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Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)»
del 6 marzo 2009
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni l’iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concor- renza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» con la raccomandazione di respingerla.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera- zione.
6 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Compendio
Il Consiglio federale respinge l’iniziativa per imposte eque senza proporre un controprogetto. Motiva questa decisione con il fatto che l’iniziativa mette in discussione la sovranità dei Cantoni in materia di imposizione e ostacola la con- correnza fiscale. In questo modo nuoce ai Cantoni a fiscalità bassa ma anche all’intero Paese, indebolendo l’attrattiva fiscale della piazza economica svizzera. Il 6 maggio 2008 è stata depositata l’iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» nella forma di progetto elaborato. L’iniziativa chiede una modifica degli articoli 129 e 197 della Costituzione federale (Cost.). Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono rispettare i seguenti principi: «per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento» (art. 129 cpv. 2bis lett. a Cost.). Anche per l’imposizione della sostan- za è prevista un’aliquota fiscale marginale minima a partire da una determinata sostanza imponibile: «per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille» (art. 129 cpv. 2bis lett. b Cost.). Per le coppie tassate congiuntamente e per le per- sone sole che vivono con figli, gli importi possono essere aumentati (lett. c). La lettera d vieta l’applicazione di aliquote fiscali decrescenti: «l’aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l’aumento del reddito imponibile né con l’aumento della sostanza imponibile». Allo stesso tempo l’iniziativa chiede la modi- fica delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. Di conseguenza, la Confederazione è tenuta a emanare la legislazione d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’iniziativa (art. 197 n. 8 cpv. 1 Cost.). I Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base all’articolo 129 capo- verso 2bis Cost. saranno obbligati a versare contributi supplementari alla perequa- zione finanziaria per un periodo di tempo stabilito da una legge federale (art. 197 n. 9 Cost.). L’iniziativa è valida e deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale raccomanda all’Assemblea federale di respingere l’iniziativa popolare senza proporre un controprogetto. Secondo la statistica dell’imposta federale diretta allestita dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nel periodo fiscale 2005, 24 452 contribuenti (0,6 % di tutti i contribuenti) disponevano di un reddito imponibile che eccedeva il limite di reddito previsto dall’iniziativa. Questi contribuenti hanno dichiarato oltre l’8,2 per cento del reddito imponibile complessivo e pagato il 29 per cento dell’imposta federale diretta. Nell’ambito dell’imposta sulla sostanza, 72 874 con- tribuenti (1,6 % di tutti i contribuenti) superavano il limite di sostanza prevista dall’iniziativa. Questi disponevano di oltre il 43 per cento della sostanza netta complessiva. Attualmente, per le persone sole con un reddito imponibile a partire da
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250 000 franchi, nei Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI l’imposizione marginale
è interamente al di sotto dell’imposizione minima chiesta dall’iniziativa, mentre nei Cantoni di LU, BS, SH, SG e GR lo è solo in parte (ossia in singoli Comuni). Per i contribuenti coniugati con un reddito imponibile a partire da 420 000 franchi, i Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI sono interamente al di sotto dell’imposizione minima chiesta dall’iniziativa, mentre i Cantoni di LU, UR, BS, SH e GR lo sono solo in parte. Nei rimanenti Comuni degli altri Cantoni, l’aliquota d’imposizione per i corrispondenti limiti di reddito si situa al di sopra dell’aliquota minima postu- lata dall’iniziativa. Nell’ambito dell’imposizione della sostanza di persone sole con una sostanza imponibile a partire da 2 milioni di franchi, le aliquote fiscali margi- nali sono complessivamente in 14 Cantoni interamente o parzialmente più basse rispetto al 5 per mille previsto dall’iniziativa. Si tratta dell’insieme dei Cantoni di ZH, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI e TG nonché di alcuni Comuni dei Cantoni di LU, AR, SG, GR e AG. Nell’ambito dell’imposizione di coppie coniugate con una sostan- za imponibile di 4 milioni di franchi, 13 Cantoni sono interamente (SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI, TG) o parzialmente (LU, AR, SG, GR, AG) al di sotto dell’aliquota preconizzata dall’iniziativa. Il Consiglio federale respinge senza controprogetto la limitazione dell’autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni richiesta dall’iniziativa. L’iniziativa non interessa solo i Cantoni che sono attualmente al di sotto dell’imposizione minima chiesta o i contribuenti che superano i limiti di reddito. A seconda dell’applicazione legislativa dell’iniziativa, quest’ultima interesserebbe direttamente anche redditi bassi o medi. Inoltre, nel quadro della sua attuazione potrebbe risultare una pressione per armo- nizzare le deduzioni sociali, il che limiterebbe il margine di manovra di tutti i Can- toni. Il pregiudizio all’attrattiva fiscale internazionale degli attuali Cantoni a fisca- lità bassa nonché le ripercussioni negative previste sulla crescita economica riguardano l’intero Paese. Ostacolando la dinamica della concorrenza fiscale si perderebbero certi suoi vantaggi (considerazione delle diverse preferenze, Stato relativamente più efficiente e snello, innovazione e opportunità per le regioni perife- riche). Esiste anche il rischio che la concorrenza fiscale venga sostituita da una concorrenza a livello di offerta (ad es. attraverso la maggiore offerta di sussidi) che, in fatto di efficienza e trasparenza, si ripercuoterebbe negativamente sull’economia svizzera. Il Consiglio federale è favorevole all’autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni e alla concorrenza fiscale che ne discende. Esso è cosciente che la concorrenza fisca- le può efficacemente aumentare il benessere generale unicamente se le vengono posti adeguati limiti. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), ampiamente accettata da Popolo e Cantoni nel mese di novembre del 2004, è disponibile uno strumento che attenua le ripercussioni negative della concorrenza fiscale. La NPC, la forte progressività dell’imposta federale diretta, l’armonizzazione fiscale formale, i principi costituzionali dell’imposizione fiscale (principi della generalità e
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dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica) nonché le sentenze del Tribunale federale (ad es. in materia di imposizione decrescente nel Cantone di Obvaldo) determinano le linee direttrici di una concorrenza fiscale regolamentata in Svizzera e rendono superflua la parziale armonizzazione fiscale materiale richiesta dall’iniziativa.
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Messaggio
1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
Il 6 maggio 2008 il Partito socialista svizzero (PS) ha depositato l’iniziativa popola- re «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» nella forma di progetto elaborato.
1.1 Tenore dell’iniziativa
L’Iniziativa per imposte eque ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale del 18 aprile 19991 è modificata come segue:
Art. 129 rubrica e cpv. 2bis (nuovo) Armonizzazione fiscale 2bis Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono tuttavia rispettare i seguenti principi: a. per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili alla quota di reddito imponibile che eccede
250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento. Le conse-
guenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente; b. per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente; c. per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli o con persone bisognose di cui assumono principalmente il sostenta- mento, gli importi previsti per le persone sole nelle lettere a e b possono essere aumentati; d. l’aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l’aumento del reddito imponibile né con l’aumento della sostanza imponibile.
1 RS 101
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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 8 e 9 (nuovo)
8. Disposizione transitoria dell’art. 129 cpv. 2bis (Armonizzazione fiscale)
1 La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione entro tre anni dall’accet- tazione dell’articolo 129 capoverso 2bis.
2 Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge
d’esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza. 3 Un termine adeguato è concesso ai Cantoni per l’adeguamento della loro legisla- zione.
9. Disposizione transitoria dell’art. 135 (Perequazione finanziaria)
1 Scaduto il termine concesso ai Cantoni per l’adeguamento della loro legislazione alle disposizioni d’esecuzione dell’articolo 129 capoverso 2bis, i Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base a tale articolo versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo di tempo stabilito da una legge federale.
2 La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione.
1.2 Riuscita formale e termini di trattazione
Con decisione del 27 maggio 2008 la Cancelleria federale ha preso atto che l’iniziativa depositata il 6 maggio 2008 con 104 684 firme valide è formalmente riuscita.2 In virtù dell’articolo 97 capoverso 1 della legge sul Parlamento del 13 dicembre
2002 (LParl; RS 171.10) il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale il
messaggio e il disegno di decreto federale il più tardi un anno dopo il deposito di un’iniziativa popolare formalmente riuscita – quindi il più tardi entro il 6 maggio 2009. Secondo l’articolo 100 della LParl, l’Assemblea federale deve decidere entro 30 mesi dal deposito dell’iniziativa – quindi il più tardi entro il 6 novembre 2010 – se accettarla o rifiutarla nella forma presentata.
1.3 Validità
L’iniziativa adempie le esigenze sulla validità ai sensi dell’articolo 139 capoverso 2 Cost. Essa è formulata in forma di progetto elaborato e adempie le esigenze dell’unità della forma e della materia. Dato che non viola nessuna disposizione
2 FF 2008 4357
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cogente del diritto internazionale, l’iniziativa adempie le condizioni per la compati- bilità con il diritto internazionale. Essa è pertanto da considerare valida.
