Lexipedia

06.103

Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»)

dell’8 dicembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.

8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2249 309

Compendio

Una società moderna e fondata sulla divisione del lavoro non può fare a meno di regolamentazioni, che per le imprese rappresentano tuttavia un fattore di costi. Lo Stato ha quindi tutto l’interesse a ridurne al minimo la quantità, considerata la concorrenza delle altre piazze economiche. In questo contesto, il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Semplificare la vita delle imprese», che prevede circa cento misure di sgravio amministrativo e di semplificazione della regolamentazione. Il presente messaggio fa seguito a quel rapporto. Un messaggio è necessario perché alcune misure presentate nel rapporto «Semplificare la vita delle imprese» richie- dono modifiche legislative. La redazione del presente messaggio offre inoltre l’occasione di presentare i progressi fatti sul tema dello sgravio amministrativo. Il messaggio fa anzitutto il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori illustrando le principali misure per lo sgravio amministrativo delle imprese. Grazie ad esse, e segnatamente alle applicazioni del governo elettronico, l’economia svizzera potrà risparmiare milioni di ore di lavoro (p. es.con la trasmissione elettronica dei dati salariali). In seguito propone una panoramica dei lavori concernenti le autorizzazioni. Duran- te il biennio 2006–2008 potranno essere soppresse o semplificate 75 delle circa

500 procedure di autorizzazione di diritto federale. Concretamente le imprese

approfitteranno ogni anno di almeno 100 000 soppressioni o semplificazioni di atti amministrativi. La maggior parte di queste misure non richiede modifiche legislative e può essere attuata mediante adeguamenti delle ordinanze o della prassi amministrativa. Altre misure di semplificazione sono oggetto di revisione in contesti diversi da quello del presente messaggio (p. es. lex Koller o accordi bilaterali). Le sei rimanenti soppressioni o semplificazioni di autorizzazioni, sancite da cinque leggi, sono trattate in questa sede. Si tratta delle seguenti misure: – la soppressione del permesso per il commercio al minuto di bevande distilla- te oltre i confini cantonali; – la soppressione dell’obbligo di notifica per i trasporti di rifiuti speciali e per le imprese che organizzano lo smaltimento di tali rifiuti per conto terzi; – la soppressione del permesso cantonale per l’eliminazione delle acque di scarico non inquinate; – la semplificazione della procedura per l’approvazione dei piani e la conces- sione dei permessi d’esercizio per le aziende industriali;

310

– la semplificazione della procedura d’assoggettamento per le aziende indu- striali; – la soppressione della patente per il commercio in metalli preziosi. Tenuto conto dei risultati della consultazione, il Consiglio federale ha preferito rinunciare a modificare la legge federale sul collocamento e il personale a prestito.

311

Indice

Compendio 310

1 Lineamenti del progetto «Semplificare la vita delle imprese» 314

1.1 Introduzione 314

1.2 Trasmissione dei dati salariali 316

1.3 Imposta sul valore aggiunto 318

1.4 Sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL) 319

1.5 Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) on line 321

1.6 Numero unico di identificazione delle imprese (NUI) 322

1.7 Server per i moduli (procedura di ricerca dei moduli ufficiali) 323

1.8 Valutazione delle autorizzazioni di diritto federale 325

1.9 Altre misure di semplificazione grazie a procedure elettroniche 332

1.10 Aspettative delle PMI in materia di sgravio amministrativo 335

1.11 Prospettive 337

2 Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure

d’autorizzazione 339

2.1 Genesi 339

2.1.1 Introduzione 339

2.1.2 Risultati della consultazione 339

2.2 Legge sull’alcool 342

2.2.1 In generale 342

2.2.2 La normativa proposta 344

2.2.3 Risultati della consultazione 344

2.2.4 Commento ai singoli articoli 345

2.2.5 Conseguenze 345

2.2.5.1 Conseguenze per la Confederazione 345
2.2.5.2 Conseguenze per i Cantoni 345
2.2.5.3 Conseguenze per l’economia 346

2.2.6 Aspetti giuridici 346

2.2.6.1 Costituzionalità 346
2.2.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 346

2.3 Legge sulla protezione dell’ambiente 346

2.3.1 Situazione iniziale 346

2.3.2 La normativa proposta 347

2.3.3 Risultati della consultazione 347

2.3.4 Conseguenze 347

2.3.5 Aspetti giuridici 347

2.3.5.1 Costituzionalità 347
2.3.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 347

2.4 Legge sulla protezione delle acque 348

2.4.1 Situazione iniziale 348

2.4.2 La normativa proposta 348

2.4.3 Risultati della consultazione 349

2.4.4 Conseguenze 349

312

2.4.5 Aspetti giuridici 349

2.4.5.1 Costituzionalità 349
2.4.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 349

2.5 Legge sul lavoro 350

2.5.1 Situazione iniziale 350

2.5.2 La normativa proposta 350

2.5.3 Risultati della consultazione 351

2.5.4 Commento ai singoli articoli 351

2.5.5 Conseguenze 352

2.5.5.1 Conseguenze per la Confederazione 352
2.5.5.2 Conseguenze per i Cantoni 352
2.5.5.3 Conseguenze per l’economia 353

2.5.6 Aspetti giuridici 353

2.5.6.1 Costituzionalità 353
2.5.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 353

2.6 Legge sul controllo dei metalli preziosi 354

2.6.1 Situazione iniziale 354

2.6.2 La normativa proposta 354

2.6.3 Risultati della consultazione 355

2.6.4 Conseguenze 355

2.6.4.1 Conseguenze per la Confederazione 355
2.6.4.2 Conseguenze per i Cantoni 355
2.6.4.3 Conseguenze per l’economia 355

2.6.5 Aspetti giuridici 356

2.6.5.1 Costituzionalità 356
2.6.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 356
2.6.5.3 Rapporto con la legge sul riciclaggio di denaro 356

3 Conseguenze 356

4 Rapporto con il programma di legislatura 357

5 Aspetti giuridici del disegno di legge 357

5.1 Costituzionalità e legalità 357

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 357

5.3 Forma dell’atto 357

Allegato: Risultato della valutazione 2005–2006 delle procedure di autorizzazione di diritto federale 358

Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese») (Disegno) 365

313

Messaggio

1 Lineamenti del progetto «Semplificare la vita

delle imprese»

1.1 Introduzione

L’intensa attività legislativa degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso ha causa- to un aumento del dispendio che grava sull’economia sotto forma di costi ammini- strativi, di tempo investito nei compiti connessi con la regolamentazione e di ostaco- li allo sviluppo delle imprese o, quanto meno, è aumentata la percezione di questi oneri. In proporzione sono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) a risentire maggiormente dell’incremento dell’onere amministrativo e della complessità della regolamentazione. Nel confronto internazionale la crescita economica della Svizzera è stata a lungo debole. Le cause di questa debolezza sono numerose, ma a tale riguardo occorre rilevare che la regolamentazione ha certamente avuto un impatto considerevole sull’efficienza dei mercati. I regimi monopolistici, le autorizzazioni statali che ostacolano l’accesso ai mercati, i prezzi stabiliti dallo Stato e le regolamentazioni complesse non sono favorevoli all’attività economica in generale e impediscono l’innovazione e la crescita. La riduzione degli oneri amministrativi e degli ostacoli allo sviluppo dell’attività economica va considerata a lungo termine. Occorre in particolare prestare attenzione alla necessità di abrogare le regolamentazioni che non sono più attuali. Negli ultimi anni abbiamo afrontato in diversi rapporti la tematica della regolamen- tazione e degli oneri amministrativi: – rapporto del Consiglio federale del 17 febbraio 1999 sull’inventario e la va- lutazione delle procedure del diritto federale dell’economia (FF 1999 7227); – rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999 concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo (FF 2000 888); – rapporto del Consiglio federale del 16 giugno 2003: «Provvedimenti della Confederazione per lo sgravio amministrativo delle imprese» (FF 2003 5217); – rapporto del Consiglio federale del 2 febbraio 2005: «Les procédures d’autorisation du droit fédéral s’appliquant aux activités économiques: Etat actuel et évolution 1998–2004» (pubblicazione: SECO, «Grundlagen der Wirtschaftspolitik» n. 11 f, Berna, 2005). Questi rapporti hanno permesso di introdurre numerose misure concrete. In proposi- to va rilevato che molte misure di sgravio amministrativo sono di nostra competenza e non richiedono la redazione di un messaggio. È raro che sia necessaria una modifi- ca legislativa per quanto concerne le misure nell’ambito del governo elettronico o il cambiamento della prassi dei controlli nelle imprese. Inoltre, modifiche di leggi che comportano un sostanziale sgravio amministrativo sono spesso presentate ad altro titolo e sono sottoposte al Parlamento in quanto leggi specifiche e a titolo di legge quadro sullo sgravio amministrativo. Citiamo come esempi la legge federale del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica (RS 943.03), le autorizzazioni per la mano-

314

dopera straniera (Accordi bilaterali) o le semplificazioni in ambito fiscale. Detti rapporti sono anche serviti a preparare il terreno alle misure di sgravio amministrati- vo attualmente in atto. Il 18 gennaio 2006 abbiamo adottato un nuovo rapporto che contiene 128 misure per la semplificazione e lo sgravio amministrativo: – «Simplifier la vie des entreprises: Mesures pour réduire les charges admini- stratives et alléger les réglementations» (Pubblicazione: SECO, «Grundlagen der Wirtschaftspolitik» n. 13 f, Berna, 2006). Queste misure sono state suddivise in tre categorie principali: (1) le misure per la semplificazione elettronica, (2) le autorizzazioni e (3) il miglioramento della proce- dura al fine di evitare in futuro regolamentazioni troppo pesanti (segnatamente per quanto concerne le analisi di impatto, il test PMI e il Forum PMI). Il presente messaggio non torna sui dettagli delle 128 misure esaminate da quel rapporto ma si concentra su due aspetti: – nella prima parte sono presentate le misure di cui profitta un elevato numero di imprese e che inducono un sostanziale sgravio amministrativo; – nella seconda parte sono esposte le cinque modifiche di leggi (sei autorizza- zioni) sulle quali dovrà pronunciarsi il Parlamento. Si trova infine in allegato la lista completa delle 75 autorizzazioni che saranno soppresse o semplificate nel periodo 2006–2008. Occorre inoltre ricordare che lo sgravio amministrativo è un elemento della nostra politica di crescita. Il pacchetto di misure sulla crescita contiene 17 misure; la misu- ra numero 11 è un messaggio sullo sgravio amministrativo delle imprese.

Quale sgravio concreto possono aspettarsi le imprese? Le principali misure di sgravio amministrativo illustrate nel presente messaggio hanno un considerevole impatto sulle imprese perché molte di loro vi sono regolar- mente confrontate. Ciò vale in particolare per la trasmissione elettronica dei dati salariali. Lo sgravio dell’onere amministrativo non è la sola conseguenza positiva della sop- pressione delle autorizzazioni perché, non dovendo più attendere l’autorizzazione statale, le imprese possono avviare più rapidamente le loro attività e il loro margine di manovra di conseguenza aumenta. La seguente tabella fornisce indicazioni sul numero di ore di lavoro che le imprese potranno risparmiare. In alcuni casi, le cifre presentate sono frutto di una stima piuttosto approssimativa. In futuro, per misurare l’onere amministrativo dovranno comunque essere sviluppati sistemi più precisi (v. in proposito lo «Standard Cost Model» nel n. 1.11).

315

Ore di lavoro risparmiate dalle imprese (stima)

Numero di imprese o contri- Ore risparmiate buenti interessati per impresa o richiesta

Trasmissione elettronica dei dati salariali ca. 300 000 imprese ca. 5 ore al mese (n. 1.2)

IVA (n. 1.3) 306 000 contribuenti

Direttiva MSSL – «Guida» sulla semplificazione dei ca. 200 000 imprese ca. 5 ore all’anno compiti per le PMI – riduzione della documentazione ca. 150 000 imprese ca. ½ giornata all’anno (n. 1.4)

Foglio ufficiale svizzero di commercio 40 000–60 000 8 minuti per richiesta (FUSC) on line (n. 1.5) richieste di informa- zioni al giorno

NUI (n. 1.6) 250 000 imprese a medio termine ca. ½ ora al mese (?)

Server per i moduli (n. 1.7) 300 000 imprese ca. ½ ora al mese (?)

Autorizzazioni – soppresse nel presente messaggio 1 500–2 000 ca. ½ giornata per imprese autorizzazione soppressa – totale delle autorizzazioni soppresse o almeno 100 000 da 2 a 4 ore per autoriz- semplificate imprese zazione soppressa o (vedi n. 1.8) semplificata

Portale PMI (n. 1.9) 300 000 imprese potenzialmente ½ ora al mese

Autenticazione dei certificati d’origine attualmente 40, poten- secondo le dimensioni (n. 1.9) zialmente diverse dell’impresa da ½ ora centinaia a 4 ore al giorno

1.2 Trasmissione dei dati salariali

Viste le diverse esigenze delle singole autorità (le amministrazioni delle contribu- zioni, le casse di compensazione e l’assicurazione contro gli infortuni), le imprese devono preparare e inviare separatamente i dati salariali dei loro collaboratori. Già nel 2003 diverse autorità e compagnie di assicurazioni hanno lanciato il «Progetto di trasmissione dei dati salariali» (standard salariale CH), che intende sostituire con un sistema elettronico questa lunga e costosa procedura. I dati salariali saranno elaborati una sola volta e basterà un clic sul mouse per inviar- li a tutte le autorità destinatarie. Se le oltre 300 000 imprese svizzere possono così diminuire l’onere amministrativo per l’elaborazione e la trasmissione dei dati sala- riali, le autorità e le compagnie di assicurazioni (Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni (INSAI), casse di compensazione, Ufficio federale di statistica, autorità fiscali del Cantone Berna, Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA)) hanno pure interesse a ricevere dati salariali di buona qualità in forma elet-

316

tronica perché in questo modo possono ridurre considerevolmente i costi causati dall’immissione dei dati e dal controllo di qualità. Per questo motivo, attualmente l’INSAI certifica i sistemi di contabilità salariale che adempiono le esigenze dello standard salariale CH che esso stesso ha stabilito. Lo standard comprende una direttiva e un elenco di requisiti – che i produttori di sistemi per la contabilità salariale devono rispettare – per quanto concerne il calcolo delle quote salariali destinate all’assicurazione infortuni, all’AVS/AI/IPG e all’assicura- zione contro la disoccupazione. Non tutti i destinatari necessitano degli stessi dati per adempiere i loro compiti. Per permettere alle imprese di spedire i dati salariali ai diversi destinatari con un invio unico, dovrà essere utilizzato un cosiddetto programma di distribuzione che riceve i dati, li allestisce correttamente e in seguito li inoltra ai rispettivi destinatari. Questa «funzione di filtro» elettronica del distributore dovrebbe garantire che i destinatari ricevano soltanto i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti (legali). La trasmissione dei dati on line presuppone che la loro elaborazione e trasmissione siano sicure. Prima di essere trasmessi, i dati salariali sono provvisti di una firma digitale; successivamente, la trasmissione avviene in forma criptata. Dopo una trasmissione riuscita, il distributore sopprime automaticamente i dati inviati. I dati sono conservati soltanto dall’impresa e dalle autorità. I lavori sono molto avanzati. Nel quadro di un progetto pilota, a fine 2006 sono stati trasmessi per via elettronica all’INSAI, a un’assicurazione privata e all’Ufficio federale di statistica i dati concernenti un migliaio di imprese. Nel 2007 sarà termi- nato e messo in servizio il distributore. I principali produttori di sistemi di contabili- tà salariale saranno certificati a inizio 2007. Oggi quasi tutti i servizi sono pronti a ricevere i dati in forma elettronica. Già nel 2007 il cento per cento dei dati salariali potrebbe essere trasmesso in forma elettronica. Tuttavia, di questa agevolazione non approfitteranno tutte le imprese: saranno in particolare quelle piccole con una contabilità rudimentale a non adeguarsi rapidamente al nuovo sistema. Per quanto concerne i servizi destinatari, va osservato che i piccoli assicuratori e le casse di compensazione di piccole dimensioni, nonché le amministrazioni delle contribuzioni dei piccoli Cantoni avranno bisogno ancora di qualche tempo per adeguarsi al nuovo sistema.

