Messaggio concernente la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli
09.045
Messaggio concernente la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli
del 20 maggio 2009
Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno della legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli. Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:
2005 M 04.3263 Progetto indipendente per l’imposizione dei coniugi e della
famiglia (N 15.06.05, Donzé, S 28.09.2005)
2005 M 04.3276 Passaggio all’imposizione individuale
(N 15.6.05, Gruppo liberale-radicale, S 28.9.05)
2007 M 05.3319 Imposizione dei contribuenti divorziati oppure separati
legalmente o di fatto in caso di autorità parentale in comune (custodia alternata) (N 6.12.05, Parmelin, S 1.10.07)
2006 P 05.3779 Rapporto sulle conseguenze dell’introduzione
dell’imposizione individuale (N 23.6.06, Meier-Schatz)
2007 P 06.3692 Imposizione della famiglia incentrata sui figli
(N 1.10.2007, Meier-Schatz)
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta conside- razione.
20 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2009-0907 4095
Compendio
Il Consiglio federale vuole sgravare fiscalmente le famiglie con figli. L’obiettivo della riforma è di migliorare l’equità fiscale tra le persone con e quelle senza figli. Inoltre, le famiglie che affidano a terzi la cura dei figli e quelle in cui un genitore si occupa della cura della prole devono, per quanto possibile, essere trattate allo stesso modo. Per raggiungere questo obiettivo è necessario introdurre una tariffa per i genitori e una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli. D’altro canto, deve essere ripristinata la sovranità tariffale dei Cantoni nell’ambito dell’impo- sizione delle famiglie monoparentali in funzione della loro capacità economica. Ai fini dell’imposta federale diretta le misure proposte comporteranno minori entrate di circa 600 milioni di franchi. Le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2011.
Situazione iniziale La decisione relativa alla futura struttura dell’imposizione dei coniugi non ha dato un chiaro risultato nella procedura di consultazione concernente la scelta del siste- ma. Attualmente non è dunque possibile raggiungere una soluzione ampiamente condivisa e una modifica fondamentale del sistema vigente. Per il momento si deve pertanto rinunciare a una scelta del sistema. Lo sgravio fiscale delle famiglie permane comunque di grande importanza sotto il profilo della politica economica e della politica della famiglia. Il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha pertanto deciso di proporre un miglioramento della presa in considerazione dei costi per i figli nella legislazione fiscale da attuare in tempi brevi piuttosto che avviare progetti di riforma che richiedono un grande dispendio di tempo.
Contenuto del progetto L’obiettivo della riforma è di migliorare l’equità fiscale orizzontale. I contribuenti che dispongono di un’identica capacità economica devono essere gravati allo stesso modo sotto il profilo fiscale. In primo piano figura pertanto un miglioramento dell’equità fiscale orizzontale tra contribuenti con figli e contribuenti senza figli. D’altra parte anche i genitori che esercitano un’attività lucrativa e che a tale scopo affidano la cura dei loro figli a terzi e le economie domestiche in cui uno solo dei genitori si occupa della cura dei figli devono essere possibilmente trattati allo stesso modo in funzione della loro capacità economica. Nella procedura di consultazione avviata l’11 febbraio 2009 sono state proposte due soluzioni: la soluzione combinata e la tariffa per i genitori. La soluzione combi- nata prevede, da un lato, l’aumento della deduzione per figli e, dall’altro, l’introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli. Con la tariffa per i genitori si propone, anziché l’aumento della deduzione per figli, di introdurre una terza tariffa per i coniugi con figli e per le famiglie monoparentali. Inoltre, deve essere concessa anche una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli.
La valutazione dei pareri espressi nell’ambito della procedura di consultazione ha mostrato che l’obiettivo di sgravare fiscalmente le famiglie con figli è condiviso dalla grande maggioranza dei partecipanti. Per quanto riguarda la questione su come effettuare questo sgravio, le opinioni sono controverse. Praticamente tutti i Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, cinque partiti nonché sette organizzazioni sono favorevoli all’aumento della deduzione per figli. La tariffa per i genitori è stata accolta da tre partiti, dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e dalla maggioranza delle organizzazioni. L’introduzione di una deduzione per la cura dei figli è stata accolta dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Le proposte del Consiglio federale concernente l’imposizione delle famiglie monoparentali e dei genitori che vivono separati vengono valutate in modo diverso. Dopo aver ponderato i vantaggi e gli inconvenienti di entrambe le soluzioni propo- ste nella consultazione, il Consiglio federale si è espresso a favore dell’introduzione della tariffa per i genitori. A suo parere, questa soluzione tiene meglio conto di entrambi gli indirizzi della riforma. Inoltre, sulla base dei criteri posti, la tariffa per i genitori soddisfa in modo mirato l’obiettivo dello sgravio delle famiglie con figli. Rispetto alla soluzione combinata lo sgravio che ne risulta è maggiore, in partico- lare per le famiglie con redditi medi. La tariffa per i genitori sarà concessa a coniugi e a famiglie monoparentali che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose. La tariffa si basa sulla tariffa per i coniugi vigente; l’ammontare dell’imposta che ne risulta viene tuttavia ridotto di 170 franchi supplementari per ogni figlio. Le attuali deduzioni riferite ai figli (deduzione per figli: 6100 franchi; deduzione per spese di assicura- zione per i figli: 700 franchi) resteranno invariate. Ai fini dell’imposta federale diretta occorre inoltre introdurre una deduzione inorganica per le spese sopportate dalle famiglie per la cura prestata da terzi ai figli, fino a un massimo di 12 000 franchi. I Cantoni saranno obbligati a introdurre una deduzione corrispon- dente nel loro diritto. Essi saranno comunque liberi di fissarne il limite massimo. Queste misure comportano minori entrate di circa 600 milioni di franchi, di cui
circa 500 milioni (83 % ) sono a carico della Confederazione. I Cantoni devono sopportare circa 100 milioni di franchi (17 %). Unitamente alle misure urgenti per «attenuare la penalizzazione del matrimonio», in vigore dal 2008, le famiglie sa- ranno sgravate complessivamente di oltre un miliardo di franchi. In aggiunta a queste riforme fiscali, il Consiglio federale persegue anche altri progetti di riforma con considerevoli ricadute finanziarie sul bilancio della Confederazione. Il Consi- glio federale esaminerà a tempo debito in quale forma potranno essere compensate le ripercussioni finanziarie delle riforme, in modo da poter rispettare anche a medio termine le esigenze del freno all’indebitamento. Oltre allo sgravio fiscale delle famiglie con figli, deve essere ripristinata la sovrani- tà tariffale dei Cantoni nell’ambito dell’imposizione delle famiglie monoparentali in funzione della loro capacità economica. Inoltre, i genitori che non sono tassati congiuntamente e che condividono l’autorità parentale dovrebbero poter far valere ciascuno, a determinate condizioni, la metà della deduzione per figli.
Compendio 4096
1 Punti essenziali del progetto 4100
1.1 Situazione iniziale 4100
1.1.1 Misure urgenti nell’ambito dell’imposizione dei coniugi 4100
1.1.2 Scelta del sistema 4100
1.1.2.1 In generale 4100
1.1.2.2 Risultati della procedura di consultazione sulla scelta
di un sistema di imposizione dei coniugi 4101
1.1.3 Riforme vigenti e previste in ambito fiscale 4101
1.1.4 Evoluzione sociale e demografica 4103
1.1.4.1 Fattori demografici 4103
1.1.4.2 Contribuenti e figli per segmenti salariali e tipi di
famiglie, 2005 4104
1.1.4.3 Costi medi per i figli e minimo vitale per figlio 4105
1.1.5 Sgravi fiscali attuali per le famiglie con figli 4106
1.1.5.1 Osservazioni preliminari 4106
1.1.5.2 L’imposta federale diretta 4107
1.1.5.3 Leggi tributarie cantonali 4107
1.1.6 Interventi parlamentari sull’imposizione della famiglia 4108
1.2 Sgravio fiscale delle famiglie con figli 4109
1.2.1 Obiettivi della riforma 4109
1.2.1.1 In generale 4109
1.2.1.2 Orientamenti 4110
1.2.1.3 Imposizione secondo la capacità economica soggettiva
od oggettiva 4110
1.2.1.4 Criteri degli obiettivi della riforma 4111
1.2.2 Progetto per la consultazione 4111
1.2.2.1 Soluzioni proposte 4111
1.2.2.2 Risultati della consultazione 4113
1.2.2.2.1 Sgravio delle famiglie con figli 4113 1.2.2.2.2 Imposizione delle famiglie monoparentali nonché di genitori separati che esercitano in comune l’autorità parentale 4113 1.2.2.2.3 Ulteriori osservazioni 4114
1.2.3 Decisione di principio del Consiglio federale 4114
1.2.3.1 Tariffa per i genitori e deduzione per la cura dei figli 4114
1.2.3.1.1 In generale 4114 1.2.3.1.2 Tariffa per i genitori 4114 1.2.3.1.3 Introduzione di una deduzione per la cura dei figli 4115 1.2.3.1.4 Relazioni tra gli oneri 4116
1.2.3.2 Imposizione delle famiglie monoparentali 4119
1.2.3.2.1 Diritto vigente e necessità di modifica 4119 1.2.3.2.2 Nuova regolamentazione 4120
1.2.3.3 Imposizione dei genitori separati che esercitano
in comune l’autorità parentale 4121 1.2.3.3.1 Diritto vigente e necessità di modifica 4121 1.2.3.3.2 Nuova regolamentazione nella LIFD 4121
1.2.4 Altre soluzioni esaminate 4122
1.2.4.1 In generale 4122
1.2.4.2 Aumento della deduzione per figli 4123
1.2.4.3 Esenzione degli assegni per i figli 4124
1.2.4.4 Introduzione di una deduzione per la cura personale
dei figli 4125
1.2.5 Ripercussioni sulla compensazione della progressione 4127
1.2.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 4128
2 Commento ai singoli articoli 4128
2.1 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta 4128
2.2 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 4132
3 Ripercussioni 4133
3.1 Ripercussioni finanziarie 4133
3.1.1 Ripercussioni finanziarie delle misure di sgravio fiscale delle
famiglie con figli 4133
3.1.2 Ripercussioni finanziarie di altri progetti in ambito fiscale
con una diminuzione di introiti rilevanti 4134
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 4135
3.3 Ripercussioni sull’economia 4135
4 Rapporto con il programma di legislatura 4136
5 Costituzionalità 4136
6 Entrata in vigore 4137
Allegato Confronto degli oneri delle diverse categorie di contribuenti 4139
Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (Disegno) 4143
Messaggio
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Misure urgenti nell’ambito dell’imposizione
dei coniugi Dopo la reiezione, nella votazione popolare del 16 maggio 2004, del pacchetto fiscale 2001 e della riforma dell’imposizione dei coniugi e della famiglia che vi era contemplata, la necessità di una riforma in questo campo è tuttora attuale. Nell’ottobre del 2006 le Camere federali hanno adottato misure urgenti in materia di imposta federale diretta, entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Secondo queste misure le coppie di coniugi con doppio reddito possono dedurre il 50 per cento del reddito da attività lucrativa più basso fino a un massimo di 12 500 franchi. L’importo mini- mo ammonta a 7600 franchi. I coniugi possono inoltre far valere una deduzione per coniugati di 2500 franchi. Le misure urgenti non hanno eliminato completamente la discriminazione fiscale incostituzionale dei coniugati rispetto ai concubini. Anche se per circa 160 000 delle
240 000 coppie di coniugi con doppio reddito o di beneficiari di rendite è stato
possibile eliminare tale discriminazione, per le rimanenti 80 000 coppie il maggiore onere è stato pertanto solo attenuato. Le misure urgenti comportano una minore entrata di complessivi 650 milioni di franchi (base: piano finanziario 2010), di cui 540 milioni saranno a carico della Confederazione e 110 milioni dei Cantoni.
1.1.2 Scelta del sistema
1.1.2.1 In generale
Dato che con le misure urgenti non è ancora stato possibile raggiungere una piena parità di trattamento conforme alla Costituzione tra le coppie di coniugi e le coppie di concubini, si doveva in una seconda fase affrontare una riforma totale dell’imposizione dei coniugi e della famiglia. A titolo preliminare – non da ultimo in considerazione dei numerosi e contraddittori interventi parlamentari relativi alla scelta del sistema – bisognava tuttavia decidere se continuare a tassare i coniugi congiuntamente oppure introdurre un’imposizione individuale. Con il decreto del 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di sottoporgli un avamprogetto che consentisse al Parlamento di adottare una decisione di principio sull’imposizione individuale o sull’imposizione congiunta (p. es. tramite splitting). Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha avviato la corrispondente procedura di consultazione (FF 2006 9021). Il termine della con- sultazione è scaduto il 30 giugno 2007.
1.1.2.2 Risultati della procedura di consultazione sulla scelta
di un sistema di imposizione dei coniugi Nella procedura di consultazione sono stati posti in discussione quattro modelli: imposizione individuale, imposizione congiunta con splitting o doppia tariffa, opzione di tassazione. Dall’analisi dei risultati della consultazione sono emersi pareri molto discordanti in merito alla scelta del futuro sistema di imposizione. I Cantoni e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze si sono espressi quasi all’unanimità a favore dell’imposizione congiunta. La grande maggioranza preferiva il modello dello splitting alla doppia tariffa. Contrariamente ai Cantoni, i pareri dei partiti politici erano controversi. Sei partiti caldeggiavano l’imposizione congiunta con splitting o eventualmente la doppia tariffa (PPD, UDC, PEV, UDF, PLS, PCC), tre partiti l’imposizione individuale (PS, I Verdi, PCS) e un partito l’opzione di tassazione (PLR). Anche i pareri emessi dalle 33 organizzazioni che hanno parteci- pato alla procedura di consultazione valutavano i modelli in maniera molto differen- ziata. Sedici organizzazioni sostenevano l’imposizione congiunta con splitting o la doppia tariffa (p. es. Unione svizzera delle arti e mestieri e Unione sindacale sviz- zera e ), otto l’imposizione individuale, tre l’opzione di tassazione (p. es. economie- suisse e Unione svizzera degli imprenditori) e quattro il modello parentale proposto da Pro Familia1. In numerosi pareri il nostro Consiglio è stato invitato a tenere conto, nella riforma dell’imposizione dei coniugi, dei cambiamenti demografici (aumento del numero di pensionati) e sociopolitici (p. es. aumento del numero di madri che esercitano un’attività lucrativa) intervenuti negli ultimi decenni. Riteniamo che la questione concernente la struttura del modello di imposizione dei coniugi necessiti di un consenso sociale sul modo di prendere in considerazione nel sistema fiscale l’evoluzione della società di questi ultimi decenni. In occasione della procedura di consultazione la scelta del futuro sistema di imposizione dei coniugi non ha dato risultati chiari (in particolare presso i partiti, in seno ai quali si riscontra una situazione di stallo). Attualmente non è dunque possibile raggiungere una solu- zione ampiamente sorretta e quindi una modifica sostanziale del sistema attuale. Per questi motivi si rinuncia quindi per il momento alla scelta del sistema.
