconoscimento di esami, ispezioni e certificazioni. L’eventuale campo di applicazione del principio «Cassis-de-Dijon» e il suo potenziale contributo alle ridu- zioni di prezzo sono di conseguenza limitati.
Conclusione Le differenze di prezzo nell’ambito delle prestazioni preliminari dell’agricoltura sono imputabili solo in minima parte alle prescrizioni legali e alle condizioni richie- ste. Per quanto concerne gli edifici, le macchine e gli apparecchi come pure i mezzi di produzione, l’armonizzazione è già molto avanzata. Per ridurre ulteriormente gli ostacoli tecnici al commercio con l’UE nel settore dei mezzi di produzione, occorre- re perseguire il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra la Svizzera e l’UE. Nel mercato transfrontaliero, ma anche in quello interno, l’agricoltura ha un poten- ziale di risparmio se applica con coerenza il diritto in materia di concorrenza e gli strumenti di sorveglianza dei prezzi. Sensibilizzando la categoria alle possibilità di cui dispone, il potenziale può essere sfruttato anche sul mercato degli appalti pubbli- ci e contribuire ad abbassare i prezzi.
1.3.4 Formazione del reddito
Notevole diminuzione del reddito aziendale netto dell’agricoltura I risultati del conto economico dell’agricoltura mostrano, a livello aggregato, la trasformazione delle condizioni quadro della politica agricola negli anni Novanta. Mentre il valore della produzione è diminuito sensibilmente in seguito al calo dei prezzi (–27 %), le sovvenzioni indipendenti dai prodotti (pagamenti diretti) sono aumentate in modo marcato (+209 %). Il reddito aziendale netto dell’agricoltura è calato di un buon 1,1 miliardi di franchi (–28 % o 2,5 % all’anno). Questa riduzione va analizzata alla luce dell’evoluzione strutturale. Il numero di aziende è diminuito ogni anno, in per cento, più o meno nella stessa proporzione del reddito aziendale netto.
45 Consiglio federale svizzero (2005): Rapporto del Consiglio federale concernente il principio «Cassis de Dijon»: risposta al postulato 04.3390 depositato dalla consigliera nazionale Doris Leuthard il 18 giugno 2004 46 RS 0.946.526.81
5859
Tabella 9 Evoluzione del conto economico dell’agricoltura (CEA)
Dati ai prezzi correnti, 1990/92 2003 20041 20052 1990/92– in mio. fr. 2003/05 %
Produzione agricola 13 080 9 406 9 928 9 338 –26,9 – Prestazioni preliminari 6 346 5 821 5 935 5 720 –8,2
Valore aggiunto lordo ai prezzi di fabbricazione 6 734 3 585 3 993 3 618 –44,6 – Ammortamenti 1 977 1 885 1 903 1 941 –3,4 – Altre imposte alla produzione 38 321 319 318 +739,5 + Altre sovvenzioni3 878 2 685 2 743 2 705 +208,8
– Retribuzione della manodopera 928 853 862 861 –7,4 – Affitti pagati 193 200 199 199 +3,1 – Interessi pagati 496 307 290 292 –40,3
Reddito aziendale netto dell’agricoltura4 3 981 2 704 3 163 2 712 –28,2 + Reddito aziendale netto dell’orticoltura5 102 82 55 64 –34,3
Reddito aziendale netto del settore economico 4 083 2 786 3 218 2 776 –28,3 agricoltura
Fonte: UST
1 Provvisorio, stato 9 settembre 2005
2 Stima, stato 9 settembre 2005
3 Pagamenti diretti, riduzione degli interessi mediante crediti d’investimento, contributi dei Cantoni e dei Comuni e sovracompensazione dell’imposta sul valore aggiunto 4 Comprende le forme classiche di agricoltura, l’estivazione e le prestazioni agricole (in particolare le imprese di lavori agricoli)
5 Comprende i vivai e la produzione di fiori
Riduzione della quota delle aziende con costituzione di capitale proprio positiva Una costituzione di capitale proprio positiva è necessaria affinché le aziende possa- no sopravvivere a lungo termine. L’evoluzione della quota di aziende con costitu- zione di capitale proprio positiva permette di dedurre se, nelle condizioni quadro date, un numero sufficiente di aziende è in grado di fare gli investimenti necessari per mantenere il potenziale di produzione dell’agricoltura svizzera. I risultati contabili del trattamento centrale mostrano che la quota di aziende con costituzione di capitale proprio positiva è diminuita dall’avvio della riforma della politica agricola. Se nel 1990/92 il 78 per cento delle aziende presentavano ancora una costituzione di capitale proprio positiva e quindi erano in grado di coprire il consumo privato della famiglia con il reddito totale dell’azienda (reddito agricolo e reddito accessorio), questa quota è scesa al 66 per cento nel 2002/04.
5860
Tabella 10 Evoluzione della costituzione di capitale proprio delle aziende agricole
Aziende 1990/92 2002 2003 2004 1990/92– 2002/04 Δ in %
con costituzione di capitale proprio positiva % 78 58 68 72 –15,4 con costituzione di capitale proprio negativa % 22 42 32 28 +54,5
Fonte: ART
Aumento della retribuzione del lavoro nell’agricoltura più lento che nel resto della popolazione Tra il 1990/92 e il 2003/05, la retribuzione per unità di lavoro della famiglia è aumentata del 23 per cento nell’agricoltura, mentre lo stipendio degli impiegati non agricoli è aumentato del 26 per cento. Il divario tra l’agricoltura e il resto dell’eco- nomia si è quindi potenziato. Questa situazione va attribuita in prima linea all’evo- luzione all’inizio degli anni Novanta. Negli ultimi anni il rapporto tra reddito del lavoro e salario di riferimento è rimasto praticamente stabile e ammonta all’incirca al 60 per cento. Il considerevole divario tra i redditi agricoli e non agricoli esiste già da decenni. Il piacere della professione, l’attività indipendente e il lavoro con gli animali e nella natura spingono i giovani contadini, uomini e donne, a riprendere l’azienda dei genitori nonostante che quest’ultima non offra sufficienti prospettive di reddito. La maggior parte di essi è consapevole del fatto che solo un reddito accessorio non agricolo permette di assicurare l’esistenza. Secondo analisi più recenti, un buon 50 per cento dei giovani riprende l’azienda dei loro genitori pur non aspettandosi di realizzare un reddito sufficiente nell’agricoltura47.
Tabella 11 Evoluzione del reddito del lavoro e salario di riferimento
1990/92 2003 2004 20051 1990/92– 2003/05 %
Reddito del lavoro2 per unità di (Fr./ULAF) 31 025 35 886 39 676 38 774 +22,8 lavoro della famiglia (valore medio) Salario di riferimento del resto (Fr./ULAF) 50 493 63 264 63 481 63 993 +25,9 della popolazione attiva
Fonte: ART
1 Provvisorio, stato l’11 aprile 2006.
2 Reddito agricolo meno gli interessi sul capitale proprio dell’azienda; rimunerazione al tasso medio delle obbligazioni della Confederazione 1990: 6,40 %, 1991: 6,23 %, 1992: 6,42 %, 2003: 2,63 %, 2004: 2,73 %, 2005: 2,11 %.
47 Rossier R. e Wyss B. (2006): Interessen und Motive der kommenden Generation an der Landwirtschaft, Ländlicher Raum 57 (1), 23–28.
5861
Conclusione Negli ultimi anni, l’evoluzione strutturale ha permesso di assorbire la riduzione del reddito aziendale netto nell’agricoltura, in modo che il reddito per unità di lavoro della famiglia ha più o meno seguito l’evoluzione del reddito al di fuori dell’agri- coltura. Un calo del reddito aziendale netto di circa il 2,5 per cento all’anno permette un’evoluzione dell’agricoltura sopportabile a livello sociale. In confronto ad altri gruppi della popolazione, la manodopera familiare occupata nell’agricoltura rag- giunge un reddito dal lavoro del 40 per cento inferiore. Questo rapporto non è cam- biato dall’inizio della riforma. Per quanto concerne le prospettive finanziarie, l’attrattiva dell’attività agricola rispetto alle attività non agricole è quindi rimasta uguale. Dall’inizio degli anni Novanta, il numero di aziende idonee a costituire capitale è diminuito del 15 per cento. Attualmente, due terzi delle aziende hanno una costituzione di capitale proprio positiva, mentre un terzo vive della sostanza. Il numero di aziende in grado di fare i necessari investimenti di sostituzione è suffi- ciente affinché l’agricoltura possa adempiere anche in futuro i suoi compiti costitu- zionali.
1.3.5 Progresso tecnico e strutture
Da quando esiste l’agricoltura, il progresso tecnico ne caratterizza lo sviluppo. L’applicazione delle innovazioni tecniche nel settore primario rende possibile pro- durre gli alimenti con un impiego sempre più ridotto di fattori di produzione. Paral- lelamente, il lavoro è spesso sostituito dal capitale: in altre parole, con investimenti in macchine più efficienti è possibile ridurre il fabbisogno di manodopera. Dal 1990, perciò, la produttività del lavoro nell’agricoltura svizzera è aumentata del 15 per cento (cfr. n. 1.2.1). Le innovazioni biochimiche apportano non solo maggiori rese per unità di superficie nel settore della produzione vegetale, aumenti della produzione di latte e degli incrementi giornalieri di peso nella produzione animale, ma migliorano anche la qualità dei prodotti. In alcuni settori il progresso nell’allevamento ha subito una rallentamento o sono stati raggiunti i limiti naturali. Nell’ultimo decennio è aumen- tata anche l’efficienza dell’impiego dei mezzi di produzione. I concimi aziendali vengono sparsi in misura più conforme al fabbisogno e con procedimenti che garan- tiscono perdite minori, consentendo di ridurre sensibilmente l’impiego di concimi minerali. In questo settore sussiste ancora un enorme potenziale. Le innovazioni meccanico-elettronico sono spesso legate a investimenti elevati. Ne costituiscono un esempio l’elaborazione elettronica dei dati nella produzione vegeta- le, la navigazione satellitare GPS, i robot per la mungitura o il software per la gestione delle greggi. Affinché il possibile aumento della produttività abbia l’effetto auspicato, è necessario che l’azienda abbia una certa dimensione, disponga di super- fici o di effettivi di bestiame minimi. A livello economico, il robot per la mungitura, per esempio, è redditizio solo a partire da un volume di produzione di circa 500 000 kg all’anno48. Nel quadro del progresso organizzativo-istituzionale rientra un maggiore tasso di utilizzazione di macchine e attrezzi – che riducono soprattutto i costi di ammorta-
48 Agroscope FAT Tänikon (2001): Rapporto FAT 579
5862
mento per unità prodotta – in particolare grazie a una collaborazione interaziendale più intensa. Secondo i risultati del trattamento centrale, i costi di noleggio delle macchine e del lavoro salariato hanno registrato un notevole aumento tra il 1990/92 e il 2002/04 (+52%), mentre i costi propri di macchine e attrezzi sono rimasti prati- camente costanti malgrado il rialzo dei prezzi. Il progresso tecnico è una forza propulsiva decisiva dell’evoluzione strutturale poiché contribuisce in modo essenziale ad aumentare costantemente la produttività del lavoro nell’agricoltura. Ciò significa che il costo del lavoro per unità prodotta diminuisce e continuerà a scendere se le innovazioni nelle tecniche di produzione si sviluppano ulteriormente. Vista la diminuzione del fabbisogno di manodopera necessaria per la produzione agricola, il numero delle aziende continua a calare da diversi decenni. Negli anni Cinquanta e Sessanta la diminuzione era in media del 2 per cento circa all’anno per rallentare leggermente nei due decenni successivi. Il nuovo orientamento della politica agricola degli anni Novanta ha avviato un nuovo e profondo processo di trasformazione strutturale. La riduzione quantitativa delle aziende fra il 1990 e il
2000 ha interessato per metà piccole aziende con una superficie di al massimo 3
ettari (tabella 12). Sono inoltre diminuite nettamente le aziende fino a 20 ettari. Negli anni Novanta il numero di aziende di oltre 20 ettari è aumentato. Nei primi anni del nuovo secolo la soglia di crescita è salita a 25 ettari.
Tabella 12 Evoluzione del numero di aziende agricole in funzione della superficie e delle regioni
Caratteristica Numero di aziende Variazione annua in %
1990 2000 2004 1990–2000 2000–2004
Superficie 0–3 ha 19 819 8 371 6 819 –8,3 –5,0 3–10 ha 27 092 18 542 15 529 –3,7 –4,3 10–20 ha 31 630 24 984 22 521 –2,3 –2,6 20–25 ha 6 677 7 244 7 085 +0,8 –0,6 25–30 ha 3 364 4 430 4 659 +2,8 +1,3 30–50 ha 3 549 5 759 6 331 +5,0 +2,4 > 50 ha 684 1 207 1 522 +5,8 +6,0
Regione Regione di pianura 41 590 31 612 29 005 –2,7 –2,1 Regione collinare 24 541 18 957 17 448 –2,5 –2,1 Regione di montagna 26 684 19 968 18 013 –2,9 –2,5
Totale 92 815 70 537 64 466 –2,7 –2,2
Fonte: UST
Parallelamente al calo del numero di aziende, la situazione evolve nel senso di un rafforzamento della collaborazione. Collaborazione interaziendale e lavoro salariato consentono l’impiego economico di macchine molto efficienti e costose senza dover necessariamente cedere o raggruppare aziende. Per numerosi agricoltori, ciò signi- fica tuttavia dover cercare un’attività a tempo parziale al di fuori dell’agricoltura.
5863
Per questo motivo la diminuzione del numero di aziende non permette di dedurre l’evoluzione del numero di persone impiegate nell’agricoltura. Le unità di lavoro/ anno (ULA) sono più idonee per questo scopo. Al riguardo, il volume di lavoro impiegato nell’agricoltura è convertito in posti a tempo pieno. La tabella seguente mostra l’evoluzione della situazione a partire dal 1990/92.
Tabella 13 Evoluzione del numero di unità di lavoro/anno
Caratteristica Numero di aziende Variazione annua in %
1990 2000 2004 1990–2000 2000–2004
ULA retribuite 35 829 28 774 25 557 –2,1 –2,9 ULA non retribuite 89 312 72 289 66 069 –2,2 –2,2
Totale 125 141 101 063 91 626 –2,2 –2,4
Fonte: UST
Negli anni Novanta, sono soprattutto le piccole aziende che hanno cessato la loro attività, per cui il volume di lavoro reso disponibile è stato inferiore alla media. Tra il 1990 e il 2000, il tasso di riduzione delle ULA è quindi stato inferiore rispetto a quello delle aziende. Negli ultimi anni, la diminuzione del numero delle piccole aziende ha subito un rallentamento e il fenomeno si è trasferito verso le aziende più grandi. Pertanto il numero di aziende oggi diminuisce meno velocemente di quello delle ULA.
Conclusione Il progresso tecnico e soprattutto le innovazioni nel settore della tecnica di produ- zione, disponibili ma non ancora applicate, continuano a offrire all’agricoltura molteplici opportunità di aumentare la produttività. Le innovazioni consentono in primo luogo di aumentare la produttività del lavoro e di ridurre sensibilmente l’onere fisico. Gli investimenti in macchine, attrezzi e sistemi di stabulazione moderni, tuttavia, hanno senso soltanto se i costi da essi causati non aumentano più di quanto possano essere ridotti i costi della manodopera. Nella misura in cui per beneficiare del progresso tecnico siano necessarie unità aziendali di dimensioni maggiori, l’aumento della produttività è vincolato al ritmo del mutamento strutturale. Ulteriori miglioramenti sono possibili mediante un mag- giore impiego dei fattori sovraziendali e una maggiore collaborazione tra le aziende medesime e nell’ambito della catena di creazione di valore aggiunto. La produttività del lavoro continuerà quindi ad aumentare nei prossimi anni. Visto che il volume della produzione non può essere ampliato, in futuro l’agricoltura classica avrà sem- pre meno bisogno di manodopera.
1.3.6 Aree rurali
La liberalizzazione dei mercati e il progresso tecnico comportano un cambiamento nell’impiego dei fattori di produzione (sostituzione del lavoro con il capitale) e quindi a un cambiamento delle strutture agricole. Si osservano differenti strategie
5864
imprenditoriali: talune aziende si ampliano e si specializzano, altre sono alla ricerca di nuove forme di collaborazione o diversificano le loro attività. Con la cura e il mantenimento di un paesaggio rurale aperto, l’agricoltura contribuirà a preservare l’attrattiva delle aree rurali, anche con una riduzione del lavoro impiegato. La maggiore sfida cui è confrontata la popolazione rurale oggi consiste nel trovare nuovi campi d’attività. Vi sono nuove opportunità di occupazione sia nei settori affini sia al di fuori dell’agricoltura. Nell’ambito della PA 2002 e della PA 2007, la politica agricola ha già istituito le disposizioni legali che estendono le possibilità di occupazione nei settori affini (promozione regionale dello smercio, designazione, estensione del campo d’applicazione degli aiuti agli investimenti). La PA 2011 propone provvedimenti supplementari. Inoltre, anche il messaggio su una revisione parziale del diritto sulla pianificazione del territorio49, che abbiamo presentato nell’autunno 2005, è importante per l’agricoltura. Il disciplinamento sulla costru- zione al di fuori della zona edificabile deve essere allentato e saranno, tra l’altro, istituite le condizioni per diversificare le attività delle imprese agricole (p. es. agritu- rismo). Anche al di fuori dell’agricoltura sono in corso una serie di riforme per sostenere le iniziative tese a creare nuovi valori aggiunti nell’area rurale. Tra queste figura innanzitutto la riforma della politica regionale. L’11 novembre 2005 abbiamo adot- tato e sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la Nuova politica regionale (NPR)50. La NPR deve essere impostata sulla creazione di valore aggiunto regionale e rafforzare quindi la potenza economica delle regioni. Inoltre, una revisione parzia- le della legge sulle foreste51 si prefigge, tra l’altro, di migliorare la redditività dell’economia forestale. Si prevede, ad esempio, di proteggere la denominazione di provenienza dei prodotti dell’economia forestale e della lavorazione del legname. Le aree rurali dispongono anche di un potenziale di biomassa sotto forma di materie organiche naturali (concime di fattoria, legno, piante adatte alla produzione di ener- gia ecc.). La prevista revisione della legge sull’imposizione degli oli minerali52 ha lo scopo di migliorare l’utilizzazione di questa biomassa per la produzione di energia. La revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesag- gio (LPN)53 istituisce la base legale per la creazione di parchi d’importanza naziona- le. In particolare la categoria «Parchi naturali regionali» offre nuove possibilità di creazione di valore aggiunto per l’area rurale. Il miglioramento delle condizioni quadro statali è particolarmente importante per le zone rurali la cui esistenza è minacciata, rispettivamente dove l’agricoltura svolge ancora oggi un ruolo trainante (cfr. n. 1.2.2). In questo ambito, l’agricoltura e il resto dell’economia devono cogliere le nuove opportunità che si presentano per allonta- nare i rischi che gravano sull’esistenza delle aree rurali. È essenziale sfruttare in modo ottimale le sinergie esistenti tra i diversi settori dell’economia.
Conclusioni In seguito al progresso tecnico e al miglioramento della competitività, la manodope- ra continuerà a diminuire nella produzione agricola. La sfida consiste nel trovare per
49 FF 2005 6303 50 FF 2006 221 51 RS 921.0 52 RS 641.61 53 FF 2005 1945
5865
questa manodopera disponibile nuove possibilità di lavoro nelle aree rurali, sia nei settori affini all’agricoltura (trasformazione, commercializzazione, servizi) sia al di fuori dell’agricoltura. Con una serie di provvedimenti adottati nell’ambito di politi- che rilevanti sul piano territoriale, la Confederazione istituisce la condizione per migliorare il valore aggiunto e sostiene in tal modo gli sforzi tesi ad assicurare lo sviluppo sostenibile delle aree rurali. Anche in futuro, sarà particolarmente impor- tante coordinare le diverse politiche. Si tratta di evitare i doppioni e di sfruttare le sinergie per poter far fronte in modo mirato ai bisogni e alle sfide delle aree rurali.
1.3.7 Ecologia
Obiettivi intermedi agroecologici in gran parte raggiunti Nell’ambito del messaggio concernente la PA 2007, abbiamo fissato gli obiettivi agroecologici per l’agricoltura presupponendo che lo stato della tecnica e delle conoscenze permettesse di raggiungerli entro il 2005. La tabella 14 evidenzia che gli obiettivi sono stati raggiunti se non addirittura supe- rati per quanto concerne il bilancio del fosforo, i prodotti fitosanitari, le emissioni di ammoniaca e il nitrato. Può definirsi raggiunto l’obiettivo relativo all’utilizzazione della SAU conformemente alle condizioni della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) o dell’agricoltura biologica. L’obiettivo relativo alla riduzione dell’eccedenze del bilancio dell’azoto non è stato raggiunto nella misura perseguita. Non sono inoltre stati realizzati i 65 000 ettari di superficie di compensazione ecolo- gica nella regione di pianura.
Tabella 14 Obiettivi agroecologici per il 2005
Obiettivo Unità/Indicatore Base Obiettivo Valore obiettivo misurato rag- giunto?
Bilancio dell’azoto 1994: 2005: 2002: Riduzione delle perdite Perdite N rilevanti 96 000 74 000 nessuna nessuna di azoto rilevanti per per l’ambiente (t): (–23 %) indica- indica- l’ambiente zione zione Riduzione delle eccedenze Eccedenze N (t)1 123 000 95 000 115 000 no di azoto (–23 %) (–6,5 %)
Emissioni di ammoniaca 1990: 2005: 2002: Riduzione delle emissioni N in emissioni 53 300 48 500 43 700 si di ammoniaca NH3 (t) (–9 %) (–18 %)
Nitrato 1990: 2005: 2002/03: Il tenore di nitrato nelle % delle prese al di nessun 90 97 si prese d’acqua potabile, sotto di 40 mg indica- le cui arre di alimentazione NO3/l zione sono sfruttate dall’agricol- tura
5866
Obiettivo Unità/Indicatore Base Obiettivo Valore obiettivo misurato rag- giunto?
Bilancio del fosforo 1990/92: 2005: 2002: Riduzione delle eccedenze Eccedenze P (t)1 circa 10 000 6 270 si di fosforo 20 000 (–50 %) (–69 %)
Prodotti fitosanitari 1990/92: 2005: 2002: Riduzione dell’impiego Agenti PFS (t) 2 220 1500 1477 si di PFS (–30 %) (–31 %)
Biodiversità 1993: 2005: 2003: Superfici di compensazione ha SCE 19 300 108 000 116 400 si ecologica totale (10 % (11 % SAU) SAU) Superfici di compensazione ha SCE 5 700 65 000 57 100 no ecologica nelle regioni di pianura
Sfruttamento della superfi- cie agricola utile 1990: 2005: 2003: Sfruttamento del suolo Quota 0,9 % 98 % 97,3 % quasi secondo criteri ecologici SAU/PPE-Bio
Fonti: IEA, ART, UFAM, UFAG e UST
1 secondo il metodo OSPAR
È ancora necessario intervenire a livello ecologico La legge sulla protezione dell’ambiente (LPA)54 e la legge sulla protezione delle acque (LPAc)55, da un lato, fissano le norme ambientali da rispettare sotto forma di valori limite d’emissione o di prescrizioni concernenti gli edifici, le attrezzature e l’esercizio. Ad esempio, il limite della quantità di concime di fattoria che può essere sparsa corrisponde a 3 UBG e la capacità di deposito minima a tre mesi. L’attua- zione delle prescrizioni compete ai Cantoni la cui esecuzione è in parte deficitaria. D’altro lato, la legislazione sulla protezione dell’ambiente si basa sul principio di precauzione che serve ad avvicinarsi allo stato ambientale auspicato. Gli interventi che potrebbe diventare nocivi o spiacevoli devono essere limitati per tempo nella misura in cui sia possibile a livello tecnico e aziendale e sopportabile a livello eco- nomico. Manifestamente lo stato attuale della tecnica nell’agricoltura non è suffi- ciente per ottenere ovunque la situazione ambientale perseguita dalla legge. È ancora necessario intervenire a livello regionale in particolare per quanto concerne le emis- sioni di ammoniaca e di fosforo. – Ammoniaca: il rapporto del 23 giugno 199956 sui provvedimenti di igiene dell’aria adottati da Confederazione e Cantoni constata la necessità di ridurre le emissioni di ammoniaca del 40–50 per cento rispetto al 1995. Un gran parte di tali emissioni proviene dall’agricoltura.
54 RS 814.01 55 RS 814.20 56 FF 1999 6638
5867
– Fosforo: la legislazione sulla protezione delle acque persegue l’obiettivo di limitare le concentrazioni di sostanze che possono pervenire nell’acqua a causa di attività umane a quelle situate entro i limiti di variabilità naturali (ordinanza sulla protezione delle acque57, allegato 1). Diverse ricerche58 evidenziano che l’agricoltura è responsabile principalmente dell’apporto di fosforo nelle acque superficiali e che la concentrazione di fosforo in diversi laghi è ancora superiore alle concentrazioni naturali. Nell’ambito della PA 2011 sussiste inoltre la necessità di intervenire per quanto concerne i due obiettivi non raggiunti. In base alle più recenti conoscenze, l’obiettivo definito per la riduzione delle eccedenze di azoto appare realizzabile solo a lunga scadenza. A tal fine, occorrerà aumentare in modo considerevole l’effi- cienza; di conseguenza, saranno necessarie ulteriori ricerche in questo ambito.
Tabella 15 Provvedimenti agroecologici necessari per la PA 2011
Designazione Unità / Indicatore Base Stato attuale Obiettivo
Bilancio dell’azoto 1994: 2002: 2015: Riduzione delle eccedenze Eccedenze N in t 123 000 115 000 95 000 di azoto (secondo il metodo OSPAR) (–23 %)
Emissioni di ammoniaca 1990: 2002: 2009: Riduzione delle emissioni Emissioni N in NH3 in t 53 300 43 700 41 000 di ammoniaca (–23 %)
Bilancio del fosforo 1990/92: 2002: 2009: Riduzione delle eccedenze Eccedenze P in t circa 6 270 5 000 di fosforo (secondo il metodo OSPAR) 20 000 (–75 %)
Diversità biologica 1993: 2003: 2009: Superfici di compensazione ha SCE 5 700 57 100 65 000 ecologica nella regione di pianura
La LPAmb, la LPAc e altre leggi contengono disposizioni generali astratte sulla qualità dell’ambiente richiesta. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) prevede di concretizzare gli obiettivi fissati a livello di legge per i diversi settori ambientali (qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria). In seguito, occorrerà elaborare proposte per stabilire il contributo che i diversi settori dovranno fornire per raggiungere gli obiettivi globali. A tempo debito sono inoltre previsti colloqui con le cerchie interes- sate. L’UFAM prevede di pubblicare i risultati nel 2007.
Potenziale di aumento dell’efficienza delle risorse La produzione agricola comporta inevitabilmente carichi ambientali dovuti alle emissioni (p. es. metano prodotto dai ruminanti, volatilizzazione dell’ammoniaca, dilavamento dei nitrati su terreni non coltivati). Una parte essenziale delle perdite
57 RS 814.201 58 p.es. Prasuhn V. e Sieber U. (2005): Changes in diffuse phosphorus and nitrogen inputs into surface waters in the Rhine watershed in Switzerland. Aquat. Sci.
5868
non potrà mai essere impedita. Oggi vi è tuttavia un potenziale per ridurre l’impiego di fattori di produzione pur mantenendo lo stesso volume di produzione, per aumen- tare l’efficienza delle risorse e ridurre le perdite evitabili. I principi della sostenibi- lità impongono di sfruttare questo potenziale in modo generale. A metà degli anni Novanta, la crescente partecipazione ai programmi di produzione integrata ha fatto registrare un notevole miglioramento in quasi tutti i settori ecolo- gici. Dalla fine degli anni Novanta si osserva tuttavia una stasi. Dato che la PER è adempiuta su praticamente tutte le superfici, mancano gli incentivi per proseguire lo sviluppo ecologico. Lo dimostra il fatto che sia l’efficienza dell’azoto e del fosforo sia l’efficienza energetica non siano più aumentate negli ultimi anni (cfr. Figura 6 sull’efficienza dell’azoto).
Figura 6 Evoluzione dell’efficienza dell’impiego dell’azoto1
250 30 27 200 24
in 1 000 t N 21 150 18
15 in %
100 12 9 50 6 3 0 0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Input Output Efficienza dell'azoto
Fonte: ART
1 Secondo il metodo OSPAR.
Conclusioni La riforma ha permesso di ridurre notevolmente le ripercussioni negative della produzione agricola sull’ambiente e di migliorare le prestazioni positive a favore della salvaguardia delle basi vitali. Ciononostante, è ancora necessario intervenire laddove gli obiettivi della PA 2007 non sono stati raggiunti. Inoltre, le emissioni di ammoniaca e di fosforo sono ancora troppo elevate a livello regionale. La produzio- ne agricola comporta inevitabilmente delle emissioni. Oggi, mediante tecniche e misure adeguate, è tuttavia possibile ridurre le emissioni supplementari senza dimi- nuire l’efficienza. Sussiste quindi un considerevole potenziale per accrescere l’effi- cienza dell’impiego delle risorse. Gli strumenti esistenti offrono poco incentivi per sfruttare questo potenziale
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1.4 Obiettivi, strategie e piani d’azione
L’analisi presentata nei precedenti capitoli mostra che in questi ultimi anni l’agri- coltura ha fornito le prestazioni d’interesse generale sancite nella Costituzione. Rivela inoltre che, rispetto ai Paesi vicini, vi sono ancora importanti differenze di prezzo dovute al sostegno dello Stato. In seguito ai prezzi elevati e ai pagamenti diretti, le strutture presenti sia nell’agricoltura sia nei settori situati a monte e a valle generano costi elevati. Esiste pertanto un potenziale non trascurabile per ridurre i costi a carico dei consumatori e dei contribuenti e per migliorare la competitività dell’intera catena alimentare. Inoltre l’agricoltura continua a causare un certo nume- ro di problemi specifici e regionali che riguardano l’ambiente. Benché anche in questo caso esista un potenziale di miglioramento, lo sviluppo ecologico segna il passo dagli anni Novanta.
1.4.1 Obiettivi della politica agricola 2011
È necessario migliorare la competitività dell’agricoltura affinché anche in futuro essa sia in grado di fornire le prestazioni di interesse generale sancite dalla Costitu- zione. Proponiamo pertanto di istituire le condizioni quadro della politica agricola in modo tale che i potenziali in materia di riduzione dei costi, di miglioramento delle prestazioni sul mercato e d’ecologia siano sfruttati nell’agricoltura e nei settori a monte e a valle. Gli adeguamenti dovranno avvenire a un ritmo che permetta uno sviluppo socialmente sostenibile. Per questo motivo, i potenziali di miglioramento potranno essere messi a frutto entro il 2011 solo a titolo parziale. Dato che sussisto- no ancora incognite per quanto riguarda lo scenario che si delineerà in materia di politica economica esterna, sui tempi di quest’ultima e le sue conseguenze, la PA
2011 costituirà una tappa giudiziosa per tutti i casi possibili.
Obiettivo 1: Migliorare la competitività La PA 2011 deve permettere un miglioramento della competitività dell’agricol- tura e – per quanto possibile – dei settori a monte e a valle. Tale miglioramento presenta un interesse economico e riduce la vulnerabilità dell’agricoltura di fronte alle prossime tappe della liberalizzazione del mercato. Da una parte, si tratta di ridurre i costi di produzione, ossia di beneficiare del potenziale d’aumento della produttività (impiego più efficiente dei fattori di produzione). Dall’altra, è impor- tante sfruttare le possibilità di aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli e cogliere le nuove opportunità che si presentano nella commercializzazione dei servizi connessi con l’agricoltura.
Obiettivo 2: Permettere un processo di adeguamento socialmente sostenibile Nel quadro della PA 2011, non si prevede di stanziare altri fondi della Confedera- zione per l’agricoltura. Questa condizione limita le possibilità di ridurre il livello dei prezzi. Il ritmo degli adeguamenti deve consentire uno sviluppo socialmente soste- nibile dell’agricoltura. Di conseguenza, la riduzione del reddito netto d’impresa non dovrà essere più rapido del ritmo dello sviluppo strutturale. Si sa per esperienza che la pressione economica non può accelerare il processo d’adeguamento strutturale a breve e a medio termine, ma che conduce piuttosto a una riduzione dei redditi azien- dali. In futuro, occorrerà inoltre attendersi una diminuzione del numero di persone
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attive nell’agricoltura, e del numero di aziende, dell’ordine del 2,5 per cento all’anno. Un calo del reddito netto d’impresa dello stesso ordine appare dunque sopportabile. Globalmente, si mira a uno sviluppo tale da permettere agli agricoltori di mantenere un potere d’acquisto che evolva allo stesso ritmo di quello del resto della popolazione.
Obiettivo 3: Proseguire lo sviluppo ecologico I miglioramenti registrati nel settore ecologico hanno segnato il passo nel corso degli ultimi anni. Dato che esiste ancora un potenziale importante per ridurre le perdite e aumentare il rendimento delle risorse, nonché per preservare e promuovere la diver- sità biologica nell’agricoltura, occorre proseguire nello sviluppo ecologico. Il nostro obiettivo consiste quindi nello sfruttare i potenziali esistenti per migliorare il rendi- mento dell’azoto, del fosforo, dell’energia e dei prodotti fitosanitari. Si dovrebbero poter ottenere risultati là dove attualmente si impongono provvedi- menti concreti (cfr. tab. 15). Di conseguenza, è importante ridurre ulteriormente le eccedenze di azoto e di fosforo nei rispettivi bilanci, nonché le emissioni di ammo- niaca, e di aumentare la quota delle superfici di compensazione ecologica nella regione di pianura.
1.4.2 Strategia
L’elemento chiave della PA 2011 risiede in una forte riduzione dei mezzi finanziari attualmente impiegati per il sostegno dei prezzi e nel trasferimento dei fondi così liberati ai pagamenti diretti non legati alla produzione. I sussidi all’esportazione saranno completamente soppressi e i fondi destinati al sostegno del mercato interno saranno più che dimezzati. Saranno inoltre ridotti i dazi riscossi sui foraggi. La riduzione dei prezzi che ne risulterà, mobilizzerà il potenziale di crescita della pro- duttività e di riduzione dei costi, il che comporterà un miglioramento della competi- tività senza peraltro compromettere lo sviluppo socialmente sostenibile dell’agri- coltura. La produzione e la valorizzazione dei prodotti agricoli si orienteranno maggiormente verso il mercato dato che i modi di valorizzazione che generano un debole valore aggiunto non saranno più sostenuti. Adottando, a titolo sussidiario, provvedimenti mirati, si prevede di migliorare la valorizzazione dei prodotti agricoli e di aumentarne il plus valore. Prezzi più bassi avranno quale conseguenza di ridurre l’attrattiva nei confronti di una produzione agricola intensiva in siti poco propizi. Un programma incentivante che mira ad aumentare il rendimento delle risorse sarà messo a punto per favorire lo sfruttamento dei potenziali di miglioramento nel settore ecologico.
1.4.3 Piani d’azione
Il trasferimento dei fondi è completato da una serie di provvedimenti a sostegno della realizzazione degli obiettivi. Basandosi sugli obiettivi e sulla strategia di trasfe- rimento dei fondi, per la Politica agricola 2011 risultano i cinque piani d’azione seguenti:
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(1) migliorare la competitività della produzione e della trasformazione trasfe- rendo i fondi destinati al sostegno del mercato ai pagamenti diretti e attuan- do provvedimenti volti a ridurre i costi; (2) garantire, mediante un sistema di pagamenti diretti mirato, le prestazioni fornite dall’agricoltura nell’interesse generale e promuovere lo sviluppo eco- logico; (3) promuovere il valore aggiunto e lo sviluppo sostenibile delle aree rurali ampliando le possibilità di differenziare la produzione e degli aiuti agli inve- stimenti e sostenendo le iniziative progettuali comunitarie; (4) agevolare i cambiamenti strutturali, attenuandone le conseguenze sul piano sociale e flessibilizzando il diritto fondiario e la legislazione sull’affitto agri- colo; (5) semplificare l’amministrazione e coordinare maggiormente i controlli. Il trasferimento del sostegno del mercato comporterà una riduzione dei prezzi anche nei segmenti della produzione che non sono oggetto di sostegno. Insieme alla ridu- zione dei prezzi soglia, ciò comporta una diminuzione dei costi nell’agricoltura. A condizione che possa ripercuotersi, la riduzione dei prezzi permetterà di aumentare il potere d’acquisto dei consumatori. Infine, la PA 2011 s’inserisce nella strategia di crescita della Confederazione, che mira a rafforzare la concorrenza sul mercato interno, e costituisce una nuova tappa della riforma della politica agricola, corretta e necessaria a prescindere dagli sviluppi della politica commerciale. La strategia della PA 2011 permetterà di controllare da un terzo alla metà delle probabili conseguenze del ciclo di Doha dell’OMC. Essa avvicinerà il settore agroalimentare svizzero al mercato interno europeo e offrirà nella stessa misura un margine di manovra per la conclusione di accordi di libero scambio.
Piano d’azione 1: Migliorare la competitività della produzione e della trasformazione Il sostegno del mercato deve essere ridotto al livello che richiede la compensazione delle differenze create, per ragioni storiche, nella protezione alla frontiera. A partire dal 2009 non saranno praticamente più concessi mezzi finanziari a sostegno del mercato alle imprese di trasformazione e di commercio che operano a valle. Per contro occorrerà sgravare l’agricoltura sul piano dei costi. (1.1) Il supplemento per il foraggio non insilato e gli aiuti concessi nel settore lattiero (riduzione dei prezzi del burro e del latte scremato, nonché del latte intero e scremato in polvere) saranno completamente soppressi e trasformati in pagamenti diretti (contributi UBGFG59). L’unico provvedimento di soste- gno del mercato nel settore lattiero ad essere mantenuto sarà il suppleento per il latte trasformato in formaggio, che verrà tuttavia notevolmente ridotto rispetto a quello attuale. Questo supplemento è necessario in vista della completa liberalizzazione, nel giugno del 2007, del commercio di formaggio nei confronti dell’UE. Sarà pertanto necessario sopprimere la scadenza fissa- ta per la concessione di tale supplemento.
59 Unità di bestiame grosso foraggio grezzo UBGFG; Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l’art. 73 LAgr (tutti i ruminanti e i cavalli).
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(1.2) La protezione alla frontiera per i cereali da foraggio dovrà essere ridimen- sionata riducendo il prezzo soglia di ulteriori 7 franchi il quintale (con un passaggio da 43 a 36 fr./q per l’orzo). Ne risulta una diminuzione dei costi di foraggiamento nell’ambito della detenzione di animali. Migliorando la com- petitività sarà quindi possibile ridurre il sostegno del mercato anche per car- ne e uova. (1.3) Parallelamente alla riduzione del prezzo soglia, il sostegno del mercato potrà essere ridotto anche per altre colture campicole. I contributi di trasformazio- ne (semi oleosi, zucchero, patate) verranno soppressi. Per alcune colture, la cui coltivazione potrebbe essere a rischio, sarà versato un contributo di col- tivazione specifico di importo ridotto, finanziato dal limite di spesa destinato alla produzione e allo smercio (1.4) Entro il 2009, saranno soppressi tutti i contributi all’esportazione concessi in virtù della legge sull’agricoltura (formaggio esportato nei Paesi che non fan- no parte dell’UE, latticini, animali da reddito e da allevamento, frutta e pro- dotti a base di frutta o di patate). I mezzi finanziari così liberati saranno rias- segnati ai pagamenti diretti. Per contro, le riduzioni di prezzo delle materie prime destinate all’esportazione previste nel quadro della legge su l’importa- zione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati (Schoggigesetz) saran- no concesse anche dopo la fase di applicazione della PA 2011. Considerati gli impegni assunti nel quadro dell’OMC, anche questi contributi all’espor- tazione dovranno essere soppressi entro il 2013. (1.5) D’ora in poi, i contingenti doganali di patate saranno messi all’asta, procedu- ra che concernerà anche altri prodotti (burro, latte intero in polvere, verdure) nell’ambito dei regimi d’importazione al fine di rafforzare la competitività delle aziende importatrici attive nella trasformazione e nel commercio. Questi cambiamenti genereranno una riduzione dei costi che gravano sull’agricol- tura, che a sua volta implicherà una diminuzione dei prezzi dei mezzi di produzione e un impiego più efficace dei fattori di produzione. Come esposto nel numero 1.3.3, i prezzi dei mezzi di produzione più elevati rispetto all’UE si spiegano solo in picco- la parte con le prescrizioni statali. Di conseguenza, le possibilità per la Confedera- zione di influire direttamente su questi prezzi sono molto limitate. Per contro, l’applicazione sistematica del diritto della concorrenza e lo strumento dell’osserva- zione dei prezzi possono e devono servire a rafforzare la concorrenza nei settori a monte dell’agricoltura e, pertanto, a influire indirettamente sui prezzi dei mezzi di gestione. Non è affatto possibile realizzare risparmi limitando condizioni e oneri nei settori dell’ecologia e della protezione degli animali. Tali condizioni e oneri sono infatti necessari per garantire le prestazioni ecologiche impedendo alla produzione agricola di avere effetti negativi sull’ambiente. Si può pensare di renderli più flessibili o di semplificarli soltanto nella misura in cui è mantenuto il livello attuale delle presta- zioni. Una certa riduzione dei costi è tuttavia possibile nell’ambito dell’esecuzione (piano d’azione 5).
Piano d’azione 2: Garantire le prestazioni d’interesse generale e promuovere lo sviluppo ecologico I mezzi finanziari che si libereranno con la riduzione del sostegno del mercato dovranno essere reimpiegati nei pagamenti diretti. Come finora, i pagamenti diretti
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saranno versati in funzione della superficie e degli animali. Nell’ambito dei paga- menti diretti sono proposte le seguenti modifiche: (2.1) In futuro dovrà essere concesso un contributo UBGFG anche per la deten- zione di vacche da latte. I mezzi necessari a tal fine verranno attinti preva- lentemente dal sostegno al mercato lattiero (ridistribuzione di tutti gli aiuti e di una parte dei supplementi). Per la detenzione di tutti gli animali che con- sumano foraggio grezzo sarà versato un contributo UBGFG unitario, che sarà tuttavia inferiore a quello attuale. (2.2) I mezzi che si liberano con la riduzione del sostegno del mercato in campi- coltura saranno utilizzati per aumentare il contributo supplementare per i ter- reni aperti. Tale aumento compenserà il 50 per cento circa della riduzione del prezzo soglia con cui sono confrontati i produttori di cereali. (2.3) La riduzione del sostegno del mercato consentirà inoltre di aumentare i contributi per la detenzione di animali da reddito in condizioni di produzione difficili (contributi DACD). Si tratta di impedire che il sostegno concesso alla regione collinare e di montagna diminuisca in seguito alla soppressione dei contingenti supplementari dopo l’abbandono del contingentamento lattie- ro e alla riduzione del sostegno al prezzo del latte. Anche in futuro, dunque, un contributo di superficie per l’intera superficie agricola utile (SAU) costituirà la base del sistema dei pagamenti diretti generali. Partendo da questo principio, verranno stanziati il contributo supplementare per le superfici coltive aperte e un contributo UBGFG unitario legato alla superficie di foraggio grezzo. Il sistema dei pagamenti diretti sarà pertanto più semplice e trasparente. Per compensare gli svantaggi legati ai siti nella regione collinare e di montagna conti- nueranno a essere necessari contributi per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili e contributi di declività per la gestione di superfici ripide. (2.4) Una parte dei mezzi trasferiti dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti viene impiegata nell’ambito dei pagamenti diretti ecologici. A livello di que- sto settore, occorrerà aumentare l’efficienza delle risorse impiegate mediante provvedimenti mirati che favoriscano la qualità. (2.5) Per promuovere l’utilizzazione sostenibile delle risorse, si prevede di intro- durre un programma che permetta di beneficiare dei potenziali di migliora- mento ecologico mediante un maggior rendimento delle risorse. La conces- sione di contributi d’incentivazione dovrebbe favorire l’introduzione di tecniche, metodi e sistemi di produzione in grado di risparmiare le risorse. La Confederazione farà dipendere il suo aiuto dall’iniziativa e dalla volontà di una regione o di un settore di migliorare il rendimento nell’utilizzazione delle risorse. Il miglior rendimento delle risorse farà nel contempo diminuire le emissioni. Questo programma migliorerà ulteriormente lo stato della tec- nica nell’agricoltura.
Piano d’azione 3: Promuovere la creazione di valore aggiunto e lo sviluppo sostenibile nell’ambiente rurale Il ridimensionamento del sostegno del mercato crea incentivi per meglio valorizzare i punti di forza della produzione svizzera e favorisce l’innovazione. Riducendo il sostegno nei settori poco concorrenziali, la produzione e la trasformazione si con- centreranno su settori che offrono un maggior valore aggiunto. Per sostenere questa
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evoluzione occorre migliorare le condizioni quadro che favoriscono una commercia- lizzazione efficace dei prodotti. Occorre inoltre creare condizioni più favorevoli all’utilizzazione della biomassa per scopi energetici. (3.1) Le possibilità di differenziare i prodotti, in particolare nell’ambito della designazione, devono essere sviluppate, mentre occorre potenziare la prote- zione delle indicazioni geografiche di provenienza (DOC/IGP). Inoltre le disposizioni che disciplinano la dichiarazione dei vini devono essere adegua- te in modo da permettere una segmentazione del mercato che risponda meglio alle attese della clientela. (3.2) La legislazione vigente offre la possibilità di sostenere le iniziative di pro- getti agricoli in diversi settori (promozione dello smercio, miglioramenti strutturali, promozione della diversità biologica, risanamento dei bacini imbriferi ecc.). Al fine di migliorare le possibilità di successo di tali iniziati- ve, occorre sostenere finanziariamente la consulenza tecnica nella fase ini- ziale dei progetti. (3.3) Occorre promuovere l’utilizzazione della biomassa per scopi energetici, in particolare per la produzione di biogas (da cascami del raccolto, colaticcio e letame). Questo obiettivo può essere raggiunto orientando il dibattito sulla futura politica energetica (legge sul CO260, legge sull’approvvigionamento elettrico61, legge sull’imposizione degli oli minerali) e concedendo aiuti mirati agli investimenti. In considerazione della rarefazione dei terreni fertili e del debole tasso di autoapprovvigionamento, non è opportuno che lo Stato promuova, in Svizzera, la produzione di carburanti biologici su vasta scala. (3.4) Per i progetti di sviluppo regionale, ai quali l’agricoltura partecipa prevalen- temente, occorre creare uno strumento di sostegno mediante crediti d’inve- stimento. Offrendo nuove possibilità di concedere aiuti all’investimento nel settore delle colture speciali, si dovrebbero ridurre i costi di produzione e rafforzare la competitività delle aziende che si dedicano a tali colture nei confronti dei loro concorrenti stranieri. Proprio per questo motivo, si potran- no ora concedere crediti d’investimento nell’orticoltura produttrice. I suddetti provvedimenti devono essere armonizzati con la politica regionale e di pianificazione del territorio, come pure con la politica nel settore forestale, idrico, energetico e in materia di turismo.
Piano d’azione 4: Agevolare i cambiamenti strutturali attenuandone le conseguenze sul piano sociale La pressione sui prezzi che risulta da una nuova destinazione dei fondi dovrà essere compensata da un aumento della produttività del lavoro e da provvedimenti di carattere sociale. A tal fine, le aziende devono essere libere di scegliere la strategia adeguata alla loro situazione (crescita, specializzazione, diversificazione, attività accessoria, cessazione dell’azienda). L’avvio di un’attività accessoria, che spesso corrisponde a un parziale abbandono di quella agricola, non deve essere ostacolato (nessuna discriminazione a livello di pagamenti diretti). In compenso, il cambiamen- to strutturale deve essere incoraggiato in occasione di un cambiamento generaziona- le alla testa dell’azienda.
60 FF 2005 4389 61 FF 2005 1447
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(4.1) La soppressione del limite di reddito per il versamento di assegni per i figli in virtù della legge federale sugli assegni famigliari nell’agricoltura è intesa ad allargare la cerchia delle famiglie contadine aventi diritto. È stato inoltre proposto di aumentare le aliquote degli assegni per i figli. (4.2) L’aiuto alle aziende deve facilitare la cessazione dell’attività agricola e renderla socialmente sostenibile. In occasione delle fasi precedenti della riforma agraria (PA 2002 e 2007) era stata esaminata l’eventualità di intro- durre una rendita per tutti i contadini che cessano l’attività agricola finalizza- ta ad accelerare il cambiamento strutturale, ma è sempre stata accantonata in quanto ritenuta eccessivamente onerosa e troppo poco efficace. (4.3) Nel diritto fondiario rurale, si prevede di aumentare a 1,25 unità standard di manodopera (USM) il limite che definisce l’azienda agricola. Il numero di aziende agricole che possono essere riprese al valore di reddito in seno alla famiglia è destinato a diminuire, il che aumenterà la mobilità del suolo. (4.4) Nel diritto sugli affitti agricoli, il limite di prezzo nel diritto fondiario rurale e il controllo dei fitti di singoli fondi devono essere soppressi. Diventa così più interessante vendere o cedere in affitto l’intera azienda suddivisa in par- ticelle, incrementando le possibilità di crescita delle aziende rimanenti. Si propone inoltre di sopprimere il limite dell’aggravio, poiché restringe il margine di manovra degli agricoltori e non è più conforme alle condizioni attuali.
Piano d’azione 5: Semplificare l’amministrazione e coordinare i controlli Considerata la crescente importanza dei pagamenti diretti, è importante effettuare controlli per assicurarsi il consenso della popolazione e per garantire il diritto a una ripartizione equa e corretta dei mezzi finanziari disponibili. Tuttavia, l’esecuzione deve essere costantemente oggetto di verifica e, laddove possibile, semplificata. Un valido contributo in tal senso può essere dato dalle applicazioni informatiche. (5.1) L’Ufficio federale dell’agricoltura provvederà a rilevare i dati necessari alla gestione dei pagamenti diretti e quelli della banca di dati sul traffico di ani- mali (BDTA) mediante un sistema automatizzato in rete che sarà accessibile alle competenti autorità d’esecuzione. Ciò consente di ridurre gli oneri amministrativi delle aziende, dei Cantoni e dei servizi di controllo privati. Il numero dei controlli nelle aziende che comportano un rischio minimo deve inoltre essere ridotto. Per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologi- che sono rispettate (PER), l’allestimento del bilancio delle sostanze nutritive deve essere richiesto soltanto alle aziende con un’elevata densità di animali o che acquistano un quantitativo considerevole di alimenti per animali. Sono inoltre previste semplificazioni nell’ambito della legislazione sulla prote- zione dei vegetali e l’avvicendamento delle colture. Le semplificazioni pro- poste consentono di conservare lo standard delle prestazioni ecologiche. (5.2) Occorre coordinare più efficacemente i controlli in materia di diritto agri- colo, veterinario e delle derrate alimentari, nonché in altri ambiti legislativi (art. 181 LAgr). Al fine di uniformare le procedure, migliorare il coordina- mento dell’esecuzione e risparmiare sui costi amministrativi, è necessario chiarire se e in quale misura sia opportuno riunire le unità di controllo e/o esecutive che operano a livello federale in materia di diritto agricolo, veteri- nario e sulle derrate alimentari. In tal modo si contribuirebbe altresì a sem-
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plificare notevolmente l’applicazione dell’articolo 182 LAgr che prevede proprio l’istituzione di un servizio centrale per l’accertamento di infrazioni in materia di «designazioni protette di prodotti agricoli», «importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli» e «dichiarazione della prove- nienza e dei metodi di produzione».
Fasi dell’attuazione Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 1° marzo 2006, nel settore lattiero i primi cambiamenti (riduzione di 66 milioni di franchi del sostegno del mercato lattiero e introduzione di un contributo UBGFG di 200 fr. da destinare alle vacche da latte)62 saranno attuati già a partire dal 1° gennaio 2007. La fase principa- le, seguirà nel 2009. L’abbassamento dei prezzi soglia avverrà parallelamente (3 fr./q nel 2007 e 4 fr./q nel 2009). Viste le interdipendenze esistenti tra campicoltu- ra, importazione di foraggi, produzione di carne e di latte, è opportuno evitare un ulteriore scaglionamento.
1.5 Procedura preliminare
1.5.1 Commissione consultiva per l’agricoltura
Linee guida Nel 2004, la Commissione consultiva per l’agricoltura istituita dal Consiglio federa- le in virtù dell’articolo 186 LAgr ha elaborato delle linee guida per l’economia agricola per l’orizzonte temporale 2015 (tabella 16). A tal fine ha preso in considera- zione l’intera catena di creazione di valore aggiunto (produttori, trasformatori e distributori), nonché le aspettative e le esigenze della società in fatto di economia alimentare.
Tabella 16 Linee guida della Commissione consultiva per l’agricoltura relative all’economia agricola svizzera
Produzione di derrate alimentari
L’agricoltura svizzera e i settori affini della lavorazione e distribuzione sono ai primi posti a livello mondiale per quanto concerne la produzione sostenibile di materie prime e derrate alimentari, contribuendo alla sicurezza dell’approvvigionamento della Svizzera. In particolare essi: – occupano una posizione trainante per quanto concerne la produzione di generi alimentari sicuri, rispettosa dell’ambiente e degli animali; – si dedicano con successo ai segmenti di mercato ad alto valore aggiunto in Svizzera e all’estero e aprono nuovi mercati; – offrono ai consumatori prodotti eccellenti per un’alimentazione sana e fanno tutto il possibi- le per approvvigionare in modo autonomo la Svizzera in generi alimentari; – nella produzione o trasformazione di derrate alimentari rinunciano all’impiego di piante e animali modificati geneticamente.
62 RU 2006 883 e 893
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Servizi e beni di pubblica utilità
L’agricoltura svizzera garantisce la fertilità del suolo, forgia il paesaggio rurale e opera quale partner forte nelle zone rurali. In particolare essa: – forgia il paesaggio rurale mediante la gestione agricola e la salvaguardia dei terreni e pre- serva la varietà di piante ed animali; – preserva la fertilità del suolo e garantisce il potenziale di produzione necessario per l’approvvigionamento della popolazione; – integra l’offerta di materie prime e derrate alimentari mediante prestazioni di svariato tipo; – rafforza la vita economica, sociale e culturale nelle zone rurali. Imprenditori/strutture
Gli agricoltori e i loro partner nella lavorazione e distribuzione di prodotti operano con lungi- miranza, con spirito imprenditoriale e in interconnessione. In particolare essi: – sono innovativi, prendono decisioni lungimiranti e si adeguano alle nuove condizioni quadro; – raggiungono congiuntamente elevate quote di mercato mediante una formazione dei prezzi e condizioni di mercato equi, nonché una collaborazione duratura ed efficiente all’interno dell’intera catena di creazione di valore aggiunto; – operano in modo responsabile nei confronti della società e dell’ambiente; – garantiscono la sopportabilità economica delle loro aziende mediante la crescita, la specia- lizzazione, la diversificazione o l’attività accessoria.
La prima parte delle linee guida chiede all’agricoltura e ai settori affini della tra- sformazione e distribuzione di assumere un ruolo trainante nella produzione sosteni- bile e rispettosa dell’ambiente e degli animali. A questo proposito le linee guida non consentono alcuna deroga nell’impostazione delle riforme future. Molta importanza viene conferita all’autoaprovvigionamento e all’autodeterminazione nella definizio- ne delle condizioni di produzione. La seconda parte si occupa delle prestazioni e dei beni pubblici, in particolare delle prestazioni di interesse generale dell’agricoltura. L’ultima parte chiede alle aziende e ai loro partner commerciali di cooperare in modo leale e di dare prova di imprenditorialità nell’interesse di una catena efficiente di creazione di valore aggiunto. Per garantire la stabilità economica delle aziende, i contadini devono scegliere delle strategie adeguate alle situazioni. La Commissione consultiva per l’agricoltura rifiuta l’impiego di piante e animali modificati geneticamente nella produzione di generi alimentari. Questo approccio corrisponde alla volontà di molti consumatori e produttori ma è in contrasto con la posizione dichiarata del Consiglio federale (Produzione di derrate alimentari, punto 4).
Valutazione delle proposte di revisione All’inizio di marzo 2006, la Commissione consultiva per l’agricoltura si è occupata dei risultati della consultazione relativa alla PA 2011. In linea di massima sostiene il progetto e ha espresso il suo parere sui punti seguenti. – La PA 2011 prosegue in modo coerente sulla via tracciata dalle precedenti tappe della riforma; prevede un’attuazione coerente dell’articolo costituzio- nale (art. 104) e può essere considerata come un passo nella giusta direzione. – L’importo totale proposto nel rapporto relativo alla consultazione sui tre limiti di spesa non deve in ogni caso essere ridotto; in caso contrario, lo svi- luppo non sarebbe sostenibile sul piano sociale. Ritiene che senza questi
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mezzi finanziari sarebbero compromessi importanti settori della produzione agricola e, probabilmente, l’adempimento del mandato costituzionale. – La messa all’asta dei contingenti d’importazione deve essere estesa, come proposto, ai prodotti che attualmente sono ancora attribuiti secondo la pre- stazione fornita a favore della produzione svizzera (patate, burro, verdure congelate, fiori recisi, latte intero in polvere). – Le superfici coltive di foraggi devono essere incluse nel calcolo della base del foraggio grezzo per la concessione di contributi UBGFG. – La nozione di sovranità alimentare deve essere sancita nell’articolo sugli scopi della LAgr (art. 2), al fine di esprimere la volontà di avere, nel Paese, una produzione di derrate alimentari sicura, rispettosa dell’ambiente e tra- sparente. Non è stata presa in considerazione questa proposta, poiché questa nozione è implicitamente contenuta nell’attuale formulazione. Una modifica della legge non avrebbe pertanto alcuna incidenza sulle disposizioni d’ese- cuzione (cfr. n. 1.5.2). – La graduazione dei pagamenti diretti in funzione della superficie e del nume- ro di animali deve essere rinviata a dopo il 2008. Ciò permette di evitare che i pagamenti diretti concessi ad aziende molto grandi aumentino in misura eccessiva. Per impedire che lo scaglionamento freni lo sviluppo strutturale, i limiti devono, sempre secondo la Commissione, essere rialzati in funzione dello sviluppo delle dimensioni dell’azienda. In relazione alla PA 2007 e al programma di sgravio 03, il Parlamento ha deciso di sopprimere la gradua- zione il 1° gennaio 2008, confermando in tal modo il principio della retribu- zione delle prestazioni. È il motivo per cui non sono presentate nuove propo- ste nel quadro della PA 2011. – Le attività nel settore della lotta contro la frode devono essere rafforzate.
1.5.2 Consultazione
Il 29 marzo 2006 abbiamo approvato il Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011). Il rapporto è allegato al presente messaggio. Il presente capitolo offre una panoramica delle modifiche apportate in questo mes- saggio rispetto al documento per la consultazione «Politica agricola 2011 – Evolu- zione futura della politica agricola» del 14 settembre 2005.
Orientamento generale e linee principali della Politica agricola 2011 In linea di principio, la maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni non contadine accetta l’elemento cardine del progetto, ossia il trasferimento ai pagamenti diretti di oltre la metà dei fondi attualmente destinati al sostegno al mer- cato. Molti Cantoni e una maggioranza delle organizzazioni contadine si oppongono invece alla riduzione del sostegno al mercato, che, a loro avviso, dovrebbe essere attuata soltanto nella misura prescritta dagli accordi internazionali. In linea di mas- sima, le organizzazioni contadine e una maggioranza dei Cantoni chiedono fondi supplementari alla Confederazione, in quanto ritengono troppo veloce il ritmo pro- posto per le varie riforme. Al contrario, alcuni partiti e le organizzazioni vicine
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all’economia valutano troppo moderate le proposte presentate nel quadro della PA 2011 e auspicano un’accelerazione del processo di riforma. Il nostro Collegio ribadi- sce tuttavia la necessità che la riforma sia attuata ora, al ritmo e nella forma propo- sta. Rinunciamo tuttavia a una sua accelerazione, in modo da permettere un’evolu- zione socialmente sostenibile delle strutture. È stata presa in considerazione la richiesta per una maggior focalizzazione sull’eco- logia: il testo del secondo piano d’azione è stato infatti completato in tal senso, mentre nel presente messaggio si descrive la procedura da seguire per fissare gli obiettivi ecologici a lungo termine. Vengono infine esposti in dettaglio gli attuali sviluppi della politica commerciale, i loro rapporti con la PA 2011 e le loro ripercus- sioni. Il primo capitolo è stato rimaneggiato tenendo in considerazione diverse proposte scaturite dalla consultazione. Si è provveduto ad aggiornare e sintetizzare il bilancio intermedio, anche se il giudizio sulla situazione dell’agricoltura sostanzialmente non muta. Le principali asserzioni contenute nella parte del documento per la consulta- zione dedicata alla riduzione dei costi e al rafforzamento della concorrenza sono state integrate nel primo capitolo. Gli obiettivi della PA 2011 sono descritti detta- gliatamente nel numero 1.4.1 per i settori economico, sociale ed ecologico.
Legge sull’agricoltura (LAgr) In linea di massima, durante la consultazione i principi generali (Titolo primo) non sono stati posti in discussione. La proposta di includere la para-agricoltura nella definizione di agricoltura è perlopiù legata a motivi di pianificazione del territorio. La questione sarà perciò approfondita nell’ambito della revisione della legge sulla pianificazione del territorio. Si rinuncia altresì ad inserire la sovranità alimentare nell’articolo che definisce gli obiettivi della legge: nella sua formulazione attuale questo concetto è già contenuto in modo implicito. Si è tenuto conto della richiesta di estendere all’orticoltura produttiva il campo d’applicazione del titolo quinto. Nell’ambito della consultazione sono state avanzate altre richieste, che non sono tuttavia state considerate in quanto contrastano con il principio della sussidiarietà dello Stato. Per quanto riguarda le disposizioni economiche generali (tit. secondo, cap. 1), è stata scartata l’idea di inserire nella legge un articolo antidumping 8b. Una disposizione del genere comporterebbe l’istituzione di un imponente apparato amministrativo. Occorre sfruttare meglio le possibilità offerte in questo settore dalla legge contro la concorrenza sleale e dalla legge sui cartelli (LCart). Anche la possibilità di rendere obbligatoria l’adesione alle organizzazioni di categoria è stata scartata. La Confede- razione non può infatti imporre la cooperazione fra queste organizzazioni. Secondo l’articolo 9, l’estensione delle misure di solidarietà può essere prorogata ogni volta dopo un esame periodico. Per quel che concerne le misure di solidarietà destinate ad adeguare la produzione e l’offerta alle esigenze del mercato, l’estensione ai non membri deve essere resa possibile solo in caso di sviluppi straordinari non dipenden- ti da problemi strutturali. Dai risultati della consultazione risulta che non è necessa- ria alcuna modifica dell’articolo 12. Le misure destinate ad aumentare l’efficienza della promozione dello smercio possono essere adottate in modo più rapido e ade- guato per via d’ordinanza. Il principio della globalità nell’agricoltura biologica viene mantenuto, ma è concessa la possibilità di definire eccezioni per via d’ordinanza. Nella versione posta in consultazione, l’articolo 16bis ha suscitato un ampio consen- so e viene sottoposto al Parlamento come articolo 16b.
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Il sistema della messa all’asta per la ripartizione del contingente doganale delle patate sarà introdotto così come previsto. Siamo convinti che esso permetta una ripartizione dei contingenti doganali conforme alle regole della concorrenza; inoltre è nostra intenzione introdurlo per via d’ordinanza anche per altri prodotti. Mante- niamo anche la nostra proposta di abrogare l’articolo 26, anche se essa è stata criti- cata da vari settori che attualmente beneficiano dei contributi all’esportazione. La soppressione di tutti i contributi all’esportazione e il trasferimento dei relativi fondi sono fra gli elementi chiave della PA 2011. Conformemente agli impegni assunti presso l’OMC, entro il 2013 occorrerà probabilmente sopprimere tutte queste sov- venzioni, anche se già entro il 2010 saranno richieste riduzioni sostanziali. Abbiamo tenuto conto della richiesta, avanzata da più parti, di rafforzare la vigilanza sui prezzi: così, nell’articolo 27 si propone di cambiare la formulazione potestativa con una formula imperativa e di attribuire al nostro Consiglio la competenza di discipli- nare la collaborazione quando si tratta di prodotti sensibili. In tal modo sarà più facile obbligare i fornitori di dati alla collaborazione. Un rilevamento più agevole porterebbe a un miglioramento non solo della qualità stessa dei dati ma anche della significatività della vigilanza sui prezzi. Nel settore dell’economia lattiera (tit. secondo, cap. 2) si chiede da più parti di prorogare gli articoli 39–42, la cui validità è attualmente limitata al 30 aprile 2009 (art. 188 cpv. 3). Il trasferimento dei mezzi finanziari destinati a sostenere il mercato lattiero e l’introduzione di un contributo UBGFG per le vacche da latte sono elemen- ti centrali della PA 2011; per questo motivo le misure previste dagli articoli precitati devono scadere nel 2008. La richiesta di rinunciare a un’ulteriore riduzione del supplemento versato per il latte trasformato in formaggio (art. 38) non può essere soddisfatta: tale riduzione è infatti necessaria per finanziare, con gli altri mezzi a disposizione, il contributo UBGFG anche per le vacche da latte. In linea di principio, il modello proposto per l’economia zootecnica (tit. secondo, cap. 3) viene in mantenuto. Si propone unicamente di sopprimere i contributi per la valorizzazione della lana di pecora (art. 51bis) e i contributi all’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito. Non è necessario adottare una disposizione speciale per sostenere la suddivisione del lavoro tra regione di montagna e regione di pianura, in quanto si prevede di aumentare l’importo dei pagamenti diretti nella regione collinare e di montagna. Anche nel settore della produzione vegetale (tit. secondo, cap. 4) ci si attiene al concetto di base. Si è comunque dato seguito alle richieste di ridurre, nella stessa misura e in modo scaglionato, i prezzi soglia dei foraggi e l’aliquota di dazio del contingente (ADC) dei cereali panificabili. Malgrado le resistenze manifestatesi durante la consultazione, non si rinuncerà alla proposta di trasferire ai pagamenti diretti i mezzi finanziari finora destinati a sostenere il mercato delle colture campi- cole. Da un lato, il trasferimento dei fondi è una misura centrale del concetto; dall’altro, i contributi di coltivazione previsti per le singole colture e la protezione con i dazi bastano a garantire che gli agricoltori continuino a dedicarsi a queste colture. Viene mantenuta anche la proposta di trasferire ai pagamenti diretti ecologici e ai miglioramenti strutturali i contributi all’esportazione di frutta e di prodotti a base di frutta. Non è invece stata accolta la richiesta di introdurre un supplemento per l’utilizzazione di frutta a granelli e a nocciolo. Tale supplemento farebbe unicamente calare i prezzi delle materie prime, ma non incentiverebbe la competitività del setto- re. Inoltre, esso non andrebbe a vantaggio solo della frutta proveniente dagli alberi
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ad alto fusto. La questione concernente un’eventuale concessione di aiuti finanziari per la frutticoltura e l’orticoltura secondo il modello dell’Unione europea andrà trattata in base ai risultati del ciclo di negoziati di Doha dell’OMC o, eventualmente, a quelli di un accordo di libero scambio con l’UE nel settore agricolo. Nel settore dell’economia vitivinicola (tit. secondo, cap. 5) è stata auspicata la sud- divisione in tre categorie (vini DOC, vini con indicazione geografica tipica e vini da tavola) e l’utilizzazione delle stesse denominazioni dalla produzione all’etichetta- tura. Viene mantenuta la proposta di rafforzare i vini DOC attraverso una maggior differenziazione delle esigenze applicabili agli stessi vini DOC rispetto a quelle richieste ai vini tipici. In tal senso, si chiede che la Confederazione emani prescri- zioni più severe per i vini DOC e stabilisca in modo esaustivo le esigenze applicabili per i vini tipici che non vengono designati con termini tradizionali riservati a un Cantone. Il controllo della vendemmia rimane un compito di competenza cantonale. Per uniformarne l’esecuzione, la Confederazione emanerà disposizioni in materia. Le competenze in materia di controllo del commercio di vini non cambiano. Anche in futuro i Cantoni dovranno poter eseguire un controllo presso i vinificatori-cantinieri che commercializzano soltanto i prodotti della loro vendemmia che sia equivalente a quello svolto dalla Commissione federale per il commercio dei vini. Per facilitare la collaborazione tra gli organi di controllo si propone di istituire uno scambio d’infor- mazioni, possibilmente in rete, attraverso una banca dati centrale. In futuro entrambi i controlli dovrebbero basarsi su un’analisi dei rischi. Per quanto riguarda i pagamenti diretti (tit. terzo) si prevede di non reintrodurre la graduazione secondo la superficie e il numero di animali e di non aumentare il volume minimo di lavoro, attualmente fissato a 0,25 USM, per l’ottenimento dei pagamenti diretti. L’introduzione di un contributo UBGFG unitario e la soppressione del contributo per il latte commercializzato (art. 73 cpv. 5 lett. d) sono mantenute. La soppressione entrerà comunque in vigore solo quando i mezzi provenienti dal sostegno del mercato saranno riattribuiti nella proporzione proposta. Per calcolare i contributi UBGFG viene mantenuta l’attuale limitazione in funzione delle superfici inerbite. Per quanto riguarda la fissazione di tale limite, si è chiesto di tener conto delle superfici coltive destinate alla foraggicoltura: una richiesta a cui si è dato seguito. In futuro per la foraggicoltura (mais e barbabietole da foraggio) verrà accordato un supplemento equivalente a metà del limite fissato per le superfici inerbite (1 UBGFG/ha nella regione di pianura). Per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), verrà mantenuto il bilancio delle sostanze nutritive: sono dispensate da quest’obbligo le aziende che hanno un carico di bestiame commisurato alla superficie e che rinuncia- no all’acquisto di concime. Per le altre aziende, l’allestimento del bilancio rimane obbligatorio. La richiesta di non abbassare le quote dei contributi ecologici è stata presa in considerazione, salvo per quel che riguarda i prati sfruttati in modo poco intensivo. Ad ogni modo, se il rapporto fra i prezzi alla produzione e i pagamenti diretti dovesse modificarsi considerevolmente sarà necessario rivedere anche le quote dei contributi ecologici. Il contributo per i prati sfruttati in modo poco intensi- vo non sarà soppresso così come proposto in consultazione, ma ammonterà per tutte le zone a 300 franchi l’ettaro. Il nuovo programma inteso a promuovere l’impiego sostenibile delle risorse è stato fondamentalmente ben accolto, anche se è stata criticata la sua integrazione, sul piano della tecnica legale, ai pagamenti diretti. Per
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questa ragione, si prevede di inserire nella legge un nuovo titolo «Impiego sostenibi- le delle risorse naturali». Il modello per le misure sociali collaterali (tit. quarto) è stato ripreso nel messaggio senza alcuna modifica. Una decisione riguardante il versamento, anche dopo il 2011, degli aiuti alla riconversione sarà presa nel quadro di un eventuale messaggio con- cernente l’attuazione di un accordo con l’OMC o di un accordo di libero scambio con l’UE nel settore agricolo. Per quanto concerne i miglioramenti strutturali (tit. quinto), in futuro sarà possibile concedere crediti d’investimento per l’adozione di misure individuali destinate a migliorare le colture speciali. Sono state pure tenute in considerazione le motivazio- ni di chi chiede che i provvedimenti previsti al titolo quinto valgano anche per l’orticoltura esercitata a titolo professionale. La proposta di differenziare i limiti inferiori USM in funzione delle misure e delle zone sarà ancora sottoposta ad un esame approfondito e, se è il caso, sarà concretiz- zata nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali. L’esame terrà conto dell’orienta- mento generale della PA 2011, delle condizioni-quadro del diritto fondiario e della legislazione sulla pianificazione del territorio, nonché dei risultati del lavoro di ricerca sul rendimento63. Per quanto riguarda i settori ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali (tit. sesto), i risultati della consultazione non hanno portato all’adozione di particolari modifiche rispetto al progetto posto in consultazione. Nel settore protezione dei vegetali e mezzi di produzione (tit. settimo) si è chiesto in particolare che le importazioni parallele di mezzi di produzione brevettati siano ammesse. Considerato che la legge sui brevetti64, e in modo particolare l’esauri- mento dei diritti di proprietà intellettuale, sarà prossimamente discussa in Parlamen- to, la questione non viene trattata nel presente messaggio. Per il momento non è possibile accogliere la richiesta di riprendere automaticamente le omologazioni estere. Occorrerebbe infatti concludere un accordo internazionale che permetta un esauriente scambio d’informazioni sulla valutazione dei rischi con le autorità dell’UE. A tal proposito sono previsti colloqui con la stessa UE. Nel settore protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (tit. ottavo), la maggior parte delle modifiche poste in consultazione è stata accolta. Si è tenuto conto della richiesta di estendere ai servizi cantonali di controllo il diritto di proposta per perseguire le designazioni e le classificazioni illecite nel settore vinicolo. In merito alle disposizioni finali (tit. nono), le proposte riguardanti il coordinamento dei controlli (art. 181) e la semplificazione del sistema di raccolta dei dati (art. 185) sono state accolte, in linea di principio, in modo positivo. Si propone quindi di modificare la legge così come previsto nell’avamprogetto.
63 Lips M. (2005): Der Einfluss der Standardarbeitskraft (SAK) auf die Wirtschaftlichkeit und ihre Eignung als Eintretenskriterium für einzelbetriebliche Investitionshilfemassnah- men, Agroscope FAT Tänikon. 64 FF 2006 1
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Diritto fondiario rurale e diritto dell’affitto agricolo (LDFR e LAAgr) Le modifiche proposte nel diritto fondiario rurale e nel diritto dell’affitto agricolo sono state perlopiù respinte dai partecipanti alla consultazione. Questi chiedono un aumento più contenuto del limite che definisce l’azienda agricola; essi paventano inoltre un aumento dei costi causato dalla soppressione del limite di prezzo, del limite dell’aggravio e del controllo del fitto sui singoli fondi agricoli. A nostro avviso, gli argomenti addotti sono poco convincenti; manteniamo quindi le nostre proposte di modifica, in quanto agevolano l’evoluzione strutturale dell’agricoltura. Esse non toccano d’altronde le fondamenta su cui poggia il diritto fondiario rurale (principio della coltivazione a titolo personale, principio della ripresa al valore di reddito). Proposte concrete e motivate forniranno la base al Parlamento per discutere con cognizione di causa le disposizioni del diritto fondiario rurale e del diritto dell’affitto agricolo.
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) Le modifiche proposte nella LAF hanno suscitato un ampio consenso. Giustificata è da ritenersi l’obiezione, avanzata da alcuni partecipanti alla consultazione, secondo cui la soppressione del limite di reddito non deve comportare un trasferimento di oneri dai sistemi cantonali non agricoli in materia di assegni familiari al sistema previsto dalla LAF. Le questioni riguardanti il concorso di diritti dovranno essere disciplinate nell’ordinanza relativa alla nuova legge federale sugli assegni familiari65 (Iv. Pa. Fankhauser). Nel caso in cui contro la nuova legge venisse lanciato con successo un referendum e la legge venisse respinta in votazione popolare, le norma- tive potranno venir regolate nell’ordinanza relativa alla LAF. I miglioramenti proposti causeranno alla Confederazione costi supplementari pari a 20 milioni di franchi l’anno; per coprire tali spese si attingerà a fondi non provenien- ti dai limiti di spesa per l’agricoltura. Si tratta della maggiore obiezione sollevata durante la consultazione, rivelatasi poi inconsistente. Il messaggio non tiene invece conto della richiesta che la Confederazione assuma le spese supplementari a carico dei Cantoni, in quanto i miglioramenti proposti non riguardano solo aspetti di poli- tica agricola ma anche familiare. I mezzi che la Confederazione destina agli assegni familiari nell’agricoltura sono inseriti nel consuntivo della Confederazione alla voce «Agricoltura e alimentazione»; essi figurano tuttavia quali misure sociali nel budget dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Legge sulle derrate alimentari (LDerr) Nella maggior parte dei casi, le osservazioni formulate dai Cantoni e dalle organiz- zazioni consultate sono già state esaminate e trattate nell’ambito della consultazione per la revisione del diritto alimentare in relazione all’adeguamento al diritto comuni- tario e al miglioramento strutturale (misure previste in materia d’igiene), revisione che il nostro Collegio ha approvato il 23 novembre 200566. Le modifiche alla LDerr contenute nel presente messaggio servono a consolidare le misure previste in materia d’igiene (il pacchetto di misure precitato). Esse mirano unicamente a completare, là dove necessario, la base legale per le nuove ordinanze di esecuzione della LDerr, entrate in vigore il 1° gennaio 2006.
65 FF 2006 3259
66 RU 2005 5449 segg.
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Legge sulle epizoozie (LFE) Le regolamentazioni concernenti il controllo del traffico di animali devono essere modificate solo se ciò è necessario alla realizzazione dei suoi obiettivi. Non si pre- vede di adeguare il modo di finanziamento della banca dati Codavet. La richiesta di disaggregare gli incentivi finanziari destinati alla BDTA dai contributi per lo smal- timento non può essere soddisfatta. La modifica dell’articolo 16 fornirà la base legale per l’istituzione di un sistema di registrazione centralizzato degli equidi. Al posto dell’attuale tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie si propone di introdurre una tassa unica di macellazione.
Riduzione dei costi e rafforzamento della concorrenza La presentazione dettagliata concernente costi e margini è stata apprezzata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. La conseguente richiesta di raffor- zare la vigilanza sui prezzi e sui margini è stata tenuta in considerazione con la proposta di adeguare l’articolo 27 LAgr. Non è stata invece considerata la richiesta di ammettere importazioni parallele di mezzi di produzione agricoli. Sull’applica- zione del principio del «Cassis de Dijon» spetterà al Parlamento decidere in un contesto più ampio. È in preparazione un’apposita revisione di legge (cfr. n. 1.3.3).
1.6 Rapporti della PA 2011 con gli sviluppi
della politica economica esterna In questo capitolo la PA 2011 viene presentata in relazione ai possibili sviluppi della politica economica esterna: dapprima l’evoluzione nel tempo, poi le possibili conse- guenze e infine il seguito dei lavori.