317

Trasmissione dei dati salariali Stato dei lavori I sistemi di contabilità salariale sono già stati adeguati e la trasmissione dei dati è possibile nei due terzi dei casi. Quasi tutti i servizi destinatari sono pronti a ricevere i dati. A fine 2006 l’applicazione pilota del distributore (piattaforma per la trasmissio- ne dei dati) è pronta a entrare in funzione. Interessati INSAI: coordinamento dell’attuazione e centrale per la verifica della contabilità salariale. Associazione e-AVS/AI: coordinamento dell’attuazione per quanto concerne le casse di compensazione. SECO: comitato di coordinamento con l’INSAI ed e-AVS/AI. Tutti i produttori di sistemi di contabilità salariale, tutti i servizi ai quali occor- rono dati salariali (amministrazioni cantonali delle contribuzioni, casse di com- pensazione, INSAI, Ufficio federale di statistica) e gli assicuratori privati contro gli infortuni. Fattori positivi e negativi + Tutti gli interessati possono ridurre i loro oneri. + L’attuazione è molto avanzata. – Il nuovo certificato di salario non sarà introdotto nel 2007. – Il numero unico di identificazione delle imprese non sarà introdotto sul piano nazionale, inducendo un onere supplementare per l’elaborazione elettronica dei dati. Termini Fine 2006: test con i dati di 1 000 imprese. Ottobre 2007: realizzazione e impiego produttivo del distributore. Alla fine del

2007 il 90 per cento dei dati salariali sarà trasmesso per via elettronica.

1.3 Imposta sul valore aggiunto

Fin dall’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre dieci anni fa, le imprese hanno regolarmente deplorato il sistema dell’imposta che giudicano ecces- sivamente complesso, a volte contraddittorio e difficilmente applicabile senza con- sulenza esterna. Per le imprese, l’impostazione del sistema è troppo formale e giuri- dica. Inoltre, gli errori nel calcolo dell’IVA possono avere gravi ripercussioni finanziarie. Per questi motivi le imprese (in particolare le PMI) sono costrette a sostenere spese elevate per la formazione e la consulenza esterna.

318

Per rimediare a questa situazione, nel 2005 e nel 2006 sono entrate in vigore nume- rose misure di semplificazione. Per migliorare ulteriormente il sistema, il Diparti- mento federale delle finanze (DFF) sta preparando una revisione della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.20). La consultazione sull'avamprogetto di revisione della legge avrà luogo a fine 2007 e nel

2008 seguirà il messaggio a destinazione del Parlamento. È quasi escluso che la

legge entri in vigore prima del 2011.

1.4 Sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL)

Il nostro rapporto del 18 gennaio 2006 «Semplificare la vita delle imprese» contiene anche riflessioni circa la sicurezza sul lavoro, in particolare sulla forma dell’appello da parte delle aziende ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL). Il principio dell’appello MSSL si fonda sull’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAI; RS 832.20); disposizioni più precise sull’obbligo dell’appello sono comunque previ- ste negli articoli 11a – 11g dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30). Inoltre, l’articolo 11b OPI incarica la Commissio- ne federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) di emanare direttive per l’attuazione concreta di queste disposizioni in seno alle imprese. Emanata dalla CFSL nel 1995, la direttiva MSSL è stata particolarmente criticata dalle piccole e medie imprese al termine del periodo transitorio nel 2000. Nei nostri rapporti del 16 giugno 2003 e del 18 gennaio 2006, abbiamo chiesto che la direttiva MSSL venisse esaminata o riveduta. I risultati del test di compatibilità PMI eseguito nel febbraio 2005 hanno mostrato che questa direttiva causa un onere amministrativo eccessivo per le PMI che non esercitano attività pericolose, sostanzialmente perché: – l’informazione destinata alle PMI è insufficiente o troppo frammentaria per permettere loro di adempiere i propri obblighi senza ricorrere ai servizi a pa- gamento di terzi; – le offerte di esecuzione collettiva (soluzioni per rami o standardizzate) sono spesso inadeguate o troppo complicate per le PMI; – i compiti di documentazione prescritti esigono spesso un eccessivo dispen- dio di tempo. Per rimediare a questi problemi, il Forum PMI, una commissione extraparlamentare di esperti, ha formulato diverse raccomandazioni a destinazione della CFSL. Esso ha tra l’altro proposto la redazione di una «Guida» che consenta alle PMI di adempiere i loro obblighi in modo semplice e rapido senza dover fare ricorso a servizi a paga- mento forniti da terzi. Come aveva dichiarato già al momento dell’entrata in vigore della direttiva MSSL, la CFLS aveva già dichiarato la sua intenzione di sottoporla a revisione dopo dieci anni e infatti la revisione è stata avviata alla fine del 2005. Il 29 agosto 2006 si è tenuta un’audizione dedicata all’avamprogetto di revisione della direttiva, mentre l’adozione della direttiva riveduta è prevista per il 14 dicembre. Nel luglio 2006 la CFSL ha adottato il modello di «Guida» per le PMI. In seguito sono stati sviluppati quattro moduli per la formazione disponibili su Internet. Lo strumento è stato infine sperimentato nelle imprese in collaborazione con il Forum PMI e sono stati effettuati

319

diversi adeguamenti e apportati miglioramenti. La revisione della direttiva MSSL concerne un numero molto elevato di imprese, dal momento che la maggior parte delle aziende (circa 410 000 aziende e parti di aziende secondo l’INSAI) è sottopo- sta alla LAINF e alle sue disposizioni per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’orientamento della nuova direttiva tiene conto delle princi- pali rivendicazioni delle PMI. In particolare per le piccole aziende sono previste agevolazioni per quanto concerne le esigenze relative alla documentazione scritta e all’organizzazione formale dei provvedimenti concernenti la sicurezza sul lavoro. Un’altra importante novità consiste nell’obbligo per i responsabili di soluzioni interaziendali (come le soluzioni di settore) di migliorare continuamente la loro offerta e di concepirla anche in funzione delle imprese di dimensioni minori. È migliorata anche la comprensibilità della direttiva, che in passato è stata spesso oggetto di critiche. Tenuto conto della prevista differenziazione degli obblighi secondo le dimensioni dell’impresa, l’applicazione della direttiva cesserà invece di essere facoltativa per le aziende con meno di cinque impiegati e un’aliquota dei premi LAINF inferiore o pari allo 0,5 per cento. La «Guida» è stata concepita in modo tale da permettere ai capi delle PMI interessa- te di adempiere i propri obblighi in 2–3 ore (familiarizzarsi con la materia su Internet, leggere la «Guida» » e compilare i due moduli prescritti), a condizione però che non siano accertati difetti sostanziali nel dispositivo di sicurezza dell’impresa.

Sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL) Stato dei lavori Nel periodo 2005/2006, dieci anni dopo la sua adozione ed entrata in vigore, sono stati avviati l’esame e la revisione totale della direttiva MSSL. La nuova «Guida» della CFSL tiene maggiormente conto delle necessità delle PMI in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute, riducendo nettamente i compiti inerenti alla documentazione. Interessati Di massima, le circa 410 000 aziende o parti di aziende e i lavoratori impiegati- vi, assoggettati alla legge sull’assicurazione contro gli infortuni, come pure gli organi di applicazione (in particolare l’INSAI e gli ispettorati federali e cantona- li del lavoro), i responsabili di soluzioni interaziendali in materia di sicurezza sul lavoro (in particolare le soluzioni di settore), nonché gli assicuratori contro gli infortuni (assicurazioni private e INSAI). Fattori positivi e negativi La «Guida» della CFSL deve essere messa a disposizione delle PMI, non appena prenderanno effetto gli obblighi previsti dalla direttiva MSSL sottoposta a revi- sione. Termini L’adozione e l’entrata in vigore della direttiva MSSL sottoposta a revisione sono previste rispettivamente per il 14 dicembre 2006 e per il 1° gennaio 2007. Nella stessa data sarà disponibile anche la «Guida» per le PMI.

320

1.5 Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)

on line Nella sua veste attuale, il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) costituisce per le imprese uno strumento di lavoro importante, se non indispensabile. Nel FUSC sono pubblicate quotidianamente comunicazioni giuridiche concernenti il commer- cio e il mondo aziendale in generale. Ogni giorno le imprese fanno ricerche nel FUSC per la gestione dei clienti e dei fornitori ma anche, più generalmente, per ottenere informazioni a fini di marketing. A tal fine occorreva finora sobbarcarsi il penoso lavoro che consisteva nello sfogliare fascicoli del FUSC che potevano rag- giungere le 64 pagine. La considerevole perdita di tempo per l’acquisizione delle informazioni era spesso definita dalle imprese una «corvée» quotidiana. L’apertura di un sito Internet che permette di consultare gratuitamente le comunica- zioni del FUSC ha notevolmente semplificato l’acquisizione di informazioni da parte delle imprese. È ormai possibile effettuare ricerche selettive nelle rubriche oppure in un testo integrale. Inoltre, tutti gli utenti possono registrare i loro criteri di ricerca nel loro abbonamento on line e sono personalmente informati con una e-mail non appena le comunicazioni ricercate appaiono nel FUSC. Si è infine deciso che fa fede anche la versione elettronica. A tal fine tutte le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata. Questa misura ha reso necessaria la revisione totale dell’ordinanza del 7 giugno 1937 sul FUSC per disciplinare la pratica attuale di elaborazione e trasmissione dei dati relativi al FUSC e per adeguare l’ordinanza alle possibilità future (effetto giuri- dicamente vincolante della versione on line in virtù della firma elettronica). A garanzia dell’autenticità e dell’integrità dei dati elettronici viene infatti utilizzata una firma elettronica qualificata basata sul certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione, riconosciuto secondo la legge federale del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica (RS 943.03). L’impiego di una firma elettronica qualifi- cata permette a chi consulta (internauta, abbonato via e-mail ecc.) una pubblicazione elettronica di verificare che i dati ricevuti sono originali e autentici, sono stati com- pletamente trasmessi e non sono stati modificati (verifica dell’identità del mittente nonché dell’autenticità e integrità del documento). In quale misura saranno sgravate le imprese? L’offerta del FUSC on line, l’effetto giuridicamente vincolante della versione elettronica e la possibilità di scaricare dati soddisfano desideri frequentemente espressi dalle PMI. Il controllo automatico dei dati aziendali grazie alle pubblicazioni elettroniche del FUSC induce un significati- vo sgravio amministrativo per le imprese, visto che rende superfluo il penoso lavoro di sfogliare i fascicoli. Una recente analisi dell’economicità ha rivelato che queste misure permettono alle imprese di risparmiare annualmente circa 12 milioni di franchi. Peraltro, il portale Internet è stato giudicato da buono a molto buono da oltre l’80 per cento degli utenti.

321

Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) on line Stato dei lavori Con l’introduzione della firma digitale le comunicazioni della versione elettroni- ca del FUSC hanno effetto giuridicamente vincolante. Nel frattempo è fortemen- te aumentata la consultazione del sito web www.fusc.ch. Invece, nel corso degli ultimi cinque mesi, l’edizione su carta ha subito un calo di 2 000 copie. Così l’amministrazione ha già potuto risparmiare spese per carta, stampa e spedizio- ne. Le imprese risparmiano invece il costo dell’abbonamento (140 franchi all’anno). Interessati Tutte le imprese interessate. Fattori positivi e negativi Nessun rischio. Termini La misura è entrata in vigore il 1° marzo 2006.

1.6 Numero unico di identificazione delle imprese (NUI)

In Svizzera le diverse amministrazioni identificano le imprese in sedi diverse e con numeri diversi. Un’impresa deve dunque identificarsi con più numeri, impedendo la circolazione dei dati in seno all’amministrazione e facendo sì che le imprese debba- no immettere più volte i medesimi dati. Come esempio possono essere citati i dati salariali richiesti dall’AVS, dall’INSAI, dall’amministrazione delle contribuzioni, dagli assicuratori contro gli infortuni e dall’Ufficio federale di statistica. Un numero unico semplifica il lavoro e permette lo sviluppo di numerose applicazioni informa- tiche di governo elettronico che possono essere utilizzate in tutta l’amministrazione. Questo numero è inoltre necessario per il commercio internazionale. Da studi approfonditi è emerso che l’attuale numero del registro di commercio è quello che meglio si presta come numero unico di identificazione delle imprese (NUI), poiché corrisponde per forma e lunghezza ai numeri delle imprese dell’UE. Inoltre, sono già registrati i due terzi delle imprese commerciali e sono già disponi- bili sistemi elettronici di registrazione (www.pmiadmin.ch) e consultazione (Zefix: indice centrale delle ditte). Secondo le stime, il numero di imprese interessate dal nuovo NUI (numero RC) oscilla tra 150 00 e 250 000. Il tempo necessario per fondare una ditta individuale, compresa l’iscrizione al registro di commercio (operazione unica), è di due ore e mezza (tempo netto con iscrizione elettronica, secondo uno studio dell’Alta scuola zurighese di Winterthur). A medio termine, il risparmio di tempo per le imprese che utilizzano il NUI è approssimativamente stimato a circa mezz’ora al mese. Quest’economia è dovuta alla diminuzione del numero degli errori (numero sbagliato, indicazioni errate) grazie all’identificazione delle imprese con un solo numero.

322

Dal 2001 un gruppo di lavoro diretto dal Dipartimento federale dell’economia (DFE) ha riunito i principali uffici interessati. La prima variante elaborata dagli specialisti prevedeva l’introduzione di un nuovo numero ma è stata scartata a causa dei suoi costi. In seguito, si è presa in considerazione la possibilità di utilizzare il numero di identificazione del registro di commercio e di estenderne l’impiego alle imprese che ancora non ne dispongono. Visto che questo progetto ha subito ritardi e incontrato numerosi problemi tecnici e giuridici, abbiamo incaricato il DFE e gli altri diparti- menti interessati di sottoporci una soluzione definitiva entro la fina del primo seme- stre 2007.

Numero unico di identificazione delle imprese (NUI) Stato dei lavori Un gruppo di lavoro interdipartimentale si riunisce dal 2001. È ora necessario mettere in opera questo progetto che rappresenta una delle priorità della strategia svizzera di governo elettronico. Interessati I liberi professionisti, gli agricoltori, gli imprenditori con una cifra d’affari infe- riore a 100 000 franchi l’anno. L’Ufficio federale del registro di commercio, nonché i registri di commercio cantonali in quanto centri d’iscrizione. La SECO su mandato del Consiglio federale. Fattori positivi e negativi + Vista l’utilità del numero unico di identificazione, tutte le imprese dovrebbero essere disposte a chiedere e utilizzarne uno. + Il progetto rientra tra le priorità del governo elettronico. – L’attuazione volontaria può richiedere tempo. – Un obbligo generale provoca a breve termine un onere amministrativo e rende necessari adeguamenti dal profilo giuridico. Termini Fine giugno 2007: decisione del Consiglio federale.