2 Situazione iniziale
Nel mese di ottobre del 2000 i delegati del PS Svizzera hanno deciso di esaminare il lancio di un’iniziativa popolare per un’armonizzazione fiscale materiale. Il fattore determinante che ha dato origine all’iniziativa è stata la necessità di voler contenere gli abusi dannosi della concorrenza fiscale cantonale. Di conseguenza, il professor Hans Schmid (Università di San Gallo) ha sviluppato un modello con diverse varian- ti e sottoposto al partito uno studio unitamente a un relativo progetto d’iniziativa per modificare la Costituzione. Alla riunione del partito, il 19 e 20 ottobre 2002, è stato in linea di principio deciso di lanciare un’iniziativa popolare per un’armonizzazione fiscale materiale. Il succitato modello costituiva in seguito la base per ulteriori valutazioni. Nell’ambito della decisione materiale sul lancio dell’iniziativa popolare, alla riunione del PS, il 16 e 17 settembre 2006, tale modello non era più in primo piano, bensì una nuova soluzione. Infine, l’iniziativa è stata anche lanciata come reazione all’introduzione delle tariffe fiscali decrescenti per redditi molto elevati voluta dal Cantone di Obvaldo (ossia aliquota fiscale media decrescente in caso di aumento del reddito).
3 Obiettivi e contenuto dell’iniziativa
3.1 Obiettivi dell’iniziativa
L’iniziativa per imposte eque si prefigge di contenere la concorrenza fiscale tra Cantoni e Comuni e quindi, secondo il parere degli autori dell’iniziativa, di limitare gli abusi dannosi della concorrenza fiscale. Gli incentivi fiscali che determinano la scelta del domicilio di persone molto facoltose hanno causato in Svizzera un turismo fiscale per persone ricche, il quale genererebbe tra Cantoni e Comuni concorrenza in materia di riduzione delle imposte e quindi anche soppressioni di prestazioni statali e una società poco solidale. La presente iniziativa intende arrestare questa evoluzione. I promotori dell’iniziativa ritengono che i seguenti argomenti depongano a favore dell’iniziativa: – a partire da un determinato importo, l’imposizione di reddito e sostanza vie- ne in parte materialmente armonizzata. Al di sotto dei limiti di reddito stabi- liti non si interviene nella sovranità fiscale dei Cantoni; – con l’iniziativa si vogliono evitare abusi nella concorrenza fiscale; – la prevista imposizione minima riguarda soltanto il 2 per cento dei contri- buenti nonché alcuni pochi Cantoni a fiscalità bassa; – vietando le aliquote decrescenti nell’ambito dell’imposizione media, si evita di privilegiare contribuenti particolarmente potenti e mobili, e la decisione del Tribunale federale del 1° giugno 2007 nel caso Obvaldo viene sancita nella Costituzione federale;
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– l’aumento delle imposte necessario in alcuni Cantoni provoca una crescita dell’importo di compensazione tra i Cantoni secondo la NPC.
3.2 Contenuto della normativa proposta
L’iniziativa per imposte eque pone in primo piano i tre punti seguenti:
1. per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e
comunali sul reddito imponibile a partire da 250 000 franchi deve ammonta- re in tutti i Cantoni almeno al 22 per cento. Per le coppie tassate congiunta- mente e le persone con figli, l’importo può essere aumentato;
2. per le persone sole, l’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e
comunali sulla sostanza imponibile a partire da 2 milioni di franchi deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 5 per mille. Per le coppie tassate congiuntamente e le persone con figli, l’importo può essere aumentato; 3. l’aliquota fiscale media applicabile a ogni singola imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l’aumento del reddito imponibile né con l’aumento della sostanza impo- nibile.
3.3 Diritto vigente
Aspetti costituzionali Il regime fiscale federale è definito nella Costituzione federale (Cost.). I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Confederazione (art. 3 Cost.). Nell’ambito dell’impostazione delle loro legislazioni fiscali, ai Canto- ni vengono applicate limitazioni dovute all’armonizzazione fiscale. Secondo l’arti- colo 129 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Cantoni. La competenza di armonizzazione della Confedera- zione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle impo- ste, alla procedura e alle disposizioni penali (art. 129 cpv. 2 Cost.). Questa cosiddet- ta armonizzazione fiscale formale ha lo scopo di equilibrare i differenti regimi fiscali cantonali, comprese le imposte dirette della Confederazione. In questo modo viene aumentata la trasparenza del diritto tributario svizzero e vengono rese possibili semplificazioni a livello di tassazione. La responsabilità dell’attuazione dell’armo- nizzazione fiscale formale spetta prevalentemente agli stessi Cantoni. L’Ammini- strazione federale delle contribuzioni (AFC) può impugnare le decisioni cantonali d’ultima istanza con ricorso al Tribunale federale (art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; RS 642.14). Secondo il vigente diritto costituzionale la cosiddetta armonizzazione fiscale mate- riale è esclusa, nel senso che le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da impo- sta sottostanno alla sovranità cantonale (art. 129 cpv. 2 Cost.). L’autonomia tariffale che la Costituzione garantisce al legislatore cantonale nell’ambito delle imposte dirette significa che l’ordinamento giuridico della Confederazione riconosce la concorrenza fiscale per quanto riguarda le aliquote fiscali cantonali e prende pertan-
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to in considerazione anche differenze di onere tra i Cantoni come anche, all’interno del Cantone, tra i Comuni. Le aliquote minime chieste dall’iniziativa nell’ambito delle imposte sul reddito e sulla sostanza a livello cantonale e comunale ridurrebbero la sovranità tariffale cantonale. Di conseguenza, un’estensione del campo d’armonizzazione alle tariffe fiscali cantonali e comunali necessita – come chiesto dall’iniziativa – di una base costituzionale esplicita.
Sentenza del Tribunale federale sul divieto di applicare tariffe decrescenti L’iniziativa è stata lanciata in un momento in cui non era ancora stata chiarita la questione della legittimità costituzionale di tariffe fiscali decrescenti da parte del Tribunale federale. Secondo la sentenza del 1° giugno 2007 nella causa Cantone di Obvaldo, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionali le tariffe fiscali decre- scenti (onere fiscale medio decrescente con l’aumento del reddito), e la progressività della tariffa fiscale non può essere scelta a piacimento. È determinante considerare i principi dell’imposizione fiscale ancorati all’articolo 127 capoverso 2 Cost. (principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’impo- sizione secondo la capacità economica). L’inammissibilità costituzionale delle tariffe decrescenti è quindi in linea di massima stabilita. Di conseguenza, un’intro- duzione formale nella Costituzione federale corrisponderebbe a una codificazione della vigente concezione giuridica.
4 Valutazione dell’iniziativa
4.1 Ripercussioni sui contribuenti e sui Cantoni
4.1.1 Imposta sul reddito
Contribuenti interessati direttamente dall’iniziativa L’iniziativa per imposte eque esige che, per le persone sole, l’aliquota fiscale margi- nale minima nell’ambito delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili al reddito imponibile di oltre 250 000 franchi ammonti globalmente al 22 per cento, mentre per i coniugi venga applicata a un reddito corrispondentemente più elevato. L’iniziativa non propone nessun limite di reddito concreto per le coppie tassate congiuntamente, ma gli autori dell’iniziativa si basano su limiti di reddito tra
420 000 e 500 000 franchi per coppie tassate congiuntamente. Nei calcoli qui di
seguito si parte dal presupposto di un limite di reddito di 420 000 franchi, che corri- sponde a un fattore di splitting di circa 1,7. La tabella 1 indica il numero di contribuenti per Cantone che nell’ambito del- l’imposta sul reddito sarebbe direttamente interessato dall’iniziativa. Al riguardo occorre osservare che tra i contribuenti figurano sia le persone sole sia le coppie tassate congiuntamente che sono considerate come un solo contribuente. Le cifre si riferiscono alla statistica dell’imposta federale diretta (IFD) per il periodo fiscale 2005. Secondo questa statistica, nel complesso sarebbero direttamente interessati
24 452 contribuenti (14 632 coppie coniugate con un reddito imponibile di oltre
420 000 franchi e 9820 persone sole con un reddito imponibile di oltre
250 000 franchi), ossia circa lo 0,6 per cento di tutti i contribuenti. Questi contri- buenti dispongono però di oltre l’8,2 per cento del reddito imponibile totale e paga-
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no il 29 per cento dell’imposta federale diretta complessiva (non sono disponibili le cifre per la quota alle imposte cantonali e comunali). La quota di questi contribuenti al gettito IFD complessivo oscilla a livello cantonale tra il 12,7 per cento nel Canto- ne di Uri e il 58,1 per cento nel Cantone di Svitto. Nonostante il numero relativa- mente scarso di contribuenti direttamente interessati dall’iniziativa a causa del loro reddito, la loro importanza per il sistema fiscale svizzero è sostanziale nell’ottica della loro quota al gettito fiscale. Di regola, il reddito imponibile come viene calcolato nell’ambito dell’IFD si diffe- renzia leggermente dal reddito imponibile nei singoli Cantoni, i quali applicano deduzioni sociali individuali e concretizzano le deduzioni previste all’articolo 9 LAID in maniera diversa. Se si parte dal presupposto che nei Cantoni le possibilità di deduzione sono generalmente più marcate che nell’ambito dell’IFD, il numero effettivo di contribuenti direttamente interessati nei Cantoni dovrebbe essere leg- germente minore di quanto previsto dalle cifre dell’IFD.
