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Iniziativa parlamentare. Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

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Iniziativa parlamentare Legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità. Modifica Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

del 10 novembre 2009

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge federale del 13 giugno 20081 sul risanamento dell’assicurazione invalidità, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale. La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

10 novembre 2009 In nome della Commissione: Il presidente, Urs Schwaller

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Legge federale sul risanamento dell’assicurazione

invalidità Art. 1 cpv. 2 La presente disposizione prevede che il riporto delle perdite esposto nel bilancio del Fondo di compensazione dell’AVS sia iscritto nei passivi del Fondo di compensa- zione dell’AI. Questa operazione sarà effettuata al momento dell’istituzione del nuovo fondo AI che, per volontà del legislatore, deve coincidere con l’entrata in vigore dell’aumento delle aliquote dell’IVA. La data che figura nel capoverso 2 deve dunque essere modificata. Il debito sarà iscritto nel bilancio del fondo AI al suo valore al 31 dicembre 2010.

Art. 3 Per coprire il disavanzo dell’AI durante la fase transitoria del finanziamento aggiun- tivo, il legislatore ha deciso, oltre all’aumento delle aliquote dell’IVA, anche la presa a carico degli interessi sul debito dell’AI da parte della Confederazione. Il periodo durante il quale le aliquote IVA saranno aumentate (che va ora dal 1° genna- io 2011 al 31 dicembre 2017) deve pertanto coincidere con quello durante il quale la Confederazione versa gli interessi, ragione per cui anche in questa disposizione occorre modificare le date.

Art. 6 cpv. 2 Nella presente disposizione il legislatore ha stabilito l’entrata in vigore della legge e l’ha vincolata a quella del decreto federale del 12 giugno 2009 concernete la modifi- ca del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’AI mediante l’aumento delle aliquote dell’IVA. L’obiettivo è evitare che si istituisca un nuovo fondo AI quando l’assicurazione presenta ancora un disavanzo. Poiché l’entrata in vigore dell’aumento dell’IVA è stata posticipata al 1° gennaio 2011, è necessario modificare la data anche in questo articolo.

3 Ripercussioni finanziarie

Nel 2010 l’assicurazione per l’invalidità presenterà ancora un disavanzo di circa 1,4 miliardi di franchi e il debito complessivo nei confronti dell’AVS aumenterà a circa 15,5 miliardi. Secondo l’articolo 3, la Confederazione deve versare gli interessi passivi sul riporto delle perdite. La modifica di questa disposizione si tradurrà per- tanto in spese supplementari per la Confederazione dell’ordine di 30 milioni di franchi all’anno. Tuttavia, il rinvio dell’entrata in vigore della presente legge consentirà di ridurre il debito, conformemente all’articolo 2 capoverso 2, in misura più marcata. Tale dispo- sizione prevede che l’importo che al termine dell’anno contabile eccede i 5 miliardi di franchi del capitale iniziale sia trasferito annualmente al Fondo di compensazione dell’AVS. Differendo l’entrata in vigore della presente legge è possibile ridurre in

misura più cospicua il debito poiché le prospettive congiunturali per il periodo 2011–2017 sono migliori di quelle per gli anni dal 2010 al 2016; le previsioni sono infatti di un’eccedenza di 1150 anziché di 600 milioni di franchi.

4 Rapporto con il diritto europeo

Nessuna ripercussione.

5 Costituzionalità e legalità

La competenza di emanare disposizioni in materia di assicurazione per l’invalidità spetta alla Confederazione in virtù dell’articolo 112 della Costituzione federale.

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