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Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica Argentina
del 14 novembre 2007
Onorevoli presidenti e consiglieri,
vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo che modifica la Convenzione del 23 aprile 1997 di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Argentina, firmato il 7 agosto 2006.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Compendio
Il 7 agosto 2006 è stato firmato un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio. La Convenzione, firmata nel 1997, è stata approvata dalle Camere federali ma non dal Parlamento argentino, e per questo motivo non è ancora entrata in vigore. L’applicazione provvisoria decisa bilateralmente nel novembre del 2000 ha tuttavia consentito di applicarne gli effetti. Su richiesta delle autorità competenti argentine, si è dovuto procedere a una revisione della Convenzione al fine di permettere la sua entrata in vigore. Il Protocollo di revisione presenta soluzioni accettabili per la Svizzera. Esso per- mette l’entrata in vigore della Convezione, garantisce la certezza del diritto e una solida protezione per il futuro contro la doppia imposizione. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di revisione.
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Messaggio
1 Caratteristiche del Protocollo
1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultati
dei negoziati Il 23 aprile 1997 la Svizzera ha firmato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio con l’Argentina. Nel 1998 la Svizzera ha ratificato la Convenzione. Per contro, la parte argentina ha reso noto dopo un certo tempo che la ratifica della Convenzione da parte sua non sarebbe entrata in linea di conto senza una modifica di una disposizione della Convenzione (art. 7 par. 7), concernente l’imposizione nello Stato di residenza degli utili prove- nienti dalla riassicurazione. Il 23 novembre 2000 è dunque stato firmato un nuovo Protocollo della Convenzione, che consente l’imposizione limitata nello Stato della fonte (in Argentina) degli utili della riassicurazione, unitamente a un accordo separato che prevede l’applicazione provvisoria della Convenzione e del suo nuovo Protocollo con effetto al 1° gennaio
2001. Il nostro Consiglio aveva approvato questa applicazione provvisoria con
decisione del 15 novembre 2000. Una rapida ratifica della Convenzione e del relati- vo Protocollo da parte dell’Argentina era dunque scontata. Tuttavia, la ratifica non è ancora avvenuta a causa di una nuova opposizione da parte argentina in merito alla soluzione adottata nella Convenzione per l’imposizione dei canoni (aliquota 0 nello Stato della fonte). In ragione delle clausole della nazione più favorita concluse dall’Argentina con altri Stati, tale aliquota più favorevole rispetto a quelle sinora convenute dall’Argentina con altri Stati sarebbe dunque stata applica- bile a partire dalla data dell’entrata in vigore della Convezione con la Svizzera. Questa situazione è stata ritenuta inaccettabile dall’Argentina e la commissione parlamentare argentina competente per l’approvazione delle convenzioni di doppia imposizione ha chiaramente rifiutato l’approvazione della soluzione adottata con la Svizzera. Sebbene applicabile provvisoriamente, a causa di questa situazione, la Convenzione non è ancora entrata in vigore. Essa è stata nondimeno pubblicata nella Raccolta sistematica con il riferimento RS 0.672.915.41 ed è stata oggetto del messaggio del 13 agosto 1997 pubblicato nel Foglio federale (FF 1997 IV 337 segg.). Alla luce di queste circostanze la Svizzera non ancora ha potuto ratificare il Protocollo firmato nel 2000. L’applicazione provvisoria convenuta all’inizio del 2001 è ancora in vigore. Nella primavera del 2004 le autorità competenti argentine hanno manifestato il desiderio di avviare negoziati di revisione su disposizioni della Convenzione non meglio precisate. I dibattiti tenutisi a Berna hanno portato alla conclusione che occorreva una nuova revisione in vista dell’entrata in vigore della Convenzione, allo scopo di consentire l’approvazione del Parlamento argentino ed evitare la denuncia pura e semplice della sua applicazione provvisoria come minacciato a chiare lettere dal Ministero delle finanze argentino. Il 16 agosto 2005 il nuovo progetto di Proto- collo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ha potuto essere parafato. Il Protocollo è stato firmato il 7 agosto 2006 a Buenos Aires.