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Tabella 1 Numero di contribuenti direttamente interessati dall’iniziativa per imposte eque nell’ambito delle IFD, periodo fiscale 2005
Cantone Contribuenti IFD Gettito fiscale
Complessi- Reddito imponibile > Gettito Quota contribuenti con reddito vamente 250/420 000 CHF IFD complessivo imponibile > 250/420 000 CHF (CHF)
Numero in % in CHF in %
Zurigo 774 870 6 740 0,87 % 1 767 982 018 579 044 189 32,75 % Berna 593 663 1 428 0,24 % 649 368 981 121 945 153 18,78 % Lucerna 203 862 718 0,35 % 266 104 464 66 917 786 25,15 % Uri 19 876 31 0,16 % 15 161 390 1 930 658 12,73 % Svitto 78 346 1 337 1,71 % 263 607 672 153 140 490 58,09 % Obvaldo 19 809 56 0,28 % 23 613 632 7 048 327 29,85 % Nidvaldo 23 455 287 1,22 % 76 411 520 43 355 055 56,74 % Glarona 22 044 46 0,21 % 20 679 940 2 948 258 14,26 % Zugo 62 215 1 176 1,89 % 262 928 269 136 867 806 52,06 % Friburgo 137 428 367 0,27 % 171 383 472 32 541 800 18,99 % Soletta 151 214 361 0,24 % 176 528 926 29 204 493 16,54 % Basilea Città 122 347 759 0,62 % 227 479 516 75 021 474 32,98 % Basilea 156 321 898 0,57 % 313 227 551 72 948 114 23,29 % Campagna Sciaffusa 43 188 116 0,27 % 50 661 744 8 000 259 15,79 % Appenzello 30 164 154 0,51 % 40 492 697 11 216 957 27,70 % Esterno Appenzello 8 378 64 0,76 % 14 142 046 5 948 526 42,06 % Interno San Gallo 262 349 918 0,35 % 324 489 999 76 769 228 23,66 % Grigioni 127 343 404 0,32 % 143 210 154 31 331 475 21,88 % Argovia 324 639 939 0,29 % 476 620 767 77 533 663 16,27 % Turgovia 132 653 352 0,27 % 158 208 503 28 849 055 18,23 % Ticino 194 348 1 069 0,55 % 287 360 854 78 317 636 27,25 % Vaud 373 803 2 651 0,71 % 759 925 045 202 672 399 26,67 % Vallese 207 712 436 0,21 % 194 205 151 46 511 830 23,95 % Neuchâtel 98 983 280 0,28 % 122 490 959 20 711 201 16,91 % Ginevra 237 953 2 798 1,18 % 685 239 483 269 455 223 39,32 % Giura 41 140 67 0,16 % 33 110 382 4 264 588 12,88 %
Svizzera 4 448 103 24 452 0,55 % 7 524 635 135 2 184 495 643 29,03 %
Cantoni direttamente interessati dall’iniziativa Sulla base dell’imposizione marginale applicata nei diversi Cantoni e Comuni per il periodo fiscale 2008 è possibile individuare i Cantoni e i Comuni che sarebbero direttamente interessati dall’iniziativa, ossia quali Cantoni contano almeno un comune con un’imposizione marginale inferiore al 22 per cento per i limiti di reddito
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in questione (cfr. al riguardo la tabella nell’allegato; le aliquote fiscali marginali per il periodo fiscale 2008 comprendono l’onere a livello di Cantoni, Comuni e Parroc- chie). A partire da un limite di reddito di 250 000 franchi per le persone sole, tutti i Comu- ni dei Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI sono al di sotto dell’imposizione minima postulata dall’iniziativa, mentre nei Cantoni di LU, BS, SH, SG e GR lo sono solo singoli comuni. A partire da un limite di reddito di 420 000 franchi per le coppie coniugate i Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI sono interamente interes- sati dall’iniziativa, mentre i Cantoni di LU, UR, BS, SH e GR lo sono solo in parte. Nei rimanenti Cantoni, l’aliquota d’imposizione di tutti i Comuni si situa al di sopra del minimo previsto dall’iniziativa per ciascun limite di reddito. I 12 Cantoni completamente o parzialmente interessati dall’iniziativa nell’ambito dell’imposta sul reddito partecipano con una quota del 20,8 per cento all’intero gettito dell’imposta sul reddito di Cantoni e Comuni in Svizzera3 e contano 1 001 332 contribuenti, ossia il 22,5 per cento di tutti contribuenti. Nell’ambito dell’imposta federale diretta questi 12 Cantoni partecipano con una quota del 22,7 per cento alle entrate fiscali complessive della Confederazione.
Necessità di adeguamento nell’ambito dell’imposizione del reddito Di seguito sono spiegate in dettaglio le evoluzioni delle tariffe fiscali sull’esempio dell’imposta sul reddito di tre Cantoni, ovvero Svitto, Neuchâtel e Lucerna.
Progressività della tariffa e necessità di adeguamento nel Cantone di Svitto In caso di approvazione dell’iniziativa, nel Cantone di Svitto occorre intervenire in tutti i Comuni. La figura 1 illustra l’attuale evoluzione della tariffa, compresi tutti i moltiplicatori (coefficienti d’imposta) di Cantoni e Comuni per le persone sole, nel Comune fiscalmente più vantaggioso (Wollerau), nel Comune con le maggiori imposte (Reichenburg) nonché nel capoluogo cantonale di Svitto; inoltre viene rappresentata l’imposizione minima ai sensi dell’iniziativa. Nel Cantone di Svitto, per le persone sole le aliquote fiscali marginali per tutti redditi imponibili sono al di sotto dell’imposizione minima del 22 per cento postulata dall’iniziativa (linea nera orizzontale in grassetto, a partire da 250 000 franchi). In caso di accettazione dell’iniziativa, l’onere fiscale marginale per un reddito imponibile di 250 000 fran- chi dovrebbe ammontare almeno al 22 per cento, ossia situarsi all’altezza della linea nera in grassetto. Di conseguenza, le tariffe delle imposte cantonali e comunali dovrebbero necessa- riamente essere adeguate. Al riguardo, l’iniziativa non prescrive come effettuare tale adeguamento. Nella maggior parte dei Cantoni l’ammontare fiscale per l’imposta sul reddito si compone di due parti, vale a dire dell’aliquota fiscale fissata dalla legge e del moltiplicatore dell’imposta stabilito periodicamente, ossia il coefficiente d’imposta. Nella legislazione tributaria dei Cantoni figura prevalentemente solo la cosiddetta tariffa di base dell’imposta, vale a dire l’aliquota semplice. Per determina- re l’imposta cantonale e comunale effettivamente dovuta bisogna moltiplicare l’aliquota semplice con il coefficiente d’imposta (cosiddetto moltiplicatore annuale). Di norma i Comuni non dispongono di tariffe fiscali proprie, ma possono, attraverso
3 AFF (2008): Öffentliche Finanzen der Schweiz 2006, Berna, pag. 150 (disponibile solo in tedesco e francese).
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l’impostazione del loro coefficiente d’imposta (risp. moltiplicatore), adeguare indi- vidualmente le loro entrate ai bisogni correnti. Figura 1 Tariffa fiscale vigente per le persone sole nel Cantone di Svitto
Tariffa per le persone sole nel Cantone di Svitto
25.00
22.00
20.00
Aliquota fiscale marginale in % 15.00
10.00
Svitto
5.00 Valore marginale secondo
l'iniziativa PS Wollerau
Reichenburg
0.00 50 100 150 200 250 300 350 Reddito imponibile in 1000 franchi
In linea di massima, con la combinazione delle imposte cantonali e comunali sono ipotizzabili due varianti di adeguamento.
1. Combinazione di adeguamenti delle tariffe e dei coefficienti d’imposta a livello cantonale e comunale Per accogliere le richieste dell’iniziativa, il Cantone deve garantire attraverso un adeguamento della tariffa che l’aliquota fiscale marginale raggiunga almeno il 22 per cento per le persone sole il cui reddito imponibile ammonta a 250 000 franchi o a un importo superiore. Sarebbe ad esempio ipotizzabile che la progressività della tariffa per i redditi fino a 250 000 franchi rimanga uguale a quella attuale e a partire da un reddito imponibile di 250 000 franchi venga applicata un’aliquota fiscale marginale costante del 22 per cento. Di conseguenza, il carico fiscale marginale nell’ambito del limite di reddito aumenterebbe sensibilmente per i contribuenti, in particolare nei Comuni fiscalmente vantaggiosi. Se l’intera struttura della progressi- vità della tariffa dovesse rimanere pressoché invariata, la tariffa progressiva che grava attualmente i redditi imponibili tra 0 e 50 000 franchi circa potrebbe ad esem- pio essere applicata, finché si raggiunge un’aliquota fiscale marginale lineare del
22 per cento. Con un tale adeguamento della tariffa anche i contribuenti con un
reddito imponibile inferiore a 250 000 franchi sarebbero interessati dall’iniziativa e dovrebbero sopportare un onere fiscale crescente. Anche il Cantone potrebbe acco- gliere le richieste dell’iniziativa aumentando il coefficiente d’imposta in maniera corrispondente. In tal modo, l’onere fiscale aumenterebbe per tutti i contribuenti e non solo per quelli con il reddito più elevato. Da questi adeguamenti risulterebbero, almeno a livello statistico, entrate fiscali maggiori. Se le entrate fiscali devono
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rimanere costanti, il Cantone potrebbe modificare la tariffa cosicché i contribuenti con un reddito imponibile inferiore ai rispettivi limiti di reddito siano sgravati fi- scalmente. Per tutte queste varianti si dovrebbe garantire, prescrivendo un coeffi- ciente d’imposta minimo per i Comuni, che l’onere comunale, ossia il coefficiente d’imposta applicato, raggiunga almeno l’imposizione marginale minima del 22 per cento per i redditi superiori al limite di reddito. L’autonomia comunale dovrebbe pertanto essere limitata. Sarebbe altresì ipotizzabile che i Comuni continuassero a determinare individual- mente il loro coefficiente d’imposta nei limiti stabiliti dalla legge. Di conseguenza il Cantone fisserebbe il suo onere fiscale cosicché, unitamente a quello del Comune attualmente più vantaggioso, si raggiunga un onere fiscale marginale minimo del 22 per cento per i redditi superiori al limite di reddito. Ne risulterebbe un’aliquota fiscale cantonale che, aggiunta all’imposta comunale minima, corrisponderebbe a un’imposizione minima di almeno il 22 per cento. In caso di una riduzione delle imposte (fino al minimo legale), le imposte comunali dovrebbero però essere ade- guate nel rispettivo (o in un altro) Comune e allinearsi nuovamente ad (almeno) il 22 per cento. Questa variante richiederebbe un maggiore coordinamento tra il Can- tone e i singoli Comuni rispetto alla variante illustrata più sopra. L’autonomia fiscale dei Cantoni sarebbe inoltre fortemente limitata.
