Messaggio concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC
06.094
Messaggio concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla NPC
dell’8 dicembre 2006
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova imposta- zione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confedera- zione e Cantoni (NPC).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.
8 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La Cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2006-1780 607
Compendio
Situazione attuale Il presente messaggio illustra la terza tappa del progetto di nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Focalizzandosi esclusivamente sulla perequazione finanziaria in senso stretto esso analizza, in particolare, le dotazioni della perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e della compensazione dei casi di rigore. Chiarisce inoltre alcune questioni finanziarie legate alla transizione verso il nuovo regime, emerse dalla suddivisione dei compiti così come prevista dal secondo pac- chetto NPC.
Contenuto del progetto Mediante il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri il Parlamento stabilisce, da un lato, il contributo che i Cantoni economicamente forti e la Confederazione devono versare alla perequazione delle risorse a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Dall’altro definisce i contributi di base che la Confederazione versa ai Cantoni con oneri speciali di tipo geotopografico e sociodemografico. Questi contributi si riferi- scono al primo anno di un quadriennio; per il secondo, il terzo e il quarto anno essi saranno adeguati di volta in volta dal Consiglio federale. Il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore definisce il contributo della Confederazione e quello dei Cantoni in questo ambito. La compensazione dei casi di rigore è destinata ai Cantoni finanziariamente deboli che, nella transizione al sistema NPC, non riescono a beneficiare di un certo margine di sgravio. Il presente messaggio illustra inoltre le basi legali necessarie a garantire e control- lare la qualità dei calcoli relativi alla perequazione delle risorse e alla compen- sazione degli oneri, che saranno sancite nella legge sul Controllo federale delle finanze. Oltre alla dotazione dei fondi perequativi vanno chiarite alcune questioni legate alla suddivisione dei compiti, e ciò sulla base del cosiddetto bilancio globale tra Con- federazione e Cantoni, il cui compito è garantire il rispetto del principio della neutralità dei costi. Occorrerà in particolare definire: – la portata dei contributi federali all’AVS e all’AI (legge sull’AVS, legge sull’AI), e – la nuova quota parte cantonale, non vincolata a opere, agli utili del- l’imposta sugli oli minerali (legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata). Il presente messaggio illustra inoltre una disposizione transitoria della legge sull’AI, concernente i contributi posticipati non ancora versati dall’assicurazione alle istituzioni per persone invalide al momento del passaggio alla NPC. Offre
infine una panoramica sui disciplinamenti che occorrerà prevedere a livello di ordinanza per applicare la perequazione in senso stretto. Come già detto in occasione del primo messaggio sulla NPC, il nuovo sistema potrà essere introdotto solo integralmente; l’interdipendenza delle diverse disposizioni impone un’entrata in vigore simultanea di tutte le modifiche costituzionali e legisla- tive previste. Dato che nel corso del 2007 la Confederazione adotterà le necessarie modifiche a livello di ordinanza e che anche a livello cantonale sono già stati com- piuti i passi necessari, l’intera NPC dovrebbe poter entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.
Compendio 608 Tavola delle abbreviazioni 614
1 Punti essenziali del progetto 616
1.1 Situazione iniziale 616
1.1.1 Panoramica sulla NPC 616
1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune 616
1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC 618
1.1.1.3 Passaggio alla NPC nel principio della neutralità dei costi
e compensazione dei casi di rigore 622
1.1.2 I tre progetti della NPC 622
1.1.2.1 Panoramica dei progetti 622
1.1.2.2 Prima tappa: votazione popolare del 28 novembre 2004 623
1.1.2.3 Seconda tappa 624
1.1.2.4 Terza tappa (= presente messaggio) 624
1.2 Risultati della consultazione 625
1.3 Sintesi degli adeguamenti operati sulla base dei risultati della procedura
di consultazione 628
1.4 Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione
degli oneri 629
1.4.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità
dei costi 629
1.4.1.1 Soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale 631
1.4.1.2 Dotazione dei nuovi strumenti di perequazione 634
1.4.1.3 La dinamica dei nuovi strumenti di perequazione 644
1.4.1.4 La dinamica delle spese nei settori di compiti dissociati
dalla NPC 647
1.4.2 Il bilancio globale della NPC 2004/05 649
1.4.2.1 Funzione e significato 649
1.4.2.2 Principi di calcolo 650
1.4.2.3 Risultati 655
1.5 Contributi per la compensazione dei casi di rigore 658
1.5.1 Il bilancio globale 2004/05 come base di calcolo per la
compensazione dei casi di rigore 658
1.5.2 Motivi determinanti i casi di rigore 661
1.5.3 Calcolo e finanziamento della compensazione dei casi di rigore 664
1.6 Determinazione della quota parte all’imposta sugli oli minerali per
contributi non vincolati alle opere nella LUMin 669
1.7 Determinazione della partecipazione della Confederazione alle spese
dell’AVS e dell’AI 671
1.7.1 Calcolo della partecipazione della Confederazione all’AVS 671
1.7.2 Calcolo della partecipazione della Confederazione all’AI 672
1.8 Problemi transitori 673
1.8.1 Situazione iniziale così come prevista dal primo e dal secondo
messaggio sulla NPC 673
1.8.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore 674
1.8.3 Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati 675
1.8.3.1 Impegni finanziari posticipati dell’AI 676
1.8.3.2 Restante aggravio netto dell’AI 678
1.8.3.3 Soluzione prevista 681
1.8.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione 682
1.8.4.1 Riduzione dei premi dell’assicurazioni malattie 682
1.8.4.2 Consulenza agricola 682
1.8.4.3 Sussidi per la formazione 682
1.8.5 Sintesi del flusso di fondi provenienti dagli impegni finanziari
posticipati 683
1.8.6 Conto finale per il 2007 684
1.8.6.1 Imposta federale diretta 684
1.8.6.2 Quota parte dei Cantoni agli utili dell’imposta preventiva 684
1.8.6.3 Quota parte dei Cantoni agli utili dell’imposta sugli
oli minerali 684
1.8.6.4 Contributi dei Cantoni alle assicurazioni sociali 685
1.8.6.5 Prestazioni complementari 685
1.8.6.6 Quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale 686
1.9 Panoramica delle modifiche necessarie a livello di ordinanza 686
2 Commento dei decreti federali e delle modifiche di legge 687
2.1 Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione
delle risorse e la compensazione degli oneri 687
2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore 687
2.3 Decreto federale sui sussidi federali nell’assicurazione malattie 688
2.4 Modifiche della legge sul Controllo federale delle finanze 688
2.5 Modifiche della legge sui sussidi 689
2.6 Modifiche della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata 690
2.7 Modifiche della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti 690
2.8 Modifiche della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità 690
3 Ripercussioni 691
3.1 Per le finanze della Confederazione e dei Cantoni 691
3.2 Per Città e Comuni 692
3.3 Ripercussioni economiche 693
3.4 Ripercussioni a livello organizzativo 695
3.4.1 Collaborazione istituzionale tra Confederazione e Cantoni 695
3.4.1.1 Sul piano politico 695
3.4.1.2 Sul piano tecnico 696
3.4.2 Controllo della qualità 696
3.4.2.1 Sintesi 696
3.4.2.2 La procedura annuale in dettaglio 697
3.4.3 Ripercussioni sui sistemi informatici 699
3.4.3.1 A livello della Confederazione 699
3.4.3.2 A livello dei Cantoni 700
4 Rapporto con il programma di legislatura 700
5 Aspetti giuridici 700
5.1 Costituzionalità e legalità 700
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 700
5.3 Forma dell’atto 701
5.3.1 Decreti federali 701
5.3.2 Modifiche di legge proposte 701
5.4 Subordinazione al freno alle spese 701
Glossario 703
Allegati:
1. Dissociazione dei compiti e neutralità dei costi (2008) 706
2. Potenziale delle risorse dei Cantoni (2006) 711
3. Valori dell’indicatore e versamenti per la compensazione dell’aggravio
geotopografico (2006) 712
4. Valori dell’indicatore e versamenti per la compensazione dell’aggravio
sociodemografico (2006) 713
5. Indice delle risorse (1998–2006) 714
6. Perequazione delle risorse negli anni 1998–2006, ipotizzata una somma
di compensazione costante 715
7. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998–2006, ipotizzata
una somma di compensazione costante 716
8. Perequazione delle risorse negli anni 1998–2006, ipotizzata l’entrata in
vigore della NPC nel 1998 717
9. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998–2006, ipotizzata
l’entrata in vigore della NPC nel 1998 718
10. Bilancio globale 2004/05 719
11. Calcolo della compensazione dei casi di rigore 720
12. Calcolo della partecipazione della Confederazione all’AVS/AI 721
13. Compensazione del finanziamento speciale «traffico stradale» (2008) 722
14. Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati
di liquidità 723
Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (Disegno) 725 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (Disegno) 727 Decreto federale sui sussidi federali nell’assicurazione malattie (Disegno) 729 Legge federale che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (Disegno) 731
Tavola delle abbreviazioni
AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AFF Amministrazione federale delle finanze AI Assicurazione per l'invalidità AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti BIA Base imponibile aggregata BNS Banca nazionale svizzera CCR Compensazione dei casi di rigore CdC Conferenza dei governi cantonali CDF Controllo federale delle finanze CDCF Conferenza dei direttori cantonali delle finanze CIIS Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali CO Compensazione degli oneri Cost. Costituzione federale CQI Convenzione quadro intercantonale DFF Dipartimento federale delle finanze FF Foglio federale GFS Gettito fiscale standardizzato IFD Imposta federale diretta IR Indice delle risorse LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità LAMal Legge federale sull’assicurazione malattie LAVS Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LCF Legge federale sul Controllo federale delle finanze LFIT Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade princi- pali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche LIFD Legge federale sull’imposta federale diretta LIP Legge federale sull’imposta preventiva LIPIn Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi LIVA Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto LPFC Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compen- sazione degli oneri LSu Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi) LUMin Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata mia. miliardo mio. milione NFTA Nuova ferrovia transalpina OPFC Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensa- zione degli oneri
PAG Perequazione dell’aggravio geotopografico PAS Perequazione dell’aggravio sociodemografico PC Prestazioni complementari PF Piano finanziario PIL Prodotto interno lordo POR Perequazione orizzontale delle risorse PR Perequazione delle risorse PSg Programma di sgravio PVR Perequazione verticale delle risorse RS Raccolta sistematica del diritto federale RU Raccolta ufficiale delle leggi federali SFSV Finanziamento speciale «traffico stradale» (Spezialfinanzierung Strassenverkehr) SSA Salute, socialità, arte UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Messaggio
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Panoramica sulla NPC
1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune
Il federalismo svizzero può essere definito particolarmente pronunciato per due motivi. Da un lato la Svizzera, con i suoi 26 Cantoni e circa 3000 Comuni, presenta una suddivisione territoriale estremamente complessa. Dall’altro, i Cantoni e i Comuni dispongono di ampie competenze, tra cui l’autonomia cantonale in materia finanziaria e fiscale e l’autonomia comunale. Questo federalismo pronunciato implica una serie di vantaggi. Oltre alla classica separazione orizzontale dei poteri, vi è infatti un’ulteriore limitazione verticale del potere. Grazie a un’ampia delega di competenze ai singoli Stati membri, il federa- lismo offre una protezione efficace alle minoranze linguistiche e culturali. Questo permette di soddisfare maggiormente le diverse esigenze e richieste regionali dei cittadini rispetto ai sistemi centralistici. Inoltre, la concorrenza tra i Cantoni e tra i Comuni porta spesso a soluzioni innovative. Spesso nuove soluzioni precorritrici vengono dapprima sviluppate e attuate in singoli Cantoni, dove ne è valutata l’adeguatezza, e in seguito vengono applicate da altri Cantoni o su tutto il territorio svizzero. Infine, una concorrenza fiscale funzionante e strumenti della democrazia diretta anche ai livelli statali inferiori permettono di ridurre le attività e le uscite dello Stato. Un federalismo marcato come quello elvetico presenta però anche differenze a livello di capacità economica ed efficienza dei singoli Stati membri. Per diverse ragioni non tutti i Cantoni dispongono delle stesse condizioni favorevoli in materia di concorrenza intercantonale e internazionale. In particolare, a causa della loro lontananza dai grossi centri, le regioni periferiche possono risultare assai poco attrattive. Inoltre, la loro realtà topografica e la scarsa densità abitativa sono all’origine degli elevati costi di beni e prestazioni statali. Ma anche le grandi città sono confrontate con notevoli spese a causa della struttura della loro popolazione e della loro funzione quale centro delle attività economiche, sociali e politiche in parecchi settori di compiti istituzionali, ad esempio la previdenza sociale e la sicu- rezza pubblica. Per questi motivi in una struttura statale federale è indispensabile un buon sistema di compensazione finanziaria. Il sistema dei trasferimenti attualmente in vigore tra Confederazione e Cantoni non è
il frutto di una pianificazione, ma si è gradualmente affermato dalla nascita dello Stato federale. Quali caratteristiche principali di questo sviluppo possono essere indicate la crescente centralizzazione dell’adempimento dei compiti statali e il contestuale sviluppo del federalismo d’esecuzione. Dato che, a seguito delle marcate competenze dei Cantoni, le possibilità della Confederazione di eseguire essa stessa i compiti sono molto limitate, non restava altro che vincolare la concessione dei sussidi ai Cantoni a oneri e prescrizioni sull’esecuzione dei compiti. In tal modo si giunse a una forte concentrazione delle competenze decisionali e dei finanziamenti
presso la Confederazione, mentre i Cantoni venivano vieppiù retrocessi a organi d’esecuzione. Con l’articolo costituzionale sulla perequazione finanziaria, introdotto nel 1958, e la legge concernente la perequazione finanziaria, approvata l’anno successivo, vennero gettate le basi per i trasferimenti ai Cantoni in funzione della capacità finanziaria. La conseguenza è che quasi tutte le aliquote di sussidio della Confederazione si basano attualmente, in un modo o nell’altro, sulla capacità finanziaria dei Cantoni. Questo significa però anche che la perequazione finanziaria vigente tra Confederazione e Cantoni comprende oltre 50 misure individuali. L’effetto perequativo del sistema attuale è dunque poco trasparente e pressoché incontrollabile. Nel 2004, i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni sono ammontati a circa 18,1 miliardi di franchi (ultimi dati disponibili al momento della redazione del presente messaggio). Questa cifra corrisponde, in larga parte (11,4 mia. di fr.), agli aiuti finanziari e alle indennità a destinazione vincolata (legati, ossia, all’esecuzione di determinati compiti e alla fornitura di determinate prestazioni finanziarie da parte dei Cantoni) che la Confederazione ha corrisposto ai Cantoni. Essa ha inoltre versato loro circa 4,2 miliardi di franchi, corrispondenti alla quota parte cantonale agli introiti federali (ad es. la quota parte agli utili dell’imposta federale diretta, corri- spondente al 30 %, o la quota parte agli utili dell’imposta preventiva, corrispondente al 10 %). I rimanenti 2,5 miliardi di franchi di trasferimenti corrispondono ai contri- buti dei Cantoni al finanziamento delle opere sociali della Confederazione (AVS e AI). Accanto a questi 18,1 miliardi di franchi di trasferimenti finanziari tra Confede- razione e Cantoni, l’AVS e l’AI hanno versato 2,4 miliardi di franchi alle istituzioni per l’integrazione delle persone invalide e all’istruzione scolastica speciale. Ai Cantoni spettano inoltre 2/3 degli utili della Banca nazionale svizzera (BNS). Benché il volume dei trasferimenti fosse elevato, la somma effettiva ripartita nel 2004 fra i Cantoni in funzione della capacità finanziaria ammontava solo a circa 2,8 miliardi di franchi. Gli effetti perequativi dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni sono stati pertanto relativamente modesti.
Dal punto di vista economico il problema è l’elevata quota dei sussidi a destinazione vincolata. Questi producono indirettamente nei Cantoni una diminuzione del prezzo della produzione della corrispondente prestazione statale, in modo che si crea l’incentivo a mettere a disposizione una quantità maggiore o addirittura ad offrire tale prestazione. In realtà, questi sussidi a destinazione vincolata conducono spesso a falsi incentivi, che causano ad esempio una produzione eccessivamente costosa oppure un incremento sproporzionato della quantità rispetto alle esigenze della popolazione regionale. Questa situazione determina un impiego inefficiente dei fondi pubblici. Per di più, nella maggior parte dei casi i trasferimenti a destinazione vincolata sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Grazie al pagamento dei supplementi di capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente deboli beneficiano infatti di aliquote di sussidio più elevate rispetto ai Cantoni finanziariamente forti. Anche se l’intenzione è buona, questa prassi può tendenzialmente stimolare i Can- toni finanziariamente deboli ai falsi incentivi appena descritti e di conseguenza a un impiego inefficiente dei mezzi. Dato che attualmente quasi la metà della perequa- zione finanziaria è vincolata all’esecuzione di compiti federali e i sussidi sono spesso connessi con la fornitura di prestazioni proprie da parte dei Cantoni, questi ultimi sono costretti ad aumentare il proprio budget per ricevere più pagamenti di
compensazione. Le conseguenze, in particolare nei Cantoni finanziariamente deboli e in quelli periferici, sono un’estensione dell’attività statale e un carico fiscale più elevato, che a loro volta pregiudicano l’attrattiva dei Cantoni stessi. Un ulteriore aspetto controverso è il calcolo dell’indice della capacità finanziaria, che attualmente serve da base per i versamenti di compensazione della Confedera- zione. L’indice della capacità finanziaria si compone dei seguenti coefficienti: – reddito cantonale: reddito cantonale per abitante; – fiscalità: i gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l’indice dell’onere fiscale complessivo di ogni Cantone; – onere fiscale: l’indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell’onere fiscale costi- tuito da tutte le imposte cantonali e comunali; – indice «regione di montagna»: indice costituito dalla media tra l’aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all’insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie produttiva. Il reddito cantonale e la fiscalità rappresentano la capacità economica del Cantone e pertanto vengono definiti anche elementi di reddito dell’indice della capacità finan- ziaria. L’onere fiscale e l’indice «regione di montagna» costituiscono invece gli elementi di oneri dell’indice della capacità finanziaria. L’indice della capacità finanziaria è oggetto di critica in particolare a causa del- l’indice dell’onere fiscale di cui si compone. Per questo motivo i Cantoni che hanno un onere fiscale relativamente elevato ricevono tendenzialmente versamenti di compensazione più cospicui rispetto a Cantoni comparabili con un onere fiscale basso. In tal modo, i Cantoni finanziariamente deboli sono costretti a mantenere un elevato carico fiscale per evitare di perdere i versamenti di compensazione finan- ziaria. I Cantoni finanziariamente deboli sono attualmente in un circolo vizioso, e gli incen- tivi per uscirne sono pochi. Non stupisce quindi il fatto che il sistema della perequa- zione finanziaria attuale, ossia quello dei versamenti, non sia stato sinora in grado, nonostante l’elevato volume di mezzi, di limitare in misura efficace le disparità economiche e finanziarie tra i Cantoni.
1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC
La NPC si prefigge di migliorare l’efficienza, l’efficacia e le modalità d’incen- tivazione strutturale del sistema federale svizzero. Per raggiungere questo obiettivo occorre dissociare il più possibile e in modo sensato compiti, competenze e flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni. Bisogna eliminare i falsi incentivi della perequazione finanziaria attuale concependo un sistema di perequazione completa- mente nuovo. È estremamente importante che i supplementi di capacità finanziaria a destinazione vincolata vengano sostituiti con contributi liberamente disponibili, al fine di rafforzare l’autonomia e il senso di responsabilità dei Cantoni e di adeguare maggiormente l’impiego dei mezzi alle esigenze della popolazione regionale. L’esecuzione dei compiti federali da parte dei Cantoni deve avvenire in modo mirato attraverso accordi di programma e contributi forfettari. Inoltre, un disciplinamento
più incisivo della collaborazione intercantonale nell’ambito dell’adempimento di compiti statali deve permettere di sfruttare meglio i vantaggi dovuti alle dimensioni e di ridurre gli effetti territoriali esterni indesiderati (detti spillover). La NPC si basa dunque su quattro pilastri:
1. Dissociazione dei compiti:
sulla base del piano finanziario della Confederazione per il 2008, la NPC consente di dissociare i compiti per un valore di circa 6,6 miliardi di franchi. Questo significa che compiti cantonali per un valore di 4,1 miliardi di fran- chi saranno attribuiti alla responsabilità esclusiva della Confederazione e che i compiti della Confederazione e delle assicurazioni sociali per un valore di 2,5 miliardi di franchi saranno attribuiti alla responsabilità esclusiva dei Cantoni.
2. Nuove forme di collaborazione e di finanziamento per i compiti in comune:
anche in futuro Confederazione e Cantoni continueranno ad assumere in comune numerosi compiti. Invece di sovvenzionare singoli oggetti in base a criteri orientati ai costi, bisognerà concentrarsi maggiormente sulla realizza- zione di programmi pluriennali mediante contributi globali o forfettari. Alla Confederazione compete la direzione strategica, mentre i Cantoni si assu- mono la responsabilità operativa. L’assicurazione della qualità sarà garantita grazie al potenziamento dell’attività di controlling. I supplementi di capacità finanziaria vengono eliminati e sostituiti con pagamenti che, nel quadro di un nuovo sistema di perequazione, confluiscono a destinazione libera nelle casse dei Cantoni. In tal modo, il volume dei trasferimenti nell’ambito dei rimanenti compiti in comune si riduce di circa un miliardo netto di franchi (modello di calcolo 2005). Con la dissociazione dei compiti, il volume dei trasferimenti a destinazione vincolata tra Confederazione, Cantoni e assicu- razioni sociali si riduce pertanto di 7,6 miliardi di franchi.
3 Collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri:
a causa della crescente mobilità delle imprese, della popolazione lavorativa e della popolazione residente, gli spazi economici e sociali corrispondono sempre meno ai confini cantonali. Sussiste dunque il pericolo che nell’adem- pimento dei compiti statali i vantaggi dovuti alle dimensioni siano poco sfruttati o che si producano effetti di spillover (ad es. nel settore della cultura o del traffico negli agglomerati urbani). È per questa ragione che nella NPC si prevede di rafforzare l’istituzionalizzazione della collaborazione intercan- tonale con compensazione degli oneri. Sulla base di una convenzione quadro intercantonale (CQI), i Cantoni stipulano contratti sul prelievo reciproco o sulla produzione comune di prestazioni statali. In questo contesto la Confe- derazione riveste unicamente un ruolo di arbitro, vale a dire che essa può, su richiesta dei Cantoni interessati, obbligare i Cantoni non cooperativi alla col- laborazione con compensazione degli oneri nei nove settori elencati esausti- vamente nella Costituzione federale.
4 Nuovo sistema di perequazione:
con la NPC vengono soppressi i supplementi di capacità finanziaria come pure la graduazione secondo la capacità finanziaria delle quote cantonali alle entrate della Confederazione e all’utile della Banca nazionale. La NPC dovrà prevedere unicamente mezzi liberamente disponibili, distinguendo però tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e com- pensazione degli oneri (contributo per oneri speciali). Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice delle risorse. Esso riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente uti- lizzabile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Con- federazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). La compensazione degli oneri è costituita dalla compensazione dell’aggravio geotopografico e dalla com- pensazione dell’aggravio sociodemografico ed è sostenuta interamente dalla Confederazione. Mentre la compensazione dell’aggravio geotopografico compensa gli oneri speciali dei Cantoni periferici, provocati dagli insedia- menti con scarsa densità e dalle condizioni topografiche, la compensazione dell’aggravio sociodemografico va a beneficio soprattutto dei Cantoni urba- ni. Essa li indennizza per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica o alla funzione centrale delle città polo. Il nuovo sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nella figura 1. Gli importi dei singoli ele- menti di perequazione corrispondono ai valori proposti dal presente messag- gio per il 2008.
Figura 1 Il nuovo sistema di perequazione della NPC
Confederazione
682 milioni di franchi 1799 milioni di franchi
Compensazione degli oneri Perequazione delle risorse Confederazione
CAG CAS PVR POR
341 milioni di franchi
341 milioni di franchi
1259 milioni di franchi
3058 milioni di franchi
Cantoni con oneri speciali
Cantoni finanziariamente Cantoni finanziariamente forti deboli
CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico CAS = Compensazione dell'aggravio sociademografico POR = Perequazione orizzontale delle risorse PVR = Perequazione verticale delle risorse
Confederazione e Cantoni beneficiano in ugual misura dell’incremento dell’efficien- za e dell’efficacia. Per numerose prestazioni statali, la dissociazione dei compiti consente di eliminare doppioni e falsi incentivi e di raggruppare le competenze. Questo significa che la stessa quantità di prestazioni può essere fornita a costi infe- riori. In particolare, la soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e specifici all’oggetto spingerà i Cantoni a fornire prestazioni statali non tanto in funzione dell’ottenimento di fondi dalla Confederazione quanto, piuttosto, in funzione delle esigenze dei propri abitanti. Per quanto riguarda gli altri compiti in comune, i mezzi della Confederazione potranno essere impiegati in modo più mirato grazie all’intro- duzione di accordi di programma. Parallelamente, i Cantoni riceveranno maggiore autonomia per la realizzazione di progetti. Inoltre, sostituendo i supplementi di
capacità finanziaria con versamenti di compensazione liberamente disponibili si svincolano i Cantoni dall’obbligo di «acquistare» una buona parte dei pagamenti di compensazione finanziaria attraverso la fornitura di prestazioni proprie. I nuovi strumenti della collaborazione intercantonale permettono infine di migliorare i presupposti per un equo indennizzo delle prestazioni acquisite a livello intercanto- nale.
1.1.1.3 Passaggio alla NPC nel principio della neutralità
dei costi e compensazione dei casi di rigore Il passaggio dall’attuale sistema alla NPC deve essere realizzato nel rispetto del principio della neutralità dei costi. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni dovranno controbilanciarsi. Gli oneri supplementari netti causati ai Cantoni dalla soppressione del sistema vigente dovranno essere compensati grazie ai nuovi strumenti di perequazione. Poiché il principio della neutralità dei costi può essere applicato unicamente all’insieme dei Cantoni e non singolarmente ad ognuno, lo strumento della compensazione dei casi di rigore inter- viene per garantire che, passando alla NPC, i Cantoni finanziariamente deboli non si ritrovino in una posizione sfavorevole rispetto al sistema attuale. La compensazione dei casi di rigore, limitata nel tempo, sarà finanziata per due terzi dalla Confedera- zione e per il restante dai Cantoni. Essa prescinde dal principio della neutralità dei costi e comporterà, per la Confederazione, spese supplementari per 287 milioni. Il principio della neutralità dei costi vale per la Confederazione e per l’insieme dei Cantoni, ma anche per il bilancio del fondo AVS/AI e per il finanziamento speciale «traffico stradale». Per garantire il rispetto di questo principio nel settore delle assicurazioni sociali, occorre ridefinire le quote di partecipazione della Confede- razione al finanziamento dell’AVS e dell’AI. Quanto all’utilizzazione degli utili del finanziamento speciale «traffico stradale», occorre ridurre dal 12 al 10 per cento la quota minima dei Cantoni stabilita dalla legge (contributi generali per le strade).
1.1.2 I tre progetti della NPC
1.1.2.1 Panoramica dei progetti
La NPC comprende tre progetti:
1. decreto federale concernente le modifiche costituzionali e legge concernente
la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; messag- gio del 14.11.20011;
2. legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanzia-
ria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (messaggio del 7.9.20052;
6 RU 2005 1489 7 FF 2002 2249
1.1.2.3 Seconda tappa
In un secondo tempo si è trattato di sancire a livello di legge la dissociazione dei compiti, di sopprimere la graduazione in funzione della capacità finanziaria e di porre le basi necessarie per mettere in pratica nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Durante questa seconda fase sono state effettuate le modifiche di legge la cui base costituzionale era stata approvata mediante il decreto federale del 3 ottobre 2003, nonché le modifiche di legge nei settori di compiti per i quali non occorreva alcuna modifica preliminare della Costituzione. In totale sono state modificate 30 leggi, varate due, mentre una è stata completamente riveduta. Sono state varate la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn), che si fonda sul nuovo articolo 112b capoverso 3 Cost., e la legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria, basata sul nuovo articolo 66 capoverso 1 Cost. La legge federa- le sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è stata sottoposta a revisione totale; essa si fonda sugli articoli 112a e 112c capoverso 2 Cost. Affinché la NPC dispieghi al meglio gli effetti positivi attesi, tutte le modifiche di leggi federali intersettoriali e di leggi federali che disciplinano determinati compiti dovranno entrare in vigore contemporaneamente. La legislazione esecutiva è pertan- to stata riunita in un atto mantello, ossia nella legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, approvata dalle Camere federali il 6 ottobre 2006.
1.1.2.4 Terza tappa (= presente messaggio)
Il presente messaggio concerne: – la dotazione in mezzi finanziari dei fondi di perequazione delle risorse, di compensazione degli oneri della Confederazione e di compensazione dei casi di rigore; – la determinazione definitiva dell’ammontare dei contributi della Confede- razione all’AVS e all’AI; – la determinazione delle quote parte cantonali, non vincolate a opere, agli utili dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, i cosiddetti con- tributi generali per le strade; – la disposizione transitoria della legge federale sull’assicurazione per l’inva- lidità volta a disciplinare i contributi posticipati non ancora versati dall’AI alle istituzioni per persone invalide al momento del passaggio alla NPC; – le norme necessarie a livello di ordinanza per applicare la nuova perequa- zione finanziaria in senso stretto8.
8 Le norme necessarie a livello di ordinanza per la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono descritte nel secondo messaggio sulla NPC.
Il 5 luglio 2006 abbiamo preso conoscenza del rapporto finale concernente questa terza tappa e aperto la procedura di consultazione, conclusasi il 13 ottobre 2006. I risultati sono riassunti nel numero 1.2. Il numero 1.3 presenta gli adeguamenti effettuati alla luce di questi risultati.
1.2 Risultati della consultazione
Sono stati presentati 52 pareri. Si sono pronunciati, tra gli altri, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i 26 Cantoni, l’Associazione dei Comuni svizzeri, l’Unione delle Città svizzere, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna, sei partiti politici, sei organizzazioni mantello dell’economia e 10 partecipanti non ufficiali [tra i quali vanno menzionati la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le Città di Zurigo e Winterthur]. Va innanzitutto sottolineato che la CdC ha espresso un parere globalmente positivo. Come di consuetudine, ogni governo cantonale si è poi pronunciato singolarmente. Non pochi Cantoni si sono interamente allineati sulla CdC. Va da sé che, in merito ad alcuni punti, alcuni di loro hanno tuttavia sollevato anche obiezioni o critiche. In toni sostanzialmente positivi, pur se con qualche eccezione, si sono espresse anche l’Associazione dei Comuni e l’Unione delle Città, i partiti politici così come le organizzazioni mantello dell’economia. Fa eccezione l’UDC (Unione democratica di centro) che, pur continuando a sostenere la NPC, respinge tuttavia il terzo pac- chetto presentato in consultazione. Le obiezioni da essa avanzate concernono in particolare il previsto disciplinamento della compensazione dei casi di rigore e le disposizioni transitorie nel settore dell’assicurazione invalidità (AI). L’UDC deplo- ra, inoltre, una mancanza di trasparenza nella descrizione dei risparmi ottenibili grazie alla NPC.
Dotazione dei fondi perequativi La CdC approva tanto la ripartizione tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri, quanto le quote di partecipazione della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse, nonché le dotazioni rispettive dei due fondi destinati a compensare gli aggravi geotopografici e sociodemografici. Essa ricorda tuttavia che una minoranza di alcuni Cantoni propone altre soluzioni. Nelle loro prese di posizione separate, i Cantoni finanziariamente forti dichiarano di non condividere totalmente le dotazioni annunciate. In concreto, essi propongono di limitare il loro contributo nel caso della perequazione delle risorse a due terzi di quello della Confederazione. Da parte sua, il Cantone del Giura chiede un aumento del contributo federale alla perequazione delle risorse, e ciò a scapito di quanto versato a entrambi i fondi della compensazione degli oneri. Il Partito socialista svizzero (PSS) va in direzione opposta, poiché rivendica una variante nella quale il contributo dei Cantoni finanziariamente forti sia fissato al 73,5 per cento, valore che si situa al centro del margine di oscillazione previsto dalla Costituzione federale. Alcuni Cantoni (Basilea Città, Zurigo, Ginevra e Vaud) propongono, contrariamente alla perizia Ecoplan (cfr. nota 20; n. 1.4.1.2), di aumentare sensibilmente i fondi destinati a compensare l’aggravio sociodemografico a scapito di quelli destinati a compensare l’aggravio geotopografico. Richieste analoghe sono state avanzate dall’Unione delle Città svizzere (UCS), dal PSS, dal Partito liberale svizzero (PLS) e dalle Città di Zurigo e Winterthur. Queste ultime, assieme ai Cantoni di Zurigo,
Basilea Campagna e all’UCS, vorrebbero inoltre che tra gli aggravi sociodemografi- ci si prendessero maggiormente in considerazione gli oneri speciali delle città polo, e ciò a scapito degli oneri speciali legati alla struttura della popolazione.
Compensazione dei casi di rigore La CdC approva l’organizzazione della compensazione dei casi di rigore. Richiama tuttavia l’attenzione su di una proposta di minoranza dei Cantoni finanziariamente forti, i quali suggeriscono, come obiettivo, non tanto di garantire ai Cantoni finanzia- riamente deboli uno sgravio finanziario netto quanto, più semplicemente, di non far loro subire un aggravio. Nella stessa direzione vanno anche i pareri di alcune orga- nizzazioni economiche. La CdC segnala inoltre un’altra minoranza di Cantoni che chiede un nuovo bilancio globale 2008, sul quale poi ridefinire la compensazione dei casi di rigore. Soprattutto Cantoni della Svizzera occidentale chiedono, in luogo dell’assegnazione di una somma precisa, una partecipazione adeguata agli utili della Banca nazionale effettivamente distribuiti. Questo comporterebbe, grazie al ricono- scimento di più elevati supplementi in funzione della capacità finanziaria, maggiori contributi alla compensazione dei casi di rigore. L’UDC va oltre: essa ritiene che la compensazione dei casi di rigore violi il principio di neutralità dei costi, e che occor- ra pertanto rinunciarvi. Si dice eventualmente disposta ad accettare una compen- sazione dei casi di rigore limitata a quattro anni, finanziata per due terzi dai Cantoni. Diversi Cantoni chiedono inoltre che la compensazione dei casi di rigore si fondi su un nuovo bilancio globale, che tenga conto di dati più attuali.
Contributi stradali generali La prevista riduzione dei contributi stradali generali ai Cantoni dal 12 al 10 per cento raccoglie i consensi tanto della CdC quanto di una chiara maggioranza dei Cantoni e degli altri partecipanti alla procedura di consultazione. Tuttavia, diversi Cantoni della Svizzera occidentale, cui si unisce il Cantone Ticino, ritengono che, in tal modo, non sia più possibile garantire, a lungo termine, il rispetto del principio della neutralità dei costi nel settore. Alcune organizzazioni economiche respingono recisamente questa soluzione: temono, infatti, che i Cantoni vengano a trovarsi in ristrettezze finanziarie e, di conseguenza, non siano più in grado di garantire la sicurezza sulle strade.
Contributi federali all’AVS e all’AI A questo proposito la CdC non formula alcuna osservazione. I singoli Cantoni e la maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione approva i nuovi cal- coli su cui si fonderanno i contributi federali all’AVS e all’AI. Il Cantone di Ginevra chiede tuttavia una disposizione transitoria che riservi la possibilità, in caso di grandi cambiamenti finanziari, di adeguare l’aliquota dei contributi. Il PSS nutre timori analoghi e propone di definire i contributi federali solo in un secondo tempo, sulla base di cifre aggiornate.
Problemi transitori La CdC afferma che fino alla transizione al sistema NPC i Cantoni sono pronti ad assumersi la quota, loro attribuita per legge, di un ottavo di tutti i loro attuali impe- gni nei confronti dell’AI, compresa la loro parte ai pagamenti posticipati di rendite e tutte le restanti voci di spesa da delimitare in funzione dei periodi. I Cantoni chie- dono tuttavia che, secondo gli stessi principi, anche gli utili dell’imposta federale
diretta siano contabilizzati in funzione dei periodi. La CdC ritiene inoltre che le soluzioni per risanare l’AI vadano cercate al di fuori del progetto NPC. La CdC, la CDCF e alcuni Cantoni respingono la soluzione di concedere prestiti all’AI, come pure di tenere conto degli interessi nel bilancio globale. Sempre gli stessi chiedono che i calcoli concernenti i contributi posticipati siano verificati esternamente. Il PSS, l’UDC e l’Unione sindacale svizzera rivendicano espressamente un risarcimento dell’AI; l’UDC auspica una partecipazione proporzionale dei Cantoni alla copertura del deficit dell’AI e, da parte della Confederazione, una prassi contabile che tenga conto dei periodi anche nel caso del fondo delle assicurazioni sociali. Il Partito popolare democratico (PPD) propone infine di non utilizzare la chiave di finanzia- mento dei contributi dei Cantoni all’AI del 2005 ma di applicare già, come base di calcolo, il nuovo indice delle risorse. I Cantoni ritengono che i problemi transitori vadano risolti con chiarezza anche negli altri settori. La CdC critica pertanto, sulla base dell’esempio della misurazione ufficiale, l’effettiva moratoria delle spese prevista dalla Confederazione.
Procedura ulteriore Per quanto concerne la procedura ulteriore, la CdC chiede che il contributo che la Confederazione è pronta a versare a prescindere dai termini imposti dal principio della neutralità di bilancio raggiunga per lo meno quanto era stato assicurato ai Cantoni in occasione delle trattative sul programma di sgravio 1998. Sarà così possibile controbilanciare nel migliore dei modi i casi di rigore e gli squilibri che verranno a crearsi a causa della transizione al nuovo sistema di perequazione. La CdC giustifica questa richiesta ricordando che un’entrata in vigore indolore del nuovo sistema è negli interessi di tutti, ivi compresa la Confederazione. A parte ciò, i Cantoni e numerosi altri partecipanti alla procedura di consultazione danno una grandissima importanza al miglioramento della qualità dei dati. A tale proposito, la CdC, la CDCF e la maggior parte dei governi cantonali chiedono l’istituzione di un ispettorato esterno; una volta passati al nuovo sistema, inoltre, occorrerà analizzare la dinamica della ripartizione dei compiti e della suddivisione dei finanziamenti e riesaminare l’applicazione del principio di neutralità dei costi. La CdC e diversi Cantoni chiedono inoltre che siano valutati i dati dell’indice delle risorse 2008, che sia elaborato un modello di previsione per la base imponibile aggregata degli anni a venire e che siano resi noti anticipatamente gli importi della perequazione, in modo da permettere ai Cantoni di stilare il bilancio e di pianificare le finanze. La CDCF chiede anche di estendere la garanzia della qualità, per il momento limitata all’indice delle risorse, anche a tutti gli strumenti della perequazione finanziaria in senso stretto. Diversi Cantoni della Svizzera occidentale propongono che sia ulteriormente verificata la plausibilità del calcolo di massima 2008 dei Cantoni, su cui si basa il calcolo della dotazione dei fondi perequativi. Il PLS chiede che il terzo messaggio chiarisca le divergenze considerevoli tra i bilanci globali 2001/02 e 2004/05. Per concludere, alcune organizzazioni economiche esprimono i loro timori in merito alla complessità dei calcoli del nuovo sistema di perequazione finanziaria chiedendo che, in un secondo tempo, si provveda a semplificarli.