Evoluzione nel tempo La PA 2011 potrà essere adottata dal Parlamento nel corso del 2007 e attuata a partire dal 1° gennaio 2008. Alcuni elementi possono però essere concretizzati prima di questa data per via d’ordinanza. Per questo motivo, già nell’ambito della PA 2007 il Parlamento ha adottato le basi legali che permettono di trasferire ai pagamenti diretti i mezzi finanziari destinati a sostenere il prezzo del latte. Su questa base, il 3 marzo 2006 abbiamo approvato una prima fase di realizzazione, che avrà effetto dal 1° gennaio 2007. Sulla base di quanto è stato deciso alla conferenza ministeriale di Hong Kong, il ciclo di Doha dell’OMC dovrebbe chiudersi ancora nel 2006. Ciò significa che gli impegni della Svizzera saranno noti non prima della fine dell’anno. Gli Stati membri avrebbero quindi a disposizione tutto il 2007 per trasporre tali impegni nelle loro legislazioni. Di conseguenza, la riduzione progressiva dei dazi doganali non comin- cerebbe prima del 2008 e si concluderebbe alla fine del 2012, dopo un periodo transitorio di cinque anni. Potremmo eventualmente sottoporre al Parlamento un messaggio concernente l’attuazione degli impegni assunti dalla Svizzera (Lex Doha) al più presto nel 2007. È tuttavia assai probabile che l’aggiornamento della lista delle riduzioni dei dazi doganali da parte di tutti gli Stati membri o di altri elementi del processo prenda più tempo. Per quel che riguarda la conclusione di un accordo di libero scambio con l’UE nel settore agricolo, occorre calcolare che ci vorranno almeno tre anni prima che esso
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entri in vigore, a condizione che la consultazione attualmente in corso dia esito positivo: un anno per la preparazione, uno per i negoziati, un altro ancora per l’approvazione. Di conseguenza l’accordo potrebbe entrare in vigore al più presto nel 2009. Tenuto conto del periodo transitorio di cinque anni, i dazi doganali e gli ostacoli non tariffali al commercio verrebbero completamente soppressi entro il 2013. Un messaggio per la realizzazione dei risultati dei negoziati potrebbe essere sottoposto al Parlamento non prima del 2008.
Conseguenze La PA 2011 prevede una forte riduzione del sostegno del mercato e la soppressione dei contributi all’esportazione, ad eccezione di quelli destinati a compensare i prezzi delle materie prime contenute nei prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz»). Ne risulterà un calo dei prezzi alla produzione che interesserà il latte e taluni impor- tanti prodotti della campicoltura. Il trasferimento dei mezzi finanziari ai pagamenti diretti non sarà sufficiente a compensare interamente questo calo, in quanto i prezzi diminuiranno anche nei segmenti di mercato che non beneficiano di alcun sostegno. La riduzione dei dazi sui cereali e sui foraggi comporterà un’ulteriore diminuzione delle entrate. Si calcola infatti che il calo del prezzo dei foraggi si ripercuoterà sui prezzi al consumo con una riduzione del prezzo della carne. Per quanto riguarda eventuali impegni assunti presso l’OMC, la forte riduzione dei dazi doganali porterà a un ulteriore calo dei prezzi. Dato che la riduzione dei dazi elevati dovrà essere maggiore di quella dei dazi più bassi, il livello dei prezzi in Svizzera si avvicinerà a quello dell’UE. Un accordo di libero scambio con l’UE nel settore agricolo porterebbe alla soppres- sione dei dazi doganali che ancora gravano sui prodotti agricoli (materie prime e prodotti trasformati) importati dall’UE; lo stesso vale per i dazi che l’UE impone sui prodotti agricoli provenienti dalla Svizzera. Questo accordo porterebbe anche alla soppressione, possibilmente totale, degli ostacoli non tariffali al commercio, sia per quel che riguarda i prodotti sia i mezzi di produzione. In linea di massima occorre calcolare che in regime di libero mercato i prezzi svizzeri alla produzione scende- ranno al livello di quelli dell’UE. Si può comunque supporre che, anche su un libero mercato, molti prodotti svizzeri possano essere venduti a un prezzo leggermente superiore e che anche i produttori beneficino di questo valore aggiunto dato dalla «svizzerità». Allo stato attuale delle conoscenze, si stima che le misure previste dalla PA 2011 porteranno a una riduzione complessiva dei prezzi alla produzione di circa il 17 per cento rispetto al periodo 2002/04. Secondo uno scenario descritto in modo plausibile dall’OMC, entro il 2012 tali prezzi dovrebbero calare di un ulteriore 10–15 per cento. Un accordo di libero scambio con l’UE nel settore agricolo comporterebbe un’ulteriore diminuzione dei prezzi alla produzione dell’ordine del 10 per cento. Lo scarto dei prezzi alla produzione tra la Svizzera e l’UE, che è oggi del 46 per cento, verrebbe in tal modo riassorbito, fatto salvo un eventuale bonus per i prodotti sviz- zeri che potrebbe elevarsi, a seconda del prodotto, fino al 10 per cento. Le diminu- zioni dei prezzi e i cambiamenti nelle relazioni fra i prezzi comportano evidente- mente effetti quantitativi. La pressione sui prezzi alla produzione si accompagna inoltre a una pressione sui costi. Rispetto ai risultati del ciclo di Doha dell’OMC, il libero scambio di prodotti agricoli con l’UE offrirebbe anche opportunità al settore agroalimentare svizzero: l’accesso al mercato europeo, con i suoi 450 milioni di consumatori, gli offrirebbe infatti ulteriori possibilità d’esportazione; inoltre, i prezzi
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dei mezzi di produzione calerebbero ulteriormente grazie alla liberalizzazione del mercato degli appalti pubblici. Conformemente agli obiettivi prefissati (n. 1.4.1) l’agricoltura può, nel periodo a disposizione, far fronte alla flessione dei redditi indotta dalla PA 2011 diminuendo i costi e innescando un’evoluzione strutturale. L’ulteriore calo derivante dagli impe- gni presso l’OMC e/o dalla conclusione di un accordo di libero scambio con l’UE oltrepasserebbe probabilmente il limite di quanto è socialmente sostenibile e com- porterebbe pertanto l’adozione di adeguate misure d’accompagnamento. I limiti di spesa proposti non contengono mezzi finanziari destinati a tale scopo. Nel caso in cui fosse concluso un accordo, occorrerà adeguare i limiti di spesa definiti nel- l’ambito della PA 2011. Eventuali misure di accompagnamento dipenderebbero essenzialmente dalla portata delle riduzioni, dal loro scaglionamento e dal loro decorso. Quanto più tempo rimarrà a disposizione per la loro completa attuazione, tanto meglio l’agricoltura sarà in grado di adeguarsi con i suoi propri mezzi.
Seguito dei lavori La portata esatta degli impegni e il calendario per l’attuazione di un accordo OMC verranno definiti non prima della fine del 2006. Per quanto riguarda l’eventuale conclusione di un accordo di libero scambio con l’UE nel settore agricolo, occorrerà probabilmente attendere la fine del 2007. In base all’evoluzione del processo in seno all’OMC e all’accordo di libero scambio con l’UE, a tempo debito sottoporremo al Parlamento le relative modifiche di legge, comprese le misure d’accompagnamento (sociale). Per il momento, è giusto e opportuno che la PA 2011 venga realizzata. Da un lato, la PA 2011 riduce i costi nell’agricoltura e sgraverà, in caso di ripercussione del calo dei prezzi, soprattutto i consumatori. D’altro canto, le riforme proposte sono conformi agli obiettivi elaborati nel quadro dei vari scenari riguardanti l’apertura dei mercati. Il tempo a disposizione sarà impiegato per migliorare ulteriormente la competitività dell’agricoltura unitamente a quella dei diversi settori economici, sia a monte che a valle, riducendo in tal modo la vulnerabilità del settore di fronte all’apertura delle frontiere. Gli adeguamenti permettono uno sviluppo socialmente sostenibile e possono essere superati dall’agricoltura, qualora la Confederazione destini mezzi finanziari nell’ordine di grandezza previsto. Non è necessaria l’ado- zione di ulteriori misure di accompagnamento.
2 Legge sull’agricoltura
2.1 Principi generali (Titolo primo LAgr)
Il titolo primo della LAgr fissa i principi generali applicabili alla realizzazione di tutte le misure. Dato che non prevediamo alcun cambiamento di rotta nell’ambito della PA 2011, le disposizioni di questo titolo rimangono in linea di massima immu- tate. Sono proposte le modifiche illustrate qui di seguito: – Un nuovo titolo terzo a viene introdotto come base legale per il programma «Impiego sostenibile delle risorse naturali». È commentato nel numero 2.4. – Si propone di applicare le misure proposte nel titolo quinto (Miglioramenti strutturali) anche all’orticoltura. L’articolo 3 deve quindi essere completato in tal senso. Il commento relativo si trova nel numero 2.11.
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2.2 Produzione e smercio (Titolo secondo LAgr)
L’agricoltura deve produrre in modo sostenibile e poco costoso e conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile (art. 7). Oggi i prezzi nettamente più alti in Svizzera che all’estero sono dovuti in gran parte alla protezio- ne alla frontiera. Inoltre la Confederazione concede contributi per sostenere i prezzi di determinati prodotti. Queste misure di sostegno del mercato hanno come effetto quello di preservare anche segmenti di produzione e trasformazione a debole valore aggiunto. Si propone quindi di convertire una gran parte di tali contributi in paga- menti diretti. In tal modo le misure indirette volte a promuovere la creazione di valore aggiunto, quali la promozione delle vendite e la differenziazione dei prodotti, acquisiscono un’importanza maggiore. Nel convertire il sostegno del mercato, la protezione alla frontiera viene comunque mantenuta e adeguata in un progetto sepa- rato soltanto dopo il termine del ciclo attuale dell’OMC o la conclusione di altri accordi di libero scambio. Si anticipa invece una riduzione dei dazi doganali applica- ti a cereali e foraggio al fine di abbassare i costi nella produzione animale.
2.2.1 Disposizioni economiche generali
2.2.1.1 Situazione iniziale
Misure di solidarietà, qualità, promozione dello smercio Uno degli obiettivi strategici della politica agricola svizzera consiste nel promuovere la creazione di valore aggiunto nelle aziende agricole. In considerazione del costante aumento della concorrenza sul piano internazionale, occorre mettere ancor meglio in evidenza la qualità dei prodotti svizzeri. È per questo che la Confederazione sostiene le strategie volte a differenziare, diversificare, garantire la qualità e promuovere lo smercio adottate dai produttori e dai loro partner del settore agroalimentare. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori sono piattaforme di discussione, di negoziazione e di coordinamento tra i partner del settore agroalimen- tare dove possono essere discussi gli orientamenti strategici relativi al posiziona- mento dei prodotti. Queste strutture offrono ai produttori la possibilità di partecipare alle decisioni collettive concernenti il marketing-mix dei prodotti e certe regole di funzionamento dei mercati. La Confederazione può rendere obbligatorie talune decisioni delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori al fine di escludere il più possibile eventuali profittatori e permettere le azioni comuni (art. 8 e 9 LAgr). In base alle esperienze fatte finora, occorre disciplinare in modo più chiaro nella legge il prolungamento del sostegno accordato dal nostro Collegio alle misure di solidarietà. La pubblicazione di prezzi indicativi è parimenti autoriz- zata a determinate condizioni (art. 8a LAgr). Tali strumenti, mediante i quali la Confederazione appoggia gli operatori in maniera sussidiaria, rafforzano la posizio- ne dei produttori nella definizione dei prodotti e nei negoziati commerciali. Di fronte al problema della struttura poco equilibrata dei mercati, anche la politica della con- correnza è sollecitata a lottare contro l’esercizio abusivo di posizioni dominanti. La Confederazione incoraggia la promozione dello smercio partecipando al finan- ziamento delle spese di comunicazione e di ricerche di mercato (art. 12 LAgr). Anche i progetti regionali possono beneficiarne. Essa sostiene così un elemento importante del marketing-mix. La promozione dello smercio, sostenuta dalla Confe-
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derazione in maniera sussidiaria, può essere configurata in modo ancor più efficiente una volta definite le condizioni quadro a livello di ordinanza. La Confederazione può infine incoraggiare gli sforzi delle categorie nell’ambito dell’assicurazione della qualità (art. 11 LAgr).
Designazioni La protezione dei marchi di qualità garantita dal diritto pubblico (art. 14–16) consen- te all’agricoltura svizzera, al settore della trasformazione e al commercio di diffe- renziare meglio i propri prodotti da quelli standard. A tutt’oggi la differenziazione dei prodotti in base ai procedimenti di fabbricazione (agricoltura biologica) e alla qualità legata all’origine (DOP-IGP) è stata concretata da ordinanze del Consiglio federale. La Confederazione s’impegna a livello internazionale a favorire il ricono- scimento e il commercio dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica. Secondo l’articolo 15 capoverso 2 i prodotti possono essere designati come partico- larmente rispettosi dell’ambiente e degli animali soltanto se le relative prescrizioni di produzione vigono per l’intera azienda. Il Parlamento ha aggiunto questo passag- gio nel 1996 dopo una discussione approfondita sull’agricoltura biologica. Nel frattempo sono state messe a punto altre ordinanze che disciplinano sistemi di stabu- lazione particolarmente rispettosi degli animali, come per esempio l’ordinanza sulla caratterizzazione del pollame (OCPo67). L’interpretazione di questo capoverso presenta tuttavia difficoltà; non è possibile infatti applicare ad altre specie animali, come per esempio i bovini, un disciplinamento concernente la designazione dei polli all’ingrasso: in questo caso, il principio della globalità aziendale non ha molto senso. Nel settore delle denominazioni d’origine, esso attua una politica attiva di difesa delle indicazioni geografiche. Sono in corso discussioni con l’UE per il riconosci- mento reciproco dei registri DOP-IGP. La Confederazione è inoltre attiva a livello di OMC per far progredire l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (Accordo TRIPS). In questo contesto, chiede di estendere all’insieme dei prodotti il livello di protezione accordato sinora a vini e liquori. Attualmente manca una base legale specifica per poter intervenire in modo suffi- cientemente efficace anche all’estero contro l’impiego abusivo di denominazioni protette.
Ripartizione di contingenti doganali Secondo l’articolo 22 capoverso 1 della legge sull’agricoltura i contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza. Già nell’ambito dell’Uruguay Round dell’OMC la prestazione fornita all’interno del Paese quale criterio per ripartire i contingenti doganali è stata generalmente contestata68. Le persone che hanno il diritto di importare prodotti agricoli ad aliquote di dazio del contingente grazie al criterio di ripartizione (prestazione all’interno del Paese o attività d’importazione) beneficiano di rendite da contingente. La riforma della politica agricola intende sia tener conto degli interessi dei partner commerciali per quanto riguarda l’accesso al mercato sia impedire la formazione di rendite da con- tingente nel settore commerciale.
67 RS 916.342
68 Cfr. FF 2002 4208, pag. 4295 segg.
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Quale alternativa alla prestazione all’interno del Paese, la vendita all’asta dei con- tingenti doganali è ritenuta un criterio di ripartizione maggiormente conforme alle esigenze della concorrenza e più trasparente. Essa facilita inoltre l’accesso al merca- to a nuovi importatori. Le ditte d’importazione e l’amministrazione traggono inoltre benefici anche dal punto di vista amministrativo; decade infatti la necessità di rileva- re i dati relativi all’acquisto di merci indigene e di controllarli. Il sistema della vendita all’asta viene già applicato con successo nel caso di diversi contingenti doganali. La compensazione parziale delle rendite da contingente mediante i ricavi dalla vendita all’asta e il loro trasferimento nella cassa della Confederazione creano trasparenza anche a questo livello.
Osservazione del mercato I prezzi a livello di produzione e i prezzi all’ingrosso e al consumo dei più importan- ti prodotti agricoli interessano un’ampia cerchia di persone. Anche i margini realiz- zati su questi prodotti e la loro evoluzione a lungo termine costituiscono parametri significativi per gli attori del mercato e sono importanti anche per i consumatori e gli organi politici. In maniera più generale, un monitoraggio statale neutrale dei princi- pali prodotti agricoli è importante per valutare le possibili conseguenze sui prezzi derivanti dalle riduzioni dei dazi doganali decise dall’OMC. Dopo la soppressione dei prezzi garantiti dallo Stato, nell’ambito della PA 2002 è stata sancita nell’articolo 27 LAgr la possibilità di monitorare, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Il provvedimento ha reso possibile in particolare una maggior trasparenza dei prezzi per i produttori. Anche se l’articolo 27 non è stato oggetto di discussione nell’ambito della consulta- zione, numerosi partecipanti hanno chiesto maggiore trasparenza e la riformulazione dell’articolo 27 nella forma imperativa nonché strumenti che consentano di interve- nire sui mercati.
2.2.1.2 Modello proposto
Misure di solidarietà, qualità, promozione dello smercio Occorre comunicare meglio i punti forti dei prodotti svizzeri e metterne in rilievo il valore aggiunto sui mercati. In virtù degli articoli 8 e 9 continueremo perciò a soste- nere la concretizzazione di decisioni concernenti la promozione della qualità e ad aiutare i produttori a procurarsi i fondi propri necessari alla promozione delle ven- dite. Per quanto riguarda le misure destinate a orientare l’offerta, invece, daremo seguito soltanto alle domande che prendono in considerazione un intervento tempo- raneo sul mercato in casi eccezionali e in situazioni di crisi. Il sostegno finanziario accordato dalla Confederazione alla promozione dello smercio viene mantenuto. L’ulteriore differenziazione dei prodotti sarà promossa a livello di ordinanza, segna- tamente mediante prescrizioni emanate dal nostro Collegio volte a proteggere le denominazioni «montagna», «alpe» o «prodotto di fattoria». A livello di legge sono necessari tre complementi: in primo luogo nell’articolo 9 occorre precisare che è possibile prolungare l’estensione delle misure di solidarietà a seguito di una verifica periodica. L’estensione di misure di solidarietà destinate ad adeguare la produzione e l’offerta alle condizioni del mercato dev’essere inoltre
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limitata a situazioni straordinarie che non dipendono da problemi di tipo strutturale. In secondo luogo l’articolo 15 va modificato in modo che la globalità aziendale sia applicata espressamente soltanto all’agricoltura biologica (con qualche eccezione) e non ad altri disciplinamenti come la designazione del pollame. Nel caso dei primi due punti si tratta di una precisazione della base legale attuale. In terzo luogo occor- re iscrivere nella LAgr un nuovo articolo (art. 16b) che consenta di migliorare le condizioni per difendere le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche all’estero.
Precisazioni relative al sostegno delle misure di solidarietà Sin dal 2002 abbiamo ripetutamente esteso ai non membri le decisioni prese dalle organizzazioni di categoria e di produttori nei settori della promozione dello smercio e del miglioramento della qualità. Come si è dimostrato in pratica, dette misure richiedono continuità. Contrariamente a quando accade in altri Paesi, come in Ger- mania e in Austria, la Confederazione non fissa di propria iniziativa l’importo che i produttori devono destinare alla promozione dello smercio. In Svizzera sono i pro- duttori e le aziende del settore agroalimentare a decidere l’entità degli importi desti- nati a questo scopo. La Confederazione interviene a titolo sussidiario per risolvere il problema degli approfittatori. Dato che la promozione dello smercio e il migliora- mento della qualità richiedono una certa costanza, abbiamo ribadito già a due riprese il nostro sostegno. Modificando l’articolo 9 s’intende ora precisare che, dopo una verifica periodica, è possibile prolungare la durata delle misure. Come già accade, a tal fine occorre inoltrare una nuova domanda al nostro Collegio. Il sostegno delle misure concernenti l’adeguamento dell’offerta ai bisogni del mercato deve invece conservare un carattere eccezionale e limitarsi a situazioni straordinarie che non sono causate da problemi strutturali. Un sistema permanente di sostegno del mercato e d’intervento non può essere oggetto di una misura del Consiglio federale perché questo vanificherebbe le riforme della politica agricola attuate negli ultimi anni. Deve invece essere possibile adottare misure temporanee, limitate a determinati prodotti, per esempio in caso di collasso del mercato. Si può invece prendere in considerazione il fatto di sostenere misure di solidarietà che consentono di prevenire una crisi, per esempio sotto forma di assicurazione. – Adeguamento dell’articolo 9 LAgr, Precisazioni concernenti le condizioni per l’estensione delle misure di solidarietà
Precisazioni concernenti i requisiti della «globalità aziendale» Occorre precisare nella legge che il principio della globalità aziendale si applica espressamente soltanto all’agricoltura biologica e non ad altri disciplinamenti con- cernenti le designazioni (p. es. designazione del pollame). Proponiamo perciò di modificare l’articolo 15 capoverso 2 per limitare la sua portata giuridica soltanto all’agricoltura biologica, mantenendo in linea di massima il principio della globalità aziendale. Dalla consultazione emerge che una maggioranza delle cerchie consultate e dei Cantoni considera il principio della globalità aziendale un valore fondamentale irrinunciabile dell’agricoltura biologica. La maggioranza dei partecipanti alla con- sultazione ritiene che, stralciando detto principio dalla legge, si invierebbe agli agricoltori e ai consumatori un segnale ambiguo. Determinate eccezioni al principio della globalità aziendale incontrano tuttavia il consenso anche nel settore dell’agri- coltura biologica. Numerosi rappresentanti dell’agricoltura tradizionale hanno accol-
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to con favore le nostre proposte concernenti la possibilità di separare la frutticoltura e la viticoltura dal resto dell’azienda, mentre le cerchie dell’agricoltura biologica, le associazioni ambientali e una maggioranza delle organizzazioni dei consumatori le hanno respinte. Le organizzazioni vitivinicole e diversi esponenti della Svizzera romanda esigono inoltre che si mantenga la possibilità di praticare, a determinate condizioni, la viticoltura biologica per parcelle. Nell’ambito delle colture perenni si vogliono precisare a livello di ordinanza le eccezioni al principio della globalità aziendale per l’agricoltura biologica. Alcuni hanno chiesto nuovamente che la produzione biologica di cereali sia autoriz- zata nelle aziende convenzionali. Opponiamo un netto rifiuto a queste rivendicazioni che contraddicono i principi fondamentali dell’agricoltura biologica, riconosciuti a livello nazionale e internazionale: le norme escludono infatti che, all’interno della stessa rotazione di colture, una coltura convenzionale possa essere seguita da una biologica, sia sul piano internazionale69 sia su quello nazionale (BIO SUISSE, Demeter, M-Bio). Se simili proposte venissero concretizzate, la credibilità della nostra legislazione e la sua equivalenza con le norme internazionali sarebbero com- promesse. Il 21 dicembre 2005, inoltre, la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione totale del regolamento CE 2092/91 in cui il principio della globalità azien- dale viene riformulato. Secondo il nuovo principio l’insieme dell’attività commer- ciale di un’azienda va gestito secondo le prescrizioni applicabili alla produzione biologica o alla conversione alla produzione biologica. In base a disposizioni parti- colari ancora da stabilire (con decisione della Commissione europea) un’azienda può essere tuttavia separata in unità di produzione nettamente distinte, non tutte gestite secondo i criteri validi per la produzione ecologica. Se una parte dell’azienda non è interamente consacrata alla produzione ecologica, il suo proprietario separa le terre, gli animali e i prodotti utilizzati ai fini della produzione ecologica dal resto e tiene un registro che attesti tale separazione. Finora il regolamento CE esigeva soltanto la riconversione di unità di produzione. L’equivalenza delle prescrizioni svizzere con la normativa comunitaria è un princi- pio strategico volto a garantire che i nostri prodotti biologici rimangano esportabili. Conviene dunque respingere anche per questo motivo la proposta di sopprimere il requisito della globalità aziendale nell’agricoltura biologica. – Adeguamento dell’articolo 15 LAgr, Limitazione del requisito della globali- tà aziendale all’agricoltura biologica
Difesa più efficace delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche all’estero Dal 1997 la Svizzera dispone di una base legale per la protezione delle denomina- zioni d’origine protette (DOP) e per le indicazioni geografiche protette (IGP). Diver- se categorie hanno scelto questo strumento per proteggere la denominazione del loro prodotto e per distinguerlo dagli altri mediante l’origine. A tutt’oggi 20 denomina- zioni (14 DOP e 6 IGP) sono state iscritte nel registro federale delle Denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette. Altri prodotti sono in
69 Codex Alimentarius, direttive dell’IFOAM (International Federation of Organic Agricul- ture Movements), regolamento CE n. 2092/91, USDA National Organic Program, Japa- nese Agricultural Standard
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corso di registrazione, come il Raclette o l’Emmentaler. Le denominazioni suscetti- bili di fare parte del registro riguardano, a medio termine, circa una trentina di prodotti. La protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è uno strumento atto a promuovere in modo sostenibile la creazione di valore aggiunto dei prodotti agricoli. In particolare nelle regioni periferiche questi prodotti costituiscono un pilastro dell’economia regionale e possono contribuire alla sua sopravvivenza. Il sostegno della Confederazione si giustifica pertanto per denominazioni registrate nel diritto pubblico, a condizione che la protezione conferisca unicamente un diritto d’uso a tutte le imprese che rispettano il capitolato d’oneri e non un diritto di pro- prietà esclusivo a beneficio di qualche impresa. Occorre lottare contro tutte le contraffazioni dei prodotti protetti perché si possa effettivamente realizzare un valore aggiunto. Soprattutto all’estero si notano impie- ghi abusivi delle DOP e IGP. La Confederazione sostiene già oggi la lotta alle con- traffazioni, senza che esista una base legale esplicita. Con l’articolo 16b s’intende creare una simile base che definisce chiaramente il ruolo della Confederazione. Per lottare in modo efficace contro l’impiego abusivo delle DOP e delle IGP è indispensabile collaborare con le organizzazioni di categoria interessate e con le rappresentanze svizzere all’estero. Queste ultime hanno già il compito di difendere gli interessi della Svizzera all’estero, di cui fa parte anche la proprietà intellettuale. Le rappresentanze svizzere sono in regolare contatto con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), centro di competenza della Confederazione nel settore della proprietà intellettuale. Nell’ambito dei procedimenti contro l’impiego abusivo delle DOP e delle IGP l’UFAG coopera strettamente sia con le rappresentanze svizzere all’estero sia con l’IPI. La nuova base legale non tocca le competenze concernenti altre questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. Se l’organizzazione rappresentativa del prodotto (il più delle volte un’organizza- zione di categoria) vuole avviare un’azione sul posto, ad esempio il blocco della registrazione di un marchio, la Confederazione dovrà poter assumere una parte delle spese di procedura. L’intervento di quest’ultima avverrà tuttavia soltanto a titolo sussidiario. I professionisti devono manifestare chiaramente il loro interesse per la difesa del loro prodotto all’estero. – Introduzione di un nuovo articolo 16b LAgr, Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale
Vendita all’asta di contingenti doganali Tenuto conto dei vantaggi menzionati nel numero 2.2.1.1 e anche di un’eventuale sostituzione di singoli contingenti doganali con un regime doganale unico, preve- diamo di introdurre il sistema della vendita all’asta in altre organizzazioni di merca- to. Questo tipo di attribuzione, che consente di valutare meglio l’imposizione ade- guata all’atto dell’importazione in vista del passaggio a un regime doganale unico, rappresenta una tappa intermedia ideale nell’ambito della liberalizzazione progressi- va dell’accesso al mercato. Il nuovo articolo 22a contiene una proposta relativa alla sostituzione graduale degli attuali criteri di attribuzione mediante la vendita all’asta per quanto riguarda il contingente doganale parziale delle patate. Questa disposizione rende il disciplina- mento delle importazioni più conforme alle regole della concorrenza e amplia le
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cerchie degli aventi diritto. Si prevede inoltre di sostituire con la vendita all’asta il disciplinamento delle importazioni, che scadrà alla fine del 2008, concernente il contingente doganale parziale del burro di cui all’articolo 42. Una procedura analoga è esaminata anche per la ripartizione dei contingenti doganali dei legumi congelati, dei fiori recisi e del latte intero in polvere. A eccezione delle patate, le condizioni legali per modificare la procedura di attribuzione saranno istituite per via di ordi- nanza. – Introduzione di un nuovo articolo 22a LAgr, Vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate al posto di una ripartizione in funzione delle prestazioni a favore della produzione svizzera
Osservazione del mercato È possibile aumentare la trasparenza pubblicando regolarmente e in parte in modo più dettagliato l’evoluzione dei prezzi e dei margini. La pubblicazione non contem- plerà i dati di un unico attore del mercato, bensì soltanto medie svizzere e/o regiona- li. Ciononostante i settori della trasformazione e del commercio non sono veramente disposti ad apportare il loro contributo. Per questa ragione occorre attribuire al nostro Collegio la competenza di disciplinare la partecipazione degli attori del mercato, segnatamente per quanto riguarda certi prodotti sensibili. Questo consentirà di migliorare la qualità dei dati e di ridurre i costi dei rilevamenti. Il disciplinamento attuale non prevede la possibilità di intervenire sui mercati. Ogni intervento dello Stato rischia di distorcere il mercato e di non sortire effetti a lungo termine in situazioni di concorrenza. È quindi consigliabile rinunciarvi, tanto più che sarebbe contrario all’obiettivo di liberalizzare i mercati. Il sistema attuale di osser- vazione del mercato si è dimostrato valido. La modifica proposta migliorerà le condizioni iniziali per effettuare un’osservazione efficace in collaborazione con la maggior parte dei settori interessati. – Modifica dell’articolo 27 LAgr, Rafforzamento dell’osservazione del mer- cato
2.2.2 Economia lattiera
In occasione delle deliberazioni sulla PA 2007, il Parlamento ci ha chiesto di presen- tare, entro il 2006, una proposta concernente l’organizzazione del mercato lattiero e le misure collaterali da adottare dopo la soppressione del contingentamento lattiero (art. 187b cpv. 7). Nel settembre 2005, contemporaneamente all’apertura della consultazione della PA 2011, il DFE ha pubblicato un rapporto in materia e l’ha trasmesso al Parlamento. Il rapporto descrive dettagliatamente le strutture attuali dell’economia lattiera, i disciplinamenti statali in vigore e le modifiche proposte per il settore lattiero, illustrate qui di seguito.
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2.2.2.1 Situazione iniziale
Gli strumenti dell’attuale disciplinamento del mercato lattiero sono la protezione alla frontiera, il sostegno del mercato (supplementi per il latte trasformato in formaggio e prodotto senza somministrazione di insilati nonché aiuti differenziati a favore dello smercio all’interno del Paese e all’estero) e la regolazione dei quantitativi nella produzione lattiera (contingentamento lattiero).
Sostegno del mercato: riduzioni imposte dalla politica interna ed estera Oggi il livello del prezzo del latte alla produzione è ampiamente determinato dal sostegno del mercato. Risulta determinante in particolare l’importo del supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 38): la concessione di detto supplemento si ripercuote infatti indirettamente anche sul prezzo del latte utilizzato nella fabbrica- zione di altri latticini che non beneficiano di alcun sostegno (effetto leva). È inoltre accordato un secondo supplemento per il latte destinato alla fabbricazione di for- maggio se prodotto senza foraggio insilato (art. 39). Sono accordati inoltre aiuti per la fabbricazione di burro e latte in polvere (art. 40), lavorazioni tendenzialmente a basso valore aggiunto. Le basi legali per le misure a favore dell’attuale sostegno del mercato lattiero e per l’importazione di burro (art. 38–42) scadono il 30 aprile 2009 (art. 188 cpv. 3). Nell’ambito della PA 2002, inoltre, il legislatore ha annunciato riserve nei confronti delle misure di sostegno approvando a suo tempo l’obbligo di ridurre i crediti dispo- nibili di un terzo nell’arco di cinque anni (art. 187 cpv. 12). Diversi studi scientifici70 hanno mostrato che il regime attuale di sostegno del mer- cato lattiero conduce tendenzialmente a una cattiva allocazione dei fattori di produ- zione. Occorre inoltre prevedere che, in ossequio agli impegni dell’OMC, il sostegno del mercato dovrà essere ridotto almeno della metà e gli aiuti all’esportazione saranno completamente soppressi. Grazie alle riduzioni del sostegno del mercato già effet- tuate, la situazione iniziale del settore è nettamente migliorata nella prospettiva di tener fede agli impegni summenzionati. La soppressione degli aiuti all’esportazione interessa innanzitutto l’esportazione di formaggio verso Paesi non membri dell’UE e l’esportazione di determinati prodotti lattieri freschi e di latte in polvere.
Protezione alla frontiera: liberalizzazione del mercato del formaggio con l’UE Conformemente all’Accordo agricolo concluso con l’UE (Bilaterali I), la protezione alla frontiera in vigore per il formaggio sarà completamente abolita entro l’estate del 2007. A seguito della liberalizzazione i cambiamenti che avranno luogo sul mercato lattiero dell’UE si ripercuoteranno direttamente sul mercato svizzero. Nell’ambito della riforma della PAC, decisa nel 2003, l’UE ridurrà il prezzo d’intervento per il burro e per il latte in polvere e i quantitativi di intervento per il burro. La Commis- sione europea prevede perciò che in seno all’UE il prezzo del latte diminuirà più o meno del 17 per cento tra il 2002 e il 2010, per arrivare a circa 40 centesimi al chilo. La liberalizzazione totale del mercato del formaggio cela tuttavia anche delle oppor- tunità per l’economia lattiera svizzera: le procura, infatti, libero accesso al mercato
70 Tra gli altri Koch B. e Rieder P. (2002): Auswirkungen staatlicher Massnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Milchwirtschaft, Istituto di economia rurale del PF di Zurigo
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europeo del formaggio, ossia a un pubblico dal potere d’acquisto elevato e dalle abitudini di consumo simili alle nostre. Se a medio o a lungo termine la quota sviz- zera al consumo di formaggio nell’UE potrebbe aumentare di un punto percentuale (passando dallo 0,5 all’1,5 %), la produzione lattiera indigena potrebbe aumentare di circa un quarto. Gli altri latticini continuano a beneficiare di una protezione alla frontiera sostanziale, anche rispetto all’UE. Particolarmente importanti sono i dazi che gravano sul burro che dovranno probabilmente essere ridotti in ragione degli impegni presi con l’OMC. L’apertura del mercato del formaggio nei confronti dell’UE avrà come conseguenza che il prezzo del latte europeo eserciterà in futuro un influsso maggiore sui prezzi dei latticini svizzeri. È quindi importante conoscere l’influenza che avranno a loro volta le decisioni dell’OMC sul mercato lattiero europeo.
Contingentamento lattiero: soppressione progressiva entro il 2009 Con la revisione della legge sull’agricoltura (PA 2007) il Parlamento ha deciso di abolire il contingentamento lattiero. Gli articoli 36a e 36b sono in vigore dal 1° gen- naio 2004. L’articolo 36a fissa al 1° maggio 2009 il termine per la soppressione generale del contingentamento lattiero, ma offre la possibilità di prorogare questo termine al massimo di due anni qualora le condizioni quadro economiche o la situa- zione internazionale lo richiedessero. La legge offre inoltre a determinate organizza- zioni la possibilità di abbandonare anticipatamente il contingentamento lattiero, al più presto il 1° maggio 2006. L’articolo 36b disciplina il periodo compreso fra la prima data in cui è possibile abbandonare il contingentamento e il 2012. Esso con- tiene disposizioni restrittive riguardanti la vendita di latte da parte dei produttori, sancisce in particolare l’obbligo di stipulare un contratto fra produttori e acquirenti di latte e fissa la durata contrattuale minima. In virtù di questa disposizione, il nostro Collegio può inoltre coadiuvare le organizzazioni di categoria e le comunità di produttori nell’imporre sanzioni nel caso in cui abbiano optato per un sistema di contratti esclusivi. Mentre la limitazione delle possibilità di vendita di latte dovrebbe portare a una maggiore concentrazione dell’offerta, l’obbligo di stipulare un con- tratto darà alle parti contraenti una certa sicurezza nello stabilire nuove relazioni commerciali. Con l’ordinanza del 10 novembre 200471 concernente l’abbandono del contingenta- mento lattiero (OACL) abbiamo emanato le disposizioni d’esecuzione relative all’articolo 36a. Esse definiscono le organizzazioni che possono inoltrare le doman- de di abbandono del contingentamento lattiero (organizzazioni di categoria, organiz- zazioni di produttori e organizzazioni produttori-valorizzatore). Stabiliscono inoltre un limite massimo vincolante per l’organizzazione fino al 30 aprile 2009 (quantita- tivo di base ed eventualmente quantitativi supplementari in caso di bisogno supple- mentare dimostrato) e incaricano la Confederazione della sorveglianza in materia. Infine, la OACL conferisce alle organizzazioni anche compiti amministrativi per il periodo considerato. Il quadro definito nell’ordinanza consente alle organizzazioni e ai produttori deside- rosi di essere esentati dal contingentamento di approfittare del periodo transitorio per
71 RS 916.350.4
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allestire le strutture adatte al mercato e valide anche dopo la soppressione del con- tingentamento lattiero nel 2009. L’esenzione anticipata dal contingentamento suscita grande interesse nel settore. L’UFAG ha potuto nel frattempo autorizzare tutte le domande provenienti da 18 organizzazioni produttori-valorizzatore e da 9 organizzazioni di produttori che coprono quasi l’80 per cento della quantità di latte totale. In generale, sulla questione dell’esenzione anticipata si è osservato un cambiamento di opinione. Se, nell’ambito delle deliberazioni sulla PA 2007, la maggioranza dei produttori si opponeva ancora alla soppressione del contingentamento, adesso partecipa attivamente ai preparativi per l’esenzione anticipata.
2.2.2.2 Modello proposto
Quale elemento strategico del mercato lattiero, il supplemento per il latte trasfor- mato in formaggio continuerà a essere concesso per una durata illimitata. Assieme all’apertura delle frontiere verso l’UE per quanto riguarda il formaggio, il supple- mento fa parte del modello proposto per mantenere e promuovere il formaggio come principale prodotto agricolo d’esportazione. Una volta soppresse tutte le altre forme di sostegno del mercato, in Svizzera si stabilizzerà un prezzo del latte che sarà ai livelli di quello europeo al quale si aggiungerà il supplemento versato per il latte trasformato in formaggio. Grazie alla prossimità del mercato e all’immagine qualita- tiva dei prodotti svizzeri, dovrebbe poter rimanere lievemente superiore. In assenza di sostegno per i settori a basso valore aggiunto, il latte s’incanalerà in settori con una valorizzazione migliore. Per favorire quest’evoluzione occorre iscrivere nella legge, senza limitare la durata, il supplemento per il latte trasformato in formaggio. Le altre forme di sostegno del mercato saranno soppresse alla fine del 2008. È necessario inoltre modificare l’articolo 36b concernente la vendita del latte.
Conversione del sostegno del mercato lattiero in pagamenti diretti Si propone di ridurre il sostegno al mercato lattiero al livello necessario per compen- sare le differenze nella protezione alla frontiera. Per promuovere i canali competiti- vi, non si concederà più alcun aiuto a titolo di sostegno del mercato ai settori di trasformazione e commerciali situati a valle. Si prevede di trasferire tutti gli aiuti e i supplementi in un pagamento diretto a favore dei produttori di latte ad eccezione del supplemento per il latte trasformato in formaggio. Quest’ultimo è necessario perché il formaggio è il solo prodotto per il quale, a partire dal 2007, il mercato sarà intera- mente liberalizzato nei confronti dell’UE. È opportuno quindi sopprimere la scaden- za di detto supplemento fissata per il 30 aprile 2009, ancorata attualmente nella legge. La conversione delle risorse finanziarie non priva il settore lattiero dei mezzi budgetari; questi gli sono infatti restituiti sotto forma di un contributo UGBFG versato per tutte le vacche da latte. La conversione avverrà in due tappe: – nel 2007 circa 66 milioni di franchi saranno trasferiti dal sostegno del mer- cato lattiero ai pagamenti diretti. A questo importo si aggiungeranno fondi prelevati dal credito previsto nei limiti di spesa dei pagamenti diretti, in modo tale che si potrà versare un contributo UGBFG di 200 franchi per ogni vacca da latte;
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– nel 2009 altri 205 milioni di franchi saranno trasferiti e ne risulterà un con- tributo UGBFG di circa 600 franchi per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo. A partire dal 2009 tutto il sostegno del mercato lattiero ammonterà a 160 milioni di franchi l’anno. Sarà versato sotto forma di un supplemento di circa 10 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in formaggio. Il trasferimento delle risorse finanziarie è collegato anche alla soppressione del contingentamento lattiero nel 2009; le misure di sostegno dei prezzi incitano alla produzione e comportano un aumento dell’offerta che non è conforme alle leggi di mercato quando le quantità sono illimitate. Per quanto riguarda il supplemento versato per il latte trasformato in formaggio non ci si attendono perdite di efficacia; l’offerta svizzera non ha infatti praticamente nessuna incidenza sul prezzo del for- maggio nell’UE. Ciononostante il sostegno del mercato lattiero non dev’essere completamente sop- presso. Continuare a mantenere il supplemento per il latte trasformato in formaggio impedirà, in Svizzera, una caduta dei prezzi del latte a livello di quelli europei. Sostenendo il mercato in modo mirato laddove non esiste più alcuna protezione alla frontiera nei confronti dell’UE, il supplemento in oggetto può esplicare un effetto di sostegno negli altri comparti dell’economia lattiera. È probabile che, dopo la sop- pressione del contingentamento lattiero e con l’evoluzione dei prezzi appena descrit- ta, il mercato lattiero trovi, da adesso al 2011, un equilibrio circa la quantità di latte prodotta che sarà superiore a quella attuale del 15 per cento circa72. La conversione dei mezzi finanziari non necessita di nuove disposizioni legali. Tuttavia, siccome le basi legali in vigore su cui si fondano le misure di sostegno del mercato scadono, occorre, come già illustrato, sopprimere la limitazione temporale concernente il supplemento per il latte trasformato in formaggio. – Adeguamento dell’articolo 188 LAgr, Proroga di durata indeterminata del supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 38)
Vendita all’asta dei contingenti doganali parziali per burro e latte intero in polvere Per rafforzare la concorrenza tra le ditte di trasformazione e le ditte commerciali importatrici si propone di sostituire il criterio della prestazione all’interno del Paese con la vendita all’asta dei contingenti d’importazione. Il disciplinamento in vigore relativo all’importazione di burro secondo l’articolo 42 sarà abrogato alla fine del 2008, come gli aiuti e i supplementi. Non è necessario prolungarlo; l’importazione di burro può infatti essere disciplinata mediante le disposizioni generali sull’impor- tazione (art. 17–25). A partire dal 1° gennaio 2009 il contingente parziale di burro sarà messo all’asta. Si propone di limitare le importazioni, come accade finora, a grossi quantitativi. Impor- tando grasso di latte s’intende continuare a coprire il fabbisogno del mercato caso per caso. Il burro importato non sarà venduto come prodotto a sé, ma sotto forma di miscela con il burro svizzero. Passando dal sistema della prestazione all’interno del Paese alla vendita all’asta, come era stato annunciato con la revisione dell’arti- colo 42 LAgr nell’ambito della PA 2007, si eviterà l’attuale concentrazione dei
72 Flury C., Gerwig C. e Mack G. (2005): Die Weiterentwicklung der schweizerischen Milch- und Fleischproduktion bis ins Jahr 2011, Istituto d’economia rurale del PF di Zurigo
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diritti d’importazione presso alcuni fabbricanti di burro, una situazione delicata dal profilo della politica della concorrenza. Inoltre, l’utilizzo dei proventi derivanti dalla differenza di prezzo per misure di solidarietà di diritto privato destinate a sostenere il mercato lattiero non costituisce, a lungo termine, una soluzione adeguata. Dopo la soppressione del sostegno del mercato, il sistema piuttosto complicato dell’attribuzione dei diritti d’importazione secondo la prestazione all’interno del Paese per il latte intero in polvere non sarà più giustificato. Come per l’importazione di burro, si prevede di fissare e mettere all’asta un contingente doganale parziale «Latte intero in polvere»; ciò renderà il sistema più trasparente per tutti i partner commerciali, sarà più neutrale dal profilo della concorrenza e maggiormente compa- tibile con le norme internazionali. L’importo di questo contingente dovrà essere stabilito preferibilmente in funzione della media dei quantitativi importati negli ultimi cinque anni.
Regione di montagna: nessuna nuova misura specifica per il latte – pagamenti diretti più elevati La soppressione del contingentamento lattiero e la conversione del sostegno del mercato lattiero in pagamenti diretti rappresentano una sfida particolare per l’agri- coltura della regione di montagna. L’allevamento del bestiame è e rimane un’impor- tante alternativa alla produzione di latte nella regione di montagna. I contingenti supplementari e il transfer di contingenti collegato a contratti di allevamento deca- dranno con la soppressione generale del contingentamento lattiero nel 2009. Dato che, dopo questa data, l’orientamento statale della produzione sarà abolito, non sarà più possibile prorogare queste misure, legate alla quantità, neppure sotto un’altra forma. La promozione della ripartizione del lavoro mediante i contingenti supple- mentari si era resa necessaria esclusivamente a causa del contingentamento lattiero. Con la sua soppressione, la ripartizione tradizionale del lavoro potrà nuovamente svilupparsi liberamente, senza che si rendano necessarie misure complementari. Prevedere ulteriori misure di gestione della produzione per la regione di montagna a lungo termine potrebbe rivelarsi controproducente. Si rischierebbe, infatti, di incen- tivare investimenti non redditizi nel tempo. È importante che, mediante le misure della politica agricola, sia garantito lo sfrutta- mento delle superfici con animali che consumano foraggio grezzo e venga assicurata la cura del paesaggio colturale nella regione di montagna anche dopo la soppressio- ne del contingentamento lattiero. A tal fine sono determinanti i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (contributi DACDP) e i contributi d’estivazione. Trattandosi di un sostegno destinato specificamente ai detentori di bestiame nella regione di montagna, i contributi DACDP sono adatti per compensare lo smantella- mento delle misure di sostegno del mercato nel settore dell’economia animale. Essi permettono di far pervenire i mezzi necessari all’agricoltura di collina e di montagna in modo mirato e diretto. Per questo motivo, nel quadro della conversione del soste- gno del mercato si propone non solo d’introdurre un contributo UBGFG uniforme ma anche di aumentare i contributi DACDP. Il previsto aumento, pari a circa 70 milioni di franchi, porterà il totale annuo a 360 milioni di franchi. In tal modo sarà possibile fronteggiare, da un lato, le ripercussioni negative legate alla soppres- sione del contingentamento lattiero e dei contingenti supplementari e, dall’altro, le disparità di reddito rispetto alla regione di pianura.
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Lo smantellamento del sostegno del mercato nel settore lattiero tocca anche l’eco- nomia alpestre. Nel quadro della conversione dei mezzi del sostegno del mercato lattiero in pagamenti diretti andranno perciò aumentati i contributi d’estivazione. Si prevede di stanziare 10 milioni di franchi supplementari all’anno, così che a partire dal 2009 vi siano a disposizione ogni anno circa 100 milioni di franchi. In tal modo sarà possibile garantire anche in futuro la protezione e la cura del paesaggio coltura- le nella regione d’estivazione.
Consentire l’acquisto di latte anche alle organizzazioni di produttori e ai valorizzatori locali Con l’articolo 36b LAgr si intende limitare le possibilità di vendere latte dopo l’abbandono del contingentamento lattiero e rafforzare il ruolo negoziale dei produt- tori di latte. Per porre chiari limiti al commercio lattiero e alla creazione di mercati spot l’articolo 36b LAgr stabilisce che i produttori possano vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore della stessa organizzazione di categoria, a una comunità di produttori o a un valorizzatore regionale. La disposizione di legge è entrata in vigore nel 2006 e scade al più tardi nel 2012. Le condizioni per l’abbandono del contingentamento lattiero sono contenute nell’articolo 36a. In linea di principio il legislatore voleva che ad occuparsi dell’abbandono e della vendita di latte fosse una stessa e unica organizzazione. In tal modo intendeva dare alle organizzazioni la possibilità di introdurre una regolazione quantitativa che, dopo una fase transitoria, potessero portare avanti sulla base del diritto privato. Secondo l’articolo 2 OACL, i produttori possono essere esclusi dal contingentamen- to lattiero se sono membri di un’organizzazione di categoria, di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione produttori-valorizzatore. La comunità di produttori menzionata nell’articolo 36b può abbandonare con i suoi produttori il contingenta- mento lattiero solo in qualità di membro di un’organizzazione di produttori. Per ragioni tecniche, l’articolo 36b LAgr va quindi adeguato in modo che anche le organizzazioni di produttori possano acquistare il latte dai produttori loro affiliati. Ciò significa che esse non devono soltanto gestire le quantità previste nell’artico- lo 36a, ma anche che possono acquistare latte dai loro membri. In questo modo l’organizzazione di produttori ha la possibilità di raggruppare l’offerta di latte e di rafforzare la propria posizione nelle trattative di vendita. Il disciplinamento attuale non consente per principio la vendita di latte a un valoriz- zatore locale. Durante l’elaborazione della base legale il legislatore era partito dal principio secondo cui i produttori delle più importanti varietà di formaggio si sareb- bero uniti ai produttori di latte in organizzazioni di categoria. Le organizzazioni di categoria non hanno tuttavia mostrato l’interesse che ci si attendeva per un abbando- no anticipato del contingentamento lattiero. Sembra inoltre che i produttori di latte di caseificio cerchino adeguate organizzazioni di produttori per l’abbandono anticipato del contingentamento lattiero. Molti fornitori di latte di caseificio, del resto, hanno preso in considerazione questa possibilità solo quando le organizzazioni hanno fatto capire che avrebbero potuto continuare a vendere il latte ai casari locali. Da quando i produttori si sono riorganizzati il disciplinamento vigente si sta rivelando insuffi- ciente. Esso limita notevolmente il margine di manovra delle organizzazioni di produttori e degli acquirenti di latte locali (caseifici di paese), indebolendoli sul piano economico. Per dar loro le stesse possibilità di acquisto delle organizzazioni di categoria e dei valorizzatori locali, si propone di completare l’articolo 36b capoverso 1 in modo che i produttori possano vendere il loro latte anche a un’organizzazione di
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produttori o a un valorizzatore locale. Questo aspetto è particolarmente importante per i fornitori di latte di caseificio. In tal modo è possibile salvaguardare le strette relazioni che legano i casari ai produttori di latte. – Adeguamento dell’articolo 36b LAgr, Vendita di latte consentita a organiz- zazioni di produttori e a valorizzatori di latte locali
Abrogazione delle disposizioni sull’assicurazione della qualità concernenti specificamente il latte Si propone di abrogare l’articolo 44 secondo cui, per assicurare la qualità, occorre sottoporre all’obbligo di autorizzazione la trasformazione del latte commerciale. Questo disciplinamento specifico del settore lattiero è oggi superato. Per principio spetta al produttore e al trasformatore immettere sul mercato latte e latticini di quali- tà ineccepibile. La legislazione sulle derrate alimentari stabilisce i requisiti perti- nenti. Se del caso la Confederazione può dichiarare vincolante anche per terzi la prescrizione di un’organizzazione che superi le norme di legge. Ulteriori disciplina- menti statali in materia di qualità sono quindi necessari soltanto in rapporto all’orga- nizzazione e il finanziamento dei servizi incaricati di assicurare la qualità (art. 11) o quando occorre soddisfare requisiti speciali in vista dell’esportazione (art. 10), per esempio per garantire l’equivalenza delle disposizioni di diritto svizzero in materia di igiene con quelle dell’UE. La base legale contenuta negli articoli 10 e 11 si può applicare anche al settore lattiero. È sufficiente a garantire la qualità del latte, tanto che l’articolo 44 può essere abrogato. – Abrogazione dell’articolo 44 LAgr, Assicurazione della qualità
2.2.3 Produzione animale
2.2.3.1 Situazione iniziale
Nell’ambito della PA 2007 il Parlamento ha deciso di introdurre progressivamente l’aggiudicazione dei contingenti doganali di carne. Questi sono venduti all’asta in ragione del 33 per cento nel 2005, del 66 per cento nel 2006 e del 100 per cento a partire dal 2007. Nel 2005 e nel 2006 le restanti quote del contingente doganale sono ripartite secondo i criteri della prestazione all’interno del Paese applicati finora. Per la carne di manzo, esclusi i muscoli (parti di muscoli di manzo per la fabbricazione di carne secca) e la carne di pecora vige una disposizione speciale secondo cui il 10 per cento delle quote del contingente doganale viene ripartito a dipendenza del numero di animali acquistati all’asta in occasione di mercati pubblici. Nell’ambito del sostegno interno del mercato esistono oggi misure di sostegno temporanee per il mercato della carne e delle uova (art. 50 e 52). Azioni temporanee di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto di carne e misure puntuali di valorizzazione di uova indigene, soprattutto dopo Pasqua, stabilizzano i mercati e attenuano gli effetti negativi delle fluttuazioni stagionali e a breve termine. L’orga- nizzazione delle misure di sgravio del mercato della carne è stata delegata a Pro- viande mediante una convenzione di prestazioni in virtù dell’articolo 51. Dal 2000 la qualità degli animali vivi e macellati deve essere classificata da un organismo neu- tro. Proviande è stata incaricata anche di questo compito (art. 51). La classificazione neutrale della qualità si è dimostrata valida e ha contribuito a rendere trasparente il
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mercato. Grazie ai contributi all’esportazione è stato possibile incentivare negli ultimi anni lo smercio di bestiame da allevamento e da reddito. Nell’ambito della PA 2002 il Parlamento aveva deciso di ridurre in modo progressi- vo i contributi per la valorizzazione della lana di pecora indigena (art. 187 cpv. 9). Tale riduzione avrebbe dovuto concludersi entro la fine del 2003. Per rimpiazzare questi contributi sono stati aumentati i pagamenti diretti per l’allevamento di ovini (contributi UGBFG). Ora, nell’ambito della PA 2007 il Parlamento è ritornato sulla sua decisione e ha prorogato la concessione dei suddetti contributi introducendo l’articolo 51bis. La Confederazione continua a sostenere organizzazioni di solidarietà che riuniscono allevatori di ovini e addetti alla trasformazione della lana che assicu- rano la raccolta, la cernita, la pressatura, lo stoccaggio e la commercializzazione della lana indigena. Con i contributi pubblici sussiste parimenti la possibilità di promuovere progetti innovativi di allevatori di ovini e addetti alla trasformazione della lana per valorizzare la lana indigena in Svizzera.
2.2.3.2 Modello proposto
Il principale strumento di sostegno del mercato della carne rimane la protezione alla frontiera. Conformemente alla strategia di base della PA 2011 si propone di non modificare né i dazi né di le quantità di contingenti doganali. Il sistema della vendita all’asta di contingenti doganali di carne è stato introdotto appena nel 2005. Si può già notare un certo rafforzamento della concorrenza nei settori della trasformazione e del commercio. Non vi è motivo di cambiare il nuovo disciplinamento. Anche le basi legali in vigore possono rimanere immutate. Gli strumenti di sostegno destinati alla carne e alle uova potranno essere mantenuti al fine di attenuare le fluttuazioni stagionali e temporanee del mercato, ma dotandoli di mezzi finanziari ridotti. In futuro saranno disponibili 6 milioni di franchi all’anno per la carne e 3 milioni per le uova. Anche le disposizioni concernenti la classificazione neutrale della qualità e la delega di compiti a organizzazioni private devono restare in vigore. La modifica di legge concerne quindi soltanto la soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito e dei contributi di valorizzazione della lana di pecora.
Soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito La soppressione, entro la fine del 2009, di tutti i contributi all’esportazione fondati sulla LAgr riguarda anche quelli versati per l’esportazione di bestiame da alleva- mento e da reddito. Aumentando ulteriormente la qualità del bestiame da allevamen- to e potenziando la ricerca di mercati di bestiame all’estero sarà tuttavia possibile continuare a esportare bestiame da allevamento e da reddito anche senza ricevere aiuti. Armonizzando le nostre disposizioni per l’allevamento di animali nell’ambito dell’allegato 11 dell’Accordo sui prodotti agricoli con l’UE e introducendo un contingente doganale collettivo a dazio zero di 4600 capi, l’esportazione di animali da allevamento e da reddito nell’UE verrà resa molto più agevole. Per questo motivo l’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito rimarrà un segmento di mercato importante per la produzione animale svizzera. – Abrogazione dell’articolo 26 LAgr, Soppressione dei contributi all’esporta- zione di prodotti agricoli
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Soppressione dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora Gli allevatori di ovini e le loro organizzazioni sono responsabili della valorizzazione ecologica e adeguata alle esigenze del mercato della lana di pecora. Spetta loro, assieme ai commercianti di lana, adottare le necessarie iniziative per raggiungere tali obiettivi. Ecco la ragione per cui si propone di sopprimere i contributi per la valoriz- zazione della lana di pecora. Tale passo risulta coerente con gli sviluppi proposti in diversi ambiti di produzione, in particolare con l’abrogazione degli aiuti finanziari nel settore lattiero e di tutti i contributi di trasformazione nel settore della campi- coltura. Intendiamo fissare per la fine del 2009 il termine per sopprimere detti con- tributi. – Abrogazione dell’articolo 51bis LAgr, Soppressione della possibilità di sostenere la valorizzazione della lana di pecora
2.2.4 Campicoltura
2.2.4.1 Situazione iniziale
Le colture di cereali occupano oltre la metà delle superfici coltive aperte e benefi- ciano della protezione alla frontiera più elevata rispetto a tutte le altre colture. Le aliquote di dazio e i prezzi d’entrata attuali consentono di ottenere quasi il triplo del prezzo dei cereali praticato nell’UE. Per gli altri prodotti della trebbiatura (semi oleosi e leguminose a granelli) e per le barbabietole da zucchero la protezione doga- nale è sempre stata inferiore. La Confederazione ne tiene conto concedendo loro contributi a titolo di sostegno del mercato sotto forme e mediante importi diversi.
Cereali panificabili e da foraggio La protezione alla frontiera è l’unico strumento impiegato per sostenere il mercato dei cereali panificabili e da foraggio. Per i primi è fissato un contingente doganale di 70 000 tonnellate corrispondente a un’aliquota di dazio del 150 per cento, elevata rispetto al valore del prodotto. Generalmente questo contingente non è esaurito. Dal 2005 viene assegnato secondo la procedura in base all’ordine d’entrata delle doman- de alla frontiera (procedura dei contingenti a dogana). Le importazioni di cereali da foraggio e di altri alimenti per animali sono disciplina- te in base a un sistema di prezzi soglia. Le aliquote di dazio sono adeguate periodi- camente secondo l’evoluzione dei prezzi sui mercati mondiali affinché il prezzo della merce oscilli entro un margine di +/–3 franchi per 100 chilogrammi rispetto al prezzo soglia. I cereali da foraggio energetici e le leguminose a granelli con un’alta frazione proteica, insieme ai sottoprodotti ricchi in proteine provenienti dalla fabbri- cazione di oli vegetali (panelli), sono i componenti più importanti dei foraggi con- centrati. Questi raggiungono una quota di circa il 40 per cento dei costi diretti nell’allevamento porcino e del 60–65 per cento nella pollicoltura. L’elevata prote- zione doganale che grava sulle importazioni di cereali da foraggio si ripercuote perciò anche sul prezzo della carne, delle uova e, in parte, della produzione lattiera indebolendone la concorrenzialità sul piano internazionale. Il disciplinamento attuale delle importazioni crea uno squilibrio sul mercato dei cereali a favore della produzione di cereali panificabili. Essendo tuttavia lo smercio
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di questi ultimi limitato, le eccedenze vengono regolarmente declassate in cereali da foraggio con contributi volontari dei produttori per evitare un crollo dei prezzi.
Semi oleosi e leguminose a granelli Colza, girasoli e soia sono i principali semi oleosi coltivati in Svizzera. La protezio- ne alla frontiera è differenziata a seconda del loro impiego. Nel caso della fabbrica- zione di oli commestibili l’imposizione all’atto dell’importazione si compone di un’aliquota di dazio fissa sulla quota di oli commestibili e un’aliquota di dazio variabile sulla quota di foraggi (sistema del prezzo soglia). Indipendentemente dal- l’impiego cui è destinato l’olio, agli oleifici è garantita un’agevolazione doganale per le parti dei semi oleosi importati utilizzate come foraggi di 13 franchi ogni
100 chilogrammi di panelli da pressatura. Tale incentivo compensa gli svantaggi
dovuti ai maggiori costi di trasformazione degli impianti di pressatura nel confronto internazionale a causa delle minori capacità produttive. Lo scopo dell’agevolazione doganale è di sfruttare al massimo le capacità esistenti degli impianti di pressatura grazie a semi di importazione e, pertanto, di ridurre i costi di trasformazione. Anche i produttori di semi oleosi indigeni possono quindi beneficiarne. I contribuiti di coltivazione e trasformazione sono due strumenti di sostegno applica- ti per incentivare la coltura dei semi oleosi. È sostenuta anche la coltivazione di zucche, lino e canapa per la fabbricazione di olio. Nel 2004 con un’aliquota di 1500 franchi per ettaro sono stati versati in totale 35,9 milioni di franchi di contributi di coltivazione per semi oleosi, di cui circa 1,8 milioni per la colza quale materia prima rinnovabile (scopi tecnici). I contributi di trasformazione sono versati dal- l’organizzazione incaricata swiss granum ai trasformatori e giungono ai produttori sotto forma di migliori ricavi provenienti dalla coltivazione di semi oleosi. A seguito di una riduzione del 50 per cento circa collegata alle misure di risparmio, per il 2006 sono stati iscritti a preventivo 4,1 milioni di franchi. A causa della diversa protezio- ne alla frontiera il contributo di trasformazione è differenziato a seconda dei tipi di semi oleosi e dell’utilizzo; esso serve ad aggiustare gli equilibri economici all’inter- no di questi gruppi di prodotti. Le leguminose a granelli ricche di proteine comprendono piselli ad alto tenore proteico, favette e lupini. Utilizzate esclusivamente nell’alimentazione animale. sono in diretta concorrenza con i panelli di soia provenienti d’oltremare. Per assicurare un contributo indigeno all’approvvigionamento in piante proteiche, per le leguminose a granelli è concesso un contributo di coltivazione di 1500 franchi per ettaro. In totale per la coltura di leguminose a granelli sono stati versati nel 2004 contributi di colti- vazione dell’ordine di 7,2 milioni di franchi. In rapporto al fabbisogno di componenti di foraggi proteiche la coltivazione indige- na di leguminose a granelli si sviluppa timidamente nonostante i contributi concessi. Le importazioni di panelli di soia dall’America del Nord e dal Sudamerica coprono la maggior parte del fabbisogno svizzero di alimenti ad alta concentrazione proteica. Questa costellazione è favorevole poiché le condizioni climatiche svizzere sono più adatte alla produzione di cereali che non di vegetali proteici.
Zucchero Dopo la diminuzione progressiva degli obblighi stabiliti dall’OMC nell’ambito del- l’Uruguay Round, la protezione alla frontiera applicabile allo zucchero non è cam- biata dal 2000. Il Protocollo 2 dell’accordo di libero scambio concluso da Svizzera e
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UE e rivisto nel quadro dei Bilaterali II, in vigore dal 1° gennaio 2005, contiene la cosiddetta «soluzione doppio zero» per lo zucchero. Questa esclude qualsiasi misura di compensazione del prezzo (sussidi all’esportazione, rimborso dei dazi e tributi all’importazione) per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. Esiste dunque un libero scambio tra Svizzera e UE in questo settore. Come conseguenza di tale disciplinamento, il prezzo dello zucchero per l’industria della trasformazione in Svizzera corrisponde approssimativamente a quello nell’UE. Il 24 novembre 2005 il Consiglio dei ministri dell’UE ha deciso una riforma del disciplinamento del mercato dello zucchero che provocherà un abbassamento dei prezzi dello zucchero del 36 per cento. Per assicurare una produzione indigena di zucchero lo Stato integra la protezione alla frontiera con misure di sostegno del mercato. Fino al 1998 la Confederazione ha coperto il deficit dei conti degli zuccherifici Aarberg e Frauenfeld. Al fine di realiz- zare i potenziali di riduzione delle spese, nel 1996 i due impianti hanno operato una fusione diventando la società anonima «Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA» (ZAF). Nel quadro della PA 2002 lo zuccherificio ha ottenuto un mandato di presta- zioni di 45 milioni di franchi annui per la produzione di un minimo di 120 000 fino a un massimo di 185 000 tonnellate di zucchero. Conformemente alla liberalizzazione dei mercati agricoli, nel quadro del pacchetto di ordinanze relative alla PA 2007 è stato abolito anche il limite massimo della produzione di zucchero. Nel credito quadro 2004–2007 il sostegno annuo alla produzione di zucchero diminuirà da 38 a presumibilmente 26 milioni di franchi. Attualmente la coltivazione di barbabietole da zucchero è economicamente interes- sante rispetto ad altre colture. In anni in cui le condizioni meteorologiche sono favorevoli, la produzione svizzera di zucchero copre ampiamente il fabbisogno netto (consumo nazionale). Le importazioni di zucchero raffinato e le esportazioni di zucchero contenuto nei prodotti trasformati si bilanciano a vicenda. Per evitare una produzione eccedentaria di zucchero, lo zuccherificio orienta la quantità di zucchero ai bisogni di mercato e assegna annualmente ai coltivatori di barbabietole i rispettivi diritti di fornitura.
Patate La protezione alla frontiera applicabile alle patate consiste di aliquote di dazio fuori contingente (ADFC) elevate e di un contingente d’importazione di 22 250 tonnellate che possono essere importate ad aliquote di dazio (ADC) inferiori. Il contingente d’importazione è suddiviso in due contingenti parziali, uno di patate (18 250 t) e uno di prodotti a base di patate (4000 t di equivalenti di patate). Di regola la produzione svizzera e le scorte di patate commercializzabili non bastano a coprire il fabbisogno nazionale. Dato che le importazioni a ADFC avrebbero reso eccessivo il prezzo delle patate destinate alla trasformazione, dal 1999 il DFE ha aumentato ogni anno tempo- raneamente il contingente parziale su domanda dell’UFAG e dopo aver consultato il settore. L’aumento consisteva in media in 16 400 tonnellate di patate o il 90 per cento del contingente di base. Il volume d’importazione supplementare era gravato soltanto dall’ADC. Questo sistema spinge il commercio svizzero a costituire in autunno scorte di patate appena sufficienti e a domandare in seguito un aumento del contingente doganale parziale adducendo come motivazione il fatto che il mercato non offre merce sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Il modello attuale di attribu- zione dei contingenti secondo le prestazioni fornite all’interno del Paese, inoltre, restringe la cerchia degli importatori aventi diritto alle importazioni a basso prezzo.
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Non è possibile determinare con precisione in che modo l’aliquota preferenziale si ripercuote sui consumatori; le fluttuazioni stagionali del prezzo, infatti, rendono difficile fare una stima. Se, a causa della loro qualità o per mancanza di domanda, non si riesce a smerciare le patate nel settore delle derrate alimentari, è possibile utilizzarle dopo il controllo qualità grazie a contributi che vengono versati per la costituzione di scorte limitate di patate da tavola, l’impiego di patate declassate come foraggio fresco, l’essicca- zione di patate a scopo foraggiero e l’esportazione di patate da semina e prodotti a base di patate. In questi ultimi anni un terzo della produzione è stato utilizzato nell’alimentazione animale. Ogni anno la Confederazione versa alle organizzazioni incaricate – swisspatat e swisssem – contributi forfettari nell’ambito di un mandato di prestazioni. Le organizzazioni determinano le aliquote di contribuzione per le singole misure. Nel 2005 sono stati versati 15,8 milioni di franchi per la valorizza- zione di patate e 2,3 milioni per la valorizzazione di patate da semina. L’UFAG stesso ha amministrato l’importo di 0,4 milioni di franchi versato per l’esportazione di prodotti a base di patate. In un confronto internazionale, l’elevata percentuale di produzione utilizzata nell’alimentazione animale indica che le risorse pubbliche e i fattori di produzione non sono ripartiti in modo ottimale.
2.2.4.2 Modello proposto
Si propone di ridurre ulteriormente la protezione alla frontiera applicabile ai cereali e ai foraggi in modo da poter abbassare i costi della produzione animale. Per mante- nere la parità economica delle colture, il sostegno del mercato destinato a barbabie- tole da zucchero, semi oleosi, leguminose a granelli, piante da fibra e sementi sarà ridotto. In futuro il sostegno del mercato consisterà in un contributo uniforme di coltivazione destinato a compensare il livello più basso di protezione alla frontiera di queste colture rispetto ai cereali e alle patate. Nel caso delle barbabietole da zucche- ro il calo dei prezzi, conseguenza della riforma del disciplinamento del mercato dello zucchero voluta dall’UE, è parzialmente compensato da un contributo supple- mentare. Il sostegno del mercato destinato alle patate sarà soppresso. In questo modo si eviterà di sostenere la produzione non redditizia di patate a scopo foraggiero. A livello di legge occorre stralciare la disposizione concernente il sostegno del mercato destinato alle aziende di trasformazione. Si dovrà inoltre sancire nella legge una ripartizione delle importazioni di patate più conforme alle regole della concorrenza. Queste misure garantiscono la trasparenza per quanto riguarda l’impiego delle risorse, eliminano il sostegno di valorizzazioni poco redditizie, promuovono la concorrenza nell’ambito della valorizzazione e aumentano gli incentivi per produrre in base ai bisogni del mercato.
Riduzione della protezione alla frontiera e maggiore trasparenza del sostegno del mercato Per migliorare la concorrenzialità della produzione animale indigena si propone di ridurre progressivamente la protezione alla frontiera applicabile agli alimenti per animali. I prezzi soglia degli alimenti energetici (soprattutto cereali da foraggio) e degli alimenti proteici saranno abbassati in ugual misura. Il 1° luglio 2005 i prezzi soglia dei cereali da foraggio sono stati ridotti di 3 franchi e quelli degli alimenti proteici di 1 franco. Si prevede di compensare questa differenza il 1° luglio 2006
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diminuendo di 2 franchi al quintale il prezzo degli alimenti proteici. Ulteriori ridu- zioni saranno effettuate il 1° luglio 2007 (3 franchi al quintale) e il 1° luglio 2009 (4 franchi al quintale). Si vuole inoltre contribuire ad abbassare i costi di trasforma- zione della carne frenando l’escalation dei dazi doganali che gravano i componenti di foraggi. Dopo un breve periodo transitorio la protezione alla frontiera di detti componenti sarà portata al livello significativo per i componenti principali (alimenti energetici e proteici). Parallelamente alla riduzione della protezione alla frontiera degli alimenti per animali si prevede di abbassare anche l’ADC dei cereali panifica- bili. La riduzione della protezione alla frontiera per i cereali consente anche di ridurre il sostegno del mercato accordato ad altre colture. Per mantenere la produzione, le colture di barbabietole da zucchero, di semi oleaginosi, delle leguminose a granelli, delle piante da fibra, nonché le sementi di patate, mais e piante da foraggio saranno necessari anche in futuro sostegni specifici. A partire dal 2009 queste colture benefi- ceranno di un contributo uniforme di coltivazione di 600 franchi per ettaro. Per com- pensare gli effetti della riforma del disciplinamento del mercato dello zucchero voluta dall’UE, la coltivazione della barbabietola da zucchero riceverà un contributo supplementare di circa 1300 franchi per ettaro. Come l’UE, la Svizzera compenserà in ragione del 64,2 per cento la diminuzione dei ricavi causata dal calo del prezzo minimo delle barbabietole da zucchero. Non sarà più concesso alcun sostegno del mercato per le patate. Con la riduzione dei dazi doganali sui cereali migliorerà la concorrenzialità relativa di queste ultime cosicché la coltivazione sarà garantita anche senza sostegno del mercato. Il sostegno del mercato si concentra oramai sullo strumento dei contributi di coltiva- zione: le risorse della Confederazione vengono così versate direttamente ai produtto- ri. I contributi per la trasformazione e la valorizzazione, versati finora dalle organiz- zazioni incaricate nell’ambito delle convenzioni di prestazione, vengono soppressi. Circa 70 milioni di franchi liberati mediante la riduzione del sostegno del mercato sono trasferiti ai pagamenti diretti. Consentono di finanziare l’aumento di 200 fran- chi del contributo supplementare per le superfici coltive aperte e le colture perenni che passerà così a 600 franchi l’ettaro. Gli adeguamenti proposti riguardanti la protezione alla frontiera, il sostegno del mercato e i pagamenti diretti fanno calare la redditività di tutte le colture. I mancati guadagni potranno in parte essere compensati aumentando la produttività e sfruttan- do le economie di scala. I prezzi alla produzione – tuttora quasi doppi rispetto a quelli praticati nell’UE – garantiranno comunque, assieme ai contributi di coltiva- zione e ai pagamenti diretti, l’esistenza di una campicoltura di successo in Svizzera anche dopo il 2009. – Adeguamento dell’articolo 54 LAgr, Contributi per la produzione di barba- bietole da zucchero invece di un indennizzo forfetario degli zuccherifici – Adeguamento dell’articolo 56 LAgr, Soppressione dei contributi per la tra- sformazione di semi oleosi – Abrogazione dell’articolo 57 LAgr, Soppressione dei contributi per la valo- rizzazione delle patate
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Vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate Si prevede di ripartire mediante una vendita all’asta anche il contingente doganale parziale di patate come già accade con il contingente doganale parziale di prodotti a base di patate. Questo cambiamento di sistema e il prelievo della rendita da contin- gente incentivano il commercio a creare maggiori scorte di prodotti indigeni. In questo modo gli aumenti temporanei del contingente doganale parziale dovrebbero ridursi facilitando lo smercio di patate svizzere. Con l’introduzione della vendita all’asta s’intesificherà inoltre la concorrenza tra gli importatori: attualmente, infatti, il loro numero è limitato a causa dell’obbligo di fornire una prestazione all’interno del Paese. D’ora in poi tutti gli attori del mercato avranno la possibilità di acquistare direttamente quote del contingente doganale. Questo avrà come effetto di rendere più flessibili le strutture cementate, di fare pressione sui margini dei settori a valle della produzione di patate e di ridurre le rendite da contingente che non si ripercuo- tono sul prezzo. Sia i produttori sia i consumatori dovrebbero approfittarne. La vendita all’asta deve avvenire secondo la procedura del prezzo offerto. Come è avvenuto finora, il contingente doganale parziale sarà ripartito conformemente ai bisogni del mercato tra le categorie di merci patate da semina, patate da tavola e patate da trasformare. La prima di queste categorie sarà destinata in primo luogo all’importazione di sementi di base sane e necessarie alla riproduzione. Sarà sempre possibile liberare progressivamente le importazioni dopo aver consultato le cerchie interessate. In caso di aumento temporaneo del contingente parziale dovuto a un’offerta insufficiente sul mercato svizzero, le quantità supplementari di ogni categoria di merci verranno aggiunte al contingente parziale e messe anch’esse all’asta. Questa misura consente di sfruttare i vantaggi offerti dalla vendita all’asta anche di eventuali quantità supplementari. La vendita all’asta è un sistema di assegnazione più conforme ai principi della concorrenza rispetto al sistema che favorisce la prestazione all’interno del Paese. I ricavi realizzati in questo modo non costituiscono un onere supplementare che frena il commercio. Gli importatori sono perciò disposti a pagare per un contingente perché possono esigere un prezzo più elevato in Svizzera grazie alla limitazione dei quantitativi importati. In rapporto con il valore della merce e l’utilizzazione annuale del contingente, una vendita all’asta di quote con un’aliquota di dazio del contin- gente bassa non innalza il prezzo dei prodotti importati; essa trasferisce soltanto le rendite dagli attuali attori allo Stato. Secondo una valutazione interna all’Ammini- strazione le rendite da contingente massime possono raggiungere da 2 a 3 milioni di franchi all’anno. È difficile determinare in che misura gli importatori tengano dette rendite per sé o ne facciano beneficiare i consumatori. L’entità di questa riduzione di prezzo dipende dal funzionamento della concorrenza. – Introduzione di un nuovo articolo 22a LAgr, Vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate invece dell’assegnazione a seconda della pre- stazione all’interno del Paese
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2.2.5 Arboricoltura, colture orticole e orticoltura
2.2.5.1 Situazione iniziale
La protezione alla frontiera è il principale elemento di sostegno del mercato ortofrut- ticolo: serve a proteggere l’offerta stagionale svizzera dalle importazioni a basso prezzo. A eccezione della verdura congelata e della frutta da tavola, le importazioni avvengono quasi esclusivamente all’interno del contingente doganale. L’offerta di frutta e verdura indigene è soggetta a forti oscillazioni nell’arco dell’anno. È la ragione per cui i contingenti doganali di frutta e verdura fresche sono liberati a tappe. Le importazioni della maggior parte dei prodotti sono autorizzate per un periodo inferiore a una settimana. Sebbene i dazi siano stati ridotti conformemente agli impegni presi dalla Svizzera in occasione dell’Uruguay Round, le quote di mercato della frutta fresca e della verdu- ra fresca svizzere non ne hanno sofferto. Tale stabilità risulta, da un lato, dalla protezione alla frontiera che è rimasta notevole e, dall’altro, da un’accresciuta effi- cacia dei settori, ottenuta sotto la pressione del contesto più concorrenziale. Le modifiche delle pertinenti ordinanze, che sono state negoziate con il settore e che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 2007, comporteranno una liberalizzazione dell’importazione di sedici verdure fresche e una semplificazione della gestione delle quote di contingenti per altre dodici. I produttori dovranno riuscire a far fronte a questo inasprimento della concorrenza. Sul mercato della verdura congelata, invece, il rafforzamento della concorrenza ha indotto il regresso della quota dei prodotti svizzeri. L’introduzione dell’imposizione unica dei liquori nel 1999 ha consolidato le condi- zioni di concorrenza per i liquori elaborati con frutta indigena: la loro quota è regre- dita di un terzo durante gli ultimi dieci anni. Parallelamente, i prezzi alla produzione pagati per la frutta indigena da distillare di qualità standard sono diminuiti di un quarto. La soppressione dei dazi sui liquori originari dell’UE (Accordo sui prodotti agricoli trasformati), che sarà scaglionata sino al 1° febbraio 2007, sfocerà in una liberalizzazione quasi totale degli scambi per quanto concerne i liquori a base di frutta. Oltre alla protezione alla frontiera esistono altre due misure di sostegno del mercato: i sussidi all’esportazione e i contributi destinati a coprire i costi di stoccaggio dei concentrati di succo di frutta. Per introdurre colture di frutta e verdura innovative o per la conversione a queste colture possono essere versati, inoltre, contributi destina- ti ad adattare la produzione ai bisogni del mercato. Questa misura, introdotta nell’ambito della PA 2007, si dimostra valida soprattutto nel settore delle colture innovative in cui finora sono stati effettuati versamenti a favore di circa 70 ettari destinati esclusivamente a colture i cui prodotti non beneficiano di una protezione alla frontiera, ossia principalmente ciliegie per la conserva adatte per la raccolta meccanica, uva da tavola e asparagi bianchi. La base legale per l’assegnazione dei contributi è valida fino al 2011.