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1.2 Valutazione
Il presente Protocollo ha permesso di sopprimere gli ostacoli menzionati dal- l’Argentina concernenti la ratificazione della Convenzione firmata nel 1997 e di prevedere in un prossimo futuro l’entrata in vigore della Convenzione e del suo Protocollo. Le modifiche apportate dal presente Protocollo sono accettabili e con- tengono regole che procurano vantaggi importanti agli interessi economici svizzeri. Il Protocollo garantisce, per il futuro, una solida protezione contro le doppie imposi- zioni. Una volta in vigore si può ritenere che questa Convenzione e il suo Protocollo costituiscano un precedente vantaggioso nell’America del Sud. Nel complesso la Convenzione riveduta contiene soluzioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa contribuirà a mantenere e promuovere gli investimenti diretti, con conseguenti ripercussioni positive sull’evoluzione delle economie dei due Paesi.
2 Commento dei singoli articoli del Protocollo
Le proposte di modifica argentine miravano a un determinato numero di disposizioni della Convenzione, di cui alcune di grande importanza sotto il profilo materiale e altre di importanza materiale minore o di carattere semplicemente formale. Le soluzioni adottate sono ragionevoli e sono brevemente illustrate qui di seguito, nella misura in cui siano materialmente rilevanti. Per motivi di semplicità, il Protocollo firmato il 23 novembre 2000 concernente l’articolo 7 paragrafo 7 (e la relativa disposizione del Protocollo) è stato integrato nel Protocollo che modifica la Conven- zione di doppia imposizione, in modo da presentare queste modifiche in un solo strumento sottoposto a un’unica procedura. A seguito dell’introduzione del nuovo articolo 14, le disposizioni della Convenzione sono state rinumerate.
Art. 3 L’articolo 3 del Protocollo di revisione riprende la modifica convenuta nel mese di novembre del 2000 concernente l’articolo 7 (utili delle imprese). Quest’ultima assegna allo Stato della fonte – come per gli utili delle assicurazioni – il diritto d’imposizione degli utili provenienti dalle operazioni di riassicurazione indipenden- temente dall’esistenza o no di una stabile organizzazione, limitando tuttavia tale diritto d’imposizione al 2,5 per cento dell’importo lordo dei premi. Questa soluzione corrisponde al testo della Convenzione parafata in origine tra la Svizzera e l’Argentina. Essa rispecchia la recente politica convenzionale argentina e, nel Proto- collo della Convenzione, beneficia della clausola della nazione più favorita. Una modifica del testo parafato, che sancisce il diritto d’imposizione degli utili della riassicurazione nello Stato di residenza, era stata apportata a seguito della richiesta argentina in vista della firma della Convenzione del 1997. Tuttavia l’Argentina era dovuto tornare sui suoi passi in ragione delle clausole della nazione più favorita concordate con altri Paesi.
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Art. 5 L’articolo 5 del Protocollo di revisione introduce su richiesta argentina una precisa- zione nell’articolo 11 paragrafo 3 lettera e (interessi) secondo cui per poter benefi- ciare dell’esenzione dell’imposta alla fonte, i mutui a lungo termine finalizzati allo sviluppo devono essere accordati tra parti indipendenti. La delegazione svizzera ha ritenuto accettabile questa precisazione e, in contropartita, ha potuto ottenere una riduzione da cinque a tre anni della scadenza dei mutui a lungo termine in questione.
Art. 6 Su richiesta argentina, l’articolo 6 del Protocollo di revisione precisa nell’articolo 12 paragrafo 3 (canoni) che l’uso o la concessione in uso di applicazioni (software per computer) rientra nella nozione di canoni. Il paragrafo 2 lettera c dello stesso artico- lo è stato adeguato di conseguenza. Tale adeguamento è considerato sia dalla Sviz- zera sia dall’Argentina come un semplice chiarimento. Riguardo ai canoni, è stata modificata la disposizione del numero 5 lettera a del Protocollo della Convenzione concernente l’articolo 12 della Convenzione. Essa prevedeva che fino a quando la Svizzera non avesse prelevato nessuna imposta alla fonte sui canoni, l’Argentina non avrebbe potuto esercitare i diritti d’imposizione limitati previsti nel paragrafo 2 di detto articolo. Come già menzionato, la Svizzera ha dovuto abbandonare questa soluzione, che permetteva di garantire l’imposizione esclusiva in Svizzera dei canoni di fonte argentina, al fine di permettere l’entrata in vigore della Convenzione ed evitare che l’applicazione provvisoria della Conven- zione non ratificata venisse denunciata. L’esenzione alla fonte dei canoni sarà dun- que di principio applicabile fino all’entrata in vigore della Convenzione modificata. Del resto, come per l’imposizione degli utili provenienti da assicurazione e riassicu- razione, il Protocollo garantisce alla Svizzera il trattamento della nazione più favori- ta nel caso in cui l’Argentina garantisca condizioni più favorevoli a uno Stato mem- bro dell’OCSE. Il nuovo numero 5 lettera a del Protocollo della Convenzione stabilisce che le ali- quote previste nell’articolo 12 paragrafo 2 sono applicabili in caso di contratti con- cernenti il trasferimento di tecnologie solo se si tratta di contratti registrati o autoriz- zati in conformità del diritto interno argentino. Attualmente, solo la registrazione dei contratti presso l’autorità competente argentina è necessaria ai fini delle deduzioni relative a questi contratti di trasferimento. Questa richiesta, legata alle esigenze poste in materia di trasferimento di tecnologie dal diritto interno argentino, è stata ritenuta accettabile dalla delegazione svizzera. Il nuovo numero 9 del Protocollo della Convenzione conferma questo principio sancito nell’articolo 23 paragrafo 3 (non discriminazione, attualmente articolo 22), che garantisce la parità di trattamen- to per le deduzioni delle spese pagate dalle imprese di uno Stato contraente a impre- se dell’altro Stato contraente.