1.3 Sintesi degli adeguamenti operati sulla base
dei risultati della procedura di consultazione Sulla base delle discussioni avute in seno all’organo direttivo paritetico dopo la chiusura della procedura di consultazione, abbiamo deciso di adottare alcune solu- zioni divergenti rispetto a quanto proposto nel rapporto del 30 giugno 2006:
Compensazione dei casi di rigore Il calcolo della compensazione dei casi di rigore continuerà a fondarsi sul bilancio globale 2004/05. Le stime dell’indice delle risorse 2004/05, tuttavia, saranno aggior- nate durante l’anno che precederà l’entrata in vigore. Non saranno utilizzati solo i dati già esistenti per il quadriennio 1998-2001, ma anche i rilevamenti concernenti il 2003 e il 2004, che saranno disponibili a partire dalla fine di giugno 2007 e che serviranno come base per calcolare l’indice delle risorse 2008. A questo scopo, il metodo di valutazione sarà perfezionato, così come lo saranno alcuni elementi dell’indice degli oneri. In particolare, il calcolo dell’indicatore della povertà terrà conto dei dati della nuova statistica dell’aiuto sociale. Per quanto concerne la soppressione della graduazione, in funzione della capacità finanziaria, nella partecipazione cantonale agli utili della Banca nazionale svizzera, manteniamo il metodo descritto nel rapporto sottoposto alla procedura di consulta- zione. La soppressione della graduazione comporta, per i Cantoni, una quota media di utili di 1,1 miliardi. Durante le discussioni in seno all’organo direttivo paritetico avvenute dopo la fine della procedura di consultazione, i rappresentanti dei Cantoni si sono opposti all’adozione di un metodo di calcolo alternativo, che vincolasse direttamente una porzione della compensazione dei casi di rigore alla quota parte dei Cantoni agli utili della BNS.
Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri : garanzia della qualità Il modello per la garanzia della qualità sarà applicato anche alla compensazione degli oneri. Il ruolo di ispettorato esterno sarà assunto dal Controllo federale delle finanze (CDF). A questo scopo abbiamo introdotto una nuova base legale nella legge sul del 28 giugno 19679 Controllo delle finanze (LCF).
Problemi transitori legati all’AI I problemi transitori legati all’AI saranno risolti come segue: – la Confederazione e i Cantoni si assumono gli obblighi che incombono loro in base alla legislazione vigente per le prestazioni collettive posticipate dell’AI. I Cantoni si assumeranno così 1/8 e la Confederazione 3/8 dei contri- buti posticipati ancora pendenti dopo la fase transitoria. I restanti 4/8 saranno finanziati dall’AI stessa; – per evitare tuttavia un eccessivo aggravio dell’assicurazione, i Cantoni si di- chiarano disposti a farle accreditare, a loro carico, un interesse per la sua quota parte dei 4/8 dei contributi collettivi posticipati non ancora versati; – si rinuncerà a sollecitare ulteriori pagamenti da parte dei Cantoni nell’ambito di una contabilizzazione in funzione dei periodi dei pagamenti posticipati delle rendite e di altre voci di spesa dell’AI. In cambio, i Cantoni rinunciano
9 RS 614.0
alla loro richiesta di contabilizzare in funzione dei periodi gli utili dell’im- posta federale diretta; – il contributo alle prestazioni collettive posticipate e l’accredito di un interes- se all’AI dovrebbero regolare definitivamente le relazioni finanziarie tra i Cantoni e l’assicurazione. Sollecitarli ulteriormente allo scopo di risanare il deficit dell’AI metterebbe in discussione la soluzione di compromesso appe- na esposta.
Problemi transitori negli altri settori Per quanto concerne i problemi transitori che si presenteranno negli altri settori toccati dalla NPC, riteniamo che le soluzioni proposte siano equanimi. Esse sono già state presentate con la chiarezza e la trasparenza necessarie nel secondo messaggio sulla NPC10. Riteniamo in particolare che la soluzione proposta nell’ambito della misurazione ufficiale, fortemente criticata, sia in realtà un provvedimento assoluta- mente adeguato. Senza alcun intervento, in questo settore il passaggio alla NPC comporterebbe, in virtù del diritto previgente, debiti per circa 70 milioni di franchi. Durante tre anni (2008–2010) i mezzi finanziari a disposizione dovrebbero essere impiegati per estinguere gli impegni dettati dal diritto previgente e non sarebbe pertanto possibile avviare nessun nuovo progetto che benefici dell’aiuto della Con- federazione.
Procedura ulteriore Per quanto concerne la richiesta di accreditare gli importi risparmiati nell’ambito dei programmi federali specifici (in particolare il Programma di stabilizzazione 1998) riteniamo che la Confederazione, finanziando in larga parte la compensazione dei casi di rigore, fornisca un contributo fondamentale che va già ben oltre il princi- pio della neutralità di bilancio e che in questo modo essa tenga già in parte fede, almeno nello spirito, a quanto aveva assicurato nell’ambito del Programma di sta- bilizzazione 1998. Già nel secondo messaggio sulla NPC concernente la legislazione esecutiva, inoltre, abbiamo ricordato che l’accredito completo dei contributi canto- nali oggetto di risparmio, comporterebbe per la Confederazione durante il primo anno di applicazione della NPC un aggravio ulteriore a quello che già subisce finan- ziando in larga parte la compensazione dei casi di rigore e che ciò – in un regime di freno all’indebitamento – renderebbe necessario, con ogni probabilità, un nuovo programma di sgravio11.
1.4 Contributi di base per la perequazione delle risorse
e la compensazione degli oneri
1.4.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio
della neutralità dei costi Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LPFC, sulla base del rapporto sull’efficacia l’Assemblea federale determinerà, di volta in volta per quattro anni, i contributi di base per la perequazione verticale e orizzontale delle risorse come pure il contributo di base destinato a compensare gli aggravi geotopo-
10 FF 2005 5612
11 FF 2005 5615 segg.
grafico e sociodemografico. Nel primo anno del quadriennio, i versamenti di com- pensazione corrisponderanno ai rispettivi contributi di base. Negli anni successivi, i contributi verranno adeguati dal Consiglio federale secondo l’articolo 5 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 2 LPFC. Intendiamo determinare i contributi di base per il primo quadriennio in modo tale che i versamenti di compensazione per il 2008 rispettino il principio della neutralità dei costi. In altri termini, gli oneri supplementari e gli sgravi provocati a livello federale e cantonale dal passaggio alla NPC dovranno controbilanciarsi.
Figura 2 Neutralità dei costi del passaggio alla NPC Aggravio dei Cantoni Sgravio dei Cantoni (= sgravio della (= aggravio della Confederazione) Confederazione)
Saldo dissociazione e soppressione dei supplementi di capacità finanziaria Perequazione verticale delle risorse
Riduzione della quota cantonale all’imposta federale diretta dal 30% al 17% dei proventi Compensazione dell’aggravio sociodemografico e geotopografico
Il principio della neutralità dei costi che si intende rispettare passando alla NPC (cfr. fig. 2) permette di compensare con nuovi strumenti perequativi gli oneri supplemen- tari netti causati ai Cantoni dalla soppressione del sistema vigente. Sulla parte sini- stra del grafico figurano gli elementi della NPC che segnano la soppressione del sistema attuale e che nel contempo producono effetti finanziari verticali tra Confe- derazione e Cantoni. In questi elementi rientrano il saldo della dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi verticali di capacità finanziaria come pure la riduzione dal 30 al 17 per cento della quota cantonale all’imposta federale diretta. Sulla destra figurano gli elementi del nuovo sistema di perequazione che generano nuovi contributi della Confederazione ai Cantoni. Nella figura non sono indicati gli elementi che provocano solo spostamenti orizzon- tali tra i Cantoni. È pur vero che tali spostamenti comportano un aggravio o uno sgravio per i singoli Cantoni, ma essi non modificano i rapporti tra la Confederazio- ne e i Cantoni nel loro insieme. Gli elementi menzionati comprendono ad esempio le attuali graduazioni orizzontali secondo la capacità finanziaria nell’ambito delle quote cantonali ai proventi dell’imposta preventiva e all’utile della Banca nazionale nonché, nel nuovo sistema perequativo, la perequazione orizzontale delle risorse.
Il rispetto del principio della neutralità dei costi del passaggio alla NPC presuppone che l’importo disponibile per il nuovo sistema di perequazione corrisponda alla somma derivante dal saldo tra la dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e la riduzione della quota cantonale all’imposta federale diretta. Per quanto concerne le ripercussioni della dissociazione dei compiti occorre osserva- re i seguenti principi:
Compiti della Confederazione I Cantoni saranno esonerati dai compiti che la NPC destinerà esclusivamente alla Confederazione e non dovranno più prevedere alcuna spesa nei rispettivi settori. È il caso, ad esempio, delle prestazioni individuali dell’AVS/AI o della sistemazione, della manutenzione e dell’esercizio delle strade nazionali.
Compiti dei Cantoni I Cantoni dovranno far fronte agli oneri supplementari legati ai compiti che la NPC destina esclusivamente a loro. Di conseguenza dovranno provvedere ai mezzi finan- ziari necessari ad adempiere queste nuove mansioni. È il caso, ad esempio, delle prestazioni collettive dell’AI, dell’istruzione scolastica speciale e delle borse di studio fino alle scuole medie superiori comprese.
Compiti in comune Anche con la NPC vi saranno compiti assunti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Saranno tuttavia eliminati i supplementi in funzione della capacità finanziaria, e ciò comporterà un aumento degli oneri a carico dei Cantoni. Inoltre, i contributi federali non saranno più definiti in funzione della spesa, bensì nell’ambito di accordi di programma, oppure saranno versati sotto forma di importi forfettari secondo criteri prestabiliti. Oltre alla soppressione dei supplementi in funzione della capacità finanziaria, nei singoli settori potranno verificarsi trasferimenti a favore o a carico dei Cantoni, a dipendenza della nuova modalità di finanziamento. Ad esem- pio, i Cantoni dovranno assumersi oneri supplementari in seguito alla riduzione dei contributi della Confederazione per la riduzione dei premi, mentre beneficeranno di uno sgravio in seguito all’aumento dei sussidi federali nel settore delle prestazioni complementari.
1.4.1.1 Soppressione dei versamenti previsti dal
sistema attuale Il calcolo, sulla base del diritto vigente, dei versamenti che verranno a cadere è stato eseguito nella primavera del 2006 sulla base dei dati concernenti il piano finanziario della Confederazione per gli anni 2008–2010. Contemporaneamente si è provveduto a integrare la NPC nel piano finanziario 2008–2010. Il rilevamento dei dati necessari è avvenuto in tre fasi: – in un primo momento è stato chiesto agli uffici federali, sulla base delle direttive del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale delle finan- ze (AFF) per il preventivo 2007 e per il piano finanziario 2008–2010, di consegnare i dati per il piano 2008–2010 conformemente al diritto vigente. I primi dati per il piano finanziario 2008–2010 non hanno pertanto tenuto con-
to della NPC. Contemporaneamente è stato condotto un rilevamento paralle- lo dei dati per il piano 2008–2010, che ne tenesse invece conto. Gli uffici federali sono inoltre stati invitati a presentare i dati corrispondenti per gli anni 2006 e 2007, in modo che fosse possibile eseguire controlli e procedere a un’analisi della dinamica; – i primi dati e i dati del rilevamento parallelo sulla base della NPC sono stati controllati dall’AFF e – dove necessario – corretti d’accordo con l’ufficio che li ha presentati. La differenza tra i primi dati e i dati del rilevamento pa- rallelo per l’anno 2008 rappresenta la somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione. In questo modo è stato possibile garantire la neu- tralità dei costi nel passaggio alla nuova NPC; – in seguito il piano finanziario è stato corretto, sostituendo i primi dati con i dati del rilevamento parallelo. Contemporaneamente sono state calcolate le dotazioni per i nuovi strumenti di perequazione nel piano finanziario 2008. Per gli anni 2009 e 2010 i contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri sono stati aggiornati conformemente all’arti- colo 5 capoverso 2 LPFC. L’adeguamento annuale sistematico dei contributi per le perequazioni verticale e orizzontale delle risorse è stato compiuto tenendo conto della crescita stimata del potenziale delle risorse. Nella stima si è partiti dal presupposto che il tasso di crescita del potenziale delle risorse fosse più elevato di un punto percentuale rispetto al tasso di crescita del pro- dotto interno lordo nominale12. L’adeguamento annuale sistematico dei con- tributi per la compensazione degli oneri ha tenuto conto del rincaro, ossia delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Il contributo per la compensazione dei casi di rigore è stato registrato nel piano finanziario già in precedenza. Dato che la compensazione dei casi di rigore comporta un onere supplementare per la Confederazione, le uscite corrispondenti sono state calcolate nel piano finanziario già dopo la votazione popolare che ha approvato le basi costituzionali della NPC.
12 Il presupposto si fonda su un’osservazione empirica eseguita sull’arco del periodo di riferimento 1998–2006.
Sulla base del nuovo bilancio globale 2004/05 (compensazione dei casi di rigore), i dati sono stati adattati alla legislazione esecutiva (dissociazione dei compiti) appro- vata dalle Camere federali nell’ottobre del 2006 nonché alle modifiche seguite alla procedura di consultazione. I dati del presente messaggio e dei decreti federali allegati comportano pertanto alcune divergenze di poco rilievo rispetto ai dati del rapporto sottoposto alla procedura di consultazione e a quelli del piano finanziario 2008–2010 approvato nell’estate del 200613.
Tabella 1 Soppressione nel 2008 dei versamenti previsti dal sistema attuale (calcolo della somma di cui la Confederazione può disporre nel 2008 per i nuovi strumenti perequativi)14
in 1000 franchi; (+) = aggravio Confederazione, (-) = sgravio Confederazione
Soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della –1 580 400 capacità finanziaria Dissociazione dei compiti +1 185 616 Riduzione della quota parte cantonale agli utili dell’imposta federale –2 086 000 diretta
Totale sgravio Confederazione –2 480 784 (= somma destinata ai nuovi strumenti perequativi)
L’allegato 1 illustra le ripercussioni finanziarie della NPC nel 2008 nei singoli settori di compiti. La tabella 1 mostra la somma totale dei versamenti che saranno soppressi nel 2008 grazie al passaggio al nuovo sistema. Per quanto riguarda lo sgravio della Confederazione (risp. l’aggravio dei Cantoni), la soppressione dei supplementi in funzione della capacità finanziaria è quantificabile in 1,580 miliardi di franchi e la riduzione della quota parte cantonale agli utili dell’imposta federale diretta in 2,086 miliardi di franchi. Per contro, la dissociazione dei compiti (senza supplementi in funzione della capacità finanziaria) grava sulla Confederazione (risp. sgrava i Cantoni) per un importo pari a 1,186 miliardi di franchi. Nel complesso, la
13 Le divergenze riguardano i dati dell’AVS e dell’AI. Nell’ambito dell’aiuto alle persone anziane, le ripercussioni della cantonalizzazione dei contributi per la formazione e il per- fezionamento del personale specializzato non erano state rilevate: si è ora provveduto a correggere questa situazione. La decisione delle Camere federali in base alla quale i con- tributi per il perfezionamento del personale ausiliario continueranno ad essere versati dall’AVS comporta uno sgravio supplementare delle assicurazioni sociali di circa 2 mi- lioni Allo scopo di finanziare il suo contributo ai pagamenti posticipati di prestazioni col- lettive l’AI viene caricata di un interesse dell’ordine dei 24,5 milioni Le due misure com- portano un onere supplementare per le assicurazioni sociali di circa 22,5 milioni A garanzia della neutralità dei costi, gli oneri supplementari delle assicurazioni sociali sa- ranno compensati adeguando di conseguenza i contributi federali. É così che, rispetto al rapporto sottoposto alla procedura di consultazione, la dissociazione dei compiti compor- terà per la Confederazione un onere supplementare di circa 22,5 milioni La somma a di- sposizione per i nuovi strumenti perequativi si riduce, di conseguenza, dello stesso impor- to. 14 In questo caso i valori sono espressi in proiezione, sulla base del piano finanziario della Confederazione per il 2008. Essi non corrispondono alle cifre del bilancio globale 2004/2005.
soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale sgrava la Confederazione (risp. grava sui Cantoni) di 2,481 miliardi di franchi.
1.4.1.2 Dotazione dei nuovi strumenti di perequazione
Allo scopo di garantire la neutralità del bilancio, i 2,481 miliardi di franchi sono destinati nella loro totalità alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Conformemente alla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la pere- quazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), le Camere federali definiranno a scadenza quadriennale gli importi di base per i seguenti fondi di com- pensazione: – il contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse (= pere- quazione verticale delle risorse), – il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risor- se (= perequazione orizzontale delle risorse), – i contributi destinati a compensare l’aggravio geotopografico, – i contributi destinati a compensare l’aggravio sociodemografico. Negli anni intermedi il Consiglio federale aggiornerà automaticamente i contributi di base, così come indicato dalla LPFC. Nel caso della perequazione, l’evoluzione dei contributi si fonderà sulle modifiche subite dal potenziale delle risorse, mentre nel caso della compensazione degli oneri, sul rincaro. Per quanto concerne la riparti- zione della somma a disposizione tra i diversi fondi perequativi, andranno osservati innanzitutto gli obiettivi qualitativi di cui all’articolo 2 LPFC. La legge fornisce, d’altra parte, anche alcune indicazioni di ordine quantitativo: conformemente all’articolo 6 capoverso 3, infatti, la perequazione mira a portare le risorse determi- nanti per abitante proprie di ogni Cantone all’85 per cento della media svizzera. Ciò significa che l’indice del gettito fiscale standardizzato (GFS) del Cantone finanzia- riamente più debole deve raggiungere, inclusi i versamenti della perequazione finan- ziaria, gli 85 punti percentuali15. Questo valore non va compreso come una dota- zione minima garantita, quanto piuttosto come una percentuale ideale cui mirare. Inoltre, l’articolo 4 capoverso 2 LPFC prescrive che la perequazione orizzontale delle risorse ammonti almeno a due terzi e al massimo all’80 per cento della pere- quazione verticale. Le disposizioni degli articoli 4 e 6 LPFC limitano pertanto il margine di manovra dell’Assemblea federale nell’attribuzione dei fondi alla pere-
15 «Gettito fiscale standardizzato» (GFS) è il termine tecnico che designa le risorse proprie determinanti di cui all’art. 6 cpv. 3 LPFC. Si tratta di una grandezza indicativa che con- sente di valutare gli effetti della perequazione delle risorse. Il GFS di un Cantone corri- sponde alle entrate fiscali che esso realizzerebbe se applicasse un’aliquota proporzionale e unica per tutti Cantoni. Questa aliquota standardizzata corrisponde all’intero gettito fisca- le dei Cantoni e dei Comuni (inclusa la quota cantonale all’imposta federale diretta) in per cento dell’intero potenziale delle risorse di tutti i Cantoni negli anni di calcolo. Per il pri- mo quadriennio (2008–2011) essa corrisponde al 30 %. L’indice del GFS di un Cantone equivale al GFS per abitante in relazione al GFS per abitante di tutto il Cantone, moltipli- cato per 100. Poiché, per definizione, il GFS è proporzionale al potenziale delle risorse, l’indice dei GFS corrisponde all’indice delle risorse. Per valutare l’efficacia della pere- quazione, ai valori cantonali del GFS sono aggiunti o sottratti i contributi delle perequa- zioni orizzontale e verticale. Da ciò risulta il «GFS dopo perequazione», sulla base del quale è possibile calcolare l’ «indice dei GFS dopo la perequazione».
quazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Alla perequazione verticale, di conseguenza, va attribuita una cifra relativamente alta, così da consentire ai Cantoni finanziariamente deboli di avvicinarsi quanto più possibile alla percentuale ideale di 85 punti, senza peraltro uscire dal margine di oscillazione che regola il rapporto tra perequazione orizzontale e verticale. Inoltre, conformemente all’arti- colo 5 capoverso 1, vanno presi in considerazione tanto i risultati del rapporto sull’efficacia (art. 18 LPFC) quanto l’obiettivo di mantenere nei Cantoni aliquote fiscali concorrenziali a livello internazionale.
Figura 3 Possibili dotazioni delle perequazioni orizzontale e verticale per raggiungere la percentuale ideale per il Cantone finanziariamente più debole (base di calcolo: potenziale delle risorse ed entrate fiscali standardizzate 2006)
miliardi di franchi
3.5 POR 3.0 PVR
2.5 1.27 1.29 1.30 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.39 1.40 1.41
2.0
1.5
1.0 1.91 1.89 1.88 1.86 1.85 1.83 1.82 1.81 1.79 1.78 1.77
0.5
0.0 Rapporto
66.7% 68.0% 69.3% 70.7% 72.0% 73.3% 74.7% 76.0% 77.3% 78.7% 80% PVR / POR
Le valutazioni fondate sull’indice delle risorse 2006 indicano che per raggiungere la percentuale ideale di 85 punti occorrerebbe una perequazione delle risorse pari a complessivi 3,18 miliardi di franchi. La figura 3 mostra diverse combinazioni pos- sibili, per questa somma, tra le perequazioni verticale e orizzontale; nessuna di queste possibilità esce dal margine di oscillazione che regola il rapporto tra di esse. Nella fascia inferiore di questo margine (2/3) la perequazione orizzontale e quella verticale corrisponderebbero, rispettivamente, a 1,27 e 1,91 miliardi di franchi. Nella fascia superiore (80 %) esse corrisponderebbero a 1,41 e a 1,77 miliardi di franchi. Nel testo della LPFC si è rinunciato a fornire indicazioni quantitative per quanto concerne l’aggravio geotopografico e l’aggravio sociodemografico: non esistono pertanto valori ideali a cui tendere nella compensazione degli oneri speciali. Non esiste inoltre alcuna indicazione concernente la ripartizione tra questi due fondi della somma a disposizione. Analogamente alla perequazione delle risorse, andranno tenuti in considerazione i risultati del rapporto sull’efficacia.
Durante il primo quadriennio (2008–2011), la somma a disposizione è stata suddivi- sa di concerto con i Cantoni e analizzata in seno all’organo direttivo paritetico della NPC. Base per la discussione è stato il consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni già in occasione del primo messaggio sulla NPC. L’accordo prevede che durante il primo anno di applicazione del nuovo sistema la somma totale a disposi- zione della Confederazione dovrà confluire, rispettivamente, per il 72,5 per cento nella perequazione verticale delle risorse e per il 27,5 per cento nella compensazione degli oneri. Durante l’anno di transizione, il rapporto tra perequazione orizzontale e verticale dovrà corrispondere al 70 per cento. All’interno della compensazione degli oneri, si prevede inizialmente una suddivisione dei contributi in parti uguali tra aggravi geotopografici e sociodemografici. Nella compensazione degli aggravi sociodemografici, 2/3 della somma saranno destinati agli oneri particolari legati alla struttura della popolazione (i cosiddetti «oneri A») e 1/3 agli oneri speciali delle città polo. La definizione di questi rapporti è tuttavia competenza del Consiglio federale. Per questa ragione essi non sono disciplinati dal relativo decreto federale, bensì dall’ordinanza sulla perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Lo stesso vale anche per la suddivisione tra quattro variabili della somma a disposizione per compensare gli aggravi geotopografici (ossia: quota degli insediamenti, penden- za del territorio, struttura degli insediamenti e densità demografica). La tabella 4 illustra i contributi di compensazione per il 2008 che risultano da questa ripartizione della somma a disposizione. Questa ripartizione della somma totale a disposizione tra i singoli fondi perequativi corrisponde ai modelli di calcolo tanto del primo quanto del secondo messaggio sulla NPC. Anche il progetto approvato in votazione popolare il 28 novembre si fondava su questi valori. La suddivisione in questione gode pertanto già di una larga approvazione da parte dei Cantoni. A partire da questa base si cerca di capire se sarà possibile raggiungere la percentuale ideale di 85 punti, e ciò mediante modelli di calcolo fondati sull’indice delle risorse 2006. Per il Cantone finanziariamente più debole, l’obiettivo è mancato ma solo di pochissimo (84,5 punti): un aumento della
perequazione delle risorse non è pertanto necessario. Per quanto concerne il mantenimento di aliquote fiscali concorrenziali, per il primo quadriennio non sarà ancora possibile avvalersi del rapporto sull’efficacia. Il bilan- cio globale offre tuttavia i necessari punti di riferimento: esso analizza le ripercus- sioni del nuovo sistema sui singoli Cantoni in base a un modello di calcolo per la media del biennio 2004/0516. Il bilancio globale mostra che, dotando come previsto i nuovi fondi perequativi, la maggior parte dei Cantoni finanziariamente forti subirà un aggravio. L’onere maggiore toccherà, con il 2,4 per cento del potenziale delle risorse, al Cantone finanziariamente più forte, ossia al Cantone di Zugo. Parallela- mente, grazie in particolare alla compensazione dei casi di rigore, tutti i Cantoni finanziariamente deboli beneficeranno di uno sgravio. Il contributo maggiore sarà versato al Cantone di Uri, con il 6,3 per cento del potenziale delle risorse. Anche nell’ipotesi che gli sgravi e gli oneri supplementari saranno completamente compen- sati da una modifica degli introiti fiscali, le ripercussioni della NPC si limiteranno al solo onere fiscale medio dei Cantoni (cfr. tabella 2); sempre in base a questa ipotesi, l’onere fiscale medio17 del Cantone di Zugo slitterà da 15 a 17,4 punti percentuali.
16 Illustriamo più in dettaglio i calcoli e i risultati concernenti il bilancio globale 2004/05 nel n. 1.4.2. 17 Onere fiscale medio = introiti fiscali in per cento del potenziale delle risorse.
Zugo resterà in ogni caso, anche dopo il passaggio alla NPC, il Cantone con l’onere fiscale medio più basso. Gli altri Cantoni finanziariamente forti registreranno un aumento di 1 punto percentuale al massimo. L’introduzione della NPC, pertanto, non modificherà a breve termine le posizioni dei Cantoni in materia di concorrenza fiscale. A medio e lungo termine, comunque, essa dovrebbe migliorare ulteriormente la posizione dei Cantoni fiscalmente deboli e ciò grazie, soprattutto, alla sostituzione di sussidi vincolati mediante fondi compensativi svincolati. Ad ogni modo, anche i Cantoni finanziariamente forti a medio e lungo termine trarranno beneficio dal- l’abbassamento generale dell’onere fiscale che accompagnerà la NPC18.
Tabella 2 Aggravio netto dovuto all’introduzione della NPC in per cento del potenziale delle risorse e ripercussione massima sull’onere fiscale medio19 e sull’indice dell’onere fiscale medio20 sulla base del bilancio globale 2004/05
Risultato netto in Onere fiscale Indice dell'onere fiscale % del potenziale delle risorse prima NPC con NPC prima NPC con NPC ZH 0.3% 28.1% 28.5% 90.8 92.3 BE -0.7% 37.2% 36.5% 120.1 118.4 LU -0.7% 35.4% 34.7% 114.1 112.6 UR -6.3% 30.1% 23.8% 96.9 77.2 SZ 1.0% 18.5% 19.5% 59.7 63.3 OW -0.9% 30.1% 29.2% 97.0 94.6 NW 0.2% 19.8% 20.0% 64.0 65.0 GL -0.2% 23.7% 23.5% 76.4 76.3 ZG 2.4% 15.0% 17.4% 48.4 56.4 FR -0.8% 35.6% 34.8% 114.9 112.9 SO -2.0% 32.0% 30.0% 103.2 97.3 BS -0.1% 33.5% 33.5% 108.1 108.5 BL 0.2% 27.1% 27.3% 87.3 88.5 SH -0.3% 29.8% 29.6% 96.2 95.9 AR -0.6% 28.3% 27.7% 91.2 89.8 AI -2.2% 23.9% 21.7% 77.1 70.4 SG -1.8% 33.7% 31.8% 108.6 103.3 GR -0.2% 29.7% 29.4% 95.7 95.5 AG -0.7% 26.4% 25.7% 85.1 83.2 TG -1.7% 33.4% 31.7% 107.7 102.8 TI 0.4% 28.9% 29.2% 93.1 94.8 VD 0.0% 34.1% 34.1% 109.9 110.5 VS -0.9% 32.7% 31.8% 105.6 103.3 NE -0.4% 36.4% 36.0% 117.4 116.8 GE 0.6% 37.1% 37.7% 119.6 122.3 JU -0.9% 38.2% 37.3% 123.1 120.9 Totale Cantoni -0.2% 31.0% 30.8% 100.0 100.0
18 Si vedano inoltre, nel n. 3.3, le considerazioni sulle ripercussioni socioeconomiche della NPC. 19 Onere fiscale medio = introiti fiscali 2004/05 in per cento del potenziale delle risorse. 20 Indice dell’onere fiscale medio (indice dell’onere fiscale) = onere fiscale medio del Cantone in relazione alla media nazionale, moltiplicato per 100. Questo indice non è iden- tico all’indice generale dell’onere fiscale così come espresso dalla statistica federale in merito. Quest’ultimo è calcolato sulla base di un metodo differenziato, non adatto alla valutazione della perequazione delle risorse.
Tenendo conto degli obiettivi del nuovo sistema, è possibile mantenere una quota del 72,5 per cento della somma globale a disposizione per la perequazione delle risorse e un rapporto tra componenti orizzontale e verticale del 70 per cento. Per quanto concerne la ripartizione della somma che rimane (27,5 % del totale) tra i due fondi di compensazione degli oneri non sono state fornite indicazioni quantita- tive. Inoltre, per decidere della dotazione del primo quadriennio non sarà ancora possibile ricorrere ai risultati del rapporto sull’efficacia. Qualche indicazione può tuttavia già essere desunta da uno studio commissionato nel 2004 dall’Ammini- strazione federale delle finanze (AFF) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF)21: esso mostra che tra tutte le spese effettuate dai Cantoni nel 2001 e rilevanti per la compensazione degli oneri22, il 49 per cento circa è stato dettato da fattori geotopografici o sociodemografici e può pertanto essere definito un «onere». Il restante 51 per cento è stato condizionato da altri fattori, come ad esempio la capacità fiscale e le preferenze politiche dei cittadini, oppure non può essere spie- gato sulla base di considerazioni statistiche. Tra gli oneri, è possibile distinguere un 47 per cento legato a fattori geotopografici, un 28 per cento alla struttura demogra- fica e un 25 per cento alla presenza di città polo. A partire da questi valori, ci si chiede quale percentuale di questi oneri possa essere considerata un aggravio estremo ed essere di conseguenza caratterizzata come onere speciale. Vale la pena ricordare che gli oneri speciali non possono essere definiti obiettivamente. Si può comunque tentare di situarli in un’area al di sopra di un determinato valore soglia. L’estensione degli oneri speciali sarebbe pertanto dettata dagli indicatori e dal valore soglia scelti e potrebbe quindi aumentare o diminuire in loro funzione. La perizia del 2004 ha posto, come valore soglia, il valore medio rispetto al numero di abitanti. Ricordiamo che, per motivi statistici, il valore soglia della compensa- zione in chiave geotopografica ha dovuto essere adeguato metodicamente. Tenuto conto di questi fattori, è possibile affermare che il 23 per cento degli oneri dei Can- toni può essere assegnato alla categoria «oneri speciali». Il 28 per cento di questi
oneri speciali è dovuto a fattori geotopografici, il 27 per cento alla struttura demo- grafica e il 45 per cento alla presenza di città polo (cfr. tabella 3).
21 Ecoplan, «Kostenrelevanz und Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich»,
Berna 2004. 22 Spese rilevanti nette sono sostanzialmente le spese dei Cantoni e dei Comuni, più i relativi contributi federali ai Cantoni conformemente alla statistica federale delle finanze pubbliche. I gruppi principali 0 (amministrazione generale), 3 (cultura e tempo libero) e 9 (finanze e fiscalità) sono stati esclusi perché non adatti a definire gli oneri speciali. È così che, ad esempio, spese superiori nel settore dell’amministrazione generale non rispecchiano primariamente oneri speciali di natura geotopografica o sociodemografica, ma spesso bisogni legati a scelte politiche. Lo stesso vale per il settore cultura e tempo libero (gruppo principale 3), che è inoltre oggetto della cooperazione intercantonale sotto forma di compensazione degli oneri. Nel gruppo principale 8 (economia pubblica) sono stati calcolati solo i dati concernenti l’economia forestale. Le altre spese rispecchiano invece bisogni legati a scelte politiche (ad es. turismo o energia) oppure sono compiti federali (agricoltura). In singoli gruppi principali sono stati esclusi i settori che, con la NPC, diventeranno di esclusiva competenza federale e che pertanto non comporteranno più spese a livello cantonale. Nel gruppo principale 1 (sicurezza pubblica) sono pertanto considerate le spese per la difesa militare del Paese, nel gruppo principale 5 (benessere sociale) le spese per l’AVS e l’AI e nel gruppo principale 6 (trasporti) le spese per le strade nazionali.
Il paragone dettagliato tra oneri speciali e oneri nei singoli settori mostra che degli oneri di natura geotopografica, solo il 14 per cento può essere definito «onere spe- ciale», mentre nel caso degli oneri delle città polo, questa quota giunge a toccare il 43 per cento. La quota di oneri speciali tra gli oneri legati alla struttura demografica corrisponde al 22 per cento. Le grandi differenze sono dovute al fatto che gli oneri delle città polo si concentrano solo in alcuni Cantoni densamente popolati (ZH, GE, BS), mentre gli oneri di natura geotopografica e quelli legati alla struttura demo- grafica sono ripartiti equamente tra tutti i Cantoni. Simulazioni di calcolo con altri valori soglia non modificano sostanzialmente un dato di fatto: gli oneri speciali delle città polo rappresentano la quota maggiore degli oneri speciali.
Tabella 3 Oneri, oneri speciali e pagamenti di compensazione nel 2001 Fattori geo- Struttura topografici demografica Città polo Totale oneri 2001 in mio. di fr. 10'718 6'343 5'541 22'602 in % del totale 47% 28% 25% 100% oneri speciali 2001 (valore soglia = media ponderata) in mio. di fr. 1'470 1'410 2'364 5'245 in % del totale 28% 27% 45% 100% in % degli oneri 14% 22% 43% 23% compensaz. oneri 2001 in mio. di fr. 334 223 111 669 in % del totale 50% 33% 17% 100% in % degli oneri 3% 4% 2% 3% in % degli oneri speciali 23% 16% 5% 13% * = valori al netto del rincaro 2008
Malgrado i risultati statistici cui è giunto lo studio del 2004 sulla portata degli oneri speciali, per il primo quadriennio proponiamo di dotare in parti uguali i fondi desti- nati a compensare gli aggravi sociodemografico e geotopografico. Questi i motivi: – i mezzi finanziari destinati alla compensazione degli oneri sono limitati: nel rispetto del principio della neutralità dei costi, l’importo complessivo a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione deve corrispondere ai mezzi finanziari liberati dall’abrogazione del sistema precedente. D’altra parte, è impossibile ridurre la dotazione della perequazione delle risorse, a causa del valore soglia cui sottostà l’aiuto ai Cantoni finanziariamente debo- li. Il rapporto reciproco che deve intercorrere tra perequazione orizzontale e perequazione verticale delle risorse impedisce inoltre che l’impatto per i Cantoni finanziariamente forti sia, rispetto a quello della Confederazione, eccessivamente importante. Di conseguenza, sarebbe possibile aumentare i versamenti destinati a compensare l’aggravio sociodemografico solo a sca- pito del fondo destinato all’aggravio geotopografico; – l’attuale indice «regione di montagna» va sostituito in modo appropriato: l’aggravio geotopografico sostituirà l’indice «regione di montagna», appli-
cato dal sistema di perequazione attualmente in vigore. Con una quota del
20 per cento nell’indice della capacità finanziaria, l’attuale indicatore ha un
peso relativamente importante nel calcolo dei pagamenti perequativi ai Can- toni. Diminuire i fondi destinati a questo tipo di compensazione peggiore- rebbe ulteriormente il risultato netto nel bilancio globale dei Cantoni di mon- tagna, che già sopportano oneri superiori alla media. In alcuni Cantoni (ad es. OW, GR e VS) bisognerebbe intervenire versando pagamenti supplemen- tari nell’ambito della compensazione dei casi di rigore, e ciò significherebbe che i fondi ad essa destinati andrebbero aumentati; – la LPFC non stabilisce nessun valore soglia per quanto riguarda una com- pensazione proporzionale di oneri speciali: poiché mancano obiettivi quan- titativi, la prima definizione dell’ammontare dei fondi destinati alla compen- sazione degli oneri assumerà una connotazione politica molto maggiore rispetto alla determinazione dei fondi destinati alla perequazione delle risor- se. Le dotazioni proposte sono approvate dalla maggior parte dei Cantoni: fino alla presentazione del primo rapporto sull’efficacia non sarà pertanto necessario effettuare adeguamenti in favore del fondo destinato all’aggravio sociodemografico. La LPFC esige tuttavia che le dotazioni per il secondo quadriennio siano analizzate sulla base dei risultati di questo rapporto e, se del caso, adeguate di conseguenza; – in generale: la portata assoluta degli oneri speciali costituisce solo uno dei possibili criteri di valutazione. Si tratta di intervenire nel caso di aggravi estremi. Questo significa che anche la capacità di sopportare questi aggravi da parte dei Cantoni interessati costituisce un fattore determinante. Anche per quanto concerne la compensazione in chiave sociodemografica occorrerà, nel corso del primo quadriennio, rispettare la ripartizione dei fondi già applicata nei modelli di calcolo precedenti. In tal modo, essa coprirà 2/3 degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e 1/3 degli oneri speciali delle città polo. Lo stesso vale per la ripartizione dei fondi in chiave geotopografica. Complessivamente, i fondi a disposizione per la compensazione degli oneri copri- ranno il 3 per cento degli oneri e il 13 per cento degli oneri speciali (cfr. tabella 3). Se si considerano i singoli fondi perequativi, la suddivisione corrisponderà al 3 per cento degli oneri e al 23 per cento degli oneri supplementari per la compensazione
geotopografica, al 4 per cento degli oneri e al 16 per cento degli oneri speciali per la compensazione sociodemografica e al 2 per cento degli oneri e al 5 per cento degli oneri speciali per la compensazione degli oneri speciali delle città polo.