1.7 Server per i moduli

(procedura di ricerca dei moduli ufficiali) Per ogni compito amministrativo un’impresa deve ricevere o trasmettere dati. Finora il trasferimento di questi dati avveniva prevalentemente per posta utilizzando moduli cartacei. Attualmente questi moduli sono sempre più disponibili in Internet e sempre più spesso sono compilati e inviati per via elettronica. Il progetto di server per i moduli vuole ottimizzare l’accesso degli imprenditori ai moduli esistenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e sostenere le

323

autorità con informazioni, modelli e consigli per quanto concerne l’elaborazione di nuovi moduli. Il progetto, che concerne l’intera amministrazione nazionale svizzera, è sostenuto dall’iniziativa e-Power e promosso da un gruppo di lavoro diretto da economiesuis- se. I Cantoni sono stati invitati dall’allora capo del DFE a prendere posizione sul progetto, affinché quest’ultimo attiri la loro attenzione e ne sia accettato. 18 Cantoni hanno accolto favorevolmente il progetto auspicando un maggior impegno e una collaborazione con la Confederazione. Sono chiaramente poste in primo piano la semplificazione dei compiti amministrativi per le PMI e una certa armonizzazione dei moduli. Dal sondaggio e dalle ulteriori discussioni con i servizi interessati a livello federale, cantonale e comunale è inoltre emerso che il progetto di un server centrale per i moduli non trova necessariamente un sostegno senza riserve, dato che non tiene sufficientemente conto delle soluzioni già esistenti per i moduli e la sua attuazione richiede tempi troppo lunghi. La nuova concezione prevede ora una memorizzazione decentralizzata dei moduli con criteri di ricerca uniformi. Al centro di questa soluzione è posto un motore di ricerca che consente di trovare rapidamente i moduli elettronici che, per poter essere identificati senza equivoci, contengono diversi identificatori a livello di metadati. Un motore di ricerca può così mettere rapidamente a disposizione dell’imprenditore un modulo correttamente attribuito a una data procedura amministrativa di una deter- minata autorità. Per generare i numeri di identificazione necessari è stato impiegato l’Inventario delle prestazioni pubbliche che annovera più di 3000 procedure. Queste ultime sono state registrate, analizzate e infine numerate nell’ambito di eCH (Asso- ciazione per la determinazione degli standard del governo elettronico). Un’altra delle basi è fornita dall’Indice delle autorità, elaborato nell’ambito del portale svizzero www.ch.ch e gestito insieme da Confederazione e Cantoni, disponibile fino a fine 2006. Tutti gli elementi necessari sono raccolti presso la Cancelleria federale nel progetto «REFERENCE eGOV» di www.ch.ch. La ricerca dei moduli è basata su una struttura di ricerca in cinque lingue – elaborata congiuntamente dalla SECO e da www.ch.ch – con un catalogo tematico suddiviso per situazioni. Entro fine 2006 sarà messo a punto insieme alla Cancelleria federale (Sezione go- verno elettronico) un prototipo del motore di ricerca che entrerà in funzione nel gennaio 2007. I moduli elettronici (in parte dotati di funzioni come la firma e i pagamenti on line) sono attualmente già disponibili presso diverse imprese, tra le quali citiamo la Centrale degli stampati e del materiale del Cantone Zurigo (Kanto- nale Drucksachen- und Materialzentrale Zürich; KDMZ). Entro fine 2006 saranno quindi disponibili tutti gli elementi necessari per reperire velocemente i moduli, compilarli di fronte allo schermo e inviarli firmati per via elettronica alle autorità competenti.

324

Server per i moduli Stato dei lavori Sono disponibili e vengono già impiegate soluzioni per moduli con firma digita- le e pagamento elettronico (KDMZ). Il progetto «REFERENCE eGOV, Appli- cation for Management & Distribution of Government Information & Services» è stato avviato dalla Cancelleria federale (Service Center Informatica) in colla- borazione con l’UFG, la SECO, l’UFIT e l’USIC. Esso si prefigge di unificare e diffondere le denominazioni e le descrizioni delle procedure amministrative e contiene un motore di ricerca per i moduli. Interessati KDMZ e Posta per l’elaborazione e la memorizzazione dei moduli. Swisscom per la fornitura della firma digitale. CaF/UFG/SECO/UFIT/USIC per la realizzazione del progetto «REFERENCE eGOV». La SECO per il coordinamento tra i servizi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dell’economia privata. Fattori positivi e negativi + La pressione crescente esercitata dai costi spinge verso la razionalizzazione dell’amministrazione e dell’economia privata favorendo la rapida realizzazio- ne del progetto. + «REFERENCE eGOV» è fondamentale per molti altri progetti di governo elettronico. – L’attuazione di «REFERENCE eGOV» richiede tempi lunghi. Termini Progetto pilota «REFERENCE eGOV» a fine 2006; sviluppo fino a marzo 2007 e in seguito esercizio pieno con integrazione dei metadati nei moduli da parte dei diversi servizi (Confederazione, Cantoni e Comuni).

1.8 Valutazione delle autorizzazioni di diritto federale

Procedura Nel febbraio 2005 sono stati pubblicati un inventario e un compendio sulle riforme delle procedure di autorizzazione attuate tra il 1998 e il 2004 (cfr. n. 1.1). Il rapporto rivelava segnatamente che erano intervenute considerevoli semplificazioni ammini- strative negli ambiti dei prodotti chimici, del materiale bellico, del commercio ambulante e della politica degli stranieri. Nonostante questi risultati, abbiamo ritenu- to insufficienti le semplificazioni intervenute e abbiamo deciso di proseguire gli sforzi iniziati. Nel 2005 e 2006 sono state sistematicamente valutate più di 500 autorizzazioni di diritto federale con l’ambizioso intento di ridurle del 20 per cento.

325

La valutazione eseguita è il risultato di tre approcci distinti esposti qui di seguito.

1) La fase iniziale si è svolta con il sostegno degli uffici federali ed è durata fino a metà 2005; un questionario1 chiedeva agli uffici di giustificare il mantenimento di un’autorizzazione in base a una scelta di criteri, partendo dal presupposto che un’autorizzazione raramente concessa potesse essere soppressa o sostituita da un controllo a posteriori. Questo intervento ha permesso di definire 45 misure che sono state presentate nel rapporto «Semplificare la vita delle imprese»2 del 18 gennaio 2006. La maggior parte delle soppressioni o delle semplificazioni delle autorizzazioni rende necessario modificare ordinanze o può essere integrata in una revisione legislativa già prevista o in corso. Sono soltanto sei le autorizzazioni che richiedono puntuali adeguamenti a livello legislativo e sono pertanto oggetto di un trattamento coordinato nel quadro del presente messaggio. Ricordiamo che queste modifiche legislative rappresentano soltanto una minima parte delle misure di sgravio; le informazioni su tutte le auto- rizzazioni soppresse o semplificate sono ricapitolate in forma tabellare nell’alle- gato.

2) Nel 2006 la SECO ha portato avanti la valutazione e si è particolarmente concen- trata sulle autorizzazioni più frequenti, per semplificarle o ottimizzarle nei casi in cui non era stato possibile sopprimerle. Il questionario chiedeva di indicare i miglioramenti possibili per ogni autorizzazio- ne. Su questa base e limitandosi alle autorizzazioni concesse più frequentemente, sono state definite nuove misure di semplificazione. Il seguito di questo capitolo informa sullo stato dei lavori.

3) In coordinamento con la prevista revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) sono state esaminate le condizioni per l’importazione di prodotti per la cui immissione in commercio o importazione è obbligatoria un’autorizzazione. A tale riguardo occorre rilevare che il principio «Cassis de Dijon», come in seno all’UE, non sarà applicabile né ai prodotti sottoposti a omologazione né a quelli la cui importazione è vietata o deve essere precedentemente autorizzata. Per queste due categorie di prodotti, la revisione della LOTC introdurrà agevolazioni a due livelli. In primo luogo, saranno esaminate le divergenze tra la legislazione svizzera e il diritto dell’UE per quanto concerne gli obblighi di autorizzazione. Queste differenze possono riguardare l’obbligo di omologazione stesso, previsto in Svizzera ma non nell’UE, o le condizioni di omologazione; per la concessione dell’omologazione la legislazione svizzera prescrive condizioni più severe o aggiuntive rispetto al diritto dell’UE. In questi casi occorre chiedersi se la protezione di un interesse pubblico preponderante rende necessario che in Svizzera siano sottoposti a omologazione prodotti che non lo sono nell’UE, e se sia necessario prevedere nel nostro Paese criteri di omologazione più severi di quelli che vigono nell’UE o negli Stati membri dell’UE e dello SEE. Sulla base dei risultati della consultazione decideremo in quali casi è opportuno sopprimere le omologazioni o adeguarle al diritto dell’UE. Il mede-

1 Il questionario può essere consultato on line sotto:

http://www.seco.admin.ch/themen/zahlen/strukturanalysen/rahmenbedingungen/index.ht ml?lang=de

2 http://www.seco.admin.ch/publikationen/00537/index.html?lang=it

326

simo esame sarà effettuato per quanto concerne le divergenze tra il nostro diritto e il diritto europeo in materia di autorizzazioni d’importazione. In secondo luogo, nell’ambito della revisione della LOTC occorre prevedere agevo- lazioni per i settori nei quali anche il diritto dell’UE prevede una procedura di omo- logazione per l’immissione in commercio di prodotti. In questo senso occorre dun- que esaminare se sia opportuno per la Svizzera riconoscere automaticamente i prodotti già omologati o riconosciuti nell’UE o prevedere in questi casi una procedu- ra semplificata. Nella misura in cui attualmente non esiste, una procedura semplifi- cata dovrebbe essere istituita nell’ambito della revisione della LOTC. Spiegazioni dettagliate a tale riguardo sono disponibili nei documenti relativi alla procedura di consultazione sulla revisione della LOTC e figureranno nel successivo messaggio. L’adeguamento del diritto svizzero al diritto europeo per quanto concer- ne le procedure di omologazione e i divieti di importazione, nonché l’introduzione di una procedura di omologazione semplificata, avranno come conseguenza un ulterio- re sgravio amministrativo a favore delle PMI.

Risultati I tre approcci hanno portato al seguente risultato: su 505 procedure federali sono proposte, previste o in corso misure di sgravio per 75 autorizzazioni (soppressione o semplificazione), vale a dire per il 15 per cento di tutte le procedure. Attiriamo l’attenzione sul fatto che soltanto tre di queste misure si trovano ancora allo stadio di proposta (cfr. la tabella in allegato). Occorre inoltre rilevare che il margine di manovra per la soppressione delle autoriz- zazioni è limitato, poiché il 25 per cento delle autorizzazioni eseguite dalla Confede- razione e il 10 per cento di quelle eseguite dai Cantoni devono conformarsi ad esigenze internazionali.

Analisi delle autorizzazioni più frequenti La seguente tabella elenca le autorizzazioni rilasciate più di 10 000 volte l’anno. L’ultima colonna indica se vi è già stata una semplificazione della procedura, se sono previste modifiche o se la procedura non è messa in questione. Mentre l’allegato al presente messaggio menziona soltanto le autorizzazioni soppresse o semplificate a partire dal 2005–2006, la seguente tabella indica tutte le autorizza- zioni più frequenti, anche se semplificate o soppresse prima del 2005 (cfr. rapporto

2005 per i dettagli). I principali sviluppi sono poi brevemente descritti.

327

Le più frequenti autorizzazioni diritto federale eseguite dalla Confederazione

N. Titolo Numero/anno Base giuridica Misure (1) (2005) (2)

31.04 Approvazione dell’iscrizione nel 180 000– CO Semplificazione già

registro di commercio 190 000 realizzata/Zefix e www.pmiadmin.ch

64.22 Autorizzazioni CITES per 75 000 OCS Semplificazione in

l’importazione, l’esportazione, corso/Piattaforma il transito, la riesportazione di elettronica dal 2006 animali, piante e dei prodotti derivati

63.72 Latte: trasferimento di contin- 23 000 OCL Soppressione in

genti lattieri corso/PA 2007

63.70 Latte: autorizzazione di contin- 19 000 OCL Soppressione in

gente lattiero supplementare per corso/PA 2007 i produttori fuori della regione di montagna

63.79 Latte: obbligo di notifica per i 15 000 OSL Soppressione in

valorizzatori di latte corso/PA 2007

24.27 Obbligo di notifica per i 10 000 LPChim Semplificazione già

preparati effettuata (sportello unico)

75.01 Autorizzazioni speciali per 9 000– LCS Proposta di

veicoli e trasporti eccezionali 10 000 semplificazione

71.07 Autorizzazione per trasporti 9 350 LTV/ATT Massiccia riduzione

internazionali su strada in seguito all’Accordo CH-UE

76.13 Attribuzione di elementi di 10 000 LTC/ Nessuna

indirizzo ORAT

76.07 Concessione di radiocomunica- 7 000– LTC Nessuna

zione 10 000

Le più frequenti autorizzazioni di diritto federale eseguite dai Cantoni

N. Titolo Numero/anno Base giuridica Misure (1) (2005) (2)

77.43 Autorizzazione per il taglio di >100 000 LFo Semplificazione da

alberi nelle foreste metà 2006

75.02 Licenza di circolazione >100 000 OAC Nessuna (ma registro

svizzero unificato)

75.06 Autorizzazione per trasporti 70 000– ONC Proposta di

eccezionali 90 000 semplificazione

33.02 Visto per l’assunzione di 50 000 LDDS Procedura

impiego semplificata

328

N. Titolo Numero/anno Base giuridica Misure (1) (2005) (2)

33.11 Autorizzazione per il 50 000 OLS, Soppressa per i

cambiamento di Cantone Direttive cittadini degli stati LDDS Paesi dell’UE/AELS e per i terzi: LStr dimoranti permanenti (probabile originari di Stati terzi entrata in vigore nel 2008)

33.05 Tessera di confine 30 000 Accordo Soppressione in corso

CH-D: 0.631.256.91 3.63

33.10 Permesso per frontalieri 30 000 OLS, Semplificazione in

Direttive corso LDDS

77.45 Autorizzazione cantonale di 30 000 LCP Nessuna

caccia

77.40 Impiego di sostanze pericolose 20 000– ORRPChim Semplificazione in

per l’ambiente nelle foreste 30 000 corso da metà 2006

75.07 Autorizzazione per trasporti 10 000 ONC Proposta di

notturni e domenicali semplificazione

(1) La numerazione è quella impiegata nel sito http://bewilligungen.kmuinfo.ch. (2) Abbreviazioni: legge sui prodotti chimici (LChim), Codice delle obbligazioni (CO), ordinanza sul contingentamento lattiero (OCL), ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL), ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS), legge sul trasporto viag- giatori (LTV), accordo bilaterale sui trasporti terrestri (ATT), legge sulla circolazione stradale/ordinanza sulle norme della circolazione stradale (LCS/ONC)), legge sulle telecomunicazioni (LTC), legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS), legge sugli stranieri (LStr), ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC), ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), legge sulle foreste (LFo), legge sulla caccia (LCP).

Migrazione Le autorizzazioni per gli stranieri figurano tra quelle più frequentemente concesse e hanno un considerevole impatto sul mercato del lavoro. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l’Unione europea ha semplifi- cato i movimenti migratori tra i due territori e in seno al mercato interno svizzero. Sono state soppresse numerose restrizioni concernenti i cittadini dell’UE/AELS. La nuova legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) apporta una serie di miglioramenti alla situazione dei cittadini di Stati che non sono membri dell’UE (cittadini di Stati terzi), in particolare per quanto concerne la mobilità dei dimoranti all’interno della Svizzera (33.11 Cambiamento di Cantone, 33.14 Cambiamento di posto di lavoro, 33.15 Cambiamento di lavoro). Essi potranno d’ora innanzi svolgere anche attività indipendenti. La nuova legge causerà perciò una riduzione dell’onere amministrativo dei datori di lavoro e delle autorità.

329

Nel 2008, con l’entrata in vigore del visto di Schengen, sarà soppressa la tessera di confine (33.05; 30 000/anno) per l’Austria e la Germania. In virtù di un accordo di cooperazione non serve invece tessera di confine per Francia e Italia. L’introduzione prevista nel 2007 della nuova banca dati SIMIC (Sistema di informa- zione centrale sulla migrazione) consente la gestione elettronica dei dati e semplifica la trasmissione di incarti tra Cantoni e Confederazione. Anche le soluzione informa- tiche cantonali sono esemplari per originalità ed efficienza (permessi elettronici a Zurigo e Basilea Città) e meriterebbero di essere più ampiamente diffuse negli altri Cantoni.

Strade Le autorizzazioni per i trasporti eccezionali (FF 75.01 e FC 75.06) e per i trasporti notturni o domenicali (FF 75.03 e FC 75.07) sono ugualmente assai frequenti e viene di conseguenza a crearsi una discrepanza tra il carattere di eccezionalità e le decine di migliaia di autorizzazioni concesse ogni anno. Analizzando il lavoro dell’amministrazione, è emerso che il margine di apprezzamento è molto ridotto e che si tratta principalmente di verificare dati sulla base di una lista di criteri. In molti casi sembra che l’autorizzazione non sia oggetto di un successivo controllo. Intendiamo pertanto organizzare una consultazione dei Cantoni proponendo loro di sopprimere l’obbligo dell’autorizzazione per determinati valori limite (p. es. per gli autocarri fino a 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso e 30 m di lunghezza), di iscrivere i criteri da rispettare nella legislazione federale e in seguito di eseguire controlli a campione. Lo sgravio tornerà utile a entrambe le parti, richiedente e amministrazione. Secondo stime dell’USTRA questa misura potrebbe riguardare circa la metà delle autorizzazioni attualmente concesse, vale a dire che sarebbero in tal modo soppressi da 35 000–45 000 atti amministrativi. L’indagine si estenderà anche all’autorizzazione per «l’impiego di un veicolo agri- colo per altri fini» (CF 0.79). L’obiettivo è soprattutto quello di limitare l’impiego di trattori per sgombrare la neve o i rifiuti, dato che gli agricoltori non sono assoggetta- ti alla legislazione sul lavoro o alla TTPCP. Vi sono pertanto rischi di abusi o di distorsioni della concorrenza.