2. Adeguamento dei coefficienti d’imposta/moltiplicatori da parte dei Comuni
In linea di principio, anche un adeguamento dei coefficienti d’imposta/moltiplicatori da parte dei Comuni sarebbe una misura ipotizzabile per accogliere le richieste dell’iniziativa. L’aumento dei coefficienti d’imposta/moltiplicatori dei Comuni non modificherebbe la progressività stessa della tariffa. L’intera curva si sposterebbe tuttavia parallelamente verso l’alto in modo da raggiungere l’imposizione minima prevista dall’iniziativa. Questo adeguamento determina un aumento delle imposte anche per i contribuenti con un reddito imponibile inferiore a 250 000 franchi. L’aumento è tanto significativo quanto più basso era l’onere fiscale iniziale (ad es. a Wollerau il coefficiente d’imposta dovrebbe subire un aumento più consistente rispetto a Svitto o Reichenburg). Un incremento dei coefficienti d’imposta/mol- tiplicatori comporterebbe, almeno a livello statistico, entrate fiscali supplementari per i rispettivi Comuni. Un confronto di queste varianti evidenzia che nel Cantone di Svitto l’iniziativa potrebbe verosimilmente essere adottata soltanto con la prima variante presentata, e concretamente mediante un adeguamento della tariffa effettuato principalmente dal Cantone. Se l’adeguamento è compiuto essenzialmente dai Comuni, la necessità di coordinamento sarebbe troppo importante. Infine, aumentare unicamente i coeffi- cienti d’imposta comunali non sarebbe sufficiente per soddisfare le richieste dell’iniziativa nel Cantone di Svitto. La soluzione più semplice sarebbe limitare l’autonomia comunale, nel senso che i Comuni dovrebbero adattarsi all’onere fiscale del Cantone e considerare le richieste dell’iniziativa per la determinazione del loro coefficiente d’imposta. La necessità di adeguamento per i contribuenti tassati con- giuntamente che dispongono di un reddito superiore a 420 000 franchi corrisponde- rebbe a quella per le persone sole.
Progressività della tariffa e necessità di adeguamento nel Cantone di Neuchâtel Se l’iniziativa fosse accolta, non sarebbe necessario adeguare le imposte nel Cantone di Neuchâtel dal momento che in tutti i Comuni l’onere fiscale marginale per i
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redditi imponibili a partire da circa 30 000 franchi (per le persone sole) e circa
50 000 franchi (per le coppie coniugate) supera l’imposizione minima del 22 per
cento. La Figura 2 evidenzia in dettaglio la progressività della tariffa per le persone sole a Couvet (Comune con le imposte più alte), Marin-Epagnier (Comune con le imposte più basse) e nel capoluogo cantonale, Neuchâtel.
Figura 2 Tariffa fiscale vigente per le persone sole nel Cantone di Neuchâtel
Tariffa per le persone sole nel Cantone di Neuchâtel
45.00
40.00
35.00
Aliquota fiscale marginale in % 30.00
25.00 22.00 20.00
15.00
Neuchâtel 10.00 Valore marginale secondo l'iniziativa PS Marin-Epagnier
5.00 Couvet
0.00 50 100 150 200 250 300 350 Reddito imponibile in 1000 franchi
Progressività della tariffa e necessità di adeguamento nel Cantone di Lucerna Come mostra la Figura 3 non tutti i Comuni del Cantone di Lucerna sarebbero interessati in maniera uguale dall’iniziativa. A Meggen, il Comune fiscalmente più vantaggioso del Cantone, e in altri singoli Comuni l’onere fiscale per le persone sole (e anche per le coppie coniugate) è tuttavia inferiore all’imposizione minima postu- lata dall’iniziativa. In caso di adeguamento della tariffa fiscale ai sensi dell’iniziativa valgono le stesse considerazioni dell’esempio del Cantone di Svitto. Conformemente anche ad altri Cantoni in cui sono interessati solo singoli Comuni, nel caso di Lucerna sono i Comuni a necessitare un adeguamento e non il Cantone. Ad esempio, se l’iniziativa fosse accolta, Meggen dovrebbe adeguare il suo coefficiente d’imposta cosicché l’imposizione minima sia raggiunta per i limiti di reddito (la curva si sposterebbe parallelamente verso l’alto). In questo modo l’autonomia comunale verrebbe limita- ta. L’accettazione dell’iniziativa implicherebbe un aumento delle imposte per tutti i contribuenti di Meggen che superano l’importo esente da imposte e il Comune beneficerebbe di entrate fiscali supplementari.
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Figura 3 Tariffa fiscale vigente per le persone sole nel Cantone di Lucerna
Tariffa per le persone sole nel Cantone di Lucerna
30.00
25.00
Aliquota fiscale marginale in % 22.00
20.00
15.00
10.00
Lucerna 5.00 Valore marginale secondo l'iniziativa PS Meggen
Entlebuch
0.00 50 100 150 200 250 300 350 Reddito imponibile in 1000 franchi
4.1.2 Imposta sulla sostanza
Contribuenti interessati dall’iniziativa L’aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali su una sostanza imponibile di 2 milioni di franchi per le persone sole e su un importo rispettivamente più elevato per le coppie tassate congiuntamente deve ammontare almeno al 5 per mille in tutti i Cantoni. L’iniziativa non propone alcun limite concreto della sostanza per le coppie tassate congiuntamente. Qui di seguito ci si basa su un limite della sostanza di 4 milioni di franchi per le coppie tassate congiuntamente (fattore di splitting: 2). Secondo la statistica svizzera della sostanza delle persone fisiche, stilata dall’AFC, nel 2005 (vedi Tabella 2), la Svizzera conta complessivamente 72 874 contribuenti con una sostanza netta superiore ai 2 milioni di franchi, pari all’1,6 per cento di tutti i contribuenti. Questo piccolo gruppo possiede il 43 per cento dell’intera sostanza netta e questa quota oscilla da Cantone a Cantone tra il 17 e il 74 per cento nel Cantone di Uri rispettivamente nel Cantone di Nidvaldo.
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Tabella 2 Numero di contribuenti direttamente interessati dall’iniziativa per imposte eque nell’ambito dell’imposizione della sostanza, periodo fiscale 2005
Cantone Contribuenti tassati sulla sostanza Sostanza netta
Complessiva- Con sostanza netta Complessiva- Quota dei contribuenti con mente > 2 mio. CHF mente, sostanza netta > 2 mio. CHF in mio. CHF
Numero in % in mio. CHF in %
Zurigo 776 931 22 080 2,84 % 290 856 154 964 53,28 % Berna 614 530 7 336 1,19 % 131 877 44 793 33,97 % Lucerna 201 444 2 881 1,43 % 46 902 19 601 41,79 % Uri 21 507 147 0,68 % 3 766 640 16,98 % Svitto 78 219 2 034 2,60 % 36 854 22 216 60,28 % Obvaldo 23 002 210 0,91 % 4 426 1 673 37,80 % Nidvaldo 24 839 840 3,38 % 18 110 13 392 73,95 % Glarona 24 999 302 1,21 % 5 846 1 827 31,25 % Zugo 63 301 2 514 3,97 % 35 115 22 316 63,55 % Friburgo 149 787 919 0,61 % 21 273 7 778 36,56 % Soletta 147 592 972 0,66 % 19 462 7 520 38,64 % Basilea Città 124 923 2 517 2,01 % 44 750 30 045 67,14 % Basilea 159 076 1 968 1,24 % 33 312 14 455 43,39 % Campagna Sciaffusa 44 804 556 1,24 % 9 322 2 478 26,58 % Appenzello 32 273 533 1,65 % 8 612 3 006 34,91 % Esterno Appenzello 9 109 185 2,03 % 3 085 1 356 43,96 % Interno San Gallo 271 806 4 179 1,54 % 69 807 24 074 34,49 % Grigioni 155 219 1 812 1,17 % 34 533 8 504 24,63 % Argovia 331 694 4 661 1,41 % 81 026 22 582 27,87 % Turgovia 138 472 1 856 1,34 % 32 980 10 409 31,56 % Ticino 214 569 1 885 0,88 % 36 165 10 346 28,61 % Vaud 371 364 5 793 1,56 % 88 860 33 039 37,18 % Vallese 251 704 1 042 0,41 % 28 072 6 077 21,65 % Neuchâtel 100 836 967 0,96 % 15 630 5 315 34,00 % Ginevra 232 146 4 523 1,95 % 59 118 32 834 55,54 % Giura 42 976 162 0,38 % 4 810 1 041 21,64 %
Svizzera 4 607 122 72 874 1,58 % 1 164 567 502 278 43,13 %
Cantoni direttamente interessati dall’iniziativa Nell’ambito dell’imposizione della sostanza delle persone sole con una sostanza imponibile di 2 milioni di franchi, le aliquote fiscali marginali sono in 14 Cantoni più basse rispetto al 5 per mille previsto dall’iniziativa. Si tratta dei Cantoni di ZH,
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SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI e TG (intero Cantone) nonché dei Cantoni di LU, AR, SG, GR, AG (singoli Comuni). Per quanto concerne l’imposizione delle coppie coniugate con una sostanza imponi- bile di 4 milioni di franchi, le aliquote sono in 13 Cantoni (SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI, TG; intero Cantone) (LU, AR, SG, GR, AG; singoli Comuni) al di sotto del limite postulato dall’iniziativa per imposte eque. Di conseguenza, nell’ambito dell’imposta sulla sostanza 14 Cantoni (interi Cantoni o singoli Comuni) applicano aliquote inferiori a quelle richieste dall’iniziativa. Secon- do la statistica 2005 della sostanza, questi Cantoni dispongono di oltre il 59,1 per cento dell’intera sostanza netta e contano il 49,5 per cento dei contribuenti tassati sulla sostanza in Svizzera. Dal momento che in gran parte dei Cantoni le tariffe dell’imposta sulla sostanza sono uniformi o solo leggermente progressive, il loro adeguamento nei Cantoni interessati comporterebbe minori problemi a livello fiscale rispetto all’imposizione del reddito.