Tabella 4 Somme destinate alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nel 2008 (contributi di base 2008–2011)
in 1'000 franchi Perequazione delle risorse Contributo della Confederazione (Art. 4 LPFC; perequazione verticale delle risorse) 1'798'569 Contributo dei Cantoni finanziariamente forti (Art. 4 LPFC; perequazione orizzontale delle risorse) 1'258'998 Totale perequazione delle risorse 3'057'566 Compensazione degli oneri da parte della Confederazione Compensazione dell'aggravio geotopografico (Art. 7 LPFC) 341'108 Compensazione dell'aggravio sociodemografico (Art. 8 LPFC) 341'108 Totale compensazione degli oneri 682'216
Somma complessiva di compensazione 3'739'782 di cui Confederazione (perequazione verticale e orizzontale delle risorse da parte della Confederazione) 2'480'784 di cui Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) 1'258'998
Gli importi per il 2008 corrispondono ai cosiddetti contributi di base per il periodo 2008–2011 secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LPFC. Negli anni 2009–2011 gli importi destinati alla perequazione delle risorse saranno adeguati alla variazione del potenziale delle risorse (art. 5 cpv. 2 LPFC), mentre quelli destinati alla compensazione degli oneri saranno adeguati al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC). La tabella 5 illustra le ripercussioni finanziarie della NPC per la Confederazione, per l’insieme dei Cantoni e per le assicurazioni sociali AVS e AI nel 2008, anno di transizione, e negli anni successivi. Il principio della neutralità dei costi va rispettato rigorosamente solo nell’anno di entrata in vigore della NPC. Negli anni successivi, ci si scosterà da questo principio a causa della dinamica delle spese, che differisce nei singoli settori di compiti, del meccanismo di adeguamento della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nonché della ridefinizione dei contri- buti di base (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2 LPFC). Il piano finanziario prevede tuttavia che, tra il 2009 e il 2010, questi scarti saranno minimi, tanto per la Confederazione quanto per l’insieme dei Cantoni e per le assicurazioni sociali. Come ricordato sopra, i contributi di base per il quadriennio 2008–2011 saranno stabiliti a titolo definitivo fondandosi sulle cifre del piano finanziario. Spetterà al primo rapporto sull’efficacia verificare, sulla base del conto annuale 2008, che il principio della
neutralità dei costi sia effettivamente stato rispettato. Se si constateranno scarti considerevoli, occorrerà tenerne conto al momento di stabilire i contributi di base per il quadriennio successivo. Tabella 5 Ripercussioni della NPC nel quadriennio 2008–2010 in milioni di franchi; (+) aggravio (-) sgravio Confederazione 2008 2009 2010 Variaz. Variaz. in milioni Saldo 08-09 Saldo 09-10 Compiti e quote dei Cantoni -2'481 -2'586 -105 -2'618 -32 Nuovi strumenti di perequazione 2'481 2'532 51 2'610 79 Saldo Confederazione (senza compensazione dei casi di rigore) 0 -54 -8
Cantoni 2008 2009 2010 Variaz. Variaz. in milioni Saldo 08-09 Saldo 09-10 Saldo compiti e quote delle entrate 2'481 2'558 78 2'626 67 Nuovi strumenti di perequazione verticale -2'481 -2'532 -51 -2'610 -79 Saldo Cantoni (senza compensazione dei casi di rigore) 0 27 15
AVS/AI 2008 2009 2010 Variaz. Variaz. in milioni Saldo 08-09 Saldo 09-10 Saldo compiti e quote delle entrate 0 28 28 -7 -35 Nuovi strumenti di perequazione verticale 0 0 0 0 0 Saldo AVS/AI 0 28 -7
Totale Confederazione, Cantoni, AVS/AI 0 0 0
Nell’autunno del 2007, nel quadro dell’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), determineremo, sulla base degli ultimi dati a disposizione, gli importi per il 2008 della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri per i singoli Cantoni. L’ordinanza fornirà altresì indicazioni dettagliate concernenti l’adeguamento annuale, previsto dagli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LPFC, delle somme per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e disciplinerà inoltre il rilevamento dei dati e il con- trollo della qualità come pure l’allestimento del rapporto sull’efficacia. Verrà aggiornata annualmente. I dati provvisori relativi all’indice delle risorse e all’indice degli oneri sono dispo- nibili ora unicamente per l’anno di riferimento 200623. Si fondano in parte ancora su proiezioni24: devono pertanto essere interpretati con molta prudenza. La tabella 6 illustra i versamenti di compensazione. Essi si basano sull’ipotesi che i contributi di base per il 2008 vengano pagati conformemente all’indice stimato per il 2006.
23 Per quanto concerne l’indice delle risorse, si distingue tra anno di riferimento e anni di calcolo. L’anno di riferimento corrisponde all’anno per il quale l’indice funge da base per la perequazione delle risorse. L’indice delle risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni di calcolo consecutivi; tuttavia, per motivi statistici, il primo anno di calcolo risale a sette anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima. L’indice delle risorse del 2006 si basa dunque sugli anni di calcolo 2000–2002.
24 Cfr. quanto spiegato nel n. 1.4.2.2.
Ribadiamo che queste cifre, rispetto ai versamenti che avranno effettivamente luogo nel 2008, sono una semplice proiezione. Tabella 6 Simulazione dei versamenti per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributi di base 2008, indice 2006) in 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone; (-) sgravio Cantone PR 2006 Indice GFS somme somme CAS_A_C CAS_F secondo Cantone IR 2006 versate ricevute CAG 2006 2006 2006 Totale PR 1 ZH 131.5 539'530 0 0 -41'409 -59'177 438'944 125.7 2 BE 72.5 0 -932'011 -20'330 0 -427 -952'768 85.6 3 LU 73.2 0 -326'472 -7'085 0 0 -333'558 85.8 4 UR 60.9 0 -60'530 -10'340 0 0 -70'870 84.5 5 SZ 123.1 41'425 0 -6'002 0 0 35'422 118.8 6 OW 68.4 0 -40'002 -5'776 0 0 -45'777 84.9 7 NW 127.1 14'049 0 -1'335 0 0 12'713 122.1 8 GL 76.2 0 -29'345 -4'989 -28 0 -34'362 86.5 9 ZG 226.5 175'153 0 -84 0 0 175'069 203.1 10 FR 69.4 0 -281'875 -14'161 0 0 -296'036 85.1 11 SO 74.6 0 -208'667 0 0 0 -208'667 86.1 12 BS 137.8 99'540 0 0 -25'184 -20'835 53'521 130.8 13 BL 105.2 18'612 0 0 0 0 18'612 104.2 14 SH 87.4 0 -19'622 0 -1'911 0 -21'534 91.0 15 AR 82.3 0 -24'913 -17'445 0 0 -42'358 88.6 16 AI 83.7 0 -6'032 -7'951 0 0 -13'983 89.2 17 SG 78.3 0 -298'333 -2'368 0 0 -300'701 87.2 18 GR 85.1 0 -66'968 -131'965 0 0 -198'933 89.9 19 AG 91.1 0 -82'237 0 0 0 -82'237 93.1 20 TG 73.3 0 -212'466 -4'163 0 0 -216'629 85.8 21 TI 111.6 49'770 0 -13'313 -20'463 0 15'994 109.5 22 VD 99.7 0 -343 0 -59'026 -3'085 -62'453 99.7 23 VS 69.2 0 -325'436 -67'934 0 0 -393'370 85.1 24 NE 87.1 0 -46'442 -21'999 -10'292 0 -78'733 90.8 25 GE 155.9 320'920 0 0 -68'737 -30'179 222'005 145.5 26 JU 65.6 0 -95'872 -3'869 -355 0 -100'096 84.6 Totale 100.0 1'258'998 -3'057'566 -341'108 -227'405 -113'703 -2'480'784 IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica delle città polo; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico: GFS = Gettito fiscale standard
Il cosiddetto bilancio globale della NPC illustra le ripercussioni finanziarie comples- sive del passaggio al nuovo regime (soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale, nuovi strumenti di perequazione) sui singoli Cantoni e settori di compiti. Il bilancio globale si riferisce però al passato e consente solo in parte di valutare gli aggravi e gli sgravi concreti per i singoli Cantoni nell’anno di transizione. Sarebbe certo auspicabile pronosticare le ripercussioni della NPC per l’anno di introduzione (verosimilmente il 2008): l’elevata quantità di dati da prevedere e di ipotesi da formulare, unitamente all’orizzonte temporale lungo (più di due anni), comportano tuttavia un potenziale di errore assai cospicuo. In particolare sarebbero avvolte da un velo di incertezza le previsioni relative alla capacità finanziaria e al potenziale di risorse per i singoli Cantoni. Il bilancio globale della NPC si fonda pertanto sugli anni di riferimento 2004 e 200525.
25 Cfr. n. 1.4.2
1.4.1.3 La dinamica dei nuovi strumenti di perequazione
Per quanto concerne la dinamica dei nuovi strumenti di perequazione, le proiezioni consentono di rispondere alle seguenti domande:
1. l’indice delle risorse subirà variazioni annue significative?
2. ipotizzando una somma di compensazione costante, l’ammontare dei paga-
menti di compensazione subirà variazioni annue significative?
3. come evolveranno nel tempo i pagamenti di compensazione tenuto conto
dell’adeguamento annuale di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LPFC? Per fornire una risposta a queste domande, occorre analizzare l’evoluzione del- l’indice delle risorse negli anni di riferimento 1998–2006. Poiché attualmente non sono disponibili tutti i rilevamenti dei dati di base necessari per il calcolo del poten- ziale di risorse, gli indici che figurano in questo numero sono parzialmente basati su proiezioni26 e vanno pertanto interpretati con cautela. Inoltre, bisogna considerare che a partire dal 2003 il potenziale delle risorse comprende i redditi tassati alla fonte e che quindi tra gli anni di calcolo 2002 e 2003 si riscontra una lieve discontinuità strutturale in alcuni Cantoni. L’allegato 5 riassume i risultati di questi calcoli. La tabella 7 illustra le variazioni annue dell’indice delle risorse e dell’ammontare dei pagamenti di compensazione nell’ipotesi di una somma di compensazione costante nel 2008 sulla base della tabella 4 (volume compensativo di complessivi 3,7 mia. di fr.). L’analisi dell’indice delle risorse mostra che i valori registrano in media un incre- mento o una diminuzione annuale di 2,1 punti. I risultati differiscono però sensibil- mente da Cantone a Cantone. Variazioni relativamente importanti si registrano in generale nei piccoli Cantoni e nei Cantoni in cui il potenziale di risorse presenta una tendenza chiaramente positiva o negativa (cfr. allegato 5 e tabella 7). La variazione della perequazione delle risorse non permette paragoni intercantonali appropriati a causa delle enormi differenze di taglia economica tra i Cantoni. Rispet- to ai dati della tabella 6 (simulazione dei versamenti per la perequazione delle risor- se e la compensazione degli oneri 2008, indice 2006), i risultati forniscono tuttavia indicazioni sulle variazioni dei versamenti di compensazione previsti sino al passag- gio alla NPC. Se si ipotizza una variazione annua media dell’indice delle risorse come illustrata dalla tabella 7, i pagamenti di compensazione aumenteranno o dimi- nuiranno per un importo non superiore al doppio di quanto previsto dalla stessa tabella. Per il Cantone di Lucerna, ad esempio, l’importo della perequazione delle risorse nel 2008 sarà superiore o inferiore al massimo di 26 milioni rispetto all’importo indicato nella tabella 6, purché il potenziale di risorse non subisca una variazione annua superiore a 1,1 punti.
26 Cfr. quanto spiegato nel n. 1.4.2.2
Tabella 7 Variazione annua media dei versamenti per la perequazione delle risorse negli anni 1998–2006, nell’ipotesi di una somma di compensazione costante
Perequazione verticale delle risorse: 1799 mio. di fr. Perequazione orizzontale delle risorse: 1259 mio. di fr. Perequazione Perequazione Perequazione delle risorse in delle risorse delle risorse percento delle risorse franchi) (in franchi) 2003 1 ZH +/- 0.9 +/- 21'004 +/- 17 +/- 0.2% 2 BE +/- 1.0 +/- 33'437 +/- 35 +/- 0.5% 3 LU +/- 1.1 +/- 12'848 +/- 37 +/- 0.6% 4 UR +/- 2.1 +/- 3'783 +/- 110 +/- 2.3% 5 SZ +/- 6.0 +/- 13'646 +/- 105 +/- 2.2% 6 OW +/- 1.7 +/- 2'688 +/- 83 +/- 1.6% 7 NW +/- 1.9 +/- 1'055 +/- 28 +/- 0.4% 8 GL +/- 4.0 +/- 6'377 +/- 167 +/- 3.3% 9 ZG +/- 5.5 +/- 5'388 +/- 54 +/- 0.7% 10 FR +/- 0.7 +/- 15'321 +/- 63 +/- 1.0% 11 SO +/- 1.8 +/- 14'238 +/- 58 +/- 0.9% 12 BS +/- 3.0 +/- 7'632 +/- 40 +/- 0.4% 13 BL +/- 1.7 +/- 7'466 +/- 29 +/- 0.4% 14 SH +/- 1.6 +/- 2'866 +/- 39 +/- 0.6% 15 AR +/- 1.4 +/- 2'158 +/- 41 +/- 0.7% 16 AI +/- 1.7 +/- 1'565 +/- 106 +/- 2.1% 17 SG +/- 1.3 +/- 18'309 +/- 41 +/- 0.6% 18 GR +/- 3.2 +/- 16'890 +/- 89 +/- 1.3% 19 AG +/- 1.4 +/- 14'782 +/- 27 +/- 0.5% 20 TG +/- 1.4 +/- 16'960 +/- 74 +/- 1.2% 21 TI +/- 2.4 +/- 15'069 +/- 48 +/- 0.7% 22 VD +/- 1.3 +/- 25'627 +/- 40 +/- 0.5% 23 VS +/- 0.8 +/- 19'169 +/- 70 +/- 1.3% 24 NE +/- 1.0 +/- 9'653 +/- 58 +/- 0.8% 25 GE +/- 3.2 +/- 10'898 +/- 26 +/- 0.2% 26 JU +/- 1.3 +/- 7'201 +/- 107 +/- 1.7% Valore medio +/- 2.1 +/- 61 +/- 1.0%
I valori relativi alla perequazione delle risorse per abitante registrano in media un incremento o una diminuzione di circa 61 franchi l’anno. Come per le variazioni dell’indice delle risorse, anche per le variazioni della perequazione delle risorse i risultati differiscono sensibilmente da Cantone a Cantone. Per motivi matematici, le variazioni della perequazione delle risorse non sono proporzionali alle variazioni dell’indice delle risorse. Esse sono di regola maggiori per i Cantoni finanziariamente deboli, per i quali gli importi di compensazione sono più elevati (perequazione orizzontale e verticale delle risorse) che per i Cantoni finanziariamente forti (solo perequazione orizzontale delle risorse). Inoltre, per effetto del versamento progres- sivo, le variazioni della perequazione delle risorse risultano per i Cantoni finanzia-
riamente più deboli troppo sproporzionate rispetto alle variazioni dell’indice delle risorse. I versamenti di compensazione possono essere considerati relativamente stabili. Se si tiene conto di tutti i Cantoni, la variazione annua media dei contributi equivale all’1 per cento delle entrate fiscali complessive di Cantoni e Comuni. I versamenti destinati alla compensazione degli oneri sono molto stabili poiché sono basati su indicatori strutturali che di per sé non registrano variazioni annue o, altri- menti, solo minime. Tabella 8 Variazione annua media dei versamenti per la compensazione delle risorse negli anni 1998–2006, nell’ipotesi di un’entrata in vigore della NPC nel 1998
Perequazione Perequazione Perequazione delle risorse in delle risorse delle risorse percento delle risorse franchi) franchi) 2003 1 ZH +/- 0.9 +/- 31'813 +/- 25 +/- 0.3% 2 BE +/- 1.0 +/- 52'034 +/- 55 +/- 0.9% 3 LU +/- 1.1 +/- 18'102 +/- 50 +/- 0.8% 4 UR +/- 2.1 +/- 5'054 +/- 148 +/- 3.1% 5 SZ +/- 6.0 +/- 14'137 +/- 115 +/- 2.3% 6 OW +/- 1.7 +/- 2'316 +/- 71 +/- 1.4% 7 NW +/- 1.9 +/- 1'481 +/- 38 +/- 0.6% 8 GL +/- 4.0 +/- 7'289 +/- 189 +/- 3.8% 9 ZG +/- 5.5 +/- 11'799 +/- 95 +/- 1.5% 10 FR +/- 0.7 +/- 17'448 +/- 67 +/- 1.1% 11 SO +/- 1.8 +/- 17'605 +/- 72 +/- 1.1% 12 BS +/- 3.0 +/- 5'928 +/- 30 +/- 0.3% 13 BL +/- 1.7 +/- 6'895 +/- 26 +/- 0.4% 14 SH +/- 1.6 +/- 3'552 +/- 49 +/- 0.8% 15 AR +/- 1.4 +/- 3'118 +/- 59 +/- 1.0% 16 AI +/- 1.7 +/- 1'077 +/- 76 +/- 1.4% 17 SG +/- 1.3 +/- 25'927 +/- 56 +/- 0.9% 18 GR +/- 3.2 +/- 19'557 +/- 104 +/- 1.5% 19 AG +/- 1.4 +/- 19'170 +/- 36 +/- 0.6% 20 TG +/- 1.4 +/- 22'140 +/- 94 +/- 1.6% 21 TI +/- 2.4 +/- 16'581 +/- 54 +/- 0.8% 22 VD +/- 1.3 +/- 27'115 +/- 44 +/- 0.6% 23 VS +/- 0.8 +/- 8'716 +/- 32 +/- 0.6% 24 NE +/- 1.0 +/- 7'363 +/- 45 +/- 0.6% 25 GE +/- 3.2 +/- 21'838 +/- 49 +/- 0.4% 26 JU +/- 1.3 +/- 6'945 +/- 100 +/- 1.6% Valore medio +/- 2.1 +/- 68 +/- 1.2% * Cantoni e Comuni
La tabella 8 illustra la variazione media dei versamenti di compensazione nell’ipo- tesi che la NPC fosse entrata in vigore nel 1998. Gli importi di compensazione disponibili si basano dunque sul bilancio globale 1998 e vengono adeguati confor- memente agli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LPFC. Secondo il bilancio
globale 1998, la soppressione dei versamenti previsti dal sistema fa beneficiare la Confederazione di uno sgravio di 2,2 miliardi di franchi. Come previsto per l’anno dell’entrata in vigore, di questo importo una quota del 72,5 è destinata alla perequa- zione delle risorse e una quota del 27,5 per cento alla compensazione degli oneri, di cui la metà deve essere messa a disposizione per compensare l’aggravio geotopogra- fico e l’altra metà per compensare l’aggravio sociodemografico. La perequazione orizzontale delle risorse corrisponde al 70 per cento della perequazione verticale delle risorse. Questo significa che per la perequazione delle risorse sarebbe disponi- bile una somma complessiva di 2,7 miliardi di franchi (1,6 mia. per la perequazione verticale e 1,1 mia. per la perequazione orizzontale). La differenza di questa simula- zione rispetto a quella della tabella 7 consiste nel fatto che i versamenti di compen- sazione variano parallelamente al potenziale di risorse e dunque allo sviluppo eco- nomico in Svizzera e nei Cantoni finanziariamente forti, ragion per cui essi mostrano una tendenza all’aumento. Non stupisce quindi che nella maggior parte dei Cantoni le variazioni annue medie dei versamenti di compensazione sono leggermente supe- riori rispetto a quelle che si registrano nell’ipotesi di una somma di compensazione costante. La variazione media dei versamenti di compensazione di tutti i Cantoni è quantificabile in 68 franchi per abitante e nell’1,2 per cento delle entrate fiscali di Cantoni e Comuni. Il suo valore è pertanto solo leggermente superiore ai valori che si ottengono in caso di una somma di compensazione costante (tabella 7).
1.4.1.4 La dinamica delle spese nei settori di compiti
dissociati dalla NPC Con il bilancio globale 2004/05 e con il calcolo di massima 2008 per la dotazione dei nuovi settori di compensazione viene elaborata un’«istantanea» delle modifiche del flusso di pagamenti derivate dal trasferimento dei compiti, paragonando il nuovo sistema con la realtà di fatto. Né bilancio globale, né calcolo di massima possono però tener conto degli sviluppi futuri delle voci relative alle entrate e alle uscite. Lo sviluppo futuro dei compiti viene determinato essenzialmente da fattori esterni o, negli ambiti sui quali è possibile esercitare un influsso, da decisioni politiche. Le considerazioni che seguono si concentrano pertanto in particolare da un lato sul- l’analisi dei fattori esterni e dall’altro sulla valutazione delle possibilità di influire direttamente sullo sviluppo dei compiti. Essendo molto difficile fare previsioni attendibili per il futuro, ci si limiterà a un’analisi globale sulla base degli sviluppi registrati in passato e dell’evoluzione probabile per il futuro immediato. I risultati dell’analisi possono essere riassunti come segue: – nell’ambito delle assicurazioni sociali AVS e AI viene a cadere l’attuale cofinanziamento dei Cantoni. La dinamica delle uscite relative alle rendite e alle altre prestazioni individuali grava pertanto sulla Confederazione e sulle assicurazioni sociali, mentre i Cantoni si assumono il finanziamento com- plessivo del settore delle scuole speciali e delle istituzioni per persone inva- lide. A causa dei fattori esterni la dinamica delle uscite in questo ambito dovrebbe tendenzialmente ripercuotersi sulla Confederazione e sulle assi- curazioni sociali. Nel caso delle prestazioni complementari bisogna al con- trario attendersi, a causa della dissociazione parziale che si è deciso di intro- durre (garanzia del minimo esistenziale prevalentemente compito federale, costi relativi a malattia e invalidità invece questioni esclusivamente canto-
nali), un onere supplementare per i Cantoni: poco meno del 60 per cento del- le uscite relative alle prestazioni complementari è destinato a persone ospiti di istituti. I relativi costi incidono pertanto direttamente su questa voce di spesa. In questo settore della sicurezza sociale un ruolo molto importante spetterà alle misure di ordine politico; – a seguito della soluzione decisa dal Parlamento nell’ambito della legisla- zione esecutiva della NPC per finanziare la riduzione dei premi delle casse malati, la Confederazione dovrà farsi carico di parte delle uscite causate in quest’ambito dall’aumento dei costi della salute. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) valuta che l’incremento dei costi legati alla salute dovrebbe aggirarsi attorno al 5 per cento all’anno. La soluzione per cui si è optato dovrebbe portare, se paragonata all’evoluzione dei contributi federali sulla base del decreto federale del 10 marzo 2005 (aumento annuo dei con- tributi federali dell’1,5%), a una maggiore partecipazione della Confede- razione all’aumento dei costi provocato dalla riduzione dei premi. Anche i Cantoni, a causa dell’aumento del numero degli aventi diritto, dovranno attendersi un cambiamento, dato che i costi della salute aumentano più rapi- damente dei redditi. Questo effetto è osservabile però già con la regolamen- tazione vigente e non dipende pertanto dalla soluzione per il finanziamento prevista dalla nuova NPC; – la dinamica nel settore delle imposte federali dirette è tendenzialmente favo- revole alla Confederazione nel caso di crescita economica positiva. Occorre tuttavia tener conto che questa evoluzione subirà l’influsso delle modifiche del diritto fiscale materiale: di quelle già decise e di quelle che, con ogni probabilità, verranno introdotte in futuro. Un effetto calmiere risulta anche dalla compensazione periodica delle conseguenze della progressione a freddo; – nell’ambito dei trasporti su strada l’incremento del traffico (ampliamento nell’ambito del fondo infrastrutturale) riguarda soprattutto le strade nazio- nali, che sulla scorta della NPC diventano compito esclusivamente federale. Sempre più vetuste e sempre più sollecitate, le strade nazionali dovranno, nei prossimi anni, essere in larga misura ristrutturate. In questo caso i margini di intervento di una decisione politica sono estremamente ridotti. In virtù di
queste considerazioni, è possibile pronosticare in quest’ambito una dinamica delle uscite che comporterà oneri supplementari per la Confederazione. In conclusione è possibile costatare che, pur essendo possibile prevedere differenti dinamiche delle spese, queste non si ripercuoteranno in maniera unitaria a vantaggio o svantaggio della Confederazione o dei Cantoni. Non bisogna dimenticare che si è di fronte a uno sviluppo determinato in parte anche da decisioni di ordine politico e difficile pertanto da diagnosticare con sicurezza. Sarà compito dei primi due rapporti sull’efficacia analizzare i compiti rilevanti per la NPC alla luce della dinamica delle spese e discutere le conclusioni a cui si sarà giunti.
1.4.2 Il bilancio globale della NPC 2004/05
1.4.2.1 Funzione e significato
Il bilancio globale della NPC mostra le ripercussioni finanziarie dirette del passaggio al nuovo regime nei singoli Cantoni in un determinato anno di riferimento. Esso costituisce la base di calcolo della compensazione dei casi di rigore ai sensi dell’articolo 19 capoverso 5 LPFC27. Ulteriori analisi del bilancio globale forniscono chiarimenti sulle modalità di cambiamento del volume e della struttura dei trasferi- menti tra Confederazione e Cantoni, dei mezzi disponibili dei Cantoni e dell’effetto di ripartizione in senso stretto della perequazione finanziaria. Il bilancio globale poggia di massima sul seguente quesito:
Quali sarebbero stati gli aggravi e gli sgravi finanziari della Confederazione e dei Cantoni se la NPC fosse stata introdotta negli anni di riferimento (ossia negli anni 2004/2005)? Per valutare i risultati del bilancio globale occorre considerare che, diversamente dall’approccio dinamico della perequazione delle risorse e degli oneri, si tratta di un modello di calcolo e di un’istantanea degli anni di riferimento. Come illustrato qui di seguito, il bilancio globale non mostra però l’aggravio e lo sgravio effettivo dei Cantoni dovuto alla NPC nell’anno di passaggio. Il calcolo del bilancio globale non può che fondarsi su numerose ipotesi. Ciò deriva dal fatto che esso paragona due diversi regimi (di perequazione finanziaria e di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), ossia quello attuale e quello dopo il passaggio alla NPC che non saranno mai in vigore contemporaneamente. Per questo motivo è indispensabile che almeno i nuovi trasferimenti siano stimati con- formemente alla NPC. Il bilancio globale si fonda sui trasferimenti previsti dal sistema in vigore effetti- vamente operati e presenta la situazione dopo il passaggio alla NPC con l’ausilio di modelli di calcolo. Prendere in considerazione i trasferimenti effettivi previsti dal sistema in vigore impone nondimeno di situare nel passato gli anni di riferimento del bilancio globale. Come già precisato nel numero precedente, sarebbe senz’altro ipotizzabile calcolare un bilancio globale per l’anno di introduzione 2008. Oltre alla stima dei nuovi trasferimenti secondo la NPC, questo modo di procedere esigerebbe però anche di analizzare i trasferimenti secondo la legislazione in vigore. Andreb- bero pertanto introdotte ulteriori eccezioni, segnatamente per quanto concerne l’indice della capacità finanziaria: ciò comporterebbe un elevato margine di incer- tezza e ridurrebbe di conseguenza considerevolmente il valore orientativo del bilan- cio globale. Il bilancio globale è pertanto riferito al passato e consente unicamente di trarre conclusioni limitate sugli aggravi e gli sgravi concreti al momento del passaggio effettivo alla NPC. Nonostante questa riserva, si tratta di uno strumento adeguato per valutare il cambiamento di sistema e determinare la compensazione dei casi di rigore.
27 Cfr. n. 1.5
Non da ultimo, occorre considerare che il bilancio globale illustra unicamente le ripercussioni finanziarie dirette prodotte dalla dissociazione dei compiti e dall’intro- duzione del nuovo sistema di perequazione. Esso non contempla l’utile in termini di efficienza che risulta indirettamente alla Confederazione e ai Cantoni dal passaggio da sussidi a destinazione vincolata a sussidi a destinazione libera, dall’introduzione di accordi di programma e da una più intensa cooperazione intercantonale. Questo potenziale di ottimizzazione a livello di adempimento di compiti dello Stato avrà a medio e lungo termine ripercussioni positive sulla forza economica, sull’attrattiva delle infrastrutture e sull’onere fiscale della Svizzera e dei Cantoni. Il bilancio globale, inoltre, non quantifica l’utile in termini di benessere che risulterà dalla fornitura di prestazioni vicine ai cittadini e attente ai loro bisogni. Nel quadro della NPC i Cantoni assumeranno una maggior quantità di mansioni in numerosi settori di competenza statale. Nel contempo essi disporranno di maggiori mezzi finanziari svincolati. Ciò consentirà loro di orientare più precisamente le prestazioni dello Stato in base agli effettivi bisogni dei cittadini. Nel numero 3.3, che si occupa delle ripercussioni del progetto a livello macroeconomico, forniamo indicazioni sugli utili che è dato prevedere. Il bilancio globale, infine, non si occupa dei pagamenti straordinari risultanti dal sistema di contributi posticipati nel corso degli anni di passaggio alla NPC, presi in considerazione e disciplinati a parte (cfr. n. 1.8.3).
1.4.2.2 Principi di calcolo
Gli anni 2004 e 2005 valgono come anni di riferimento per il presente bilancio globale. Per determinare gli aggravi e gli sgravi nel quadro della dissociazione dei compiti sono pertanto presi primariamente in considerazione dati concernenti questo biennio. Allo scopo di evitare oscillazioni estreme, nel caso delle spese cantonali destinate a investimenti viene calcolata una chiave di ripartizione costante sulla durata degli anni di riferimento, in funzione dei valori medi sull’arco di cinque anni (2001–2005). I contributi totali effettivi della Confederazione ai Cantoni negli anni di riferimento sono successivamente ripartiti sui Cantoni in funzione di questa chiave. I dati relativi alla dissociazione dei compiti sono stati rilevati presso i com- petenti servizi della Confederazione; le amministrazioni cantonali ne hanno verifi- cato la plausibilità. Le spese secondo il regime attuale corrispondono ai dati dei conti consuntivi della Confederazione, nonché ai conti di esercizio delle assicura- zioni sociali. Per quanto concerne il calcolo delle ripercussioni della nuova ripartizione dei com- piti valgono i medesimi principi illustrati nel capitolo concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri: – i compiti che nel quadro della NPC diventano di esclusiva responsabilità fe- derale (compiti della Confederazione) determinano uno sgravio dei Cantoni al momento del passaggio al nuovo sistema; – i compiti che nel quadro della NPC diventano di esclusiva responsabilità cantonale (compiti dei Cantoni) determinano un aggravio dei Cantoni; – nel caso dei compiti comuni che continuano a essere assunti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, gli aggravi e gli sgravi dipendono dalla soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità
finanziaria, nonché dal volume residuo di contributi della Confederazione ri- spetto alla regolamentazione in vigore. L’ultimo punto si applica per analogia anche alle quote parte dei Cantoni agli introiti fiscali della Confederazione. Nel caso di diversi compiti i dati relativi sono stati adeguati per motivi tecnici. Vanno menzionati in particolare i seguenti settori:
Contributi alla costruzione e alla gestione di istituti per persone invalide, di labora- tori o di centri diurni, nonché per scuole speciali I contributi che l’AI versa attualmente per la costruzione e la gestione di istituti per persone invalide saranno in futuro assicurati dai Cantoni. Nel quadro della collabora- zione intercantonale mediante compensazione degli oneri si prevede inoltre un pieno risarcimento delle sistemazioni fuori Cantone. Per rappresentare correttamente nel bilancio globale l’onere che deriva ai Cantoni dall’assegnazione di questo compito è stato effettuato uno speciale rilevamento delle sistemazioni intracantonali ed extracan- tonali e dei costi che dovrebbero derivarne. I contributi globali dell’AI soppressi negli anni di riferimento sono ripartiti sui Cantoni in funzione del domicilio.
Riduzione dei premi dell’assicurazione malattie La NPC introduce una dissociazione parziale a livello di contributi della Confedera- zione alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattie. D’ora in poi la Confede- razione vi parteciperà con un importo corrispondente al 25 per cento dei costi della salute per il 30 per cento della popolazione. Il contributo complessivo è ripartito in funzione della popolazione dei Cantoni. Rispetto all’ordinamento precedente, la NPC determina complessivamente una riduzione del contributo della Confedera- zione, ragione per la quale essa si traduce in un aggravio per i Cantoni a livello di bilancio globale. La revisione parziale del 18 marzo 2005 della legge sull’assicurazione malattie (LAMal)28, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, comporterà fino al momento del passaggio alla NPC un aumento di 200 milioni di franchi del contributo della Con- federazione. Ciò significa che – a causa di questo importo – nell’anno del passaggio alla NPC i Cantoni saranno effettivamente gravati maggiormente di quanto dicono i dati degli anni di riferimento 2004 e 2005. Per tenere conto di questo onere supple- mentare, nel bilancio globale i contributi secondo la legislazione in vigore per gli anni 2004 e 2005 sono corretti verso l’alto di 200 milioni di franchi. In questo modo il bilancio globale tiene conto delle ripercussioni delle modifiche di legge che saran- no in vigore al momento del passaggio alla NPC.
Fondo infrastrutturale Il fondo infrastrutturale influenza la NPC a duplice titolo. Da un canto le spese per il traffico d’agglomerato sono sospese per la durata del fondo. D’altra parte l’indice di ripartizione del contributo forfettario per la costruzione e la manutenzione delle strade principali è adeguato a favore delle regioni periferiche e delle zone di mon- tagna. La legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglo- merato e per la rete di strade nazionali (LFIT), nonché per le strade principali delle zone di montagna e delle regioni periferiche, è stata varata dal Parlamento il 6 otto-
28 RS 832.10
bre 2006; la sua entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008, contemporanea- mente a quella della NPC. Si tratta di modifiche di legge che al momento del passaggio alla NPC saranno probabilmente entrate in vigore e che pertanto vanno integrate al bilancio globale. Esso terrà quindi conto della sospensione dei contributi al traffico d’agglomerato all’infuori del fondo infrastrutturale. Nel caso delle strade principali, se si fosse applicata la nuova chiave di ripartizione nel bilancio globale, si sarebbe dovuto versare ai Cantoni che ne beneficiano e che, nel contempo, bene- ficiano della compensazione dei casi di rigore, un contributo più basso di quest’ultima, in modo da bilanciare l’importo più elevato da essi percepito nel settore delle strade principali. L’effetto ricercato adeguando la chiave di ripartizione sarebbe in tal modo venuto a mancare. Per quanto concerne i contributi forfettari alle strade principali, di conseguenza, nel bilancio globale è stata applicata la chiave di ripartizione originaria della NPC. Occorre tuttavia tener presente che la chiave di ripartizione impiegata ora nel bilancio globale non corrisponde alla chiave effettiva per il 2008.
Quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale La NPC sopprime la graduazione dei 3/8 della quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale in funzione della capacità finanziaria. In futuro l’intera quota parte dei Cantoni – 2/3 dell’utile della BNS – sarà ripartita tra loro in funzione del rispetti- vo numero di abitanti. L’inclusione degli utili della Banca nazionale nel bilancio globale influenza gli effetti orizzontali dell’attuale perequazione finanziaria e quindi la compensazione dei casi di rigore. Tuttavia né l’importo complessivo della distri- buzione né la somma totale per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri verranno modificati. In seguito allo smantellamento degli accantonamenti accumulati durante gli anni precedenti, gli utili della Banca nazionale distribuiti negli anni 2004 e 2005 sono particolarmente elevati. Questa distribuzione supplementare di 1,3 miliardi di franchi all’anno è sancita nella convenzione del 5 aprile 2002, secondo la quale le riserve di distribuzione pari a complessivi 13 miliardi di franchi devono essere smantellate nel periodo compreso tra il 2003 e il 2012. Nel 2005 sono stati inoltre distribuiti 300 milioni supplementari di franchi provenienti dal reddito degli attivi disponibili (vendita di riserve di oro) del 2004. La BNS ritiene dal canto suo che questo livello di distribuzione non potrà essere mantenuto a lunga scadenza. A più lungo termine, ossia a partire dall’anno di pagamento 2014, potrà ancora essere versato circa 1 miliardo di franchi all’anno (666 mio. per i Cantoni). Se si considerassero le sole quote effettive degli anni 2004 e 2005, si fornirebbe pertanto un’immagine distorta delle ripercussioni attese con il passaggio alla NPC. In particolare si indurrebbe a credere che ai Cantoni beneficiari della compensazione dei casi di rigore sarebbero assegnate quote elevate ben oltre il 2013. Dato che la compensazione dei casi di rigore durerà al massimo 28 anni, per sostituire la sop- pressione della graduazione orizzontale delle quote di utili della BNS in funzione della capacità finanziaria occorre pertanto introdurre valori corrispondenti alle aspettative di distribuzione dei Cantoni durante questo periodo. A tale scopo le ripercussioni sulla capacità finanziaria dei Cantoni attese annualmen-
te dalle loro quote agli utili della BNS sono calcolate per il periodo 2008–2035 e poi sommate una volta sottratto il valore attuale del 2008. Il tasso di sconto fino al 2015 (per i primi 8 anni della compensazione dei casi di rigore) è del 5 per cento e aumen- ta successivamente del 5 per cento all’anno conformemente alla riduzione della
compensazione dei casi di rigore. L’effetto annuo a livello di perequazione delle finanze è di 238 milioni di franchi fino al 2013 e di 95 milioni di franchi successi- vamente. Da questo calcolo risulta, a livello di bilancio globale, un effetto annuo medio di perequazione finanziaria di 158 milioni di franchi, corrispondente a una quota dei Cantoni pari a circa 1,1 miliardi di franchi.
Potenziale delle risorse Nel calcolo del potenziale delle risorse si tratterà di tener conto correttamente del ritardo tra il momento del rilevamento dei dati e il momento della loro analisi. Inol- tre occorrerà attenersi all’articolo 3 capoverso 4 LPFC, secondo il quale il potenziale di risorse di un determinato anno è calcolato di volta in volta sulla scorta della base imponibile aggregata (BIA) degli ultimi tre anni disponibili. La tabella 9 espone i corrispondenti indici delle risorse per il bilancio globale 2004/05 (coerenti dal pro- filo temporale) e i dati sui quali essi si fondano. Riproduce inoltre, a titolo di con- fronto, i corrispondenti indici della capacità finanziaria, sui quali poggiano le spese e le quote dei Cantoni negli anni 2004 e 2005 secondo il sistema attualmente in vigo- re. Il rilevamento coerente dal profilo temporale si applica per analogia alla compen- sazione degli oneri da parte della Confederazione, nel cui caso sono utilizzati di volta in volta i dati degli ultimi tre anni teoricamente disponibili. Tabella 9 Bilancio globale 2004/05, indici e dati di base
Anno di riferimento Indici Anni di calcolo* **
2004 Indice della capacità (1999), 2000, 2001, (2002)
finanziaria 2004/05
2005 Indice della capacità (1999) 2000, 2001, (2002)
finanziaria 2004/05 * BIA = base imponibile aggregata ** I dati di base dell’indice della capacità finanziaria comprendono il reddito nazionale (2 anni), la capacità fiscale (2 anni), l’onere fiscale (4 anni) e l’indice delle regioni di montagna (ricalcolato periodicamente)
L’indice delle risorse poggia sulla base imponibile aggregata (BIA). L’Amministra- zione federale delle contribuzioni (AFC) rileva i dati e calcola l’indice sulla base del rapporto tecnico sulla perequazione finanziaria in senso stretto29. Secondo il disegno di ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), i dati di base completi per determinare l’indice delle risorse saranno disponibili per la prima volta per la BIA dell’anno di calcolo 2003 e quindi per l’indice delle risorse
29 Amministrazione federale delle finanze (2006), Technische Grundlagen für den Finanz- ausgleich im engeren Sinn / Bases techniques de la péréquation financière au sens strict, Berna,
dell’anno di riferimento 2007. Per il bilancio globale 2004/2005 si è dovuto ricorrere a stime per singoli elementi dell’indice delle risorse (ad es. utili delle società che beneficiano di privilegi speciali, nonché redditi tassati alla fonte e sostanza netta delle persone fisiche) è ulteriormente determinato sulla base di proiezioni. Queste stime saranno tuttavia aggiornate non appena saranno disponibili i dati di base completi per il 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004). La tabella 10 ne presenta una sintesi. Tabella 10 Bilancio globale 2004/2005: calcolo del potenziale delle risorse (anni di riferimento 1998–2000 e 1999–2001)
Elemento Indice delle risorse 2004/05 disponibile Indice delle risorse 2004/05 (provvisorio) aggiornato (definitivo)
Reddito determinante Singoli dati della statistica Singoli dati della statistica delle persone fisiche dell’imposta federale diretta dell’imposta federale diretta Reddito determinante Stima sulla base dei dati Stima sulla base dei dati tassato alla fonte raccolti per il 2003 oppure, in raccolti per gli anni di loro assenza, sulla base della calcolo 2003/04 oppure, in statistica sull’occupazione loro assenza, sulla base della statistica sull’occupazione Sostanza determinante Stima sulla base del gettito Stima sulla base del gettito delle persone fisiche dell’imposta sulla sostanza e dell’imposta sulla sostanza dell’onere medio dell’imposta e dell’onere medio sulla sostanza dei Cantoni dell’imposta sulla sostanza 1998–2001 dei Cantoni 1998–2001 e dei dati raccolti per gli anni di calcolo 2003/04 Utili determinanti delle Stima sulla base del gettito Stima sulla base del gettito persone giuridiche dell’imposta sugli utili dei dell’imposta sugli utili dei Cantoni, dell’onere netto Cantoni, dell’onere netto dell’imposta sugli utili dei dell’imposta sugli utili dei Cantoni e dei dati singoli Cantoni e dei dati singoli della statistica dell’imposta della statistica dell’imposta federale diretta 1998–2001 federale diretta 1998–2001 e dei dati raccolti per gli anni di calcolo 2003/04 Riparti fiscali Nessun rilevamento o calcolo Nessun rilevamento o determinanti di un calcolo Cantone
Indici degli oneri Le basi delle compensazioni degli oneri geotopografici e sociodemografici sono elaborate dall’Amministrazione federale delle finanze, fermo restando che si ricorre esclusivamente a statistiche federali esistenti ai sensi della legge federale del 9 otto-
bre 199230 sulla statistica federale e delle pertinenti ordinanze. Gli indicatori della componente geotopografica possono essere calcolati conformemente alla legge federale del 26 giugno 199831 sul censimento federale della popolazione e alle diret- tive del disegno di ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com- pensazione degli oneri (OPFC)32. Nel caso della compensazione sociodemografica manca tuttora una statistica dell’aiuto sociale in senso stretto, ma a partire dal 2007 si potrà contare su dati di base completi. All’interno del rispettivo fondo, di con- seguenza, la voce «povertà» sarà di nuovo rappresentata nel bilancio globale mediante un indice provvisorio, basato sul numero di beneficiari di prestazioni complementari, di famiglie monoparentali e di disoccupati di lunga durata.