Trasporti Il numero delle autorizzazioni per i «trasporti internazionali di merci su strada» (71.07) era un tempo estremamente elevato (>8 000), in particolare finché la Ger- mania contingentava ancora i trasporti. In virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri, per i singoli trasporti occorre ottenere autorizzazioni soltanto per alcuni Stati dell’Europa centrale e orientale che non hanno aderito all’UE. Infatti, nell’UE le forniture tra due Stati membri o tra uno Stato membro e la Svizzera possono essere effettuate senza autorizzazione. L’applicazione, dal 1° gennaio 2005, anche dell’articolo 12 dell’Accordo con l’UE sui trasporti terrestri ha consentito di agevolare ulteriormente il traffico con gli Stati europei che non sono membri dell’UE. Partendo da uno Stato membro dell’UE, un’impresa svizzera può ora fare consegne negli altri Paesi CEMT (Conferenza europea dei ministri dei trasporti) soltanto in virtù di un’autorizzazione CEMT, senza bisogno di ottenere un’ulteriore autorizzazione dello Stato esportatore. Il numero delle autorizzazioni concesse è così diminuito di circa 600–700 unità.

330

Già a partire dal 1° luglio 2004 è stato introdotto l’attestato di conducente (71.26). Le circa 150 autorizzazioni, la cui concessione dipende dal possesso di un permesso di lavoro in Svizzera, agevolano il passaggio delle frontiere ai conducenti provenien- ti da Paesi che non fanno parte dello SEE. Veterinaria La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) è all’origine di un gran numero di autorizza- zioni (64.22, 75 000 all’anno). Occorre infatti garantire la tracciabilità di ogni merce fornita fino al luogo d’origine dell’animale, del pellame ecc. La recente migrazione a un sistema completamente informatizzato per quanto concerne la gestione delle autorizzazioni ha permesso di soddisfare ancor meglio le esigenze delle imprese. Grazie a e-CITES – un modello all’avanguardia di sportello virtuale – è stato possi- bile ridurre i tempi per la concessione dell’autorizzazione di riesportazione e portarli sotto la soglia delle 24 ore dal momento dell’importazione. Questo successo ha determinato una concentrazione in Svizzera dei settori logistici dei fabbricanti di prodotti di lusso. Fungono da servizio decentralizzato per il rilascio delle autorizza- zioni le camere di commercio locali nelle immediate vicinanze delle aziende di esportazione. Una volta che l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha autorizzato l’importazione della merce inviata, i clienti gestiscono la procedura in maniera autonoma per quanto concerne sia la registrazione della trasformazione della merce originale sia la preparazione delle domande di riesportazione. Entro la fine del 2006 oltre il 95 per cento delle domande sarà trattato dal sistema informatico. L’obiettivo che si sta perseguendo ora consiste nello scambio elettronico tra Stati dei documenti emessi.

Ambiente L’analisi concerne le tre autorizzazioni più frequenti la cui esecuzione spetta ai Cantoni. Sono state accertate possibilità di sgravio che permetteranno di ridurre considerevolmente il numero annuale delle procedure. La soluzione consiste nel passare da un sistema che prevedeva un’autorizzazione per atto a un sistema di autorizzazione generale per impresa. Per quanto concerne l’autorizzazione per l’impiego di sostanze pericolose per l’ambiente nelle foreste (77.40, 20 000–30 000 all’anno), questo passaggio sarà integrato nell’aiuto all’esecuzione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in corso d’elaborazione. Sono garantiti controlli successivi e l’autorizzazione sarà limitata nel tempo e nello spazio. Lo stesso iter sarà seguito anche per la più semplice autorizzazione per il taglio di alberi nelle foreste (77.43, 100 000 all’anno); a tal fine l’impresa riceverà un’autorizzazione basata sui piani d’esercizio. È così possibile diminuire considerevolmente il numero delle autorizzazioni. L’autorizzazione di caccia (30 000 all’anno) non è stata esaminata perché non pre- senta alcun nesso diretto con un’attività lucrativa. Le indagini effettuate nel 2006 hanno permesso di identificare ulteriori semplifica- zioni delle procedure; due di queste sono presentate qui di seguito.

Impiego di radiazioni ionizzanti (24.21: 2500 all’anno) In seguito al Piano di rinuncia a determinati compiti, nella sezione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) «Protezione dalle radiazioni/Licenze e sorve- glianza» si è fatta sentire un’urgente necessità di ottimizzazione. Nel 2005, dopo un

331

sondaggio effettuato presso gli utenti è stata portata a termine una riforma integrale della procedura. Un semplice adeguamento della procedura attuale ha sostituito nel 50 per cento dei casi la proposta di una nuova autorizzazione (p. es. rilocazione, successione ecc.). L’altro sostanziale progresso consiste nella futura archiviazione elettronica delle attuali 22 000 autorizzazioni.

Autorizzazione per gli ambulanti (61.22: 4000 all’anno) Sono previste nuove eccezioni all’obbligo di ottenere un’autorizzazione e le agevo- lazioni entreranno verosimilmente in vigore nel secondo trimestre del 2007. A seconda del genere di merce venduta e della località in cui avviene la vendita, i commercianti ambulanti non espongono ad alcun rischio i consumatori e non si giustifica pertanto un’autorizzazione statale.

Autorizzazioni Stato dei lavori Il presente messaggio propone la modifica di cinque leggi. Se vi si aggiungono le ordinanze e le leggi modificate con altri messaggi, si arriva a un totale di 75 autorizzazioni che sono state soppresse o semplificate nell’arco di tempo che va dal 2005–2008 (cfr. allegato al presente messaggio). Interessati Parlamento, Consiglio federale, amministrazione, Cantoni. Fattori positivi e negativi + Identificazione sistematica delle autorizzazioni che possono essere migliorate; volontà politica. – Ripercussioni indirette delle soppressioni. Termini 2005–2008

1.9 Altre misure di semplificazione grazie a

procedure elettroniche Portale PMI Gli imprenditori sono oggi confrontati a un gran numero di esigenze amministrative e trovano incomprensibile che a formularle siano servizi e uffici diversi. Le imprese non intendono preoccuparsi della provenienza di queste richieste ma vorrebbero poter guadagnare tempo sbrigando rapidamente i loro obblighi amministrativi, la qual cosa è stata resa possibile per quasi tutte dall’ampia diffusione di Internet. Il Portale PMI vuole semplificare l’accesso delle imprese possibilmente a tutti i servizi elettronici dell’amministrazione. A tal fine il portale www.pmiadmin.ch sarà svilup- pato in modo tale da consentire tutte le interazioni amministrative. Questo sportello unico permetterà agli imprenditori di sbrigare tutte le loro formalità amministrative per via elettronica.

332

Il Portale PMI non riunirà tuttavia tutte le applicazioni dell’amministrazione in una sola, poiché ne risulterebbero costi troppo elevati. Tutte le attuali soluzioni dei diversi servizi sussisteranno e, nell’ambito del normale processo di rinnovamento, le loro interfacce saranno semplicemente ottimizzate per il nuovo portale. La trasmis- sione dei dati da un’applicazione all’altra è comunque possibile senza che gli im- prenditori debbano trascinarli da uno sportello all’altro. Inoltre, gli imprenditori dovranno poter trovare on line tutte le informazioni necessarie e avviare le procedu- re amministrative con l’apposito modulo compilato, firmato e inviato on line. È stata nel frattempo resa disponibile in Svizzera la necessaria firma elettronica (Swisscom, Posta, QuoVadis Trustlink Schweiz AG). L’impiego della firma elettro- nica non è ancora molto diffuso, ma vi sono prime applicazioni. Dal 1° marzo 2006 i documenti PDF del FUSC dispongono di una firma elettronica qualificata che garan- tisce loro autenticità in quanto pubblicazione on line giuridicamente vincolante. Anche il KDMZ (Centro del materiale e degli stampati del Cantone Zurigo) offre firme e moduli che possono essere firmati. Le prestazioni dell’amministrazione raccolte nel Portale PMI sono classificate sotto diversi aspetti in modo tale da poter essere reperite con diverse strategie di ricerca, per esempio secondo la struttura tematica o l’ordine alfabetico. Il portale può essere consultato da tutte le imprese 24 ore su 24, agevolando la ricerca di informazioni e il disbrigo di compiti amministrativi. Un’inchiesta dell’Alta Scuola zurighese di Win- terthur sugli oneri amministrativi delle PMI ha rivelato che l’economia di tempo per la fondazione di una ditta individuale può raggiungere il 50 per cento. Una prima versione del nuovo portale www.pmi.admin.ch è già entrata in funzione. L’attuazione del progetto sarà completata nel 2007. Le necessarie componenti di base come il catalogo tematico delle imprese, l’inventario delle prestazioni pubbli- che e il repertorio delle autorità, sono già disponibili o lo saranno presto. Sono previsti altri servizi.

Portale PMI Stato dei lavori È in funzione la nuova versione (nuova presentazione anche in italiano). Sono costantemente pubblicate nuove informazioni. Interessati SECO: gerente del portale CaF: progetto «REFERENCE eGOV» Fattori positivi e negativi + Numero crescente di accessi. Contenuti più interessanti. – Ritardi nella consegna di applicazione e contenuti. Termini Sviluppo costante.

333

Autenticazione per via elettronica dei certificati di origine utilizzati negli scambi non preferenziali Normalmente le prove dell’origine destinate al commercio internazionale per gli scambi non preferenziali sono firmate e stampigliate a mano dai servizi di autentica- zione (camere di commercio). Le domande degli esportatori sono ugualmente firma- te a mano e poi trasmesse per posta o corriere alla camera di commercio competente, anche se da anni ormai gran parte delle formalità doganali si svolge per via elettro- nica. Nel 1993, la revisione parziale dell’ordinanza del 4 luglio 1984 sull’attestazione d’origine (OAOr; RS 946.31) ha introdotto agevolazioni per le imprese che esporta- no regolarmente merci. Allora non erano ancora possibili soluzioni informatiche. L’industria chiede da qualche tempo che l’autenticazione dei certificati d’origine «autonomi» possa in futuro essere effettuata per via elettronica. Alcune camere di commercio hanno pertanto elaborato procedure informatiche che permettono alle imprese abilitate di trasmettere loro per via elettronica le domande di autenticazione dei certificati e delle attestazioni d’origine. Il rinvio dei documenti autenticati avvie- ne ugualmente per via elettronica, fatto che consente di guadagnare tempo e rispar- miare le spese di porto o di corriere. Un progetto pilota condotto con successo ha dimostrato che la necessaria sicurezza è garantita. È attualmente in corso la revisione totale dell’OAOr. L’ordinanza riveduta permette- rà a tutte le imprese che esportano regolarmente di fare ricorso all’autenticazione elettronica, a condizione tuttavia che la camera di commercio competente l’abbia introdotta. Questa procedura sarà tra l’altro a disposizione delle PMI che possono parteciparvi a costi contenuti. Tenuto conto del gran numero di imprese svizzere, anche di dimensioni ridotte, attive nel commercio internazionale, questa misura giuridica offre un certo potenziale di razionalizzazione e risparmio. I servizi di autenticazione dell’origine (camere di commercio) sono liberi di intro- durre o no la procedura elettronica, la cui necessità non si farà sentire nella stessa misura in tutte le regioni. Anche i servizi di autenticazione che utilizzeranno la procedura elettronica dovranno conservare in parallelo quella tradizionale. Questa novità non è una specificità svizzera. In questi ultimi anni numerose camere di commercio estere hanno adottato l’autenticazione elettronica dei certificati d’origine. La Svizzera s’inserisce così in una tendenza internazionale.

334

Autenticazione di certificati d’origine per via elettronica Stato dei lavori Revisione totale dell’OAOr: seconda consultazione degli uffici e seconda con- sultazione delle cerchie interessate. Progetti pilota già operativi presso le camere di commercio. Interessati Camere di commercio e loro clienti, SECO, amministrazione delle dogane. Fattori positivi e negativi + Risparmio di risorse. Le autenticazioni avvengono in modo più rapido che per l’abituale via postale. – Gli accorgimenti di sicurezza integrati nei programmi elettronici dovrebbero escludere le falsificazioni. Termini Entrata in vigore della nuova OAOr nel corso del primo semestre del 2007.

1.10 Aspettative delle PMI in materia di

sgravio amministrativo Il DFE voleva offrire alle PMI la possibilità di esprimere il loro parere sull’onere amministrativo. Nell’inverno 2006 è stato perciò pubblicato in Internet un questio- nario. Tra gennaio e maggio 2006 oltre 3000 rappresentanti di PMI hanno colto l’occa- sione e si sono pronunciati in merito. Quest’inchiesta non rappresentativa ha fornito i risultati sottoesposti. Nell’insieme le PMI svizzere sono tendenzialmente soddisfatte delle autorità. L’onere amministrativo è sproporzionato soltanto per le PMI molto piccole. Secondo le PMI di dimensioni maggiori occorrerebbe migliorare soprattutto le procedure e le prescrizioni relative ai progetti di costruzione, all’IVA, all’importazione e all’espor- tazione, alla sicurezza sul lavoro e alle informazioni statistiche. Questo è quanto scaturisce dalla valutazione delle domande standard. Su 3005 interpellati, 1547 rappresentanti di PMI hanno risposto per scritto alle domande aperte sottolelencate. – Come Confederazione, Cantoni e Comuni potrebbero ridurre il loro onere amministrativo? – Quale parte del lavoro amministrativo vi risulta più faticosa? – Quali esperienze positive avete fatto? – Cosa suggerite al Consiglio federale? Le risposte sono state analizzate come segue: tutte sono state esaminate per argo- mento, distinguendo tra suggerimenti e consigli (indicazioni di procedure e pre- scrizioni complicate) e osservazioni di carattere generale. Le menzioni sono state contate. Le dichiarazioni si possono riassumere nel modo seguente:

335

Le PMI hanno menzionato questi argomenti nelle domande Osservazioni generali aperte descrivendo perché e come ne risulta per esse un Procedure complicate onere amministratvo. Prescrizioni complicate (2692 menzioni da parte di 1547 diverse PMI)

Comprensibilità 518

Contatto con le autorità 497

Prescrizioni, regolamenti in generale 439

IVA 398

Assicurazioni sociali, sicurezza sul lavoro 317

Controlli, revisioni, statistiche 314

In generale 162

Imposta sulle società 47

0 100 200 300 400 500 600 Menzioni

La critica principale mossa dalle PMI riguardava la comprensibilità dei regolamenti e delle procedure importanti. Numerosi imprenditori non riescono semplicemente a capire perché esista un determinato regolamento né che scopo abbia. In questo modo non sono nemmeno mai sicuri di avere risposto correttamente e temono sanzioni. Avere un numero inferiore di norme e procedure più comprensibili rappresenterebbe per loro già un gran passo avanti. La seconda menzione più frequente riguardava il contatto con le autorità. Numerose PMI provano irritazione di fronte alle procedure complicate e ai diversi interlocutori con cui hanno a che fare per trattare sempre la stessa cosa. Coordinare i differenti servizi risulta perciò indispensabile. Un buon esempio in questo senso è rappresenta- to dal progetto relativo alla trasmissione dei dati salariali (cfr. n. 1.2) che coordina tra l’altro l’annuncio di detti dati. Per i disciplinamenti in generale, e per l’IVA in particolare, la causa del sovraccari- co amministrativo è rappresentata dalla complessità delle prescrizioni. «La LIVA è una giungla di carte per teorici a tempo pieno» e «non garantisce nemmeno la cer- tezza del diritto», queste le opinioni di alcuni. Un’aliquota IVA unitaria per tutte le prestazioni è stata la richiesta posta da un centinaio di imprenditori che, a causa delle prescrizioni complicate e delle diverse aliquote d’imposta, temono di fare errori rischiando di dover pagare arretrati più o meno elevati. La revisione in corso della LIVA tiene conto il più possibile del disagio espresso. L’argomento delle assicurazioni sociali e della sicurezza sul lavoro riguarda, com’è ovvio, la maggioranza delle imprese. Che occorra fare qualcosa per la sicurezza sul lavoro è cosa ormai nota. La rabbia si manifesta tuttavia a causa del fatto che tutte le aziende, anche quelle che svolgono un’attività prettamente d’ufficio, debbano osser- vare le stesse prescrizioni e frequentare gli stessi corsi. Per quanto riguarda l’assicurazione contro la disoccupazione, l’onere amministrativo per certi conteggi speciali come in caso di intemperie e riduzione dell’orario di lavoro è semplicemen-

336

te troppo elevato. Tutta la discussione politica sul nuovo certificato di salario, in particolare sul conteggio delle spese e sulla componente legata al salario, rende insicure e indispone le PMI. Per quanto riguarda le assicurazioni rendite e infortuni il punto maggiormente criticato è la mancanza di coordinamento nella rilevazione dei dati salariali. Gli imprenditori auspicano una soluzione elettronica unitaria per la trasmissione dei dati che potrebbe essere utilizzata da tutti i gruppi coinvolti (AVS, INSAI, cassa di disoccupazione ecc.; cfr. il progetto di trasmissione dei dati salariali al n. 1.2). I problemi e le proposte emersi nell’inchiesta sono in gran parte noti e sono già state adottate misure atte ad apportare miglioramenti. Grazie alle opportunità offerte dal governo elettronico (e-government) è stato possibile ottenere diversi miglioramenti. In occasione dell’annuncio della costituzione di un’impresa, la comprensione dei processi amministrativi è stata migliorata guidando il fondatore in modo interattivo. I dati vengono inoltre trasmessi, su richiesta, alle autorità competenti per via elettro- nica. Il portale PMI presenta temi amministrativi complessi in un linguaggio com- prensibile per i rappresentanti delle PMI. In linea generale il governo elettronico semplifica il contatto con le autorità: gli sportelli on line sono infatti sempre aperti e l’utente trova rapidamente i moduli giusti e le autorità competenti.