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2.2.5.2 Modello proposto
Soppressione dei sussidi all’esportazione per i succhi di frutta concentrati In considerazione della soppressione generale di tutti i sussidi all’esportazione fondati sulla LAgr, si propone di sopprimere anche quelli accordati per i prodotti a base di frutta e i succhi di frutta concentrati. Questi contributi potranno essere versa- ti al più tardi sino alla fine del 2009, il che dovrebbe favorire la concorrenzialità del settore, prima che si risentano i primi effetti della riduzione della protezione alla frontiera imposti dal ciclo attuale dell’OMC. Oggi i sussidi rendono possibili espor- tazioni caratterizzate il più sovente da un’assenza di valore aggiunto. I prezzi pagati sui mercati internazionali per i succhi di frutta concentrati, infatti, spesso non copro- no nemmeno i costi di produzione. Di conseguenza le capacità di trasformazione e di immagazzinamento riguardanti i succhi di frutta concentrati sono sovradimensiona- te. In futuro soltanto i prodotti a base di frutta che presentano qualità particolari dovrebbero essere offerti sui mercati internazionali. Quanto ai prodotti a base di ciliegie da conserva e alla polvere di mele, le condizioni del mercato mostrano che le esportazioni senza sussidi possono rimanere concorrenziali. La soppressione dei sussidi all’esportazione tocca più duramente gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e in particolare i peri, di cui due terzi del raccolto vengono generalmente esportati. Per rendere sopportabili le conseguenze dell’eliminazione di questi aiuti finanziari abbinati alla valorizzazione della frutta, parte dei crediti impiegati attualmente a tale scopo saranno trasferiti per finanziare le misure di miglioramenti strutturali (n. 2.6.2) e i contributi assegnati per gli alberi ad alto fusto nei campi nell’ambito dell’ordinanza sulla qualità ecologica (OQE, n. 2.3.2). In tal modo i mezzi finanziari saranno sufficienti per mantenere i frutteti tradizionali ad alto valore ecologico e paesaggistico là dove gli attori regionali lo desiderano. – Abrogazione dell’articolo 26 LAgr, Soppressione dei contributi per l’espor- tazione di prodotti agricoli
2.2.6 Economia vitivinicola
2.2.6.1 Situazione iniziale
Cambiamento della struttura di produzione a seguito dell’apertura delle frontiere L’apertura progressiva delle frontiere, iniziata nel 1995, ha influenzato notevolmente il mercato del vino. Soprattutto le importazioni di vino bianco, che da allora sono triplicate, esercitano una forte pressione sulla produzione svizzera. Dal gennaio 2001 i tre contingenti doganali iniziali di vino notificati all’OMC sono stati riuniti in un unico contingente di 170 milioni di litri. Dal 1990 al 2004 il consumo di vino è diminuito passando da 320 a 283 milioni di litri. Nello stesso periodo il consumo di vini svizzeri è sceso da 140 a 112 milioni di litri, ma le vendite di bianchi e di rossi hanno registrato un’evoluzione diversa. Mentre i primi hanno segnato una flessione di 27 milioni di litri, i secondi sono aumentati di 3 milioni di litri. Quanto alla quota di mercato dei vini svizzeri, essa è scesa dal 43,7 al 39,7 per cento. I provvedimenti introdotti nell’ambito della PA 2007 sono volti a sostenere gli sforzi del settore onde adeguare l’offerta alla domanda nel contesto di un’aspra concor- renza internazionale. Vanno menzionati in proposito i contributi di riconversione che la Confederazione accorda per sostenere l’estirpazione di una parte dei vigneti di
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Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni. Questa misura è limitata fino al 2011 (art. 66).
Un disciplinamento inadeguato della classificazione e della denominazione conduce al declassamento dei vini di qualità Attualmente la designazione dei vini (art. 63) si fonda su un doppio sistema gestito a due diversi livelli istituzionali: la classificazione a livello federale in categorie 1, 2 e 373 nell’ordinanza sul vino e le disposizioni sulla designazione (quattro designazioni specifiche) nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle bevan- de alcoliche (art. 9)74 e, dall’altro lato, le designazioni per le quali sono competenti soprattutto i Cantoni (DOC). I Cantoni possono inoltre fissare requisiti minimi più severi di quelli della Confederazione per le singole categorie. Nei casi in cui si sono avvalsi di tale possibilità, hanno applicano limitazioni di resa per le categorie 2 e 3, in particolare per i vini bianchi, simili a quelle della categoria 1. È la ragione per cui, in un anno normale, la produzione è costituita per il 99 per cento circa da vini a denominazione d’origine (DO) o a denominazione d’origine controllata (DOC). È soltanto a livello della commercializzazione che l’offerta viene segmentata in vini a denominazione d’origine controllata, vini con indicazione geografica tipica o vini da tavola e vini senza designazione. A seconda delle condizioni del mercato, quindi, una parte dei vini di categoria 1 è declassata in vini di categoria 2 o 3. In questi ultimi anni le vendite di vini di categoria 1 sono diminuite, mentre sono aumentate quelle dei vini di categoria 2. Di conseguenza, la percentuale di vini prodotti secon- do i severi requisiti della categoria 1, ma venduti al prezzo notevolmente più basso della categoria 2, ha registrato un forte aumento. Considerate le limitazioni della produzione che, a seconda del Cantone e del vitigno, variano tra 0,8 e 1,4 chilo- grammi per metro quadro e le condizioni topografiche e climatiche, i costi di produ- zione al chilogrammo d’uva oscillano tra 2,5 e 6 franchi che il prezzo di vendita di un vino di categoria 2 non riesce tuttavia a coprire. Il disciplinamento attuale della designazione e della classificazione falsa il rapporto qualità/prezzo e compromette la redditività della produzione.
Potenziale di ottimizzazione dei controlli nell’economia vitivinicola Attualmente esistono due tipi di controlli nell’economia vitivinicola: il controllo della vendemmia (art. 65) e il controllo del commercio dei vini (art. 67–69). Il primo è disciplinato ai sensi dell’ordinanza sul vino75. È svolto dai chimici cantonali o dai servizi cantonali della viticoltura. Tutti i produttori vi sono assoggettati, benché le modalità di controllo varino da un Cantone all’altro. Alcuni hanno infatti introdotto l’autodichiarazione, altri esercitano il controllo in maniera sistematica mediante controllori ausiliari. La Confederazione si fa carico del 60–80 per cento dei costi, a
73 RS 916.140; categoria 1: uve che consentono l’elaborazione di vini con denominazione d’origine controllata; categoria 2: uve che consentono l’elaborazione di vini con indica- zione di provenienza e categoria 3: uve che consentono l’elaborazione di vini senza denominazione d’origine né indicazione di provenienza. 74 RS 817.022.110; categoria 1: vini con denominazione di origine controllata; categoria 2: vini con denominazione specifica «vino da tavola» o, se la produzione d’uva è soggetta a una limitazione di quantità, «vino nostrano»; entrambe le denominazioni vanno comple- tate con l’indicazione della provenienza geografica; categoria 3: vini recanti la denomi- nazione specifica «vino», completata eventualmente con l’indicazione del colore del vino. 75 RS 916.140
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seconda della capacità finanziaria dei Cantoni interessati. Il controllo della vendem- mia costa alla Confederazione un milione di franchi circa. Il controllo del commercio dei vini è invece disciplinato ai sensi dell’ordinanza sul controllo del commercio dei vini76. In alcuni Cantoni (TI, SG, LU, ZG, UR, NW, OW, SZ) sia i negozianti di vino sia i vignaioli-cantinieri77 sono controllati dalla Commissione federale di controllo del commercio dei vini (CFCV). Negli altri Cantoni è stato istituito un controllo cantonale equivalente per i vignaioli-cantinieri conformemente alla possibilità concessa in virtù dell’ordinanza. I costi dei controlli della CFCV, che interessano sia i vini svizzeri sia quelli esteri, ammontano a 2,6 milioni di franchi circa, ossia a circa un centesimo per litro consumato. Sono interamente coperti dai tributi versati dalle ditte sottoposte a controllo. Il controllo della vendemmia interessa le limitazioni del rendimento, le disposizioni concernenti la qualità e la provenienza dell’uva a livello della produzione. Il control- lo del commercio dei vini serve a garantire la tutela delle denominazioni e delle indicazioni di provenienza e si basa sulla contabilità della cantina e su diversi docu- menti d’accompagnamento. Entrambi i controlli si completano e consentono di assicurare che la qualità e la provenienza dei vini corrispondono a quanto riportato dall’etichetta.
2.2.6.2 Modello proposto
L’obiettivo consiste a rafforzare il posizionamento dei vini svizzeri di qualità sui mercati mediante condizioni di produzione chiare, una segmentazione semplificata e trasparente, denominazioni coerenti e compatibili con le disposizioni dell’UE e un controllo coerente della qualità. Il declassamento di vini per motivi che dipendono dal mercato compromette l’economicità della produzione. I produttori e i vignaioli- cantinieri devono perciò poter decidere liberamente il segmento a cui destinare la propria produzione.
Adeguamento delle regole di produzione, classificazione e designazione della segmentazione del mercato Le regole di produzione fanno parte della legislazione agricola, mentre la denomina- zione e i processi enologici devono essere disciplinati dalla legislazione sulle derrate alimentari. Si propone di non cambiare nulla in questa distinzione anche se l’ade- guamento coerente alla legislazione europea giustificherebbe un raggruppamento di tutte queste disposizioni nella legislazione agricola. Quello che conta è che in tutti i testi legali interessati vengano usati gli stessi termini e le stesse definizioni. La classificazione e la designazione dovrebbero quindi essere armonizzate. Saranno definite tre designazioni – e quindi tre denominazioni – basate su criteri di produzione e di esigenze qualitative (tenore minimo in zucchero, resa massima, vitigni, delimitazione delle zone di produzione ecc.). La nuova classificazione utiliz-
76 RS 916.146 77 Per vignaioli-cantinieri s’intendono le aziende che valorizzano soltanto le proprie uve e che acquistano ogni anno al massimo 2 000 litri provenienti dalla stessa regione di produ- zione.
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za le espressioni vini a denominazione d’origine controllata (DOC/DOP)78, vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT) e si applica a tutti i settori della filiera, dalla produzione allo smercio. I vini DOC rappresentano la punta di diamante della produzione vinicola svizzera. È quindi opportuno formulare i requisiti minimi che devono essere coerenti con i criteri di base della legislazione europea. Questi ultimi riguardano la delimitazione della zona di produzione, la scelta dei vitigni, i metodi di coltivazione riconosciuti per la denominazione, il tenore naturale in zucchero, la resa massima per unità di superficie, i metodi di coltura riconosciuti, le analisi e gli esami organolettici. La denominazione di vendita continua a corrispondere al nome della zona di produzione con la specificazione «denominazione di origine controllata» e la possibilità di aggiungere una precisazione laddove previsto dall’elenco degli obblighi. La Confe- derazione sarà incaricata di precisare le regole da rispettare nella produzione e di fissare i requisiti minimi nell’ottica dell’armonizzazione tra i Cantoni e le altre DOC agricole. L’applicazione pratica per quanto riguarda i singoli vini rimarrà di compe- tenza dei Cantoni dato che i nomi utilizzati per la designazione sono di proprietà comune degli abitanti del Cantone o della zona di produzione. Continueranno quindi a essere autorizzati a stabilire regole di produzione più severe per i propri vini DOC e, in particolare, limiti di rendimento più bassi per unità di superficie rispetto a quelli della Confederazione. I vini con indicazione geografica tipica rappresentano la classe media. Le disposi- zioni non sono così elevate come quelle per i vini DOC e riguardano in linea di principio la limitazione della produzione per unità di superficie (p. es. 1,8 kg/m2, il tenore minimo in zucchero e l’area geografica. Una maggiore resa per unità di superficie compenserà un minor prezzo di vendita. Questi prodotti sono venduti con il nome di una regione da determinare (più estesa di un Cantone come p.es. Chasse- las della Svizzera romanda, Pinot nero della Svizzera orientale) e la denominazione specifica «vino con indicazione geografica tipica». Sono ammesse anche denomina- zioni tradizionali quali «Goron» o «Nostrano». Dato che di solito le zone di produzione sono più estese rispetto al territorio di un Cantone, la competenza in materia di regolamentazione deve incombere alla Confe- derazione. Per quanto riguarda le denominazioni tradizionali, le competenze possono essere trasferite in parte ai Cantoni. I vini da tavola costituiscono la classe inferiore. Le regole di produzione devono lasciare un grande margine di manovra e soddisfare soltanto i requisiti minimi del diritto sulle derrate alimentari. In questo segmento il viticoltore o il cantiniere deve poter produrre il vino secondo i propri criteri di produzione. Conformemente alle regole dell’UE la denominazione di vendita sarà «vino da tavola svizzero», senza nessun’altra precisazione quale nome di Cantone, di Comune o di una località preci- sa. Il prodotto potrà essere personalizzato, come accade già ora, utilizzando un nome di fantasia o un marchio. I requisiti minimi per tutti i vini di questo segmento sono stabiliti in modo uniforme dalla Confederazione.
78 Equivale alla denominazione «vini di qualità prodotti in regioni determinate» utilizzata nell’UE.
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Ai vini che non soddisfano i requisiti della nuova classificazione e designazione (p. es. mescolanze di vini svizzeri ed esteri), ai vini esteri o alle mescolanze di vini che non possono essere attribuiti a nessuna delle tre classi si applica la denomina- zione specifica «vino» conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari. La nuova suddivisione, associata a una maggiore differenziazione tra i vini DOC, i vini con indicazione geografica tipica e i vini da tavola e a un inasprimento delle regole concernenti le DOC, dovrebbe rompere il circolo vizioso del declassamento a posteriori. Essa estende, inoltre, il margine di manovra degli attori e migliora consi- derevolmente l’orientamento al mercato della produzione vinicola.
Adeguamento della suddivisione e delle disposizioni sulla produzione alle denominazioni attualmente in uso Il sistema presentato è essenzialmente un adeguamento della suddivisione dei vini e delle relative condizioni di produzione al diritto attuale in materia di denominazioni. In effetti oggi conosciamo, nella produzione, tre categorie che sono tuttavia distinte da quattro denominazioni specifiche nelle disposizioni sulla denominazione (art. 9 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche). La categoria di produzione 2 è suddivisa nelle sottocategorie «vino nostrano» (produzione soggetta a una limitazio- ne di quantità) e «vino da tavola» (produzione senza limitazione di quantità). Con- formemente all’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche i vini della categoria 3 possono essere commercializzati soltanto con la denominazione specifica «vino», con un’eventuale indicazione del colore del vino. Ulteriori indicazioni sull’origine, la provenienza, il vitigno o l’annata sono vietate. Ora, l’articolo 10 dell’ordinanza menzionata stabilisce che sull’etichetta deve figurare il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non sia riconoscibile dalla denominazione specifica, dal nome oppure dalla ditta o dall’indirizzo del produttore. Gli articoli 9 e 10 sono dunque contraddittori e il problema troverà una soluzione nel quadro di una prossima revi- sione. Va rilevato che in questi ultimi anni la produzione effettiva di vini della categoria 3 ammontava soltanto a circa l’1 per cento del totale. Nel caso dei prodotti svizzeri venduti con la denominazione specifica «vino» si tratta quindi di merci soggette a un declassamento volontario. – Adeguamento degli articoli 63 e 64 LAgr e fusione nell’articolo 63, soppres- sione della classificazione per categorie (1, 2 e 3) e fissazione di requisiti minimi alla produzione di vini DOC, vini con indicazione geografica tipica e vini da tavola
Regole uniformi per i controlli nell’economia vitivinicola Alla proposta di raggruppare il controllo della vendemmia e quello del commercio dei vini non viene più dato seguito alla luce dei risultati della procedura di consulta- zione. I Cantoni manterranno la competenza del controllo della vendemmia. Per armonizzare i controlli in tutti i Cantoni occorre tuttavia precisare le prescrizioni contenute nell’ordinanza sul vino. Ciò concerne in particolare la determinazione delle superfici di produzione, la considerazione delle superfici in corso di ricostitu- zione o riconversione, la fissazione precisa delle limitazioni quantitative in chilo- grammi o in litri, l’eventuale fissazione di un fattore di conversione da chilogrammi in litri ecc. In questo modo s’intende rispondere alle critiche espresse sulla disparità di trattamento. I controlli saranno inoltre svolti secondo un metodo basato sui rischi e il controllo autonomo. Gli aiuti finanziari federali saranno d’ora in poi versati ai
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Cantoni sotto forma di forfait calcolati in base alla prestazione auspicata e dalla superficie viticola. Si propone anche di mantenere in linea di massima il controllo del commercio dei vini com’è attualmente. Ciò significa che anche in futuro, oltre ai controlli della CFCV, rimarrà possibile la deroga dei controlli cantonali equivalenti per i vignaioli- cantinieri. Con la firma degli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l’UE, nell’allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli la legislazione svizzera sul vino è stata riconosciuta equivalente a quella europea. Ciò è stato possibile soprattutto perché le disposizioni della LAgr relative al controllo del commercio dei vini (art. 67–69) e l’ordinanza pertinente sono state reputate equivalenti alla legisla- zione dell’UE. Secondo l’articolo 5 dell’allegato 7, le parti (Svizzera e UE) adottano tutte le misure necessarie per assicurare la protezione reciproca dei nomi dei prodotti viticoli, ossia per impedire l’impiego abusivo di nomi e denominazioni. A tal fine occorrono controllori in possesso della formazione necessaria che conoscano, oltre alla legisla- zione svizzera, anche quella dell’UE e dei principali Paesi d’importazione (Stati Uniti, Cile, Argentina, Australia, Sudafrica). L’articolo 14 precisa inoltre che i controlli devono essere effettuati sia sistematicamente sia per campionamento. In quest’ultimo caso occorre assicurare che essi siano rappresentativi per numero, tipo e frequenza. Il controllo autonomo con sorveglianza ufficiale, previsto nella legisla- zione sulle derrate alimentari, non riesce a soddisfare queste esigenze. Il controllo del commercio dei vini effettuato dalla CFCV si è dimostrato valido e, a parte alcune eccezioni, è approvato dai negozianti. Esso garantisce una procedura uniforme su tutto il mercato svizzero. Il sistema presenta inoltre il vantaggio di sottoporre le ditte attive in più Cantoni a un unico controllo e di consentire paragoni semplici e rapidi. Mantenere diversi organi di controllo del commercio dei vini implica tuttavia un’armonizzazione dei dati e la loro permeabilità. Occorre quindi integrare nell’ordi- nanza disposizioni uniformi che semplificano e promuovono la collaborazione. L’obiettivo è di aumentare la trasparenza e di garantire il libero flusso delle informa- zioni tra i diversi organi di controllo. Nella legge s’iscrive la possibilità di allestire una banca dati centrale come quella introdotta in Austria che ha dato buoni risultati. I principi enunciati nel numero 2.9.2 devono essere rispettati evitando in particolar modo di rilevare due volte i dati di base. Occorre inoltre impegnarsi per semplificare il più possibile i controlli senza subire perdite di qualità e per abbassare i costi. In tal senso in futuro i controlli si effettueranno per campionamento presso ditte designate secondo il principio dell’analisi dei rischi. Ciononostante si deve garantire che tutte le firme siano sottoposte a controllo a intervalli da determinare. – Adeguamento degli articoli 65, 67–69 LAgr e raggruppamento nell’articolo 64
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2.3 Pagamenti diretti (Titolo terzo, LAgr)
2.3.1 Situazione iniziale
I pagamenti diretti sono un elemento fondamentale dell’attuale politica agricola. Essi permettono di separare la politica dei prezzi da quella dei redditi, completano il reddito dei contadini remunerando adeguatamente le prestazioni fornite e favorisco- no metodi di produzione particolarmente in armonia con la natura e rispettosi dell’ambiente e degli animali (art. 104 cpv. 3 lett. a–b Cost.). Le disposizioni generali (art. 70 e 71) menzionano le condizioni per il versamento dei pagamenti diretti. La consultazione ha evidenziato come la formulazione concre- ta di queste disposizioni a livello di ordinanza è oggetto di un acceso dibattito (come nel caso dell’elaborazione della PER o del volume minimo di lavoro), mentre le disposizioni corrispondenti a livello di legge non sono politicamente contestate. I pagamenti diretti generali (art. 72–75) comprendono, da una parte, i contributi versati per l’insieme della SAU e i contributi riservati alla regione collinare e a quella di montagna. I contributi di declività e i contributi DACD tengono conto delle difficoltà di gestione e hanno lo scopo di garantire la fornitura delle prestazioni ecologiche e d’interesse generale anche nella regione collinare e di montagna. D’altra parte, si possono distinguere i contributi direttamente vincolati alla superficie e quelli connessi alla detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. I contributi connessi agli animali sono versati unicamente per quelli che possono essere nutriti con foraggio prodotto dall’azienda stessa. In questo senso sono anch’essi vincolati alla superficie. Con i pagamenti diretti ecologici (art. 76 e 77) s’intende promuovere prestazioni ecologiche ed etologiche speciali del settore primario. Fanno parte di questi pro- grammi: – i contributi ecologici, volti a promuovere le superfici di compensazione eco- logica, la produzione estensiva di colza e cereali e l’agricoltura biologica; – i contributi per la qualità ecologica (conformemente all’OQE), volti a pro- muovere una speciale qualità ecologica e l’interconnessione regionale delle superfici di compensazione ecologica; – le indennità secondo l’articolo 62a LPAc, con cui vengono protetti bacini idrici sotterranei sensibili che presentano problemi legati a nitrati, fosfati o prodotti fitosanitari; – i contributi d’estivazione, che sostengono il mantenimento della gestione dei pascoli alpini e giurassiani, e – i contributi etologici, che promuovono la stabulazione particolarmente rispettosa degli animali e la loro uscita regolare all’aperto.
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Tabella 17 Sistema dei pagamenti diretti
Disposizioni – PER generali – aziende contadine che gestiscono superfici agricole – rispetto della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali – volume minimo di lavoro – limiti d’età – valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera – valori limite concernenti la superficie o il numero di animali per azienda oltre i quali le aliquote dei contributi sono differenziate (decadono dal 2008) – esigenze richieste in materia di formazione agricola – valori limite concernenti il reddito e la sostanza imponibili
Pagamenti diretti Superficie Animali generali Tutte le zone Contributi di superficie Contributi UBGFG1 Regione Contributi di declività Contributi DACD2 collinare e di montagna
Pagamenti diretti – Contributi ecologici ecologici Superficie Animali Tutte le zone Compensazione ecologica Sistemi di stabulazione Qualità ecologica particolarmente rispet- tosi degli animali Agricoltura biologica (SSRA) Coltivazione estensiva di cereali e colza Uscita regolare all’aperto (URA) – Contributi di estivazione – Contributi per la protezione delle acque 1 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 2 Contributi per la detenzione in condizioni difficili di produzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo
Agroscope FAT Tänikon ha analizzato l’efficacia dei pagamenti diretti generali in riferimento agli obiettivi della politica agricola79. Le analisi hanno evidenziato i risultati seguenti: – L’attuale sistema dei pagamenti diretti generali si è rivelato molto efficace; consente di perseguire gli obiettivi di un’agricoltura multifunzionale definiti nella Costituzione federale. – Conformemente agli obiettivi stabiliti, i pagamenti diretti generali hanno ge- neralmente poca influenza sulla produzione. Il contributo di superficie, in particolare, non ha alcun impatto sulla produzione. I contributi vincolati agli animali rafforzano la competitività della detenzione di animali che consu-
79 Mann S. e Mack G. (2004): Wirkungsanalyse der Allgemeinen Direktzahlungen,
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mano foraggio grezzo (cura del paesaggio mediante l’utilizzazione delle superfici). – L’influsso sul reddito dei gestori è evidente. Di regola, un franco di paga- menti diretti genera, presso i gestori, un franco di reddito. – La vitalità delle piccole aziende di montagna ha risentito delle restrizioni in materia di densità di animali. In questo caso occorre mediare fra obiettivi ecologici e obiettivi di politica sociale. Anche i pagamenti diretti ecologici sono stati oggetto di valutazione. In particolare si è cercato di stabilire se le misure attuali consentono di perseguire gli obiettivi agro-ecologici (vedi n. 1.3.7).
2.3.2 Modello proposto
Le risorse che dal sostegno del mercato lattiero e della campicoltura saranno trasfe- rite ai pagamenti diretti saranno destinate in particolare ai contributi UBGFG, ai contributi DACD e al contributo supplementare per terreni coltivi aperti. Anche i pagamenti diretti ecologici subiscono adeguamenti puntuali. Questo aumento dei pagamenti diretti è necessario all’agricoltura affinché possa continuare a fornire prestazioni di interesse generale senza un crollo delle strutture. Nonostante l’incre- mento dei pagamenti diretti per singola azienda, il sostegno generale all’agricoltura è in diminuzione, poiché la diminuzione dei prezzi causata dalla riduzione del soste- gno del mercato e della protezione alla frontiera è compensato soltanto parzialmente dai pagamenti diretti. Il modello di base dei pagamenti diretti, così come presentato nel numero 2.3.1, ha dato buoni risultati e va mantenuto.
Modifiche puntuali nelle disposizioni generali Non è stata proposta alcuna modifica delle basi legali delle disposizioni generali. La PER continua pertanto ad essere una condizione per ottenere i pagamenti diretti. Alcuni adeguamenti sono tuttavia previsti a livello di ordinanza. In tal modo le aziende agricole che hanno una densità di animali adeguata alla superficie aziendale e non importano concimi, non dovranno più calcolare il bilancio delle sostanze nutritive per la PER. Per contro, tale bilancio resta obbligatorio per le altre aziende. Anche il volume minimo di lavoro, espresso in USM, è disciplinato a livello di ordinanza. Attualmente, un’azienda deve esibire almeno 0,25 USM per ottenere i contributi. Questo valore va mantenuto dal momento che i pagamenti diretti rappre- sentano un sostegno per prestazioni di interesse generale che di regola anche le piccole aziende forniscono. Per la stessa ragione si prevede di mantenere l’abrogazione della graduazione in funzione della superficie e del numero di animali (art. 70 cpv. 5 lett. d) decisa dal Parlamento in occasione dei dibattiti sulla PA 2007. Tale abrogazione entrerà quindi in vigore all’inizio del 2008. Di conseguenza, anche le prestazioni fornite dalle grandi aziende saranno retribuite senza essere decurtate.
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Riattribuzione mirata dei fondi al sistema dei pagamenti diretti Secondo l’articolo 73, la Confederazione versa contributi per la detenzione di ani- mali da reddito che consumano foraggio grezzo. Per quanto riguarda le aziende che producono latte, possiamo ridurre i contributi in funzione del latte commercializzato e tenuto conto dei mezzi finanziari impegnati per il sostegno del mercato lattiero. È per questa ragione che l’effettivo che dà diritto ai contributi è ridotto attualmente di una UBGFG per 4400 chilogrammi di latte commercializzato (deduzione per il latte commercializzato). In seguito alla riduzione del sostegno del mercato lattiero (cfr. n. 2.2.2.2) è ora possibile abolire la deduzione per il latte commercializzato. Tale abolizione avverrà in due momenti: nel 2007, le unità di bestiame grosso inte- ressate dalla deduzione per il latte commercializzato beneficeranno di un importo di 200 franchi; a partire dal 2009, la detenzione di tutti gli animali che consumano foraggio grezzo sarà sostenuta da un importo unitario di circa 600 franchi per unità di bestiame grosso (UBG). La deduzione per il latte commercializzato decadrà e la differenziazione tra i diversi tipi di contributi, motivata da ragioni storiche, sarà abolita. La base legale che legittima la deduzione per il latte commercializzato può quindi essere abrogata. I detentori di animali che percepivano finora 900 franchi perderanno i contributi UBGFG. Sono in particolare i detentori di vacche nutrici, gli ingrassatori di vitelli, i detentori di cavalli, capre lattifere e pecore lattifere. La parità economica fra produzione lattiera e produzione di carne sarà tuttavia salvaguardata, poiché, fino all’attuazione delle disposizioni dell’OMC, la protezione alla frontiera per la carne si manterrà più elevata di quella per il latte. I contributi DACD sono uno strumento di sostegno particolare a favore dei detentori di bestiame che operano nella regione di montagna e collinare al fine di compensare la riduzione del sostegno del mercato nel settore dell’economia animale. Essi per- mettono di concedere un sostegno diretto e mirato all’agricoltura collinare e di montagna. Per questo motivo si propone di aumentare i contributi DACD. L’aumento previsto di circa 70 milioni di franchi nel 2009 porterebbe l’importo totale di questi contributi a 360 milioni di franchi all’anno. Questo aumento consen- tirebbe di soddisfare la richiesta di una misura che compensi la soppressione dei contingenti supplementari in seguito all’abolizione del contingentamento lattiero. Misure speciali tese a favorire gli agricoltori di pianura che affidano l’allevamento del loro bestiame giovane a contadini operanti nella regione di montagna diventano pertanto superflue e l’attuale sistema dei pagamenti diretti può essere mantenuto in modo semplice e trasparente. Per evitare che l’aumento dei contributi inciti gli agricoltori a intensificare la detenzione di animali è introdotto un vincolo con la produzione di foraggio grezzo analogo ai contributi UBGFG. È previsto l’aumento del contributo supplementare per i terreni coltivi aperti in due fasi: dagli attuali 400 a circa 450 franchi per il 2007 e il 2008 e a circa 600 franchi a partire dal 2009. Questo aumento tiene conto della riduzione della protezione alla frontiera per foraggi e cereali panificabili nonché della soppressione dei mezzi di sostegno del mercato per le altre campicolture. (cfr. n. 2.2.4.2). A causa dei limitati mezzi finanziari si rende necessario ridurre di 100 franchi circa il contributo di superficie generale a partire dal 1° gennaio 2008. Il peso delle misure di risparmio sarà così ripartito fra tutti i gestori o aziende in base alla loro SAU.
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Il trasferimento di risorse comporta adeguamenti anche per i pagamenti diretti eco- logici. I contributi di estivazione aumenteranno così di 10 milioni di franchi a partire dal 2009 e ammonteranno a circa 100 milioni di franchi all’anno. Questo incremento consentirà di garantire la protezione e la cura del paesaggio rurale nelle regioni di estivazione nonostante la riduzione del prezzo del latte dovuto alla diminuzione del sostegno del mercato lattiero. Per rendere sopportabili le conseguenze dell’elimina- zione degli aiuti finanziari abbinati alla valorizzazione della frutta (n. 2.2.5.2), parte dei corrispondenti mezzi dovrà inoltre essere trasferita per finanziare l’intercon- nessione e la qualità degli alberi ad alto fusto nei campi. – Adeguamento dell’articolo 73 LAgr, abrogazione della possibilità di ridurre il contributo UBGFG in funzione del latte commercializzato
Semplificazioni nell’esecuzione e nell’amministrazione L’esecuzione e l’amministrazione dei pagamenti diretti saranno semplificate grazie alle seguenti modifiche: – I pagamenti diretti saranno ormai ridotti secondo le indicazioni vincolanti della Confederazione (cfr. n. 2.8). – Il coordinamento dei controlli sarà migliorato (cfr. n. 2.9). – La raccolta e la gestione dei dati saranno sviluppate e perfezionate (cfr. n. 2.9). Le corrispondenti modifiche legislative proposte nei titoli ottavo e nono LAgr com- portano una riduzione degli oneri amministrativi sia per gli agricoltori sia per quanto riguarda l’esecuzione.
2.4 Impiego sostenibile delle risorse naturali
(Titolo terzo a LAgr)
2.4.1 Situazione iniziale
Gli attuali strumenti della politica agricola non forniscono i necessari incentivi per migliorare costantemente l’impiego delle risorse naturali. Essi sono tuttavia indi- spensabili per uno sviluppo ecologico dell’agricoltura e rispondono al principio di precauzione sancito dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il potenziale di miglioramento ecologico varia a seconda delle regioni o dei settori. Provvedimen- ti generici e non mirati sono pertanto inadeguati. Come già evidenziato nel nume- ro 1.3.7, lo stato della tecnica non è apparentemente sufficiente per perseguire ovun- que gli obiettivi ambientali desiderati. Il programma «impiego sostenibile delle risorse naturali», specifico ad ogni regione o ad ogni settore, si propone di utilizzare in modo più efficace le risorse necessarie alla produzione agricola, come l’azoto, il fosforo e l’energia, nonché di ottimizzare la protezione dei vegetali e di proteggere ancora meglio il suolo e la biodiversità dell’agricoltura per gestirli in modo sosteni- bile.
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2.4.2 Modello proposto
Per raggiungere questi obiettivi il programma incoraggia una rapida attuazione delle innovazioni organizzative, tecniche o strutturali nella prassi agricola. A complemen- to della OQE e dell’articolo 62a LPAc, la Confederazione può sostenere progetti che si prefiggono di migliorare la situazione nei settori contemplati dal programma accordando contributi. Anche per ottenere questi contributi occorrerà fornire la PER. Il programma non mira al raggiungimento di uno stato conforme al diritto, ma al miglioramento costante dello stato della tecnica nell’agricoltura. Il modello si basa su un approccio bottom-up (dal basso in alto): un organismo (privato o pubblico) regionale o di settore elabora un progetto evidenziando il potenziale di miglioramen- to agroecologico nella regione o nel settore, definendo gli obiettivi del progetto e le misure da adottare, pianificando l’attuazione, presentando i costi e il finanziamento e stimando gli effetti agronomici ed ecologici. L’UFAG esamina l’opportunità dal profilo materiale e gli aspetti finanziari della domanda di progetto presentata, facen- do in merito riferimento all’UFAM che ne valuta l’efficienza ecologica. A seconda dei casi può essere ragionevole sottoporre la domanda a una valutazione comple- mentare di altri uffici. Inteso come un aiuto iniziale, il sostegno della Confederazione è limitato a sei anni. Esso si limita alle misure che garantiscono prevedibilmente un miglioramento dura- turo che non necessita di ulteriori aiuti, dal momento che tali misure diventano redditizie a medio termine. L’ammontare del sostegno finanziario è calcolato in funzione dell’impatto relativamente all’obiettivo perseguito. Il contributo della Confederazione ammonta all’80 per cento al massimo dei costi computabili, mentre la parte rimanente deve essere garantita dall’organismo promotore. I contributi limitati nel tempo sono di regola versati al promotore e non direttamente all’azienda agricola. In questo senso la misura non rientra nei pagamenti diretti. Dal momento che i Cantoni non sono tenuti a fornire un sostegno finanziario, la misura non può essere inserita nemmeno nella categoria dei miglioramenti strutturali. È quindi necessario introdurre un nuovo titolo, mentre occorre completare l’articolo 2 capoverso 1 di questa legge con una nuova lettera bbis. – Introduzione dei nuovi articoli 77a e 77b LAgr, programma di promozione dell’impiego sostenibile delle risorse naturali
2.5 Misure sociali collaterali (Titolo quarto LAgr)
2.5.1 Situazione iniziale
Dall’inizio degli anni Novanta la pressione verso adeguamenti strutturali e la ten- denza all’abbandono dell’attività agricola si sono intensificate, come dimostrato anche dalla quota più elevata di cambiamenti strutturali. Gran parte delle cessazioni dell’attività continuano tuttavia ad aver luogo nell’ambito del ricambio generaziona- le, spesso determinate dal raggiungimento dell’età pensionabile. La riforma agraria ha istituito nuove condizioni quadro nel settore dell’agricoltura. In determinati casi, le mutate circostanze possono determinare problemi non indiffe- renti in seno alle famiglie rurali (ristrutturazione e riorganizzazione dell’azienda, sovraccarico plurimo o parziale). È difficile individuare con esattezza le forme di
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azienda particolarmente toccate da queste problematiche. Le aziende interessate possono tuttavia essere caratterizzate dalle situazioni e strutture seguenti: – aziende con un reddito insufficiente o senza la possibilità di effettuare un ampliamento: l’azienda deve poter contare su un reddito supplementare eso- geno. La mancanza di una qualifica professionale alternativa ostacola l’avvio di un’attività lucrativa che esula dal settore agricolo. In questo caso l’azienda vive dei ricavi diretti; – aziende eccessivamente indebitate: i necessari investimenti non sono possi- bili, in caso di reddito insufficiente risulta quindi una carenza di liquidità; – aziende gestite da persone anziane senza successione e con una previdenza per la vecchiaia insufficiente: l’attività non viene abbandonata in assenza di una previdenza per la vecchiaia adeguata e in ragione della pressione fiscale o perché devono essere restituiti aiuti agli investimenti ricevuti in occasione di investimenti operati in precedenza; – aziende con altre difficoltà: problemi di salute, familiari, giuridici, finanziari o di altro genere. Gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere per lo più concessi sotto forma di mutui senza interesse se un’azienda viene a trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa propria (art. 78 cpv. 2). Gli aiuti per la conduzione aziendale sono accordati per convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi. Nel- l’ambito della PA 2002, tale possibilità è stata estesa alle aziende incorse in difficol- tà finanziarie a causa di mutate condizioni quadro economiche o di politica agricola (cfr. art. 187 cpv. 11). Nel quadro della PA 2007 inoltre è stata introdotta la possibi- lità di accordare aiuti agli agricoltori che intendono cessare la propria attività azien- dale.
2.5.2 Modello proposto
La possibilità di accordare aiuti per la conduzione aziendale ad aziende che sono incorse in difficoltà finanziarie a causa di mutate condizioni quadro economiche è limitata a dieci anni (fino a fine 2008). Questa scadenza va abrogata dal momento che queste condizioni quadro sono destinate a mutare ulteriormente. Il principio secondo il quale le aziende che incorrono in difficoltà finanziarie a causa di mutate condizioni quadro, possono chiedere aiuti per la conduzione aziendale deve essere inserito nel diritto ordinario. – Adeguamento dell’articolo 78 LAgr, possibilità di accordare, per una durata indeterminata, aiuti per la conduzione aziendale a causa di mutate condi- zioni quadro
Attualmente, in caso di cessazione dell’attività seguita dall’affitto del terreno agrico- lo, gli importi ancora in sospeso dei crediti d’investimento e i mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale devono essere restituiti entro tre mesi. Allo stesso modo, i contributi ricevuti fino a 20 anni prima devono essere rimborsati senza indugio pro rata temporis se l’edificio sostenuto non è più utilizzato a scopi agricoli. Questi rimborsi possono costituire un motivo per cui, non potendo essere reperiti i mezzi necessari, si rinuncia ad affittare il terreno.
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Affinché il rimborso immediato in caso di cessazione dell’attività non ostacoli il cambiamento strutturale, i crediti d’investimento esistenti o i contributi che soggiac- ciono all’obbligo del rimborso devono poter essere trasformati in mutui per l’aiuto alla conduzione aziendale. Inoltre, deve essere possibile riportare mutui accordati per l’aiuto alla conduzione aziendale prima della cessazione dell’attività. Decade quindi l’esigenza di saldare interessi retroattivi su questi mutui. I mutui devono in seguito essere rimborsati in quote annuali. – Adeguamento degli articoli 79, 80 e 82 LAgr, possibilità di trasformare aiuti agli investimenti in aiuti per la conduzione aziendale al fine di facilitare la cessazione dell’attività
2.6 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr)
2.6.1 Situazione iniziale
Gli aiuti statali agli investimenti sono volti a sostenere le aziende e le infrastrutture agricole nel loro processo di adeguamento alle condizioni quadro e ai requisiti in costante cambiamento con l’obiettivo di ridurre i costi di produzione, di promuovere l’ecologizzazione e, di conseguenza, di rafforzare la competitività di un’agricoltura sostenibile. Una gran parte delle risorse è impiegata in regioni di collina e di monta- gna e contribuisce a migliorare le condizioni economiche e lo standard di vita nelle aree rurali. Le esperienze fatte con le disposizioni di legge della PA 2002 e con gli adeguamenti della PA 2007 nell’ambito dei miglioramenti strutturali sono positive. L’introduzione della possibilità di sostenere la diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini, a sua volta, ha comportato una maggiore flessibi- lità e un margine di manovra imprenditoriale più ampio. Le nuove possibilità di sostegno per il ripristino periodico delle bonifiche fondiarie e gli edifici collettivi adibiti allo smercio di prodotti della regione nonché gli aiuti iniziali concessi sotto forma di prestito destinati a creare organizzazioni contadine di solidarietà hanno apportato alle aziende contadine ulteriori facilitazioni e possibilità di sviluppo. L’attuale principio di sostegno dei miglioramenti strutturali, perciò, dev’essere mantenuto. Se le condizioni quadro future lo richiederanno, verranno effettuati adeguamenti in singoli settori. L’approccio bottom-up dei progetti è un fattore strategico per il loro successo perché consente di garantire l’accettazione e l’impe- gno degli interessati sul posto. Nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) i miglioramenti strutturali fanno parte dei compiti in comune. Ne consegue che alla Confederazione competono le strategie e l’alta vigilanza, mentre i Cantoni sono incaricati di realizzare i progetti. Con il secondo messaggio concernente la NPC abbiamo sottoposto al Parlamento tutta una serie di modifiche di legge80. Le modifiche della LAgr sono commentate in corri- spondenza dei rispettivi articoli. Le possibilità di sostegno a favore della diversificazione (p. es. agriturismo) esplica- no i loro effetti soltanto se anche la pianificazione del territorio crea le condizioni quadro necessarie per progetti di questo tipo. L’obiettivo sarà raggiunto anticipando
80 FF 2005 5349
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la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)81 nel settore Costruire fuori delle zone edificabili. Il 2 dicembre 2005 abbiamo adottato un mes- saggio pertinente82. Secondo il vigente articolo 87 capoverso 2 i provvedimenti finanziati nel settore dei miglioramenti strutturali sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza con le imprese artigianali direttamente interessate presenti nell’immediato raggio d’attività. Il nostro Collegio ha decretato che i Cantoni, prima di decidere se asse- gnare aiuti agli investimenti, devono consultare le imprese artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni locali o cantonali. Se le imprese artigianali esi- stenti forniscono un servizio equivalente nel raggio d’attività o eseguono il compito previsto in modo equivalente, la Confederazione può concedere aiuti agli investi- menti. Gli accertamenti necessari comportano oneri supplementari, ma sono neces- sari per impedire distorsioni della concorrenza e favorire un impiego efficiente dei mezzi. Nell’ambito di uno studio commissionato dall’UFAG in collaborazione con l’Unio- ne svizzera delle arti e mestieri sulla neutralità per quanto riguarda la concorrenza nei confronti delle aziende artigiane83, gli autori hanno esaminato se, nell’ambito della concorrenza tra artigianato e attività artigiane accessorie di aziende agricole, gli attori lottano ad armi pari constatando che, in linea di massima, nelle leggi, nelle ordinanze e nelle direttive non vi sono differenze che favoriscono le attività accesso- rie artigianali rispetto all’artigianato. Numerose leggi non presentano alcuna diffe- renza in proposito. Le poche differenze rilevate spesso non dipendono dall’azienda agricola, ma dal volume delle attività o dal tipo di reddito, vale a dire che anche i non-agricoltori titolari di piccole aziende artigiane approfittano ugualmente delle agevolazioni specifiche. Altra constatazione importante: il volume delle attività artigianali delle aziende agricole è molto limitato e, di conseguenza, anche le riper- cussioni sulle aziende artigiane rimangono limitate. Lo si deve al fatto che si tratta di aziende accessorie la cui attività completa e migliora il reddito dell’azienda principa- le, che rimane quella agricola. In nessuno degli esempi oggetto dello studio si è potuto constatare che l’attività artigianale accessoria gode di vantaggi concorrenziali dovuti a prescrizioni differenziate o a differenze nell’esecuzione delle medesime. Nei casi in cui sono stati accordati crediti d’investimento la neutralità in materia di concorrenza è stata rispettata ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2.
2.6.2 Modello proposto
Criteri di entrata nel merito di domande inoltrate da aziende individuali Fin dall’introduzione della PA 2007 è stato richiesto, come criterio essenziale per ricevere aiuti individuali agli investimenti, un adeguato volume di lavoro provenien- te dall’attività agricola. L’articolo 89 capoverso 1 LAgr stabilisce un minimo di 1,0 USM. L’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMS)84, invece, esige un volume minimo di lavoro pari a 1,2 USM per tutti i provvedimenti individuali.
81 RS 700 82 FF 2005 6303 83 Raaflaub M., Bregy M. e Genoni M. (2005): Landwirtschaftliche Betriebe diversifizieren und suchen Wertschöpfung und Marktanteile im Gewerbe. Betreiben sie Konkurrenz mit ungleichen Spiessen?, SUSA Zollikofen 84 RS 913.1
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Questo limite viene adeguato a quello previsto nell’articolo 7 LDFR ed è quindi fissato a 1,25 USM (cfr. n. 3.2.1). Si possono fare eccezioni, secondo l’articolo 89 capoverso 2 LAgr, in regioni in cui la gestione di superfici e gli insediamenti posso- no essere pregiudicati. In dette regioni è sufficiente un volume minimo di lavoro pari a 0,75 USM. I risultati contabili mostrano che è possibile produrre in modo redditi- zio in strutture aziendali diverse. Da uno studio realizzato da Agroscope FAT Täni- kon85 risulta che l’USM è correlata alla produttività delle aziende e rappresenta quindi un’unità di misura adeguata della loro vitalità. L’USM non è invece indicati- va per quanto riguarda l’onere effettivo di lavoro delle singole aziende; essa non contempla, infatti, l’economia di scala, il livello di meccanizzazione e le condizioni quadro specifiche. Per aumentare la possibilità di realizzare valore aggiunto in aziende con un volume di lavoro agricolo limitato, occorre introdurre un limite minimo di USM più basso per misure volte a diversificare l’attività, soprattutto nelle regioni di montagna e in quelle collinari. Detto limite non deve tuttavia essere inferiore a 0,75 USM, valore attualmente previsto per le regioni scarsamente popolate. L’adeguamento è confor- me alla prevista flessibilità che apporterà la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio volta a facilitare la creazione di combinazioni di attività redditizie nella stessa azienda. – Adeguamento dell’articolo 89 LAgr, volume di lavoro inferiore per provve- dimenti di diversificazione
Semplificazione delle procedure Con la PA 2002 lo svolgimento della procedura è stato ampiamente semplificato e delegato ai Cantoni. La procedura di corapporto interna alla Confederazione conti- nua tuttavia a svolgersi parallelamente alle procedure cantonali. In futuro l’obbligo di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale secondo gli articoli 12 e 12a LPN e 97 LAgr sarà previsto ancora soltanto per progetti che necessitano di un’autorizza- zione o di una concessione secondo il diritto federale o cantonale. Non sono soggetti ad autorizzazione nel caso di miglioramenti strutturali il rinnovo periodico di im- pianti tecnici a fini agricoli, la sostituzione di pezzi d’impianti come pompe, l’installazione di un telecomando in un acquedotto oppure lavori tecnici. Un’ulteriore semplificazione riguarda il rimborso in caso di alienazione con utile. Oggigiorno gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati se l’intera azienda o una parte di essa viene alienata con utile. Contemporaneamente sono dovuti gli interessi sui mutui, calcolati retroattivamente. In futuro un rimborso sarà richiesto soltanto se l’intera azienda o la parte di azienda sovvenzionata verrà alienata con utile. Inoltre, s’intende sopprimere il versamento di interessi calcolati retroattiva- mente. In questo modo si semplifica la gestione dei rimborsi facilitando al contempo la cessazione anticipata dell’attività. – Adeguamento degli articoli 91 e 97 LAgr, semplificazione delle procedure
85 Lips M. (2005): Der Einfluss der Standardarbeitskraft (SAK) auf die Wirtschaftlichkeit und ihre Eignung als Eintretenskriterium für einzelbetriebliche Investitionshilfemassnah- men, Agroscope FAT Tänikon.
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Crediti d’investimento per impianti destinati alla produzione di energia dalla biomassa e progetti di sviluppo regionale Con la PA 2007 è stata creata la possibilità di sostenere, mediante crediti d’inve- stimento, provvedimenti individuali per diversificare l’attività nel settore agricolo e nei settori affini. Ne fanno parte anche gli impianti per la produzione di energia dalla biomassa. La revisione parziale in corso della legge sulla pianificazione del territorio prevede che negli impianti di produzione d’energia oltre la metà della biomassa trasformata debba essere di origine agricola affinché l’impianto sia conforme alla zona agricola. Per gestire in modo economico questi impianti occorre di norma una quantità maggiore di biomassa di quanta ne impiega una singola azienda; è opportu- no quindi creare la possibilità di sostenere mediante crediti d’investimento non soltanto impianti appartenenti a un’unica azienda, ma anche impianti collettivi destinati alla produzione di energia dalla biomassa. Nell’ambito della PA 2007 il Parlamento ha emanato una nuova disposizione di legge che consente il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali (art. 93 cpv. 1 lett. c LAgr). Due lavori di ricerca86 e due progetti pilota in corso in Ticino (Brontallo) e in Vallese (St-Martin, Val d’Hérens) forniscono le basi per la sua concretizzazione a livello di ordinanza. Il piano di attuazione esposto nel progetto posto in consultazione ha riscosso un buon consenso. Si tratta ora di elaborare le relative disposizioni di esecuzione tenendo conto delle esperienze che si stanno facendo con i progetti pilota. Questi hanno già mostrato che per sostenere i progetti di sviluppo regionale non sono utili soltanto i contributi, ma anche uno strumento come i crediti d’investimento. Si propone quindi di creare una base legale a questo scopo. È inoltre necessario completare l’artico- lo 98 dal punto di vista redazionale. – Adeguamento dell’articolo 107 LAgr, crediti d’investimento anche per impianti collettivi destinati alla produzione di energia dalla biomassa e per progetti di sviluppo regionale
Estensione degli aiuti agli investimenti concessi per colture speciali Oggi è possibile concedere contributi per impianti di irrigazione nelle secche vallate alpine e crediti d’investimento per l’acquisizione collettiva di attrezzature di prote- zione contro la grandine, la pioggia e il gelo. Si prevede di ampliare la prassi del- l’UFAG per concedere aiuti agli investimenti per irrigazioni. Anche nel caso di impianti di irrigazione combinati saranno riconosciuti come sussidiabili i costi delle attrezzature antigelo. Inoltre, l’allacciamento alla rete di distribuzione elettrica e idrica delle aziende con colture speciali potrà essere sostenuto mediante contributi anche nella regione di pianura. Il fabbisogno finanziario per affrontare queste modi- fiche, stimato a 2 milioni di franchi l’anno, sarà coperto mediante il trasferimento dei sussidi all’esportazione attualmente concessi per i concentrati di succo di frutta (cfr. n. 2.2.5.2). La concorrenzialità delle colture speciali sul piano internazionale sarà complessivamente migliorata. Nell’ambito della produzione vegetale, alle singole aziende era possibile accordare finora crediti d’investimento soltanto per edifici costruiti su fondamenta solide. Per abbassare i costi di produzione e aumentare la concorrenzialità con l’estero, in futuro
86 Bedürfnisanalyse im Unterengadin (GR) e Regionsanalyse in Bleniotal (TI); i risultati sono disponibili sul sito www.blw.admin.ch (rubrica News > Studi e valutazioni)
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saranno sostenute anche misure volte a migliorare le infrastrutture e, di conseguenza, la produzione di colture speciali. Saranno contemplati in primo luogo investimenti destinati alla protezione contro le intemperie come reti antigrandine, coperture antipioggia e tunnel, mentre per piante o macchinari non saranno concessi crediti. – Adeguamento dell’articolo 106 LAgr, crediti d’investimento anche per misu- re destinate a migliorare la produzione di colture speciali
2.7 Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione
delle piante e dell’allevamento di animali (Titolo sesto LAgr)
2.7.1 Situazione attuale
Gli strumenti attualmente a disposizione nel settore della ricerca e della consulenza nonché della promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di ani- mali si sono dimostrati efficaci. Si tratta dunque di introdurre adeguamenti puntuali. La LAgr prevede diversi strumenti che permettono di promuovere progetti nel contesto agricolo, ossia progetti (regionali) di promozione dello smercio (art. 12), progetti di sviluppo regionale (art. 93), progetti di interconnessione regionale (art. 76), il nuovo programma «Impiego sostenibile delle risorse naturali» (art. 77a e 77b) e i progetti di risanamento con orientamento ecologico (art. 62a LPAc). A causa della varietà degli strumenti diventa sempre più importante armonizzare le misure a livello regionale. La valutazione degli strumenti esistenti ha evidenziato le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano sul percorso che porta dall’idea iniziale al progetto pronto all’attuazione. Spesso gli attori regionali hanno le idee ma non dispongono del know-how e delle capacità (tempo, energie) per poter costituire un ente promotore o per effettuare i necessari accertamenti (potenziale di mercato, business plan ecc.). Nell’ambito della NPC, le competenze nei settori della consulenza e dell’alleva- mento sono state ridistribuite. La Confederazione prende a carico i contributi di membro versati attualmente dai Cantoni ai due centri di consulenza. Quale contro- parte, i Cantoni assumono il finanziamento dei loro servizi di consulenza. La responsabilità per l’allevamento spetterà ora unicamente alla Confederazione. Nel nostro secondo messaggio concernente la NPC abbiamo sottoposto al Parlamento numerose modifiche di legge87. Le modifiche della LAgr sono spiegate nel commen- to dei corrispondenti articoli.
2.7.2 Modello proposto
Cofinanziamento dell’assistenza tecnica nella fase di accertamento preliminare di progetti collettivi Per aumentare le possibilità di successo di iniziative progettuali collettive e miglio- rare il coordinamento fra gli strumenti esistenti occorre realizzare tempestivamente un accertamento preliminare. In questa fase la Confederazione deve partecipare al finanziamento di un’assistenza tecnica esterna per promuovere una valutazione
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approfondita e competente dei progetti prima della loro realizzazione. Questo stru- mento interviene nella fase iniziale, spesso difficile, che porta da un’idea iniziale a un progetto pronto per l’attuazione. La fase preliminare serve a riunire gli elementi che permettono di definire lo strumento di promozione più adatto per attuare il progetto. La proposta di sostenere questa forma di iniziative progettuali è stata ampiamente approvata nella consultazione. Gli ostacoli amministrativi nell’ambito della presentazione di domande per ottenere un’assistenza tecnica devono essere ridotti al minimo. Ogni idea dev’essere sostenu- ta per lo meno da un «comitato d’iniziativa» (unione informale di più persone). I promotori devono presentare uno schizzo progettuale che indichi gli obiettivi, l’offerta di prodotti o di servizi prevista, le aspettative circa gli effetti dell’idea e la forma organizzativa prevista. L’assistenza tecnica può essere affidata a uffici di consulenza privati, ma anche ai servizi di consulenza cantonali. La decisione di sostenere l’assistenza tecnica di un progetto non significa necessa- riamente che quest’ultimo sarà realizzato. Il risultato dell’accertamento preliminare può condurre infatti al suo abbandono. Tuttavia, l’assistenza agevola considerevol- mente la realizzazione di progetti di ampia portata riguardanti l’intero potenziale di una regione. I promotori di iniziative progettuali collettive devono partecipare al finanziamento. L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al 50 per cento dei costi comprovati per l’assistenza tecnica, sino a un importo massimo da stabilire. I richiedenti possono rivolgere la loro domanda all’UFAG, sia direttamente sia per il tramite di un servizio cantonale. I Cantoni non sono obbligati a partecipare al cofinanziamento dell’assistenza tecnica ma possono volontariamente assumere una parte dei costi a carico dei promotori. Se la Confederazione decide di accordare il proprio sostegno, ne informerà a tempo debito i servizi competenti dei Cantoni interessati dalla domanda. Dopo la conclusione dell’assistenza tecnica devono essere disponibili almeno: – un’analisi contestuale: rilevare le esigenze e i potenziali di sviluppo regiona- le, chiarire la portata sovraregionale dell’offerta prevista (prestazioni di ser- vizio, prodotti), valutare il potenziale di creazione di valore aggiunto o l’effetto ecologico; – un business plan e, per le parti ecologiche del progetto, un piano d’attua- zione: indicazioni in merito agli obiettivi del progetto, alle misure da prende- re, al finanziamento, all’economicità (capacità di autofinanziamento dopo l’estinguersi dei contributi pubblici) o all’utilità ecologica; – l’integrazione regionale del progetto: adeguare e sintonizzare gli obiettivi del progetto con gli obiettivi generali di sviluppo della regione, consultare i Comuni e/o il consorzio regionale; – un ente promotore: organizzato e solido (p. es. cooperative, Comuni), dotato di uno statuto giuridico (persona giuridica).
– Adeguamento dell’articolo 136 LAgr, cofinanziamento dell’accertamento preliminare in vista della realizzazione di progetti nell’ambito di iniziative collettive
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Disciplinare a livello di legge le prestazioni commerciali di Agroscope e dell’Istituto nazionale d’allevamento equino Dal 1° gennaio 2000, le stazioni federali di ricerche e di esperimenti agronomici (Agroscope) e l’Istituto nazionale d’allevamento equino di Avenches sono gestiti secondo i principi della GEMAP (gestione con mandato di prestazione e budget globale, 2° cerchio). Secondo questi principi, essi possono offrire prestazioni commerciali. Si tratta di prestazioni fornite a monte o a valle delle attività principali definite nella base lega- le, che sono proposte all’interno di un mercato di nicchia o sul libero mercato e possono dare utili (grado di copertura dei costi > 100 %). Queste prestazioni sono legate ai compiti legali e non richiedono un’infrastruttura supplementare88. D’ora in poi le unità amministrative potranno fornire prestazioni di servizi commer- ciali soltanto se una legge le autorizza a farlo. Dato che la nuova legge del 7 ottobre
200589 sulle finanze della Confederazione non prevede una normativa generale in
questo settore, si propone di introdurre una disposizione legale concernente Agro- scope e l’Istituto nazionale d’allevamento equino. – Adeguamento degli articoli 115 e 147 LAgr, autorizzazione per Agroscope e l’Istituto nazionale d’allevamento equino a fornire prestazioni commerciali
2.8 Protezione giuridica, misure amministrative
e disposizioni penali (Titolo ottavo LAgr)
2.8.1 Situazione iniziale
In seguito al trasferimento ai pagamenti diretti di una parte dei fondi destinati a sostenere il mercato, in alcuni settori le attuali misure amministrative volte ad attua- re la legge e a sanzionare le infrazioni, in particolare mediante la riduzione dei contributi, non sono più sufficienti. Pertanto, in particolare per garantire che l’abbandono del contingentamento lattiero avvenga con ordine, sono necessari nuovi strumenti. È inoltre necessario precisare le disposizioni penali per far rispettare taluni divieti, in particolare nel settore dei mezzi di produzione. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, oggi le riduzioni avvengono conformemente a una direttiva emanata dai direttori cantonali dell’agricoltura90. Questa direttiva è tuttavia attuata in modo diverso da un Cantone all’altro, provocando così un’ineguaglianza di trattamento degli agricoltori che commettono le stesse infrazioni o manchevolezze. Inoltre, la normativa attuale per principio è vincolante soltanto per le autorità amministrative e non per le autorità giudiziarie indipendenti.
88 Assemblea federale, Uffici del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (2003): Richtlinien der Büros des Ständerates und Nationalrates. Parlamentarische Behandlung der Leistungsaufträge und Globalbudgets der FLAG-Ämter (ted./fra).
89 RU 2006 1275; l’entrata in vigore dell’art. 41 sarà fissata successivamente.
90 Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (2005): Direttive datate 27 gennaio 2005 concernenti la riduzione dei pagamenti diretti (direttive sulla riduzione dei paga- menti diretti).
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2.8.2 Modello proposto
Per i casi di violazione della legge che non possono essere sanzionati con una ridu- zione dei contributi o con la revoca di autorizzazioni, si deve prevedere una sanzione pecuniaria. Per ristabilire la situazione conforme al diritto occorre introdurre nuovi strumenti esecutivi. Le restrizioni e i divieti stipulati nella legge sono completati dalle pertinenti norme penali. Inoltre, si propone che in futuro la Confederazione definisca in modo vincolante le riduzioni dei pagamenti diretti. Essa emanerà istru- zioni vincolanti anche per le autorità giudiziarie, migliorando in tal modo la parità di trattamento degli agricoltori. – Adeguamenti degli articoli 169, 170, 172 e 173 LAgr
2.9 Disposizioni finali (Titolo nono LAgr)
2.9.1 Situazione iniziale
Oggi le attività di controllo, in particolare nei settori del diritto in materia di agricol- tura, derrate alimentari e veterinaria, non sono sufficientemente armonizzate. Ne derivano doppioni ma anche lacune nei controlli, nonché costi considerevoli e un grande onere amministrativo per le aziende agricole e le altre imprese interessate. È inoltre possibile semplificare la rilevazione e la gestione dei dati.
2.9.2 Modello proposto
Miglior coordinamento dei controlli Gli oneri previsti in diverse legislazioni (agricoltura, derrate alimentari e diritto veterinario) sono emanati e controllati sotto la sorveglianza di vari uffici federali e cantonali. Inoltre, dei privati forniscono prestazioni complementari nel settore dei marchi. Le istruzioni della Confederazione in materia di controllo non sono suffi- cientemente coordinate. L’armonizzazione con i marchi privati è soltanto parziale. Ne derivano doppioni ma anche lacune nei controlli e un considerevole onere ammi- nistrativo per tutte le parti interessate. Occorre introdurre un articolo sul coordinamento che consenta alla Confederazione di coordinare le proprie attività di controllo e quelle dei Cantoni nonché, per quanto possibile, quelle delle organizzazioni private nelle aziende agricole. Questi controlli devono essere adeguati ai rischi, indipendenti, competenti e conformi alle norme internazionali. Per quanto riguarda le rilevazioni dei dati, anch’esse dovranno essere coordinate e accessibili in modo selettivo alle parti interessate per lo svolgimento dei loro compiti. Questo permetterà di eliminare i controlli multipli effettuati negli stessi settori, ma anche talune lacune osservate nell’esecuzione. Dopo la fase introduttiva, vi sarà una diminuzione dell’onere di lavoro per Confederazione, Cantoni, titolari di marchi e aziende agricole. Lo sviluppo previsto nella rilevazione e nella gestione dei dati (art. 185) costituirà una buona base a tale scopo. – Adeguamento dell’articolo 181 LAgr, maggior coordinamento dei controlli svolti da Confederazione, Cantoni e organizzazioni private
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Sviluppo della raccolta e della gestione dei dati Per garantire l’esecuzione dei pagamenti diretti, oggi i Cantoni rilevano i dati sui gestori, le aziende agricole, le superfici coltivate e gli animali detenuti. È determi- nante a tale scopo il giorno di riferimento. I dati rilevati sono trasmessi alla Confede- razione e gestiti con il sistema AGIS/SIPA91. Parallelamente, in virtù della legisla- zione sulle epizoozie, i Cantoni devono annunciare alla banca dati sul traffico di animali (BDTA) tutti i detentori di animali a unghia fessa (non soltanto le aziende agricole, ma anche i macelli, le aziende d’estivazione, i mercati di bestiame ecc.). Per quanto riguarda i bovini, il controllo del traffico degli animali esige inoltre che i detentori di animali annuncino di volta in volta alla BDTA gli arrivi (comprese le nascite) e le partenze di animali. Per ridurre l’onere amministrativo degli agricoltori, i dati dei due settori verranno messi reciprocamente a disposizione degli interessati in modo da evitare i doppioni. Per questo è essenziale disporre di un registro delle aziende uniforme che possa essere utilizzato sia dalla BDTA sia dall’AGIS/SIPA. Si prevede che, di regola, i dati siano centralizzati e gestiti in modo decentralizzato dai servizi competenti. I fornitori e gli utilizzatori dei dati (agricoltori, Cantoni, organi di controllo, uffici federali ecc.) vi potranno accedere in modo selettivo per svolgere i loro compiti. Si può considerare la realizzazione di un portale Internet che permetta a tutti gli interessati di accedere direttamente ai dati che sono autorizzati a consultare. La protezione dei dati dev’essere garantita. Un sistema globale permetterebbe di utilizzare efficacemente i dati, rilevati una sola volta, nonché i risultati di lavori favorendo in generale la realizzazione di una banca dati uniforme e standardizzata. L’esecuzione nel settore dei pagamenti diretti come pure la raccolta e la gestione dei dati corrispondenti sono di competenza dei Cantoni e questo non cambierà in futuro. Per poter semplificare i compiti amministrativi nell’agricoltura, l’UFAG è perciò tenuto a collaborare strettamente con i Cantoni. Esaminerà pertanto con essi e con l’UST la possibilità di avviare un progetto comune. – Adeguamento dell’articolo 185 LAgr, semplificazione della raccolta e della gestione dei dati mediante un sistema centrale
2.10 Interventi parlamentari
2001 P 01.3183 Garanzia dell’occupazione decentrata del territorio
(N 22.6.01, Fässler) Il postulato chiede al nostro Collegio di elaborare un rapporto che presenti i provve- dimenti per promuovere la multifunzionalità dell’agricoltura e la loro efficacia, prestando particolare attenzione all’occupazione decentrata del territorio. Per poter rispondere al postulato, era necessario disporre di basi scientifiche. Il Politecnico federale di Zurigo era quindi stato incaricato di curare un progetto di ricerca che nel frattempo è stato ultimato. Lo studio descrive le prestazioni multifun- zionali fornite dall’agricoltura e le classifica in funzione delle corrispondenti misure
91 Sistema di informazione sulla politica agricola; banca dati dell’UFAG per
l’amministrazione dei pagamenti diretti.
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prese dalla Confederazione. Un’analisi per gruppi ha in seguito permesso di identifi- care i Comuni svizzeri nei quali l’agricoltura fornisce un contributo sostanziale all’occupazione decentrata del territorio. Le conclusioni tratte dallo studio sono state integrate nel presente messaggio (cfr. n. 1.2.2).
2002 P 02.3361 Sviluppo dell’agricoltura nelle regioni di montagna e periferi-
che (N 4.10.02, Hassler) Il postulato chiede al nostro Collegio di introdurre provvedimenti per la salvaguar- dia, a livello nazionale, dell’agricoltura produttiva nelle regioni di montagna e di collina nonché per l’adempimento del mandato costituzionale relativo all’occupa- zione decentrata del territorio. Gli strumenti politici più importanti a questo riguardo, ossia la politica agricola e la politica regionale, sono attualmente oggetto di revisione. L’evoluzione della politica agricola (PA 2011), da un lato, e la nuova politica regionale (NPR), dall’altro, dimo- strano chiaramente che il nostro Collegio reagisce alle nuove sfide praticando, con i rispettivi progetti, una politica lungimirante (cfr. n. 1.3.6). Il piano d’azione 3 della PA 2011 ha lo scopo di favorire la creazione di valore aggiunto e lo sviluppo soste- nibile nello spazio rurale estendendo le possibilità di differenziare la produzione e di accordare aiuti agli investimenti nonché sostenendo iniziative di progetto collettive (cfr. n. 1.4.3).
2002 P 01.3068 Sicurezza e qualità delle derrate alimentari
(N 5.6.02, Gruppo popolare-democratico, S 11.12.02) Il Parlamento esige un’esecuzione efficace ed uniforme delle corrispondenti prescri- zioni. Le questioni concernenti la protezione dei consumatori, l’alimentazione e l’agricoltura devono essere trattate da un unico servizio dell’amministrazione, responsabile anche del controllo della dichiarazione di provenienza e del metodo di produzione delle derrate alimentari. Il nostro Collegio ha avviato una verifica delle strutture organizzative con l’intento di migliorare il coordinamento e l’utilizzo delle risorse nel settore della sicurezza delle derrate alimentari. L’ordinanza, fondata sull’articolo 182 LAgr, che disciplina le procedure e le competenze di un servizio centrale da istituire sarà adottata soltanto quando sarà disponibile un concetto globale sulla sicurezza alimentare. Questo concetto globale, richiesto nella lettera della Commissione della gestione del Consi- glio nazionale (CdG-N) del 17 ottobre 2003, dovrebbe contemplare i provvedimenti necessari a livello di legislazione, organizzazione e attribuzione delle risorse nonché le modalità di applicazione dell’articolo 182 LAgr. Nella presente revisione è già previsto di dare al nostro Consiglio la competenza di coordinare i controlli (art. 181 LAgr).
2002 P 01.3399 Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere
(N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02) Il nostro Collegio è invitato, fondandosi sull’articolo 18 LAgr, ad assoggettare all’obbligo di dichiarazione tutti i prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera. Con la revisione dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, abbiamo esteso il campo d’applicazione previsto per la carne ai prodotti salmistrati crudi e cotti (p. es. prosciutto e carne secca). Contemporanea-
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mente, l’esecuzione è stata disciplinata in modo più chiaro. Da allora, nei prodotti salmistrati crudi e cotti l’impiego di ormoni, antibiotici e altre sostanze antimicrobi- che per aumentare le prestazioni degli animali dev’essere dichiarato. Dato che una «dichiarazione negativa» ai sensi dell’articolo 18 LAgr è meno appro- priata per determinati prodotti o metodi di produzione, in via suppletiva si valuta la possibilità di introdurre la valutazione positiva dei prodotti svizzeri. Abbiamo espresso il nostro parere al riguardo nella nostra risposta all’iniziativa parlamentare Ehrler 02.439, approvando l’introduzione nella LAgr di un nuovo articolo 16a. Il Parlamento ha adottato il nuovo articolo 16a che consente di munire di una dichiara- zione positiva i prodotti indigeni o importati ottenuti nel rispetto di prescrizioni particolari.
2003 P 02.3769 Strategie per un’agricoltura multifunzionale
(N 21.3.03, Sommaruga) L’autore del postulato solleva interrogativi sul rapporto esistente fra l’evoluzione strutturale e l’adempimento dei compiti multifunzionali da parte dell’agricoltura. Esso si inserisce pertanto nella linea del postulato 01.3183 (N 22.6.01, Fässler), del quale abbiamo pure proposto lo stralcio. Lo studio svolto dal Politecnico federale di Zurigo in relazione con il postulato Fässler fornisce le risposte essenziali. Le conclusioni sono integrate nel presente messaggio (cfr. n. 1.2.2).
2003 P 01.3775 Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini
(N 4.6.03, Scherer) Il postulato chiede che, nel quadro del programma SSRA, per le aree di riposo riservate ai suini da ingrasso, oltre alla paglia o alle canne, vengano valutate e auto- rizzate alternative equivalenti. Questa valutazione è svolta dall’ART di Tänikon. Nel quadro del progetto «Qualità del pavimento delle aree di riposo destinate ai suini da ingrasso» (11.11.2003 – 31.12.2006) vengono esaminate nuove coperture. Quelle che si riveleranno equiva- lenti alla lettiera in paglia verranno inserite come alternative nell’ordinanza SSRA.
2003 P 00.3746 Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza
(N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03) Il postulato invita il nostro Collegio a promuovere la somministrazione di foraggi prodotti nell’azienda. Nell’ambito dell’attuale mandato di prestazioni accordato alle Stazioni di ricerche agronomiche viene attribuita notevole importanza alla ricerca sugli erbai che favori- sce la gestione rispettosa della natura di prati e pascoli nonché lo sviluppo di sistemi di gestione sostenibili nel quadro dell’economia pastorizia e alpestre. Considerate le attuali condizioni quadro della politica agricola, il foraggio prodotto nell’azienda svolgerà anche in futuro un ruolo molto importante. La PA 2011 prevede di estende- re i contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzo alle vacche da latte (cfr. n. 2.2.2.2). Questi contributi sono tuttavia accordati soltanto alle aziende che dispongono di una superficie sufficiente di foraggio grezzo per UBG. Questa stessa condizione sarà posta anche per i contributi DACD. In tal modo la detenzione di animali sarà legata più fortemente alla base foraggiera propria dell’azienda.
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2003 P 03.3043 Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli
(S 18.6.03, Jenny) Il postulato invita il nostro Collegio ad adeguare le prescrizioni in materia di prote- zione degli animali nel settore dell’allevamento di cavalli in modo che l’esecuzione risulti migliore e che sia più semplice escludere dai fondi pubblici gli allevamenti di cavalli non conformi alla protezione degli animali. A questo fine è necessario adeguare l’ordinanza sulla protezione degli animali. Ci si dovrà basare sulla legge sulla protezione degli animali (LPAn), sottoposta a revisio- ne totale e approvata definitivamente dal Parlamento nel dicembre 200592. Scaduto il termine di referendum riguardante la LPAn, l’ordinanza sulla protezione degli animali verrà posta in consultazione. La nuova LPAn e la rispettiva ordinanza dovrebbero essere messe in vigore nel 2007. A quel momento la richiesta del postu- lato sarà stata adempiuta.
2003 P 03.3003 Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura
(N 7.5.03, Commissione dell’economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03) Il postulato chiede che venga ridotto considerevolmente l’onere amministrativo a cui devono far fronte gli interessati in relazione all’applicazione della politica agricola. Inoltre, esso chiede che vengano presentate proposte volte a migliorare la competiti- vità dell’agricoltura attraverso la riduzione del livello dei costi e ad accrescere la competitività dei prodotti agricoli sul mercato. Nell’ambito della PA 2007 sono già state introdotte disposizioni per un migliore coordinamento dei controlli. Il presente messaggio tiene conto di queste due richie- ste. Il piano d’azione 5 propone misure per ridurre gli oneri amministrativi e coordi- nare i controlli, mentre il piano d’azione 1 prevede misure per ridurre i costi, per quanto lo Stato possa intervenire in questo settore (cfr. n. 1.4.3).
2006 M 04.3764 Minor onere amministrativo per le aziende agricole
(N 18.3.05, Darbellay, S 7.3.06) Il nostro Collegio è incaricato di prendere provvedimenti concreti per diminuire gli oneri amministrativi nell’agricoltura, senza ridurre la qualità delle prestazioni dal profilo della sicurezza alimentare, della protezione degli animali, della protezione dell’ambiente e del paesaggio. Il futuro sistema di controllo dovrebbe essere basato su un’analisi dei rischi e su un miglior coordinamento fra i vari organi preposti ai controlli. Le misure proposte dal piano d’azione 5 per coordinare i controlli (art. 181 LAgr) e ridurre gli oneri amministrativi (p. es. art. 185 LAgr) rispondono alle esigenze della mozione.
92 FF 2006 315
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2.11 Commento del testo di legge
Art. 2 Provvedimenti della Confederazione Cpv. 1 lett. bbis (nuova) L’adeguamento è necessario per motivi di tecnica giuridica. Il nuovo titolo terzo a richiede l’introduzione della lettera bbis.
Art. 3 Definizione e campo d’applicazione Cpv. 2 Si prevede di poter aiutare i gestori di aziende che esercitano l’orticoltura a titolo professionale facendoli beneficiare dei miglioramenti strutturali di cui al titolo quinto. Queste aziende sono parificate alle aziende agricole anche per quanto riguar- da la legislazione sulla pianificazione del territorio93 e il diritto fondiario rurale94. Questa misura permetterà di avvicinare le condizioni di produzione in Svizzera a quelle prevalenti nei Paesi vicini. Nell’UE, le aziende orticole sono parificate alle aziende agricole e beneficiano delle stesse misure di promozione. Con aziende che esercitano l’orticoltura a titolo professionale si intendono le aziende in cui vengono seminate, piantate e fatte crescere piante come i vivai e le aziende che coltivano piante ornamentali, fiori o piante per l’orticoltura. Come nella legislazione sulla pianificazione del territorio, l’orticoltura esercitata a titolo professionale dev’essere delimitata rispetto agli altri tre settori, ossia le aziende orticole di trasformazione, commercio e servizi, che sono escluse dal sostegno. La promozione, corrispondente a quella di cui beneficiano le aziende orticole, sarà accordato in primo luogo sotto forma di crediti d’investimento per edifici e infrastrutture. I limiti di reddito e di sostanza nonché il credito d’investimento massimo, fissati nell’ordinanza sui miglio- ramenti strutturali (OMSt), si applicheranno anche all’orticoltura esercitata a titolo professionale.
Art. 9 Sostegno alle misure di solidarietà Cpv. 1 frase introduttiva Il capoverso 1 mette l’accento sul problema dei profittatori in relazione alle azioni collettive. Finora il nostro Collegio accordava soltanto un aiuto limitato nel tempo. Dopo una nuova valutazione, abbiamo tuttavia prorogato per due volte il nostro sostegno dopo che le organizzazioni avevano inoltrato la relativa domanda. Viene proposto di mantenere questa possibilità di prorogare le misure di solidarietà. Il principio di sussidiarietà dovrà naturalmente essere rispettato: accorderemo il nostro sostegno soltanto se e fintanto che sarà veramente necessario. Cpv. 2 La modifica redazionale di questo capoverso è la conseguenza degli adeguamenti precitati. Il resto del capoverso 3 può essere integrato nell’attuale capoverso 2.
93 Art. 16 cpv. 1 lett. a nonché art. 16a cpv. 1 e 2 LPT
94 Art. 7 cpv. 2 LDFR (RS 211.412.11)
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Cpv. 3 La modifica precisa che il nostro Collegio può prendere misure soltanto in caso di perturbazioni temporanee del mercato non dipendenti da problemi strutturali. In effetti, deve poter prendere misure limitate nel tempo e specifiche per un prodotto, ad esempio in caso di crollo del mercato. Per finanziare misure di solidarietà intese a prevenire una crisi (p. es. attraverso assicurazioni), una proroga può tuttavia essere considerata. Il nostro Collegio non può istituire un sistema permanente di sostegno del mercato e d’intervento o di regolazione dei quantitativi, poiché questo rischierebbe di rendere nulle le riforme della politica agricola attuate negli ultimi anni. Occorre precisarlo, anche se sembra evidente che non potremo decidere simili misure se il Parlamento le ha precedentemente soppresse.
Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti Cpv. 2 Viene precisato che il principio della globalità aziendale si applica unicamente all’agricoltura biologica e non alle altre disposizioni in materia di designazione dei prodotti. Tuttavia, devono poter essere mantenute deroghe a questo principio se non si deve temere una contaminazione da parte di materie ausiliarie non autorizzate o di una mescolanza dei flussi di sostanze e a condizione che ciò non comprometta la controllabilità. Le colture perenni (arboricoltura, viticoltura), ad esempio, devono poter essere gestite in modo biologico o tradizionale, indipendentemente dal resto dell’azienda.
Art. 16b (nuovo) Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale Cpv. 1 Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione sostiene le organizzazioni di catego- ria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano interna- zionale, delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere. Cpv. 2 Conformemente al capoverso 2, la Confederazione può assumersi una parte delle spese per procedure svolte all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori per difendere denominazioni d’ori- gine e indicazioni geografiche. Questo sistema di cofinanziamento presuppone che la categoria si impegni a sua volta a difendere le proprie denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.
Art. 20 Prezzi soglia Cpv. 2 e 4 La terminologia è adeguata a quella della nuova legge del 18 marzo 2005 sulle dogane.
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Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali Cpv. 2 lett. e La terminologia è adeguata a quella della nuova legge del 18 marzo 2005 sulle dogane.
Art. 22a (nuovo) Ripartizione del contingente doganale delle patate Il nuovo articolo 22a costituisce la base che permette di ripartire il contingente doganale parziale delle patate, comprese le patate da semina, in modo più conforme ai principi della concorrenza. Dal 1999 la procedura di vendita all’asta ha dato buone prove per quanto riguarda la ripartizione del contingente doganale parziale dei prodotti di patate. Il nuovo sistema di ripartizione sarà introdotto in due fasi. Per il periodo di contin- gentamento 2008, il contingente doganale parziale sarà attribuito per metà secondo il diritto anteriore e per metà mediante vendita all’asta, mentre a partire dal periodo di contingentamento 2009 esso sarà venduto integralmente all’asta. Il passaggio al nuovo sistema sarà concretizzato nell’ordinanza sulle importazioni agricole e nel- l’ordinanza sulle patate. Si prevede di ripartire le quote del contingente doganale secondo il principio del prezzo più alto. Per tener conto delle esigenze degli importatori, la vendita all’asta potrà avvenire per quote ed essere scaglionata nel tempo. Anche le importazioni potranno essere liberate a tappe, dopo aver sentito le cerchie interessate.