1.4.2.3 Risultati
L’allegato 10 riassume il bilancio globale. Sottolineiamo che le cifre corrispondono alla media degli anni 2004/05 e non agli aggravi e agli sgravi che si registreranno effettivamente nel 2008. Nella tabella dell’allegato 10, la prima colonna accanto alla sigla del Cantone pre- senta la media dell’indice delle risorse degli anni 2004/05. La seconda colonna presenta le ripercussioni della dissociazione dei compiti negli anni 2004/05. In merito va osservato che sono illustrate cifre nette che già tengono conto della soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capa- cità finanziaria. Le cifre della seconda colonna mostrano pertanto le ripercussioni della dissociazione dei compiti partendo dall’ipotesi che tutti i Cantoni abbiano la medesima capacità finanziaria e che non vengano versati supplementi in funzione della stessa. Per i Cantoni nel loro insieme la dissociazione dei compiti determine- rebbe uno sgravio netto di 737 milioni di franchi. A seconda della struttura delle uscite e del ricorso a contributi della Confederazione nei settori di compiti toccati dalla NPC, le cifre evidenziano nondimeno che negli anni di riferimento la dissocia- zione dei compiti ha effetti molto diversi sui Cantoni, tanto sotto forma di sgravio, quanto sotto forma di aggravio33.
30 RS 431.01 31 RS 431.112
32 Cfr. n. 1.9
33 Analogamente ai computi per la somma di compensazione a disposizione per il 2008 i contributi sono stati adeguati alle decisioni delle Camere federali e alle modifiche intro- dotte a seguito della procedura di consultazione. Nell’ambito delle indennità per le perso- ne anziane, i dati del bilancio globale hanno dovuto essere integrati e corretti con i contri- buti alle associazioni regionali, prima non rilevati, per un ammontare di 5 mio. di fr. Tenendo conto dei contributi alla formazione, anch’essi non rilevati in precedenza, e delle decisioni delle Camere federali, sulla base delle quali la formazione del personale ausilia- rio dovrà continuare a essere finanziata dall’AVS, nell’ambito degli aiuti alle persone an- ziane risulta uno sgravio delle assicurazioni sociali di circa 6.1 mio. di fr. Sommato all’onere degli interessi per il pagamento dei sussidi nel caso delle prestazioni collettive risulta un aggravio delle assicurazioni sociali per un ammontare di circa 18.4 mio. di fr. Anche nel bilancio globale 2004/05, allo scopo di garantire la neutralità dei costi, l’onere supplementare per le assicurazioni sociali è compensato modificando di conseguenza i contributi federali. Dalla dissociazione dei compiti risulta pertanto per la Confederazione un aggravio di circa 18.4 mio di fr. rispetto alle cifre esposte nel rapporto inviato in procedura di consul- tazione. La somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione si riduce di con- seguenza dello stesso importo.
La terza colonna indica l’aggravio che i Cantoni subiscono negli anni 2004/05 a seguito alla riduzione della loro quota parte agli utili dell’imposta federale diretta. In modo analogo alla dissociazione dei compiti, si tratta di versamenti ipotetici che non prendono in considerazione la capacità finanziaria, e corrispondono quindi al 13 per cento del gettito dei Cantoni. La riduzione della quota parte agli utili dell’imposta federale diretta genera un onere supplementare in tutti i Cantoni. La quarta colonna mostra il saldo dopo la soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità finanziaria: rappresenta pertanto la perequa- zione finanziaria attuale. La sua revoca comporta di per sé una diminuzione della pressione sui Cantoni finanziariamente forti e un aumento della pressione sui Can- toni finanziariamente deboli. I primi beneficiano di uno sgravio poiché la NPC elimina la graduazione orizzontale della capacità finanziaria nell’ambito del calcolo della quota parte agli utili dell’imposta federale diretta, i contributi dei Cantoni alle opere sociali della Confederazione e alcune spese per sussidi, come ad esempio i contributi per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie. Va osservato che il concetto attuale di capacità finanziaria non è paragonabile al nuovo coefficiente del potenziale di risorse. Oltre al fatto di poggiare su una nozione e un metodo di calcolo completamente diversi, non va scordato che l’indice della capacità finanziaria correntemente in vigore contiene anche elementi di onere che nel nuovo indice delle risorse sono volutamente esclusi e indennizzati separatamente nel quadro della compensazione degli oneri da parte della Confederazione. In questo senso i Cantoni di Argovia e Sciaffusa, finanziariamente deboli, beneficiano di uno sgravio a seguito della soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, mentre il Cantone Ticino, finanziariamente forte, subisce un aggravio. La quinta colonna mostra il saldo dopo la soppressione dei versamenti previsti dal sistema in vigore (colonne 2–4). Nella maggior parte dei Cantoni ciò comporta un aggravio netto. Per l’insieme dei Cantoni l’aggravio netto è di 2,249 miliardi di franchi per gli anni 2004/05 che corrisponde, d’altra parte, a uno sgravio corrispon- dente a livello federale (2,249 mia. di fr.).
Questa somma confluisce integralmente nella perequazione delle risorse e nella compensazione degli oneri e viene ripartita, nel bilancio globale 2004/05, in ragione del 72,5 per cento a favore della perequazione verticale delle risorse (1,630 mia. di fr.) e del 27,5 per cento a favore della compensazione degli oneri (0,618 mia. di fr.). All’interno di quest’ultima, i mezzi sono equamente ripartiti in chiave geotopogra- fica e sociodemografica. Per quanto concerne la prima, 2/3 terzi della somma sono destinati alla compensazione degli oneri speciali nel contesto della struttura demo- grafica (i cosiddetti «oneri A»), mentre 1/3 è destinato agli oneri speciali delle città polo. In modo analogo al modello di calcolo del primo e del secondo messaggio sulla NPC e in vista della dotazione per il 2008, il rapporto tra la perequazione orizzontale e verticale delle risorse deve corrispondere al 70 per cento; nel bilancio globale 2004/05 figura pertanto un volume globale di perequazione orizzontale di 1,141 miliardi di franchi. La perequazione totale delle risorse sulla media degli anni 2004/05 ammonta quindi a 2,772 miliardi di franchi. La colonna 6 indica l’aggravio o lo sgravio che i Cantoni registreranno in seguito alla perequazione delle risorse. L’allegato 5 illustra gli indici delle risorse su cui poggiano i relativi versamenti. La tabella 11 mostra che nel bilancio globale 2004/05 la perequazione delle risorse non riesce con 84,5 punti a raggiungere, mancandoli tuttavia di poco, i valori fissati dall’articolo 6 capoverso 3 LPFC per le risorse pro-
prie determinanti dei Cantoni finanziariamente deboli, ossia l’85 per cento della media svizzera.
Tabella 11 Bilancio globale 2004/2005: effetto della perequazione delle risorse Ct. n. Cantone IR dopo PR Ct. n. Cantone IR dopo PR 1 ZH 131.7 126.0 14 SH 87.8 91.0 2 BE 72.3 85.4 15 AR 83.5 88.8 3 LU 75.2 86.0 16 AI 82.4 88.4 4 UR 63.6 84.5 17 SG 77.8 86.7 18 GR 89.1 91.7 5 SZ 127.9 123.0 19 AG 91.0 92.9 6 OW 66.8 84.6 20 TG 75.7 86.1 7 NW 126.4 121.7 21 TI 107.0 105.8 8 GL 91.6 93.4 22 VD 96.8 97.2 9 ZG 220.0 198.6 23 VS 67.3 84.8 10 FR 69.2 84.9 24 NE 84.2 89.2 11 SO 75.6 86.0 25 GE 154.5 144.8 12 BS 146.2 138.0 26 JU 67.1 84.7
13 BL 111.0 109.0 Totale 100.0
IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; GFS = Gettito fiscale standardizzato (coefficiente per le risorse proprie determinanti)
Le colonne 7–9 indicano i versamenti per la compensazione degli oneri nel 2004/2005. In questo ambito traspare chiaramente una spaccatura tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri, nella misura in cui anche i Cantoni finan- ziariamente forti beneficiano, in presenza di valori corrispondenti, di versamenti a titolo di compensazione degli oneri. Gli allegati 3 e 4 illustrano gli indicatori sui quali poggiano i versamenti di compensazione. La colonna 10 mostra il saldo dei versamenti a titolo di perequazione delle risorse e di compensazione degli oneri (colonne 6–9). Il paragone con la colonna 4, che mostra la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, consente altresì di confrontare i pagamenti effettuati in virtù della perequazione finanziaria vigente e quelli della nuova perequazione finanziaria 2004/05 in senso stretto. La colonna 11 presenta il bilancio del passaggio alla NPC prima della compen- sazione dei casi di rigore. La cifra corrisponde al saldo delle colonne 5 e 10. In considerazione del volume più importante di pagamenti della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri rispetto alla perequazione finanziaria attuale, la NPC comporta generalmente un aggravio netto per i Cantoni finanziaria- mente forti e uno sgravio netto per i Cantoni finanziariamente deboli e i Cantoni con importanti oneri speciali. Nel bilancio globale, tuttavia, alcuni Cantoni finanziaria- mente deboli subiscono un aggravio netto nonostante il volume di perequazione relativamente elevato. I motivi di questo dato di fatto sono numerosi e saranno analizzati più approfonditamente nel numero 1.5.2. Dal punto di vista politico, l’aggravio netto subito da taluni Cantoni finanzia- riamente deboli nel bilancio globale non è certo auspicabile. Per questo motivo è stata istituita la compensazione dei casi di rigore, che dovrà garantire a tutti i Can- toni finanziariamente deboli uno sgravio netto al momento del passaggio alla NPC.
La colonna 12 illustra pertanto il bilancio tenuto conto anche della compensazione dei casi di rigore; nel numero successivo presentiamo il relativo calcolo.
1.5 Contributi per la compensazione dei casi di rigore
1.5.1 Il bilancio globale 2004/05 come base di calcolo
per la compensazione dei casi di rigore Il passaggio alla NPC comporterà notevoli mutamenti dei flussi finanziari sia tra Confederazione e Cantoni, sia tra Cantoni. Alcuni Cantoni finanziariamente deboli, che erano avvantaggiati dall’attuale sistema di perequazione, beneficeranno di mezzi più limitati. Per questi Cantoni ciò può costituire un onere considerevole, tanto più che nel corso dei decenni precedenti la struttura del loro bilancio si è fortemente adeguata all’attuale sistema di perequazione. La compensazione dei casi di rigore deve garantire a questi Cantoni il tempo neces- sario per adeguare la struttura delle loro finanze pubbliche alla NPC. L’articolo 19 LPFC prevede pertanto di limitare nel tempo questo strumento di aiuto, i cui contri- buti sono destinati ad ammortizzare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. In virtù dell’articolo 19 capoverso 3 LPFC, l’Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale sottoposto a referendum il volume iniziale della compensazione dei casi di rigore. Secondo il bilancio globale 2004/05, occorrerà stanziare 430 milioni di franchi all’anno; questo importo sarà finanziato in ragione di due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni (art. 19 cpv. 2 LPFC). Considerata un aiuto temporaneo e provvisorio, la compensazione dei casi di rigore non costituisce un vero e proprio elemento integrante della NPC. Essa viola d’altro canto il principio di neutralità dei cosi che il passaggio al nuovo regime è chiamato a rispettare, ossia il principio che lega strettamente tra loro la dissociazione dei compiti, la soppressione dell’attuale perequazione finanziaria e il nuovo sistema di perequazione. I contributi annui di compensazione dei casi di rigore e quindi anche il volume complessivo di compensazione sono stabiliti in dettaglio mediante decreto federale e sono congelati sull’arco di otto anni. A partire da questa scadenza i contributi saran- no ridotti del 5 per cento all’anno rispetto all’importo iniziale. Il bilancio globale 2004/05 costituisce la base per definire il contributo iniziale. Fondandosi sul rappor- to sull’efficacia, le Camere federali possono decidere ogni quattro anni se abrogare totalmente o parzialmente la compensazione dei casi di rigore. Ad ogni modo, essa non durerà più di 28 anni. La compensazione dei casi di rigore è destinata unicamente ai Cantoni finanziaria-
mente deboli. L’ammontare dei suoi contributi annuali ai Cantoni che ne hanno diritto verrà stabilito a titolo definitivo nell’estate del 2007, quando si calcolerà nuovamente il bilancio globale 2004/05 sulla scorta di valutazioni aggiornate tanto per la perequazione delle risorse quanto per la compensazione degli oneri e tenendo conto di eventuali decisioni delle Camere federali divergenti da quanto proposto dal Consiglio federale in merito alle dotazioni dei fondi perequativi. Con una procedura analoga a quella seguita per stabilire la somma complessiva, l’ammontare dei con- tributi ai Cantoni verrà fissato in maniera definitiva nell’estate del 2007. Dopo di che verrà congelato per otto anni, per poi ridursi gradualmente nella misura del 5 per cento circa all’anno della somma iniziale. Se un Cantone dai mezzi limitati vedrà aumentare le proprie risorse in maniera notevole a seguito della compensazione dei
casi di rigore, perderà il diritto a percepirla. Il volume annuale complessivo della compensazione dei casi di rigore si riduce nella misura del contributo che viene a cadere. Il Consiglio federale decide dell’importo versato ai Cantoni. Al contrario di quanto avviene per la somma complessiva, questo non viene pertanto fissato me- diante decreto federale, ma stabilito in virtù dell’OPFC. Il bilancio globale permette di considerare l’effetto netto del passaggio dal sistema attuale alla NPC: si tratta della colonna 11 della tabella dell’allegato 10. Il bilancio globale confronta la dissociazione dei compiti, la soppressione dell’attuale perequa- zione finanziaria e la riduzione della quota parte dei Cantoni agli utili dell’imposta federale diretta con i versamenti di perequazione previsti dal nuovo sistema. La figura 4 illustra graficamente la soppressione dei versamenti. I Cantoni sono rappre- sentati da sinistra a destra nell’ordine decrescente dell’indice medio delle loro risor- se 2004/05. Al momento del passaggio alla NPC la soppressione dell’attuale pere- quazione finanziaria determina di massima uno sgravio dei Cantoni finanziariamente forti e un aggravio dei Cantoni finanziariamente deboli. A questo va inoltre integrato il contributo di finanziamento composto della riduzione della quota parte dei Can- toni all’imposta federale diretta e del saldo della dissociazione dei compiti. Questa riduzione provoca in tutti i Cantoni un aggravio a dipendenza del gettito fiscale, mentre la dissociazione dei compiti determina un aggravio o uno sgravio netti a seconda della struttura cantonale delle uscite.
Figura 4 Bilancio globale 2004/2005: ripercussioni finanziarie della soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 40%
Dissociazione compiti 30% Quota Cantoni all'IFD
20% Graduaz. capacità finanz.
10%
0%
-10%
-20% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR
Figura 5 Bilancio globale 2004/2005: ripercussioni finanziarie del nuovo sistema di perequazione
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 20% Compensazione aggravio sociodemografico 10% Compensazione aggravio geotopografico Perequazione delle risorse 0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OWUR
A seconda dell’indice delle risorse e degli oneri speciali, l’aggravio e lo sgravio sono integralmente o parzialmente compensati dal nuovo sistema di perequazione. La figura 5 illustra i versamenti di compensazione in per cento del gettito fiscale standardizzato così come calcolati nel bilancio globale. La figura 6 presenta una sintesi dei risultati della soppressione dei trasferimenti (soppressione dell’attuale perequazione finanziaria, riduzione della quota parte dei Cantoni all’imposta federa- le diretta, saldo della dissociazione dei compiti) dovuta al passaggio alla NPC e la paragona direttamente ai contributi del nuovo sistema di perequazione. La linea tratteggiata (limite dello 0 %) indica le ripercussioni risultanti dalla soppressione dei trasferimenti. Se in un determinato Cantone i contributi del nuovo sistema di pere- quazione corrispondessero esattamente al valore della linea tratteggiata, le ripercus- sioni nette della NPC (prima della compensazione dei casi di rigore) sarebbero uguali a zero. La linea tratteggiata rappresenta pertanto le neutralità (ipotetica) di costi del passaggio alla NPC nei singoli Cantoni. Se in un determinato Cantone gli oneri supplementari dovuti al nuovo sistema di perequazione sono inferiori o se lo sgravio è superiore alla neutralità dei costi (ossia se la fine della colonna che rappre- senta il nuovo sistema si situa sotto la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina uno sgravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziaria- mente deboli, ma anche ad esempio di misura per il Cantone finanziariamente forte di Basilea Città, che è tenuto ad assumersi considerevoli oneri speciali. Se invece gli oneri supplementari dovuti al nuovo sistema di perequazione sono superiori o se lo sgravio è inferiore alla neutralità dei costi (ossia se la fine della colonna che rappre- senta il nuovo sistema si situa sopra la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina un aggravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziaria- mente forti, ma anche per alcuni Cantoni finanziariamente deboli.
La figura 6 illustra, sotto forma di linea continua, il cosiddetto «limite di sgravio». La differenza tra questo e il «limite dello 0 %» corrisponde allo sgravio netto perse- guito con la compensazione dei casi di rigore in funzione dell’indice delle risorse (cfr. n. 1.5.3). Figura 6 Bilancio globale 2004/2005: ripercussione netta del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 40% Nuovo sist. perequazione 30% Trasferimenti soppressi
20% Limite dello 0% Limite di sgravio 10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OWUR
1.5.2 Motivi determinanti i casi di rigore
Fra le cause di un aggravio netto dei Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio prima della compensazione dei casi di rigore vanno annoverate innanzitutto le riper- cussioni della dissociazione dei compiti, che possono variare fortemente e a prescin- dere dalla risorse effettive di un Cantone. A livello di bilancio globale, sono partico- larmente oberati i Cantoni che registrano spese relativamente elevate nel quadro dei compiti che, in seguito alla NPC, saranno trasferiti dalla Confederazione ai Cantoni. Si tratterà, soprattutto, di uscite destinate a comprimere i premi delle casse malati oppure a costruire e gestire istituzioni per persone invalide, laboratori e centri diurni, o in favore di scuole speciali. I Cantoni che invece registrano spese elevate in settori di compiti che, nel quadro della NPC, diverranno di esclusiva competenza della Confederazione o che esigono un più forte impegno finanziario da parte sua, bene- ficiano d’altra parte di sgravi relativamente importanti: basti pensare ai costi legati alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione delle strade nazionali oppure a quelli legati alle prestazioni individuali dell’AVS e dell’AI.
Va osservato d’altro canto che l’indice della capacità finanziaria può essere para- gonato solo limitatamente all’indice delle risorse e al nuovo indice degli oneri. L’effetto di compensazione della NPC può quindi risultare molto differenziato rispetto alla graduazione in funzione della capacità finanziaria attualmente in vigore. Ad esempio, la perequazione finanziaria attuale favorisce sistematicamente i Canto- ni con un onere fiscale elevato, poiché il valore reciproco dell’indice dell’onere fiscale confluisce nell’indice della capacità finanziaria. Con la soppressione della perequazione finanziaria in vigore (colonna 4) questi Cantoni saranno pertanto fortemente oberati. Dato inoltre che il sistema attualmente in vigore si fonda in gran parte su sussidi a destinazione vincolata, in taluni Cantoni si accumuleranno entram- bi gli effetti di maggior aggravio dovuti alla dissociazione dei compiti da un lato e alla soppressione della graduazione in funzione della capacità finanziaria dall’altro. La graduazione orizzontale della capacità finanziaria prevista dal sistema attual- mente in vigore è il pendant della perequazione orizzontale delle risorse. Essa non è però comprensiva dei versamenti effettivi dei Cantoni finanziariamente forti ai Cantoni finanziariamente deboli, ma disciplina unicamente la ripartizione delle quote dei Cantoni alle entrate della Confederazione e al finanziamento di determinati compiti comuni (ad es. i contributi cantonali all’AVS e all’AI) sulla base dell’indice della capacità finanziaria dei Cantoni applicato attualmente. Va da sé che, soppri- mendo la graduazione orizzontale della capacità finanziaria, i Cantoni finanziaria- mente forti saranno tendenzialmente alleggeriti, mentre i Cantoni finanziariamente deboli subiranno un pressione maggiore. Già in questa sola componente si consta- tano notevoli distorsioni, poiché questo cambiamento comporta, per singoli Cantoni, un aggravio eccessivamente importante. Queste distorsioni sono da ricondurre alle lacune dell’attuale indice della capacità finanziaria. Oltre al reddito nazionale, alla capacità fiscale e a un indicatore per le regioni di montagna, nell’indice della capacità finanziaria confluisce infatti – sotto forma di indicatore parziale – anche l’indice complessivo dell’onere fiscale. Le analisi evi-
denziano nondimeno che in uno Stato federalistico le differenze di onere fiscale non sono determinate unicamente dalla capacità economica e dagli oneri speciali, ma anche dagli spillover e dai diversi bisogni della popolazione in fatto di beni e di servizi34. Pertanto il livello dell’onere fiscale può variare fortemente rispetto al potenziale di risorse di un determinato Cantone. A ciò si aggiunge il fatto che a causa del suo metodo di calcolo l’indice dell’onere fiscale risulta particolarmente elevato per i Cantoni che gravano abbastanza fortemente i redditi bassi e sono con- temporaneamente contraddistinti da una progressione fiscale relativamente debole35. L’indicatore parziale «capacità fiscale» cela ulteriori distorsioni. La capacità fiscale di un Cantone è calcolata dividendo la somma delle entrate fiscali del Cantone e dei suoi Comuni per l’indice complessivo dell’onere fiscale. Grazie alla correzione apportata dall’indice dell’onere fiscale sarà possibile tener conto della diversità delle tariffe fiscali dei Cantoni, di modo che la capacità fiscale dovrebbe in teoria essere percepita come una rappresentazione del potenziale di risorse di un Cantone. A prescindere dalle lacune discusse qui sopra, si pone però il problema che, dato che l’indice complessivo dell’onere fiscale non comprende tutti i tipi di imposta, la
34 Cfr. Fischer, R. «Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Kantone», EFV-Öko- nomenteam Working Paper n. 6, Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Berna 2004. 35 Cfr. Fischer, R.: «Die Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage (ASG) im Vergleich zum Steuerkraftindex der Finanzkraft», Credit Suisse Economic Research, Zurigo 2001.
correzione rimane incompleta per quanto concerne le entrate fiscali. Inoltre l’indice dell’onere fiscale non tiene conto della limitata imponibilità fiscale delle imprese che beneficiano di uno statuto fiscale privilegiato (società holding e società di domi- cilio) e delle agevolazioni fiscali (tax holidays) che alcuni Cantoni concedono nel quadro del promovimento economico. Questi fattori possono fortemente ridurre l’onere fiscale medio e quindi le entrate fiscali. Ciò significa che nel calcolo della capacità fiscale i limiti di imposizione delle società holding e delle società di domi- cilio come pure le agevolazioni fiscali confluiscono nel numeratore, ma non nel denominatore. La capacità fiscale dei Cantoni che concedono frequentemente agevo- lazioni fiscali e/o il cui substrato fiscale comprende una quota relativamente elevata di società di questo tipo risulta tendenzialmente troppo bassa rispetto al potenziale di risorse.
1.5.3 Calcolo e finanziamento della compensazione
dei casi di rigore Il calcolo della compensazione dei casi di rigore può essere suddiviso in dieci fasi. La figura 7 le illustra graficamente:
Figura 7 Calcolo della compensazione dei casi di rigore: procedura e scadenze Fasi Calcolo / Risultato Scadenze
Soppressione dei trasferimenti
1 del sistema attuale 2004/05 Nov. 06
Valutazione indici degli oneri Valutazione indice delle
2 2004/05 risorse 2004/05 Nov. 06
Valutazione perequazione risorse
3 e compensazione oneri 2004/05 Nov. 06
Bilancio globale 2004/05 prima Sgravio perseguito per della compensazione dei casi di Cantone
4 rigore (limite di sgravio perseguito) Nov. 06
Stima della compensazione dei casi di rigore 2004/05 per
5 Cantone Nov. 06
Volume globale iniziale e finanziamento compensazione dei
6 casi di rigore Nov. 06
Valutazione aggiornata degli Valutazione aggiornata degli
7 indici degli oneri 2004/05 indici delle risorse 2004/05 Lug. 07
Aggiornamento perequazione delle risorse e compensazione
8 degli oneri 2004/05 Lug. 07
Aggiornamento bilancio globale Sgravio per Cantone 2004/05 prima della (limite di sgravio) compensazione dei casi di rigore
9 Lug. 07
Compensazione dei casi di
10 rigore per Cantone Lug. 07
Nella prima fase sono state rilevate le ripercussioni della dissociazione dei compiti sulla base dei consuntivi 2004/05. I Cantoni hanno verificato la plausibilità di questi dati e li hanno leggermente adattati sulla scorta della legislazione esecutiva della NPC e dei risultati della procedura di consultazione. Nel rispetto del principio della neutralità dei costi, dalla somma delle ripercussioni figura la somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione 2004/2005. Nella seconda fase sono stati calcolati il potenziale delle risorse e gli indici degli oneri per gli anni 2004/05. Nel caso del potenziale delle risorse si è dovuto, a causa di lacune parziali nei dati per gli anni in questione, stimare singoli elementi sulla base delle entrate fiscali dei Cantoni. Nel caso dell’indice per oneri speciali relativi alla struttura della popolazione (PAS A-C) non è ancora disponibile alcun dato statistico concernente l’assistenza sociale. Per questa ragione è stato necessario ricorrere a un indicatore sintetico di povertà. Nella terza fase sono stati calcolati i versamenti destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. La base di calcolo è costituita dagli indici corrispondenti per gli anni 2004/05 e dalla somma complessiva per i nuovi strumenti di perequazione risultante dalla prima fase. La ripartizione di questa somma avviene sulla base di quanto spiegato nel numero 1.4.1.2, ossia: il 72,5 per cento della som- ma complessiva a disposizione della Confederazione è versato per la perequazione verticale delle risorse e il 27,5 per cento per la compensazione degli oneri; il rappor- to tra le componenti verticale e orizzontale della perequazione delle risorse corri- sponde al 70 per cento. All’interno della compensazione degli oneri, i mezzi finan- ziari sono equamente divisi in chiave geotopografica e sociodemografica: 2/3 di quest’ultima somma sono destinati a compensare gli oneri speciali relativi alla struttura demografica (cosiddetti «oneri A») e 1/3 gli oneri speciali delle città polo. Sulla base dei risultati delle prime tre fasi, in una quarta fase si calcola il bilancio globale della compensazione dei casi di rigore. Il risultato netto di un Cantone corrisponde alla differenza, rispettivamente, tra l’aggravio o lo sgravio netti legati alla soppressione dei trasferimenti previsti dal sistema in vigore e dell’aggravio o
rispettivamente sgravio netto derivato dall’introduzione dei nuovi strumenti di perequazione. L’obiettivo di sgravio (limite di sgravio) per ogni Cantone viene sta- bilito sulla base della stima dell’indice delle risorse 2004/05. La compensazione dei casi di rigore deve garantire che durante il periodo transitorio nessun Cantone finanziariamente debole subisca oneri supplementari in seguito all’introduzione della NPC. Ciò significa che tutti i Cantoni finanziariamente deboli devono registrare, al momento del passaggio alla NPC, uno sgravio netto. Per evitare distorsioni, il volume dello sgravio deve essere proporzionale all’indice delle risorse. L’obiettivo perseguito è che per punto di scarto dell’indice delle risorse rispetto alla media svizzera (= 100 punti) ogni Cantone finanziariamente debole registri uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del suo gettito fiscale standardizzato rispetto all’attuale perequazione finanziaria. Un Cantone con un indice delle risorse pari a 60 punti ha pertanto diritto a uno sgravio minimo del 4 per cento e un Cantone con un fiscale standardizzato. La figura 8 illustra graficamente il rapporto tra l’indice delle risorse e lo sgravio auspicato. La retta ascendente illustra lo sgravio auspicato in funzione dell’indice delle risorse: essa verrà denominata, qui di seguito, «limite di sgravio».
Figura 8 Sgravio auspicato in funzione dell’indice delle risorse al momento del passaggio alla NPC
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 0%
-1%
-2%
-3%
-4% Limite di sgravio -5%
-6% 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Il limite di sgravio illustrato dalla figura 8 rappresenta valori provvisori; un computo definitivo sarà possibile quando saranno disponibili le stime aggiornate dell’indice delle risorse nonché le decisioni delle Camere federali in merito alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri e dei casi di rigore. Lo sgravio minimo effettivamente garantito per ogni punto di scarto dalla media svizzera dell’indice può pertanto attestarsi leggermente al di sopra o leggermente al di sotto rispetto all’obiettivo di uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del gettito fiscale standar- dizzato. Se un Cantone i cui mezzi finanziari sono limitati non raggiunge, nel bilancio glo- bale prima della compensazione dei casi di rigore, l’obiettivo di sgravio, la somma mancante gli viene versata grazie a quest’ultimo strumento. In una quinta fase viene pertanto calcolata la compensazione dei casi di rigore per ogni singolo Cantone. La figura 9 illustra la posizione dei Cantoni che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore in funzione del modello. I punti contrassegnano, rispettivamente, l’aggravio e lo sgravio dei Cantoni al momento del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La retta ascendente descrive nuovamente il limite di sgravio in funzione dell’indice delle risorse. I Cantoni che si situano al di sopra del limite di sgravio hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore. Il grafico li contrassegna in grassetto. La distanza verticale di uno di questi Cantoni rispetto al limite di sgravio (illustrata sull’esempio del Cantone di Neuchâtel dalla lunghezza della freccia), rappresenta pertanto il volume della compensazione dei casi di rigore in per cento del gettito fiscale standardizzato. Nel caso del Cantone di Neuchâtel, la compensazione dei casi di rigore ammonta all’8,5 per cento del gettito fiscale stan- dardizzato, ossia a 83,7 milioni di franchi. I Cantoni che si situano al di sotto del limite di sgravio non hanno invece diritto alla compensazione dei casi di rigore. Essi
registrano uno sgravio superiore al minimo auspicato anche senza mezzi supplemen- tari. Il grafico illustra che Cantoni quali Berna e Lucerna – che, nel passaggio alla NPC, registrano uno sgravio – possono fruire nel contempo della compensazione dei casi di rigore. Ciò è dovuto al fatto che lo sgravio prima della compensazione dei casi di rigore è troppo esiguo rispetto allo sgravio auspicato. I contributi destinati a questi casi saranno nondimeno relativamente bassi e, in parte, nuovamente controbi- lanciati dal contributo al finanziamento della compensazione dei casi di rigore. L’allegato 11 illustra i relativi calcoli.
Figura 9 Cantoni aventi diritto alla compensazione dei casi di rigore
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 10%
NE 5% JU FR OW VS GL VD GR 0% LU BE AR SH AG -5% TG SG SO AI -10%
-15% Cantoni prima CCR -20% Limite di sgravio UR -25% 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Dalla somma dei singoli pagamenti della compensazione risulta un volume comples- sivo iniziale della compensazione dei casi di rigore del tenore di 430 milioni di franchi (cfr. figura 7, fase 6). Questa somma costituisce la base per il decreto federa- le sulla compensazione dei casi di rigore e i relativi contributi da parte federale e cantonale. La compensazione dei casi di rigore – come già menzionato – è finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Il contributo di ogni Cantone al finanziamento complessivo è stabilito sulla base della popolazione residente, indipendentemente dalla forza delle sue risorse. Ciò equivale a un contributo unita- rio per abitante. Come sancito dall’articolo 19 capoverso 3 LPFC, questi contributi sono oggetto del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore. La ripar- tizione dei mezzi compete invece, come previsto dal capoverso 5 dello stesso arti- colo, al Consiglio federale (previa consultazione dei Cantoni) ed è disciplinata dall’OPFC. I contributi al finanziamento nonché il tenore dei pagamenti stimati per la compensazione dei casi di rigore sono illustrati nell’allegato 11. La ripartizione definitiva della compensazione dei casi di rigore è stabilita sulla base del bilancio globale 2004/05 aggiornato (presumibilmente durante l’estate 2007); (cfr. fase 10).
La figura 10 corrisponde fondamentalmente alla figura 6, ma comprende il limite di sgravio e le ripercussioni della compensazione dei casi di rigore. Il grafico mostra che, attraverso la compensazione dei casi di rigore, con il passaggio alla NPC ogni Cantone finanziariamente debole si situa al di sotto della soglia per la neutralità dell’aggravio, e beneficia pertanto di uno sgravio netto.
Figura 10 Bilancio globale 2004/2005: ripercussione netta del passaggio alla NPC dopo la compensazione dei casi di rigore
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 40%
30%
20%
10%
0%
-10% CCR (somme ricevute) CCR (somme versate) -20% Nuovo sist. perequazione Trasferimenti soppressi -30% Limite dello 0% Limite di sgravio -40% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR
Il potenziale delle risorse come pure alcuni aspetti della compensazione degli oneri degli anni 2004 e 2005 si basano su proiezioni. Per migliorare la qualità di queste valutazioni e con esse la base di calcolo della compensazione dei casi di rigore, la stima del potenziale di risorse 2004/05 sarà, in una settima fase, aggiornata sulla base dei dati concernenti il potenziale delle risorse 2008, per la prima volta rilevati in maniera completa nei Cantoni. Analogamente gli indici degli oneri saranno cor- retti, dando particolare peso al nuovo computo dell’indice di povertà sulla scorta dei primi risultati della nuova statistica dell’assistenza sociale. Sulla base dell’indice delle risorse e degli indici degli oneri aggiornati nonché della somma per i nuovi strumenti di perequazione di cui si dispone e della chiave di ripartizione tra i singoli strumenti, nell’ottava fase si procederà ad aggiornare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 2004/05. In questo com- puto occorrerà tener conto di decisioni delle Camere federali eventualmente diver- genti da quanto proposto dal Consiglio federale in merito alla dotazione dei fondi perequativi. Su queste basi si procederà, nella nona fase, al calcolo del bilancio globale aggior- nato 2004/05 prima della compensazione dei casi di rigore. Contemporaneamente si stabiliranno – sulla base della decisione concernente il volume complessivo della compensazione dei casi di rigore, della stima aggiornata dell’indice delle risorse
2004/05 e dei risultati del bilancio globale 2004/05 attualizzato – lo sgravio netto definitivo di cui, grazie alla NPC, beneficeranno i Cantoni finanziariamente deboli. Ne risulteranno i primi versamenti in favore dei Cantoni a beneficio della compen- sazione dei casi di rigore, che verranno presumibilmente stabiliti dal Consiglio federale nell’autunno del 2007, a titolo definitivo, nell’OPFC (cfr. figura 7, fase 10).