1.11 Prospettive

Le difficoltà collegate alla regolamentazione e all’onere amministrativo non sono certo nuove e sforzi importanti sono già stati effettuati in passato. Nell’ambito delle autorizzazioni i lavori iniziati alla fine degli anni Novanta portano i loro frutti. Alle 31 misure realizzate fino al 2005, presentate nel rapporto del nostro Collegio di quell’anno (cfr. n. 1.1), vanno ad aggiungersi le 75 soppressioni e semplificazioni di autorizzazioni allegate al presente messaggio. Anche nell’ambito dello sgravio amministrativo diverse delle misure introdotte sono state attuate o stanno per esserlo, come il FOSC on line, la costituzione on line di un’impresa, la trasmissione elettronica dei dati salariali, la sicurezza sul lavoro (revisione della direttiva MSSL) o il miglioramento dell’IVA. Nei prossimi anni occorrerà continuare a seguire l’evoluzione delle autorizzazioni. In questo settore sono stati tuttavia già fatti sforzi notevoli, mentre occorrerà conti- nuare a sviluppare anche gli altri ambiti, in particolare i tre sottoelencati, d’importanza prioritaria. 1. Rafforzare gli strumenti con l’obiettivo di configurare i disciplinamenti futu- ri in modo meno complesso (analisi dell’impatto della regolamentazione, test PMI, Forum PMI). Il 18 gennaio 2006 abbiamo deciso di migliorare questi strumenti e di accordare loro maggiore attenzione. 2. Sfruttare il potenziale offerto dagli strumenti elettronici a vantaggio della semplificazione. La «Strategia di governo elettronico Svizzera» mostra quali sono i progetti prioritari in questo settore. L’indagine conoscitiva sull’ar- gomento è stata aperta e terminerà il 17 novembre 2006.

337

3. Sfruttare il potenziale offerto dagli strumenti di misurazione dell’onere

amministrativo. Diversi Paesi europei hanno effettuato misurazioni precise grazie a uno specifico metodo di misurazione dell’onere amministrativo (Standard Cost Model), che ha loro permesso di ridurlo talvolta notevol- mente. Secondo il detto inglese «what gets measured gets done», una misu- razione precisa dell’onere amministrativo consente di ottenere miglioramenti mirati. Oltre ai tre punti summenzionati è opportuno ricordare ancora le diverse iniziative in corso e in progettazione sul piano internazionale volte a diminuire determinati costi di transazione legati al commercio. A livello europeo la proposta di decisione relati- va alla promozione del disbrigo elettronico delle formalità doganali (interfaccia e sportello unici) contiene sicuramente un elevato potenziale di semplificazione per le imprese svizzere; la Svizzera potrebbe partecipare al sistema. Sul piano internazio- nale, in seno all’Organizzazione mondiale del commercio sono in corso negoziati volti a introdurre diverse misure che intendono migliorare la trasparenza dei disci- plinamenti nazionali e la prevedibilità dei costi di transazione, a diminuire gli oneri amministrativi, a semplificare, a determinate condizioni, le procedure d’importa- zione e di esportazione e a promuovere l’introduzione dello sportello elettronico. Dal canto suo, la Commissione delle Nazioni Unite per l’Europa mette a punto un modello di dati normalizzato, comune agli operatori economici e alle autorità gover- native. La tabella seguente presenta, in modo riassuntivo, i progetti più importanti di sgra- vio amministrativo e la loro pianificazione.

Sgravio amministrativo: alcune tappe importanti

1999–2002 2003–2004 2005–2006 2007–2008 dal 2009

Fonti principali di onere amministrativo (1)

Imposte Semplifica- IVA: rapporto IVA: prepara- IVA: entrata in zione delle Raggenbass, zione della vigore della dichiarazioni ca. 20 misure; revisione revisione totale delle imposte rapporto Spori totale dirette

Assicurazioni Amministra- Amministra- sociali zione dei → zione dei salari: lancio salari entrata del progetto in vigore

Autorizza- Prima valuta- Seconda Valutazione zioni zione; ca. 30 → valutazione; → ogni 4–6 anni misure 75 misure

Strumenti trasversali

Analisi Introduzione Raccomanda- Nuova valuta- dell’impatto degli strumenti → zioni della → zione della regola- Commissione mentazione, della gestione: test PMI, rafforzamento Forum PMI

338

1999–2002 2003–2004 2005–2006 2007–2008 dal 2009

Semplificazio- Lancio di – FUSC – Numero Nuove misure ne elettronica diversi on line unico NUI progetti in vigore – Acquisti – Costitu- pubblici zione – Strategia di on line governo d’impresa elettronico

Standard Cost (studi SECO Studi pilota Nuove misure Model sull’onere sullo amministra- «Standard tivo) Cost Model»

(1) Secondo Müller C.: Administrative Belastung von KMU, SECO: Strukturberichterstat- tung, d 1998. Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale del 2003 (cfr. n. 1.1)

2 Legge federale sulla soppressione e la semplificazione

delle procedure d’autorizzazione

2.1 Genesi

2.1.1 Introduzione

I lavori del Consiglio federale e dell’Amministrazione volti a ridurre il numero di autorizzazioni sono stati illustrati nel numero 1.8 del presente messaggio. L’allegato contiene inoltre l’elenco completo delle 75 autorizzazioni soppresse o semplificate, o destinate ad esserlo. Sei di queste autorizzazioni soppresse o semplificate richie- dono una revisione delle rispettive leggi, che sono: – la legge sull’alcool (RS 680) – la legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) – la legge sulla protezione delle acque (RS 814.20) – la legge sul lavoro (RS 822.11) (due autorizzazioni) – la legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31) In seguito ai risultati della consultazione si è rinunciato alla modifica della legge sul collocamento professionale (RS 823.11).

2.1.2 Risultati della consultazione

La consultazione, che abbiamo avviato il 17 maggio 2006, è durata fino al 24 agosto 2006. 26 Cantoni, 5 partiti, 8 associazioni mantello e altri 14 partecipanti interpellati si sono pronunciati sull’oggetto, mentre 11 partecipanti si sono espressi spontaneamen- te. La grande maggioranza sostiene il progetto, ma alcuni partecipanti sottolineano che occorrerebbe fare di più. Il Partito socialista è contrario all’obiettivo di ridurre le autorizzazioni del 20 per cento.

339

Le proposte di modifica delle leggi sull’alcool, sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione delle acque, sul lavoro e sul controllo dei metalli preziosi hanno incontra- to i favori della maggioranza dei partecipanti alla consultazione. Esse figurano nei numeri 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3 e 2.6.3. Consultazione in merito alla legge sul collocamento (LC) L’avamprogetto conteneva due elementi essenziali: – aziende di collocamento: soppressione dell’obbligo d’autorizzazione federa- le e introduzione di un obbligo di registrazione; – personale a prestito: soppressione dell’obbligo d’autorizzazione federale, mantenimento dell’autorizzazione cantonale). La valutazione statistica delle risposte pervenute ha fornito un quadro distorto. A favore della proposta di modifica si sono pronunciate preminentemente le cerchie non interessate dal progetto o solo marginalmente toccate. I diretti interessati si sono invece dimostrati critici e tendenzialmente hanno assunto un atteggiamento di rifiuto nei confronti delle proposte di semplificazione e soppressione delle autorizzazioni previste dalla LC. Visto il risultato incerto, la SECO ha deciso di convocare a una conferenza consultiva i principali operatori dei settori del collocamento privato e del personale a prestito; tale conferenza ha avuto luogo il 20 settembre 2006. Alla conferenza consultiva hanno preso parte i principali attori dei settori del collo- camento privato e del personale a prestito: l’Unione sindacale svizzera (USS), Swissstaffing, la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC), l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), la SIC Svizzera, l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e l’Unione svizzera degli imprenditori. Dalla conferenza è scaturito un risultato chiaro: i datori di lavoro, i dipendenti e l’AUSL, e attraverso di essa i Cantoni, desiderano che per il momento si rinunci a una revisione e che la LC sia tolta dal pacchetto. Interventi (collocazione privata) L’USAM sottolinea che in linea di principio è favorevole alle agevolazioni nei confronti del commercio, a condizione che sia indicato attuarle. Specialmente nel caso del collocamento una semplificazione della prassi non è tuttavia auspicabile perché non ritenuta necessaria. Swissstaffing constata che l’introduzione di una registrazione anche per gli offerenti esteri discriminerebbe le agenzie di collocamento svizzere in quanto i collocatori esteri non possono essere sottoposti al diritto allo stesso modo. La registrazione non costituirebbe una vera agevolazione rispetto all’autorizzazione e non sarebbe auspi- cata dal mercato. L’onere amministrativo è sopportabile per il settore, motivo per cui non è necessario modificare la legge. L’Unione svizzera degli imprenditori aderisce agli interventi precedenti. Per l’USS non vi è motivo di modificare la legge. È comunque discutibile che la registrazione apporti un alleggerimento amministrativo. Cambiare il sistema esisten- te non costituisce una priorità. Anche la SIC Svizzera è d’accordo con la prassi collaudata e non vuole scostarsi dall’obbligo d’autorizzazione. Tutt’al più una semplificazione potrebbe essere ottenuta lasciando la procedura d’autorizzazione alla sola SECO.

340

L’AUSL, a rappresentanza dei Cantoni, non si opporrebbe alla SECO se venisse meno la procedura d’autorizzazione a livello cantonale. Sorgerebbe tuttavia la que- stione di un’alta vigilanza indipendente. Risultato (collocazione privata) I partecipanti alla conferenza consultiva considerano unanimemente che non sia necessario sopprimere o semplificare l’autorizzazione per il collocamento privato. La prassi attuale deve essere mantenuta e il progetto deve essere stralciato dal pacchetto. Tutt’al più si potrebbe valutare se una procedura unica a livello della Confederazione (SECO) possa essere un’opzione. Adottando una simile soluzione, la SECO, quale autorità preposta all’alta vigilanza sull’esecuzione della legge, che rimarrebbe di competenza dei Cantoni, dovrebbe assumere personale supplementare per la procedura d’autorizzazione e inoltre dovrebbe gestire un ispettorato per i controlli presso le aziende. Nella situazione politica attuale, tuttavia, ciò sarebbe impensabile. Interventi (personale a prestito) Swissstaffing auspica che la competenza per l’autorizzazione rimanga alla Confede- razione affinché le aziende non siano esposte all’arbitrarietà dei 26 Cantoni. Ai fini della semplificazione, l’associazione respinge tuttavia l’introduzione di un obbligo legale di autorizzazione dei contratti. La semplificazione nell’ambito del prestito all’estero dovrebbe avere effetto soltanto per i 15 vecchi Stati membri dell’UE. La soppressione dell’obbligo d’autorizzazione per l’estero comporterebbe uno spiace- vole cambiamento della prassi (per i dieci nuovi Stati membri). L’USS ipotizza un maggior onere per le aziende se si volesse disciplinare l’autorizzazione soltanto a livello cantonale, motivo per cui opta per una soluzione federale. Ritiene opportuna anche l’attuale normativa inerente alla cauzione in quanto permette di tenere lontane dal mercato le «pecore nere». L’USAM sottoscrive l’intervento di Swissstaffing. La densità normativa della LC è adeguata e il settore del personale a prestito non necessita di sgravi amministrativi. La SSIC è di massima d’accordo con qualsiasi sgravio amministrativo, ma nel caso presente aderisce ai pareri di Swissstaffing e dell’USS. Una legge più blanda porte- rebbe a un’evoluzione irragionevole del settore edilizio. La SIC Svizzera concorda con l’USS. Ad ogni modo, se si dovesse rinunciare al duplice obbligo d’autorizzazione, la SECO dovrebbe essere la sola autorità compe- tente. Risultato (personale a prestito) I partecipanti alla conferenza sono unanimi nel ritenere che per il personale a presti- to non sia necessario cambiare la prassi d’autorizzazione. In un secondo momento si potrebbe eventualmente valutare se la SECO debba essere la sola autorità d’autoriz- zazione, fermo restando che occorrerebbe interrogarsi sulle risorse personali e sulla vigilanza. Bisognerebbe creare nuovi posti di lavoro in seno alla SECO, analoga- mente al collocamento (rilascio delle autorizzazioni e ispettorato). Nella situazione politica attuale ciò appare tuttavia impensabile. Di conseguenza, la prassi odierna deve essere mantenuta e il progetto deve essere stralciato dal pacchetto.

341

Conclusioni Sebbene dalla conferenza consultiva sia scaturito, sul piano quantitativo, un risultato che di primo acchito avrebbe deposto a favore dell’accettazione e del proseguimento del progetto, a livello qualitativo tale risultato si presenta in termini ben diversi: i principali interessati hanno respinto il progetto in modo deciso, il che ha indotto a convocare la conferenza consultiva. Il risultato di quest’ultima è nettissimo: tutti i principali interessati, sia sul versante dei datori di lavoro che su quello dei dipenden- ti, sono contrari a una revisione dell’attuale sistema d’autorizzazione. I Cantoni, per mezzo dell’AUSL, hanno aderito a tale opinione. Per la maggior parte degli interessati la revisione non implicherebbe un minor onere degno di nota. D’altra parte, per la Confederazione comporterebbe un sostanziale maggior onere ingiustificabile qualora essa divenisse autorità unica d’autorizza- zione. Per questi motivi, l’adeguamento della LC è stato stralciato dal progetto «Soppressione e semplificazione delle procedure d’autorizzazione».

