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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Approvato dall’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione il 1° giugno 2007 Approvato dal Consiglio federale il 15 giugno 2007 Entrato in vigore il 1° luglio 2008

Visto l’articolo 4 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA; visti gli articoli 32b capoversi 1 e 2, 32c e 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo

20002 sul personale federale (LPers),

i datori di lavoro

1. Consiglio federale, rappresentato dal DFF

2. Regìa federale degli alcool (RFA), rappresentata dal Direttore

3. Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, rappresentata dal Direttore

– datore di lavoro – concludono con la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, Eigerstrasse 57,

3000 Berna 23, rappresentata dalla presidenza della Commissione della Cassa –

PUBLICA – il seguente contratto di affiliazione

1. Scopo

Il presente contratto di affiliazione disciplina i diritti e gli obblighi reciproci dei datori di lavoro e della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), sempre che ciò sia necessario all’attuazione della previdenza professionale nell’ambito delle disposizioni del diritto federale.

2. Basi e parti integranti del contratto

1 Le basi per la regolamentazione dei diritti e dei doveri dei datori di lavoro e di PUBLICA nel quadro del contratto di affiliazione sono la LPers e la legge su PUBLICA. 2 Il regolamento di previdenza, il Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) nonché il Service level agreement esame medico (SLA esame medico) sono convenuti nell’ambito del presente contratto di affiliazione. Insieme con il regolamento di liquidazione parziale concernente la Cassa di previdenza della Con- federazione, essi sono parti integranti del presente contratto di affiliazione e sono ad esso allegati (art. 32c cpv. 2 LPers, art. 4 cpv. 3 legge su PUBLICA).

Allegati I Regolamento di previdenza II SLA prestazioni generali III SLA esame medico IV Regolamento di liquidazione parziale

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