1.6 Determinazione della quota parte all’imposta sugli
oli minerali per contributi non vincolati alle opere nella LUMin Per gestire la rete di strade nazionali, la Confederazione dispone ogni anno di circa 3,7 miliardi di franchi di introiti fiscali a destinazione vincolata. Le fonti sono: la metà della quota dell’imposta sugli oli minerali, l’intero supplemento di 30 cente- simi per litro su questa imposta e i proventi netti della vignetta autostradale. La Confederazione destina questi mezzi a diversi compiti nel settore dei trasporti: costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; sussidi riferiti agli oggetti per le strade principali; altri contributi vincolati alle opere in ambito di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché protezione contro catastrofi natu- rali; misure per promuovere il traffico combinato e il trasporto dei veicoli a motore accompagnati; una quota ai costi della NFTA; contributi non vincolati alle opere, versati ai Cantoni, per i loro oneri stradali. Per legge i contributi non vincolati alle opere devono ammontare almeno al 12 per cento delle entrate complessive a desti- nazione vincolata. Questa cosiddetta quota ordinaria è stata aumentata di una quota straordinaria. Le entrate e le uscite a destinazione vincolata sono registrate nel finanziamento speciale «traffico stradale», che tiene conto anche delle eccedenze cumulate. Il finanziamento speciale «traffico stradale» è parte integrante del conto finanziario. Per questa ragione un aumento o una diminuzione tanto delle uscite quanto delle entrate si ripercuotono sul consuntivo della Confederazione. A prescindere dalle misure per promuovere il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia (compresa la quota alla costruzione della NFTA), questi compiti a finanziamento vincolato sono attualmente compiti comuni. La NPC ne dissocerà una parte, come compito esclusivo della Confederazione oppure come compito assegnato ai Cantoni, sempre che ciò non abbia già avuto luogo (ad es. nel quadro del PSg 03). Una parte di compiti resterà in comune, ma con nuovi strumenti di finanziamento. Ricordiamo che le strade nazionali (eccezion fatta per i lavori neces- sari a portare a termine la rete già prevista) saranno interamente di competenza federale. Questa ridistribuzione dei compiti comporta una ripartizione degli oneri tra Confederazione e Cantoni. Secondo i principi della NPC relativi al bilancio globale,
il principio della neutralità dei costi va osservato anche all’interno del finanziamento speciale «traffico stradale» (cfr. secondo messaggio sulla NPC36). Da primi calcoli del bilancio globale risultava che la dissociazione dei compiti avrebbe aumentato gli oneri della Confederazione e diminuito gli oneri cantonali. La compensazione avrebbe pertanto potuto essere raggiunta rinunciando parzialmente o totalmente ai contributi straordinari non vincolati alle opere. Ora però una prima valutazione dei dati relativi al bilancio globale 2004/2005 evidenzia che gli oneri supplementari che graveranno sulla Confederazione non potranno più essere com-
36 FF 2005 5589
pensati mediante questa sola rinuncia. Resta un deficit medio di poco superiore a 50 milioni di franchi che, secondo un calcolo approssimativo sulla base del piano finanziario 2008, dovrebbe aumentare a poco più di 100 milioni di franchi. Questo aumento del deficit è direttamente legato all’aumento delle spese per ampliare tratte, per eliminare strettoie e per garantire, in generale, la manutenzione delle strade nazionali. Esso va quindi compensato all’interno del finanziamento speciale «traffi- co stradale», perché altrimenti, nel quadro dell’intero bilancio globale NPC, grave- rebbe sui nuovi strumenti a destinazione libera della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri. Le soluzioni alternative devono essere sufficientemente redditizie da poter fornire un contributo considerevole e durevole all’equilibrio del bilancio. È ovvio che si tratta di fare capo a settori di compiti che registrano un elevato volume finanziario. In caso contrario si corre il pericolo di perdere gli effetti auspicati dalla messa in comune dei compiti. L’unica possibilità di realizzare la perequazione auspicata senza mutare i compiti in comune è rappresentata dalle voci «strade principali», «foreste» e «prote- zione dalle inondazioni». Anche queste rubriche non sono però sufficientemente dotate per garantire la perequazione nella misura voluta oppure dovrebbero subire tagli sensibili, con il rischio di rendere aleatoria l’effettiva realizzazione del compito in comune a cui si riferiscono. Non entra in considerazione una riduzione delle spese nel settore delle strade nazio- nali. Non si tratterebbe in questo caso di una vera e propria compensazione; anzi, a causa della nuova competenza unica attribuita dalla NPC alla Confederazione, ciò finirebbe per sfociare in una riduzione dei compiti. Unica alternativa adeguata resta pertanto la riduzione dei contributi non vincolati alle opere (compresi i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali). In questo caso è possibile una vera e propria compensazione, perché l’onere (supplementare) della Confederazione sarebbe compensato da un corrispondente minore introito dei Can- toni. Inoltre, grazie alla sua dotazione, questa rubrica è adeguata per stabilire in gran parte il necessario equilibrio di bilancio. La quota straordinaria rimane a disposi- zione per la compensazione e, per quanto concerne la quota ordinaria, occorre
rinviare alla situazione legale attuale che prescrive un importo minimo pari al 12 per cento delle entrate complessive a destinazione vincolata. Per operare riduzioni a livello di questa rubrica è necessaria una modifica di legge. Un punto percentuale delle entrate complessive a destinazione vincolata corrisponde attualmente a circa 37 milioni di franchi. Due punti percentuali consentirebbero invero di realizzare e addirittura di superare l’equilibrio del bilancio per gli anni 2004/2005. Non sarebbero però sufficienti a compensare l’intero deficit del 2008, che coprirebbero soltanto nella misura di due terzi. D’altra parte una nuova ridu- zione di tre punti percentuali rappresenterebbe un quarto degli importi attuali. Ciò corrisponderebbe a una perdita che colpirebbe fortemente i Cantoni con oneri stra- dali elevati. L’organizzazione del progetto ritiene pertanto che il minimo legale attuale del 12 per cento dovrebbe essere portato al 10 per cento, che i contributi straordinari dovrebbero essere soppressi e che il saldo del deficit dovrebbe essere compensato al di fuori del finanziamento speciale «traffico stradale». L’allegato 13 fornisce indicazioni dettagliate sulla compensazione del finanziamento speciale «traffico stradale». Il testo della modifica di legge è compreso nell’atto legislativo mantello (n. 3), mentre il relativo commento figura nel numero 2.6.
1.7 Determinazione della partecipazione della
Confederazione alle spese dell’AVS e dell’AI La NPC introduce una dissociazione integrale del finanziamento dell’AVS e dell’AI. Tanto per l’una quanto per l’altra assicurazione sociale, i Cantoni sono liberati dal finanziamento delle prestazioni individuali. Grazie al decreto federale del 3 ottobre 2003 (cfr. primo messaggio sulla NPC del 14.11.2001) i rispettivi settori (prestazioni individuali dell’AVS e prestazioni individuali dell’AI) diventano di esclusiva com- petenza della Confederazione. L’articolo 112 capoverso 3 Cost. andava pertanto modificato di conseguenza. La competenza esclusiva della Confederazione in en- trambi questi settori non ha suscitato opposizioni da parte delle Camere federali. Le corrispondenti modifiche di legge sono state realizzate nel quadro del secondo messaggio sulla NPC37. Dato che i contributi dei Cantoni all’AVS e all’AI saranno soppressi a seguito della dissociazione dei compiti, il contributo della Confederazio- ne dovrà essere adeguato. La Confederazione e i Cantoni sono d’accordo sul fatto che la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC deve rispettare il principio di neutralità dei costi, non soltanto per la Confederazione e i Cantoni, ma anche per le assicurazioni sociali in questione. Questo principio, ribadito nei due messaggi precedenti38, si riferisce espressamente al trasferimento duraturo di compiti e non ai problemi transitori legati al passaggio alla NPC, che possono ad esempio risultare dai sistemi di pagamenti posticipati in alcuni settori di compiti (cfr. n. 1.8.3). La dissociazione dei compiti non deve influenzare positivamente o negativamente i bilanci annuali dell’AVS e dell’AI. Per stabilire il contributo della Confederazione all’AVS e all’AI sono determinanti le cifre del piano finanziario 2008.
1.7.1 Calcolo della partecipazione della Confederazione
all’AVS Per quanto concerne il finanziamento dell’AVS, la NPC introduce una dissociazione integrale tra Confederazione e Cantoni. L’ente pubblico che contribuirà all’AVS sarà ora, pertanto, esclusivamente la Confederazione. I Cantoni non dovranno più partecipare al finanziamento delle prestazioni individuali: la loro attuale quota (3,64 %) viene soppressa. Per quanto concerne invece l’aiuto alle persone anziane (finanziamento di questo aiuto, che comprende anche le cure a domicilio) la NPC introduce una dissociazione parziale. L’AVS si occuperà di sovvenzionare le orga- nizzazioni private per la loro attività a livello nazionale, come la consulenza e l’assistenza delle persone anziane, l’organizzazione di corsi per personale specia- lizzato nonché lo svolgimento di compiti di coordinamento e sviluppo. Le attività cantonali e comunali (cure mediche, cure a domicilio, aiuto domestico, pasti a domi- cilio e istituti diurni) sono invece a carico dei Cantoni. Le prestazioni collettive
37 FF 2005 5654 5656 38 FF 2002 2257 segg. (primo messaggio sulla NPC) e FF 2005 5589 (secondo messaggio sulla NPC).
dell'AI (eccezion fatta per le prestazioni previste dall’art. 74 lett. a–c LAI39) diven- tano di esclusiva competenza cantonale. La dissociazione dei compiti che la NPC introduce nel settore dell’AVS comporta una riduzione tanto a livello di entrate quanto a livello di uscite, seppure in misura differenziata: a livello di entrate del conto di esercizio dell’AVS sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1,245 miliardi di franchi secondo il piano finanziario 2008. Il totale della riduzione di spese secondo il piano finanziario ammonta a 192 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto un peggioramen- to del bilancio finanziario dell’AVS di 1,053 miliardi di franchi. Affinché il risultato sia neutrale per l’assicurazione, il contributo attuale della Con- federazione all’AVS di 5,593 miliardi di franchi viene aumentato del suddetto importo a 6,646 miliardi di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione (contributo che, secondo la legisla- zione attuale, ammonta al 16,36 % delle spese dell’AVS) ammonterà d’ora in poi al 19,55 per cento delle spese complessive dell’assicurazione diminuite di 192 milioni di franchi. L’onere che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compen- sato nel quadro del bilancio globale. L’allegato 12 illustra il calcolo della partecipazione della Confederazione all’AVS. Il testo della modifica di legge è compreso nell’atto legislativo mantello (n. 4), mentre il relativo commento figura nel numero 2.7.
1.7.2 Calcolo della partecipazione della Confederazione
all’AI La dissociazione dei compiti nel quadro della NPC è caratterizzata da due linee direttrici: da un lato i Cantoni non partecipano più al finanziamento delle prestazioni individuali dell’assicurazione (rendite, indennità giornaliere, assegni per grandi invalidi, misure individuali ecc.). La loro quota di finanziamento in ragione del 12,5 per cento dei costi dell’AI è soppressa. D’altra parte, il settore dei contributi per la costruzione e l’esercizio di istituti per persone invalide, laboratori e centri diurni, nonché quello per l’istruzione scolastica speciale, comprese le prestazioni indivi- duali – sinora finanziati dall’AI – sono assegnati ai Cantoni. Per risolvere i problemi transitori legati ai finanziamenti posticipati delle istituzioni di aiuto agli invalidi, sarà compensato l’onere per interessi che risulterà nel bilancio AI a causa del finan- ziamento degli impegni legati ai pagamenti posticipati (cfr. n. 1.8.3.3). La dissociazione dei compiti prevista dalla NPC comporterà una riduzione tanto a livello di entrate, quanto a livello di uscite: a livello di entrate del conto di esercizio dell’AI sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1565 milioni di franchi. A livello di uscite, l’AI non finanzia più diverse prestazioni assi- curative nel settore collettivo e in quello dell’istruzione scolastica speciale, nonché nel contesto dei centri di formazione del personale specializzato. Il totale della riduzione di spese ammonta complessivamente a 2484 milioni di franchi. A causa del finanziamento degli impegni legati ai pagamenti posticipati, tuttavia, gli oneri per interessi aumenteranno di 24,5 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe per-
39 RS 831.20
tanto un miglioramento del bilancio finanziario dell’AI pari a 894,5 milioni di fran- chi. Affinché il risultato sia neutrale per l’assicurazione, il contributo attuale della Con- federazione all’AI di circa 4695 milioni di franchi viene portato a 3800,5 milioni di franchi. Il contributo percentuale della Confederazione (contributo che, secondo la legislazione attuale, ammonta al 37,5 % delle spese dell’AI) ammonterà d’ora in poi al 37,78 per cento delle spese complessive dell’assicurazione con una riduzione di 2459,5 milioni di franchi. Lo sgravio che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato mediante versamenti ai Cantoni nel quadro della perequa- zione delle risorse e della compensazione degli oneri. L’allegato 12 illustra il calcolo della partecipazione della Confederazione all’AI. Il testo della modifica di legge è compreso nell’atto legislativo mantello (n. 5), mentre il relativo commento figura nel numero 2.8.
1.8 Problemi transitori
Tenuto conto degli impegni assunti dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore e dei sistemi di sussidi posticipati, la dissociazione dei compiti nell’ambito della NPC comporta un doppio onere temporaneo nel conto finanziario e in parte nel conto economico della Confederazione, delle assicurazioni sociali e dei Cantoni. In questo contesto occorre distinguere tra gli impegni secondo il diritto anteriore per i restanti compiti comuni, gli impegni secondo il diritto anteriore in settori con ripar- tizione dei compiti nonché gli impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati. Le rubriche corrispondenti vanno trattate separatamente a livello di assicurazioni sociali e all’interno del finanziamento speciale «traffico stradale».
1.8.1 Situazione iniziale così come prevista dal primo e
dal secondo messaggio sulla NPC Come spiegato nel primo messaggio sulla NPC40 occorre distinguere, in linea di principio, due situazioni di partenza: – per i progetti garantiti e già eseguiti o in fase di realizzazione prima dell’entrata in vigore della NPC non vi è alcuna necessità di intervenire dal profilo giuridico. La Confederazione adempie pienamente i suoi impegni in base alle relative decisioni; – i progetti garantiti dalla Confederazione, ma che non sono ancora iniziati prima dell’entrata in vigore della NPC, vanno valutati diversamente. In que- sto caso, la Confederazione deve assumere i suoi impegni durante un perio- do transitorio se i progetti sono realizzati in questo stesso periodo. In segui- to, gli impegni della Confederazione decadono completamente. Per i progetti che non sono realizzati durante questo periodo transitorio, gli impegni con- tratti dalla Confederazione sulla base del diritto anteriore perdono ogni valo- re giuridico.
40 FF 2002 2100
Vi è consenso sul fatto che i contributi federali garantiti secondo il diritto anteriore per progetti già eseguiti o in fase di realizzazione (situazione 1) devono essere versati integralmente. Lo stesso vale anche per la situazione 2, sebbene l’articolo 20 lettera b LPFC stabi- lisca, per i progetti non ancora iniziati, un termine transitorio di tre anni. Per impedire un possibile, massiccio afflusso di domande di sussidi, l’articolo 20 lettera a LPFC prevede, in deroga all’articolo 36 LSu41, che «le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della presente dispo- sizione, ma prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio, sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione». Ciò consente di garantire, anche durante il periodo di transi- zione, che il volume delle domande da trattare e i mezzi necessari a tale scopo non superino il flusso normale42. Per ottenere l’effetto auspicato, abbiamo posto in vigore l’articolo in questione già il 1° aprile 200543. Il secondo messaggio sulla NPC44 ha valutato il volume finanziario di questi paga- menti e presentato diverse soluzioni possibili per i settori di compiti toccati. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell’affermare che occorre trovare una soluzione globale a questi problemi transitori, tenendo equamente conto dei rispetti- vi interessi.
1.8.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto
anteriore Gli impegni secondo il diritto anteriore rappresentano prestazioni da fornire in futuro e ancora garantite in virtù del diritto vigente. Si tratta in particolare degli importi seguenti stimati al 31 dicembre 2007 (cfr. tabella 12):
Tabella 12 Stato degli impegni secondo il diritto anteriore al 31 dicembre 2007 (stima in mio. di fr., stato: estate 2005)
Settore di compiti Impegni secondo il diritto anteriore al 31.12.2007
Totale Di cui supplementi in funzione della capacità finanziaria
Protezione della natura e del paesaggio 9 1 Foreste 294 39 Protezione dalle inondazioni 110 14 Protezione contro l’inquinamento fonico 13 3 Strade principali 374 58 Separazione dei modi di traffico 13 4
41 LF del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1 42 FF 2002 2249 43 RU 2005 1489 44 FF 2005 5349
Settore di compiti Impegni secondo il diritto anteriore al 31.12.2007
Totale Di cui supplementi in funzione della capacità finanziaria
Misurazione ufficiale 48 22 Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna 9 0 Protezione e conservazione dei monumenti storici 30 8 Scuole universitarie 89 11
Totale 989 102
Eccezion fatta per la separazione dei modi di traffico, si tratta esclusivamente di settori che anche dopo il passaggio alla NPC saranno assunti in comune dalla Con- federazione e dai Cantoni. In linea di massima questi impegni secondo il diritto anteriore – compresi i supplementi in funzione della capacità finanziaria – devono essere smantellati a carico dei crediti di impegno degli anni successivi. Durante il periodo transitorio questa circostanza può far sì che nei primi anni successivi all’en- trata in vigore della NPC si verifichino ritardi nell’introduzione delle nuove forme di finanziamento previste (accordi di programma, contributi forfettari). Ciò può inoltre provocare distorsioni temporanee dell’effetto distributivo della NPC, dato che i singoli Cantoni beneficeranno in misura differenziata di una diminuzione degli impegni e, in particolare, dei supplementi di capacità finanziaria ivi integrati. Questo effetto può essere trascurato in considerazione del volume esiguo di circa 100 milio- ni di franchi dei supplementi in funzione della capacità finanziaria rispetto al volume che assumerà la nuova perequazione (circa 3,7 mia. di fr.). All’interno del finanziamento speciale «traffico stradale» gli impegni secondo il diritto anteriore sono compensati, per quanto concerne le strade principali, in primo luogo da una congrua riduzione dei nuovi contributi globali ai Cantoni. I contributi ancora dovuti per la separazione dei modi di traffico saranno smantellati a carico dei contributi generali per le strade e dei contributi ai Cantoni privi di strade nazionali. Per quanto concerne gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore non occorre intervenire a livello giuridico.
1.8.3 Impegni pendenti a causa di un sistema di
sussidi posticipati Si è in presenza di un sistema di sussidi posticipati quando i sussidi per le presta- zioni fornite, per le quali sussiste il diritto ad aiuti finanziari e indennità, sono pagati soltanto negli anni successivi alla fornitura delle prestazioni. Questo significa che i beneficiari dei sussidi devono prefinanziare le prestazioni della Confederazione con mezzi propri o mediante il mercato dei capitali. Secondo la tabella 13, ciò concerne le seguenti rubriche:
Tabella 13 Sussidi posticipati dovuti al 31 dicembre 2007 che determinano un fabbisogno finanziario straordinario negli anni 2008–2011 (stima in mio. di fr.; stato: estate 2006)45
Sussidi secondo Sussidi posticipati Fabbisogno finanziario il preventivo dovuti a fine straordinario
2007 2007 2008 2009 2010 2011
AI: contributi per la costruzione e la gestione di istituti per persone invalide e laboratori 1486 1340 1095 210 30 5 AI: centri di formazione per il personale specializzato delle professioni sociali 62 76 65 11 AI: contributi per la costruzione e la gestione di scuole speciali 445 546 460 61 20 5 Riduzione dei premi 2327 624 624 Agricoltura: consulenza cantonale 18 10 10 Sussidi per la formazione 77 51 51
Totale 2647 2305 282 50 10 di cui AI 1962 1620 282 50 10
1.8.3.1 Impegni finanziari posticipati dell’AI
In linea di massima il passaggio alla NPC non ha ripercussioni sul bilancio dell’AI: alle voci di spesa soppresse, pari a 2484 milioni, fanno riscontro i contributi canto- nali eliminati, pari a 1565 milioni, nonché la riduzione di 895 milioni dei contributi della Confederazione. Il sistema di sussidi posticipati nel settore delle prestazioni collettive fa però sì che per gli anni 2008–2011 l’AI registri impegni complessivi pari a 1962 milioni di franchi nei confronti di istituzioni, sebbene, con il passaggio alla NPC, dal 1° gen- naio 2008 il settore delle prestazioni collettive non rientri più in linea di massima nel suo ambito di responsabilità. Dato che sono sorti sulla base del diritto anteriore, questi impegni vanno finanziati dalla sola AI, ma cofinanziati, secondo la vecchia chiave di ripartizione, in ragione di 3/8 dalla Confederazione e 1/8 dai Cantoni (cfr. tabella 14):
45 Sono indicati soltanto i sussidi posticipati dovuti al 31 dicembre 2007, che negli anni 2008–2011 determinano un fabbisogno finanziario straordinario e che pertanto figurano nel bilancio della Confederazione a fine 2007.
Tabella 14 Ripartizione dei pagamenti posticipati dell’AI per prestazioni collettive (in mio. di fr.)
Importo totale stimato 1962
di cui 3/8 quota della Confederazione 736 1/8 quota dei Cantoni 245
Onere rimanente dell’AI a carico di chi versa i contributi 981
I pagamenti posticipati dell’AI alle istituzioni comporteranno pertanto, nel 2008 e negli anni seguenti, un deflusso di liquidità dalle sue casse, da quelle della Confe- derazione e da quelle dei Cantoni. Per consolidare la pianificazione e rendere possibile il versamento definitivo dei pagamenti nel primo anno successivo all’introduzione della NPC, nell’ambito del presente progetto gli importi sono fissati in via definitiva sulla scorta delle stime del piano finanziario 2008. Queste stime sono state controllate dalla società basilese B,S,S Volkswirtschaftliche Beratung, che ne ha confermato la correttezza rispetto alle prestazioni collettive46. La suddivisione tra i singoli Cantoni dei contributi necessari è effettuata in funzione di una chiave che tiene conto delle prestazioni del 2005, nonché della capacità finanziaria negli anni 2006/2007. Il calcolo è operato sulla base dell’ordinanza del 2 dicembre 198547 concernente i contributi dei Cantoni all’assicurazione per l’inva- lidità. La tabella 15 illustra l’onere che ne risulta per i singoli Cantoni.
46 «Überprüfung der Hochrechnungen des BSV zu den nachschüssigen Verpflichtungen der IV bei den kollektiven Leistungen und bei den abzugrenzenden Positionen bei den Rentennachzahlungen und den übrigen individuellen Leistungen» – Rapporto B,S,S del 17 novembre 2006 all’attenzione dell’AFF e della CDCF. 47 RS 831.272.1
Tabella 15 Contributi dei Cantoni ai pagamenti posticipati dell’AI per prestazioni collettive in base alla chiave di ripartizione, calcolati sulla scorta delle prestazioni complessive dell’AI nel 2005 e della capacità finanziaria 2006/2007 (in mio. di fr.)
Contributi di finanziamento Chiave di Prestazioni ripartizione collettive ZH 22.62 55.4 BE 7.72 18.9 LU 3.19 7.8 UR 0.19 0.5 SZ 1.50 3.7 OW 0.15 0.4 NW 0.47 1.2 GL 0.43 1.1 ZG 2.15 5.3 FR 2.14 5.2 SO 2.93 7.2 BS 6.26 15.3 BL 4.42 10.8 SH 0.99 2.4 AR 0.46 1.1 AI 0.10 0.3 SG 5.71 14.0 GR 1.47 3.6 AG 8.29 20.3 TG 2.76 6.8 TI 4.46 10.9 VD 8.84 21.7 VS 1.61 4.0 NE 1.88 4.6 GE 8.66 21.2 JU 0.60 1.5 TOTALE 100.00 245.0
Nell’ambito dell’introduzione del nuovo modello contabile, la Confederazione effet- tuerà già per la fine del 2006 accantonamenti per la sua quota parte di 3/8 degli impegni finanziari posticipati dell’AI.
1.8.3.2 Restante aggravio netto dell’AI
Al contrario della Confederazione, l’AI gestirà la sua contabilità fino a nuovo avviso secondo il criterio della cassa, senza introdurre nessuna suddivisione secondo il criterio della competenza. Di conseguenza, l’aggravio netto dell’AI di 981 milioni di franchi per i pagamenti posticipati dei contributi alle istituzioni negli anni 2008 e seguenti dovrà essere contabilizzato negli attivi.
In seguito al calo di liquidità causato dagli impegni posticipati, l’indebitamento dell’AI presso il fondo AVS ammonterà allo stesso importo. Con un tasso di interes- se annuale del 2,5 per cento48 e la rimunerazione del debito aggiuntivo, risulterà per l’AI un onere supplementare per interessi di circa 24,5 milioni di franchi. Nella misura in cui i Cantoni passeranno a un finanziamento delle istituzioni secondo il criterio dell’esercizio contabile di competenza, i pagamenti posticipati dell’AI provocheranno nel passaggio alla NPC un apporto eccezionale di liquidità che permetterà alle istituzioni di evitare di ricorrere, per superare la fase di transizione, a finanziamenti supplementari attraverso crediti bancari o di intaccare capitale di terzi a lungo termine. Dei risparmi in interessi realizzati in questa maniera beneficeranno i Cantoni che si faranno carico del finanziamento del deficit. I Cantoni che manter- ranno il finanziamento posticipato potranno beneficiare del afflusso di liquidità e del corrispondente risparmio a livello di interessi. Considerata la difficile situazione finanziaria dell’AI, sono state discusse diverse opzioni per fare in modo che l’introduzione della NPC non comportasse un ulteriore peggioramento. Particolare rilievo è stato dato alla partecipazione dei Cantoni agli obblighi latenti dell’AI nei pagamenti posticipati delle rendite e delle altre presta- zioni individuali. Il rimanente calo di liquidità dalle casse dell’AI dovrebbe essere compensato dai Cantoni attraverso la concessione di prestiti a scadenza indetermina- ta senza interessi. Come alternativa, è stata discussa la possibilità di compensare l’aggravio supplementare a livello di interesse nell’ambito del bilancio globale. Gli impegni latenti dell’AI legati ai pagamenti posticipati delle rendite e alle misure individuali sono dovuti al fatto che l’assicurazione, assegnando delle rendite, con- cretamente assume sempre impegni con effetto retroattivo. A causa della prassi contabile che non tiene conto della contabilizzazione secondo il criterio della com- petenza gli oneri che ne derivano vengono contabilizzati non dell’anno in cui la pretesa viene fatta valere, ma dell’anno in cui avviene il pagamento. Il lungo inter- vallo tra il momento della presentazione della richiesta e il momento dell’assegna-
zione della rendita al termine della procedura di verifica e delle eventuali ricorsi al tribunale può dar luogo a sovrapposizioni. Secondo dati elaborati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il 70 per cento dei circa 1,1 miliardi di franchi di pagamenti posticipati delle rendite riguar- dano anni precedenti all’anno del versamento in cui l’importo viene contabilizzato. Per l’anno 2004, un calcolo in base a una contabilizzazione secondo il criterio della competenza dà una differenza di 600 milioni di franchi netti (750 mio. di pagamenti posticipati, detratti 150 mio. di rimborsi). Nel 2008 l’AI dovrà pertanto versare ancora all’incirca 600 milioni di franchi per prestazioni, che riguardano diritti matu- rati prima del 1° gennaio 2008. Anche negli anni che seguono verranno corrisposte prestazioni il cui diritto è stato maturato prima del 2008. La loro somma comples- siva ammonta a 300 milioni di franchi. Anche le misure individuali comprendono pagamenti posticipati di prestazioni concernenti anni precedenti, riconducibili, da un canto, al fatto che le decisioni possono essere prese soltanto nell’anno successivo a quello in cui sorge il diritto e, d’altro canto, al fatto che l’ultima rata di un somma dovuta per un anno viene pagata soltanto nel corso dell’anno successivo. Su un totale di 1,55 miliardi di franchi (anno
48 L’AI deve applicare ai suoi debiti nei confronti del fondo AVS il tasso di interesse quadriennale swap, che attualmente ammonta al 2,55 per cento. L’UFSP calcola a lungo termine un livello del tasso d’interesse del 2,5 per cento.
2004), i pagamenti relativi agli anni precedenti ammontano a circa 500 milioni di franchi. Il totale delle rubriche di spesa dell’AI da delimitare secondo il criterio della compe- tenza è pertanto di circa 1,4 miliardi di franchi ’al 31 dicembre 2007 (cfr. tabel- la 16)49.
Tabella 16 Pagamenti posticipati delle rendite ordinarie e straordinarie nonché altre voci di spesa dell’AI in ambito di misure individuali da delimitare secondo il criterio della competenza (in mio. di fr.)
Pagamenti posticipati delle rendite negli anni precedenti l’introduzione della NPC: – nel primo anno dopo l’introduzione della NPC 600 – negli anni successivi 300 Pagamenti posticipati delle prestazioni concernenti anni precedenti in ambito di misure individuali 500
Totale 1400
di cui 3/8 quota della Confederazione 525 1/8 quota dei Cantoni 175
Se si applica con coerenza la contabilizzazione delle spese secondo il criterio della competenza, al momento del passaggio alla NPC anche il totale di circa 1,4 miliardi di franchi dovrà essere finanziato secondo la vecchia chiave di ripartizione. La quota cantonale di 1/8 ammonterebbe in tal caso a 175 milioni di franchi. Nella procedura di consultazione i Cantoni hanno tuttavia respinto le soluzioni proposte. La difficile situazione finanziaria dell’AI è stata unanimemente ricono- sciuta. Anche i problemi di liquidità dell’AI e il conseguente aggravio supplemen- tare dovuto agli interessi non sono stati contestati. I Cantoni hanno però ritenuto che i problemi finanziari dell’AI non vadano fatti ricadere sulla NPC: per il risanamento dell’assicurazione è pertanto necessario trovare soluzioni che esulino dal presente progetto. Concretamente, i Cantoni fanno notare che una contabilità che imputasse le uscite secondo il criterio della competenza dovrebbe, per essere applicata in maniera coerente, trattare secondo gli stessi principi non soltanto gli obblighi dell’AI, ma anche i proventi dell’imposta federale diretta. In questo modo, ai Cantoni continue- rebbero a beneficiare del 30 per cento e non del 17 per cento di tutte le imposte per l’anno fiscale 2006 e per gli anni precedenti riscosse a partire dal 1° di gennaio 2008. Ciò corrisponderebbe alla soluzione proposta nel caso dei pagamenti postici- pati delle rendite e delle restanti posizioni da contabilizzare secondo il criterio della competenza nell’ambito delle prestazioni individuali dell’AI. Sulla base dei calcoli effettuati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa soluzione com-
49 Il già menzionato esame svolto dalla ditta B,S,S (cfr. nota 43) mostra che le valutazioni nel settore dei pagamenti posticipati delle rendite sono molto incerte.
porterebbe per la Confederazione un aggravio supplementare straordinario di
655 milioni di franchi.
Contro la possibilità di migliorare la liquidità dell’AI attraverso prestiti a scadenza indeterminata senza interesse, i Cantoni hanno in particolare obiettato che, da un lato, la maggior parte dei Cantoni dovrebbe, a causa delle prescrizioni contabili di legge, far figurare senza indugio questi prestiti come uscite e che, d’altra parte, questa soluzione comporterebbe un intreccio con i Cantoni che contraddirebbe il principio stesso di dissociazione al quale si ispira la NPC. Quanto all’ipotesi di considerare gli interessi nel bilancio globale, sono stati ricorda- ti i costi per interessi ingiustificati derivati alle istituzioni dalla modalità di paga- mento posticipato dell’AI applicate finora e ai Cantoni dalla partecipazione al defi- cit. Sarebbe ora deplorabile se, nel passaggio alla NPC, i Cantoni si vedessero gravati di qualcosa, che invece sarebbe spettato loro già da tempo.
1.8.3.3 Soluzione prevista
Come già menzionato, la Confederazione e i Cantoni parteciperanno ai costi delle prestazioni collettive posticipate dell’AI: la Confederazione si assumerà i 3/8 di tutti gli impegni dell’AI contratti prima del passaggio alla NPC, mentre i Cantoni se ne faranno carico per 1/8. Si rinuncia però a una partecipazione supplementare dei Cantoni agli impegni latenti dell’AI per i pagamenti posticipati e per le altre prestazioni individuali. Di conse- guenza, viene a cadere anche un’analoga contabilizzazione dell’imposta federale diretta secondo il criterio della competenza. Nel bilancio globale, l’onere supplementare per interessi che deriva all’AI dal- l’adempimento degli impegni finanziari posticipati viene trasferito ai Cantoni. Il bilancio globale viene equilibrato aumentando di 24,5 milioni di franchi il contributo della Confederazione all’AI. Come contropartita la Confederazione riduce dello stesso importo le sue prestazioni ai Cantoni nell’ambito dei nuovi settori di perequa- zione (cfr. tabella 17). In questo modo si garantisce che l’introduzione della NPC non si ripercuota negativamente sulla già delicata situazione finanziaria dell’AI. Questo compromesso è stato difeso anche dai rappresentanti dei Cantoni all’interno dell’organo direttivo paritetico della NPC; a condizione tuttavia che la dissociazione dei compiti tra i Cantoni e l’AI sia definitiva e che i Cantoni siano esonerati da qualsiasi obbligo futuro di cofinanziamento.
Tabella 17 Bilancio globale: calcolo dell’onere supplementare dell’AI per gli interessi Milioni di franchi; (+) = aggravio (-) = sgravio AI Cantoni Confederazione Oneri per interessi impegni posticipati dell'AI 24.5 -24.5 Aumento del contributo della Confederazione all'AI -24.5 24.5 Riduzione perequazione delle risorse e compensazione degli oneri 24.5 -24.5 Somma 0 0 0
Una disposizione transitoria della LAI disciplinerà la partecipazione della Confe- derazione e dei Cantoni ai pagamenti posticipati alle istituzioni. Parallelamente a quest’ultima sarà fissata in maniera definitiva anche la chiave di ripartizione tra i Cantoni. Il testo della modifica di legge è compreso nell’atto legislativo mantello (n. 5), mentre il relativo commento figura nel numero 2.8. Per includere l’onere per gli interessi nel bilancio globale non è necessaria una base legale specifica. Occorre semplicemente aumentare il contributo federale all’AI e ridurre in ugual misura le prestazioni della Confederazione ai nuovi fondi perequa- tivi (cfr. allegato 1). La compensazione dell’onere per gli interessi provoca un aumento permanente della quota di partecipazione della Confederazione secondo la LAI di 0,16 punti percentuali (cfr. tabella 2 nell’allegato 12). Qualora a medio e lungo termine dovesse attestarsi a livelli troppo bassi o troppo elevati a causa del- l’evoluzione dei tassi d’interesse, tale quota potrà essere adeguatamente compensata nel quadro della nuova dotazione dei fondi di compensazione decisa ogni quattro anni dal Parlamento.
1.8.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione
1.8.4.1 Riduzione dei premi dell’assicurazioni malattie
Per quanto concerne la riduzione dei premi, la Confederazione deve ai Cantoni 624 milioni di franchi. Questa pendenza si spiega con il fatto che, secondo l’ordi- namento attuale, la Confederazione versa il 77 per cento dei suoi contributi l’anno corrente e il 23 per cento nel corso dell’anno successivo, dopo aver ricevuto il con- teggio definitivo da parte dei Cantoni.
1.8.4.2 Consulenza agricola
Si tratta dei contributi della Confederazione ai servizi di consulenza cantonali, contributi che saranno soppressi nel quadro della NPC. Il pagamento viene attual- mente effettuato quattro mesi dopo la chiusura dell’anno contabile o dopo la fine di una manifestazione. Per il 2008 si prevede ancora un fabbisogno finanziario di circa
10 milioni di franchi.
1.8.4.3 Sussidi per la formazione
Secondo l’ordinamento vigente, i contributi della Confederazione alle spese compu- tabili dei Cantoni per gli aiuti destinati alla formazione sono versati nel corso dell’anno successivo sulla base del conteggio dei Cantoni. Nel quadro della NPC sono soppressi gli attuali contributi della Confederazione all’insegnamento medio superiore e i supplementi in funzione della capacità finanziaria. È mantenuto il pagamento posticipato degli altri sussidi della Confederazione. Il fabbisogno finan- ziario supplementare per l’anno 2008 risulta dalla differenza tra le attuali e le nuove prestazioni della Confederazione ed è stimato a 51 milioni di franchi.
1.8.5 Sintesi del flusso di fondi provenienti dagli impegni
finanziari posticipati I flussi di pagamento in relazione agli impegni finanziari posticipati possono essere riassunti come segue (tabella 18):
Tabella 18 Sintesi del flusso di fondi provenienti dagli impegni finanziari posticipati (in mio. di fr.) in milioni di franchi; (+) aggravio; (-) sgravio Confederazione Totale 2008 2009 2010 2011 Confederazione ai Cantoni 685 685 0 0 0 Confederazione all'AI 736 736 0 0 0 Saldo Confederazione 1'421 1'421 0 0 0
Cantoni Totale 2008 2009 2010 2011 Confederazione ai Cantoni -685 -685 0 0 0 Cantoni all'AI contributi a fondo perso 245 245 0 0 0 Saldo Cantoni -440 -440 0 0 0
Assicurazioni sociali Totale 2008 2009 2010 2011 AI alle istituzioni 1'962 1'620 282 50 10 Confederazione all'AI -736 -736 0 0 Cantoni all'AI: contributi a fondo perso -245 -245 0 0 Saldo assicurazioni sociali 981 639 282 50 10
Case per invalidi e istituzioni Totale 2008 2009 2010 2011 AI alle istituzioni -1'962 -1'620 -282 -50 -10 Saldo case per invalidi e istituzioni -1'962 -1'620 -282 -50 -10
Saldo 0 0 0 0 0
La sintesi mostra che, complessivamente, vi sarà un trasferimento di liquidità alle case per persone invalide, alle istituzioni nonché ai Cantoni che consentirà di ridurre il loro debito nei confronti di terzi. L’allegato 14 illustra la ripartizione tra i singoli Cantoni. Il risultato della tabella 18 si fonda sull’ipotesi che in futuro i Cantoni passeranno a un finanziamento delle case per persone invalide e delle istituzioni secondo il crite- rio della competenza. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che anche la Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali (CIIS), che disciplina la collaborazione tra i Cantoni in questo settore, prevede un finanziamento secondo il criterio della compe- tenza. Qualora i Cantoni dovessero mantenere il finanziamento posticipato attuale, una parte della liquidità non sarebbe trasferita alle case per persone invalide e alle istituzioni. Il saldo della Confederazione, pari a 1,421 miliardi di franchi, comporta un tempo- raneo doppio onere nel suo conto finanziario e quindi un fabbisogno finanziario straordinario. Come accennato nel secondo messaggio sulla NPC in relazione al nuovo modello contabile della Confederazione50, gli impegni pendenti a causa dei
50 FF 2005 5614 segg.
contributi posticipati sono presi in considerazione nella rettifica (restatement) del bilancio d’apertura 2007, ma non incidono sul conto finanziario. Il pagamento negli anni successivi dei contributi dovuti (la maggior parte nel 2008, cfr. tabella 18) non influisce più tardi pertanto sul conto economico, ma causa spese corrispondenti nel conto di finanziamento e flusso del capitale.
1.8.6 Conto finale per il 2007
1.8.6.1 Imposta federale diretta
Dato che la NPC riduce la quota parte dei Cantoni agli utili dell’imposta federale diretta al 17 per cento, l’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicem- bre 199051 sull’imposta federale diretta (LIFD) è modificato di conseguenza. Conformemente alla LIFD, le quote parte cantonali agli utili dell’imposta federale diretta sono calcolate in funzione degli incassi. Sono pertanto ripartite tra Cantoni e Confederazione in base al criterio della cassa: tutte le imposte riscosse in un deter- minato anno sono ripartite secondo la chiave in vigore, indipendentemente dall’anno fiscale al quale si riferiscono. La ripartizione in base alla perequazione orizzontale, invece, è di volta in volta stabilita all’inizio dell’anno seguente. Il conteggio che andrà fatto all’inizio del 2008 riguarderà pertanto il 2007 e si fonderà sulla base del diritto anteriore.
1.8.6.2 Quota parte dei Cantoni agli utili dell’imposta
preventiva Secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196552 su l’imposta preventiva (LIP) la quota parte dei singoli Cantoni agli utili dell’imposta preventiva è stabilita alla fine di ogni anno (nella nuova versione: all’inizio dell’anno seguente). Anche qui il conteggio che sarà effettuato all’inizio del 2008 si riferirà ancora al 2007: gli utili saranno pertanto ripartiti in base al diritto anteriore.
