Iniziativa parlamentare. Impedire la conclusione di matrimoni fittizi. Rapporto del 31 gennaio 2008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale
ad 05.463
Iniziativa parlamentare Impedire la conclusione di matrimoni fittizi Rapporto del 31 gennaio 2008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale
Parere del Consiglio federale
del 14 marzo 2008
Onorevoli presidente e consiglieri,
conformemente all’articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 31 gennaio 2008 della Com- missione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale.
Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2008-0578 2159
Parere
1 Situazione iniziale
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP) ha dato seguito all’iniziativa presentata il 16 dicembre 2005 dal consigliere nazionale Toni Brunner (05.463 n Impedire la conclusione di matrimoni fittizi) e, in occasione della seduta del 28 giugno 2007, ha deciso di porre in consultazione il relativo progetto preliminare. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha approvato il progetto. 21 Cantoni si sono espressi a favore delle modifiche previste, mentre cinque si sono detti contrari (BE, GE, NE, SH e VD); cinque partiti (PPD, PEV, PLR, PLS e UDC) si sono detti favorevoli alle nuove norme e due contrari (PS e Verdi). Anche la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC), l’Associa- zione svizzera degli ufficiali dello stato civile e l’Associazione dei Comuni Svizzeri hanno accolto favorevolmente il progetto. Il progetto in questione prevede di modi- ficare il Codice civile (RS 210) introducendo l’obbligo per i cittadini stranieri di fornire, nell’ambito della procedura preparatoria al matrimonio, la prova della rego- larità del loro soggiorno. L’ufficiale dello stato civile ha inoltre l’obbligo di comuni- care all’autorità competente le generalità di un nubendo che non è in grado di prova- re la regolarità del proprio soggiorno. Una regolamentazione analoga è prevista anche per la legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata (RS 211.231). Accogliendo una proposta avanzata da diversi Cantoni (SG, SO, SZ, UR e ZH) in sede di consultazione, la CIP ha poi deciso di permettere alle autorità dello stato civile di accedere al sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) delle autorità in materia di stranieri. Infine, nella seduta del 31 gennaio 2008 la CIP ha deciso di intitolare il progetto come segue: «Impedire la conclusione di matrimo- ni in caso di soggiorno irregolare».
2 Parere del Consiglio federale
Secondo il progetto, i cittadini stranieri devono regolarizzare il loro soggiorno in Svizzera prima di poter contrarre un matrimonio o un’unione domestica registrata. È inoltre previsto che gli ufficiali dello stato civile abbiano accesso al sistema d’infor- mazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e debbano segnalare alle autorità compe- tenti i fidanzati e i partner che soggiornano illegalmente in Svizzera. In accordo con la grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, il Consi- glio federale ritiene che le modifiche proposte siano giustificate. In tal modo si uniforma la prassi, attualmente eterogenea, dei Cantoni e degli uffici dello stato civile1. Le modifiche rendono inoltre più coerente l’attività delle autorità a cui compete l’esecuzione delle disposizioni del diritto sugli stranieri, nonché quella degli uffici dello stato civile, responsabili della celebrazione dei matrimoni e delle unioni domestiche registrate. Ciò aumenta la certezza e la prevedibilità del diritto (art. 5 Cost.; RS 101).
1 Cfr. la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Menétrey-Savary «Matrimoni misti ostacolati?» (06.3341).
L’accesso agli istituti del matrimonio e dell’unione domestica registrata può essere riservato alle persone che soggiornano legalmente in Svizzera. Nel diritto della filiazione si è rinunciato da tempo, peraltro, alla distinzione tra figli nati durante e al di fuori del matrimonio. Non vi è pertanto da temere che i provvedimenti previsti vadano a scapito dei figli nati al di fuori del matrimonio. Il progetto è conforme alla Costituzione federale e alla Convenzione per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Come sottolinea anche il rapporto della CIP, in sede di applicazione delle misure proposte occorrerà vigilare affinché nel caso concreto siano salvaguardati il diritto costituzio- nale al matrimonio e alla famiglia (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU) e quello alla prote- zione della sfera privata (art. 13 Cost.; art. 8 CEDU) e non vengano posti ostacoli insuperabili alla conclusione di un matrimonio o di un’unione domestica registrata.