Art. 26 In seguito alla soppressione graduale dei contributi all’esportazione, questo articolo può essere abrogato. Il nostro Collegio intende fissare l’abrogazione di questa dispo- sizione al 31 dicembre 2009; i contributi all’esportazione potranno dunque essere versati sino a questa data.
Art. 27 In seguito alle numerose richieste concernenti il rafforzamento dell’osservazione dei mercati, si prevede di sostituire il titolo «Vigilanza sui prezzi» con «Osservazione del mercato». Il nostro Collegio emanerà prescrizioni per garantire la cooperazione in vista di un’osservazione rafforzata del mercato.
Art. 36b Contratti di acquisto di latte Cpv. 1 Il complemento proposto deve permettere di raggruppare l’offerta di latte e nel contempo impedire il commercio d’intermediazione fra privati. I membri di un’orga- nizzazione di produttori potranno così vendere il loro latte anche all’organizzazione cui sono affiliati. Senza questo complemento, l’organizzazione di produttori potreb- be effettuare unicamente la regolazione dei quantitativi prevista in relazione all’articolo 36a LAgr. In tal caso non sarebbe possibile riunire l’offerta di latte per ottenere una posizione negoziale più forte nelle trattative di vendita. I produttori, anche dopo l’abbandono del contingentamento, potranno continuare a vendere il loro latte non solo a un valorizzatore regionale, bensì anche a un valorizzatore locale di
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latte. Ciò è importante in particolare per i fornitori di latte di caseificio che potranno continuare a mantenere lo stretto rapporto intercorrente tra casaro e produttore di latte. Questa disposizione, completata dall’obbligo di concludere un contratto di una durata minima di un anno (cpv. 2), serve a limitare il commercio di latte e la nascita di un «mercato spot».
Art. 37 In mancanza di misure per orientare la produzione, l’obbligo sancito nell’articolo 37 di notificare preventivamente la vendita diretta non ha più alcun senso, considerato l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 43. L’articolo 37 e, di conseguenza la sezione 3, possono quindi essere abrogati.
Art. 44 Assicurazione della qualità Le disposizioni degli articoli 10 e 11 concernenti la qualità si rivelano generalmente sufficienti per il settore del latte. Nell’ambito della revisione totale del diritto in materia di derrate alimentari, attualmente in corso, la base legale delle prescrizioni sull’igiene riguardanti il latte e i latticini sarà sancita nella legge sulle derrate ali- mentari (LDerr). La base legale per l’obbligo d’autorizzazione è costituita dall’arti- colo 17a LDerr. Di conseguenza, per il latte non è più necessaria una disposizione apposita che disciplini l’assicurazione della qualità sotto forma di un obbligo d’autorizzazione per le aziende di trasformazione del latte; l’articolo 44 può quindi essere abrogato.
Art. 51bis Valorizzazione della lana di pecora Dato che è prevista la soppressione di questa misura, l’articolo può senz’altro essere abrogato. Il nostro Collegio intende fissare l’abrogazione al 31 dicembre 2009.
Art. 54 Zucchero Cpv. 1 La sostituzione del mandato di prestazioni stipulato con lo zuccherificio con il sostegno diretto della produzione presuppone un adeguamento della legge. Nel capoverso 1 sarà sancito unicamente il principio secondo cui la Confederazione può sostenere una produzione adeguata di zucchero, analogamente alle altre colture campicole. L’attuale obbligo per lo zuccherificio di convenire con i coltivatori i quantitativi di barbabietole da zucchero, i prezzi e le condizioni di ritiro dovrà essere attuato sulla base del diritto privato. Cpv. 2 In virtù del capoverso 2, la Confederazione avrà come finora la facoltà di consultare il conto annuale degli zuccherifici. Non essendovi concorrenza nella trasformazione delle barbabietole da zucchero e visto il considerevole flusso di fondi della Confede- razione in questo settore, tale misura continua a essere giustificata. Si tratta di poter verificare se gli zuccherifici lavorano in modo economico e se ritirano le barbabieto- le da zucchero dai produttori a un prezzo corretto. L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° gennaio 2009.
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Art. 56 Semi oleosi e leguminose a granelli I mezzi destinati al sostegno del mercato devono giungere il più direttamente possi- bile ai produttori, e non più essere accordati alle imprese di trasformazione e di commercio che operano a valle. Conformemente a tale principio, occorre stralciare dall’articolo la possibilità di versare contributi federali alle imprese di trasformazio- ne di semi oleosi. L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° luglio 2009.
Art. 57 Patate Per le patate da semina, da tavola e destinate alla trasformazione di qualità conforme al mercato, la protezione alla frontiera rimane invariata. I ricavi relativi alla valoriz- zazione di patate non commerciabili utilizzate per l’alimentazione animale soggiac- ciono alla riduzione dei prezzi soglia per i foraggi. Si dovrà tenere maggiormente conto dei segnali provenienti dal mercato. È necessario anche ridurre il sostegno alla coltivazione di patate allo scopo di evitare eccedenze e favorire l’adeguamento strutturale. La Confederazione non sosterrà pertanto più la valorizzazione di patate indigene da semina, da tavola o destinate alla trasformazione di qualità inferiore. L’articolo 57 può dunque essere abrogato. L’abrogazione è prevista per il 1° luglio 2009.
Art. 63 Classificazione e designazione Cpv. 1 I vini sono suddivisi in tre categorie: vini a denominazione d’origine controllata, vini con indicazione geografica tipica e vini da tavola. Cpv. 2 Il nostro Collegio è incaricato di definire i vini DOC, i vini con indicazione geogra- fica tipica e i vini da tavola e di stabilire requisiti minimi chiari applicabili alla produzione. Gli stessi termini saranno utilizzati anche in altri testi legali per motivi di leggibilità e di comprensione. Occorre definire, per le tre categorie e per tutta la Svizzera, prescrizioni concernenti la delimitazione dell’area geografica di produzio- ne, la scelta dei vitigni, il tenore naturale minimo in zucchero, la resa massima per unità di superficie ecc. La nuova classificazione è equivalente a quella dell’UE. Cpv. 3 Alcuni compiti e competenze possono essere delegati ai Cantoni, in particolare la regolamentazione dei vini DOC, la cui definizione individuale rimane di competenza dei Cantoni, ma anche eventualmente quella dei vini cantonali con indicazione geografica tipica. Analogamente, spetterà come sinora ai Cantoni regolamentare le condizioni di produzione per le denominazioni tradizionali come «Goron» e «Nostrano». Considerato il sistema gerarchico e gli impegni presi dalla Svizzera a livello internazionale, è essenziale regolare l’utilizzazione di alcuni termini e delle designazioni. Cpv. 4 Il nostro Consiglio è autorizzato a definire alcuni termini, come «selezione», «vino di ghiaccio», «vendemmia tardiva », «grand cru», «cru», «mise au domaine», «bar- rique». Occorre in effetti definire questi termini, in particolare in relazione alla protezione dall’inganno e agli impegni della Svizzera a livello internazionale. In
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caso contrario, la loro utilizzazione potrebbe essere messa in discussione o vietata nell’ambito di accordi internazionali. Cpv. 5 Occorre stabilire regole di declassamento per le diverse categorie e determinare con chiarezza il modo di utilizzazione dei prodotti declassati. In generale, si attribuisce alla prossima categoria inferiore i vini che non adempiono i requisiti minimi di una categoria. Occorre inoltre prevedere il caso di vini che non soddisfano i requisiti di un vino da tavola e, se del caso, definire margini di tolleranza. Cpv. 6 Questo capoverso precisa che gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, come pure l’arti- colo 16b si applicano per analogia ai vini.
Art. 64 Controlli Cpv. 1 Il nostro Consiglio è incaricato di emanare prescrizioni generali sul controllo dei vini. Queste prescrizioni riguardano sia il controllo della vendemmia (controllo della produzione) sia il controllo del commercio di vini (controllo del rispetto delle dispo- sizioni relative alla produzione e delle designazioni dei settori a valle); esse devono essere armonizzate e coordinate affinché ne risulti un sistema di controllo semplifi- cato e applicabile in tutta la Svizzera. Bisogna effettuare i controlli per quanto possibile sulla base di un’analisi dei rischi, ciò che permetterà di sgravare gli assog- gettati a questi controlli. I controlli devono essere organizzati in modo da essere rappresentativi, per il loro numero, tipo e frequenza, e da poter essere giustificati nei confronti dei partner stranieri, in particolare nei confronti dell’UE. Il nostro Consi- glio dovrà stabilire le condizioni e i requisiti minimi a questo proposito nell’ordi- nanza sul vino. Abbiamo peraltro come sinora la possibilità di prevedere deroghe, a condizione che la protezione delle designazioni sia garantita. In questo senso, si prevede di mantenere le eccezioni attuali concernenti i viticoltori cantinieri e i commercianti che vendono unicamente vini in bottiglia. Cpv. 2 Il nostro Consiglio può prevedere l’istituzione di una banca dati centrale per miglio- rare la collaborazione tra i diversi organi di controllo. I principi enunciati nel nume- ro 2.10.2 devono essere rispettati e occorre in particolare evitare il doppio rileva- mento dei dati di base. Occorre inoltre definire i requisiti minimi concernenti il contenuto e l’esercizio della banca dati, come pure i diritti d’accesso. Cpv. 3 L’esecuzione del controllo della vendemmia rimane di competenza dei Cantoni, ma la Confederazione dovrà definire e uniformare i requisiti minimi. Potrà inoltre partecipare ai costi come sinora, versando un contributo forfettario in base alla prestazione auspicata e fornita e alla superficie viticola dei Cantoni. In questo modo si potrà ridurre notevolmente il lavoro amministrativo legato ai conteggi annuali, sia per i Cantoni sia per la Confederazione.
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Cpv. 4 Si propone di affidare il controllo del commercio dei vini a un organo da noi desi- gnato. In generale, tutti gli attori implicati nel settore vitivinicolo – compreso il commercio di uve e di succo di uve – dovrebbero essere controllati da un solo organo.
Art. 70 Principi e condizioni Cpv. 6 lett. b Nella nuova legge sulle dogane95, la nozione di «zona economica estera» è stata ridefinita, ma nella LAgr non è stato adeguato il riferimento a questa legge. L’ade- guamento della lettera b serve ad aggiornare il riferimento.
Art. 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Cpv. 5 lett. d La base legale su cui si fonda la concessione di un contributo uniforme per tutti gli animali da reddito che consumano foraggio greggio (contributo UBGFG) è già contenuta nell’attuale articolo 73. Dal momento che il sostegno del mercato nel settore lattiero diminuirà notevolmente, non sarà più necessario tenerne conto me- diante una riduzione dei contributi versati alle aziende che producono latte in fun- zione del latte commercializzato. Si propone quindi di abrogare questa disposizione. L’abrogazione dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2009.
Art. 77a (nuovo) Principio Cpv. 1 Gli obiettivi stabiliti nel programma sono i seguenti: utilizzazione più efficace delle risorse naturali necessarie per l’agricoltura, come azoto, fosforo ed energia; ottimiz- zazione della protezione dei vegetali, protezione rafforzata e utilizzo più sostenibile del suolo e della biodiversità nell’agricoltura. I contributi di incitamento intendono favorire l’introduzione di nuove tecniche e forme di organizzazione e l’adeguamento delle strutture per ottenere miglioramenti in questi settori. Si tratta quindi di una promozione delle innovazioni. Potrebbe così essere accordato un sostegno, nella fase iniziale, a un’associazione regionale che intende ridurre le emissioni di ammoniaca e di fosforo nella regione mediante installazioni di biogas di una certa dimensione e la conseguente trasformazione del digestato in ingrasso concentrato facile da dosare. I promotori di un progetto possono essere attori privati e/o pubblici. Dal momento che il potenziale di miglioramento ecologico non si ferma ai confini comunali o cantonali e dal momento che esso è a volte strettamente legato alla produzione di una determinata derrata agricola, questi progetti possono anche essere realizzati da organizzazioni cantonali o settoriali. Le organizzazioni settoriali sono importanti quando si tratta dell’organizzazione sostenibile di un’intera catena, come quella esaminata nell’ambito di un progetto pilota dal settore delle patate. Attualmente, in Svizzera la parte del raccolto utilizzata
95 RS 631.0
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per il foraggio è molto più grande che all’estero, in particolare a causa dei contributi di valorizzazione versati dalla Confederazione. Quando questi saranno soppressi, la parte di patate da consumo dovrà aumentare notevolmente. La quantità di energia necessaria per la valorizzazione sotto forma di patate da foraggio diminuirà di con- seguenza. Inoltre sarà sufficiente una superficie più limitata per produrre la quantità di patate commestibili richieste, ciò che vantaggioso dal profilo ecologico. La colti- vazione di patate presenta rischi ambientali elevati, come la liscivazione dei nitrati dopo il raccolto. Nel complesso ne risulterà una sinergia tra economia ed ecologia, per quanto i rischi tecnici ed economici di una produzione mirata sulla qualità com- mestibile vengano controllati. Questo comporta un’ottimizzazione e un’organizza- zione rigorosa della catena, dalla scelta delle varietà alla vendita, passando per la produzione e il trattamento delle piante, la rotazione, la tecnica di coltivazione, la data e l’organizzazione del raccolto, l’immagazzinamento e l’imballaggio. Bisogna offrire la possibilità di sostenere questi progetti nella fase iniziale se il loro effetto ecologico positivo è dimostrato. Cpv. 2 I promotori di un progetto devono armonizzare le misure che occorre prendere a livello regionale o nell’ambito del settore interessato. A questo scopo, tengono conto dei documenti esistenti (carta di protezione delle acque sotterranee, carta di prote- zione dall’erosione, direttive in materia di messa in rete, piani di misure di protezio- ne dell’aria ecc.). Sono versati contributi per misure la cui introduzione necessita di un sostegno finanziario, per quanto possano presumibilmente essere finanziate senza il sostegno della Confederazione dopo una fase iniziale, che si prevede essere di sei anni al massimo. La nuova tecnica, organizzazione o struttura interessata non deve unica- mente essere migliore dal profilo ecologico, ma anche sostenibile a livello economi- co e sociale. Non si prevede di introdurre, con gli articoli 77a e 77b, nuove procedu- re che implichino un sussidiamento a lungo termine. In occasione dell’esame dei progetti, non basterà quindi provare che apporteranno un miglioramento ecologico; bisognerà anche attestare che il proseguimento dell’innovazione dopo la fase iniziale è garantito. La redditività a medio termine è la miglior garanzia a questo scopo. Ciò nonostante, altri motivi che consentono di attestare il proseguimento dell’innova- zione, come un finanziamento regionale o contributi di un settore, non sono esclusi.
Art. 77b (nuovo) Importo dei contributi Cpv. 1 Il miglioramento della sostenibilità nell’utilizzazione delle risorse naturali è misura- to in funzione degli obiettivi fissati nel programma. Nei settori nei quali non è possi- bile controllare direttamente gli effetti, la prova può essere fornita con l’attuazione di misure che, secondo le conoscenze tecniche più recenti, contribuiscono alla rea- lizzazione degli obiettivi. Per il calcolo dei contributi in funzione dell’efficacia del progetto, sono possibili tre categorie: – efficienza; rapporto tra le sostanze e l’energia utilizzate e la quantità di der- rate agricole prodotte e di conseguenza riduzione delle emissioni inquinanti; – efficacia ecologica; per esempio biodiversità;
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– efficacia agronomica, per esempio erosione del suolo o preservazione della diversità genetica per la produzione. Il calcolo dei contributi in funzione dell’efficienza consentirà di accordare la priorità a progetti che presentano il miglior rapporto tra i costi e gli effetti, mantenendo sempre in primo piano l’efficienza dell’impiego delle risorse. Il miglioramento ecologico non deve portare a un abbandono o a una riduzione della produzione nel Paese. Deve risultare da una diminuzione delle risorse utilizzate mantenendo la produzione invariata, ciò che comporterà anche una diminuzione delle perdite e delle emissioni. In effetti, ridurre la produzione significa spesso aumentare le impor- tazioni e di conseguenza spostare i problemi ecologici all’estero. Sono computati i costi legati alla direzione del progetto e all’amministrazione per la durata di realizzazione e i costi legati all’introduzione delle innovazioni tecniche, organizzative o strutturali e quelli dei relativi rischi. I promotori si assumono il 20 per cento almeno dei costi imputabili al progetto. A questo scopo, possono procu- rarsi i fondi presso terzi (organizzazioni private, agricoltori, Comuni, Cantoni o altri). I Cantoni non sono tuttavia tenuti a contribuire. Cpv. 2 È del tutto opportuno, per non dire necessario, che nell’ambito di un progetto regio- nale o specifico di un settore, le aziende partecipino per esempio a un progetto di messa in rete ecologica. In questo caso, le misure non sono finanziate due volte, vale a dire sia conformemente ai nuovi articoli 77a e 77b sia in virtù dell’OQE.
Art. 78 Principio Cpv. 2 Bisogna trasporre nel diritto ordinario la possibilità di accordare aiuti per la condu- zione aziendale ai gestori confrontati con difficoltà finanziarie dovute all’evoluzione del contesto economico e alle condizioni quadro della politica agricola. Al momento della sua introduzione nell’ambito della PA 2002, questa disposizione era stata limitata a 10 anni. Essa rimane tuttavia opportuna dal momento che consente di tener conto della pressione economica prevista.
Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale Cpv. 1bis (nuovo) La possibilità, in caso di cessazione dell’attività, di accordare un mutuo invece di esigere il rimborso immediato dei crediti d’investimento e dei mutui già accordati elimina un ostacolo all’evoluzione strutturale.
Art. 80 Cpv. 1, frase introduttiva Le condizioni si applicano ai mutui accordati conformemente all’articolo 79 capo- verso 1, ma non ai mutui di cui al capoverso 1bis.
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Art. 82 Rimborso in caso di alienazione con utile L’incasso di interessi retroattivi implica un onere amministrativo importante e impedisce a volte la cessazione anticipata dell’attività. La modifica proposta facilita l’abbandono dell’attività agricola e semplifica l’esecuzione della legislazione; corri- sponde alla modifica dell’articolo 91 capoverso 1 lettera b.
Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata Il testo dell’articolo fa riferimento unicamente a provvedimenti collettivi di ampia portata. È quindi opportuno modificare il titolo di conseguenza.
Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali Cpv. 2 Il nostro Collegio deve avere la possibilità di fissare un volume di lavoro inferiore nell’attività agricola principale per promuovere i provvedimenti di diversificazione nel settore agricolo o in un settore connesso, anche in regioni in cui lo sfruttamento del suolo o l’occupazione sufficiente del territorio non sono direttamente minacciate. Il limite inferiore di 0,75 USM stabilito nell’articolo 3a capoverso 1 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) rimane tuttavia invariato. La possibilità di fissare un volume di lavoro inferiore fuori della regione di monta- gna e delle colline non avrà ripercussioni per quanto concerne i provvedimenti di cui alla lettera a. È in effetti raro che sorgano problemi di terreni incolti o di occupazio- ne insufficiente del territorio in pianura. La formulazione aperta della disposizione consente in compenso di coordinarla in modo utile con la legislazione sulla pianifi- cazione del territorio.
Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile Cpv. 1, frase introduttiva e lett. b Gli aiuti agli investimenti devono essere rimborsati se tutta l’azienda o la parte che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile. Se l’alienazione con- cerne una parte dell’azienda per la quale non è stato accordato l’aiuto agli investi- menti, non ci sono conseguenze, a meno che si tratti di una modifica di destinazione o di un frazionamento conformemente all’articolo 102. La soppressione del pagamento retroattivo degli interessi facilita la decisione di abbandonare anticipatamente l’attività agricola. L’incasso di questi interessi implica peraltro un onere amministrativo non trascurabile.
Art. 97 Approvazione dei progetti Cpv. 3 Per quanto concerne i miglioramenti strutturali, la rimessa in buono stato periodica di opere, la sostituzione di parti di installazioni come le pompe, l’installazione di un telecomando in un approvvigionamento idrico e alcuni lavori tecnici non necessitano di un’autorizzazione.
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Cpv. 4 Adeguamento redazionale a seguito della modifica del capoverso 3.
Nel secondo messaggio sulla NPC (modifiche di legge), si propone di introdurre un nuovo articolo 97a nel titolo quinto della LAgr che servirà come base per la conclusione di accordi di programma. Per motivi di completezza e in un’ottica di trasparenza, citiamo il testo qui di seguito (testo conforme a quello che figura nel messaggio sulla NPC).
Art. 97a Accordo di programma
1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi
di programma. 2 I servizi federali interessati stabiliscono per quanto possibile definitivamente i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma. 3 La procedura di pubblicazione di progetti sostenuti con contributi degli accor- di di programma è retta dal diritto cantonale. Mentre per i singoli progetti (garantiti forfettariamente o percentualmente) con- tinuano a valere le attuali condizioni dell’articolo 97, i progetti con accordi di programma richiedono un adeguamento. Ciò può essere attuato nella LAgr con l’introduzione di un nuovo articolo 97a. I Cantoni sono già oggi competenti per l’approvazione dei progetti. Nell’ambito della protezione della natura e del pae- saggio essi si attendono soprattutto un maggior margine di manovra nell’asse- gnazione dei mezzi finanziari ai progetti. Questo deve essere raggiunto con gli accordi di programma, nel senso che la Confederazione si limita all’emanazione di prescrizioni (strategiche) generali (ad es. fissazione dei punti principali nell’ambito della protezione della natura e del paesaggio, comunque senza pre- scrizioni di dettaglio) integrando tempestivamente quest’ultima nel processo di negoziazione con il Cantone. Ad eccezione delle fattispecie di difficile defini- zione, gli impegni e le condizioni devono essere fissati in maniera definitiva all’atto della conclusione dell’accordo di programma. Allo stesso tempo devono essere stabilite le modalità di pagamento e le relative premesse. Con la delega al Cantone della competenza generale dovrebbe essere determinante la procedura cantonale. Al riguardo occorre concedere il diritto di ricorso alle organizzazioni riconosciute a livello federale. Attuazione a livello di ordinanza: dal momento che i supplementi accordati in base alla capacità finanziaria sono aboliti nell’ambito della NPC, occorre fissare nuovamente sia la prestazione richiesta dai Cantoni sia le aliquote di contribu- zione applicabili ai diversi provvedimenti. L’articolo 93 capoverso 3 richiede così un contributo adeguato del Cantone e l’articolo 95 stabilisce le aliquote di contribuzione massime. Si prevede di scegliere, per i provvedimenti collettivi, gli importi massimi che figurano attualmente nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) e nell’ordinanza concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)96 e quelli minimi per i prov- vedimenti individuali.
96 RS 913.211
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Art. 98 Stanziamento dei mezzi finanziari Quando il Parlamento ha inserito l’articolo 93 capoverso 1 lettera c nella LAgr, ha omesso di introdurre il riferimento necessario all’articolo 98. Il riferimento all’arti- colo 93 capoverso 1 copre tutti i settori dei contributi (miglioramenti fondiari, costruzioni rurali, progetti di sviluppo regionale), tanto che non è più necessario menzionare gli articoli 95 e 96.
Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali Cpv. 1, frase introduttiva Si tratta di una modifica redazionale, vale a dire la sostituzione del termine «azienda agricola» con il termine «azienda» previsto nell’articolo 89 capoverso 1 lettere a–c. Cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 2 lett. e (nuova) Si propone di accordare crediti d’investimento anche per provvedimenti individuali destinati al miglioramento delle infrastrutture e, di conseguenza, delle condizioni di produzione nelle colture speciali per ridurre i costi di produzione e rafforzare la competitività di queste colture rispetto all’estero. Si potranno in particolare sostenere investimenti nella protezione contro le intemperie, per esempio reti antigrandine, ripari contro la pioggia e gallerie, ma non saranno accordati crediti d’investimento per le piante e le macchine.
Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi Cpv. 1 lett. b e d (nuove) Dal 1° gennaio 2004, la Confederazione può sostenere, come provvedimento indivi- duale per la diversificazione delle attività, impianti che servono a produrre energia a partire da biomassa conformemente all’articolo 106 capoverso 1 lettera c. Affinché questi impianti siano redditizi, occorrono sufficiente biomassa agricola e eventual- mente altri substrati. È quindi spesso utile che diverse aziende costruiscano e gesti- scano insieme un impianto. Anche gli investimenti realizzati per l’impiego economi- co del calore generato dal processo danno diritto al sostegno. Conformemente alle disposizioni legali in vigore, la Confederazione può anche concedere crediti d’investimento per tutti i provvedimenti collettivi che danno diritto a contributi. Aggiungendo la lettera d, i provvedimenti di cui all’articolo 93 capo- verso 1 lettera c sono trattati come gli altri provvedimenti collettivi. Questo adegua- mento è necessario in particolare affinché i progetti di sviluppo regionale possano beneficiare di crediti di costruzione conformemente al capoverso 2.
Art. 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti Cpv. 2 (nuovo) Dal momento che le unità amministrative non sono autorizzate a fornire prestazioni commerciali senza base legale, occorre istituirne una nella legge. Finora, le presta- zioni commerciali delle stazioni di ricerche erano rette da un’ordinanza97. La rego- lamentazione sarà ripresa nella legge in forma semplificata.
97 RS 915.7 Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)
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Art. 136 Obiettivi e compiti di consulenza Cpv. 3bis (nuovo) Il nuovo capoverso 3bis stabilisce la base legale che consente alla Confederazione di sostenere finanziariamente la consulenza professionale ai promotori di progetti collettivi nella fase degli studi preliminari.
Una modifica dell’articolo 136 è prevista anche nel secondo messaggio sulla NPC (modifiche di leggi). Gli articoli 137 (Requisiti richiesti ai consulenti) e
138 (Aiuti finanziari) sono abrogati. La modifica dell’articolo 136 è menzionata
per completezza e a titolo di informazione (testo conforme a quello che figura nel messaggio sulla NPC senza il nuovo capoverso 3bis previsto nel presente messaggio).
Art. 136 Obiettivi e compiti di consulenza
1 La consulenza è concepita per persone attive nell’agricoltura, nell’economia
domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.
2 I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.
3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a
organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d’importanza nazionale che opera- no in settori specializzati e a centri di consulenza d’importanza nazionale per le prestazioni fornite.
4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di cono-
scenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agri- cole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei detta- gli i settori di attività e le categorie di prestazioni. 5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.
Art. 147 Istituto d’allevamento equino Cpv. 3 (nuovo) Dal momento che le unità amministrative non sono autorizzate a fornire prestazioni commerciali senza base legale, occorre istituirne una nella legge.
Art. 169 Misure amministrative generali Cpv. 1 lett. h Questa nuova misura è prevista principalmente per le infrazioni che non possono essere sanzionate con una riduzione dei contributi, per esempio per le infrazioni all’obbligo di notifica o di tenere un registro. Rappresenta però anche un gradino supplementare nell’attuale elenco di misure.
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Cpv. 2 (nuovo) Il presente capoverso si basa sul testo del capoverso 1 lettera h in vigore. È adeguato soprattutto sul piano redazionale e formulato in modo più chiaro. Il termine di multa disciplinare non è più utilizzato, dal momento che esso è abitualmente utilizzato in relazione alla repressione di infrazioni leggere. Si tratta di precisare che le sanzioni amministrative previste non sono necessariamente dell’ordine di grandezza delle multe disciplinari, ma possono raggiungere un importo più elevato. È il caso in particolare nell’esecuzione delle disposizioni relative ai mezzi di produzione o quando occorre garantire un’uscita dal contingentamento lattiero in buon ordine e in modo conforme alle regole della concorrenza e di obbligare le organizzazioni a rispettare il diritto nella gestione delle quantità di latte. Le infrazioni agli obblighi di registrare, di controllare e di sanzionare che incombono alle organizzazioni, alle esigenze e agli oneri legali legati all’esenzione anticipata dal contingentamento lattiero e all’obbligo di concludere contratti possono, da un lato, arricchire conside- revolmente, in modo illegale, coloro che commettono le infrazioni e, d’altro lato, perturbare il mercato lattiero. C’è da attendersi che le grandi organizzazioni gesti- scano quantità che si avvicinano ai 500 milioni di chilogrammi di latte. Se esse non dispongono di una gestione adeguata delle quantità, è possibile che i limiti vengano notevolmente superati. Questa misura è trattata in un capoverso a parte, dal momen- to che si distingue dalle disposizioni del capoverso 1 nel senso che riguarda una fattispecie precisa. Cpv. 3 (nuovo) Le misure esecutive per ripristinare la situazione legale figurano in un capoverso a parte, affinché siano delimitate rispetto alle altre misure, principalmente repressive (cpv. 1). L’obiettivo della lettera a è quello di mettere a disposizione delle autorità uno stru- mento che consente loro, tra l’altro, di ripristinare la situazione legale o di bloccare la commercializzazione illegale di un prodotto in caso di utilizzazione abusiva di una designazione protetta di un prodotto. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 del- l’ordinanza DOP/IGP98, spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate ali- mentari (chimici cantonali) l’esecuzione della sezione 3 (utilizzazione della menzio- ne DOP o IGP, estensione della protezione, prodotti non conformi al capitolato degli oneri) di detta ordinanza conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari. I chimici cantonali pronunciano contestazioni conformemente all’articolo 27 LDerr (misure amministrative). Se non si tratta di una derrata alimentare (p. es. legno, fieno, oli essenziali), le autorità di esecuzione applicano la legislazione sull’agricol- tura, conformemente all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza DOP/IGP. Lo stesso vale per l’ordinanza sull’agricoltura biologica99 e per tutte le altre ordinanze che si fondano sull’articolo 14 LAgr. La disposizione così modificata consente di prendere, nei settori che rientrano nella legislazione sull’agricoltura, misure simili a quelle previste dalla legislazione sulle derrate alimentari. La legislazione sull’agricoltura prevede inoltre alcune limitazioni concernenti l’utilizzazione e la commercializza- zione di mezzi di produzione. Le nuove misure si applicano anche nei casi di infra- zioni a queste limitazioni, in cui le autorità esecutive devono poter intervenire rapi-
98 RS 910.12 99 RS 910.18
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damente, prendendo le misure amministrative necessarie per ripristinare la situazio- ne legale. La lettera b deve consentire alle autorità incaricate dell’esecuzione di far eliminare tempestivamente e secondo il principio della proporzionalità i prodotti che possono presentare un pericolo, in particolare nel settore dei mezzi di produzione, indipen- dentemente dal perseguimento penale o dalla punibilità. Questa disposizione riguar- da in particolare il caso dei prodotti illeciti e deperibili o di mezzi di produzione illeciti la cui manutenzione, fino alla notifica della decisione giudiziaria di confisca, rischia di essere smisurata in termini di lavoro e di costo.
Art. 170 Riduzione e diniego dei contributi Cpv. 3 (nuovo) I compiti di esecuzione affidati ai Cantoni comprendono di principio anche l’elabo- razione differenziata delle prescrizioni concernenti la riduzione e il diniego di con- tributi, quando le condizioni richieste non sono, o non sono completamente, adem- piute. È tuttavia accaduto, in particolare nel settore dei pagamenti diretti, che la direttiva federale e quelle emanate sinora dai Cantoni (in collaborazione con l’UFAG) non abbiano potuto essere armonizzate nella misura auspicata. Questo si spiega in particolare con il fatto che la direttiva federale corrisponde a un’ordinanza amministrativa vincolante per le autorità incaricate dell’esecuzione, ma non per le istanze giudiziarie. Per tale motivo, proponiamo di abilitarci a emanare, per via di ordinanza, le disposizioni necessarie per la riduzione dei pagamenti diretti e dei contributi alla produzione vegetale.
Art. 172 Delitti e crimini Cpv. 1 A livello federale, solo l’organo di controllo da noi incaricato secondo l’articolo 64 capoverso 4 ha il diritto di prendere visione della contabilità di una cantina e quindi di venire a conoscenza di infrazioni all’articolo 63 sulla classificazione e designa- zione. Per contro, una persona lesa (consumatore e/o altro produttore), che non ha il diritto di prendere visione dei documenti relativi alla produzione e alla commercia- lizzazione, non è generalmente informata sulle infrazioni commesse contro le pre- scrizioni concernenti la designazione e la classificazione. Affinché tutte le designa- zioni illecite di vini possano essere perseguite, e non solo le infrazioni perseguite d’ufficio commesse nel commercio professionale, è opportuno accordare il diritto di querela all’organo di controllo da noi designato secondo l’articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo che i Cantoni istituiscono nel settore dei vini. In quest’ultimo settore, non è utile adottare disposizioni identiche a quelle applicabili agli altri diritti di proprietà intellettuale (diritto dei brevetti, diritto sul design, diritto dei marchi, diritto d’autore) per i quali solo il danneggiato ha il diritto di querela. Per il rimanen- te, il capoverso 1 è adeguato a livello redazionale. Cpv. 2 Conformemente a quanto proposto in relazione alla revisione del diritto della pro- prietà intellettuale per lottare contro le falsificazioni, le sanzioni per le infrazioni commesse per mestiere, di cui al capoverso 2, sono rivedute al rialzo. In applicazio-
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ne delle 40 raccomandazioni del GAFI100 rivedute nel giugno del 2003, l’agire per mestiere è nuovamente qualificato come crimine e come atto preliminare al riciclag- gio di denaro (art. 305bis del Codice penale). La pena può quindi essere della reclu- sione fino a cinque anni o della multa fino a 600 000 franchi.
Art. 173 Contravvenzioni Cpv. 1 lett. a, cbis (nuova), gbis (nuova), gter (nuova), gquater (nuova) , i, k, kbis (nuova) e kter (nuova) Dalla sua prima adozione, la LAgr è stata emendata con diverse disposizioni che ci consentono di emanare limitazioni e divieti nel settore della designazione, dell’alle- vamento e dei mezzi di produzione. Si tratta ora di adeguare o di istituire le norme penali pertinenti, affinché in caso di infrazione gli strumenti necessari per imporre il diritto siano disponibili. Le lettere kter e gbis colmano le lacune esistenti. Cpv. 3 lett. a Questa disposizione fa riferimento ad articoli del capitolo 2 del titolo sesto LAgr, che è stato abrogato il 1° gennaio 2004 dall’allegato numero II 5 della legge sulla formazione professionale101. Essa può quindi essere abrogata.
Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione Cpv. 2 Si tratta di una precisazione da apportare al testo francese che, come il testo tedesco, deve stabilire chiaramente che i contributi non devono soltanto essere ridotti o rifiutati se un Cantone non applica completamente la legge, ma anche se la esegue in modo incorretto.
Art. 181 Controllo Cpv. 1 Questo capoverso riprende il primo periodo del capoverso 1 in vigore. Cpv. 1bis (nuovo) Dal momento che non è ancora chiaro in che misura i controlli saranno coordinati, in particolare perché la riforma del Governo e dell’Amministrazione è in corso, il capoverso 1bis è formulato in modo generale e non menziona le leggi che possono essere interessate. Attualmente si tratta essenzialmente della legislazione agricola, della legislazione sulle derrate alimentari e del diritto veterinario. Attualmente, il compito di controllare l’esecuzione di questi testi legali spetta a diversi servizi della Confederazione e dei Cantoni. I privati forniscono inoltre pre- stazioni complementari nel settore dei marchi. Queste diverse attività di controllo comportano non solo un’importante onere amministrativo nelle aziende agricole e non agricole di piccole o medie dimensioni, ma anche lacune a livello dei controlli. Queste ultime si spiegano in parte anche con la prassi eterogenea degli organi canto-
100 Gruppo d’azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali, istituito al vertice del G-7 a Parigi nel 1989, di cui la Svizzera è membro. 101 RS 412.10
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nali di esecuzione. Per tale motivo, il nostro Consiglio deve essere autorizzato a uniformare e a armonizzare le attività di controllo di tutti gli organi di controllo stabilendo obiettivi, come chiedono diversi ambienti interessati. I controlli devono essere conformi al principio dell’autocontrollo e essere effettuati tra l’altro in fun- zione del rischio, in modo indipendente e competente; inoltre, devono corrispondere alle norme internazionali. Occorre coordinare i settori di controllo per evitare dop- pioni. Si prevede quindi di affidare a controllori che dispongono delle qualifiche richieste i controlli che riguardano testi legali di diversi settori ma esigenze simili. Sono possibili eccezioni se le regole operative a livello internazionale lo esigono (p. es. controlli sanitari degli animali e dell’impiego di medicamenti veterinari da parte del veterinario conformemente al diritto dell’UE in materia di igiene).
Art. 182 Cpv. 1 È stata inserita la data della nuova legge federale sulle dogane.
Art. 185 Dati per l’esecuzione Cpv. 5 (nuovo) Per gestire le misure nel settore agricolo, diversi organi di esecuzione hanno svilup- pato sistemi d’informazione per le loro necessità. Questa nuova disposizione deve dare alla Confederazione la possibilità di riunire i diversi sistemi in una banca cen- trale di dati agricoli, alimentata regolarmente e direttamente da tutti i partner del settore dell’esecuzione. Gli organi di esecuzione devono poter interrogare questa banca dati per quanto riguarda i dati di loro competenza. Diritti di accesso supple- mentari potranno essere attribuiti per esempio per un impiego dei dati a fini scienti- fici o in relazione con programmi privati di etichettatura. Occorre sottolineare che, da diversi anni, questi dati sono utilizzati anche a fini statistici, ciò che ha permesso, a tutti i livelli, un risparmio effettivo delle risorse necessarie per la raccolta e il trattamento delle informazioni di base. La gestione della politica agricola e l’applicazione della legislazione presuppongono l’esistenza di un sistema statistico coerente e pertinente. La conformità con la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale è così garantita. Cpv. 6 (nuovo) Analogamente, deve essere possibile raccogliere, nella banca centrale, dati concer- nenti procedure amministrative o penali e sanzioni, trattare questi dati e renderli accessibili, con una procedura di richiamo, agli organi di esecuzione interessati, nella misura in cui ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti di controllo e di inchiesta. Si propone di istituire la base legale a questo scopo nel capoverso 6. Per garantire la sicurezza dei dati conformemente alla legge federale del 19 giugno
1992102 sulla protezione dei dati, definiremo in dettaglio mediante ordinanza la
responsabilità in materia di protezione dei dati, di raccolta, di consultazione, di trasmissione, di utilizzazione dei dati e in materia di diritti di accesso.
102 RS 235.1
5951
Art. 187c (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del … Cpv. 1 Questo capoverso disciplina la trasformazione, la designazione e la commercializza- zione dei vini millesimati fino al 2007 compreso. Cpv. 2 Si prevede di introdurre in due tappe la procedura di vendita all’asta per la riparti- zione delle quote di contingente doganale per le patate. Nel 2008, la metà di questo contingente sarà attribuito secondo il diritto attuale (vale a dire in base alla presta- zione all’interno del Paese), mentre l’altra metà sarà venduta all’asta. In questo modo, gli importatori approfitteranno ancora, per il periodo dal luglio 2006 al giu- gno 2007, della prestazione all’interno del Paese. Cpv. 3 La presente disposizione transitoria è necessaria per retribuire a forfait la trasforma- zione del raccolto 2008 di barbabietole da zucchero, dopo l’entrata in vigore (previ- sta per il 1° gennaio 2009) della nuova organizzazione del mercato. In seguito al cambiamento di sistema proposto, che prevede un sostegno diretto a livello di pro- duzione, i contributi saranno versati, a partire dal 2009, nell’anno di coltivazione. Nel 2009 bisognerà così versare i contributi federali per il raccolto del 2008 agli zuccherifici e il raccolto 2009 ai coltivatori di barbabietole.
Art. 188 Cpv. 3 L’articolo 188 limita a 10 anni le misure di sostegno del mercato nel settore lattiero (art. 38–42). Gli articoli in questione sono entrati in vigore il 1° maggio 1999, dal momento che le misure di sostegno del prezzo del latte facevano allora riferimento all’anno lattiero. La validità di queste disposizioni scadrà di conseguenza il 30 aprile 2009. Per contro, il modello proposto relativo all’organizzazione del mercato dopo il 2009 non si riferisce all’anno lattiero, ma all’anno civile. Prevede in effetti la soppressio- ne del supplemento per foraggiamento senza insilati (art. 39), di tutti gli aiuti (art. 40 e 41) e della regolamentazione speciale delle importazioni di burro (art. 42), al 31 dicembre 2008, ad eccezione del supplemento versato per il latte trasformato in formaggio. Nel capitolo concernente il trasferimento dei fondi di sostegno del mer- cato lattiero ai pagamenti diretti, abbiamo spiegato perché è opportuno continuare ad accordare questo supplemento, il cui importo è tuttavia riveduto al ribasso. Dal momento che l’articolo 38 contiene una formulazione potestativa, il nostro Consiglio è competente di fissare l’importo del supplemento. Analogamente, non è necessario prevedere una durata limitata per questo articolo, poiché siamo autoriz- zati a sopprimere il supplemento senza rivedere la LAgr. Anche in futuro, il supplemento potrà essere versato ai produttori solo per il tramite degli utilizzatori di latte. Imperativi tecnici e amministrativi impediscono il versa- mento diretto. La tracciabilità del latte trasformato, dall’utilizzatore alle aziende dei produttori, è difficile da garantire, perché in particolare i grandi valorizzatori che importano non acquistano spesso il latte direttamente presso i produttori. È peraltro
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poco importante che il supplemento sia versato a livello di produzione o di trasfor- mazione; l’effetto di sostegno è lo stesso. Per i motivi appena menzionati, occorre adeguare l’articolo 188 capoverso 3 nel senso che la durata di validità degli articoli 39–42 è esplicitamente limitata al 31 dicembre 2008. L’articolo 38 rimane quindi invariato nella legge.
2.12 Programma di legislatura
L’evoluzione futura della legislazione agricola è annunciata come oggetto nel rap- porto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003–2007 [FF 2004 969 1035]. Il messaggio concernente la PA 2011 e il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2008-2011 sono stati annunciati come oggetti previsti nelle direttive e dovranno essere adottati all’attenzione del Parlamen- to nel corso della legislatura attuale. Il rapporto sull’organizzazione del mercato lattiero dopo la soppressione del contingentamento lattiero figura tra gli oggetti previsti nelle direttive. Il rapporto del DFE concernente l’organizzazione del merca- to lattiero e le misure di sostegno da prendere dopo la soppressione del contingenta- mento lattiero è stato trasmesso al Parlamento il 14 settembre 2005. Come promette- va questo rapporto, il mandato formulato nell’articolo 187b capoverso 7 LAgr è adempiuto dal presente messaggio.
2.13 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche della legge intendono in particolare rafforzare la competitività del settore agricolo, per prepararlo all’apertura delle frontiere. Le proposte presentate nell’ambito della PA 2011 rispondono al proseguimento sistematico della riforma agricola. L’orientamento generale di questa riforma non cambia fondamentalmente il rapporto tra la legislazione svizzera e il diritto dell’UE. Infine, le modifiche sono compatibili con gli impegni internazionali presi dalla Svizzera nell’ambito di accordi bilaterali e multilaterali (in particolare OMC).
2.14 Costituzionalità
Le presenti modifiche della LAgr si fondano sull’articolo 104 Cost., che attribuisce alla Confederazione competenze estese e compiti importanti in materia di concezio- ne delle misure di politica agricola (cpv. 3). Le proposte di adeguamento rientrano nella linea di un proseguimento sistematico della riforma agricola e rientrano nella competenza costituzionale della Confederazione. Come osserva espressamente il commentario della Costituzione (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 104, n. marg. 4), il termine di agricoltura non è defini- to in modo esaustivo nell’articolo 104 Cost. Tradizionalmente si intende con esso la produzione primaria nel settore vegetale e animale. Ma anche secondo il diritto in vigore, occorre partire dal principio che questa definizione non è esaustiva né immu- tabile. In quest’ottica deve essere considerata la prevista concessione di un sostegno all’orticoltura nell’ambito dei miglioramenti strutturali (cfr. n. 2.1), che è così con- forme alla Costituzione.
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Con il programma di utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (art. 77a e 77b) la Confederazione intende promuovere il miglioramento dello stato della tecnica nell’agricoltura. Ciò corrisponde all’obiettivo fondamentale di cui all’articolo 104 capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione provvede affinché l’agricoltura adempi i compiti di cui alle lettere a e b tramite una produzione ecolo- gicamente sostenibile e orientata verso il mercato.
2.15 Delega di competenze legislative
La nuova LAgr disciplina in numerosi settori condizioni economiche che cambiano rapidamente e sono spesso legate ad aspetti tecnici complessi. Per questo motivo è concepita come legge quadro che conferisce al Consiglio federale il margine di manovra necessario per intervenire rapidamente, assicurando nel contempo la realiz- zazione degli obiettivi della politica agricola tramite linee direttive. La revisione parziale proposta non modifica questa concezione. Gli adeguamenti legislativi qui appresso presuppongono nuove deleghe di competenze o la modifica di quelle esistenti: Produzione e smercio (Titolo secondo LAgr) art. 27 cpv. 1; art. 63; art. 64 cpv. 2 Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr) art. 89 cpv. 2 lett. b Protezione giuridica, misure amministrative e art. 170 cpv. 3 disposizioni penali (Titolo ottavo LAgr) Disposizioni finali (Titolo nono LAgr) art. 181 cpv. 1bis
Nella maggior parte dei casi, le deleghe di competenze si desumono dalla natura stessa delle disposizioni, poiché una disciplina esaustiva non entra manifestamente in linea di conto. Le deleghe di competenze sono inoltre determinate dal fatto che le autorità devono poter reagire rapidamente all’evoluzione economica, finanziaria e tecnica.
3 Diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo
3.1 Situazione iniziale
La legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) ha l’obiettivo di promuovere la proprie- tà fondiaria rurale, di conservare le aziende familiari che coltivano il suolo come base di un’agricoltura nel medesimo tempo produttiva e orientata verso uno sfrutta- mento sostenibile del suolo, nonché di migliorare le strutture del settore. Essa mira anche a rafforzare la posizione del gestore a titolo personale (coltivatore diretto) e quella dell’affittuario al momento dell’acquisto di un’azienda o di un fondo agricoli e a lottare contro la pattuizione di prezzi esorbitanti. La LDFR definisce chi ha il diritto di acquistare un fondo o un’azienda agricoli e a quali condizioni. Inoltre, essa contiene disposizioni sulla divisione delle aziende agricole, sull’utilizzazione, sulla parcellazione e sull’aggravio dei fondi agricoli. Allo scopo di tutelare l’affittuario, che è la parte più debole nel contratto, la legge sull’affitto agricolo (LAAgr) disciplina i contratti mediante i quali i locatori cedono a un coltivatore, contro pagamento di un affitto, un’azienda o un fondo affinché ne assicuri l’utilizzazione agricola, lasciando che esso ne tragga i frutti o i prodotti. Le
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norme della LAAgr si differenziano da quelle dell’affitto e della locazione contenute nel Codice delle obbligazioni in quanto tengono conto delle esigenze specifiche dell’agricoltura. La legge contiene dunque disposizioni sulla durata minima dei contratti d’affitto agricolo, sulla forma e il termine di disdetta e sulla proroga giudi- ziaria dell’affitto. La legge prevede inoltre un regime d’autorizzazione per l’affitto di aziende agricole particella per particella e limita l’affitto complementare di fondi fuori dal raggio d’esercizio usale dell’azienda. L’affitto di aziende agricole sottostà inoltre a una procedura obbligatoria d’autorizzazione e l’autorità può fare opposi- zione se ritiene che l’affitto di un fondo agricolo sia troppo elevato.
3.2 Modello proposto
L’attuale riforma della politica agricola richiede un adeguamento delle due leggi (LDFR e LAAgr). Le proposte favoriscono il cambiamento strutturale, responsabi- lizzano in maggior misura l’agricoltore e riducono l’onere amministrativo per i Cantoni e i privati.
3.2.1 Diritto fondiario rurale
Aumento del limite che definisce l’azienda agricola La modifica più importante della LDFR è costituita dall’aumento del fabbisogno di lavoro minimo necessario affinché un’azienda possa essere riconosciuta come azienda agricola. Esso sarà portato a 1,25 unità standard di manodopera (USM). Il valore attuale, ossia 0,75 USM, ostacola il cambiamento strutturale e causa ingiusti- zie tra gli eredi di una famiglia. Tuttavia, è mantenuta la riserva a favore del diritto cantonale che permette a quest’ultimo di abbassare questa soglia; la dimensione minima è tuttavia portata da 0,5 a 0,75 USM. Sulla base del diritto successorio e di prelazione nella LDFR, un’azienda agricola può essere ripresa nell’ambito della famiglia al valore di reddito. Queste disposizioni rendono attrattiva la ripresa di piccole aziende. Grazie alla tecnica moderna e alla coltivazione estensiva, per esempio dopo aver abbandonato la produzione di latte, una persona può senza problemi gestire una piccola azienda e contemporaneamente esercitare un’altra attività professionale. Gli agricoltori per i quali l’agricoltura costituisce l’occupazione principale non possono dunque acquistare queste terre per ottenere un reddito sufficiente. Inoltre, la concorrenza tra gli agricoltori aumenta quando chi riprende una piccola azienda intende pure acquistare o prendere in affitto fondi, cosa che si verifica con una certa frequenza nel caso delle aziende gestite a titolo accessorio. Il diritto di riprendere una piccola azienda agricola al valore di reddito solleva dubbi dal profilo del diritto privato, quando l’azienda viene poi ampliata e può essere gestita parallelamente all’esercizio di un altro lavoro. Il valore di reddito agricolo, casa compresa, è di regola molto inferiore al prezzo che per esempio un fratello o una sorella dovrebbe pagare per acquistare una casa unifamiliare. Per questo motivo, si propone di aumentare il limite inferiore che definisce l’azienda agricola secondo l’articolo 7 LDFR al volume di lavoro di un’azienda condotta come occupazione principale, ovvero 1,25 USM. Questo aumento si applica automaticamente anche per la definizione dell’azienda agricola nell’ambito del fitto per fondi agricoli, poiché in
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proposito la LAAgr rinvia alla LDFR. L’aumento in materia di fitto agricolo si giustifica per considerazioni analoghe a quelle esposte riguardo al diritto fondiario. Per contro, l’aumento richiede che nella legge sulla pianificazione del territorio (LPT) venga ridefinito il limite inferiore a partire dal quale un’azienda può riprende- re un’azienda accessoria. Finora per questo valore si faceva riferimento all’azienda agricola, ciò che era ragionevole quando il limite inferiore era di 0,75 unità standard di manodopera. Gli agricoltori che intendono esercitare un’attività a titolo accessorio sono di regola dipendenti da un reddito non agricolo e pertanto il limite per l’acquisizione di un’azienda accessoria non deve essere aumentato nella legge sulla pianificazione del territorio. Di conseguenza, la definizione di azienda agricola della LPT non è più legata a quella prevista nella LDFR. Grazie a questa modifica, per i limiti motivati da considerazioni di politica struttu- rale risulta una concezione coerente sia nel diritto fondiario rurale e in quello dei fitti agricoli, sia nei miglioramenti strutturali e nella pianificazione del territorio (tabella 18).
Tabella 18 Limiti motivati dalla politica strutturale
USM Disposizione Contenuto
1,25 Art. 7 LDFR Azienda agricola, ripresa al valore di reddito Art. 1 cpv. 2 LAAgr Rinvio all’art. 7 LDFR, durata del primo fitto più lunga e controllo dei fitti delle aziende agricole Art. 3 cpv. 1 OMSt Limite inferiore per la concessione di aiuti agli inve- stimenti per misure individuali (la differenziazione per misure e zone viene esaminata approfonditamente) Art. 2 cpv. 1 OMSC Limite inferiore per la concessione di mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale
0,75 Art. 5 lett. a LDFR Limite inferiore per le piccole aziende che i Cantoni possono sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole Art. 24b cpv. 1 LPT Limite inferiore per la ripresa di un’azienda accessoria affine non agricola (competenza cantonale per l’abbassamento a 0,5 USM) Art. 89 cpv. 2 lett. b LAgr Limite inferiore per la concessione di aiuti agli inve- (nuova) stimenti in vista della diversificazione dell’attività (limite da definire nell’OMSt) Art. 3a cpv. 1 OMSt Limite inferiore per la concessione di aiuti agli inve- stimenti in regioni dove la coltivazione o l’insediamento è in pericolo Art. 3 cpv. 1 OMSC Limite inferiore per la concessione di mutui a titolo d’aiuto in regioni dove la coltivazione o l’insediamento è in pericolo Art. 20 cpv. 1 lett. b OMSC Limite inferiore per la concessione di aiuti alla riquali- ficazione Art. 79 cpv. 1bis LAgr (nuovo) Cessazione agevolata dell’attività (limite da definire nell’OMSt)
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Il nostro Consiglio determina nell’ordinanza sul diritto fondiario rurale103 i criteri per il calcolo dell’USM, fondandosi sui criteri definiti nell’ordinanza del 7 dicembre
1998104 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm). Il limite inferiore per l’ottenimento di pagamenti diretti persegue piuttosto scopi amministrativi che di politica strutturale. Si vuole operare una differenza con le aziende esercitate per hobby, che per la loro dimensione non possono rivestire un’importanza vitale per i gestori. Il limite corrisponde a 0,25 USM.
Eliminazione nel diritto della pianificazione del rinvio alla definizione di azienda secondo il diritto fondiario rurale Secondo l’articolo 24b capoverso 1 LPT, chi gestisce un’azienda agricola ai sensi della LDFR può installare nelle vicinanze un’azienda accessoria non agricola. Se si mantenesse nella LPT il rinvio alla nuova definizione di azienda agricola, ne derive- rebbe l’indesiderata conseguenza che soltanto un numero molto piccolo di aziende agricole potrebbe in futuro profittare dell’opportunità concessa dall’articolo 24b LPT. Per evitare questo risultato, le aziende agricole che ricadono nel campo d’applicazione dell’articolo 24b LPT devono essere definite altrimenti nella LPT. Deve invece essere mantenuto il principio secondo cui anche in futuro non sarà possibile per qualsiasi piccola azienda agricola installare un’azienda accessoria non agricola. Per evitare di regredire rispetto alla situazione attuale o a quella auspicata, i valori previsti nell’attuale LDFR di 0,75 (art. 7) e 0,5 unità standard di manodopera (art. 5) devono essere stabiliti espressamente nell’articolo 24b capoverso 1 LPT.
Soppressione del limite di prezzo Un’ulteriore modifica della LDFR concerne l’abrogazione della disposizione secon- do cui l’autorizzazione per l’acquisto deve essere rifiutata quando il prezzo pattuito è eccessivo (propriamente «esorbitante»). La soppressione del limite di prezzo contribuisce a facilitare l’evoluzione strutturale. Senza limite di prezzo, alcuni proprietari di fondi agricoli si decideranno a vendere un fondo che altrimenti avrebbero tenuto per sé. Il limite di prezzo previsto nella LDFR ha un importanza limitata, perché la maggior parte dei cambiamenti di pro- prietà di aziende e fondi agricoli avviene all’interno delle famiglie. Questa conside- razione vale anche per le aziende agricole in affitto, che nella maggior parte dei casi vengono cedute a un altro membro della famiglia, anche se, in questo caso, la legge non dà all’acquirente diritto a un prezzo di favore. Da un sondaggio informale effettuato presso 12 Cantoni, è emerso che negli ultimi anni è stato messo sul merca- to molto meno dell’uno per cento all’anno della SAU. Di conseguenza, solo una piccola parte dei contadini che vorrebbero ingrandire la propria azienda ha potuto comperare del terreno. Essi devono poter decidere responsabilmente e liberamente quanto vogliono offrire per un fondo o un’azienda agricoli o se vogliono e possono pagare un determinato prezzo. A questo proposito rimane in vigore il principio del coltivatore diretto. Il mantenimento di un limite di prezzo per i fondi agricoli e le aziende non è quindi giustificabile. Non vi è da aspettarsi un aumento dei costi in seguito alla soppressione del limite di prezzo. Dato che di fronte alla grande doman- da vi è sempre stata un’offerta esigua, i prezzi ammissibili si stabiliscono di regola
103 RS 211.412.110 104 RS 910.91
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ben al di sopra del valore rimunerativo. Gli acquisti verranno spesso finanziati da fonti estranee all’agricoltura. La vigente normativa dell’articolo 66 LDFR (un prez- zo è esorbitante se supera il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni, più il 5%) non abbassa tale livello di prezzo. La soppressione del limite di prezzo nel diritto fondiario rurale sgrava i Cantoni da un compito che assorbiva considerevoli forze. Anche se sul mercato giunge soltanto un mezzo per cento della superficie agricola, data una superficie media di un ettaro per ogni cambiamento di proprietario, i Cantoni devono verificare annualmente per
5 000 richieste se il prezzo rientra nei limiti consentiti.
Soppressione del limite dell’aggravio Si propone inoltre di sopprimere il limite dell’aggravio (pegni immobiliari) previsto nella LDFR. Da uno studio del maggio 2005105 commissionato dall’Ufficio federale di giustizia risulta che l’eliminazione dalla LDFR delle misure previste a tutela dall’indebitamento eccessivo (art. 73 segg. LDFR) potrebbe avere effetti vantaggiosi per l’agricoltura, poiché l’agricoltore verrebbe maggiormente responsabilizzato e lasciato maggiormente libero di prendere decisioni nell’ambito degli investimenti e del finanziamento. Gli effetti sul mercato creditizio e dei fondi agricoli in seguito alla soppressione del limite di aggravio dovrebbero rimanere modesti. Negli ultimi anni il grado di formazione del ceto agricolo è costantemente migliora- to, motivo per cui il bisogno di una tutela statale contro l’indebitamento eccessivo è meno sentito. Inoltre, i valori di reddito e i limiti dell’aggravio rappresentano dal profilo dell’economia aziendale grandezze ben poco affidabili per una valutazione a livello creditizio, dato che in una parte dei casi è difficile evidenziare i rischi latenti e in altri casi la sopravvalutazione dei rischi porta a condizioni di mutuo sfavorevoli. Da ultimo, l’efficacia del limite risulta ancor più relativizzata dal fatto che la prassi seguita dai Cantoni in caso di superamento è attualmente molto eterogenea.
L’essenza della legge rimane intatta Queste modifiche riducono la LDFR al suo nocciolo essenziale, che non viene toccato. I terreni agricoli devono rimanere in mano al ceto agricolo e in caso di cambiamento di proprietà ritornare agli agricoltori. Gli strumenti per conseguire questo obiettivo sono l’obbligo fatto all’acquirente che riprende l’azienda nel- l’ambito della famiglia di coltivare egli stesso la terra e l’obbligo, in caso di vendita al di fuori della famiglia, di vendere solo a coltivatori diretti. Una revisione più spinta metterebbe in questione gli obiettivi di fondo della legge. Ulteriori modifiche della LDFR hanno lo scopo di precisare singole disposizioni oppure di correggere errori. L’elemento essenziale della LDFR, ossia il principio del coltivatore diretto (art. 9), non è toccato dalla presente revisione.
105 Meier B. (2005): analisi dell’aggravio massimo nella LDFR; disponibile in Internet soltanto in tedesco all’indirizzo www.grundbuchverwalter.ch (rubrica Infos).
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3.2.2 Diritto sull’affitto agricolo
Soppressione del limite del fitto per i fondi agricoli La principale modifica nella LAAgr concerne la soppressione della procedura d’opposizione che poteva essere introdotta dall’autorità contro i fitti per fondi agri- coli che superavano l’importo consentito. A questo proposito è opportuno abrogare anche le regole riguardanti il fitto consentito dei fondi agricoli: d’ora in poi le parti potranno convenire liberamente il fitto per un fondo agricolo. In alcuni casi, il limite al fitto agricolo di un singolo fondo può oggi indurre il pro- prietario a rinunciare ad affittarlo. La soppressione del limite contribuisce perciò a facilitare il cambiamento strutturale. L’affitto di fondi agricoli riveste un’importanza considerevolmente maggiore di quella delle compravendite. Attualmente circa la metà delle superfici sfruttabili per scopi agricoli è data in affitto. La sorveglianza da parte dello Stato sul fitto per singoli fondi era già dall’inizio controversa a causa del grande numero di contratti esistenti e dei cambiamenti annuali. Per questa ragione la LAAgr prevede per i fondi singoli soltanto una procedura di opposizione, al contra- rio dei fitti per aziende agricole, che devono essere autorizzati dal Cantone. I fitti per fondi si sono formati in buona parte secondo il mercato degli affitti agricoli. Il numero di opposizioni nella maggior parte dei Cantoni è molto limitato rispetto ai contratti effettivamente stipulati, sebbene i fitti pattuiti di regola superino di gran lunga gli importi risultanti dal calcolo secondo l’ordinanza sui fitti agricoli. La soppressione della possibilità di fare opposizione perciò non influenzerà granché il livello generale dei fitti e non provocherà sostanziali aumenti dei costi. L’eccezione sarà costituita dai fondi i cui locatori si sono finora attenuti all’ordinanza sui fitti. Dovrebbe trattarsi, oltre che di qualche privato, soprattutto di enti pubblici come Comuni, patriziati e parrocchie o altri enti collettivi. Anche in questo caso, vale la considerazione che gli agricoltori sono in linea di massima in grado di decidere da soli quale fitto offrire per un determinato fondo o quale fitto sono disposti a pagare oppure se preferiscono rinunciare all’affitto. Il mantenimento della prescrizione in questione non è dunque più giustificato. Diversa è la situazione nelle aziende in cui le basi vitali stesse dell’affittuario, com- presi il bestiame e l’attrezzatura nonché l’abitazione familiare dipende dal contratto d’affitto. In questo caso, nella pattuizione del fitto il rapporto di forze tra l’affittuario e il locatore è assai squilibrato a favore di quest’ultimo. Il controllo dei fitti delle aziende agricole deve dunque essere mantenuto.
Esclusione della zona edificabile dal campo d’applicazione della LAAgr Il disegno prevede di non assoggettare più alla LAAgr i fondi situati interamente nella zona edificabile ma che sono ancora utilizzati per l’agricoltura senza far parte di un’azienda agricola. Ciò ne faciliterà un’utilizzazione conforme alla loro destina- zione. La grande maggioranza delle domande relative alla riduzione della durata dell’affitto che i Cantoni devono trattare riguarda terreni edificabili. Oggi questa misura costi- tuisce un’inutile onere amministrativo. Dopo l’adozione della LAAgr nel 1985, i limiti delle diverse zone pianificatorie si sono stabilizzati. I terreni nella zona edifi- cabile secondo la LPT sono in linea di principio destinati a essere costruiti. L’utilizzazione a scopi agricoli è una situazione transitoria e passa quindi in secondo piano. Le condizioni pattuite nel fitto agricolo devono poter essere adattate ai biso- gni derivanti da un’utilizzazione conforme alla zona. Se non trova un affittuario a
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queste condizioni, il proprietario può cedere gratuitamente l’uso del suo fondo a titolo di commodato. In questo caso non è necessaria una partecipazione dell’auto- rità. L’agricoltore è in grado di prendere da solo le decisioni giuste.
L’essenza della legge rimane intatta Si propone infine di abrogare le norme concernenti la procedura d’opposizione contro il fitto complementare di fondi agricoli ubicati al di fuori delle raggio d’esercizio usuale dell’azienda. Lo scarso numero di opposizioni fatte a questo titolo dimostra la poca importanza di questa disposizione. Le modifiche della LAAgr contribuiscono anch’esse a sgravare considerevolmente i Cantoni, venendo infatti a cadere la necessità di chiedere un’autorizzazione per l’affitto di breve durata di fondi ubicati nella zona edificabile. La soppressione dell’opposizione contro i fitti per immobili e contro l’affitto di fondi troppo distanti permette ai Cantoni di abolire l’autorità preposta all’esame di queste opposizioni. Le modifiche proposte non attenuano l’effetto della LAAgr. L’affitto agricolo rima- ne un contratto di durata indeterminata, che tiene conto della lunga durata che impli- ca un’utilizzazione agricola. Il nocciolo della LAAgr rimane intatto, con i suoi efficaci strumenti a tutela degli affittuari, ovvero la proroga dell’affitto, la sua durata iniziale prolungata e il controllo dei fitti delle aziende agricole. Una liberalizzazione più spinta del settore eroderebbe i contenuti sostanziali della legge.
3.3 Consultazione
In sede di consultazione, l’aumento del limite che definisce l’azienda agricola a 1,25 USM, proposto nell’avamprogetto, è stato respinto dalla maggior parte dei Cantoni e delle organizzazioni contadine. La maggioranza dei Cantoni e molte organizzazioni contadine hanno proposto di portare tale limite soltanto a 1,0 USM. Insistiamo sull’aumento da noi proposto perché riteniamo che con esso si possa raggiungere a medio termine una migliore struttura nell’agricoltura. Portando il limite a 1,25 USM sarà ancora possibile riprendere oltre 30 000 aziende al valore di reddito (cfr. tabel- la 2). Una parte di esse si estinguerà comunque a causa della mancanza di successori in famiglia, ma una parte delle piccole aziende sarà portata avanti, anche senza protezione di diritto pubblico, sulla base di un accordo in seno alla famiglia. In seguito all’aumento del limite si riduce la concorrenza tra i contadini e per chi resta cresce la possibilità di condurre un’azienda a tempo pieno conseguendo un reddito adeguato. Anche considerazioni di diritto privato depongono a favore di un aumento più consistente. La ripresa al valore di reddito deve poter essere imposta unicamente nei casi in cui l’azienda sia in grado di occupare a tempo pieno una famiglia conta- dina media. Un’ampia maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni contadine si oppone anche alla soppressione del limite di prezzo per la vendita di aziende e fondi agrico- li, nonché alla soppressione della sorveglianza dei fitti per fondi agricoli da parte dell’autorità. Da un lato temono un aumento generalizzato dei prezzi di vendita delle aziende e dei fondi agricoli, anche in caso di vendita all’interno della famiglia, e dei fitti per fondi agricoli, mentre dall’altro paventano un consistente indebolimento del diritto di prelazione degli affittuari.
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Questi timori sono ingiustificati. I prezzi di vendita delle aziende e dei fondi agricoli sono calati negli ultimi anni. Pertanto la limitazione del prezzo esplica i suoi effetti solo in casi eccezionali. Stando alla formulazione dell’articolo 66 LDFR, essa non limita infatti il livello generale dei prezzi del terreno ma solo il loro aumento. Inol- tre, il principio del coltivatore diretto limita la cerchia dei potenziali acquirenti ai soli coltivatori. Se al momento dell’acquisto si basassero esclusivamente sul valore che sperano di ottenere grazie ai prodotti della loro azienda, allora avrebbero la meglio coloro che gestiscono l’azienda o coltivano il fondo nel modo più razionale. Spesso, tuttavia, gli acquisti di fondi vengono finanziati anche dai contadini attin- gendo a fonti estranee all’agricoltura. Di norma, a causa di considerazioni impostate sul lungo periodo e del prestigio insito nella proprietà fondiaria, i prezzi si situano ben al disopra dei valori fruttiferi. Dalla soppressione del limite di prezzo risulta un indebolimento del diritto di prelazione degli affittuari per il fatto che, in determinati casi, un affittuario è appena in grado di pagare il prezzo ammissibile, ma non di più. Egli non potrà esercitare il diritto di prelazione se un altro acquirente sarà disposto a pagare di più. Ma proprio perché quest’ultimo dovrà essere un coltivatore diretto, non riteniamo giustificato un intervento dello Stato nella formazione privata dei prezzi. Considerazioni analoghe e la scarsa attuabilità ci inducono a mantenere anche la soppressione del diritto dell’autorità di opporsi ai fitti eccessivi per i fondi agricoli. La stragrande maggioranza dei Cantoni e dei partecipanti appartenenti alle cerchie contadine si è pure opposta all’abrogazione delle disposizioni sul limite del- l’aggravio dei fondi agricoli. Secondo loro, il limite dell’aggravio sarebbe riuscito a contenere il problema dell’indebitamento nell’agricoltura, la sua soppressione com- porterebbe un aumento degli interessi e quindi maggiori costi legati al finanziamento esterno e la concessione di crediti implicherebbe un maggior onere amministrativo per gli agricoltori, tenuti a presentare piani di finanziamento completi. Neanche questi argomenti riescono a convincere. Gli agricoltori si ritengono a ragione imprenditori. Hanno una buona formazione e sono in grado di valutare quanto capitale esterno sia sostenibile per la loro azienda. Oggi come oggi non è più giustificabile che lo Stato li tenga «sotto tutela». Visto che il valore di reddito delle aziende resta noto, gli interessati possono continuare a calcolare da soli il limite dell’aggravio quale base per la concessione dei crediti. Si tratta tuttavia di un limite puramente schematico che tiene conto solo in misura minima delle capacità indivi- duali e dei progetti del responsabile dell’azienda. In caso di investimenti importanti, oggi le banche chiedono anche agli agricoltori piani di finanziamento completi, anteponendo giustamente la sostenibilità dei crediti alla mera considerazione degli aspetti legati alla sicurezza. L’entità dei tassi d’interesse dipende essenzialmente dalla sicurezza dei diritti di pegno immobiliare, ossia dal valore reale dei fondi. Tuttavia tale sicurezza rimane molto elevata nel caso dei crediti concessi ai proprie- tari fondiari agricoli per il fatto che il valore venale del terreno continua di regola a situarsi al di sopra del limite sostenbile per i crediti. La soppressione del limite dell’aggravio potrebbe quindi essere usata al massimo come pretesto per aumentare gli interessi, celando i veri motivi. La proposta di escludere dal campo d’applicazione della LDFR i fondi agricoli ubicati nella zona edificabile è stata approvata quasi all’unanimità dai partecipanti alla consultazione. Per i motivi indicati, nel presente messaggio si riprendono le principali proposte dell’avamprogetto sottoposto a consultazione.
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3.4 Interventi parlamentari
2003 M 01.3713 Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica
(S 18.3.02, Hess Hans, N 3.12.03) In virtù dell’articolo 25 capoverso 1 del regolamento del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento, approfittando della prevista revisione parziale della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondia- rio rurale, i correttivi che si rendono necessari alla luce delle esperienze pratiche compiute nell’ambito dell’applicazione della legge. Nell’elaborare il presente disegno si sono esaminate alcune varianti. Il disegno tiene conto per quanto possibile dell’esigenza formulata dall’autore della mozione. Per- tanto proponiamo di togliere dal ruolo l’intervento parlamentare.
2002 P 02.3149 Limite dell’aggravio. Nozione da rivedere
(N 4.10.2002, Chevrier) Il Consiglio federale è incaricato di allestire un bilancio globale dopo circa dieci anni di applicazione della legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) e in particolare di valutare gli effetti negativi delle disposizioni di materia di limite dell’aggravio, prima di proporre le modifiche legislative che si impongono. In seguito all’abrogazione delle disposizioni sul limite dell’aggravio, la richiesta è pienamente adempiuta. Proponiamo quindi di togliere dal ruolo il postulato.
3.5 Commento alle modifiche di legge
3.5.1 Diritto fondiario rurale
Art. 1 Cpv. 1 lett. c e 2 lett. b Il prezzo esorbitante non costituisce più un motivo di rifiuto dell’autorizzazione per l’acquisto (cfr. il commento all’art. 63). Le parti devono poter concordare libera- mente il prezzo da pagare per un fondo o un’azienda agricoli. Anche le disposizioni sul limite dell’aggravio dei fondi agricoli vengono abrogate (art. 73–79). Di conse- guenza devono essere abrogate le normative concernenti la lotta contro i prezzi esorbitanti dei fondi agricoli e la costituzione in pegno di tali fondi.
Art. 3 Campo d’applicazione speciale Cpv. 4 In seguito all’abrogazione delle disposizioni sul limite dell’aggravio, in questo capoverso occorre stralciare il rinvio alle stesse.
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Art. 5 Riserva del diritto cantonale Lett. a Il legislatore dà ai Cantoni il diritto di adeguare nel loro diritto la definizione dell’azienda. La competenza dei Cantoni di riconoscere come aziende agricole anche le aziende con una dimensione inferiore a quella prevista nell’articolo 7 LDFR deve essere mante- nuta. Per rispondere agli obiettivi dell’attuale politica agricola, la dimensione mini- ma è aumentata a 1,25 USM. La dimensione minima prevista per il diritto cantonale deve essere aumentata a 0,75 USM.
Art. 7 Azienda agricola; in generale Cpv. 1 La LDFR fa una distinzione tra aziende agricole e fondi agricoli. Alle aziende agri- cole che non raggiungono la dimensione minima per un’azienda agricola o che non adempiono altre condizioni dell’articolo 7 LDFR, alle aziende affittate lecitamente particella per particella da sei anni e alle particelle che sono separate lecitamente dall’azienda si applicano le disposizioni in materia di fondi agricoli. Per rispondere agli obiettivi della politica agricola, la dimensione minima deve essere aumentata a 1,25 unità standard di manodopera. Nelle aziende agricole che sono servite da riferimento all’analisi eseguita da Agro- scope FAT Tänikon, le famiglie hanno impegnato negli anni 2002/04 in media 1,26 unità standard di manodopera. Inoltre, il numero di persone che vi erano impie- gate come dipendenti era pari a 0,38 unità standard di manodopera106. Ma le fami- glie esercitavano anche attività remunerate al di fuori dell’azienda corrispondenti a 0,21 unità standard di manodopera. La soglia di 1,25 unità standard di manodopera corrisponde all’idea odierna di limite inferiore di un’azienda agricola esercitata a titolo di attività principale. Non si prevede di rivedere i fattori sui quali si basa il calcolo dell’USM simultaneamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Le si dovrà comunque adeguare periodicamente allo sviluppo tecnico. Il numero di aziende considerate aziende agricole varierà come indicato nella tabel- la 19.
106 Agroscope FAT Tänikon (2005): Spoglio centralizzato dei dati contabili, rapporto di base, tabella.
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Tabella 19 Effetti dell’aumento del valore minimo che definisce l’azienda agricola nella LDFR
> = 0,75 USM1 > = 1,0 USM > = 1,25 USM > = 1,5 USM valore attuale proposta
Numero di aziende2 44 159 38 236 31 853 25 410
Differenza 0 –5 923 –12 306 –18 749
Fonte: UFAG 1 Valori USM secondo l’art. 3 OTerm, più supplementi secondo l’art. 2a ODFR per patate, bacche, piante medicinali e aromatiche, coltura di alberi di Natale e foresta, ma senza esti- vazione, vigna con torchiatura in proprio, trasformazione di prodotti abituali nella regione e attività nelle serre. 2 Registro delle imprese e degli stabilimenti AGIS 2004: circa 56 600 aziende agricole aventi diritto ai pagamenti diretti.
Nel calcolo delle aziende della tabella 19 non è stato possibile tenere conto dei supplementi di unità standard di manodopera ammessi secondo l’articolo 2a ODFR per gli animali da reddito in un’azienda di estivazione e per la torchiatura in proprio, le trasformazioni e le serre. Non è neppure stato possibile escludere le superfici affittate che gli affittuari perderanno prossimamente perché ubicate nella zona edificabile. Questi due effetti si compensano e non modificano l’ordine di grandezza delle cifre indicate. Le aziende che non sono aziende agricole ai sensi dell’articolo 7 LDFR possono benissimo continuare ad essere gestite nella famiglia se quest’ultima si mette d’accordo. Rispetto a un’azienda viene unicamente meno la possibilità che un inte- ressato a rilevare l’azienda possa pretendere di acquistare l’intera azienda al valore di reddito contro la volontà del venditore (diritto di prelazione) o degli eredi (diritto successorio). Se un agricoltore cede, ancora in vita, una piccola azienda a un erede, può capitare che gli altri eredi chiedano una compensazione o una riduzione, secon- do la volontà del cedente. In linea di principio, queste aziende vengono infatti com- putate, analogamente ai fondi agricoli, secondo il loro valore venale. Ai fini dell’imposta sul reddito, per le aziende agricole il valore locativo dell’abi- tazione del capoazienda viene di regola computato in base alle norme dell’affitto agricolo. Questo principio si applica pure per le aziende più piccole purché la quota del reddito agricolo sia superiore al 30 per cento107. Se il limite viene aumentato, nel caso delle aziende con un volume di lavoro tra 0,75 e 1,25 USM e un reddito agrico- lo inferiore al 30 per cento ciò potrebbe significare che ai fini dell’imposta sul reddito venga tenuto in considerazione il valore locativo non agricolo, che è più elevato.
107 Conferenza fiscale svizzera, Gruppo di lavoro Agricoltura (1996): Istruzioni per la deter- minazione del valore locativo dell’abitazione (abitazione del capoazienda). Documento disponibile solo in tedesco e francese.
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Art. 32 Deduzione per beni acquisiti in sostituzione Cpv. 1 A causa della soppressione del limite di prezzo per i fondi e le aziende agricoli, l’ultimo periodo deve essere stralciato.
Art. 58 Divieto di divisione materiale e di frazionamento cpv. 2 La superficie minima al disotto della quale i fondi vignati non possono essere suddi- visi è portata a 15 are allo scopo di armonizzarla con il campo d’applicazione della legge (art. 2 cpv. 3).
Art. 62 Eccezioni Lett. f L’articolo 62 prevede che l’autorizzazione non è necessaria per determinati casi di acquisto. Si tratta di acquisti all’interno della famiglia e di diritto successorio, acqui- sti nell’ambito di un’espropriazione o di un miglioramento del suolo operato con il concorso dell’autorità oppure acquisti allo scopo di rettificare i confini. Secondo il tenore attuale della lettera f, le rettifiche dei confini sono sottratte al regime dell’autorizzazione. La legge usa inoltre le nozioni di «correzione dei confi- ni» e «miglioramento dei confini» (art. 57) nonché di «correggere i confini o di rettificarli in caso di costruzione di un’opera» (art. 59 lett. b). Nella pratica, questa diversificazione terminologica ha dato luogo a confusione. Si propone dunque di precisare nella legge che neanche il miglioramento dei confini sottostà al regime dell’autorizzazione.
Art. 63 Motivi di rifiuto Cpv. 1 lett. b e 2 Secondo il capoverso 1 lettera b, l’acquisto di un’azienda o di un fondo agricolo viene rifiutato se il prezzo pattuito è «esorbitante». La nozione di prezzo esorbitante è precisata nell’articolo 66. La lotta contro i prezzi eccessivi nell’agricoltura costi- tuiva uno degli obiettivi della LDFR (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c). Questo obiettivo non è più attuale nell’odierna politica agricola, che mira a rafforzare le capacità concor- renziali e di iniziativa degli agricoltori. Il controllo dei prezzi delle aziende e dei fondi agricoli ha inoltre spesso indotto a pagamenti in nero. Non si può d’altronde escludere che la limitazione dei prezzi abbia dissuaso taluni coltivatori dal vendere l’azienda e di affrontare una riconversione professionale. Da ultimo, la definizione del prezzo esorbitante nel singolo caso ha dato luogo a grandi difficoltà pratiche. Tali ragioni e le considerazioni esposte nel modello proposto (n. 3.2.1 e 3.3) portano a proporre l’abrogazione di questo motivo di rifiuto. Le parti potranno quindi pattui- re da sole il prezzo del fondo o dell’azienda, fermo restando che, conformemente all’articolo 9 LDFR, l’acquirente dovrà in ogni caso essere un coltivatore diretto. L’abrogazione del capoverso 1 lettera b comporta quella del capoverso 2, che preve- de un’eccezione al divieto del prezzo esorbitante nel caso di acquisto in una proce- dura di realizzazione forzata.