1.8.6.3 Quota parte dei Cantoni agli utili dell’imposta
sugli oli minerali Le quote parte ordinarie e straordinarie dei Cantoni agli utili dell’imposta sugli oli minerali destinate a contributi generali, alla perequazione finanziaria e ai contributi per i Cantoni attraversati da assi alpini internazionali e a quelli che non hanno strade nazionali, sono suddivise di volta in volta sulla base di una proiezione degli utili dell’imposta e del contrassegno autostradale. La differenza tra questa prima stima e gli utili effettivamente riscossi viene poi contabilizzata l’anno seguente. A partire dal 2008 il sistema della NPC ridurrà la quota parte ordinaria agli utili dell’imposta sugli oli minerali dal 12 al 10 per cento, mentre le quote parte straor- dinarie e i contributi a Cantoni attraversati da assi alpini internazionali saranno
51 FF 2006 7662 52 FF 2006 7662
soppressi, i fondi vincolati ad altri scopi e la chiave di ripartizione sarà modificata. La correzione concernente il 2007, pertanto, non potrà più essere calcolata sem- plicemente sulla base degli utili complessivi da ridistribuire: occorrerà stabilire un conto finale che consideri i parametri per il 2007, e corrispondere o riscuotere le eventuali differenze per il 2007 in occasione della ripartizione degli utili del- l’imposta per il 2008. Poiché con il passaggio al sistema NPC i costi delle strade nazionali saranno intera- mente assunti dalla Confederazione, i Cantoni dovranno presentare per il 2007 conti finali in cui siano registrate le prestazioni fornite per ampliare, mantenere e gestire strade nazionali; in caso di progetti non ancora portati a termine i Cantoni presente- ranno conti intermedi (analogamente a quanto fatto in passato al momento della modifica dell’aliquota IVA). I Cantoni potranno riscuotere nel corso del 2008 i contributi federali che ancora spettano loro, seguendo la procedura abituale53. La Confederazione fatturerà le eventuali indennità per terreni e costruzioni che non servono più alle strade nazionali, ma che i Cantoni intendono ad ogni modo conser- vare, dopo l’entrata in vigore della NPC oppure al termine delle transazioni immo- biliari eventualmente ancora in corso.
1.8.6.4 Contributi dei Cantoni alle assicurazioni sociali
Sulla base del disciplinamento in vigore, i Cantoni versano acconti mensili. All’ini- zio dell’anno seguente viene presentato un conto finale che, anche per quanto con- cerne la transizione alla NPC, si fonderà ancora sul diritto anteriore.
1.8.6.5 Prestazioni complementari
Il conto finale per il 2007 va presentato all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 dicembre 2007. La partecipazione dei Cantoni verrà calcolata in base al diritto anteriore e sarà corrisposta durante la prima metà del gennaio 2008 sulla base del conto 2007. A livello finanziario (Confederazione – Cantoni) è già oggi applicato il criterio della cassa. Tutte le prestazioni complementari versate in un determinato anno contabile (indipendentemente dal fatto che si riferiscano, eventualmente, a un anno prece- dente), le prestazioni complementari restituite (anche qui, indipendentemente dall’anno contabile) come pure gli ammortamenti e i condoni di prestazioni com- plementari restituite sono detratti dal contributo federale che fa stato nell’anno contabile in esame. Nel caso delle prestazioni complementari non esiste alcuna contabilizzazione secondo il criterio di competenza.
53 Ciò non comporta oneri supplementari per la Confederazione. I pagamenti per il 2008 sono iscritti nel bilancio, alle voci di spesa.
1.8.6.6 Quota parte dei Cantoni agli utili della
Banca nazionale Per la chiave di ripartizione da applicare fa stato il momento in cui l’Assemblea generale della Banca nazionale comunica alla Confederazione l’utile netto registrato dall’istituto. In base agli accordi attuali in materia di ripartizione annuale dell’utile, in applicazione del principio della distribuzione costante, durante un decennio ai Cantoni e alla Confederazione sono versati annualmente 2,5 miliardi. Questa cifra comprende tanto gli utili annuali della BNS quanto il frutto dello abbattimento delle riserve. L’importo dei dividendi non è stabilito sulla base del risultato registrato nell’anno contabile che precede la ripartizione dell’utile. Per la distribuzione delle quote parte ai Cantoni nella primavera del 2008 verrà pertanto applicata la nuova chiave di ripartizione in funzione della popolazione.
1.9 Panoramica delle modifiche necessarie a livello
di ordinanza Sulla base della legge federale del 3 ottobre 200354 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), emaneremo un’ordinanza di applicazione (OPFC) che disciplinerà la procedura per il calcolo del potenziale delle risorse (art. 3 cpv. 3 e 4 LPFC), ivi compresa la garanzia della qualità, l’adegua- mento annuale degli importi perequativi durante un quadriennio (art. 5 cpv. 2 LPFC) e la ripartizione delle somme destinate alla perequazione verticale e alla perequa- zione orizzontale (art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 LPFC). L’ordinanza determinerà inoltre i criteri di ripartizione dei fondi destinati alla compensazione degli oneri (art. 9 cpv. 3 LPFC) e l’adeguamento annuale al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC). Preve- drà infine ulteriori disposizioni concernenti la ripartizione dei fondi volti a compen- sare i casi di rigore (art. 19 cpv. 5 LPFC) e concretizzerà il dettato della legge per quanto concerne il rapporto sull’efficacia (art. 18 LPFC). La nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri abroga la legge federale del 19 giugno 195955 concernente la perequa- zione finanziaria tra i Cantoni (art. 23 LPFC): viene così a cadere la base legale dell’ordinanza del 21 dicembre 197356 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e dell’ordinanza del 27 novem- bre 198957 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta. La LPFC abroga formalmente questi due atti normativi. Abbiamo già presentato gli adeguamenti necessari a livello di ordinanza nei singoli settori nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (secondo messaggio sulla NPC).
54 RS 613.2 55 RS 613.1 56 RU 1974 146 57 RU 1989 2470
2 Commento dei decreti federali e delle modifiche
di legge
2.1 Decreto federale che determina i contributi di base
per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
Art. 1 Il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse (pere- quazione orizzontale delle risorse) ammonta a 1,259 miliardi di franchi, pari al 70 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse.
Art. 2 La dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria nonché la riduzione della quota parte dei Cantoni all’imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento determineranno per la Confederazione uno sgravio di 2,481 miliardi di franchi nel 2008. Tale importo sarà pertanto destinato a dotare la perequazione verticale delle risorse e la compensazione degli oneri in chiave geotopografica e sociodemografica. Conformemente al consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni in seno all’organo direttivo paritetico del progetto NPC, la somma di 2,481 miliardi di franchi confluirà in ragione del 72,5 per cento nella perequazione delle risorse (1,799 mia. di fr.) e del 27,5 per cento nella compensazione degli oneri (0,682 mia. di fr.).
Art. 3 e 4 All’interno della compensazione degli oneri è prevista un’equa ripartizione dei contributi in chiave geotopografica e sociodemografica: i due fondi saranno dotati di
341 milioni di franchi ciascuno.
I contributi di base valgono di norma lungo un intero quadriennio. Nel corso del primo anno di un quadriennio i versamenti di compensazione corrispondono a tali contributi di base. Nel corso degli anni successivi essi sono aggiornati conforme- mente all’articolo 9 capoverso 2 LPFC.
2.2 Decreto federale sulla compensazione
dei casi di rigore
Art. 1 La compensazione dei casi di rigore è calcolata sulla scorta del bilancio globale 2004/2005: il suo fondo sarà dotato di 430 milioni di franchi. Due terzi di questo importo (287 mio. di fr.) sono a carico della Confederazione e un terzo (143 mio. di fr.) dei Cantoni. La ripartizione di questi contributi cantonali è calcolata in funzione del numero di abitanti. Si tratta dei cosiddetti contributi iniziali. In seguito, paralle- lamente alla graduale diminuzione dell’importo destinato alla compensazione dei casi di rigore (conformemente all’art. 19 cpv. 3, 4 e 6 LPFC), i contributi dei Can- toni saranno progressivamente ridotti.
2.3 Decreto federale sui sussidi federali
nell’assicurazione malattie Nell’ambito della legislazione d’esecuzione per la nuova impostazione della pere- quazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni58, l’articolo 66 della legge federale del 18 marzo 199459 sull’assicurazione malattia è stato modificato. La Confederazione continuerà a versare ai Cantoni sussidi annuali per la riduzione dei premi. A partire dall’entrata in vigore della legislazione d’esecu- zione della NPC, tuttavia, questi contributi non verranno più stabiliti mediante decreto federale semplice valido quattro anni e tenendo conto dello sviluppo dei costi nell’assicurazione malattia obbligatoria e della situazione finanziaria della Confederazione, ma corrisponderanno, come stabilito dal nuovo articolo 66 capover- so 2 LAMal, al 7,5 per cento delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Con l’entrata in vigore della nuova base legale viene pertanto a cadere il decreto federale del 10 marzo 200560 sui sussidi federali nell’assicurazione malattie, che deve essere abrogato: ciò avverrà mediante un decreto federale che entrerà in vigore contemporaneamente alla modifica della LAMal prevista dalla legislazione d’esecu- zione della NPC.
2.4 Modifiche della legge sul Controllo federale
delle finanze
Art. 6 lett. j (nuova) Determinare ogni anno i fattori di perequazione rappresenta un’importante deci- sione, tanto finanziaria quanto politica. Lacune nei dati di base o errori nel loro trattamento potrebbero comportare ripercussioni estremamente negative sia presso i Cantoni sia a livello federale. Lo svolgimento di questi calcoli spetta all’Amministrazione federale delle finanze (AFF), coadiuvata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dal- l’Ufficio federale di statistica (UST) e dal gruppo di esperti «Garanzia della qualità» istituito dall’ordinanza d’applicazione della LPCF. Le prime esperienze raccolte hanno mostrato che per verificare la qualità e l’armo- nizzazione dei dati raccolti e trasmessi dalle diverse amministrazioni fiscali canto- nali occorrerà procedere anche a controlli sul posto. La sorveglianza delle operazioni eseguite da uffici federali o da organi istituiti mediante ordinanza federale spetta al Controllo federale delle finanze (CDF). Le competenze di quest’ultimo non gli permettono tuttavia, per il momento, di analiz- zare l’affidabilità dei dati fiscali presentati dai Cantoni per determinare la perequa- zione delle risorse. La nuova disposizione della LCF colma questa lacuna. Grazie ad essa, il CDF potrà verificare se i dati necessari ai calcoli sono stati rilevati corret-
58 N. II / 26 della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). 59 RS 832.10 60 FF 2005 4431
tamente e se sono stati opportunamente distinti i diversi tipi di soggetti fiscali e di tassazione. Va da sé, tuttavia, che la nuova competenza del CDF non si estende alla verifica materiale di quest’ultima.
2.5 Modifiche della legge sui sussidi
Le disposizioni in merito sono già state prese nel testo della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni61. La redazione della legge è stata però macchiata da alcune sviste, che per ragioni di tempi non hanno più potuto essere rimosse in vista della votazione finale del 6 ottobre 2006. Le necessarie correzioni devono essere apportate ora: corrispon- dono a quanto deciso dalla Commissione speciale NPC del Consiglio nazionale il 23 maggio 2006 e si prefiggono di rendere più comprensibile la sistematica della legge. Possono essere riassunte come segue: L’articolo 16 disciplina il campo di applicazione delle forme giuridiche che entrano in linea di conto per la concessione di sussidi. Nella misura in cui lo necessitano, esse vengono sottoposte a una rielaborazione a livello di contenuto nel seguente ordine: la decisione agli articoli 17 e 18, il contratto agli articoli 19 e 20 e l’accordo di programma all’articolo 20a LSu. Sulla base di questa sistematica il capoverso 1 viene ricondotto alla versione origi- naria della LSu del 5 ottobre 1990. Esso stabilisce che se le premesse per la scelta di un’altra forma giuridica non sono date o se considerazioni di proporzionalità (per quanto la legge conceda un margine in proposito) ne sconsigliano l’impiego, per la concessione di aiuti finanziari e indennità va adottata una decisione formale. Il capoverso 2 assume essenzialmente la forma (migliorata dal punto di vista reda- zionale) conferitagli dalla legge federale del 6 ottobre 2006. Per non limitare ecces- sivamente il campo di applicazione dei contratti di diritto pubblico, la frase introdut- tiva viene tuttavia completata con il termine «insbesondere». In questo modo si chiarisce che i criteri esposti alle lettere a e b non devono essere considerati defi- nitivi. Il tenore del capoverso 3 è identico a quello del capoverso 1bis della legge federale del 6 ottobre 2006. Sebbene l’accordo di programma comprenda elementi fortemen- te consensuali, occorre riservargli uno statuto particolare. È pertanto da ritenersi, accanto alla decisione (cpv. 1) e al contratto (cpv. 2), forma giuridica autonoma e deve pertanto essergli riconosciuto lo stesso valore giuridico (cfr. anche il nostro
messaggio del 7 settembre 2005, FF 2005 5349 5449 segg.). I capoversi 4 e 5 riprendono testualmente i capoversi 3 e 4 della LSu nella versione originaria del 5 ottobre 1990.
61 FF 2006 7655
2.6 Modifiche della legge federale concernente
l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
Art. 4 cpv. 5 Come esposto in precedenza, il principio di neutralità dei costi cui sottostà il bilan- cio globale della NPC va rispettato anche per quanto riguarda il finanziamento speciale «traffico stradale». A tale scopo occorre ridurre la quota parte minima dei Cantoni ai contributi non vincolati a opere dall’attuale 12 per cento al 10 per cento.
2.7 Modifiche della legge federale sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 103 cpv. 1 Conformemente al piano finanziario 2008, l’articolo 103 capoverso 1 LAVS fissa la quota definitiva del contributo della Confederazione al 19,55 per cento delle spese annue dell’assicurazione.
Disposizione transitoria concernente la decisione in merito alla quota definitiva Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione esecutiva, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all’articolo 103 capoverso 1 LAVS, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell’arti- colo in questione avrebbe dovuto essere stabilita nel quadro del presente messaggio e adeguata prima dell’entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’articolo 103 capoverso 1 LAVS è stato completato di conseguenza: poiché in tal modo si è debitamente tenuto conto della disposizione transitoria, essa può ora venire abrogata.
2.8 Modifiche della legge federale sull’assicurazione
per l’invalidità
Art. 78 cpv. 1 Conformemente al piano finanziario 2008, l’articolo 78 capoverso 1 LAI fissa la quota definitiva del contributo della Confederazione al 37,78 per cento delle spese annue dell’assicurazione. Tale quota definitiva tiene conto della soppressione delle prestazioni collettive dell’AI, della cessazione dei contributi versati finora dai Can- toni nonché della compensazione dell’onore supplementare a livello di interessi a seguito del finanziamento degli impegni finanziari posticipati a favore degli istituti per persone invalide ed entra in vigore per una durata indeterminata.
Disposizione transitoria concernente la decisione in merito alla quota definitiva Nell’ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione esecutiva, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all’articolo 78 capoverso 1 LAI, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell’articolo in
questione avrebbe dovuto essere stabilita nel quadro del presente messaggio e ade- guata prima dell’entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della riparti- zione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’articolo 78 capoverso 1 è stato completato di conseguenza: poiché in tal modo si è debitamente tenuto conto della disposizione transitoria, essa può ora venire abrogata.
Disposizione transitoria concernente gli impegni finanziari posticipati Ad capoverso 4 (nuovo): i pagamenti posticipati delle prestazioni collettive – pari a 1,962 miliardi di franchi – devono essere finanziati secondo l’ordinamento vigente prima dell’entrata in vigore della NPC. Con una base di legge esplicita per il finan- ziamento degli impegni finanziari posticipati nelle disposizioni transitorie, come pure con la ripartizione definitiva dei contributi ai Cantoni, i contributi versati da Confederazione e Cantone sono esposti in maniera trasparente nell’allegato. I con- tributi della Confederazione e dei Cantoni devono essere versati all’AI sotto forma di contributi forfettari a fondo perso. Secondo il vecchio articolo 78 LAI, la Con- federazione partecipa al finanziamento per il 37,5 per cento e i Cantoni per il 12,5 per cento. Come stabilito nella lettera a, ciò comporterà un onere supplementa- re per la Confederazione di 736 milioni di franchi. Parallelamente, il contributo dei Cantoni ammonterà a 245 milioni di franchi, così come stabilito nella lettera b. Ad capoverso 5 (nuovo): l’articolo 78 disciplina il contributo della Confederazione all’AI in percentuale delle uscite complessive dell’assicurazione. Le prestazioni per le quali il contributo federale viene versato a fondo perso devono essere escluse dalla partecipazione ordinaria della Confederazione, così da evitare un doppio pagamento. Il contributo dei Cantoni è ripartito in funzione di una chiave di riparti- zione che tiene conto delle prestazioni dell’AI per l’anno 2005, sulla base del com- puto definitivo dei contributi versati dai Cantoni, come pure della capacità finanzia- ria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007. La ripartizione definitiva fra i Cantoni è presentata in allegato.
3 Ripercussioni
3.1 Per le finanze della Confederazione e
dei Cantoni In breve, ricordiamo che il passaggio alla NPC va effettuato nel rispetto del princi- pio della neutralità dei costi, salvo la compensazione dei casi di rigore, finanziata in ragione di due terzi dalla Confederazione. Ciò significa che gli aggravi e gli sgravi finanziari tra Confederazione e Cantoni dovranno, nel complesso, compensarsi reciprocamente. Conformemente al presente messaggio, la compensazione dei casi di rigore verrà inizialmente dotata di 430 milioni di franchi, di cui due terzi a carico della Confede- razione. In tal modo, il carico netto annuo per la Confederazione dovuto alla NPC ammonta a 287 milioni di franchi62. Come stabilito dall’articolo 19 LPFC questa
62 Nel piano finanziario del 23 agosto 2006 un importo di 280 milioni di franchi figura a titolo di contributo della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore.
somma iniziale rimarrà invariata durante otto anni; in seguito essa diminuirà ogni anno del 5 per cento, così che la compensazione dei casi di rigore non durerà per più di 28 anni. Impegni finanziari posticipati dell’ordine di 1,421 miliardi di franchi (di cui 685 mio. ai Cantoni e 736 mio. all’AI)63 causano un provvisorio doppio aggravio nel conto finanziario della Confederazione. Gli impegni corrispondenti sono registrati nel rapporto sul piano finanziario del 23 agosto 2006 come fabbisogno finanziario straordinario e contabilizzati nell’ambito della rettifica (restatement) del bilancio
2007 (nuovo modello contabile).
3.2 Per Città e Comuni
Nel primo messaggio sulla NPC abbiamo analizzato in generale le ripercussioni della riforma della perequazione finanziaria sugli agglomerati urbani e sui Comu- ni64. In quell’occasione abbiamo constatato che la NPC può dispiegare appieno il suo potenziale di efficacia e di efficienza soltanto a condizione che i sistemi canto- nali di perequazione finanziaria e di compensazione degli oneri seguano una linea simile e che la compensazione degli oneri interna ai Cantoni sia esaminata tenendo conto della nuovo regime e, se del caso, adeguata. In considerazione dell’autonomia organizzativa che la Costituzione federale garantisce ai Cantoni, il disciplinamento delle relazioni tra un Cantone e i suoi Comuni, rispettivamente Città, come pure la ripartizione degli oneri al suo interno, sono di sua esclusiva competenza. Nel quadro dell’elaborazione della legislazione esecutiva, il secondo messaggio sulla NPC ha dato risalto65 a due tematiche: – lo statuto giuridico dei Comuni e delle Città nell’ambito del nuovo strumen- to dell’accordo di programma, e – le ripercussioni finanziarie della dissociazione dei compiti. Le richieste dei rappresentanti dei Comuni e della Città sono state prese ampiamente in considerazione in particolare nel quadro della modifica della legge sui sussidi, nel senso che l’articolo 19 capoverso 2 LSu accorda uno speciale diritto di essere sentiti ai Comuni e l’articolo 20a capoverso 3 LSu stabilisce che i contributi della Confede- razione devono essere trasferiti proporzionalmente ai Comuni se questi ultimi forni- scono le prestazioni. Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie della NPC sui Comuni e sulle Città ciò dipende anzitutto dalle competenze legislative e dalla partecipazione finanziaria all’interno dei singoli Cantoni. È dunque determinante conoscere il modo in cui i Comuni e le Città partecipano, nell’attuale ripartizione intracantonale dei compiti, al finanziamento dei singoli settori.
63 Cfr. la sintesi offerta dalla tabella 18. Gli importi versati all’AI, ossia 736 milioni di franchi da parte della Confederazione e 245 milioni di franchi da parte dei Cantoni, sono stabiliti in modo definitivo nell’atto normativo mantello. I 685 mio. di fr. ai Cantoni comprendono contributi posticipati per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattia (624 mio.), per la consulenza agricola (10 mio.) come pure per gli aiuti alla formazione (51 mio.).
64 FF 2002 2295 segg.
65 FF 2005 5617 segg.
Il presente messaggio, terza tappa della NPC, definisce gli aspetti principali dei nuovi strumenti di perequazione finanziaria. Le ripercussioni di questi nuovi flussi finanziari all’interno dei singoli Cantoni dipendono dalle modalità in cui la NPC sarà concretizzata a quel livello. In questa sede non possiamo che limitarci a consta- tare che tutti i Cantoni hanno lanciato un processo interno di adeguamento alla NPC, nell’ambito del quale sono analizzate, e se del caso adeguate, le relazioni con i Comuni e con le Città. Dato che la situazione è diversa da un Cantone all’altro e che il processo decisionale non è ancora concluso, non possiamo però, per il momento, riassumere con la necessaria esaustività le ripercussioni della NPC a livello di Città e Comuni.
3.3 Ripercussioni economiche
Allo scopo di analizzare le ripercussioni economiche della NPC, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) hanno commissionato una perizia agli economisti Frank Bodmer e Tobias Beljean66. Sulla base di un modello di equilibrio sono state esaminate le ripercus- sioni della NPC a medio e lungo termine sul prodotto interno lordo e sul reddito nazionale nonché sull’onere fiscale e sulle uscite di Confederazione e Cantoni. In occasione del secondo messaggio sulla NPC del settembre 2005 abbiamo già com- mentato i primi risultati sulla base di un modello semplificato. Sono stati applicati due modelli tipologicamente diversi: un modello semplificato e uno complesso. Nel modello semplificato le ripercussioni economiche della NPC sono analizzate esclusivamente sulla base della variazione del reddito nazionale. Si parte dall’ipotesi che il reddito cantonale dipenda negativamente dall’onere fiscale cantonale67, e si ignorano le ripercussioni sulla produzione di beni e servizi, sul- l’occupazione, sui flussi commerciali tra i Cantoni e sui movimenti di capitale e di popolazione. Si suppone inoltre che la popolazione dei Cantoni rimanga costante. Le ripercussioni politiche e finanziarie sono analizzate in base all’onere fiscale com- plessivo e alle uscite di Confederazione e Cantoni. Nel modello complesso tutte le interrelazioni macroeconomiche sono analizzate in modo più dettagliato. Così, l’analisi della capacità economica dei Cantoni è estesa all’osservazione della parte del prodotto interno lordo che riflette la produzione di beni e servizi e quindi l’intero valore aggiunto del rispettivo Cantone. L’inclusione dei flussi di pendolari e di una bilancia commerciale consente inoltre di illustrare le influenze reciproche tra Cantoni nella produzione e nel reddito. Infine, osservando l’evoluzione dell’occupazione e della popolazione nonché i movimenti di capitale è possibile effettuare un’analisi differenziata dei mutamenti qualitativi a livello di piazze finanziarie cantonali attesi dall’entrata in vigore della NPC. Il modello tiene conto anche dell’immigrazione e dell’emigrazione internazionali e dei mutamenti
66 F. Bodmer, T. Beljean, Volkswirtschaftliche Auswirkungen der NFA – Schätzungen mit einem Gleichgewichtsmodell, perizia commissionata dall’AFF e dalla CDCF, Basilea/ Lucerna 2005. Lo studio, il parere del gruppo di lavoro che l’ha accopagnato, un com- mento dello studio da parte di L. Feld nonché la risposta degli autori sono scaricabili dal sito: http://www.nfa.ch/de/dokumente/berichte/ 67 Questa ipotesi si basa su ricerche empiriche indicanti che i redditi cantonali reagiscono positivamente a imposte meno elevate. L’esiguità del territorio svizzero fa che la concor- renza fiscale svolga un ruolo importante, in quanto i Cantoni in cui le imposte sono basse possono attendersi di attrarre contribuenti.
dell’occupazione a livello nazionale. I calcoli sono svolti in funzione di due scenari. Il primo ipotizza mutamenti dell’onere fiscale unicamente per le imposte sul reddito. Il secondo considera un cambiamento, in ugual misura, delle imposte sul reddito e di quelle sugli utili. Tabella 19 Ripercussioni economiche della NPC
Modello Modello complesso semplice Scenario 1 Scenario 2 Prodotto interno lordo (PIL) - 0.2% 1.1% Reddito nazionale 0.5% 0.2% 0.4% Prodotto interno lordo per abitante - 0.1% 0.8% Reddito nazionale per abitante 0.5% 0.1% 0.1% Popolazione - 0.1% 0.3% Occupazione - 0.2% 0.5% Uscite dello Stato in % del reddito nazionale (= onere fiscale)* -2.2% -1.1% -1.1% * Nei modelli si ipotizza che Confederazione e Cantoni finanzino esclusivamente le loro spese tramite le imposte (senza debiti e senza altre entrate)
La tabella 19 illustra i risultati dei modelli di calcolo, che possono essere riassunti in cinque tesi fondamentali:
Ripercussioni moderate a livello nazionale A livello nazionale la NPC comporta un aumento del prodotto interno lordo, del reddito nazionale, dell’occupazione e della popolazione nonché una riduzione delle uscite statali e dell’onere fiscale. Come mostra la tabella 19, queste ripercussioni si rivelano tuttavia assai moderate. Partendo dai dati disponibili per il 2005, la NPC comporta un aumento del PIL rispettivamente di circa un miliardo di franchi nello scenario 1 e di circa cinque miliardi di franchi nello scenario 2, parallelamente a un aumento del reddito nazionale di 1 e rispettivamente 2 miliardi di franchi. Malgrado l’aumento della popolazione le spese dello Stato diminuiscono di circa un miliardo di franchi.
Divari considerevoli tra i Cantoni Come era da attendersi, le ripercussioni variano notevolmente da Cantone a Can- tone. Anche se non è possibile estrapolare un andamento sistematico per i Cantoni finanziariamente deboli e per quelli finanziariamente forti oppure per le regioni di campagna e per le Città, in tutti i modelli i Cantoni finanziariamente deboli registra- no tuttavia un aumento del reddito nazionale, del prodotto interno lordo, della popo- lazione e dell’occupazione, anche se l’entità di questi effetti varia in modo molto pronunciato a seconda del modello e del Cantone. Inoltre, nessuno dei modelli ana- lizzati prefigura ripercussioni particolarmente negative sui Cantoni finanziariamente forti. Al contrario, essi partecipano, attraverso l’aumento della domanda di consumi e l’offerta di beni, alle ripercussioni positive nei Cantoni finanziariamente deboli.
L’effetto principale è dettato dalla dissociazione dei compiti In tutti e tre i modelli gli effetti più favorevoli sulla crescita del reddito nazionale e del prodotto interno lordo si verificano grazie alla riduzione dei sussidi a destina- zione vincolata. Le analisi di sensitività mostrano anche che i tagli nell’ambito di questi sussidi coincidono con una crescita ridotta delle grandezze economiche ana- lizzate. Ciò significa che la NPC può ripercuotersi positivamente sul benessere unicamente attraverso un’attuazione coerente della ripartizione dei compiti e della relativa riduzione di versamenti a destinazione vincolata dalla Confederazione ai Cantoni.
Il maggiore volume di distribuzione non incide in alcun modo a livello nazionale La soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e l’aumento del volume della perequazione finanziaria in senso stretto consentono ai Cantoni finanziariamente deboli di adeguare meglio le loro spese alle esigenze della popolazione e di rendere più attraente la loro piazza economica. In tutti e tre i modelli si profilano pertanto ripercussioni economiche positive nei Cantoni finanziariamente deboli. A livello nazionale, nella maggior parte dei modelli, il maggiore volume della ridistribuzione non produce tuttavia né un aumento né una riduzione della prestazione economica. Questa incidenza zero è confermata anche dall’analisi di sensitività concernente la dotazione dei fondi perequativi. Le differenze attese si rivelano a livello cantonale, ma non si verifica nessuna differenza rilevante a livello nazionale.
L’imposizione delle imprese ha un effetto più incisivo Un paragone dei due modelli complessi rivela che a livello nazionale è possibile aumentare gli effetti positivi sul benessere adeguando le imposte sul reddito e l’imposizione delle imprese (scenario 2), piuttosto che correggendo unicamente l’imposta sul reddito. Grazie alla riduzione dell’imposizione delle imprese, infatti, gli investimenti e l’occupazione aumentano in misura maggiore, originando una dinamica economica supplementare, da cui traggono vantaggio anche alcuni dei Cantoni finanziariamente forti che, nel bilancio globale, subiscono complessivamen- te un certo aggravio.
3.4 Ripercussioni a livello organizzativo
3.4.1 Collaborazione istituzionale tra Confederazione e
Cantoni
3.4.1.1 Sul piano politico
La legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione autorizza il Consiglio federale e i Dipartimenti a chiedere la consulenza di organizzazioni e persone che non appartengono all’Amministrazione federale68. Nell’ambito dei lavori per la NPC, le consulenze sono state assicurate dall’organo direttivo paritetico, guidato dal capo del DFF69. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell’affermare che questa forma di collaborazione, ossia il dialogo istitu-
68 RS 172.010. Cfr. in proposito l’art. 57 cpv. 1.
69 Sulla modalità di funzionamento dell’organo direttivo paritetico del progetto NPC cfr. Wettstein, Gérard, in: LeGes, Gesetzgebung und Evaluation, 2002/2, pag. 35 segg.
zionalizzato tra rappresentanti politici ed esperti del settore nel corso dei lavori di preparazione, si è dimostrata valida. Attualmente Confederazione e Cantoni discu- tono dell’opportunità di istituire, in vista dell’applicazione della NPC, una struttura permanente che in futuro garantisca automaticamente questo tipo di collaborazione.
3.4.1.2 Sul piano tecnico
Responsabile dell’applicazione della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) è l’Ammi- nistrazione federale delle finanze (AFF) che, in vista dell’entrata in vigore della NPC, sta preparando una sezione autonoma e definendo le scadenze procedurali. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei Cantoni, il disegno di OPFC prevede di ricorrere a due gruppi di lavoro paritetici, cui sono affidati i seguenti compiti: 1. ai sensi dell’articolo 18 LPFC, ogni quattro anni il Consiglio federale pre- senta alle Camere federali un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della legge. Esso va redatto in collaborazione con i Cantoni, ed è pertanto neces- sario che la sua elaborazione sia seguita da un gruppo di esperti paritetico in cui siano rappresentati tanto la Confederazione quanto i Cantoni. Il mandato del gruppo di esperti è formulato nel disegno di OPFC e illustrato nel relati- vo rapporto esplicativo;
2. un secondo gruppo di lavoro si occupa invece del calcolo annuale del poten-
ziale delle risorse e della compensazione degli oneri, nonché della garanzia e del controllo della qualità. Anche il suo mandato è definito nell’OPFC (cfr. più in dettaglio il n. 3.4.2). L’AFF funge anche da segreteria di entrambi i gruppi di lavoro.
3.4.2 Controllo della qualità
3.4.2.1 Sintesi
Attraverso la perequazione delle risorse nell’anno di introduzione della NPC verran- no ridistribuiti sulla base del mandato del presente messaggio tre miliardi di franchi dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione ai Cantoni finanziariamen- te deboli. Il disegno di decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri prevede che la Confedera- zione trasferirà ai Cantoni che subiscono oneri eccessivi 341 milioni di franchi quale compensazione degli aggravi dovuti a fattori geotopografici e sociodemografici. Il rilevamento dei dati di base corrispondenti e la garanzia e il controllo della quali- tà ad esso legati assumono pertanto un ruolo decisivo. Per il computo annuale del potenziale delle risorse e degli indici degli oneri sarà applicata la seguente procedura standard70 (cfr. tabelle 20 e 21):
70 Base: disegno di OPFC, art. 41 seg.
Tabella 20 Uffici responsabili per la garanzia della qualità
Perequazione delle risorse Compensazione degli oneri
Rilevamento dei dati AFC, UST, controllo attraverso il CDF controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF), (art. 6 lett. j LCF), super- supervisione da parte del visione da parte del gruppo gruppo di esperti «garanzia di esperti «garanzia della della qualità» qualità» Analisi dei dati AFC, UST, controllo attraverso il CDF controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF) (art. 6 lett. j LCF) Computo degli indici e AFF, AFF, dei pagamenti di compen- controllo attraverso il CDF controllo attraverso il CDF sazione (art. 6 lett. j LCF) (art. 6 lett. j LCF)
Tabella 21 Procedura annuale di calcolo degli indici delle risorse e degli oneri, in sintesi
Svolgimento ottimale Perequazione delle risorse Compensazione degli oneri dal punto di vista temporale (si ripete ogni anno)
Fino alla fine di Rilevamento dei dati da Calcolo e fornitura dei dati da marzo parte dell’AFC parte dell’UST Fino alla fine di Elaborazione dei dati da Ulteriore elaborazione dei dati aprile parte dell’AFC da parte dell’AFF Maggio-giugno Controllo della qualità Controllo della qualità Inizio luglio Calcolo degli indici e dei Calcolo degli indici e dei pagamenti di compensazione pagamenti di compensazione da parte dell’AFF, comuni- da parte dell’AFF, comunica- cazione alla CDCF zione alla CDCF Metà ottobre La CDCF presenta il suo La CDCF presenta il suo rapporto al DFF rapporto al DFF Novembre Adozione da parte del Adozione da parte del Consi- Consiglio federale glio federale
3.4.2.2 La procedura annuale in dettaglio
Rilevamento dei dati I dati concernenti il potenziale delle risorse sono raccolti dai Cantoni sulla base delle circostanziate istruzioni elaborate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e approvate dalla Conferenza dei direttori delle finanze (CDCF). Queste
istruzioni contengono indicazioni tecniche dettagliate e stabiliscono i termini entro i quali i dati devono essere forniti. Le amministrazioni fiscali cantonali inoltrano di volta in volta i dati dei singoli anni di calcolo all’AFC, e ciò entro i termini presta- biliti. La base per il rilevamento dei dati concernente la compensazione degli oneri è costituita dalla statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199271 sulla statistica federale, alla legge federale del 26 giugno 199872 sul censi- mento federale della popolazione e alle loro ordinanze aggiornate.
Elaborazione L’AFC controlla la plausibilità dei dati per la perequazione delle risorse. Se constata errori o lacune, li ritorna al più presto (entro due o tre settimane) ai Cantoni che li hanno presentati. I Cantoni rielaborano i dati e li inoltrano di nuovo all’AFC. L’UST controlla la plausibilità dei dati per la compensazione degli oneri.
Controllo della qualità Per il controllo della qualità il DFF istituisce un apposito gruppo paritetico di esperti («Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri: garanzia della qualità»), coadiuvato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Il CDF mette a disposizione del gruppo di esperti la sua consulenza e, allo scopo di verificare la qualità dei dati presentati, è autorizzato a eseguire, in qualsiasi momento, controlli sul posto. L’AFC tiene costantemente aggiornato il gruppo di esperti per quanto concerne i dati sulla perequazione delle risorse; l’AFF fa lo stesso per quanto concerne i dati sulla compensazione degli oneri. A partire da una certa data, il gruppo di esperti si riunirà a scadenze molto ravvicinate, così da valutare la situazione e chiarire, d’accordo con il CDF, le misure da adottare, in particolare se dovesse rivelarsi necessario compiere controlli sul posto. In caso di errori o lacune nei dati concernenti il potenziale delle risorse, in colla- borazione con il gruppo di esperti l’AFC e l’AFF adottano contromisure secondo i criteri seguenti: – se la qualità dei dati è insufficiente, ma essi possono essere ulteriormente trattati, l’AFC li corregge; – se i dati mancano o non possono essere ulteriormente trattati, l’AFF valuta il potenziale delle risorse sulla base di metodi di calcolo standardizzati. Questi metodi sono formulati in modo tale da impedire ai Cantoni che hanno pre- sentato dati lacunosi o falsi di godere di qualche vantaggio rispetto ai Can- toni che hanno presentato i loro dati correttamente. Essi sono stabiliti nel- l’ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC). Se i dati concernenti l’indice degli oneri sono errati, lacunosi o non possono essere ulteriormente trattati, l’UST e l’AFF li correggono o li reinterpretano, in collabo- razione con il gruppo di esperti. I risultati della verifica della qualità dei dati e le misure eventualmente adottate sono comunicati ai Cantoni interessati e alla CDCF. I Cantoni in questione hanno la possibilità di esprimersi in merito, in termini di tempo ravvicinati.
71 RS 431.01 72 RS 431.112
Calcolo del potenziale delle risorse e dell’indice degli oneri Sulla base dei dati concernenti gli ultimi tre anni di calcolo disponibili e delle richie- ste del gruppo di esperti «Garanzia della qualità», l’AFF calcola ogni anno il poten- ziale delle risorse per l’anno di riferimento seguente. Gli indicatori della compen- sazione degli oneri per l’anno seguente sono calcolati di volta in volta sulla base dei dati concernenti l’ultimo anno di calcolo disponibile.
Calcolo dei pagamenti di compensazione Infine, l’AFF calcola i pagamenti di compensazione dei singoli Cantoni per l’anno di riferimento seguente, e ciò sulla base del potenziale delle risorse e degli importi decisi dal Parlamento per la perequazione orizzontale e per la perequazione verticale delle risorse come pure per il loro aggiornamento (conformemente all’art. 5 cpv. 2 LPFC). Parallelamente, l’AFF calcola i versamenti in virtù degli aggravi geotopo- grafici e sociodemografici, previo adeguamento al rincaro (conformemente all’art. 9 cpv. 2 LPFC) degli importi perequativi decisi dal Parlamento.
Informazione dei Cantoni L’AFF presenta i suoi calcoli alla CDCF, all’attenzione dei governi cantonali. I Cantoni prendono conoscenza dei risultati. Se un Cantone non condivide i dati comunicatigli, può ricorrere alla CDCF. Quest'ultima conferma al DFF che i Cantoni hanno preso conoscenza dei risultati e comunica eventuali loro prese di posizione.
Adozione da parte del Consiglio federale L’OPFC è modificata ogni anno in base ai dati più recenti concernenti la perequa- zione delle risorse e la compensazione degli oneri e viene adottata dal Consiglio federale.
3.4.3 Ripercussioni sui sistemi informatici
3.4.3.1 A livello della Confederazione
Per quanto riguarda la sicurezza informatica, l’ufficio responsabile (AFF) sta svilup- pando un modello che sarà pronto entro la prevista data di entrata in vigore della NPC, ossia il 1° gennaio 2008. Si tratta in particolare di conformare l’intera proce- dura (che va dal rilevamento dei dati al calcolo dei pagamenti di compensazione) alla direttiva del CDF del 31 marzo 2002 sulle esigenze minime da rispettare in ambito informatico nel trattamento dei dati contabili73. Il modello dovrà essere ultimato al più tardi per il secondo trimestre del 2007, in modo da permettere di svolgere i primi pagamenti sulla base della nuova impostazione informatica. Per quanto concerne invece il rilevamento e l’analisi dei dati per il potenziale delle risorse, l’AFC ha già provveduto alle necessarie modifiche.
73 Non esiste una versione italiana della direttiva, che può essere consultata in tedesco all’indirizzo www.efk.admin.ch/pdf/richtlinien-d.pdf e in francese all’indirizzo www.efk.admin.ch/pdf/richtlinien-f.pdf.