Art. 7 L’articolo 7 del Protocollo di revisione inserisce un nuovo articolo 14 (professioni indipendenti). Esso prevede l’imposizione nello Stato di residenza dei redditi da attività di carattere indipendente, a meno che queste attività siano esercitate nel- l’altro Stato per mezzo di una base fissa o, in mancanza di una base fissa, siano prestate nell’altro Stato (limitazione dell’imposizione al 10 %). Questa disposizione
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equivale di principio alla disposizione combinata dell’attuale articolo 14 della Con- venzione (che riunisce gli art. 14 e 15 del modello dell’OCSE). Tuttavia ha il van- taggio di garantire un diritto d’imposizione limitato al 10 per cento nello Stato della fonte. La Svizzera ha ritenuto accettabile questa soluzione.
Art. 16 Entrata in vigore Il Protocollo entrerà in vigore il medesimo giorno in cui entrerà in vigore la Con- venzione del 23 aprile 1997 modificata e le sue disposizioni saranno applicabili a partire dal medesimo giorno in cui saranno applicabili le disposizioni della Conven- zione.
3 Conseguenze finanziarie
In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a deter- minate entrate fiscali. Per la Svizzera l’esenzione degli interessi sui mutui a lungo termine con durata ridotta dagli attuali 5 ai 3 anni dovrebbe provocare una diminu- zione dei casi in cui le autorità fiscali svizzere devono concedere il computo globale d’imposta. Le perdite risultanti da questa revisione sono dovute in particolare alla garanzia di un computo globale d’imposta per i canoni sinora esentati dall’imposta alla fonte argentina. In mancanza di strumenti adeguati, l’entità di queste perdite non può essere quantificata. Tuttavia tali perdite saranno parzialmente compensate dal nuovo regime degli interessi a lungo termine nonché dalla maggiore attrattiva confe- rita alla piazza svizzera dall’entrata in vigore della Convenzione. Verrà anche disin- nescata la minaccia di denuncia dell’applicazione provvisoria, ciò che permetterà entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette. La Convenzione riveduta contribuirà a promuovere gli investimenti diretti svizzeri in Argentina. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favore- volmente la conclusione del Protocollo di modifica della Convenzione. Va poi ricordato che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell’interesse dei contri- buenti e che esse favoriscono nel complesso la cooperazione economica, ovvero il conseguimento di uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l’estero.
4 Costituzionalità
Il Protocollo di modifica della Convenzione con l’Argentina si fonda sull’articolo 54 della Costituzione federale (Cost.), che conferisce alla Confederazione la competen- za in materia di affari esteri. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale, spetta all’Assemblea federale approvarlo. Il Protocollo di revisione sotto- posto per approvazione costituisce parte integrante della Convenzione del 1997, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l’adesione a un’organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale le Convenzioni che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l’emanazione di leggi federali. In
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riferimento all’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamen- te vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che di frequente Convenzioni analoghe siano sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d’Israele, abbiamo deciso di proporre anche in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono nuovi obblighi importanti per la Svizzera. Il Protocollo di revisione contiene regole che possono essere considerate conformi alla politica convenzionale svizzera. Esso non contiene nuovi impegni importanti per la Svizzera ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costitu- zione federale in relazione a quanto già convenuto con altri Stati. Il decreto federale concernente il Protocollo che modifica la Convenzione con l’Argentina non sottostà dunque a referendum giusta l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.
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