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Art. 64 Eccezioni al principio della coltivazione diretta Cpv. 1 lett. f La lettera f permette, in deroga al principio della coltivazione diretta, di autorizzare l’acquisto di un fondo o di un’azienda agricola da parte di una persona che non intende coltivare direttamente, nel caso in cui non sia stata formulata nessuna propo- sta da un coltivatore diretto, nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante. Essendo stralciata la normativa inerente ai prezzi d’acquisto esorbitanti, al suo posto si propone il doppio valore di reddito. Questo criterio semplice è già usato altrove nella LDFR, ad esempio a proposito del diritto all’attribuzione di un fondo agricolo (art. 21), del diritto di compera (art. 27) e del diritto di prelazione dei parenti (art. 44). Tali disposizioni riguardano esclusivamente fondi agricoli. Nella presente disposizione, il doppio valore di reddito è senz’altro opportuno anche per le aziende. In futuro, quindi, se nonostante pubblico bando non vi è alcuna offerta di un coltiva- tore diretto per il doppio valore di reddito, anche un acquirente che non coltiva direttamente potrà acquistare il fondo o l’azienda.
Art. 66 Prezzo d’acquisto esorbitante Secondo la normativa vigente, il prezzo d’acquisto è esorbitante se supera di oltre il 5 per cento il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni. Nei circa 10 anni in cui è stata applica- ta, questa regola ha dato luogo a grandi difficoltà d’applicazione ed è stata oggetto di numerose contestazioni. La difficoltà di trovare sul mercato libero oggetti paragona- bili sotto tutti i profili nella stessa regione poteva portare alla determinazione di un prezzo consentito che poteva talvolta apparire arbitrario, in particolare quando si trattava di determinare il prezzo consentito di un’azienda agricola. L’agricoltore è un imprenditore che conosce i suoi ricavi e i suoi costi e che è capace di determinare egli stesso se un prezzo d’acquisto sia per lui sostenibile o no. In seguito all’eliminazione del motivo di rifiuto nell’articolo 63, occorre stralciare anche la nozione di prezzo esorbitante.
Art. 69 Illiceità dell’asta volontaria Il divieto delle aste volontarie era legato al rifiuto di autorizzare l’acquisto di azien- de o fondi quando il prezzo pattuito era esorbitante. Le stesse ragioni che inducono a eliminare questo motivo di rifiuto portano all’abrogazione di questa disposizione, che vieta la vendita all’asta volontaria.
Art. 73–79 Misure destinate a prevenire l’indebitamento eccessivo Il limite imposto in materia di aggravio mediante pegni immobiliari è volto a preve- nire l’indebitamento eccessivo. L’aggravio su un fondo agricolo non deve infatti superare il 135 per cento del valore di reddito. In linea di principio, il limite di aggravio massimo corrisponde a un limite di indebitamento, che può tuttavia essere superato se sono adempiute le condizioni previste dall’articolo 77 LDFR. Anche se si prescinde da questa possibilità di sovraindebitamento, l’aggravio massimo non è sufficiente a prevenire un indebitamento eccessivo perché il proprietario di un fondo agricolo è libero di contrarre debiti diversi dal pegno immobiliare. Il mutato contesto della politica agricola, che esige dagli agricoltori di agire come imprenditori e che assumano la responsabilità del finanziamento della propria azienda, rende opportuna
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l’abrogazione delle disposizioni volte a prevenire l’indebitamento eccessivo (art. 73–79 LDFR). In passato, il limite dell’aggravio ha contrastato efficacemente il sovraindebitamento nell’agricoltura. Senza questo strumento, verosimilmente il finanziamento con fondi di terzi sarebbe fortemente aumentato in particolare nei periodi di speculazione fondiaria e di offerta generosa di prestiti da parte delle banche, dando origine a numerose crisi finanziarie. Dopo la crisi del settore immobiliare negli anni Novanta del secolo scorso, le banche hanno adattato la loro politica creditizia assumendo un atteggiamento molto più prudente nel calcolare il limite di credito da concedere. Le richieste di credito vengono esaminate in modo molto più approfondito. Per questo motivo è poco probabile che l’abrogazione del limite dell’aggravio porti a un forte aumento dei pegni immobiliari nell’agricoltura. Il criterio del limite dell’aggravio massimo è sì pratico per le banche e facile da utilizzare per valutare la situazione finanziaria del richiedente a causa della natura oggettiva del valore di reddito; esso non è però sufficiente per determinare se, in un singolo caso, l’onere finanziario è sopportabile. Questo metodo non permette di rilevare i rischi latenti, mentre in altri casi porta a una sopravvalutazione dei rischi e, di conseguenza, a condizioni di prestito meno vantaggiose. Con l’abrogazione del limite dell’aggravio, le parti potranno negoziare individual- mente l’ammontare e le modalità del prestito. Sarà però opportuno seguire l’anda- mento del settore dei prestiti. In caso di un aumento generalizzato degli interessi occorrerebbe eventualmente prendere provvedimenti a favore di una maggiore trasparenza del mercato, dato che il livello dei tassi d’interesse dipende in ampia misura dal grado di sicurezza dei crediti, che a sua volta dipende dal valore venale applicato sul libero mercato. La soppressione del limite dell’aggravio implica anche l’abrogazione della disposi- zione secondo cui la parte di un prestito che supera il limite d’aggravio consentito deve essere rimborsata entro un certo termine (art. 78 LDFR). Non è necessario prevedere una normativa transitoria.
Art. 81 cpv. 1, 84 lett. a, 87 cpv. 3 lett. c, 89, 90 cpv. 1 lett. c, 91 cpv. 3 L’abrogazione delle disposizioni sul limite dell’aggravio implica l’abrogazione o la modifica redazionale di queste disposizioni. Il rinvio all’articolo 89 alla legge fede- rale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria è stato aggiornato. In futuro esso farà riferimento alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
Art. 92 Modifica del diritto vigente Legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
Art. 24b Aziende accessorie non agricole fuori delle zone edificabili Cpv. 1
La possibilità di impiantare un’azienda accessoria deve, come finora, essere possibi- le solo per le aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro di almeno 0,75 USM. Per questa ragione la condizione per installare un’azienda accessoria non si riferirà più alla definizione di azienda agricola secondo la LDFR. Nelle versioni tedesca e francese, le espressioni «landwirtschaftliche Gewerbe» e «entreprises
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agricoles» sono sostituite rispettivamente da «landwirtschaftliche Betriebe» e da «exploitations agricoles». Nel testo italiano, il termine «aziende agricole» non viene modificato. Il volume di lavoro minimo di 0,75 USM per l’installazione di un’azienda accessoria viene sancito come condizione direttamente nella LPT. Nelle regioni di montagna e in quelle collinari i Cantoni possono offrire questa possibilità anche alle aziende la cui gestione necessita di un volume di lavoro inferiore, ma pari almeno a 0,5 USM. I fattori per il calcolo dell’USM armonizzati con quelli previsti nel titolo quinto LAgr sui miglioramenti strutturali che riguardano l’attività agricola senza tener conto delle attività accessorie attuali o future esercitate al di fuori dell’agricoltura. Cpv. 1bis Il testo corrisponde al disegno del 2 dicembre 2005 concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio. Per quanto riguarda il termine «aziende agricole» si veda le precedenti osservazioni (cpv. 1). Cpv. 2 Il testo corrisponde al disegno concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio. Per quanto riguarda il termine «aziende agricole» si veda le precedenti osservazioni (cpv. 1). Cpv. 4 Conformemente al diritto vigente, il legame fra azienda agricola principale e azienda accessoria non agricola è garantito dal divieto di separare, dal profilo del diritto di proprietà, dall’azienda agricola gli edifici e gli impianti corrispondenti. D’altro canto, l’autorizzazione accordata in virtù del diritto edilizio viene a cadere se le condizioni d’autorizzazione non sono più adempiute, segnatamente quando sono venuti meno il legame con l’azienda agricola o la prossimità con quest’ultima. Dal momento che, conformemente alle presenti proposte, le aziende agricole che posso- no far valere l’articolo 24b LPT, non devono più necessariamente essere ritenute aziende agricole ai sensi della LDFR, la possibilità di una garanzia dal profilo del diritto di proprietà conformemente alla LDFR viene parzialmente a cadere. Va pertanto espressamente precisato nella LPT che l’azienda principale e l’azienda accessoria costituiscono un’unità indivisibile. Oltre alla garanzia dal profilo del diritto di proprietà, l’articolo 40 capoverso 5 OPT prevede una garanzia dal profilo del diritto di superficie in base al quale le autorizzazioni sono accordate sulla base di una condizione risolutiva. Per accrescerne il peso occorre iscrivere ora nella legge formale il principio dell’articolo 40 capoverso 5 OPT. Qualora il legame con l’azienda principale venga meno, l’azienda accessoria va di norma abbandonata, a meno che possa – interamente o parzialmente, intatta o modi- ficata – essere autorizzata con un’altra motivazione. Si pensi ad esempio a un’azienda di ristorazione originariamente autorizzata ai sensi dell’articolo 24b LPT che soddisfa le condizioni dell’articolo 24 LPT o a un’azienda accessoria non agri- cola situata in un comprensorio con insediamenti sparsi conformemente all’articolo
39 capoverso 1 OPT. Un altro motivo che possa giustificare nella fattispecie
un’autorizzazione è menzionato esplicitamente nell’ultimo periodo del capoverso 4. È il caso dell’intenzione di un’altra azienda agricola che soddisfa le condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 24b LPT di riprendere in proprietà l’azienda accessoria. Questa eventualità di ripresa dovrebbe tener conto dello sviluppo accele-
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rato delle strutture e ampliare il margine di manovra imprenditoriale, nel senso che l’agricoltore potrà acquistare un’azienda accessoria esistente invece di doverne impiantare una nell’azienda principale. Fra le condizioni di una tale ripresa vi è il criterio di prossimità, secondo cui l’azienda agricola principale che intende riprendere quella accessoria deve situarsi nelle vicinanze di quest’ultima. Vale in sostanza lo stesso principio applicato all’installazione di una nuova azienda accessoria. Infatti, è possibile sviluppare sinergie nell’organizzazione del lavoro e della gestione unicamente se brevi distanze consentono la contemporanea presenza dell’esercente sia nell’azienda principale sia in quella accessoria.
Art. 95a Disposizioni transitorie relative alle modifiche del 20 giugno 2003 e… In seguito all’aumento del fabbisogno di lavoro minimo quale limite che definisce l’azienda agricola, un certo numero di aziende non rientrerà più nella categoria delle aziende agricole. Si dovrà pertanto determinare la fattispecie e la data a partire dalla quale si dovrà applicare il nuovo valore minimo. Come in occasione della revisione del 20 giugno 2003 concernente la modifica della terminologia utilizzata nell’articolo 7 per definire un’azienda agricola, le disposizioni transitorie che sono state emanate al momento dell’entrata in vigore della legge, devono valere per la presente revisione.
3.5.2 Legge sull’affitto agricolo
Art. 1 Cpv. 1 lett. b La modifica prevista nella lettera b intende apportare una precisazione supplementa- re riguardo al campo d’applicazione della legge sull’affitto agricolo che si basa sulla LDFR per quanto riguarda la definizione di azienda agricola. Dopo questa modifica, soltanto l’articolo 7 capoverso 4 LDFR non sarà applicabile nella legge sull’affitto agricolo. Per decidere se vi sia affitto di un’azienda non si terrà conto delle condi- zioni del luogo, della possibilità di costruire nuovi edifici mancanti o di ristrutturare edifici esistenti e neppure dei terreni presi in affitto.
Art. 2a Fondi ubicati nella zona edificabile Fino ad ora, l’affitto di fondi ubicati nella zona edificabile utilizzati dall’agricoltura erano soggetti alla LAAgr. Proponiamo una modifica per quelli ubicati interamente nella zona edificabile. In questo modo, come avviene per i fondi agricoli di scarsa estensione, questi fondi soggiacciono ormai soltanto alle norme relative all’affitto ordinario contenute nel Codice delle obbligazioni. In virtù del diritto transitorio, gli attuali affitti di fondi situati interamente nella zona edificabile continueranno a essere sottoposti alla legge sull’affitto agricolo (art. 60b) fino alla loro scadenza. Se l’affitto è disdetto alla scadenza, è esclusa una proroga. Gli affitti che non vengono disdetti sono rinnovati tacitamente per un anno, conformemente al Codice delle obbligazioni (cfr. art. 295 cpv. 2 CO). La LAAgr continua a essere applicabile agli
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affitti di fondi situati solo in parte nella zona edificabile. Alla loro scadenza, le parti potranno tuttavia convenire di stipulare due affitti diversi in funzione della zona di destinazione in cui sono ubicati. In questo caso è possibile una proroga giudiziaria, la cui durata potrà essere adeguata alle circostanze.
Art. 7 Durata iniziale Cpv. 3
La durata iniziale dell’affitto di un’azienda o di un fondo agricoli sottostà a una durata minima, che può essere abbreviata con l’approvazione dell’autorità cantonale. Il capoverso 3 lettera a permetteva finora tale autorizzazione quando la cosa affittata era ubicata, interamente o in parte, in una zona edificabile secondo la pianificazione del territorio e motivi pianificatori esigevano una durata più breve. Questa disposi- zione diviene caduca per gli affitti di fondi situati interamente nella zona edificabile poiché il nuovo articolo 2a prevede che la legge sull’affitto agricolo non si applichi a tali fondi. Gli affitti di aziende e di fondi agricoli situati solo in parte nella zona edificabile, invece, possono essere disdetti per la scadenza e adattati in funzione delle zone di destinazione a quel momento. La lettera a è pertanto stralciata e la disposizione riformulata di conseguenza.
Art. 10 Adeguamento del fitto in caso di modifica delle basi di calcolo del fitto consentito In contropartita alle durate minime legali piuttosto elevate previste per gli affitti agricoli, la LAAgr permette a ognuna delle parti di domandare l’adeguamento del fitto nel corso del contratto, quando circostanze nuove rendano necessario un nuovo calcolo. Le disposizioni corrispondenti, previste negli articoli 10 e 11, devono essere adattate per tener conto della soppressione del controllo ufficiale dei fitti per fondi agricoli e dell’eliminazione del valore di reddito come criterio per la definizione del fitto per fondi agricoli. L’articolo 10, che permette alle parti di chiedere l’adeguamento del fitto per l’inizio dell’anno di affitto successivo quando il Consiglio federale modifica le aliquote determinanti per il calcolo del fitto consentito, si applica ormai soltanto alle aziende agricole.
Art. 11 Adeguamento del fitto in caso di modifica degli elementi di base considerati per le stime del valore di reddito o in caso di modifica delle circostanze Contrariamente ai fondi agricoli, il valore di reddito costituisce ancora la base per il calcolo del fitto delle aziende agricole. Pertanto il capoverso 1 accorda alle parti la possibilità di chiedere un adeguamento del fitto qualora circostanze varie (evento naturale, migliorie fondiarie, aumento o diminuzione della superficie, costruzioni nuove o trasformazioni di costruzioni esistenti, demolizione di un edificio o cessa- zione del suo uso) o la modifica degli elementi di base generali considerati per le stime del valore di reddito hanno un’incidenza su quest’ultimo. Le circostanze che influiscono sul valore di reddito di aziende agricole possono incidere anche sul reddito di fondi agricoli anche se nella fattispecie il valore di reddito non costituisce più la base per il calcolo del fitto. Pertanto il capoverso 2
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consente pure alle parti di chiedere un adeguamento del fitto per fondi agricoli nel caso di cui si manifesti uno dei summenzionati eventi.
Art. 27 Decisione giudiziaria Cpv. 2 lett. e L’azienda o il fondo agricolo ubicato interamente in una zona edificabile non è più soggetto alla LAAgr. Non è dunque possibile una proroga giudiziaria dell’affitto agricolo e la deroga prevista al capoverso 2 lettera e non è più necessaria e può pertanto essere abrogata. Inversamente, se l’azienda o il fondo agricolo si trova solo in parte in una zona edificabile, la proroga giudiziaria è possibile e può essere ogget- to di un adeguamento delle clausole del contratto conformemente all’articolo 28.
Art. 31 Motivi che giustificano l’autorizzazione Cpv. 2 lett. b L’autorità può autorizzare l’affitto particella per particella di un’azienda agricola o di parti di essa, quando l’azienda in questione ha una dimensione che richiede meno di 1,5 USM (originariamente: non offre «alla famiglia contadina una buona esisten- za»). Questa disposizione intendeva rendere possibile un cambiamento di struttura mediante l’affitto, quando lo scioglimento di aziende per altri motivi non era ancora possibile. Dopo l’introduzione del capoverso 2bis nel quadro dell’AP 2002, ciò è però cambiato. Il motivo che giustificava l’autorizzazione ai sensi del capoverso 2 lettera b deve dunque essere eliminato perché contraddice il capoverso 2bis, che contiene anch’esso norme di protezione a favore dei titolari di un diritto di prelazio- ne o di un diritto all’attribuzione nonché a protezione del coniuge. Inoltre il limite della lettera b contraddice anche la concezione di politica strutturale presentata nella tabella 18.
Art. 33–35 Affitto complementare Le disposizioni concernenti l’affitto complementare prevedono una procedura d’opposizione contro l’affitto di fondi agricoli che, secondo l’uso locale, sono situati fuori dal raggio d’esercizio dell’azienda dell’affittuario. Queste disposizioni non sono state affatto applicate dai Cantoni. Anche in questo caso possiamo concedere un margine di manovra più ampio ai gestori. Per questa ragione proponiamo di abrogarle.
Art. 36 Disposizioni di diritto pubblico Cpv. 1 Secondo la proposta, in questa disposizione l’affitto di fondi agricoli non deve più essere sottoposto al controllo dell’autorità, mentre devono essere menzionate unica- mente le aziende agricole. Cpv. 2 La seconda parte del periodo va stralciata, poiché con la soppressione del controllo dei fitti per fondi decade anche il supplemento per i vantaggi generali.
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Art. 37 Fitto per un’azienda agricola Lett. a La formulazione di questa disposizione deve essere adeguata alla sostituzione della legge sullo sdebitamento di poderi agricoli con la legge sul diritto fondiario rurale.
Art. 38 Fitto per fondi agricoli
Finora, il fitto per fondi agricoli si componeva di un interesse adeguato del valore di reddito, di un’indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni nonché di un supplemento per i vantaggi generali derivanti all’affittuario da un affitto complementare. L’autorità cantonale poteva inoltre accordare un altro supplemento in determinate circostanze. Questo fitto, contro il quale l’autorità poteva fare opposizione se oltrepassava l’importo consenti- to, viene ora stipulato liberamente tra le parti. L’articolo 38 viene dunque abrogato.
Art. 40 Tasso di interesse. Oneri del locatore Cpv. 2 Attualmente il tasso di interesse adeguato del valore di reddito è diminuito di un quarto per le aziende agricole. Questa diminuzione non si giustifica. Inoltre, poiché il fitto per fondi agricoli, secondo il disegno, non è più stabilito nella legge, non è più necessario differenziare i criteri che servono per definirlo. È dunque opportuno abrogare questa disposizione.
Art. 43 Opposizione contro il fitto per fondi Finora, i fitti per fondi agricoli erano soggetti al controllo dell’autorità. Quest’ultima poteva fare opposizione quando veniva a sapere di un fitto esagerato. Un simile controllo, spesso burocratico ed esercitato in modo ineguale da un Cantore all’altro, non è più adatto alle circostanze attuali. Il disegno propone dunque di abrogarlo poiché il fitto per fondi agricoli viene ora stipulato liberamente.
Art. 44 Decisione dell’autorità Cpv. 1 e 3 L’eliminazione della procedura d’opposizione per i fondi agricoli comporta la modi- fica redazionale di queste disposizioni.
Art. 45 Effetti di diritto civile Cpv. 1 La modifica redazionale di questa disposizione è dovuta all’eliminazione della procedura d’opposizione per i fitti per fondi agricoli.
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Art. 49 Decisione d’accertamento dell’autorità amministrativa Cpv. 1 La soppressione della procedura d’opposizione al fitto per fondi agricoli comporta questa modifica redazionale.
Art. 50 Ricorso all’autorità cantonale di ricorso Cpv. 2 Questa modifica redazionale è necessaria perché la possibilità di opporsi al fitto per fondi agricoli è soppressa.
Art. 53 Lett. b Tenuto conto della soppressione delle procedure d’opposizione nella LAAgr, la lettera b può essere abrogata.
Art. 54–57 Disposizioni penali Si propone di abrogare le disposizioni penali che sanzionano le infrazioni alle diver- se disposizioni della LAAgr. Le conseguenze di diritto civile previste in merito nella LAAgr sono sufficienti. Le decisioni dell’autorità possono, se necessario, essere accompagnate dalla commina- toria della sanzione prevista nell’articolo 292 CP108 in caso di disobbedienza alla decisione dell’autorità.
Art. 60b Disposizioni transitorie Cpv. 1 Secondo le modifiche proposte nel disegno, i contratti concernenti il fitto per fondi agricoli nei quali l’oggetto dell’affitto è interamente situato in una zona edificabile secondo la pianificazione del territorio non sono più sottoposti alle disposizioni relative alla durata minima del contratto d’affitto. La disposizione transitoria preve- de tuttavia che i contratti in corso relativi a questi fondi conservino la loro validità fino alla loro scadenza, sia nel caso in cui la durata del contratto sia quella minima prevista dalla legge, sia nel caso in cui si è stabilita nel contratto una durata più lunga o il contratto sia stato prorogato da una decisione giudiziaria. Lo stesso vale per contratti la cui durata minima legale è stata ridotta dall’autorità. Cpv. 2 La LAAgr fa riferimento alla LDFR per quanto riguarda la definizione delle aziende agricole. Le modifiche di quest’ultima legge relative alla dimensione minima hanno conseguenze anche sui contratti d’affitto agricoli relativi alle aziende. Allo scopo di evitare che queste modifiche influiscano sui contratti in corso, è prevista una dispo- sizione transitoria secondo cui i contratti d’affitto concernenti il fitto per un’azienda agricola rimangono in vigore come tali per la durata legale dell’affitto, per la durata
108 RS 311.0
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più corta autorizzata dall’autorità, per una durata contrattualmente più lunga oppure per la durata dell’affitto protratta giudizialmente anche qualora l’azienda non soddi- sfi più le esigenze quanto alla dimensione minima stabilita nel nuovo diritto. Cpv. 3 Secondo questa disposizione transitoria, le procedure d’opposizione introdotte dall’autorità cantonale competente contro i fitti non consentiti per fondi e che non sono state ancora oggetto di una decisione passata in giudicato devono poter essere portate a termine secondo il diritto vigente al momento in cui erano state introdotte. Inoltre, se una decisione o una sentenza ha accertato che il fitto per un fondo agrico- lo è illecito, la stipulazione relativa al fitto che oltrepassa l’importo consentito deve essere considerata nulla ed essere oggetto di una domanda di rimborso da parte dell’affittuario, conformemente a quanto prevede l’articolo 45 attuale.
3.6 Programma di legislatura
Il futuro sviluppo della legislazione agraria è annunciato nel Rapporto del 25 feb- braio 2004 sul programma di legislatura 2003–2007 [FF 2004 963]. Nell’ottica del necessario cambiamento strutturale occorre riesaminare il diritto fondiario rurale, l’affitto agricolo e il diritto pianificatorio. Le modifiche del diritto fondiario rurale e del diritto sull’affitto agricolo sono conformi a questo obiettivo.
3.7 Rapporti con il diritto internazionale
Il progetto non ha legami con le disposizioni dell’OMC. Nessuna disposizione attuale o prevista nell’UE concerne espressamente il diritto fondiario rurale, che rimane di competenza dei Paesi membri.
3.8 Costituzionalità
Le presenti modifiche legislative si fondano da un lato sull’articolo agrario della Costituzione federale (art. 104), il cui capoverso 3 lettera f autorizza espressamente la Confederazione a emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. Per il resto, le modifiche si basano anche sull’articolo 122 Cost. nella misura in cui hanno conseguenze di diritto privato.
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4 Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura
4.1 Situazione attuale
4.1.1 Attuale normativa degli assegni familiari
nell’agricoltura Dal 1° gennaio 1953 gli agricoltori indipendenti e i lavoratori agricoli hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 1952109 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF). Già dal 1° luglio 1944, sulla base dell’ordi- namento del 9 giugno 1944 concernente la concessione di indennità, tutti i lavoratori agricoli e i piccoli contadini di montagna beneficiavano di questi assegni. Sin dall’inizio il diritto degli agricoltori indipendenti era vincolato a un limite di reddito. Fino al 1° luglio 1962, soltanto gli agricoltori indipendenti nelle regioni di montagna ricevevano gli assegni familiari, mentre quelli delle regioni di pianura erano esclusi da questo diritto. Dal 1° aprile 1980 anche gli agricoltori occupati nell’agricoltura a titolo accessorio hanno diritto agli assegni familiari previsti dalla LAF. Sia le presta- zioni sia i limiti di reddito sono stati continuamente aumentati; dal 1° aprile 1984 il nostro Collegio è autorizzato a farlo mediante ordinanza. Anche gli alpigiani indi- pendenti e i pescatori professionisti hanno diritto agli assegni per i figli secondo la LAF. Il diritto dei piccoli contadini agli assegni familiari soggiace a un limite di reddito di 30 000 franchi, ai quali si aggiunge un supplemento di 5000 franchi per ogni figlio che dà diritto all’assegno. Sono versati assegni ridotti se questo limite è superato di un importo che non supera 3500 franchi (diritto a due terzi) o 7000 franchi (diritto a un terzo). Questi limiti sono invariati dal 1992, poiché che da questa data i redditi nell’agricoltura non sono più aumentati. I piccoli contadini e i lavoratori agricoli hanno diritto ai seguenti assegni per figli (aliquote valide dal 1° gennaio 2006, adeguamento di regola ogni due anni): 175 franchi per i primi due figli e 180 franchi a partire dal terzo nella regione di pianura; 195 franchi per i primi due figli e 200 franchi a partire dal terzo nella regio- ne di montagna. Inoltre, i lavoratori agricoli hanno diritto a un assegno per l’eco- nomia domestica di 100 franchi al mese. Nel 2005 le spese complessive per gli assegni ammontavano a 122 milioni di franchi (104 milioni di franchi per i piccoli contadini e 18 milioni di franchi per i lavoratori agricoli). I datori di lavoro agricoli devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari AVS versati, che copre circa i due terzi degli assegni per i lavoratori agricoli. Le spese non coperte da questo contributo e gli assegni per i piccoli conta- dini sono per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo a carico dei Cantoni. I sussidi della Confederazione ammontavano pertanto a 74,8 milioni di franchi nel 2005. Nel 1999 le spese avevano raggiunto il loro massimo livello con un importo di 146 milioni di franchi, mentre in seguito sono costantemente diminuite. Dato che il reddito agricolo diminuisce, le spese dovrebbero invece aumentare; tuttavia, sia il numero degli agricoltori che il numero medio dei figli tendono a calare. Inoltre, i redditi non agricoli hanno tendenza ad aumentare (attività accessoria degli agricolto-
109 RS 836.1
5975
ri e/o attività lucrativa del coniuge). In questi casi gli agricoltori hanno spesso diritto ad assegni familiari in virtù della legislazione cantonale. La LAF persegue obiettivi in materia di politica familiare ma anche di politica agraria e pertanto ha la sua base costituzionale sia nell’articolo sulla tutela della famiglia (art. 116 Cost.) sia nell’articolo relativo all’agricoltura (art. 104 Cost.).
4.1.2 Sforzi per disciplinare nella legislazione federale
tutti gli assegni familiari Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno adottato la legge federale sugli assegni familiari (LAFam)110. Questa legge prevede il diritto per tutti i salariati ad assegni per i figli di almeno 200 franchi e assegni di formazione di almeno 250 franchi per figlio al mese. I lavoratori indipendenti non agricoli non sottostanno alla legge e i Cantoni possono quindi introdurre normative proprie. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa hanno invece diritto agli assegni familiari a condizione che il loro reddito non superi un determinato importo e che non riscuotano prestazioni complementari dell’AVS o dell’AI. Le persone occupate nell’agricoltura avranno diritto come finora agli assegni familiari in virtù della LAF; riscuotono assegni per i figli e di formazione secondo le aliquote della LAFam, salvo nella regione di mon- tagna dove l’aliquota, come finora, è maggiorata di 20 franchi. Il limite di reddito per gli agricoltori indipendenti è mantenuto. Il giorno del voto finale è stato annunciato un referendum contro la legge federale sugli assegni familiari.
4.1.3 Risultati della procedura di consultazione
Il modello proposto, con la soppressione del limite di reddito e l’aumento degli assegni per i figli, è stato approvato a grande maggioranza. Solo poche voci hanno criticato la soppressione del limite di reddito, sia respingendo categoricamente la proposta o auspicando un aumento di tale limite, sia approvando unicamente un’estensione della cerchia dei beneficiari nella regione di montagna. La critica sollevata da taluni partecipanti alla consultazione secondo cui la soppres- sione del limite di reddito non deve provocare un trasferimento di oneri dai sistemi cantonali, non agricoli, di assegni familiari (diritto derivante finora da un’attività accessoria o spettante all’altro genitore) verso il sistema agricolo della LAF è effet- tivamente giustificata. La LAFam contiene una regolamentazione completa concer- nente il concorso di diritti; come soluzione transitoria applicabile fino all’entrata in vigore di questa legge e nel caso in cui essa fosse respinta in un’eventuale votazione referendaria, proponiamo di modificare in modo corrispondente la LAF. L’aumento delle prestazioni è stato respinto solo da alcuni partecipanti. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si oppone tuttavia al fatto che le spese supplementari siano imputate al budget agricolo ed esige che i mezzi necessari siano messi a disposizione al di fuori dei limiti di spesa accordati all’agricoltura. È d’altronde la soluzione prevista poiché, conformemente al modello, le spese sup-
110 FF 2006 3259
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plementari derivanti per la Confederazione dai miglioramenti proposti dovrebbero essere iscritte in più nel bilancio (cfr. n. 4.2.3). Soltanto tre Cantoni hanno chiesto espressamente che le spese supplementari siano assunte unicamente dalla Confederazione e non dai Cantoni, modificando in modo corrispondente il criterio di ripartizione (Confederazione: due terzi, Cantoni: un terzo).
4.2 Modello proposto
Viene proposto di adeguare per principio gli assegni familiari versati nell’agricoltura a quelli pagati ai salariati al di fuori dell’agricoltura. Questo implica un aumento o una soppressione del limite di reddito per gli agricoltori indipendenti e un aumento delle aliquote degli assegni per i figli. Per migliorare gli assegni familiari versati nell’agricoltura devono essere messi a disposizione mezzi federali supplementari al di fuori dei limiti di spesa accordati all’agricoltura. Nel conto di Stato i mezzi finora impiegati dalla Confederazione per gli assegni familiari nell’agricoltura fanno parte del settore di compiti «Agricoltura e alimentazione», pur figurando nel bilancio dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Gli assegni familiari, pur inserendosi nel contesto della politica agricola, costituiscono anche un importante elemento della politica familiare; da questo profilo, il sostegno mirato dei contadini con figli rap- presenta un segnale adeguato. Questa revisione permette di colmare le lacune esistenti nel diritto agli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti e di migliorare le prestazioni per tutte le famiglie contadine e per i lavoratori agricoli. Ciò determina una migliore compensa- zione dei costi per i figli che la popolazione contadina deve sostenere.
4.2.1 Modifica del limite di reddito per gli agricoltori
indipendenti Gli assegni familiari nell’agricoltura rappresentano un provvedimento essenziale in materia di politica agricola. Se, conformemente al modello della PA 2011, i mezzi finanziari destinati a questo settore saranno aumentati, occorrerà adeguare il limite di reddito stabilito nella LAF a quello applicato per i pagamenti diretti. Per i pagamenti diretti, il limite di reddito è di 80 000 franchi. Le coppie di coniugi e i conviventi beneficiano di una deduzione supplementare di 40 000 franchi, che porta di fatto il loro limite di reddito a 120 000 franchi. La tabella 20 indica il nume- ro di beneficiari e i costi in funzione del limite di reddito.
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Tabella 20 Effetti del limite di reddito (2005)
Limite di reddito Numero di beneficiari Corrisponde a … % Prestazioni a favore degli agricoltori dei (piccoli) contadini con figli in mio. di fr.
30 000 fr./ 5000 fr. per figlio 20 000 83 104 mio.
(limite attuale)
120 000 fr., indipendentemente 23 500 98 122 mio.
dal numero di figli nessun limite 24 000 100 125 mio.
Fonte: UFAS
Dato che mancano le basi statistiche, in particolare quelle indicanti il rapporto fra numero di figli e reddito, l’importo di 125 milioni di franchi che sarebbe versato nell’ambito della LAF in caso di soppressione del limite di reddito si fonda su stime. L’aumento esiguo del numero dei beneficiari e delle prestazioni è dovuto innanzitut- to a due ragioni : attualmente, quasi tutti i contadini nella regione di montagna ricevono assegni familiari. I gestori che superano il limite di reddito hanno spesso diritto ad assegni familiari in virtù della legislazione cantonale se svolgono essi stessi (o le loro mogli) attività al di fuori dell’agricoltura. In tutti i casi, sono interes- sati unicamente gli agricoltori con figli di età inferiore a 16 o a 25 anni. Un aumento del limite di reddito al livello di quello stabilito per i pagamenti diretti avrebbe quale conseguenza di escludere soltanto un numero esiguo di famiglie contadine dal diritto agli assegni familiari. La soppressione di questo limite permetterebbe anche di risolvere i problemi che sorgono in relazione con i limiti di reddito e la determinazione del reddito imponi- bile. Inoltre, l’attuale onere amministrativo di 3 milioni di franchi all’anno potrebbe essere ridotto di circa un terzo. Per questi motivi, viene proposto di sopprimere il limite di reddito per il diritto degli agricoltori indipendenti agli assegni familiari, senza tuttavia modificare le modalità di finanziamento. Gli agricoltori continueranno in particolare a essere esentati dal pagamento di contributi per finanziare i propri assegni.
4.2.2 Aumento degli assegni per i figli
La compensazione degli oneri familiari ha lo scopo di coprire i costi che le famiglie devono sopportare per i figli. In tal modo, la società riconosce le molteplici presta- zioni fornite dalle famiglie per allevare i figli. Gli assegni per i figli rappresentano la misura più importante di compensazione degli oneri familiari . I risultati dell’inchiesta sui redditi e sul consumo 2002 dell’UST mostrano che i redditi delle economie domestiche contadine sono notevolmente più bassi di quelli dei nuclei familiari di riferimento nei Comuni rurali (in media 6200 franchi contro
10 200 fr. mensili).
Secondo le leggi cantonali concernenti gli assegni familiari al di fuori dell’agri- coltura, l’aliquota media calcolata per tutta la Svizzera ammonta oggi a circa
196 franchi mensili per ogni figlio (media ponderata 2006). Secondo la LAF, gli
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assegni per i figli (aliquote dal 1° gennaio 2006) ammontano per i primi due figli a 175 franchi mensili per ogni figlio nella regione di pianura (contro 195 franchi nella regione di montagna). Considerata l’importanza degli assegni familiari nell’ambito della politica agricola, un’armonizzazione con il livello previsto dalle leggi cantonali è sostenibile e costi- tuisce uno sgravio finanziario necessario per le famiglie contadine. Pertanto, si propone di aumentare di 15 franchi l’aliquota degli assegni per i figli versati agli agricoltori e ai lavoratori agricoli, che ammonteranno a 190 franchi mensili per ogni figlio nella regione di pianura e a 210 franchi in quella di montagna. Si rinuncia invece all’aumento di 5 franchi per l’assegno versato a partire dal terzo figlio. La LAFam menzionata nel numero 4.2.1 prevede fra l’altro assegni per i figli di 200 franchi e assegni di formazione di 250 franchi mensili per ogni figlio. Se la legge entrerà in vigore, queste aliquote saranno valide anche per la LAF, con una maggiorazione di 20 franchi nella regione di montagna.
4.2.3 Costi per Confederazione e Cantoni
Nel 2005 i costi derivanti dalla LAF ammontavano a 74,8 milioni di franchi per la Confederazione (due terzi) e a 37,4 milioni di franchi per i Cantoni (un terzo). Da anni questi importi tendono a diminuire: l’adeguamento biennale delle aliquote viene più che compensato dalla costante riduzione del numero delle aziende agricole e anche del numero dei figli. I calcoli si fondano pertanto sull’ipotesi di una diminu- zione del numero dei beneficiari del 3 per cento annuo. Si prevede che le misure proposte (soppressione del limite di reddito, aumento delle aliquote di 15 franchi mensili per ogni figlio) entrino in vigore nel 2008. La stima dei costi supplementari tiene conto dell’adeguamento a partire dal 2006 menzionato in precedenza. Per una maggiore trasparenza, la media degli anni 2008–2011 è stata considerata come base per questo periodo. In questo lasso di tempo le spese dei poteri pubblici derivanti dalla LAF, attualmente di 112,2 milioni di franchi, si ridurranno a 105,7 milioni di franchi all’anno (Confederazione: 70,5 milioni di franchi, Cantoni: 35,2 milioni di franchi). Sulla base di queste cifre, la soppressione del limite di reddito provocherà costi supplementari per 17,7 milioni di franchi all’anno, mentre l’aumento dell’aliquota degli assegni per i figli, di 15 franchi mensili per ogni figlio, comporterà costi sup- plementari per 7,4 milioni di franchi. Complessivamente e in media quadriennale i costi supplementari ammonteranno a 25,1 milioni di franchi (Confederazione: 16,7 milioni di franchi, Cantoni: 8,4 milioni di franchi). Questi costi supplementari sono considerati nella pianificazione finanziaria.
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Tabella 21 Spese della Confederazione e dei Cantoni in media annua per il periodo 2008–2011
Spese annue in milioni di franchi Totale Confederazione Cantoni
Secondo l’attuale normativa 105,7 70,5 35,2 Con i miglioramenti proposti 130,8 87,2 43,6 Spese supplementari 25,1 16,7 8,4
Fonte: Stime UFAS
4.3 Commenti delle modifiche della legge
Art. 2 cpv. 3 e art. 7 cpv. 1 L’articolo 2 definisce il genere di assegno e le aliquote degli assegni familiari versati ai lavoratori agricoli, mentre l’articolo 7 stabilisce queste modalità per gli agricoltori indipendenti. In entrambi gli articoli vengono introdotte le aliquote maggiorate degli assegni per i figli. Nell’avamprogetto per la consultazione le aliquote indicate si fondavano su quelle in vigore all’epoca ed erano inferiori di 5 franchi.
Art. 5 cpv. 2–4 Le disposizioni riguardanti il limite di reddito per gli agricoltori indipendenti pos- sono essere stralciate.
Art. 9 cpv. 4 e 5 Dopo la soppressione del limite di reddito, i casi di concorso di diritti fra più persone saranno un po’ più frequenti. Oggi, se la moglie svolge un’attività lucrativa la coppia spesso supera il limite di reddito; il marito pertanto non ha diritto agli assegni fami- liari secondo la LAF e non vi è concorso di diritti. Gli assegni sono versati alla moglie conformemente al diritto cantonale. Siccome le normative cantonali relative al concorso di diritti non sono unificate, sembra ragionevole riformulare la normati- va nella LAF. La nuova LAFam, menzionata nel numero 4.1.2, contiene una regolamentazione del concorso di diritti esaustiva e indipendente sia dal sesso sia dallo stato civile e che, inoltre, tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale; essa non è stata contestata nelle deliberazioni parlamentari. Proponiamo di modificare il capoverso 4 LAF come soluzione transitoria sino all’entrata in vigore della LAFam o nel caso quest’ultima sia respinta in una vota- zione referendaria. Il principio del versamento alla persona che custodisce i figli viene mantenuto. In conformità alla maggior parte delle disposizioni cantonali, la normativa concer- nente il concorso di diritti è formulata secondo un ordinamento gerarchico (cpv. 4 lett. a–d); se nessuno di questi criteri permette di trovare una soluzione, la persona che consegue il reddito più elevato sottoposto all’AVS ha la priorità.
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Questa normativa si applica sia ai concorsi di diritti riguardanti unicamente la LAF, sia anche ai concorsi di diritti derivanti dalla LAF e da una legge cantonale sugli assegni familiari. La normativa proposta non condurrà a un aumento delle pretese secondo la LAF. Al contrario, le mogli che esercitano un’attività lucrativa al di fuori dell’agricoltura avranno spesso un reddito più elevato di quello del marito; il loro diritto agli assegni (in virtù del diritto cantonale) di conseguenza sarà prioritario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la normativa concernente il diritto prioritario non deve avere quale conseguenza che gli aventi diritto riscuotono la prestazione meno elevata (decisione dell’11 luglio 2003; n. 2P.131/2002). Il secondo avente diritto può pretendere il versamento della differenza. Il capoverso 5 prevede pertanto il versamento di questa differenza, se il primo avente diritto riscuote assegni in virtù della legge cantonale e la prestazione spettante al secondo avente diritto secondo la LAF è più elevata di quella prevista dalla legge cantonale.
Art. 10 cpv. 1 Oltre al concorso di diritti fra persone, generalmente il padre e la madre, (disciplina- to per la LAF nell’art. 9 cpv. 4) vi è anche un concorso di diritti di una stessa per- sona in virtù di diverse normative sugli assegni familiari. È il caso, ad esempio, di un agricoltore che esercita anche un’attività lucrativa dipendente o indipendente al di fuori dell’agricoltura. Gli ordinamenti cantonali degli assegni familiari contengono un divieto del cumulo degli assegni in virtù di altre normative cantonali e della LAF. Occorre dunque introdurre una corrispondente disposizione che sancisca il carattere sussidiario degli assegni versati agli agricoltori indipendenti secondo la LAF. Questo non modifica assolutamente la prassi attuale: ad esempio, gli agricoltori occupati nell’agricoltura a titolo principale che esercitano anche un’attività dipendente al di fuori di questo settore riscuotono in primo luogo gli assegni in funzione di questa attività secondo il diritto cantonale, sia sotto forma di assegni parziali per un’attività a tempo parziale, sia per determinati mesi, ad esempio se durante l’inverno viene esercitata un’attività a tempo pieno nel settore turistico. Anche in futuro la LAF servirà per colmare le lacune.
4.4 Programma di legislatura
La revisione della LAF non è stata annunciata nel programma di legislatura 2003– 2007 (FF 2004 969), ma costituisce un elemento della politica sociale trattata nel messaggio sulla PA 2011 che figura nelle linee direttive (FF 2004 983 1013).
4.5 Rapporto con il diritto internazionale
Come la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha esposto nel suo rapporto complementare dell’8 settembre 2004111 sull’iniziativa parlamentare «Prestazioni familiari» e il Consiglio federale ha confermato nel suo
111 FF 2004 6103
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parere complementare del 10 novembre 2004112, il miglioramento delle prestazioni e un’estensione della cerchia dei beneficiari di assegni familiari, come proposto nel disegno di revisione della LAF, sono compatibili con le disposizioni del diritto internazionale determinante per la Svizzera.
4.6 Costituzionalità
La base costituzionale su cui si fonda la LAF permette senz’altro un’estensione della cerchia dei beneficiari e un miglioramento delle prestazioni.
5 Legge sulle derrate alimentari e legge sulle epizoozie
5.1 Situazione iniziale
Con l’entrata in vigore, il 1° luglio 1995, della legge sulle derrate alimentari (LDerr) e delle sue disposizioni esecutive, le norme di protezione della salute dei consumato- ri e di tutela dall’inganno sono state adeguate ai requisiti della scienza e alle contin- genze del mercato. In considerazione dell’importante volume di esportazioni e importazioni di derrate alimentari, il diritto alimentare elvetico è stato adeguato progressivamente alla normativa comunitaria. Questi adeguamenti comportano tuttavia costi supplementari per l’industria alimentare sia per le importazioni sia per le esportazioni, in quanto implicano, a seconda dei diversi Paesi di destinazione, l’osservanza dei requisiti riguardo alla composizione e alla caratterizzazione delle derrate alimentari. Inoltre, parte dei procedimenti di produzione e del controllo delle derrate alimentari di origine animale deve avvenire in base alle prescrizioni comuni- tarie, ciò che può generare ulteriori oneri. L’Accordo del 21 giugno 1999113 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordi bilaterali I) sancisce l’equiva- lenza delle prescrizioni in materia di diritto alimentare per il latte e i prodotti lattie- ro-caseari (allegato 11, appendice 6). Tale riconoscimento consente attualmente di esportare formaggio di produzione indigena nei Paesi dell’UE senza condizioni e controlli supplementari. Per poter estendere l’equivalenza anche ad altre derrate alimentari di origine animale, come peraltro previsto dall’Accordo, parallelamente alle deliberazioni sull’Accordo stesso è stata modificata la LDerr (art. 17a, 23, 26a, 36, 37, 45)114, in modo da poter integrare nelle ordinanze elvetiche le prescrizioni comunitarie sulle derrate alimentari di origine animale allora vigenti. Negli ultimi tre anni, la Comunità europea ha riveduto interamente il proprio diritto in materia d’igiene alimentare. Ha rinunciato a emanare prescrizioni specifiche per ogni singolo prodotto, optando invece per un disciplinamento globale e capillare dei requisiti igienici delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la cui base è costituita dal Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002115 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
112 FF 2004 6159 113 RS 0.916.026.81 114 RU 2002 775
115 GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1
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alimentare. Questi principi sono stati concretizzati nei seguenti cinque decreti esecu- tivi: – Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004116 sull’igiene dei prodotti alimentari; – Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004117 che stabilisce norme specifiche sull’igiene degli alimenti di origine animale; – Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004118 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; – Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004119 relativo ai controlli uffi- ciali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; – Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005120 che stabilisce i requisi- ti per l’igiene dei mangimi. Queste disposizioni esecutive vigono nell’UE dal 1° gennaio 2006 e sostituiscono gli atti normativi abrogati dalla direttiva 2004/41/CE121. Affinché il commercio di derrate alimentari di origine animale tra la Svizzera e l’UE si svolga senza problemi anche dopo il 1° gennaio 2006, il diritto svizzero dev’esse- re adeguato alla nuova normativa comunitaria in materia d’igiene. Le revisioni vanno operate in primo luogo sulle ordinanze d’applicazione della LDerr, anche se in diversi settori si rendono necessarie modifiche a livello di legge. Con le modifiche del 26 giugno 1998122 e del 20 giugno 2003123 la legge sulle epizoozie era stata adeguata, dal punto di vista materiale, in modo da permettere di adottare provvedimenti conformi alle conoscenze e alle tecniche attuali in materia di prevenzione e di lotta contro le epizoozie. La presente revisione deve consentire di introdurre nella legge agevolazioni per l’esecuzione del diritto sulle derrate alimen- tari armonizzato con il diritto dell’UE, in quanto quest’ultimo comprende pure la salute degli animali. Parallelamente, vengono inserite diverse disposizioni di natura organizzativa imposte dalle condizioni di una gestione amministrativa moderna.
5.2 Modello proposto
Per garantire un controllo delle derrate alimentari efficace, basato su una valutazione dei rischi, le aziende di produzione, deposito e trasformazione devono essere regi- strate ufficialmente e sottoposte all’obbligo di autorizzazione se trattano derrate alimentari di origine animale. L’obbligo di diligenza cui soggiacciono le aziende alimentari dev’essere esteso all’intero processo di produzione, conformemente al principio «dalla stalla alla
116 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3
117 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22
118 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83
119 GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1
120 GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1
121 GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12
122 RU 1999 1347 123 RU 2003 4237
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tavola». I punti cardine della sicurezza delle derrate alimentari, come la rintracciabi- lità o la collaborazione con le autorità, vanno disciplinati anche a livello di legge. In caso di crisi, le nuove disposizioni e il rispettivo diritto d’esecuzione devono consen- tire di accelerare l’accertamento delle cause e l’adozione delle necessarie contromi- sure. Infine, gli organi di controllo devono disporre di un elevato livello di formazione per stare al passo con la complessa tecnologia alimentare. Occorre coordinare l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie con le altre legi- slazioni in materia di produzione primaria, vale a dire con la LAgr, la LDerr e la LPDA. Gli elementi principali inseriti nella legge a tale scopo sono l’obbligo di diligenza (la responsabilità personale) dei detentori di animali, la professionalizza- zione dei controlli ufficiali nonché la registrazione e l’elaborazione dei dati.
5.3 Commento alle singole disposizioni
5.3.1 Legge sulle derrate alimentari
Art. 17 Macelli Cpv. 3 e 4 La LDerr non disciplina solo i requisiti delle derrate alimentari in sé, ma anche le condizioni richieste per il loro trattamento (art. 1 lett. b). In ragione della rapida deperibilità e del rischio di trasmissione di microorganismi che potrebbero risultare nocivi per la salute dei consumatori, i requisiti fissati per le derrate alimentari di origine animale sono più severi rispetto a quelli relativi alle altre derrate alimentari. Considerata la capacità dimostrata dalle aziende di costruire macelli conformi ai requisiti edili fissati dettagliatamente a livello di ordinanza, l’obbligo di approvazio- ne dei piani cui soggiacciono attualmente i macelli può essere soppresso, e quindi il capoverso 3 viene abrogato. Il capoverso 4, essendo il suo contenuto ampiamente ripreso dall’articolo 17a, può a sua volta essere abrogato.
Art. 17a Obbligo di autorizzazione e di annuncio L’obbligo di autorizzazione d’esercizio, già vigente per i macelli, sarà esteso a tutte le aziende che trattano derrate alimentari di origine animale (cpv. 1), analogamente a quanto avviene in seno all’UE. Questa norma esiste già (cfr. art. 17a vigente nella versione dell’8 ottobre 1999)124. Le aziende alimentari che non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione di eserci- zio devono annunciare la propria attività affinché gli organi di controllo possano intervenire in modo mirato (cpv. 2). Il capoverso 3 conferisce al nostro Consiglio, analogamente al diritto europeo, la competenza di derogare all’obbligo generale di autorizzazione d’esercizio per le
124 RU 2002 775
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aziende attive nel settore della produzione primaria e per quelle la cui attività pre- senta un rischio contenuto per la sicurezza delle derrate alimentari.
Art. 23 Autocontrollo Cpv. 2bis (nuovo) e 4 Un altro principio ripreso dal diritto comunitario (cpv. 2bis) è quello secondo cui un imprenditore che constata che derrate alimentari o oggetti d’uso che importa, fabbri- ca o tratta possono mettere in pericolo la salute dei consumatori deve adottare i provvedimenti necessari a ritirare dal mercato i prodotti in questione. Se la merce non si trova più sotto il suo controllo diretto, deve informarne senza indugio le autorità d’esecuzione competenti e collaborare con esse al fine di risolvere il pro- blema125. Introducendo l’obbligo d’informazione, s’intende evitare che i consumato- ri corrano rischi consumando o utilizzando derrate alimentari o oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute. In sintonia con la LFE e con la terminologia UE, nel capoverso 4 è stato introdotto il concetto di «veterinario ufficiale», in sostituzione delle attuali designazioni di «ispettore delle carni» e «controllore delle carni». Un’armonizzazione giustificata dal fatto che nell’igiene delle derrate alimentari i compiti dei veterinari implicano sempre una componente di polizia epizootica. Per designare i controllori delle carni senza titoli di veterinario viene ripreso il concetto di «assistente specializzato uffi- ciale», in uso in seno all’UE.
Art. 23a (nuovo) Rintracciabilità Conformemente alle disposizioni sulla rintracciabilità, riprese ampiamente dal diritto comunitario126, tutte le derrate alimentari, tutti gli animali utilizzati per la fabbrica- zione di derrate alimentari e tutte le altre sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari o dalle quali ci si può attendere che lo siano, devono essere rintracciabili a tutti i settori della produzione, della trasformazione e della distribu- zione. Le aziende alimentari devono essere in grado di fornire informazioni su ogni perso- na dalla quale hanno ricevuto derrate alimentari oppure sostanze o animali destinati alla produzione delle stesse («one step back») e alla quale hanno fornito i propri prodotti («one step forward»). Le informazioni necessarie vanno messe a disposizio- ne delle autorità competenti. In altre parole, per facilitarne la rintracciabilità, i pro- dotti in questione devono essere sufficientemente caratterizzati o resi riconoscibili attraverso la necessaria documentazione o le informazioni pertinenti. Nella maggior parte dei casi è opportuno preparare un’informazione scritta o allestire un sistema o un procedimento che garantisca la disponibilità di tali informazioni in tempo utile. Il principio della rintracciabilità è applicabile anche agli importatori.
125 Cfr. art. 19 Regolamento CE 178/2002
126 Art. 18 Regolamento CE 178/2002, art. 5 in combinato disposto con gli allegati I e II Regolamento CE 183/2005
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Art. 26 Ispezione delle carni e degli animali da macello Cpv. 1, frase introduttiva Vedasi le spiegazioni relative all’articolo 23 capoverso 4 (sostituzione delle desi- gnazioni «ispettore delle carni» e «controllore delle carni»).
Art. 36 Sorveglianza e coordinamento Cpv. 4 L’analisi delle derrate alimentari diventa sempre più complessa. È possibile rag- giungere un’elevata qualità e uniformità dei risultati soltanto se i singoli laboratori lavorano in rete fondandosi su normative univoche. La legislazione comunitaria in materia di derrate alimentari prevede dunque laboratori di riferimento comunitari e laboratori di riferimento nazionali. Affinché la Svizzera possa inserirsi su tale rete, il servizio federale competente deve poter designare laboratori di riferimento naziona- li, il cui compito consisterà tra l’altro nell’eseguire test comparativi, nell’assicurare la disponibilità dei materiali di riferimento e nel provvedere alla formazione dei propri collaboratori. I laboratori di riferimento ricevono dalla Confederazione un mandato di prestazioni che può contemplare l’esecuzione di esperimenti collettivi. Tali esperimenti consentono di verificare l’attendibilità dei singoli laboratori basan- dosi su eventuali scarti importanti che possono derivare sia dal metodo di analisi utilizzato sia dalla precisione del laboratorio in questione (lett. a). L’allacciamento della Svizzera alla rete di laboratori di riferimento della comunità e dei suoi Stati membri implica che le attività dei laboratori svizzeri siano coordinate da un servizio centrale. Tale servizio può sostenere i laboratori cantonali nei loro esperimenti collettivi, come pure affidare mandati per lo svolgimento di propri esperimenti collettivi (lett. b) allo scopo di verificare la loro precisione analitica.
Art. 38 Collaborazione internazionale Cpv. 4 Per conservare l’equivalenza della legislazione relativa al latte e ai prodotti lattiero- caseari sancita dall’Accordo Svizzera-CE sull’agricoltura e per estendere tale equi- valenza alle altre derrate alimentari di origine animale la Svizzera, oltre a disporre di una normativa equivalente a quella comunitaria, deve partecipare anche al sistema di garanzia della sicurezza delle derrate alimentari previsto dal diritto europeo. Le autorità svizzere devono pertanto avere la possibilità di scambiare con la Commis- sione europea dati sulla sicurezza delle derrate alimentari e di procedere a ispezioni nell’area UE in collaborazione con le autorità comunitarie. Un altro obiettivo perse- guito da questa norma è la partecipazione degli organi d’esecuzione svizzeri ai cicli di formazione degli organismi di controllo CE.
Art. 40 Controllo delle derrate alimentari Cpv. 2 e 5 Vedasi le spiegazioni relative all’articolo 23 capoverso 4 (sostituzione delle desi- gnazioni «ispettore delle carni» e «controllore delle carni»).
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Art. 41a (nuovo) Commissioni d’esame Le persone addette al controllo delle derrate alimentari ai sensi dell’articolo 40 sono valutate da una commissione d’esame composta da chimici e veterinari cantonali, ispettori delle derrate alimentari e delle carni (designazioni attuali). Conformemente alla prassi vigente, la commissione d’esame decide anche sul superamento degli esami. Fanno eccezione gli esami che il nostro Consiglio delega ai Cantoni (attual- mente, questo è il caso dei controllori delle derrate alimentari).
Art. 43a (nuovo) Collaborazione di terzi Il diritto CE prevede la possibilità di delegare compiti specifici riguardanti controlli ufficiali a organizzazioni di controllo private127. I compiti che possono essere dele- gati vanno definiti dettagliatamente. Le organizzazioni di controllo, che soggiaccio- no alla vigilanza del servizio delegante, devono essere accreditate e non possono decidere provvedimenti. Anche in Svizzera sono diverse le attività legate all’esecuzione della LDerr che possono essere trasferite a organizzazioni private: tra esse rientrano la vigilanza di parte della produzione agricola (art. 7) o del peso di macellazione (art. 46). Proprio nell’ambito della produzione agricola, la delega di determinati compiti in virtù dell’analogo articolo 180 LAgr e dell’articolo 7 LFE ha dato ottimi risultati. Risulta pertanto necessario integrare la delega di compiti di controllo specifici anche nella LDerr.
Art. 45 Emolumenti Cpv. 2 lett. abis (nuova) ed e Il controllo delle derrate alimentari è un compito dello Stato a favore della collettivi- tà, finanziato fondamentalmente con i proventi delle imposte. I controlli sono svolti per campionatura e non tutte le aziende vi sono sottoposte con la stessa intensità, per cui non sarebbe possibile fatturare direttamente gli oneri di tali controlli senza creare forti squilibri. Per tale ragione, la LDerr stabilisce di principio l’esenzione dagli emolumenti (art. 45 cpv. 1). Un principio a cui la norma vigente consente di deroga- re unicamente se l’attività di un’azienda alimentare comporta oneri supplementari cospicui per le autorità, come quelli derivanti da controlli regolari prescritti per legge. È quanto avviene attualmente per l’ispezione dei macelli, degli animali e delle carni da macello. Dev’essere pertanto prevista un’eccezione al principio dell’esen- zione dagli emolumenti per i controlli e le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e – visto il notevole onere delle ispezioni – anche per quelle rilasciate ai laboratori di sezionamento (delle carni). L’equivalenza con il diritto comunitario è così raggiunta anche in questo settore128. La Comunità prevede infatti un prelievo uniforme in tutti gli Stati membri degli emolumenti da essa fissati al fine di evitare una distorsione della concorrenza.
127 Art. 5 Regolamento 882/2004
128 Cfr. allegati 4–6 Regolamento 882/2004
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Art. 47 Delitti Cpv. 4 (nuovo) Chi informa l’autorità esecutiva della distribuzione di derrate alimentari o oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute può essere punito in virtù dell’arti- colo 47. Se l’informazione avviene conformemente all’articolo 23 capoverso 2bis, l’autodenuncia può comportare ripercussioni penali ingiuste. Occorre quindi creare le premesse affinché la buona condotta dell’interessato sia considerata circostanza attenuante. La decisione di ricorrere a questa possibilità nel singolo caso spetta al giudice.
Art. 48 Contravvenzioni Cpv. 1, frase introduttiva e lett. n (nuova), e 1bis (nuovo) Rispetto alle altre leggi del settore (Legge sugli agenti terapeutici, LAgr, legge sui prodotti chimici), il tetto massimo della multa previsto dalla LDerr è molto contenu- to. A scopo dissuasivo, l’attuale limite superiore di 20 000 franchi viene quindi innalzato a 40 000 franchi (cpv. 1 frase introduttiva), almeno in caso di violazione intenzionale di una delle fattispecie di cui all’articolo 48 capoverso 1. La multa massima rimane invece invariata a 20 000 franchi se l’infrazione a tale articolo è dovuta a negligenza (cpv. 1bis). La presente revisione introduce diverse nuove prescrizioni come l’obbligo di auto- rizzazione e di annuncio (art. 17a), la rintracciabilità (art. 23a) o l’obbligo d’infor- mare l’autorità dell’avvenuta distribuzione ai consumatori di derrate alimentari od oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute (art. 23 cpv. 2bis). Questi obblighi sono punti cardine della normativa CE sulla sicurezza delle derrate alimen- tari. Il riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle normative alimentari da parte del Comitato misto presuppone la possibilità di sanzionare la violazione delle disposi- zioni129. La precisazione delle fattispecie punibili nell’articolo 48 capoverso 1 consente di rispondere a questa esigenza. Sempre secondo l’articolo 48 capoverso 1, in futuro sarà perseguibile anche il man- cato rispetto del controllo autonomo ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1, che costi- tuisce il fondamento del vigente concetto di controllo delle derrate alimentari. Fino- ra, in simili casi, bisognava ricorrere all’articolo 292 del Codice penale130, una prassi estremamente disagevole per le autorità esecutive che è stata oggetto di nume- rose critiche.
129 Art. 55 Regolamento 882/2004
130 RS 311.0
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5.3.2 Legge sulle epizoozie
Art. 3a Commissione d’esame La crescente interdisciplinarietà e complessità dei compiti svolti dai Servizi veteri- nari pubblici nei settori della salute animale, del controllo delle derrate alimentari e della protezione degli animali impone una maggiore professionalizzazione in tali ambiti. Finora i futuri veterinari ufficiali venivano preparati ai loro compiti nel corso di giornate di formazione e di perfezionamento organizzate dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV). Analogamente alla legislazione vigente in materia di derrate alimentari131, si prevede di introdurre per i veterinari ufficiali e gli altri organi inca- ricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie un corso di perfezionamento strutturato, che si conclude con lo svolgimento di un esame finale e il rilascio di un diploma, seguito da corsi di aggiornamento. Gli esami devono essere organizzati e svolti da una commissione d’esame, composta di veterinari ufficiali che hanno una funzione direttiva e competenze scientifiche particolari. La stessa commis- sione dev’essere abilitata a notificare i risultati degli esami sotto forma di decisione formale. Una disposizione analoga sarà introdotta nella LDerr (art. 41 cpv. 3). I controllori delle carni veterinari e non veterinari (nuova denominazione: veterinari ufficiali/ assistenti specializzati ufficiali) sono contemporaneamente gli organi d’esecuzione della LFE e della LDerr. Per questo motivo la commissione d’esame li sottoporrà agli esami basandosi su entrambe le leggi. Anche la nuova LPDA (art. 32 cpv. 4)132 prevede la formazione e il perfezionamen- to professionali delle autorità preposte all’esecuzione.
Art. 10 Provvedimenti generali di lotta Cpv. 1 n. 6 Le epizoozie possono propagarsi rapidamente su intere regioni. Per evitarlo, il traffico di animali nelle zone a rischio dev’essere limitato o vietato a scopo preven- tivo. L’eventualità di una diffusione della peste aviaria classica (o «influenza avia- ria») causata dagli uccelli migratori ha fatto insorgere un nuovo tipo di rischio, in particolare per gli animali detenuti all’aperto. Occorre dunque prevedere anche la possibilità di imporre un divieto generale di detenere animali all’aperto. Qualora l’allevamento all’aperto sia vietato temporaneamente, il versamento dei pagamenti diretti supplementari in ragione di questa forma di allevamento non viene interrotto. La dichiarazione corrispondente rimane dunque ammessa.
Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio L’attuale articolo relativo all’obbligo dell’annuncio viene completato da una dispo- sizione concernente l’obbligo di diligenza per le persone che detengono animali o che hanno accesso a effettivi di animali. L’applicazione dell’obbligo di diligenza agli organi di controllo è stata chiesta in occasione delle deliberazioni inerenti la
131 Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell’igiene delle carni; RS 817.191.54 132 FF 2006 315
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legge sulla protezione degli animali al Consiglio nazionale133. Una definizione analoga dell’obbligo di diligenza si ritrova nell’articolo 23 LDerr.
Art. 15 cpv. 1 Confronta il commento dell’articolo 23 capoverso 4 LDerr (adeguamento alle nuove designazioni di funzione).
Art. 16 Estensione del campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di controllo Le funzioni della banca dati centrale di cui all’articolo 15a («Banca dati centrale sul traffico di animali») sono limitate agli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina. Dopo l’adozione di questa disposizione è apparso opportuno, nell’interesse di una gestione razionale, utilizzare la stessa banca dati per segnalazioni concernenti anche altre specie animali, in particolare i biungulati quali i daini e i lama, i cavalli – in ragione delle prescrizioni sul traffico internazionale –, nonché i volatili da reddito e da ornamento – a causa dell’«influenza aviaria». Il nostro Collegio deve dunque avere la possibilità di estendere ad altre specie non soltanto le prescrizioni riguar- danti l’identificazione, la registrazione e i certificati d’accompagnamento (art. 14 e 15), ma anche le disposizioni concernenti l’impiego e il finanziamento della banca dati (art. 15a e 15b).
Art. 20 Commercio del bestiame Cpv. 2 Il motivo di questa precisazione della nozione di commercio del bestiame è da ricercare nelle divergenze d’opinione sorte tra i Cantoni e l’Associazione svizzera dei commercianti di bestiame sull’impostazione e la ripartizione della tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie (cfr. art. 56a). La questione controversa era se l’articolo 20 capoverso 2 LFE approvato il 20 giugno 2003134 rispetti la volontà delle Camere federali di integrare nella definizione di commercio di bestia- me l’acquisto di animali da parte di macellai che intendono procedere alla macella- zione nella propria azienda (acquirenti diretti). La formulazione proposta scioglie ogni dubbio.
Art. 24 Importazione, esportazione e transito Dopo aver convenuto l’equivalenza delle prescrizioni svizzere ed europee in materia di epizoozie, il passo seguente sarà l’armonizzazione dell’importazione, del transito e dell’esportazione. I controlli saranno incentrati prossimamente sulle importazioni e i transiti provenienti da Paesi terzi, settori in cui la Svizzera è intenzionata a ripren- dere interamente le misure di protezione della CE. Questo comporta non soltanto una revisione totale dell’ordinanza del 20 aprile 1988135 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, bensì anche una precisazio- ne delle procedure di controllo a livello di legge. Nel frattempo, le attuali prescrizio- ni rimangono in vigore invariate. L’obiettivo principale della legge è rappresentato
133 Boll. uff. 2005 N 845–848 [15.6.05, ad art. 38]
134 RU 2003 4237 135 RS 916.443.11
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anche in futuro dall’impedire propagazioni di epizoozie. Lo Stato deve inoltre poter continuare a verificare che siano esportati soltanto capi di bestiame sani e prodotti di origine animale irreprensibili. Rispetto all’attuale versione dell’articolo 24, viene menzionata espressamente la possibilità di esigere un’autorizzazione dopo che questa era prevista a livello di ordinanza. L’autorizzazione sarà quindi richiesta soltanto se l’autorità deve poter reagire rapidamente, mediante misure mirate, in caso di cambiamento rapido delle circostanze o della situazione sanitaria. La nuova formulazione della procedura per la determinazione delle condizioni d’importazione consente di applicare simultaneamente, sotto forma di ordinanze emanate dall’UFV, le misure di polizia epizootica decise regolarmente dalla CE nei confronti di Paesi terzi e aggiornate a intervalli brevi.
Art. 25 Visita veterinaria d’ufficio Nel contesto della professionalizzazione dei servizi veterinari pubblici (art. 3a) le definizioni degli organi di controllo sono unificate. Anche i veterinari di confine seguiranno corsi di formazione e di perfezionamento allo scopo di ottenere il certifi- cato di veterinario ufficiale. Allo stesso tempo viene colmata una lacuna legislativa nel senso che il controllo veterinario ufficiale dei prodotti animali e delle sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici è disciplinato conformemente alla prassi vigente.
Art. 30 Controllo dei cani La problematica dei cani aggressivi è già stata affrontata nel 2003, in occasione della prima modifica dell’articolo 30 LFE: «La presente modifica scaturisce dalle discus- sioni in merito ai cani pericolosi e deve consentire di registrare i cani dal comporta- mento problematico nonché di ordinare misure adeguate alla situazione sulla base dei precedenti registrati (ad es. istruzione di recupero, provvedimenti di sicurezza, eutanasia)»136. La situazione si è nel frattempo acuita. Occorre pertanto istituire la possibilità di registrare dati concreti relativi a disturbi del comportamento dei cani e ai divieti di detenere animali nella banca dati esistente (ANIS), cui partecipano tutti i Cantoni.
Art. 42 Ricerca e diagnosi Cpv. 3 L’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi (IVI) è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Esso si occupa in particolare della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente conta- giose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici; allo stesso modo, procede alla registrazione dei vaccini a uso veterinario (art. 8 cpv. 3 Org-DFE)137. Secondo i principi della gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) e ai sensi dell’articolo 41 della nuova legge federale del 7 ottobre 2005138 sulle finanze
136 FF 2002 4453 137 RS 172.216.1 138 FF 2005 5315
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della Confederazione, l’IVI può fornire prestazioni commerciali soltanto per quanto sia autorizzato a farlo a norma di legge. Tuttavia, nel calcolo del prezzo di tali prestazioni, non sarà possibile tenere intera- mente conto delle infrastrutture dell’IVI, poiché i dispositivi di sicurezza dell’Isti- tuto sono previsti per epizoozie altamente contagiose. Le analisi verranno effettuate per conto di mandanti ufficiali o privati, a scopi di diagnosi o di ricerca, e non necessiteranno di infrastrutture di protezione supplementari. I prezzi dovranno tuttavia almeno consentire di coprire i costi.
Art. 53a Ripresa di prescrizioni e norme internazionali armonizzate Le misure di prevenzione e di lotta contro le epizoozie devono essere armonizzate con quelle che figurano nell’accordo agricolo concluso tra la Svizzera e la CE139. Anche le norme stabilite dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) devono essere osservate, poiché possono assumere carattere cogente considerato che servo- no da riferimento per l’elaborazione dell’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie140. Trattandosi generalmente di normative di natura tecnica il nostro Collegio deve avere la possibilità, nella legislazione d’esecuzione, di fare semplicemente riferi- mento alle prescrizioni internazionali, dichiarandole applicabili. Ci viene altresì affidata la competenza di abilitare l’UFV a dichiarare applicabili, per via di ordinan- za, istruzioni tecniche nella loro forma vigente.
Art. 54a Sistema informatico centrale L’UFV elabora da qualche anno, in collaborazione con i Cantoni, il sistema infor- matico centrale CODAVET, una soluzione informatica integrata destinata a fornire un sostegno all’Ufficio federale e agli Uffici cantonali di veterinaria. Grazie a CODAVET è possibile registrare e scambiare semplicemente con gli altri servizi interessati dati relativi ai casi di epizoozie, le conclusioni degli accertamenti e i risultati dei controlli nell’ambito delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari. Il sistema consente inoltre di gestire in modo razionale il flusso crescente di informazioni di routine e di trarre il massimo vantag- gio dai dati registrati grazie al collegamento in rete con altre banche dati141. Si prevede in particolare di collegarlo strettamente con la banca centrale dei dati agri- coli dell’UFAG che si intende installare. L’UFV è il gestore e il proprietario della banca dati. Poiché l’insieme dei dati per- mette di stilare i profili delle aziende e probabilmente anche quelli delle persone attive in questo settore, nel caso specifico si tratta almeno in parte di dati che occorre qualificare come degni di particolare protezione che necessitano di una base legale formale secondo l’articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992142 sulla protezione dei dati. Le autorità esecutive, ossia l’UFV e gli Uffici cantonali di
139 RS 0.916.026.81 140 Cfr. RS 0.632.20, Allegato 1A.4 all’Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organiz- zazione mondiale del commercio. 141 Cfr. anche Asse commerciale 5 nel numero 1.4.3, come pure la semplificazione del rilevamento dei dati e della gestione prevista nel numero 2.9.2, nonché l’art. 185 cpv. 5 e 6 LAgr. 142 RS 235.1
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veterinaria, vengono quindi autorizzate a elaborare tali dati e profili degni di partico- lare protezione. Non vengono per contro registrati dati concernenti la salute delle persone o sanzioni penali. Non è neppure prevista una collezione automatizzata di dati. Sarà elaborato un regolamento che disciplina il sistema informatico centrale CODAVET. Il nostro Collegio emanerà un’ordinanza relativa al contenuto e alla gestione di CODAVET. Saranno disciplinati in particolare il catalogo dei dati, le responsabilità nel loro trattamento, i diritti di accesso e le modalità di finanziamento. I Cantoni possono registrare ulteriori dati di cui necessitano per l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali, le derrate alimentari e le epizoozie (p. es. dati relativi a casi di epizoozie, protezione degli animali, autorizzazioni, controlli concernenti medicamenti veterinari, valutazioni e statistiche). Rimangono proprietari di tali dati supplementari, per i quali devono garantire l’osservanza della legislazione sulla protezione dei dati. I Cantoni versano annualmente un contributo per lo sviluppo e la gestione di CODAVET. I costi annui di gestione iscritti nel bilancio preventivo ammontano a circa 600 000 franchi, di cui due terzi sono a carico dei Cantoni. Ogni Cantone verserà un contributo base di 10 000 franchi che gli darà diritto a due postazioni d’accesso. La parte restante dei costi di gestione sarà sostenuta dai Cantoni che acquistano cosiddette «licenze» per ulteriori postazioni d’accesso. I contributi dei singoli Cantoni saranno dunque compresi tra i 10 000 e i 50 000 franchi.
Art. 56a Tassa di macellazione Questo articolo sostituisce una disposizione inserita nella legge nel 2003 e mai entrata in vigore (art. 56a, Tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie)143. La tassa è stata inserita nella LFE, assieme all’articolo 20, soltanto nell’ambito delle deliberazioni parlamentari sulla PA 2007 su proposta delle Commissioni dell’econo- mia e dei tributi dei Consigli nazionale e degli Stati. L’obiettivo è adeguare la legi- slazione ai mutamenti intervenuti nel commercio di bestiame. I macelli che acqui- stano direttamente il bestiame, e che quindi non soggiacciono all’obbligo di versare la tassa suppletoria, per esempio, sono tenuti a loro volta a partecipare ai costi della prevenzione delle epizoozie e per la lotta contro le epizoozie. In ragione dei cambiamenti strutturali verificatisi in questo settore – il commercio «classico» di bestiame e l’acquisto di bestiame da parte di piccoli macellai allo scopo della macel- lazione nella propria azienda hanno ceduto il posto alle attività di pochi grandi acquirenti diretti – tale disciplinamento d’eccezione ha perso ogni giustificazione. I principali interessati – i commercianti di bestiame e i Cantoni – erano in linea di massima concordi sul fatto che la revisione della legislazione sul commercio di bestiame consentirebbe di tassare gli acquirenti diretti, senza penalizzare i Cantoni, e nel complesso implicherebbe al limite un aumento moderato delle tasse suppletorie. In fase di preparazione delle disposizioni d’esecuzione, tuttavia, si è constatato che l’incasso della tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie comporta un onere amministrativo elevato e che, qualora l’animale cambi proprietario più volte, lo stesso sarebbe tassato a più riprese: una circostanza inaccettabile per l’Associa- zione svizzera dei commercianti di bestiame.
143 Cfr. RU 2003 4237
5993
Per tal motivo, viene riproposta la soluzione a suo tempo rifiutata dal legislatore a favore della tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie, ora rivelatasi insoddisfacente, ossia una tassa unica riscossa al momento della macellazione. La riscossione di questa tassa è semplice e, grazie al fatto che i relativi proventi spetta- no ai Cantoni in ragione dei loro effettivi di bestiame, risponde pure all’esigenza di una chiave di ripartizione semplice. Il ricavato della tassa di macellazione attribuito ai Cantoni si aggira sui valori attuali, ossia un importo di circa 3 milioni di franchi. Il criterio per calcolare la tassa di macellazione è costituito dal valore medio di macellazione. Un punto di riferimento è rappresentato dall’ammontare della tassa suppletoria, finora riscossa dai Cantoni, che varia da 25 centesimi (suinetti) a 10 franchi (cavalli). È previsto soltanto un aumento contenuto della tassa suppleto- ria, rimasta quasi invariata dal 1943 nella maggior parte dei Cantoni. L’obbligo di versare una tassa suppletoria si fonda tuttora sulla Convenzione inter- cantonale del 13 settembre 1943 sul commercio del bestiame144. Secondo il para- grafo 15 numero 2, i Cantoni riscuotono una tassa suppletoria per ogni capo di bestiame commerciato (cavalli, muli, asini, bovini, pecore, capre e maiali). La revi- sione della legge permetterà di abrogare il concordato sul commercio del bestiame, che ha ormai soltanto una valenza a fini fiscali (i requisiti in materia di polizia epizootica nel commercio del bestiame contenuti nel concordato sono stati da tempo ripresi nell’ordinanza sulle epizoozie).
5.4 Programma di legislatura
La revisione della legislazione sulle derrate alimentari non è annunciata nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007. L’oggetto è tuttavia in stretta relazione con il messaggio sulla PA 2011, che figura tra le direttive del governo. Neppure la revisione della LFE è annunciata nel rapporto sul programma di legisla- tura 2003–2007. L’oggetto è tuttavia strettamente collegato con la modifica della LDerr.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
Nell’ambito dell’accordo Svizzera-CE sull’agricoltura, la CE ha riconosciuto l’equi- valenza delle prescrizioni svizzere sul latte e sui prodotti lattiero-caseari con la legislazione comunitaria (Allegato 11)145. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, della revisione della legislazione comunitaria sull’igiene delle derrate alimen- tari, tale riconoscimento rischia di non avere più effetto. La modifica della LDerr proposta corrisponde alla nuova legislazione comunitaria in questo settore creando così, assieme alle modifiche già operate a livello di ordinanza, le condizioni affinché il riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni di cui nell’allegato 11 del- l’accordo sull’agricoltura sia mantenuto e allo stesso tempo esteso a tutte le derrate alimentari di origine animale. Le modifiche proposte non sono in contraddizione con il diritto dell’OMC o con il Codex Alimentarius.
144 Concordato sul commercio del bestiame; CS 9 376
145 RS 0.916.026.8
5994
Le modifiche della LFE non hanno alcuna relazione con le disposizioni dell’OMC. Esse facilitano l’esecuzione dell’allegato 11 dell’accordo Svizzera-CE sull’agricol- tura.