3.4.3.2 A livello dei Cantoni
Nell’ambito dei lavori di preparazione alla NPC, l’AFC ha informato in anticipo i Cantoni sulle modalità di trasmissione dei dati (estensione, scadenza, forma). In sintesi, possiamo qui affermare che la larga maggioranza dei Cantoni ha già dato avvio agli adeguamenti informatici necessari. I pochi Cantoni che, al momento delle prime trasmissioni di dati (primavera 2006) ancora non erano intervenuti in tal senso, dovranno adattarsi non appena possibile, così da poter garantire una qualità ineccepibile dei dati.
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legi- slatura 2003–2007, dove figura come oggetto incluso nelle grandi linee74.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L’articolo 135 della Costituzione federale75, accettato in votazione popolare il 28 novembre 2004, trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare pre- scrizioni sulla perequazione delle finanze e sulla compensazione degli oneri: «La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni». La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri auto- rizza l’Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base alla perequazione delle risorse fornito dai Cantoni finanziariamen- te forti e dalla Confederazione (art. 5 LPFC). L’articolo 9 LPFC autorizza l’Assem- blea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base destinato a compensare gli oneri di tipo geotopografico e gli oneri di tipo sociodemografico, mentre l’articolo 19 LPFC costituisce la base legale per la dota- zione della compensazione dei casi di rigore. Il disegno di legge federale che modi- fica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla NPC si basa sulla modifica degli articoli della Costituzione federale così come prevista dal decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Nella sua globalità il progetto è pertanto conforme alla Costituzione e alla legge.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali
della Svizzera Il presente progetto76 non ha ripercussioni sugli impegni internazionali della Sviz- zera.
74 FF 2004 992 1017 75 RS 101 76 Nel primo messaggio sulla NPC (FF 2002 2300) il Consiglio federale ha già dettagliata- mente analizzato questo aspetto e ha valutato il progetto dal profilo della politica europea.
5.3 Forma dell’atto
5.3.1 Decreti federali
Al fine di determinare di volta in volta per quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risor- se, l’articolo 5 LPFC prevede il ricorso al decreto federale sottoposto a referendum. L’articolo 9 introduce il decreto federale sottostante a referendum anche per la deter- minazione dei contributi di base destinati a compensare gli aggravi geotopografici e sociodemografici. Poiché interdipendenti, le dotazioni di questi fondi perequativi saranno comprese in un unico decreto federale sottoposto a referendum. Anche per determinare l’importo iniziale della compensazione dei casi di rigore, è necessario, ai sensi dell’articolo 19 LPFC, ricorrere al decreto federale sottostante a referendum. Poiché questo strumento è limitato nel tempo e non costituisce realmen- te parte integrante del nuovo sistema di perequazione, le modalità che lo regolano sono disciplinate in un decreto federale separato da quello per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. L’entrata in vigore della nuova base legale per i contributi federali alla riduzione dei premi77 rende caduco il decreto federale del 10 marzo 200578 sui sussidi federali nell’assicurazione malattie. Conformemente al principio dell’equivalenza normativa, esso dovrà essere abrogato mediante un decreto federale semplice. Si prevedono dunque, complessivamente, due decreti federali sottostanti a referen- dum e un decreto federale semplice.
5.3.2 Modifiche di legge proposte
Dato che non è possibile separarle, le modifiche di legge necessarie nell’ambito del terzo messaggio sulla NPC saranno riunite, con procedura analoga a quella seguita per la legislazione esecutiva (secondo messaggio sulla NPC), in un atto normativo mantello: la legge federale che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La legge sottostà a referendum facoltativo.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposi- zioni concernenti i sussidi, nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie che comportano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi, o nuove spese ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi, devono essere approvate dalla maggioran- za dei membri di ciascuna Camera.
77 N. II / 26 della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). 78 FF 2005 4431
Di conseguenza le seguenti disposizioni legali sono subordinate al freno alle spese: – l’articolo 2 del decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse) – l’articolo 3 del decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione geotopografica) – l’articolo 4 del decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione sociodemografica) – l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (contributo iniziale della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore).
Glossario
Base imponibile La base imponibile aggregata (BIA) rispecchia il → potenziale delle aggregata (BIA) risorse di un Cantone. Serve per calcolare l’→ indice delle risorse e la → perequazione delle risorse. La BIA di un Cantone è costituita dalla somma dei redditi e dei patrimoni imponibili delle persone fisiche e dagli utili delle persone giuridiche. Bilancio globale Il bilancio globale comprende tanto le ripercussioni finanziarie quantificabili di tutti i provvedimenti della NPC quanto i singoli sgravi e aggravi per la Confederazione e per i 26 Cantoni. Cantoni finanziariamente Un Cantone è considerato finanziariamente debole quando le sue deboli risorse sono inferiori alla media ossia, in una media dei Cantoni pari a 100, il suo indice delle risorse è inferiore a tale cifra. Cantoni finanziariamente Un Cantone è considerato finanziariamente forte quando le sue forti risorse sono superiori alla media ossia, in una media dei Cantoni pari a 100, il suo indice delle risorse è superiore a tale cifra. Compensazione degli Cfr. → perequazione dell’aggravio geotopografico, e → perequazio- oneri ne dell’aggravio sociodemografico. Compensazione dei Lo scopo della compensazione dei casi di rigore è fare sì che, una casi di rigore volta entrata in vigore la NPC, i Cantoni finanziariamente deboli non si ritrovino in una situazione peggiore di quella attuale. È limitata a
28 anni al massimo e, a partire dal nono anno dall’entrata in vigore
della NPC, sarà progressivamente smantellata. Compiti in comune Nella NPC, un compito in comune è un compito il cui finanziamento è assunto tanto dalla Confederazione quanto dai Cantoni (cfr. → dissociazione e → dissociazione parziale). Contributo di base Il contributo di base per la → perequazione delle risorse o per (per la perequazione la → compensazione degli oneri è il contributo stabilito dal Parla- delle risorse e la mento a scadenza quadriennale. Esso resta immutato durante il compensazione degli primo anno del quadriennio. Per il secondo, il terzo e il quarto anno, oneri) il nostro Consiglio lo adegua in base a precisati criteri. Dissociazione dei Si parla di dissociazione dei compiti quando un compito pubblico, in compiti precedenza assunto congiuntamente da Confederazione e Cantoni, diventa competenza esclusiva di uno solo dei livelli statali (cfr. → dissociazione parziale e → compiti in comune). Dissociazione parziale Termine utilizzato nel caso in cui, all’interno di un settore di com- piti, solo alcuni sono effettivamente dissociati. Mentre nei settori dissociati solo un livello statale (Confederazione o Cantoni) è responsabile, in quelli non dissociati entrambi i livelli continuano ad esserlo congiuntamente (cfr. → dissociazione e → compiti in comune). Esternalità Un’attività economica produce un’esternalità, o effetto esterno, quando la persona che ne è interessata non corrisponde con la persona che ne è all’origine. Esempio di esternalità negative: rumore. Esempio di esternalità positiva: faro. Finanziamento speciale Una parte degli utili dell’imposta sugli oli minerali sono destinati al «traffico stradale» finanziamento del traffico stradale. Questi fondi, attraverso i cosid- detti contributi vincolati e non vincolati alle opere, spettano anche ai Cantoni.
Gettito fiscale Il gettito fiscale standardizzato (GFS) è una grandezza indicativa che standardizzato serve a valutare l’efficacia della → perequazione delle risorse. Il GFS di un Cantone corrisponde al gettito fiscale che registrerebbe se imponesse il suo → potenziale delle risorse con un’aliquota fiscale proporzionale e omogenea per tutti i Cantoni. Questa aliquota fiscale standardizzata corrisponde all’intero gettito fiscale del Cantone e dei Comuni (compresa la quota cantonale agli utili dell’imposta federale diretta) espresso in per cento dell’intero potenziale di risorse di tutti i Cantoni negli anni di calcolo. L’indice del GFS di un Cantone equivale al GFS per abitante rispetto al GFS per abitante della totalità dei Cantoni, moltiplicato per 100. Poiché, per definizione, il GFS è proporzionale al potenziale delle risorse, il suo indice corri- sponde all’→ indice delle risorse. Per valutare l’efficacia della perequazione, ai valori cantonali dello SSE vengono rispettivamente aggiunti o sottratti i contributi della → perequazione delle risorse (verticale e orizzontale). Da questo calcolo risulta il «GFS dopo perequazione», da cui si deduce l’«indice dei GFS dopo perequa- zione». finanziaria zione attualmente in vigore per misurare la capacità finanziaria dei Cantoni. La NPC lo sostituirà con il nuovo indice delle risorse. potenziale delle risorse per abitante e la media svizzera. Si fonda sulla → base imponibile aggregata (BIA) e sostituirà l’indice della capacità finanziaria utilizzato dal sistema di perequazione attual- mente in vigore. Neutralità dei costi Il rispetto del principio della neutralità dei costi significa che il saldo delle entrate e delle uscite legate alla NPC non dovrà comportare alcun costo supplementare, né per la Confederazione né per i Can- toni. Solo la → compensazione dei casi di rigore che tuttavia, a causa della sua stessa funzione, sarà limitata e regredirà nel tempo, comporterà inizialmente un onere supplementare di 287 milioni di franchi. «Oneri A» Gli «oneri A», rilevanti per la → perequazione dell’aggravio socio- demografico (PAS) sono gli oneri che i Cantoni sono obbligati ad assumersi a causa di una quota superiore alla media di persone anziane o povere, oppure di stranieri. Proporzionalmente, questi «gruppi A» comportano costi considerevoli, contribuendo d’altro
canto solo in misura limitatissima agli introiti fiscali. Oneri speciali delle Gli oneri speciali delle città polo, rilevanti per la → perequazione città polo dell’aggravio sociodemografico (PAS) sono gli oneri che i centri urbani devono assumere a causa del loro numero di abitanti, della densità di insediamento e del numero di persone attive professio- nalmente. Di norma, quanto più elevati sono i valori dei relativi indicatori, tanto maggiori sono i costi per abitante che le città polo sono tenute ad assumersi. Perequazione La PAG prevede uno sgravio per i Cantoni che, a causa della loro dell’aggravio quota, della pendenza del terreno o di una particolare struttura degli geotopografico (PAG) insediamenti, sono messi sotto eccessiva pressione finanziaria. Essa è totalmente finanziata dalla Confederazione. Perequazione La PAS sgrava i Cantoni che, a causa della loro struttura demogra- dell’aggravio fica (→ «oneri A») o della loro funzione di centri (→ oneri speciali sociodemografico delle città polo), sono messi sotto eccessiva pressione finanziaria. (PAS) Essa è totalmente finanziata dalla Confederazione.
Perequazione delle Scopo della perequazione delle risorse è dotare anche i Cantoni con risorse risorse inferiori alla media, i cosiddetti → Cantoni finanziariamente deboli, di sufficienti mezzi finanziari liberamente utilizzabili. È stanziata dalla Confederazione e dai → Cantoni finanziariamente forti. La Confederazione finanzia la → perequazione verticale delle risorse, mentre i Cantoni finanziariamente forti forniscono la → perequazione orizzontale delle risorse. Perequazione finanziaria La perequazione finanziaria comprende tutti i trasferimenti finanzia- ri tra enti pubblici intesi a stimolare l’adempimento dei compiti dello Stato oppure a compensare le disparità di capacità finanziaria. Perequazione finanziaria La perequazione finanziaria in senso lato comprende tutti i trasferi- in senso lato menti finanziari orizzontali e verticali legati alla ripartizione dei compiti e degli utili. Perequazione finanziaria La perequazione finanziaria in senso stretto comprende tutti i trasfe- in senso stretto rimenti finanziari che servono alla ridistribuzione tra i Cantoni e alla compensazione degli oneri strutturali eccessivi. Perequazione orizzontale La perequazione orizzontale delle risorse rappresenta la ripartizione delle risorse tra → Cantoni finanziariamente forti e → Cantoni finanziariamente deboli. Perequazione verticale La perequazione verticale delle risorse è la parte di → perequazione delle risorse delle risorse finanziata dalla Confederazione. I Cantoni che, rispetto alla media svizzera, presentano un → potenziale delle risorse infe- riore, ossia i → Cantoni finanziariamente deboli, sono sostenuti economicamente dalla Confederazione. Potenziale delle risorse Il potenziale delle risorse comprende le risorse di un Cantone cui è fiscalmente possibile attingere (cfr. → base imponibile aggregata, BIA), indipendentemente dal gettito fiscale e dall’onere fiscale effettivi; corrisponde pertanto alla sua capacità finanziaria. Spillover Quando gli abitanti di un ente locale usufruiscono dei servizi messi a disposizione da un altro ente locale al quale, tuttavia, non versano alcun indennizzo (o solo parziale), vengono a crearsi esternalità territoriali, i cosiddetti spillover. Là dove vi è spillover, vi è ingiusti- zia fiscale. Per internalizzare gli spillover e le perdite socioeconomi- che che essi comportano, occorre una perequazione intercantonale
degli oneri.
Allegato 1
Dissociazione dei compiti e neutralità dei costi (2008)
1. Confederazione
(+) = aggravio Confederazione risp. (maggiori) uscite; (-) = sgravio Confederazione risp. (maggiori) entrate Voce PF 2008 NPC senza NPC con NPC Saldo
1_1_2 Prestazioni della Confederazione all'AVS 5'593'000'000 6'646'000'000 1'053'000'000 1_2_2 Prestazioni della Confederazione all'AI 4'695'000'000 3'800'525'000 -894'475'000 1_7_1 Prestazioni complementari dell'AVS 412'000'000 517'500'000 105'500'000 1_7_2 Prestazioni complementari dell'AI 339'000'000 557'200'000 218'200'000 1_8 Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie 2'389'105'000 1'842'760'000 -546'345'000 1_9_2 Prestazioni della Confederazione agli assegni familiari nell'agricoltura 91'600'000 91'600'000 0 1_11_2 Scuole universitarie professionali SSA 140'000'000 159'500'000 19'500'000 2_2 Protezione della natura e del paesaggio 53'237'000 49'337'000 -3'900'000 2_3_1 Foreste: cure e misure di gestione del bosco 75'100'000 66'839'000 -8'261'000 2_3_2 Foreste: protezione dalle catastrofi naturali 41'870'000 33'914'700 -7'955'300 2_3_3 Foreste: miglioramenti strutturali e strutture di raccordo 16'560'000 14'904'000 -1'656'000 2_4 Protezione contro le piene 60'696'500 54'019'885 -6'676'615 2_5_1 Caccia e pesca, guardiacaccia 2'785'000 2'670'000 -115'000 2_5_2 Caccia e pesca, pesca 720'000 900'000 180'000 2_6_1 Protezione delle acque (LPAc art. 61) 52'000'000 52'000'000 0 2_6_3 Protezione delle acque (LPAc art. 64) 1'550'000 1'550'000 0 2_7_1 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico 0 0 0 2_7_2 Protezione fonica 8'881'300 6'591'749 -2'289'551 3_1_1 Strade nazionali, manutenzione 605'929'500 609'477'874 3'548'374 3_1_2 Strade nazionali, esercizio 133'929'300 271'721'191 137'791'891 3_1_3 Strade nazionali, sistemazione 552'743'800 631'962'557 79'218'757 3_1_4 Strade nazionali, completamento della rete 917'000'000 917'000'000 0 3_2 Strade principali 193'584'900 162'729'997 -30'854'903 3_3_1 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria 421'278'700 353'073'420 -68'205'280 3_3_2 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) 58'609'000 0 -58'609'000 3_3_3 Contributi per le strade alpine che servono al traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali 26'890'100 7'205'580 -19'684'520 3_4 Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) 0 0 0 3_5 Gallerie paravalanghe e tunnel 0 0 0 4_1 Traffico negli agglomerati*** 0 0 0 5_1 Separazione dei modi di traffico 13'195'000 13'195'000 0 5_2 Passaggi a livello 0 0 0
5_3_1 Indennità traffico regionale 1'356'607'112 1'075'838'386 -280'768'726 5_3_2 Migliorie tecniche e trasformazione dell'esercizio 140'635'588 140'635'588 0 6_1 Contributo per la misurazione ufficiale**** 34'235'000 18'829'250 -15'405'750 6_2 Manutenzione del materiale dell'esercito 10'000'000 13'000'000 3'000'000 7_1 Migliorie strutturali in campo agricolo 93'000'000 83'000'000 -10'000'000 7_2 Allevamento di animali 21'980'000 38'100'000 16'120'000 7_3 Centri di consulenza agricola 19'079'300 11'110'000 -7'969'300
(+) = aggravio Confederazione risp. (maggiori) uscite; (-) = sgravio Confederazione risp. (maggiori) entrate Voce PF 2008 NPC senza NPC con NPC Saldo 7_4 Miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna* 5'000'000 5'000'000 0 7_4_K Riduzione suppletiva pigioni** 103'000'000 98'000'000 -5'000'000 7_5 Pagamenti diretti ecologici 536'000'000 532'000'000 -4'000'000 7_6 Misure sociali collaterali (aiuti per la conduzione aziendale) 11'000'000 10'000'000 -1'000'000 7_7 Controllo della vendemmia 1'084'000 856'000 -228'000 8_1_1 Protezione dei monumenti storici 25'587'700 20'565'775 -5'021'925 8_1_2 Protezione dei beni culturali 850'000 680'000 -170'000 8_1_3 Vie di comunicazione storiche della Svizzera 2'024'600 2'024'600 0 8_2 Contributi ai Cantoni per gli aiuti all'istruzione 75'660'000 25'000'000 -50'660'000 8_3_2 Formazione professionale: contributi forfettari e diritto transitorio 466'061'500 485'561'500 19'500'000 8_4_2 Aiuto alle università, sussidi agli investimenti 82'934'400 60'542'100 -22'392'300 9_1 Sussidi di costruzione agli stabilimenti penitenziari e alle case d'educazione 17'255'000 17'255'000 0 9_2 Sussidi di esercizio agli istituti d'educazione 72'324'500 72'324'500 0 9_3 Sussidi per progetti sperimentali 2'537'500 2'537'500 0 9_4 Contributo al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari 0 1'300'000 1'300'000 Totale compiti 19'973'121'300 19'578'337'153 -394'784'147
10_1 Quota cantonale all'imposta federale diretta 4'814'000'000 2'728'000'000 -2'086'000'000
Totale compiti e quote cantonali 24'787'121'300 22'306'337'153 -2'480'784'147
11_1 Totale perequazione delle risorse 0 3'057'566'461 3'057'566'461 12_1 Compensazione dell'aggravio geotopografico 0 341'107'820 341'107'820 12_2 Compensazione dell'aggravio sociodemografico 0 341'107'820 341'107'820 11_2 Contributo dei Cantoni alla perequazione delle risorse 0 -1'258'997'955 -1'258'997'955 Saldo nuovi strumenti di perequazione 0 2'480'784'147 2'480'784'147
Totale NPC (senza compensazione dei casi di rigore) 24'787'121'300 24'787'121'300 0
13_1 Compensazione dei casi di rigore 0 430'454'285 430'454'285 Contributo dei Cantoni alla compensazione dei casi di rigore 0 -143'484'762 -143'484'762 Totale NPC (con compensazione dei casi di rigore) 24'787'121'300 25'074'090'823 286'969'523 * Soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore, compensazione mediante riduzione ** Compensazione per la soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore nell'ambito del migliora- *** Contributi sospesi per la durata del fondo per le infrastrutture **** Per gli importi secondo la NPC, si tratta di importi teorici per il corretto rilevamento della soppressione dei supplementi di capacità finanziaria. L'importo effettivo con la NPC ammonta a 26 milioni per l'anno 2008 poiché, rinunciando all'avvio di progetti nel 2007, i mezzi sono stati trasferiti al 2008.
2. Assicurazioni sociali
(+) = aggravio ass. sociali risp. (maggiori) uscite; (-) = sgravio ass. sociali risp. (maggiori) entrate Voce PF 2008 NPC senza NPC con NPC Saldo 1_1_1 Contributi dei Cantoni all'AVS -1'245'000'000 0 1'245'000'000 1_1_2 Prestazioni della Confederazione all'AVS -5'593'000'000 -6'646'000'000 -1'053'000'000 1_2_1 Contributi dei Cantoni all'AVS -1'565'000'000 0 1'565'000'000 1_2_2 Prestazioni della Confederazione all'AI -4'695'000'000 -3'800'525'000 894'475'000 1_3 Promovimento dell'aiuto alle persone anziane e ai disabili 285'000'000 93'000'000 -192'000'000 1_4 Contributi per la costruzione e l’esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni 1'551'000'000 0 -1'551'000'000 1_5 Contributi ai centri di formazione del personale specializzato delle professioni sociali 65'000'000 0 -65'000'000 1_6_1 Istruzione scolastica speciale: contributi per la costruzione e l'esercizio 460'000'000 0 -460'000'000 1_6_2 Istruzione scolastica speciale: prestazioni individuali 408'000'000 0 -408'000'000 1_9_1 Contributi dei Cantoni agli assegni familiari -43'700'000 -43'700'000 0 1_9_2 Prestazioni della Confederazione agli assegni familiari nell'agricoltura -91'600'000 -91'600'000 0 1_10 Prestazioni dei Cantoni all'assicurazione contro la disoccupazione -118'000'000 -118'000'000 0 1_12 Oneri a titolo di interessi per impegni posticipati dell'AI 0 24'525'000 24'525'000 Totale compiti -10'582'300'000 -10'582'300'000 0
3. Cantoni
Voce PF 2008 NPC senza NPC con NPC Saldo
1_1_1 Contributi dei Cantoni all'AVS 1'245'000'000 0 -1'245'000'000 1_2_1 Contributi dei Cantoni all'AVS 1'565'000'000 0 -1'565'000'000 1_3 Promovimento dell'aiuto alle persone anziane e ai disabili -285'000'000 -93'000'000 192'000'000 1_4 Contributi per la costruzione e l’esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni -1'551'000'000 0 1'551'000'000 1_5 Contributi ai centri di formazione del personale specializzato delle professioni sociali -65'000'000 0 65'000'000 1_6_1 Istruzione scolastica speciale: contributi per la costruzione e l'esercizio -460'000'000 0 460'000'000 1_6_2 Istruzione scolastica speciale: prestazioni individuali -408'000'000 0 408'000'000 1_7_1 Prestazioni complementari dell'AVS -412'000'000 -517'500'000 -105'500'000 1_7_2 Prestazioni complementari dell'AI -339'000'000 -557'200'000 -218'200'000 1_8 Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie -2'389'105'000 -1'842'760'000 546'345'000 1_9_1 Contributi dei Cantoni agli assegni familiari nell'agricoltura 43'700'000 43'700'000 0 1_10 Prestazioni dei Cantoni all'assicurazione contro la disoccupazione 118'000'000 118'000'000 0 1_11_2 Scuole universitarie professionali SSA -140'000'000 -159'500'000 -19'500'000 1_12 Oneri a titolo di interessi per impegni posticipati dell'AI 0 -24'525'000 -24'525'000 2_2 Protezione della natura e del paesaggio -53'237'000 -49'337'000 3'900'000 2_3_1 Foreste: cure e misure di gestione del bosco -75'100'000 -66'839'000 8'261'000 2_3_2 Foreste: protezione dalle catastrofi naturali -41'870'000 -33'914'700 7'955'300 2_3_3 Foreste: miglioramenti strutturali e strutture di raccordo -16'560'000 -14'904'000 1'656'000 2_4 Protezione contro le piene -60'696'500 -54'019'885 6'676'615 2_5_1 Caccia e pesca, guardiacaccia -2'785'000 -2'670'000 115'000 2_5_2 Caccia e pesca, pesca -720'000 -900'000 -180'000 2_6_1 Protezione delle acque (LPAc art. 61) -52'000'000 -52'000'000 0 2_6_3 Protezione delle acque (LPAc art. 64) -1'550'000 -1'550'000 0 2_7_2 Protezione fonica -8'881'300 -6'591'749 2'289'551 3_1_1 Strade nazionali, manutenzione -605'929'500 -609'477'874 -3'548'374 3_1_2 Strade nazionali, esercizio -133'929'300 -271'721'191 -137'791'891 3_1_3 Strade nazionali, sistemazione -552'743'800 -631'962'557 -79'218'757 3_1_4 Strade nazionali, completamento della rete -917'000'000 -917'000'000 0 3_2 Strade principali -193'584'900 -162'729'997 30'854'903
3_3_1 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria -421'278'700 -353'073'420 68'205'280 3_3_2 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) -58'609'000 0 58'609'000 3_3_3 Contributi per le strade alpine che servono al traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali*** -26'890'100 -7'205'580 19'684'520 5_1 Separazione dei modi di traffico -13'195'000 -13'195'000 0 5_3_1 Indennità traffico regionale -1'356'607'112 -1'075'838'386 280'768'726 5_3_2 Migliorie tecniche e trasformazione dell'esercizio -140'635'588 -140'635'588 0 6_1 Contributo per la misurazione ufficiale**** -34'235'000 -18'829'250 15'405'750 6_2 Manutenzione del materiale dell'esercito -10'000'000 -13'000'000 -3'000'000
(+) = aggravio Cantone risp. (maggiori) uscite; (-) =sgravio Cantone risp. (maggiori) entrate Voce PF 2008 NPC senza NPC con NPC Saldo 7_1 Migliorie strutturali in campo agricolo -93'000'000 -83'000'000 10'000'000 7_2 Allevamento di animali -21'980'000 -38'100'000 -16'120'000 7_3 Centri di consulenza agricola -19'079'300 -11'110'000 7'969'300 7_4 Miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna* -5'000'000 -5'000'000 0 7_4_K Riduzione suppletiva pigioni** -103'000'000 -98'000'000 5'000'000 7_5 Pagamenti diretti ecologici -536'000'000 -532'000'000 4'000'000 7_6 Misure sociali collaterali (aiuti per la conduzione aziendale) -11'000'000 -10'000'000 1'000'000 7_7 Controllo della vendemmia -1'084'000 -856'000 228'000 8_1_1 Protezione dei monumenti storici -25'587'700 -20'565'775 5'021'925 8_1_2 Protezione dei beni culturali -850'000 -680'000 170'000 8_1_3 Vie di comunicazione storiche della Svizzera -2'024'600 -2'024'600 0 8_2 Contributi ai Cantoni per gli aiuti all'istruzione -75'660'000 -25'000'000 50'660'000 8_3_2 Formazione professionale: contributi forfettari e diritto transitorio -466'061'500 -485'561'500 -19'500'000 8_4_2 Aiuto alle università, sussidi agli investimenti -82'934'400 -60'542'100 22'392'300 9_1 Sussidi di costruzione agli stabilimenti penitenziari e alle case d'educazione -17'255'000 -17'255'000 0 9_2 Sussidi di esercizio agli istituti d'educazione -72'324'500 -72'324'500 0 9_3 Sussidi per progetti sperimentali -2'537'500 -2'537'500 0 9_4 Contributo al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari 0 -1'300'000 -1'300'000 Totale compiti -9'390'821'300 -8'996'037'153 394'784'147
10_1 Quota cantonale all'imposta federale diretta -4'814'000'000 -2'728'000'000 2'086'000'000
Totale compiti e quote cantonali -14'204'821'300 -11'724'037'153 2'480'784'147
11_1 Totale perequazione delle risorse 0 -3'057'566'461 -3'057'566'461 12_1 Compensazione dell'aggravio geotopografico 0 -341'107'820 -341'107'820 12_2 Compensazione dell'aggravio sociodemografico 0 -341'107'820 -341'107'820 11_2 Contributo dei Cantoni alla perequazione delle risorse 0 1'258'997'955 1'258'997'955 Saldo nuovi strumenti di perequazione 0 -2'480'784'147 -2'480'784'147
Totale NPC (senza compensazione dei casi di rigore) -14'204'821'300 -14'204'821'300 0 13_1 Compensazione dei casi di rigore 0 -430'454'285 -430'454'285 Contributo dei Cantoni alla compensazione dei casi di rigore 0 143'484'762 143'484'762 Totale NPC (con compensazione dei casi di rigore) -14'204'821'300 -14'491'790'823 -286'969'523
* Soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore, compensazione mediante riduzione suppletiva pigioni ** Compensazione per la soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore nell'ambito del miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna *** Contributi sospesi per la durata del fondo per le infrastrutture **** Per gli importi secondo la NPC, si tratta di importi teorici per il corretto rilevamento della soppressione dei supplementi di capacità finanziaria. L'importo effettivo con la NPC ammonta a 26 milioni per l'anno 2008 poiché, rinunciando all'avvio di progetti nel 2007, i mezzi sono stati trasferiti al 2008.