2.2 Legge sull’alcool

2.2.1 In generale

Compendio Attualmente i commercianti che intendono esercitare il commercio al minuto di bevande distillate in altri Cantoni o in tutta la Svizzera devono procurarsi – oltre alla patente cantonale per il commercio al minuto rilasciata loro dal Cantone in cui hanno la sede commerciale – anche l’autorizzazione di ogni Cantone in cui intendo- no esercitare la loro attività, oppure richiedere l’autorizzazione federale per il com- mercio al minuto, rilasciata dalla Regìa federale degli alcool. L’articolo 32bis capoverso 8 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 incari- cava il legislatore di istituire una patente federale per il commercio al minuto inter- cantonale e internazionale. In virtù di questa competenza legislativa obbligatoria, nella legge federale sull’alcool fu introdotta una disposizione che disciplina in modo esaustivo il commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali. L’obbligo di rilasciare una patente federale per il commercio intercantonale e inter- nazionale non è stato ripreso nella Costituzione federale del 18 aprile 1999. Dato che la Confederazione non deve più rilasciare questo tipo di autorizzazione, è possibile modificare la legge sopprimendo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto. Secondo l’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, che dispone che la Confederazione abbia a provvedere alla creazione di uno «spazio economico svizzero non discriminante», viene a cadere l’esigenza di distinguere nella legislazione federale tra le attività svolte all’interno di un Cantone e quelle esercitate al di fuori dei confini cantonali. In futuro, la patente rilasciata dal Cantone in cui si trova la sede commerciale per- metterà ai commercianti di fornire bevande distillate in tutta la Svizzera. Le legisla- zioni cantonali che disciplinano il commercio al minuto all’interno del Cantone alla stessa stregua della vendita e della mescita non sono interessate dalla modifica prevista. A tali autorizzazioni si applicano tuttavia le nuove disposizioni della legge del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02) sul mercato interno.

342

Situazione iniziale Secondo l’articolo 32bis capoverso 8 della Costituzione federale del 29 maggio 1874, la Confederazione doveva rilasciare le patenti federali per il commercio al minuto intercantonale e internazionale. Sulla base di questa disposizione costituzionale, l’articolo 42 della legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680) dispone che chiunque intenda esercitare il commercio al minuto al di fuori dei confini del Cantone nel quale si trova la sede commerciale deve richiedere alla Regìa federale degli alcool – oltre alla patente di commercio al minuto rilasciata dal Cantone – un’autorizzazione federale per il commercio al minuto. L’autorizzazione federale permette di fornire bevande distilla- te ai consumatori al di fuori dei confini cantonali della sede commerciale. Questa patente è accordata per anno civile, contro pagamento di una tassa di 3 000 franchi. L’autorizzazione federale non è necessaria nel caso in cui la patente sia stata rila- sciata in ogni Cantone dove si intendono fornire le bevande distillate. Secondo l’articolo 41a della legge sull’alcool, l’esercizio del commercio al minuto all’interno dei confini cantonali, vale a dire la vendita e la mescita, è subordinato alla patente cantonale. Un’autorizzazione di commercio dev’essere rilasciata per ogni punto di vendita o di fornitura all’interno del Cantone. Se l’intero commercio si svolge per corrispondenza, la patente deve essere richiesta nel Cantone in cui si trova la sede commerciale della società. I Cantoni mantengono quindi la competenza di regolare il commercio al minuto sul loro territorio, entro i limiti prescritti dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02). L’accettazione della LMI, che a suo tempo aveva dato luogo alla nuova formulazio- ne dell’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, rende necessaria la modifica prevista. Il compito costituzionale conferito alla Confedera- zione con tale disposizione, vale a dire di provvedere alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante, deve parimenti guidare il legislatore federale in questa circostanza. Le disposizioni che distinguono tra le attività svolte all’interno di un Cantone e quelle al di fuori dei confini cantonali devono essere evitate, in particolare se è possibile scegliere la soluzione più liberale contemplata dalla legge riveduta sul mercato interno, in base alla quale l’autorizzazione rilasciata in un Cantone è valida in tutta la Svizzera. È pertanto necessario semplificare il regime delle autorizzazioni di commercio. Al commerciante sarà d’ora in poi permesso esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate su tutto il territorio svizzero con il solo possesso della patente cantonale per il commercio al minuto, rilasciata dal Cantone dove ha sede l’azienda. È così soppressa di fatto l’autorizzazione federale per il commercio al minuto. Le vendite ai consumatori su tutto il territorio svizzero, in particolare attraverso Internet, necessiteranno di una sola patente cantonale. Le patenti cantonali non sono toccate dalla modifica prevista, ma in futuro dovranno essere conformi alle disposi- zioni della LMI. Nel 1978 sono state rilasciate 270 autorizzazioni federali per il commercio al minu- to, chiamate allora autorizzazioni federali di spedizione per il commercio al minuto. Nel 2005 ne sono state rilasciate appena 75. Numerosi Cantoni, in particolare della Svizzera occidentale, si rifiutano di rilasciare un’autorizzazione di commercio ai commercianti che hanno la loro sede al di fuori del Cantone e che esercitano il commercio al minuto sul loro territorio. Questi ultimi

343

sono pertanto costretti a rinunciare alla loro attività in tali Cantoni, a richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto o a esercitare la loro attività senza autorizzazione, violando così la legge. L’obbligo di rilasciare una patente federale per il commercio al minuto intercantona- le e internazionale non è stato ripreso nella Costituzione federale del 18 aprile 1999. Nell’interesse della realizzazione di un mercato non discriminante, l’autorizzazione federale per il commercio al minuto può quindi essere abrogata. La soppressione di quest’autorizzazione permetterà di eliminare gli ostacoli al commercio e di promuo- vere la mobilità, agevolando così il commercio. D’ora in poi, la fornitura di bevande distillate oltre i confini cantonali sarà subordi- nata alla sola patente cantonale della sede commerciale. Questa patente permetterà di esercitare su tutto il territorio svizzero il commercio al minuto sotto forma di fornitura di bevande distillate. L’emanazione delle disposizioni che disciplinano il commercio al minuto sarà, come finora, di competenza dei Cantoni. Poiché il diritto di legiferare sulla vendita delle bevande distillate è stato conferito alla Confedera- zione sulla base dell’articolo 105 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, la competenza cantonale sarà tuttavia ancora limitata dal diritto federale cogente. L’obbligo di procurarsi un’autorizzazione federale per il commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali provoca a livello federale un carico di lavoro sproporzio- nato rispetto agli introiti derivanti dagli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali, che sono interamente ridistribuiti ai Cantoni in proporzione alla loro popo- lazione residente.

2.2.2 La normativa proposta

Proponiamo di abrogare gli articoli 42 e 46 della legge e di modificarne l’articolo 57 capoverso 1 lettera a. Il commercio al minuto sotto forma di fornitura di bevande distillate, che sia eserci- tato nel Cantone della sede commerciale, in diversi Cantoni o in tutta la Svizzera, sarà ora subordinato unicamente alla patente cantonale della sede commerciale. L’autorizzazione federale per il commercio al minuto, finora necessaria per fornire bevande distillate in altri Cantoni, deve essere soppressa. La Confederazione non percepirà più gli emolumenti dovuti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto.

2.2.3 Risultati della consultazione

La soppressione dell’autorizzazione federale per il commercio al minuto è stata approvata all’unanimità. L’avamprogetto posto in consultazione prevedeva inoltre la modifica dell’articolo 41a capoversi 1 e 2 della legge. Oltre a una modifica esclusivamente formale del capover- so 1, nel capoverso 2 si proponeva di lasciare ai Cantoni la scelta di chiedere o non chiedere una patente cantonale per ogni punto di vendita o di fornitura. La proposta ha suscitato una viva reazione dei Cantoni, per i quali una simile normativa renderebbe più difficile la tutela della salute pubblica e in particolare la protezione dei giovani.

344

Considerate le preoccupazioni esposte da molti Cantoni e da altri partecipanti alla consultazione (maggiore difficoltà a controllare questa attività, la protezione dei giovani e la salute pubblica, regolamentazioni cantonali molto divergenti), abbiamo rinunciato a modificare l’articolo 41a capoversi 1 e 2 della legge.

2.2.4 Commento ai singoli articoli

Art. 42 Questa disposizione disciplina attualmente l’esercizio del commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali della sede commerciale. Con la soppressione della distin- zione tra il commercio al minuto esercitato all’interno e al di fuori dei confini canto- nali, questa disposizione decade. L’articolo 42 deve essere pertanto abrogato.

Art. 46 Attualmente questo articolo disciplina la ripartizione dei proventi degli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto. Con la soppres- sione dell’autorizzazione federale per il commercio al minuto questa disposizione decade. L’articolo 46 deve essere pertanto abrogato.

Art. 57 cpv. 1 lett. a Attualmente questa disposizione punisce segnatamente l’esercizio del commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali in assenza di un’autorizzazione federale. Con la soppressione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto, questa fattispecie penale viene a cadere. L’articolo 57 capoverso 1 lettera a deve essere modificato di conseguenza.

2.2.5 Conseguenze

2.2.5.1 Conseguenze per la Confederazione

La modifica di legge comporterà la soppressione di compiti amministrativi legati alla riscossione degli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il com- mercio al minuto e alla ripartizione degli introiti, come pure ai compiti relativi al perseguimento e al giudizio delle infrazioni punibili in applicazione dell’articolo 57 capoverso 1 lettera a della legge. Questa modifica non si ripercuote né sulle finanze federali né sul personale della Confederazione, in quanto non comporterà una ridu- zione significativa del personale.

2.2.5.2 Conseguenze per i Cantoni

Non vi saranno ripercussioni sull’organico cantonale. In materia finanziaria, le conseguenze saranno poco rilevanti o persino irrilevanti. Gli introiti derivanti dagli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto, interamente ridistribuiti ai Cantoni in proporzione alla loro popolazione residente,

345

ammontavano nel 2005 a 225 000 franchi. La parte destinata al Cantone più popolo- so, Zurigo, ammontava a 38 526 franchi, mentre la parte destinata al Cantone meno popoloso, Appenzello interno, ammontava a 451 franchi.

2.2.5.3 Conseguenze per l’economia

La modifica proposta permetterà di migliorare il funzionamento del commercio al minuto delle bevande distillate sopprimendo l’autorizzazione federale per il com- mercio al minuto e alleggerendo così il regime delle autorizzazioni di commercio. Questo provvedimento scaturisce direttamente dal processo di globalizzazione dei mercati. La liberalizzazione del commercio intercantonale permetterà in particolar modo alle piccole imprese di estendere il loro commercio di bevande distillate su tutto il territorio svizzero. La tassa di 3 000 franchi per anno civile prevista per il rilascio dell’autorizzazione federale dissuadeva spesso queste imprese dall’intra- prendere il commercio al minuto al di fuori dei confini del Cantone della sede com- merciale poiché risultava sproporzionata rispetto al volume delle vendite.

2.2.6 Aspetti giuridici

2.2.6.1 Costituzionalità

La modifica di legge proposta nel presente messaggio si fonda sull’articolo 105 della Costituzione federale.

2.2.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera La modifica di legge proposta nel presente messaggio non influisce sugli obblighi internazionali della Svizzera.

2.3 Legge sulla protezione dell’ambiente

2.3.1 Situazione iniziale

Secondo le disposizioni degli articoli 30f capoverso 4 e 30g capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali e altri rifiuti o che organizzano per conto di terzi lo smaltimento di tali rifiuti o vi partecipano devono notificarlo all’autorità. Tale obbligo di notifica era stato introdotto nel 1995 nel quadro della revisione della LPAmb in quanto nella Comunità europea esisteva già una simile normativa. In base ad altre disposizioni della LPAmb, in Svizzera i trasportatori devono indica- re il proprio nome e indirizzo sui moduli di accompagnamento necessari per i tra- sporti di rifiuti speciali. Tali dati consentono alle autorità cantonali di verificare all’occorrenza se le imprese in questione adempiono i loro obblighi. Un eventuale obbligo generale di notifica dei trasportatori o di terzi che organizzano lo smaltimen- to di rifiuti speciali non appare più giustificato al giorno d’oggi e del resto non è mai

346

stato inserito nel diritto regolamentare. La normativa può quindi essere stralciata senza che ne risulti un abbassamento del livello della protezione ambientale.

2.3.2 La normativa proposta

L’obbligo di notifica secondo gli articoli 30f capoverso 4 e 30g capoverso 2 deve essere soppresso. I capoversi corrispondenti possono essere abrogati.

2.3.3 Risultati della consultazione

A grande maggioranza, i partecipanti alla consultazione hanno approvato in modo integrale l’abrogazione degli articoli 30f capoverso 4 e 30g capoverso 2. Il Cantone di Basilea Città vorrebbe mantenere almeno l’obbligo di notifica per terzi, l’USS respinge l’abrogazione, mentre il PS e l’Unione delle città svizzere la rifiutano segnalando che in questo settore verrebbe a crearsi una divergenza con l’UE.

2.3.4 Conseguenze

I Cantoni non dovranno più tenere un elenco delle aziende soggette all’obbligo di notifica, il che avrà ripercussioni di poco conto sul personale. Per quanto concerne le conseguenze economiche, i trasportatori saranno esonerati dai compiti amministrativi legati all’obbligo di notifica. Questo sgravio interessa ogni anno alcune centinaia di imprese.

2.3.5 Aspetti giuridici

2.3.5.1 Costituzionalità

La legge sulla protezione dell’ambiente attua l’articolo 74 della Costituzione fede- rale.

2.3.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Sebbene il diritto europeo contempli simili prescrizioni, per la Svizzera non sussiste alcun impegno internazionale a mantenere l’obbligo di notifica.

347

2.4 Legge sulla protezione delle acque

2.4.1 Situazione iniziale

Nelle aree d’insediamento, le acque di scarico non inquinate, come l’acqua piovana proveniente dai tetti o dalle strade poco utilizzate, devono essere eliminate in primo luogo mediante infiltrazione. Laddove l’infiltrazione non è possibile o non è ammes- sa, come nelle vicinanze di una captazione di acqua potabile, tali acque possono essere immesse in acque superficiali, in un fiume o un lago. Il corso d’acqua ricetto- re deve tuttavia presentare una capacità di deflusso sufficiente per poter sostenere il conseguente aumento di portata. Occorre inoltre lasciare alla biocenosi del corso d’acqua il tempo di rigenerarsi nell’intervallo tra due eventi piovosi importanti. L’articolo 7 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) esige pertanto che si provveda, per quanto possibile, con misure di ritenuta affinché, in caso di grande afflusso, l’acqua defluisca in modo regolare. All’epoca le autorizzazioni a immettere le acque di scarico non inquinate in acque superficiali erano giustificate in quanto i Comuni realizzavano i loro sistemi di condotte in base a una pianificazione riferita soltanto alle canalizzazioni. La pianifi- cazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico, richiesta dalla LPAc (art. 7 cpv. 3), non era ancora operativa. Da allora, la maggior parte dei Comuni ha allestito dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS) conformemente a quanto previsto dalla legge. Nei PGS vengono in particolare fissate le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare e quelle in cui tali acque devono essere immesse in acque superficiali (art. 5 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, OPAv; RS 814.201). I piani erano sovvenzionati dalla Confederazione se le relative domande erano state inoltrate entro il 2002. L’imposizione di tale termine spinse i Comuni ad eseguire la pianificazione richiesta, anche se molti di essi non l’hanno ancora conclusa. Tale pianificazione riguarda in primo luogo lo smaltimento delle acque di scarico delle zone d’insediamento in relazione ai sistemi di canalizzazione per le acque di scarico, ma non lo smaltimento delle acque al di fuori delle zone d’insediamento. Le licenze edilizie da cui dipende lo smaltimento di acque di scarico inquinate e non inquinate continueranno ad essere rilasciate dall’autorità competente, la quale già oggi fonda le sue decisioni sui piani generali di smaltimento delle acque. Le autoriz- zazioni per l’immissione di acque di scarico non inquinate in acque superficiali perdono importanza. Anche se la legislazione federale non prevede più l’obbligo di autorizzazione cantonale per l’immissione di tali acque in fiumi e laghi, resta inva- riata la responsabilità del Cantone competente per l’esecuzione della legge federale.

2.4.2 La normativa proposta

Considerata la situazione attuale, le autorizzazioni cantonali per l’immissione delle acque di scarico non inquinate in acque superficiali possono essere abolite, sempre che tale immissione sia menzionata nei piani generali di smaltimento delle acque approvati dalle autorità cantonali. Le autorizzazioni saranno quindi mantenute se non esiste un piano generale di smaltimento delle acque approvato dall’autorità cantonale oppure se il piano non contiene indicazioni circa lo smaltimento delle

348

acque delle opere edilizie, soprattutto delle strade al di fuori del perimetro di pianifi- cazione. L’articolo 7 capoverso 2 deve essere modificato di conseguenza.

2.4.3 Risultati della consultazione

L’avamprogetto di modifica della legge, presentato dalla SECO, proponeva di sopprimere tutte le autorizzazioni per l’immissione delle acque di scarico non inqui- nate. Diversi Cantoni e l’Ufficio federale dei trasporti si sono opposti obiettando che i piani generali di smaltimento delle acque non sono ancora operativi in tutti i Comuni e che comunque non interessano le strade al di fuori delle zone d’insedia- mento. Il progetto è stato adeguato per tener conto di tali osservazioni. L’autorizzazione è soppressa se l’immissione è menzionata nel piano generale di smaltimento delle acque approvato. Se non vi è alcun piano o l’immissione non è menzionata, l’autorità cantonale dovrà rilasciare l’autorizzazione come sinora.

2.4.4 Conseguenze

In tutta la Svizzera vengono rilasciate ogni anno alcune centinaia di autorizzazioni cantonali, di cui un centinaio nel perimetro dei piani generali di smaltimento delle acque. Per i Cantoni risultano risparmi annui di circa 20 000–50 000 franchi ogni 100 autorizzazioni annue soppresse, in quanto le spese amministrative per ciascuna autorizzazione ammontano a 200–500 franchi. La modifica di legge non si ripercuote né sulle finanze né sull’effettivo del personale della Confederazione. La proposta di modifica della legge esplicherà effetti positivi per tutte le imprese. Tuttavia, visto che i progetti in questione sono di ampie dimensioni, di regola saran- no piuttosto le imprese di una certa grandezza a beneficiarne.

2.4.5 Aspetti giuridici

2.4.5.1 Costituzionalità

La legge sulla protezione delle acque attua l’articolo 76 della Costituzione federale.

2.4.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Il diritto europeo non contempla alcuna norma che disciplini le procedure di control- lo riguardanti l’immissione di acque di scarico non inquinate. La competenza deci- sionale in materia viene infatti interamente delegata agli Stati membri. La modifica di legge è pertanto compatibile con il diritto europeo.

349

2.5 Legge sul lavoro

2.5.1 Situazione iniziale

Gli articoli 41 e 42 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) prevedono che i Cantoni siano responsabili dell’esecuzione della legge, mentre la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. A prescindere da tale principio, in alcuni ambiti i compiti di esecuzione vengono assegnati per legge direttamente alla Confederazio- ne. Fra questi figurano la procedura d’assoggettamento di aziende alle prescrizioni speciali per aziende industriali (art. 5 LL) e la procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio (art. 7 LL). Nel messaggio del 30 settembre 1960 concernente la legge sul lavoro (FF 1960 1313) si indicava che la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni si fonda sul principio costituzionale secondo cui i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione delle disposizioni federali e la Confederazione è competente per l’elaborazione del diritto e per l’alta vigilanza sull’esecuzione cantonale. La riunifi- cazione della legge del 1914 sul lavoro nelle fabbriche e delle norme di sicurezza e di salute sul lavoro sparse in molte altre leggi federali ha fatto sì che i compiti di esecuzione menzionati nella legge sul lavoro continuassero ad essere eseguiti dalla Confederazione, come già avveniva al tempo della legge sul lavoro nelle fabbriche, quando tali compiti erano svolti dagli Ispettorati federali delle fabbriche. La revisione della legge sul lavoro nel 1998 e la conseguente revisione dell’ordinan- za 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) nel 2000 hanno fatto chiarezza, tra l’altro, sulla ripartizione dei compiti fra esecuzione e alta vigilanza. Su tali basi, le autorità federali e cantonali, operando in stretta collaborazione, hanno gradualmente suddiviso e ridefinito i compiti in vista di una chiara separazione tra l’esecuzione e l’alta vigilanza. Mediante la revisione di legge proposta si intende proseguire in modo coerente sulla linea della separazione fra i compiti di esecuzione dei Cantoni e i compiti di alta vigilanza della Confederazione (vigilanza nonché coordinamento e sostegno dell’esecuzione cantonale). Concretamente, si tratta delle questioni seguenti: – l’assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni speciali della LL è un tipico compito di esecuzione operativo che finora è stato svolto dalla Confederazione con la collaborazione dei Cantoni. Questo compito di esecu- zione va trasferito ai Cantoni; – la procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio per le aziende industriali è già oggi di competenza dei Cantoni; essi devono tutta- via assumere in ogni singolo caso il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro e il corapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Questa procedura deve essere affidata interamente ai Cantoni.

2.5.2 La normativa proposta

La decisione d’assoggettamento secondo l’articolo 5 capoverso 1 LL sarà rilasciata dall’autorità cantonale. Nella procedura inerente all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio secondo l’articolo 7 LL non sarà più necessario chiedere il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro.

350

2.5.3 Risultati della consultazione

Una grande maggioranza dei partecipanti è d’accordo con la normativa proposta. Il PS ha espresso riserve, soprattutto per quanto riguarda i compiti di alta vigilanza attribuiti alla Confederazione. L’USS, la SIC Svizzera e il Cantone di Turgovia respingono la proposta obiettando che l’esecuzione a livello cantonale porterebbe a 26 pratiche differenti e lamentando la distinzione in aziende industriali e non indu- striali.

2.5.4 Commento ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1 L’articolo 5 capoverso 2 LL stabilisce quali aziende o parti di aziende sottostanno alle prescrizioni speciali per aziende industriali. Per poter applicare tali disposizioni, secondo l’articolo 5 capoverso 1 è necessaria in particolare una decisione d’assog- gettamento della SECO. Le norme speciali comprendono l’articolo 7 (approvazione dei piani e permesso d’esercizio), 9 capoverso 1 lettera a (durata massima della settimana lavorativa), 37 capoverso 1 (dotazione di un regolamento aziendale) e 72 capoverso 2 (conciliazione) della legge sul lavoro. Inoltre, le aziende industriali sono assicurate per legge presso l’INSAI per l’assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni (art. 66 cpv. 1 lett. a della legge del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, LAINF; RS 832.20). Questo compito di esecuzione dovrà ora essere interamente assunto dall’autorità cantonale: ciò significa che l’assoggettamento delle aziende industriali alle norme speciali, nonché la modifica e la revoca dell’assoggettamento, saranno di esclusiva competenza dei Cantoni. Oggi i Cantoni devono occuparsi della procedura prelimi- nare, vale a dire accertare le aziende industriali, esaminare se le condizioni per un assoggettamento sono adempiute e presentare la proposta alla Confederazione. L’assoggettamento vero e proprio compete alla Confederazione. Questa ripartizione dei compiti è inefficiente e inutile, ragion per cui in futuro l’intera procedura d’assoggettamento, inclusa la decisione, dovrà essere di competenza dei Cantoni. Le aziende e altri operatori potranno così fare riferimento a un interlocutore ben preci- so, e questo consentirà di evitare doppioni tra la Confederazione e il Cantone. Il nuovo assoggettamento richiede, oltre alla modifica dell’articolo 5 capoverso 1 LL, anche un adeguamento delle disposizioni esecutive degli articoli 32–36 dell’ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4; RS 822.114). Art. 7 L’articolo 7 LL disciplina la procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio. Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve proporne i piani per approvazione. Questa procedura consente di garantire, già nella fase di pianificazione di un’azienda, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti dalla legge sul lavoro e dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni. L’autorità cantonale richiede ogni volta il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite, quello dell’INSAI. In base alla revisione auspicata, la Confederazione non dovrà più partecipare operativamente alle singole procedure. Questo significa

351

che il Cantone non sarà più tenuto a procurarsi in ogni singolo caso il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro e che si procurerà il rapporto dell’INSAI diretta- mente presso l’INSAI. Lo stesso dicasi per la procedura per il permesso d’esercizio. Un’azienda soggetta all’obbligo d’approvazione dei piani deve chiedere un permesso d’esercizio prima di iniziare la propria attività. Anche in questo caso l’autorità cantonale deve richiedere il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro. In futuro il Cantone potrà decidere in merito al permesso d’esercizio senza riferirsi al rapporto federale. Questa modifica presuppone anche un adeguamento delle disposizioni di esecuzione contenute negli articoli 37–46 OLL 4.

2.5.5 Conseguenze

2.5.5.1 Conseguenze per la Confederazione

La revisione degli articoli 5 e 7 LL implica un trasferimento dei compiti nel senso di una focalizzazione coerente sulle funzioni di alta vigilanza, che sono sostanzialmen- te riassumibili nelle seguenti attività principali: vigilanza, coordinamento e sostegno delle autorità cantonali di esecuzione, nonché garanzia dell’unità di dottrina nei diversi Cantoni. Per quanto concerne l’alta vigilanza, in collaborazione con le autori- tà esecutive cantonali sono stati definiti criteri qualitativi e quantitativi. Il loro rispet- to viene controllato mediante verifiche presso le autorità cantonali, affinché si possano garantire determinate esigenze minime per le procedure inerenti all’assog- gettamento, all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio. Allo scopo di semplificare e migliorare la comunicazione tra la Confederazione e i Cantoni, è stato creato un sito Internet in cui si possono consultare decisioni di coordinamento, istruzioni e strumenti di lavoro, che possono pure essere scaricati facilmente. Inoltre, la Confederazione offre ogni anno diversi corsi per sostenere le autorità cantonali e assicurare l’unità di dottrina. Nell’ambito della procedura d’assoggettamento secondo l’articolo 5 LL, per la Confederazione verranno meno ogni anno circa 250 decisioni, che in seguito della revisione saranno invece emanate direttamente dalle autorità esecutive cantonali. Nell’ambito della procedura inerente all’approvazione dei piani e al permesso d’esercizio secondo l’articolo 7 LL vi saranno ogni anno circa 1000 rapporti in meno, che le autorità cantonali non dovranno più richiedere all’Ispettorato federale del lavoro. Ne consegue un risparmio complessivo di 1,5 posti in termini di persona- le, già attuato nel quadro della pianificazione della Confederazione per la rinuncia a determinati compiti.

2.5.5.2 Conseguenze per i Cantoni

La revisione proposta, in quanto tale, non comporta conseguenze finanziarie per i Cantoni nella misura in cui essi dispongano di sufficienti risorse per espletare i compiti svolti finora. Attualmente l’autorità cantonale deve accertare ogni azienda che soddisfa le condizioni relative a un’azienda industriale secondo l’articolo 5 LL e proporne all’Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l’assoggettamento. In futuro, dopo l’accertamento dell’azienda, potrà emanare essa stessa una decisione

352

d’assoggettamento senza più dover presentare alla Confederazione una proposta scritta e motivata. Inoltre, non dovrà più procurarsi il rapporto della SECO per la procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio. Ciò presuppone tuttavia che l’autorità cantonale, come previsto dal suo mandato legale, disponga effettivamente delle necessarie competenze.

2.5.5.3 Conseguenze per l’economia

Attualmente i Cantoni devono eseguire la procedura preliminare per l’assoggetta- mento secondo l’articolo 5 LL, vale a dire accertare le aziende industriali, esaminare se le condizioni per l’assoggettamento sono adempiute e fare domanda alla Confede- razione. L’assoggettamento vero e proprio è di competenza della Confederazione. Le aziende hanno quindi a che fare con due autorità diverse nella medesima proce- dura. Con la revisione esse avranno un solo interlocutore, chiaramente definito, ossia le autorità esecutive cantonali. In tal modo sarà possibile evitare doppioni nello svolgimento della procedura. Per le aziende la comunicazione con le autorità risulte- rà più semplice e la procedura sarà più celere, in quanto i Cantoni saranno gli unici interlocutori. Per le aziende e i loro dipendenti la revisione avrà conseguenze nel senso che in futuro avranno un solo interlocutore, l’autorità cantonale. Questo fatto eviterà i doppioni e renderà più semplice e rapida la procedura.

2.5.6 Aspetti giuridici

2.5.6.1 Costituzionalità

La presente proposta di revisione concerne modifiche di disposizioni vigenti e poggia – come le disposizioni modificande – sulle norme costituzionali indicate nell’ingresso della legge sul lavoro.

2.5.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Secondo la Convenzione n. 81 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Conv. 81) concernente l’ispezione del lavoro, gli Stati membri devono mettere a disposizione un numero sufficiente di ispettori con una formazione adeguata. Gli organi dell’Ispettorato del lavoro (p. es. gli Ispettorati cantonali del lavoro) devono essere sottoposti alla vigilanza di un’autorità centrale (art. 4 n. 1 Conv. 81). L’applicazione di questa disposizione è garantita dall’articolo 42 capoverso 1 LL, secondo cui la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione da parte dei Cantoni. Quest’ultima, tuttavia, non deve necessariamente e non dovrebbe di fatto essere attuata attraverso una partecipazione della Confederazione ai compiti di esecuzione operativi dei Cantoni.

353

2.6 Legge sul controllo dei metalli preziosi

2.6.1 Situazione iniziale

La legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) risale al 20 giugno

1933 (RU 50 401; CS 10 130) ed è stata sottoposta a revisione parziale nel 1994

(RU 1995 3102). In occasione della revisione della legge e della relativa ordinanza, le principali modifiche legate alla patente commerciale sono state le seguenti: – la responsabilità dell’accertamento della provenienza legittima delle materie da fondere e dei prodotti della fusione è attribuita integralmente al titolare della patente commerciale; – questa modifica ha implicato la soppressione del registro a matrici e dei documenti giustificativi (bollettini di vendita e bollettini speciali di vendita). Queste misure hanno portato ad una notevole semplificazione del lavoro ammini- strativo. Vi sono tuttavia procedure passibili di essere semplificate. La LCMP non è uno strumento efficace per combattere il commercio illegale di materie per la fusione e di prodotti della fusione. Una sorveglianza puramente amministrativa delle transazioni, sulla base di controlli contabili, non permette praticamente di individuare traffici illeciti. I metalli preziosi immobilizzano generalmente ingenti capitali, motivo per cui sono lavorati il più velocemente possibile. È quindi praticamente impossibile determinare la provenienza del materiale sulla base della sua forma, oppure verificare presso il fornitore, con analisi comparative, la correttezza contabile delle transazioni.

2.6.2 La normativa proposta

La patente commerciale deve essere soppressa. Non va invece soppressa la patente di fonditore. Secondo l’articolo 157 dell’ordi- nanza dell’8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; RS 941.311), i prodotti della fusione possono essere acquistati soltanto se recano il segno distintivo di un ufficio di controllo, di un saggiatore del commercio, del titolare di una patente di fonditore o di una patente individuale di fonditore. Per le verghe e i prodotti della fusione esteri basta provarne la provenienza estera; la prova è fornita producendo un certificato di sdoganamento. Prima che si rivendano in Svizzera, simili verghe e prodotti della fusione devono essere muniti del marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore del commercio. Il rilascio di una patente di fonditore o di una patente individuale di fonditore impli- ca la registrazione di un marchio di fonditore o di un marchio individuale di fondito- re. In tal modo è possibile risalire in qualsiasi momento ai responsabili della realiz- zazione del prodotto della fusione (ad eccezione dei prodotti importati, per i quali – come già detto – è sufficiente la prova della provenienza estera).

354

2.6.3 Risultati della consultazione

Una netta maggioranza dei partecipanti approva il progetto. Tre partecipanti espri- mono riserve circa la lotta contro il riciclaggio di denaro o desiderano maggiori spiegazioni. Solo l’USS e l’Associazione svizzera dei produttori e commercianti di metalli preziosi respingono la proposta, indicando come punti problematici la con- formità all’obiettivo prefissato, eventuali complicazioni per i fonditori e l’applica- zione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).

2.6.4 Conseguenze

2.6.4.1 Conseguenze per la Confederazione

La soppressione della patente di commercio non ha ripercussioni sull’effettivo del personale: questa attività corrisponde al 5 per cento circa del volume di lavoro di una persona impiegata a tempo pieno. La revisione della LCMP comporta per la Confederazione una perdita finanziaria annua situabile tra i 100 000 e i 120 000 franchi.