5.6 Costituzionalità
La disposizione costituzionale determinante per la LDerr e la LFE è rappresentata dall’articolo 118 (Protezione della salute) e, per quanto riguarda la LDerr, anche dall’articolo 97 (Protezione dei consumatori). Esse affidano alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti a tutela dei consumatori ed emanare prescri- zioni sull’impiego di alimenti e sostanze che possono mettere in pericolo la salute. Le modifiche proposte contribuiscono a trasporre nel diritto svizzero la legislazione comunitaria in materia di igiene delle derrate alimentari nel settore degli alimenti di origine animale. Quest’ultima, che si prefigge a sua volta la protezione della salute, è stata esaminata dal profilo scientifico da diversi organi specializzati della Commis- sione europea e corrisponde agli standard internazionali oggi generalmente ricono- sciuti del Codex Alimentarius. Le modifiche proposte nelle due leggi rientrano dunque nelle competenze attribuite alla Confederazione dalla Costituzione e sono in sintonia con il principio di proporzionalità e con il principio di uguaglianza del diritto.
5.7 Delega di competenze legislative
Fra gli obiettivi della LFE vi è quello di migliorare la situazione epizootica in Sviz- zera e impedire l’introduzione di epizoozie. La comparsa di un’epizoozia è, per sua natura, imprevedibile ed è altresì difficile prevederne l’estensione e le conseguenze. Così come la situazione epizootica, le conoscenze scientifiche e gli sviluppi tecnici possono evolvere rapidamente. È quindi indispensabile che il Consiglio federale, il DFE e l’UFV dispongano di uno spazio di manovra tale da permetter loro di inter- venire in modo rapido. La revisione parziale proposta non comporta alcuna modifica alla delega di competenze conferite dalla LFE. Le seguenti modifiche legislative dipendono da nuove deleghe di competenze o da quelle già esistenti sottoposte a modifica: Organizzazione (titolo secondo): – Commissione d’esame art. 3a Provvedimenti di lotta (titolo terzo): – Divieto di detenere animali all’aperto art. 10 cpv. 1 n. 6 Traffico di animali, materie animali e altri oggetti (titolo quarto): – Estensione del campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di art. 16 controllo – Importazione, esportazione e transito art. 24 – Visita veterinaria d’ufficio art. 25 – Controllo dei cani art. 30 Disposizioni esecutive, finali e transitorie (titolo settimo): – Ripresa di prescrizioni e norme internazionali armonizzate art. 53a – Sistema informatico centrale art. 54a – Tassa di macellazione art. 56a
5995
6 Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore
dell’agricoltura per gli anni 2008–2011
6.1 Situazione iniziale
Questo decreto federale definisce i limiti di spesa destinati alle principali misure di politica agricola della Confederazione per il periodo 2008–2011. Le proposte con- cernenti l’adeguamento della legislazione agricola e il decreto sul finanziamento sono stati raggruppati nel presente messaggio per migliorare il coordinamento e la coerenza. È quanto mai adeguato esaminare e valutare contemporaneamente le disposizioni della LAgr e il fabbisogno finanziario. L’orientamento della politica agricola, il fabbisogno finanziario e il relativo scadenzario, nonché la ripartizione mirata dei fondi fra i diversi strumenti formano un tutt’uno coerente.
Limiti di spesa quale strumento di finanziamento dei principali settori di compiti Nell’ambito della politica agricola 2002, è stata istituita una base legale generica per il finanziamento dei provvedimenti di politica agricola. Conformemente all’artico- lo 6 LAgr, i mezzi finanziari per i principali settori di compiti sotto forma di limiti di spesa sono decisi di volta in volta per un periodo massimo di quattro anni mediante decreto federale semplice. Per limite di spesa s’intende un limite massimo di crediti di pagamento destinati a un determinato settore di compiti e che il Parlamento fissa per un certo numero di anni. Tale limite non rappresenta un’autorizzazione di spesa ma piuttosto la volontà del Parlamento di autorizzare le somme previste nel quadro del preventivo. Le uscite per l’agricoltura sono state suddivise in tre limiti di spesa: «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali », «Produzione e smercio» e «Pagamenti diretti». I limiti di spesa quale forma per stabilire le risorse finanziarie introducono condizio- ni quadro prevedibili per l’agricoltura e i settori a valle consentendo una pianifica- zione pluriennale delle spese della Confederazione. I tre limiti di spesa garantiscono la necessaria flessibilità per l’attribuzione delle risorse alle diverse voci in occasione delle decisioni sul preventivo; i mezzi finanziari possono essere impiegati, a seconda delle necessità, a corto termine accrescendo così l’efficacia delle misure in questio- ne. Finora il Parlamento ha approvato a due riprese le risorse finanziarie per l’agricol- tura sottoforma di limiti di spesa (tabella 22)146.
Tabella 22 Decreti federali che stanziano mezzi finanziari a favore dell’agricoltura
(in milioni di franchi) 2000–2003 2004–2007 differenza
Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali 1 037 1 129 +92 Produzione e smercio 3 490 2 946 –544 Pagamenti diretti 9 502 10 017 +515
Totale 14 029 14 092 +63
146 FF 1999 4498 e FF 2003 4193
5996
Attribuzione delle misure di politica agricola ai diversi limiti di spesa I tre limiti di spesa coprono la maggior parte delle misure previste dalla LAgr. Nella seguente tabella le singole misure sono attribuite ai limiti di spesa. Tabella 23 Misure finanziate nel quadro dei tre limiti di spesa
Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali Misure sociali collaterali Mutui a titolo di aiuti per la conduzione aziendale e per la riqualificazione professionale Contributi per miglioramenti Contributi per bonifiche fondiarie ed edifici agricoli strutturali Crediti d’investimento Mutui senza interesse Coltivazione delle piante e Contributi per la promozione della coltivazione delle piante e allevamento di animali dell’allevamento di animali
Produzione e smercio Promozione dello smercio Contributi per la comunicazione di marketing Economia lattiera Amministrazione del sostegno del prezzo del latte (mandato di prestazione) Supplemento per il latte trasformato in formaggio Supplemento per foraggio non insilato1 Aiuti nel Paese e aiuti all’esportazione1 Economia zootecnica Indennità a organizzazioni private nel settore del bestiame da macello e della carne (mandati di prestazione) Aiuti all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito1 Aiuti nel Paese per il bestiame da allevamento e da reddito Aiuti nel Paese per le uova Contributi per la valorizzazione della lana di pecora1 Campicoltura Contributi per la trasformazione (mandato di prestazione)1 e contributi per la coltivazione di barbabietole da zucchero2 Contributi per la trasformazione1 e contributi per la coltiva- zione di semi oleosi e leguminose a granelli Contributi per la valorizzazione delle patate e delle patate da semina1 Contributi per la coltivazione di sementi Contributi per la trasformazione1 e contributi per la coltiva- zione di materie prime rinnovabili Frutticoltura e viticoltura Aiuti all’esportazione per concentrato di succo frutta1 Sostegno interno per la frutta a granelli Contributi di riconversione per la frutticoltura e la viticoltura Amministrazione dei controlli della vendemmia
5997
Pagamenti diretti Pagamenti diretti generali Contributi di superficie (contributo di superficie generale e contributo supplementare per le superfici coltive aperte e colture perenni) Contributi per la detenzione di animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione Contributi di declività Pagamenti diretti ecologici Contributi ecologici Contributi d’estivazione Contributi per la protezione delle acque Contributi etologici Impiego sostenibile delle risorse Incentivi finanziari per migliorare l’efficienza delle risorse2
1 Misure abrogate nel quadro della PA 2011
2 Misure introdotte nel quadro della PA 2011
Le spese determinate dalle seguenti misure della LAgr non sono finanziate mediante i limiti di spesa: – eventuali contributi per misure di sgravio del mercato in situazioni eccezio- nali (art. 13); – contributi per la consulenza agricola (art. 136–139). Anche i mezzi finanziari per la valutazione delle misure previste dalla LAgr e le spese per la loro attuazione a livello federale (spese amministrative dell’UFAG) non sono comprese nei limiti di spesa. Dal 2003, le spese d’esercizio per il controllo del traffico di animali e le spese per l’eliminazione dei rifiuti di carne nel quadro delle misure contro l’ESB (encefalopatia spongiforme bovina) sono compresi nei conti dell’UFAG, ma non nei limiti di spesa. In precedenza questi crediti erano accordati dall’UFV. Inoltre, anche il contributo alla FAO a Roma è a carico dell’UFAG. Le spese seguenti non sono comprese né nei limiti di spesa né nei conti dell’UFAG, ma sono attribuite anche al settore di compiti «agricoltura e alimentazione»: – segni familiari agli agricoltori indipendenti e ai lavoratori agricoli in virtù della LAF (UFAS); – contributi per l’esportazione di prodotti agricoli nel quadro della legge fede- rale sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati147 (AFD); – mezzi finanziari per le stazioni federali di ricerca e di esperimenti agronomi- ci (Agroscope) e per l’Istituto nazionale d’allevamento equino. Queste unità gestite secondo la GEMAP dal 1° gennaio 2000 devono chiedere i loro mez- zi finanziari mediante crediti di pagamento seguendo la via ordinaria del preventivo.
147 RS 632.111.72
5998
6.2 Esperienze con i limiti di spesa
Il presente messaggio presenta i limiti di spesa per il terzo periodo, mentre il presen- te capitolo stila un bilancio dei due periodi precedenti.
Bilancio 2000–2003 Per la prima volta può essere stilato un bilancio per i limiti di spesa di un intero periodo (2000–2003).
Tabella 24 Confronto fra i limiti di spesa 2000–2003 e le spese effettive
(in milioni di franchi) Decreto federale (DF) Effettivamente a Spese effettive Differenza limite di spesa (LS) disposizione
Miglioramento delle basi di 1 017 1 001 938 –63 produzione e misure sociali Produzione e smercio 3 540 3 549 3 520 –29 Pagamenti diretti 9 472 9 344 9 336 –8
Totale 14 029 13 894 13 794 –100 Differenza rispetto a DF/LS –135 –235 –0,7 %
I crediti fissati nel decreto federale del 16 giugno 1999148 che stanzia mezzi finan- ziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2000–2003 e che figurano nella seconda colonna della tabella 24 hanno subito diverse modifiche che hanno comportato sia trasferimenti di fondi fra i diversi limiti di spesa, sia riduzioni. In occasione del dibattito parlamentare sul preventivo 2003, è stato deciso di trasfe- rire 20 milioni di franchi dal limite di spesa «miglioramento delle basi di produzione e misure sociali» e 30 milioni di franchi dal limite di spesa «pagamenti diretti» al limite di spesa «produzione e smercio». Il 24 aprile 2002, abbiamo deciso di blocca- re 50 milioni di franchi, iscritti nel preventivo 2002 per i pagamenti diretti, e di trasferirli in quello del 2004 (prossimo limite di spesa). In seguito alla prima appli- cazione del freno all’indebitamento, nel preventivo 2003 i mezzi finanziari per i pagamenti diretti sono inoltre stati ridotti di 78 milioni di franchi. Un’ulteriore riduzione di 7 milioni di franchi è scaturita dal blocco dei crediti nei conti del 2003. Questi adeguamenti hanno ridotto i limiti di spesa di 135 milioni di franchi in totale. Le risorse non utilizzate per un ammontare di 100 milioni di franchi (quinta colonna della tabella) concernono principalmente le misure sociali. Gli aiuti per la conduzio- ne aziendale in particolare sono stati richiesti in misura inferiore a causa dei tassi di interesse relativamente bassi. Gli importi non utilizzati rappresentano lo 0,7 per cento dell’ammontare disponibile nei tre limiti di spesa.
Evoluzione 2004–2007 Anche i limiti di spesa in corso per gli anni 2004–2007 non saranno interamente utilizzati.
148 BBl 1999 4498
5999
Tabella 25 Confronto fra i limiti di spesa 2004–2007 e le spese effettive
(in milioni di franchi) Decreto federale Dopo PS 03 e Spese effettive2 Differenza Differenza del 5.6.2003 PS 041 rispetto al DF rispetto al «do- del 5.6.2003 po PS 03/04»
Miglioramento delle basi 1 129 890 776 –353 –114 di produzione e misure sociali Produzione e smercio 2 946 2 761 2 615 –331 –146 Pagamenti diretti 10 017 9 978 10 0613 +44 +83
Totale 14 092 13 629 13 452 –640 –177 Differenza in % –4,5 –1,3 1 Messaggio del 29 marzo 2006 concernente il consuntivo 2005 della Confederazione
2 Conti 2004 e 2005, preventivo 2006 e piano finanziario 2007
3 Conformemente al decreto federale del 1° marzo 2006, nel 2007 66 milioni di franchi saranno trasferiti dal sostegno del mercato lattiero ai pagamenti diretti.
I due programmi di sgravio 2003 e 2004 (PS 03 e PS 04) hanno comportato per l’agricoltura una riduzione delle risorse comprese nei tre limiti di spesa per gli anni 2004–2007 di 463 milioni di franchi. Ulteriori riduzioni dei crediti sono dovute al blocco dei crediti e alla compensazione per voci che esulano dal limite di spesa (in part. legge sui prodotti agricoli trasformati, influenza aviaria, Porta Alpina). Le uscite effettive risultano pertanto inferiori rispetto ai limiti di spesa decisi dal Parla- mento nel mese di giugno 2003. Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 5 giugno 2003149 che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004–2007, il 1° marzo 2006 abbiamo deciso di trasferire, già a partire dal 2007, ai pagamenti diretti150 una parte delle risorse destinate al sostegno del mercato. Questo trasferimento di 66 milioni di franchi evidenzia che le spese per i pagamenti diretti superano i crediti fissati nel limite di spesa. Le spese effettive per le misure di sostegno del mercato si riducono pertanto dell’importo corrispondente. Queste ultime sono già fortemente diminuite in seguito ai programmi di sgravio (PS 03 e PS 04). Lo stesso vale per la categoria «miglioramento delle basi di produzione e misure sociali». Per contro, le misure di risparmio hanno permesso di contenere fortemente i crediti destinati ai pagamenti diretti.
Evoluzione delle spese per agricoltura e alimentazione Dall’inizio della riforma, la struttura del sostegno all’agricoltura è fortemente muta- ta: nell’ambito dei tre limiti di spesa, la quota dei mezzi finanziari stanziati per la produzione e lo smercio (sostegno del mercato) è diminuita dal 64 per cento nel 1990/92 al 20 per cento nel 2005. Nello stesso periodo, la quota dei pagamenti diretti è aumentata dal 29 al 74 per cento. La quota delle spese destinate al miglio- ramento delle basi di produzione e alle misure sociali è invece rimasta praticamente costante. Le spese globali per agricoltura e alimentazione sono aumentate continua- mente fino al 1996 e da allora si sono stabilizzate. Negli ultimi anni si sono attestate
149 FF 2003 4193
150 RU 2006 883 e RU 2006 893
6000
su una media pari a circa quattro miliardi di franchi. In termini reali, dal 1996 al 2005 le spese della Confederazione per agricoltura e alimentazione sono diminuite del 6,9 per cento. La quota rispetto alle spese globali della Confederazione è dimi- nuita nello stesso periodo dal 9 al 7,3 per cento. Figura 7 Evoluzione delle spese per agricoltura e alimentazione
6 000 9
8 5 000
% delle uscite della Confederazione 7
4 000 6
milioni di franchi 5 3 000 4
2 000 3
2 1 000 1
0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1990/92 produzione e smercio pagamenti diretti miglioramento delle basi di produzione al di fuori dei limiti di spesa parte alle spese della Confederazione
Fonte: consuntivo, preventivo 2006, piano finanziario 2007–2009 del 29 giugno 2005
Conformemente al piano finanziario, le spese per l’agricoltura e l’alimentazione aumenteranno leggermente fino al 2009, ma la loro parte alle spese totali della Confederazione diminuirà costantemente per raggiungere probabilmente il 6,4 per cento nel 2009.
6.3 Condizioni quadro per fissare i limiti di spesa
6.3.1 Imperativi di politica finanziaria
Finanze federali in generale Dopo la chiusura positiva dei conti nel 2000, con un’eccedenza di entrate per circa 4,5 miliardi di franchi, la situazione finanziaria della Confederazione si è di nuovo deteriorata rapidamente. Infatti, i consuntivi degli anni 2001–2004 si sono chiusi con disavanzi oscillanti da 1,3 a 3,3 miliardi di franchi. Nel 2005 il disavanzo si è atte- stato a circa 120 milioni di franchi.
6001
Il preventivo votato dal Parlamento per il 2006 prevede un disavanzo di circa 600 milioni di franchi. Il Parlamento ha preso atto del piano finanziario 2007–2009 che abbiamo approvato il 24 agosto 2005 e che non ha consentito alcun margine di manovra a causa del freno all’indebitamento sancito dalla Costituzione (2007: 83 milioni di franchi, 2008: 86 milioni di franchi, 2009: 321 milioni di franchi). Dal momento che la politica finanziaria stabilisce dei vincoli, occorre che nell’ambito del preventivo federale determinati settori si adeguino a un tasso di crescita inferiore alla media affinché sia possibile finanziare in altri settori, come le assicurazioni sociali o la formazione e la ricerca, spese superiori alla media, determinate da una scelta di priorità o da obblighi legali.
Freno alle spese Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni concer- nenti i sussidi, nonché i crediti d’impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di oltre 2 milioni di franchi, devono essere approvati dalla maggioranza dei membri di ciascun Consi- glio. Dal momento che gli importi proposti superano questi limiti, il freno alle spese si applica all’articolo 1 del presente decreto.
Freno all’indebitamento Il 2 dicembre 2001 Popolo e Cantoni hanno approvato il freno all’indebitamento (art. 126 Cost.) con una maggioranza dell’85 per cento. Questo strumento impone sostanzialmente alla Confederazione di equilibrare stabilmente entrate e uscite. Insieme al Parlamento siamo pertanto tenuti a decidere un preventivo che rispetti questo mandato.
Programmi di sgravio 2003 e 2004 Al fine di rispettare le disposizioni costituzionali relative al freno all’indebitamento, abbiamo sottoposto al Parlamento i programmi di sgravio 2003 e 2004. In seguito a questi due programmi, i limiti di spesa agricoli per gli anni 2004–2007 sono stati ridotti complessivamente di 463 milioni di franchi. In vista di un risanamento dura- turo delle finanze federali, le misure di riduzione sono state inserite nel piano finan- ziario. Le decisioni del Parlamento relative ai programmi di sgravio concernono quindi indirettamente anche i nuovi limiti di spesa 2008–2011.
6.3.2 Considerazione della situazione economica
Per quanto concerne la politica in materia di reddito agricolo, l’articolo 5 capover- so 3 LAgr prevede che si debba tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione non contadina e della situazione finanziaria della Confederazione. Attualmente non disponiamo di alcuna stima concernente l’evoluzione reale dell’economia per il periodo 2008–2011 che sia stata elaborata da un istituto di ricerca congiunturale o da una banca. Partiamo dall’ipotesi che l’economia svizzera evolverà conformemente alle proprie capacità produttive e alle proprie risorse uma- ne a medio termine.
6002
Le prospettive concernenti la crescita economica in Svizzera sono leggermente migliorate. Vi sono tuttavia fattori imponderabili, come un’importante impennata del prezzo del petrolio o un improvviso indebolimento del dollaro americano. I tassi di interesse a lungo termine in confronto al livello atteso per il 2006, aumenteranno leggermente. Da parecchi anni il tasso d’inflazione è basso e dovrebbe restare per lo più stabile a medio termine. I salari sono leggermente aumentati in termini reali, mentre la quota delle spese domestiche consacrate all’acquisto di derrate alimentari è rimasta stabile a un livello piuttosto basso. La situazione sul mercato del lavoro resta tesa. Tenuto conto della congiuntura e degli oneri fiscali è quindi essenziale utilizzare le risorse pubbliche in maniera efficace. Le aziende del nostro Paese sono tenute a rafforzare costantemente la propria com- petitività al fine di potersi affermare sui mercati in Svizzera e all’estero. Questo vale anche per l’industria agroalimentare, in particolare per le aziende orientate all’espor- tazione.
6.3.3 Necessità di condurre una politica prudente
in materia di spese agricole La difficile situazione delle finanze federali, che nei prossimi anni non accenna a migliorare, impone una politica delle uscite molto prudente e incita a prorogare le misure di risparmio (PS 03 e PS 04). Benché leggermente più ottimiste, anche le prospettive economiche impongono una ponderazione estrema delle uscite, tanto più che le necessità finanziarie del settore sociale tenderanno a crescere a causa dell’invecchiamento della popolazione. I settori strategici della formazione e della ricerca chiedono più soldi. Per questa ragione, gli importi iscritti nel preventivo 2006 per le spese agricole servono da base per l’elaborazione dei tre limiti di spesa per il periodo 2008–2011. Non si fa pertanto riferimento agli importi previsti per i limiti di spesa attuali, ma ai crediti effettivamente accordati.
6.4 Fabbisogno finanziario per il periodo 2008–2011
6.4.1 Considerazioni strategiche
Redditi Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LAgr, le misure di politica agricola devono permettere alle aziende che soddisfano i criteri di sostenibilità e di redditivi- tà economica, di conseguire un reddito medio pluriennale paragonabile a quello della popolazione attiva negli altri settori economici di una stessa regione. Per quan- to concerne la regione di pianura e quella collinare, nel triennio 2002–2004, la retribuzione media del lavoro nelle aziende del quarto superiore ha raggiunto o superato il salario del resto della popolazione. Nella regione di montagna, la retribu- zione media del lavoro nel quartile superiore era, a titolo comparativo, di circa
5000 franchi inferiore. Alcune aziende raggiungono questo salario annuo lordo
medio, ma la loro percentuale è inferiore rispetto alle altre due regioni. Alcune aziende che soddisfano criteri di redditività economica e di sostenibilità sono quindi riuscite, in particolare nella regione di pianura e in quella collinare, a ottenere un
6003
reddito paragonabile a quello del resto della popolazione. Nel complesso, tuttavia, si constata uno scarto notevole tra il reddito del lavoro agricolo e i salari che si otten- gono in altre attività economiche. D’altro canto, circa un terzo delle aziende si trova in una situazione finanziaria incerta, dal momento che la loro redditività è troppo debole per poterne garantire l’esistenza a lungo termine. Lo scopo perseguito dalle risorse finanziarie proposte è di consentire a un numero sufficiente di aziende che soddisfano i criteri di sostenibilità e di redditività economica di ottenere un reddito soddisfacente.
Sopportabilità sociale In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c LAgr, la Confederazione deve fare in modo che l’evoluzione del settore agricolo sia socialmente sopportabile. In seguito al riorientamento della politica agricola e alla necessità di adeguarsi maggiormente alle esigenze del mercato, la diminuzione del numero delle aziende è stata più importante negli anni Novanta (–2,7 %), dopo una relativa stagnazione nel corso dei due decenni precedenti. Nel corso dei primi quattro anni del nuovo millennio, il tasso di diminuzione annuo si è nuovamente indebolito in confronto agli anni Novanta (–2,2 %). L’evoluzione strutturale avviene di regola in occasione del cam- biamento generazionale. Affinché ciò possa rimanere così anche in futuro, il reddito netto aziendale non deve diminuire più rapidamente del ritmo di questa evoluzione. Il reddito del lavoro aziendale resterà così stabile in termini nominali e l’evoluzione sarà socialmente sopportabile.
Adeguamento alle condizioni quadro internazionali La nuova impostazione delle misure di politica agricola, così com’è stata presentata nella prima parte del messaggio, tiene conto delle esigenze dei nostri attuali impegni nel quadro degli accordi internazionali (OMC, accordi bilaterali con l’UE, accordi di libero scambio). I mezzi finanziari richiesti per il periodo 2008–2011 si basano su questa impostazione. Le misure sostenute figurano perlopiù nella Green Box del- l’OMC che fondamentalmente non è messa in discussione. Gli aiuti all’esportazione dovranno essere completamente aboliti entro la fine del 2009: quelli per i prodotti agricoli trasformati faranno tuttavia eccezione. Le risorse destinate a finanziare gli aiuti all’esportazione secondo gli articoli 26 e 41 LAgr, e la gran parte degli altri mezzi vincolati alla produzione e destinati al sostegno del mercato (Amber Box) saranno trasferiti ai pagamenti diretti. Fino al 2011, gli impegni che la Svizzera potrebbe assumere nel quadro di accordi internazionali (OMC, accordi di libero scambio) non produrranno ancora effetti tangibili sulle spese agricole, poiché, se del caso, gli accordi sarebbero pienamente attuati soltanto dopo il 2011 (cfr. n. 1.6).
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6.4.2 Ammontare dei limiti di spesa
Sulla base di considerazioni iniziali abbiamo messo in consultazione un importo totale di 13 458 milioni di franchi quale ipotesi finanziaria per i tre limiti di spesa per il periodo 2008–2011151. Le cifre del piano finanziario 2006152 hanno fornito la base per questa ipotesi. Le organizzazioni contadine e i Cantoni che si sono espressi sul finanziamento in occasione della consultazione, ritengono che le risorse proposte si situano alla soglia inferiore. La maggioranza dei Cantoni chiede un aumento sostanziale dei mezzi finanziari che, secondo loro, dovrebbero raggiungere almeno il livello previsto inizialmente per il periodo in corso (14 092 milioni di franchi). Gli agricoltori chie- dono inoltre 500 milioni di franchi per l’adeguamento al rincaro. Le critiche riguar- dano soprattutto la riduzione troppo rapida e troppo marcata del sostegno del merca- to. Altre voci, invece, provenienti in particolare dagli ambienti economici, chiedono che le spese a favore dell’agricoltura, segnatamente quelle per i pagamenti diretti, siano vincolate alla fornitura efficace delle prestazioni di interesse generale. A causa dei rigorosi vincoli finanziari e delle attuali condizioni quadro accennate in precedenza, i limiti di spesa non possono superare gli importi proposti. L’ammontare totale deve tuttavia essere aumentato di 41 milioni di franchi per finanziare il passaggio nel 2009 dal sostegno per il tramite dei valorizzatori al sostegno diretto degli agricolto- ri per quanto concerne le barbabietole da zucchero e il latte. In effetti, il sistema attuale di sostegno prevede un aiuto finanziario alle fabbriche di zucchero l’anno successivo alla raccolta, mentre il nuovo sistema prevede il versamento diretto degli aiuti ai colti- vatori di barbabietole nel corso dell’anno della raccolta. Questo cambiamento richiede mezzi supplementari per circa 27 milioni di franchi nel 2009. Lo stesso vale per le misure di sostegno del mercato lattiero, di cui una parte è pagata l’anno seguente (circa 14 milioni di franchi). Questi importi sono previsti nel piano finanziario 2009. Tenuto conto di questi mezzi finanziari, la somma per i limiti di spesa riservati all’agricoltura negli anni 2008–2011 ammonta a 13 499 milioni di franchi. La tabella 26 presenta la ripartizione di questi mezzi fra i tre limiti di spesa per gli anni 2008–2011. Tabella 26 Panoramica dei limiti di spesa 2008–2011
(in milioni di franchi) 2008 2009 2010 2011 Totale
Miglioramento delle basi di 184 181 178 176 719 produzione e misure sociali Produzione e smercio 564 363 301 301 1 529 Pagamenti diretti 2 581 2 890 2 890 2 890 11 251
Totale 3 329 3 434 3 369 3 367 13 499
151 DFE (2005): Politica agricola 2011 – Evoluzione futura della politica agricola, Berna, 14 settembre 2005 152 Consiglio federale svizzero (2005): Rapporto del Consiglio federale del 24 agosto 2005 sul piano finanziario 2007-2009.
6005
Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) La NPC ha ripercussioni anche sulle misure di politica agricola. In materia di alle- vamento la competenza spetta ormai unicamente alla Confederazione. Nel settore della consulenza agricola, essa riprende gli attuali contributi dei membri delle due centrali di consulenza, mentre i Cantoni finanziano i propri servizi di consulenza. I miglioramenti strutturali nell’agricoltura continuano a essere un compito comune affidato a Confederazione (prescrizioni e alta vigilanza) e Cantoni (approvazione e attuazione dei progetti). La capacità finanziaria dei Cantoni viene considerata soltan- to nell’ambito della perequazione finanziaria generale e non più in relazione ai contributi della Confederazione. Di conseguenza, in futuro i contributi secondo l’ordinanza sui miglioramenti strutturali e l’ordinanza sulla qualità ecologica nonché la distribuzione delle risorse degli aiuti per la conduzione aziendale e il controllo della vendemmia non saranno più differenziati in base alla capacità finanziaria dei Cantoni. I limiti di spesa non considerano ancora i cambiamenti connessi alla NPC. La sop- pressione dei supplementi versati in funzione della forza finanziaria e le riduzioni che essa comporta nelle corrispondenti voci di preventivo non sono state ancora prese in considerazione. I limiti di spesa concernenti i settori summenzionati saranno adeguati non appena la NPC entrerà definitivamente in vigore. Le corrispondenti ordinanze saranno verosimilmente adeguate nel quadro del pacchetto di ordinanze 2011.
6.4.3 Impostazione della politica agricola dei tre limiti
di spesa Anche nel prossimo quadriennio il finanziamento delle misure di politica agricola si baserà su tre limiti di spesa. L’evoluzione delle risorse finanziarie nei tre settori dovrà adeguarsi alla strategia e alle misure della PA 2011.
Tabella 27 Confronto dei tre limiti di spesa
Limiti di spesa Limiti di spesa Limiti di spesa Differenza fra 2000–2003 2004–2007 2008–2011 LS 04–07 e LS 08–11 In milioni di In milioni di In milioni di In milioni di % franchi. franchi franchi franchi
Miglioramento delle basi di 1 037 1 129 719 –410 –36,3 produzione e misure sociali Produzione e smercio 3 490 2 946 1 529 –1 417 –48,1 Pagamenti diretti 9 502 10 017 11 251 +1 234 +12,3
Totale 14 029 14 092 13 499 –593 –4,2 Spese effettive, decise o 13 794 13 4521 13 499 +48 +0,4 proposte
Differenza –235 –633
1 Consuntivo 2004 e 2005, preventivo 2006 piano finanziario 2007
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In confronto al decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2004–2007153, proponiamo una diminuzione delle spese di 593 milioni di franchi (–4,2 %). Tuttavia, in confronto ai mezzi che saranno effettivamente attribuiti nel corso del periodo 2004–2007, si constata un leggero aumento di 48 milioni di franchi. Ciò è dovuto al fatto che i mezzi a favore dell’agricoltura sono stati ridotti nel quadro dei programmi di sgravio 03 e 04 (cfr. n. 6.2). Con i limiti di spesa proposti, le spese della Confederazione per l’agricoltura diminuiranno in termini reali. La loro parte alle spese generali della Confederazione si riduce.
Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali Nel quadro dei programmi di sgravio PS 03 e PS 04, le principali riduzioni di crediti concernono il limite di spesa «miglioramento delle basi di produzione e misure sociali». I mezzi attribuiti a questa categoria di misure non esplicano tuttavia alcun influsso diretto e immediato sul reddito delle aziende agricole, ma agiscono a medio e a lungo termine. Incrementi di spesa all’interno e all’esterno dei conti dell’UFAG (legge sui prodotti agricoli trasformati, influenza aviaria, Porta Alpina) sono pure stati compensati innanzitutto mediante riduzioni di questo limite di spesa. Durante il periodo 2004–2007 le spese effettive ammontano pertanto a 353 milioni di franchi ovvero il 31 % al di sotto del limite di spesa deciso dal Parlamento il 5 giugno 2003 (cfr. tabella 25). Gli importi attribuiti annualmente a questo settore per il periodo 2008–2011 non superano affatto le cifre del preventivo 2006. Per quanto riguarda l’importo supple- mentare di 20 milioni di franchi all’anno a favore delle indennità familiari nel- l’agricoltura, esso rientra nell’ambito di competenza dell’UFAS e quindi non fa parte del limite di spesa agricolo. Le conseguenze delle riduzioni dei crediti di investimento e degli aiuti per la condu- zione aziendale sono attenuate dal livello relativamente basso dei tassi di interesse, la cui evoluzione non dovrebbe sostanzialmente mutare nei prossimi anni.
Produzione e smercio Per impiegare più efficacemente i mezzi finanziari, nel quadro della PA 2011 propo- niamo di trasferire, dal 2009, ai pagamenti diretti la gran parte dei fondi attualmente destinati al sostegno del mercato. Inoltre, dalla fine del 2009 è prevista la soppres- sione degli aiuti all’esportazione inclusi finora in questo limite di spesa, sia per i prodotti lattieri e gli animali da allevamento sia per i prodotti vegetali, in particolare la frutta e i concentrati di succo di frutta. In tal modo, le risorse attribuite a questo limite di spesa saranno praticamente dimezzate. I contributi per promuovere lo smercio, che fanno parte della Green Box dell’OMC, devono essere assolutamente mantenuti per consentire ai prodotti svizzeri di affermarsi sui mercati interni ed esterni in un contesto di concorrenza sempre più agguerrita.
Pagamenti diretti L’aumento proposto dei mezzi finanziari destinati ai pagamenti diretti è per lo più coperto dal trasferimento dei fondi attualmente destinati al sostegno del mercato. I detentori di vacche il cui latte è commercializzato avranno anch’essi diritto al con- tributo UBGFG. Le perdite di introiti nella produzione vegetale, dovute alla soppres-
153 FF 2003 4193
6007
sione o alla marcata riduzione delle misure di sostegno, nonché alla riduzione della protezione alla frontiera, saranno parzialmente compensate dall’aumento del contri- buto supplementare versato per le terre aperte e le culture perenni. L’adeguamento dell’organizzazione del mercato lattiero comporta anche l’adeguamento dei contri- buti a favore della regione di montagna e della regione collinare. Alla luce della costante evoluzione degli ultimi anni, ci aspettiamo una maggiore partecipazione degli agricoltori ai diversi programmi ecologici ed etologici. Occorre inoltre conseguire l’obiettivo fissato in materia di superfici di compensazione ecolo- gica. Anche il programma «impiego sostenibile delle risorse», che tiene conto delle particolarità delle regioni e dei settori, conformemente ai nuovi articoli 77a e 77b LAgr, necessiterà di mezzi finanziari supplementari. I mezzi finanziari divenuti ormai disponibili con la riduzione del sostegno del mer- cato non sono sufficienti a finanziare gli adeguamenti concernenti i pagamenti diretti e la maggior partecipazione ai programmi ecologici ed etologici. Per questa ragione il contributo di superficie generale sarà ridotto di circa 100 franchi per ettaro a partire dal 1° gennaio 2008.
6.5 Pronostici per il conto economico dell’agricoltura
Per poter valutare le ripercussioni della PA 2011 sull’agricoltura, ART ha elaborato dei calcoli utilizzando il modello di offerta dinamico SILAS. I pronostici si basano sulle medie degli anni 2002–2004. È stata così simulata l’evoluzione di ogni anno, compreso il 2011. Il metodo di calcolo e le ipotesi formulate sulla base di valutazio- ni dell’UFAG sono documentati in un rapporto dell’ART154. Oltre ai mezzi finanzia- ri previsti per l’agricoltura, i pronostici tengono conto in particolare della probabile evoluzione dei mercati durante il periodo in questione e degli adeguamenti degli strumenti di politica agraria proposti con la PA 2011. Per contro, le conseguenze derivanti da un eventuale accordo agricolo in seno all’OMC o da altri accordi di libero scambio non sono state prese in considerazione.
154 Mack G. e Flury C. (2006): Auswirkungen der Agrarpolitik 2011, Modellrechnungen für den Agrarsektor mit Hilfe des Prognosesystems SILAS, ART
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Tabella 28 Pronostici per il conto economico dell’agricoltura
Indicazioni sui prezzi correnti, in milioni di fr. 2002/04 2005/07 2008 2009 2010 2011
Produzione agricola 9 665 9 228 8 984 8 769 8 600 8 498 + altri contributi 2 705 2 773 2 829 3 134 3 131 3 129
Totale introiti 12 370 12 001 11 813 11 903 11 731 11 627
– Consumi intermedi 5 811 5 694 5 629 5 795 5 771 5 750 – Ammortamenti 1 878 1 868 1 848 1 863 1 850 1 839 – Altri costi esterni1 1 685 1 645 1 617 1 624 1 609 1 598
Reddito aziendale netto 2 996 2 794 2 719 2 621 2 501 2 440
Fonte: ART, pronostici con SILAS (aprile 2006)
1 Tasse di produzione, remunerazione dei lavoratori, affitti e interessi
Secondo i pronostici, il valore della produzione si ridurrà da 9,7 miliardi di franchi in media negli anni 2002/04 a 8,5 miliardi di franchi nel 2011 (–12 %). Una parte di questa riduzione sarà compensata dalla diminuzione del 2,0 per cento dei costi esterni e dai mezzi finanziari trasferiti dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti. Ne risulterà una diminuzione del reddito aziendale netto di 556 milioni di franchi (–19 %; –2,5 % all’anno). La riduzione del reddito aziendale netto non va equiparato con una diminuzione del reddito delle singole aziende. Possiamo supporre che il ritmo dell’evoluzione struttu- rale si attesti anche in futuro a un ordine di grandezza del 2,5 per cento. In seguito al cambiamento strutturale e al futuro aumento della produttività, i redditi delle singole aziende dovrebbero pertanto rimanere stabili almeno in termini nominali. Anche in futuro la decisione di continuare o meno l’esercizio di un’azienda sarà generalmente presa in occasione di un cambiamento generazionale. Tuttavia, l’evoluzione struttu- rale potrà variare a seconda della regione e del tipo di azienda, dal momento che fattori non agricoli possono influire sensibilmente.
6.6 Struttura dei limiti di spesa
Il presente capitolo illustra la struttura dei limiti di spesa, evidenziando in particolare l’attribuzione dei mezzi finanziari ai diversi strumenti di politica agricola. La riparti- zione delle risorse finanziarie all’interno del limite di spesa ha tuttavia un carattere puramente indicativo e non fissa assolutamente le rispettive quote annuali e non attribuisce nemmeno gli importi alle diverse voci di preventivo. Tali decisioni spet- tano al Parlamento in occasione dei dibattiti sui preventivi annuali.
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6.6.1 Limite di spesa «Miglioramento delle basi
di produzione e misure sociali» Questo limite di spesa risulta dall’evoluzione delle singole misure prevista dal piano finanziario. La tabella 29 evidenzia l’evoluzione possibile negli anni 2008–2011.
Tabella 29 Limite di spesa per «Miglioramento delle basi di produzione e misure sociali»
(in milioni di franchi) B 2006 2008 2009 2010 2011 Totale
Misure sociali collaterali 14 14 16 16 16 62 Contributi per miglioramenti strutturali 89 93 93 93 93 372 Crediti d’investimento 69 55 50 47 45 197 Coltivazione delle piante e allevamento 23 22 22 22 22 88 di animali
Totale 195 184 181 178 176 719
Misure sociali collaterali Gli aiuti per la conduzione aziendale concessi sotto forma di mutui senza interesse sono destinati ad aziende in condizioni di esistere che finiscono in difficoltà finan- ziarie senza colpa propria. Gli aiuti per la conduzione aziendale servono a convertire i debiti esistenti. Nelle attuali condizioni quadro economiche la ristrutturazione dei debiti assume un’importanza crescente. Le misure sociali collaterali contemplano anche aiuti agli agricoltori che intendono riqualificarsi professionalmente.
Contributi per miglioramenti strutturali Questi contributi sono destinati a sostenere il miglioramento delle infrastrutture di base necessarie all’agricoltura; nella regione di montagna e in quella collinare essi sono accordati anche per gli edifici di economia rurale e per le costruzioni comuni per il trattamento, l’immagazzinamento e la commercializzazione di prodotti regio- nali. Queste misure hanno lo scopo di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni esistenziali ed economiche, nel rispetto delle esigenze ecologiche, di protezione degli animali e di pianificazione del territorio. Esse contribuiscono inoltre a rafforzare le aree rurali e a favorire gli insediamenti nelle zone periferiche. Circa il 70 per cento di questi contributi sono destinati al raggruppamento di terreni, a impianti di urbanizzazione, ad acquedotti e anche al ripristino periodico di tali opere (genio civile). Essi servono inoltre a sostenere la costruzione e la ristruttura- zione di edifici di economia rurale e di costruzioni comuni nella zona di montagna e in quella collinare. In considerazione dell’evoluzione delle aree rurali, la sistemazio- ne adeguata e la conservazione delle infrastrutture di base rivestono una grande importanza per l’agricoltura. È più che mai opportuno quindi mantenere i mezzi finanziari allo stesso livello dei crediti accordati nel corso del periodo precedente, tanto più che numerosi Cantoni e organizzazioni contadine l’hanno esplicitamente richiesto in occasione della consultazione. L’entrata in vigore della NPC (verosimilmente dal 2008) implicherà la soppressione dei supplementi versati in funzione della capacità finanziaria. Questo comporterà
6010
una riduzione dei contributi per circa 10–12 milioni di franchi all’anno che verranno trasferiti nei meccanismi di compensazione generali della NPC.
Crediti d’investimento I crediti di investimento sono mutui senza interesse impiegati prevalentemente a favore di misure di singole aziende. Si prefiggono principalmente di migliorare le condizioni di produzione agricola e quelle di gestione, nel rispetto delle esigenze dettate dal benessere degli animali e dalla protezione delle acque. Crediti di investimento per misure collettive sono per lo più accordati nella regione di montagna e in quella collinare. Queste misure garantiscono o migliorano il poten- ziale delle regioni periferiche in materia di valore aggiunto. Nella regione di monta- gna anche i crediti di costruzione a corto termine rivestono un ruolo importante poiché, in occasione della realizzazione di progetti di grosse dimensioni, consentono di coprire momentaneamente il fabbisogno di liquidità in attesa del versamento dei contributi pubblici. I crediti di investimento sono gestiti per il tramite di un «fonds de roulement», che attualmente ammonta a circa 2,1 miliardi di franchi. I rimborsi permettono ai Canto- ni di accordare annualmente circa 220 milioni di franchi sotto forma di nuovi mutui. Dal momento che i rimborsi aumenteranno negli anni 2008–2011, a causa della forte crescita del «fonds de roulement» nel corso degli ultimi anni, i nuovi mezzi finan- ziari potranno essere progressivamente ridotti.
Coltivazione delle piante e allevamento di animali Le misure nel settore della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali hanno lo scopo di sostenere gli agricoltori nei loro sforzi a favore di una produzione animale e vegetale ecologica di alta qualità. La Confederazione e i Cantoni spendo- no assieme circa 40 milioni di franchi all’anno per prestazioni di servizio in questo settore. Con l’entrata in vigore della NPC (verosimilmente nel 2008), la parte attualmente a carico dei Cantoni sarà finanziata dalla Confederazione. Queste spese federali supplementari per circa 20 milioni di franchi all’anno non rientrano nei limiti di spesa proposti. Saranno finanziati dal fondo generale dei meccanismi di compensazione della NPC. Oltre alle misure di compensazione ecologica, vengono incoraggiati anche gli sforzi mirati per la conservazione e l’impiego sostenibile delle risorse genetiche di piante coltivate (agrobiodiversità), conformemente alle disposizioni del Piano mondiale d’azione della FAO del 1996. Durante il periodo 2008–2011, gli sperimentati strumenti per la promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali saranno mantenuti pur con un leggero adeguamento verso il basso dei mezzi finanziari messi a disposizione.
6.6.2 Limite di spesa «Produzione e smercio»
Dal momento che, per lo più a partire dal 2009, i mezzi finanziari finora destinati al sostegno del mercato saranno trasferiti ai pagamenti diretti, la composizione di questo limite di spesa sarà modificata e l’importo ridotto.
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Tabella 30 Limite di spesa «Produzione e smercio»
(in milioni di franchi) B 2006 2008 2009 2010 2011 Totale
Promozione dello smercio 55 55 56 56 56 223 Economia lattiera 443 350 185 164 164 863 Economia animale 24 21 18 13 13 5 Produzione vegetale 118 138 104 68 68 378
Totale 640 564 363 301 301 1 529
Promozione dello smercio È di fondamentale importanza che l’agricoltura svizzera possa ricavare il maggior guadagno possibile dalla vendita dei propri prodotti, dal momento che la liberalizza- zione dei mercati continua a progredire. La comunicazione di marketing riveste un ruolo essenziale in questo ambito. La Confederazione sostiene la promozione dello smercio e assume una parte delle relative spese. Le misure che essa sostiene concer- nono in particolare la comunicazione di marketing e, in parte, le ricerche di mercato in Svizzera e all’estero; la Confederazione non interviene sui prezzi o sulle spese di distribuzione. Data l’importanza strategica della misura, i mezzi per la promozione dello smercio secondo l’articolo 12 LAgr devono essere mantenuti allo stesso livello di quelli accordati nel corso del periodo precedente, pari a 56 milioni di franchi all’anno.
Economia lattiera Nel settore lattiero è previsto il trasferimento ai pagamenti diretti di oltre la metà delle risorse. Soltanto il supplemento per la trasformazione di latte in formaggio verrà mantenuto, ma a un livello più basso. Questo trasferimento di contributi non priverà il settore lattiero dei mezzi finanziari attuali, dato che gli verranno restituiti sotto forma di contributi UBGFG versati per le vacche da latte (pagamenti diretti). Finora le vacche da latte erano escluse da questi contributi poiché nel calcolo degli animali aventi diritto si detrae una UBGFG per 4400 chilogrammi di latte commer- cializzato. Questa deduzione sarà abrogata a partire dal 2009. Essa non si giustifica infatti più dopo la soppressione degli aiuti e del supplemento per la somministrazio- ne di foraggio non insilato e la riduzione del supplemento per la trasformazione di latte in formaggio. A partire dal 2009 tutti gli animali che consumano foraggio grezzo (comprese le vacche da latte) daranno diritto al suddetto contributo. In seguito al trasferimento dei mezzi finanziari ai pagamenti diretti, il sostegno diretto alla valorizzazione del latte ammonterà ormai soltanto a 164 milioni di fran- chi all’anno a partire dal 2009. Questi fondi serviranno, da una parte, a finanziare il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio di 10 centesimi al chilo di latte e, dall’altra, a coprire le spese amministrative (rilevamenti statistici compresi) relative all’economia lattiera (4 milioni di franchi all’anno).
Economia animale Conformemente alla LAgr, le organizzazioni private continueranno ad assumere i compiti esecutivi loro affidati nel quadro di convenzioni di prestazione. Per inden- nizzare questi compiti è previsto un importo di circa 6 milioni di franchi all’anno
6012
(convenzioni di prestazione concluse con Proviande). Fra questi compiti rientrano la sorveglianza dei mercati pubblici e la classificazione neutrale della qualità. A partire dal 2010 non sono più concessi contributi per l’esportazione di animali da allevamento e da reddito, né contributi per la valorizzazione della lana di pecora. Gli aiuti nel Paese per il bestiame da macello e la carne permettono di stabilizzare i prezzi alla produzione in caso di squilibri stagionali o passeggeri di altro genere. Tali aiuti sono utilizzati esclusivamente in caso di eccedenze temporanee. È per questa ragione che saranno ancora previsti contributi per l’immagazzinamento della carne e per lo smercio a prezzi ridotti: essi saranno tuttavia inferiori rispetto a oggi. Per analoghe ragioni sono previsti mezzi finanziari anche per il mercato delle uova. Essi permetteranno di sostenere finanziariamente azioni di spezzatura e di vendita a prezzi ridotti.
Campicoltura Finora gli zuccherifici, l’organizzazione di categoria delle patate, l’organizzazione di categoria dei semi oleosi e l’Associazione svizzera di produttori di sementi benefi- ciavano, nel quadro di accordi di prestazione, di mezzi a sostegno della produzione (circa 100 milioni di franchi all’anno). Per una migliore trasparenza, una semplifica- zione dei compiti amministrativi e il rafforzamento degli incentivi del mercato, dal 2009 si prevede di versare i mezzi sotto forma di pagamenti diretti e di contributi di coltivazione direttamente ai produttori. I contratti di prestazioni con le organizzazio- ni incaricate saranno abrogati nel 2009. Per mantenere la produzione, le colture di barbabietole da zucchero, di semi oleagi- nosi, di leguminose a granelli, di piante da fibra, nonché le sementi di patate, mais, piante da foraggio continueranno a beneficiare di sostegni specifici. Dal 2009 si prevede di assegnare a queste colture un contributo di coltivazione uniforme dell’ordine di 600 franchi per ettaro. Per compensare in parte le conseguenze della riforma del mercato dello zucchero nell’UE, sono previsti 23 milioni di franchi all’anno in più. Il contributo di coltivazione e la compensazione delle conseguenze della riforma del mercato dello zucchero nell’UE necessitano di circa 51 milioni di franchi all’anno. Queste risorse sono contemplate nel limite di spesa destinato al sostegno del mercato. Il rimanente dei mezzi impiegati finora per il sostegno del mercato nella campicoltura, pari a 45 milioni di franchi, è trasferito nel contributo supplementare per i terreni coltivi aperti.
Frutticoltura e viticoltura Gli aiuti all’esportazione versati per la frutta, i prodotti a base di frutta e i concentra- ti di succo di frutta saranno soppressi a partire dal 2009. Le misure adottate in Sviz- zera, in particolare per l’immagazzinamento dei concentrati di succo di mele e di pere, saranno mantenute. I contributi per le colture frutticole innovative e per le riconversioni saranno perlopiù mantenute. Questo riguarda anche la viticoltura. La Confederazione continuerà ad assumersi una gran parte delle spese per il controllo della vendemmia. I fondi destinati alla frutticoltura e alla viticoltura diminuiranno globalmente di 5 milioni di franchi.
Trasferimento La tabella 31 presenta una panoramica dei mezzi finanziari trasferiti dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti. Rispetto ai mezzi finanziari a disposizione del 2007,
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dal 2007 al 2010 331 milioni di franchi saranno trasferiti dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti. La parte proveniente dal sostegno del mercato lattiero ammonta a 271 milioni di franchi. Nel corso dello stesso periodo, i mezzi destinati ai pagamenti diretti aumenteranno di 329 milioni di franchi e quelli a favore del miglioramento delle strutture a favore delle colture frutticole aumenteranno di 2 milioni di franchi. I mezzi finanziari sottratti al sostegno del mercato saranno pertanto trasferiti intera- mente ai pagamenti diretti.
Tabella 31 Mezzi trasferiti dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti
(in milioni di franchi) 2007 2010 Mezzi trasferiti 1 Economia lattiera (senza amministrazione) 431 160 271 Economia animale 23 13 10 Produzione vegetale 118 68 50
Totale 572 241 331 1 compresi i 66 milioni di franchi che nel 2007 saranno trasferiti ai pagamenti diretti
6.6.3 Limite di spesa «Pagamenti diretti»
La limitazione di questo limite di spesa a tre misure principali (cfr. tabella 32) che perseguono gli stessi obiettivi dei pagamenti diretti, accresce la flessibilità nell’adeguare l’impiego dei mezzi all’evoluzione della partecipazione degli agricol- tori ai diversi programmi.
Tabella 32 Limite di spesa «Pagamenti diretti»
(in milioni di franchi) B 2006 2008 2009 2010 2011 Totale
Contributi di superficie e contributi 1 599 1 655 1 840 1 840 1 840 7 175 per la detenzioni di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Contributi per la detenzione in 390 390 466 466 466 1 788 condizioni difficili di produzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e contributi di decli- vità Contributi ecologici, contributi 483 536 584 584 584 2 288 etologici, contributi di estivazione nonché programmi e misure regionali
Totale 2 472 2 581 2 890 2 890 2 890 11 251
La prima riga evidenzia i pagamenti diretti generali versati per l’intera SAU. Questi pagamenti incentivano la fornitura delle prestazioni sancite dalla Costituzione, segnatamente il contributo dell’agricoltura all’approvvigionamento sicuro della popolazione, al mantenimento delle basi vitali, alla tutela del paesaggio colturale e
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alla decentralizzazione degli insediamenti. I contributi indicati nella seconda riga sono versati affinché tali prestazioni siano fornite anche nella regione di montagna e in quella collinare. Per ottenere i pagamenti diretti generali occorre fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. I contributi della terza riga servono a retribuire prestazioni ecologiche ed etologiche particolari. Nel corso del periodo 2007–2011, la struttura e l’indirizzo dei pagamenti diretti non cambierà nella sostanza. L’aumento dei mezzi finanziari (329 milioni di franchi) fra il 2007 e il 2010 è dovuto innanzitutto al trasferimento dei fondi finora destinati al sostegno del mercato nella produzione lattiera, animale e vegetale (cfr. n. 6.6.2). Di seguito sono presentate le ripercussioni finanziarie dei cambiamenti concernenti i pagamenti diretti descritti dettagliatamente nel numero 2.3.2.
Panoramica in funzione delle misure La tabella 33 mostra la nuova distribuzione dei fondi destinati ai pagamenti diretti dopo il trasferimento.
Tabella 33 Mezzi per i pagamenti diretti prima e dopo il loro trasferimento
(in milioni di franchi) 2007 2010 Cambiamento
Pagamenti diretti Contributo di superficie generale 1 187 1 130 –57 Contributo supplementare per le superfici coltive 120 160 +40 aperte e colture perenni Contributi per la detenzione di UBGFG 3391 550 +211 Contributi per la detenzione in condizioni difficili 284 360 +76 di produzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Contributi di declività 106 106 – Pagamenti diretti ecologici Contributi ecologici 190 201 +11 Contributi d’estivazione 91 101 +10 Programmi e misure regionali 49 75 +26 Contributi etologici 195 207 +12
Totale 2 561 2 890 +329 1 Esclusi i 66 milioni di franchi che nel 2007 saranno trasferiti dal sostegno del mercato lattiero ai pagamenti diretti
Contributo di superficie e contributo supplementare per le superfici coltive aperte e colture perenni Il contributo di superficie generale, che attualmente ammonta a 1200 franchi per ettaro di SAU, diminuirà di circa 100 franchi per ettaro a partire dal 1° gennaio
2008. Questa diminuzione comporterà un risparmio di circa 100 milioni di franchi
all’anno. Le perdite nel settore della produzione vegetale dovute, da un lato, alla riduzione del prezzo soglia per i cereali (7 fr. per 100 kg fino al 2009) e, dall’altro, al trasferimen- to, a favore dei pagamenti diretti, dei mezzi destinati finora al sostegno delle diffe- renti colture, saranno parzialmente compensate dall’aumento del tasso del contributo
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supplementare versato per circa 270 000 ettari di superfici coltive aperte e per 18’000 ettari di colture perenni. Il contributo aumenterà da 400 a circa 600 franchi all’ettaro nel 2009. Per attenuare parzialmente le conseguenze di una riduzione anticipata dei prezzi soglia, prevediamo di aumentare di 50 franchi all’ettaro il contributo supplementare per le superfici coltive aperte e le colture perenni even- tualmente già nel 2007 e nel 2008. Questa misura comporterà una spesa supplemen- tare di circa 14 milioni di franchi all’anno.
Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo Questa misura ha lo scopo di preservare la competitività di coloro che producono carne e latte sulla base di foraggio grezzo, e di assicurare nel contempo la gestione dell’insieme degli erbai. I mezzi finanziari finora destinati al sostegno del mercato lattiero saranno attribuiti uniformemente a tutte le categorie di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Dal 2009, quindi, tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo daran- no diritto a un contributo unitario di 600 franchi per UBGFG. La diminuzione del contributo di base da 900 franchi per UBG a circa 600 franchi consente un risparmio di 85 milioni di franchi. La soppressione della deduzione per il latte commercializza- to comporterà spese supplementari per circa 340 milioni di franchi. Questo importo servirà a compensare le perdite causate dalla riduzione del sostegno del prezzo del latte e sarà finanziato principalmente con i mezzi trasferiti dal sostegno del mercato lattiero, pari a 271 milioni di franchi.
Contributi di declività e contributi per la detenzione in condizioni difficili di produzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (DACD) I contributi di declività e i contributi DACD servono per compensare le condizioni di produzione difficili nella regione di montagna e in quella collinare. I contributi di declività verranno mantenuti come finora. Per quanto riguarda i contributi DACD, dal 2009 prevediamo di innalzare i tassi contributivi e di sopprimere i limiti per singola azienda. La modifica della prassi contributiva permette di considerare meglio l’estensione degli erbai incoraggiando una loro gestione meno intensiva. Dal 2009, quindi, per questa misura saranno accordati 76 milioni di franchi supplementa- ri per un totale di 360 milioni di franchi all’anno.
Contributi ecologici In considerazione degli obiettivi ecologici e delle nuove misure di sostegno c’è da attendersi una progressiva estensione delle superfici di compensazione ecologica che nel 2009 dovrebbero raggiungere gli auspicati 65 000 ettari nella regione di pianura (cfr. n. 1.3.7). Per quanto riguarda l’agricoltura biologica e la coltura estensiva di cereali e di colza, si prevede un aumento moderato del tasso di partecipazione. Il fabbisogno finanziario per tutti i tipi di contributi ecologici aumenterà di circa l’8 per cento passando da 190 milioni di franchi all’anno a 201 milioni di franchi nel 2008.
Contributi d’estivazione Dal 2009, 10 milioni di franchi supplementari saranno destinati ai contributi di estivazione per compensare gli effetti della riduzione del sostegno del mercato lattiero. A questi contributi saranno quindi destinati 101 milioni di franchi all’anno.
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Programmi regionali e misure per la promozione della qualità ecologica Questa rubrica raggruppa i contributi versati per la promozione della qualità ecolo- gica e la protezione delle acque in virtù dell’articolo 62a LPAc. Ad essi si aggiun- gono i fondi necessari al finanziamento della nuova misura di promozione del- l’impiego sostenibile delle risorse (cfr. n. 2.4). Fra il 2008 e il 2010 i mezzi impiegati per queste misure passeranno dai 55 milioni di franchi ai 75 milioni di franchi.
Contributi etologici I contributi per la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze subiranno alcuni adattamenti con ripercussioni minime. Il fabbi- sogno supplementare è da ricondurre a una maggiore partecipazione ai diversi pro- grammi. Dal 2010, ad essi saranno destinati 207 milioni di franchi (+7 milioni di franchi).
6.7 Programma di legislatura
La definizione dei limiti di spesa per i mezzi finanziari destinati all’agricoltura per gli anni 2008–2011 è annunciata nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2004–2007155.
6.8 Rapporto con il diritto internazionale
6.8.1 OMC L’accordo dell’OMC sull’agricoltura del 15 aprile 1994156 definisce e limita, fra l’altro, gli aiuti nel Paese e gli aiuti all’esportazione. Le spese proposte rientrano nei limiti che la Svizzera deve rispettare per queste misure. La proposta relativa al trasferimento dei mezzi finanziari dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti e la soppressione degli aiuti all’esportazione di materie prime agricole sono compatibili con l’indirizzo generale del ciclo di Doha.
6.8.2 UE L’accordo agricolo Svizzera-UE del 1999 non avrà verosimilmente nuove ripercus- sioni finanziarie nel corso del periodo 2008–2011. Gli ultimi aiuti all’esportazione di formaggio nell’UE sono stati aboliti nel 2004 e tutti i dazi su questo prodotto saran- no azzerati a partire dal 1° giugno 2007. Il meccanismo di compensazione dei prezzi applicabile alle materie prime utilizzate nei prodotti agricoli trasformati, previsto dalla modifica del Protocollo 2 all’accordo di libero scambio CH-EU dei Bilaterali II, non subirà cambiamenti.
155 FF 2004 969, p. 983
156 RS 0.632.20
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6.8.3 Liechtenstein
Il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923157 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein prevede che la legislazione agricola della Svizzera sia fondamentalmente applicabile anche nel Principato del Liechtenstein. Per armonizzare le misure adottate a favore dell’agricoltura, il 31 gennaio 2003158 la Svizzera ha concluso con il Liechtenstein un accordo sotto forma di uno scambio di note. Il Liechtenstein si impegna a partecipare finanziariamente alle misure di soste- gno del mercato adottate nel quadro della politica agricola svizzera, beneficiando, in compenso, dei contributi di sostegno del mercato versati dall’UFAG. Questo disci- plinamento consente di evitare le distorsioni della concorrenza sul territorio econo- mico comune ai due Paesi. In seguito al trasferimento dei mezzi finanziari attual- mente destinati al sostegno del mercato, i versamenti di compensazione annui del Liechtenstein alla Svizzera diminuiranno da circa 1,3 milioni di franchi nel 2005 a meno di mezzo milione a partire dal 2009.
6.9 Costituzionalità
Conformemente all’articolo 104 capoverso 4 Cost., la Confederazione impiega mezzi a destinazione vincolata del settore agricolo e risorse generali della Confede- razione per finanziare le differenti misure di politica agricola. Questa disposizione è attuata dall’articolo 6 LAgr, che prevede che i mezzi destinati ai principali settori di compiti sono autorizzati per quattro anni al massimo mediante decreto federale semplice. Questo decreto, che tiene conto del freno all’indebitamento secondo l’articolo 126 Cost., non è soggetto a referendum.
7 Ripercussioni
7.1 Confederazione
7.1.1 Personale
Disposizioni La protezione delle DOP/ IGP sul piano internazionale può essere economiche attuata con l’effettivo di personale attuale. generali
Economia lattiera La soppressione del contingentamento decisa nel quadro della PA 2007 libererà da due a tre posti a partire dal 2009. La conversione in pagamenti diretti dei fondi destinati attualmente al sostegno del prezzo del latte permetterà di risparmiare un posto sup- plementare.
Economia animale La soppressione dei contributi per l’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito e di quelli per la valorizzazione della lana di pecora permetterà di risparmiare 0,2 posti dal 2010.
157 RS 0.631.112.514 158 RU 2004 905
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Campicoltura L’adeguamento dei disciplinamenti del mercato e del sistema di assegnazione del contingente doganale parziale di patate permetterà di risparmiare circa 0,5 posti.
Frutticoltura La soppressione delle sovvenzioni all’esportazione di concentrati di e orticoltura succhi di frutta e di prodotti a base di ciliegie permette di risparmiare un posto.
Pagamenti diretti I vari adeguamenti degli importi dei pagamenti diretti non si ripercuo- tono sull’effettivo del personale. Il maggior coordinamento dei con- trolli e gli adeguamenti previsti nell’ambito del rilevamento e della gestione dei dati comportano adeguamenti a livello federale. Per tali compiti sarà necessario un posto supplementare temporaneo.
Impiego sostenibile Per l’amministrazione del programma «Impiego sostenibile delle delle risorse risorse» saranno necessari 0,5 posti.
Misure sociali Gli adeguamenti puntuali delle misure di promozione comporteranno collaterali e un ulteriore carico amministrativo e controlli supplementari. Tuttavia miglioramenti questi compiti potranno essere svolti senza dovere assumere nuovo strutturali personale.
Ricerca e consulenza Per coordinare e amministrare il sostegno destinato a finanziare l’assistenza tecnica di iniziative di progetto sono necessari 0,2 posti.
A livello federale si risparmieranno complessivamente 5 posti. Per l’esecuzione delle nuove misure sarà invece necessario un nuovo impiego. Per l’UFAG risulta un saldo di 4 posti che saranno soppressi nell’ambito del piano di rinuncia a determinati compiti (PRC).
7.1.2 Finanze
Le ripercussioni finanziarie seguenti concernono il 2008 (prima della conversione) e il 2010 e 2011 dopo la completa attuazione della PA 2011.
Disposizioni Le misure proposte non richiedono mezzi finanziari supplementari. economiche generali
Economia lattiera Con la riduzione del sostegno del prezzo del latte, il fabbisogno nel settore dell’economia lattiera diminuirà di circa 271 milioni di franchi. Di questo importo, 66 milioni di franchi saranno convertiti in paga- menti diretti già nel 2007. Dal 2009 la vendita all’asta del contingente doganale parziale di burro dovrebbe produrre entrate tra i 2 e i 4 milioni di franchi. Le spese (3,2 mio. fr.) per i mandati di prestazione nel settore del contingentamento lattiero potranno essere ridotte soltanto in parte. In futuro la raccolta del latte fornito dai produttori sarà infatti affidata a un servizio centrale che dovrà essere debitamente rimunerato.
Economia animale I mezzi per i provvedimenti intesi a sgravare il mercato del bestiame da macello, della carne e delle uova saranno ridotti di 3 milioni di franchi. La soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito e dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora comporterà un risparmio di 6,8 milioni di franchi.
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Campicoltura Gli adeguamenti previsti nel settore della campicoltura ridurranno di
45 milioni di franchi le spese per il sostegno del mercato. Dato che in
futuro i fondi rimanenti destinati a tale sostegno saranno assegnati sotto forma di un contributo di coltivazione e che è impossibile preve- dere esattamente lo sviluppo delle superfici coltivate, è difficile quanti- ficare tale dato. A seguito della riduzione del dazio sui foraggi e sui cereali panificabi- li, le entrate doganali diminuiranno di 40 milioni di franchi. Dal 2009 la vendita del contingente tariffario parziale di patate do- vrebbe procurare entrate da 1 a 2 milioni di franchi.
Frutticoltura La soppressione dei contributi all’esportazione per prodotti di frutta e orticoltura comporterà una riduzione del fabbisogno di circa 5 milioni di franchi.
Pagamenti diretti Il finanziamento dei pagamenti diretti esigerà ulteriori 329 milioni di franchi a seguito degli adeguamenti dei contributi UBGFG, DACD e d’estivazione, dell’aumento del contributo supplementare per le superfici coltivate aperte, dell’introduzione del programma destinato a promuovere l’impiego sostenibile delle risorse naturali e di una proba- bile maggiore partecipazione ai programmi ecologici. Questo fabbiso- gno supplementare sarà finanziato mediante la conversione dei limiti di spesa per la produzione e lo smercio. Nel budget dei pagamenti diretti, la riduzione dei contributi generali di superficie permette una ridistribuzione dei fondi.
Misure sociali Sempre che gli interessi sul capitale restino stabili, i mezzi disponibili collaterali del «fonds de roulement» saranno sufficienti a finanziare la misura destinata ad agevolare la cessazione dell’attività agricola, prevista nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale.
Miglioramenti Il fabbisogno annuo supplementare di circa 2 milioni di franchi per strutturali finanziare le nuove misure di sostegno delle colture speciali verrà coperto mediante una conversione dei fondi attualmente destinati al sostegno del mercato frutticolo. È difficile calcolare i mezzi finanziari necessari per i progetti di sviluppo regionale e per la produzione comune di energia a partire dalla biomassa: la preparazione di tali progetti richiede infatti tempo. Rispetto al periodo corrente, il limite di spesa per il 2008–2011 prevede minori mezzi a disposizione. La soluzione consiste in primo luogo nel ridurre progressivamente i nuovi mezzi finanziari versati nel «fonds de roulement» per la concessione di crediti d’investimento, che compenseranno allora solo il rincaro. Considerati i limitati mezzi a disposizione («fonds de roulement» e contributi per miglioramenti strutturali), i Cantoni saranno costretti a definire ulteriormente le priorità dei progetti nell’ambito dei contin- genti assegnati.
Ricerca e L’importo massimo di 1 milione di franchi necessario per sostenere consulenza l’assistenza tecnica di iniziative di progetti comuni sarà stanziato all’interno del limite di spesa dell’agricoltura.
Assegni familiari L’aumento degli assegni per figli e la soppressione del limite di reddito che dà diritto agli assegni famigliari comportano spese supplementari per 20 milioni di franchi all’anno.
Legge sulle derrate Le nuove disposizioni non dovrebbero comportare per la Confedera- alimentari zione aumenti dei costi supplementari.
Legge sulle epizoozie I crediti necessari alla realizzazione e all’esercizio del sistema di rilevamento e gestione dei dati CODAVET sono previsti nel piano finanziario e ammontano a 0,2 milioni di franchi.
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Dalla metà degli anni Novanta la quota delle spese per l’agricoltura e l’alimenta- zione sull’insieme delle spese della Confederazione è in continua diminuzione (cfr. n. 6.2) e costituirà meno del 7 per cento conformemente alle somme previste nei limiti di spesa per gli anni 2008–2011. Rispetto alle spese decise per il periodo 2004–2007 per il sostegno del mercato, il limite di spesa «Produzione e smercio» diminuisce di circa 1417 milioni di franchi; il limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione» è ridotto di 410 milioni di franchi. Il limite di spesa «Pagamenti diretti» invece aumenta di 1234 milioni di franchi. Un importo annuo supplementare di 20 milioni di franchi, che non proviene dal limite di spesa dell’agricoltura, è riservato all’aumento degli assegni familiari a favore dell’agricoltura (cfr. n. 4.2.3). Gli adeguamenti nei regimi d’importazione comporteranno una diminuzione com- plessiva delle entrate di circa 37 milioni di franchi. L’importo totale dei tre limiti di spesa copre circa il 96 per cento delle spese dell’UFAG. Rispetto al 2003, le spese dell’agricoltura resteranno complessivamente stabili in termini nominali ma diminuiranno in termini reali poiché il tasso di crescita è inferiore al tasso di inflazione. Come menzionato nel numero 6.3.1, il freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. si applica all’articolo 1 del decreto sul finanziamento. Le decisioni dei programmi di sgravio PS 03 e PS 04 sono state rispettate e i mezzi finanziari proposti corrispondono agli importi previsti nel piano finanziario per gli anni 2008–2009.
7.1.3 Informatica
Economia lattiera La raccolta centralizzata dei dati sul latte commercializzato dai produt- tori sarà introdotta il 1° maggio 2006. Con la soppressione degli aiuti sarà necessario modificare il sistema informatico della Fiduciaria Latte (TSM). Il contingente doganale parziale di burro potrà essere messo all’asta con il sistema istituito per il contingente doganale di carne.
Campicoltura Il contingente doganale parziale di patate potrà essere messo all’asta con il sistema attuale.
Pagamenti diretti Il rilevamento e la gestione semplificate dei dati e la costruzione a tal fine di un portale Internet centrale richiedono un adeguamento comple- to (estensione) del sistema informatico attuale (AGIS/SIPA).
Misure sociali Gli adeguamenti del sistema informatico (MAPIS) potranno avvenire collaterali nel quadro della regolare manutenzione. e miglioramenti strutturali
Legge sulle epizoozie Il sistema di rilevamento e di elaborazione dei dati (CODAVET) si trova attualmente nella fase pilota. CODAVET è un nuovo strumento che permette di razionalizzare lo scambio sempre più frequente e abituale di informazioni tra l’Ufficio federale di veterinaria e i servizi veterinari cantonali.
L’estensione del sistema informatico AGIS/SIPA permetterà di allestire un unico registro delle aziende. Lo scambio di dati tra i vari uffici federali e tra Confederazio- ne e Cantoni ne risulterà agevolato e sarà inoltre possibile coordinare meglio i con- trolli sulle aziende. Una volta adeguati i sistemi informatici sarà possibile sfruttare anche altre sinergie.
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7.2 Cantoni
Pagamenti diretti Gli oneri esecutivi dei Cantoni diminuiranno notevolmente grazie al miglior coordinamento dei controlli, all’armonizzazione delle procedu- re penali e alla semplificazione del rilevamento e della gestione dei dati.
Misure sociali I Cantoni dovranno far fronte agli adeguamenti puntuali degli strumen- collaterali ti di promozione avvalendosi delle risorse di cui dispongono attual- e miglioramenti mente. strutturali
Diritto fondiario e Gli adeguamenti nel diritto fondiario e nel diritto in materia di affitto in materia agricolo comportano una riduzione degli oneri esecutivi. Viene abolita di affitto agricolo la possibilità di ricorrere contro fitti troppo elevati per i singoli fondi e contro l’affitto complementare al di fuori del raggio d’esercizio local- mente abituale. L’autorità competente può quindi venir revocata. La soppressione dell’autorizzazione per una riduzione della durata dell’affitto nella zona edificabile, con il limite di anticipo e la sorve- glianza del prezzo di acquisto di aziende e fondi agricoli porteranno inoltre risparmi amministrativi.
Assegni familiari L’aumento degli assegni per figli e la soppressione del limite di reddito che dà diritto agli assegni familiari comportano costi supplementari per un ammontare di 10 milioni di franchi.
Legge sulle derrate I Cantoni dovranno affrontare un certo aumento del lavoro amministra- alimentari tivo, legato ai nuovi controlli sistematici e ai controlli per l’autorizzazione di aziende; nel caso di macelli e aziende di macella- zione questo lavoro supplementare può essere compensato da emolu- menti che coprono i relativi costi (art. 45 cpv. 2 lett. abis ed e). Negli altri settori le maggiori spese a carico dei Cantoni saranno rimunerate nel quadro della perequazione degli oneri tra Confederazione e Can- toni.
Legge sulle epizoozie L’allestimento e l’esercizio del sistema di rilevamento ed elaborazione dei dati CODAVET causano costi per 0,4 milioni di franchi a carico dei Cantoni.
7.3 Valutazione dell’impatto del disciplinamento
7.3.1 Necessità e possibilità di un intervento dello Stato
La necessità di un intervento dello Stato nel settore della politica agricola è stata ampiamente discussa nel numero 1.1.2, in relazione al mandato costituzionale. Per ciascun settore di misure vengono qui esposti i motivi per cui l’attuale strumentario viene modificato e l’importanza delle misure che vengono invece mantenute.
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Disposizioni La difesa delle DOP/IGP a livello internazionale s’iscrive nel pro- economiche gramma della Confederazione di promozione delle denominazioni generali d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere (TRIPS, OMC). Se non si prendessero misure in quest’ambito, l’agricoltura svizzera verrebbe a trovarsi in una situazione concorrenziale sfavorevole, dato che gli Stati agricoli concorrenti, in particolare quelli dell’UE, dispon- gono di strumenti equivalenti. D’altronde, i produttori sono raramente in posizione di forza per quanto riguarda le procedure private di differenziazione, le quali non fanno che riprodurre strutture di mercati squilibrati a vantaggio dei distributori e, in misura minima, dei tra- sformatori.
Economia lattiera Parallelamente alla soppressione del contingentamento lattiero si ridurrà notevolmente il sostegno del prezzo. Ciò contribuirà a dirigere il latte in canali che generano un forte valore aggiunto e a migliorare la competitività del settore. Per compensare la diversa protezione alla frontiera accordata al formaggio e agli altri prodotti agricoli è tuttavia necessario che il supplemento per la trasformazione di latte in formag- gio venga mantenuto anche se a un livello inferiore.
Economia animale La soppressione dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito e dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora migliorerà ulteriormente l’orientamento del mercato della produzione e renderà più razionale l’esecuzione delle misure di sostegno del mercato. Misure intese a sgravare il mercato della carne e delle uova rimangono necessarie per stabilizzare i prezzi in caso di fluttuazione temporanea della domanda e dell’offerta. Dato che i mezzi a disposizione sono limitati, le misure riguardano solo piccole quantità e sono adottate su brevi periodi. Non possono dunque provocare eccedenze strutturali.
Campicoltura Il prezzo dei cereali, elevato in rapporto alla media internazionale, nuoce alla competitività della produzione di carne. È possibile abbas- sare il costo dei foraggi riducendo i prezzi soglia dei cereali da forag- gio. Ciò permette di ridurre il sostegno del mercato per le altre colture campicole. Un moderato sostegno statale a favore delle colture campicole sensibili è necessario per preservare un paesaggio rurale variato, garantire nell’interesse di una produzione integrata un avvicendamento delle colture appropriato dal punto di vista della biologia del suolo e mante- nere posti di lavoro nella regione rurale.
Frutticoltura Dato che all’estero il concentrato di succo di frutta può essere venduto e orticoltura generalmente soltanto a un prezzo molto inferiore al prezzo di costo, si prevede di abolire i contributi all’esportazione del concentrato di frutta e del concentrato di succo frutta. Per agevolare gli adeguamenti alle esigenze del mercato saranno versati contributi di riconversione ancora fino al 2011.
Economia La nuova proposta di suddividere i vini in tre categorie, ossia vini vitivinicola DOC, vini tipici e vini da tavola giova ai produttori (libertà di scelta) ma anche ai consumatori (migliore leggibilità delle etichette, chiarezza a livello di offerta). L’intervento della Confederazione nella classifica- zione dei vini è fondato anche sul piano del diritto internazionale pubblico (accordo agricolo con l’UE). Per agevolare gli adeguamenti alle esigenze del mercato saranno versati contributi di riconversione fino al 2011.
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Pagamenti diretti Gli adeguamenti riguardanti i pagamenti diretti sono necessari affinché l’agricoltura continui a fornire prestazioni d’interesse generale. Il potenziale a disposizione per semplificare e razionalizzare l’esecuzione deve quindi essere utilizzato a questo scopo. Con i pagamenti diretti la Confederazione continua a completare il reddito degli agricoltori per rimunerare in modo equo le prestazioni che essi forniscono nell’interesse generale e a promuovere forme di produzione rispettose dell’ambiente e degli animali. I pagamenti sono d’interesse pubblico poiché queste prestazioni non trovano una rimu- nerazione diretta sul mercato e senza l’intervento statale non sarebbero fornite nella quantità necessaria.
Impiego sostenibile Il nuovo programma di promovimento permette di aumentare ulte- delle risorse riormente l’efficienza dell’impiego delle risorse e quindi di migliorare le condizioni ambientali.
Misure sociali Per agevolare gli adeguamenti strutturali e per attenuarne le conse- collaterali guenze sul piano sociale deve essere possibile convertire gli aiuti agli investimenti in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale. Gli aiuti per la conduzione aziendale e gli aiuti per la riqualificazione servono entrambi a rendere lo sviluppo del settore agricolo sostenibile sul piano sociale.
Miglioramenti Con gli adeguamenti puntuali è possibile rafforzare gli incentivi nel strutturali settore rurale e ampliare il margine di manovra per un’agricoltura di tipo imprenditoriale. Con i miglioramenti strutturali, a livello generale e di singola azienda, diminuiranno i costi di produzione e migliorerà la competitività delle aziende agricole. L’agricoltura deve dotarsi di infrastrutture adeguate e moderne.
Ricerca e consulenza L’assistenza ai progetti nella fase di studio preliminare ha lo scopo di aumentare le probabilità di riuscita dei progetti.
Diritto fondiario Innalzando il limite che definisce l’azienda agricola si riduce il numero e in materia di aziende che possono essere riprese al valore di reddito nell’ambito di affitto agricolo della famiglia e viene così promossa l’evoluzione strutturale nell’agricoltura. Questo sviluppo è favorito anche dalla soppressione del limite dei prezzi e delle prescrizioni sui fitti per i singoli fondi. Tali adeguamenti, unitamente all’abolizione del limite di anticipo, respon- sabilizzeranno maggiormente i singoli attori. Le rimanenti misure assicurano le basi del diritto fondiario rurale, vale a dire il diritto di ritirare un’azienda al valore di reddito nell’ambito della famiglia e l’esigenza che l’acquirente di un fondo o di un’azienda agricola sia un coltivatore diretto. Anche nella legge federale sull’affitto agricolo si mantengono solo le disposizioni necessarie al funzionamento del contratto di affitto e gli elementi centrali della protezione degli affittuari, in particolare la durata minima dei contratti e la loro proroga, nonché la limitazione degli interessi per l’intera azienda.