4.2 Limitazione dell’autonomia fiscale dei Cantoni
L’iniziativa per imposte eque prescrive ai Cantoni e ai Comuni un’imposizione minima di determinati gruppi di reddito e di sostanza. Di conseguenza, essa conduce a una parziale armonizzazione fiscale materiale e tocca elementi come le tariffe e le aliquote fiscali che finora erano riservate alla sovranità cantonale (art. 129 cpv. 2 Cost.). L’iniziativa presuppone quindi imperativamente interventi della Confedera- zione nell’autonomia fiscale dei Cantoni e interventi dei Cantoni nell’autonomia finanziaria dei Comuni, per cui si restringe il margine di manovra finanziario di Cantoni e Comuni con conseguente limitazione parziale della loro autonomia fiscale. La limitazione dell’autonomia cantonale in materia di tariffe, cui mira l’iniziativa, costituisce un intervento istituzionale profondo nelle attuali basi costituzionali dell’impostazione delle tariffe (vedi n. 3.3) e nel sistema federalistico svizzero. I vari esempi cantonali al numero 4.1 mostrano che in caso di accettazione dell’iniziativa non si può escludere che Cantoni e Comuni adeguerebbero la tariffa per i redditi imponibili superiori ai limiti di reddito al fine di evitare elevate diffe- renze di onere al limite di reddito e che anche i contribuenti al di sotto dei limiti di reddito sarebbero interessati dall’iniziativa. In questo caso l’armonizzazione fiscale materiale andrebbe oltre i destinatari considerati dall’iniziativa e interesserebbe anche contribuenti con redditi medi o bassi. Attualmente un reddito imponibile di 250 000 franchi non significa in tutti i Cantoni la stessa cosa, in particolare a seguito della differente impostazione delle deduzioni. L’iniziativa non risolve però la questione di una maggiore armonizzazione in rela- zione all’attuazione concreta e all’importo delle deduzioni ammesse ai sensi del- l’articolo 9 LAID, il che potrebbe causare incertezza giuridica e concorrenza in materia di deduzioni tra i Cantoni. Pertanto, un giorno potrebbe essere necessario un ulteriore intervento nell’autonomia fiscale dei Cantoni, segnatamente in relazione alle deduzioni ammesse. Per determinare in maniera unitaria il reddito imponibile di 250 000 franchi per le persone sole (e di un rispettivo reddito più elevato per le coppie coniugate), le basi imponibili dovrebbero essere calcolate in maniera unifor- me. Solo in questo modo si potrebbe garantire che un reddito imponibile di 250 000
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franchi sarebbe equivalente in tutti i Cantoni e questi ultimi non tenterebbero di sottrarsi all’imposizione minima adottando una politica generosa in materia di deduzioni. Con la necessaria uniformazione delle deduzioni ammesse, tutti i Cantoni sarebbero interessati dall’iniziativa. Se per le persone sole ha previsto limiti di reddito e di sostanza concreti (250 000 franchi per il reddito imponibile e 2 milioni di franchi per la sostanza imponibile), l’iniziativa non ne propone per le coppie tassate congiuntamente. Dato che essa contiene una disposizione potestativa, i limiti minimi cantonali potrebbero variare notevolmente, qualora tali limiti non fossero fissati in modo uniforme dalla Confe- derazione.
4.3 Ripercussioni economiche dell’iniziativa
Pregiudizio all’attrattiva della Svizzera a livello internazionale Se l’iniziativa per imposte eque fosse accolta, gli attuali Cantoni (e Comuni) a debole imposizione, e la Svizzera tutta, subirebbero un pregiudizio alla loro attratti- va fiscale, a livello non soltanto nazionale, ma anche internazionale, per quanto concerne le persone fisiche particolarmente mobili. In ambito di concorrenza fiscale gli enti territoriali di piccole dimensioni godono di un vantaggio strategico rispetto a quelli di maggiori dimensioni, nel senso che possono essere più attrattivi sotto il profilo fiscale di quanto possa esserlo la media svizzera. Questo vantaggio strategico può essere ulteriormente accentuato tramite l’autonomia fiscale dei Cantoni. L’imposizione minima ai sensi dell’iniziativa ridurrebbe proprio questo vantaggio (perlomeno per quanto riguarda l’imposizione delle persone fisiche), con ripercus- sioni che sarebbero complessivamente negative per tutta la Svizzera. Infatti, non soltanto i Cantoni interessati approfittano di un’elevata attrattiva fiscale internazio- nale ma indirettamente anche tutto il Paese, compresi i pochi contribuenti mobili, grazie alla possibilità dell’insediamento di imprese4 e all’afflusso di persone fisiche dall’estero. In caso di accettazione dell’iniziativa, la Svizzera non sarebbe soltanto meno attrattiva per un eventuale afflusso di contribuenti, ma in futuro rischierebbe anche di perdere contribuenti facoltosi, che si trasferiscono all’estero.
Limitazione della concorrenza fiscale con effetti secondari Se l’iniziativa fosse accolta, sarebbero posti alcuni limiti alla concorrenza nell’impo- sizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. Nell’ambito del gruppo di contribuenti con un reddito a partire da 250 000 franchi (per le persone sole), l’iniziativa comporterebbe in parte un livellamento dell’onere fiscale. Ciò dovrebbe contenere il numero di persone di questo gruppo di contribuenti che trasferisce il proprio domicilio in un Cantone fiscalmente vantaggioso, ma non azzerarlo, dato che anche dopo l’attuazione dell’iniziativa si prevedono differenze di onere fiscale tra i Cantoni. Per i redditi inferiori a questo limite sussisterebbe in linea di principio ancora un regime di concorrenza fiscale (eventualmente sotto forma limitata a causa del possibile adeguamento della progressività della tariffa, cfr. al riguardo il
4 Un’imposizione debole delle persone fisiche costituisce non solo per le società di persone, ma anche per le società di capitali un importante fattore di localizzazione (cfr. al riguardo il rapporto del DFF sull’attrattiva internazionale della piazza economica svizzera dal punto di vista fiscale [2006] e i relativi studi citati [rapporto disponibile in tedesco e francese]).