1.1.3 Riforme vigenti e previste in ambito fiscale
Negli ultimi anni sono state effettuate alcune riforme importanti in ambito fiscale. Inoltre sono previsti ulteriori progetti importanti: – Come già illustrato, il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore le misure urgenti nell’ambito dell’imposizione dei coniugi2 che comportano minori entrate di 540 milioni di franchi per la Confederazione (base: piano finan- ziario 2010) e di 110 milioni di franchi per i Cantoni. – Nell’ambito del diritto fiscale delle imprese, il 1° gennaio 1998 è stata posta in vigore la riforma I dell’imposizione delle imprese. Lo scopo del pacchetto
1 Cfr. al riguardo il rapporto sui risultati della consultazione sulla scelta del sistema di imposizione dei coniugi sul sito (in francese e tedesco)
2 Cfr. al riguardo il n. 1.1.1.
di misure era di migliorare l’attrattiva della piazza economica svizzera, segnatamente per le società holding e le PMI, e di sostenere la ripresa eco- nomica. Le misure comprendevano in particolare la nuova regolamentazione dell’imposizione delle società holding, l’estensione della possibilità di dedurre gli utili da partecipazione, l’introduzione di un’aliquota proporzio- nale per l’imposta sull’utile (8,5 %) e la soppressione dell’imposta sul capi- tale nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Nell’ambito delle tasse di bollo sono state decise misure, quali la riduzione della tassa d’emissione sui diritti di partecipazione, la nuova regolamenta- zione della franchigia e la reintroduzione di una tassa sulle assicurazioni sul- la vita. A quel momento, la perdita annua di entrate era stimata a 230 milioni di franchi per la Confederazione e a 90 milioni di franchi per i Cantoni. La riforma II dell’imposizione delle imprese, approvata dal popolo il 24 febbraio 2008, realizza le necessarie agevolazioni per piccole e medie imprese (PMI) mediante tre pacchetti di misure: la doppia imposizione eco- nomica che grava sugli imprenditori è attenuata in modo mirato, le imprese di capitali sono sgravate da imposte che ne erodono la sostanza e nelle fasi di transizione le imprese di persone (aziende commerciali) vengono esentate da imposte intempestive. L’attenuazione della doppia imposizione economi- ca dovrebbe causare perdite fiscali per un ammontare di 56 milioni di fran- chi. Le minori entrate di 27 milioni sono da attribuire all’imposizione più bassa degli utili di liquidazione. Le ripercussioni per i Cantoni non sono ancora note. La riforma II dell’imposizione delle imprese lascia loro la deci- sione di avvalersi delle possibilità di sgravio. La riforma III dell’imposizione delle imprese, attualmente in preparazione, intende liberare le imprese attive in Svizzera da oneri fiscali inutili e raffor- zare la posizione della Svizzera nella concorrenza fiscale internazionale. Il nostro Consiglio intende in tal modo potenziare le prospettive di crescita del Paese. A tale scopo è necessario sopprimere la tassa di emissione ed elimi- nare gli ostacoli di natura fiscale alle attività di finanziamento dei gruppi. I Cantoni devono avere la possibilità di rinunciare a prelevare l’imposta sul
capitale. Sono pure previsti adeguamenti al sistema della deduzione per par- tecipazioni delle persone giuridiche. Proponiamo inoltre adeguamenti nell’ambito delle società holding e di gestione. In futuro i redditi di queste società in Svizzera e all’estero dovranno essere trattati allo stesso modo. Al momento il DFF sta elaborando il corrispondente avamprogetto che sarà posto in consultazione. – Il 6 marzo 2009 il nostro Consiglio ha approvato il messaggio per una com- pensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo. Le pertinenti modifiche della LIFD inizialmente avrebbero dovuto entrare in vigore nel corso del 2009. con effetto al 1° gennaio 2010. Il rincaro del 4,4 per cento accumulato dall’ultima compensazione fino a fine 2008 avrebbe così dovuto essere compensato per l’anno fiscale 2010. In futuro gli effetti della progres- sione a freddo dovranno essere compensati non appena il rincaro raggiunge il 3 per cento dall’ultima compensazione (attualmente il 7 %). Le imposte dovute corrisponderanno quindi meglio al reddito reale del contribuente. Una compensazione del rincaro del 4,4 per cento accumulato dalla fine del
2004 fino a fine 2008 comporterebbe, per l’anno fiscale 2010, minori entrate
di circa 500 milioni di franchi per il gettito previsto dell’imposta federale
diretta. Per l’anno del piano finanziario 2010 le ripercussioni finanziarie sarebbero tuttavia moderate, in quanto l’imposta federale diretta per il 2010 viene riscossa soltanto nel 2011. Unicamente le imposte alla fonte sarebbero riscosse già nel 2010, ma esse non hanno pressoché alcuna incidenza finan- ziaria. Nel 2011 bisognerebbe pertanto attendersi minori entrate a livello di imposta federale diretta di circa 430 milioni di franchi, di cui il 17 per cento, ossia 70 milioni di franchi, dovrebbero essere a carico dei Cantoni. – Nel giugno del 2008 il nostro Consiglio ha approvato il messaggio concer- nente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto diviso in due parti indipendenti l’una dall’altra. La base della riforma fiscale è costituita da una prima parte (parte A) che prevede la revisione totale della legge sull’IVA. Quest’ultima è caratterizzata dalla semplificazione della sistematica e dalla revisione del contenuto di oltre 50 punti. Nella seconda parte del messaggio (parte B) proponiamo di introdurre un’aliquota unica del 6,1 per cento e di sopprimere la maggior parte delle operazioni escluse dall’imposta. L rinun- cia a dispendiosi e complessi problemi di delimitazione consente una sem- plificazione di ampia portata. Eccezioni sussistono soltanto là dove l’onere amministrativo non è in alcun rapporto con il ricavo o attualmente non è tec- nicamente possibile stabilire in modo corretto la base di calcolo dell’IVA. A metà ottobre del 2008 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consi- glio nazionale (CET-N) ha deciso all’unanimità di entrare in materia sulla parte A del messaggio. Nella sessione primaverile del 2009 il Consiglio nazionale ha concluso i dibattiti sulla parte A, mentre quelli relativi alla par- te B si svolgeranno una volta conclusi i dibattiti sulla parte A.
1.1.4 Evoluzione sociale e demografica
1.1.4.1 Fattori demografici
I principali fattori demografici sono: – il cambiamento costante della piramide delle età verso una quota più esigua di persone sotto i 20 anni (1900: quota del 40 %; 2005: quota del 22 %) e una quota maggiore di persone di età superiore a 64 anni (1900: quota del
6 %; 2005: quota del 16 %);
– forte calo della fertilità da 2,7 figli (nel 1964) a 1,5 figli (dal 1980) per don- na, in seguito stabilizzazione su un livello basso; – età più avanzata delle donne alla nascita del primo figlio: nel 1976 il 28 per cento delle donne primipare era di età inferiore ai 25 anni, contro l’11 per cento nel 2006; nel 1976 le donne primipare di età superiore ai 34 anni erano il 16 per cento, contro il 27 per cento nel 2006; – evoluzione dei matrimoni parallela a quella delle nascite: calo del numero dei matrimoni dal 7,6 (1970) al 5,4 (2005) per mille abitanti; – età più avanzata alla conclusione del matrimonio: aumento dell’età media di matrimonio delle donne da 24,1 (1970) a 28,7 anni (2005); – forte aumento del tasso di divorzio: dal 12,5 per cento ( 1970) al 52 per cento (2005);
– aumento della speranza di vita alla nascita: tra il 1970 e il 2000 da 70,3 a 77,2 anni per gli uomini e da 79,2 a 82,8 anni per le donne; – economie domestiche più piccole: tra il 1970 e il 2000 aumento dal 20 al
35 per cento della quota di economie domestiche di una sola persona rispet-
to al totale delle economie domestiche private; – economie domestiche più piccole: tra il 1970 e il 2000 calo dal 38 al 28 per cento delle economie domestiche di coniugi con figli rispetto al totale delle economie domestiche private; – costante aumento della quota di donne coniugate che esercitano un’attività lucrativa: nel 2000 entrambi i partner esercitava un’attività (a tempo pieno o parziale) nel 63 per cento delle coppie; – numero delle economie domestiche familiari con figli nel 2000: 1 059 600, di cui 794 900 con almeno un figlio sotto i 18 anni. Dall’evoluzione demografica è possibile desumere a lungo termine un certo squili- brio: agli sviluppi positivi – come il costante aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro – si contrappongono sviluppi sfavorevoli, in particolare un tasso di natalità troppo basso.
1.1.4.2 Contribuenti e figli per segmenti salariali e
tipi di famiglie, 2005 Segmenti salariali Numero di Numero di figli Reddito netto3 contribuenti con figli
% %
0 a 19 000 3 28 268 2 39 593
20 000 39 999 7 65 268 7 107 482 40 000 59 999 19 165 633 18 288 268 60 000 79 999 24 218 360 25 409 557 80 000 99 999 19 172 404 20 325 248 100 000 119 999 11 98 064 11 187 042 120 000 139 999 6 53 068 6 102 712 140 000 149 999 2 16 981 2 33 118
150 000 e più 9 78 361 9 155 646
100 896 407 100 1 648 666
Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
Il 72 per cento dei contribuenti con figli e con loro il 72 per cento dei figli si situano nel segmento salariale fino a 100 000 franchi di reddito netto.
3 Reddito netto = reddito imponibile + deduzione per figli + deduzione per premi di assicu- razione per i figli + premi assicurativi e interessi sul capitale di risparmio + deduzione per coniugi con doppio reddito + deduzione per coniugati.
Il 43 per cento dei contribuenti con figli e con loro il 45 per cento dei figli si situano nei segmenti salariali compresi tra 60 000 e 100 000 franchi di reddito netto.
Economie domestiche familiari con almeno un figlio sotto i 18 anni secondo il tipo di famiglia (in migliaia)
1980 1990 2000
Coppie (coniugate) con 742.5 693.0 690.7 – 1 figlio1 289.5 279.7 258.1 – 2 figli1 323.6 299.9 306.5 – 3 o più figli1 129.4 113.4 126.1 Famiglie monoparentali con 64.2 70.0 104.2 – 1 figlio1 39.1 44.7 61.3 – 2 figli1 19.7 20.7 33.7 – 3 o più figli1 5.4 4.6 9.2
1 solo figli sotto i 18 anni.
Fonte: Ufficio federale di statistica
1.1.4.3 Costi medi per i figli e minimo vitale per figlio
Per quanto riguarda i costi per i figli a carico dei genitori occorre distinguere tra i costi diretti (tutte le spese dell’economia domestica imputabili ai figli) e i costi indiretti (tempo dedicato ai figli stimato in termini monetari, ossia i costi di opportu- nità sotto forma di perdita di reddito del lavoro dovuta alla cura della prole e future minori entrate a seguito di ostacoli alla carriera professionale e ai diritti alle assicu- razioni sociali). I costi medi diretti4 per i figli ammontano al mese a: – 1092 franchi per famiglie monoparentali con 1 figlio; – 819 franchi per le coppie con 1 figlio; – 655 franchi per figlio per le coppie con 2 figli; – 528 franchi per figlio per le coppie con 3 figli. I costi per i figli diminuiscono con l’aumento del numero di figli e aumentano con l’età dei figli. I costi indiretti sono ancora più elevati. Nel caso dei redditi bassi i costi per i figli sono leggermente inferiori non soltanto a causa dell’esiguità del budget, ma anche a motivo dei sussidi dello Stato, come la riduzione del prezzo dei posti negli asili nido, la riduzione dei premi delle casse malati, le borse di studio ecc. Il diritto tributario non prende in considerazione i costi diretti effettivi imputabili ai figli, bensì soltanto un minimo vitale per il figlio. Per il calcolo del minimo vitale per i figli ai sensi dell’articolo 93 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimen- to (LEF; RS 281.1) ci si fonda sui seguenti importi mensili indicati nelle direttive
4 Cfr. al riguardo «Familien in der Schweiz», rapporto statistico 2008 dell’Ufficio federale di statistica, pag. 14. In questi costi diretti per i figli non si tiene conto se uno o entrambi i partner di una coppia lavorano.
pubblicate nel 2000 dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera: fino a 6 anni fr. 250.– da 6 a 12 anni fr. 350.– da 6 a 12 anni fr. 500.–
Secondo la Federazione svizzera delle famiglie monoparentali (FSFM) per il mini- mo vitale, che in ogni caso deve essere garantito ai figli, sono applicate tre diverse tariffe (mensili):
Età del figlio Tariffa bernese Tariffa zurighese Tariffa sangallese
0–6 anni fr. 195 fr. 200 fr. 250 7–12 anni fr. 275 fr. 280 fr. 340 13–16 anni fr. 375 fr. 375 fr. 410 da 17 anni fr. 470 fr. 475 fr. 500
La commissione di esperti «Imposizione della famiglia», istituita dall’allora capo del DFF, il consigliere federale Kaspar Villiger, ha proposto nel suo rapporto pubblicato nel 1998 un minimo vitale per figlio di circa 7200 franchi all’anno (ossia 600 franchi al mese). Essa ha pertanto proposto una deduzione per figli di tale importo, da accordare a tutte le classi di età. È chiaro che un neonato costa meno di un figlio alla soglia della maggiore età, ma in questo ambito si impone una semplificazione. È invece controversa la questione se più figli costino in media di più o di meno di uno solo. In Svizzera si parte dal presupposto che i costi marginali diminuiscano, mentre la legislazione tedesca prevede un assegno per i figli più elevato a partire dal terzo figlio. Per motivi pratici, la Commissione ha tuttavia rinunciato a differenziare la deduzione per figli in funzione dell’età e del numero dei figli5. Secondo le indicazioni della SECO, le spese per la cura prestata da terzi ai figli a tempo pieno in asilo nido possono raggiungere, senza sussidi, 2000 franchi al mese. Le tariffe degli asili nido dipendono comunque fortemente dal reddito del contribu- ente e dall’entità dei sussidi statali. Conformemente al rapporto dell’Ufficio federale di statistica «Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2008» (famiglie in Svizzera, rapporto statistico) (pag. 14 e 37) le spese per la cura dei figli complemen- tare alla famiglia ammontano in media a 400–500 franchi al mese.
1.1.5 Sgravi fiscali attuali per le famiglie con figli
1.1.5.1 Osservazioni preliminari
I costi della vita di un contribuente e della sua famiglia sono spese che non sono in stretta relazione con il conseguimento del reddito, ma servono a soddisfare le esi- genze personali e rappresentano quindi un’utilizzazione del reddito. Di regola le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia non sono quindi
5 Rapporto della commissione di esperti incaricata di esaminare il sistema svizzero di imposizione della famiglia (commissione Imposizione della famiglia), Berna 1998, pag. 20.
deducibili dalle imposte. Tuttavia, per tenere conto della situazione economica personale del contribuente e della sua famiglia, il legislatore ha previsto deduzioni sociali che non dipendono da determinate spese effettive del contribuente, ma ven- gono concesse sulla base della sua situazione sociale o familiare (stato civile, nume- ro di figli, obblighi di assistenza, età ecc.). In definitiva le deduzioni sociali perse- guono l’obiettivo di controbilanciare equamente gli oneri fiscali di vari gruppi di contribuenti che vivono in condizioni economiche diverse. Di conseguenza, le deduzioni per i figli tengono conto in modo globale dei costi legati ai figli. Per non prendere in considerazione i «costi», che non sono effettivamente sorti, il diritto tributario considera solo il minimo esistenziale approssimativo dei figli.
1.1.5.2 L’imposta federale diretta
Oltre che con la tariffa ridotta per le persone coniugate e le famiglie monoparentali, l’imposta federale diretta tiene attualmente conto delle spese per i figli concedendo dalla base di calcolo le seguenti deduzioni riferite ai figli: – deduzione annua di 6100 franchi per figlio (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD in combinato disposto con l’art. 7 lett. a dell’ordinanza sulla progressione a freddo, [OPFr; RS 642.119.2]); – deduzione annua per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio di 700 franchi per figlio (art. 212 cpv. 1 LIFD in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 OPFr). Dalle simulazioni effettuate dall’AFC risulta che entrambe le deduzioni riferite ai figli determinano una diminuzione del gettito dell’imposta federale diretta di 742 milioni di franchi se si parte dal presupposto di un gettito fiscale teorico di 9,4 miliardi di franchi in ambito di imposta federale diretta delle persone fisiche per il periodo fiscale 2008.