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Limiti di spesa La necessità e la possibilità di impegnare mezzi finanziari in favore del previsti sostegno dell’agricoltura si fondano sull’articolo 104 capoverso 4 nel decreto federale Cost. Conformemente a questa disposizione, la Confederazione mette a disposizione dell’agricoltura i mezzi finanziari di cui necessita per adempiere i compiti affidatile. L’articolo costituzionale descrive inoltre le misure che i poteri pubblici devono adottare e finanziare. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 LFC, i fondi pubblici devono essere impiegati in modo efficace ed economico. L’Assemblea federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione disciplinano la gestione finanziaria della Confederazione secondo i principi di legalità, urgen- za, economia ed efficienza. Un limite di spesa definisce il volume massimo dei crediti di pagamen- to (annui) che il Parlamento intende stanziare per determinati compiti nel corso di un periodo pluriennale. È possibile fissare limiti di spesa se i crediti sono concessi e versati nello stesso anno, se esiste un margine di discrezione e se è necessario pianificare le spese a lungo termine. Un limite di spesa non equivale a un’autorizzazione di spesa.
7.3.2 Ripercussioni sui singoli gruppi sociali
Qui di seguito si illustrano le ripercussioni dei singoli settori di misure sui diversi gruppi sociali (agricoltori, settori a monte e a valle, consumatori e contribuenti).
Ripercussioni sull’agricoltura Per valutare le ripercussioni economiche sull’agricoltura, l’ART ha effettuato calcoli con il modello di previsione SILAS. I risultati sono confluiti nella valutazione delle ripercussioni sull’agricoltura della PA 2011 (cfr. n. 6.5).
Economia lattiera La soppressione del contingentamento lattiero nel 2009 non comporterà un aumento incontrollato delle quantità. La riduzione del sostegno del mercato e la sua incidenza sui prezzi ridurranno gli incentivi alla produ- zione. Venendo a mancare i sussidi per l’utilizzo industriale di burro non si può escludere che la produzione si orienti verso i grassi vegetali. La riduzione del sostegno del prezzo del latte e la soppressione del contingentamento lattiero comporteranno una riduzione del prezzo del latte di circa 50 centesimi al chilo. I produttori perderanno così una parte importante di guadagno. Queste perdite saranno in gran parte compensate dalla conversione dei mezzi di sostegno in un contributo UBGFG per vacche da latte.
Economia animale Dato che i contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito saranno soppressi solo dal 2010, i produttori disporranno di tempo sufficiente per rafforzare la loro strategia qualitativa. Quali misure collaterali, la Confederazione continuerà a sostenere i principali sforzi operati nel settore dell’allevamento da organizzazioni di allevatori o allevatori. È improbabile che la soppressione dei contributi influisca sui prezzi del bestiame da allevamento e da reddito. Anche la soppressione dei contributi per la valorizzazione della lana avrà scarse ripercussioni sull’allevamento di pecore.
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Campicoltura Malgrado le previste riduzioni di reddito, la superficie campicola aperta non dovrebbe diminuire, anche se è possibile che colture tendenzialmen- te eccedentarie (cereali panificabili, patate) o che necessitano di un elevato sostegno (sementi di mais, soia) siano rimpiazzate da cereali da foraggio. A causa della diminuzione dei prezzi soglia e della riduzione del soste- gno del mercato, diminuiranno tutti i ricavi. Con l’aumento dei contributi supplementari per le superfici campicole aperte sarà possibile contenere in parte questa diminuzione.
Frutticoltura Con la soppressione dei contributi all’esportazione, la produzione di e orticoltura frutta per sidro si stabilizzerà a un livello quantitativo che consentirà una trasformazione in prodotti con un valore aggiunto. Il ritmo attuale della riduzione della produzione si intensificherà. La diminuzione delle superfici coltivabili e dei frutteti ad alto fusto toccherà in primo luogo le regioni discoste dalle fabbriche di sidro e le piante ad alto fusto che non rispondono alle esigenze minime previste nell’ordinanza sulla qualità ecologica e per le quali non sono quindi corrisposti premi di qualità.
Economia Le nuove categorie di vino permettono una maggior libertà di scelta nella vitivinicola produzione. Il produttore, dopo aver consultato i clienti, ha la possibilità di produrre adeguandosi maggiormente al mercato. In tal modo i declas- samenti e le perdite che ne derivano per il produttore dovrebbero essere meno frequenti.
Pagamenti diretti La riduzione dei ricavi causata dalla diminuzione del sostegno del mercato verrà in parte compensata con la conversione dei mezzi finanziari in pagamenti diretti. Grazie all’aumento del contributo supplementare per i terreni aperti, l’interesse per la praticoltura non diminuirà in modo significativo. Il rapporto tra superficie verde e superfici campicole aperte non muterà. Affinché il sostegno alla regione di montagna e di collina non diminui- sca in seguito alla conversione, è necessario aumentare, come propo- sto, i contributi DACD. Gli agricoltori di queste regioni saranno comunque indotti ad adeguare le loro strutture. Il coordinamento dei controlli e la semplificazione del rilevamento e della gestione dei dati comporteranno una riduzione dei loro oneri amministrativi.
Misure sociali La puntuale estensione di queste misure offre buone prospettive ai collaterali contadini che intendono abbandonare l’attività agricola.
Miglioramenti Gli adeguamenti previsti nel settore delle colture speciali permetteran- strutturali no ai produttori di frutta e verdura nonché all’orticoltura esercitata a titolo professionale di combattere ad armi pari con i concorrenti dell’UE. I progetti di sviluppo regionale e la produzione comune di energia a partire dalla biomassa aumentano le possibilità di creare valore aggiunto nell’agricoltura.
Ricerca e consulenza Con l’assistenza tecnica vi sono maggiori possibilità che le iniziative promosse dai gruppi d’interesse coinvolti aumentino il valore aggiunto o la qualità di vita in una regione.
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Diritto fondiario e In base ai dati dell’AGIS/SIPA si stima che 44 160 delle 56 600 in materia di affitto aziende che ricevono pagamenti diretti raggiungono il limite fissato agricolo nell’articolo 7 LDFR. Nel caso si aumentasse a 1,25 il valore dell’unità standard di manodopera (USM), tale numero scenderebbe a circa
31 850. Questo significa che per le altre 12 300 aziende, che non
raggiungeranno più tale limite, i potenziali successori, in base al diritto pubblico, non avranno più alcun diritto di riprendere l’azienda al valore di reddito. Questi effetti si ripercuoteranno sull’arco di una generazione, cioè per 20–30 anni. Tuttavia, anche nel caso in cui il limite non dovesse cambiare, parte di queste aziende non potranno comunque continuare la loro attività. In generale si assisterà a un leggero aumento della mobilità fondiaria, fattore che incentiverà la riconversione delle strutture agricole, mentre per le aziende che conti- nueranno l’attività vi saranno migliori possibilità di ridurre i costi di produzione.
Assegni Con la soppressione del limite di reddito tutte le famiglie contadine familiari avranno diritto agli assegni familiari. In tal modo saranno migliorate le prestazioni sia per i contadini indipendenti sia per i lavoratori agricoli. Le modifiche proposte permettono di compensare i costi per i figli della popolazione che vive nelle aree rurali e di contribuire ai costi supplementari dovuti alla loro formazione.
Legge sulle derrate L’equivalenza delle legislazioni svizzera e comunitaria nel settore alimentari delle derrate alimentari d’origine animale darà verosimilmente un impulso all’economia. La soppressione dei controlli alla frontiera comporterà una diminuzione dei costi e del lavoro amministrativo. Il nuovo apparato giuridico migliorerà la competitività delle derrate alimentari destinate alle esportazioni; esso contribuirà anche ad abbas- sare il prezzo delle importazioni. Ciò aumenterà la pressione della concorrenza sul mercato svizzero, ma dovrebbe anche comportare un calo dei prezzi e quindi anche un aumento della richiesta di derrate alimentari di origine animale.
Ripercussioni a monte e a valle
Disposizioni La difesa delle DOP/ IGP a livello internazionale favorisce considere- economiche volmente i numerosi attori economici non agricoli, quali i casari e gli generali affinatori.
Economia lattiera La rinuncia a sussidiare la fabbricazione dei prodotti della cosiddetta «linea bianca» (prodotti di latteria) rafforzerà la concorrenza tra i trasformatori del latte. La trasformazione del latte in burro e in latte scremato in polvere, che beneficiava finora di sussidi statali e di contributi alla produzione, perderà di interesse. Siccome grazie al mantenimento di un supplemento, seppur ridotto, per la trasformazione di latte in formaggio la produzione di formaggio continuerà a essere sostenuta, la trasformazione tenderà a spostarsi verso il formaggio. La portata di questo cambiamento dipenderà tuttavia dalla capacità delle aziende di mantenere le loro quote di mercato interno e di sfruttare le nuove opportunità di esportazione offerte dalla liberalizzazione del mercato caseario prevista dal 2007. La vendita all’asta del contingente d’importazione di burro renderà più trasparente il mercato e incentiverà la concorrenza fra gli importatori.
Campicoltura La riduzione della protezione alla frontiera per i cereali panificabili e da foraggio e la vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate incentiverà la competitività dei produttori e la concorrenza nei settori a valle della trasformazione e del commercio.
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Frutticoltura La soppressione dei contributi all’esportazione dei prodotti di frutta e orticoltura ridurrà le quantità trasformate. Dato che le economie di scala svolgono un ruolo preponderante per la redditività della trasformazione di frutta per sidro, proseguiranno le fusioni, collaborazioni e altre specializza- zioni d’imprese. Diminuirà il numero delle aziende attive nella tra- sformazione di frutta per sidro.
Miglioramenti Gli aiuti agli investimenti, che servono ad acquistare beni strutturali d’investimento o a finanziare costruzioni, si ripercuotono positivamen- te sui settori a monte e a valle, specialmente sull’artigianato nelle aree rurali e in particolare nelle regioni di montagna. La riduzione dei mezzi finanziari attenuerà tuttavia questi effetti.
Legge sulle derrate Le disposizioni proposte completano il dispositivo giuridico sulle alimentari questioni igieniche nel settore delle derrate alimentari, pacchetto già approvato dal Consiglio federale. Complessivamente si prevedono ripercussioni positive sull’economia nazionale. Il riconoscimento da parte dell’UE dell’equivalenza delle prescrizioni svizzere in materia di derrate alimentari di origine animale apre ai produttori elvetici un mercato potenziale di circa 455 milioni di consumatori. Le aziende innovative, che già applicano l’autocontrollo e la cui produzione è conforme alle disposizioni della vigente legislazione sulle derrate alimentari, hanno buone prospettive per quel che riguarda lo sviluppo delle loro attività.
Ripercussioni sui consumatori
Disposizioni La difesa delle DOP/ IGP a livello internazionale (OMC) s’iscrive in economiche un più ampio contesto di protezione dei consumatori dalle imitazioni. generali
Economia lattiera I latticini che attualmente non beneficiano di alcun aiuto (latte di consumo, latte pastorizzato, latte uperizzato, joghurt, prodotti da dessert e panna) saranno probabilmente meno cari, poiché la riduzione del prezzo del latte farà diminuire il costo della materia prima. Per contro, il prezzo dei latticini che attualmente beneficiano di aiuti (formaggio, burro, latte in polvere e latte magro in polvere) scenderà solo se la riduzione del prezzo del latte e le razionalizzazioni permet- tono di conseguire risparmi maggiori rispetto alle minori entrate derivanti dalla soppressione del sostegno. La concorrenza ai settori della trasformazione e del commercio al dettaglio determinerà il modo in cui i consumatori approfitteranno di queste nuove condizioni. La vendita all’asta del contingente d’importazione di burro non dovrebbe influire sul suo prezzo al consumo.
Campicoltura La diminuzione dei prezzi alla produzione e la maggior concorrenza lungo tutta la catena produttiva dovrebbero comportare una diminu- zione dei prezzi al consumo.
Economia La nuova classificazione dell’offerta e una miglior leggibilità delle vitivinicola etichette semplificheranno il sistema. Il consumatore potrà distinguere i vini delle varie categorie, trovandosi quindi maggiormente a suo agio nel mercato vinicolo.
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Legge sulle derrate Per i consumatori la presente revisione comporta miglioramenti in alimentari materia di sicurezza delle derrate alimentari. Una volta soppresse le formalità doganali, grazie alle importazioni disporranno di una più ampia scelta di prodotti. La soppressione dei controlli alla frontiera nel settore delle derrate alimentari di origine animale potrebbe inoltre comportare un calo dei prezzi, considerata la maggior concorrenza sul mercato svizzero.
Ripercussioni sui contribuenti Le ripercussioni sui contribuenti sono spiegate nel dettaglio nei numeri 7.1 e 7.2.
7.3.3 Ripercussioni sull’economia nazionale
Analogamente alle ripercussioni sui singoli gruppi sociali, sono illustrate qui di seguito le ripercussioni della PA 2011 su cinque importanti indicatori economici.
Ripercussioni sulla concorrenza Il presente paragrafo mostra come le nuove condizioni quadro incentivino la concor- renza. Le ripercussioni sulla competitività sono illustrate nel numero 7.4.1 (indicato- re competitività).
Economia lattiera Con la forte riduzione del sostegno del prezzo del latte e la vendita all’asta del contingente d’importazione di burro la concorrenza si accentuerà soprattutto al primo livello della trasformazione.
Campicoltura La riduzione della protezione alla frontiera per i cereali panificabili e da foraggio e la vendita all’asta del contingente doganale parziale di patate comporteranno un aumento della concorrenza nei settori a valle.
Frutticoltura In seguito alla soppressione dei sussidi all’esportazione, il successo e orticoltura commerciale delle aziende di produzione e di trasformazione dipende- rà essenzialmente dalla loro capacità di sviluppare prodotti con valore aggiunto.
Economia La nuova classificazione permette un miglior adeguamento dell’offerta vitivinicola alle esigenze del mercato e favorisce una concorrenza leale.
Ripercussioni sull’innovazione
Disposizioni In un contesto di liberalizzazione dei mercati agricoli, le misure economiche proposte rafforzano la dinamica degli attori del mercato. Queste generali misure stimolano l’innovazione nell’agricoltura e nei settori a valle.
Economia lattiera, La riduzione del sostegno del mercato darà impulsi all’innovazione. La economia animale, soppressione del sostegno alle modalità di valorizzazione di prodotti campicoltura e con scarso valore aggiunto incoraggerà lo sviluppo di nuovi prodotti e frutticoltura l’apertura di nuovi canali di smercio. Inoltre, la pressione sui prezzi stimolerà la ricerca di soluzioni che permettano di abbassare i costi di produzione.
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Economia Il fatto che i vini da tavola e i vini tipici non siano più automaticamen- vitivinicola te vini di prima categoria declassati, incentiverà l’innovazione nei segmenti di prezzo inferiori.
Impiego sostenibile I programmi per l’impiego sostenibile delle risorse favoriranno delle risorse l’innovazione nel settore dell’ecologia.
Miglioramenti Il sostegno a progetti di sviluppo regionale e la concessione di aiuti a strutturali impianti collettivi per la produzione di energia a partire dalla biomassa incentiveranno l’innovazione nelle zone rurali.
Ricerca e consulenza L’approccio regionale, richiesto in relazione al finanziamento di un’assistenza tecnica, sfrutta gli elementi innovativi dei vari gruppi d’interesse.
Ripercussioni sull’occupazione Con la PA 2011, la pressione economica sull’agricoltura resta pressoché invariata. È dunque ipotizzabile che l’evoluzione strutturale sia anche in futuro dell’ordine del 2,5 per cento annuo. Tale evoluzione comporterà inoltre una diminuzione dei posti di lavoro nell’agricoltura. Qui di seguito sono illustrate, per ogni settore, le ripercus- sioni sull’occupazione degli adeguamenti previsti.
Disposizioni La difesa internazionale delle DOP/ IGP sosterrà perlopiù prodotti economiche dell’artigianato e a largo impiego di manodopera, in particolare la generali produzione lattiera e i caseifici artigianali.
Economia lattiera L’accentuata concorrenza nell’ambito della trasformazione spingerà a una maggiore razionalizzazione. Nel settore della trasformazione del latte è prevedibile quindi una diminuzione di posti di lavoro.
Campicoltura Si accelererà la tendenza ad ampliare le strutture di produzione e di trasformazione nei settori dei cereali panificabili e dei foraggi e questo comporterà una diminuzione di posti di lavoro.
Frutticoltura Tenuto conto della riduzione accelerata della produzione di frutta per e orticoltura sidro e delle ristrutturazioni che ne deriveranno nei settori a valle, in questo ramo è prevista una diminuzione di posti di lavoro.
Misure sociali La possibilità di convertire gli aiuti agli investimenti in mutui a titolo collaterali d’aiuto per la conduzione aziendale agevola la cessazione dell’attività agricola. Le ripercussioni sull’occupazione saranno comunque limita- te, poiché nella maggior parte dei casi questa possibilità non fa che anticipare il momento della cessazione dell’attività.
Miglioramenti La riduzione dei mezzi finanziari tenderà a ridurre gli effetti positivi strutturali sull’occupazione, in particolare nelle aziende delle regioni rurali.
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Ripercussioni sulla regione rurale La regione rurale è direttamente toccata dalla diminuzione del reddito netto delle aziende agricole tra il 2002/2004 e il 2010, stimata attorno ai 560 milioni di franchi (cfr. n. 6.5). Le varie misure destinate a rafforzare l’aiuto alla solidarietà a livello regionale offrono una certa compensazione.
Disposizioni La difesa internazionale delle DOP/ IGP è intesa a sostenere prodotti economiche tipici, provenienti perlopiù da regioni discoste dai centri urbani generali (L’Etivaz, Sbrinz, Vacherin Mont-d’Or ecc.).
Economia lattiera, La riduzione del sostegno del mercato abbassa il valore della produ- economia animale, zione agricola. Ne derivano conseguenze negative per l’occupazione campicoltura all’interno e all’esterno del settore agricolo, per la creazione di valore e frutticoltura aggiunto e per la politica degli investimenti nelle regioni rurali.
Pagamenti diretti Al contrario del sostegno del mercato, la conversione dei fondi aumen- ta l’importanza dei pagamenti diretti per le regioni rurali. L’aumento dei contributi UBGFG è una misura concreta che favorisce la regione di montagna e di collina.
Miglioramenti Il sostegno a progetti di sviluppo regionale e a impianti collettivi per la strutturali produzione di energia partendo dalla biomassa offre nuove possibilità per creare valore aggiunto nelle regioni rurali, rafforza la cooperazione tra i settori e incentiva lo scambio dei prodotti a livello regionale.
Ricerca e consulenza Attraverso l’istituzione di un’assistenza tecnica aumentano le possibili- tà che i progetti collettivi destinati a migliorare la creazione di valore aggiunto siano effettivamente realizzati.
Ripercussioni sull’ambiente (ecologia)
Economia lattiera La conversione dei fondi destinati al sostegno del prezzo del latte in contributi UBGFG per vacche da latte riduce gli incentivi a incremen- tare le prestazioni nella produzione lattiera, che aumenterà dunque meno rapidamente. Tuttavia l’effettivo di animali continuerà a calare. La conversione del sostegno del prezzo del latte ha l’effetto di raffor- zare il legame tra la produzione lattiera e la base di foraggio greggio propria dell’azienda, generando ripercussioni positive sull’ambiente.
Economia animale La soppressione dei contributi potrebbe rendere difficile un’adeguata valorizzazione in termini ecologici della lana di pecora.
Campicoltura In considerazione del fatto che il margine degli utili è diminuito a causa del calo dei prezzi di produzione, vi è un minor impiego di mezzi di produzione. Dal punto di vista ecologico è auspicabile una diminuzione dell’impiego di concimi commerciali e di prodotti per il trattamento delle piante.
Frutticoltura A seguito dell’abolizione dei contributi all’esportazione per il concen- e orticoltura trato di frutta e il concentrato di succo frutta, coltivare alberi da frutto d’alto fusto sarà meno redditizio e di conseguenza il loro effettivo diminuirà. L’aumento del contributo per gli alberi da frutto d’alto fusto, previsto nel quadro dell’ordinanza sulla qualità ecologica, permette tuttavia di mantenere frutteti ad alto valore ecologico e paesaggistico laddove la popolazione locale lo richiede.
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Pagamenti diretti La conversione del sostegno del prezzo del latte in un contributo UBGFG anche per le vacche da latte farà in modo che la produzione lattiera dipenderà maggiormente dalla base di foraggio greggio propria dell’azienda. Malgrado la riduzione del contributo di superficie la cura del paesaggio rurale è garantita. Le semplificazioni previste nel settore della PER non abbassano il livello ecologico. Con il calo generale dei prezzi e l’aumento dei contributi versati per gli elementi di valore della compensazione ecologica aumenta l’incentivo per le superfici di compensazione ecologica, in particolare per quelle con un’elevata qualità ecologica.
Impiego sostenibile Il sostegno di programmi destinati all’impiego sostenibile delle risorse delle risorse permette di migliorarne l’efficienza e di ridurre i danni ecologici.
Miglioramenti Il sostegno, attraverso aiuti all’investimento, di impianti collettivi a strutturali biogas aumenta l’economicità della produzione di energia partendo dalla biomassa. Dato che si tratta in un’energia rinnovabile, le riper- cussioni sull’ambiente sono positive.
Sviluppo e cooperazione La riduzione del sostegno del mercato e la soppressione delle sovvenzioni all’espor- tazione prima della data prevista dall’OMC nonché la riduzione dei dazi doganali riscossi sui cereali e gli alimenti per animali sono valutati positivamente nella pro- spettiva dei Paesi in sviluppo. Le loro esportazioni avranno migliori opportunità sul mercato svizzero, in particolare perché la produzione tenderà a orientarsi verso l’economia lattiera. La PA 2011 risponde altresì a dichiarazioni non vincolanti di organizzazioni internazionali che rivendicano un migliore accesso al mercato per i Paesi in sviluppo. È soprattutto il caso della soppressione totale delle barriere doga- nali per i Paesi in sviluppo più poveri (cfr. n. 1.3.2).
7.3.4 Disciplinamenti alternativi
Economia lattiera Quanto al sostegno del prezzo del latte, è stata valutata la possibilità sia di mantenere il livello attuale sia di sopprimerlo del tutto. Nel caso in cui venga soppresso il contingentamento lattiero, il mantenimento dell’attuale sostegno del mercato comporterebbe per i produttori un aumento della quantità prodotta e non un aumento dei prezzi. Qualora invece il sostegno venisse soppresso completamente, si correrebbe il rischio di un calo massiccio della produzione lattiera o addirittura di un crollo della struttura.
Frutticoltura È stata valutata la possibilità di mantenere i contributi all’esportazione e orticoltura e quella di introdurre un supplemento per l’utilizzazione di frutta a nocciolo e a granelli. Se si scegliesse la prima opzione, il concentrato di succo di frutta continuerebbe a essere venduto a un prezzo inferiore al prezzo di costo delle materie prime. La conversione di questi contri- buti in un contributo alla trasformazione della frutta comporterebbe l’introduzione di un nuovo aiuto ai prodotti che non migliorerebbe tuttavia la competitività delle aziende di produzione e di trasforma- zione.
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Economia Sono state esaminate due alternative principali: la prima consiste nel vitivinicola trasporre direttamente le disposizioni concernenti il vino, come quelle sul «vino DOC», agli altri prodotti agricoli. Si propende tuttavia per una trasposizione a tappe. Si tratterebbe anzitutto di rafforzare e adeguare le pertinenti disposizioni sul vino. La seconda alternativa riguarda la possibilità di deregolamentare tutto il mercato vinicolo. Le strutture, sorte in parte anche quale conseguenza dell’attuale discipli- namento (catasto viticolo, limitazione quantitativa ecc.), e la nostra integrazione nel mercato vinicolo europeo (accordi bilaterali) non rendono tuttavia praticabile questa soluzione. Il nuovo disciplinamen- to, in particolare l’introduzione del segmento dei vini da tavola, offre nondimeno la possibilità a tutti i produttori di fare liberamente le proprie assumendosene la responsabilità.
Pagamenti diretti Sono stati esaminati criteri di attribuzione diversi da quelli applicati attualmente per i pagamenti diretti generali. I vantaggi e gli svantaggi che ne derivano sono illustrati nel numero 2.2.2.2.1 del progetto relativo alla PA 2011 posto in consultazione.
Misure sociali Sono stati esaminati vari tipi di rendite per cessazione dell’attività collaterali (RCA). Si è ritenuto che una RCA, motivata sul piano strutturale e accessibile a tutti i contadini, sia troppo costosa e troppo poco efficace. Un aiuto alla cessazione dell’attività, motivato sul piano sociale, destinato unicamente alle aziende con un basso reddito, non è necessa- rio considerate le ingiustizie che potrebbero crearsi nella fissazione dei limiti d’entrata in materia e vista l’attuale stabilità sociale dell’agricol- tura. Occorrerà rivalutare la questione nel quadro dell’attuazione di un eventuale accordo dell’OMC o di libero scambio con l’UE.
Miglioramenti Per quanto attiene alle misure individuali, sono stati esaminati diversi strutturali criteri di entrata in materia per valutare l’economicità dell’azienda. Criteri diversi dall’USM sono difficili da calcolare e troppo complicati da applicare. La soluzione più sensata e praticabile è quella di mante- nere l’USM come criterio principale e di valutare approfonditamente la differenziazione dei limiti USM a dipendenza della misura proposta.
7.3.5 Pertinenza nell’esecuzione
Disposizioni La difesa delle DOP/ IGP a livello internazionale si fonda sull’attività economiche delle rappresentanze svizzere all’estero, attività che può essere soste- generali nuta meglio.
Economia lattiera Con la conversione dei mezzi finanziari in pagamenti diretti si riduco- no gli oneri dell’esecuzione e del controllo. Il rilevamento dei dati relativi ai valorizzatori del latte può essere semplificato, poiché i dati verranno impiegati in prevalenza per scopi statistici.
Economia animale La soppressione dei contributi per la valorizzazione della lana di pecora e dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito alleggerisce il carico amministrativo.
Campicoltura Con l’adeguamento dei disciplinamenti del mercato diminuirà il numero degli strumenti e saranno mantenuti solo quelli già collaudati. L’esecuzione si semplifica e la trasparenza aumenta.
Frutticoltura La soppressione dei contributi all’esportazione permette di semplifica- e orticoltura re l’esecuzione delle misure di sostegno. Gli oneri amministrativi degli attori coinvolti saranno pure alleggeriti.
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Economia L’esecuzione si semplifica. Il nuovo disciplinamento accorda maggiori vitivinicola libertà per i produttori. Le semplificazioni nel settore dei controlli (controlli armonizzati, controlli in base ad analisi dei rischi) comporta- no inoltre minori oneri lavorativi per i produttori e i vinificatori.
Pagamenti diretti Con la conversione del sostegno del prezzo del latte in contributi UBGFG anche per le vacche da latte sarà possibile sopprimere l’attuale deduzione per il latte commercializzato. Oltre all’adegua- mento delle attuali due categorie di contributi ne deriverà una sempli- ficazione nell’esecuzione. Anche il coordinamento dei controlli e le semplificazioni previste per il rilevamento e la gestione dei dati implicano un’esecuzione più semplice delle misure, in particolare a livello di azienda agricola.
Misure sociali Sia presso la Confederazione sia presso i Cantoni l’esecuzione delle collaterali e prescrizioni modificate è possibile nel quadro delle strutture esistenti. miglioramenti strutturali
Ricerca e consulenza Le richieste per il finanziamento di un’assistenza tecnica a iniziative di progetti sono trattate da un organismo centrale, permettendo di meglio coordinare i vari progetti.
Diritto fondiario e in Gli adeguamenti nel diritto fondiario e nel diritto in materia di affitto materia di affitto agricolo riducono gli oneri esecutivi a livello cantonale. agricolo
Assegni familiari La soppressione del limite di reddito che dà diritto agli assegni familia- ri semplifica l’amministrazione di questa misura.
7.4 Valutazione della sostenibilità
L’evoluzione della sostenibilità dell’agricoltura, nelle condizioni quadro definite dalla PA 2011, è valutata in base al metodo utilizzato per il bilancio intermedio della riforma (cfr. n. 1.2.1) e illustrato dettagliatamente nel rapporto agricolo 2005. Dove ciò risulta opportuno, oltre agli indicatori dell’UFAG vengono utilizzati taluni indicatori dello strumento di valutazione della sostenibilità sviluppato dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (indicatori del Comitato interdipartimentale di Rio o indicatori CIRio).
7.4.1 Economia
Rinnovo del capitale La PA 2011 segue la linea delle riforme intraprese negli anni Novanta e mira in particolare a migliorare la competitività del settore. Questo avviene, tra l’altro, attraverso: – un adeguamento delle strutture (p. es. stalle più grandi); – l’applicazione di tecniche più moderne (p. es. impianti che permettono di risparmiare tempo, quali sale e robot di mungitura); – l’aumento del valore aggiunto attraverso la diversificazione.
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Queste tre misure richiedono investimenti. Dato che la pressione economica rimarrà verosimilmente sui livelli degli ultimi 15 anni, continuerà ad esserci un numero sufficiente di aziende che dispongono delle necessarie riserve per operare investi- menti nella sostituzione o nell’ampliamento. A titolo sussidiario la Confederazione continuerà ad accordare loro un sostegno, in modo diretto attraverso gli attuali strumenti di promozione degli investimenti, indirettamente con nuove misure quali i contributi per progetti agricoli. Per la concessione di crediti d’investimento i Cantoni dispongono, oltre ai fondi supplementari stanziati ogni anno dalla Confederazione, di circa 2 miliardi di franchi dei «fonds de roulement». Complessivamente, ci si può dunque attendere che con la PA 2011 il rinnovo del capitale rimarrà stabile.
Tendenza verso la Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 campi d’azione [CA] 1, 3 e 4)
¼ costante ¼ nessun cambiamento ¼ nessun cambiamento ≈ neutro particolare particolare
Suolo (quantità) I calcoli effettuati dall’ART sulle conseguenze della PA 2011 mostrano che l’agri- coltura continuerà a coltivare e a mantenere la superficie arabile a sua disposizione. Dato che per il momento nulla indica una diminuzione della pressione sui suoli arabili (insediamenti, spazio necessario ai corsi d’acqua), bisogna attendersi un’ulte- riore diminuzione di queste superfici. La PA 2011 favorisce lo sviluppo di un contesto economico adatto allo sfruttamento agricolo dei suoli e stimola gli agricoltori a fornire prestazioni d’interesse generale su queste superfici. Se essi forniscono tali prestazioni richieste dalla società, anche lo sfruttamento agricolo del suolo manterrà il suo valore sociopolitico e si ridurrà così il rischio che le terre coltivabili diminuiscano in modo irreversibile. La prote- zione dei suoli arabili rimane tuttavia un compito del diritto sulla pianificazione del territorio (PSAC).
Tendenza verso la Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011) PA 2011
¼ costante  in diminuzione  in diminuzione ≈ neutro
Evoluzione della produttività del lavoro Il miglioramento della competitività e lo sviluppo di nuove possibilità per creare valore aggiunto permetteranno verosimilmente di mantenere l’attuale volume di produzione. Eventuali perdite di quote sul mercato interno, conseguenti alla comple- ta liberalizzazione del commercio del formaggio con l’UE e alle misure dell’OMC, dovrebbero essere compensate da un aumento delle vendite all’estero o da una diversificazione. La razionalizzazione delle strutture aziendali e l’applicazione di tecniche che richie- dono l’impiego di poca manodopera faranno diminuire ulteriormente l’impiego di quest’ultima. Ammettendo che tanto il volume di produzione quanto la creazione di valore aggiunto a prezzi costanti rimarranno stabili e che la manodopera impiegata continuerà a diminuire, si può prevedere che la produttività del lavoro si sviluppi al ritmo attuale.
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Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 3 e 4)
À in aumento À in aumento À in aumento + positivo
Indebitamento dello Stato sopportabile a lungo termine (spese statali per l’agricol- tura, indicatore CIRio) La PA 2011 permette un’ulteriore apertura dei mercati e quindi un potenziale aumento del benessere, senza che le spese statali per l’agricoltura aumentino in termini nominali. La quota di spese per l’agricoltura sul totale delle uscite della Confederazione continuerà a diminuire (cfr. n. 6.2).
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 3 e 4)
 in diminuzione  in diminuzione (reale)  in diminuzione (reale) + positivo
Impiego efficace delle risorse e verità dei costi (indicatore CIRio) La PA 2011 richiede che la manodopera e il capitale vengano impiegati in modo ancora più efficiente: l’ulteriore calo dei prezzi di produzione potrà essere compen- sato solo in parte dalla diminuzione dei prezzi dei consumi intermedi. Per sfruttare al meglio i potenziali di miglioramento nel settore delle risorse ecologiche, la PA 2011 prevede di promuovere progetti che si prefiggono un impiego più efficiente degli input.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 3 e 4)
À in aumento À in aumento À in aumento + positivo
Competitività (indicatore CIRio) Riconvertendo in pagamenti diretti i mezzi di sostegno del mercato e riducendo ulteriormente la protezione alla frontiera (accordo con l’UE concernente il formag- gio, OMC) si rafforzerà la pressione sui prezzi. La differenza di prezzo con l’UE si ridurrà ulteriormente, migliorando la competitività relativa.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 3 e 4)
À in aumento À in aumento À in aumento + positivo
7.4.2 Ecologia
Superfici di compensazione ecologica Con il calo dei prezzi alla produzione coltivare le superfici di compensazione ecolo- gica, per le quali vengono versati contributi, diventa economicamente più interessan- te. Si avrà in tal modo un leggero aumento di queste superfici. Ci vuole del tempo
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affinché la biodiversità si sviluppi. Nel 2011 una parte di tali superfici sarà stata coltivata sufficientemente a lungo perché la qualità aumenti in modo generale. La partecipazione a progetti di qualità ecologica s’intensificherà. Nell’ambito della PA
2011 si prevede di finanziare maggiormente i contributi ecologici in modo da
migliorare la qualità. D’altro canto, il programma «Impiego sostenibile delle risor- se» fornisce ulteriori stimoli per mantenere e promuovere la biodiversità nell’agri- coltura.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 2)
À in aumento À in aumento À in aumento + positivo
Vendita di prodotti fitosanitari Il progresso tecnico, la pressione economica e le modifiche strutturali inducono un ulteriore leggero calo della vendita di principi attivi di prodotti fitosanitari. Inoltre, il programma «Impiego sostenibile delle risorse», previsto nell’ambito della PA 2011, incentiverà l’efficienza.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 2)
 in diminuzione  in diminuzione  in diminuzione + positivo
Eccedenze di fosforo È lecito attendersi una leggera diminuzione del numero di animali e quindi della quantità di concime aziendale. In diversi settori, ad esempio nell’allevamento di bestiame da latte, l’evoluzione tecnica comporterà un parziale aumento dell’effi- cienza. I miglioramenti previsti nel controllo dei contratti di ritiro di concime di fattoria, l’attuale strumento secondo l’articolo 62a LPAc e il programma «Impiego sostenibile delle risorse» dovrebbero far diminuire le eccedenze di fosforo fino al 2011.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 2)
 in diminuzione  in diminuzione  in diminuzione + positivo
Efficienza dell’azoto Siccome l’efficienza dell’azoto dipende dagli stessi fattori dell’impiego del fosforo, ci si può attendere un miglioramento dell’efficienza.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 2)
À in aumento À in aumento À in aumento + positivo
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Efficienza energetica Nel corso dei prossimi anni, la stagnazione in materia di efficienza energetica verrà superata da un lato grazie all’aumento dei prezzi e alle misure adottate nell’impo- sizione dell’energia, dall’altro, grazie al programma «Impiego sostenibile delle risorse» previsto dalla PA 2011.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 2)
À in aumento ¼ nessun particolare À in aumento + positivo cambiamento
7.4.3 Aspetti sociali
Formazione Nei prossimi anni la pressione sugli agricoltori a migliorare le prestazioni delle loro aziende non diminuirà. Infatti, saranno loro richieste sempre più competenze specia- listiche. Considerato l’attuale numero di apprendisti si può prevedere che a lungo termine (ossia entro 30 anni) vi saranno circa 25 000 agricoltori che disporranno di una formazione. Dato che le aziende continueranno a diminuire, il numero delle persone formate sarà tale da garantire una gestione professionale dell’agricoltura. Rispetto a oggi, il numero dei gestori con una buona formazione dovrebbe anzi ancora aumentare.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 2 e 3)
À in aumento nessuna indicazione possi- À in aumento ≈ neutro bile poiché è disponibile un solo studio
Confronto della qualità di vita rispetto al resto della popolazione Con la PA 2001 la pressione economica si manterrà al livello attuale. Vi è quindi da credere che anche in futuro le famiglie contadine giudicheranno positivamente la loro qualità di vita e che l’indice della qualità di vita rimanga invariato.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 2, 3, 4 e 5)
¼ costante À nessuna indicazione ¼ costante ≈ neutro possibile poiché è disponibile un solo studio
Confronto dei redditi rispetto al resto della popolazione Dato che il guadagno lavorativo delle persone attive nell’agricoltura rappresenta appena la metà circa del salario di riferimento, una diminuzione delle disparità di reddito è auspicabile dal punto di vista della sostenibilità. A seconda della rapidità
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dell’evoluzione strutturale, la PA 2011 permetterà di mantenere il reddito per azien- da almeno in termini nominali e in termini reali nella migliore delle ipotesi. Se il salario di riferimento continua ad aumentare come negli scorsi anni, l’indicatore, nella migliore delle ipotesi, rimarrà costante.
Tendenza verso Tendenza 1990–2004 Tendenza 2005–2011 Ripercussioni la sostenibilità (incl. ripercussioni PA 2011, PA 2011 CA 1, 2, 3 e 4)
À in aumento  in diminuzione ¼ da costante fino – negativo  in diminuzione
7.4.4 Bilancio
Sebbene nel settore dell’ecologia si prospettino sviluppi molto positivi per la soste- nibilità e anche il contributo della PA sia positivo, il bilancio si presenta più incerto in prospettiva economica e sociale. Mentre grazie alla PA 2011 alcuni importanti indicatori economici potrebbero migliorare, si prospetta un’involuzione delle super- fici coltivabili da cui l’agricoltura dipende per fornire le sue prestazioni. Questo sviluppo non è tuttavia una conseguenza della PA 2011. Nel campo sociale i redditi fanno segnare un’evoluzione negativa rispetto al resto della popolazione; in questo caso la PA 2001, ossia i fondi disponibili per gli strumenti di politica agricola, è corresponsabile. Sebbene la disparità dei redditi tenderà ad aumentare, il grado di soddisfazione della popolazione agricola per quanto concerne le condizioni di vita non dovrebbe mutare.
Tabella 34 Ripercussioni della PA 2011 sulla sostenibilità
Dimensioni Indicatori Ripercussioni della PA
2011 sulla sostenibilità
Economia Rinnovo del capitale ≈ neutro Suolo (quantità) ≈ neutro Produttività del lavoro + positivo Indebitamento dello Stato (spese statali) + positivo Impiego efficace delle risorse e verità dei costi + positivo Competitività + positivo
Ecologia Superfici di compensazione ecologica + positivo Vendita di prodotti fitosanitari + positivo Eccedenze di fosforo + positivo Efficienza dell’azoto + positivo Efficienza energetica + positivo
Aspetti sociali Formazione ≈ neutro Confronto della qualità della vita ≈ neutro Confronto dei redditi – negativo
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Allegato
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa all’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011)
1 Osservazioni preliminari
Con decreto del 14 settembre 2005, il Consiglio federale ha autorizzato il Diparti- mento federale dell’economia (DFE) ad effettuare una procedura di consultazione in merito all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011). Il pro- getto in questione prevede modifiche in sei leggi federali (legge sull’agricoltura, legge federale sul diritto fondiario rurale, legge federale sull’affitto agricolo, legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura, legge sulle derrate alimentari e legge sulle epizoozie). Il termine della consultazione è stato fissato al 16 dicembre 2005. Per stilare il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione si è tenuto conto dei pareri dei 349 partecipanti a tale procedura pervenuti entro la fine di gennaio 2006. Le abbreviazioni utilizzate sono riprese dall’elenco dei partecipanti alla consultazio- ne (cfr. allegato).
2 Risultati
I risultati della procedura di consultazione sono illustrati nel seguente ordine: Canto- ni, partiti politici e organizzazioni.
2.1 Osservazioni generali in merito al progetto
In generale In linea di massima l’orientamento della Politica agricola 2011 (PA 2011) viene ritenuto corretto da tutti i Cantoni. Vi è unanimità sul fatto che l’articolo costituzio- nale deve continuare a essere determinante per l’ulteriore sviluppo della politica agricola. I Cantoni ritengono invece che il bilancio intermedio, per quanto riguarda le riforme attuate finora in ambito economico e sociale, pecchi di eccessivo ottimi- smo. Per i Cantoni ZH, NW, UR, VD, VS, NE e JU occorre migliorare la situazione economica delle aziende agricole. La maggioranza dei Cantoni ritiene che il ritmo proposto per le varie riforme sia troppo veloce. Da ciò risulterebbe una pressione eccessiva sui redditi dei contadini. I provvedimenti proposti vengono considerati insufficienti. La PA 2011 dovrebbe essere ancora migliorata in modo sostanziale. La grande maggioranza dei Cantoni richiede che le aperture dei mercati e l’elimi- nazione del sostegno al mercato debbano essere attuate soltanto quando gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC o altri accordi internazionali lo esigeranno. I Cantoni sottolineano pure il fatto che la PA 2011 non è sufficiente per attenuare le ripercus- sioni della politica dell’OMC e di accordi di libero scambio. Soprattutto i Cantoni
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della Svizzera occidentale e nordoccidentale (BE, SZ, FR, SO, VD, VS, GE, JU, NE, NW) chiedono che venga mantenuta l’attuale ripartizione dei mezzi finanziari per quanto concerne il sostegno al mercato. I Cantoni di Berna e del Vallese voglio- no più mezzi finanziari per i pagamenti diretti. Alcuni Cantoni (BE, GE) auspicano anche un aumento del sostegno al mercato. I Cantoni BS, BL, AI, UR e ZG accetta- no esplicitamente il trasferimento di fondi dal sostegno al mercato ai pagamenti diretti. I Cantoni ZH, SG, TG, JU, VS, GE e NE richiedono che si tengano mag- giormente in considerazione le esigenze regionali quando si tratterà di elaborare i vari provvedimenti. Una maggioranza dei Cantoni (LU, UR, OW, ZG, SO, SH, AR, AI, TG, VD, VS, NE, JU, GE) sottolinea che non spetta soltanto all’agricoltura, ma anche ai diversi rami economici, sia a monte che a valle, migliorare la loro competi- tività e trasferire in futuro le riduzioni dei prezzi ai consumatori. I Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna esigono un sesto ambito che consideri i settori dell’ecologia e del benessere degli animali. I partiti ritengono all’unanimità che la PA 2011 deve permettere di continuare a garantire le prestazioni multifunzionali dell’agricoltura conformemente all’articolo costituzionale. PLR, PS, PPD e PLS sostengono in linea di massima il pacchetto di revisione, anche se i tempi previsti per la riforma vengono valutati in modo differen- te. Il PLR e il PLS auspicano piuttosto un’accelerazione, mentre il PPD propone un’eliminazione più lenta del sostegno del mercato. Da parte sua il PLR ha avanzato la proposta di limitare il pacchetto delle riforme a due anni invece che a quattro. A questo pacchetto dovrebbe quindi seguire la PA 2015 con il chiaro obiettivo di instaurare con tutti i Paesi dell’Unione europea, al più tardi nel 2015, il libero com- mercio. Secondo l’UDC, le riforme attuate finora hanno mancato il loro obiettivo. Questo partito respinge categoricamente il pacchetto di revisione poiché lo ritiene insufficiente, non compatibile dal punto di vista sociale ed economico e non in grado di offrire reali prospettive all’agricoltura. A suo parere occorre rinunciare al trasfe- rimento di fondi dal sostegno al mercato ai pagamenti diretti. L’UDF è favorevole a un mercato più forte senza sovvenzioni all’esportazione, basato sulla verità dei costi e sui prezzi di riferimento dei Paesi caratterizzati da condizioni di produzione com- parabili. La produzione di qualità indigena deve acquistare maggiore rilievo («Fair- trade» risp. sopraddazio ecologico sui prodotti agricoli importati). Il PS, il PES e il PEV vogliono che la PA 2011 dia maggiore importanza alle esigenze ecologiche per ottenere un’agricoltura più sostenibile. Questi partiti richiedono un ambito supple- mentare «ecologia e benessere degli animali». Il PS esige invece che gli strumenti non più destinati al sostegno del mercato vengano utilizzati per aumentare i paga- menti diretti ecologici. L’UDF chiede di effettuare una verifica del sistema dei contributi, compresi i pagamenti diretti, e auspica un sistema dipendente dalle pre- stazioni favorevole all’agricoltura che non riduca indirettamente i prezzi al consumo. Il PES vorrebbe completare la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) aggiungendo ulteriori elementi. I Verdi e il PEV considerano troppo poco efficaci i provvedimenti del quinto ambito. Per il PPD è importante che tutti i settori della politica nazionale, e non soltanto l’agricoltura, vengano coinvolti nei futuri processi di riforma. Il PPD, il PEV e l’UDF sottolineano che, con la PA 2011, non solo l’agricoltura, ma anche i diversi settori economici, sia a monte che a valle, devono migliorare la loro competitività. L’UDF richiede, quale provvedimento supplementare del quinto ambito, che la densità normativa da parte delle autorità sia sottoposta a una verifica e venga ridotta.
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Le organizzazioni contadine si oppongono a grande maggioranza alle misure di riforma proposte. Soprattutto l’USC non può sostenere il progetto ed esige miglio- ramenti sostanziali. A suo parere, la rapidità del processo di adeguamento sarebbe eccessiva. In particolare occorrerebbe mantenere in gran parte il sostegno al merca- to. Il supplemento versato sul latte trasformato in formaggio dovrebbe ammontare ad almeno 15 centesimi il chilogrammo e i contributi specifici per le varie colture nella produzione vegetale dovrebbero essere mantenuti. Tutte le organizzazioni contadine criticano l’obbedienza precipitosa in vista dei futuri accordi internazionali, e in particolare del ciclo di negoziati dell’OMC attualmente in corso, e chiedono che non venga smantellata autonomamente la protezione alla frontiera. Nel caso in cui si giungesse a una conclusione dei negoziati con l’OMC o a un accordo di libero scambio (ALS), ci si attende che vengano concesse misure d’accompagnamento globali nell’ambito di una «Doha-Lex» e di una «USA/UE-ALS-Lex». Uniterre pretende che debbano valere le stesse esigenze per quanto riguarda la qualità e i processi di fabbricazione per i prodotti importati e quelli indigeni. L’ulteriore svi- luppo della PA deve avvenire in conformità dell’articolo costituzionale e la futura PA deve rientrare in un contesto maggiormente sostenibile dal profilo sociale. Le riforme attuate finora denoterebbero evidenti lacune soprattutto nei settori economici e sociali, di modo che occorrerebbe assolutamente migliorarle. Tutte le organizza- zioni contadine accennano al fatto che anche i diversi rami economici, sia a monte che a valle, devono introdurre i necessari adeguamenti strutturali. Le organizzazioni a cui aderiscono gli agricoltori che producono secondo metodi biologici e le cerchie ambientaliste accolgono con favore l’orientamento della PA 2011. Il trasferimento di fondi dai contributi all’esportazione e dal sostegno diretto del mercato ai pagamenti diretti sarebbe inevitabile, dal punto di vista della politica estera, a causa dei negoziati nell’ambito dell’OMC e degli accordi bilaterali. Secon- do Bio-Suisse, tuttavia, la produzione agricola orientata ai valori sociali come l’ecologia, il benessere degli animali e la qualità viene trascurata. Per questo motivo Bio-Suisse non è d’accordo con l’orientamento strategico proposto. Gli ambiti non corrispondono al mandato costituzionale, che prescrive un’agricoltura che consenta una produzione ecologicamente sostenibile e multifunzionale. A livello dei provve- dimenti, invece, esiste un maggiore consenso per la proposta del Consiglio federale. Tutte le associazioni a favore dell’agricoltura biologica, della protezione del- l’ambiente, della natura e degli animali richiedono che nella PA 2001 venga inserito un nuovo ambito che tenga maggiormente in considerazione l’ecologia e il benessere degli animali. A tal fine occorrerebbe rafforzare la prova del rispetto delle esigenze ecologiche nonché aumentare i pagamenti diretti ecologici ed etologici. Le cerchie ambientaliste esigono inoltre che le valutazioni continuino ad essere effettuate e che vengano definiti obiettivi ecologici a lunga scadenza. Le organizzazioni dei consumatori, il commercio al dettaglio, la maggior parte delle associazioni ambientaliste ed economiche nonché diverse istituzioni nel settore della ricerca, della formazione e della consulenza richiedono prospettive a più lungo termine per l’agricoltura. Le cerchie economiche (economiesuisse, USAM, Coop) si impegnano a favore di maggiori mutamenti strutturali nell’agricoltura. I prezzi a tutti i livelli dovrebbero progressivamente essere allineati a quelli in vigore nell’Unione europea. Tuttavia ciò sarebbe possibile soltanto se anche le condizioni quadro politi- che ed economiche nell’ambito dell’agricoltura, della trasformazione dei prodotti agricoli e del commercio migliorassero nettamente. A differenza di quanto si affer- ma negli ambienti contadini, l’USS e hotelleriesuisse ritengono che non sia assolu-
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tamente necessario mantenere l’attuale grado di autoapprovvigionamento. L’USS sarebbe disposta ad aumentare i pagamenti diretti se le derrate alimentari diventas- sero meno care in seguito alla soppressione della protezione alla frontiera. L’USAM si impegna affinché le aziende agricole gestite per passatempo nella regione di pianura siano escluse dai pagamenti diretti. Essa rifiuta un’agricoltura esercitata come attività accessoria da piccoli contadini, che fa concorrenza ad altri rami eco- nomici, in particolare all’artigianato, in quanto usufruisce del sostegno dello Stato e di ulteriori privilegi. Uniterre e l’USS esigono l’introduzione di un contratto normale di lavoro per tutti i lavoratori agricoli. L’UFPP vorrebbe esentare l’agricoltura dall’imposta sul valore aggiunto. La Coop respinge la vendita all’asta dei contingenti doganali ed è favore- vole al mantenimento della legge sul cioccolato. La maggioranza delle organizzazioni consultate è favorevole all’aumento del limite dell’azienda agricola a 1,0 USM nella legge sul diritto fondiario rurale. La soppres- sione del limite di prezzo per i fondi agricoli e le aziende agricole come pure del limite dell’aggravio sui fondi agricoli incontra invece una notevole opposizione. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione appoggia la proposta di non sotto- porre più alla legge federale sull’affitto agricolo i fondi situati completamente nella zona edificabile. Per contro tale maggioranza è contraria all’eliminazione della possibilità di opposizione in caso di fitti eccessivi dei fondi agricoli.
Finanziamento Gli 11 Cantoni seguenti, vale a dire ZH, LU, GL, FR, BS, SH, AR, SG, GR e AG, approvano i limiti di spesa in ambito agricolo proposti per il periodo tra il 2008 e il 2011, per un importo complessivo di 13,458 miliardi di franchi, oppure non si esprimono in merito. Il Cantone di Turgovia ritiene che i limiti di spesa non debbano essere ridotti ulteriormente. La maggioranza, ossia 15 Cantoni, chiede invece un aumento di tali limiti di spesa. I Cantoni NW, OW, VD e JU esigono lo stesso importo complessivo dei limiti di spesa correnti (14,092 miliardi di franchi) più 500 milioni di franchi quale supplemento per il rincaro. Gli altri Cantoni non richie- dono invece la compensazione del rincaro. Il Cantone di Berna esige 140 milioni di franchi in più per i pagamenti diretti e una riduzione del sostegno del mercato infe- riore di 644 milioni di franchi rispetto a quella proposta. Il Cantone di Sciaffusa vorrebbe ottenere più mezzi finanziari per la campicoltura. Per i Cantoni della Sviz- zera romanda e il Ticino è importante che l’aumento degli assegni familiari non venga finanziato con mezzi provenienti dai limiti di spesa in ambito agricolo. Il PS e il PES considerano accettabili i limiti di spesa previsti nella PA 2011. Secon- do l’UDF occorre verificarli, poiché anche il numero delle aziende è diminuito. Il PS auspica la soppressione della restituzione dell’imposta sugli oli minerali. L’UDC esige il mantenimento degli attuali limiti di spesa, mentre il PLS desidera che ven- gano verificati ancora una volta. Il PPD richiede un importo complessivo superiore di 450 milioni di franchi. Ciò consentirebbe di mantenere l’indennità per il divieto d’insilamento e di ridurre soltanto a 15 centesimi il chilogrammo il supplemento versato sul latte trasformato in formaggio. La maggior parte delle organizzazioni contadine esige limiti di spesa più elevati. Essi devono corrispondere a quello della PA 2007 ed essere adeguati al rincaro. La SSF richiede 400 milioni di franchi in più, mentre i produttori svizzeri di latte (PSL) esigono 500 milioni di franchi in più per sostenere il mercato del latte. Il SAB pre-
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tende che l’aumento degli assegni familiari non venga pagato con mezzi provenienti dai limiti di spesa in ambito agricolo. La maggior parte delle organizzazioni favorevoli all’agricoltura biologica, le asso- ciazioni ambientaliste, la protezione svizzera dei consumatori e alcune associazioni economiche approvano in linea di massima i nuovi limiti di spesa. Secondo econo- miesuisse, tuttavia, sussistono seri dubbi sul fatto che i pagamenti diretti permettano effettivamente di raggiungere gli obiettivi particolari del mandato costituzionale. Per questo motivo essa mette in questione i limiti di spesa proposti per gli anni 2008–2011. I singoli pagamenti diretti dovrebbero poter essere motivati in modo trasparente.
2.2 Pareri in merito alla modifica della legge
sull’agricoltura (LAgr) Principi generali (Titolo primo LAgr) I Cantoni VD, VS, NE, GE e JU, i partiti UDC e PEV, le organizzazioni contadine che si sono espresse in merito, la FRC e il SRVA-LBL chiedono che l’agricoltura svizzera, oltre a garantire l’approvvigionamento della popolazione, contribuisca efficacemente alla sovranità alimentare. Occorre adeguare di conseguenza l’articolo 1 della LAgr, poiché l’89 per cento della popolazione sosterrebbe tale richiesta. Inoltre i Cantoni VD, VS, NE, GE, JU, numerose organizzazioni contadine (tra cui USC, AGORA, FSPC) e le Centrali di consulenza agricola propongono che la Con- federazione promuova una commercializzazione efficace e ordinata di prodotti agricoli e di derrate alimentari nonché garantisca relazioni durevoli tra i diversi operatori dell’agricoltura e dell’industria alimentare. A tal fine occorre completare l’articolo 2. Secondo i Cantoni NW, SO, VD, VS, NE, JU, l’UDC, numerose orga- nizzazioni contadine, la Commissione federale del consumo e le Centrali di consu- lenza agricola, nell’articolo 3 occorre valorizzare le attività vicine all’agricoltura coinvolgendo anche la paraagricoltura. Queste attività sarebbero importanti fonti di reddito e avrebbero un grande potenziale di valore aggiunto. L’ASMG chiede che vi sia la possibilità di realizzare miglioramenti strutturali anche per la floricoltura esercitata a titolo professionale. Considerata l’evoluzione insicura a livello interna- zionale, l’UDC e alcune associazioni cantonali di contadini auspicano una maggiore sicurezza per quanto riguarda il reddito agricolo. Per questo motivo, all’articolo 5, occorre sostituire l’espressione «[i provvedimenti…] hanno lo scopo di» con il termine «[devono] garantire». Una minoranza delle associazioni cantonali dei conta- dini richiede una base legale, sancita all’articolo 6, secondo cui il limite di spesa viene adeguato al rincaro ed è deciso simultaneamente di volta in volta.
Produzione e smercio (Titolo secondo LAgr) Disposizioni economiche generali Il sostegno accordato alle misure di solidarietà previste è incontestabile. NE, JU e VS chiedono che venga introdotta la possibilità di un’adesione obbligatoria alle organizzazioni di categoria e che vengano definite ulteriori modalità. NE, GE, VD, NW, VS e JU esigono un articolo antidumping 8b LAgr, allo scopo di impedire che i prodotti agricoli possano essere venduti al di sotto del prezzo di produzione.
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I Cantoni che hanno partecipato alla consultazione sottolineano l’importanza della promozione dello smercio di prodotti agricoli. Questo strumento deve essere mante- nuto nelle sue dimensioni attuali. Il Cantone di Basilea Campagna ritiene che occor- rerebbe aumentare i mezzi a disposizione per la promozione dello smercio di prodot- ti agricoli. La proposta di non computare più gli aiuti finanziari cantonali quali fondi propri dei progetti sostenuti viene respinta all’unanimità. Dal punto di vista dei Cantoni che si sono espressi in merito non è necessaria una modifica dell’artico- lo 12. Le proposte concernenti l’introduzione di nuove disposizioni relative alla designa- zione per i prodotti provenienti dalla regione di montagna e dalla fattoria sono giudicate favorevolmente dai partecipanti alla consultazione. A questo proposito sono state presentate diverse proposte di attuazione a livello di ordinanza. Il mantenimento del principio secondo cui le norme dell’agricoltura biologica vanno rispettate senza eccezioni sull’intera superficie aziendale è caldeggiato dai Cantoni di Argovia e di Uri. TG e SH approvano determinate deroghe. GE, VD, SO, NE e VS hanno dato espressamente il loro consenso alla regolamentazione derogatoria che prevede la separazione delle colture perenni. NE e GE (quest’ultimo Cantone però solo fino al 2011) vorrebbero permettere una viticoltura biologica per particel- le. Il Cantone del Vallese esige l’introduzione della produzione biologica per parti- celle per tutte le colture speciali. La proposta di inserire nella legge un articolo 16bis concernente la difesa internazio- nale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ha riscosso un ampio consenso tra i Cantoni che hanno espresso un parere in merito. Undici Canto- ni hanno espresso un parere di massima sulla questione dell’osservazione del merca- to. Nove Cantoni (AI, JU, NW, OW, SO, SZ, VD, VS e ZH) si dichiarano favorevo- li, in linea di massima, a una maggiore trasparenza del mercato e a una migliore possibilità di conoscere i margini lordi. L’evoluzione del divario tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo non viene accettata come si presenta attualmente (JU, NE, VD, SZ). Dai settori della trasformazione e del commercio situati a valle si pretende che traslino la riduzione dei prezzi alla produzione sui consumatori, affin- ché anch’essi possano approfittarne (GE, JU, NE, NW, SO, VD). Il commercio e le imprese di trasformazione devono mostrare in quale misura contribuiscono alla riduzione dei costi (NW, SO). Di conseguenza non si richiede soltanto un rafforza- mento dell’attività di osservazione o una maggiore trasparenza dei margini, ma anche una serie di strumenti che permetta di intervenire sull’andamento dei prezzi (JU, NE, NW, VD). I Cantoni AI, JU, NE, VD e VS auspicano che il controllo si svolga a diversi settori commerciali. La maggioranza dei Cantoni che si sono espres- si a tale proposito (5 su 8) chiede di modificare la formulazione dell’articolo 27, sostituendo il verbo «può» con «deve». Il sostegno accordato alle misure di solidarietà previste e la promozione dello smer- cio di prodotti agricoli non sono contestati. L’UDC ritiene che la promozione delle vendite non debba essere vincolata a provvedimenti globali agricoli nell’interesse della collettività. Il PLR sottolinea l’importanza dello smercio di prodotti agricoli nel contesto della concorrenza internazionale. Le proposte concernenti l’introdu- zione di nuove disposizioni, a livello di ordinanza, relative alla designazione per i prodotti provenienti dalla regione di montagna e dalla fattoria sono giudicate favore- volmente dai partecipanti alla consultazione. Il PES e il PEV chiedono che i prodotti ottenuti in montagna vengano trasformati nella regione montana. L’UDC invece desidera che la trasformazione non abbia luogo soltanto nella regione di montagna.
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L’UDF auspica che non siano applicati metodi di produzione definiti dallo Stato. Per quanto riguarda la questione del rispetto delle norme dell’agricoltura biologica sull’intera superficie aziendale, il Partito dei Verdi e il PEV rifiutano un allentamen- to delle disposizioni esistenti. La proposta di inserire nella legge un articolo 16bis concernente la difesa internazio- nale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ha riscosso il consenso del Partito ecologista. L’UDC di TG, il PLR di SO e il PEV esigono una maggiore trasparenza del mercato in relazione all’osservazione dei prezzi. Il PLS richiede interventi adeguati per trasferire le riduzioni dei costi ai consumatori. L’UDC di VD e il PLR di SO chie- dono una maggiore trasparenza del mercato a diversi settori commerciali. Il sostegno accordato alle misure di solidarietà previste è incontestabile. L’USC chiede, assieme a circa 20 altri partecipanti alla consultazione, che venga introdotta la possibilità di rendere obbligatoria l’adesione alle organizzazioni di categoria e che vengano definite ulteriori modalità in merito. L’idea di inserire nella legge un artico- lo antidumping 8b LAgr trova un sostegno piuttosto ampio, segnatamente da parte di circa 30 partecipanti alla consultazione. La promozione dello smercio di prodotti agricoli è considerata dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione uno strumento efficace e importante della politica agricola. Dai vari pareri risulta chia- ramente che l’importanza della promozione dello smercio di prodotti agricoli è aumentata in seguito alla soppressione delle misure di sostegno al mercato e a causa della concorrenza internazionale. La grande maggioranza di coloro che hanno e- spresso un parere è in linea di massima favorevole al mantenimento della situazione attuale, sia dal profilo materiale che finanziario. Dove ciò è possibile, occorre au- mentare ulteriormente l’efficienza della promozione dello smercio di prodotti agri- coli ed effettuare le opportune focalizzazioni. Le proposte concernenti l’introduzione di nuove disposizioni, a livello di ordinanza, relative alla designazione per i prodotti provenienti dalla regione di montagna e dalla fattoria sono giudicate favorevolmente dai partecipanti alla consultazione. Inoltre sono state presentate diverse proposte di attuazione a livello di ordinanza. Il mantenimento del principio del rispetto delle norme dell’agricoltura biologica sull’intera superficie aziendale trova il consenso della maggioranza degli interpellati. In particolare i rappresentanti dell’agricoltura biologica come pure della protezione dell’ambiente, della natura e degli animali nonché della regione di montagna riten- gono che questo principio debba continuare a essere sancito dalla legge. Essi vengo- no sostenuti dalla Coop e dalla Fondazione per la protezione dei consumatori. L’USC, assieme a circa 10 altri interpellati provenienti dagli ambienti che sostengo- no l’agricoltura praticata in modo convenzionale, chiede un allentamento della disposizione di legge. Per quanto riguarda le modalità di definizione delle deroghe, da stabilire a livello di ordinanza, al principio del rispetto delle norme sull’intera superficie aziendale, sono stati espressi pareri differenti. La proposta intesa a intro- durre la possibilità di separare le colture perenni trova un consenso decisamente ampio al di fuori delle cerchie che praticano l’agricoltura biologica, che propugnano la protezione dell’ambiente, della natura e degli animali nonché di coloro che vivono nella regione di montagna. I rappresentanti dell’economia vinicola sono favorevoli al proseguimento della viticoltura biologica per particelle. I produttori di cereali mantengono la richiesta di autorizzazione di una produzione biologica di cereali per particelle.
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La proposta di inserire nella legge un articolo 16bis concernente la difesa internazio- nale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ha riscosso un ampio consenso da parte delle varie organizzazioni. A tale proposito, le opinioni espresse dalle cerchie artigianali sono divergenti. In favore del mantenimento senza modifiche dell’articolo 18 si sono espresse diverse organizzazioni contadine e il Cantone di Berna. Le organizzazioni dei consumatori esigono invece un’estensione del campo d’applicazione. I due grandi distributori, l’USM e poche Unioni delle arti e mestieri richiedono lo stralcio dell’articolo, poi- ché a loro parere esso non è eurocompatibile né conforme alle disposizioni dell’OMC. Quale alternativa richiedono la propaganda positiva di prodotti svizzeri. 52 organizzazioni, che rappresentano soprattutto i settori della produzione e dei consumatori finali, sostengono in linea di massima gli sforzi intrapresi per ottenere una maggiore trasparenza del mercato e per garantire l’osservazione dei mercati. Esse non mettono in discussione l’articolo 27. Almeno 37 organizzazioni, tra cui anche le principali associazioni di produttori, si impegnano a favore di una traspa- renza ancora maggiore sui mercati osservati. 23 organizzazioni, fra le quali vi sono pure rappresentanti dei consumatori, esigono che la riduzione dei prezzi alla produ- zione venga trasferita ai consumatori e che i settori situati a valle debbano dare il loro contributo alla riduzione dei costi. 16 organizzazioni (attive in particolare tra le cerchie della produzione) pretendono esplicitamente ulteriori possibilità d’intervento oltre all’attuale compito di vigilanza. Se ciò non dovesse essere possibile, la Com- missione federale del consumo sarebbe favorevole all’intervento della Sezione Osservazione del mercato (UFAG). 24 organizzazioni, che rappresentano soprattutto gli ambienti contadini, intendono coinvolgere un numero ancora maggiore di settori commerciali nell’osservazione dei margini dei prezzi. Quattro organizzazioni, tra cui la FPC, desiderano sapere se viene analizzata la situazione della concorrenza nei settori a valle. L’USC e 26 altre organizzazioni chiedono che l’articolo 27 sia formulato utilizzando il verbo «deve». La Coop (compreso Bell) e l’USM sono favorevoli allo stralcio dell’articolo 27. Economia lattiera Nei diversi pareri non sono state proposte alternative all’idea del trasferimento graduale dei mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato a favore di un contri- buto UBGFG da versare a tutti i detentori di vacche. Tuttavia viene attribuita una notevole importanza all’esistenza di condizioni quadro statali neutre dal profilo della concorrenza per il latte di caseificio e il latte di latteria. Benché l’orientamento proposto per la futura politica lattiera non incontri un’opposizione di principio, assai veementi sono le critiche espresse dalle cerchie vicine all’agricoltura in merito all’entità e alla successione cronologica della soppressione delle misure di sostegno. Le stesse riserve, pur se formulate in modi e toni differenti, scaturiscono anche dalla maggior parte degli altri pareri. In generale si tende a rifiutare, ritenendola inutile, la pressione supplementare delle riforme sull’agricoltura e sull’economia lattiera esercitata da impegni internazionali che non si sono ancora concretizzati. In partico- lare viene visto con favore il mantenimento del supplemento versato sul latte tra- sformato in formaggio, anche se a un livello nettamente superiore a quello previsto. Nella maggioranza dei pareri espressi, prevalentemente dagli ambienti contadini, si manifesta incomprensione per l’intenzione di indennizzare i costi supplementari del latte prodotto da animali ai quali non sono stati somministrati foraggi insilati attra- verso il mercato, anziché con fondi pubblici. Un numero relativamente elevato di
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persone del settore lattiero-caseario che hanno partecipato alla consultazione esige inoltre che gli strumenti impiegati finora per sostenere i prezzi, cioè gli aiuti indigeni e gli aiuti all’esportazione, vengano mantenuti a tempo indeterminato o soltanto finché esisterà una base legale di diritto internazionale in materia. Specialmente le organizzazioni contadine rammentano a tale proposito gli effetti positivi sul prezzo del latte e quindi sul reddito dei produttori di latte. Diversi Cantoni con una quota significativa di persone attive nel settore primario (BE, TG, VD, FR, VS, NW, OW, SZ) non sono d’accordo, o lo sono soltanto in misura limitata, con una strategia di trasferimento di mezzi finanziari a scapito dei provvedimenti di sostegno del mercato. Da tale strategia essi temono che possano derivare notevoli svantaggi per il reddito agricolo, per l’insediamento nelle regioni periferiche e per l’autoapprovvigionamento. Il mantenimento dei principali strumen- ti di sostegno – supplemento sul latte trasformato in formaggio e supplemento per il divieto d’insilamento – viene però richiesto anche dalla grande maggioranza degli altri Cantoni, che a questo proposito propongono un aumento del supplemento versato sul latte trasformato in formaggio, passando dai 10 centesimi previsti a
15 centesimi e, in parte, a 18 centesimi.
Il PS, il PPD e il PES sostengono espressamente l’orientamento nel settore del latte, mentre per il PLR i tempi previsti per la ristrutturazione sono eccessivamente lunghi. Alcune organizzazioni nazionali, come l’USC, AGORA, Uniterre o i PSL e altre federazioni lattiere, non sono soddisfatte delle proposte fatte oppure le rifiutano. La soppressione troppo radicale del sostegno del mercato unitamente a una maggiore apertura del mercato accentuerebbe lo squilibrio esistente tra l’indennizzo delle prestazioni fornite a livello di produzione e di cura e non sarebbe nemmeno giustifi- cata da impegni assunti a livello internazionale. La produzione di latte come attività principale sarebbe priva di prospettive. Senza che ve ne sia la necessità, provvedi- menti di stabilizzazione del mercato, di sostegno ai redditi e di tutela di posti di lavoro verrebbero abbandonati. Per le aziende di trasformazione artigianale del latte (Fromarte), l’equilibrio tra la linea gialla (formaggio) e la linea bianca (prodotti di latteria) è alterato, poiché la protezione alla frontiera verrebbe soppressa soltanto per il formaggio, con conse- guente discriminazione dei produttori di formaggio. A questo proposito sarebbe necessaria una valutazione trasparente di tutti i futuri strumenti della politica lattiera: in tale ambito non si dovrebbe più prevedere l’obbligatorietà generale dei relativi provvedimenti. Le organizzazioni del settore lattiero-caseario sostengono in linea di massima il trasferimento dei mezzi finanziari, ma prevedono anche un periodo più lungo per realizzarla. Esse si esprimono a favore del mantenimento dei supplementi, di durata indeterminata, al livello più alto possibile. A loro parere è importante garantire un’offerta di latte stabile e concorrenziale e di conseguenza dimostrare concretamente di aderire a un’agricoltura produttiva (AIL, BOM, BAER AG). Nello stesso senso si esprimono anche le principali imprese di produzione del latte. I due grandi distributori, Coop e Migros, si oppongono unicamente alla vendita all’asta dei contingenti per l’importazione di burro e di latte in polvere, poiché ciò comportereb- be un aumento dei prezzi, alimentando soltanto le casse federali. Produzione animale Il Cantone di Lucerna è contrario a un allentamento degli attuali effettivi massimi. I Cantoni BL, BS, GE, JU, NE, NW, OW e SZ approvano l’attuale legislazione in materia di ripartizione dei contingenti doganali di carne. Per poter analizzare in
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modo più preciso gli effetti della vendita all’asta dei contingenti doganali di carne, i Cantoni romandi GE, JU e NE chiedono che l’UFAG osservi attentamente i prezzi alla produzione e al consumo. Oltre al 10 per cento della carne di manzo e di pecora, occorre d’ora in poi assegnare anche il 20 per cento del contingente d’importazione della carne di cavallo secondo una prestazione all’interno del Paese. I Cantoni BE, BL, BS, FR, JU, NE, SO e VS auspicano questa regolamentazione particolare, poiché si attendono da essa un effetto positivo sul prezzo alla produzione. La sosti- tuzione del sistema dei contingenti doganali con un sistema a dazio unico per la carne è rifiutato da tutti i Cantoni. Praticamente tutti i Cantoni, ad eccezione di GR e VD, sostengono le disposizioni proposte, nettamente più incisive, a favore di mercati pubblici sorvegliati e in particolare il numero minimo di 50 animali richiesto per il sostegno finanziario da parte della Confederazione. Il Cantone dei Grigioni è favo- revole a un limite di 40 animali, mentre il Cantone di Vaud propone un limite deci- samente inferiore rispetto ai 50 animali in questione. Nessuna opposizione ha susci- tato la prevista riduzione dei fondi destinati al sostegno del mercato della carne e delle uova. 9 Cantoni (AI, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, VD e VS) propongono di inserire nella LAgr un nuovo articolo per promuovere la ripartizione dei compiti tra la regione di pianura e la regione di montagna. Questo articolo fungerà, dopo la soppressione dei contingenti supplementari per il latte, prevista per il 1° maggio 2009, da base legale dei provvedimenti sostitutivi. Soltanto il Cantone del Giura si oppone alla nuova modalità di ripartizione del contingente doganale dei cavalli in base all’ordine di entrata delle domande alla frontiera. 8 Cantoni (BL, FR, JU, NE, OW, SO, SZ e VS) esigono che sia mantenuto l’orientamento attuale dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito, trattandosi di una misura collaudata, finché le norme internazionali lo consentono. Il Cantone dei Grigioni chiede espressamente che tali contributi vengano soppressi, poiché false- rebbero il mercato. 13 Cantoni auspicano che la valorizzazione della lana di pecora continui a essere sostenuta, ritenendo che soltanto in questo modo sia possibile garantire a lungo termine una valorizzazione economicamente sopportabile, ecologi- camente ragionevole ed eticamente accettabile di tale prodotto naturale. Il Cantone dei Grigioni esige invece espressamente che vengano soppressi i contributi a favore della lana. Il PES chiede che gli effettivi massimi aumentati il 1° gennaio 2004 vengano di nuovo ridotti al livello originario. L’UDC TG propone invece di sopprimere questo provvedimento. L’UDC TG e l’UDC VD rifiutano qualsiasi modifica della legisla- zione attuale in materia di ripartizione dei contingenti doganali di carne. Esse si oppongono anche all’eventuale introduzione di un sistema a dazio unico. L’UDC LU desidera che non soltanto il 10 per cento, ma il 20 per cento dei contingenti doganali di carne di animali delle specie bovina e ovina siano assegnati secondo il numero degli animali acquistati all’asta sui mercati pubblici. Per promuovere la ripartizione dei compiti tra la regione di montagna e quella di pianura, il PPD LU propone di inserire un nuovo articolo nella LAgr. In base a tale articolo occorrerebbe versare, durante il primo anno, un contributo destinato al bestiame che consuma foraggio grezzo nella regione di pianura superiore del 40 per cento per manze gravi- de o vacche provenienti dalla regione di montagna. L’UDC LU esige che anche in futuro vengano sostenuti i progetti innovativi di valorizzazione della lana e che i contributi all’esportazione vengano mantenuti finché le norme internazionali lo consentono.