Allegato 2
Potenziale delle risorse dei Cantoni (2006) In 1 000 franchi In franchi per abitante Redditi Redditi determinanti determinanti Redditi tassati alla Sostanze Utili Redditi tassati alla Sostanze Utili Indice delle determinanti fonte determinanti determinanti Totale determinanti fonte determinanti determinanti Totale risorse 1 ZH 27'386'801 1'054'858 3'983'871 7'978'802 40'404'332 22'073 850 3'211 6'431 32'565 131.5 2 BE 13'084'369 376'475 1'191'892 2'450'862 17'103'599 13'730 395 1'251 2'572 17'948 72.5 3 LU 4'867'058 161'791 401'085 884'586 6'314'520 13'969 464 1'151 2'539 18'124 73.2 4 UR 393'250 15'983 20'182 90'866 520'281 11'397 463 585 2'633 15'079 60.9 5 SZ 2'999'369 57'828 214'890 685'929 3'958'016 23'090 445 1'654 5'280 30'469 123.1 6 OW 431'908 21'351 36'138 60'132 549'528 13'300 657 1'113 1'852 16'922 68.4 7 NW 850'997 17'879 119'698 192'641 1'181'215 22'662 476 3'188 5'130 31'456 127.1 8 GL 490'335 19'142 57'283 152'737 719'497 12'856 502 1'502 4'005 18'864 76.2 9 ZG 2'930'013 66'731 278'551 2'349'869 5'625'164 29'213 665 2'777 23'429 56'084 226.5 10 FR 3'203'088 124'810 170'317 647'362 4'145'576 13'270 517 706 2'682 17'175 69.4 11 SO 3'638'562 80'796 161'080 616'495 4'496'934 14'947 332 662 2'532 18'473 74.6 12 BS 3'851'737 580'926 211'481 1'864'277 6'508'421 20'192 3'045 1'109 9'773 34'119 137.8 13 BL 5'273'608 271'570 366'836 841'476 6'753'489 20'340 1'047 1'415 3'246 26'048 105.2 14 SH 1'070'082 90'521 98'431 327'200 1'586'234 14'597 1'235 1'343 4'463 21'637 87.4 15 AR 821'310 21'811 96'369 139'464 1'078'954 15'514 412 1'820 2'634 20'380 82.3 16 AI 224'213 4'970 29'433 45'987 304'602 15'255 338 2'003 3'129 20'725 83.7 17 SG 6'448'976 238'662 670'220 1'401'649 8'759'506 14'267 528 1'483 3'101 19'379 78.3 18 GR 2'722'306 255'204 399'454 611'889 3'988'853 14'373 1'347 2'109 3'231 21'060 85.1 19 AG 9'131'948 817'099 844'410 1'545'277 12'338'733 16'689 1'493 1'543 2'824 22'549 91.1 20 TG 3'144'984 129'359 253'360 612'811 4'140'514 13'784 567 1'110 2'686 18'148 73.3 21 TI 4'849'798 640'099 395'577 2'703'726 8'589'200 15'604 2'060 1'273 8'699 27'636 111.6 22 VD 12'259'043 540'327 909'479 1'962'240 15'671'089 19'314 851 1'433 3'091 24'689 99.7 23 VS 3'650'223 220'917 269'080 586'179 4'726'401 13'241 801 976 2'126 17'144 69.2 24 NE 2'471'156 155'696 173'275 796'801 3'596'928 14'810 933 1'038 4'775 21'556 87.1
25 GE 9'306'858 1'605'535 772'214 4'370'503 16'055'111 22'379 3'861 1'857 10'509 38'606 155.9 26 JU 780'568 56'339 54'805 205'395 1'097'107 11'547 833 811 3'038 16'230 65.6 126'282'559 7'626'680 12'179'410 34'125'157 180'213'805 17'349 1'048 1'673 4'688 24'758 100
Allegato 3 Valori degli indicatori e versamenti per la compensazione dell’aggravio geotopografico (2006) Indici degli oneri Importi di compensazione (sgravio in 1'000 franchi) Altitudine Altitudine Struttura Densità Altitudine Altitudine Struttura Densità insedia- superfici insedia- demo- insedia- superfici insedia- demo- Totale per menti produttive menti grafica menti produttive menti grafica Totale abitante* 1 ZH 2.2 60.0 48.1 24.5 0 0 0 0 0 0 2 BE 128.6 102.1 153.9 113.0 2'081 1'313 14'215 2'721 20'330 21 3 LU 46.5 80.8 170.1 74.5 0 0 7'085 0 7'085 20 4 UR 233.3 182.9 188.8 554.4 639 5'148 1'045 3'509 10'340 300 5 SZ 213.8 120.8 154.2 116.2 1'851 1'965 1'706 481 6'002 46 6 OW 199.9 151.5 225.9 267.0 383 2'672 1'504 1'217 5'776 178 7 NW 32.9 118.3 170.2 113.9 0 497 719 119 1'335 36 8 GL 78.5 154.6 91.1 325.6 0 3'079 0 1'910 4'989 131 9 ZG 45.5 81.2 105.1 36.8 0 0 84 0 84 1 10 FR 157.8 88.9 231.2 119.0 1'303 0 11'827 1'030 14'161 59 11 SO 3.3 64.8 57.5 59.0 0 0 0 0 0 0 12 BS 0.0 32.3 5.0 3.7 0 0 0 0 0 0 13 BL 0.8 59.5 32.0 36.0 0 0 0 0 0 0 14 SH 0.2 60.6 54.7 74.2 0 0 0 0 0 0 15 AR 752.1 106.4 194.1 84.4 15'508 199 1'738 0 17'445 330 16 AI 803.4 118.1 356.9 211.6 4'882 372 2'328 368 7'951 541 17 SG 64.3 92.8 124.5 78.5 0 0 2'368 0 2'368 5 18 GR 661.6 210.7 202.8 699.8 41'072 59'654 6'583 24'655 131'965 697 19 AG 0.0 54.7 55.7 45.8 0 0 0 0 0 0 20 TG 0.7 58.9 165.9 68.5 0 0 4'163 0 4'163 18 21 TI 40.2 136.8 73.6 159.1 0 9'189 0 4'124 13'313 43 22 VD 92.6 84.6 96.8 81.3 0 0 0 0 0 0 23 VS 449.1 188.0 105.3 336.8 25'242 27'599 253 14'840 67'934 246 24 NE 501.5 121.8 82.8 79.0 19'984 2'014 0 0 21'999 132 25 GE 0.0 50.0 25.0 10.7 0 0 0 0 0 0 26 JU 196.0 75.2 162.9 223.6 758 0 1'233 1'877 3'869 57 100.0 100.0 100.0 100.0 113'703 113'703 56'851 56'851 341'108 47 * Media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse (2000-2002)
Allegato 4
Valori degli indicatori e versamenti per la compensazione dell’aggravio sociodemografico nel 2006 Oneri speciali legati alla struttura demografica Oneri speciali delle città polo Totale CAS Indicatori parziali Indicatori parziali** Indicatore Indicatore Indicatore Importi di Indicatore Importi di Importi di parziale parziale parziale compensa- Importi di Importi di Importi di Indicatore Indicatore parziale compensa- compensa- grandezza tasso di densità zione in compensa- compensa- compensa- parziale parziale integra- Coefficiente zione in zione per del occupa- dell'insedia- Coefficiente 1'000 zione per zione in zione per povertà anziani zione oneri 1'000 franchi abitante* Comune zione mento oneri franchi abitante* 1'000 franchi abitante* 1 ZH 0.403 4.2% 7.5% 1.940 41'409 33 107'295 59.7% 33 6.682 59'177 48 100'586 81 2 BE -0.100 5.2% 4.3% 1.247 0 0 25'168 49.6% 17 1.904 427 0 427 0 3 LU -0.056 3.9% 5.8% 1.223 0 0 16'676 46.4% 19 1.565 0 0 0 0 4 UR -1.263 4.9% 2.8% 0.182 0 0 4'141 39.6% 5 0.215 0 0 0 0 5 SZ -0.806 3.4% 5.6% 0.606 0 0 8'457 38.4% 8 0.531 0 0 0 0 6 OW -1.019 4.1% 5.1% 0.625 0 0 5'723 41.4% 1 0.157 0 0 0 0 7 NW -1.268 3.5% 4.0% 0.032 0 0 4'470 45.5% 6 0.390 0 0 0 0 8 GL -0.358 5.0% 5.8% 1.411 28 1 2'802 45.4% 2 0.130 0 0 28 1 9 ZG -0.431 3.1% 7.2% 1.088 0 0 14'001 64.0% 14 1.461 0 0 0 0 10 FR -0.017 3.6% 6.7% 1.348 0 0 7'107 38.9% 13 0.746 0 0 0 0 11 SO -0.205 4.4% 5.0% 1.091 0 0 5'790 44.2% 13 0.726 0 0 0 0 12 BS 1.386 6.4% 9.3% 3.602 25'184 132 147'802 82.9% 126 13.231 20'835 109 46'019 241 13 BL -0.180 3.9% 4.8% 0.899 0 0 9'326 43.6% 20 1.205 0 0 0 0 14 SH 0.110 5.3% 6.1% 1.821 1'911 26 17'569 47.4% 12 1.289 0 0 1'911 26 15 AR -0.600 5.1% 3.7% 0.816 0 0 6'517 39.5% 6 0.360 0 0 0 0 16 AI -1.413 4.0% 3.6% 0.000 0 0 3'391 34.7% 3 0.000 0 0 0 0 17 SG -0.044 4.2% 6.1% 1.371 0 0 17'070 48.6% 15 1.435 0 0 0 0 18 GR -0.648 4.5% 4.9% 0.904 0 0 7'845 49.0% 5 0.552 0 0 0 0 19 AG -0.525 3.4% 5.8% 0.821 0 0 5'635 44.3% 11 0.660 0 0 0 0 20 TG -0.419 4.1% 5.0% 0.889 0 0 7'286 40.8% 9 0.582 0 0 0 0 21 TI 1.688 5.1% 5.6% 2.452 20'463 66 6'267 50.0% 18 1.102 0 0 20'463 66 22 VD 1.392 4.4% 9.2% 2.907 59'026 93 27'369 45.0% 26 2.350 3'085 5 62'110 98 23 VS -0.366 3.9% 6.3% 1.167 0 0 7'761 41.1% 6 0.460 0 0 0 0 24 NE 1.079 5.2% 6.7% 2.405 10'292 62 16'214 48.6% 13 1.279 0 0 10'292 62
25 GE 2.724 4.0% 11.6% 4.046 68'737 165 83'450 55.7% 111 9.110 30'179 73 98'915 238 26 JU 0.938 4.7% 3.7% 1.483 355 5 3'521 44.3% 3 0.193 0 0 355 5 CH 0.000 4.4% 5.9% 1.399 227'405 31 37'512 49.8% 26 1.858 113'703 16 341'108 47 * Media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse (2000-2002) ** Valori medi dei Comuni di un Cantone ponderati in funzione della popolazione
Allegato 5 (sino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte) Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. f. 2002 c. f. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-98 1997-99 1998-2000 1999-2001 2000-2002 1 ZH 136.1 136.1 135.3 133.2 132.3 130.1 129.7 131.4 131.9 131.5 +/-0.9 2 BE 80.8 81.1 80.9 79.3 78.2 76.6 74.1 72.4 72.2 72.5 +/-1.0 3 LU 79.3 81.1 81.5 81.5 81.1 79.5 78.6 76.6 73.7 73.2 +/-1.1 4 UR 79.0 78.4 77.5 76.4 73.0 71.9 67.9 64.8 62.4 60.9 +/-2.1 5 SZ 89.3 95.9 99.9 108.4 115.1 111.4 123.6 127.6 128.2 123.1 +/-6.0 6 OW 74.0 75.7 76.4 74.9 72.4 72.0 68.4 67.0 66.5 68.4 +/-1.7 7 NW 116.7 121.2 123.0 126.0 126.7 122.9 124.7 125.2 127.5 127.1 +/-1.9 8 GL 87.0 85.4 86.1 87.0 90.2 88.5 95.1 95.1 88.0 76.2 +/-4.0 9 ZG 207.9 201.1 198.7 203.8 210.5 203.6 212.1 217.4 222.5 226.5 +/-5.5 10 FR 72.5 71.7 70.4 70.4 70.8 69.8 70.7 69.5 68.9 69.4 +/-0.7 11 SO 81.7 83.5 84.8 86.0 84.5 82.3 80.1 76.8 74.3 74.6 +/-1.8 12 BS 136.5 134.0 131.5 132.8 135.7 143.1 147.4 148.0 144.3 137.8 +/-3.0 13 BL 115.7 114.5 114.9 116.2 116.4 115.9 115.4 113.7 108.3 105.2 +/-1.7 14 SH 93.1 94.8 95.4 94.3 92.1 93.7 90.3 88.7 86.9 87.4 +/-1.6 15 AR 96.1 95.4 94.3 92.3 90.6 88.4 85.6 84.2 82.7 82.3 +/-1.4 16 AI 73.6 77.6 81.0 85.2 84.7 82.2 82.5 82.3 82.5 83.7 +/-1.7 17 SG 88.3 88.2 87.9 86.9 85.8 84.3 80.8 78.1 77.5 78.3 +/-1.3 18 GR 88.5 91.1 93.3 97.0 98.5 100.6 96.3 91.9 86.3 85.1 +/-3.2 19 AG 97.3 97.3 97.5 97.4 95.9 98.2 95.2 91.9 90.0 91.1 +/-1.4 20 TG 84.5 83.3 81.8 80.4 79.7 78.6 76.9 77.3 74.0 73.3 +/-1.4 21 TI 88.2 88.8 89.6 90.7 92.3 96.8 99.8 106.2 107.7 111.6 +/-2.4 22 VD 92.2 91.3 91.6 93.2 94.0 93.2 95.3 95.1 98.5 99.7 +/-1.3 23 VS 64.1 64.9 65.8 66.7 66.4 66.7 67.0 66.5 68.0 69.2 +/-0.8 24 NE 80.9 81.6 82.4 82.7 81.7 81.9 82.0 83.0 85.4 87.1 +/-1.0 25 GE 130.8 128.1 127.6 127.6 129.7 139.4 145.5 151.3 157.7 155.9 +/-3.2 26 JU 58.4 59.5 61.7 63.9 64.4 65.1 66.3 67.7 66.5 65.6 +/-1.3 Deviazione standard 30.0 28.6 28.0 28.7 30.3 30.1 32.6 34.3 35.7 35.8 s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media
Allegato 6 Perequazione delle risorse negli anni 1998–2006, ipotizzata una somma di compensazione costante (fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte) In 1'000 franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. f. 2002 c. f. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-99 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 1 ZH 703'760 726'056 726'221 686'126 650'361 595'463 552'022 537'613 532'641 539'530 +/-21'004 2 BE -714'291 -728'099 -755'773 -841'320 -867'330 -920'322 -983'394 -981'996 -936'341 -932'011 +/-33'437 3 LU -290'788 -265'969 -263'839 -262'705 -259'949 -275'587 -265'056 -271'722 -311'461 -326'472 +/-12'848 4 UR -29'408 -31'700 -34'290 -36'521 -42'857 -43'717 -50'166 -53'603 -56'714 -60'530 +/-3'783 5 SZ -43'374 -12'212 -39 18'218 31'952 23'681 45'925 49'475 49'298 41'425 +/-13'646 6 OW -37'261 -35'210 -34'320 -37'411 -41'693 -40'899 -46'045 -45'242 -43'844 -40'002 +/-2'688 7 NW 9'852 12'901 14'344 16'291 16'324 13'753 13'895 13'059 13'897 14'049 +/-1'055 8 GL -16'581 -20'398 -19'458 -17'567 -11'066 -12'770 -2'754 -2'125 -8'954 -29'345 +/-6'377 9 ZG 170'226 164'493 164'188 173'453 180'128 165'908 168'433 162'491 165'349 175'153 +/-5'388 10 FR -299'190 -321'868 -348'691 -349'860 -335'044 -338'958 -303'334 -294'418 -287'120 -281'875 +/-15'321 11 SO -171'781 -154'573 -140'752 -124'186 -135'853 -155'142 -164'897 -187'122 -209'227 -208'667 +/-14'238 12 BS 109'528 105'235 99'678 104'146 110'672 131'148 135'450 126'352 113'723 99'540 +/-7'632 13 BL 63'893 60'973 63'874 69'807 68'951 65'726 59'814 49'017 28'960 18'612 +/-7'466 14 SH -13'215 -9'455 -8'112 -10'676 -15'477 -9'891 -15'756 -16'735 -19'985 -19'622 +/-2'866 15 AR -4'300 -5'749 -7'969 -11'684 -14'413 -17'979 -21'389 -21'279 -23'181 -24'913 +/-2'158 16 AI -17'254 -14'250 -11'542 -8'093 -8'090 -9'387 -8'108 -7'156 -6'563 -6'032 +/-1'565 17 SG -169'475 -181'116 -191'394 -210'342 -223'046 -239'215 -289'156 -315'225 -309'726 -298'333 +/-18'309 18 GR -69'783 -51'498 -35'320 -10'979 -3'533 1'903 -8'730 -24'649 -55'728 -66'968 +/-16'890 19 AG -27'173 -28'610 -26'117 -26'367 -45'596 -11'231 -38'225 -71'213 -94'159 -82'237 +/-14'782 20 TG -127'599 -147'430 -168'365 -186'242 -188'369 -191'696 -196'114 -169'045 -200'011 -212'466 +/-16'960
21 TI -118'533 -115'779 -106'174 -89'176 -63'382 -15'631 -135 26'591 32'206 49'770 +/-15'069 22 VD -136'187 -167'096 -161'672 -118'381 -90'725 -98'076 -42'875 -35'367 -4'309 -343 +/-25'627 23 VS -497'201 -495'360 -486'441 -472'081 -467'778 -449'365 -418'923 -393'952 -344'259 -325'436 +/-19'169 24 NE -124'164 -123'268 -117'429 -114'457 -118'730 -109'682 -96'286 -75'889 -54'718 -46'442 +/-9'653 25 GE 201'739 189'339 190'693 190'957 200'611 261'416 283'460 294'400 322'923 320'920 +/-10'898 26 JU -150'010 -147'928 -139'870 -129'519 -124'633 -118'020 -106'224 -90'830 -91'266 -95'872 +/-7'201 PVR -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 Totale POR +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media; PVR = perequazione verticale delle risorse; POR = perequazione orizzontale delle risorse
Allegato 7
Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998–2006, ipotizzata una somma di compensazione costante (fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte) In franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. f. 2002 c. f. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-99 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 1 ZH 567 585 585 553 524 480 445 433 429 435 +/-17 2 BE -750 -764 -793 -883 -910 -966 -1032 -1030 -983 -978 +/-35 3 LU -835 -763 -757 -754 -746 -791 -761 -780 -894 -937 +/-37 4 UR -852 -919 -994 -1058 -1242 -1267 -1454 -1554 -1644 -1754 +/-110 5 SZ -334 -94 0 140 246 182 354 381 380 319 +/-105 6 OW -1147 -1084 -1057 -1152 -1284 -1259 -1418 -1393 -1350 -1232 +/-83 7 NW 262 344 382 434 435 366 370 348 370 374 +/-28 8 GL -435 -535 -510 -461 -290 -335 -72 -56 -235 -769 +/-167 9 ZG 1697 1640 1637 1729 1796 1654 1679 1620 1649 1746 +/-54 10 FR -1240 -1333 -1445 -1449 -1388 -1404 -1257 -1220 -1189 -1168 +/-63 11 SO -706 -635 -578 -510 -558 -637 -677 -769 -859 -857 +/-58 12 BS 574 552 523 546 580 688 710 662 596 522 +/-40 13 BL 246 235 246 269 266 254 231 189 112 72 +/-29 14 SH -180 -129 -111 -146 -211 -135 -215 -228 -273 -268 +/-39 15 AR -81 -109 -151 -221 -272 -340 -404 -402 -438 -471 +/-41 16 AI -1174 -970 -785 -551 -550 -639 -552 -487 -447 -410 +/-106 17 SG -375 -401 -423 -465 -493 -529 -640 -697 -685 -660 +/-41 18 GR -368 -272 -186 -58 -19 10 -46 -130 -294 -354 +/-89 19 AG -50 -52 -48 -48 -83 -21 -70 -130 -172 -150 +/-27 20 TG -559 -646 -738 -816 -826 -840 -860 -741 -877 -931 +/-74 21 TI -381 -373 -342 -287 -204 -50 0 86 104 160 +/-48 22 VD -215 -263 -255 -187 -143 -155 -68 -56 -7 -1 +/-40 23 VS -1804 -1797 -1764 -1712 -1697 -1630 -1520 -1429 -1249 -1180 +/-70 24 NE -744 -739 -704 -686 -712 -657 -577 -455 -328 -278 +/-58 25 GE 485 455 459 459 482 629 682 708 777 772 +/-26 26 JU -2219 -2188 -2069 -1916 -1844 -1746 -1571 -1344 -1350 -1418 +/-107 s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media
Allegato 8 Perequazione delle risorse negli anni 1998–2006, ipotizzata l’entrata in vigore della NPC nel 1998 (fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte) In 1'000 franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s. f. 2002 c. f. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-98 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 1 ZH 637'254 688'909 703'657 673'139 641'709 586'767 574'531 596'025 645'524 688'451 +/-31'813 2 BE -672'811 -715'759 -754'018 -840'702 -863'784 -915'656 -1'009'823 -1'053'555 -1'090'354 -1'140'955 +/-52'034 3 LU -258'983 -252'059 -257'592 -260'725 -258'841 -274'421 -276'710 -296'639 -364'604 -401'765 +/-18'102 4 UR -27'668 -31'200 -34'321 -36'625 -42'298 -43'182 -50'371 -55'477 -62'276 -68'981 +/-5'054 5 SZ -38'340 -12'644 -64 17'539 31'145 23'052 47'530 54'832 59'760 52'859 +/-14'137 6 OW -32'176 -32'227 -32'328 -35'518 -39'487 -38'888 -45'052 -46'529 -48'856 -47'605 +/-2'316 7 NW 8'618 11'956 13'696 15'852 16'037 13'493 14'431 14'446 16'826 17'926 +/-1'481 8 GL -16'321 -20'978 -20'614 -18'955 -12'268 -14'120 -3'708 -3'083 -12'391 -36'996 +/-7'289 9 ZG 143'010 146'805 151'704 164'264 173'451 159'548 172'635 178'669 199'786 223'498 +/-11'799 10 FR -247'149 -280'625 -312'256 -319'016 -310'186 -314'122 -296'442 -303'612 -322'983 -337'652 +/-17'448 11 SO -155'043 -148'410 -140'210 -127'419 -139'005 -157'981 -175'238 -205'977 -246'989 -259'608 +/-17'605 12 BS 109'944 110'186 105'696 110'584 116'733 138'149 148'412 144'903 140'080 127'015 +/-5'928 13 BL 55'928 57'169 62'431 69'067 68'686 65'387 62'910 54'857 35'304 23'749 +/-6'895 14 SH -13'344 -10'445 -9'403 -12'427 -17'393 -11'666 -18'934 -20'920 -27'065 -28'154 +/-3'552 15 AR -4'613 -6'531 -9'169 -13'333 -16'080 -19'883 -24'456 -25'401 -29'883 -33'358 +/-3'118 16 AI -15'259 -13'414 -11'306 -8'273 -8'286 -9'556 -8'768 -8'234 -8'371 -8'213 +/-1'077 17 SG -158'910 -179'978 -195'724 -217'651 -229'805 -246'719 -307'354 -348'298 -374'426 -383'242 +/-25'927 18 GR -66'429 -53'476 -39'128 -13'689 -4'770 1'930 -12'088 -32'419 -74'648 -92'864 +/-19'557 19 AG -27'887 -31'872 -30'769 -32'334 -53'457 -15'033 -50'051 -92'738 -133'628 -126'639 +/-19'170 20 TG -114'730 -140'233 -164'520 -184'339 -187'280 -191'155 -203'871 -186'843 -235'628 -261'665 +/-22'140
21 TI -108'712 -113'830 -108'854 -94'856 -69'208 -19'401 -291 29'611 39'159 63'508 +/-16'581 22 VD -130'825 -169'146 -169'908 -130'745 -102'269 -111'250 -56'446 -50'292 -8'975 -1'052 +/-27'115 23 VS -422'159 -442'792 -445'944 -437'753 -435'948 -420'622 -408'305 -404'203 -386'993 -389'316 +/-8'716 24 NE -114'279 -119'610 -117'459 -116'407 -120'478 -112'614 -104'615 -88'345 -72'479 -66'317 +/-7'363 25 GE 180'258 177'930 183'227 185'841 196'407 255'601 293'460 325'331 390'759 409'500 +/-21'838 26 JU -130'820 -134'735 -130'291 -121'865 -117'705 -112'038 -104'811 -94'782 -102'291 -112'141 +/-6'945 PVR -1'621'446 -1'717'010 -1'763'467 -1'786'347 -1'784'379 -1'784'379 -1'843'426 -1'918'674 -2'075'644 -2'190'019 Totale POR +/-1'135'012 +/-1'192'954 +/-1'220'411 +/-1'236'285 +/-1'244'169 +/-1'243'927 +/-1'313'908 +/-1'398'674 +/-1'527'198 +/-1'606'505 s. f. = esclusi i redditi determinanti tassatio alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media; PVR = perequazione verticale delle risorse; POR = perequazione orizzontale delle risorse
Allegato 9
Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998–2006, ipotizzata l’entrata in vigore della NPC nel 1998 In franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 2000 2001 2002 s.f. 2002 c.f. 2003 2004 2005 2006 Delta* Anni di calcolo 1992-94 1993-95 1994-96 1995-97 1996-98 1996-98 1997-1999 1998-2000 1999-2001 2000-2002 1 ZH 541 583 592 564 536 490 478 492 527 555 +/- 25 2 BE -700 -748 -793 -885 -911 -965 -1065 -1110 -1146 -1197 +/- 55 3 LU -775 -748 -759 -766 -758 -804 -809 -864 -1055 -1153 +/- 50 4 UR -790 -889 -977 -1045 -1213 -1238 -1451 -1605 -1805 -1999 +/- 148 5 SZ -327 -106 -1 143 251 186 380 433 466 407 +/- 115 6 OW -1046 -1037 -1034 -1130 -1250 -1231 -1418 -1456 -1517 -1466 +/- 71 7 NW 250 342 387 443 444 374 397 395 454 477 +/- 38 8 GL -419 -536 -527 -487 -318 -366 -97 -81 -324 -970 +/- 189 9 ZG 1619 1633 1657 1764 1836 1689 1803 1840 2024 2228 +/- 95 10 FR -1125 -1258 -1381 -1395 -1343 -1360 -1272 -1292 -1357 -1399 +/- 67 11 SO -661 -630 -591 -535 -580 -660 -728 -853 -1019 -1066 +/- 72 12 BS 548 549 529 557 593 702 762 752 732 666 +/- 30 13 BL 235 234 249 275 272 259 248 215 137 92 +/- 26 14 SH -183 -142 -128 -169 -237 -159 -259 -286 -370 -384 +/- 49 15 AR -86 -121 -170 -248 -300 -370 -457 -476 -562 -630 +/- 59 16 AI -1069 -935 -785 -574 -573 -661 -605 -566 -572 -559 +/- 76 17 SG -364 -410 -443 -491 -518 -556 -692 -781 -834 -848 +/- 56 18 GR -358 -285 -207 -73 -25 10 -64 -173 -396 -490 +/- 104 19 AG -54 -61 -59 -61 -101 -28 -94 -173 -247 -231 +/- 36 20 TG -531 -640 -741 -823 -832 -850 -903 -825 -1037 -1147 +/- 94 21 TI -370 -383 -363 -315 -230 -64 -1 97 127 204 +/- 54 22 VD -215 -277 -277 -212 -165 -180 -91 -81 -14 -2 +/- 44 23 VS -1603 -1662 -1663 -1626 -1616 -1560 -1510 -1489 -1416 -1412 +/- 32 24 NE -695 -725 -709 -702 -726 -679 -630 -532 -436 -397 +/- 45 25 GE 463 453 464 468 493 642 732 804 953 985 +/- 49 26 JU -1949 -1998 -1927 -1803 -1745 -1661 -1556 -1409 -1517 -1659 +/- 100 s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media
Allegato 10 Bilancio globale 2004/2005 In 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione Soppressione dei trasferimenti attuali Nuovo sistema di perequazione Saldo Perequazione CAS Prima della Dissociazione quota cantonale finanziaria Totale Totale Dopo la CCR delle risorse CAG CCR risorse all'IFD attuale CAS A-C CAS F ZH 131.7 -68'740 362'092 -601'749 -308'397 484'375 -33'884 -53'694 0 396'798 88'401 112'687 BE 72.3 -63'943 132'995 714'911 783'963 -876'211 0 -393 -18'306 -894'910 -110'947 -115'545 LU 75.2 -45'663 59'927 221'170 235'434 -263'513 0 0 -6'423 -269'936 -34'502 -38'561 UR 63.6 -20'870 3'286 46'054 28'471 -51'106 0 0 -9'370 -60'476 -32'006 -31'317 SZ 127.9 -7'800 48'323 -44'661 -4'138 44'701 0 0 -5'467 39'234 35'096 37'639 OW 66.8 -3'490 3'740 50'855 51'105 -40'582 0 0 -5'236 -45'818 5'287 -4'390 NW 126.4 -18'590 12'229 -3'040 -9'400 12'183 0 0 -1'212 10'971 1'571 2'305 GL 91.6 -8'549 4'755 17'494 13'700 -4'894 -55 0 -4'521 -9'469 4'230 -1'326 ZG 220.0 -6'291 106'440 -132'655 -32'506 147'559 0 0 -76 147'484 114'977 116'930 FR 69.2 5'370 38'304 269'633 313'307 -262'076 0 0 -12'881 -274'958 38'349 -30'897 SO 75.6 -20'649 32'232 80'737 92'320 -179'880 0 0 0 -179'880 -87'560 -82'734 BS 146.2 -23'472 76'536 -130'529 -77'465 111'426 -22'623 -19'105 0 69'698 -7'767 -3'938 BL 111.0 -21'774 48'058 -51'310 -25'026 35'523 0 0 0 35'523 10'497 15'611 SH 87.8 2'197 22'535 -12'150 12'581 -16'305 -1'277 0 0 -17'582 -5'001 -4'075 AR 83.5 -12'669 7'673 33'843 28'847 -20'131 0 0 -15'814 -35'945 -7'098 -6'036 AI 82.4 -2'976 2'621 7'364 7'009 -6'142 0 0 -7'205 -13'347 -6'338 -6'047 SG 77.8 -84'497 59'908 154'818 130'229 -281'154 -1'615 0 -2'147 -284'915 -154'686 -145'766 GR 89.1 -39'744 25'941 185'050 171'247 -35'500 0 0 -119'643 -155'143 16'104 -9'145 AG 91.0 -92'097 94'107 -21'126 -19'115 -71'832 0 0 0 -71'832 -90'947 -80'194 TG 75.7 9'110 28'460 62'435 100'005 -167'593 0 0 -3'774 -171'366 -71'361 -66'836 TI 107.0 -129'629 57'242 99'140 26'754 26'727 -20'304 0 -12'069 -5'646 21'107 27'214 VD 96.8 -22'095 117'756 33'542 129'203 -17'012 -51'734 -2'794 0 -71'540 57'663 -1'222 VS 67.3 -14'804 28'676 436'153 450'025 -335'767 0 0 -61'642 -397'409 52'616 -36'985 NE 84.2 -19'453 34'032 140'885 155'463 -58'428 -8'997 0 -19'943 -87'367 68'096 -12'318
GE 154.5 -16'114 164'440 -254'765 -106'440 278'820 -65'478 -27'089 0 186'253 79'813 87'934 JU 67.1 -8'600 7'337 103'784 102'521 -83'640 -183 0 -3'495 -87'317 15'204 -9'157 Diversi -799 0 0 -799 0 0 0 0 0 -799 -799 Totale -736'630 1'579'644 1'405'883 2'248'897 -1'630'450 -206'149 -103'074 -309'223 -2'248'897 0 -286'970 CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica delle città polo; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico; CCR = Compensazione dei casi di rigore
Allegato 11 Calcolo della compensazione dei casi di rigore In 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione Bilancio Compensazione dei casi Popolazione GFS prima della CCR di rigore (CCR) delle determinante In 1'000 In % del Limite di Somme Somme dopo la Cantone risorse 2004/05 In 1'000 franchi franchi GFS sgravio Differenza versate ricevute CCR 1 ZH 131.7 1'217'781 11'331'429 88'401 0.8% 0.00% 0.0% 0 24'286 112'687 2 BE 72.3 950'176 4'855'397 -110'947 -2.3% -2.77% 0.5% -23'548 18'949 -115'545 3 LU 75.2 344'512 1'828'239 -34'502 -1.9% -2.49% 0.6% -10'929 6'871 -38'561 4 UR 63.6 34'535 155'020 -32'006 -20.6% -3.64% -17.0% 0 689 -31'317 5 SZ 127.9 127'493 1'152'561 35'096 3.0% 0.00% 0.0% 0 2'543 37'639 6 OW 66.8 32'084 151'262 5'287 3.5% -3.33% 6.8% -10'316 640 -4'390 7 NW 126.4 36'800 328'643 1'571 0.5% 0.00% 0.0% 0 734 2'305 8 GL 91.6 38'227 247'166 4'230 1.7% -0.85% 2.6% -6'319 762 -1'326 9 ZG 220.0 97'894 1'522'251 114'977 7.6% 0.00% 0.0% 0 1'952 116'930 10 FR 69.2 236'557 1'156'307 38'349 3.3% -3.08% 6.4% -73'964 4'718 -30'897 11 SO 75.6 241'982 1'290'924 -87'560 -6.8% -2.45% -4.3% 0 4'826 -82'734 12 BS 146.2 191'973 1'982'082 -7'767 -0.4% 0.00% 0.0% 0 3'828 -3'938 13 BL 111.0 256'427 2'010'232 10'497 0.5% 0.00% 0.0% 0 5'114 15'611 14 SH 87.8 73'093 453'485 -5'001 -1.1% -1.22% 0.1% -532 1'458 -4'075 15 AR 83.5 53'256 314'022 -7'098 -2.3% -1.66% -0.6% 0 1'062 -6'036 16 AI 82.4 14'596 84'982 -6'338 -7.5% -1.76% -5.7% 0 291 -6'047 17 SG 77.8 447'278 2'458'809 -154'686 -6.3% -2.22% -4.1% 0 8'920 -145'766 18 GR 89.1 188'099 1'183'131 16'104 1.4% -1.09% 2.5% -29'000 3'751 -9'145 19 AG 91.0 539'218 3'465'567 -90'947 -2.6% -0.91% -1.7% 0 10'754 -80'194 20 TG 75.7 226'871 1'211'755 -71'361 -5.9% -2.44% -3.5% 0 4'524 -66'836 21 TI 107.0 306'225 2'315'262 21'107 0.9% 0.00% 0.0% 0 6'107 27'214 22 VD 96.8 626'599 4'286'938 57'663 1.3% -0.32% 1.7% -71'381 12'496 -1'222 23 VS 67.3 272'341 1'295'150 52'616 4.1% -3.28% 7.3% -95'032 5'431 -36'985 24 NE 84.2 166'212 989'404 68'096 6.9% -1.58% 8.5% -83'729 3'315 -12'318 25 GE 154.5 407'206 4'446'675 79'813 1.8% 0.00% 0.0% 0 8'121 87'934 26 JU 67.1 67'346 319'165 15'204 4.8% -3.29% 8.1% -25'704 1'343 -9'157 Diversi 0 0 -799 0 0 -799 Totale 100.0 7'194'777 50'835'857 0 0.0% -430'454 143'485 -286'970
CCR = Compensazione dei casi di rigore; GFS = Gettito fiscale standardizzato
Allegato 12
Calcolo della partecipazione della Confederazione all’AVS e all’AI
1. Calcolo della nuova quota di partecipazione della Confederazione
alle spese dell’AVS in milioni di franchi P 2006 P 2007 PF 2008 PF 2009 PF 2010 Uscite complessive dell'AVS senza la NPC 32'077 33'375 34'190 36'161 36'737 Uscite soppresse con la NPC -192 -192 -192 -196 -199 Uscite complessive dell'AVS con la NPC 31'885 33'183 33'998 35'965 36'538
Contributi cantonali soppressi con la NPC 1'168 1'215 1'245 1'316 1'337 Aggravio netto dell'AVS determinato dalla NPC 976 1'023 1'053 1'120 1'138
Contributo della Confederazione senza la NPC 5'163 5'460 5'593 5'717 5'572 Aggravio netto dell'AVS dovuto alla NPC 2008 1'053 Contributo della Confederazione determinante la percentuale, con la NPC 1) 6'646 Contributo della Confederazione in percento, con la NPC 2) 19.55 Deduzione disciplinamento pensionamenti anticipati 199 438 Contributo della Confederazione con la NPC 3) 6'234 6'487 6'646 6'832 6'705
1) Contributo della Confederazione senza la NPC, più l'aggravio netto dell'AVS determinato dalla NPC 2) Riferito alle uscite complessive dell'AVS con la NPC 3) 19,55% delle uscite complessive dell'AVS con la NPC, dedotto il contributo per un regime di pensionamento anticipato
2. Calcolo della nuova quota di partecipazione della Confederazione
alle spese dell’AI Calcolo della nuova quota di partecipazione della Confederazione alle spese dell’AI
in milioni di franchi P 2006 P 2007 PF 2008 PF 2009 PF 2010 Uscite complessive dell'AI senza la NPC 12'048.0 12'406.0 12'520.0 13'208.0 13'482.0 Uscite complessive soppresse con la NPC -2'311.0 -2'387.0 -2'484.0 -2'582.0 -2'693.0 Oneri a titolo di interessi per pagamenti posticipati 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 Uscite complessive dell'AI con la NPC 9'761.5 10'043.5 10'060.5 10'650.5 10'813.5
Contributi cantonali soppressi con la NPC 1'506.0 1'550.8 1'565.0 1'651.0 1'685.3 Sgravio netto dell'AI determinato dalla NPC -780.5 -811.8 -894.5 -906.5 -983.3
Contributo della Confederazione senza la NPC 4'518.0 4'652.3 4'695.0 4'953.0 5'055.8 Sgravio netto dell'AI dovuto alla NPC 2008 -894.5 Contributo della Confederazione determinante la percentuale, con la NPC 1) 3'800.5 Contributo della Confederazione in percento, con la NPC 2) 37.78 Contributo della Confederazione con la NPC 3) 3'687.9 3'794.4 3'800.5 4'023.8 4'085.3
1) Contributo della Confederazione senza la NPC, dedotto lo sgravio netto dell'AI determinato dalla NPC nel 2008 2) Riferito alle uscite complessive dell'AI con la NPC 3) 37,78% delle uscite complessive dell'AI con la NPC
Allegato 13 Compensazione del finanziamento speciale «traffico stradale» (2008) Compito finora NPC Saldo Protezione della natura e del paesaggio 1'700'000 1'530'000 -170'000 Foreste: cure e misure di gestione del bosco 37'550'000 33'419'500 -4'130'500 Foreste: protezione dalle catastrofi naturali 20'935'000 16'957'350 -3'977'650 Foreste: miglioramenti strutturali e strutture di raccordo 6'624'000 5'961'600 -662'400 Protezione contro le piene 20'029'845 17'826'562 -2'203'283
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico 0 0 0 Protezione fonica 8'881'300 6'591'749 -2'289'551 Strade nazionali, completamento 917'000'000 917'000'000 0 Strade nazionali, manutenzione 605'929'500 609'477'874 3'548'374 Strade nazionali, esercizio 133'929'300 271'721'191 137'791'891 Strade nazionali, sistemazione 552'743'800 631'962'557 79'218'757 Strade principali 193'584'900 162'729'997 -30'854'903 Traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali 26'890'100 7'205'580 -19'684'520 Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) 0 0 0 Gallerie paravalanghe e tunnel 0 0 0 Separazione dei modi di traffico 13'195'000 13'195'000 0 Passaggi a livello 0 0 0 Protezione dei monumenti storici 8'047'800 6'571'800 -1'476'000 Vie di comunicazione storiche della Svizzera 2'024'600 2'024'600 0 Somma 2'549'065'145 2'704'175'361 155'110'216
Settori di perequazione
Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%) 421'278'700 353'073'420 -68'205'280 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) 58'609'000 0 -58'609'000
Saldo * 2'607'674'145 2'704'175'361 28'295'936 * saldo positivo = disavanzo a carico del bilancio globale
Basi di calcolo Attuali quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali. 448'168'800
NPC Quota minima dei Cantoni 10.0% 373'474'000 Impegni secondo il diritto anteriore separazione dei modi di traffico 13'195'000 Quota minima corretta 360'279'000 Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta) 7'205'580 Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta) 353'073'420
Allegato 14
Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità Contributi secondo il piano finanziario 2008 in milioni di franchi, chiave di ripartizione dell'AI secondo calcolo, ripartizione degli altri trasferimenti secondo la media 2004/2005
Deflusso di mezzi Afflusso di mezzi Saldo del flusso Contributi di finanziamento Riduzione premi Sussidi per la formazione Consulenza agricola di mezzi Chiave di Prestazioni Quote Quote Quote ripartizione collettive Ripartiz. in % contributi post. Ripartiz. in % contributi post. Ripartiz. in % contributi post. ZH 22.62 55.4 12.05 75.2 4.9 2.5 3.69 0.4 22.6 BE 7.72 18.9 17.64 110.1 24.4 12.4 19.41 1.9 105.6 LU 3.19 7.8 5.45 34.0 5.7 2.9 6.19 0.6 29.7 UR 0.19 0.5 0.53 3.3 0.7 0.3 0.96 0.1 3.3 SZ 1.50 3.7 1.48 9.2 1.3 0.7 1.03 0.1 6.3 OW 0.15 0.4 0.70 4.3 0.8 0.4 1.76 0.2 4.6 NW 0.47 1.2 0.27 1.7 0.2 0.1 1.16 0.1 0.7 GL 0.43 1.1 0.53 3.3 0.6 0.3 0.82 0.1 2.6 ZG 2.15 5.3 0.60 3.8 0.6 0.3 0.51 0.1 -1.1 FR 2.14 5.2 4.76 29.7 4.8 2.5 13.00 1.3 28.2 SO 2.93 7.2 2.94 18.3 2.4 1.2 1.80 0.2 12.5 BS 6.26 15.3 2.12 13.3 1.7 0.9 0.00 0.0 -1.2 BL 4.42 10.8 2.93 18.3 2.1 1.1 0.98 0.1 8.6 SH 0.99 2.4 1.02 6.4 0.4 0.2 0.58 0.1 4.2 AR 0.46 1.1 0.83 5.1 0.7 0.4 0.76 0.1 4.5 AI 0.10 0.3 0.20 1.2 0.3 0.2 0.84 0.1 1.2 SG 5.71 14.0 4.74 29.6 3.2 1.6 5.17 0.5 17.7 GR 1.47 3.6 2.49 15.5 5.0 2.5 6.69 0.7 15.1 AG 8.29 20.3 4.73 29.5 3.8 1.9 2.12 0.2 11.4 TG 2.76 6.8 3.79 23.6 3.1 1.6 5.13 0.5 19.0 TI 4.46 10.9 5.10 31.8 7.5 3.8 2.60 0.3 25.0 VD 8.84 21.7 9.82 61.3 8.1 4.1 9.11 0.9 44.7 VS 1.61 4.0 5.88 36.7 7.1 3.6 5.23 0.5 36.9 NE 1.88 4.6 3.14 19.6 2.7 1.4 3.22 0.3 16.7 GE 8.66 21.2 4.84 30.2 4.6 2.3 1.24 0.1 11.4 JU 0.60 1.5 1.43 8.9 3.3 1.7 6.01 0.6 9.7 TOTALE 100.00 245.0 100.00 624.0 100.0 51.0 100.0 10.0 440.0
Decreto federale Disegno che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062, decreta:
Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse
Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti (art. 4 LPFC)
Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Art. 2 Contributo di base della Confederazione (art. 4 LPFC)
Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 798 568 507 franchi all’anno per il quadriennio a partire dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri
Art. 3 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio geotopografico (art. 7 LPFC)
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a contare dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
1 RS 613.2 2 FF 2007 607
2006-1781 725
Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. DF
Art. 4 Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico (art. 8 LPFC)
La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all’anno per il quadriennio a contare dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 5
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Decreto federale Disegno sulla compensazione dei casi di rigore
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20062, decreta:
Art. 1 Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore 1 L’importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all’anno per i primi otto anni a contare dall’entrata in vigore del presente decreto federale.
2 Tale importo è finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per
143 485 000 franchi dai Cantoni.
3 Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito nell’allegato.
Art. 2 Disposizione finale
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1 RS 613.2 2 FF 2007 607
2006-1782 727
Compensazione dei casi di rigore. DF
Allegato (art. 1 cpv. 3)
Contributi iniziali dei Cantoni
in franchi Zurigo 24'286'000 Berna 18'949'000 Lucerna 6'871'000 Uri 689'000 Svitto 2'543'000 Obvaldo 640'000 Nidvaldo 734'000 Glarona 762'000 Zugo 1'952'000 Friburgo 4'718'000 Soletta 4'826'000 Basilea Città 3'828'000 Basilea Campagna 5'114'000 Sciaffusa 1'458'000 Appenzello Esterno 1'062'000 Appenzello Interno 291'000 San Gallo 8'920'000 Grigioni 3'751'000 Argovia 10'754'000 Turgovia 4'524'000 Ticino 6'107'000 Vaud 12'496'000 Vallese 5'431'000 Neuchâtel 3'315'000 Ginevra 8'121'000 Giura 1'343'000 Totale Cantoni 143'485'000
Decreto federale Disegno sui sussidi federali nell’assicurazione malattie
Abrogazione del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta:
Art. 1 1 Il decreto federale del 10 marzo 20052 sui sussidi federali nell’assicurazione malat- tie è abrogato. 2 Il presente decreto entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 6 ottobre 20063 della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (cifra II n. 26 della LF del 6 ottobre 20065 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni).
1 FF 2007 607 2 FF 2005 4431 3 RU … (FF 2006 7655) 4 RS 832.10 5 RU … (FF 2006 7655 7687)
2006-2996 729
Sussidi federali nell’assicurazione malattie. DF
Legge federale Disegno che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 28 giugno 19672 sul Controllo federale delle finanze
Art. 6 lett. j (nuova) Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: j. esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 20033 concer- nente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti.
2. Legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi
Art. 16 Forma giuridica 1 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione for- male.
2 Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora:
a. l’autorità competente dispone di un ampio margine di discrezionalità; oppure b. occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci uni- lateralmente all’esecuzione del compito. 3 Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.
1 FF 2007 607 2 RS 614.0 3 RS 613.2 4 RS 616.1
2006-1783 731
Modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF
4 Le prestazioni destinate a una pluralità di beneficiari possono essere concesse senza decisione formale o contratto scritto.
5 Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
3. Legge federale del 22 marzo 19855 concernente l’utilizzazione dell’imposta
sugli oli minerali a destinazione vincolata Art. 4 cpv. 5 5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.
4. Legge federale del 20 dicembre 19466 su l’assicurazione per la vecchiaia e
i superstiti Art. 103 cpv. 1 1 Il Contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 102 capoverso 2.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 2 Abrogato
5. Legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 78, rubrica e cpv. 1 Contributo della Confederazione 1 Il contributo della Confederazione ammonta al 37,78 per cento delle uscite annue dell’assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 77 capoverso 2.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 4 e 5 (nuovo) 4 I pagamenti che, dopo l’entrata in vigore della nuova impostazione della perequa- zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a
5 RS 725.116.2
6 RU … (FF 2006 7655 n. 24)
7 RU … (FF 2006 7655 n. 25)
Modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF
carico del conto separato di cui all’articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall’entrata in vigore della presente legge come segue: a. dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 736 milioni di fran- chi sul conto separato; b. dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 245 milioni di franchi sul conto separato. 5 Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contri- buto della Confederazione di cui all’articolo 78 capoverso 1. Nell’allegato gli impor- ti complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.
II Alla legge federale del 19 giugno 19598 sull’assicurazione per l’invalidità è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
8 RS 831.20; RU … (FF 2006 7655 n. 25)
Modifica di atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF
Allegato (cifra II)
Suddivisione delle prestazioni tra i Cantoni
Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all’AI per il
2005 in milioni di franchi
Capacità finanziaria secondo l’ordinanza del 9 novembre 20059 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007
Calcolo della chiave di ripartizione Prestazioni Prestazioni Capacità Indice Coefficiente Ripartizione dei Cantoni AI 2005 finanziaria min. = 40 in % (in mio. fr.) 2006/2007 (in franchi) ZH 1'120 147 140 157'064 22.62 55'409'318 BE 738 68 73 53'587 7.72 18'904'440 LU 320 64 69 22'140 3.19 7'810'433 UR 27 40 49 1'311 0.19 462'648 SZ 96 110 109 10'445 1.50 3'684'657 OW 26 30 40 1'052 0.15 371'127 NW 26 128 124 3'274 0.47 1'154'867 GL 38 77 80 3'011 0.43 1'062'126 ZG 72 224 206 14'914 2.15 5'261'553 FR 272 47 55 14'843 2.14 5'236'495 SO 256 76 79 20'358 2.93 7'181'775 BS 267 173 163 43'472 6.26 15'336'000 BL 285 109 108 30'720 4.42 10'837'505 SH 72 94 95 6'868 0.99 2'422'786 AR 48 61 67 3'182 0.46 1'122'593 AI 11 61 67 719 0.10 253'640 SG 484 79 82 39'655 5.71 13'989'642 GR 159 58 64 10'202 1.47 3'598'941 AG 539 108 107 57'553 8.29 20'303'755 TG 218 86 88 19'149 2.76 6'755'353 TI 346 88 90 31'005 4.46 10'938'098 VD 619 99 99 61'409 8.84 21'664'022 VS 269 32 42 11'213 1.61 3'955'674 NE 191 63 68 13'056 1.88 4'606'003 GE 416 152 145 60'142 8.66 21'216'917 JU 88 38 47 4'137 0.60 1'459'631 TOTALE 7'004 100 100 694'480 100.00 245'000'000
9 RS 613.11