2.6.4.2 Conseguenze per i Cantoni

I Cantoni non sono interessati dalla soppressione in quanto si tratta esclusivamente della legislazione federale.

2.6.4.3 Conseguenze per l’economia

In seguito alla soppressione della patente di commercio, i fonditori e gli affinatori potranno acquistare e rivendere materie da fondere e prodotti della fusione senza essere titolari di una patente. Questa possibilità li esonererà tuttavia soltanto dall’osservanza delle attuali disposizioni della LCMP, ma non dal rispetto degli impegni sanciti nel Codice penale (RS 311.0) o nella LRD (ricettazione, riciclaggio di denaro). L’industria manifatturiera (orologiai) e gli orefici non sono interessati dalla modifi- ca; infatti, attualmente per l’acquisto di semilavorati o di prodotti preparati per l’ulteriore lavorazione la patente di commercio non è necessaria. Essa non è nem- meno necessaria per la vendita di rifiuti di metalli preziosi prodotti nella propria azienda o per l’acquisto di lavori di metalli preziosi da privati che non ne fanno commercio. Le banche sono interessate dalla soppressione della patente soltanto se acquistano e vendono materie da fondere e prodotti della fusione; se invece fanno solo commer- cio di metalli preziosi bancari secondo l’articolo 144a OCMP, nulla cambierà rispet- to alle disposizioni vigenti. La soppressione della patente di commercio non ha alcuna conseguenza per i con- sumatori.

355

Per le ditte domiciliate all’estero e che agiscono dall’estero verrà meno l’obbligo di fondare una stabile organizzazione in Svizzera (il rilascio di una patente di commer- cio presuppone la registrazione nel Registro svizzero di commercio). Per gli attuali titolari di una patente di commercio verranno meno tutti gli obblighi che devono rispettare secondo l’articolo 27 LCMP e gli articoli 154–158 e 160 OCMP nell’esercizio dell’attività commerciale. La portata dello sgravio amministra- tivo è difficile da valutare in quanto la loro osservanza potrebbe essere disciplinata anche da altre leggi.

2.6.5 Aspetti giuridici

2.6.5.1 Costituzionalità

Gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies e 34ter lettera g della Costituzione federale (Cost.), indicati come base costituzionale al momento dell’emanazione della legge, non esistono più. Ad essi corrispondono, per quanto pertinenti, gli articoli 94 e 95 e, in particolare, gli articoli 96 capoverso 2 lettera b e 97 capoverso 1 della Costituzio- ne federale del 18 aprile 1999.

2.6.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera La Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (RS 0.941.31), cui la Svizzera ha aderito assieme ad altri 15 Stati, nonché gli Accordi bilaterali nel settore dei metalli preziosi, conclusi con Austria, Francia, Italia e Spagna, non sono interessati dalla presente modifica di legge. Il mantenimento dell’esigenza legata al domicilio di cui all’articolo 41 della legge è eurocompatibile in quanto anche il diritto comunitario conosce analoghe eccezioni in virtù della sovranità e in materia di polizia.

2.6.5.3 Rapporto con la legge sul riciclaggio di denaro

Come già detto, la patente di commercio non costituisce uno strumento efficace per scoprire il commercio illegale di metalli preziosi. L’applicazione della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), dal canto suo, permette di garantire soltanto un controllo parziale. La prassi dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro si basa sul fatto che unicamente i metalli preziosi bancari di cui all’articolo 144a OCMP sottostanno alla LRD.

3 Conseguenze

La conseguenze delle singole modifiche di legge figurano nei capitoli dedicati alle diverse leggi.

356

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969), dove il potenziamento della crescita economica costituisce l’obiettivo 1. Negli oggetti delle linee direttive, tale obiettivo è precisato ai sensi di un «Pacchetto di misure sulla deregolamentazione e sulla riduzione degli ostacoli di diritto pubblico», che comprende concessioni e autorizzazioni, nonché diverse possibilità di sgravio amministrativo (FF 2004 983).

5 Aspetti giuridici del disegno di legge

5.1 Costituzionalità e legalità

Le basi costituzionali delle modifiche di legge figurano nei capitoli dedicati alle singole leggi.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera I rapporti tra le modifiche proposte e il diritto internazionale sono indicati nei capito- li corrispondenti alle singole leggi.

5.3 Forma dell’atto

Per il presente disegno abbiamo scelto la forma dell’atto mantello in quanto riunisce modifiche legislative di portata analoga e strettamente collegate tra di loro. L’atto sottostà a referendum facoltativo.

357

Allegato

Risultato della valutazione 2005–2006 delle procedure di autorizzazione di diritto federale Elenco completo delle autorizzazioni soppresse o semplificate

Ufficio Soggetto Numero per anno Azione Termine (1) Autorizzazione n. Misura (3) Conseguenze per il (2) personale

UFSP Autorizzazione/Manipola- 2500 Semplificazione (e-gov; EV nel 2007 24.21 FF Stabilita nel 2006 1 posto (già zione di radiazioni riduzione del 50 %) soppresso – piano ionizzanti di rinuncia a determinati compiti)

UFAS Autorizzazione per persone 5 Soppressione FiPC al 30.10.2006 26.01 FC 34 Nessuna; quali organi di controllo EV nel 2007 autorizzazione già obsoleta

UFG Acquisto di un fondo, ca. 2000 Soppressione FiPC al 26.2.2006 31.27 FC 35 ** Lex Koller EV nel 2007

UFG Diritto fondiario/Istituti di Nessuno dal 1995 Soppressione EV 1.1.2008 31.02 FF 36 ** credito (PA 2011) Diritto fondiario/Limite Sconosciuto Soppressione PA 2011 31.08 FC 37 ** d’aggravio 31.10 FC Diritto fondiario/ Sconosciuto Semplificazione PA 2011 31.07 FC 104 ** Acquisto di aziende o di (soppressione del limite di fondi agricoli prezzo) Fitto/Autorizzazione per Sconosciuto Soppressione PA 2011 31.13 FC 106 ** aziende agricole Fitto/Zona edificabile esclusa Sconosciuto Semplificazione PA 2011 31.12 FC 107 ** dalla legge (riduzione del campo di applicazione)

358

Ufficio Soggetto Numero per anno Azione Termine (1) Autorizzazione n. Misura (3) Conseguenze per il (2) personale

UFM Tessera di confine >30 000 Soppressione EV accordi di 33.05 FC Stabilita nel 2006 ** Schengen/2008 Assunzione d’impiego Sconosciuto Soppressione UE: già realizzato; 33.13 FC Stabilita nel 2006 ** (parecchie (per l’UE dei 15), Paesi terzi: EV LStr migliaia) semplificazione (2008) (per i Paesi terzi) Cambiamento d’impiego Sconosciuto Soppressione UE: già realizzato; 33.14 FC Stabilita nel 2006 ** (parecchie (per l’UE dei 15), Paesi terzi: EV LStr migliaia) semplificazione (2008) (per i Paesi terzi)

METAS Laboratorio di verificazione 3 Fusione DCF 15.02.2006 37.03 FF 38 Alcune ore (2 procedure in 1) EV 30.10.2006 all’anno

swisstopo Riproduzione dei dati della 125 liv. F Soppressione FiPC nel 2007 41.02 FC 39 Alcune ore misurazione ufficiale 350 liv. C EV 1.1.2008 all’anno (nuova LGI)

UFPP Ammissione di materiale 5 Soppressione (modifica del Già realizzato 42.02 FF 40 Minime unificato per l’edilizia di regolamento interno) protezione civile

AFD Patente per il commercio 30 Soppressione Presente messaggio 53.25 FF 42 di metalli preziosi Informatizzazione delle 5–10 Soppressione EV a metà del 2008 53.06 FF 41 Sconosciute dichiarazioni di esporta- zione

AFD Commercio intercantonale ca. 70 Soppressione Presente messaggio 54.13 FF 46 al dettaglio/Alcool Distilleria 20–50 Fusione delle procedure Fine 2006 54.03 FF 43 Nessuna

90 (modif. interna all’ufficio) 54.05 FF 44

54.14 FF 45

359

Ufficio Soggetto Numero per anno Azione Termine (1) Autorizzazione n. Misura (3) Conseguenze per il (2) personale

CFB Distribuzione di quote di 140–180 Soppressione Parlamento 23.6.06 58.07 FF 47 ** fondi d’investimento

SECO Approvazione dei piani per 1000/250 Soppressione Presente messaggio 61.21 FF 81 imprese industriali/Deci- 61.01 FC sione di assoggettamento per imprese industriali Permessi concernenti la 9 000 cant. Semplificazione EV 2007 61.03 FC 83 Minime durata del lavoro (2500 fed.) (modulo unificato) Autorizzazione per 4000 Semplificazione FiPC 31.03.2007 61.22 FC 84 Minime viaggiatori di commercio (categorie esonerate) EV 01.06.2007

UFAG Contingente doganale 400 Soppressione DCF 9.6.2006 (2° 63.01 48 0,6 posti (FF) specie equina Pacchetto agricolo) EV 1.1.2007 Contingente doganale 3 Soppressione DCF 8.11.2006 (3° 63.02 49 Nessuna sperma di tori Pacchetto agricolo 63.20 54 2006) EV 1.1.2007 Contingente doganale 100 Soppressione EV dal 2005 63.04 50 0,5 posti carne di volatili Contingente doganale 450 Semplificazione EV 1.1.2006 63.09 101 ** frutta/verdura (riduzione del campo di EV 1.1.2007 63.11 applicazione) EV 1.1.2008 (PA 2011) EV 1.1.2009 Contingente per determinati 300 Soppressione EV recentemente 63.15 52 Nessuna prodotti agricoli Contingente doganale burro 10 Soppressione DCF fine 2008 63.17 53 Nessuna EV 1.1.2009 (PA 2011)

360

Ufficio Soggetto Numero per anno Azione Termine (1) Autorizzazione n. Misura (3) Conseguenze per il (2) personale

PER/Riconoscimento delle 5 Semplificazione EV 1.1.2008 63.61 56 Nessuna regole tecniche (da A ad O) (PA 2011 ) Contingente lattiero 19 000 Soppressione EV inizia nel 2006 63.70 57 2–3 posti

10 EV completa: 63.71

23 000 1.5.2009 (PA 2007) 63.72 80 63.73 70 63.74 200 63.75 1350 63.76 5 63.77 600 63.78 15 000 63.79

OVF Controllo importazioni ca. 400 Soppressione EV nel 2007 64.05 58 0,15 posti (FF) medicamenti per uso (rev. OITE in corso) veterinario Certificato di liberazione 250 Semplificazione Sconosciuto 64.06 59 Minime di medicamenti per uso (modif. nell’UE veterinario => modif. in CH) Approvazione dei piani/ 5 Soppressione EV 1.1.2008 64.07 60 Nessuna Macelli (A prima di P) (PA 2011) Approvazione dei piani/ 1–2 Soppressione EV 1.1.2008 (con 64.08 61 Nessuna Stabilimenti di eliminazione (A prima di P) riserva secondo FiPC) (PA 2011) Approvazione dei piani/ 1–3 Semplificazione EV 1.1.2008 (con 64.09 62 Nessuna Stazioni di inseminazione (da A ad O) riserva secondo FiPC) (PA 2011) Attestato di capacità 5 Soppressione FiPC 2007 64.20 63 Nessuna «tecnico per l’inseminazione EV 1.1.2008 artificiale» Importazione e transito di 2000–3000 Semplificazione EV nel 2007 (rev. 64.21 64 Nessuna animali (riduzione del campo di OITE/ev. estensione applicazione) accordo CH-UE)

361

Ufficio Soggetto Numero per anno Azione Termine (1) Autorizzazione n. Misura (3) Conseguenze per il (2) personale

Import-export di specie 3500 import. Semplificazione EV metà-2007 64.22 Stabilita nel 2006 2,5 posti (non animali minacciate di 75 000 export. (e-gov; transazione on line) integrati nel estinzione CITES budget UVF) Importazione di merci di 3000 Semplificazione EV 1.1.2008 (con 64.23 65 0,7 posti origine animale (procedura facilitata tra riserva secondo CH e UE) FiPC) (estensione accordo CH-UE) Riconoscimento dei prodotti 0–1 Soppressione EV dall’1.1.2006 64.27 66 Nessuna usati nella produzione del (da A a P) latte Autorizzazione d’esercizio 50–80 Soppressione DCF 23.11.2005 64.32 67 Nessuna per latterie (da A a P) EV 1.1.2007

UFAE Importazione di concimi 20–50 Semplificazione EV 1.5.2007 66.04 (pt 4.2) Nessuna (da A ad O)

USTRA Trasporti eccezionali 10 000 fed. Semplificazione Allo stadio 75.01 FF/ Stabilita nel Min. ½ fino a 1 70–90 000 cant. (da A a P: riduzione del di proposta 75.06 FC 2006 posto (?) 50 %) Autorizzazione per trasporti 150–200 fed./ Semplificazione parziale Allo stadio 75.02 FF/ Stabilita nel Minime notturni e domenicali 10 000 cant. (da A a P) di proposta 75.07 FC 2006 Impiego di veicoli agricoli 3000–5000 Semplificazione parziale Allo stadio 75.09 FC Stabilita nel Minime per altri scopi (da A a P) di proposta 2006 Esonero dall’approvazione 6000 Soppressione EV dall’1.10.2005 75.05 68 1 posto (?) del tipo

UFCOM Concessione di servizi fissi 10–20 Semplificazione DCF 24.11.2006 76.02 69 ** (da E ad O) EV 1.4.2007 Concessione radio/TV 20 Semplificazione parziale DCF 24.11.2006 76.04 70 ** (da A ad O) EV 1.4.2007

362

Ufficio Soggetto Numero per anno Azione Termine (1) Autorizzazione n. Misura (3) Conseguenze per il (2) personale

Approvazione dei mezzi 30 Semplificazione DCF 24.11.2006 76.06 71 ** di diffusione (riduzione del campo di EV 1.4.2007 applicazione) Autorizzazione per prove 1–2 Soppressione FiPC 18.8.2006 76.11 72 ** tecniche (revisione OIT) EV 1.4.2007

UFAM Obbligo di notifica acquisto ? Soppressione FiPC 2006 77.02 FC 73 Nessuna combustibili di qualità B (obsoleta) EV 1.7.2007 Smaltimento delle acque centinaia Soppressione Presente messaggio 77.20 FC 74 di scarico non inquinate (se PGS approvato) Liquidi inquinanti/Autoriz- centinaia Soppressione EV 1.1.2007 77.23 FC 75 Si, misura conse- zazione per la costruzione cutiva al PSg 03 Liquidi inquinanti/ dozzine Soppressione EV 1.1.2007 77.24 FC 76 Si, misura conse- Autorizzazione per imprese cutiva al PSg 03 Fanghi di depurazione 300–500 Soppressione EV 1.1.2007 77.32 FC 77 ** Impiego di sostanze perico- 20 000–30 000 Semplificazione In corso 77.40 FC Stabilita nel Si, ma a livello lose per l’ambiente nelle (autorizzazione per impresa 2006 cantonale foreste invece che per atto) Taglio di alberi nelle >100 000 Semplificazione In corso 77.43 FC Stabilita nel Si, ma a livello foreste (autorizzazione per impresa 2006 cantonale invece che per atto) Obbligo di notifica per centinaia Soppressione Presente messaggio 77.53 FC 78 imprese che trasportano rifiuti speciali

363

Osservazioni: (1) FiPC: fine della procedura di consultazione, DCF: decisione del Consiglio federale, EV: entrata in vigore (2) Cfr. la banca dati delle autorizzazioni sotto http://autorisations.pmeinfo.ch/. FC significa «diritto federale eseguito dai Cantoni», FF «diritto federale eseguito dalla Confederazione». (3) Cfr. le misure presentate nel rapporto Semplificare la vita delle imprese, pag. 67 segg. (disponibile sotto www.seco.admin.ch) ** le conseguenze per l’effettivo del personale non sono menzionate in questa sede, ma nel messaggio speciale a tale riguardo.

Classificazione (cfr. ulteriori dati nel rapporto Semplificare la vita delle imprese del 18 gennaio 2006, pag. 57) E: Autorizzazione eccezionale (numero limitato) A: Autorizzazione (numero non limitato) O: Obbligo di notifica P: Prescrizioni legali

364