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n. 4.1.1); è anche ipotizzabile che la concorrenza fiscale si sposti in parte verso contribuenti con redditi inferiori a 250 000 franchi. In linea di massima, la mobilità di queste persone è però meno elevata. Un’imposizione debole può avere diverse origini. Essa può ad esempio essere una conseguenza dell’uso parsimonioso delle risorse finanziarie, di un’offerta ridotta di prestazioni pubbliche oppure di una particolare situazione topografica o sociodemo- grafica. Inoltre, può anche risultare dal fatto che un Cantone ha saputo offrire nel momento opportuno un’imposizione debole alle persone facoltose e a reddito eleva- to. Di conseguenza, l’iniziativa limiterebbe il margine decisionale cantonale e la possibilità per i Cantoni di ridistribuire alla popolazione, attraverso riduzioni d’imposta, i risparmi generati dall’uso parsimonioso delle risorse finanziarie. Inoltre, se l’iniziativa fosse accolta, sarebbe più difficile prendere in considerazione le preferenze regionali (ad es. imposizione debole e scarse prestazioni pubbliche). Se non fosse più possibile adattare l’offerta di beni pubblici alle preferenze della popo- lazione, ne conseguirebbe una perdita di efficienza. La concorrenza fiscale permette l’altro di mantenere le imposte a un livello basso, poiché la possibilità che i contribuenti hanno di spostare il loro domicilio in un Comune fiscalmente più vantaggioso impedisce che le imposte subiscano un forte aumento in una collettività territoriale. Questa possibilità genera in termini di effi- cienza e concorrenza una pressione permanente sulle collettività territoriali, la quale si ridurrebbe con la limitazione della concorrenza fiscale. In tal modo si aprirebbe la strada a un uso inefficiente delle risorse finanziarie e agli aumenti d’imposta. La presente iniziativa limita tra l’altro le opportunità delle regioni periferiche di compensare, attraverso una politica fiscale mirata, gli svantaggi dovuti alla loro posizione geografica rispetto ai Cantoni centrali. Di conseguenza bisogna attendersi che la concorrenza tra i Cantoni a questo livello si sposti verso altri settori. Con una maggiore concorrenza nei settori esclusi dalla presente iniziativa, segnatamente nell’imposizione delle imprese, nell’offerta di beni pubblici (ad es. infrastruttura, trasferimenti statali) o nella pianificazione del territorio, si potrebbe continuare ad offrire incentivi per la scelta del domicilio alle persone con redditi elevati. Una possibile concorrenza a livello di sussidi (offerta di beni pubblici) potrebbe però causare una fornitura eccessiva di beni pubblici con conseguenze negative sull’efficienza e sulla trasparenza.
Ripercussioni negative sulla crescita economica Gli aumenti d’imposta causati dalla presente iniziativa ridurrebbero chiaramente nei contribuenti interessati l’incentivo a svolgere un’attività lavorativa ed eventualmente a risparmiare. Questi incentivi negativi e la diminuzione dell’attrattiva della piazza economica svizzera a livello internazionale genererebbero effetti di crescita negativi, di cui non è tuttavia possibile stimare l’entità.
Ripercussioni poco chiare sulla ripartizione individuale dei redditi Con il livellamento dell’onere fiscale e l’imposizione minima dei redditi elevati è possibile compensare tendenzialmente la ripartizione individuale dei redditi a segui- to di considerevoli differenze individuali in materia di onere fiscale. Sebbene persi- stano ancora differenze intercantonali nell’imposizione dei redditi elevati, queste verrebbero tuttavia ridotte. Per contro, a questo effetto compensatore sulla riparti- zione individuale dei redditi si opporrebbero effetti dinamici, come le ripercussioni del calo della crescita economica sulla ripartizione individuale dei redditi nonché le
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conseguenze di un eventuale esodo di contribuenti facoltosi all’estero. Non è quindi possibile determinare gli effetti netti della presente iniziativa sulla ripartizione individuale dei redditi.
Ripercussioni poco chiare sulla ripartizione regionale dei redditi Come illustrato al numero 4.1, l’iniziativa interesserebbe in varia misura i Cantoni. In relazione alla ripartizione regionale dei redditi, essa limiterebbe l’opportunità per alcuni Cantoni di profilarsi come Cantoni fiscalmente vantaggiosi. In questo caso si tratta soprattutto di piccoli Cantoni di carattere piuttosto rurale che finora si sono potuti posizionare come Cantoni a bassa imposizione rispetto ai Cantoni centrali a seguito delle loro particolarità topografiche e sociodemografiche. Diversamente dai Cantoni periferici, i Cantoni centrali godono di diversi vantaggi di localizzazione che aumenterebbero notevolmente in caso di limitazione delle differenze fiscali. Se l’iniziativa dovesse essere accolta, a lungo termine i Cantoni centrali dovrebbero perdere meno sostrato fiscale in favore dei Cantoni a bassa imposizione. I Cantoni centrali aumenterebbero la loro attrattiva rispetto ai Cantoni periferici, il che accre- scerebbe tendenzialmente le differenze regionali in materia di reddito.
4.4 Ripercussioni sulla NPC
Il federalismo è uno dei fondamenti su cui poggia la Costituzione federale. Grazie ad esso i Cantoni e i Comuni godono di una spiccata autonomia fiscale e finanziaria e dispongono di un ampio spettro di competenze. Tuttavia tale autonomia può com- portare altresì una marcata disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni. La pere- quazione finanziaria e la compensazione degli oneri tra la Confederazione e i Canto- ni e tra i Cantoni mettono a disposizione i necessari meccanismi di compensazione, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera (art. 135 Cost.). La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Can- toni (NPC) è in vigore dall’inizio del 2008. I suoi due scopi principali sono la pere- quazione delle disparità cantonali di reddito e l’incremento dell’efficienza del siste- ma federale. Con cinque strumenti la NPC può far leva su due aspetti, ossia sulle finanze (perequazione delle risorse e compensazione degli oneri) e sui compiti (dissociazione dei compiti, nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni e collaborazione intercantonale con compensazione di oneri). Con la NPC non solo le disparità cantonali di reddito sono ridotte in modo mirato in un ambito definito dalla Costituzione e dalla legge, ma anche l’autonomia dei Can- toni è garantita e rafforzata. Gli incentivi che sono incompatibili con un impiego più efficiente delle risorse sono corretti e i costi aggiuntivi non sono più onorati aumen- tando i versamenti della Confederazione. Un’attribuzione più chiara delle responsa- bilità nell’esercizio dei compiti pubblici consente di eliminare i doppioni. La NPC rafforza la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Limitando la concorrenza fiscale e intervenendo nell’autonomia cantonale l’iniziativa per imposte eque ridimensionerebbe fortemente questi vantaggi della NPC. A seguito degli aumenti d’imposta che l’iniziativa comporta, essa potrebbe generare entrate supplementari in diversi Cantoni, tra cui Zurigo, Svitto, Nidvaldo, Zugo e Basilea Città ovvero 5 degli 8 Cantoni finanziariamente forti secondo la NPC. In base all’iniziativa queste risorse supplementari devono affluire nella perequazione
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finanziaria ai sensi di una soluzione transitoria. Tuttavia i Cantoni preferiscono ridistribuire ai propri cittadini le entrate fiscali supplementari che rispetto all’attuale legislazione fiscale sono conseguite mediante adattamenti della tariffa dei redditi oltre i limiti di reddito anziché versare tali entrate alla NPC. Essi potrebbero pensare ad esempio ridurre la tariffa per i redditi inferiori ai limiti di reddito, concedere deduzioni più alte o effettuare uscite supplementari per le infrastrutture. In tutti questi casi sarebbe molto difficile valutare concretamente le entrate supplementari. Queste entrate non potrebbero essere ammortizzate dall’attuale meccanismo della perequazione delle risorse, poiché il prelievo a favore della perequazione delle risorse si applica al potenziale di risorse non interessate a medio termine dal- l’iniziativa e non alle entrate fiscali. Ciò significherebbe che, se l’iniziativa fosse accolta, la perequazione finanziaria, finalmente semplificata, dovrebbe essere ora integrata da un meccanismo di prelievo supplementare e complicato. Secondo gli autori dell’iniziativa il prelievo delle entrate supplementari deve essere effettuato solo per un periodo di tempo stabilito. Evidentemente essi presumono che le misure adottate con l’iniziativa generino effetti a lungo termine e che l’afflusso di buoni contribuenti nei Cantoni fiscalmente attrattivi possa essere fermato o impedito il loro esodo da questi Cantoni. Ciò significherebbe che nel lungo periodo il sostrato fiscale dei Cantoni tenderebbe ad allinearsi. L’elemento determinante per la pere- quazione finanziaria sarebbe la ripercussione diretta di questi spostamenti (afflusso o esodo di buoni contribuenti) sul potenziale di risorse dei Cantoni. In questo modo essi avrebbero anche conseguenze dirette sui versamenti di compensazione; non sarebbe quindi più necessario un meccanismo di prelievo supplementare come quello nel periodo transitorio.
4.5 Attuazione legislativa dell’iniziativa
L’attuazione legislativa dell’iniziativa per imposte eque incontrerebbe alcune diffi- coltà.
Collaborazione complessa tra Cantone e Comuni per l’adeguamento delle aliquote fiscali La questione che ci si pone in relazione all’aliquota fiscale marginale è sapere se il Cantone deve adeguare la propria aliquota marginale all’aliquota fiscale dei Comuni oppure se sono quest’ultimi a dover adeguare la loro aliquota marginale all’aliquota fiscale dei Cantoni. Inoltre, l’iniziativa non stabilisce se occorre tenere conto anche delle imposte delle parrocchie, delle corporazioni o dei consorzi intercantonali o intercomunali ai fini della determinazione dell’aliquota fiscale marginale. Oltre ai Cantoni godono dell’autonomia fiscale non solo i Comuni politici ma, a seconda del Cantone, anche i comuni scolastici o quelli locali, i distretti o i circondari. Diventa quindi estremamente complicato determinare il limite massimo dell’aliquota fiscale marginale. Dato che i Cantoni sarebbero interessati in misura diversa dall’iniziativa e che esistono diversi modelli relativi alle tariffe cantonali e comunali, la LAID dovrebbe limitarsi a stabilire il principio secondo cui i Cantoni devono rispettare gli oneri fiscali minimi previsti dalla Costituzione. Tuttavia, le difficoltà di attuazione men- zionate non sarebbero sicuramente superate e toccherebbe ai Cantoni interessati risolverle. In linea generale i lavori per l’attuazione degli adeguamenti da apportare
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alle imposte cantonali e comunali e delle rispettive progressività della tariffa sono molto impegnativi e complicati (cfr. gli esempi al riguardo nel n. 4.1).