1.1.5.3 Leggi tributarie cantonali
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comu- ni (LAID, RS 642.11) non prescrive ai Cantoni deduzioni sociali (art. 9 cpv. 4 LAID). Quasi tutti i Cantoni prevedono deduzioni dalla base di calcolo per i figli minorenni o in formazione al cui sostentamento il contribuente provvede. Le dedu- zioni si differenziano però a livello di struttura e di entità dell’importo. Alcuni Cantoni accordano deduzioni graduate in funzione dell’età dei figli. Una disposizione transitoria nella LAID consente ai Cantoni di prevedere una dedu- zione delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un’attività lucrativa, fino all’entrata in vigore della riforma dell’imposizione della coppia e della famiglia (art. 72c LAID). Attualmente 24 Cantoni prevedono, sotto forme diverse, una dedu- zione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli6.
6 Cfr. http://www.estv.admin.ch/d/dokumentation/publikationen/dok/steuermaeppchen/ kind-be.pdf
Attualmente soltanto i Cantoni di Svitto e del Ticino non accordano alcuna dedu- zione. Nella maggior parte dei Cantoni le spese comprovate della cura prestata da terzi ai figli possono essere dedotte fino a un determinato importo massimo. Alcuni Cantoni ammettono la deduzione, come spesa di conseguimento del reddito, della totalità dei costi effettivi. I Cantoni che limitano l’importo della deduzione, preve- dono una deduzione massima media di circa 5000 franchi. Anche il limite di età fino al quale è presa fiscalmente in considerazione la cura prestata da terzi ai figli, non- ché il diritto a tale deduzione sono disciplinati diversamente a seconda dei Cantoni. Il limite di età varia tra 6 e 12 anni.
1.1.6 Interventi parlamentari sull’imposizione
della famiglia Negli ultimi anni sono stati presentati diversi interventi parlamentari che esigevano misure di sgravio fiscale delle famiglie con figli. I seguenti interventi sono ancora pendenti o già stati approvati:
Sgravio generale delle famiglie con figli – Iniziativa parlamentare Meier-Schatz. Misure urgenti a favore di sgravi fiscali per famiglie con figli (08.461); pendente – Iniziativa parlamentare Schwaller. Misure urgenti a favore di sgravi fiscali per famiglie con figli (08.472); pendente
Assegni per i figli: – Iniziativa parlamentare Meier-Schatz. Esonero fiscale degli assegni per figli e per la formazione (07.470); pendente – Iniziativa cantonale SG. Defiscalizzazione degli assegni legali per i figli e la formazione (08.302); pendente – Iniziativa cantonale AG. Defiscalizzazione degli assegni legali per i figli e la formazione. Modifica dell’articolo 7 LAID (08.308); pendente
Spese di cura dei figli e strutture di custodia di bambini: – Iniziativa parlamentare del Gruppo liberale-radicale. Concretizzare final- mente la deducibilità dei costi per la custodia di bambini nel diritto fiscale della Confederazione (07.438); pendente – Iniziativa parlamentare del Gruppo liberale-radicale. Deducibilità dei costi per la custodia di bambini nel diritto fiscale cantonale (07.439); pendente – Mozione Schmid. Deduzione fiscale per la cura dei bambini da parte di terzi (08.3166); pendente
Imposizione degli alimenti: – Mozione Parmelin. Imposizione dei contribuenti divorziati oppure separati legalmente o di fatto in caso di autorità parentale in comune (custodia alter- nata) (05.3319); approvata – Mozione Amstutz. Imposizione degli alimenti per i genitori divorziati o separati (09.3129); pendente
– Mozione Baettig. Adeguamento delle deduzioni fiscali per i genitori divor- ziati con figli maggiorenni in formazione (09.3239); pendente
Imposizione delle famiglie monoparentali: – Iniziativa cantonale SG. Imposizione equa delle famiglie (06.305); pendente
Tariffa figli speciale: – Postulato Meier-Schatz. Imposizione della famiglia incentrata sui figli (06.3692); approvata – Mozione Schwaller. Introduzione di una tariffa figli (08.3588); pendente – Mozione Meier-Schatz. Introduzione di una tariffa «figli» (08.3585); pen- dente
Deduzione per la custodia personale: – Mozione von Rotz. Nessuna discriminazione fiscale della custodia dei figli interna alla famiglia (08.3890); pendente – Iniziativa parlamentare del Gruppo dell’Unione democratica di Centro. Sgravio fiscale per famiglie che assumono le loro responsabilità (08.514); pendente
1.2 Sgravio fiscale delle famiglie con figli
1.2.1 Obiettivi della riforma
1.2.1.1 In generale
Lo sgravio fiscale delle famiglie permane di grande importanza sotto il profilo della politica economica e della politica della famiglia. Lo scorso 12 novembre 2008 il nostro Consiglio ha pertanto deciso di perseguire un miglioramento dell’imposizione delle persone fisiche attuabile in tempi brevi piuttosto che avviare progetti di riforma che richiedono un grande dispendio di tempo. Dato che i figli rappresentano il principale carico finanziario delle coppie, ma anche delle persone che li crescono da sole, occorre mettere l’accento su una migliore presa in considerazione dei costi per i figli nel diritto fiscale. Oltre allo sgravio fiscale delle famiglie, la presente riforma deve garantire l’imposi- zione delle famiglie monoparentali e dei coniugi separati secondo la loro capacità economica e ripristinare l’autonomia tariffaria dei Cantoni in materia di imposizione delle famiglie monoparentali secondo la loro capacità economica. In virtù della normativa vigente 113 000 economie domestiche con figli (coniugi e famiglie monoparentali con figli minorenni o maggiorenni) non pagano l’imposta federale diretta a causa del loro reddito troppo basso. Queste economie domestiche rappresentano il 12 per cento di tutte le economie domestiche con figli. Esse non possono essere sgravate nell’ambito di una riforma della LIFD, a meno che non vengano versati accrediti di imposta.
Va rilevato che la necessità di sgravi fiscali concerne principalmente la classe media, in quanto i contribuenti di questa fascia di reddito devono solitamente assumere integralmente i costi per i figli, mentre i redditi bassi beneficiano regolarmente di sussidi dello Stato, come le riduzioni del prezzo degli asili nido, dei premi delle casse malati, borse di studio ecc.
1.2.1.2 Orientamenti
Mediante questa riforma, il nostro Consiglio intende migliorare l’equità fiscale orizzontale. I contribuenti che hanno la stessa capacità economica devono sopportare lo stesso carico fiscale. – Il primo orientamento pone pertanto l’accento sul miglioramento dell’equità fiscale orizzontale tra i contribuenti con figli e quelli senza figli. I contribuenti che vivono con i propri figli o che li sostengono finanziaria- mente nella loro formazione hanno una capacità economica minore rispetto ai contribuenti con lo stesso reddito, ma non sono gravati dagli stessi impe- gni. Occorre tenere conto di questa differenza estendendo lo sgravio fiscale generale dei genitori con figli nel quadro del primo orientamento. – Nell’ambito del secondo orientamento anche i genitori che lavorano affidan- do la cura dei figli a terzi e le economie domestiche nelle quali almeno uno dei genitori si dedica alla cura dei figli devono, per quanto possibile, essere trattati fiscalmente in funzione della loro capacità economica.
1.2.1.3 Imposizione secondo la capacità economica
soggettiva od oggettiva Per l’impostazione del sistema fiscale ci si può basare sulla capacità economica oggettiva o soggettiva di una persona. In entrambi i casi i redditi dei contribuenti, dedotte le spese necessarie per conseguire il reddito (spese per il conseguimento del reddito), costituiscono la base di calcolo dell’imposta. L’imposizione secondo la capacità economica soggettiva tiene inoltre conto delle condizioni concrete di ogni singolo contribuente. Lo scopo di questo sistema è di liberare dalle imposte il necessario fabbisogno vitale per i figli. Ciò significa segna- tamente che i costi per i figli vengono considerati nel calcolo dell’onere fiscale. Questi costi vengono presi in considerazione sotto forma di una deduzione dalla base di calcolo che, a seconda del reddito, si ripercuote in modo diverso (a seguito dell’impostazione progressiva della tariffa fiscale). Per le persone che a seguito di un reddito troppo basso non pagano imposte, la considerazione dei costi per i figli non ha alcun effetto. Le misure per sgravare le famiglie con figli che si basano sul principio della capacità soggettiva potrebbero consistere: – in un aumento della deduzione per figli dalla base di calcolo dell’imposta; – nell’introduzione di una deduzione per la cura dei figli dalla base di calcolo dell’imposta.
Il sistema della capacità economica oggettiva non tiene conto degli oneri causati dai figli nell’ambito della ripartizione degli oneri fiscali; gli oneri causati dai figli potrebbero però essere presi in considerazione anche con misure di politica sociale al di fuori del sistema fiscale. Per motivi di praticabilità queste misure possono essere legate al diritto tributario. Esse sono caratterizzate dal fatto che per tutte le persone si ripercuotono nella stessa misura, come garantito anche dai pagamenti diretti esonerati da imposte o dai buoni per ogni figlio. Le misure per sgravare le famiglie con figli che si basano sul principio della capacità oggettiva potrebbero consistere: – in una deduzione dall’ammontare dell’imposta o in un accredito di imposta; – nell’esenzione degli assegni per figli; – in buoni per la custodia dei figli complementare alla famiglia o in sussidi alle strutture di custodia dei figli. Il sistema fiscale in vigore si fonda sulla capacità economica soggettiva. In questo caso si tratta principalmente di una scelta politica. Entrambi i sistemi sono di per sé consistenti. Per quanto riguarda il costo dei figli, il passaggio integrale dal sistema attuale della capacità economica soggettiva alla capacità economica oggettiva comporterebbe un’ampia ristrutturazione del sistema fiscale vigente e del sistema sociale.
1.2.1.4 Criteri degli obiettivi della riforma
Per raggiungere gli obiettivi della riforma, il nostro Consiglio pone in primo piano i seguenti criteri: – al termine della riforma nessun contribuente, con o senza figli, deve pagare più imposte di prima; – tutti i genitori con figli, che pagano l’imposta federale diretta, devono essere sgravati fiscalmente a prescindere dal loro stato civile, affinché sia garantita la parità fiscale di trattamento tra i contribuenti con figli e quelli senza figli; – i contribuenti che curano personalmente i figli o che li danno in affidamento a terzi devono essere tassati in funzione della loro capacità economica; in questo modo verrebbe migliorata anche la conciliabilità tra famiglia e lavoro; – la riforma deve poter essere attuata in tempo utile e senza complicazioni; – le minori entrate nell’ambito dell’imposta federale diretta non devono supe- rare i 600 milioni di franchi.
1.2.2 Progetto per la consultazione
1.2.2.1 Soluzioni proposte
L’11 febbraio 2009 abbiamo avviato la procedura di consultazione concernente lo sgravio fiscale delle famiglie con figli. Il termine della consultazione è scaduto il 15 aprile 2009.
Nella consultazione sono state proposte due soluzioni: la soluzione combinata e la tariffa per i genitori. La soluzione combinata prevede, da un lato, l’aumento della deduzione per figli e, dall’altro, l’introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli. – Nell’ambito dell’imposta federale diretta la deduzione per figli deve essere aumentata di 2000 franchi, passando dagli attuali 6100 franchi a 8100 fran- chi per figlio. Ai fini di una semplificazione, la deduzione delle spese di assicurazione per i figli, che ammonta attualmente a 700 franchi, deve essere integrata nella deduzione per figli, che in futuro ammonterebbe a 8800 franchi. – Nell’ambito dell’imposta federale diretta va inoltre introdotta una deduzione inorganica per le spese sopportate dalle famiglie per la cura prestata da terzi ai figli, fino a un massimo di 12 000 franchi per figlio. I Cantoni dovranno introdurre una deduzione corrispondente nella loro legislazione. Con la tariffa per i genitori si propone, al posto dell’aumento della deduzione per figli, di introdurre una terza tariffa per i coniugi con figli e per le famiglie monopa- rentali. Sono state calcolate tre varianti che, come la soluzione combinata, prevedo- no inoltre l’introduzione di una deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli. – Nella variante A, le deduzioni per il primo figlio – invariate rispetto all’attuale diritto – vengono integrate nella franchigia (importo fino al quale non è dovuta alcuna imposta federale diretta), parallelamente ad altre minori entrate, nella misura di 185 milioni di franchi, cosicché la franchigia della terza tariffa può essere fissata a 37 300 franchi. Le deduzioni riferite ai figli a partire dal secondo figlio sono mantenute al loro livello attuale. Rispetto alla soluzione combinata, con questa variante le economie domestiche con un figlio sarebbero avvantaggiate, mentre quelle con più figli sfavorite. – La variante B si distingue dalla variante A, nel senso che le deduzioni rife- rite ai figli passano a 8800 franchi a partire dal secondo figlio, cosicché le famiglie numerose risultano maggiormente sgravate. Di conseguenza la franchigia può essere aumentata in misura minore, ossia a 35 500 franchi. Tranne che nella fascia di reddito più elevata, il cui carico fiscale potrebbe aggravarsi rispetto alla situazione attuale, la variante B comporterebbe le
stesse relazioni tra gli oneri della soluzione combinata. – Nella variante C è previsto che, oltre alle attuali deduzioni riferite ai figli (di importo invariato), verrebbe concessa una riduzione supplementare di 170 franchi per figlio dall’ammontare dell’imposta. Se risultasse un ammontare dell’imposta inferiore a zero, la differenza non è versata al contribuente. Rispetto alla soluzione combinata lo sgravio che ne risulta sarebbe maggiore nella fascia di reddito media e minore in quella più elevata. Abbiamo inoltre proposto di abrogare senza sostituirla la disposizione della LAID di riduzione a favore delle famiglie monoparentali per porre fine all’intromissione nella sovranità tariffale dei Cantoni, che il Tribunale federale ha dichiarato incostituzio- nale. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta dovrebbe essere mantenuta la normativa attuale. Nel caso di genitori separati che esercitano l’autorità parentale in comune, secondo la LIFD ogni genitore dovrebbe potere, a determinate condizioni, far valere per metà la deduzione per figli.