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La Migros e la Coop, la FIAL e altre organizzazioni artigianali nonché aziende di trasformazione chiedono che vengano rapidamente avviati i negoziati miranti all’estensione degli accordi bilaterali con l’Unione europea. Per l’intero settore della carne occorre puntare al più presto a una liberalizzazione commerciale, graduale e completa, nei confronti dell’Unione europea. La posizione delle varie organizzazioni in merito agli effettivi massimi è assai differente. Migros, Coop, economiesuisse, Suisseporcs, Swiss Beef e altre organiz- zazioni contadine ne richiedono la soppressione. GalloSuisse, invece, si esprime a favore dello status quo. Numerose organizzazioni favorevoli all’agricoltura biolo- gica e alla protezione degli animali, il WWF, Pro Natura e l’Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini (VKMB) chiedono al Consiglio federale di revocare l’aumento degli effettivi massimi deciso per il 1° gennaio 2004. L’USC, le associazioni cantonali dei contadini e le organizzazioni contadine sosten- gono a grande maggioranza il passaggio graduale, previsto dalla LAgr, alla vendita all’asta dei contingenti doganali di carne. Nel contempo esse esigono il mantenimen- to della prestazione all’interno del Paese in base al numero degli animali acquistati all’asta sui mercati pubblici sorvegliati, che sono determinanti per il 10 per cento delle quote dei contingenti doganali della carne di manzo e di pecora. Diverse orga- nizzazioni sottolineano il fatto che soprattutto i vitelli acquistati all’asta dovrebbero continuare a essere considerati come prestazione all’interno del Paese. Le associa- zioni contadine della Svizzera romanda (AGORA, Prométerre, CJA, CNAV, CAJB, Agri Genève) e la Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches- Montagnes desiderano che il 20 per cento delle quote dei contingenti doganali della carne di cavallo venga d’ora in poi assegnato secondo una prestazione all’interno del Paese. Anche la Federazione svizzera di allevamento caprino chiede che d’ora in poi venga introdotta una prestazione all’interno del Paese per il 10 per cento delle quote dei contingenti doganali della carne di capra. L’USC e numerose organizzazioni contadine invitano a esaminare in quale misura la rinuncia alla prestazione all’inter- no del Paese, che è stata stabilita con la PA 2007, ha soddisfatto le aspettative e fino a che punto un ritorno al sistema della prestazione all’interno del Paese è opportuno e realizzabile. Tuttavia l’USC ritiene che un eventuale cambiamento di sistema possa avvenire al più presto con la PA 2015. L’USC e alcune organizzazioni conta- dine esigono inoltre che i ricavi ottenuti tramite la vendita all’asta della carne siano utilizzati in modo vincolato a favore dell’agricoltura. Inoltre alcune organizzazioni contadine chiedono che l’UFAG osservi attentamente i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo in relazione alla vendita all’asta. Le organizzazioni contadine rifiutano in blocco la sostituzione del sistema dei contingenti doganali mediante un sistema a dazio unico per la carne. In modo opposto si esprimono i due grandi distri- butori, l’USM, l’USAM e la FIAL. La procedura di vendita all’asta avrebbe causato una concentrazione delle importazioni e non avrebbe influito in modo positivo sui prezzi al consumo. Per questo motivo il sistema dei contingenti doganali dovrebbe essere sostituito da un sistema a dazio unico. Occorrerebbe quindi occuparsi tempe- stivamente dei preparativi in tal senso. Tutte le organizzazioni contadine sono favorevoli al mantenimento, senza cambia- menti, della classificazione neutrale della qualità e al trasferimento dei rispettivi compiti pubblici a un’organizzazione adeguata. Esse si dichiarano inoltre a favore di una proroga delle misure di sostegno temporanee per il mercato delle uova. Diverse organizzazioni contadine rifiutano una riduzione degli strumenti di sgravio del mercato per la carne o sono molto dispiaciute di questa riduzione. L’USC e altre
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organizzazioni contadine accettano la riduzione dei contributi a condizione che vi sia la possibilità di assegnare crediti supplementari in situazioni di crisi. L’associazione Suisseporcs richiede che vengano introdotti aiuti all’esportazione per la carne suina. Quasi tutte le organizzazioni contadine sono favorevoli alle disposizioni proposte, assai più chiare, per i mercati pubblici e al numero minimo di 50 animali necessario per il sostegno finanziario dei mercati pubblici. Nel contempo alcune di esse preten- dono maggiore flessibilità, nel senso che due mercati situati nelle vicinanze vanno considerati come un solo mercato se durante un determinato giorno vengono sorve- gliate dallo stesso gruppo di persone. La LOBAG invita a non stabilire, per un paio di anni, un numero minimo di animali per i nuovi mercati. Alcune organizzazioni contadine auspicano in particolare la prosecuzione dei mercati dei vitelli. Soltanto poche associazioni contadine, sia a livello cantonale che regionale, chiedono un numero minimo inferiore (40 o meno animali). Proviande, l’USC e poche altre organizzazioni contadine sono in linea di massima d’accordo con i provvedimenti proposti, ma vorrebbero inserirli nella convenzione sulle prestazioni conclusa tra l’UFAG e Proviande. I due grandi distributori e la PSA rifiutano il cofinanziamento statale dei mercati pubblici. Quattro zampe, fondazione per la protezione degli animali, propone di introdurre criteri supplementari per il benessere degli animali (p. es. durata del trasporto) che devono essere elaborati in collaborazione con le organizzazioni di protezione degli animali. L’USC, il SAB, le associazioni cantonali dei contadini e numerose altre organizza- zioni contadine chiedono di inserire nella LAgr un nuovo articolo per promuovere la ripartizione dei compiti tra la regione di pianura e quella di montagna. Con la sop- pressione del contingentamento lattiero, prevista per il 1° maggio 2009, verranno a mancare i contingenti supplementari per il latte che sostengono questa ripartizione dei compiti. Occorre che la Confederazione adotti provvedimenti sostitutivi discipli- nati da un nuovo articolo. Quale possibilità alcuni propongono di aumentare, durante il primo anno, il contributo destinato al bestiame che consuma foraggio grezzo nella regione di pianura per manze gravide o vacche provenienti dalla regione di monta- gna. Nella stessa direzione è orientata la proposta della LOBAG, che chiede di poter far valere, per ogni animale acquistato, una UBG supplementare per il contributo destinato al bestiame che consuma foraggio grezzo. L’USC e alcune associazioni cantonali dei contadini sono favorevoli al genere di ripartizione previsto per l’assegnazione del contingente doganale dei cavalli in base all’ordine di entrata delle domande alla frontiera. Questo sistema viene rifiutato unicamente dall’Unione dei contadini giurassiana e da quella di Ginevra. Le orga- nizzazioni di allevamento equino non si sono espresse in merito alla proposta fatta. La Società svizzera dei commercianti di cavalli valuta in modo sostanzialmente positivo il passaggio dalla vendita all’asta a un sistema basato sull’ordine di entrata delle domande alla frontiera. Essa avanza invece alcune riserve a causa della «pro- blematica del libero transito doganale» e a causa del fatto che, nel corso del primo anno, il contingente doganale potrebbe venir esaurito anticipatamente. Per questo motivo la Federazione dei commercianti preferisce il genere di ripartizione che si basa sull’ordine di entrata delle domande al Servizio addetto al rilascio dei permessi. L’USC, il SAB, i PSL e altre organizzazioni agricole, sia nazionali che cantonali, nonché le organizzazioni di allevamento esigono che vengano mantenuti i contributi all’esportazione finché le norme internazionali lo consentono. Per contro l’USM chiede espressamente lo stralcio, già previsto, dell’articolo 26, poiché i contributi
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all’esportazione falsano il mercato indigeno e forniscono indicazioni sbagliate alla produzione. L’USC e numerose altre organizzazioni contadine come pure i valorizzatori della lana di pecora indigena richiedono che venga mantenuto l’attuale sostegno accordato alla valorizzazione della lana. La Federazione svizzera d’allevamento di bestiame ovino e alcune organizzazioni affiliate esigono che i contributi di valorizzazione siano aumentati a 1,8 milioni di franchi all’anno. L’USM è invece espressamente favorevole alla soppressione dei contributi a favore della lana. Campicoltura Alcuni Cantoni rifiutano lo smantellamento del sostegno del mercato e il trasferi- mento dei mezzi finanziari disponibili a favore dei pagamenti diretti. Dodici Cantoni (BE, SO, BS, BL, SH, SG, AG, TG, VD, NE, GE, JU) che dispongono di superfici coltive importanti raccomandano di continuare a mantenere i mandati di prestazioni per le barbabietole da zucchero, i semi oleosi e le patate nonché di continuare a versare i contributi di coltivazione per i semi oleosi. Sei Cantoni (BE, SO, VD, NE, GE, JU) vorrebbero ridurre in misura minore, o più tardi rispetto a quanto proposto, i prezzi soglia degli alimenti per animali e l’aliquota di dazio del contingente (ADC) per i cereali panificabili. Il Cantone di Friburgo intende rinunciare a una riduzione, poiché gli alimenti per animali importati a basso prezzo acuiscono i problemi dovuti all’eccedenza di ammoniaca e di fosforo. Sei Cantoni (SO, SG, VD, VS, NE, JU) chiedono di mantenere l’articolo 26 quale base legale per i contributi all’esporta- zione di patate da semina e di prodotti di patate. Otto Cantoni (BE, SO, SG, VD, VS, NE, GE, JU) vorrebbero continuare ad assegnare il contingente doganale parziale delle patate basandosi su una prestazione all’interno del Paese e rifiutano la proposta di inserire nella LAgr un articolo 22bis. I Cantoni di Ginevra e del Giura sono favo- revoli a una maggiore promozione delle materie prime rinnovabili. Il PS e il PES sono favorevoli a un trasferimento di fondi dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti e alla soppressione dei contributi di valorizzazione per la campi- coltura. L’UDC e il PLS vorrebbero mantenere i mandati di prestazioni per le barba- bietole da zucchero, le patate e i semi oleosi allo scopo di sostenere i prezzi alla produzione e di garantire un autoapprovvigionamento adeguato. L’UDF desidera che per le regolamentazioni del mercato, quali prezzi di riferimento franco dogana svizzera, vengano introdotti prezzi di Paesi che hanno condizioni di produzione analoghe e non prezzi di dumping del mercato mondiale. Il PS sostiene la riduzione dei prezzi soglia per gli alimenti per animali. Il PES rifiuta invece tale riduzione e propone un dibattito di principio in merito alle conseguenze di questa politica. Il PLS e l’UDF sono favorevoli alla proposta di stralcio dell’articolo 26 e quindi dei contributi all’esportazione. Il PS e il PES approvano la vendita all’asta del contin- gente doganale parziale delle patate. L’UDC rifiuta invece questo tipo di vendita all’asta. L’UDC intende sostenere i progetti pilota che prevedono la produzione di energia dalle barbabietole da zucchero e dalla colza. Migros e Coop sono d’accordo con il trasferimento dei mezzi finanziari a favore della trasformazione delle barbabietole da zucchero ed esigono un adeguamento della protezione alla frontiera al livello di protezione dell’Unione europea. La FPC vorrebbe rinunciare gradualmente alla produzione di zucchero e aumentare i dazi sullo zucchero. La FRC sostiene la coltivazione di barbabietole soltanto a causa del fatto che esse migliorano la rotazione delle colture. L’industria alimentare (FIAL, Nestlé, Chocosuisse, Biscosuisse) vorrebbe limitare il futuro dazio sullo zucchero
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alla differenza tra il prezzo sul mercato mondiale e il prezzo dell’Unione europea. Considerata la prevedibile pressione sui prezzi, l’USC e Prométerre chiedono che si continui a versare i contributi per la trasformazione delle barbabietole da zucchero. La SRAKLA dubita che i contributi di superficie previsti siano sufficienti per pro- durre barbabietole da zucchero in modo da coprire i costi. Le organizzazioni dell’economia zuccheriera richiedono un migliore sostegno delle colture di barbabie- tole, affinché sia possibile adempiere il mandato costituzionale che prevede di garantire l’approvvigionamento della popolazione. Migros e Biscosuisse sono d’accordo con la revisione del sostegno del mercato per i semi oleosi ed esigono la soppressione della protezione alla frontiera sugli oli e sui grassi. La FPC propone di sostituire, nell’articolo 56, il termine «produzione» con «coltivazione». L’USC, AGORA, alcune organizzazioni contadine cantonali, swiss granum, FSPC, VKGS e FIAL intendono mantenere il mandato di prestazioni per i semi oleosi e i contributi di superficie. SwissOlio chiede che vengano mantenuti il mandato di prestazioni e le agevolazioni doganali per gli oleifici e che questa richiesta sia inserita nel messag- gio. AGORA e le organizzazioni per la produzione vegetale (swisssem, swiss gra- num, FSPC) esigono che vengano mantenuti i mandati di prestazioni per la produ- zione di sementi e di materiale vegetale. Swisssem e l’ASS temono una massiccia riduzione dei dazi doganali a causa delle decisioni dell’OMC e chiedono, quale nuovo provvedimento, l’introduzione di un contributo per la coltivazione di sementi di cereali. L’USC, Prométerre, swisssem, SRP, SGP, FIAL e Nestlé sono in linea di massima d’accordo con la riduzione dei prezzi soglia per gli alimenti per animali. La protezione alla frontiera deve essere ridotta nella stessa misura per i prodotti energe- tici e i prodotti proteici e tale riduzione deve essere scaglionata nel tempo. L’ADC per i cereali panificabili deve essere ridotta nella stessa misura. Diversi partecipanti alla consultazione (VSF, Proviande, SVV, USM, frifag, VSGF, Migros, USAM, Biscosuisse,) esigono una maggiore riduzione dei prezzi soglia e dell’ADC per i cereali panificabili. La Coop auspica, già a partire dalla metà del 2006, che ogni anno venga introdotta una riduzione dei dazi doganali sui cereali e un’immediata soppressione dei dazi sui prodotti proteici. VKMB, Uniterre, SRAKLA, IP-Suisse e le organizzazioni per la protezione dell’ambiente rifiutano invece la riduzione dei prezzi soglia. FSPC e VKGS si oppongono a un’eccessiva riduzione della protezione doganale per i cereali panificabili. La Coop e la Comco sono favorevoli all’abolizione dei contributi per l’esportazione e la valorizzazione delle patate. Swisspatat e swisscofel riconoscono la necessità di abolire gradualmente i contributi all’esportazione per le patate da semina e i prodotti di patate e vorrebbero utilizzare i mezzi finanziari disponibili per sostenere il Servi- zio responsabile dell’assicurazione della qualità. L’USC, AGORA e altre organizza- zioni contadine sottolineano il fatto che l’agricoltura necessita di strumenti che consentano di effettuare vendite sui mercati internazionali. USC, UFFP, IP-Suisse, diverse organizzazioni contadine cantonali, swisssem, ASS, VSF, swisspatat, VSKP, FIAL e SCFA chiedono che i contributi di valorizzazione per le patate non vengano aboliti completamente, poiché tale soppressione comporterebbe una qualità inferiore delle patate e prezzi alla produzione più bassi. economiesuisse, la Comco e Alleanza agraria sono favorevoli alla vendita all’asta del contingente doganale parziale delle patate. USC, UFFP, diverse organizzazioni contadine cantonali, ASS, swisspatat, VSKP, swisscofel, Migros, FIAL, Nestlé e SCFA rifiutano la vendita all’asta, in quanto l’attuale sistema di ripartizione secondo la prestazione all’interno del Paese garantirebbe il ritiro delle patate indigene. Swisspatat teme che ne risultino prezzi al consumo più elevati e perturbazioni del mercato da parte di un singolo importatore.
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Coop esige che tutti gli importatori, e non soltanto le aziende di imballaggio, abbia- no la possibilità di importare nell’ambito del contingente doganale parziale. Alcune organizzazioni contadine si attendono una maggiore promozione delle materie prime rinnovabili. Frutticoltura, orticoltura e floricoltura I Cantoni AG, BL, BS, GE, JU e VD rifiutano decisamente la vendita all’asta del contingente doganale (CD) per le verdure congelate e vogliono in linea di massima mantenere il disciplinamento in vigore per l’importazione di frutta e di verdura. Il calendario previsto per la soppressione dei contributi all’esportazione per i prodotti di frutta è stato respinto da tutti i Cantoni che si sono espressi in merito (BL, GE, JU, LU, SZ, VD e VS). Gli interpellati esigono che questa forma di sostegno riman- ga in vigore fino alla data convenuta con l’OMC. I contributi intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura (art. 58 cpv. 2) alle esigenze dei mercati non vengono contestati. Il Cantone del Vallese propone di rinunciare alla scadenza prevista (2011) per il versamento di questi contributi. BL, BS, LU, SO e SZ chiedono l’introduzione di un supplemento per l’utilizzazione di frutta a nocciolo e a granelli. Quale argo- mento questi Cantoni adducono il fatto che la redditività ridotta della frutticoltura in pieno campo e la conseguente diminuzione degli alberi ad alto fusto con un valore riconosciuto per il paesaggio e l’ambiente possono essere compensate soltanto mediante contributi che si orientano piuttosto verso l’utilizzazione che semplicemen- te verso il numero di alberi esistenti. Essi contestano in particolare che i pagamenti diretti ecologici versati per ogni albero siano sufficienti. I Cantoni di Vaud e del Vallese sono favorevoli al versamento di aiuti finanziari, secondo il modello previ- sto dall’Unione europea, destinati a provvedimenti presi da organizzazioni volonta- rie allo scopo di concentrare le offerte. L’UDC non intende accettare modifiche alla regolamentazione dell’importazione di frutta e verdura. Essa appoggia la proposta del settore della frutta, che mira a intro- durre un supplemento per l’utilizzazione di frutta a nocciolo e a granelli. Tutte le organizzazioni delle categorie in questione, come pure l’USAM e il com- mercio, tra cui la Coop e la Migros, non sono d’accordo con la vendita all’asta del contingente doganale per le verdure congelate e con gli aumenti del contingente doganale per i fiori recisi. Inoltre le associazioni mantello e le organizzazioni regio- nali dei settori in questione insistono affinché venga mantenuto, in linea di massima, il disciplinamento in vigore per quanto concerne l’importazione di frutta e verdura. Una decina di organizzazioni agricole rifiutano il calendario previsto per la soppres- sione dei contributi all’esportazione per i prodotti di frutta. Per contro swisscofel, le organizzazioni dei consumatori FPC e FRC nonché la Coop e Pro Natura approvano la scadenza di tali contributi proposta dal Consiglio federale. L’USC e due organiz- zazioni regionali propongono di abolire la scadenza prevista all’articolo 58 (2011) per il versamento dei contributi allo scopo di adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. Anche l’USC, il BZS e le organizzazioni agricole del settore in questione esigono l’introduzione di un supplemento per l’utilizzazione di frutta a nocciolo e a granelli. Pure Pro Natura e ASPU/Birdlife Svizzera sono favorevoli a questa nuova misura di sostegno al mercato. La concessione di aiuti finanziari al settore della frutta e della verdura secondo il modello dell’Unione europea è approvato da 8 partecipanti alla consultazione, tra cui l’USC, AGORA, le organizzazioni dei produttori di frutta e verdura e la Coop.
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Swisscofel ritiene invece che gli operatori interessati possano effettuare gli adegua- menti necessari senza il sostegno dell’ente pubblico. Tre organizzazioni mantello nei settori della floricoltura e della produzione di funghi propongono la concessione di crediti d’investimento per le aziende del loro ramo. Economia vinicola La suddivisione in tre categorie e l’utilizzazione delle stesse denominazioni dalla produzione fino alla designazione del prodotto finito vengono accolte favorevolmen- te, in linea di massima, dalla maggioranza dei Cantoni. I Cantoni AG, BE, SG, SO, SZ e TG ritengono tuttavia che le rispettive denominazioni e le esigenze poste alla produzione debbano essere sancite dalla legislazione in materia di derrate alimentari. BL, BS e GR esigono una definizione della denominazione «Grand cru» da parte della Confederazione. La proposta di una migliore differenziazione tra i vini DOC e i vini tipici trova il consenso generale. I Cantoni BL, BS e JU propongono che le condizioni quadro valide per i vini DOC vengano stabilite dalla Confederazione allo scopo di armonizzare meglio la questione della denominazione di origine controlla- ta. VD, VS e JU caldeggiano in linea di massima un avvicinamento reciproco della DOC per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli. Essi si oppongono invece senza eccezioni a un trasferimento delle competenze dai Cantoni alla Confederazione nel settore dei vini DOC. VS e TI sono d’accordo sul fatto che le organizzazioni di categoria corrispondenti alle varie denominazioni stabiliscano le esigenze richieste ai vini DOC della loro zona di produzione. La concentrazione delle competenze, a livello federale, per quanto concerne i vini tipici che non vengono designati con termini tradizionali riservati a un Cantone non è contestata. GE e TI propongono di vietare l’utilizzazione di una marca o di un nome di fantasia per i vini da tavola. La concentrazione del controllo della vendemmia e del commercio dei vini in un’unica procedura, sotto la responsabilità di un Servizio competente, non viene accettata dai Cantoni AG, BS, BL, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SH, TG, VD, VS e ZH. Questi Cantoni desiderano mantenere le proprie competenze nell’ambito del controllo della vendemmia. Alcuni di essi raccomandano invece di adottare norme di esecuzione comuni emanate dalla Confederazione. I Cantoni di Berna e del Ticino approvano la soppressione del controllo nella forma attuale. Per quanto riguarda il controllo del commercio dei vini, i Cantoni FR, GE, JU, NE, VD e VS si oppongono all’abolizione dell’equivalente controllo cantonale per i vinificatori-cantinieri che commercializzano soltanto i propri prodotti. Il Cantone del Vallese propone di integrare il controllo del commercio dei vini, per queste persone soggette a tale obbligo, nel controllo cantonale della DOC. I Cantoni di Ginevra e del Giura auspi- cano un coordinamento tra il controllo del commercio dei vini e la futura concretiz- zazione della punizione di infrazioni. I Cantoni di Berna e di Basilea Campagna propongono di effettuare questo controllo nell’ambito della legislazione in materia di derrate alimentari. L’UDC ritiene che la Confederazione debba definire i vini DOC, i vini tipici e le condizioni connesse con la loro designazione. Questo partito intende inoltre mante- nere il controllo della vendemmia a livello cantonale e centralizzare il controllo del commercio dei vini presso un Servizio competente. USC, SWB, AGORA e FSV nonché cinque altre organizzazioni agricole cantonali sono favorevoli alla concentrazione, a livello federale, delle competenze per quanto riguarda i vini tipici che non sono designati con termini tradizionali riservati ai Cantoni. Diversi di essi suggeriscono inoltre di formulare una definizione del termi-
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ne «Grand cru» a livello federale. Le organizzazioni di cantinieri e di commercianti di vini sostengono a grandi linee il concetto proposto, in particolare per quanto concerne la definizione, da parte della Confederazione, delle esigenze richieste per i vini tipici. Per quanto riguarda la determinazione dei requisiti per i vini DOC, l’ASVE e i Cantoni del Vallese e del Ticino auspicano una delega di competenze alle organizzazioni di categoria regionali. Altre organizzazioni agricole manifestano invece l’intenzione di mantenere il disciplinamento attuale. I rappresentanti della viticoltura biologica approvano il concetto che prevede una segmentazione. Anche le organizzazioni dei consumatori (FRC, FPC), la Commissione federale del consumo e la Coop appoggiano questa idea e si esprimono a favore dell’applicazione delle norme in materia di denominazione di origine controllata nel settore agricolo per i vini DOC. USC, ISV, FSV, AGORA e circa dieci altre organizzazioni agricole regionali non sono d’accordo con la prevista concentrazione dei controlli. Le organizzazioni dei commercianti di vini vorrebbero mantenere un controllo della vendemmia armoniz- zato a livello cantonale. L’esecuzione dei controlli basata su un’analisi dei rischi viene sostenuta da numerose organizzazioni di questo settore. Le organizzazioni dei commercianti di vini valutano positivamente l’introduzione di un unico controllo del commercio dei vini. L’USAM e la Coop sono favorevoli alla concentrazione di entrambi i controlli sotto la responsabilità di un solo ente. La proposta di trasferire l’esecuzione dei controlli a carattere poliziesco a un Servizio privato accreditato suscita le critiche dell’ACCS. La CFCV è contraria al finanziamento parziale dei controlli mediante tasse che dovrebbero essere riscosse soltanto se venissero consta- tate infrazioni.
Pagamenti diretti (Titolo terzo LAgr) Da quanto è emerso dalla consultazione, si può affermare che il sistema dei paga- menti diretti in linea di massima ha dato buoni risultati, sebbene esistano ancora determinate lacune dal profilo ecologico e l’onere amministrativo in parte venga criticato. L’unica modifica di legge proposta nel settore dei pagamenti diretti (stralcio del- l’art. 73 cpv. 5 lett. d) è rifiutata soltanto da un Cantone (AR). Altri pareri espressi in merito a determinate disposizioni specifiche riguardano l’articolo 70 capoverso 5 lettera d: sei Cantoni (SO, NW, BS, BL, TG, AG) vorrebbero reintrodurre la gradua- zione secondo la superficie e il numero di animali per azienda, mentre tre (SZ, VD, NE) ne auspicano l’abolizione, come ha già deciso il Parlamento. Il programma proposto in merito allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali viene valutato positivamente da diversi Cantoni, anche se rimangono ancora in sospeso parecchie questioni. In particolare è stata messa in discussione la proposta di inserire il nuovo articolo sotto il titolo relativo ai pagamenti diretti. Non viene invece contestato il fatto che il Consiglio federale stabilisca un volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera (USM) per l’ottenimento dei pagamenti diretti. Sono tuttavia pervenuti pareri controversi in merito alla determi- nazione dell’entità di questo valore limite a livello di ordinanza: dodici Cantoni (LU, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, GR) sono favorevoli a un aumento, mentre nove (BE, UR, AG, VD, VS, NE, GE, JU) sono contrari. Le semplificazioni proposte per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate concernono anche il livello dell’ordinanza. Tutti i Cantoni si sono
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espressi a favore del mantenimento del bilancio delle sostanze nutritive, unitamente alla richiesta di esonerarne le aziende di allevamento estensivo. BS e BL sono con- trari alla soppressione dell’obbligo di analizzare il suolo, NW, GR, VD, LU e AG sono favorevoli all’obbligo di eseguire analisi del suolo per le aziende con numerosi animali, mentre gli altri Cantoni ne richiedono la soppressione. A parte due eccezioni (SZ, LU), tutti i Cantoni si esprimono a favore dell’attuale sistema di rotazione delle colture. Per quanto attiene alle prescrizioni in materia di protezione dei vegetali, i pareri divergono decisamente: infatti sette Cantoni (LU, FR, SH, AG, VD, NE, GE) non sono d’accordo con l’abolizione delle relative con- dizioni, quattro Cantoni (FR, BL, AG, SH) sono favorevoli alla proposta di creare strisce verdi lungo i corsi d’acqua, mentre cinque (SZ, NE, GE, ZG, TG) sono contrari. Le strisce verdi lungo le strade con canalizzazione sono state fermamente rifiutate. I contributi unici per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo vengono approvati dalla grande maggioranza dei Cantoni. Alcuni Cantoni (VD, NE, GE) si sono però espressi in linea di massima contro un trasferimento dei mezzi finanziari dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti. Sette Cantoni (BL, BS, ZH, SO, SH, TG, JU) sono favorevoli, invece dell’attuale limitazione in funzio- ne delle superfici inerbate, a una limitazione dei contributi in base alla superficie foraggera principale (compresi il mais da silo e le barbabietole da foraggio). Quattro Cantoni (LU, NW, ZG, GR) caldeggiano esplicitamente il mantenimento della limitazione in funzione delle superfici inerbate. Da parte di quattro altri Cantoni (BE, SZ, OW, AG) si esigono contributi più elevati. La riduzione del contributo di superficie generale viene approvata da quattro Canto- ni (BE, UR, SZ, AG) e rifiutata da sei (BS, BL, FR, VD, GE, JU). La maggioranza dei Cantoni ritiene che l’aumento del contributo supplementare per la superficie coltiva aperta sia troppo esiguo, in quanto la soppressione del sostegno del mercato non verrebbe compensata completamente. La maggior parte dei Cantoni è d’accordo con l’aumento delle aliquote dei contributi destinati alla detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (contributi DACD), mentre sette Cantoni (BE, UR, SZ, NW, AR, AI, GR) sono favorevoli a un maggiore aumento, in particolare nelle zone di montagna tre e quattro. La maggio- ranza dei Cantoni ha un atteggiamento positivo anche nei confronti del cambiamento del sistema in favore della limitazione dei contributi in base alla superficie inerbata. Soltanto due Cantoni (TG, NE) propongono la soppressione dei contributi destinati ai prati sfruttati in modo poco intensivo. Gli altri Cantoni non intendono rinunciare a tali contributi, ossia vogliono mantenerli perlomeno nelle zone di montagna o nel caso in cui viene raggiunta la qualità ecologica auspicata (OQE). La soppressione di singoli elementi di compensazione ecologica non riscuote il favore della maggioran- za dei Cantoni. Viene invece valutato favorevolmente un più sostanzioso versamento di contributi per elementi di cui è possibile provare che consentono di mantenere e di favorire la biodiversità, come pure la maggiore importanza dell’ordinanza sulla qualità ecologica. L’aumento dei contributi d’estivazione non viene contestato da nessun Cantone. Tre Cantoni (AR, AI, GR) vorrebbero realizzare in modo mirato tale aumento elevando le aliquote previste per le vacche da latte. La prevista riduzione dei contributi alle colture estensive viene respinta all’unanimità.
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KVU, EKL e Cercl’Air chiedono che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate venga integrata con esigenze supplementari volte a ridurre il carico di ammoniaca. Inoltre chiedono che i criteri determinanti per i contributi ecologici di cui all’articolo 76 vengano completati con un riferimento alla gestione con emissioni contenute e che ciò venga consolidato come «buona pratica agricola» nelle disposi- zioni d’esecuzione. Le emissioni di ammoniaca possono essere ridotte in modo mirato contenendo l’esposizione di superfici emittenti nel settore dell’allevamento di animali oppure adottando provvedimenti di riduzione delle emissioni in relazione allo stoccaggio di concimi aziendali e alla distribuzione di liquame sulle superfici. L’impegno profuso a livello aziendale per garantire una gestione con emissioni contenute potrebbe essere retribuito mediante specifici contributi di superficie. Il PES sostiene in generale il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato ai pagamenti diretti e vorrebbe aggiungere altri elementi alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Almeno la metà dei concimi aziendali va distribuita sulla propria superficie aziendale, la tolleranza nel quadro del bilancio del fosforo va soppressa, l’utilizzo di insetticidi chimici di sintesi nel settore della cam- picoltura deve essere vietato e va garantito il foraggiamento conforme alle esigenze degli animali. Il PLR chiede un trasferimento dei pagamenti diretti a favore di aziende «promettenti», mentre l’UDF esige una riduzione dei pagamenti diretti che finora sono stati assegnati «ad innaffiatoio». Il PS e il PES auspicano un orientamen- to più mirato della politica agricola verso obiettivi ecologici. Inoltre il PES richiede l’introduzione di un sesto ambito «ecologia». Il PPD appoggia in linea di massima gli sforzi intrapresi per semplificare le condizioni ecologiche mantenendo però la qualità. L’UDC esige l’aggiunta di una componente dei pagamenti diretti maggior- mente connessa con il lavoro. Per quanto riguarda l’articolo 70 capoverso 5 lettera d, PPD, PS e PES chiedono la reintroduzione della graduazione secondo la superficie e il numero di animali. I partiti si sono anche espressi in merito al volume minimo di lavoro in USM per l’ottenimento dei pagamenti diretti. Il PLR vorrebbe che venisse valutato un aumen- to «significativo». Il PPD auspica per la regione di pianura un aumento a 0,4 USM, l’UDC a 0,5 USM. Il PES desidera invece mantenere anche nella regione di pianura l’attuale valore di 0,25 USM. Tutti i partiti si sono espressi a favore del mantenimento del bilancio delle sostanze nutritive nell’ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), anche l’esenzione delle aziende non problematiche viene accolta favorevolmente. PS, PES e UDF richiedono prescrizioni più severe nell’ambito della PER in regioni ricche di bestiame. I partiti hanno espresso pareri discordanti in merito alle esigenze PER nel settore dei prodotti fitosanitari: il PES approva la proposta di creare strisce verdi lungo i corsi d’acqua e le strade con canalizzazione, mentre l’UDC è contraria. Il PS e il PES non sono d’accordo con la soppressione delle condizioni concernenti la scelta di prodotti fitosanitari. Le proposte in merito alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dell’onere amministrativo non vengono invece contestate dai partiti. Il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato ai pagamenti diretti per versare un contributo UBGFG unitario è accolto favorevolmente dal PS, dal PES e dal PEV. L’UDC è contraria per principio a tale proposta e si dichiara a favore dell’inclusione dell’intera superficie foraggera. Il PES si oppone a un mag- giore sostegno della detenzione di ovini. Il PEV chiede di fissare in generale la quota
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di foraggio grezzo ad almeno il 90 per cento e anche il PS e il PES sottolineano l’importanza del vincolo alla superficie. L’aumento del contributo supplementare per la superficie coltiva aperta non viene contestato da alcun partito. Tutti i partiti sono inoltre d’accordo con l’aumento dei contributi destinati alla detenzione di animali in condizioni difficili di produzione (contributi DACD). Il PS e il PES sottolineano che occorre evitare l’intensificazione indesiderata che potrebbe risultarne. Il PES si dichiara favorevole al mantenimento dei contributi destinati ai prati sfrutta- ti in modo poco intensivo, nella misura in cui viene raggiunta la qualità ecologica auspicata (OQE). Questo partito è contrario alla soppressione di singoli elementi di compensazione ecologica e chiede che i contributi d’estivazione per gli ovini non vengano aumentati e che i contributi alle colture estensive rimangano al livello attuale. Numerose organizzazioni contadine si rallegrano del fatto che non vengano apporta- te modifiche fondamentali al principio dei pagamenti diretti. L’agricoltura biologica (BIO-Suisse, diverse organizzazioni regionali e cantonali in tale ambito), kagfrei- land, il VKMB, il WWF, l’ASPU, l’osservatorio ornitologico svizzero di Sempach e la Conferenza degli incaricati della protezione della natura e del paesaggio chiedono l’istituzione di un sesto ambito «ecologia» e l’ampliamento delle esigenze nell’am- bito della PER. Le associazioni contadine, sia a livello cantonale che regionale, e swiss granum sono invece favorevoli a un sostanziale mantenimento delle prescri- zioni vigenti in materia di PER, ma appoggiano in linea di massima la volontà di semplificare i rispettivi oneri. economiesuisse rileva la mancanza di un chiaro man- dato di prestazioni e di un sistema che tenga conto degli obiettivi e dei mezzi da impiegare per i pagamenti diretti. I PSL chiedono che a medio termine venga preso in considerazione il loro concetto di riorganizzazione integrale del sistema di sostegno all’agricoltura. Alcune organizzazioni contadine ritengono insufficiente l’indennizzo del fattore lavoro e si esprimono perciò a favore di un versamento più consistente di pagamenti diretti ai settori aziendali che richiedono un maggior di- spendio di lavoro. L’unica modifica di legge proposta nel settore dei pagamenti diretti (stralcio dell’art. 73 cpv. 5 lett. d) è contestata soltanto da un’organizzazione (USM). Altri pareri espressi in merito a determinate disposizioni specifiche riguardano l’articolo 70 capoverso 5 lettera d: 19 organizzazioni vorrebbero reintrodurre la graduazione secondo la superficie e il numero di animali, mentre nove ne auspicano l’abolizione, come ha già deciso il Parlamento. L’USC fa dipendere il proprio parere dalla deci- sione riguardo ai limiti di spesa. Il programma proposto in merito allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali viene valutato positivamente dall’USC e da diverse organizzazioni contadine, anche se rimangono ancora in sospeso parecchie questioni. Esse chiedono tuttavia che il finanziamento venga effettuato attingendo ad altre fonti rispetto al preventivo desti- nato all’agricoltura. Le associazioni favorevoli all’agricoltura biologica e le associa- zioni ambientaliste auspicano invece un inasprimento della prova del rispetto delle esigenze ecologiche. In particolare viene messa in discussione la proposta originaria di inserire il nuovo articolo sotto il titolo relativo ai pagamenti diretti.
25 organizzazioni non desiderano che venga aumentato il volume minimo di lavoro
in USM per l’ottenimento dei pagamenti diretti, che è attualmente in vigore ed è
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stato stabilito a livello di ordinanza. 32 organizzazioni sono invece favorevoli a un aumento. L’USC non si è espressa a tale proposito. Anche le semplificazioni proposte per quanto riguarda la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate concernono soltanto il livello dell’ordinanza. Tutte le organizzazioni si sono espresse a favore del mantenimento del bilancio delle sostan- ze nutritive. Tutte le organizzazioni che hanno dato un parere in merito si oppongo- no a un’abolizione generale dell’obbligo di effettuare analisi del suolo e sono favo- revoli al mantenimento dell’attuale sistema di rotazione delle colture. Per quanto attiene alle prescrizioni in materia di protezione dei vegetali, i pareri divergono decisamente: la maggior parte delle organizzazioni contadine, se si prescinde da poche eccezioni, sono d’accordo con l’abolizione delle relative condizioni. Tutte le organizzazioni contadine, ad eccezione di BFO, VKMB e KIP, sono contrarie alla proposta di creare strisce verdi lungo i corsi d’acqua e le strade con canalizzazione. Le cerchie ambientaliste sostengono invece questi provvedimenti. La proposta di assegnare contributi unici per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo viene approvata dalla grande maggioranza delle orga- nizzazioni interpellate, anche se con molte riserve e richieste supplementari. Gli ambienti contadini, soprattutto nella regione di pianura, sono favorevoli, invece dell’attuale limitazione in funzione delle superfici inerbate, a una limitazione dei contributi in base alla superficie foraggera principale (compresi il mais da silo e le barbabietole da foraggio). I produttori che praticano l’agricoltura biologica e le cerchie rosso-verdi sottolineano l’importanza del vincolo al foraggio grezzo, senza però escludere esplicitamente i campi destinati alla foraggicoltura. I produttori di latte e gli allevatori di bestiame bovino esigono all’unanimità contributi più elevati. Le organizzazioni di protezione della natura criticano l’aumento dei contributi per le pecore che non producono latte. Notevole consenso incontra inoltre la proposta dell’USC che mira a una compensazione degli attuali contingenti supplementari a favore della regione di montagna. La riduzione del contributo di superficie generale riscuote pochi consensi presso le organizzazioni contadine. Esse auspicano invece che i limiti di spesa per i pagamenti diretti vengano aumentati oppure che venga reintrodotta la graduazione secondo la superficie e il numero di animali. L’aumento del contributo supplementare per la superficie coltiva aperta viene per contro approvato, anche se tale aumento viene in parte considerato troppo esiguo. La maggior parte delle organizzazioni è d’accordo con l’aumento delle aliquote dei contributi destinati alla detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. Alcune di esse sono favorevoli a un maggiore aumento, in particolare nelle zone di montagna tre e quattro. Una lieve maggioranza di queste organizzazioni sostiene il cambiamento del sistema a favore della limitazione dei contributi in base alla super- ficie inerbata. Soltanto quattro organizzazioni propongono la soppressione dei contributi destinati ai prati sfruttati in modo poco intensivo. Le altre non intendono rinunciare a tali contributi, ossia vogliono mantenerli perlomeno nelle zone di montagna o nel caso in cui viene raggiunta la qualità ecologica auspicata (OQE). Anche la soppressione di singoli elementi di compensazione ecologica non riscuote il favore della maggio- ranza delle organizzazioni in questione. In linea di massima, l’aumento dei contribu- ti d’estivazione non viene contestato.
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Misure sociali collaterali (Titolo quarto LAgr) Le modifiche proposte riscuotono un ampio consenso presso i Cantoni. NE e JU auspicano ulteriori provvedimenti allo scopo di attutire le conseguenze di un più massiccio mutamento strutturale. SO chiede che venga prorogata fino al 2015 la possibilità di riqualificazione. I partiti politici non si sono espressi in merito alle proposte summenzionate. Sia le organizzazioni contadine che la Coop, economiesuisse e la FSMSCA appro- vano le proposte in questione. I provvedimenti intesi a promuovere l’abbandono dell’agricoltura hanno riscosso un consenso particolarmente ampio. L’USC e altre organizzazioni contadine chiedono l’adozione di ulteriori provvedimenti che riguar- dano soprattutto la legislazione in materia fiscale. L’USC e altre 8 organizzazioni contadine esigono la proroga degli aiuti per la riqualificazione almeno fino al 2015. Il SBLV vorrebbe assegnare tali aiuti anche quando le donne devono lasciare l’azienda in seguito alla separazione o al divorzio.
Miglioramenti strutturali (Titolo quinto LAgr) La grande maggioranza dei Cantoni è favorevole alle modifiche proposte. In parte essi auspicano semplificazioni ancora maggiori (procedura, riduzione della durata del divieto di cambiamento della destinazione) o ulteriori possibilità di sostegno (energie alternative, incentivazione di colture speciali). Cinque Cantoni esigono che i mezzi finanziari destinati ai miglioramenti strutturali vengano assolutamente man- tenuti e non siano ulteriormente ridotti. SZ, GL, AG e GE chiedono, per sgravare i Cantoni, una partecipazione della Confederazione alle perdite in caso di crediti d’investimento superiori all’importo limite. I criteri di entrata nel merito per le singole aziende, differenziati secondo i gruppi di provvedimenti, inerenti alle USM vengono valutati in modo differente. 8 Cantoni dei 13 che si sono espressi a tale proposito rifiutano sia un aumento che una differenziazione dei limiti inferiori USM. Per quanto riguarda i partiti svizzeri, soltanto l’UDF ha dato un parere in merito. Essa propone di sostenere unicamente progetti economici e di non mantenere in vita a tutti i costi le aziende eccessivamente indebitate. Le modifiche proposte vengono approvate da diverse organizzazioni contadine, dalla FSMSCA e dalla Coop. 3 organizzazioni artigianali non vogliono un’estensione della possibilità di sostegno degli investimenti nei settori della preparazione, della commercializzazione o dei servizi oppure chiedono che vengano accordate pari opportunità alle imprese artigianali, indipendentemente dalla loro forma giuridica (stesso sostegno delle aziende artigianali come il 2° pilastro della politica agricola comune nell’UE). Dieci organizzazioni contadine e la FSMSCA esigono che nell’ambito dei miglio- ramenti strutturali non vengano effettuate ulteriori riduzioni dei mezzi finanziari. Il SAB e 19 organizzazioni a maggioranza contadina non desiderano in generale un aumento dei limiti inferiori USM e di conseguenza una differenziazione secondo i vari provvedimenti. La FSMSCA e 5 organizzazioni contadine possono immaginarsi che venga introdotta una differenziazione dei limiti inferiori USM: alcune di esse auspicano in particolare un aumento delle competenze cantonali. L’Associazione svizzera maestri giardinieri, l’Associazione dei vivaisti svizzeri e l’Association des Horticulteurs de la Suisse Romande richiedono che i provvedi- menti previsti al Titolo quinto valgano anche per la floricoltura produttiva. L’Unione
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svizzera dei produttori di funghi avanza la stessa richiesta per le aziende di produ- zione di funghi (aggiunta all’art. 3). L’USC e 8 altre organizzazioni contadine caldeggiano la concessione di contributi a favore degli edifici collettivi anche nella regione di pianura. Inoltre sono state for- mulate diverse proposte specifiche, come il promovimento esclusivo di stalle parti- colarmente rispettose degli animali (PSA), la limitazione del sostegno alle aziende a tempo pieno (swisscofel, VSM, Confiseur) o la concessione di un finanziamento di partenza per nuovi settori aziendali o per nuove specie (Unione svizzera dei produt- tori di funghi).
Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali (Titolo sesto LAgr) I 10 Cantoni che si sono espressi in merito (ZH, UR, SZ, SO, GR, AG, VS, NE, GE e JU) e tutti gli altri partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente il sostegno alle iniziative di progetti regionali. BIO-Suisse e altre organizzazioni favorevoli all’agricoltura biologica chiedono che venga accordato all’IRAB un aumento dei mezzi finanziari.
Protezione dei vegetali e materie ausiliarie (Titolo settimo LAgr) AOS, FSPC, USC e 4 associazioni cantonali dei contadini esigono che il riconosci- mento di omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certifica- ti di conformità esteri non debbano più adempiere esigenze equivalenti per quanto riguarda le condizioni agronomiche e ambientali (art. 160 cpv. 6 LAgr).
Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali (Titolo ottavo LAgr) I Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni non si esprimono oppure si dichiarano perlopiù d’accordo con le modifiche proposte. Tredici organizzazioni (p. es. Vin NE, VINIHARASS), 1 Cantone (VD) e un partito (UDC) auspicano che il diritto di proposta per perseguire le designazioni e le classi- ficazioni illecite nel settore vinicolo venga esteso ai Servizi cantonali di controllo.
Disposizioni finali (Titolo nono LAgr) Il coordinamento dei controlli non è contestato da nessuno. BE, SZ e NW chiedono un coordinamento da parte degli Uffici dell’agricoltura, proposta in merito alla quale l’Associazione dei chimici cantonali della Svizzera esprime qualche dubbio. Essa è inoltre dell’opinione che i controlli effettuati dalla polizia sanitaria abbiano la prece- denza rispetto ai controlli di tipo puramente agricolo. I Cantoni appoggiano la proposta di praticare il controllo autonomo e il controllo esterno basato sul rischio. NE, GE e JU auspicano tuttavia una concretizzazione. Il Cantone di Argovia si esprime a favore di una formulazione in cui venga utilizzato il verbo «potere» per quanto riguarda i controlli esterni basati sul rischio. Inoltre i Cantoni approvano la proposta favorevole all’accreditamento. FR, BL, GE esigono che si faccia un’eccezione per i controlli effettuati direttamente dallo Stato. Soltanto BL e BS rifiutano l’introduzione di direttive vincolanti in materia di riduzione dei pagamenti diretti.
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Le semplificazioni proposte nell’ambito della registrazione e della gestione dei dati sono accolte favorevolmente da tutti i Cantoni che si sono espressi in merito: infatti nessun Cantone, in linea di massima, è di parere contrario. Alcuni di essi esprimono riserve sul fatto che la Confederazione debba assumere i costi (SH, TG, TI, GE), che la competenza per il rilevamento dei dati debba continuare a spettare ai Cantoni (GE, BS, ZH) o che tali dati non possano essere trasferiti a organizzazioni dotate di una label (BL). I partiti politici e le diverse organizzazioni approvano il coordinamento dei controlli. SSEA, CasAlp, BBKMV chiedono un coordinamento da parte degli Uffici dell’agri- coltura. La KBNL esige l’integrazione delle prescrizioni contro il degrado ambienta- le (protezione delle acque, dell’ambiente, ecc.) nei controlli PER. Il PPD accoglie favorevolmente le semplificazioni proposte nell’ambito della registrazione e della gestione dei dati. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione (p. es. USC, AGORA, LOBAG, CNAV, LUBV, SGBV, ZGBV, CAJB, Suisseporcs, Vin NE, VITISWISS, IVN, F.N.V., KIP) appoggia la proposta di praticare il controllo autonomo, ma auspica una concretizzazione. I controlli esterni basati sul rischio vengono valutati in modo positivo dalla maggioranza degli interpellati. Le seguenti organizzazioni sono tutta- via contrarie a un obbligo generale per i controlli basati sul rischio: BFO, Qualinova, KIP, LOBAG. L’introduzione di direttive vincolanti in materia di riduzione dei pagamenti diretti viene generalmente approvata. LOBAG, SRP, USC, LUBV, SOBV e Suisseporcs chiedono che le infrazioni alle prescrizioni legali non comportino doppie punizioni (multa più riduzione dei pagamenti diretti).
2.3 Pareri in merito alla modifica della legge sul diritto
fondiario rurale e della legge sull’affitto agricolo Diritto fondiario rurale Tutti i Cantoni, ad eccezione di due (LU, GR), sono contrari all’aumento del volume minimo di lavoro necessario, affinché un’azienda possa essere riconosciuta come azienda agricola ai sensi del diritto fondiario rurale, a 1,25 USM. La maggior parte di essi propone invece un limite che definisce l’azienda agricola di 1,0 USM. Tutti i Cantoni, ad eccezione di tre (BE, UR, GR), si oppongono alla soppressione del limite di prezzo per i fondi agricoli e le aziende agricole. La grande maggioranza dei Cantoni respinge anche la soppressione del limite dell’aggravio sui fondi agricoli. Questa proposta raccoglie soltanto il consenso di 5 Cantoni (UR, OW, NW, SH, VD). Una definizione indipendente dell’azienda agricola nel diritto in materia di pianificazione del territorio non viene auspicata dalla maggior parte dei Cantoni che hanno espresso un parere in merito. Se si prescinde da una sezione cantonale di un partito (PLR LU), tutti i partiti politi- ci si oppongono a un aumento del limite che definisce l’azienda agricola a 1,25 USM. La maggioranza può condividere un aumento massimo a 1,0 USM, nella misura in cui si tengono in considerazione la attività paraagricole. Tutti i partiti politici, ad eccezione di uno (PLS), vogliono mantenere il divieto di vendere le aziende agricole e i fondi agricoli a prezzi esorbitanti. Inoltre tutti i partiti politici disapprovano la proposta di soppressione del limite dell’aggravio sui fondi agricoli.
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Soltanto pochissimi partiti si sono espressi in merito alla questione di una definizio- ne indipendente dell’azienda agricola nella legge sulla pianificazione del territorio: un partito nazionale vi si oppone (PES), mentre un altro partito nazionale (UDF) e due sezioni cantonali di un ulteriore partito (UDC LU e UDC TG) sono d’accordo con tale proposta. Le organizzazioni contadine sia nazionali che cantonali, le associazioni della prote- zione dell’ambiente, della natura e degli animali, le istituzioni nell’ambito della ricerca e della formazione nonché le Centrali di consulenza agricola criticano quasi senza eccezioni la proposta del Consiglio federale di aumentare il limite dell’azienda agricola a 1,25 USM. Una parte di queste organizzazioni si dichiara d’accordo con un aumento massimo a 1,0 USM nel caso in cui vengano tenute in considerazione le attività paraagricole e le particelle affittate. Un’organizzazione della produzione animale (Swiss Beef CH) e una della produzione vegetale (USPV), la maggior parte del commercio al dettaglio e delle associazioni economiche come pure le cerchie favorevoli alla protezione della proprietà fondiaria agricola approvano invece un limite che definisce l’azienda agricola di 1,25 USM. Quasi tutte le organizzazioni contadine a livello nazionale e cantonale nonché i rappresentanti dell’economia lattiera, della produzione animale, della produzione vegetale, della viticoltura, della protezione dell’ambiente, della natura e degli anima- li come pure le istituzioni nell’ambito della ricerca, della formazione e della consu- lenza agricola si esprimono a favore del mantenimento del limite di prezzo per i fondi agricoli. Per contro il commercio al dettaglio, l’economia e l’industria alimen- tare, gli ingegneri agronomi e le cerchie immobiliari auspicano un abbandono di tale limite di prezzo. In modo analogo le organizzazioni contadine a livello nazionale e cantonale, i rap- presentanti dell’economia lattiera, della produzione vegetale e della viticoltura, le associazioni per la protezione dell’ambiente, della natura e degli animali nonché le istituzioni nell’ambito della ricerca, della formazione e della consulenza si oppongo- no alla soppressione del limite dell’aggravio sui fondi agricoli. Si dichiarano invece favorevoli a questa proposta il commercio al dettaglio, l’economia, l’industria ali- mentare, gli ingegneri agronomi e le cerchie immobiliari. Sia le organizzazioni contadine a livello nazionale e cantonale che i rappresentanti della protezione dell’ambiente, della natura e degli animali sono unanimemente contrari all’idea di inserire una definizione indipendente dell’azienda agricola nella legislazione in materia di pianificazione del territorio. Pareri divergenti sono invece stati espressi dalle organizzazioni della produzione animale, delle colture speciali e del commercio di bestiame.
Legge sull’affitto agricolo La proposta di escludere dal diritto in materia di affitto agricolo i fondi agricoli situati interamente nella zona edificabile incontra il consenso di tutti i Cantoni, a parte un’eccezione (NE). Tuttavia la maggioranza dei Cantoni non condivide l’idea di sopprimere il controllo del fitto per i fondi agricoli e di introdurre contemporane- amente una possibilità di contestazione da parte dell’affittuario. Sei Cantoni (ZH, BE, UR, SH, AG, VS) sono invece d’accordo con questa novità. I partiti politici che si sono espressi in merito all’affitto agricolo hanno posto l’accento sulla soppressione della sorveglianza del fitto da parte dello Stato e sulla
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sua sostituzione con una procedura di contestazione. Se si prescinde da un’eccezione (PLS), tutti gli interpellati respingono questa proposta. La maggioranza delle organizzazioni contadine (USC, AGORA, FSPB), le associa- zioni dell’economia lattiera, della produzione animale e vegetale nonché il commer- cio al dettaglio, gli ambienti economici e le cerchie immobiliari approvano l’idea di escludere dal diritto in materia di affitto agricolo i fondi agricoli situati interamente nella zona edificabile. Alcune organizzazioni contadine cantonali (p. es. Prométerre, Bärner Bio Bauer, Sankt Gallischer Bauernverband) e i rappresentanti della viticol- tura criticano invece questa proposta. Le organizzazioni contadine a livello naziona- le e cantonale, le cerchie dell’economia lattiera, della produzione lattiera, della produzione vegetale (ad eccezione di USPV e ASMG) e della viticoltura, le associa- zioni per la protezione dell’ambiente, della natura e degli animali nonché le istitu- zioni nell’ambito della consulenza, della ricerca e della formazione rifiutano all’unanimità la soppressione della sorveglianza ufficiale del fitto sui fondi agricoli. Per contro, i rappresentanti dell’economia e delle cerchie immobiliari accolgono favorevolmente questo provvedimento.
2.4 Pareri in merito alla modifica della legge federale
sugli assegni familiari nell’agricoltura Nell’ambito della procedura di consultazione, 19 Cantoni si sono espressi in merito alla LAF. Tra di essi, 10 (ZH, BE, UR, SZ, FR, SO, BL, GR, TG e TI) si sono dichiarati d’accordo con l’idea proposta di introdurre nella legge miglioramenti degli assegni familiari per i lavoratori agricoli. 8 Cantoni (LU, OW, NW, VD, VS, NE, GE e JU) hanno dichiarato il proprio consenso, anche se limitato: la richiesta princi- pale – formulata in parte come chiara condizione per approvare le proposte in que- stione – si può riassumere come segue: per i provvedimenti di politica sociale, come è stato proposto nella consultazione, occorre mettere a disposizione i mezzi finanzia- ri necessari al di fuori dei limiti di spesa previsti per l’agricoltura. Una condizione analoga viene posta anche dai Cantoni di Svitto e del Ticino, che si sono espressi favorevolmente in merito. Il Cantone di Argovia rifiuta invece tali proposte, poiché gli assegni secondo la LAF sarebbero già attualmente superiori a quelli assegnati dal Cantone ai lavoratori occupati al di fuori dell’agricoltura e inoltre per il fatto che i Cantoni dovrebbero assumersi costi supplementari; anche il Cantone di Basilea Campagna si oppone a un aggravio maggiore a carico dei Cantoni, mentre secondo il Cantone di Friburgo occorrerebbe verificare la chiave di ripartizione finanziaria e aumentare la quota a carico della Confederazione. Per quanto riguarda il limite di reddito, il Cantone di Lucerna è favorevole alla soppressione nella regione di mon- tagna e a un semplice innalzamento nella regione di pianura, mentre il Cantone di Obvaldo caldeggia un adeguamento al limite di reddito per i pagamenti diretti. Per quanto concerne l’aumento degli assegni, il Cantone di Basilea Campagna di dichia- ra a favore dell’introduzione di assegni di formazione, mentre il Cantone di Lucerna si oppone alla differenziazione tra regione di montagna e regione di pianura a propo- sito delle aliquote. Tra i vari partiti, soltanto il PPD e l’UDF si sono espressi in merito alla LAF. Il PPD apprezza in modo particolare la soppressione del limite di reddito, mentre l’UDF sostiene i miglioramenti relativi al limite di reddito e agli importi da assegnare.
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Delle 39 organizzazioni che hanno dato un parere sulla LAF, un terzo si esprime a favore del modello proposto, mentre due terzi dichiarano il loro consenso, ma con la riserva che i costi supplementari che ne derivano vengano effettivamente finanziati al di fuori dei limiti di spesa in ambito agricolo. Non è possibile, come ritiene ad esempio l’Unione svizzera dei contadini, che si verifichi un trasferimento di mezzi finanziari destinati alla produzione e allo smercio. La soppressione del limite di reddito non ha suscitato opposizioni degne di nota. L’Unione svizzera dei contadini e alcune organizzazioni agricole fanno tuttavia notare che ciò non deve comportare quale conseguenza che vadano persi diritti fatti valere finora secondo le leggi canto- nali (a causa del guadagno accessorio; diritto dell’altro genitore) e che quindi si verifichi uno spostamento dell’aggravio dagli ordinamenti cantonali non agricoli in materia di assegni familiari al sistema di assegni previsti per l’agricoltura.
2.5 Pareri in merito alla modifica della legge
sulle derrate alimentari La maggioranza dei Cantoni si rammarica del fatto che il diritto all’informazione ai sensi della direttiva CE 178/2002 non venga introdotto. Alcuni di essi, come pure numerose organizzazioni, propongono che nell’ambito della presente revisione venga considerata l’introduzione della dichiarazione positiva per le derrate alimen- tari. Inoltre la maggior parte dei Cantoni si oppone al sistema di tasse previsto. Quali argomenti vengono addotti i costi supplementari per l’economia, la riscossione delle tasse effettuata in modo eterogeneo dai Cantoni oppure il principio della gratuità dei controlli, sancito dalla LDerr. Secondo il desiderio generalmente espresso dai Can- toni, i costi dei controlli e dei compiti previsti dalla legge devono essere contenuti, nella misura del possibile, entro un livello ragionevole, mentre l’applicazione della legge deve essere chiarita, in particolare per quanto attiene alla ripartizione delle competenze tra chimici cantonali e veterinari cantonali. Diversi Cantoni vogliono continuare ad avere la competenza in materia di approvazione dei progetti di costru- zione e di trasformazione dei macelli. Numerosi Cantoni e alcune organizzazioni vicine a loro raccomandano alla Confederazione di installare un sistema di registra- zione dei dati raccolti concernenti le aziende del settore alimentare che sia accessibi- le alle autorità cantonali. Parecchi Cantoni si oppongono a qualsiasi regolamenta- zione derogatoria, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di notifica per la produzione primaria. I partiti politici non hanno praticamente espresso pareri in merito a questo progetto di revisione. Soltanto l’UDC LU ha dato il proprio parere sul disegno di modifica della LDerr, rifiutando in particolare le nuove tasse previste per i macelli e le azien- de di sezionamento. Numerose organizzazioni interpellate sono in linea di massima d’accordo con il presente disegno di modifica. Come è il caso dei Cantoni, anche diverse organizza- zioni avrebbero desiderato che la dichiarazione positiva delle derrate alimentari venisse inserita nella legge sulle derrate alimentari e nella legge sull’agricoltura. Un paio di organizzazioni esigono una soluzione per quanto riguarda l’uniformazione del sistema delle tasse. Una gran parte delle organizzazioni e singoli Cantoni si oppongono alla proposta che, in futuro, i veterinari ufficiali debbano controllare gli animali da macello, le carni nonché i macelli e le aziende di sezionamento; inoltre essi non sono nemmeno d’accordo sul fatto che vengano riscosse tasse per il control-
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lo dei macelli e delle aziende di sezionamento. In generale le organizzazioni consul- tate chiedono che l’eventuale aumento dei costi e degli oneri connesso con questa modifica di legge rimanga entro limiti ragionevoli. Una più stretta collaborazione tra i vari Uffici federali o addirittura la creazione di un unico Ufficio federale per la sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori sono state menzio- nate soltanto da una minoranza delle organizzazioni interpellate e da un Cantone. Singole organizzazioni si sono anche espresse in merito all’introduzione nella legge del diritto all’informazione, ciò che viene pure richiesto da alcuni Cantoni. Contra- riamente a numerosi Cantoni e a diverse organizzazioni di tutela dei consumatori, parecchie organizzazioni, prevalentemente del settore agricolo, esigono che le aziende della produzione primaria vengano esentate esplicitamente dall’obbligo di notifica.
2.6 Pareri in merito alla modifica della legge
sulle epizoozie Le modifiche vengono accolte favorevolmente dalla maggior parte dei Cantoni. Oltre ad alcuni adeguamenti alla terminologia della LDerr, essi chiedono un’estensione del controllo del traffico di animali a livello di effettivi. I Cantoni si dichiarano favorevoli all’introduzione di un sistema di trattamento dei dati gestito dalla Confederazione. Nel contempo essi propongono di introdurre modalità di finanziamento meno onerose per i Cantoni. Anche la maggioranza delle organizzazioni approva le modifiche previste. In parte vi è un certo scetticismo nei confronti della professionalizzazione, poiché si suppone che essa comporti costi eccessivamente elevati. I Cantoni NW, FR, VD e JU come pure 18 organizzazioni contadine esigono un disaccoppiamento degli incentivi finanziari destinati alla BDTA dai contributi per lo smaltimento. L’USC e altre 10 organizzazioni richiedono inoltre di sancire nella legge l’obbligo per i macelli di pagare le spese di gestione della BDTA. Inoltre viene auspicata un’estensione dei contributi per lo smaltimento dall’ESB a tutte le epizoozie. L’Associazione svizzera negozianti di bestiame propone lo stralcio della tassa per la prevenzione e la lotta contro le epizoozie dall’articolo 56a e la soppressione del controllo del commercio di bestiame. La Federazione svizzera sport equestri deside- ra che venga creata una base legale che preveda un registro centrale per gli equini.
2.7 Pareri in merito alla riduzione dei costi
e al rafforzamento della concorrenza La parte speciale dedicata alla riduzione dei costi e al rafforzamento della concor- renza conteneva un’analisi intesa a individuare i provvedimenti che determinano un aumento dei costi. Numerosi interpellati hanno chiesto che vengano assolutamente adottati provvedimenti volti a ridurre i costi, in particolare che siano autorizzate le importazioni parallele e che venga applicato il principio del Cassis de Dijon. Tutta- via, oltre alle prescrizioni, alle condizioni e agli strumenti della politica della con- correnza elencati nella documentazione relativa alla consultazione, non è stata proposta la soppressione di ulteriori provvedimenti concreti all’origine dell’incre- mento dei costi di produzione.
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Dieci Cantoni (AI, BE, BL, JU, NE, SG, SO, TG, VD, VS) si sono espressi esplici- tamente a favore delle importazioni parallele e in parte a favore dell’esaurimento regionale di prodotti protetti da un brevetto. I Cantoni di Basilea Campagna e di Turgovia esigono il riconoscimento delle norme estere di omologazione e la rinuncia a verifiche speciali. Il Cantone di Basilea Città chiede l’adozione di provvedimenti adeguati nell’ambito degli studi di base e dell’utilizzazione di prodotti fitosanitari. I Cantoni LU, BS, BL e AG si oppongono alla definizione proposta di nuovi impianti all’articolo 2 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Essi mine- rebbero il principio del risanamento contenuto nell’articolo 18 della legge sulla protezione dell’ambiente in caso di trasformazione e di ampliamento di edifici. Questi Cantoni si oppongono anche alla soppressione dell’esame dell’impatto sul- l’ambiente per le stalle più grandi sancito dall’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA). PEV, PES, PLS e PS chiedono che sia concessa la possibilità di effettuare importa- zioni parallele ed esigono che venga chiarita la questione relativa al possibile margi- ne di manovra per gli sgravi a favore dell’agricoltura e che nel messaggio vengano proposti provvedimenti adeguati (PPD). PS e UDF desiderano che vengano riprese nel modo più ampio possibile le prescrizioni concernenti l’esame dei mezzi di pro- duzione agricoli importati e che siano verificate criticamente eventuali deroghe. Il PES auspica che la Svizzera mantenga la facoltà di decidere di non ammettere in Svizzera determinati mezzi di produzione omologati nei Paesi dell’Unione europea. Inoltre esso chiede che si rinunci alle modifiche previste per la OIAt e la OEIA.
37 organizzazioni, prevalentemente contadine, come pure la Migros e la Coop
propongono che venga concessa la possibilità di effettuare importazioni parallele nonché l’introduzione dell’esaurimento regionale e internazionale nel diritto dei brevetti per i mezzi di produzione agricoli e, in parte, per tutte le prestazioni agricole intermedie protette da un brevetto (compresi p. es. i materiali da costruzione). Quindici organizzazioni, la Migros e la Coop chiedono un’armonizzazione delle prescrizioni tecniche con l’Unione europea e una rinuncia a verifiche speciali. 10 organizzazioni e due ditte esigono che la procedura di omologazione dei mezzi di produzione agricoli venga semplificata. 3 organizzazioni e la Migros chiedono esplicitamente l’applicazione del principio Cassis de Dijon per i mezzi di produzione agricoli. Il WWF e kagfreiland auspicano che la Svizzera mantenga la facoltà di decidere di non ammettere in Svizzera determinati mezzi di produzione omologati nei Paesi dell’Unione europea. La FSPC chiede la soppressione delle scorte obbliga- torie di concimi azotati. L’UFSC e uno dei suoi membri ritengono che il potenziale di risparmio legato alla soppressione delle scorte obbligatorie di concimi azotati venga valutato in modo eccessivamente positivo. Essi sostengono la proposta fatta nella consultazione, secondo cui occorre verificare la necessità e le dimensioni delle scorte obbligatorie di concimi azotati nell’ambito del rapporto sulle scorte obbligato- rie del 2007. Le organizzazioni ambientaliste sono contrarie alle modifiche proposte per la OIAt e la OEIA.
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3 Consultazione
Conformemente all’articolo 20 dell’ordinanza del 17 agosto 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061.1), la documentazione, i pareri espressi dai partecipanti alla consultazione e i risultati della procedura di consultazione non sottostanno al segreto d’ufficio. Presso l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è possibile consultare i seguenti documenti: – Tutti i pareri 8 raccoglitori – Sintesi sotto forma di tabella dei risultati 1 raccoglitore della consultazione Il presente rapporto sui risultati della consultazione viene messo a disposizione dei mass media ed è inviato a tutti i partecipanti alla consultazione. Inoltre esso viene pubblicato nel sito Internet della Cancelleria federale ed è accessibile a tutti gli interessati.
4 Elenco dei partecipanti alla consultazione
Autorità Governo del Cantone di Zurigo ZH Governo del Cantone di Berna BE Governo del Cantone di Lucerna LU Governo del Cantone di Uri UR Governo del Cantone di Svitto SZ Governo del Cantone di Untervaldo Soprasselva OW Governo del Cantone di Untervaldo Sottoselva NW Governo del Cantone di Glarona GL Governo del Cantone di Zugo ZG Governo del Cantone di Friburgo FR Governo del Cantone di Soletta SO Governo del Cantone di Basilea Città BS Governo del Cantone di Basilea Campagna BL Governo del Cantone di Sciaffusa SH Governo del Cantone di Appenzello Esterno AR Governo del Cantone di Appenzello Interno AI Governo del Cantone di S. Gallo SG Governo del Cantone dei Grigioni GR Governo del Cantone di Argovia AG Governo del Cantone di Turgovia TG Governo del Cantone del Ticino TI Governo del Cantone di Vaud VD Governo del Cantone del Vallese VS Governo del Cantone di Neuchâtel NE Governo del Cantone di Ginevra GE Governo del Cantone del Giura JU Ufficio dell’agricoltura del Cantone di Friburgo LAFR
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Partiti politici Partito radicale-democratico svizzero PLR Partito socialista svizzero PSS Unione democratica di centro UDC Partito popolare democratico svizzero PPD Partito ecologista svizzero PES Partito liberale svizzero PLS Partito evangelico svizzero PEV Unione democratica federale UDF Commissione dell’agricoltura PPD Cantone di Lucerna Unione democratica di centro UDC VD Commissione dell’agricoltura UDC Cantone di Lucerna UDC LU Partito radicale-democratico svizzero del Cantone di Lucerna PLR LU Partito radicale-democratico svizzero del Cantone di Soletta PLR SO Commissione dell’agricoltura UDC Cantone di Turgovia UDC TG
Organizzazioni contadine e professionali Organizzazioni nazionali Unione svizzera dei contadini USC Associazione dei raggruppamenti e delle organizzazioni AGORA romandi d’agricoltura Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini VKMB Uniterre Uniterre Centro contadino svizzero BZS Unione delle contadine svizzere UCS Associazione cattolica dei contadini svizzeri Comunità di lavoro riformata svizzera Chiesa e Agricoltura SRAKLA Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera Gruppo svizzero per le regioni di montagna SAB Società svizzera di economia alpestre SAV Associazione svizzera degli affittuari SPV Schweizer Bergheimat Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura BIO-Suisse biologica Associazione svizzera dei contadini e delle contadine che IP-Suisse praticano la produzione integrata Associazione dei capi delle aziende agricole dei penitenziari svizzeri Agro-Marketing Suisse Associazione dell’agricoltura biodinamica Organizzazioni cantonali Organizzazione agricola bernese e delle regioni limitrofe LOBAG Associazione vodese per il promovimento dei mestieri Prométerre legati alla terra Agricoltori biologici bernesi Associazione dei contadini argoviesi BIO-Grischun Associazione dei contadini grigionesi
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Camera giurassiana dell’agricoltura CJA Camera neocastellana dell’agricoltura e della viticoltura CNAV Associazione dei contadini friburghesi Associazione dei contadini glaronesi Associazione cantonale dei contadini di Appenzello Esterno Agricola-Pool Associazione dei contadini lucernesi Associazione dei contadini sangallesi Associazione dei contadini sciaffusani Comitati dei contadini bernesi (BBK) Associazione dei contadini solettesi Associazione dei contadini turgoviesi Camera vallesana dell’agricoltura Associazione dei contadini della Svizzera centrale Associazione dei contadini zigani Associazione dei contadini zurighesi Gruppo per la produzione integrata nella Svizzera occidentale Bio Uri Bio-Ring dell’Appenzello Associazione dei produttori biologici di Zurigo e di Sciaffusa Associazione dei bioagricoltori zugani Associazione dei contadini del Cantone di Svitto Bio-Giura Associazione dei contadini urani Associazione dei bioagricoltori della Svizzera orientale (VOB) Cooperativa Progana – Organizzazione romanda dei produttori biologici Produttori biologici friburghesi Cooperativa Biofarm Kleindietwil L’associazione mantello dell’agricoltura ginevrina Agri Genève Associazione dei produttori biologici vallesani Associazione friburghese degli agricoltori che praticano un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e degli animali Altre organizzazioni Camera dell’agricoltura del Giura bernese CAJB Associazione dei maestri agricoltori della Svizzera romanda Associazione agricola Saanenland Organizzazione Agricola Seeland Associazione dei contadini Amt Thun Camera dell’agricoltura dell’Alto Vallese Unione Contadini Ticinesi Cooperativa europea LONGO MAI Forum dell’agricoltura dell’UNESCO biosfera Entlebuch Pascolo franco-svizzero, Sezioni di Vallorbe e la Côte Associazione dei contadini dell’Obersimmental Comunità per lo sfruttamento dei boschi Hilfern
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Mezzi di produzione fenaco Associazione svizzera dei produttori di sementi swisssem Associazione svizzera dei selezionatori ASS Associazione svizzera dei produttori di sementi e piantine
Ufficio fiduciario dei depositari svizzeri di scorte obbligatorie UFSC di concimi Associazione svizzera dei fabbricanti di foraggi VSF Agriclub (Club sperimentale) di Landor SA Kali AG / Potasse SA LANDOR SA
Economia lattiera Produttori Svizzeri di Latte PSL Associazione svizzera dei produttori di latte senza insilati SVSM Associazione dell’industria lattiera svizzera AIL Organizzazione Categoria Burro BOB Organizzazione di categoria latte in polvere svizzero BSM Organizzazione di categoria latte di latteria BOM Federazione dei produttori di latte di Ginevra e dintorni LRG Federazione lattiera di Neuchâtel FLN Federazione lattiera vodese-friburghese ORLAIT Federazione lattiera di Winterthur MVW OP PROLAIT SA PROLAIT Produttori lattieri della Svizzera centrale ZMP Federazione lattiera argoviese AMV Federazione lattiera vallesana FLV/WMV Sezione dei produttori di latte della LOBAG che producono LOBAG E i vari tipi di Emmental Federazione delle Società lattiere friburghesi FSFL Emmi Svizzera SA Emmi BAER SA BAER Hochdorf Nutritec SA Hochdorf Züger Frischkäse SA Züger Caseificio Imlig Oberriet Imlig Alpgold/Raclette vallesana Alpgold Sortenorganisation Berner Alp- und Hobelkäse DOC CASALP Fromarte, gli specialisti svizzeri del formaggio FROMARTE Interprofessione del Gruyère Gruyère Interprofessione del Vacherin friburghese Vacherin F Interprofessione Tête de Moine Tête de Moine Organizzazione svizzera del formaggio KOS Cooperativa svizzera dei fabbricanti di formaggi a pasta SGWH molle e semidura Switzerland Cheese Marketing SA SCM Associazione dell’industria svizzera del formaggio fuso SESK Associazione svizzera degli esportatori di formaggio VSKE Strähl Käse AG Siegershausen Strähl
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Produzione animale Proviande Comunità d’interessi dei mercati pubblici Associazione svizzera negozianti di bestiame ASNB Associazione svizzera dei detentori di lama e di alpaca Commercio di bestiame B. Lüscher SA Unione svizzera macellai USM Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini Produttori svizzeri di bestiame bovino SRP Federazione svizzera d’allevamento della razza bruna Federazione svizzera d’allevamento della razza pezzata Associazione svizzera dei detentori di vacche madri e nutrici Associazione svizzera degli ingrassatori di vitelli Swiss Beef CH Federazione d’allevamento della razza pezzata alpina e dell’economia alpestre della Simmental IG Schwyzer Vertragsaufzucht Organizzazione di categoria per l’esportazione di bestiame in Svizzera Bernischer Berufs-Kälbermästerverband BBKMV Suisseporcs Aviforum Associazione dei produttori di uova svizzeri GalloSuisse Federazione svizzera dei produttori di pollame SGP Associazione svizzera degli allevatori di pollame Frifag Märwil AG frifag Società svizzera dei commercianti di cavalli Federazione svizzera sport equestri FSSE Federazione svizzera d’allevamento della razza delle Franches-Montagnes Federazione svizzera d’allevamento di bestiame ovino Federazione svizzera d’allevamento di bestiame caprino Inlandwollzentrale Schweiz AG Association Laines d’ici Verein Schafwollverwertung Riffenmatt Federazione dell’Alto Vallese per l’allevamento di ovini con il naso nero Federazione grigionese d’allevamento di bestiame ovino Cooperativa svizzera per l’allevamento di pecore da latte IG pURI-Wullä Associazione per l’allevamento di bestiame ovino di Sciaffusa e dintorni
Produzione vegetale ed economia vinicola swiss granum Federazione svizzera dei produttori di cereali FSPC Vereinigung des Schweizer Getreide- und Futtermittelhandels VSGF Associazione svizzera dei centri di raccolta di cereali VKGS Federazione Mugnai Svizzeri FMS
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Associazione dei produttori svizzeri di oli commestibili, di swissolio grassi commestibili e di margarine Eco Energie Etoy Biodiesel Associazione svizzera dei maestri panettieri e pasticceri Comunità di interessi spelta Interprofessione zucchero Associazione svizzera dei coltivatori di barbabietole da zucchero Zuccherifici di Aarberg + Frauenfeld SA Swisspatat Associazione dei produttori svizzeri di patate VSKP Associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate swisscofel Centro svizzero specializzato nella produzione di barbabietole da zucchero Comunità di lavoro per la promozione della foraggicoltura Comunità di interessi Miscanthus IGM Associazione svizzera frutta SOV Unione svizzera produttori di verdura USPV Unione svizzera dei produttori di funghi Associazione svizzera maestri giardinieri ASMG Federazione delle associazioni svizzere per la coltivazione delle piante di tabacco Interprofessione fiori recisi Svizzera Associazione romanda dei fioristi Associazione svizzera del commercio all’ingrosso di fiori Biogärtnerei Zimmermann Emanuel & Co, Bioblumen Butietta Giardinaria Lehner, Ftan Associazione nazionale delle cooperative vitivinicole svizzere Associazione svizzera dei vignaioli-cantinieri ASVE Interprofessione dei vini svizzeri ISV/SWB Associazione neocastellana dei vignaioli-cantinieri Associazione dei cantinieri della Svizzera tedesca Unione dei vignaioli-cantinieri del Vallese Commissione federale per il commercio dei vini CFCV Federazione svizzera dei viticoltori FSV Federazione svizzera per la produzione ecologica nella viticoltura VITISWISS Associazione svizzera delle bevande conteneti alcool di distillazione Società dei cantinieri svizzeri Associazione svizzera del commercio dei vini VINIHARASS Scherer und Bühler AG Associazione delle organizzazioni viticole ginevrine Interprofessione vitivinicola neocastellana IVN Federazione per la viticoltura della Svizzera tedesca Federazione neocastellana dei viticoltori F.N.V. Comunità interprofessionale dei vini di Ginevra Domaine les Hutins, Pierre et Jean Hutins, Dardagny Associazione ginevrina dei viticoltori e dei cantinieri indipendenti Maye Axel, vicepresidente dei vignaioli-cantinieri del Vallese
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Commercio al dettaglio e consumo Federazione delle cooperative Migros Migros Coop Svizzera Coop Associazione svizzera dei dettaglianti in alimentari VELEDES Swiss Retail Federation Fondazione per la protezione dei consumatori FPC Federazione romanda dei consumatori FRC Associazione consumatrici della Svizzera italiana acsi Commissione federale del consumo Gruppo di studio svizzero per le questioni dei consumatori Associazione svizzera per la promozione delle denominazioni DOC-IGP Commissione per le designazioni di origine e le indicazioni geografiche Società per la produzione di prodotti e servizi svizzeri Gruppo di interessi per i prodotti svizzeri di montagna Organismo intercantonale di certificazione Qualinova
Associazioni economiche e industria alimentare economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere economiesuisse Unione svizzera delle arti e mestieri USAM Gastrosuisse Unione sindacale svizzera USS Commissione della concorrenza Comco Federazione delle imprese romande Unione delle arti e mestieri del Cantone di Zurigo Gewerbeverband des Kantons Luzern Associazione svizzera dei proprietari fondiari Federazione padronale vodese Verband Kompost- und Vergärwerke Schweiz Allianz in den Alpen Centre Patronal hotellerie suisse Hôtellerie suisse Organizzazione mantello dell’edilizia svizzera Federazione delle industrie alimentari svizzere FIAL Réservesuisse, previdenza alimentare Svizzera Associazione svizzera industria e agricoltura Società dei prodotti Nestlé SA Nestlé Swiss Convenience Food Association (ex Associazione svizzera SCFA dei fabbricanti di conserve e prodotti refrigerati e surgelati) Associazione svizzera dei maestri pasticceri e confettieri Confiseur Associazione svizzera dei fabbricanti di cioccolata Chocosuisse Associazione svizzera dell’industria dolciaria Biscosuisse Bell AG Basel Unione degli importatori svizzeri di salame Federazione dei fabbricanti svizzeri di gelati Federazione dei grossisti di bevande
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Protezione dell’ambiente, della natura e degli animali Fondazione WWF Svizzera WWF Agrarallianz Pro Natura Pro Natura Protezione svizzera degli animali PSA Fondazione per la protezione degli animali Associazione svizzera per la produzione degli uccelli – Birdlife ASPU Svizzera kagfreiland, per gli animali della fattoria kagfreiland Società svizzera dei responsabili della protezione dell’aria Cercl’Air Organizzazione bernese di specialisti della prova che le esigenze BFO ecologiche sono rispettate e della detenzione rispettosa degli animali da reddito agricoli Commissione federale d’igiene dell’aria EKL Società svizzera dell’agricoltura biologica (Bioterra) Conferenza dei responsabili dei servizi dell’ambiente svizzeri KVU Stazione ornitologica svizzera Sempach Conferenza degli incaricati della protezione della natura e KBNL del paesaggio Società svizzera per l’agricoltura rispettosa del suolo Forum nazionale per la compensazione ecologica Forum biodiversità Svizzera Commissione intercantonale dei pascoli alberati giurassiani Associazione svizzera degli esperti in questioni ambientali Gruppo di lavoro compensazione ecologica in campicoltura Fondazione svizzera per la protezione del paesaggio Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio CFNP
Ricerca, formazione e consulenza agroscope FAL Reckenholz Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e in tecnologia SVIAL alimentare Scuola superiore Wädenswil, Dipartimento ambiente & risorse naturali Servizio d’informazione agricola Sol-Conseil: Laboratorio e ufficio studi al servizio dell’agronomia e della protezione dell’ambiente Associazione svizzera per la consulenza in agricoltura ASCA Servizio romando di consulenza agricola – Centrale di consulenza SRVA-LBL agricola Lindau Servizio romando di consulenza agricola SRVA Associazione svizzera dei consulenti dell’agricoltura biologica Centro di formazione e di consulenza agricola Schüpfheim-Willisau Associazione svizzera dei fiduciari agricoli Forum Consulenza Svizzera Solothurnische Landwirtschaftliche Kreditkasse Coordinamento direttive Ticino e Svizzera tedesca sulla prova KIP che le esigenze ecologiche sono rispettate PER
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Veterinaria Associazione dei veterinari cantonali svizzeri Associazione veterinaria per la sicurezza alimentare Servizio di veterinaria del Cantone di Sciaffusa
Sanità Associazione dei chimici cantonali della Svizzera ACCS
Altre organizzazioni Landwirtschaft AG der ZRA Associazione per la protezione della proprietà fondiaria agricola Fondazione svizzera per la promozione della proprietà di abitazioni Federazione svizzera per i miglioramenti strutturali e i crediti a FSMSCA gricoli Seelandheim Worben Federazione Immobiliare Romanda, Associazione romanda dei proprietari Piattaforma per un’agricoltura socialmente sostenibile Fondazione Tannenhof, asilo di famiglia e istituto di reinserimento Vorort Bernischer Pflegeheime Domus Antiqua Helvetica – Associazione svizzera dei proprietari di edifici di abitazione storici Federazione svizzera degli urbanisti FSU Società svizzera dell’industria del gas e delle acque SSIGA Spycher-Handwerk AG, Cardatura dimostrativa Federazione svizzera di geomatica e gestione del territorio geosuisse
Singole persone Sig. Riem, agricoltore, Kiesen Sig. Hutzli, agricoltore, Boltigen Sig. Urs Nussbaumer, Riedholz, ex segretario agricolo SO Sig. Matthias Moser e Sig.ra Sandra Aebersold, Worben Sig. Willy Gerber, Laupersdorf, ex agricoltore Sig. Sigmund von Wattenwyl, agricoltore, Oberdiessbach Famiglia Gian Sonder-Hilfiker, Salouf GR Sig. Erwin Michel, infermiere in psichiatria, Lägermettli, Brienz Dott. Pierre-François Lavanchy, ingegnere agronomo ETHZ Signori Müller-Birrer, agricoltori, Sempach-Station Sig. Kälin, agricoltore, Egg Sig. Meier, agricoltore, Bühler Sig. Marcel Scherer, Hünenberg, Consigliere nazionale Famiglia Viera Monica e dott. Rolf Schönenberger Sig.a Henrioud Frédérique, vinificatrice-cantiniere, Auvernier NE Famiglia Stähli-Ansorg, Sunnitehof, Seewil BE
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