Necessità di un’ulteriore armonizzazione fiscale Non vi è ancora chiarezza in merito al calcolo del reddito rilevante per l’imposizione minima. Se ci si basa sulle legislazioni fiscali cantonali, sorgono problemi di dispari- tà di trattamento poiché i Cantoni sono perfettamente autonomi per quanto riguarda la determinazione dell’importo di certe deduzioni. Se l’imposizione minima da stabilire nella Costituzione federale fosse la stessa per tutti i contribuenti in Svizzera, ciò eserciterebbe sulla Confederazione pressioni tali da indurla ad introdurre prima o poi un criterio di calcolo unitario (cfr. n. 4.2). Se per le persone sole ha previsto limiti di reddito e di sostanza concreti (250 000 franchi per il reddito imponibile e 2 milioni di franchi per la sostanza imponibile), l’iniziativa non ne propone per le coppie tassate congiuntamente. Dato che essa contiene una disposizione potestativa, i limiti di reddito cantonali per le suddette coppie potrebbero variare notevolmente, qualora tali limiti non fossero disciplinati in modo uniforme dalla Confederazione.
Necessità di un nuovo fondo di perequazione per la perequazione finanziaria Secondo l’iniziativa le entrate supplementari generate dai necessari adeguamenti fiscali dovrebbero essere versate alla perequazione finanziaria per un periodo di tempo stabilito. Gli autori dell’iniziativa spiegano che il modello di prelievo dovreb- be essere il più semplice possibile e compatibile per quanto possibile con il sistema di perequazione della NPC. Dovrebbero essere garantiti sia il prelievo delle entrate fiscali supplementari sia la ripartizione di queste risorse supplementari tra i Cantoni. L’impostazione concreta di tali prelievi non è stata definita. Conformemente al testo dell’iniziativa i Cantoni che devono adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base all’articolo 129 capoverso 2bis della Costituzione versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo stabilito da una legge federale. In altre parole, le eventuali entrate sup- plementari generate dall’iniziativa dovrebbero essere prelevate in tutti i Cantoni interessati, ovvero sia nei Cantoni forti di risorse sia in quelli deboli di risorse. Secondo gli autori dell’iniziativa la maggior parte delle entrate supplementari (ad es. l’80 %5) deve essere versata a favore della perequazione finanziaria tra i Cantoni e il restante 20 per cento rimane ai Cantoni che devono adeguare le loro imposte. Affinché la maggior parte delle risorse prelevate sia versata alla perequazione finan- ziaria, si dovrebbe creare un nuovo fondo che costituirebbe un ulteriore mezzo per alimentare la perequazione finanziaria. L’iniziativa prevede un termine (ad es. 10 anni) per il prelievo e, secondo le spiegazioni ivi fornite, sarebbe ipotizzabile a seguito di questo limite temporale un prelievo che si riduce progressivamente ogni anno.6 In merito alla ripartizione tra i Cantoni delle risorse prelevate non viene fatta alcuna proposta concreta. Nella disposizione transitoria menzionata si esige unica- mente che le risorse intese come «contributi supplementari» affluiscano alla pere- quazione finanziaria tra i Cantoni.
5 Argomenti del PS a favore della sua iniziativa per imposte eque
(stato settembre 2008), pag. 8.
6 ibid.
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Queste spiegazioni indicano che la ripartizione delle risorse prelevate dovrebbe essere effettuata tramite uno o più fondi di perequazione secondo la NPC. In tal modo potrebbero essere alimentate la perequazione delle risorse o la compensazione degli oneri oppure entrambe. Visto che l’iniziativa concerne unicamente le risorse, sarebbe appropriato far affluire le risorse supplementari della perequazione finanzia- ria interamente alla perequazione delle risorse. La perequazione delle risorse non solo riceverebbe gli attuali contributi finanziari della Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e dei Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) ma disporrebbe di una terza fonte di finanziamento, che sarebbe tutta- via limitata nel tempo e i cui mezzi si ridurrebbero progressivamente negli anni. Questa fonte sarebbe completamente indipendente dalla perequazione verticale e dalla perequazione orizzontale delle risorse (diversa provenienza dei mezzi); essa non avrebbe ripercussioni sulla parte dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti né su quella della Confederazione, ossia sulla fascia stabilita nella Costituzione. La ridistribuzione delle risorse tra i Cantoni dovrebbe avvenire secondo le regole della ripartizione dei mezzi della perequazione delle risorse.
5 Conclusioni
Respingiamo senza controprogetto la limitazione dell’autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni chiesta dall’iniziativa popolare. L’iniziativa per imposte eque presup- pone interventi della Confederazione nell’autonomia fiscale dei Cantoni e interventi dei Cantoni nell’autonomia finanziaria dei Comuni. L’attuazione dell’iniziativa richiederebbe presumibilmente un’armonizzazione in relazione alla concretizzazione e all’ammontare delle deduzioni ammesse, il che restringerebbe il margine di azione di tutti i Cantoni. Inoltre bisognerebbe armonizzare maggiormente le imposte canto- nali e comunali, ma ciò renderebbe più complesso il sistema fiscale svizzero. L’iniziativa impedirebbe ai piccoli Cantoni, soprattutto di campagna, di adottare una politica a bassa fiscalità per i redditi alti e quindi di migliorare la loro attrattiva nella concorrenza fiscale tra i Cantoni. Inoltre questi Cantoni diventerebbero meno com- petitivi fiscalmente anche a livello internazionale, ciò potrebbe avere effetti negativi nel lungo periodo per tutta la Svizzera. Infatti, da un elevato grado di attrattiva fiscale in ambito internazionale trarrebbero vantaggio non solo i Cantoni interessati ma, grazie all’insediamento di imprese e all’afflusso di persone, indirettamente tutta la Svizzera inclusi i contribuenti meno mobili. Una riduzione dell’attrattiva fiscale della Svizzera a livello internazionale e dell’incentivo dei contribuenti – le cui imposte dovrebbero essere aumentate a causa dell’iniziativa – a svolgere un’attività lavorativa e a risparmiare si ripercuoterebbe negativamente sulla crescita economica. Limitando la dinamica della concorrenza fiscale si perderebbero alcuni di questi vantaggi (presa in considerazione delle diverse preferenze, Stato relativamente più efficiente e snello, innovazione e opportunità per le regioni periferiche). La limita- zione della concorrenza fiscale potrebbe far nascere altre forme di concorrenza per attirare imprese e contribuenti che produrrebbero effetti ancora più importanti di quelli attuali. Non è certo che con l’iniziativa si possano compensare le differenze di reddito tra i contribuenti in Svizzera né è probabile che si riesca a ridurre le disparità nella distribuzione del reddito tra le regioni. L’allineamento dell’onere fiscale tra i Cantoni (che potrebbe essere ulteriormente rafforzato da eventuale riduzioni d’imposta da parte dei Cantoni centrali che perderebbero meno contribuenti), che
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l’iniziativa produrrebbe, accrescerebbe l’attrattiva dei Cantoni centrali rispetto a quelli periferici, con conseguenze imprevedibili per lo sviluppo delle regioni della Svizzera. Sosteniamo l’autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni e la concorrenza fiscale che ne discende. Siamo tuttavia consapevoli del fatto che la concorrenza fiscale può produrre effetti benefici unicamente se ad essa sono posti limiti adeguati. Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si dispone di uno strumento che attenua le ripercussioni negative della concorrenza fiscale senza limitare l’autonomia dei Can- toni. La NPC, la forte progressività dell’imposta federale diretta, l’armonizzazione fiscale formale e i principi costituzionali dell’imposizione fiscale (principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposi- zione secondo la capacità economica) costituiscono la base della regolamentazione della concorrenza fiscale in Svizzera. Occorre infine richiamare l’attenzione sulla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di imposizione decrescente che concretizza il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Tutti questi elementi rendono inutile la restrizione della concorrenza fiscale chiesta dall’ini- ziativa.
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Allegato Tabella Aliquote fiscali marginali nei Cantoni e in alcuni Comuni, periodo fiscale 2008 Tenuto conto di tutte le eventuali modifiche tariffali del 2008 Coefficienti d'imposta 2008 (*già fissati) per comuni con più di 2000 abitanti Aliquota fiscale marginale Reddito Sostanza Persona sola Coniugati Persona sola Coniugati Comune 251'000 Comune 421'000 Comune 2'010'000 Comune 4'010'000
ZH * min Zumikon 23.27 Zumikon 23.27 Zumikon 3.58 Zumikon 5.37 max Affoltern am Albis 30.81 Affoltern am Albis 30.81 Affoltern am Albis 4.74 Affoltern am Albis 7.11 capoluogo Capoluogo cantonale 29.90 Capoluogo cantonale 29.90 Capoluogo cantonale 4.60 Capoluogo cantonale 6.90 BE * min Muri bei Bern 26.62 Muri bei Bern 27.05 Muri bei Bern 6.55 Muri bei Bern 6.55 max Lauterbrunnen 34.08 Lauterbrunnen 34.62 Lauterbrunnen 8.39 Lauterbrunnen 8.39 capoluogo Capoluogo cantonale 30.14 Capoluogo cantonale 30.62 Capoluogo cantonale 7.42 Capoluogo cantonale 7.42 LU * min Meggen 17.08 Meggen 17.08 Meggen 3.94 Meggen 3.94 max Entlebuch 27.63 Entlebuch 27.63 Entlebuch 6.38 Entlebuch 6.38 capoluogo Capoluogo cantonale 22.75 Capoluogo cantonale 22.75 Capoluogo cantonale 5.25 Capoluogo cantonale 5.25 UR * min Schattdorf 23.65 Schattdorf 21.65 Schattdorf 7.04 Schattdorf 6.29 max Erstfeld 25.00 Erstfeld 23.00 Erstfeld 7.85 Erstfeld 7.10 capoluogo Capoluogo cantonale 24.00 Capoluogo cantonale 22.00 Capoluogo cantonale 7.25 Capoluogo cantonale 6.50 SZ * min Wollerau 7.96 Wollerau 7.96 Wollerau 1.09 Wollerau 1.09 max Reichenburg 15.22 Reichenburg 15.22 Reichenburg 2.09 Reichenburg 2.09 capoluogo Capoluogo cantonale 13.43 Capoluogo cantonale 13.43 Capoluogo cantonale 1.84 Capoluogo cantonale 1.84 OW * min Sarnen 13.59 Sarnen 13.59 Sarnen 1.51 Sarnen 1.51 max Giswil 15.57 Giswil 15.57 Giswil 1.73 Giswil 1.73 capoluogo Capoluogo cantonale 13.59 Capoluogo cantonale 13.59 Capoluogo cantonale 1.51 Capoluogo cantonale 1.51 NW * min Hergiswil (NW) 13.83 Hergiswil (NW) 13.83 Hergiswil (NW) 1.12 Hergiswil (NW) 1.11 max Beckenried 17.52 Beckenried 17.52 Beckenried 1.41 Beckenried 1.41 capoluogo Capoluogo cantonale 16.83 Capoluogo cantonale 16.83 Capoluogo cantonale 1.36 Capoluogo cantonale 1.36 GL * min Netstal 25.41 Netstal 25.53 Netstal 3.63 Netstal 3.63 max Glarona 26.67 Glarona 26.80 Glarona 3.81 Glarona 3.81 capoluogo Capoluogo cantonale 26.67 Capoluogo cantonale 26.80 Capoluogo cantonale 3.81 Capoluogo cantonale 3.81 ZG min Walchwil 11.84 Walchwil 11.84 Walchwil 3.70 Walchwil 3.70 max Unterägeri 13.84 Unterägeri 13.84 Unterägeri 4.32 Unterägeri 4.33 capoluogo Capoluogo cantonale 12.16 Capoluogo cantonale 12.16 Capoluogo cantonale 3.80 Capoluogo cantonale 3.80 FR min Villars-sur-Glâne 23.21 Villars-sur-Glâne 23.21 Morat 6.26 Morat 6.26 max Romont (FR) 29.16 Romont (FR) 29.16 Romont (FR) 7.98 Romont (FR) 7.98 capoluogo Capoluogo cantonale 25.29 Capoluogo cantonale 25.29 Capoluogo cantonale 7.01 Capoluogo cantonale 7.01 SO * min Däniken 23.12 Däniken 23.12 Däniken 3.02 Däniken 3.01 max Subingen 30.01 Subingen 30.03 Subingen 3.91 Subingen 3.92 capoluogo Capoluogo cantonale 28.18 Capoluogo cantonale 28.19 Capoluogo cantonale 3.68 Capoluogo cantonale 3.68 BS * min Bettingen 20.80 Bettingen 20.80 Basilea 9.00 Basilea 8.00 max Basilea 28.08 Basilea 28.08 Basilea 9.00 Basilea 8.00 capoluogo Capoluogo cantonale 28.08 Capoluogo cantonale 28.08 Capoluogo cantonale 9.00 Capoluogo cantonale 8.00 BL * min Bottmingen 26.18 Bottmingen 25.92 Pfeffingen 7.00 Pfeffingen 7.00 max Liestal 30.36 Liestal 30.06 Birsfelden 8.45 Birsfelden 8.45 capoluogo Capoluogo cantonale 30.36 Capoluogo cantonale 30.06 Capoluogo cantonale 8.18 Capoluogo cantonale 8.18 SH * min Thayngen 19.90 Thayngen 19.90 Thayngen 5.23 Thayngen 5.23 max Hallau 23.36 Hallau 23.36 Hallau 6.14 Hallau 6.14 capoluogo Capoluogo cantonale 22.08 Capoluogo cantonale 22.08 Capoluogo cantonale 5.80 Capoluogo cantonale 5.80 AR * min Teufen (AR) 17.42 Teufen (AR) 17.42 Teufen (AR) 4.02 Teufen (AR) 4.02 max Urnäsch 21.71 Urnäsch 21.71 Urnäsch 5.01 Urnäsch 5.01 capoluogo Capoluogo cantonale 20.28 Capoluogo cantonale 20.28 Capoluogo cantonale 4.68 Capoluogo cantonale 4.68 AI min Appenzello 15.04 Appenzello 15.04 Appenzello 2.82 Appenzello 2.82 max Schwende 17.60 Schwende 17.60 Schwende 3.30 Schwende 3.30 capoluogo Capoluogo cantonale 15.04 Capoluogo cantonale 15.04 Capoluogo cantonale 2.82 Capoluogo cantonale 2.82
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Tabella (continuaz.) Tenuto conto di tutte le eventuali modifiche tariffali del 2008 Coefficienti d'imposta 2008 (*già fissati) per comuni con più di 2000 abitanti Aliquota fiscale marginale Reddito Sostanza Persona sola Coniugati Persona sola Coniugati Comune 251'000 Comune 421'000 Comune 2'010'000 Comune 4'010'000 SG * min Mörschwil 20.16 Mörschwil 22.40 Mörschwil 4.26 Mörschwil 4.26 max Rorschach 26.46 Rorschach 29.40 Rorschach 5.59 Rorschach 5.59 capoluogo Capoluogo cantonale 25.20 Capoluogo cantonale 28.00 Capoluogo cantonale 5.32 Capoluogo cantonale 5.32 GR min St. Moritz 19.89 St. Moritz 19.89 St. Moritz 3.96 St. Moritz 3.96 max Thusis 26.67 Thusis 26.67 Thusis 5.31 Thusis 5.31 capoluogo Capoluogo cantonale 22.71 Capoluogo cantonale 22.71 Capoluogo cantonale 4.52 Capoluogo cantonale 4.52 AG * min Döttingen 22.30 Döttingen 22.30 Döttingen 4.91 Döttingen 4.91 max Aarburg 29.62 Aarburg 29.62 Aarburg 6.53 Aarburg 6.53 capoluogo Capoluogo cantonale 25.72 Capoluogo cantonale 25.72 Capoluogo cantonale 5.67 Capoluogo cantonale 5.67 TG * min Ermatingen 24.93 Ermatingen 23.54 Ermatingen 3.05 Ermatingen 3.05 max Erlen 30.51 Erlen 28.81 Erlen 3.73 Erlen 3.73 capoluogo Capoluogo cantonale 26.37 Capoluogo cantonale 24.90 Capoluogo cantonale 3.22 Capoluogo cantonale 3.22 TI min Bioggio 23.56 Bioggio 24.58 Bioggio 5.36 Bioggio 5.78 max Biasca 28.56 Biasca 29.80 Biasca 6.66 Biasca 7.17 capoluogo Capoluogo cantonale 28.13 Capoluogo cantonale 29.35 Capoluogo cantonale 6.40 Capoluogo cantonale 6.90 VD * min Chexbres 31.73 Chexbres 31.41 Chexbres 7.17 Chexbres 7.17 max Château-d'Oex 35.48 Château-d'Oex 35.12 Château-d'Oex 8.02 Château-d'Oex 8.02 capoluogo Capoluogo cantonale 35.18 Capoluogo cantonale 34.82 Capoluogo cantonale 7.95 Capoluogo cantonale 7.95 VS min Bagnes 25.79 Bagnes 24.00 Bagnes 6.00 Bagnes 6.00 max Ardon 29.15 Ardon 27.00 Ardon 6.90 Ardon 6.90 capoluogo Capoluogo cantonale 27.85 Capoluogo cantonale 25.50 Capoluogo cantonale 6.55 Capoluogo cantonale 6.55 NE * min Marin-Epagnier 26.39 Marin-Epagnier 26.39 Marin-Epagnier 6.37 Marin-Epagnier 6.37 max Couvet 31.18 Couvet 31.17 Couvet 7.74 Couvet 7.74 capoluogo Capoluogo cantonale 27.84 Capoluogo cantonale 27.84 Capoluogo cantonale 6.91 Capoluogo cantonale 6.91 GE min Genthod 27.30 Genthod 28.75 Genthod 8.93 Genthod 9.16 max Onex 31.77 Onex 33.46 Onex 10.08 Onex 10.31 capoluogo Capoluogo cantonale 30.90 Capoluogo cantonale 32.54 Capoluogo cantonale 9.85 Capoluogo cantonale 10.08 JU min Courtételle 32.52 Courtételle 32.52 Courtételle 5.91 Courtételle 5.91 max Vicques 34.17 Vicques 34.17 Vicques 6.21 Vicques 6.21 capoluogo Capoluogo cantonale 32.88 Capoluogo cantonale 32.88 Capoluogo cantonale 5.98 Capoluogo cantonale 5.98
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