1.2.2.2 Risultati della consultazione
1.2.2.2.1 Sgravio delle famiglie con figli La valutazione dei pareri pervenuti nell’ambito della consultazione ha mostrato che l’obiettivo di sgravare fiscalmente le famiglie con figli è condiviso dalla grande maggioranza dei partecipanti. Per quanto riguarda la questione su come effettuare questo sgravio, le opinioni sono controverse. I Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, il PLR, l’UDF, il PEV e il PCC nonché sette organizzazioni (economiesuisse, l’Unione svizzera degli imprenditori, l’Unione svizzera delle donne contadine e rurali, l’Unione svizzera dei fiduciari, l’Unione delle città svizzere, l’Associazione dei comuni svizzeri, l’Associazione mantello delle PMI svizzere) si sono espressi a favore dell’aumento della deduzione per figli e dell’introduzione di una deduzione per la cura dei figli (soluzione combinata). Il PLR attribuisce per contro molta importanza all’intro- duzione di una deduzione per la cura dei figli che non all’aumento della deduzione per figli. L’UDC accoglie soltanto l’aumento della deduzione per figli fino a
11 000 franchi. Per contro respinge con veemenza l’introduzione di una deduzione
per la cura dei figli. L’introduzione della tariffa per i genitori è stata accolta dal Cantone di Basilea Città, dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali, dal PPD, dal PS e dai Verdi. Per contro, il PS ritiene quale soluzione accettabile solo il modello dell’accre- dito di imposta unitamente alla deduzione per la cura dei figli. I Verdi opterebbero piuttosto a favore di una tariffa per i genitori anziché della tariffa per i coniugi e di un accredito sull’ammontare dell’imposta. Tra le organizzazioni, in particolare l’Unione sindacale svizzera, la Società svizzera degli impiegati di commercio, travail.suisse, il Centre Patronal, l’Arbeitsgemeinschaf unabhängiger Frauen und Männer, la Commissione federale per le questioni femminili, le Donne protestanti svizzere, Pro Familia e l’Alleanza delle società femminili svizzere accolgono l’introduzione della tariffa per i genitori.
1.2.2.2.2 Imposizione delle famiglie monoparentali nonché di genitori separati che esercitano in comune l’autorità parentale La proposta del Consiglio federale in merito all’imposizione delle famiglie monopa- rentali (stralcio della disposizione della LAID che prescrive ai Cantoni equità fiscale tra famiglie monoparentali e coppie sposate) è accolta dalla maggioranza dei Can- toni (23), mentre 13 organizzazioni, il PPD, il PS, l’UDC, il PEV e i Verdi la respingono. La proposta relativa all’attuazione della mozione Parmelin, che prevede una divi- sione a metà della deduzione per figli di genitori divorziati che detengono l’autorità parentale in comune, è respinta dalla maggioranza dei Cantoni (19), da 16 organiz- zazioni e persone private, dal PPD, dal PS, dall’UDC e dai Verdi.
1.2.2.2.3 Ulteriori osservazioni Numerosi partecipanti alla consultazione accolgono la misura urgente concernente lo sgravio delle famiglie con figli, ma sottolineano la necessità di adottare una riforma completa dell’imposizione dei coniugi e dalla famiglia che tenga conto delle condi- zioni sociali modificate e della giurisprudenza del Tribunale federale. Le continue piccole modifiche apportate al diritto vigente rischiano di rendere incoerente il sistema attuale. Di conseguenza, essi esigono una decisione sul sistema da adottare, ossia l’imposizione congiunta o individuale dei coniugi. Alcuni partecipanti critica- no inoltre che la riforma non comporta nessuna semplificazione del sistema fiscale. A causa degli adeguamenti informatici necessari, alcuni Cantoni esprimono dubbi in merito alla entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2010.
1.2.3 Decisione di principio del Consiglio federale
1.2.3.1 Tariffa per i genitori e deduzione per la cura dei figli
1.2.3.1.1 In generale Dopo aver ponderato vantaggi e inconvenienti di entrambe le soluzioni proposte nella consultazione, il nostro Consiglio si esprime a favore dell’introduzione della tariffa per i genitori conformemente alla variante C (cfr. n. 1.2.2.1). Secondo noi questa soluzione tiene meglio conto di entrambi gli orientamenti della riforma. Inoltre, sulla base dei criteri posti, la tariffa per i genitori soddisfa in modo mirato l’obiettivo dello sgravio delle famiglie con figli. Rispetto alla soluzione combinata, lo sgravio che ne risulta è maggiore, in particolare per le famiglie con redditi medi. I Cantoni considerano che l’adozione della tariffa per i genitori richieda più tempo e sia più complessa rispetto alla soluzione combinata. Ritengono quindi che la tariffa per i genitori non sarà introdotta prima del 1° gennaio 2011. In futuro i contribuenti con figli dovrebbero beneficiare della tariffa più bassa, ossia della tariffa per i genitori. Inoltre dovrà essere introdotta una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli.
1.2.3.1.2 Tariffa per i genitori Con l’introduzione di una tariffa per i genitori le persone sole continuerebbero a essere tassate secondo la tariffa di base in vigore e le persone coniugate senza figli secondo l’attuale tariffa per i coniugi. Tutti i contribuenti con figli che, nell’ambito del diritto vigente, hanno diritto alla tariffa per i coniugi e alla deduzione per figli (genitori coniugati e famiglie monoparentali) saranno ora tassati con la nuova e più moderata tariffa. La tariffa per i genitori si basa sulla vigente tariffa per i coniugi. Le attuali deduzioni riferite ai figli devono rimanere invariate. Nell’ambito della tariffa per i genitori, l’ammontare dell’imposta calcolata sulla base della tariffa per i coniu- gi viene poi ridotto di 170 franchi per ogni figlio. Se l’obbligo di sostentamento verso il figlio decade, i genitori verrebbero nuovamente tassati secondo la tariffa per i coniugi o, se non sono coniugati, secondo la tariffa di base.
Con l’introduzione della tariffa per i genitori vengono in genere sgravate le famiglie con figli minorenni o in prima formazione. In cifre assolute, lo sgravio è uguale per tutti i contribuenti, indipendentemente dal livello di progressione. Tuttavia i contri- buenti che non pagano l’imposta federale diretta o pagano un’imposta molto bassa non beneficiano di questa tariffa o ne beneficiano solo in misura esigua. Lo sgravio relativo, ossia lo sgravio in percentuale del reddito, diminuisce in funzione dell’aumento del reddito. Rispetto alla soluzione combinata lo sgravio che ne risulta è maggiore nella fascia di reddito media e minore in quella più elevata. Dai calcoli effettuati dall’AFC emerge che una deduzione fiscale dell’importo di
170 franchi per ogni figlio comporterebbe minori entrate pari a 185 milioni di
franchi. Di questo importo, 154 milioni sono a carico della Confederazione (83 %), mentre i Cantoni devono sopportare minori entrate pari a 31 milioni di franchi (17 %).
1.2.3.1.3 Introduzione di una deduzione per la cura dei figli Per realizzare, ai sensi del principio costituzionale della capacità economica, una parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i propri figli e quelli che li affidano alla cura di terzi, il nostro Consiglio propone di introdurre una deduzione per la cura dei figli. Ai sensi di un’armonizzazione verticale e orizzontale la dedu- zione per le spese di cura dei figli dovrebbe essere imperativamente ancorata sia nella LIFD, sia nella LAID e vincolata alle medesime condizioni. I Cantoni sono nondimeno liberi di fissarne l’importo massimo. Sebbene siano in stretta relazione con il conseguimento del reddito, in virtù della giurisprudenza costante del Tribunale federale e dei tribunali cantonali, le spese della cura prestata da terzi ai figli non costituiscono spese professionali fiscalmente deducibili. Questo perché non sono in relazione con un’attività lucrativa concreta. Esse costituiscono piuttosto le premesse per l’esercizio di un’attività lucrativa fuori casa. Si tratta quindi di spese tipiche che dipendono in prima linea dalla situazione personale del contribuente. In altri termini, si tratta di costi fissi che insorgono a prescindere dall’esercizio di un’attività lucrativa concreta in un determinato luogo. Siamo consapevoli del fatto che in alcuni casi le spese di cura dei figli vengono considerate anche come spese di conseguimento del reddito (p. es. nel Cantone di Obvaldo). Proponiamo pertanto di concepire la deduzione per le spese effettive di cura prestata da terzi ai figli quale deduzione inorganica, con un limite superiore di 12 000 franchi fissato nella LIFD. Tali deduzioni sono concesse per spese speciali che costituiscono di per sé un’utilizzazione del reddito, ma che per motivi extrafiscali possono essere prese fiscalmente in considerazione in una certa misura. Sono determinanti in questo caso i costi effettivi insorti nei singoli periodi fiscali che il legislatore ha dichiarato deducibili fino a un determinato importo massimo. Nell’avamprogetto è stato proposto di prevedere deduzioni per figli che non hanno ancora compiuto 16 anni. Per molti, in particolare per i Cantoni, questo limite d’età è troppo elevato, poiché le spese di cura per i figli nella fascia alta di questo segmento di età dovrebbero risultare contenute. Il Consiglio federale ha pertanto deciso che
eventuali spese di cura prestata da terzi ai figli non possono più essere fatte valere a partire dall’anno in cui il figlio minorenne compie il 14° anno di età.
Le economie domestiche con figli che già attualmente non pagano l’imposta federale diretta a causa del loro basso reddito non possono beneficiare della deduzione per la cura dei figli (cfr. al riguardo n. 1.2.1.1). A seconda dell’entità del reddito del contribuente, le deduzioni dalla base di calcolo riducono in modo più o meno considerevole l’aliquota media effettiva di imposta (rapporto tra l’imposta e il reddito lordo) nell’ambito dell’imposta federale diretta. Si vedano al riguardo le considerazioni sulla deduzione per figli esposte nel nume- ro 1.2.4.2. Ai sensi di un’armonizzazione verticale e orizzontale la deduzione per le spese di cura dei figli dovrebbe essere imperativamente ancorata sia nella LIFD, sia nella LAID e vincolata alle medesime condizioni. In caso di deduzione massima di 8500 franchi per figlio, l’introduzione nella LIFD di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli comporterebbe complessiva- mente minori entrate di circa 315 milioni di franchi. In caso di deduzione massima di 10 000 franchi le minori entrate salirebbero a circa 360 milioni di franchi. Un limite massimo di 12 000 franchi, come proposto dal nostro Consiglio, comporte- rebbe minori entrate di circa 420 milioni di franchi. Circa 349 milioni di franchi (83 %) sarebbero a carico della Confederazione, mentre i Cantoni ne dovrebbero sopportare 71 milioni (17 %). Una deduzione massima di 18 000 franchi per figlio costerebbe 580 milioni di franchi. Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni dipendono sia dall’esistenza nei singoli Cantoni di una deduzione delle spese di cura prestata da terzi ai figli, sia eventual- mente dalla fissazione nella LAID di una nuova deduzione più generosa o più restrit- tiva di quella prevista nelle singole leggi tributarie cantonali.
1.2.3.1.4 Relazioni tra gli oneri7 Beneficiano della tariffa per i genitori e dell’introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli tutte le persone con figli minorenni o in formazione, purché provvedano al loro sostentamento. Queste due misure assieme provocano minori entrate stimate a 600 milioni di franchi. Non beneficiano invece di alcuno sgravio i contribuenti senza figli e i contribuenti con figli che già attualmente non pagano l’imposta federale diretta. Per la categoria di persone con uno o tre figli risultano concretamente i rapporti di onere qui appresso.
7 Cfr. al riguardo anche le tabelle nell’allegato in cui figurano i confronti degli oneri delle singole categorie di contribuenti prima e dopo la revisione, nonché i confronti degli oneri delle diverse categorie di contribuenti dopo la revisione.
Tariffa per i genitori (1 figlio) Nouva deduz. per cura figli (max. 12 000 fr.); tariffa per genitori: imposta secondo tariffa per coniugi (comp. vigenti deduz. per figli) + deduz. 170 fr. (rispetto allo status quo minori entrate di 600 mio. fr.)
Economie domestiche con il massimo delle spese di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio fiscale rispetto 0 0 -165 -318 -165 -493 -553 -650 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -170 -1'000 -170 -731
allo status quo in fr. -1'625 -1'550 -1'730 -1'730 -2'000
-3'000 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 200'000 500'000 1'000'000
Reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli
Tariffa per i genitori (3 figli) Nouva deduz. per cura figli (max. 12 000 fr.); tariffa per genitori: imposta secondo tariffa per coniugi (comp. vigenti deduz. per figli) + deduz. 170 fr. (rispetto allo status quo minori entrate di 600 mio. fr.)
Economie domestiche con il massimo delle spese di cura Economie domestiche senza spese di cura
Risparmio fiscale rispetto 0 0 -29 -129 -29 -246 -493 -793 -129 -246 -493 -510 -1'180 -510 -510 -510 -510 -510 -2'000 -2'044 -3'032 -4'000
allo status quo in fr. -4'650 -5'190 -5'190 -6'000
-8'000 30'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 120'000 150'000 200'000 500'000 1'000'000
Reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli
Le seguenti tabelle illustrano di volta in volta, per la categoria di persone con uno o tre figli, l’onere fiscale rispetto allo status quo della proposta tariffa per i genitori a dipendenza del reddito imponibile, prima delle deduzioni riferite ai figli.8
8 Per «reddito imponibile prima delle deduzioni riferite ai figli nello status quo» si intende quanto segue: reddito imponibile aumentato di deduzione per figli e deduzione per premi di assicurazione per i figli. Tutte le altre deduzioni (p. es. un’eventuale deduzione per co- niugi con doppio reddito) sono già state prese in considerazione.
Con un figlio
Reddito imponibile Status quo Senza spese di cura Massimo delle spese di cura prima della Tariffa per i genitori Tariffa per i genitori deduzione per figli Imposta in fr. Imposta in fr. Imposta in fr.
0 0 0 0 30 000 0 0 0 50 000 165 0 0 60 000 318 148 0 70 000 601 431 108 80 000 924 754 371 90 000 1 324 1 154 674 100 000 1 805 1 635 1 074 120 000 3 014 2 844 2 073 150 000 5 962 5 792 4 337 200 000 12 462 12 292 10 732 500 000 51 462 51 292 49 732 1 000 000 114 218 114 048 112 668
Con tre figli
Reddito imponibile Status quo Senza spese di cura Massimo delle spese di cura prima della Tariffa per i genitori Tariffa per i genitori deduzione per figli Imposta in fr. Imposta in fr. Imposta in fr.
0 0 0 0 30 000 0 0 0 50 000 29 0 0 60 000 129 0 0 70 000 246 0 0 80 000 493 0 0 90 000 793 283 0 100 000 1 180 670 0 120 000 2 147 1 637 103 150 000 4 347 3 837 1 315 200 000 10 694 10 184 5 504 500 000 49 694 49 184 44 504 1 000 000 112 654 112 144 108 004
1.2.3.2 Imposizione delle famiglie monoparentali
1.2.3.2.1 Diritto vigente e necessità di modifica Conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LAID le persone coniugate devono essere sgravate in maniera adeguata rispetto alle persone sole. La medesima agevo- lazione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essen- ziale al loro sostentamento. Anche a livello di LIFD questi contribuenti fruiscono delle medesime riduzioni tariffali delle persone coniugate (art. 214 cpv. 2 LIFD). La tariffa per persone coniu- gate è quindi applicata anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con i loro figli, a prescindere dal fatto che li crescano da soli o vivano in concu- binato9. La dottrina dominante censura da lungo tempo la parità di trattamento (tariffale) fiscale delle persone coniugate e delle famiglie monoparentali sancita dalla LAID e dalla LIFD. Tale critica è giustificata dal fatto che la famiglia monoparentale dispo- ne in linea di massima di una maggiore capacità economica di una coppia con ugua- le reddito e uguale numero di figli, perché nel caso di quest’ultima il reddito deve bastare per due persone adulte. La parità di trattamento è considerata particolarmen- te ingiusta quando due persone non coniugate – ognuna con figli propri – vivono in concubinato, perché in questo caso entrambi i partner possono solitamente approfit- tare di una tariffa più moderata e delle deduzioni per figli, senza però che i loro redditi vengano accumulati, come nel caso delle coppie coniugate. La disposizione in questione sarebbe pertanto contraria al principio della tassazione in base alla capacità economica. Secondo la giurisprudenza più recente del Tribunale federale10 questa critica è fondata. La persona sola con un figlio deve invero sostenere maggiori spese di una persona sola senza figli, ma le sue spese sono inferiori a quelle di una coppia coniu- gata con un figlio. Il Tribunale federale è inoltre dell’avviso che l’articolo 11 capo- verso 1 LAID leda l’autonomia costituzionale dei Cantoni in materia di tariffa. In considerazione del tenore esplicito della disposizione in questione e dei relativi materiali il Tribunale federale giunge alla conclusione che nel quadro del diritto vigente i contribuenti non coniugati che vivono in comunione domestica con figli o
persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento hanno diritto «a una riduzione (tariffale) esattamente uguale» a quella delle persone coniu- gate, nonostante il carattere anticostituzionale di questa disposizione. Il Tribunale federale stabilisce pure esplicitamente che la tariffa per persone coniugate deve essere applicata anche nel caso in cui la famiglia monoparentale viva in concubinato. Una limitazione a «famiglie monoparentali di fatto», come era stato previsto da alcuni Cantoni nella loro legislazione tributaria, violerebbe pertanto le direttive della legge sull’armonizzazione fiscale. In virtù di questa decisione alcuni Cantoni hanno dovuto adeguare le loro leggi tributarie e accordare alle famiglie monoparentali esattamente le medesime riduzioni concesse alle persone coniugate. Numerosi Cantoni, così come il Tribunale federale,
9 Nel 2005 in Svizzera si contavano 190 000 famiglie monoparentali. Di queste circa 56 000 non pagavano alcuna imposta federale diretta a causa del loro reddito troppo basso (statistica dell’imposta federale diretta).
10 Cfr. al riguardo DTF 131 II 710 e DTF 131 II 697.
ritengono nondimeno che la parità di trattamento tariffale prescritta per le famiglie monoparentali e biparentali non sia compatibile con il principio dell’uguaglianza giuridica né con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica ed esigono pertanto un adeguamento giuridico dell’articolo 11 LAID.
1.2.3.2.2 Nuova regolamentazione LIFD Nonostante le famiglie monoparentali e i coniugi con figli non presentino la stessa capacità economica, prevediamo di concedere ancora alle famiglie monoparentali l’applicazione della tariffa per persone coniugate. Nel quadro delle misure urgenti in materia di imposta federale diretta entrate in vigore il 1° gennaio 2008 le coppie coniugate hanno diritto alla deduzione per coniugati e godono pertanto di uno statuto per lo meno leggermente migliore rispetto alle famiglie monoparentali con il mede- simo reddito (v. tabella in allegato). Secondo il nostro parere, non sono necessarie modifiche neanche in merito alla definizione della famiglia monoparentale. Una limitazione a «persone che crescono effettivamente da sole i figli» sarebbe legalmente pensabile, tuttavia non praticabile. Attualmente esistono vari tipi di concubinato. È quindi senz’altro possibile che la persona che cresce da sola i figli viva in concubinato ma non fruisca di effetti di sinergia sotto il profilo finanziario perché il suo partner non contribuisce alle spese di economia domestica. Esistono altresì relazioni durevoli e meno durevoli di con- cubinato, ragion per cui lo stato effettivo alla fine del periodo fiscale non rispecchia necessariamente la capacità economica durante l’anno. All’atto di chiarire se si è in presenza o no di un concubinato, le amministrazioni fiscali dovrebbero fondarsi in gran parte sulle indicazioni dei contribuenti. Un controllo efficace o capillare non è possibile a causa della mancata registrazione delle coppie di concubini. Per questo motivo si rinuncia a limitare l’applicazione della tariffa per persone coniugate alle «persone che crescono effettivamente da sole i figli». Nel contempo si evita che le persone che crescono da sole i figli possano subire un aggravio dell’onere rispetto allo status quo.
LAID Proponiamo, non da ultimo in ragione delle richieste di diversi Cantoni, lo stralcio senza sostituzione dall’articolo 11 capoverso 1 LAID del passaggio corrispondente (secondo e terzo periodo) concernente le famiglie monoparentali. In tal modo si elimina la violazione contraria alla Costituzione della sovranità tariffale dei Cantoni, criticata dal Tribunale federale. I Cantoni saranno comunque liberi di stabilire le modalità di sgravio delle famiglie monoparentali rispetto alle persone sole. Questa libertà dei Cantoni è limitata dal principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica e dalla corrispondente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui le famiglie monoparentali devono pagare meno imposte delle persone sole. La LAID si esprimerà pertanto in futuro solo sui rapporti di onere tra persone coniugate, divorziate, separate o celibi (art. 11 cpv. 1, primo periodo).
1.2.3.3 Imposizione dei genitori separati che esercitano in
comune l’autorità parentale 1.2.3.3.1 Diritto vigente e necessità di modifica Nel contesto della LIFD, può in linea di massima fare valere la deduzione per figli il genitore presso il quale vive il figlio minorenne (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD). Tale genitore ha diritto all’applicazione della tariffa per persone coniugate (art. 214 cpv. 2 LIFD). L’attribuzione della deduzione per figli e della tariffa applicabile sono ulteriormente spiegate nella circolare numero 7 del 20 gennaio 2000 «Imposizione della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD); attri- buzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e prosecu- zione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati». In caso di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori, e in assenza del versamento da un genitore all’altro di un contributo per il mantenimento del figlio, la circolare prevede che il criterio determinante per l’attribuzione della deduzione per figli e per l’applicazione della tariffa per persone coniugate sia l’importanza della custodia assunta da ciascun genitore. Il genitore che assume la parte più importante della custodia effettiva dei figli ha diritto alla deduzione per figli e alla tariffa più moderata. Se entrambi i genitori assumono in uguale misura la custodia effettiva dei figli il reddito più elevato costituisce il criterio determinante di attribuzione. Se però uno dei due coniugi versa alimenti all’altro, il caso viene disciplinato come se non sussistesse custodia alternata. La mozione Parmelin (05.3319), in quanto accolta, esige l’eliminazione della dispa- rità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e ne hanno a turno la custodia.
1.2.3.3.2 Nuova regolamentazione nella LIFD Se, nel quadro del divorzio o della separazione giudiziaria, i genitori gli hanno sottoposto una convenzione per omologazione che stabilisce la loro partecipazione alla cura del figlio e fissa la ripartizione delle spese del suo mantenimento, a istanza comune dei genitori il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale purché ciò sia compatibile con il bene del figlio (art. 133 cpv. 3 CC). Nel caso di genitori non coniugati l’autorità tutoria attribuisce loro su richiesta congiunta l’autorità parentale (in comune) (art. 298a cpv. 1 CC). Si prevede tuttavia una futura regolamentazione dell’autorità parentale comune nell’interesse del bene del figlio sia per i coniugi divorziati sia per quelli non sposati tra di loro11.
11 Il 28 gennaio 2009, abbiamo posto in consultazione sino al 30 aprile 2009 una revisione del CC, cfr. in merito l’avamprogetto e il rapporto esplicativo sulla revisione del Codice civile svizzero (autorità parentale) e del Codice penale svizzero (art. 220) del gennaio
2009 sotto:
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/ elterlichesorge.Par.0006.File.tmp/entw-i.pdf http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/ elterlichesorge.Par.0003.File.tmp/vn-ber-i.pdf
Per questi casi abbiamo proposto nella procedura di consultazione una modifica nell’attribuzione della deduzione per figli. Entrambi i genitori dovranno poter far valere per metà la deduzione per figli a condizione che non vengano chieste ulteriori deduzioni per alimenti ai sensi dell’articolo 33 LIFD. Quest’ultima esigenza è ne- cessaria per evitare un doppio sgravio (deduzione per figli e deduzione per alimenti). Nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata, tale deduzione ripartita a metà dovrebbe essere concessa a prescindere dal fatto che la custodia dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore. La riparti- zione della deduzione per figli, come proposta nella procedura di consultazione, è stata respinta dai Cantoni e da molti altri partecipanti alla consultazione sia per motivi di fattibilità sia perché si sollecitano soluzioni individuali. Tuttavia, per motivi di parità di trattamento sul piano giuridico, appare opportuno introdurre a determinate condizioni compatibili con l’esecuzione una ripartizione a metà della deduzione per figli come proposto nel progetto posto in consultazione.
1.2.4 Altre soluzioni esaminate
1.2.4.1 In generale
Nel quadro dei lavori preliminari per la riforma, un gruppo di lavoro12 istituito dal capo del DFF ha esaminato diverse possibilità per attenuare l’onere fiscale delle famiglie con figli.13 In generale si può affermare che a seconda della loro struttura, le varianti producono sgravi fiscali per tutti i contribuenti con figli o solo per una parte di essi. Per i con- tribuenti con figli che già oggi in ragione del loro basso reddito non pagano l’imposta federale diretta non risulta alcuno sgravio. Se l’imposizione della famiglia è strutturata in funzione della capacità economica puramente oggettiva (nessuna deduzione per figli dalla base di calcolo, esenzione degli assegni per i figli, deduzione dall’ammontare dell’imposta), le misure previste si ripercuotono allo stesso modo, in termini monetari, su tutti i contribuenti con figli, indipendentemente dal loro reddito. Se queste misure non sono considerate singo- larmente, ma paragonate all’onere fiscale secondo il diritto vigente, si constata che le fasce di reddito più elevate sono maggiormente tassate rispetto a oggi poiché la soppressione delle deduzioni per i figli dalla base di calcolo si avverte maggiormen- te nelle fasce di reddito medie e superiori, dove la progressione è forte. Se si struttura l’imposizione della famiglia in funzione della capacità economica soggettiva (deduzioni, tariffa), le misure previste si ripercuotono in modo diverso a seconda del reddito. Più elevato è il reddito, maggiore è lo sgravio fiscale effettivo in franchi. Tuttavia lo sgravio fiscale relativo diminuisce con l’aumento del reddito.
12 Gruppo di lavoro «Sgravio per le famiglie».
13 Cfr. al riguardo il rapporto «Steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern» e gli allegati 1 (Übersicht über die Reformvarianten mit Belastungsvergleichen) e 2 (Auswirkungen der verschiedenen Reformvarianten in tabellarischer Form), disponibili unicamente in tedesco e francese sotto
Oltre alle misure specifiche poste in consultazione (aumento della deduzione per figli, introduzione di una deduzione per la cura prestata da terzi ai figli, speciale tariffa per i genitori) sono state esaminate soprattutto le soluzioni seguenti.
1.2.4.2 Aumento della deduzione per figli
Nella consultazione è stata proposta la soluzione combinata che, oltre all’intro- duzione della deduzione per la cura dei figli, propone di aumentare di 2000 franchi la deduzione per figli in ambito di imposta federale diretta, portandola dagli attuali 6100 franchi a 8100 franchi. In un intento di semplificazione nel progetto di consul- tazione è stato proposto di integrare nella deduzione per figli la deduzione per premi di assicurazione per i figli che ammonta attualmente a 700 franchi. Molti Cantoni hanno giudicato in modo critico questa proposta. Attualmente le riduzioni indivi- duali dei premi per i figli vengono computate con i premi (deducibili). In caso di integrazione della deduzione per premi di assicurazione nella deduzione per figli ciò non sarebbe più possibile. I Cantoni dovrebbero in generale concedere solo la dedu- zione massima, il che comporterebbe ulteriori perdite fiscali. Non sarebbe pertanto sensato integrare la deduzione per premi di assicurazione per i figli nella deduzione per figli. Dato che la deduzione per il sostentamento ai sensi dell’articolo 213 capo- verso 1 lettera b LIFD è stabilita in funzione della deduzione per figli, anch’essa deve essere aumentata a 8100 franchi. Nel caso di un aumento della deduzione per figli vengono in genere sgravate le famiglie con figli minorenni o in prima formazione. I contribuenti che non pagano l’imposta federale diretta o pagano un’imposta federale diretta molto bassa non approfittano di questo aumento, o ne approfittano in misura esigua, perché la dedu- zione non ha, o quasi, alcun effetto. La riduzione dell’onere fiscale tramite una deduzione per figli dalla base di calcolo non dipende unicamente dall’entità della deduzione, ma anche dalla struttura della tariffa. Ne consegue che gli sgravi in franchi aumentano nel settore progressivo della tariffa. Per contro, nel settore proporzionale – vale a dire laddove l’imposta secondo la tariffa raggiunge l’onere percentuale massimo – per ogni aumento ulteriore del reddito la deduzione fissa determina uno sgravio costante in franchi. Inversamente lo sgravio relativo, ossia il minore onere fiscale consecutivo alla deduzione per figli calcolato in percento del reddito, diminuisce con l’incremento del reddito. Quanto maggiore è il reddito, tanto minore è lo sgravio relativo.
A dipendenza dell’aliquota marginale di imposta, in ambito di imposta federale diretta le deduzioni dalla base di calcolo riducono pertanto in maniera più o meno forte l’aliquota media effettiva di imposta (rapporto tra l’imposta e il reddito). Nel sistema di imposizione secondo la capacità economica soggettiva, dalla base di calcolo di tutti i contribuenti viene dedotto un uguale importo per i costi dei figli. A causa della struttura progressiva della tariffa, la deduzione si ripercuote – in termini di franchi – in misura minore sui redditi bassi. D’altra parte occorre tenere conto specularmente del fatto che nelle fasce di reddito inferiori la parte degli assegni familiari imponibili che rimane in tasca al contribuente è più elevata di quella delle fasce di reddito superiori. Ciò è dovuto al fatto che i redditi elevati pagano più imposte per ogni franco di reddito complessivo in ragione della progressione (ali- quota marginale di imposta).
Le disposizioni legislative per l’aumento della deduzione per figli e la deduzione per le spese di sostentamento avrebbero il tenore seguente:
Art. 213 cpv. 1 lett. a e b LIFD
1 Sono dedotti dal reddito netto:
a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 8100 franchi; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lu- crativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 8100 franchi; questa deduzione non è accordata per la moglie e per i figli per i quali è già accordata la dedu- zione giusta la lettera a. Dai calcoli effettuati dall’AFC emerge che un aumento di 2000 franchi a 8100 franchi dell’attuale deduzione per figli comporterebbe una minore entrata di 185 milioni di franchi. Di questo importo 154 milioni di franchi sarebbero a carico della Confederazione (83 %), mentre i Cantoni dovrebbero sopperire a una minore entrata di 31 milioni di franchi (17 %). Riteniamo che con l’aumento della deduzione per figli e la tariffa per i genitori sia possibile raggiungere nel diritto tributario una migliore considerazione dei costi per i figli. Ci esprimiamo tuttavia a favore della tariffa per i genitori poiché, rispetto all’aumento della deduzione per figli, lo sgravio che ne risulta è maggiore in parti- colare per le famiglie con redditi medi.
1.2.4.3 Esenzione degli assegni per i figli
In virtù della legge federale sugli assegni familiari (LAFam, RS 836.2), dal 1° gennaio 2009 in tutti i Cantoni gli assegni per i figli ammontano ad almeno 200 franchi mensili per i figli fino ai 16 anni, mentre gli assegni di formazione ammontano ad almeno 250 franchi mensili per i figli tra i 16 e i 25 anni in forma- zione. I Cantoni possono concedere assegni familiari più elevati rispetto agli importi minimi previsti. Possono inoltre versare volontariamente anche assegni di nascita e di adozione. Anche le condizioni per la concessione di tali assegni sono state unificate a livello svizzero. Molti dipendenti hanno diritto ad assegni familiari per intero, anche in caso di occupazione a tempo parziale, tuttavia solo se il reddito corrisponde almeno alla metà dell’importo annuo dell’intera rendita minima di vecchiaia (quindi 6 450 franchi, stato 2006). Gli assegni parziali non vengono più versati. Da ora in Svizzera gli assegni familiari spettano anche alle persone che non esercita- no un’attività lucrativa, il cui reddito imponibile non supera di una volta e mezza l’intera rendita massima di vecchiaia (38 700 franchi nel 2006) e che non beneficia- no di prestazioni complementari all’AVS/AI. Tuttavia i Cantoni possono prevedere anche regolamentazioni più sostanziali allargando la cerchia delle persone aventi diritto agli assegni. La legge non prevede assegni per le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, i Cantoni tuttavia possono decidere di versare gli assegni anche a questi ultimi.
Per i lavoratori dipendenti nell’agricoltura viene ancora applicata la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF, RS 863.1). Le persone in questione hanno diritto a un assegno familiare di 200 franchi e a un assegno di formazione di
250 franchi. Per le regioni di montagna tali importi aumentano di 20 franchi.
Sia la LIFD sia la LAID prevedono che in linea di massima tutte le entrate di un contribuente siano imponibili, ad eccezione delle entrate che la legge dichiara espressamente esenti da imposta. Entrambi gli elenchi (art. 24 LIFD; art. 7 cpv. 4 LAID) non comprendono gli assegni per i figli. Nel diritto vigente sono considerati come una componente dello stipendio e interamente soggetti all’imposta, poiché aumentano la capacità economica soggettiva del beneficiario. Alle famiglie con redditi medi o elevati rimane in realtà solo una parte degli assegni per i figli, poiché questi sono soggetti a un’imposta progressiva. In caso di reddito basso, il reddito supplementare conseguito grazie a tali assegni si ripercuote invece in modo molto meno significativo sull’imposta. Le famiglie con un reddito basso ne beneficiano quasi per intero. In caso di esenzione fiscale degli assegni per i figli, le famiglie con redditi elevati beneficerebbero quindi di uno sgravio maggiore. Solo i contribuenti che hanno diritto agli assegni per i figli beneficerebbero di un’esenzione fiscale di tali assegni. I contribuenti come i lavoratori indipendenti o che non esercitano un’attività lucrativa, cui le legislazioni cantonali non concedono assegni per i figli a partire da un determinato reddito, non beneficerebbero di alcun vantaggio fiscale. L’esenzione degli assegni per i figli sgrava quindi solo una parte delle famiglie con figli. Per questi motivi siamo dell’avviso che l’esame di questa misura non debba essere proseguito.
1.2.4.4 Introduzione di una deduzione per la
cura personale dei figli Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, le spese per la cura personale dei figli non possono essere dedotte. In base alla legge tributaria del Cantone di Zugo, dal 1° gennaio 2007 è possibile dedurre per ogni figlio sotto i 16 anni, per il quale si può far valere una deduzione per figli, 3100 franchi per la custodia personale (§ 33 cpv. 2bis LTB-ZG). La deduzione è concessa solo se il reddito netto non supera i 72 000 franchi e non è cumulabile con la deduzione per la cura prestata da terzi ai figli. Qualora la deduzione per la cura prestata da terzi ai figli non dovesse raggiungere l’importo massimo di 3100 franchi, è possibile far valere la deduzione per la cura personale dei figli. Questa combinazione tra dedu- zione per la cura personale dei figli e deduzione per la cura prestata da terzi ai figli si traduce in un’ulteriore deduzione generale per figli, che è tuttavia limitata verso l’alto. Le famiglie con figli minorenni situate nella fascia di reddito inferiore pos- sono di conseguenza far valere o la deduzione per la cura personale dei figli o la deduzione per la cura prestata da terzi ai figli. Con la revisione 2011 della legge tributaria, il Cantone di Lucerna intende introdurre una deduzione generale per la cura dei figli. In futuro sarà possibile dedurre 2000 franchi per la cura personale dei figli. Le spese della cura prestata da terzi ai figli potranno essere dedotte solo se superano questo importo di 2000 franchi. La dedu- zione generale per la cura dei figli e la deduzione per la cura prestata da terzi ai figli saranno concesse per i figli fino ai 15 anni. In caso di cura prestata da terzi ai figli
dovuta all’attività professionale, la deduzione non deve superare i 6700 franchi. Questa deduzione generale per la cura personale dei figli di 2000 franchi equivale a un aumento dello stesso importo della deduzione per la cura dei figli per i figli fino ai 15 anni. Come menzionato in precedenza (cfr. n. 1.2.4.1), un gruppo di lavoro istituito dal capo del DFF ha esaminato diverse possibilità per attenuare l’onere fiscale delle famiglie con figli. Nel suo rapporto, il gruppo di lavoro ha tuttavia evidenziato che i genitori che affidano i propri figli alla cura di terzi sono penalizzati fiscalmente rispetto a famiglie tradizionali con lo stesso reddito, in cui solo un coniuge esercita un’attività lavorativa mentre l’altro si occupa della custodia dei bambini. Il motivo è che i coniugi con doppio reddito non dispongono delle stesso reddito dei coniugi con un unico reddito nella stessa situazione economica, poiché devono sopportare le spese di cura prestata da terzi ai figli. Introducendo una deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli, l’attuale svantaggio fiscale dei genitori che affidano la cura dei loro figli a terzi per consegui- re un ulteriore reddito lavorativo può essere soppresso. I coniugi o i genitori devono essere liberi di gestire la loro vita famigliare come meglio credono, senza che la loro decisione di occuparsi personalmente dei figli - rinunciando quindi a un’attività lucrativa - oppure di esercitare un’attività lucrativa affidando la cura dei figli a terzi, venga influenzata dal diritto fiscale. Se anche ai genitori che si occupano personalmente della cura dei propri figli si concedesse un’agevolazione sotto forma di deduzione per la cura personale dei figli, l’equilibrio dell’imposizione sarebbe nuovamente pregiudicato per quanto attiene alla parità di trattamento tra i genitori che si occupano personalmente dei figli e coloro che li affidano alle cure di terzi e non adempirebbe il principio d’imposizione secondo la capacità economica. È vero che i genitori che curano i figli ricorrendo a soluzioni interne alla famiglia devono rinunciare a un’attività lucrativa e di conse- guenza a un reddito supplementare, tuttavia non devono sopportare spese supple- mentari che giustificherebbero un ulteriore sgravio. In relazione alla legislazione cantonale bisogna inoltre far riferimento alla perizia
sulla deduzione per la cura personale dei figli elaborata dalla professoressa Made- leine Simonek14. Nel 2008, l’UDC Svitto ha depositato un’iniziativa popolare fede- rale per modificare il diritto tributario del Cantone di Svitto, nella quale chiedeva che ai genitori che si occupano personalmente della cura dei propri figli rinunciando alla cura prestata da terzi ai figli venisse concessa una deduzione di 20 000 franchi. La professoressa Simonek spiega nella sua perizia che la legge sull’armonizzazione delle imposte dirette non ostacola i Cantoni nell’introduzione di una deduzione per la cura personale dei figli, poiché la deduzione può essere concepita come deduzione sociale. Simonek constata tuttavia che la deduzione chiesta nell’iniziativa popolare nella sua impostazione concreta comporta una violazione del principio dell’ugua- glianza giuridica e del conseguente principio della capacità economica. Rileva in particolare che la deduzione per la cura personale dei figli nel confronto orizzontale, determinante per verificarne la costituzionalità, comporta per le classi di reddito fino a 100 000 franchi differenze di onere che non si spiegano con la diversa capacità
14 «Rechtsgutachten betreffend die verfassungs- und bundesrechtliche Zulässigkeit der Initiative der SVP Schwyz zur Einführung eines Eigenbetreuungsabzuges» (perizia Simonek), del 29 agosto 2008 (in tedesco).
economica dei coniugi presi a confronto15. Per giustificare la violazione del princi- pio dell’uguaglianza giuridica e del principio della capacità economica, l’obiettivo dell’iniziativa dell’UDC Svitto, vale a dire la custodia personale dei figli rinuncian- do a un ulteriore reddito lavorativo, dovrebbe necessitare di una base nella Costitu- zione federale. Una simile base costituzionale non è tuttavia data16. Riteniamo importante che non venga svantaggiata nessuna coppia oggetto del con- fronto, poiché non sussiste alcun obiettivo conforme alla Costituzione federale per promuovere una delle due categorie.
1.2.5 Ripercussioni sulla compensazione della progressione
Le misure proposte devono sgravare le famiglie con figli. Sotto l’aspetto tecnico, le misure presentano relazioni con la compensazione degli effetti della progressione a freddo. Il diritto vigente prevede una compensazione degli effetti della progressione a fred- do, segnatamente quando il rincaro è aumentato del 7 per cento dall’ultimo adegua- mento. A causa del rincaro relativamente contenuto degli ultimi anni, sono dovuti trascorrere ancora diversi anni prima che le premesse per la compensazione fossero adempiute. In futuro, gli effetti del rincaro dovranno essere compensati più rapidamente. Un progetto in merito è attualmente oggetto di dibattiti parlamentari (cfr. messaggio concernente la compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo nell’ambito dell’imposta federale diretta17). Secondo quanto proponiamo, la nuova regolamentazione dovrebbe essere applicata per la prima volta nell’anno fiscale 2010. Questo presuppone che la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta venga approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e che il termine di referendum scada inutilizzato. Dopo che il 7 maggio 2009 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consi- glio degli Stati ha deciso di condurre i dibattiti sulla compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo insieme con quelli sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, è dubbio se la modifica della legge concernente la compensazione della progressione a freddo entrerà in vigore come da calendario con effetto al 2009. Se la modifica di legge proposta entrasse tuttavia in vigore come previsto nel 2009, nell’anno fiscale 2010 il rincaro accumulato dall’ultima compensazione verrà com- pensato. Per il calcolo del rincaro è determinante l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del 31 dicembre 2008. Secondo prassi corrente, gli effetti della progressione a freddo per le deduzioni o le tariffe introdotte o modificate dall’ultima compensazione sono compensati mediante l’adeguamento in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo al momento dell’entrata in vigore delle deduzioni o delle tariffe nuove o modificate. Nelle misure urgenti nell’ambito dell’imposizione dei coniugi bisogna tuttavia derogare a questa prassi. Le misure urgenti entrate in vigore nel 2008 prevedono un
15 Perizia Simonek, pag. 23.
16 Perizia Simonek, pag. 8.
17 FF 2009 1349
aumento della deduzione esistente (deduzione per coniugi con doppio reddito) e l’introduzione di una nuova deduzione (deduzione per coniugati) per attenuare la «penalizzazione del matrimonio». Queste due deduzioni sono quindi strettamente legate alla doppia tariffa vigente al momento delle decisioni del legislatore e com- pensata il 1° gennaio 2006. Un fattore di compensazione diverso tra la tariffa e queste due deduzioni falsificherebbe senza dubbio i rapporti di onere voluti dal legislatore. A causa di questa stretta relazione tra la tariffa e le due deduzioni, la compensazione degli effetti della progressione a freddo relativa alle misure urgenti non si fonda sul rincaro del 2,7 per cento accumulato tra la fine del 2006 (IPC determinante al momento dell’entrata in vigore delle misure urgenti secondo la prassi corrente) e la fine del 2008, bensì sull’intero rincaro del 4,4 per cento accu- mulato tra la fine del 2004 (momento determinante per l’ultima compensazione) e la fine del 2008 (a condizione che la prima compensazione possa avvenire per l’anno fiscale 2010). Le relazioni tra gli oneri stabilite dal legislatore non vengono distorte dal rincaro né dalla conseguente compensazione degli effetti della progressione a freddo. Trattandosi nella fattispecie di misure per sgravare le famiglie con figli, la compen- sazione degli effetti della progressione a freddo avviene secondo la prassi corrente. Se queste misure entrano in vigore il 1° gennaio 2010 contemporaneamente alla prevista compensazione, il rincaro compensato sarà lo stesso, ossia corrispondente all’IPC a fine 2008. Se invece le misure di sgravio fiscale delle famiglie con figli entreranno in vigore più tardi, il rincaro compensato determinante corrisponderà al livello dell’IPC un anno prima della loro entrata in vigore, conformemente alla prassi ordinaria.
1.2.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Nell’Unione europea non vi sono direttive concernenti l’imposizione della famiglia. Le misure proposte per sgravare le famiglie con figli sono dunque compatibili con il diritto europeo.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge federale del 14 dicembre 1990
sull’imposta federale diretta Sostituzione di un’espressione Il testo in lingua tedesca della LIFD deve essere adattato alla nuova terminologia del diritto della filiazione. Pertanto, l’espressione attuale «elterliche Gewalt» viene sostituita con «elterliche Sorge».
Art. 14 cpv. 3 Secondo il diritto vigente l’imposta dei contribuenti tassati in base al dispendio è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria. Nel quadro di questa imposizione forfettaria non vengono considerate le situazioni personali che, in caso di tassazione ordinaria, danno diritto a deduzioni. Bisogna attenersi a questo principio. Ai contri- buenti con figli che beneficiano di un’imposizione forfettaria verrà quindi applicata ancora la tariffa per le persone sole o per i coniugi, ma non la tariffa per i genitori. In questo senso bisogna limitare il rinvio nell’articolo 14 capoverso 3.
Art. 33 cpv. 3 (nuovo) e 35 cpv. 1 lett. a LIFD Questi articoli riguardano la tassazione praenumerando (tassazione biennale). Visto che ormai tutti i Cantoni hanno adottato la tassazione annuale, i summenzionati articoli non saranno più applicati. Per motivi formali, saranno tuttavia ugualmente inclusi nella revisione. La revisione prevista in relazione allo sgravio delle famiglie comprenderà l’appuramento degli atti legislativi (unicamente disposizioni postnume- rando). Per le spiegazioni si rinvia al relativo articolo del sistema di imposizione postnumerando. Nel sistema di imposizione postnumerando, le deduzioni confor- memente al sistema di tassazione annuale aumenteranno del 10 per cento rispetto agli importi nel sistema di imposizione praenumerando18. Un provvedimento del genere è necessario, poiché nel sistema di imposizione postnumerando, in media, come base di calcolo vengono presi redditi imponibili più elevati. Le condizioni e la funzione di questa deduzione sono esattamente le stesse del sistema di imposizione praenumerando.
Art. 36 cpv. 2 e 2bis (nuovo) LIFD Visto che ormai tutti i Cantoni hanno adottato la tassazione annuale, l’articolo sum- menzionato verrà applicato solo in pochi casi. Tuttavia, dal momento che in partico- lare gli articoli 14 capoverso 3 (Imposizione secondo il dispendio) e 86 capoverso 1 (Struttura della tariffa [dell’imposta alla fonte]) rimandano all’articolo 36, l’articolo concernente l’imposizione praenumerando verrà altresì completato con la tariffa per i genitori. Per le spiegazioni si rinvia al relativo articolo del sistema di imposizione postnumerando.
Art. 38 cpv. 2 e 3 LIFD Secondo il diritto vigente, gli oneri legati ai figli non sono rilevanti nell’ambito dell’imposizione privilegiata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previden- za. Bisogna attenersi a questo principio. In questo senso bisogna limitare il rinvio nell’articolo 38 capoverso 2. La modifica del rinvio alle tariffe conformemente all’articolo 214 capoversi 1 e 2 consentirà in futuro di imporre anche le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo le tariffe postnumerando più basse. A causa di una svista legislativa, nel diritto vigente si rimanda all’articolo 36 e di conseguenza alle tariffe prenumerando. La presente modifica di legge offre l’opportunità di correggere questa svista. Il rinvio nel capoverso 3 all’articolo 35 è obsoleto e deve essere stralciato.
18 Cfr. al riguardo l’ordinanza del 13 giugno 1994 che adegua le tariffe e le deduzioni espresse in franchi per le persone fisiche nell’ambito dell’imposta federale diretta; RU 1994 1436.
Art. 212 cpv. 2bis (nuovo) LIFD In ambito di imposta federale diretta non era finora possibile far valere una dedu- zione per le spese di cura prestata da terzi ai figli. Questa possibilità sarà d’ora in poi ammessa, purché siano adempite determinate esigenze. Tali costi sono insorti perché non è stato possibile occuparsi personalmente della cura dei figli a causa di un’attività lucrativa, di una formazione o dell’incapacità d’esercitare un’attività lucrativa. I genitori possono dedurre unicamente le spese sostenute durante la durata effettiva dell’attività lucrativa, dell’incapacità d’esercitare un’attività lucrativa o della forma- zione. Nel caso dei contribuenti che lavorano a tempo parziale possono essere prese in considerazione unicamente le spese sopportate durante il tempo di lavoro. Le spese di cura dei figli all’infuori del tempo di lavoro o di formazione dei genitori – ad esempio i costi di baby-sitting la sera o il fine settimana – non possono essere dedotte. A titolo di esempio le spese di cura sostenute dai genitori nel quadro delle attività di tempo libero vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere fatte valere. Spetta al contribuente fornire la prova che la deduzione per le spese di cura è giusti- ficata. Le coppie di coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere le spese di cura dei figli se entrambi esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa. La deduzione per le spese di cura prestata da terzi ai figli deve pertanto essere accordata non soltanto in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, ma anche nei casi in cui uno dei coniugi esercita un’attività lucrativa e l’altro è incapace d’esercitare un’attività lucrativa oppure è in formazione. È pure possibile che entrambi i genitori siano in formazione o incapaci d’esercitare un’attività lucrativa e non siano quindi in grado di assumere personalmente la cura dei figli. Secondo il testo di legge, hanno diritto a deduzioni i contribuenti che si occupano del sostentamento dei figli e che vivono insieme a loro sotto lo stesso tetto. In linea di massima si intendono i genitori e le famiglie monoparentali. Qualora un bambino non dovesse vivere con i suoi genitori o con uno dei genitori, bensì ad esempio con un parente (zia, zio, nonna ecc.) o con una terza persona, la quale assume i compiti
dei genitori e si occupa del bambino, anch’essa deve poter far valere la deduzione, tuttavia se sono soddisfatte anche le altre condizioni. Le spese di cura possono inoltre essere fatte valere finché i figli necessitano di una cura familiare o scolastica supplementare. L’età a contare dalla quale non è più necessaria alcuna cura dipende normalmente dal grado di maturità dei figli. Per motivi di armonizzazione e di natura amministrativa viene stabilito un limite di età per tutti i figli. Nell’avamprogetto posto in consultazione è stato proposto di preve- dere una deduzione per i figli che non hanno ancora compiuto il 16° anno di età. Per numerosi partecipanti alla consultazione questo limite è troppo elevato, poiché le spese di cura per i figli nella fascia alta di questo segmento di età – anche in vista dell’introduzione di orari fissi e di mense nelle scuole – dovrebbero rimanere conte- nute. Il nostro Consiglio ha pertanto deciso che eventuali spese di cura dei figli da parte di terzi non possono più essere fatte valere a contare dall’anno nel quale il figlio minorenne raggiunge il 14° anno di età.
Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate di cura prestata da terzi ai figli. A tale scopo si intendono soltanto le spese sorte con l’effettiva cura. Se nella cura prestata da terzi sono incluse spese per il vitto o altro sostentamento dei figli, queste vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere dedotte. Que- ste spese sorgerebbero anche se i figli non venissero custoditi da terzi. Le spese effettive di cura prestata da terzi tendono a diminuire con l’avanzare dell’età dei figli e sono strutturate come deduzioni inorganiche con un limite massi- mo di 12 000 franchi per figlio e per anno. Esse sono ammesse in deduzione anche quando la cura viene assunta a titolo oneroso da membri della famiglia, ad esempio i nonni. In contropartita questi ultimi devono dichiarare l’importo corrispondente come reddito imponibile.
Art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD Conformemente al diritto vigente, nel caso di genitori che vivono separatamente, solo un genitore può far valere la deduzione per figli. La mozione Parmelin (05.3319) accolta dalle vostre Camere chiede di modificare le prescrizioni legali in modo da eliminare la disparità di trattamento fiscale dei contribuenti divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e li custodiscono alternativamente. Conformemente a questa mozione, la deduzione per figli deve essere accordata per metà a entrambi i genitori, a patto che non sia fatta valere alcuna deduzione per le spese di mantenimento, perché altrimenti si avrebbe uno sgravio doppio. Per la ripartizione a metà della deduzione per figli non è determi- nante la custodia alternata, in quanto non può essere controllata dalle autorità di tassazione. I testi di legge in francese e in italiano prevedono la deduzione per figli anche per i figli maggiorenni a tirocinio o agli studi, mentre la versione tedesca menziona uni- camente i figli a tirocinio. Questo errore va colmato completando il testo di legge in tedesco con la locuzione «schulische».
Art. 214 cpv. 2 e 2bis (nuovo) LIFD Con l’introduzione della tariffa per i genitori, in futuro per le persone fisiche saranno applicabili tre tariffe, ossia la tariffa per le persone sole (cpv. 1), la tariffa per i coniugi senza figli (cpv. 2) nonché la tariffa per i contribuenti con figli (cpv. 3; tariffa per i genitori). Per il calcolo dell’ammontare d’imposta secondo la tariffa per i genitori verranno considerati in un primo tempo i costi per i figli attraverso le attuali deduzioni per figli dalla base di calcolo. In un secondo tempo viene applicata la tariffa per i coniugi senza figli. Infine, in una terza fase dall’ammontare d’imposta che ne risulta vengono dedotti 170 franchi per ogni figlio. La tariffa per i genitori viene applicata solo ai contribuenti che vivono nella stessa comunione domestica con figli o persone al cui sostentamento essi provvedono, a condizione che il contribuente o i coniugi sopportino la maggior parte del sostenta- mento dei figli o delle persone bisognose. Questi sono principalmente i coniugi non separati e le famiglie monoparentali, anche se viventi in regime di concubinato. Dato che il capoverso 2 deve essere modificato, alla stessa occasione deve essere inserita nella legge anche la tariffa per coniugi attualmente in vigore conformemente all’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza sulla progressione a freddo. Se la tariffa rimanesse invariata, questa circostanza provocherebbe una maggiore imposizione
dei coniugi e delle famiglie monoparentali, in quanto la legge è più recente delle ultime modifiche dell’ordinanza sulla progressione a freddo. Inoltre, è necessario il rinvio al corrispondente stato dell’indice, affinché in caso di compensazione della progressione a freddo non venga effettuato un adeguamento eccessivo.
2.2 Legge federale del 14 dicembre 1990
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Sostituzione di un’espressione Il testo in lingua tedesca della LAID deve essere adattato alla nuova terminologia del diritto della filiazione. Pertanto, l’espressione attuale «elterliche Gewalt» viene sostituita con «elterliche Sorge».
Art. 9 cpv. 2 lett. l (nuova) LAID La legislazione in vigore (disposizioni finali, art. 72c LAID) conferisce già oggi ai Cantoni la possibilità di ammettere la deduzione delle spese di cura prestata da terzi ai figli. Finora 24 Cantoni ne hanno fatto diversamente uso. Le diverse normative non differiscono soltanto sotto il profilo dell’entità della deduzione, ma anche da quello delle condizioni (età dei figli, motivi della cura da parte di terzi). La maggior parte dei Cantoni ha strutturato la deduzione per la cura dei figli come deduzione sociale o deduzione inorganica. Esistono però anche Cantoni che si fondano sulle spese di conseguimento del reddito (costi necessari per generare il reddito [costi professionali]) per definire le spese di cura dei figli. D’ora in poi i Cantoni saranno tenuti a concedere la deduzione delle spese di cura prestata da terzi ai figli. Come finora essi potranno stabilire autonomamente l’entità della deduzione. La disposizione in questione recita che tali spese dovranno essere strutturate quali deduzioni inorganiche da far valere non soltanto quando i genitori esercitano un’attività lucrativa, ma anche quando sono incapaci d’esercitare un’attività lucrativa o si trovano in formazione. Il limite di età è disciplinato in maniera uniforme in un intento di armonizzazione e di semplificazione. Per questo motivo i Cantoni devono ammettere la deduzione delle spese effettive di cura dei figli che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età.
Art. 11 cpv. 1 LAID Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il disciplinamento dell’impo- sizione delle persone che crescono da sole i figli di cui all’articolo 11 capoverso 1 viola l’autonomia tariffale dei Cantoni sancita dalla Costituzione. Per ripristinare la conformità alla Costituzione si propone di modificare come segue l’articolo 11 capoverso 1: va mantenuto unicamente il primo periodo che prevede uno sgravio adeguato delle persone coniugate rispetto alle persone sole. Il secondo e il terzo periodo possono essere stralciati perché, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, i Cantoni nonostante lo stralcio parziale dell’articolo 11 capover- so 1 LAID sono ulteriormente tenuti a tassare secondo la loro capacità economica le persone che crescono da sole i figli. Le modalità di applicazione di questa prescri- zione competeranno nondimeno all’autonomia tariffale dei Cantoni.
L’articolo 72c LAID stabilisce che all’entrata in vigore della riforma dell’impo- sizione della coppia e della famiglia, i Cantoni possono prevedere la deduzione dal reddito imponibile delle spese di cura dei figli per i genitori che esercitano un’attività lucrativa. La disposizione in questione diviene obsoleta con il presente disegno di legge e può pertanto essere stralciata.
Art. 72l (nuovo) LAID Ai Cantoni deve essere accordato tempo sufficiente per trasporre le nuove disposi- zioni della LAID nelle leggi tributarie cantonali. Solitamente ai Cantoni si conce- dono due anni per una modifica di legge, tenuto conto della durata necessaria della procedura. L’articolo 9 capoverso 2 lettera l LAID è direttamente applicabile se entro questo termine un Cantone non ha ancora posto in vigore la deduzione delle spese di cura dei figli. Poiché l’entità della deduzione non è stabilita nel presente articolo, i Can- toni dovranno disciplinare essi stessi, conformemente alle loro legislazioni, il modo di procedere qualora le necessarie modifiche di legge non potessero essere poste tempestivamente in vigore (prevedendo ad esempio che il Governo cantonale emani transitoriamente la prescrizione necessaria). Lo sgravio delle famiglie con figli è un’esigenza avvertita da parecchi anni ed è oggettivamente giustificata. Se ne deve pertanto prospettare un’entrata in vigore possibilmente rapida. Il disegno di legge può essere posto in vigore soltanto all’inizio di un periodo fiscale.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie
3.1.1 Ripercussioni finanziarie delle misure di sgravio
fiscale delle famiglie con figli L’introduzione della tariffa per i genitori e della deduzione per la cura prestata da terzi ai figli con un limite superiore di 12 000 franchi fissato nella LIFD provocano – commisuratamente al gettito dell’imposta federale diretta delle persone fisiche previsto per l’anno fiscale 2008 di 9,4 miliardi di franchi – minori entrate di circa 600 milioni di franchi, di cui circa 500 milioni (83 %) a carico della Confederazione. I Cantoni devono sopportare circa 100 milioni di franchi (17 %). Le ripercussioni finanziarie dell’introduzione di una deduzione a livello cantonale dipendono sia dall’esistenza nei singoli Cantoni di una tale deduzione sia dall’eventuale fissazione nella LAID di una nuova deduzione più generosa o più restrittiva di quella prevista nelle singole legislazioni tributarie cantonali. L’adeguamento dell’articolo 11 capoverso 1 LAID concernente l’imposizione delle famiglie monoparentali non ha ripercussioni finanziarie dirette.
3.1.2 Ripercussioni finanziarie di altri progetti in ambito
fiscale con una diminuzione di introiti rilevanti Ai fini di una panoramica, qui di seguito sono illustrate le ripercussioni finanziarie delle riforme importanti che il nostro Consiglio persegue, parallelamente alle misure di sgravio fiscale a favore delle famiglie con figli, o che ha già sottoposto al Parla- mento. Si tratta della Parte A della riforma dell’imposta sul valore aggiunto, della riforma III dell’imposizione delle imprese e della compensazione più rapida degli effetti della progressione a freddo.
Progetto di riforma Minori entrate per le Casse federali
Parte A della riforma dell’imposta Secondo proposta del Consiglio federale: sul valore aggiunto 80–130 milioni di franchi ricorrenti Stato secondo decisione del Consiglio nazionale: 240–330 milioni di franchi ricorrenti + Perdita unica di 450–480 milioni di franchi a seguito della proroga di 3 anni dell’aliquota speciale per l’alberghiero Riforma III dell’imposizione Ancora aperta. Alla luce dell’eliminazione degli delle imprese ostacoli di natura fiscale, il Consiglio federale ha previsto 500 milioni di franchi Compensazione più rapida degli Circa 500 milioni di franchi effetti della progressione a freddo
Le minori entrate per la riforma dell’imposta sul valore aggiunto sono state calcolate in funzione del provento dell’imposta sul valore aggiunto nel 2008, per gli altri due progetti in funzione del gettito dell’imposta federale diretta delle persone fisiche previsto per il periodo fiscale 2008. Per quanto attiene alle minori entrate di cui sopra, si tratta di minori entrate struttura- li che non possono essere compensate con una futura ripresa congiunturale. Per poter soddisfare a medio termine le disposizioni del freno all’indebitamento, queste devo- no pertanto compensare le costanti perdite di entrate con le altrettanto costanti misure sul fronte delle entrate e/o delle uscite. Il momento e le modalità di un tale controfinanziamento dipenderanno dall’entità dell’attuale recessione economica. Nel caso di una grave recessione, il fabbisogno straordinario di finanziamento po- trebbe essere finanziato nel quadro della terza fase delle misure di stabilizzazione, nel 2010 ed eventualmente nel 2011. Nel 2011, questo potrebbe comprendere tra l’altro minori entrate a seguito delle riforme fiscali. Tuttavia, se già a partire dal 2010 si dovesse registrare una ripresa economica, una terza fase non sarebbe neces- saria e lo sgravio del budget della Confederazione potrebbe avvenire già dal 2011. Se entro questo breve termine il risanamento delle finanze non dovesse essere possi- bile, sarebbe opportuno prevedere di posticipare anche l’entrata in vigore di talune riforme fiscali.
3.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Poiché l’imposta federale diretta è tassata e riscossa dai Cantoni, le misure proposte nell’ambito dell’imposizione dei coniugi non avranno conseguenze sul personale federale. Ad eccezione dell’adeguamento delle tecnologie dell’informatica, per i Cantoni l’introduzione della tariffa per i genitori e della deduzione per la cura pre- stata da terzi ai figli non comporta spese amministrative supplementari né di conse- guenza di un maggior fabbisogno in termini di personale. Il modo in cui i Cantoni disciplineranno l’imposizione delle famiglie monoparentali nelle loro legislazioni tributarie non è ancora definito. Non è quindi ancora possibile prevedere se eventuali adeguamenti comporteranno ripercussioni sull’effettivo del personale nei Cantoni.
3.3 Ripercussioni sull’economia
L’introduzione della tariffa per i genitori sgrava in genere le famiglie con figli minorenni o in formazione. La nuova tariffa riduce l’onere fiscale delle famiglie con reddito medio o più alto nella misura dello stesso importo in franchi per ogni figlio. Poiché i genitori che percepiscono un reddito più basso già oggi non pagano l’imposta federale diretta o pagano un’imposta federale diretta molto bassa, la dedu- zione di 170 franchi per ogni figlio dall’ammontare dell’imposta non li tocca o li riguarda solo in minima misura cosicché essi non vengono affatto sgravati o lo vengono solo marginalmente. L’effetto sul reddito determinato dalla tariffa per i genitori rafforza il potere d’acquisto effettivo o futuro degli interessati e sostiene la domanda economica globale, cosa che nella situazione attuale risulta stabilizzante per la congiuntura. Per contro la misura ha un effetto solo molto limitato sul fronte dell’offerta. L’effetto sul reddito porta tendenzialmente a una riduzione dell’offerta di lavoro; questo effetto è però troppo esiguo per ripercuotersi effettivamente sull’offerta di lavoro. La tariffa per i genitori riduce i costi di opportunità dei figli. Tendenzialmente questo dovrebbe portare a un aumento delle nascite, ma l’effetto di sgravio fiscale è troppo poco marcato per far aumentare il tasso di natalità in modo effettivamente percettibile. Anche la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli aumenta il potere d’acquisto degli interessati e ha un effetto stabilizzante per la congiuntura in termini di domanda. Tuttavia, a differenza della tariffa per i genitori, sono attesi effetti percettibili anche sul fronte dell’offerta. Con la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli la decisione di occuparsi personalmente dei figli e di rinunciare a un’attività lucrativa oppure di esercitare un’attività lucrativa affidandone la cura a terzi comporterà meno distor- sioni fiscali di quelle esistenti. Nel caso in cui la deduzione prevede, almeno per una parte delle persone interessate, un limite superiore che si situa al di sotto delle spese effettive di cura prestata da terzi, non si raggiunge una piena neutralità decisionale. La misura determina nondimeno una maggiore partecipazione all’attività lucrativa, in particolare per quanto riguarda le madri. Sarà inoltre possibile sfruttare meglio i
vantaggi della specializzazione. In tale ambito le donne che possono ottenere sul mercato del lavoro uno stipendio superiore alle spese di cura dei figli sono stimolate
a dedicarsi a un’attività lucrativa. Sotto il profilo economico è un vantaggio che le donne ben qualificate si inseriscano nella produzione di mercato e forniscano un ulteriore contributo alla crescita. Nel complesso la misura si ripercuote in maniera positiva sulla crescita economica. Tendenzialmente una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro potrebbe anche incrementare leggermente il tasso di natalità. Più elevata è la deduzione ammessa delle spese per la cura prestata da terzi ai figli, maggiore è il grado di adempimento del criterio della neutralità decisionale e minore è l’influsso delle imposte sul comportamento dei genitori con figli nei confronti dell’offerta di lavoro. Il maggiore volume di lavoro atteso e le ripercussioni positive sull’economia determinano nel tempo anche un leggero aumento del gettito fiscale. Le stime statistiche delle minori entrate devono quindi essere un po’relativizzate. In assenza di modelli adeguati, non è possibile quantificare in misura esauriente queste ripercussioni.
4 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto figura nel decreto federale del 18 settembre 200819 sul Programma di legislatura 2007–2011.
5 Costituzionalità
Per il settore delle imposte dirette, l’articolo 128 della Costituzione federale (Cost. RS 101) conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un’imposta diretta sul reddito delle persone fisiche. A tenore dell’articolo 128 capoverso 2 Cost., nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. Inoltre, il legislatore deve in particolare osservare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Le misure di sgravio fiscale delle famiglie con figli devono in primo luogo essere esaminate in base alla loro compatibilità con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Il principio della capacità economica esige che i contribuenti debbano essere gravati secondo i mezzi a loro disposizione in misura uguale e che l’onere fiscale deve orientarsi ai beni immateriali e alla situazione personale del contribuente20. In parti- colare i contribuenti nella stessa situazione economica devono essere trattati nello stesso modo (equità fiscale orizzontale); contribuenti in situazioni economiche diverse devono essere trattati diversamente (equità fiscale verticale )21. Come stabi- lito dal Tribunale federale, le fattispecie di natura orizzontale, vale a dire tra contri- buenti nella stessa situazione economica, possono essere paragonate in modo rela- tivamente facile. Per contro, se il reddito cresce di un determinato importo, dal principio dell’imposizione secondo la capacità economica non è possibile evincere
19 FF 2008 7471
20 Cfr. DTF 122 I 101, 120 Ia 329
21 Cfr. al riguardo DTF 133 I 206
direttamente di quanto l’imposta deve aumentare per stabilire una parità di tratta- mento. Nell’ottica dell’equità verticale, la comparabilità è in realtà molto minore e il legislatore ha un ampio margine di manovra. Sotto questo aspetto si può soltanto chiedere che l’aliquota fiscale e la curva dell’onere abbiano un andamento regola- Secondo il Tribunale federale è possibile scostarsi dal principio dell’equità fiscale orizzontale per motivi di praticabilità, forfettizzazione necessaria o schematizza- zione. In questi casi la regolamentazione legale non deve però causare un chiaro aggravio o pregiudizi sistematici di determinati gruppi di contribuenti23. Con le misure di sgravio fiscale a favore delle famiglie con figli si tiene meglio conto dei costi per i figli. Con l’introduzione della deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli viene segnatamente avvicinato l’uno all’altro il trattamento fiscale dei genitori che si occupano personalmente della cura dei propri figli e di quelli che ne affidano la cura a terzi. In tal modo è possibile ottenere un migliora- mento dell’equità fiscale orizzontale tra contribuenti con figli e contribuenti senza figli e viene quindi raggiunta una migliore imposizione in funzione della capacità economica. Rimangono irrisolte altre disparità nell’imposizione dei coniugi e della famiglia, segnatamente la persistente penalizzazione del matrimonio per determinati coniugi con doppio reddito e coniugi pensionati come pure i rapporti di onere tra coniugi con un solo reddito e coniugi con doppio reddito. In questo caso occorrerebbe un cam- biamento di sistema, come quello che abbiamo posto in consultazione nel dicembre del 2006. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, che non ha mostrato una preferenza per uno dei modelli proposti, per il momento abbiamo quindi rinunciato ad altre eventuali riforme a vantaggio di uno sgravio fiscale a favore delle famiglie con figli da realizzare rapidamente. Ai fini dell’imposta federale diretta le famiglie monoparentali devono poter continu- are a beneficiare della tariffa per persone coniugate. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 131 II 710 e 131 II 697), secondo cui le famiglie mono- parentali e i coniugi con figli non presentano la medesima capacità economica, dal
punto di vista del diritto costituzionale ciò potrebbe risultare problematico. Bisogna tuttavia aggiungere che nel quadro delle misure urgenti in materia di imposta federa- le diretta entrate in vigore il 1° gennaio 2008 le coppie coniugate hanno diritto alla deduzione per coniugati e in tal modo sono fiscalmente avvantaggiate, anche se leggermente, rispetto alle famiglie monoparentali con il medesimo reddito.
6 Entrata in vigore
Auspichiamo che le misure di sgravio fiscale delle famiglie con figli possano essere attuate il più presto possibile. Per poter porre in vigore la riforma già nel 2010 abbiamo proposto di applicare la cosiddetta procedura speciale ai sensi dell’articolo 85 capoverso 2 della legge fede- rale sul Parlamento (LParl; RS 171.10). Secondo questa procedura un oggetto in
22 DTF 133 I 218 23 DTF 126 I 79
deliberazione può essere eccezionalmente discusso per la prima volta in ambo le Camere nella stessa sessione. Con decisione del 6 maggio 2009, l’Ufficio del Consiglio degli Stati ha però respin- to la procedura speciale parlamentare che abbiamo chiesto e una sessione speciale chiesta dalla CET-CS per il trattamento del messaggio concernente lo sgravio fiscale delle famiglie con figli. Tuttavia la proposta di una sessione speciale non è ancora stata completamente affossata. L’8 maggio la CET-CS ha deciso di sottoporre alla sua Camera una mozione d’ordine, in base alla quale dovrà essere convocata una sessione straordinaria durante la pausa estiva (per trattare il presente progetto e il progetto per la compensazione degli effetti della progressione a freddo). Qualora non fosse convocata la sessione straordinaria, la votazione finale prevista inizial- mente per la sessione autunnale 2009 non sarebbe pertanto realistica. È più probabile invece che l’approvazione del progetto da parte delle Camere federali avvenga nella sessione invernale 2009. Un’entrata in vigore retroattiva dopo il termine di referendum scaduto inutilizzato il 1° gennaio 2010 non sarebbe da escludere per motivi legislativi, visto che il progetto persegue un’agevolazione delle famiglie con figli e quindi non implica un’entrata in vigore retroattiva di un atto legislativo gravoso. Un’applicazione retroattiva si esclu- de tuttavia per ragioni di fatto e di tecnica d’esecuzione in quanto, conformemente agli articoli 83 e 91 LIFD, centinaia di migliaia di lavoratori stranieri sono assogget- tati a una ritenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipen- dente. Di fatto, queste persone soggiacciono a una reale tassazione annuale postnu- merando (deduzione fiscale mensile direttamente dal reddito dell’attività lucrativa), sicché le tariffe fiscali necessarie alla tassazione devono essere a disposizione dei datori di lavoro già a partire da gennaio 2010. Inoltre, la riduzione prevista nella tariffa per i genitori dell’ammontare dell’imposta costituisce, in particolare nell’ambito del calcolo delle tariffe dell’imposta alla fonte, un elemento completa- mente nuovo, per cui i Cantoni dovranno prevedere di modificare e testare a priori i loro programmi informatici. Ne consegue che presumibilmente il progetto non potrà esser posto in vigore prima del 1° gennaio 2011.
Allegato
Confronto degli oneri delle diverse categorie di contribuenti Come nei rapporti tra gli oneri fiscali, allestiti per la consultazione sulla scelta di un sistema, si è tenuto conto soltanto delle deduzioni non dimostrabili (indipendente- mente dalle spese effettive). Le deduzioni che devono essere giustificate una ad una (p. es. spese di viaggio, interessi passivi, alimenti, spese per disabilità, spese di cura) non possono essere considerate per la rappresentazione del confronto tra gli oneri, perché variano da un individuo all’altro e non possono pertanto essere incluse in un confronto dell’imposizione fiscale. Per questo motivo le seguenti tabelle tengono conto soltanto della tariffa per i genitori.
Confronti degli oneri delle diverse categorie di contribuenti prima e dopo la revisione24, 25 Confronto degli oneri
Reddito lordo in fr. Famiglia monoparentale con due figli Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Maggior o Onere in fr. Onere in fr. minor onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 89 0 -89 -100.0 70'000 177 0 -177 -100.0 80'000 314 0 -314 -100.0 90'000 553 213 -340 -61.5 100'000 808 468 -340 -42.1 150'000 3'056 2'716 -340 -11.1 200'000 7'990 7'650 -340 -4.3 300'000 19'677 19'337 -340 -1.7 500'000 43'064 42'724 -340 -0.8 1'000'000 101'016 100'676 -340 -0.3 2'000'000 204'459 204'119 -340 -0.2
24 La colonna «Diritto vigente» comprende le misure urgenti nell’ambito dell’imposizione dei coniugi entrate in vigore il 1° gennaio 2008. 25 Tabelle concernenti i concubini con reddito unico e con doppio reddito: nel caso dei concubini, il confronto degli oneri parte dal presupposto che il diritto alla tariffa per i ge- nitori spetta alla persona che non esercita un’attività lucrativa (concubini con reddito uni- co) o all’altra persona che esercita un’attività lucrativa (concubini con doppio reddito). Sulla base di un reddito (lavorativo) inesistente o basso, la tariffa per i genitori non con- sente però a tali persone di beneficiare di alcuno sgravio effettivo. Infatti, esse non paga- no alcuna imposta né prima né dopo l’introduzione della tariffa per i genitori. La riforma non prevede cambiamenti neppure per quanto concerne l’onere fiscale della persona che vive in concubinato - e che esercita un’attività lucrativa e paga l’imposta - poiché secondo questa ipotesi non ha diritto alla tariffa per i genitori.
Confronto degli oneri
Reddito lordo in fr. Concubini con reddito unico con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Maggior o Onere in fr. Onere in fr. minor onere 100% In fr. In %
40'000 141 141 0 0.0 50'000 243 243 0 0.0 60'000 475 475 0 0.0 70'000 727 727 0 0.0 80'000 983 983 0 0.0 90'000 1'453 1'453 0 0.0 100'000 2'014 2'014 0 0.0 150'000 5'559 5'559 0 0.0 200'000 10'645 10'645 0 0.0 300'000 22'512 22'512 0 0.0 500'000 46'259 46'259 0 0.0 1'000'000 102'579 102'579 0 0.0 2'000'000 206'022 206'022 0 0.0
Confronto degli oneri
Reddito lordo in fr. Coniugi con reddito unico con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Maggior o Onere in fr. Onere in fr. minor onere 100% in fr. in %
40'000 0 0 0 0.0 50'000 0 0 0 0.0 60'000 48 0 -48 -100.0 70'000 136 0 -136 -100.0 80'000 232 0 -232 -100.0 90'000 430 90 -340 -79.1 100'000 685 345 -340 -49.6 150'000 2'769 2'429 -340 -12.3 200'000 7'457 7'117 -340 -4.6 300'000 19'144 18'804 -340 -1.8 500'000 42'531 42'191 -340 -0.8 1'000'000 100'545 100'205 -340 -0.3 2'000'000 203'987 203'647 -340 -0.2
Confronto degli oneri
Reddito lordo in fr. Coniugi con doppio reddito con 2 figli
Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Maggior o Onere in fr. Onere in fr. minor onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 0 0 0 0.0 50'000 35'000 15'000 0 0 0 0.0 60'000 42'000 18'000 0 0 0 0.0 70'000 49'000 21'000 34 0 -34 -100.0 80'000 56'000 24'000 109 0 -109 -100.0 90'000 63'000 27'000 184 0 -184 -100.0 100'000 70'000 30'000 306 0 -306 -100.0 150'000 105'000 45'000 1'920 1'580 -340 -17.7 200'000 140'000 60'000 5'455 5'115 -340 -6.2 300'000 210'000 90'000 16'999 16'659 -340 -2.0 500'000 350'000 150'000 40'165 39'825 -340 -0.8 1'000'000 700'000 300'000 98'440 98'100 -340 -0.3 2'000'000 1'400'000 600'000 201'883 201'543 -340 -0.2
Confronto degli oneri
Reddito lordo in fr. Concubini con doppio reddito con 2 figli Diritto vigente Misura Totale Ripartizione in % Maggior o Onere in fr. Onere in fr. minor onere 100% 70 30 in fr. in %
40'000 28'000 12'000 57 57 0 0.0 50'000 35'000 15'000 105 105 0 0.0 60'000 42'000 18'000 156 156 0 0.0 70'000 49'000 21'000 219 219 0 0.0 80'000 56'000 24'000 383 383 0 0.0 90'000 63'000 27'000 546 546 0 0.0 100'000 70'000 30'000 727 727 0 0.0 150'000 105'000 45'000 2'298 2'298 0 0.0 200'000 140'000 60'000 4'858 4'769 -89 -1.8 300'000 210'000 90'000 12'386 12'046 -340 -2.7 500'000 350'000 150'000 31'508 31'168 -340 -1.1 1'000'000 700'000 300'000 89'682 89'342 -340 -0.4 2'000'000 1'400'000 600'000 198'720 198'380 -340 -0.2