Iniziativa parlamentare. Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati
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Iniziativa parlamentare Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari Rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati
del 16 novembre 2007
Onorevoli colleghi,
con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge sulle indennità parlamentari (LI) come pure dell’ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari nonché un progetto di ordinanza dell’Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parla- mentari. Contemporaneamente, il Consiglio federale è invitato a esprimere il suo parere.
L’Ufficio del Consiglio degli Stati propone l’approvazione dei progetti allegati.
16 novembre 2007 Per l’Ufficio: Il presidente, Peter Bieri
2007-2854 109
Rapporto
1 Genesi del progetto
L’articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari (LI) dispone che all’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, indennità e contributi. La LI prevede questa periodica compensazione del rincaro affinché le retribuzioni dei parlamentari non subiscano riduzioni dissimulate o per evitare che le spese effettive non siano com- pletamente rimborsate. Ciò arrecherebbe notevoli pregiudizi, in particolare ai parla- mentari di condizioni economiche meno agiate che hanno bisogno delle retribuzioni e indennità per far fronte al costo effettivo della vita. Riunitasi il 28 agosto 2007, la Delegazione amministrativa ha constatato che in alcuni casi le retribuzioni, le inden- nità e i contributi non erano adeguati al rincaro dal 2001 o dal 2003. La Delegazione ha altresì appurato che i parlamentari sono sempre più spesso vitti- me di ingiurie, minacce o diffamazione. Da un sondaggio risulta che soltanto il 5 per cento dei parlamentari interrogati ha contratto un’assicurazione di protezione giuri- dica. Ciò nonostante, la Delegazione amministrativa ritiene che ai parlamentari si debba versare un rimborso forfetario dei costi di assicurazione giuridica oppure un contributo per i costi di un’eventuale procedura giudiziaria. La Delegazione ha dunque incaricato gli Uffici di presentare un’iniziativa commis- sionale e di sottoporre all’Assemblea federale le necessarie modifiche. La proposta è stata approvata dai due Uffici il 16 novembre 2007.
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto di ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari prevede l’aumento delle retribuzioni e delle indennità che non sono state adeguate al rincaro per diversi anni. La presente modifica della LI propone in particolare un aumento delle indennità annue di 500 franchi, a titolo di contributo ai costi di un’assicurazione individuale di protezione giuridica o alle spese di eventuali procedure giudiziarie. La presente modifica dell’ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamen- tari crea i presupposti di un migliore coordinamento. In futuro, invece degli Uffici dei Consigli, sarà la Delegazione amministrativa a fissare le indennità speciali per i periti.
3 Commento dei singoli articoli
3.1 Legge sulle indennità parlamentari
In veste di rappresentanti del Popolo o dei Cantoni, i parlamentari sono personalità pubbliche e come tali sono esposti a minacce, calunnie e via dicendo. In casi estremi si può arrivare addirittura a controversie legali con notevoli conseguenze finanziarie. A copertura di tali costi, l’indennità annua per spese di personale e di materiale è aumentata di 500 franchi, affinché i parlamentari possano contrarre un’assicurazione di protezione giuridica individuale o a titolo di contributo per le spese di eventuali procedure giudiziarie.
Art. 10 cpv. 2 LI In virtù dell’articolo 10 capoverso 1 LI, i parlamentari che adempiono un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione ricevono un’indennità speciale. L’assegnazione e l’importo di questa indennità sono decisi, secondo il diritto vigente, dall’Ufficio del Consiglio a cui appartiene il par- lamentare interessato (cfr. art. 10 cpv. 2 LI). Il presente progetto conferisce ormai alla Delegazione amministrativa anche la competenza circa l’assegnazione e la determinazione dell’importo dell’indennità speciale. Si intende così che sia soltanto la Delegazione amministrativa a decidere in merito al diritto all’indennità, garanten- do la parità di trattamento tra i parlamentari dei due Consigli.
3.2 Ordinanza dell’Assemblea federale concernente
la legge sulle indennità parlamentari
Articolo 11 OAF concernente la legge sulle indennità parlamentari
In virtù dell’articolo 11 OAF concernente la legge sulle indennità parlamentari i periti e le altre persone consultate dalle commissioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse. Per perizie e consulenza peritale permanente è convenuta per scritto un’indennità che tenga conto dell’onere lavorativo, della difficoltà e dell’importanza del mandato. È tenuto conto delle tariffe comparabili delle associazioni professiona- li. L’Ufficio può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali. Il presente progetto prevede che ormai siano menzionate anche le Delega- zioni e che nel caso di indennità speciali la competenza decisionale spetti alla Dele- gazione amministrativa (anziché agli Uffici), in modo da garantire il coordinamento finanziario dei due Consigli.
3.3 Ordinanza dell’Assemblea federale concernente
la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari L’articolo 14 capoverso 2 LI dispone che sia versata un’adeguata indennità di rin- caro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi; l’importo di tale indennità è fissato in un’ordinanza dell’Assemblea federale. Le retribuzioni e le indennità annue non sono adeguate al rincaro dal 2003 e le diarie dal 2001. Le altre indennità – per vitto e pernottamento, per le spese di viaggio all’estero o di percorso – così come i contributi ai gruppi sono stati adeguati per l’ultima volta nel 2005. In base all’indice svizzero dei prezzi al consumo, il costo della vita, cumulato per diversi anni, è aumentato di diversi punti percentuali. La tavola sinottica qui appresso illustra le singole indennità e contributi con i relativi importi e l’evoluzione in funzione del rincaro nonché l’adeguamento proposto.
Tipo di indennità Ultimo Importo Rincaro Rincaro Importo Nuovo adeguamento attuale effettivo (%) nominale rettificato importo proposto
Retribuzione annua 2003 24 000 4.17 999.72 25 000 25 000 Indennità annua 2003 30 000 4.17 1 250 31 250 31 250 Diaria 2001 400 5.84 23.35 423.4 425 Vitto 2005 110 2.72 2.99 113 – Pernottamento 2005 170 2.72 4.63 174.6 – Viaggi all’estero 2005 370 2.72 10.07 380.1 – Percorso 2005 21 2.72 0.57 21.6 – Contributo ai gruppi 2005 92 000 2.72 2 504.66 94 504.7 94 500 parlamentari Contributo per membro 2005 17 000 2.72 462.82 17 462.8 17 500
Il presente progetto di ordinanza prevede le seguenti compensazioni di rincaro: – la retribuzione annua (art. 2 LI) è aumentata di 1000 franchi ed è quindi ormai di 25 000 franchi; – l’indennità annua (art. 3a LI) è aumentata di 1250 franchi ed è ormai di
31 250. franchi;
– la diaria (art. 3 LI) è aumentata di 25 franchi ed è ormai di 425 franchi; – i contributi ai gruppi parlamentari (art. 10 OAF concernente la legge sulle indennità parlamentari) sono aumentati di 2500 franchi e sono ormai di
94 500 franchi;
– il contributo per membro (art. 10 OAF concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentato di 500 franchi ed è ormai di 17 500 franchi. Si rinuncia all’adeguamento delle indennità per vitto e pernottamento, per le spese dei viaggi all’estero e dell’indennità di percorso.
4 Ripercussioni finanziarie
La compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari nonché sui contributi ai gruppi parlamentari comporta spese supplementari annue di
1 290 000 di franchi.
Le spese per il contributo ad un’assicurazione individuale di protezione giuridica e/o alle spese di procedura giudiziaria ammontano a 123 000 franchi annui.
5 Basi legali
Le presenti modifiche della legge sulle indennità parlamentari si fondano sull’articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale; l’ordinanza con- cernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari si fonda sull’articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari.